IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:
  1.  Approvazione  dei  modelli  770/2006  Semplificato  e  770/2006
Ordinario.
  1.1.   E'  approvato  il  modello  770/2006  Semplificato,  con  le
istruzioni  per  la  compilazione,  concernente  le comunicazioni e i
prospetti  attestanti  le  somme o i valori che i sostituti d'imposta
hanno  corrisposto  nell'anno  2005 soggetti a ritenuta alla fonte ai
sensi  degli  articoli 23,  24,  25,  25-bis  e  29  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  i  dati
previdenziali   e   assistenziali   INPS,  INPDAP  e  IPOST,  i  dati
assicurativi  INAIL,  quelli relativi all'assistenza fiscale prestata
nell'anno  2005  per  il  periodo  d'imposta  precedente,  nonche'  i
versamenti,  i  crediti  e le compensazioni effettuati. Il modello e'
composto  dal  frontespizio,  dalle comunicazioni dati certificazioni
lavoro   dipendente,   assimilati   ed   assistenza   fiscale,  dalle
comunicazioni  dati  certificazioni  lavoro  autonomo,  provvigioni e
redditi diversi nonche' dai prospetti ST ed SX.
  1.2.  E' approvato il modello 770/2006 Ordinario, con le istruzioni
per  la  compilazione,  da utilizzare ai fini della dichiarazione per
l'anno  2005  delle  imposte  sostitutive e delle ritenute operate da
parte  dei  sostituti  d'imposta che hanno corrisposto somme o valori
diversi  da  quelli di cui al punto 1.1., nonche' delle comunicazioni
di  dati ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte degli
intermediari  e  degli  altri soggetti che intervengono in operazioni
fiscalmente  rilevanti. Il modello e' composto dal frontespizio e dai
quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, ST e SX.
  2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
  2.1.   I   modelli  di  cui  al  punto  1.  sono  resi  disponibili
gratuitamente  in  formato  elettronico  e  possono essere utilizzati
prelevandoli dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it nel rispetto
in   fase   di   stampa   delle  caratteristiche  tecniche  contenute
nell'allegato 1 al presente provvedimento.
  2.2.  E'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo  dei  predetti  modelli
prelevati  da  altri  siti  internet  a  condizione  che  gli  stessi
rispettino  le  caratteristiche  tecniche  previste dall'allegato 1 e
rechino  l'indirizzo  del sito dal quale sono stati prelevati nonche'
gli estremi del presente provvedimento.
  2.3.  E'  autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1., nel
rispetto  delle  caratteristiche  tecniche  di  cui all'allegato 1 al
presente  provvedimento.  A  tal  fine  i  predetti modelli sono resi
disponibili  nel  sito internet di cui al punto 2.1. in uno specifico
formato  elettronico  idoneo a consentirne la riproduzione, riservato
ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici.
  2.4.  E'  consentita  la stampa monocromatica dei modelli di cui al
punto  1  realizzata  con  il  colore  nero  mediante  l'utilizzo  di
stampanti   laser   o   di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque
garantiscano  la  chiarezza  e la leggibilita' dei modelli stessi nel
tempo.
  3.  Modalita'  di  indicazione  degli  importi  e  di presentazione
telematica delle dichiarazioni.
  3.1.  Nei  modelli  di cui al punto 1 gli importi da indicare nella
parte  «Dati  fiscali»  devono  essere  espressi  in  unita'  di euro
mediante troncamento delle cifre decimali; quelli da indicare ai fini
contributivi  degli  enti  previdenziali  devono  essere  espressi in
unita'  di  euro  mediante  arrotondamento per eccesso se la frazione
decimale  e'  pari  o  superiore  a  50  centesimi di euro ovvero per
difetto se inferiori a detto limite.
  3.2. I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e
i  soggetti  incaricati della trasmissione telematica di cui all'art.
3,  commi  2-bis  e  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio   1998,   n.   322,   e  successive  modificazioni,  devono
trasmettere  in  via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su
modelli  conformi  a  quelli  di cui al punto 1 secondo le specifiche
tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.
  3.3.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati  della
trasmissione  telematica  di  cui  all'art.  3,  commi 2-bis e 3, del
citato  decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d'imposta
la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza
a quelli approvati con il presente provvedimento.
  3.4. La dichiarazione modello 770/2006 Semplificato non puo' essere
compresa nella dichiarazione unificata. I prospetti ST e SX, relativi
ai  versamenti,  ai crediti ed alle compensazioni effettuati, possono
essere  trasmessi  unitamente  al  predetto modello, anche qualora il
sostituto   d'imposta  sia  tenuto  alla  presentazione  del  modello
770/2006  Ordinario  sempreche'  il  sostituto  non  abbia effettuato
compensazioni  ai  sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  10 novembre  1997,  n. 445, tra i versamenti attinenti al
modello  770/2006  Semplificato e quelli relativi al modello 770/2006
Ordinario.
  3.5.  La  dichiarazione  modello 770/2006 Semplificato, puo' essere
trasmessa separatamente, inviando il frontespizio di tale modello, le
comunicazioni  dati  lavoro  dipendente  ed  assimilati ed i relativi
prospetti  ST  e  SX  distintamente  dalle  comunicazioni dati lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti ST e
SX,  qualora  non  siano  state  effettuate  compensazioni  ai  sensi
dell'art.  1  del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997,  n.  445  tra  i  versamenti  attinenti  ai  redditi  di lavoro
dipendente e quelli di lavoro autonomo, nonche' tra tali versamenti e
quelli relativi al modello 770/2006 Ordinario.
Motivazioni.
  Il  presente  provvedimento e' emanato in base all'art. 1, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  il  quale  prevede,  tra  l'altro, che la
dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 4 dello stesso
decreto,  e' redatta su modelli conformi a quelli approvati nell'anno
in cui devono essere utilizzati.
  L'art.  4, comma 1, del citato decreto n. 322 del 1998, stabilisce,
in   particolare,   l'obbligo   di   presentazione   della   predetta
dichiarazione  da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute
alla  fonte,  ai  sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, sui
compensi   corrisposti   sotto   qualsiasi   forma,   nonche'   degli
intermediari  e  degli  altri soggetti che intervengono in operazioni
fiscalmente  rilevanti  tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di
specifiche disposizioni normative.
  Il successivo comma 3-bis del medesimo art. 4 dispone, inoltre, che
coloro che effettuano ritenute sui redditi a norma degli articoli 23,
24,  25,  25-bis e 29 del predetto decreto n. 600 del 1973, tenuti al
rilascio  della  certificazione  di  cui  ai  commi  6-ter e 6-quater
dell'art. 4 del citato decreto n. 322 del 1998, devono trasmettere in
via  telematica  i  relativi  dati  fiscali  e  contributivi entro il
30 settembre   dell'anno   successivo  a  quello  di  erogazione  dei
compensi.  I  medesimi  soggetti sono tenuti, altresi', a trasmettere
entro lo stesso termine i dati relativi alle operazioni di conguaglio
a seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno precedente.
  Inoltre,  i sostituti d'imposta, che hanno operato ritenute a norma
di  disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari
e  gli  altri  soggetti  che  intervengono  in operazioni fiscalmente
rilevanti  tenuti  alla  comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni  normative,  quali,  tra le altre, i decreti legislativi
1° aprile  1996, n. 239 e 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare
in  via  telematica la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa
all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
  Il presente provvedimento si rende, pertanto, necessario al fine di
modificare  la  struttura  e  il  contenuto  della  dichiarazione dei
sostituti  d'imposta allo scopo di adeguarla alla normativa vigente e
di  semplificarne  la  compilazione, nonche' dettare disposizioni per
disciplinare   le   modalita'   di   indicazione  degli  importi,  la
presentazione  telematica  delle  dichiarazioni,  le  caratteristiche
grafiche,   la  reperibilita'  e  l'autorizzazione  alla  stampa  dei
modelli.
Riferimenti normativi.
  Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
  Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  Entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle  Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
  Disciplina normativa di riferimento.
  Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e  successive  modificazioni,  concernente disposizioni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
  Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e    successive   modificazioni,   concernente   disposizioni   sulla
riscossione delle imposte sul reddito;
  Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  di  approvazione  del  testo  unico delle
imposte sui redditi;
  Decreto   legislativo   21 aprile  1993,  n.  124,  concernente  la
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
  Decreto   legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,  e  successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
  Decreto  legislativo  2 settembre  1997,  n.  314, recante norme in
materia  di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle
disposizioni  fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro
dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
  Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, e
successive  modificazioni, recante, tra l'altro, norme sullo scomputo
dei  versamenti  delle  ritenute  alla  fonte e sulla semplificazione
degli adempimenti dei sostituti d'imposta;
  Decreto  legislativo  21 novembre  1997,  n.  461, recante riordino
della  disciplina  tributaria  dei  redditi di capitale e dei redditi
diversi,  che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per gli intermediari
ed   altri   soggetti  che  intervengono  in  operazioni  fiscalmente
rilevanti  di  effettuare  le  comunicazioni  previste  dallo  stesso
decreto con la dichiarazione dei sostituti d'imposta;
  Decreto   legislativo   24 giugno   1998,   n.   213,   concernente
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni,   con   il  quale  e'  stato  emanato  il
regolamento    recante   modalita'   per   la   presentazione   delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto;
  Decreto  dirigenziale  31 luglio  1998,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  187  del  12 agosto  1998,  concernente  le  modalita'
tecniche   di  trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei
contratti  di  locazione  e di affitto da sottoporre a registrazione,
nonche'  di  esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal
decreto  24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306
del  31 dicembre  1999, nonche' dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
  Decreto   legislativo  28 settembre  1998,  n.  360,  e  successive
modificazioni,  concernente l'istituzione di una addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante
norme  per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale
per  le  imprese  e  per  i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai
professionisti;
  Decreto  dirigenziale  25 agosto  1999,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  207  del  3 settembre  1999,  concernente l'estensione
all'Istituto    nazionale    di    previdenza    per   i   dipendenti
dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)  e all'Istituto nazionale di
previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende industriali (INPDAI) della
certificazione  unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti
d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
  Decreto  legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n.
314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in
materia   di  redditi  di  capitale,  di  imposta  sostitutiva  della
maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;
  Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro,
disposizioni     modificative    delle    modalita'    di    prelievo
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma
della  disciplina  fiscale  della  previdenza  complementare, a norma
dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
  legge  27 luglio  2000,  n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente;
  Decreto  legislativo  12 aprile  2001, n. 168, recante disposizioni
correttive  del  decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47, in
materia   di   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza
complementare;
  Legge  27 dicembre  2002,  n.  289, concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
  Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2003, n. 126,
con il quale e' stato emanato il regolamento recante disposizioni per
la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in
materia  di  imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di
trasmissione telematica;
  Decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, con il quale e' stato
emanato il Codice in materia di protezione dei dati personali;
  Decreto-legge   30 settembre   2003,   n.   269,   convertito   con
modificazioni   dalla   legge   24 novembre  2003,  n.  326,  recante
disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici;
  Decreto 9 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289
del  13 dicembre  2003  concernente l'estensione della certificazione
unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche
ai  fini  dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST)
da  parte  dei  datori  di  lavoro con personale iscritto al Fondo di
Quiescenza IPOST;
  Decreto  legislativo  12 dicembre  2003,  n.  344, che ha apportato
modifiche al testo unico delle imposte sui redditi;
  Legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004);
  Legge  23 agosto  2004,  n. 243, che ha disposto la non concorrenza
alla  formazione  del  reddito  di  lavoro  dipendente delle quote di
retribuzione  derivanti  dall'esercizio,  da parte del lavoratore del
settore   privato,   della   facolta'   di   rinuncia   all'accredito
contributivo  relativo  all'assicurazione  generale  obbligatoria per
l'invalidita'  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e le forme sostitutive della medesima;
  Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005);
  Decreto  legislativo  30 maggio  2005,  n.  143,  recante  norme di
attuazione  della direttiva 2003/49/CE, concernente il regime fiscale
applicabile  ai  pagamenti  di  interessi  e  di  canoni fra societa'
consociate di Stati membri diversi.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 gennaio 2006
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara