Comma 1.(Risultati differenziali del bilancio dello Stato) pag. 21 Comma 2.(Livello massimo del saldo netto da finanziare e ricorso al mercato) pag. 21 Comma 3.(Livelli del ricorso al mercato) pag. 21 Comma 4.(Destinazione delle maggiori entrate) pag. 21 Comma 5.(Destinazione proventi di dismissione immobili) pag. 21 Comma 6.(Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi) pag. 21 Comma 7.(Limiti all'assunzione di impegni di spesa) pag. 21 Comma 8.(Possibilita' di disporre variazione compensative) pag. 21 Comma 9.(Contenimento delle spese per incarichi di consulenza) pag. 21 Comma 10.(Contenimento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e spese di rappresentanza) pag. 21 Comma 11.(Contenimento delle spese per auto di servizio) pag. 21 Comma 12.(Adeguamento ai principi della sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 2005) pag. 22 Comma 13.(Rideterminazione delle dotazioni finanziarie relative ad investimenti fissi lordi) pag. 22 Comma 14.(Contenimento della spesa per i centri di accoglienza e di permanenza temporanea) pag. 22 Comma 15.(Istituzione fondo per i trasferimenti correnti alle imprese) pag. 22 Comma 16.(Relazione annuale al Parlamento) pag. 22 Comma 17.(Istituzione fondo per la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali) pag. 22 Comma 18.(Incremento fondo funzionamento della Corte dei conti) pag. 22 Comma 19.(Conferma stanziamenti per il sostegno dell'emittenza locale) pag. 22 Comma 20.(Riduzione del 10% delle autorizzazioni di spesa da far affluire ad appositi fondi per una maggiore flessibilita' di bilancio) pag. 22 Comma 21.(Possibilita' di sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o emissione di titoli di pagamento) pag. 22 Comma 22.(Acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni) pag. 23 Comma 23.(Limiti all'acquisizione di immobili per le amministrazioni dello Stato) pag. 23 Comma 24.(Limiti all'acquisizione di immobili per gli enti territoriali) pag. 23 Comma 25.(Deroghe ai limiti di acquisizione immobili) pag. 23 Comma 26.(Monitoraggio compravendita immobili) pag. 23 Comma 27.(Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno per acquisto beni e servizi) pag. 23 Comma 28.(Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno per esigenze infrastrutturali e di investimento delle forze dell'ordine) pag. 23 Comma 29.(Istituzione di un fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri) pag. 23 Comma 30.(Prosecuzione degli interventi per crisi aziendali) pag. 24 Comma 31.(Interessi dovuti a Poste Italiane S.p.a.) pag. 24 Comma 32.(Limite ai pagamenti per spese di investimento ANAS S.p.a.) pag. 24 Comma 33.(Limite alle erogazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica) pag. 24 Comma 34.(Limitazione pagamenti per investimenti fissi lordi) pag. 24 Comma 35.(Limitazione pagamenti sulle contabilita' speciali) pag. 24 Comma 36.(Deroga per emergenze aree depresse e innovazione tecnologiche) pag. 24 Comma 37.(Richieste di deroghe alle limitazioni) pag. 24 Comma 38.(Versamento all'entrata del 60% delle somme giacenti da oltre un anno sulle contabilita' speciali) pag. 24 Comma 39.(Adempimenti sostitutivi delle tesorerie dello Stato) pag. 24 Comma 40.(Istituzione di un fondo per restituzioni parziali) pag. 24 Comma 41.(Rideterminazione della quota da restituire allo Stato da parte dell'Istituto per il credito sportivo) pag. 24 Comma 42.(IVA 10% su energia elettrica utilizzata dai consorzi di bonifica) pag. 24 Comma 43.(Trasferimento delle funzioni degli uffici metrici alle Camere di commercio) pag. 25 Comma 44.(Finanziamento delle funzioni trasferite) pag. 25 Comma 45.(Fuoriuscita delle Camere di commercio dalla tesoreria unica) pag. 25 Comma 46.(Limitazione alla riassegnazione delle entrate) pag. 25 Comma 47.(Riassegnazione di parte del gettito del contributo unificato per le esigenze della giustizia amministrativa) pag. 25 Comma 48.(Versamento all'entrata di somme accantonate da enti pubblici) pag. 25 Comma 49.(Divieto di approvazione dei bilanci degli enti inadempienti) pag. 25 Comma 50.(Istituzione di un fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali) pag. 25 Comma 51.(Convenzioni per dematerializzare la corrispondenza delle PP.AA.) pag. 25 Comma 52.(Riduzione del 10% delle indennita' di membri del Parlamento nazionale ed europeo) pag. 25 Comma 53.(Riduzione del 10% trattamento economico dei sottosegretari) pag. 25 Comma 54.(Riduzione del 10% delle indennita' dei membri eletti nelle regioni e negli enti locali) pag. 26 Comma 55.(Limite ai futuri incrementi dei trattamenti economici) pag. 26 Comma 56.(Riduzione del 10% dei compensi per incarichi di consulenza) pag. 26 Comma 57.(Limite all'incremento delle spese per incarichi di consulenza) pag. 26 Comma 58.(Riduzione del 10% delle indennita' dei componenti di organi collegiali) pag. 26 Comma 59.(Limite a futuri incrementi delle indennita) pag. 26 Comma 60.(Riduzione del 10% dei compensi o indennita' dovuti a componenti delle strutture Ministero economia e finanze) pag. 26 Comma 61.(Relazione al Ministero economia e finanze) pag. 26 Comma 62.(Riduzione del 10% dei compensi agli organi di autogoverno della magistratura e del CNEL) pag. 26 Comma 63.(Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei compensi) pag. 26 Comma 64.(Inapplicabilita' della riduzione agli enti territoriale e del SSN) pag. 26 Comma 65.(Parziale finanziamento delle Authorities tramite mercato di riferimento) pag. 26 Comma 66.(Norme transitorie per l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni) pag. 27 Comma 67.(Disposizioni per l'Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici) pag. 27 Comma 68.(Abrogazione di norme incompatibili) pag. 27 Comma 69.(Finanziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato) pag. 27 Comma 70.(Controversie in materia di lavori pubblici) pag. 27 Comma 71.(Corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale) pag. 27 Comma 72.(Autofinanziamento delle agenzie fiscali) pag. 27 Comma 73.(Finanziamento Agenzie fiscali per il 2006) pag. 27 Comma 74.(Modalita' di finanziamento delle Agenzie fiscali a partire dal 2007) pag. 27 Comma 75.(Correttivi alle dotazioni finanziarie delle Agenzie fiscali) pag. 28 Comma 76.(Conferma di precedenti disposizioni normative) pag. 28 Comma 77.(Decreto di variazione delle percentuali per il finanziamento delle Agenzie fiscali) pag. 28 Comma 78.(Contributi pluriennali per investimenti infrastrutturali) pag. 28 Comma 79.(Incorporazione di Infrastrutture S.p.a nella Cassa depositi e prestiti) pag. 29 Comma 80.(Conferma validita' atto costitutivo della CDP) pag. 29 Comma 81.(Conferma svolgimento attivita' connesse a finanziamenti ISPA) pag. 29 Comma 82.(Regime giuridico e fiscale delle attivita' svolte da ISPA) pag. 29 Comma 83.(Semplificazione delle formalita' per incorporazione ISPA) pag. 29 Comma 84.(Interventi nel settore ferroviario "Sistema alta velocita/alta capacita'") pag. 29 Comma 85.(Esclusione dei contributi pluriennali dalle procedure cautelari e di esecuzione forzata) pag. 29 Comma 86.(Trasformazione del finanziamento al Gestore infrastrutture ferroviarie e nazionali in contributo in conto impianti) pag. 29 Comma 87.(Ammortamento del costo degli investimenti infrastrutturali ferroviari) pag. 29 Comma 88.(Regime dei beni immobili delle Ferrovie dello Stato S.p.a) pag. 30 Comma 89.(Trasferimento rapporti giuridici di enti pubblici in liquidazione alla societa' liquidatrice) pag. 30 Comma 90.(Conferma della validita' della garanzia dello Stato per il soddisfacimento dei creditori) pag. 30 Comma 91.(Conferma della validita' delle disposizioni normative) pag. 30 Comma 92.(Contributo pluriennale per Fiera del Levante di Bari, Fiera di Verona, Fiera di Foggia e Fiera di Padova) pag. 30 Comma 93.(Contributo per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale della Guardia di finanza) pag. 30 Comma 94.(Interventi per l'area di Malpensa) pag. 31 Comma 95.(Contributi per la prosecuzione del programma di sviluppo e acquisizione delle fregate FREMM) pag. 31 Comma 96.(Contratto di programma tra Ministero delle comunicazione e poste italiane S.p.a.) pag. 31 Comma 97.(Rideterminazione per l'anno 2006 del fondo per le missioni internazionali di pace) pag. 31 Comma 98.(Contributo per la cancellazione del debito dei Paesi altamente indebitati) pag. 31 Comma 99.(Contributo per iniziative sanitarie per Paesi in difficolta) pag. 31 Comma 100.(Erogazione da parte della Protezione civile di contributi per la ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali) pag. 31 Comma 101.(Contributo per i campionati mondiali di ciclismo) pag. 31 Comma 102.(Revisione di interventi infrastrutturali nella regione Lombardia) pag. 31 Comma 103.(Autotrasporto: possibilita' di portare in compensazione il contributo al SSN sui premi RC) pag. 32 Comma 104.(Albo autotrasportatori) pag. 32 Comma 105.(Premi INAIL autotrasporto) pag. 32 Comma 106.(Deduzione spese non documentate autotrasporto) pag. 32 Comma 107.(Esonero contributi INPS per imprese autotrasporto.) pag. 32 Comma 108.(Istituzione del Fondo per il sostegno di iniziative a favore dell'autotrasporto merci) pag. 32 Comma 109.(Semplificazione documentazione) pag. 32 Comma 110.(Innovazione) pag. 32 Comma 111.(Requisiti transitori) pag. 32 Comma 112.(Soppressione credito di imposta su accisa gasolio) pag. 32 Comma 113.(Copertura finanziaria disposizioni in materia di autotrasporto) pag. 32 Comma 114.(Sicilia: Contributo di solidarieta' nazionale) pag. 33 Comma 115.(Proroghe agevolazioni in materia di accise) pag. 33 Comma 116.(Oli lubrificanti) pag. 33 Comma 117.(Detrazione IRE per interventi a salvaguardia dei boschi) pag. 33 Comma 118.(IRAP settore agricolo e pesca) pag. 33 Comma 119.(Credito di imposta per personale imbarcato e sgravi contributivi per gli operatori della pesca costiera e nelle acque interne) pag. 34 Comma 120.(Arrotondamento piccola proprieta' contadina) pag. 34 Comma 121.(Detrazione IRE ristrutturazioni edilizie) pag. 34 Comma 122.(Lavoratori frontalieri) pag. 34 Comma 123.(Limite esenzione IRE contributi assistenza sanitaria) pag. 34 Comma 124.(Clausola di salvaguardia) pag. 34 Comma 125.(Indetraibilita' IVA spese auto e moto) pag. 34 Comma 126.(Esenzione imposte indirette Belice) pag. 34 Comma 127.(Privatizzazione IPAB) pag. 34 Comma 128.(Imposta di pubblicita' nei piccoli stadi) pag. 34 Comma 129.(Deduzione fiscali per impianti distribuzione carburanti) pag. 34 Comma 130.(Trasmissione della certificazione dei corrispettivi per via telematica all'Agenzia delle entrate) pag. 34 Comma 131.(Plusvalenze pex) pag. 34 Comma 132.(Modifica della procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con riferimento alle societa' esercenti servizi pubblici locali) pag. 34 Comma 133.(Esclusione dalla possibilita' di rimborso a seguito di esenzione ICI immobili religiosi) pag. 35 Comma 134.(Proroga copertura integrale costo del servizio rifiuti) pag. 35 Comma 135.(Consorzi interuniversitari) pag. 35 Comma 136.(Completamento opere infrastrutturali riguardanti la Fiera di Milano) pag. 35 Comma 137.(Limite minimo per debenza debiti e crediti imposte sui redditi) pag. 35 Comma 138.(Patto di stabilita' interno: ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni) pag. 36 Comma 139.(Regioni a statuto ordinario: limite all'aumento delle spese correnti e in conto capitale) pag. 36 Comma 140.(Enti locali: limite all'aumento delle spese correnti) pag. 36 Comma 141.(Limite alle spese in conto capitale) pag. 37 Comma 142.(Esclusione di alcune tipologie di spese dal calcolo del limite alle spese correnti) pag. 37 Comma 143.(Limite alle spese in conto capitale) pag. 37 Comma 144.(Possibilita' di eccedere i limiti previsti per spese in conto capitale se vi e' compensazione con parte corrente) pag. 37 Comma 145.(Deroga ai limiti di spesa nei limiti dei proventi da erogazioni liberali) pag. 38 Comma 146.(Deroga ai limiti di spesa nei limiti dei proventi da partecipazione al contrasto all'evasione fiscale) pag. 38 Comma 147.(Cofinanziamenti UE) pag. 38 Comma 148.(Disposizioni per regioni a statuto speciale e province autonome) pag. 38 Comma 149.(Enti di nuova istituzione) pag. 38 Comma 150.(Conferma di alcune disposizioni del patto di stabilita' 2005; contabilita' semplificate) pag. 38 Comma 151.(Disposizioni di carattere previdenziale per i componenti autorita' indipendenti) pag. 38 Comma 152.(Proroga compartecipazione degli enti locali al gettito IRE) pag. 38 Comma 153.(Conferma della misura dei trasferimenti erariali agli enti locali) pag. 38 Comma 154.(Conferma dei contributi agli enti locali) pag. 38 Comma 155.(Proroga termine approvazione bilanci enti locali) pag. 38 Comma 156.(Proroga disposizioni per la salvaguardia dei bilanci degli enti locali) pag. 38 Comma 157.(Acquisti di beni e servizi da parte degli enti locali) pag. 38 Comma 158.(Aggregazioni di enti locali per l'acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale) pag. 38 Comma 159.(Adesione a convenzioni o acquisto autonomo in base a parametri) pag. 39 Comma 160.(Supporto della Consip) pag. 39 Comma 161.(Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici - SIOPE) pag. 39 Comma 162.(Fondo montagna) pag. 39 Comma 163.(Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali: versamento diretto ad enti territoriali) pag. 39 Comma 164.(Semplificazioni contabili per i piccoli comuni) pag. 39 Comma 165.(Proroga sospensioni addizionali IRAP/IRE salvo deficit sanita) pag. 39 Comma 166.(Controlli Corte dei conti: relazione sul bilancio di previsione) pag. 39 Comma 167.(Linee guida e contenuti delle relazioni) pag. 39 Comma 168.(Conseguenze in caso di comportamenti difformi da sana e prudente gestione) pag. 39 Comma 169.(Possibilita' per la Corte dei conti di avvalersi di esperti) pag. 39 Comma 170.(Obbligo, anche per il SSN, di trasmettere alla Corte dei conti la relazione sul bilancio di previsione) pag. 39 Comma 171.(Integrazione delle previsioni di spesa) pag. 39 Comma 172.(Comunicazione relazione Corte dei conti) pag. 39 Comma 173.(Controllo successivo per consulenze) pag. 39 Comma 174.(Interpretazione autentica su azioni a tutela della garanzia patrimoniale) pag. 40 Comma 175.(Assunzioni di personale per la Corte dei conti) pag. 40 Comma 176.(Adeguamento delle risorse contrattuali per il biennio 2004-2005 a seguito del protocollo d'intesa del 27 maggio 2005) pag. 40 Comma 177.(Incremento risorse finanziarie per forze armate e polizia) pag. 40 Comma 178.(Assunzione, da parte del bilancio statale, dei maggiori oneri di personale di enti diversi dall'amministrazione statale) pag. 40 Comma 179.(Riparto delle risorse per personale pubblico non statale) pag. 40 Comma 180.(Variazioni di bilancio) pag. 40 Comma 181.(Importo massimo per rinnovi contrattuali) pag. 40 Comma 182.(Concorso aggiuntivo per oneri per personale enti del servizio sanitario nazionale) pag. 40 Comma 183.(Risorse rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007) pag. 40 Comma 184.(Risorse per personale di diritto pubblico - forze armate e di polizia) pag. 40 Comma 185.(Importo massimo per rinnovi contrattuali) pag. 40 Comma 186.(Oneri a carico dei singoli bilanci per personale pubblico non statale) pag. 40 Comma 187.(Utilizzo del personale a tempo determinato o in convenzione nel limite massimo del 60% rispetto a spese del 2003. Esclusione dal limite per alcuni enti) pag. 41 Comma 188.(Esclusione dal limite per progetti di ricerca e innovazione tecnologica) pag. 41 Comma 189.(Limitazione delle risorse dei fondi destinati alla contrattazione integrativa) pag. 41 Comma 190.(Necessita' della compatibilita' economico- finanziaria) pag. 41 Comma 191.(Incremento dei fondi per contrattazione integrativa) pag. 41 Comma 192.(Risorse aggiuntive comprensive degli oneri riflessi) pag. 41 Comma 193.(Risorse per progressioni interne) pag. 41 Comma 194.(Modalita' di finanziamento della contrattazione integrativa) pag. 41 Comma 195.(Destinazione delle economie al miglioramento dei saldi ) pag. 41 Comma 196.(Compiti dei revisori dei conti) pag. 41 Comma 197.(Riduzione del 10% della spesa per straordinari rispetto a 2004 con esclusione delle forze di polizia, protezione civile, polizia penitenziaria e vigili del fuoco) pag. 41 Comma 198.(Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale) pag. 42 Comma 199.(Esclusioni di alcune voci dal computo degli oneri di personale per gli enti locali) pag. 42 Comma 200.(Indicazioni per il contenimento degli oneri per il personale degli enti locali) pag. 42 Comma 201.(Eventuale riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali) pag. 42 Comma 202.(Utilizzo di economie di spesa per oneri contrattuali) pag. 42 Comma 203.(Economie degli enti del servizio sanitario nazionale) pag. 42 Comma 204.(Verifica del rispetto degli adempimenti) pag. 42 Comma 205.(Destinazione delle economie al miglioramento dei saldi) pag. 42 Comma 206.(Principi di coordinamento della finanza pubblica) pag. 42 Comma 207.(Quota percentuale dell'importo a base di gara per opere pubbliche comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali) pag. 42 Comma 208.(Contenimento oneri personale avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche) pag. 43 Comma 209.(Norma interpretativa sul trasferimento di sede dei magistrati) pag. 43 Comma 210.(Base di calcolo per equo indennizzo) pag. 43 Comma 211.(Clausola di salvaguardia per domande antecedenti al 1° gennaio 2006) pag. 43 Comma 212.(Proroga divieto di aggiornamento di indennita', compensi, gratifiche, emolumenti, e dell'assegno di confine) pag. 43 Comma 213.(Soppressione indennita' di trasferta) pag. 43 Comma 214.(Soppressione delle indennita' di trasferta anche per le amministrazioni pubbliche e gli enti) pag. 43 Comma 215.(Cristalizzazione degli importi collegati ad indennita' di trasferta) pag. 43 Comma 216.(Rimborso spese per viaggi aerei) pag. 43 Comma 217.(Indennita' di missione del personale MAE) pag. 43 Comma 218.(Inquadramento personale A.T.A.) pag. 43 Comma 219.(Sostenimento dell'onere per l'equo indennizzo dovuto per infermita' derivante da causa di servizio) pag. 43 Comma 220.(Abrogazioni di disposizioni incompatibili) pag. 44 Comma 221.(Soppressione delle disposizioni recanti spese di cura per le infermita' con esclusione di quelle contratte nel corso di missioni internazionali) pag. 44 Comma 222.(Istituzione di ispettorati regionali e uffici regionali della massima occupazione presso citta' sedi di Corti di appello) pag. 44 Comma 223.(Impossibilita' di deroga attraverso i contratti collettivi) pag. 44 Comma 224.(Pagamento festivita' soppresse) pag. 44 Comma 225.(Personale CNIPA) pag. 44 Comma 226.(Componenti dell'assegno personale in caso di passaggio di carriera) pag. 44 Comma 227.(Vicedirigenza: stanziamento somme) pag. 44 Comma 228.(Mobilita': istituzione di un fondo per incentivare la mobilita' verso sedi con vacanze di organico superiori al 40%) pag. 44 Comma 229.(Definizione dei criteri per l'assegnazione di risorse al fondo per la mobilita) pag. 44 Comma 230.(Periodo di permanenza minima nella sede di prima destinazione) pag. 44 Comma 231.(Giudizi di responsabilita' contabile) pag. 45 Comma 232.(Delibera della sezione di appello) pag. 45 Comma 233.(Definizione del giudizio di appello) pag. 45 Comma 234.(Consiglio di sicurezza Nazioni Unite) pag. 45 Comma 235.(Alto Commissario Anticontraffazione) pag. 45 Comma 236.(FUA Ministero degli esteri) pag. 45 Comma 237.(Proroga contratti a tempo determinato) pag. 45 Comma 238.(Proroga contratti a tempo determinato per Ministero giustizia) pag. 45 Comma 239.(Proroga contratti a tempo determinato per Enti previdenziali e magistratura amministrativa) pag. 45 Comma 240.(Proroga contratti a tempo determinato per APAT e CNIPA) pag. 45 Comma 241.(Proroga contratti a tempo determinato per ENPALS) pag. 45 Comma 242.(Proroga contratti a tempo determinato per il Corpo forestale dello Stato) pag. 45 Comma 243.(Procedure per la conversione dei contratti di formazione e lavoro) pag. 45 Comma 244.(Proroga dei comandi del personale delle Poste S.p.A. e Istituto poligrafico e Zecca) pag. 45 Comma 245.(Proroga LSU impiegati nelle scuole) pag. 46 Comma 246.(Assunzione di personale da impiegare per l'ordine e la sicurezza pubblica) pag. 46 Comma 247.(Stabilizzazione precari) pag. 46 Comma 248.(Procedure informative) pag. 46 Comma 249.(Assunzioni per il 2007 e 2008 in deroga al blocco delle assunzioni) pag. 46 Comma 250.(Sostituzioni del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato) pag. 46 Comma 251.(Istituzione del fondo per assunzioni a tempo indeterminato) pag. 46 Comma 252.(Divieto di utilizzo di personale a tempo determinato a seguito della stabilizzazione dei precari) pag. 46 Comma 253.(Monitoraggio delle procedure di attuazione) pag. 46 Comma 254.(Alto commissario anti corruzione) pag. 46 Comma 255.(Copertura finanziaria oneri alto commissario) pag. 47 Comma 256.(Commissione certificazione contratti di lavoro) pag. 47 Comma 257.(Priorita' assunzioni polizia penitenziaria) pag. 47 Comma 258.(Contributo ai grandi comuni per il sostegno dei livelli occupazionali) pag. 47 Comma 259.(Dirigenti della Polizia di Stato) pag. 47 Comma 260.(Benefici attribuiti ai dirigenti della Polizia di Stato) pag. 47 Comma 261.(Misure transitorie) pag. 47 Comma 262.(Copertura finanziaria per oneri per dirigenti Polizia di Stato) pag. 47 Comma 263.(Adeguamento dei trasferimenti statali a gestioni previdenziali) pag. 48 Comma 264.(Rideterminazione importi dovuti a gestioni previdenziali) pag. 48 Comma 265.(Ripartizione degli importi) pag. 48 Comma 266.(Finanziamento maggiori oneri per pensioni ed indennita' ad invalidi civili, ciechi e sordomuti) pag. 48 Comma 267.(Soppressione contributo a favore ENPALS) pag. 48 Comma 268.(Industria mineraria siciliana) pag. 48 Comma 269.(Differimento riforma TFR) pag. 48 Comma 270.(Rideterminazione autorizzazione di spesa per TFR) pag. 49 Comma 271.(Utilizzo risparmi per miglioramento saldi) pag. 49 Comma 272.(Benefici a favore degli eredi vittime di Ustica) pag. 49 Comma 273.(Copertura oneri trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto locale) pag. 49 Comma 274.(Livello complessivo di spesa del SSN) pag. 49 Comma 275.(Disposizioni attuative Tessera Sanitaria) pag. 49 Comma 276.(Tessera sanitaria: correzioni e anticipazione termine consegna) pag. 49 Comma 277.(Automatismo addizionali per copertura disavanzi sanita) pag. 50 Comma 278.(Incremento del livello complessivo di spesa cui concorre lo Stato) pag. 50 Comma 279.(Regolazione debitoria per disavanzi del SSN anni 2002 - 2004) pag. 50 Comma 280.(Condizioni per l'accesso al ripiano dei disavanzi: contenimento dei tempi di attesa) pag. 50 Comma 281.(Evidenziazione andamenti negativi per regione) pag. 51 Comma 282.(Divieto di sospensione delle prenotazioni sanitarie) pag. 51 Comma 283.(Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni) pag. 51 Comma 284.(Sanzioni per sospensione prenotazioni sanitarie) pag. 51 Comma 285.(Edilizia sanitaria per presidi per acuti e lungodegenti) pag. 52 Comma 286.(Cessione di apparecchiature e materiali dismessi a favore dell'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo) pag. 52 Comma 287.(Inventario e rapporto biennale dell'Alleanza) pag. 52 Comma 288.(Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria) pag. 52 Comma 289.(Convenzioni tra Ministero della salute ed istituti di ricerca, societa' scientifiche e strutture pubbliche e private) pag. 52 Comma 290.(Compiti della Commissione unica sui dispositivi medici) pag. 52 Comma 291.(Certificazione dei bilanci da parte delle ASL) pag. 52 Comma 292.(Rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza in coerenza con le risorse programmate) pag. 52 Comma 293.(Individuazione della tipologia di assistenza Piano sanitario nazionale) pag. 53 Comma 294.(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi destinati a servizi sanitari) pag. 53 Comma 295.(Gestione finanziaria Agenzia italiana per il farmaco) pag. 53 Comma 296.(D.M. di attuazione) pag. 53 Comma 297.(Dotazione organica dell'Agenzia italiana per il farmaco) pag. 53 Comma 298. 53 Comma 299.(Agevolazioni IRAP per ASP) pag. 53 Comma 300.(Rapporto di lavoro specializzandi) pag. 53 Comma 301.(Investimenti immobiliari INAIL. Individuazione da parte del Ministero della salute degli interventi di edilizia sanitaria) pag. 54 Comma 302.(Programma straordinario per la ricerca oncologica) pag. 54 Comma 303.(Modalita' di attuazione del programma) pag. 54 Comma 304.(Autorizzazione di spesa) pag. 54 Comma 305.(Ricerca per la sicurezza degli alimenti) pag. 54 Comma 306.(Soppressione IVA 4% prestazioni socio-assistenziali rese da cooperative sociali) pag. 54 Comma 307.(Esclusione dei farmaci di automedicazione dall'obbligo di confezionamento in singola unita' posologica) pag. 54 Comma 308.(Distacco personale del Ministero della salute presso Agenzia servizi sanitari regionali) pag. 54 Comma 309.(Dirigenti dell'Agenzia servizi sanitari regionali) pag. 54 Comma 310.(Razionalizzazione procedure attuazione interventi edilizia sanitaria) pag. 54 Comma 311.(Utilizzo economie prodotte da razionalizzazione edilizia sanitaria) pag. 55 Comma 312.(Casi di parziale risoluzione degli accordi gia' sottoscritti) pag. 55 Comma 313.(Accordi di programma con previsione del premio di prezzo) pag. 55 Comma 314.(Oggetto accordi di programma) pag. 55 Comma 315.(Entita' del premio di prezzo) pag. 55 Comma 316.(Possibilita' di finanziamento aggiuntivo per il fabbisogno finanziario sanitario annuale) pag. 55 Comma 317.(Modifica del criterio per la determinazione del premio di prezzo) pag. 55 Comma 318.(Contributo annuo Unione italiana ciechi) pag. 56 Comma 319.(Modificazioni decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - modifica quota perequativa regioni) pag. 56 Comma 320.(Riduzione quota perequativa) pag. 56 Comma 321.(Aliquota provvisoria addizionale regionale IRPEF) pag. 56 Comma 322.(Risorse alle regioni a statuto ordinario) pag. 56 Comma 323.(Individuazione dell'aliquota provvisoria) pag. 56 Comma 324. 56 Comma 325.(Ammortamento beni strumentali per attivita' di trasporto di energia elettrica e gas) pag. 57 Comma 326.(Indicazione nel registro beni ammortizzabili dei beni strumentali per attivita' di trasporto di energia elettrica e gas) pag. 57 Comma 327.(Decorrenza disposizioni sull'ammortamento dei beni strumentali per attivita' di trasporto di energia elettrica e gas) pag. 57 Comma 328.(Coordinamento formale) pag. 57 Comma 329.(Aggiornamento importi fissi sanzioni civili, amministrative e pecuniarie) pag. 57 Comma 330.(Fondo famiglia e solidarieta) pag. 57 Comma 331.(Bonus per figli nati o adottati nel 2005) pag. 58 Comma 332.(Bonus per figli nati o adottati nel 2006) pag. 58 Comma 333.(Riscossione del bonus presso gli uffici postali) pag. 58 Comma 334.(Autorizzazione di spesa) pag. 58 Comma 335.(Detrazione fiscale per frequenza asili nido) pag. 58 Comma 336.(Fondo di garanzia per mutui per acquisti prima casa di abitazione) pag. 58 Comma 337.(5 per mille dell'IRE per volontariato e ricerca) pag. 58 Comma 338.(Conferma meccanismo otto per mille) pag. 58 Comma 339.(Individuazione delle somme che compongono il 5 per mille dell'IRE) pag. 58 Comma 340.(Modalita' di richiesta e riparto tra i soggetti ammessi) pag. 58 Comma 341.(Fondazione RiMed) pag. 58 Comma 342.(Istituto geofisica e vulcanologia) pag. 59 Comma 343.(Indennizzi per risparmiatori vittime di frodi finanziarie) pag. 59 Comma 344.(Estensione ai danneggiati dai bond argentini) pag. 59 Comma 345.(Provvista del fondo) pag. 59 Comma 346.(Disposizioni in materia di cessione del quinto dello stipendio) pag. 59 Comma 347.(Accesso alle prestazioni creditizie agevolate INPDAP) pag. 59 Comma 348.(Fondo per le adozioni internazionali e contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori) pag. 59 Comma 349.(Stanziamento per contrasto dell'abuso sessuale dei minori) pag. 60 Comma 350.(Innovazione tecnologica in sicurezza) pag. 60 Comma 351.(Eliminazione della tassa sui brevetti) pag. 60 Comma 352.(Esenzione dal bollo per le istanze relative a brevetti) pag. 60 Comma 353.(Detassazione della ricerca) pag. 60 Comma 354.(Esenzione da tasse e imposte per donazioni) pag. 60 Comma 355.(Coordinamento formale) pag. 60 Comma 356.(Tax refund: indicazione dati del passaporto) pag. 60 Comma 357.(Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione) pag. 60 Comma 358.(Finanziamento fondo innovazione crescita e occupazione) pag. 60 Comma 359.(Ripartizione delle risorse tra gli interventi contenuti nel PICO) pag. 60 Comma 360.(Clausola di salvaguardia) pag. 60 Comma 361.(Riduzione del cuneo contributivo) pag. 60 Comma 362.(Ambito oggettivo di applicazione della riduzione del cuneo contributivo) pag. 61 Comma 363.(Proroga termine versamenti in zone interessate dal sisma in Sicilia del 1990) pag. 61 Comma 364.(Flessibilita' nella determinazione dei premi assicurativi dovuti all'INAIL sulla base dell'andamento del rischio medio) pag. 61 Comma 365.(Tempistica della rideterminazione) pag. 61 Comma 366.(Distretti: individuazione dei distretti produttivi) pag. 61 Comma 367.(Volontaria adesione da parte delle imprese) pag. 61 Comma 368.(Disposizioni fiscali: tassazione di distretto) pag. - (Concordato triennale distretti) pag. - (Disposizioni amministrative: Distretto come soggetto giuridico nei rapporti con la PA per conto delle imprese aderenti) pag. - (Comunicazione telematica distretti-pa) pag. - (Istanze collettive di contributi per imprese che fanno parte dei distretti) pag. - (Disposizioni finanziarie) pag. - (Cartolarizzazione crediti) pag. - (Garanzie confidi ai distretti) pag. - (Disposizioni sulla ricerca e lo sviluppo: Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione) pag. 62 Comma 369.(Distretti in agricoltura) pag. 64 Comma 370.(Sportelli unici attivita' produttive e consorzi di sviluppo industriale) pag. 64 Comma 371.(Applicazione delle norme in via sperimentale) pag. 64 Comma 372.(Oneri distretti) pag. 64 Comma 373.(Proroga termine per la dismissione delle quote eccedenti da parte delle societa' che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale) pag. 64 Comma 374.(Efficacia iscrizione REA e registro delle imprese) pag. 65 Comma 375.(Tariffe elettriche agevolate) pag. 65 Comma 376.(Istituzione della Banca del Mezzogiorno per sostenere lo sviluppo economico del Sud) pag. 65 Comma 377.(Principali requisiti della Banca individuati con decreto del Ministro dell'economia) pag. 65 Comma 378.(Autorizzazione all'apporto al capitale da parte dello Stato) pag. 65 Comma 379.(T.U. debito pubblico: correzione definizioni) pag. 66 Comma 380. 66 Comma 381.(Emissione di strumenti finanziari partecipativi e creazione di categorie di azioni) pag. 66 Comma 382.(Esclusione diritto recesso) pag. 66 Comma 383.(Maggioranza per modifica clausole statutarie) pag. 66 Comma 384.(Efficacia deliberazioni di modifica) pag. 66 Comma 385.(Sanzioni - Fondo usura) pag. 66 Comma 386.(Restituzione contributo non impegnato) pag. 66 Comma 387.(Delega funzioni antiriciclaggio) pag. 66 Comma 388.(Rinegoziazione mutui enti locali) pag. 67 Comma 389.(Correzione tecnica cartolarizzazione) pag. 67 Comma 390.(Autenticazione di atti di disposizione autoveicoli: competenza dirigenti del Comune o funzionari MIT o ACI o titolari di Agenzie automobilistiche) pag. 67 Comma 391.(Modalita' applicative) pag. 67 Comma 392.(Abrogazioni) pag. 67 Comma 393.(Affidamenti trasporto pubblico locale) pag. 67 Comma 394.(Periodo transitorio affidamenti TPL) pag. 68 Comma 395.(Proroga confidi gestori fondi pubblici) pag. 68 Comma 396.(Fondi rotativi per internazionalizzazione anche per turismo) pag. 68 Comma 397.(Promozione commerciale all'estero del settore turistico) pag. 68 Comma 398.(Incentivi turismo) pag. 68 Comma 399.(Cooperative edilizie tra militari: residenza anche in comune vicino) pag. 68 Comma 400.(Dismissione immobili enti privati e fondazioni: cessazione vincolo destinazione e assenza prelazione) pag. 68 Comma 401.(Agevolazioni per il personale impiegato per fronteggiare le emergenze sanitarie) pag. 68 Comma 402.(Lotta influenza aviaria: conversione rapporti di lavoro veterinari chimici impegnati in posti di ispezione frontaliera) pag. 68 Comma 403.(Personale - veterinario, medico e tecnico - dei servizi sanitari delle aziende sanitarie e delle Regioni) pag. 68 Comma 404.(Istituto nazionale Fauna selvatica) pag. 69 Comma 405.(Incremento Fondo bieticolo nazionale) pag. 69 Comma 406.(Incremento Fondo unico amministrazione Ministero politiche agricole) pag. 69 Comma 407.(Copertura oneri finanziari) pag. 69 Comma 408.(Temporanea riduzione del prezzo dei farmaci) pag. 69 Comma 409.(Classificazione dispositivi medici) pag. 69 Comma 410.(Concessioni dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale) pag. 70 Comma 411.(Reimpiego risorse non utilizzate per CIG straordinaria, mobilita' e disoccupazione speciale) pag. 70 Comma 412.(Risorse derivanti da rinunce o revoche del contributo per investimenti nelle aree svantaggiate) pag. - (Credito d'imposta per incremento dell'occupazione) pag. 70 Comma 413.(Accesso al FAS per l'integrazione di filiera nel settore agricolo e conferma territorialita) pag. 70 Comma 414.(Risorse per accordi per lo sviluppo agroalimentare) pag. 71 Comma 415.(Riserva premiale per gestione del servizio idrico integrato) pag. 71 Comma 416.(Riparto della riserva premiale) pag. 71 Comma 417.(Ristrutturazione imprese della filiera agro-alimentare) pag. 71 Comma 418.(Applicabilita' del premio di concentrazione) pag. 71 Comma 419.(Estensione del premio di concentrazione agli imprenditori agricoli) pag. 71 Comma 420.(Applicabilita' delle agevolazioni per i giovani imprenditori agricoli anche se organizzati in forma societaria) pag. 71 Comma 421.(Biodiesel) pag. 71 Comma 422.(Destinazione delle risorse non utilizzate per il biodiesel, per programmi di ricerca e sperimentazione nel campo bioenergetico) pag. 71 Comma 423.(Forfetizzazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili agro-forestali effettuata da aziende agricole) pag. 72 Comma 424.(Scommesse ippiche) pag. 72 Comma 425.(Diritti di sfruttamento delle immagini delle corse negli ippodromi) pag. 72 Comma 426.(Promozione e sviluppo cultura eno-gastronomica) pag. 72 Comma 427.(Controlli Agecontrol S.p.a.) pag. 72 Comma 428.(Garanzie creditizie in agricoltura) pag. 72 Comma 429.(Fondazione per la responsabilita' sociale d'impresa) pag. 72 Comma 430.(Attivita' Socialmente Utili - ASU) pag. 72 Comma 431.(Centro sperimentale di cinematografia) pag. 73 Comma 432.(Trasferimento del Fondo per esigenze di tutela ambientale allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente) pag. 73 Comma 433.(Autorizzazione di spesa per l'attuazione del protocollo di Kyoto) pag. 73 Comma 434.(Sottoscrizione accordi di programma per bonifica aree inquinate per le quali siano in atto procedure fallimentari) pag. 73 Comma 435.(Concorrenza al finanziamento dell'accordo di programma) pag. 73 Comma 436.(Contenuto obbligatorio dell'accordo di programma) pag. 73 Comma 437.(Conferma vigenza della disciplina previgente sulla responsabilita) pag. 73 Comma 438.(Danno ambientale) pag. 73 Comma 439.(Risarcimento del danno ambientale) pag. 73 Comma 440.(Quantificazione del danno ambientale) pag. 73 Comma 441.(Riscossione delle somme pagate per danno ambientale) pag. 74 Comma 442.(Esclusione delle procedure transattive) pag. 74 Comma 443.(Ricorso al TAR) pag. 74 Comma 444.(Indennita' di espropriazione) pag. 74 Comma 445.(Alluvionati fiume Po) pag. 74 Comma 446.(Conferma applicabilita' disciplina gia' vigente) pag. 74 Comma 447.(Copertura finanziaria) pag. 74 Comma 448.(Norma di attuazione) pag. 74 Comma 449.(Riassegnazione all'apposito Fondo delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti per danno ambientale) pag. 74 Comma 450.(Modalita' di accesso al Fondo) pag. 74 Comma 451.(Autorita' portuali) pag. 74 Comma 452.(ANAS) pag. 74 Comma 453.(Alloggi militari) pag. 74 Comma 454.(Contributi per l'editoria: soppressione corresponsione anticipazione) pag. 74 Comma 455.(Limite massimo ammissibile a fini contributivi dei costi per collaborazioni) pag. 75 Comma 456.(Contributi integrativi alle imprese editrici) pag. 75 Comma 457.(Requisito temporale) pag. 75 Comma 458.(Requisiti per accesso alle provvidenze per le cooperative editrici) pag. 75 Comma 459.(Ambito di applicabilita' di alcune provvidenze per l'editoria) pag. 75 Comma 460.(Condizioni per la spettanza delle provvidenze) pag. 75 Comma 461.(Decadenza dal diritto alla percezione delle provvidenze) pag. 75 Comma 462.(Editoria speciale per non vedenti) pag. 75 Comma 463.(Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale) pag. 75 Comma 464.(Credito di imposta editoria) pag. 75 Comma 465.(Contributo per copia stampata alle imprese editrici di periodici, in forma di cooperative, fondazioni o enti morali) pag. 75 Comma 466.(Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza) pag. 75 Comma 467.(IVA su abbonamenti TV per ricezione programmi pornografici) pag. 76 Comma 468.(Trasferimento di personale a Riscossione Spa) pag. 76 Comma 469.(Rivalutazione di beni d'impresa e di aree edificabili) pag. 76 Comma 470.(Decorrenza del maggior valore da rivalutazione) pag. 76 Comma 471.(Aliquote imposta sostitutiva) pag. 76 Comma 472.(Saldo di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni) pag. 76 Comma 473.(Rivalutazione aree fabbricabili non ancora edificate) pag. 76 Comma 474.(Condizioni per la rivalutazione: utilizzazione edificatoria entro i cinque anni successivi) pag. 76 Comma 475.(Imposta sostitutiva per le aree fabbricabili non edificate) pag. 77 Comma 476.(Richiamo a normativa secondaria gia' vigente) pag. 77 Comma 477.(Conferma della possibilita' di utilizzo di ufficiali della riscossione per concessionari riscossione locale) pag. 77 Comma 478.(Rinnovo contratti di locazione stipulati da Amministrazione dello Stato con privati) pag. 77 Comma 479.(Commissione per la verifica di congruita' delle valutazioni tecnico-economico- estimativa) pag. 77 Comma 480.(Progetti per investimenti e per dotazioni infrastrutturali da finanziare anche con risorse INAIL) pag. 77 Comma 481.(Fondi comuni immobiliari) pag. 77 Comma 482.(Alienazione immobili militari) pag. 78 Comma 483.(Concessioni idroelettriche) pag. 78 Comma 484.(Mercato interno dell'energia elettrica) pag. 78 Comma 485.(Concessioni di derivazione idroelettrica) pag. 78 Comma 486.(Canone dovuto dai titolari della concessione) pag. 78 Comma 487.(Ammodernamento impianti) pag. 79 Comma 488.(Autocertificazione) pag. 79 Comma 489.(Previsioni contenute nel bando di gara per le concessioni idroelettriche) pag. 79 Comma 490.(Mancato accordo sul prezzo della concessione) pag. 79 Comma 491.(Competenza statale delle concessioni idroelettriche) pag. 79 Comma 492.(Norme di adeguamento) pag. 79 Comma 493.(Sogin - componente tariffaria A2) pag. 79 Comma 494.(Funzioni amministrative province autonome) pag. 79 Comma 495.(Plusvalenze immobili) pag. 79 Comma 496.(Cessioni a titolo oneroso di immobili e terreni) pag. 79 Comma 497.(Base imponibile dell'imposta di registro per cessioni tra persone fisiche) pag. 79 Comma 498.(Esclusione da accertamento) pag. 80 Comma 499.(Programmazione fiscale per imprenditori e lavoratori autonomi) pag. 80 Comma 500.(Esclusione dalla programmazione fiscale) pag. 80 Comma 501.(Proposta di programmazione) pag. 80 Comma 502.(Perfezionamento della programmazione fiscale) pag. 80 Comma 503.(Accettazione della programmazione fiscale da parte del contribuente) pag. 80 Comma 504.(Effetti della programmazione fiscale ai fini dell'accertamento delle imposte dirette, dell'irap e dei contributi previdenziali) pag. 81 Comma 505.(Effetti della programmazione fiscale ai fini Iva) pag. 81 Comma 506.(Esclusione da inibizione poteri accertativi: accertamento parziale) pag. 81 Comma 507.(Esclusione da inibizione poteri accertativi: accertamento induttivo) pag. 81 Comma 508.(Esclusione da inibizione poteri accertativi) pag. 81 Comma 509.(Cessazione effetti della Programmazione fiscale in caso di variazione reddito nel triennio) pag. 81 Comma 510.(Proposta di adeguamento per anni pregressi) pag. 82 Comma 511.(Imposta sostitutiva per anni pregressi) pag. 82 Comma 512.(Iva per anni pregressi) pag. 82 Comma 513.(Versamenti per anni pregressi) pag. 82 Comma 514.(Rateizzazione, versamento e riscossione) pag. 82 Comma 515.(Ulteriore azione accertatrice: accertamento con adesione) pag. 82 Comma 516.(Esclusione rilevanza perdite) pag. 82 Comma 517.(Applicabilita' accertamento con adesione) pag. 82 Comma 518.(Esclusione da adeguamento anni pregressi) pag. 83 Comma 519.(Soppressione Pianificazione fiscale concordata) pag. 83 Comma 520.(Implementazione attivita' di contrasto all'evasione) pag. 83 Comma 521.(Ammortamento avviamento in l8 anni) pag. 83 Comma 522.(Riduzione quote di ammortamento beni strumentali per l'esercizio delle attivita' regolate) pag. 83 Comma 523.(Potenziamento azione vigilanza Ministero lavoro, INPS e INAIL) pag. 83 Comma 524.(Assunzioni di personale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) pag. 83 Comma 525.(Definizione di apparecchi idonei per il gioco lecito) pag. 83 Comma 526.(Applicazione di un prelievo erariale unico sulle somme giocate) pag. 84 Comma 527.(Termini e modalita' di assolvimento del prelievo unico) pag. 84 Comma 528.(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento) pag. 84 Comma 529.(Requisiti per il rilascio del nulla osta) pag. 84 Comma 530.(Modifiche alla disciplina relativa alla concessione per la gestione telematica degli apparecchi da gioco) pag. 84 Comma 531.(Calcolo del prelievo erariale unico) pag. 85 Comma 532.(Rete telematica) pag. 85 Comma 533.(Requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle giocate) pag. 85 Comma 534.(Licenza per gli apparecchi e i congegni automatici) pag. 85 Comma 535.(Comunicazioni dell'AAMS) pag. 85 Comma 536.(Obblighi dei destinatari delle comunicazioni) pag. 85 Comma 537.(Sanzioni per violazione degli obblighi) pag. 85 Comma 538.(Cooperazione tra forze di polizia e AAMS) pag. 85 Comma 539.(Previsione di rilascio dell'autorizzazione dall'AAMS) pag. 85 Comma 540.(Esposizione tabella con indicazione giochi d'azzardo nonche' giochi vietati dal questore) pag. 86 Comma 541.(Luogo di installazione degli apparecchi) pag. 86 Comma 542.(Sanzioni amministrative per i gestori degli apparecchi) pag. 86 Comma 543.(Ulteriori sanzioni previste per il gioco d'azzardo) pag. 86 Comma 544.(Confisca per gli apparecchi sprovvisti di titoli autorizzatori e rapporto al Prefetto in caso di violazioni) pag. 86 Comma 545.(Sospensione della licenza per i titolari) pag. 87 Comma 546.(Sospensione della licenza per gli autori degli illeciti) pag. 87 Comma 547.(Sanzioni in caso di violazioni antecedenti all'entrata in vigore) pag. 87 Comma 548.(Controllo automatico dei versamenti da parte dell'AAMS) pag. 87 Comma 549.(Convenzione di concessione) pag. 88 Comma 550.(Imposizione fiscale sui tabacchi lavorati) pag. 88 Comma 551.(Variazione dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati) pag. 88 Comma 552.(Disposizioni per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali) pag. 88 Comma 553.(Documento unico di regolarita' contributiva) pag. 88 Comma 554.(Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari) pag. 88 Comma 555.(Ripartizione delle risorse assegnate al Fondo) pag. 88 Comma 556.(Fondo nazionale per le comunita' giovanili) pag. 88 Comma 557.(Attivita' convenzionale tra ANCI e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) pag. 88 Comma 558.(Personale a tempo determinato di Poste S.p.a.) pag. 89 Comma 559.(Graduatoria delle emittenti radiofoniche locali) pag. 89 Comma 560.(Rete di telecomunicazione GSM-R) pag. 89 Comma 561.(Bonifica area industriale Milazzo e bacino fiume Sarno) pag. 89 Comma 562.(Benefici in favore delle vittime del dovere) pag. 89 Comma 563.(Vittime del dovere) pag. 89 Comma 564.(Equiparazione alle vittime del dovere per coloro che hanno contratto infermita' permanentemente invalidante) pag. 89 Comma 565.(Termini e modalita' per la corresponsione delle provvidenze) pag. 89 Comma 566.(Programma dell'ONU denominato "Atmospheric Brown Cloud" e "SHARE-Asia") pag. 89 Comma 567.(Certificazione IPSEMA per i lavoratori marittimi esposti all'amianto) pag. 90 Comma 568.(Attivita' negoziali del Ministero della Difesa) pag. 90 Comma 569.(Condizioni e modalita' per la stipula degli atti) pag. 90 Comma 570.(Contributi pluriennali di pertinenza dell'amministrazione della Difesa) pag. 90 Comma 571.(Iscrizione dello stanziamento nello stato di previsione della Difesa) pag. 90 Comma 572.(Contributo per l'acquisto di decoder) pag. 90 Comma 573.(Parco Gennargentu) pag. 90 Comma 574.(Costi ammissibili e cause di decadenza dai contributi editoria) pag. 90 Comma 575.(Soppressione convegno interconfessionale e rifinanziamento interventi infrastrutturali) pag. 91 Comma 576.(Associazioni riconosciute) pag. 91 Comma 577.(Opzione dipendenti dell'Agenzia del demanio) pag. 91 Comma 578.(Finanziamento del piano programmatico dell'istruzione a valere su risorse IIT) pag. 91 Comma 579.(Bond medio termine e PMI) pag. 91 Comma 580.(Comitato paraolimpico) pag. 91 Comma 581.(Finanziamento per potenziamento ricerca settore oncologico) pag. 91 Comma 582.(ENAC) pag. 91 Comma 583.(Proposte di realizzazione di insediamenti turistici) pag. 91 Comma 584.(Canoni di concessione demaniale per insediamenti turistici) pag. 91 Comma 585.(Requisiti degli insediamenti turistici di qualita) pag. 91 Comma 586.(Soggetti legittimati a presentare le proposte di realizzazione di insediamenti turistici) pag. 92 Comma 587.(Contenuto delle proposte) pag. 92 Comma 588.(Valutazione delle proposte) pag. 92 Comma 589.(Individuazione delle proposte ritenute di pubblico interesse) pag. 92 Comma 590.(Valutazioni delle amministrazioni interessate) pag. 92 Comma 591.(Stipula dell'accordo di programma) pag. 92 Comma 592.(Casi di indizione di gara) pag. 92 Comma 593.(Previsione di regimi agevolati in materia edilizia) pag. 92 Comma 594.(Accordi per la liquidazione degli indennizzi) pag. 92 Comma 595.(Divieto di assunzione per le fondazioni liriche) pag. 93 Comma 596.(Trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Ministero dei beni e attivita' culturali) pag. 93 Comma 597.(Semplificazione delle norme per l'alienazione degli immobili gia' IACP.) pag. 93 Comma 598.(Principi fissati per l'alienazione degli immobili gia' IACP) pag. 93 Comma 599. 93 Comma 600.(Affidamento a societa' terze dei compiti di vendita degli immobili gia' IACP) pag. 93 Comma 601.(Rinvio alle tabelle A e B) pag. 93 Comma 602.(Rinvio alla tabella C) pag. 93 Comma 603.(Rinvio alla tabella D) pag. 93 Comma 604.(Rinvio alla tabella E) pag. 93 Comma 605.(Rinvio alla tabella F) pag. 93 Comma 606.(Assunzione di impegni da parte di amministrazioni ed enti pubblici nell'anno 2006) pag. 93 Comma 607.(Rinvio all'allegato 1) pag. 94 Comma 608.(Rinvio all'allegato 2) pag. 94 Comma 609.(Copertura finanziaria) pag. 94 Comma 610.(Applicabilita' delle disposizioni nelle regioni a statuto speciale) pag. 94 Comma 611. 94 Comma 612.(Entrata in vigore) pag. 94 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo a suo tempo pubblicato. ----> Vedere Legge da pag. 21 a pag. 95 <---- Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2, 3 e 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee (GUCE). Note all'art. 1, comma 1: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.»: «Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a); i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale; i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7. 4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento. 6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche' le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater)». Note all'art. 1, comma 5: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 recante «Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»: «Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato). - 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto: a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede; b) dal Ragioniere generale dello Stato; c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze; d) dal Direttore generale del territorio del Ministero delle finanze. 3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo.». Note all'art. 1, comma 8: - Si riporta il testo del comma 4-quinquies dell'art. 2 della gia' citata legge n. 468/1978: «4-quinquies. In apposito allegato allo stato di previsione, le unita' previsionali di base sono ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico e funzionale per la spesa. La ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unita' previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Al fine di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative, nell'ambito della stessa unita' previsionale di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse le variazioni compensative fra le unita' di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unita' previsionali.». - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, recante «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»: «5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.». Note all'art. 1, commi 9, 10 e 11: - Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»: «11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». Note all'art. 1, comma 19: - Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»: «18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione ed erogazione.». - La legge 27 dicembre 2002, n. 289 reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario). - La legge 24 dicembre 2003, n. 350 reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario). - La legge 30 dicembre 2004, n. 311 reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario). Note all'art. 1, commi 22 e 23: - Per il comma 2 dell'art. 1 del gia' citato decreto legislativo 165/2001 vedasi in nota all'art. 1, comma 9. - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)»: «Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge. 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati conseguiti.». Note all'art. 1, comma 24 - Si riporta l'art. 119 della Costituzione: «Art. 119. - I comuni, le province, le Citta' metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I comuni, le province, le Citta' metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle Citta' metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, Citta' metropolitane e regioni. I comuni, le province, le Citta' metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.». Note all'art. 1, comma 30: - Il decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, reca «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77). Note all'art. 1, comma 33: - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 recante «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale», e successive modificazioni: «Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati. Il Ministro delle attivita' produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili.». Note all'art. 1, comma 35: - Il Capo II del Titolo X del decreto 23 maggio 1924, n. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; che comprende gli articoli da 585 a 591, reca: «Delle contabilita' speciali.». Note all'art. 1, comma 38: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 recante «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»: «5. Le contabilita' speciali di cui all'art. 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilita' speciale.». - Per il testo dell'art. 585 del regolamento di cui al gia' citato regio decreto 827/1924, vedasi in nota alL'art. 1, comma 38. Note all'art. 1, comma 41: - L'art. 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50 recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'istituto per il credito sportivo», sostituisce l'art. 2 della L. 24 dicembre 1957, n. 1295, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 26 febbraio 1983. Note all'art. 1, comma 42: - Si riporta il testo del n. 103 della tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge: «103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;». - Si riporta il testo del paragrafo 3 dell'art. 88 del Trattato istitutivo della comunita' europea: «3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.». Note all'art. 1, comma 43: - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale. 2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al comma 1.». - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»: «Art. 16. - La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto e' disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonche' a quella del materiale e degli strumenti.». Note all'art. 1, comma 44: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»: «Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione; b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5; c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; e) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; g) altre entrate e altri contributi.». Note all'art. 1, comma 45: - La legge 29 ottobre 1984, n. 720 reca «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298). Note all'art. 1, comma 47: - Si riporta il testo del comma 309 dell'art. 1 della gia' citata legge 311/2004, cosi' come modificato dalla presente legge: «309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.». Note all'art. 1, comma 48: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 recante «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.», convertito con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246: «Art. 1. 01. - All'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a); b). 1. All'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, all'alinea, le parole: «In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la.» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La.»; b). 1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato. 2. 3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al periodo precedente, corredati di apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonche' delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformita' alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto di cui al quarto periodo il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere. 4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, puo' disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, con l'esclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruita' delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni e' reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. All'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'ottavo comma le parole: «di cui al terzo comma del precedente art. 18.». sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 11-quater, comma 2.».; b). 6. 6-bis. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 2000 e 2001 non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, nonche' gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 1999, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003. Le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2002 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonche' gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2001, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2004. Le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2003 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonche' gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2002, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005 . 7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nell'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «entro il terzo esercizio finanziario successivo.» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario successivo.». 8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e logistiche, nonche' di rapporti sindacali, le attivita' di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attivita' di competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente dai predetti dipartimenti.». - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.», convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191: «8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.». Note all'art. 1, comma 50: - Si riporta il testo dell'art. 23 della gia' citata legge 289/2002: «Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita' del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione e' disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa. 3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'art. 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui all'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilita' finanziarie dell'ente. 4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'art. 29. 5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.». Note all'art. 1, comma 52: Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 recante «Determinazione dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento.»: «Art. 1. - L'indennita' spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato e' regolata dalla presente legge ed e' costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384 recante «Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.»: «Art. 1. - Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sara' diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennita' mensile pari all'indennita' percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. All'indennita' mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall'art. 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonche' il trattamento di cui all'art. 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e la ritenuta nella misura stabilita dall'art. 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. L'indennita' di cui al primo comma e' cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente.». Note all'art. 1, comma 53: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212 recante «Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.»: «Art. 2. - Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato e' attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico. Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento. Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti e' attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi 2° e 3° dell'ordinamento gerarchico. Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado 1 dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado 2° dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado 3 dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione, di impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'art. 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70. Sono soppresse l'indennita' di carica di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1914, n. 11, e l'indennita' mensile di alloggio di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376. E' abrogato l'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.». Note all'art. 1, commi 56, 58 e 61: - Per il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si veda in nota all'art. 1, comma 9. Note all'art. 1, comma 63: - Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.»: «44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000.». Note all'art. 1, comma 66: - Per il testo del comma 38 dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'.», vedasi in nota all'art. 1, comma 68. Note all'art. 1, comma 68: - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. 2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo , e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. 3. Il finanziamento della commissione puo' essere integrato, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati.». - L'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.», come modificato dalla presente legge e' il seguente: «Art. 40 (Sistema di finanziamento CONSOB). - 1. 1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonche' la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni di cui al comma 3. 2. 2. (Abrogato). 3. 3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute ai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti . 3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'art. 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente. 4. 4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1, nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. 5. 5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono iscritti in apposita voce del relativo bilancio di previsione. 6. 6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.». - Si riporta il testo del comma 38 dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'.», cosi' come modificato dalla presente legge: «38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorita', determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede: a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) (abrogato).». Note all'art. 1, comma 69: - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza e del mercato). - 1. E' istituita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorita', con sede in Roma. 2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita' provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalita'. 3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. 4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorita', in quanto autorita' nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle comunita' europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia. 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione. 6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. 7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7-bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute alla imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 16, comma 1. A tal fine, l'autorita' adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attivita' di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al presidente e ai membri dell'Autorita'.». Note all'art. 1, commi 70 e 71: - Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici.» e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis, possono essere deferite ad arbitri. 2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all'art. 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398 del Ministro dei lavori pubblici, nonche' l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al predetto regolamento. 2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. 2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell'albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398. 3. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la composizione e le modalita' di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere l'incarico di arbitro, nonche' la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialita' e correttezza. 4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalita' previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'art. 2.». Note all'art. 1, comma 72: - Si riporta il testo dell'art. 70 del decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 70 (Bilancio e finanziamento). - 1. Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da: a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'art. 59 del presente decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato; b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui all'art. 59; c) altri proventi patrimoniali e di gestione. 2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilita' speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica. 3. Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con aziende di credito per la gestione del servizio di tesoreria, non hanno facolta' di accendere mutui, ne' di adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria. 4. In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono determinati sulla base delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato di previsione del ministero delle finanze destinate all'espletamento delle funzioni trasferite a ciascuna agenzia. 5. Il comitato di gestione delibera il regolamento di contabilita', che e' sottoposto al ministro delle finanze secondo le disposizioni dell'art. 60. Il regolamento si conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di contabilita' pubblica e anche prevedendo apposite note di raccordo della contabilita' aziendale, ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 6. Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare spese eccedenti le entrate. I piani di investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al limite costitutito dalle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e dalle altre entrate proprie delle agenzie fiscali.». Note all'art. 1, comma 76: - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica.», convertito, con modificazioni, alla legge 28 maggio 1997, n. 140: «Art. 12 (Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attivita' di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema. 2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalita' determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attivita' di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttivita' definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalita' di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attivita' di cui al comma 1.». Note all'art. 1, comma 77: - Si riporta il testo dell'art. 59 del gia' citato D. Lgs 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.», e successive modificazioni: «Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo e' trasmesso al Parlamento. 2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione. 3. La convenzione prevede, inoltre: a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attivita' svolta dall'agenzia; c) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti. 4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per: a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale; b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati; c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e' graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti. 5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa' costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta societa'.». Note all'art. 1, comma 78: - La legge 21 dicembre 2001, n. 443 reca «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario). - Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»: «Art. 141 (Patrimonio idrico nazionale). - 1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonche' mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003: a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003; i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003; l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 2. Gli enti indicati al comma 1 presentano entro il 31 dicembre 2001 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca della concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse risorse tra i rimanenti. 3. Per assicurare altresi' il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2 nelle restanti aree del territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.». Note all'art. 1, comma 81: - Si riporta il testo dell'art. 75 della gia' citata legge 289/2002 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»: «Art. 75 (Interventi ferroviari). - 1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o piu' patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema alta velocita/alta capacita», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicita'. Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa e' a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non e' adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del «Sistema alta velocita/alta capacita'.». 2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema alta velocita/alta capacita», il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema alta velocita/alta capacita». 4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del «Sistema alta velocita/alta capacita'. sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito. 5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del fondo di ristrutturazione di cui all'art. 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 6.». Note all'art. 1, comma 83: - Si riporta il testo dell'art. 2504 del codice civile: «Art. 2504 (Atto di fusione). - La fusione deve risultare da atto pubblico. L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societa' incorporante. Il deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.». Note all'art. 1, commi 84 e 85: - Si riporta il testo del comma 177 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge: «177. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalita' alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie. La quota di concorso e' fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.». Note all'art. 1, comma 88: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico). - 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile. 2. L'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti a societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprieta' dello Stato, nonche' i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli gia' attribuiti alle societa' suddette e' effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi. 3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta, nonche' ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso dei proprietari. 6-bis. I beni immobili non piu' strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie dello Stato S.p.A., ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati e valorizzati da Ferrovie dello Stato S.p.A., o dalle societa' da essa controllate, direttamente o con le modalita' di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' e di quelli attestanti la regolarita' urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI S.p.A. in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio. Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo , si applicano a tutte le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione e valorizzazione dei beni. 6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformita' alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarita' urbanistica ed edilizia mancante, in continuita' d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette societa' possono proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b) quando l'opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non e' necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto dell'immobile e documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera &di;d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potra' valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente controllate e' attribuita la stessa facolta', m la somma da corrispondere e' pari al triplo di quello sopra indicata.». Note all'art. 1, commi 89 e 90: - La legge 4 dicembre 1956, n. 1404 reca «Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1956, n. 325). - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante «Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture», convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: «Art. 9 (Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di societa' interamente controllate dallo Stato, nonche' di cartolarizzazione di immobili). - 1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, e' differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la possibilita' di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001. 1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente: a) i loro immobili possono essere alienati con le modalita' previste al capo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato; b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 e' destinato prioritariamente ad altre attivita' istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze; c) ferma restando la titolarita', in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonche' del contenzioso puo' essere da questo affidata ad una societa', direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. La societa' puo' avvalersi anche dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. E', altresi', facolta' della societa' di procedere alla revoca dei mandati gia' conferiti. La societa' esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicita' e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la societa' puo' compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la societa' puo' chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La societa' puo' anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla societa', i profili contabili del rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di controllo. 1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali e' comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis. 1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. 1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati: a) il secondo comma dell'art. 14; b) l'art. 15. 1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si' provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle societa' in liquidazione coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o indirettamente, dall'EFIM continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni. 3. Al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della societa' Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194. 4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articoli 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per 52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4-bis. All'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: a) - b) (omissis). 5. (omissis).». Note all'art. 1, comma 91: - Per l'art. 9 del gia' citato decreto-legge n. 63/2002, si veda in nota all'art. 1, commi 89 e 90. - Si riportano i commi 224, 225, 226 e 229 dell'art. 1 della gia' citata legge 311/2004: «224. Gli immobili di cui all'art. 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attivita' di gestione della liquidazione gia' affidata a societa' direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge. 225. All'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: «La societa' si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La societa' puo' avvalersi anche»; b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «E', altresi', facolta' della societa' di procedere alla revoca dei mandati gia' conferiti». 226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la societa', direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo art. 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e puo' procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere. Omissis. 229. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, la societa' direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), dell'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.». Note all'art. 1, comma 92: - Si riporta il testo del comma 459 dell'art. 1 della succitata legge 311/2004: «459. Per le finalita' di cui all'art. 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.». Note all'art. 1, comma 94: - Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 43 (Misure in materia di programmazione negoziata). - 1. In occasione della prima verifica di cui al comma 3 dell'art. 10 dell'intesa di programma tra lo Stato e la regione Lombardia approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,il Comitato istituzionale di gestione sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati provvedera' ad individuare, nel quadro delle risorse aggiuntive destinate all'intesa medesima, i fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000 nonche' alla realizzazione di attivita' di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attivita' di Malpensa 2000, nell'ambito dell'apposito accordo di programma quadro anche mediante l'approvazione di protocolli aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle risorse destinate allo scopo, da erogare anche nella forma di un contributo ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati, ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purche' con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale dovra' essere effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani di volo e delle richieste dei comuni interessati da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico con riferimento ai normali livelli definiti dalla normativa vigente. 2. (Omissis). 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti d'area e ai patti territoriali gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. (Omissis).». Note all'art. 1, comma 95: - Per l'art. 4, comma 177, della legge 350/2003 e successive modificazioni, vedasi in nota all'art. 1, commi 84 e 85. Note all'art. 1, comma 100 - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»: «Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo , puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32 recante «Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle le leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76»: «2. Le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore: a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sempreche' abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unita' abitative; b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, che abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unita' abitative; c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 recante «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi», convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61: «Art. 5 (Interventi a favore delle attivita' produttive). - 1. Al fine della ripresa delle attivita' produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unita' produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni per gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori, cosi' come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.». Note all'art. 1, comma 102: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2 maggio1990, n. 102 recante «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Procedure). -1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati: a) individua e propone all'autorita' di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c) dell'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli aventi carattere di assoluta urgenza; b) formula proposte all'autorita' di bacino relativamente agli stralci di cui all'art. 3; c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5. 3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'art. 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'art. 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilita' finanziarie. La regione Lombardia e' tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'assetto del piano aggiornato.». Note all'art. 1, comma 103: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»: «Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. 2-bis.». Note all'art. 1, commi 104 e 105: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 recante «Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto», convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40: «Art. 2 (Oneri indiretti in materia di autotrasporto). - 1. Gli importi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono elevati rispettivamente a L. 35.500 e L. 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere e' determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999. 1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno precedente. 2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione. 3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle