Art. 3.
                   Integrazioni e semplificazioni
    1.  Con riferimento alle peculiarita' dei valori paesaggistici da
tutelare  le  regioni  possono  integrare i contenuti della relazione
paesaggistica  e,  previo  accordo  con  la  direzione  regionale del
Ministero    territorialmente    competente,    possono    introdurre
semplificazioni   ai  criteri  di  redazione  e  ai  contenuti  della
relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento.