infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo , pari complessivamente a lire 140 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.». - Si riporta il testo dell'art. 45 della gia' citata legge n. 488/1999: «Art. 45 (Disposizioni in materia di autotrasporto). - 1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua di lire: a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40; b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998; c) 130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998.». Note all'art. 1, comma 106: - Si riporta il comma 5 dell'art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi».: «5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresi', una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.». - Per il comma 1-bis dell'art. 2 del gia' citato decreto-legge n. 451/1998 vedasi in nota ai commi 104 e 105. Note all'art. 1, comma 108; - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). Note all'art. 1, comma 109: - Si riporta il testo dell'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 recante «Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Limiti di applicabilita). - 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza, nonche' degli autotrasportatori di cose per conto terzi.». Note all'art. 1, comma 110: - Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art. 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 recante «Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo», convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, cosi' come modificato dalla presente legge: «2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonche' per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessita' del piano straordinario di attivita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'art. 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.». Note all'art. 1, comma 111: - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 recante «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali», come da ultimo modificato dall'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, cosi' come modificato dalla presente legge: «1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 31 dicembre 2007, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e capacita' professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.». Note all'art. 1, comma 112: - Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», cosi' come modificato dalla presente legge: «10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate: a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro; b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005; c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni: 1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; 2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F; 3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole; 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno; d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione; e) Abrogato. f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.». Note all'art. 1, comma 113: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 recante «Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita»: «Art. 10 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per le finalita' di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'art. 1, ai soggetti di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti e' effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalita' di istruttoria delle domande di ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonche' per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie.». Note all'art. 1, comma 114: - Si riporta il testo dell'art. 38 dello statuto della regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 recante «Approvazione dello statuto della regione siciliana», convertito alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2: «Art. 38. - Lo Stato versera' annualmente alla regione, a titolo di solidarieta' nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tendera' a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in confronto alla media nazionale. Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.». - Si riporta il testo dell'art. 61 della gia' citata legge 289/2002: «Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005. 2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche': a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato. 4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. 5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento. 7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate. 9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. 10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento. 11. - 12. (Omissis). 13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la comunita' europea, nonche' nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta' di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.». Note all'art. 1, comma 115: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 24 della gia' citata legge 388/2000: «Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura: a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri; b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri; c) olio da gas o gasolio: 1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri; 2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri; d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione: 1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri; 2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri; 3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: 3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi; 3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi; 4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: 4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi; 4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi; e) gas di petrolio liquefatti (GPL): 1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi; 2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi; f) gas metano: 1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo; 2) per combustione per usi civili: 2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo; 2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo; 2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo; 3) per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: 3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo; 3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 recante «Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni», convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16: «Art. 1 (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002. 1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua. 1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis.». - Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 recante «Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418: «Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno». «Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto». «Art. 6 (Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.». - ....Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 27 della gia' citata legge 388/2000: «4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote: a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo; b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 13 della gia' citata legge 448/2001»: «2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.». - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 21 della gia' citata legge 289/2002, e successive modificazioni: «6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al 31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 350/2003: «4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.». Note all'art. 1, comma 116: - Si riporta il testo dell'art. 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 recante «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»: «Art. 62 (Art. 30 decreto-legge n. 331/1993) (Imposizione sui bitumi di petrolio). -1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I. 2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non e' applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi. 3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. 4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'art. 21, comma 4.». Note all'art. 1, comma 117: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 della gia' citata legge 289/2002, e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge: «3. Il beneficio fiscale di cui all'art. 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, e' prorogato fino al 31 dicembre 2006 fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.». Note all'art. 1, comma 118: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali», e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge: «45 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento.». Note all'art. 1, comma 119: - Si riporta il testo dell'art. 11 della gia' citata legge 388/2000: «Art. 11 (Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari). - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonche' alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.». Note all'art. 1, comma 120: - Si riporta il testo del comma 571 dell'art. 1 della gia' citata legge 311/2004: «571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui di stanziamento per l'anno 2004 di pertinenza dell'unita' previsionale di base 3.2.3.4 «informazione e ricerca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola sono destinate per l'importo di 30 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per il 2005.». Note all'art. 1, comma 121: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 della gia' citata legge 289/2002, e successive modificazioni: «5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 della gia' citata legge 448/2001: «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2004 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2005. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60.000 euro.». Note all'art. 1, comma 122: - Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della gia' citata legge 289/2002, e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge: «11. Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.». Note all'art. 1, commi 123 e 124: - Si riporta il testo del comma 2 lettera a) dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, e successive modificazioni (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario): «2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo e' determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.». Note all'art. 1, comma 125: - Si riporta il testo dell'art. 30 della gia' citata legge 388/2000, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 30 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) - b) (omissis); c) all'art. 74, e' abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilita' ed ai concorsi pronostici. 2. (Omissis). 3. All'alinea del comma 1 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2001». 4. L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita sino al 31 dicembre 2006; tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilita' e' ridotta all'85 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna. 5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto e' stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile e' assunta per il 15 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna. 6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo . 7. Le agevolazioni di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravita' tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.». Note all'art. 1, comma 126: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 43 della legge 1° agosto 2002, n. 166 recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»: «3. Gli atti, contratti, documenti e formalita' occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte gia' pagate.». - Si riporta il testo del comma 507 dell'art. 1 della gia' citata legge 311/2004: «507. Il termine previsto dall'art. 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'art. 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.». Note all'art. 1, comma 127: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 recante «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328», e successive modificazioni: «4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2006, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.». Note all'art. 1, comma 128: - Si riporta il testo del comma 1 e del comma 11-bis dell'art. 90 della gia' citata legge n. 289/2002: «1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro». «11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato.». - Il capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 recante «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale» (Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1993, n. 288 supplemento ordinario), comprende gli articoli da 1 a 37. Note all'art. 1, comma 129: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 21 della gia' citata legge n. 448/1998: «Art. 21 (Disposizioni varie in materia fiscale). - 1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante e' ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi; b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi; c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.». Note all'art. 1, comma 131: - Si riporta il testo del comma 1 lettere a), b), c) e d) dell'art. 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 recante «Riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', a norma dell'art. 4 della legge. 7 aprile 2003, n. 80»: «Art. 4 (Disposizioni transitorie ed entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, e 3, commi 1 e 3, hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere da tale data; tuttavia: a) resta ferma l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, relativamente alle operazioni di fusione e scissione deliberate dalle assemblee delle societa' partecipanti fino al 30 aprile 2004; b) per il primo periodo di imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini dell'applicazione della disciplina di contrasto della sottocapitalizzazione di cui all'art. 1998 del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, il rapporto di cui al comma 1 del medesimo art. e' fissato nella misura di cinque a uno; c) non rientrano nell'esenzione di cui all'art. 87 ed all'art. 58 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, le plusvalenze relative alle azioni o quote realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente; d) corrispondentemente le svalutazioni delle stesse azioni o quote di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003;». Note all'art. 1, comma 132: - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee. legge comunitaria 2004», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 27 (Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione). - 1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle comunita' europee, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni del presente articolo , in attuazione della decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione. 2. Il recupero degli aiuti di cui al comma 1 e' eseguito, fatto salvo quanto stabilito dalle presenti disposizioni, secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell'interno. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, gli enti locali individuano i beneficiari del regime di esenzione di cui al comma 1 e ne comunicano gli estremi al Ministero dell'interno nonche' alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in funzione dei relativi domicili fiscali. 3. Entro il termine di cui al comma 2, i beneficiari di cui al medesimo comma, indipendentemente dalla comunicazione ivi prevista, presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta nei quali il regime di esenzione e' stato fruito, con l'autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello e' presentato anche in caso di autoliquidazione negativa. 4. Il recupero non si applica nelle ipotesi in cui i singoli casi rientrano nella categoria de minimis e in quelle nelle quali, per ragioni attinenti al caso specifico, le esenzioni non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6. 5. Il Ministero dell'interno, tenuto conto dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l'obbligo di restituzione entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 6, alla notifica di avvisi contenenti la determinazione degli aiuti corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli elementi previsti dalla legge, si basa sulle operazioni compiute ai sensi del comma 2 e deve indicare le ragioni per le quali la decisione e' applicabile nei confronti del destinatario. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Gli aiuti dovuti sono riscossi secondo le ordinarie procedure, anche mediante compensazione senza limitazioni quantitative. E' fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, degli aiuti corrisposti ai sensi delle presenti disposizioni in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilita' della decisione della Commissione di cui al comma 1. 6. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, sono stabilite le modalita' applicative delle presenti disposizioni. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai principi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei principi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parita' di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti gia' attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneita' al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attivita' non concorrenziali; riconoscimento della parita' di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalita' dei contribuenti nei periodi d'imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere. 7. Le maggiori entrate derivanti dalle presenti disposizioni affluiscono in apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali. Il conto speciale e' impignorabile. 8. In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, sono definite ai commi successivi le modalita' per il recupero delle somme relative a prestiti a tassi agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. 9. Il recupero e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 10. Le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno ottenuto la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti Spa a decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle attualmente titolari, a seguito di trasformazioni, di fusioni o di altre operazioni, dei finanziamenti indicati, sono tenute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze il numero identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina i piani di ammortamento di ciascun mutuo in base ai tassi di interesse indicati dalla Commissione e quantifica i benefici goduti in relazione a ciascuno di essi, risultanti dalla differenza tra il tasso applicato per ciascuna operazione di prestito e il tasso di riferimento indicato dalla Commissione. 11. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria de minimis e degli ulteriori casi che per ragioni attinenti al caso specifico non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, a richiedere espressamente il pagamento delle somme equivalenti ai benefici goduti nei riguardi delle societa' di cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima rata di ammortamento e fino all'ultima rata scaduta prima della richiesta di pagamento, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalita' regionale. Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze invia alle societa' di cui al comma 10 il nuovo piano di ammortamento per ciascun mutuo, che sara' vincolante, per le stesse, a partire dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla richiesta e versato su apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Il conto speciale e' impignorabile. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni ed esenzioni dall'applicazione delle presenti disposizioni. 12. In caso di mancato versamento nei termini stabiliti e' dovuta, oltre agli interessi di cui al comma 11, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute. 13. Le societa' interessate possono chiedere, prima della scadenza del termine per il pagamento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in non piu' di ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione si intende accordata. 14. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, alla riscossione coattiva degli importi dovuti ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 15. Alle societa' che omettono di effettuare la comunicazione di cui al comma 10, in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, e' applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute. 16. E' fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilita' della decisione della Commissione di cui al comma 1.». Note all'art. 1, comma 133: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Immobili di proprieta' delle imprese). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 90, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione»; b) nell'art. 144, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all'impresa si applicano comunque le disposizioni dell'art. 90, comma 1, ultimo periodo». 1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'art. 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attivita' commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'art. 55 del citato testo unico. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-bis. L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse. Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta.». Note all'art. 1, comma 134: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima cosi' articolata: a) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%; b) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%; c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%; d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.». Note all'art. 1, comma 138: - Si riportano i commi da 21 a 41 dell'art. 1 della gia' citata legge 311/2004, e successive modificazioni, con le modifiche apportate dalla presente legge: «21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonche' le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 22. Per gli stessi fini di cui al comma 21: a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunita' montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non puo' essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunita' isolane e le unioni di comuni di cui al comma 21 l'incremento e' dell'11,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall'art. 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate: 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq; 2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq; 3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq; 4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq; 5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; 6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; 7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; 8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; 9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; 10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; 11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; 12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre; 13) comunita' montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti; 14) comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti; b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformita' agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53. 22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonche' alle comunita' montane ed alle comunita' isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti. 23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformita' agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53. 24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 e' calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle: a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la sanita' per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188; c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attivita' finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti; d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7; e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile; f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza; f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale; f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio; f-quater) ; 25. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 e' calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. 25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'art. 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il complesso delle spese di cui al comma 24 e' calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da concludere entro il 30 dicembre 2005. 26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonche' delle erogazioni a titolo gratuito e liberalita'. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario. 26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facolta', i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto capitale. 27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo e' dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorita' fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonche' le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari. 28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. 29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto. 30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, anche secondo i criteri adottati in contabilita' nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita'.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT». 31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano: le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne da' comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 24, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35. 32. Per gli enti locali, l'organo di revisione economico-finanziaria previsto dall'art. 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne da' comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalita' che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilita' interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006: a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si e' accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno dall'anno 2005 il limite e' commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003; b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. 34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2004. 35. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilita' interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 36. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall'anno in cui e' disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 22. 37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunita' montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM), per via telematica. 38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53. 39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53. 40. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali. 41. Sono abrogate le disposizioni recate dall'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilita' interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.». - Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.». - Per il testo del secondo comma dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana, vedasi in nota al comma 24. Note all'art. 1, comma 140: - Si riporta il testo dell'art. 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»: «Art. 156 Classi demografiche e popolazione residente). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche: a) comuni con meno di 500 abitanti; b) comuni da 500 a 999 abitanti; c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti; d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti; e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre. 2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonche' all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunita' montane. Per le comunita' montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.». Note all'art. 1, commi 142 e 143: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 della gia' citata legge 311/2004: «5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo' superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 reca «Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1996, n. 87, supplemento ordinario). Note all'art. 1, comma 146: - Si riporta il testo dell'art. 1 del gia' citato decreto-legge n. 203/2005 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005: «Art. 1 (Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale). - 1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonche' quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1 anche attraverso societa' ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attivita' di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi. 2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'art. 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.». Note all'art. 1, comma 150: - Per i testi dei commi 30 e 31 dell'art. 1 della gia' citata legge 311/2004, cosi' come modificati dalla presente legge, vedasi in nota al comma 138. - Per i testi dei commi 32, 33, 34, 35 e 37 del gia' citato art. 1 della gia' citata legge 311/2004, vedasi in nota al comma 138. Note all'art. 1, comma 151: - Si riporta il testo dell'art. 39 della gia' citata legge n. 488/1999, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 39 (Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorita' indipendenti). - 1. A decorrere dal 15 gennaio 2006 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorita' indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorita' indipendenti, gia' iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorita' od organismo ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero spettati, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attivita' di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorita' e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.». Note all'art. 1, comma 152: - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 31della gia' citata legge 289/2002: «8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 e' istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.». - Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003 n. 150 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»: «18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.». - Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311/2004: «65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gia' confermate per l'anno 2004 dall'art. 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.». Note all'art. 1, commi 153 e 154: - Si riporta il testo dei commi 63 e 64 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311/2004: «63. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'art. 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 64. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'art. 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.». Note all'art. 1, comma 156: - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 1 del gia' citato decreto-legge 314/2004 recante «Proroga di termini», convertito con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26: «1-bis (Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale). - 1. All'art. 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005.». Note all'art. 1, commi 158 e 159: - Si riporta il testo dell'art. 59 della gia' citata legge n. 388/2000: «Art. 59 (Acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa). - 1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi a rilevanza regionale alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati. 2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanita' e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: a) piu' aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu' universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attivita' e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'universita'. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane. 5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. [Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle universita' che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488]. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999. 6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso art. 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformita' ed omogeneita', diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.». - Per il testo dell'art. 26 della gia' citata legge 488/1999, vedasi in note ai commi 22 e 23. Note all'art. 1, comma 160: - Si riporta il testo del comma 172 dell'art. 3 della gia' citata legge 350/2003 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»: «172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilita' interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, puo' fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.». Note all'art. 1, comma 161: - Si riporta il testo dell'art. 28 della gia' citata legge 289/2002 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»: «Art. 28 (Acquisizione di informazioni). - 1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica. 2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della comunita' europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. 4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita. 6. (Omissis).. 7. Il decreto previsto dal comma 6 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.». - Per il comma 5 dell'art. 1 della gia' citata legge 311/2004 vedasi in note ai commi 142 e 143. Note all'art. 1, comma 162: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 recante «Nuove disposizioni per le zone montane»: «Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E' istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna. 2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo. 3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'art. 1. 4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3. 5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali. 6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di eta', alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e speciali.». Note all'art. 1, comma 163: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari). - 1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie. 2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'art. 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed e' agli stessi versata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.». Note all'art. 1, comma 164: - Si riporta il testo dell'art. 229 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 229 (Conto economico). - 1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attivita' dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio. 2. Il conto economico e' redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale. 3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo. 4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi: a) i risconti passivi ed i ratei attivi; b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi; d) le quote di ricavi gia' inserite nei risconti passivi di anni precedenti; e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati; f) imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in regime di impresa. 5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo. 6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi: a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi; b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze; c) le quote di costo gia' inserite nei risconti attivi degli anni precedenti; d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati; e) l'imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in regime d'impresa. 7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti: a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%; b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%; c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%; d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%; e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%; f) altri beni al 20%. 8. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo. 9. Al conto economico e' accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio. 10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'art. 160.». Note all'art. 1, comma 165: - Si riporta il testo del comma 61 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), cosi' come modificato dalla presente legge: «61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' confermata sino al 31 dicembre 2006. Resta ferma l'applicazione del comma 22 dell'art. 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonche', unitamente al comma 23 del medesimo art. , alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformita' con essa.». Nota all'art. 1, comma 167: - Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione: «Art. 119. - I comuni, le province, le Citta' metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I comuni, le province, le Citta' metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle Citta' metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, Citta' metropolitane e regioni. I comuni, le province, le Citta' metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.». Note all'art. 1, comma 171: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Bilancio annuale di previsione). - 1. Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente e' formato sulla base dei criteri e parametri indicati, ai sensi dell'art. 3, comma 3, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento. 2. Il progetto di bilancio annuale di previsione e' articolato, per l'entrata e per la spesa, in unita' previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unita' corrisponda un unico centro di responsabilita' amministrativa, cui e' affidata la relativa gestione. Le unita' previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero. 3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce; c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti. 4. Le somme comprese in ciascuna unita' previsionale di base sono suddivise, relativamente alla spesa, in spese correnti, con enucleazione delle spese di personale, e spese di investimento, con enucleazione delle spese di investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea. 4-bis. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le autorizzazioni relative ad ogni unita' previsionale di base sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione. 4-ter. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, e' costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo. 4-quater. Ciascuno stato di previsione e' illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico. Nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento. I criteri per determinare la significativita' degli scostamenti sono indicati nel Documento medesimo. Nelle note preliminari della spesa sono altresi' indicati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unita' previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonche' i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonche', per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. 4-quinquies. In apposito allegato allo stato di previsione, le unita' previsionali di base sono ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico e funzionale per la spesa. La ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unita' previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Al fine di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative, nell'ambito della stessa unita' previsionale di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse le variazioni compensative fra le unita' di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unita' previsionali. 4-sexies. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio. 5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformita' della normativa comunitaria, nonche' alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni. 6. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unita' previsionali di base, le risorse destinate alle aree previste dal comma 5, relativamente alle spese correnti per il personale in attivita' di servizio e per trasferimenti, nonche' per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalita' non produttive. 6-bis. In ulteriore apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, sono esposte, per unita' previsionali di base, le risorse destinate alle singole realta' regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale. 7. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa, del totale generale della spesa e del quadro generale riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa. 8. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e' disposta con apposite norme. 9. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato e' annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'art. 15, terzo comma, l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.». Note all'art. 1, comma 172: - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi' come modificato dalla presente legge: «6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione le misure conseguenzialmente adottate.». Note all'art. 1, comma 174: - Si riporta il testo dell'art. 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti): «26. Nei procedimenti contenziosi di competenza della corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento.». - Il capo V del titolo III del libro VI del codice civile reca: «Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.». Nota all'art. 1, comma 175: - Si riporta il testo del comma 95 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311 del 2004: «95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'art. 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilita', anche intercompartimentale.». Note all'art. 1, comma 176: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma 3.». - Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): «46. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttivita', comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.». - Si riporta il testo del comma 89 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311 del 2004: «89. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.». Note all'art. 1, comma 177: - Si riporta il testo del comma 47 dell'art. 3 della gia' citata legge n. 350 del 2003: «47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonche' con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.». - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 («Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate») e (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario. Nota all'art. 1, comma 178: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 48 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.». Note all'art. 1, comma 181: - Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 («Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali») e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento ordinario. - Si riporta il testo del comma 3, lettera h), dell'art. 11 della gia' citata legge n. 468 del 1978: «3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare. (Omissis). h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale. (Omissis).». Nota all'art. 1, comma 182: - Si riporta il testo del comma 173 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311 del 2004: «173. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi: a) gli adempimenti gia' previsti dalla vigente legislazione; b) i casi nei quali debbano essere previste modalita' di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare; c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario; d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettivita' del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonche' alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale; e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalita' che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi; f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorieta' dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonche' l'ipotesi di decadenza del direttore generale.». Note all'art. 1, comma 186: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.». - Per il riferimento al comma 2 dell'art. 48 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001 si veda nota al comma 178. - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 47 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.». Note all'art. 1, comma 187 - Si riporta il testo degli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 62 (Agenzia delle entrate. - 1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. 2. L'agenzia e' competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, gia' di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori. 3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.». «Art. 63 (Agenzia delle dogane). - 1. L'agenzia delle dogane e' competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalita' interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali. 2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; puo' anche offrire sul mercato le relative prestazioni. 3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.». «Art. 64 (Agenzia del territorio). - 1. L'agenzia del territorio e' competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio. 2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto. 3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che puo' offrire direttamente sul mercato. 4. Il comitato di gestione di cui all'art. 67 del presente decreto legislativo e' integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 70 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186, legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'art. 47.». Note all'art. 1, comma 189: - Per il riferimento agli articoli 62, 63 e 64 del gia' citato decreto legislativo n. 300 del 1999 si vedano le note al comma 187. - Per il riferimento al comma 4 dell'art. 70 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001 si vedano le note al comma 187. - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 48 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.». - Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): «3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.». Nota all'art. 1, comma 196: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 40 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.». Note all'art. 1, comma 198: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.». - Si riporta il testo dei commi 98 e 107 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311 del 2004: «98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilita' e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unita' di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma. 107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.». Nota all'art. 1, comma 201: - Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 82 del gia' citato decreto legislativo n. 267 del 2000: «11. Le indennita' di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.». Nota all'art. 1, comma 202: - Si riporta il testo del comma 91 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311 del 2004: «91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 93 a 106 riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttivita', attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.». Note all'art. 1, comma 203: - Per il riferimento al comma 173 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311 del 2004 si veda la nota al comma 182. - Si riporta il testo dell'art. 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005: Intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Art. 12. (Tavolo di verifica degli adempimenti). - 1. Ai fini della verifica degli adempimenti per le finalita' di quanto disposto dall'art. 1 comma 184, lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, coordinato da un rappresentante del Ministero del-l'economia e delle finanze e composto da rappresentanti: \bullet del Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; \bullet del Ministero della salute; \bullet delle regioni capofila delle aeree sanita' e Affari finanziari, nell'ambito della conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome; \bullet di una ulteriore regione indicata dalla conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome; \bullet dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; \bullet della Segreteria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; \bullet della Segreteria della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle singole regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti. Il tavolo procede ad un primo esame della documentazione, informando le regioni prima della convocazione - sui punti di criticita' riscontrati, affinche' esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il coordinatore del tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, e' trasmesso ai componenti del tavolo e alla regione interessata. 3. Il tavolo tecnico: \bullet entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio; \bullet effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento; \bullet si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art. 9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli adempimenti riportati nell'Allegato 1, al punto 2 lettere c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti dagli art. 3, 4 e 10 della presente intesa; \bullet riferisce sull'esito delle verifiche al tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresi', al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola regione, la stessa viene convocata dal tavolo politico. 4. Il tavolo politico composto: \bullet per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo delegato o dal Ministro per gli affari regionali o suo delegato; \bullet per le regioni, da una delegazione politica della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome guidata dal Presidente o suo delegato. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente alla presa d'atto del predetto tavolo politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento per le regioni adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti delle regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1 comma 176, della legge n. 311 del 2004. - Si riporta il testo del comma 164 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311 del 2004: «164. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, e' determinato in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesu'.». Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesu'.». Le predette disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.». Nota all'art. 1, comma 204: - Si riporta il testo del comma 30 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311 del 2004: «30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, anche secondo i criteri adottati in contabilita' nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita'.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.». Note all'art. 1, comma 206: - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;