Art. 7. 1. Il comune di Roma, l'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» ed il Comitato olimpico nazionale italiano definiscono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, forme di cogestione delle realizzande strutture allo scopo di assicurarne l'indispensabile redditualita', anche strumentale al mantenimento degli impegni di restituzione dell'Ateneo, in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, sulle somme finanziate dal medesimo ente. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2005 Il Presidente: Berlusconi