IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del
12 giugno  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  «Parmigiano  Reggiano»,  ai sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  l'istanza  presentata dal Consorzio del Formaggio Parmigiano
Reggiano,  con sede Reggio Emilia, via J. F. Kennedy n. 18, intesa ad
ottenere  la modifica della disciplina produttiva della denominazione
di  origine protetta «Parmigiano Reggiano» nel quadro della procedura
prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Vista  la proposta di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione  di  origine  protetta «Parmigiano Reggiano» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 58 dell'11 marzo 2005;
  Vista la nota protocollo n. 65973 del 31 ottobre 2005, con la quale
il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  21 dicembre  2005, con la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,  espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», ricadendo la
stessa  sui  soggetti  interessati  che  della  protezione  a  titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  «Parmigiano Reggiano» in attesa che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine protetta «Parmigiano Reggiano», secondo le
modifiche  richieste  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  paragrafo  5  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CE)  n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Parmigiano  Reggiano»  che  recepisce  le  modifiche  richieste  dal
Consorzio  del  Formaggio  Parmigiano  Reggiano  e  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 58 dell'11 marzo
2005.