Art. 7.
  1.  Il  comune  di  Roma,  l'Universita'  degli  studi di Roma «Tor
Vergata»  ed  il  Comitato  olimpico  nazionale italiano definiscono,
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   della  presente  ordinanza,  forme  di  cogestione  delle
realizzande  strutture  allo  scopo  di  assicurarne l'indispensabile
redditualita',  anche  strumentale  al  mantenimento degli impegni di
restituzione  dell'Ateneo,  in  favore dell'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, sulle somme finanziate
dal medesimo ente.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 dicembre 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi