(parte 1)
Comma 1.(Risultati differenziali del bilancio dello Stato) pag. 21
Comma  2.(Livello  massimo del saldo netto da finanziare e ricorso al
mercato) pag. 21
Comma 3.(Livelli del ricorso al mercato) pag. 21
Comma 4.(Destinazione delle maggiori entrate) pag. 21
Comma 5.(Destinazione proventi di dismissione immobili) pag. 21
Comma   6.(Contenimento   degli   incrementi  di  spesa  per  consumi
intermedi) pag. 21
Comma 7.(Limiti all'assunzione di impegni di spesa) pag. 21
Comma 8.(Possibilita' di disporre variazione compensative) pag. 21
Comma  9.(Contenimento  delle spese per incarichi di consulenza) pag.
21
Comma 10.(Contenimento delle spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre e spese di rappresentanza) pag. 21
Comma 11.(Contenimento delle spese per auto di servizio) pag. 21
Comma   12.(Adeguamento   ai  principi  della  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 417 del 2005) pag. 22
Comma  13.(Rideterminazione  delle  dotazioni finanziarie relative ad
investimenti fissi lordi) pag. 22
Comma  14.(Contenimento  della spesa per i centri di accoglienza e di
permanenza temporanea) pag. 22
Comma   15.(Istituzione  fondo  per  i  trasferimenti  correnti  alle
imprese) pag. 22
Comma 16.(Relazione annuale al Parlamento) pag. 22
Comma  17.(Istituzione fondo per la salvaguardia e valorizzazione dei
beni culturali) pag. 22
Comma  18.(Incremento fondo funzionamento della Corte dei conti) pag.
22
Comma   19.(Conferma  stanziamenti  per  il  sostegno  dell'emittenza
locale) pag. 22
Comma  20.(Riduzione  del  10%  delle  autorizzazioni di spesa da far
affluire   ad  appositi  fondi  per  una  maggiore  flessibilita'  di
bilancio) pag. 22
Comma  21.(Possibilita'  di sospensione dell'assunzione di impegni di
spesa o emissione di titoli di pagamento) pag. 22
Comma 22.(Acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni)
pag. 23
Comma  23.(Limiti all'acquisizione di immobili per le amministrazioni
dello Stato) pag. 23
Comma   24.(Limiti   all'acquisizione   di   immobili  per  gli  enti
territoriali) pag. 23
Comma 25.(Deroghe ai limiti di acquisizione immobili) pag. 23
Comma 26.(Monitoraggio compravendita immobili) pag. 23
Comma  27.(Istituzione  di  un fondo presso il Ministero dell'interno
per acquisto beni e servizi) pag. 23
Comma  28.(Istituzione  di  un fondo presso il Ministero dell'interno
per   esigenze   infrastrutturali   e  di  investimento  delle  forze
dell'ordine) pag. 23
Comma  29.(Istituzione  di  un fondo per le esigenze di funzionamento
dell'Arma dei carabinieri) pag. 23
Comma 30.(Prosecuzione degli interventi per crisi aziendali) pag. 24
Comma 31.(Interessi dovuti a Poste Italiane S.p.a.) pag. 24
Comma  32.(Limite ai pagamenti per spese di investimento ANAS S.p.a.)
pag. 24
Comma  33.(Limite  alle  erogazioni  del  fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica) pag. 24
Comma 34.(Limitazione pagamenti per investimenti fissi lordi) pag. 24
Comma 35.(Limitazione pagamenti sulle contabilita' speciali) pag. 24
Comma   36.(Deroga   per   emergenze   aree  depresse  e  innovazione
tecnologiche) pag. 24
Comma 37.(Richieste di deroghe alle limitazioni) pag. 24
Comma  38.(Versamento  all'entrata  del  60%  delle somme giacenti da
oltre un anno sulle contabilita' speciali) pag. 24
Comma  39.(Adempimenti  sostitutivi delle tesorerie dello Stato) pag.
24
Comma 40.(Istituzione di un fondo per restituzioni parziali) pag. 24
Comma  41.(Rideterminazione  della  quota da restituire allo Stato da
parte dell'Istituto per il credito sportivo) pag. 24
Comma  42.(IVA  10%  su  energia elettrica utilizzata dai consorzi di
bonifica) pag. 24
Comma  43.(Trasferimento  delle  funzioni  degli  uffici metrici alle
Camere di commercio) pag. 25
Comma 44.(Finanziamento delle funzioni trasferite) pag. 25
Comma  45.(Fuoriuscita  delle  Camere  di  commercio  dalla tesoreria
unica) pag. 25
Comma 46.(Limitazione alla riassegnazione delle entrate) pag. 25
Comma   47.(Riassegnazione   di  parte  del  gettito  del  contributo
unificato per le esigenze della giustizia amministrativa) pag. 25
Comma   48.(Versamento  all'entrata  di  somme  accantonate  da  enti
pubblici) pag. 25
Comma   49.(Divieto   di   approvazione   dei   bilanci   degli  enti
inadempienti) pag. 25
Comma  50.(Istituzione  di  un  fondo  per  l'estinzione  dei  debiti
pregressi delle amministrazioni centrali) pag. 25
Comma  51.(Convenzioni  per  dematerializzare la corrispondenza delle
PP.AA.) pag. 25
Comma 52.(Riduzione del 10% delle indennita' di membri del Parlamento
nazionale ed europeo) pag. 25
Comma 53.(Riduzione del 10% trattamento economico dei sottosegretari)
pag. 25
Comma  54.(Riduzione del 10% delle indennita' dei membri eletti nelle
regioni e negli enti locali) pag. 26
Comma 55.(Limite ai futuri incrementi dei trattamenti economici) pag.
26
Comma 56.(Riduzione del 10% dei compensi per incarichi di consulenza)
pag. 26
Comma   57.(Limite   all'incremento  delle  spese  per  incarichi  di
consulenza) pag. 26
Comma 58.(Riduzione del 10% delle indennita' dei componenti di organi
collegiali) pag. 26
Comma 59.(Limite a futuri incrementi delle indennita) pag. 26
Comma  60.(Riduzione  del  10%  dei  compensi  o  indennita' dovuti a
componenti delle strutture Ministero economia e finanze) pag. 26
Comma 61.(Relazione al Ministero economia e finanze) pag. 26
Comma  62.(Riduzione  del 10% dei compensi agli organi di autogoverno
della magistratura e del CNEL) pag. 26
Comma  63.(Destinazione  dei  risparmi  derivanti dalla riduzione dei
compensi) pag. 26
Comma  64.(Inapplicabilita'  della riduzione agli enti territoriale e
del SSN) pag. 26
Comma 65.(Parziale finanziamento delle Authorities tramite mercato di
riferimento) pag. 26
Comma  66.(Norme  transitorie  per  l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni) pag. 27
Comma  67.(Disposizioni  per  l'Autorita'  di  vigilanza  sui  lavori
pubblici) pag. 27
Comma 68.(Abrogazione di norme incompatibili) pag. 27
Comma  69.(Finanziamento  dell'Autorita'  garante della concorrenza e
del mercato) pag. 27
Comma 70.(Controversie in materia di lavori pubblici) pag. 27
Comma 71.(Corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale) pag. 27
Comma 72.(Autofinanziamento delle agenzie fiscali) pag. 27
Comma 73.(Finanziamento Agenzie fiscali per il 2006) pag. 27
Comma  74.(Modalita' di finanziamento delle Agenzie fiscali a partire
dal 2007) pag. 27
Comma   75.(Correttivi   alle  dotazioni  finanziarie  delle  Agenzie
fiscali) pag. 28
Comma 76.(Conferma di precedenti disposizioni normative) pag. 28
Comma   77.(Decreto   di   variazione   delle   percentuali   per  il
finanziamento delle Agenzie fiscali) pag. 28
Comma  78.(Contributi  pluriennali per investimenti infrastrutturali)
pag. 28
Comma 79.(Incorporazione di Infrastrutture S.p.a nella Cassa depositi
e prestiti) pag. 29
Comma 80.(Conferma validita' atto costitutivo della CDP) pag. 29
Comma  81.(Conferma  svolgimento  attivita'  connesse a finanziamenti
ISPA) pag. 29
Comma  82.(Regime giuridico e fiscale delle attivita' svolte da ISPA)
pag. 29
Comma  83.(Semplificazione  delle formalita' per incorporazione ISPA)
pag. 29
Comma   84.(Interventi   nel   settore   ferroviario   "Sistema  alta
velocita/alta capacita'") pag. 29
Comma  85.(Esclusione  dei  contributi  pluriennali  dalle  procedure
cautelari e di esecuzione forzata) pag. 29
Comma  86.(Trasformazione del finanziamento al Gestore infrastrutture
ferroviarie e nazionali in contributo in conto impianti) pag. 29
Comma  87.(Ammortamento del costo degli investimenti infrastrutturali
ferroviari) pag. 29
Comma  88.(Regime dei beni immobili delle Ferrovie dello Stato S.p.a)
pag. 30
Comma  89.(Trasferimento  rapporti  giuridici  di  enti  pubblici  in
liquidazione alla societa' liquidatrice) pag. 30
Comma  90.(Conferma della validita' della garanzia dello Stato per il
soddisfacimento dei creditori) pag. 30
Comma 91.(Conferma della validita' delle disposizioni normative) pag.
30
Comma 92.(Contributo pluriennale per Fiera del Levante di Bari, Fiera
di Verona, Fiera di Foggia e Fiera di Padova) pag. 30
Comma  93.(Contributo per il completamento del programma di dotazione
infrastrutturale della Guardia di finanza) pag. 30
Comma 94.(Interventi per l'area di Malpensa) pag. 31
Comma  95.(Contributi per la prosecuzione del programma di sviluppo e
acquisizione delle fregate FREMM) pag. 31
Comma  96.(Contratto di programma tra Ministero delle comunicazione e
poste italiane S.p.a.) pag. 31
Comma  97.(Rideterminazione per l'anno 2006 del fondo per le missioni
internazionali di pace) pag. 31
Comma  98.(Contributo  per  la  cancellazione  del  debito  dei Paesi
altamente indebitati) pag. 31
Comma   99.(Contributo   per   iniziative   sanitarie  per  Paesi  in
difficolta) pag. 31
Comma  100.(Erogazione da parte della Protezione civile di contributi
per  la  ricostruzione  nei  territori colpiti da calamita' naturali)
pag. 31
Comma 101.(Contributo per i campionati mondiali di ciclismo) pag. 31
Comma  102.(Revisione  di  interventi  infrastrutturali nella regione
Lombardia) pag. 31
Comma 103.(Autotrasporto: possibilita' di portare in compensazione il
contributo al SSN sui premi RC) pag. 32
Comma 104.(Albo autotrasportatori) pag. 32
Comma 105.(Premi INAIL autotrasporto) pag. 32
Comma 106.(Deduzione spese non documentate autotrasporto) pag. 32
Comma  107.(Esonero  contributi INPS per imprese autotrasporto.) pag.
32
Comma  108.(Istituzione  del  Fondo  per  il sostegno di iniziative a
favore dell'autotrasporto merci) pag. 32
Comma 109.(Semplificazione documentazione) pag. 32
Comma 110.(Innovazione) pag. 32
Comma 111.(Requisiti transitori) pag. 32
Comma 112.(Soppressione credito di imposta su accisa gasolio) pag. 32
Comma   113.(Copertura   finanziaria   disposizioni   in  materia  di
autotrasporto) pag. 32
Comma 114.(Sicilia: Contributo di solidarieta' nazionale) pag. 33
Comma 115.(Proroghe agevolazioni in materia di accise) pag. 33
Comma 116.(Oli lubrificanti) pag. 33
Comma  117.(Detrazione  IRE per interventi a salvaguardia dei boschi)
pag. 33
Comma 118.(IRAP settore agricolo e pesca) pag. 33
Comma  119.(Credito  di  imposta  per  personale  imbarcato  e sgravi
contributivi  per  gli  operatori  della pesca costiera e nelle acque
interne) pag. 34
Comma 120.(Arrotondamento piccola proprieta' contadina) pag. 34
Comma 121.(Detrazione IRE ristrutturazioni edilizie) pag. 34
Comma 122.(Lavoratori frontalieri) pag. 34
Comma 123.(Limite esenzione IRE contributi assistenza sanitaria) pag.
34
Comma 124.(Clausola di salvaguardia) pag. 34
Comma 125.(Indetraibilita' IVA spese auto e moto) pag. 34
Comma 126.(Esenzione imposte indirette Belice) pag. 34
Comma 127.(Privatizzazione IPAB) pag. 34
Comma 128.(Imposta di pubblicita' nei piccoli stadi) pag. 34
Comma  129.(Deduzione  fiscali per impianti distribuzione carburanti)
pag. 34
Comma  130.(Trasmissione  della  certificazione dei corrispettivi per
via telematica all'Agenzia delle entrate) pag. 34
Comma 131.(Plusvalenze pex) pag. 34
Comma  132.(Modifica  della  procedura per il recupero degli aiuti di
Stato  dichiarati illegittimi con riferimento alle societa' esercenti
servizi pubblici locali) pag. 34
Comma  133.(Esclusione  dalla  possibilita'  di rimborso a seguito di
esenzione ICI immobili religiosi) pag. 35
Comma  134.(Proroga  copertura  integrale costo del servizio rifiuti)
pag. 35
Comma 135.(Consorzi interuniversitari) pag. 35
Comma  136.(Completamento opere infrastrutturali riguardanti la Fiera
di Milano) pag. 35
Comma  137.(Limite  minimo  per  debenza debiti e crediti imposte sui
redditi) pag. 35
Comma   138.(Patto   di  stabilita'  interno:  ambito  soggettivo  di
applicazione delle disposizioni) pag. 36
Comma  139.(Regioni  a  statuto  ordinario:  limite all'aumento delle
spese correnti e in conto capitale) pag. 36
Comma 140.(Enti locali: limite all'aumento delle spese correnti) pag.
36
Comma 141.(Limite alle spese in conto capitale) pag. 37
Comma  142.(Esclusione  di  alcune tipologie di spese dal calcolo del
limite alle spese correnti) pag. 37
Comma 143.(Limite alle spese in conto capitale) pag. 37
Comma  144.(Possibilita'  di  eccedere i limiti previsti per spese in
conto capitale se vi e' compensazione con parte corrente) pag. 37
Comma  145.(Deroga  ai  limiti  di  spesa  nei limiti dei proventi da
erogazioni liberali) pag. 38
Comma  146.(Deroga  ai  limiti  di  spesa  nei limiti dei proventi da
partecipazione al contrasto all'evasione fiscale) pag. 38
Comma 147.(Cofinanziamenti UE) pag. 38
Comma  148.(Disposizioni  per  regioni  a statuto speciale e province
autonome) pag. 38
Comma 149.(Enti di nuova istituzione) pag. 38
Comma  150.(Conferma  di  alcune disposizioni del patto di stabilita'
2005; contabilita' semplificate) pag. 38
Comma  151.(Disposizioni  di carattere previdenziale per i componenti
autorita' indipendenti) pag. 38
Comma  152.(Proroga  compartecipazione  degli  enti locali al gettito
IRE) pag. 38
Comma 153.(Conferma della misura dei trasferimenti erariali agli enti
locali) pag. 38
Comma 154.(Conferma dei contributi agli enti locali) pag. 38
Comma 155.(Proroga termine approvazione bilanci enti locali) pag. 38
Comma 156.(Proroga disposizioni per la salvaguardia dei bilanci degli
enti locali) pag. 38
Comma  157.(Acquisti  di  beni  e servizi da parte degli enti locali)
pag. 38
Comma  158.(Aggregazioni  di  enti  locali  per  l'acquisto di beni e
servizi a rilevanza regionale) pag. 38
Comma  159.(Adesione  a  convenzioni  o  acquisto  autonomo in base a
parametri) pag. 39
Comma 160.(Supporto della Consip) pag. 39
Comma 161.(Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici -
SIOPE) pag. 39
Comma 162.(Fondo montagna) pag. 39
Comma 163.(Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari
emessi da enti territoriali: versamento diretto ad enti territoriali)
pag. 39
Comma 164.(Semplificazioni contabili per i piccoli comuni) pag. 39
Comma  165.(Proroga  sospensioni  addizionali  IRAP/IRE salvo deficit
sanita) pag. 39
Comma  166.(Controlli  Corte  dei  conti:  relazione  sul bilancio di
previsione) pag. 39
Comma 167.(Linee guida e contenuti delle relazioni) pag. 39
Comma  168.(Conseguenze  in  caso di comportamenti difformi da sana e
prudente gestione) pag. 39
Comma  169.(Possibilita'  per  la  Corte  dei  conti  di avvalersi di
esperti) pag. 39
Comma  170.(Obbligo,  anche per il SSN, di trasmettere alla Corte dei
conti la relazione sul bilancio di previsione) pag. 39
Comma 171.(Integrazione delle previsioni di spesa) pag. 39
Comma 172.(Comunicazione relazione Corte dei conti) pag. 39
Comma 173.(Controllo successivo per consulenze) pag. 39
Comma   174.(Interpretazione  autentica  su  azioni  a  tutela  della
garanzia patrimoniale) pag. 40
Comma 175.(Assunzioni di personale per la Corte dei conti) pag. 40
Comma  176.(Adeguamento  delle  risorse  contrattuali  per il biennio
2004-2005  a seguito del protocollo d'intesa del 27 maggio 2005) pag.
40
Comma 177.(Incremento risorse finanziarie per forze armate e polizia)
pag. 40
Comma  178.(Assunzione,  da  parte del bilancio statale, dei maggiori
oneri di personale di enti diversi dall'amministrazione statale) pag.
40
Comma  179.(Riparto delle risorse per personale pubblico non statale)
pag. 40
Comma 180.(Variazioni di bilancio) pag. 40
Comma 181.(Importo massimo per rinnovi contrattuali) pag. 40
Comma  182.(Concorso  aggiuntivo  per  oneri  per  personale enti del
servizio sanitario nazionale) pag. 40
Comma  183.(Risorse  rinnovi  contrattuali  per il biennio 2006-2007)
pag. 40
Comma 184.(Risorse per personale di diritto pubblico - forze armate e
di polizia) pag. 40
Comma 185.(Importo massimo per rinnovi contrattuali) pag. 40
Comma  186.(Oneri a carico dei singoli bilanci per personale pubblico
non statale) pag. 40
Comma   187.(Utilizzo   del   personale  a  tempo  determinato  o  in
convenzione  nel  limite  massimo  del 60% rispetto a spese del 2003.
Esclusione dal limite per alcuni enti) pag. 41
Comma   188.(Esclusione   dal   limite  per  progetti  di  ricerca  e
innovazione tecnologica) pag. 41
Comma   189.(Limitazione  delle  risorse  dei  fondi  destinati  alla
contrattazione integrativa) pag. 41
Comma  190.(Necessita'  della  compatibilita' economico- finanziaria)
pag. 41
Comma  191.(Incremento dei fondi per contrattazione integrativa) pag.
41
Comma  192.(Risorse aggiuntive comprensive degli oneri riflessi) pag.
41
Comma 193.(Risorse per progressioni interne) pag. 41
Comma    194.(Modalita'   di   finanziamento   della   contrattazione
integrativa) pag. 41
Comma  195.(Destinazione  delle economie al miglioramento dei saldi )
pag. 41
Comma 196.(Compiti dei revisori dei conti) pag. 41
Comma  197.(Riduzione del 10% della spesa per straordinari rispetto a
2004  con  esclusione  delle  forze  di  polizia,  protezione civile,
polizia penitenziaria e vigili del fuoco) pag. 41
Comma 198.(Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento
degli oneri di personale) pag. 42
Comma  199.(Esclusioni  di  alcune  voci  dal  computo degli oneri di
personale per gli enti locali) pag. 42
Comma  200.(Indicazioni  per  il  contenimento  degli  oneri  per  il
personale degli enti locali) pag. 42
Comma  201.(Eventuale  riduzione  dei  costi  di  funzionamento degli
organi istituzionali) pag. 42
Comma 202.(Utilizzo di economie di spesa per oneri contrattuali) pag.
42
Comma 203.(Economie degli enti del servizio sanitario nazionale) pag.
42
Comma 204.(Verifica del rispetto degli adempimenti) pag. 42
Comma  205.(Destinazione  delle  economie al miglioramento dei saldi)
pag. 42
Comma 206.(Principi di coordinamento della finanza pubblica) pag. 42
Comma  207.(Quota  percentuale  dell'importo a base di gara per opere
pubbliche comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali) pag.
42
Comma  208.(Contenimento  oneri  personale  avvocatura  interna delle
amministrazioni pubbliche) pag. 43
Comma   209.(Norma  interpretativa  sul  trasferimento  di  sede  dei
magistrati) pag. 43
Comma 210.(Base di calcolo per equo indennizzo) pag. 43
Comma  211.(Clausola  di  salvaguardia  per  domande  antecedenti  al
1° gennaio 2006) pag. 43
Comma  212.(Proroga divieto di aggiornamento di indennita', compensi,
gratifiche, emolumenti, e dell'assegno di confine) pag. 43
Comma 213.(Soppressione indennita' di trasferta) pag. 43
Comma  214.(Soppressione  delle  indennita' di trasferta anche per le
amministrazioni pubbliche e gli enti) pag. 43
Comma  215.(Cristalizzazione degli importi collegati ad indennita' di
trasferta) pag. 43
Comma 216.(Rimborso spese per viaggi aerei) pag. 43
Comma 217.(Indennita' di missione del personale MAE) pag. 43
Comma 218.(Inquadramento personale A.T.A.) pag. 43
Comma  219.(Sostenimento  dell'onere per l'equo indennizzo dovuto per
infermita' derivante da causa di servizio) pag. 43
Comma 220.(Abrogazioni di disposizioni incompatibili) pag. 44
Comma  221.(Soppressione delle disposizioni recanti spese di cura per
le  infermita'  con  esclusione  di  quelle  contratte  nel  corso di
missioni internazionali) pag. 44
Comma  222.(Istituzione  di  ispettorati regionali e uffici regionali
della  massima  occupazione  presso  citta' sedi di Corti di appello)
pag. 44
Comma   223.(Impossibilita'   di   deroga   attraverso   i  contratti
collettivi) pag. 44
Comma 224.(Pagamento festivita' soppresse) pag. 44
Comma 225.(Personale CNIPA) pag. 44
Comma  226.(Componenti dell'assegno personale in caso di passaggio di
carriera) pag. 44
Comma 227.(Vicedirigenza: stanziamento somme) pag. 44
Comma  228.(Mobilita':  istituzione  di  un  fondo per incentivare la
mobilita'  verso  sedi con vacanze di organico superiori al 40%) pag.
44
Comma  229.(Definizione  dei criteri per l'assegnazione di risorse al
fondo per la mobilita) pag. 44
Comma   230.(Periodo   di  permanenza  minima  nella  sede  di  prima
destinazione) pag. 44
Comma 231.(Giudizi di responsabilita' contabile) pag. 45
Comma 232.(Delibera della sezione di appello) pag. 45
Comma 233.(Definizione del giudizio di appello) pag. 45
Comma 234.(Consiglio di sicurezza Nazioni Unite) pag. 45
Comma 235.(Alto Commissario Anticontraffazione) pag. 45
Comma 236.(FUA Ministero degli esteri) pag. 45
Comma 237.(Proroga contratti a tempo determinato) pag. 45
Comma  238.(Proroga  contratti  a  tempo  determinato  per  Ministero
giustizia) pag. 45
Comma   239.(Proroga   contratti   a   tempo   determinato  per  Enti
previdenziali e magistratura amministrativa) pag. 45
Comma  240.(Proroga  contratti  a tempo determinato per APAT e CNIPA)
pag. 45
Comma 241.(Proroga contratti a tempo determinato per ENPALS) pag. 45
Comma  242.(Proroga  contratti  a  tempo  determinato  per  il  Corpo
forestale dello Stato) pag. 45
Comma 243.(Procedure per la conversione dei contratti di formazione e
lavoro) pag. 45
Comma  244.(Proroga  dei  comandi  del personale delle Poste S.p.A. e
Istituto poligrafico e Zecca) pag. 45
Comma 245.(Proroga LSU impiegati nelle scuole) pag. 46
Comma  246.(Assunzione  di  personale  da impiegare per l'ordine e la
sicurezza pubblica) pag. 46
Comma 247.(Stabilizzazione precari) pag. 46
Comma 248.(Procedure informative) pag. 46
Comma  249.(Assunzioni  per  il 2007 e 2008 in deroga al blocco delle
assunzioni) pag. 46
Comma  250.(Sostituzioni  del  personale  a  tempo  determinato con i
vincitori dei concorsi a tempo indeterminato) pag. 46
Comma   251.(Istituzione   del   fondo   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato) pag. 46
Comma  252.(Divieto  di  utilizzo  di personale a tempo determinato a
seguito della stabilizzazione dei precari) pag. 46
Comma 253.(Monitoraggio delle procedure di attuazione) pag. 46
Comma 254.(Alto commissario anti corruzione) pag. 46
Comma 255.(Copertura finanziaria oneri alto commissario) pag. 47
Comma 256.(Commissione certificazione contratti di lavoro) pag. 47
Comma 257.(Priorita' assunzioni polizia penitenziaria) pag. 47
Comma  258.(Contributo  ai  grandi comuni per il sostegno dei livelli
occupazionali) pag. 47
Comma 259.(Dirigenti della Polizia di Stato) pag. 47
Comma  260.(Benefici  attribuiti ai dirigenti della Polizia di Stato)
pag. 47
Comma 261.(Misure transitorie) pag. 47
Comma  262.(Copertura  finanziaria per oneri per dirigenti Polizia di
Stato) pag. 47
Comma   263.(Adeguamento   dei   trasferimenti   statali  a  gestioni
previdenziali) pag. 48
Comma  264.(Rideterminazione importi dovuti a gestioni previdenziali)
pag. 48
Comma 265.(Ripartizione degli importi) pag. 48
Comma 266.(Finanziamento maggiori oneri per pensioni ed indennita' ad
invalidi civili, ciechi e sordomuti) pag. 48
Comma 267.(Soppressione contributo a favore ENPALS) pag. 48
Comma 268.(Industria mineraria siciliana) pag. 48
Comma 269.(Differimento riforma TFR) pag. 48
Comma 270.(Rideterminazione autorizzazione di spesa per TFR) pag. 49
Comma 271.(Utilizzo risparmi per miglioramento saldi) pag. 49
Comma 272.(Benefici a favore degli eredi vittime di Ustica) pag. 49
Comma  273.(Copertura  oneri  trattamenti  economici previdenziali di
malattia,  riferiti  ai  lavoratori  addetti  ai  pubblici servizi di
trasporto locale) pag. 49
Comma 274.(Livello complessivo di spesa del SSN) pag. 49
Comma 275.(Disposizioni attuative Tessera Sanitaria) pag. 49
Comma  276.(Tessera  sanitaria:  correzioni  e  anticipazione termine
consegna) pag. 49
Comma  277.(Automatismo  addizionali  per copertura disavanzi sanita)
pag. 50
Comma  278.(Incremento  del livello complessivo di spesa cui concorre
lo Stato) pag. 50
Comma  279.(Regolazione  debitoria  per disavanzi del SSN anni 2002 -
2004) pag. 50
Comma   280.(Condizioni  per  l'accesso  al  ripiano  dei  disavanzi:
contenimento dei tempi di attesa) pag. 50
Comma 281.(Evidenziazione andamenti negativi per regione) pag. 51
Comma  282.(Divieto di sospensione delle prenotazioni sanitarie) pag.
51
Comma    283.(Commissione    nazionale    sull'appropriatezza   delle
prescrizioni) pag. 51
Comma 284.(Sanzioni per sospensione prenotazioni sanitarie) pag. 51
Comma  285.(Edilizia  sanitaria per presidi per acuti e lungodegenti)
pag. 52
Comma  286.(Cessione di apparecchiature e materiali dismessi a favore
dell'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo) pag. 52
Comma 287.(Inventario e rapporto biennale dell'Alleanza) pag. 52
Comma  288.(Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza
sanitaria) pag. 52
Comma  289.(Convenzioni  tra  Ministero  della  salute ed istituti di
ricerca,  societa' scientifiche e strutture pubbliche e private) pag.
52
Comma  290.(Compiti  della  Commissione unica sui dispositivi medici)
pag. 52
Comma 291.(Certificazione dei bilanci da parte delle ASL) pag. 52
Comma  292.(Rimodulazione  delle  prestazioni  comprese  nei  livelli
essenziali di assistenza in coerenza con le risorse programmate) pag.
52
Comma   293.(Individuazione   della  tipologia  di  assistenza  Piano
sanitario nazionale) pag. 53
Comma 294.(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi destinati a
servizi sanitari) pag. 53
Comma 295.(Gestione finanziaria Agenzia italiana per il farmaco) pag.
53
Comma 296.(D.M. di attuazione) pag. 53
Comma  297.(Dotazione  organica dell'Agenzia italiana per il farmaco)
pag. 53
Comma 298. 53
Comma 299.(Agevolazioni IRAP per ASP) pag. 53
Comma 300.(Rapporto di lavoro specializzandi) pag. 53
Comma  301.(Investimenti  immobiliari  INAIL. Individuazione da parte
del  Ministero  della  salute degli interventi di edilizia sanitaria)
pag. 54
Comma 302.(Programma straordinario per la ricerca oncologica) pag. 54
Comma 303.(Modalita' di attuazione del programma) pag. 54
Comma 304.(Autorizzazione di spesa) pag. 54
Comma 305.(Ricerca per la sicurezza degli alimenti) pag. 54
Comma  306.(Soppressione  IVA 4% prestazioni socio-assistenziali rese
da cooperative sociali) pag. 54
Comma  307.(Esclusione dei farmaci di automedicazione dall'obbligo di
confezionamento in singola unita' posologica) pag. 54
Comma  308.(Distacco  personale  del  Ministero  della  salute presso
Agenzia servizi sanitari regionali) pag. 54
Comma 309.(Dirigenti dell'Agenzia servizi sanitari regionali) pag. 54
Comma 310.(Razionalizzazione procedure attuazione interventi edilizia
sanitaria) pag. 54
Comma  311.(Utilizzo  economie prodotte da razionalizzazione edilizia
sanitaria) pag. 55
Comma   312.(Casi   di   parziale   risoluzione  degli  accordi  gia'
sottoscritti) pag. 55
Comma  313.(Accordi di programma con previsione del premio di prezzo)
pag. 55
Comma 314.(Oggetto accordi di programma) pag. 55
Comma 315.(Entita' del premio di prezzo) pag. 55
Comma 316.(Possibilita' di finanziamento aggiuntivo per il fabbisogno
finanziario sanitario annuale) pag. 55
Comma  317.(Modifica del criterio per la determinazione del premio di
prezzo) pag. 55
Comma 318.(Contributo annuo Unione italiana ciechi) pag. 56
Comma  319.(Modificazioni decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
- modifica quota perequativa regioni) pag. 56
Comma 320.(Riduzione quota perequativa) pag. 56
Comma 321.(Aliquota provvisoria addizionale regionale IRPEF) pag. 56
Comma 322.(Risorse alle regioni a statuto ordinario) pag. 56
Comma 323.(Individuazione dell'aliquota provvisoria) pag. 56
Comma 324. 56
Comma  325.(Ammortamento  beni strumentali per attivita' di trasporto
di energia elettrica e gas) pag. 57
Comma  326.(Indicazione  nel  registro  beni  ammortizzabili dei beni
strumentali  per  attivita'  di trasporto di energia elettrica e gas)
pag. 57
Comma   327.(Decorrenza   disposizioni   sull'ammortamento  dei  beni
strumentali  per  attivita'  di trasporto di energia elettrica e gas)
pag. 57
Comma 328.(Coordinamento formale) pag. 57
Comma    329.(Aggiornamento    importi    fissi    sanzioni   civili,
amministrative e pecuniarie) pag. 57
Comma 330.(Fondo famiglia e solidarieta) pag. 57
Comma 331.(Bonus per figli nati o adottati nel 2005) pag. 58
Comma 332.(Bonus per figli nati o adottati nel 2006) pag. 58
Comma 333.(Riscossione del bonus presso gli uffici postali) pag. 58
Comma 334.(Autorizzazione di spesa) pag. 58
Comma 335.(Detrazione fiscale per frequenza asili nido) pag. 58
Comma  336.(Fondo  di  garanzia  per mutui per acquisti prima casa di
abitazione) pag. 58
Comma 337.(5 per mille dell'IRE per volontariato e ricerca) pag. 58
Comma 338.(Conferma meccanismo otto per mille) pag. 58
Comma  339.(Individuazione  delle somme che compongono il 5 per mille
dell'IRE) pag. 58
Comma  340.(Modalita'  di richiesta e riparto tra i soggetti ammessi)
pag. 58
Comma 341.(Fondazione RiMed) pag. 58
Comma 342.(Istituto geofisica e vulcanologia) pag. 59
Comma 343.(Indennizzi per risparmiatori vittime di frodi finanziarie)
pag. 59
Comma 344.(Estensione ai danneggiati dai bond argentini) pag. 59
Comma 345.(Provvista del fondo) pag. 59
Comma  346.(Disposizioni  in  materia  di  cessione  del quinto dello
stipendio) pag. 59
Comma 347.(Accesso alle prestazioni creditizie agevolate INPDAP) pag.
59
Comma  348.(Fondo  per  le  adozioni internazionali e contrasto dello
sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori) pag. 59
Comma 349.(Stanziamento per contrasto dell'abuso sessuale dei minori)
pag. 60
Comma 350.(Innovazione tecnologica in sicurezza) pag. 60
Comma 351.(Eliminazione della tassa sui brevetti) pag. 60
Comma  352.(Esenzione  dal  bollo per le istanze relative a brevetti)
pag. 60
Comma 353.(Detassazione della ricerca) pag. 60
Comma 354.(Esenzione da tasse e imposte per donazioni) pag. 60
Comma 355.(Coordinamento formale) pag. 60
Comma 356.(Tax refund: indicazione dati del passaporto) pag. 60
Comma 357.(Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione) pag.
60
Comma  358.(Finanziamento  fondo  innovazione crescita e occupazione)
pag. 60
Comma  359.(Ripartizione  delle  risorse tra gli interventi contenuti
nel PICO) pag. 60
Comma 360.(Clausola di salvaguardia) pag. 60
Comma 361.(Riduzione del cuneo contributivo) pag. 60
Comma 362.(Ambito oggettivo di applicazione della riduzione del cuneo
contributivo) pag. 61
Comma  363.(Proroga  termine versamenti in zone interessate dal sisma
in Sicilia del 1990) pag. 61
Comma  364.(Flessibilita' nella determinazione dei premi assicurativi
dovuti all'INAIL sulla base dell'andamento del rischio medio) pag. 61
Comma 365.(Tempistica della rideterminazione) pag. 61
Comma  366.(Distretti:  individuazione dei distretti produttivi) pag.
61
Comma 367.(Volontaria adesione da parte delle imprese) pag. 61
Comma  368.(Disposizioni  fiscali:  tassazione  di  distretto) pag. -
(Concordato triennale distretti) pag. - (Disposizioni amministrative:
Distretto  come  soggetto  giuridico nei rapporti con la PA per conto
delle    imprese   aderenti)   pag.   -   (Comunicazione   telematica
distretti-pa)  pag.  -  (Istanze collettive di contributi per imprese
che fanno parte dei distretti) pag. - (Disposizioni finanziarie) pag.
-  (Cartolarizzazione crediti) pag. - (Garanzie confidi ai distretti)
pag.  -  (Disposizioni  sulla  ricerca  e lo sviluppo: Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione) pag. 62
Comma 369.(Distretti in agricoltura) pag. 64
Comma   370.(Sportelli  unici  attivita'  produttive  e  consorzi  di
sviluppo industriale) pag. 64
Comma 371.(Applicazione delle norme in via sperimentale) pag. 64
Comma 372.(Oneri distretti) pag. 64
Comma  373.(Proroga  termine per la dismissione delle quote eccedenti
da parte delle societa' che gestiscono reti nazionali di trasporto di
energia elettrica e di gas naturale) pag. 64
Comma 374.(Efficacia iscrizione REA e registro delle imprese) pag. 65
Comma 375.(Tariffe elettriche agevolate) pag. 65
Comma  376.(Istituzione  della Banca del Mezzogiorno per sostenere lo
sviluppo economico del Sud) pag. 65
Comma  377.(Principali  requisiti della Banca individuati con decreto
del Ministro dell'economia) pag. 65
Comma  378.(Autorizzazione  all'apporto  al  capitale  da parte dello
Stato) pag. 65
Comma 379.(T.U. debito pubblico: correzione definizioni) pag. 66
Comma 380. 66
Comma   381.(Emissione   di   strumenti  finanziari  partecipativi  e
creazione di categorie di azioni) pag. 66
Comma 382.(Esclusione diritto recesso) pag. 66
Comma 383.(Maggioranza per modifica clausole statutarie) pag. 66
Comma 384.(Efficacia deliberazioni di modifica) pag. 66
Comma 385.(Sanzioni - Fondo usura) pag. 66
Comma 386.(Restituzione contributo non impegnato) pag. 66
Comma 387.(Delega funzioni antiriciclaggio) pag. 66
Comma 388.(Rinegoziazione mutui enti locali) pag. 67
Comma 389.(Correzione tecnica cartolarizzazione) pag. 67
Comma   390.(Autenticazione  di  atti  di  disposizione  autoveicoli:
competenza  dirigenti del Comune o funzionari MIT o ACI o titolari di
Agenzie automobilistiche) pag. 67
Comma 391.(Modalita' applicative) pag. 67
Comma 392.(Abrogazioni) pag. 67
Comma 393.(Affidamenti trasporto pubblico locale) pag. 67
Comma 394.(Periodo transitorio affidamenti TPL) pag. 68
Comma 395.(Proroga confidi gestori fondi pubblici) pag. 68
Comma   396.(Fondi  rotativi  per  internazionalizzazione  anche  per
turismo) pag. 68
Comma  397.(Promozione  commerciale all'estero del settore turistico)
pag. 68
Comma 398.(Incentivi turismo) pag. 68
Comma  399.(Cooperative  edilizie  tra  militari:  residenza anche in
comune vicino) pag. 68
Comma 400.(Dismissione immobili enti privati e fondazioni: cessazione
vincolo destinazione e assenza prelazione) pag. 68
Comma  401.(Agevolazioni  per il personale impiegato per fronteggiare
le emergenze sanitarie) pag. 68
Comma  402.(Lotta  influenza  aviaria: conversione rapporti di lavoro
veterinari  chimici impegnati in posti di ispezione frontaliera) pag.
68
Comma  403.(Personale  -  veterinario, medico e tecnico - dei servizi
sanitari delle aziende sanitarie e delle Regioni) pag. 68
Comma 404.(Istituto nazionale Fauna selvatica) pag. 69
Comma 405.(Incremento Fondo bieticolo nazionale) pag. 69
Comma 406.(Incremento Fondo unico amministrazione Ministero politiche
agricole) pag. 69
Comma 407.(Copertura oneri finanziari) pag. 69
Comma 408.(Temporanea riduzione del prezzo dei farmaci) pag. 69
Comma 409.(Classificazione dispositivi medici) pag. 69
Comma 410.(Concessioni dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale) pag. 70
Comma  411.(Reimpiego  risorse  non utilizzate per CIG straordinaria,
mobilita' e disoccupazione speciale) pag. 70
Comma  412.(Risorse derivanti da rinunce o revoche del contributo per
investimenti  nelle  aree svantaggiate) pag. - (Credito d'imposta per
incremento dell'occupazione) pag. 70
Comma  413.(Accesso  al FAS per l'integrazione di filiera nel settore
agricolo e conferma territorialita) pag. 70
Comma  414.(Risorse  per accordi per lo sviluppo agroalimentare) pag.
71
Comma   415.(Riserva   premiale  per  gestione  del  servizio  idrico
integrato) pag. 71
Comma 416.(Riparto della riserva premiale) pag. 71
Comma  417.(Ristrutturazione  imprese  della filiera agro-alimentare)
pag. 71
Comma 418.(Applicabilita' del premio di concentrazione) pag. 71
Comma  419.(Estensione del premio di concentrazione agli imprenditori
agricoli) pag. 71
Comma   420.(Applicabilita'   delle   agevolazioni   per   i  giovani
imprenditori  agricoli anche se organizzati in forma societaria) pag.
71
Comma 421.(Biodiesel) pag. 71
Comma   422.(Destinazione   delle   risorse  non  utilizzate  per  il
biodiesel,  per  programmi  di  ricerca  e  sperimentazione nel campo
bioenergetico) pag. 71
Comma  423.(Forfetizzazione del reddito derivante dalla produzione di
energia  elettrica  da  biocombustibili  agro-forestali effettuata da
aziende agricole) pag. 72
Comma 424.(Scommesse ippiche) pag. 72
Comma  425.(Diritti  di sfruttamento delle immagini delle corse negli
ippodromi) pag. 72
Comma 426.(Promozione e sviluppo cultura eno-gastronomica) pag. 72
Comma 427.(Controlli Agecontrol S.p.a.) pag. 72
Comma 428.(Garanzie creditizie in agricoltura) pag. 72
Comma  429.(Fondazione per la responsabilita' sociale d'impresa) pag.
72
Comma 430.(Attivita' Socialmente Utili - ASU) pag. 72
Comma 431.(Centro sperimentale di cinematografia) pag. 73
Comma  432.(Trasferimento del Fondo per esigenze di tutela ambientale
allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente) pag. 73
Comma 433.(Autorizzazione di spesa per l'attuazione del protocollo di
Kyoto) pag. 73
Comma  434.(Sottoscrizione  accordi  di  programma  per bonifica aree
inquinate per le quali siano in atto procedure fallimentari) pag. 73
Comma  435.(Concorrenza  al  finanziamento dell'accordo di programma)
pag. 73
Comma 436.(Contenuto obbligatorio dell'accordo di programma) pag. 73
Comma   437.(Conferma   vigenza  della  disciplina  previgente  sulla
responsabilita) pag. 73
Comma 438.(Danno ambientale) pag. 73
Comma 439.(Risarcimento del danno ambientale) pag. 73
Comma 440.(Quantificazione del danno ambientale) pag. 73
Comma  441.(Riscossione delle somme pagate per danno ambientale) pag.
74
Comma 442.(Esclusione delle procedure transattive) pag. 74
Comma 443.(Ricorso al TAR) pag. 74
Comma 444.(Indennita' di espropriazione) pag. 74
Comma 445.(Alluvionati fiume Po) pag. 74
Comma 446.(Conferma applicabilita' disciplina gia' vigente) pag. 74
Comma 447.(Copertura finanziaria) pag. 74
Comma 448.(Norma di attuazione) pag. 74
Comma  449.(Riassegnazione all'apposito Fondo delle entrate derivanti
dalla riscossione di crediti per danno ambientale) pag. 74
Comma 450.(Modalita' di accesso al Fondo) pag. 74
Comma 451.(Autorita' portuali) pag. 74
Comma 452.(ANAS) pag. 74
Comma 453.(Alloggi militari) pag. 74
Comma  454.(Contributi  per  l'editoria:  soppressione corresponsione
anticipazione) pag. 74
Comma  455.(Limite  massimo ammissibile a fini contributivi dei costi
per collaborazioni) pag. 75
Comma 456.(Contributi integrativi alle imprese editrici) pag. 75
Comma 457.(Requisito temporale) pag. 75
Comma  458.(Requisiti per accesso alle provvidenze per le cooperative
editrici) pag. 75
Comma   459.(Ambito  di  applicabilita'  di  alcune  provvidenze  per
l'editoria) pag. 75
Comma 460.(Condizioni per la spettanza delle provvidenze) pag. 75
Comma  461.(Decadenza  dal diritto alla percezione delle provvidenze)
pag. 75
Comma 462.(Editoria speciale per non vedenti) pag. 75
Comma  463.(Fondo  per  le  agevolazioni  di credito alle imprese del
settore editoriale) pag. 75
Comma 464.(Credito di imposta editoria) pag. 75
Comma  465.(Contributo  per  copia  stampata alle imprese editrici di
periodici, in forma di cooperative, fondazioni o enti morali) pag. 75
Comma  466.(Addizionale  sulla  produzione  e  vendita  di  materiale
pornografico o di incitamento alla violenza) pag. 75
Comma   467.(IVA   su   abbonamenti   TV   per   ricezione  programmi
pornografici) pag. 76
Comma 468.(Trasferimento di personale a Riscossione Spa) pag. 76
Comma  469.(Rivalutazione  di  beni  d'impresa e di aree edificabili)
pag. 76
Comma 470.(Decorrenza del maggior valore da rivalutazione) pag. 76
Comma 471.(Aliquote imposta sostitutiva) pag. 76
Comma  472.(Saldo  di  rivalutazione  dei  beni  di  impresa  e delle
partecipazioni) pag. 76
Comma 473.(Rivalutazione aree fabbricabili non ancora edificate) pag.
76
Comma    474.(Condizioni    per   la   rivalutazione:   utilizzazione
edificatoria entro i cinque anni successivi) pag. 76
Comma   475.(Imposta   sostitutiva   per  le  aree  fabbricabili  non
edificate) pag. 77
Comma 476.(Richiamo a normativa secondaria gia' vigente) pag. 77
Comma 477.(Conferma della possibilita' di utilizzo di ufficiali della
riscossione per concessionari riscossione locale) pag. 77
Comma    478.(Rinnovo    contratti    di   locazione   stipulati   da
Amministrazione dello Stato con privati) pag. 77
Comma   479.(Commissione   per   la   verifica  di  congruita'  delle
valutazioni tecnico-economico- estimativa) pag. 77
Comma 480.(Progetti per investimenti e per dotazioni infrastrutturali
da finanziare anche con risorse INAIL) pag. 77
Comma 481.(Fondi comuni immobiliari) pag. 77
Comma 482.(Alienazione immobili militari) pag. 78
Comma 483.(Concessioni idroelettriche) pag. 78
Comma 484.(Mercato interno dell'energia elettrica) pag. 78
Comma 485.(Concessioni di derivazione idroelettrica) pag. 78
Comma 486.(Canone dovuto dai titolari della concessione) pag. 78
Comma 487.(Ammodernamento impianti) pag. 79
Comma 488.(Autocertificazione) pag. 79
Comma  489.(Previsioni contenute nel bando di gara per le concessioni
idroelettriche) pag. 79
Comma 490.(Mancato accordo sul prezzo della concessione) pag. 79
Comma  491.(Competenza statale delle concessioni idroelettriche) pag.
79
Comma 492.(Norme di adeguamento) pag. 79
Comma 493.(Sogin - componente tariffaria A2) pag. 79
Comma 494.(Funzioni amministrative province autonome) pag. 79
Comma 495.(Plusvalenze immobili) pag. 79
Comma 496.(Cessioni a titolo oneroso di immobili e terreni) pag. 79
Comma  497.(Base imponibile dell'imposta di registro per cessioni tra
persone fisiche) pag. 79
Comma 498.(Esclusione da accertamento) pag. 80
Comma  499.(Programmazione  fiscale  per  imprenditori  e  lavoratori
autonomi) pag. 80
Comma 500.(Esclusione dalla programmazione fiscale) pag. 80
Comma 501.(Proposta di programmazione) pag. 80
Comma 502.(Perfezionamento della programmazione fiscale) pag. 80
Comma  503.(Accettazione  della  programmazione  fiscale da parte del
contribuente) pag. 80
Comma    504.(Effetti    della   programmazione   fiscale   ai   fini
dell'accertamento  delle  imposte dirette, dell'irap e dei contributi
previdenziali) pag. 81
Comma 505.(Effetti della programmazione fiscale ai fini Iva) pag. 81
Comma  506.(Esclusione da inibizione poteri accertativi: accertamento
parziale) pag. 81
Comma  507.(Esclusione da inibizione poteri accertativi: accertamento
induttivo) pag. 81
Comma 508.(Esclusione da inibizione poteri accertativi) pag. 81
Comma 509.(Cessazione effetti della Programmazione fiscale in caso di
variazione reddito nel triennio) pag. 81
Comma 510.(Proposta di adeguamento per anni pregressi) pag. 82
Comma 511.(Imposta sostitutiva per anni pregressi) pag. 82
Comma 512.(Iva per anni pregressi) pag. 82
Comma 513.(Versamenti per anni pregressi) pag. 82
Comma 514.(Rateizzazione, versamento e riscossione) pag. 82
Comma  515.(Ulteriore azione accertatrice: accertamento con adesione)
pag. 82
Comma 516.(Esclusione rilevanza perdite) pag. 82
Comma 517.(Applicabilita' accertamento con adesione) pag. 82
Comma 518.(Esclusione da adeguamento anni pregressi) pag. 83
Comma 519.(Soppressione Pianificazione fiscale concordata) pag. 83
Comma  520.(Implementazione attivita' di contrasto all'evasione) pag.
83
Comma 521.(Ammortamento avviamento in l8 anni) pag. 83
Comma  522.(Riduzione  quote  di  ammortamento  beni  strumentali per
l'esercizio delle attivita' regolate) pag. 83
Comma  523.(Potenziamento  azione  vigilanza Ministero lavoro, INPS e
INAIL) pag. 83
Comma  524.(Assunzioni  di personale presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali) pag. 83
Comma 525.(Definizione di apparecchi idonei per il gioco lecito) pag.
83
Comma  526.(Applicazione  di  un  prelievo erariale unico sulle somme
giocate) pag. 84
Comma  527.(Termini  e  modalita' di assolvimento del prelievo unico)
pag. 84
Comma 528.(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per
gli apparecchi da divertimento e intrattenimento) pag. 84
Comma 529.(Requisiti per il rilascio del nulla osta) pag. 84
Comma 530.(Modifiche alla disciplina relativa alla concessione per la
gestione telematica degli apparecchi da gioco) pag. 84
Comma 531.(Calcolo del prelievo erariale unico) pag. 85
Comma 532.(Rete telematica) pag. 85
Comma  533.(Requisiti  dei  terzi  incaricati  della  raccolta  delle
giocate) pag. 85
Comma  534.(Licenza  per gli apparecchi e i congegni automatici) pag.
85
Comma 535.(Comunicazioni dell'AAMS) pag. 85
Comma 536.(Obblighi dei destinatari delle comunicazioni) pag. 85
Comma 537.(Sanzioni per violazione degli obblighi) pag. 85
Comma 538.(Cooperazione tra forze di polizia e AAMS) pag. 85
Comma 539.(Previsione di rilascio dell'autorizzazione dall'AAMS) pag.
85
Comma  540.(Esposizione  tabella  con  indicazione  giochi  d'azzardo
nonche' giochi vietati dal questore) pag. 86
Comma 541.(Luogo di installazione degli apparecchi) pag. 86
Comma  542.(Sanzioni  amministrative  per i gestori degli apparecchi)
pag. 86
Comma  543.(Ulteriori  sanzioni previste per il gioco d'azzardo) pag.
86
Comma   544.(Confisca   per   gli  apparecchi  sprovvisti  di  titoli
autorizzatori e rapporto al Prefetto in caso di violazioni) pag. 86
Comma 545.(Sospensione della licenza per i titolari) pag. 87
Comma  546.(Sospensione  della licenza per gli autori degli illeciti)
pag. 87
Comma  547.(Sanzioni in caso di violazioni antecedenti all'entrata in
vigore) pag. 87
Comma  548.(Controllo  automatico  dei versamenti da parte dell'AAMS)
pag. 87
Comma 549.(Convenzione di concessione) pag. 88
Comma 550.(Imposizione fiscale sui tabacchi lavorati) pag. 88
Comma  551.(Variazione  dell'aliquota  di  base  della tassazione dei
tabacchi lavorati) pag. 88
Comma  552.(Disposizioni  per  gli  enti vigilati dal Ministero delle
politiche agricole e forestali) pag. 88
Comma 553.(Documento unico di regolarita' contributiva) pag. 88
Comma  554.(Fondo  per  le  spese  sostenute  dalle  famiglie  per le
esigenze abitative degli studenti universitari) pag. 88
Comma 555.(Ripartizione delle risorse assegnate al Fondo) pag. 88
Comma 556.(Fondo nazionale per le comunita' giovanili) pag. 88
Comma 557.(Attivita' convenzionale tra ANCI e Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio) pag. 88
Comma 558.(Personale a tempo determinato di Poste S.p.a.) pag. 89
Comma 559.(Graduatoria delle emittenti radiofoniche locali) pag. 89
Comma 560.(Rete di telecomunicazione GSM-R) pag. 89
Comma  561.(Bonifica  area  industriale Milazzo e bacino fiume Sarno)
pag. 89
Comma 562.(Benefici in favore delle vittime del dovere) pag. 89
Comma 563.(Vittime del dovere) pag. 89
Comma 564.(Equiparazione alle vittime del dovere per coloro che hanno
contratto infermita' permanentemente invalidante) pag. 89
Comma   565.(Termini   e   modalita'   per  la  corresponsione  delle
provvidenze) pag. 89
Comma  566.(Programma dell'ONU denominato "Atmospheric Brown Cloud" e
"SHARE-Asia") pag. 89
Comma  567.(Certificazione  IPSEMA per i lavoratori marittimi esposti
all'amianto) pag. 90
Comma 568.(Attivita' negoziali del Ministero della Difesa) pag. 90
Comma 569.(Condizioni e modalita' per la stipula degli atti) pag. 90
Comma  570.(Contributi pluriennali di pertinenza dell'amministrazione
della Difesa) pag. 90
Comma  571.(Iscrizione  dello  stanziamento nello stato di previsione
della Difesa) pag. 90
Comma 572.(Contributo per l'acquisto di decoder) pag. 90
Comma 573.(Parco Gennargentu) pag. 90
Comma  574.(Costi  ammissibili  e  cause  di decadenza dai contributi
editoria) pag. 90
Comma 575.(Soppressione convegno interconfessionale e rifinanziamento
interventi infrastrutturali) pag. 91
Comma 576.(Associazioni riconosciute) pag. 91
Comma 577.(Opzione dipendenti dell'Agenzia del demanio) pag. 91
Comma  578.(Finanziamento  del  piano programmatico dell'istruzione a
valere su risorse IIT) pag. 91
Comma 579.(Bond medio termine e PMI) pag. 91
Comma 580.(Comitato paraolimpico) pag. 91
Comma    581.(Finanziamento   per   potenziamento   ricerca   settore
oncologico) pag. 91
Comma 582.(ENAC) pag. 91
Comma  583.(Proposte di realizzazione di insediamenti turistici) pag.
91
Comma   584.(Canoni   di   concessione   demaniale  per  insediamenti
turistici) pag. 91
Comma 585.(Requisiti degli insediamenti turistici di qualita) pag. 91
Comma   586.(Soggetti   legittimati   a  presentare  le  proposte  di
realizzazione di insediamenti turistici) pag. 92
Comma 587.(Contenuto delle proposte) pag. 92
Comma 588.(Valutazione delle proposte) pag. 92
Comma   589.(Individuazione   delle  proposte  ritenute  di  pubblico
interesse) pag. 92
Comma 590.(Valutazioni delle amministrazioni interessate) pag. 92
Comma 591.(Stipula dell'accordo di programma) pag. 92
Comma 592.(Casi di indizione di gara) pag. 92
Comma  593.(Previsione  di regimi agevolati in materia edilizia) pag.
92
Comma 594.(Accordi per la liquidazione degli indennizzi) pag. 92
Comma 595.(Divieto di assunzione per le fondazioni liriche) pag. 93
Comma  596.(Trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato
stipulati dal Ministero dei beni e attivita' culturali) pag. 93
Comma   597.(Semplificazione  delle  norme  per  l'alienazione  degli
immobili gia' IACP.) pag. 93
Comma  598.(Principi  fissati  per  l'alienazione degli immobili gia'
IACP) pag. 93
Comma 599. 93
Comma  600.(Affidamento a societa' terze dei compiti di vendita degli
immobili gia' IACP) pag. 93
Comma 601.(Rinvio alle tabelle A e B) pag. 93
Comma 602.(Rinvio alla tabella C) pag. 93
Comma 603.(Rinvio alla tabella D) pag. 93
Comma 604.(Rinvio alla tabella E) pag. 93
Comma 605.(Rinvio alla tabella F) pag. 93
Comma  606.(Assunzione di impegni da parte di amministrazioni ed enti
pubblici nell'anno 2006) pag. 93
Comma 607.(Rinvio all'allegato 1) pag. 94
Comma 608.(Rinvio all'allegato 2) pag. 94
Comma 609.(Copertura finanziaria) pag. 94
Comma  610.(Applicabilita' delle disposizioni nelle regioni a statuto
speciale) pag. 94
Comma 611. 94
Comma 612.(Entrata in vigore) pag. 94

Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis,
del  testo  unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni di legge
modificate  o  alle  quali  e'  operato il rinvio. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo a suo tempo pubblicato.

          ---->   Vedere Legge da pag. 21 a pag. 95  <----


          Avvertenza
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  commi 2,  3  e 3-bis, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1, comma 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto
          1978,   n.   468   recante  «Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.»:
              «Art.  11  (Legge  finanziaria).  -  1. Il Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
          presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il
          disegno di legge finanziaria.
              2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
          di  cui  al  comma 2  dell'art.  3,  dispone annualmente il
          quadro  di  riferimento finanziario per il periodo compreso
          nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
          periodo,  alla regolazione annuale delle grandezze previste
          dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
          finanziari agli obiettivi.
              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis) norme  che  comportano  aumenti  di  entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)   norme  che  comportano  aumenti  di  spesa o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater) norme   recanti   misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.
              4.  La  legge  finanziaria  indica altresi' quale quota
          delle  nuove  o  maggiori entrate per ciascun anno compreso
          nel  bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
          copertura di nuove o maggiori spese.
              5.  In  attuazione  dell'art.  81,  quarto comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o  maggiori  spese  correnti, riduzioni di entrata e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente.
              6.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di
          copertura  di  cui  al  comma 5,  le nuove o maggiori spese
          disposte  con la legge finanziaria non possono concorrere a
          determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento.
              6-bis.  In  allegato alla relazione al disegno di legge
          finanziaria   sono  indicati  i  provvedimenti  legislativi
          adottati   nel  corso  dell'esercizio  ai  sensi  dell'art.
          11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
          le  ulteriori  misure  correttive  da adottare ai sensi del
          comma 3, lettera i-quater)».
          Note all'art. 1, comma 5:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          27 ottobre  1993, n. 432 recante «Istituzione del Fondo per
          l'ammortamento dei titoli di Stato»:
              «Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
          -  1.  E'  istituito  presso  la  Banca  d'Italia  un conto
          denominato  «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
          di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
          secondo  le  modalita'  previste  dalla  presente legge, la
          consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
              2.  L'amministrazione  del  Fondo  di cui al comma 1 e'
          attribuita   al  Ministro  del  tesoro,  coadiuvato  da  un
          Comitato consultivo composto:
                a) dal   Direttore   generale   del  tesoro,  che  lo
          presiede;
                b) dal Ragioniere generale dello Stato;
                c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
          delle finanze;
                d) dal   Direttore   generale   del   territorio  del
          Ministero delle finanze.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro  presenta  annualmente al
          Parlamento,  in allegato al conto consuntivo, una relazione
          sull'amministrazione del Fondo.».
          Note all'art. 1, comma 8:
              - Si riporta il testo del comma 4-quinquies dell'art. 2
          della gia' citata legge n. 468/1978:
              «4-quinquies.   In  apposito  allegato  allo  stato  di
          previsione,  le  unita' previsionali di base sono ripartite
          in    capitoli,    ai   fini   della   gestione   e   della
          rendicontazione.  I  capitoli sono determinati in relazione
          al  rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto
          economico  e  funzionale  per  la spesa. La ripartizione e'
          effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con
          le  amministrazioni  interessate. Su proposta del dirigente
          responsabile,  con  decreti  del  Ministro  competente,  da
          comunicare,  anche  con  evidenze informatiche, al Ministro
          del  tesoro  e  alle  Commissioni  parlamentari competenti,
          possono   essere  effettuate  variazioni  compensative  tra
          capitoli   della   medesima   unita'   previsionale,  fatta
          eccezione   per   le  autorizzazioni  di  spesa  di  natura
          obbligatoria,  per  le  spese  in  annualita' e a pagamento
          differito  e per quelle direttamente regolate con legge. Al
          fine  di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle
          risorse  destinate  agli  investimenti  e  di consentire la
          determinazione  delle dotazioni di cassa e di competenza in
          misura  tale  da  limitare  la  formazione  di  residui  di
          stanziamento,    possono   essere   effettuate   variazioni
          compensative,  nell'ambito della stessa unita' previsionale
          di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti
          da  leggi  diverse, a condizione che si tratti di leggi che
          finanzino  o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse
          le  variazioni  compensative fra le unita' di spesa oggetto
          della  deliberazione parlamentare. La legge di assestamento
          del    bilancio   o   eventuali   ulteriori   provvedimenti
          legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni
          tra le diverse unita' previsionali.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5  dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  7 agosto  1997,  n.  279 e successive
          modificazioni,   recante   «Individuazione   delle   unita'
          previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
          sistema   di   tesoreria   unica   e  ristrutturazione  del
          rendiconto generale dello Stato»:
              «5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
          proposta  del  dirigente generale responsabile, con decreti
          del  Ministro  competente, esclusivamente nell'ambito della
          medesima   unita'   previsionale  di  base.  I  decreti  di
          variazione    sono    comunicati,    anche   con   evidenze
          informatiche,  al Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  per  il tramite della competente
          ragioneria,    nonche'    alle   Commissioni   parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.».
          Note all'art. 1, commi 9, 10 e 11:
              - Si  riporta  il  testo del comma 11 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005)»:
              «11.  Fermo  quanto  stabilito  per gli enti locali dal
          comma 42,   la  spesa  annua  per  studi  ed  incarichi  di
          consulenza      conferiti      a      soggetti     estranei
          all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005,
          2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
          1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          esclusi le universita', gli enti di ricerca e gli organismi
          equiparati,  non  deve  essere superiore a quella sostenuta
          nell'anno  2004.  L'affidamento di incarichi di studio o di
          ricerca,   ovvero   di   consulenze   a  soggetti  estranei
          all'amministrazione  in  materie  e  per oggetti rientranti
          nelle  competenze  della  struttura  burocratica dell'ente,
          deve essere adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto
          nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi
          straordinari.  In  ogni  caso,  l'atto  di  affidamento  di
          incarichi  e  consulenze  di  cui  al  secondo periodo deve
          essere  trasmesso  alla  Corte  dei conti. L'affidamento di
          incarichi  in  assenza  dei  presupposti di cui al presente
          comma costituisce   illecito   disciplinare   e   determina
          responsabilita' erariale.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 2  dell'art. 1 del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001  n. 165 recante «Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni pubbliche»:
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
          Note all'art. 1, comma 19:
              - Si  riporta  il testo del comma 18 dell'art. 52 della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002)»:
              «18.  Il  finanziamento  annuale  di  cui  all'art. 27,
          comma 10,  sesto  periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
          488,   e   successive  modificazioni,  e'  incrementato,  a
          decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
          in  ragione  di  anno.  La  previsione di cui all'art. 145,
          comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
          misure   di  sostegno  di  cui  al  presente  comma possono
          beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
          radiofoniche  locali  legittimamente esercenti alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nella  misura
          complessivamente  non superiore ad un decimo dell'ammontare
          globale   dei   contributi  stanziati.  Per  queste  ultime
          emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
          e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
              - La  legge 27 dicembre 2002, n. 289 reca «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2003)». (Pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario).
              - La  legge 24 dicembre 2003, n. 350 reca «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2004)». (Pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario).
              - La  legge 30 dicembre 2004, n. 311 reca «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2005)». (Pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario).
          Note all'art. 1, commi 22 e 23:
              - Per  il  comma 2  dell'art. 1 del gia' citato decreto
          legislativo 165/2001 vedasi in nota all'art. 1, comma 9.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  26  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488  recante  «Disposizioni  per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
          (Legge finanziaria 2000)»:
              «Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  nel rispetto della vigente normativa in materia
          di  scelta  del  contraente,  stipula, anche avvalendosi di
          societa'  di consulenza specializzate, selezionate anche in
          deroga   alla   normativa  di  contabilita'  pubblica,  con
          procedure  competitive  tra  primarie societa' nazionali ed
          estere,  convenzioni  con  le  quali l'impresa prescelta si
          impegna  ad  accettare,  sino a concorrenza della quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi  e  condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
          di  beni  e  servizi deliberati dalle amministrazioni dello
          Stato  anche  con  il ricorso alla locazione finanziaria. I
          contratti  conclusi  con  l'accettazione di tali ordinativi
          non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17,  comma 25,  lettera c),  della legge 15 maggio 1997, n.
          127,  non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
          del  presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e ai
          relativi   contratti  stipulati  da  amministrazioni  dello
          Stato,  in  luogo  dell'art.  3, comma 1, lettera g), della
          legge  14 gennaio  1994,  n.  20, si applica il comma 4 del
          medesimo art. 3 della stessa legge.
              3.  Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
          convenzioni  stipulate  ai  sensi  del  comma 1,  ovvero ne
          utilizzano  i  parametri  di  prezzo-qualita',  come limiti
          massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche  per  l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
          del  decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
          n.  101.  La stipulazione di un contratto in violazione del
          presente  comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
          ai  fini  della  determinazione del danno erariale si tiene
          anche  conto  della differenza tra il prezzo previsto nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni  di  cui al presente comma non si applicano ai
          comuni  con  popolazione  fino a 1.000 abitanti e ai comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli  acquisti  di  beni  e  servizi sono trasmessi alle
          strutture  e agli uffici preposti al controllo di gestione,
          per   l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e  di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto  il  contratto allega allo stesso una apposita
          dichiarazione  con  la  quale  attesta,  ai sensi e per gli
          effetti  degli  articoli 47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, e
          successive   modifiche,   il  rispetto  delle  disposizioni
          contenute nel comma 3.
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
          4   del   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,
          verificano  l'osservanza  dei  parametri di cui al comma 3,
          richiedendo  eventualmente  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa     le     caratteristiche    tecnico-funzionali    e
          l'economicita'   dei   prodotti  acquisiti.  Annualmente  i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione  politica  una relazione riguardante i risultati,
          in  termini  di  riduzione  di spesa, conseguiti attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove  gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  presenta annualmente alle Camere
          una  relazione  che illustra le modalita' di attuazione del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
          Note all'art. 1, comma 24
              - Si riporta l'art. 119 della Costituzione:
              «Art.   119.   -  I  comuni,  le  province,  le  Citta'
          metropolitane  e  le regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata e di spesa.
              I  comuni,  le  province,  le Citta' metropolitane e le
          regioni  hanno  risorse  autonome. Stabiliscono e applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo  i principi di coordinamento della finanza pubblica
          e  del  sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
          al   gettito   di   tributi  erariali  riferibile  al  loro
          territorio.
              La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
              Le   risorse   derivanti   dalle   fonti   di   cui  ai
          commi precedenti  consentono ai comuni, alle province, alle
          Citta'   metropolitane   e   alle   regioni  di  finanziare
          integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
              Per  promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   comuni,   province,  Citta'  metropolitane  e
          regioni.
              I  comuni,  le  province,  le Citta' metropolitane e le
          regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.».
          Note all'art. 1, comma 30:
              - Il  decreto  legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito
          con  modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, reca
          «Misure   di   sostegno   e   di  reindustrializzazione  in
          attuazione  del  piano  di  risanamento  della siderurgia».
          (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77).
          Note all'art. 1, comma 33:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge
          17 febbraio  1982,  n. 46 recante «Interventi per i settori
          dell'economia   di   rilevanza   nazionale»,  e  successive
          modificazioni:
              «Art.  14.  -  Presso  il Ministero dell'industria, del
          commercio   e   dell'artigianato  e'  istituito  il  «Fondo
          speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
          imprese   destinati  ad  introdurre  rilevanti  avanzamenti
          tecnologici   finalizzati   a  nuovi  prodotti  o  processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi  gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
          contenuto  stilistico  e  qualitativo  del  prodotto.  Tali
          programmi   riguardano   le   attivita'  di  progettazione,
          sperimentazione,   sviluppo,   preindustrializzazione  e  i
          processi    realizzativi    di   campionatura   innovativa,
          unitariamente considerati.
              Il  Ministro  delle  attivita'  produttive provvede con
          proprio  decreto,  adottato  previo  parere  delle  regioni
          interessate,  a  stabilire annualmente la percentuale delle
          risorse  riservata  in  via  prioritaria  ai  programmi  di
          sviluppo  precompetitivo  presentati  dalle piccole e medie
          imprese.  Tale  quota  non  puo' essere inferiore al 25 per
          cento delle riserve annuali disponibili.».
          Note all'art. 1, comma 35:
              - Il  Capo  II del Titolo X del decreto 23 maggio 1924,
          n.  827  Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
          per la contabilita' generale dello Stato; che comprende gli
          articoli da   585   a   591,   reca:   «Delle  contabilita'
          speciali.».
          Note all'art. 1, comma 38:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  20 aprile  1994,  n.  367  recante «Regolamento
          recante  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili»:
              «5.  Le  contabilita'  speciali di cui all'art. 585 del
          regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827,comunque costituite
          presso   sezioni   di   tesoreria,   sono   estinte  previa
          autorizzazione  del  Ministero  del  tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica a cura delle sezioni stesse
          quando  sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione
          e  non  siano  state  effettuate  ulteriori transazioni. Le
          somme  eventualmente giacenti sono versate in conto entrata
          del    tesoro    e    possono   essere   riassegnate   alle
          amministrazioni     interessate    su    loro    richiesta.
          Dell'estinzione  e  del versamento viene data comunicazione
          al titolare della contabilita' speciale.».
              - Per  il testo dell'art. 585 del regolamento di cui al
          gia' citato regio decreto 827/1924, vedasi in nota alL'art.
          1, comma 38.
          Note all'art. 1, comma 41:
              - L'art.  1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50 recante
          «Modifiche  ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n.
          1295,  riguardante  l'istituto  per  il  credito sportivo»,
          sostituisce l'art. 2 della L. 24 dicembre 1957, n. 1295, ed
          e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  56  del
          26 febbraio 1983.
          Note all'art. 1, comma 42:
              - Si riporta il testo del n. 103 della tabella A, parte
          III   (Beni  e  servizi  soggetti  all'aliquota  del  10%),
          allegata   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n. 633 recante «Istituzione e disciplina
          dell'imposta    sul    valore   aggiunto»,   e   successive
          modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:

              «103)  energia  elettrica  per  uso  domestico; energia
          elettrica  e  gas per uso di imprese estrattive, agricole e
          manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
          e  simili;  energia  elettrica  per  il funzionamento degli
          impianti  irrigui,  di sollevamento e di scolo delle acque,
          utilizzati  dai  consorzi  di  bonifica  e  di irrigazione;
          energia  elettrica  fornita  ai  clienti  grossisti  di cui
          all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
          n.  79;  gas,  gas  metano  e  gas  petroliferi liquefatti,
          destinati  ad  essere  immessi direttamente nelle tubazioni
          delle  reti  di  distribuzione  per  essere successivamente
          erogati,  ovvero  destinati ad imprese che li impiegano per
          la produzione di energia elettrica;».
              - Si  riporta il testo del paragrafo 3 dell'art. 88 del
          Trattato istitutivo della comunita' europea:
                  «3.  Alla  Commissione  sono  comunicati,  in tempo
          utile  perche'  presenti  le  sue  osservazioni, i progetti
          diretti  a  istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un
          progetto  non sia compatibile con il mercato comune a norma
          dell'art.  87,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro  interessato  non  puo'  dare esecuzione alle misure
          progettate  prima  che  tale procedura abbia condotto a una
          decisione finale.».
          Note all'art. 1, comma 43:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  20  del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59»:
              «Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria
          artigianato  e  agricoltura).  -  1.  Sono  attribuite alle
          camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura
          le  funzioni  esercitate dagli uffici metrici provinciali e
          dagli  uffici  provinciali  per l'industria, il commercio e
          l'artigianato,  ivi  comprese quelle relative ai brevetti e
          alla tutela della proprieta' industriale.
              2.   Presso   le   camere   di   commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura  e' individuato un responsabile
          delle  attivita'  finalizzate alla tutela del consumatore e
          della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
          in  materia  di  controllo  di  conformita'  dei prodotti e
          strumenti  di  misura  gia'  svolti  dagli uffici di cui al
          comma 1.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge
          18 dicembre  1973, n. 836 recante «Trattamento economico di
          missione e di trasferimento dei dipendenti statali»:
              «Art.  16.  -  La  liquidazione delle spese relative al
          trasporto  di materiale e strumenti occorrenti al personale
          per   disimpegnare  il  proprio  servizio  di  istituto  e'
          disposta  in  base  ad una tariffa da stabilire con decreti
          delle  singole  amministrazioni  di concerto con quella del
          Tesoro,  avuto  riguardo  alle caratteristiche del percorso
          nonche' a quella del materiale e degli strumenti.».
          Note all'art. 1, comma 44:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 18 della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante «Riordinamento delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»:
              «Art.  18  (Finanziamento delle camere di commercio). -
          1.  Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
          provvede mediante:
                a) i  contributi  a  carico  del bilancio dello Stato
          quale   corrispettivo   per   l'esercizio  di  funzioni  di
          interesse   generale   svolte   per  conto  della  pubblica
          amministrazione;
                b) il  diritto  annuale come determinato ai sensi dei
          commi 3, 4 e 5;
                c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
          dalla   prestazione   di   servizi   e   quelli  di  natura
          patrimoniale;
                d) le  entrate  e  i  contributi  derivanti  da leggi
          statali,  da  leggi regionali, da convenzioni o previsti in
          relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
                e) i    diritti    di    segreteria    sull'attivita'
          certificativa  svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
          registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
                f) i  contributi  volontari, i lasciti e le donazioni
          di cittadini o di enti pubblici e privati;
                g) altre entrate e altri contributi.».
          Note all'art. 1, comma 45:
              - La  legge  29 ottobre  1984, n. 720 reca «Istituzione
          del  sistema  di  tesoreria  unica  per  enti  ed organismi
          pubblici».  (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
          1984, n. 298).
          Note all'art. 1, comma 47:
              - Si  riporta  il testo del comma 309 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  311/2004,  cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «309.  Il  maggior  gettito derivante dall'applicazione
          delle  disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
          al  bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
          di   previsione   del  Ministero  della  giustizia  per  il
          pagamento  di  debiti  pregressi  nonche' per l'adeguamento
          delle  spese  di  funzionamento  degli uffici giudiziari, e
          allo  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  per  le spese riguardanti il funzionamento
          del  Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali amministrativi
          regionali.».
          Note all'art. 1, comma 48:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          6 settembre  2002,  n.  194  recante «Misure urgenti per il
          controllo,  la  trasparenza  ed il contenimento della spesa
          pubblica.»,   convertito   con  modificazioni  dalla  legge
          31 ottobre 2002, n. 246:
              «Art.  1.  01. - All'art. 11 della legge 5 agosto 1978,
          n.  468,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                a);
                b).
              1. All'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive   modificazioni,   sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) al  comma 1, all'alinea, le parole: «In attuazione
          dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione, la.» sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «In  attuazione dell'art. 81,
          quarto   comma,  della  Costituzione,  ciascuna  legge  che
          comporti  nuove  o maggiori spese indica espressamente, per
          ciascun  anno  e  per  ogni intervento da essa previsto, la
          spesa  autorizzata,  che  si intende come limite massimo di
          spesa,  ovvero  le  relative previsioni di spesa, definendo
          una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione
          degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La.»;
                b).
              1-bis.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
          cui  al  comma 1  alla  legislazione  vigente  alla data di
          entrata    in    vigore    del    presente   decreto,   per
          l'individuazione  dei  limiti  degli  oneri  finanziari  si
          assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di
          previsione dello Stato.
              2.
              3.  In  presenza  di  uno  scostamento  rilevante dagli
          obiettivi  indicati per l'anno considerato dal Documento di
          programmazione   economico-finanziaria   e   da   eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari,  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze
          riferisce  al Consiglio dei Ministri con propria relazione.
          Con  apposito  atto  di indirizzo, adottato con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio  dei  Ministri,  sono  definiti  criteri  di
          carattere   generale   per   il  coordinamento  dell'azione
          amministrativa  del Governo intesi all'efficace controllo e
          monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza  pubblica.  Gli
          schemi  dei decreti di cui al periodo precedente, corredati
          di  apposita  relazione,  sono trasmessi alle Camere per il
          parere   delle   competenti  Commissioni  parlamentari,  da
          esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione,
          decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
          Sulla  base  dell'atto  di  indirizzo  di  cui  al  secondo
          periodo,  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze puo'
          disporre  con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale,  la  limitazione  all'assunzione  di  impegni di
          spesa  o  all'emissione di titoli di pagamento a carico del
          bilancio  dello Stato, entro limiti percentuali determinati
          in  misura  uniforme  rispetto  a  tutte  le  dotazioni  di
          bilancio,   con   esclusione   delle  spese  relative  agli
          stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi
          natura  obbligatoria,  nonche'  delle  spese  relative agli
          interessi,  alle  poste  correttive  e  compensative  delle
          entrate,  comprese  le  regolazioni  contabili,  ad accordi
          internazionali,   ad  obblighi  derivanti  dalla  normativa
          comunitaria,  alle annualita' relative ai limiti di impegno
          e  alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate
          e  documentate  esigenze  e in conformita' alle indicazioni
          contenute  nel  citato  atto  di indirizzo, con il medesimo
          decreto  di cui al quarto periodo il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze puo' escludere altre spese dalla predetta
          limitazione.  Contestualmente alla loro adozione, i decreti
          di  cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni,
          sono trasmessi alle Camere.
              4.  Per  le  medesime  finalita'  di cui al comma 3, il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
          vigilante, puo' disporre, con il decreto di cui al medesimo
          comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti
          e  organismi  pubblici  non  territoriali, con l'esclusione
          degli   organi   costituzionali,  previste  nei  rispettivi
          bilanci.  Gli  organi  interni  di revisione e di controllo
          vigilano  sull'applicazione di tale decreto, assicurando la
          congruita'  delle  conseguenti  variazioni  di bilancio. Il
          maggiore   avanzo  derivante  da  tali  riduzioni  e'  reso
          indisponibile  fino  a diversa determinazione del Ministero
          dell'economia e delle finanze.
              5.  All'art.  20  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive   modificazioni,   sono  apportate  le  seguenti
          modifiche ed integrazioni:
                a) all'ottavo  comma le  parole:  «di  cui  al  terzo
          comma del  precedente  art.  18.».  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «dell'art. 11-quater, comma 2.».;
                b).
              6.
              6-bis.  Le  somme stanziate per spese in conto capitale
          negli  esercizi  2000  e  2001  non impegnate alla chiusura
          dell'esercizio  2002,  nonche' gli stanziamenti iscritti in
          forza   di   disposizioni  legislative  entrate  in  vigore
          nell'ultimo   quadrimestre   dell'esercizio  1999,  possono
          essere  mantenuti  in  bilancio,  quali  residui, fino alla
          chiusura  dell'esercizio 2003. Le somme stanziate per spese
          in  conto  capitale  nell'esercizio 2002 non impegnate alla
          chiusura  dell'esercizio medesimo, nonche' gli stanziamenti
          iscritti  in  forza  di disposizioni legislative entrate in
          vigore   nell'ultimo   quadrimestre   dell'esercizio  2001,
          possono  essere  mantenuti in bilancio, quali residui, fino
          alla  chiusura  dell'esercizio 2004. Le somme stanziate per
          spese  in  conto capitale nell'esercizio 2003 non impegnate
          alla   chiusura   dell'esercizio   medesimo,   nonche'  gli
          stanziamenti  iscritti in forza di disposizioni legislative
          entrate  in  vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
          2002,  possono essere mantenuti in bilancio, quali residui,
          fino alla chiusura dell'esercizio 2005 .
              7.  Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che
          derogano all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440. Nell'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  le  parole: «entro il terzo esercizio finanziario
          successivo.»   sono   sostituite   dalle  seguenti:  «entro
          l'esercizio finanziario successivo.».
              8.  In relazione alle prioritarie esigenze di controllo
          e  di  monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in
          attesa   dei   provvedimenti   di   revisione  dell'assetto
          organizzativo  del Ministero dell'economia e delle finanze,
          ai  sensi  della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'art. 4
          del   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  le
          Ragionerie     provinciali     dello    Stato    provvedono
          esclusivamente  ai  predetti  compiti  di  controllo  e  di
          monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal
          Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato. Ferma
          la  competenza  del  capo  del dipartimento provinciale del
          predetto  Ministero  in  materia di dotazioni strumentali e
          logistiche,  nonche' di rapporti sindacali, le attivita' di
          promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di
          coesione,   di   cui   all'art.  7,  comma 3,  del  decreto
          legislativo  5 dicembre  1997,  n.  430,  e le attivita' di
          competenza  degli  altri  dipartimenti  del  Ministero sono
          svolte  dagli  altri uffici delle direzioni provinciali dei
          servizi  vari,  che  dipendono  funzionalmente dai predetti
          dipartimenti.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 8  dell'art. 1 del
          decreto-legge  12 luglio  2004,  n. 168 recante «Interventi
          urgenti   per   il  contenimento  della  spesa  pubblica.»,
          convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n.
          191:
              «8.  Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si
          adeguano  ai principi di cui al presente articolo riducendo
          le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non
          aventi  natura  obbligatoria  in misura non inferiore al 30
          per  cento  rispetto  alle previsioni iniziali. Gli importi
          derivanti  da tali riduzioni sono resi indisponibili previo
          accantonamento   in   apposito   fondo,   fino   a  diversa
          determinazione   da   adottare  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica,
          comunque,   alle  spese  dipendenti  dalla  prestazione  di
          servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.».
          Note all'art. 1, comma 50:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 23 della gia' citata
          legge 289/2002:
              «Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
          del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di
          finanza   pubblica,  le  dotazioni  iniziali  delle  unita'
          previsionali   di   base  degli  stati  di  previsione  dei
          Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per
          consumi  intermedi  non  aventi  natura  obbligatoria  sono
          ridotte  del  10 per cento. In ciascuno stato di previsione
          della  spesa  e'  istituito un fondo da ripartire nel corso
          della  gestione  per  provvedere  ad eventuali sopravvenute
          maggiori  esigenze  di  spese per consumi intermedi, la cui
          dotazione  iniziale  e'  costituita  dal  10  per cento dei
          rispettivi  stanziamenti  come risultanti dall'applicazione
          del  periodo  precedente.  La  ripartizione  del  fondo  e'
          disposta  con  decreti del Ministro competente, comunicati,
          anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
          e  delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio,
          nonche'  alle  competenti  Commissioni  parlamentari e alla
          Corte dei conti.
              2.  Ai  fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al
          comma 1  le  dotazioni  relative  agli  enti indicati nella
          Tabella  C  allegata alla presente legge sono rideterminate
          nella  medesima  Tabella, con una riduzione complessiva del
          2,5  per  cento rispetto alla legislazione vigente; analoga
          riduzione  e'  disposta  per  gli  stanziamenti di bilancio
          destinati  al  finanziamento degli enti pubblici diversi da
          quelli    indicati    nella    Tabella    C,   intendendosi
          conseguentemente  modificate  le relative autorizzazioni di
          spesa.
              3.  Gli  enti  previdenziali  pubblici  si  adeguano ai
          principi  di  cui al presente articolo riducendo le proprie
          spese  di funzionamento per consumi intermedi in misura non
          inferiore  al  10  per cento rispetto al consuntivo 2001. A
          decorrere    dal   1° gennaio   2003,   in   considerazione
          dell'istituzione,  ai  sensi  dell'art. 69, comma 14, della
          legge  23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria
          e  patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza
          per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai
          fini  della  determinazione dell'apporto dello Stato di cui
          all'art.  2,  comma 4,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335,
          come  modificato  dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
          tiene   conto   dell'ammontare   complessivo  di  tutte  le
          disponibilita' finanziarie dell'ente.
              4.  Agli enti territoriali si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 29.
              5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in
          essere  dalle  amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,
          sono  trasmessi agli organi di controllo ed alla competente
          procura della Corte dei conti.».
          Note all'art. 1, comma 52:
              Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 ottobre
          1965,   n.  1261  recante  «Determinazione  dell'indennita'
          spettante ai membri del Parlamento.»:
              «Art.   1.  -  L'indennita'  spettante  ai  membri  del
          Parlamento  a  norma  dell'art.  69  della Costituzione per
          garantire  il  libero  svolgimento  del mandato e' regolata
          dalla  presente  legge  ed  e'  costituita da quote mensili
          comprensive  anche del rimborso di spese di segreteria e di
          rappresentanza.
              Gli  Uffici  di Presidenza delle due Camere determinano
          l'ammontare  di dette quote in misura tale che non superino
          il  dodicesimo  del  trattamento  complessivo massimo annuo
          lordo  dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione
          della Corte di cassazione ed equiparate.».
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 agosto
          1979, n. 384 recante «Trattamento dei membri del Parlamento
          europeo spettanti all'Italia.»:
              «Art.  1.  - Ai membri del Parlamento europeo spettanti
          all'Italia,  che  non  siano  anche  membri  del Parlamento
          nazionale,   spetta   dal   giorno   successivo   a  quello
          dell'elezione  e  fino  a  quando  non  sara'  diversamente
          stabilito  dal  medesimo Parlamento europeo, una indennita'
          mensile   pari  all'indennita'  percepita  dai  membri  del
          Parlamento  nazionale  in  applicazione  dell'art.  1 della
          legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
              All'indennita'  mensile  prevista  dal  primo  comma si
          estendono,  in  quanto  applicabili,  i  divieti  di cumulo
          stabiliti dall'art. 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261,
          nonche'  il  trattamento  di cui all'art. 48, quarto comma,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,   n.  597,  e  la  ritenuta  nella  misura  stabilita
          dall'art.  29,  penultimo comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e successive
          modificazioni.
              L'indennita'  di  cui  al primo comma e' cumulabile con
          quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con
          i    rimborsi,    le   assicurazioni   e   le   prestazioni
          assistenziali, corrisposti direttamente.».
          Note all'art. 1, comma 53:
              - Si  riporta il testo dell'art. 2 della legge 8 aprile
          1952,  n.  212 recante «Revisione del trattamento economico
          dei dipendenti statali.»:
              «Art.  2.  -  Ai  Ministri  Segretari  di  Stato  ed ai
          Sottosegretari di Stato e' attribuito uno stipendio pari al
          trattamento       economico      complessivo      previsto,
          rispettivamente,   per  il  personale  dei  gradi  I  e  II
          dell'ordinamento gerarchico.
              Al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri spetta lo
          stipendio  fissato  dal  precedente  comma per  i  Ministri
          Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.
              Agli  Alti  Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti
          e'  attribuito  uno stipendio pari al trattamento economico
          complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei
          gradi 2° e 3° dell'ordinamento gerarchico.
              Agli  effetti della pensione e delle relative ritenute,
          si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e
          per  i  Ministri  lo stipendio del grado 1 dell'ordinamento
          gerarchico,  per  i  Sottosegretari  di  Stato  e  gli Alti
          Commissari  lo  stipendio  del  grado  2°  dell'ordinamento
          gerarchico  e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio
          del  grado  3 dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la
          loro posizione, di impiego civile o militare essi fruiscano
          di  stipendio  pensionabile  inferiore,  nel  qual  caso si
          applica   il   disposto   dell'art.   78  del  testo  unico
          21 febbraio 1895, n. 70.
              Sono  soppresse  l'indennita'  di  carica  di  cui agli
          articoli 1  e 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1914, n.
          11,  e  l'indennita'  mensile di alloggio di cui al decreto
          legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.
              E'  abrogato l'art. 17 del decreto legislativo del Capo
          provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.».
          Note all'art. 1, commi 56, 58 e 61:
              - Per  il  comma 2  dell'art. 1 del decreto legislativo
          30 marzo  2001, n. 165, e successive modificazioni, si veda
          in nota all'art. 1, comma 9.
          Note all'art. 1, comma 63:
              - Si  riporta  il testo del comma 44 dell'art. 59 della
          legge  27 dicembre  1997,  n.  449  recante  «Misure per la
          stabilizzazione della finanza pubblica.»:
              «44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000.».
          Note all'art. 1, comma 66:
              - Per  il  testo  del  comma 38 dell'art. 2 della legge
          14 novembre  1995, n. 481 recante «Norme per la concorrenza
          e   la   regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
          Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei servizi di
          pubblica utilita'.», vedasi in nota all'art. 1, comma 68.
          Note all'art. 1, comma 68:
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 8 agosto
          1995,  n.  335  recante  «Riforma del sistema pensionistico
          obbligatorio e complementare.», cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art. 13 (Vigilanza sui fondi pensione). - 1.
              2.  Per il funzionamento della commissione di vigilanza
          prevista  dall'art.  16  del  decreto legislativo 21 aprile
          1993,  n.  124,  come  sostituito  dal comma 1 del presente
          articolo  , e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a
          decorrere  dall'anno  1996.  All'onere  per gli anni 1996 e
          1997  si  provvede  mediante  corrispondente utilizzo delle
          proiezioni  per  i  medesimi  anni:  per lire 3.500 milioni
          dell'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  lavoro e
          della   previdenza   sociale   e  per  lire  1.500  milioni
          dell'accantonamento  relativo  al  Ministero della pubblica
          istruzione,   iscritti,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1995-1997,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1995.
              3.  Il  finanziamento  della  commissione  puo'  essere
          integrato,  mediante  il  versamento  annuale  da parte dei
          fondi  pensione  di  una  quota  non superiore allo 0,5 per
          mille dei flussi annuali dei contributi incassati.».
              - L'art.  40  della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724
          recante   «Misure   di   razionalizzazione   della  finanza
          pubblica.»,  come  modificato  dalla  presente  legge e' il
          seguente:
              «Art. 40 (Sistema di finanziamento CONSOB). - 1. 1. Nel
          quadro   dell'attivazione   di  un  processo  di  revisione
          dell'assetto  istituzionale della Commissione nazionale per
          le  societa'  e  la  borsa  (CONSOB),  ai  fini del proprio
          autofinanziamento  la CONSOB segnala al Ministro del tesoro
          entro  il  31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995,
          il   fabbisogno  finanziario  per  l'esercizio  successivo,
          nonche'  la  previsione  delle  entrate, realizzabili nello
          stesso   esercizio,  per  effetto  dell'applicazione  delle
          contribuzioni di cui al comma 3.
              2. 2. (Abrogato).
              3. 3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui
          al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
          delle  contribuzioni dovute ai soggetti sottoposti alla sua
          vigilanza.     Nella    determinazione    delle    predette
          contribuzioni  la  CONSOB  adotta criteri di parametrazione
          che  tengono  conto dei costi derivanti dal complesso delle
          attivita'  svolte  relativamente  a  ciascuna  categoria di
          soggetti .
              3-bis.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica e' esonerato, fino all'emanazione
          del  testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge
          6 febbraio  1996,  n.  52, nelle materie di cui all'art. 21
          della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa
          vigente  relativi  alle  comunicazioni delle partecipazioni
          societarie detenute indirettamente.
              4.  4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3
          sono  rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1,
          nono   comma,  del  decreto-legge  8 aprile  1974,  n.  95,
          convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
          216, e successive modificazioni.
              5.  5. Le  contribuzioni di cui al comma 3 sono versate
          direttamente  alla  CONSOB  in deroga alla legge 29 ottobre
          1984,   n.  720,  e  successive  modificazioni,  e  vengono
          iscritti   in   apposita  voce  del  relativo  bilancio  di
          previsione.
              6.   6. La  riscossione  coattiva  delle  contribuzioni
          previste  dal  comma 3  avviene  tramite ruolo e secondo le
          modalita'  di  cui  all'art.  67,  comma 2, del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 38 dell'art. 2 della
          legge  14 novembre  1995,  n.  481  recante  «Norme  per la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei
          servizi di pubblica utilita'.», cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «38.   All'onere   derivante   dall'istituzione  e  dal
          funzionamento   delle  Autorita',  determinato  in  lire  3
          miliardi  per  il  1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna
          Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede:
                a) per  il  1995,  mediante  corrispondente riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          1995-1997,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente
          utilizzando    l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                b) (abrogato).».
          Note all'art. 1, comma 69:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
          10 ottobre  1990, n. 287 recante «Norme per la tutela della
          concorrenza  e  del  mercato.», cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  10  (Autorita'  garante  della concorrenza e del
          mercato).  -  1.  E'  istituita  l'Autorita'  garante della
          concorrenza   e  del  mercato,  denominata  ai  fini  della
          presente legge Autorita', con sede in Roma.
              2.   L'Autorita'   opera   in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione ed e' organo
          collegiale  costituito  dal presidente e da quattro membri,
          nominati   con   determinazione   adottata   d'intesa   dai
          Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica.  Il presidente e' scelto tra persone di notoria
          indipendenza  che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
          di  grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
          scelti  tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
          tra  magistrati  del  Consiglio  di  Stato, della Corte dei
          conti  o della Corte di cassazione, professori universitari
          ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
          provenienti   da   settori   economici  dotate  di  alta  e
          riconosciuta professionalita'.
              3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
          e   non   possono   essere  confermati.  Essi  non  possono
          esercitare,   a   pena   di   decadenza,  alcuna  attivita'
          professionale   o   di   consulenza,   ne'  possono  essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
          ricoprire  altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi natura. I
          dipendenti  statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
          durata del mandato.
              4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
          pubbliche   amministrazioni  e  con  gli  enti  di  diritto
          pubblico,  e  di  chiedere  ad  essi,  oltre  a  notizie ed
          informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
          funzioni.   L'Autorita',   in  quanto  autorita'  nazionale
          competente  per  la tutela della concorrenza e del mercato,
          intrattiene  con  gli  organi  delle  comunita'  europee  i
          rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
              5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica,  su  proposta  del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il  Ministro  del
          tesoro,  previa  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
          sono  stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
          interessati  la  piena conoscenza degli atti istruttori, il
          contraddittorio e la verbalizzazione.
              6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
          organizzazione   e   il   proprio   funzionamento,   quelle
          concernenti  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
          personale  e  l'ordinamento  delle carriere, nonche' quelle
          dirette  a  disciplinare la gestione delle spese nei limiti
          previsti   dalla  presente  legge,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
              7.  L'Autorita'  provvede  all'autonoma  gestione delle
          spese  per  il  proprio  funzionamento nei limiti del fondo
          stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
          con  unico  capitolo, nello stato di previsione della spesa
          del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
          al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
          31 dicembre  dell'anno  precedente a quello cui il bilancio
          si  riferisce.  Il contenuto e la struttura del bilancio di
          previsione,  il  quale  deve  comunque  contenere  le spese
          indicate  entro  i  limiti  delle  entrate  previste,  sono
          stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
          anche   le   modalita'  per  le  eventuali  variazioni.  Il
          rendiconto  della  gestione finanziaria, approvato entro il
          30 aprile  dell'anno  successivo,  e' soggetto al controllo
          della   Corte  dei  conti.  Il  bilancio  preventivo  e  il
          rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
              7-bis.  L'Autorita',  ai fini della copertura dei costi
          relativi  al  controllo delle operazioni di concentrazione,
          determina  annualmente le contribuzioni dovute alla imprese
          tenute  all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 16,
          comma 1.   A   tal  fine,  l'autorita'  adotta  criteri  di
          parametrazione   dei   contributi   commisurati   ai  costi
          complessivi   relativi  all'attivita'  di  controllo  delle
          concentrazioni,  tenuto  conto  della  rilevanza  economica
          dell'operazione  sulla  base  del  valore della transazione
          interessata  e comunque in misura non superiore all'1,2 per
          cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime
          della contribuzione.
              8.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
          tesoro,   sono   determinate  le  indennita'  spettanti  al
          presidente e ai membri dell'Autorita'.».
          Note all'art. 1, commi 70 e 71:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  32  della  legge
          11 febbraio  1994,  n. 109 recante «Legge quadro in materia
          di lavori pubblici.» e successive modificazioni, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  32  (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
          le  controversie  derivanti  dall'esecuzione del contratto,
          comprese   quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento
          dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis,
          possono essere deferite ad arbitri.
              2.  Ai  giudizi  arbitrali si applicano le disposizioni
          del  codice  di  procedura  civile,  salvo  quanto previsto
          all'art.  9,  comma 4,  del  regolamento  di cui al decreto
          ministeriale  2 dicembre  2000,  n.  398  del  Ministro dei
          lavori pubblici, nonche' l'obbligo di applicazione da parte
          del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al
          predetto regolamento.
              2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a
          cura  degli  arbitri,  una somma pari all'uno per mille del
          valore della relativa controversia.
              2-ter.  In  caso  di  mancato accordo per la nomina del
          terzo  arbitro,  ad  iniziativa della parte piu' diligente,
          provvede   la   Camera  arbitrale,  scegliendolo  nell'albo
          previsto  dal  regolamento di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554.  Ai giudizi
          costituiti  ai  sensi  del  presente  comma si applicano le
          norme  di  procedura  di cui al citato decreto del Ministro
          dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398.
              3.  Il  regolamento  definisce altresi', ai sensi e con
          gli  effetti  di  cui  all'art.  3 della presente legge, la
          composizione  e  le modalita' di funzionamento della camera
          arbitrale  per  i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
          la   camera   arbitrale  dovra'  attenersi  nel  fissare  i
          requisiti  soggettivi  e  di  professionalita' per assumere
          l'incarico  di  arbitro,  nonche'  la  durata dell'incarico
          stesso,  secondo  principi  di trasparenza, imparzialita' e
          correttezza.
              4.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del regolamento
          cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
          47,  48,  49,  50  e  51  del capitolato generale d'appalto
          approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica
          16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
          collegi  arbitrali  da  costituire ai sensi della normativa
          abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
          gia'  stipulati,  deve  intendersi  riferito  ai collegi da
          nominare  con  la  procedura  camerale secondo le modalita'
          previste  dai  commi precedenti  ed  i  relativi giudizi si
          svolgono  secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte
          salve  le  disposizioni  che  prevedono  la costituzione di
          collegi  arbitrali  in difformita' alla normativa abrogata,
          contenute   nelle   clausole   di  contratti  o  capitolati
          d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
          regolamento,  a condizione che i collegi arbitrali medesimi
          non  risultino  gia'  costituiti  alla  data  di entrata in
          vigore della presente disposizione.
              4-bis.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni che, in
          contrasto  con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
          mezzi  di  risoluzione delle controversie nella materia dei
          lavori pubblici come definita all'art. 2.».
          Note all'art. 1, comma 72:
              - Si    riporta    il    testo    dell'art.    70   del
          decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997, n. 59.», cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  70  (Bilancio  e finanziamento). - 1. Le entrate
          delle agenzie fiscali sono costituite da:
                a) i  finanziamenti erogati in base alle disposizioni
          dell'art.  59 del presente decreto legislativo a carico del
          bilancio dello Stato;
                b) i  corrispettivi per i servizi prestati a soggetti
          pubblici  o privati, incluse le amministrazioni statali per
          le  prestazioni  che non rientrano nella convenzione di cui
          all'art. 59;
                c) altri proventi patrimoniali e di gestione.
              2.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma 1, lettera a),
          vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento
          dei  livelli  di  adempimento  fiscale  e  del  recupero di
          gettito  nella  lotta all'evasione. I finanziamenti vengono
          accreditati  a  ciascuna  Agenzia  su apposita contabilita'
          speciale  soggetta  ai  vincoli  del  sistema  di tesoreria
          unica.
              3.  Le  agenzie,  che possono stipulare convenzioni con
          aziende   di  credito  per  la  gestione  del  servizio  di
          tesoreria,  non  hanno  facolta' di accendere mutui, ne' di
          adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per
          le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni per la
          gestione del servizio di tesoreria.
              4.  In  sede di prima attuazione i finanziamenti di cui
          alla  lettera a)  del  comma 1  sono determinati sulla base
          delle  assegnazioni  di  bilancio  iscritte  nello stato di
          previsione    del   ministero   delle   finanze   destinate
          all'espletamento   delle  funzioni  trasferite  a  ciascuna
          agenzia.
              5.  Il  comitato di gestione delibera il regolamento di
          contabilita',  che  e' sottoposto al ministro delle finanze
          secondo  le  disposizioni  dell'art.  60. Il regolamento si
          conforma,  nel  rispetto  delle  disposizioni  generali  in
          materia   di   contabilita'  pubblica  e  anche  prevedendo
          apposite  note di raccordo della contabilita' aziendale, ai
          principi  desumibili  dagli  articoli 2423  e  seguenti del
          codice civile.
              6.  Le  agenzie fiscali non possono impegnare o erogare
          spese  eccedenti  le entrate. I piani di investimento e gli
          impegni  a  carattere  pluriennale  devono  conformarsi  al
          limite  costitutito  dalle  risorse  finanziarie  stabilite
          dalla legge finanziaria e dalle altre entrate proprie delle
          agenzie fiscali.».
          Note all'art. 1, comma 76:
              - Si  riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 12 del
          decreto-legge  28 marzo 1997, n. 79 recante «Misure urgenti
          per  il  riequilibrio della finanza pubblica.», convertito,
          con modificazioni, alla legge 28 maggio 1997, n. 140:
              «Art.    12    (Disposizioni   per   il   potenziamento
          dell'amministrazione   finanziaria  e  delle  attivita'  di
          contrasto   dell'evasione   fiscale).   -  1.  Il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  delle somme
          riscosse  in  via  definitiva  correlabili  ad attivita' di
          controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la
          vendita  degli  immobili  dello  Stato  effettuata ai sensi
          dell'art.  3,  comma 99,  della  legge 23 dicembre 1996, n.
          662,   nonche'   sulla  base  dei  risparmi  di  spesa  per
          interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di
          bilancio  e  connessi con la gestione della tesoreria e del
          debito  pubblico  e  con  l'attivita'  di  controllo  e  di
          monitoraggio  dell'andamento  della  finanza pubblica e dei
          flussi  di  bilancio  per  il perseguimento degli obiettivi
          programmatici,  determina  con  proprio  decreto  le misure
          percentuali  da  applicare su ciascuna di tali risorse, con
          effetto  dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma 2
          e  per  il  potenziamento  dell'Amministrazione economica e
          finanziaria,  in  misura  tale  da garantire la neutralita'
          finanziaria rispetto al previgente sistema.
              2.  Le  somme  derivanti dall'applicazione del comma 1,
          secondo  modalita' determinate con il decreto ivi indicato,
          affluiscono   ad  appositi  fondi  destinati  al  personale
          dell'Amministrazione  economica  e  finanziaria in servizio
          presso  gli  Uffici adibiti alle attivita' di cui al citato
          comma che  hanno  conseguito gli obiettivi di produttivita'
          definiti,   anche   su   base   monetaria.   In   sede   di
          contrattazione  integrativa  sono  stabiliti  i  tempi e le
          modalita'  di  erogazione dei fondi determinando le risorse
          finanziarie  da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in
          relazione  all'apporto  recato  dagli  Uffici medesimi alle
          attivita' di cui al comma 1.».
          Note all'art. 1, comma 77:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 59 del gia' citato D.
          Lgs    30 luglio    1999,    n.    300   recante   «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          L. 15 marzo 1997, n. 59.», e successive modificazioni:
              «Art.  59  (Rapporti  con  le agenzie fiscali). - 1. Il
          ministro  delle  finanze  dopo  l'approvazione da parte del
          Parlamento      del     documento     di     programmazione
          economica-finanziaria  ed  in  coerenza con i vincoli e gli
          obiettivi    stabiliti   in   tale   documento,   determina
          annualmente,  e comunque entro il mese di settembre, con un
          proprio   atto   di  indirizzo  e  per  un  periodo  almeno
          triennale,  gli  sviluppi  della politica fiscale, le linee
          generali  e  gli  obiettivi  della  gestione tributaria, le
          grandezze  finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
          sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
          indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
              2.  Il  ministro  e  ciascuna  agenzia,  sulla base del
          documento   di   indirizzo,   stipulano   una   convenzione
          triennale,  con  adeguamento  annuale per ciascun esercizio
          finanziario, con la quale vengono fissati:
                a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
                b) le  direttive  generali sui criteri della gestione
          ed i vincoli da rispettare;
                c) le strategie per il miglioramento;
                d) le risorse disponibili;
                e) gli  indicatori  ed  i  parametri in base ai quali
          misurare l'andamento della gestione.
              3. La convenzione prevede, inoltre:
                a) le   modalita'   di   verifica  dei  risultati  di
          gestione;
                b) le   disposizioni  necessarie  per  assicurare  al
          ministero  la  conoscenza  dei  fattori  gestionali interni
          all'agenzia,  quali  l'organizzazione,  i  processi e l'uso
          delle  risorse.  Le  informazioni  devono essere assunte in
          forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
          una    appropriata    valutazione   dell'attivita'   svolta
          dall'agenzia;
                c) le    modalita'    di    vigilanza    sull'operato
          dell'agenzia    sotto   il   profilo   della   trasparenza,
          dell'imparzialita'  e  della  correttezza nell'applicazione
          delle  norme,  con  particolare  riguardo ai rapporti con i
          contribuenti.
              4.  Nella  convenzione solo stabiliti, nei limiti delle
          risorse  stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
          unita'  previsionale  di  base  per  ciascuna  agenzia, gli
          importi che vengono trasferiti, distinti per:
                a) gli  oneri  di  gestione calcolati, per le diverse
          attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
          conduzione  aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
          esigenze di carattere generale;
                b) le spese di investimento necessarie per realizzare
          i miglioramenti programmati;
                c) la  quota  incentivante connessa al raggiungimento
          degli  obiettivi  della  gestione  e'  graduata  in modo da
          tenere  conto del miglioramento dei risultati complessivi e
          del   recupero   di   gettito   nella   lotta  all'evasione
          effettivamente conseguiti.
              5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
          la  costituzione  o  partecipare a societa' e consorzi che,
          secondo  le  disposizioni  del  codice  civile,  abbiano ad
          oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
          delle  funzioni  pubbliche  ad essi attribuite; a tal fine,
          puo'  essere  ampliato  l'oggetto  sociale  della  societa'
          costituita   in   base   alle  disposizioni  dell'art.  10,
          comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando
          che   il  ministero  e  le  agenzie  fiscali  detengono  la
          maggioranza   delle   azioni   ordinarie   della   predetta
          societa'.».
          Note all'art. 1, comma 78:
              - La  legge  21 dicembre  2001,  n. 443 reca «Delega al
          Governo   in  materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti
          produttivi  strategici  ed altri interventi per il rilancio
          delle  attivita'  produttive».  (Pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario).
              - Si  riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 141
          della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2001)»:
              «Art.  141  (Patrimonio idrico nazionale). - 1. Al fine
          di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in
          aree   di   crisi   del   territorio  nazionale  e  per  il
          miglioramento   e   la   protezione   ambientale,  mediante
          eliminazione  di  perdite,  incremento  di efficienza della
          distribuzione   e   risanamento   delle  gestioni,  nonche'
          mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e
          di  interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica provvede alla concessione,
          ed  alla  conseguente erogazione direttamente agli istituti
          mutuanti,  di  contributi  pari agli oneri, per capitale ed
          interessi,  di  ammortamento  di  mutui  o altre operazioni
          finanziarie  che  i  seguenti  soggetti  sono autorizzati a
          contrarre  in  rapporto  alle rispettive quote di limiti di
          impegno  quindicennali  con  decorrenza  dagli  anni 2002 e
          2003:
                a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale
          Cavour  Vercellese,  per  la  quota  di lire 8 miliardi per
          ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                b) Consorzio  Irrigazione Est Sesia di Novara, per la
          quota  di  lire  8  miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
          2003;
                c) Canale  Emiliano-Romagnolo,  per  la quota di lire
          7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                d) Ente  Irriguo  Umbro-Toscano, per la quota di lire
          7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                e) Complessi  Irrigui della Campania Centrale e Piana
          del  Sele,  per  la  quota  di lire 4 miliardi per ciascuno
          degli anni 2002 e 2003;
                f) Ente   per   lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  la
          trasformazione  fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per
          la  quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002
          e 2003;
                g) Sistema  Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota
          di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                h) Consorzio  di  bonifica Medio Astico Bacchiglione,
          per  la  quota  di  lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
          2002 e 2003;
                i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota
          di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                l) Consorzio  bacini del Trebbia e del Tidone, per la
          quota  di  lire  1  miliardo per ciascuno degli anni 2002 e
          2003.
              2.  Gli  enti  indicati  al comma 1 presentano entro il
          31 dicembre  2001  progetti esecutivi e cantierabili per la
          realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse
          idriche.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione   economica   provvede   alla  revoca  della
          concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse
          risorse tra i rimanenti.
              3.  Per  assicurare  altresi'  il  perseguimento  delle
          finalita'  di  cui  al  comma 2  nelle  restanti  aree  del
          territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti
          di  impegno  quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno
          degli  anni  2002  e  2003,  da  iscrivere  nello  stato di
          previsione   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali  per la concessione di contributi pluriennali per
          la  realizzazione  degli  interventi  da parte dei soggetti
          interessati.».
          Note all'art. 1, comma 81:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 75 della gia' citata
          legge  289/2002 recante «Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2003)»:
              «Art.  75  (Interventi ferroviari). - 1. Infrastrutture
          Spa   finanzia   prioritariamente,   anche   attraverso  la
          costituzione   di   uno  o  piu'  patrimoni  separati,  gli
          investimenti  per  la  realizzazione  della  infrastruttura
          ferroviaria  per  il «Sistema alta velocita/alta capacita»,
          anche  al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le
          risorse  necessarie  per  i finanziamenti sono reperite sul
          mercato  bancario  e su quello dei capitali secondo criteri
          di  trasparenza  ed  economicita'.  Al  fine  di preservare
          l'equilibrio  economico e finanziario di Infrastrutture Spa
          e'  a  carico  dello Stato l'integrazione dell'onere per il
          servizio   della   parte   del   debito  nei  confronti  di
          Infrastrutture  Spa  che  non e' adeguatamente remunerabile
          utilizzando  i  soli  flussi  di  cassa previsionali per il
          periodo   di   sfruttamento  economico  del  «Sistema  alta
          velocita/alta capacita'.».
              2.  Nei  casi  di  decadenza e revoca della concessione
          relativa   alla  gestione  dell'infrastruttura  ferroviaria
          nazionale,  nella  sua  interezza o anche solo per la parte
          relativa  alla  realizzazione  e gestione del «Sistema alta
          velocita/alta  capacita»,  il  nuovo concessionario assume,
          senza   liberazione  del  debitore  originario,  il  debito
          residuo  nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei
          relativi  rapporti  contrattuali.  Le  somme  eventualmente
          dovute  dal  concedente  al  precedente  concessionario per
          l'utilizzo  dei  beni  necessari  per  lo  svolgimento  del
          servizio,  per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro
          titolo  sono  destinate  prioritariamente  al  rimborso del
          debito  residuo  nei  confronti  di  Infrastrutture Spa. Lo
          Stato   garantisce  il  debito  residuo  nei  confronti  di
          Infrastrutture   Spa   fino   al   rilascio   della   nuova
          concessione.
              3.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti
          esercita  anche  nell'interesse  di  Infrastrutture  Spa la
          funzione  di vigilanza e di controllo sull'attuazione della
          concessione  di  cui  al comma 2 per la parte relativa alla
          realizzazione  e  gestione  del «Sistema alta velocita/alta
          capacita».
              4.  I  crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del
          «Sistema   alta  velocita/alta  capacita'.  sono  destinati
          prioritariamente  al rimborso dei finanziamenti concessi da
          Infrastrutture  Spa;  su di essi non sono ammesse azioni da
          parte  di  creditori  diversi  da  Infrastrutture  Spa fino
          all'estinzione del relativo debito.
              5.   Il   gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  e'
          autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione
          dell'infrastruttura  medesima  anche  attraverso l'utilizzo
          del  fondo di ristrutturazione di cui all'art. 43, comma 5,
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
              6.».
          Note all'art. 1, comma 83:
              - Si riporta il testo dell'art. 2504 del codice civile:
              «Art.  2504  (Atto  di  fusione).  -  La  fusione  deve
          risultare da atto pubblico.
              L'atto   di   fusione   deve   essere   depositato  per
          l'iscrizione,  a cura del notaio o dei soggetti cui compete
          l'amministrazione della societa' risultante dalla fusione o
          di  quella  incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio
          del  registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede
          delle  societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne
          risulta o della societa' incorporante.
              Il  deposito  relativo  alla  societa' risultante dalla
          fusione  o di quella incorporante non puo' precedere quelli
          relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.».
          Note all'art. 1, commi 84 e 85:
              - Si  riporta  il testo del comma 177 dell'art. 4 della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2004)»,  e  successive  modificazioni,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «177.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 54,
          comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di
          impegno  iscritti  nel  bilancio dello Stato in relazione a
          specifiche  disposizioni legislative sono da intendere come
          contributo    pluriennale    per    la   realizzazione   di
          investimenti,  di  forniture  di  interesse  nazionale e di
          azioni  mirate  a  favorire  il  trasporto  delle merci con
          modalita'  alternative,  includendo  nel costo degli stessi
          anche  gli  oneri  derivanti  dagli eventuali finanziamenti
          necessari,  ovvero  quale concorso dello Stato al pagamento
          di  una  quota  degli  oneri derivanti dai mutui o da altre
          operazioni  finanziarie che i soggetti interessati, diversi
          dalle  pubbliche  amministrazioni  come  definite secondo i
          criteri  di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati
          ad  effettuare  per  la  realizzazione  di  investimenti. I
          contributi,   compresi   gli   eventuali   atti  di  delega
          all'incasso  accettati  dall'Amministrazione,  non  possono
          essere  compresi  nell'ambito  di  procedure  cautelari, di
          esecuzione  forzata  e concorsuali, anche straordinarie. La
          quota  di  concorso  e'  fissata  con  decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, emanato di concerto con il
          Ministro competente.».
          Note all'art. 1, comma 88:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          25 settembre  2001, n. 351 recante «Disposizioni urgenti in
          materia  di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
          immobiliare  pubblico  e  di  sviluppo  dei fondi comuni di
          investimento  immobiliare»,  convertito  con modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, cosi' come modificato
          dalla presente legge:

              «Art.   1   (Ricognizione  del  patrimonio  immobiliare
          pubblico).  -  1.  Per  procedere  al  riordino, gestione e
          valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  dello  Stato,
          anche in funzione della formulazione del conto generale del
          patrimonio,  di  cui  agli articoli 5, comma 2, della legge
          3 aprile   1997,   n.   94,  e  14,  comma 2,  del  decreto
          legislativo  7 agosto  1997, n. 279, l'Agenzia del demanio,
          con  propri  decreti  dirigenziali, individua, sulla base e
          nei   limiti  della  documentazione  esistente  presso  gli
          archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo
          tra  beni  demaniali  e  beni  facenti parte del patrimonio
          indisponibile e disponibile.
              2.   L'Agenzia   del   demanio,   con   propri  decreti
          dirigenziali,  individua  i  beni  degli  enti pubblici non
          territoriali,   i   beni   non  strumentali  in  precedenza
          attribuiti  a  societa'  a  totale partecipazione pubblica,
          diretta  o  indiretta,  riconosciuti  di  proprieta'  dello
          Stato,  nonche' i beni ubicati all'estero. L'individuazione
          dei  beni  degli  enti pubblici e di quelli gia' attribuiti
          alle  societa'  suddette  e' effettuata anche sulla base di
          elenchi predisposti dagli stessi.
              3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella
          Gazzetta   Ufficiale,   hanno  effetto  dichiarativo  della
          proprieta',   in  assenza  di  precedenti  trascrizioni,  e
          producono  gli  effetti  previsti dall'art. 2644 del codice
          civile,  nonche'  effetti  sostitutivi  dell'iscrizione del
          bene in catasto.
              4.  Gli  uffici  competenti  provvedono, se necessario,
          alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
          voltura.
              5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai
          commi 1  e 2, e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia
          del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano  ai  beni  di  regioni, province, comuni ed altri
          enti  locali  che  ne  facciano  richiesta, nonche' ai beni
          utilizzati  per  uso  pubblico,  ininterrottamente da oltre
          venti anni, con il consenso dei proprietari.
              6-bis.  I  beni  immobili  non  piu'  strumentali  alla
          gestione   caratteristica   dell'impresa   ferroviaria,  di
          proprieta'   di  Ferrovie  dello  Stato  S.p.A.,  ai  sensi
          dell'art.  43  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, e
          successive   modificazioni,   e  dell'art.  5  della  legge
          23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro
          titolo, sono alienati e valorizzati da Ferrovie dello Stato
          S.p.A.,  o dalle societa' da essa controllate, direttamente
          o   con  le  modalita'  di  cui  al  presente  decreto.  Le
          alienazioni  di  cui  al presente comma sono effettuate con
          esonero   dalla   consegna   dei  documenti  relativi  alla
          proprieta'   e   di   quelli   attestanti   la  regolarita'
          urbanistica,  edilizia  e  fiscale  degli  stessi  beni. Le
          risorse  economico-finanziarie  derivanti dalle dismissioni
          effettuate  direttamente  ai  sensi del presente comma sono
          impiegate  da  RFI  S.p.A.  in  investimenti  relativi allo
          sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare,
          al   miglioramento   della   sicurezza  dell'esercizio.  Le
          previsioni  di cui ai primi due periodi del presente comma,
          previa   emanazione   dei  decreti  previsti  dal  presente
          articolo  ,  si  applicano  a tutte le societa' controllate
          direttamente   o  indirettamente  dallo  Stato  al  momento
          dell'alienazione e valorizzazione dei beni.
              6-ter.  I  beni  immobili appartenenti a Ferrovie dello
          Stato  Spa  ed  alle  societa'  dalla stessa direttamente o
          indirettamente   integralmente   controllate  si  presumono
          costruiti  in  conformita'  alla  legge  vigente al momento
          della    loro    edificazione.    Indipendentemente   dalle
          alienazioni  di  tali  beni,  Ferrovie dello Stato Spa e le
          societa'   dalla   stessa   direttamente  o  indirettamente
          integralmente  controllate,  entro  tre  anni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione, possono
          procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo
          di quella attestante la regolarita' urbanistica ed edilizia
          mancante,  in  continuita'  d'uso,  anche  in  deroga  agli
          strumenti  urbanistici  vigenti. Allo scopo, dette societa'
          possono  proporre  al  comune  nel  cui territorio si trova
          l'immobile  una dichiarazione sostitutiva della concessione
          allegando:  a) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del
          testo   unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   28 dicembre  2000,  n.  445,  corredata  dalla
          documentazione   fotografica,   nella   quale   risulti  la
          descrizione   delle   opere   per  le  quali  si  rende  la
          dichiarazione;  b) quando  l'opera  supera i 450 metri cubi
          una  perizia  giurata  sulle dimensioni e sullo stato delle
          opere  e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
          all'esercizio   della  professione  attestante  l'idoneita'
          statica  delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in
          precedenza   collaudata,   tale   certificazione   non   e'
          necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte
          del   sindaco;   c) denuncia  in  catasto  dell'immobile  e
          documentazione   relativa  all'attribuzione  della  rendita
          catastale  e  del  relativo frazionamento; d)  attestazione
          del  versamento di una somma pari al 10 per cento di quella
          che  sarebbe  stata  dovuta  in  base  all'Allegato  1  del
          decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le
          opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera &di;d), del testo
          unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380: La dichiarazione sostitutiva produce
          i  medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno
          che  entro  sessanta  giorni dal suo deposito il comune non
          riscontri  l'esistenza  di  un  abuso non sanabile ai sensi
          delle   norme   in   materia  di  controllo  dell'attivita'
          urbanistico-edilizia  e  lo  notifichi  all'interessato. In
          nessun caso la dichiarazione sostitutiva potra' valere come
          una  regolarizzazione  degli  abusi  non  sanabili ai sensi
          delle   norme   in   materia  di  controllo  dell'attivita'
          urbanistico-edilizia.  Ai  soggetti  che  acquistino  detti
          immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle societa' dalla
          stessa   direttamente   o   indirettamente  controllate  e'
          attribuita  la stessa facolta', m la somma da corrispondere
          e' pari al triplo di quello sopra indicata.».
          Note all'art. 1, commi 89 e 90:
              - La  legge 4 dicembre 1956, n. 1404 reca «Soppressione
          e  messa  in  liquidazione di enti di diritto pubblico e di
          altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a
          vigilanza  dello  Stato  e comunque interessanti la finanza
          statale».  (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
          1956, n. 325).
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 9 del decreto-legge
          15 aprile  2002, n. 63, recante «Disposizioni finanziarie e
          fiscali     urgenti     in    materia    di    riscossione,
          razionalizzazione  del  sistema di formazione del costo dei
          prodotti    farmaceutici,    adempimenti   ed   adeguamenti
          comunitari,     cartolarizzazioni,    valorizzazione    del
          patrimonio    e    finanziamento   delle   infrastrutture»,
          convertito  con  modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
          n. 112:
              «Art.  9  (Disposizioni  in materia di privatizzazione,
          liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di societa'
          interamente    controllate    dallo   Stato,   nonche'   di
          cartolarizzazione  di  immobili).  - 1. Il termine previsto
          dall'art.  2,  comma 2,  del decreto legislativo 29 ottobre
          1999,  n.  419,  per  la  privatizzazione, trasformazione e
          fusione  degli  enti  pubblici indicati nella tabella A del
          predetto  decreto  legislativo, e' differito al 31 dicembre
          2002,  fatta  salva, comunque, la possibilita' di applicare
          anche  ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e
          29 della legge 28 dicembre 2001.
              1-bis.  Gli  enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
          1956,    n.    1404,    sono   definitivamente   soppressi.
          Conseguentemente:
                a) i  loro  immobili  possono  essere alienati con le
          modalita' previste al capo 1 del decreto-legge 25 settembre
          2001,  n.  351,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          23 novembre  2001,  n. 410. I relativi decreti dirigenziali
          sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  I
          proventi  delle  vendite degli immobili ed ogni altra somma
          derivata   e  derivante  dalla  liquidazione  sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato;
                b) il  personale  finora  adibito  alle  procedure di
          liquidazione  previste  dalla citata legge n. 1404 del 1956
          e'    destinato   prioritariamente   ad   altre   attivita'
          istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
                c) ferma   restando   la   titolarita',  in  capo  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  dei  rapporti
          giuridici  attivi e passivi, la gestione della liquidazione
          nonche'  del  contenzioso puo' essere da questo affidata ad
          una  societa',  direttamente  o  indirettamente controllata
          dallo  Stato,  scelta  in deroga alle norme di contabilita'
          generale  dello  Stato.  La  societa'  puo' avvalersi anche
          dell'assistenza,  della  rappresentanza  e  della difesa in
          giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni
          e  con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai
          sensi  della  normativa  vigente,  le Amministrazioni dello
          Stato.  E',  altresi', facolta' della societa' di procedere
          alla   revoca  dei  mandati  gia'  conferiti.  La  societa'
          esercita  ogni  potere  finora  attribuito  all'Ispettorato
          generale  per  la  liquidazione  degli  enti  disciolti del
          Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato. Sulla
          base  di  criteri di efficacia ed economicita' e al fine di
          eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione
          di nuove cause, la societa' puo' compiere qualsiasi atto di
          diritto   privato,   ivi  incluse  transazioni  relative  a
          rapporti  concernenti differenti procedure di liquidazione,
          cessioni  di  aziende,  cessioni  di  crediti in blocco pro
          soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la
          societa'  puo'  chiedere  il  parere  all'Avvocatura  dello
          Stato.  La  societa'  puo' anche rinunciare a crediti al di
          fuori  delle  ipotesi  previste dal terzo comma dell'art. 9
          della  citata  legge  n.  1404  del  1956.  In  base ad una
          apposita  convenzione,  sono disciplinati i rapporti con il
          Ministero  dell'economia e delle finanze e, in particolare,
          il  compenso  spettante  alla societa', i profili contabili
          del  rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di
          controllo.
              1-ter.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato, con
          provvedimento  da  emanare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  individua  le  liquidazioni  gravemente
          deficitarie  per  le  quali  si  fa luogo alla liquidazione
          coatta  amministrativa  ovvero le liquidazioni per le quali
          e'  comunque  opportuno  che la gestione liquidatoria resti
          distinta.  Per  queste liquidazioni lo Stato risponde delle
          passivita'    nei    limiti   dell'attivo   della   singola
          liquidazione.   Nelle   more   della  individuazione  della
          societa'   di   cui   alla   lettera c)   del  comma 1-bis,
          l'Ispettorato  generale  per  la  liquidazione  degli  enti
          disciolti  del Dipartimento della Ragioneria generale dello
          Stato  prosegue  le  procedure di liquidazione con i poteri
          previsti  dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima
          lettera c) del comma 1-bis.
              1-quater.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  da  emanare  ai  sensi dell'art. 6, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, sono approvate
          le  nuove  dotazioni  organiche del personale del Ministero
          dell'economia e delle finanze.
              1-quinquies.  Nella  citata legge n. 1404 del 1956 sono
          abrogati:
                a) il secondo comma dell'art. 14;
                b) l'art. 15.
              1-sexies.   Agli   oneri   derivanti  dal  comma 1-bis,
          lettera c), del presente articolo, determinati nella misura
          massima  di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2002,  si' provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero medesimo.
              2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione
          coatta  amministrativa  e  delle  societa'  in liquidazione
          coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o
          indirettamente,   dall'EFIM   continua   ad  applicarsi  la
          garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto-legge
          19 dicembre  1992,  n.  487, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   17 febbraio   1993,  n.  33,  e  successive
          modificazioni.
              3.    Al    fine    di    favorire   il   processo   di
          ricapitalizzazione,   funzionale  al  raggiungimento  degli
          obiettivi   previsti   nel  piano  biennale  2002-2003,  il
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
          sottoscrivere  nell'anno  2002 un aumento di capitale della
          societa'  Alitalia  S.p.a.  nella  misura massima di 893,29
          milioni  di  euro,  in  aggiunta  a  quanto  gia'  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
              4.  All'onere  derivante  dal  comma 3  si provvede per
          l'anno   2002,  quanto  a  250  milioni  di  euro  mediante
          corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa
          recata  dall'art.  50,  comma 1,  lettera c),  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448;  quanto  a 550 milioni di euro
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa  di cui all'articoli 5 della legge 16 aprile 1987, n.
          183,   e   quanto   a   93,290  milioni  di  euro  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
          per  40,822  milioni  di  euro l'accantonamento relativo al
          Ministero   medesimo   e   per   52,468   milioni  di  euro
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              4-bis.  All'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
          n.   351,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          23 novembre  2001,  n.  410,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) - b) (omissis).
              5. (omissis).».
          Note all'art. 1, comma 91:
              - Per   l'art.  9  del  gia'  citato  decreto-legge  n.
          63/2002, si veda in nota all'art. 1, commi 89 e 90.
              - Si  riportano i commi 224, 225, 226 e 229 dell'art. 1
          della gia' citata legge 311/2004:
              «224.  Gli  immobili  di  cui  all'art. 9, comma 1-bis,
          lettera a),   del  decreto-legge  15 aprile  2002,  n.  63,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
          n.   112,  ivi  compresi  quelli  individuati  dal  decreto
          10 giugno  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
          del   1° luglio   2003,   possono   essere  alienati  anche
          nell'ambito  dell'attivita'  di gestione della liquidazione
          gia'  affidata  a  societa'  direttamente controllata dallo
          Stato ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis,
          lettera c), del medesimo decreto-legge.
              225.   All'art.   9,   comma 1-bis,   lettera c),   del
          decreto-legge   15 aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 giugno  2002, n. 112, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) al  secondo  periodo,  le  parole: «La societa' si
          avvale»  sono  sostituite dalle seguenti: «La societa' puo'
          avvalersi anche»;
                b) dopo  il  secondo periodo e' inserito il seguente:
          «E',  altresi',  facolta'  della societa' di procedere alla
          revoca dei mandati gia' conferiti».
              226.  Con  riguardo  a  tutte le liquidazioni di cui al
          comma 1-ter  dell'art.  9 del decreto-legge 15 aprile 2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002,  n.  112, la societa', direttamente controllata dallo
          Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo art.
          9  del  citato  decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni
          potere  finora  attribuito  all'Ispettorato generale per la
          liquidazione  degli  enti  disciolti  e puo' procedere alla
          revoca   degli  incarichi  di  Commissario  liquidatore  in
          essere.
              Omissis.
              229.  Congiuntamente  al Ministro dell'economia e delle
          finanze,  la societa' direttamente controllata dallo Stato,
          di   cui   al  comma 1-bis,  lettera c),  dell'art.  9  del
          decreto-legge   15 aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   15 giugno  2002,  n.  112,
          riferisce   annualmente   alle  Camere  sullo  stato  della
          liquidazione   degli  enti  pubblici,  di  cui  alla  legge
          4 dicembre  1956,  n.  1404,  per  i  quali la liquidazione
          stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.».
          Note all'art. 1, comma 92:
              - Si  riporta  il testo del comma 459 dell'art. 1 della
          succitata legge 311/2004:
              «459.  Per  le  finalita'  di cui all'art. 45, comma 3,
          della  legge  28 dicembre  2001, n. 448, come rideterminate
          dal  comma 180 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
          350,  e'  autorizzata  la  spesa  di  3 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si
          provvede       mediante       corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 13, comma 1,
          della legge 1° agosto 2002, n. 166.».
          Note all'art. 1, comma 94:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  43  della  legge
          17 maggio  1999,  n.  144  recante  «Misure  in  materia di
          investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli
          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
          previdenziali», cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.   43   (Misure   in   materia  di  programmazione
          negoziata).  -  1. In occasione della prima verifica di cui
          al  comma 3  dell'art.  10  dell'intesa di programma tra lo
          Stato   e  la  regione  Lombardia  approvata  dal  CIPE  il
          19 febbraio  1999,  ai  sensi dell'art. 2, comma 203, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662,il Comitato istituzionale di
          gestione   sentiti   i  rappresentanti  degli  enti  locali
          interessati  provvedera'  ad  individuare, nel quadro delle
          risorse  aggiuntive  destinate all'intesa medesima, i fondi
          da  destinare  alla delocalizzazione dei centri abitati dei
          comuni,  o  frazioni  di  essi,  che  insistono  sul sedime
          aeroportuale di Malpensa 2000 nonche' alla realizzazione di
          attivita'  di  monitoraggio  ambientale  e di interventi di
          delocalizzazione   o   finalizzati   alla  compensazione  e
          mitigazione   ambientale  degli  effetti  conseguenti  alle
          attivita'   di  Malpensa  2000,  nell'ambito  dell'apposito
          accordo  di  programma quadro anche mediante l'approvazione
          di protocolli aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle
          risorse  destinate allo scopo, da erogare anche nella forma
          di  un  contributo  ai  proprietari  di  immobili ad uso di
          residenza  principale  residenti  da  almeno cinque anni in
          tali  centri abitati, ovvero di acquisizione di immobili ad
          uso   residenziale   purche'  con  titolo  di  edificazione
          anteriore  al  17 aprile  1999  e ricadenti anche in zona A
          delle  curve  isofoniche, di cui alla legge regionale della
          regione  Lombardia  12 aprile  1999,  n.  10, nei limiti di
          metri  400  dal  perimetro  del  sedime aeroportuale dovra'
          essere  effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani
          di  volo  e  delle  richieste  dei  comuni  interessati  da
          fenomeni   di   inquinamento  acustico  e  atmosferico  con
          riferimento  ai  normali  livelli  definiti dalla normativa
          vigente.
              2. (Omissis).
              3.  Le  disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in
          quanto  compatibili,  anche  ai contratti d'area e ai patti
          territoriali  gia' approvati alla data di entrata in vigore
          della presente legge.
              4. (Omissis).».
          Note all'art. 1, comma 95:
              - Per  l'art.  4,  comma 177,  della  legge  350/2003 e
          successive   modificazioni,  vedasi  in  nota  all'art.  1,
          commi 84 e 85.
          Note all'art. 1, comma 100
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
          24 febbraio  1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio
          nazionale della protezione civile»:
              «Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera c),  il  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma 1,  si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo , puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.   Le   ordinanze   emanate  ai  sensi  del  presente
          articolo sono  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale della
          Repubblica   italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci
          interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art.
          47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 3 della
          legge  23 gennaio  1992,  n.  32  recante  «Disposizioni in
          ordine  alla  ricostruzione  nei  territori di cui al testo
          unico delle le leggi per gli interventi nei territori della
          Campania,  Basilicata,  Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli
          eventi  sismici  del novembre  1980,  del febbraio  1981  e
          del marzo  1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo
          1990, n. 76»:
              «2.  Le  disponibilita'  finanziarie di cui all'art. 2,
          comma 4,   finalizzate   alle   esigenze   abitative,  sono
          utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza
          ammissione di deroga, in favore:
                a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una
          unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie
          o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al
          citato  testo unico approvato con decreto legislativo n. 76
          del  1990, sempreche' abbiano presentato entro il 30 giugno
          1988  la  prescritta  domanda  ed entro il 31 marzo 1989 la
          documentazione   ai   fini   della  ricostruzione  o  della
          riparazione delle unita' abitative;
                b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una
          unica abitazione, che abbiano presentato entro il 30 giugno
          1988  la  prescritta  domanda  ed entro il 31 marzo 1989 la
          documentazione   ai   fini   della  ricostruzione  o  della
          riparazione delle unita' abitative;
                c) dei  soggetti  di  cui  al comma 1, proprietari di
          immobili  inclusi  nei piani di recupero dei centri storici
          dei   comuni  classificati  come  disastrati  o  gravemente
          danneggiati,  che  risultino approvati alla data di entrata
          in   vigore   della   presente  legge,  limitatamente  agli
          interventi   connessi   con  la  posizione  delle  porzioni
          immobiliari danneggiate dal sisma.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 5 del
          decreto-legge  30 gennaio  1998,  n.  6  recante «Ulteriori
          interventi  urgenti  in favore delle zone terremotate delle
          regioni  Marche  e Umbria e di altre zone colpite da eventi
          calamitosi»,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge
          30 marzo 1998, n. 61:
              «Art.   5   (Interventi   a   favore   delle  attivita'
          produttive).  -  1.  Al  fine della ripresa delle attivita'
          produttive    industriali,    agricole,    zootecniche    e
          agroindustriali,   commerciali,   artigianali,  turistiche,
          agrituristiche,  professionali  e  di servizi, ivi comprese
          quelle   relative   agli   enti   non  commerciali  e  alle
          organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni  con esclusivo
          fine  solidaristico,  aventi  sede  o unita' produttive nei
          territori  dei  comuni  interessati dalla crisi sismica che
          abbiano   subito   gravi   danni  a  beni  mobili  di  loro
          proprieta',   ivi  comprese  le  scorte,  e'  assegnato  un
          contributo  a fondo perduto fino al 30 per cento del valore
          dei  danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni,
          applicandosi  una  franchigia  di lire 5 milioni, ridotta a
          lire  3  milioni  per gli imprenditori agricoli e i piccoli
          imprenditori,  cosi' come definiti con decreto del Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato in data
          18 settembre  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.».
          Note all'art. 1, comma 102:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  2
          maggio1990,   n.   102   recante   «Disposizioni   per   la
          ricostruzione  e  la  rinascita  della  Valtellina  e delle
          adiacenti  zone  delle province di Bergamo, Brescia e Como,
          nonche'   della   provincia   di   Novara,   colpite  dalle
          eccezionali  avversita'  atmosferiche  dei  mesi  di luglio
          ed agosto  1987»,  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              «Art.  2  (Procedure). -1. Gli interventi per la difesa
          del  suolo  e  per  la  ricostruzione  e lo sviluppo di cui
          rispettivamente  agli  articoli 3  e  5  nonche' il riparto
          delle  risorse  disponibili  ai fini della presente legge e
          con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico
          sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
              2.  La  regione  Lombardia,  sentiti  gli  enti  locali
          interessati:
                a) individua   e  propone  all'autorita'  di  bacino,
          nell'ambito  di  interventi  urgenti di cui alla lettera c)
          dell'art.  31  della  legge  18 maggio 1989, n. 183, quelli
          aventi carattere di assoluta urgenza;
                b) formula    proposte    all'autorita'   di   bacino
          relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
                c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
              3.    Gli   stralci   dello   schema   previsionale   e
          programmatico di cui all'art. 3 e il piano di ricostruzione
          e  sviluppo  di  cui all'art. 5 possono essere sottoposti a
          revisione  annuale  secondo le procedure disciplinate dalla
          normativa   della   regione  Lombardia,  nel  quadro  delle
          medesime  disponibilita'  finanziarie. La regione Lombardia
          e'  tenuta  a  comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri l'assetto del piano aggiornato.».
          Note all'art. 1, comma 103:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo   9 luglio  1997,  n.  241  recante  «Norme  di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni»:
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista   dall'art.  3,  comma 143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d-bis);
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis) al   saldo   per   il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater) al   credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis.».
          Note all'art. 1, commi 104 e 105:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto legge
          28 dicembre  1998, n. 451 recante «Disposizioni urgenti per
          gli  addetti  ai  settori  del  trasporto pubblico locale e
          dell'autotrasporto»,  convertito  con  modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40:
              «Art.  2 (Oneri indiretti in materia di autotrasporto).
          -   1.   Gli  importi  di  cui  all'art.  3,  comma 2,  del
          decreto-legge   8 agosto  1996,  n.  437,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante
          disposizioni  fiscali  per  le  imprese di autotrasporto di
          cose  per  conto  di  terzi, sono elevati rispettivamente a
          L. 35.500  e  L. 71.000  per il periodo di imposta relativo
          all'anno  1998. Il relativo onere e' determinato in lire 41
          miliardi per l'anno 1999.
              1-bis.  Gli  importi  di  cui  al  comma 1 sono fissati
          annualmente  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  nei  limiti  delle risorse finanziarie stanziate,
          tenendo  conto  anche dell'adeguamento dei predetti importi
          alle  variazioni  dell'indice  dei prezzi al consumo per le
          famiglie   di   operai   ed   impiegati  relativo  all'anno
          precedente.
              2.  I  premi  INAIL  per  i dipendenti delle imprese di
          autotrasporto  in  conto  di terzi sono ridotti per il 1999
          nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
          dall'applicazione  del  presente  articolo sono  rimborsati
          all'INAIL  nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
          dietro presentazione di apposita rendicontazione.
              3.  Per  l'anno  1998 e' assegnato al comitato centrale
          per  l'albo  degli  autotrasportatori l'importo di lire 140
          miliardi,  da  utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
          protezione    ambientale   e   per   la   sicurezza   della
          circolazione,  anche  con  riferimento  all'utilizzo  delle