(parte 2)
          infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
          con  gli  enti  gestori  delle stesse. Entro il 31 dicembre
          1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
          al  Parlamento  una  relazione sull'attuazione del presente
          comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
          trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione della legge di
          conversione   del  presente  decreto,  emana  con  apposita
          direttiva  norme  per  dare  attuazione  ad  un  sistema di
          riduzione   compensata   di   pedaggi  autostradali  e  per
          interventi  di protezione ambientale, al fine di consentire
          l'utilizzo    delle    risorse    di    cui   al   presente
          articolo tenendo  conto dei criteri definiti con precedenti
          interventi legislativi in materia.
              4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo  ,  pari  complessivamente a lire 140 miliardi per
          l'anno  1998  e  lire  81  miliardi  per  l'anno  1999,  si
          provvede,  quanto  a  lire  140  miliardi  per l'anno 1998,
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,   per   l'anno   1998,   all'uopo   parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei
          trasporti  e  della navigazione; quanto a lire 81 miliardi,
          per  l'anno  1999,  mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica,   per   l'anno  1999,  all'uopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dei trasporti e della navigazione.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 45 della gia' citata
          legge n. 488/1999:
              «Art.  45 (Disposizioni in materia di autotrasporto). -
          1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua
          di lire:
                a) 75   miliardi  per  la  proroga  degli  interventi
          previsti   dal   comma 1   dell'art.  2  del  decreto-legge
          28 dicembre  1998,  n.  451, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;
                b) 83   miliardi  per  la  proroga  degli  interventi
          previsti  dal  comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge
          n. 451 del 1998;
                c) 130  miliardi  per  la  proroga  degli  interventi
          previsti  dal  comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge
          n. 451 del 1998.».
          Note all'art. 1, comma 106:
              - Si  riporta  il  comma 5 dell'art. 66 del testo unico
          delle  imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 dicembre   1986,   n.  917  recante
          «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi».:
              «5.  Per  le  imprese  autorizzate all'autotrasporto di
          merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei
          precedenti   commi e'   ridotto,   a  titolo  di  deduzione
          forfetaria  di  spese  non  documentate, di euro 7,75 per i
          trasporti  personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
          il  comune  in  cui  ha sede l'impresa ma nell'ambito della
          regione  o  delle  regioni  confinanti  e di euro 15,49 per
          quelli  effettuati  oltre  tale  ambito.  Per  le  medesime
          imprese  compete,  altresi', una deduzione forfetaria annua
          di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente
          massa  complessiva  a  pieno  carico  non superiore a 3.500
          chilogrammi.  La  deduzione  spetta una sola volta per ogni
          giorno  di  effettuazione  del trasporto, indipendentemente
          dal  numero  dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e
          conservare  un  prospetto  recante l'indicazione dei viaggi
          effettuati  e della loro durata e localita' di destinazione
          nonche'  degli  estremi dei relativi documenti di trasporto
          delle  merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di
          cui  all'art.  56  della  legge  6 giugno  1974,  n. 298; i
          documenti  di trasporto, le fatture e le lettere di vettura
          devono essere conservate fino alla scadenza del termine per
          l'accertamento.».
              - Per  il  comma 1-bis  dell'art.  2  del  gia'  citato
          decreto-legge  n.  451/1998  vedasi  in nota ai commi 104 e
          105.
          Note all'art. 1, comma 108;
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 17 della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400   recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e).
          Note all'art. 1, comma 109:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del regolamento di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
          1997,  n.  444  recante  «Regolamento  recante norme per la
          semplificazione   delle   annotazioni   da   apporre  sulla
          documentazione  relativa  agli  acquisti  di carburanti per
          autotrazione», cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art. 6 (Limiti di applicabilita). - 1. Le disposizioni
          del  presente regolamento non si applicano alle cessioni di
          carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali
          di  distribuzione  nei  confronti  dello  Stato, degli enti
          pubblici  territoriali, degli istituti universitari e degli
          enti  ospedalieri,  di  assistenza  e  beneficenza, nonche'
          degli autotrasportatori di cose per conto terzi.».
          Note all'art. 1, comma 110:
              - Si  riporta  il testo del comma 2-ter dell'art. 3 del
          decreto-legge    24 settembre    2002,   n.   209   recante
          «Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della
          base  imponibile,  di  contrasto  all'elusione  fiscale, di
          crediti  di  imposta per le assunzioni, di detassazione per
          l'autotrasporto,  di  adempimenti per i concessionari della
          riscossione   e   di  imposta  di  bollo»,  convertito  con
          modificazioni,  dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «2-ter.    Al   fine   dell'innovazione   del   sistema
          dell'autotrasporto  di  merci,  dello sviluppo delle catene
          logistiche  e  del  potenziamento  dell'intermodalita', con
          particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonche'
          per  lo  sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi
          di    ristrutturazione    aziendale,    per   l'innovazione
          tecnologica  e  per interventi di miglioramento ambientale,
          e'  autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20
          milioni  di  euro,  quale limite di impegno quindicennale a
          carico  dello  Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro
          per  l'anno  2002 per le necessita' del piano straordinario
          di  attivita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
          20 marzo  2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  17 maggio  2002,  n.  96. Per la realizzazione delle
          iniziative  di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al
          sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 14
          milioni  di  euro  per l'anno 2002, a valere sulle maggiori
          entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per
          il  completamento  delle  iniziative  comprese in contratti
          d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione
          superiore  al  settanta  per  cento,  al netto di eventuali
          protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, nonche' la spesa
          di  10  milioni  di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di
          euro  per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per
          la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale
          diportistica delle aree di cui all'art. 52, comma 59, della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448.».
          Note all'art. 1, comma 111:
              - Si  riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 22 del
          decreto   legislativo  22 dicembre  2000,  n.  395  recante
          «Attuazione   della  direttiva  del  Consiglio  dell'Unione
          europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della
          direttiva   n.  96/26/CE  del  29 aprile  1996  riguardante
          l'accesso  alla  professione  di trasportatore su strada di
          merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco
          di  diplomi,  certificati  e  altri  titoli  allo  scopo di
          favorire  l'esercizio  della  liberta'  di  stabilimento di
          detti  trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
          internazionali»,  come da ultimo modificato dall'art. 3 del
          decreto-legge  30 dicembre  2004,  n.  314,  convertito con
          modificazioni  dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «1-bis.  A  decorrere  dalla  data del 1° luglio 2001 e
          fino  alla  data  del  31 dicembre  2007,  le  imprese  che
          intendono esercitare la professione di autotrasportatore di
          cose  per  conto  di  terzi devono possedere i requisiti di
          onorabilita',    capacita'    finanziaria    e    capacita'
          professionale,     essere     iscritte    all'albo    degli
          autotrasportatori  per conto di terzi e dimostrare di avere
          acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto
          ovvero  l'intero  parco veicolare di altra impresa iscritta
          all'albo  ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi
          l'attivita'.».
          Note all'art. 1, comma 112:
              - Si  riporta  il  testo del comma 10 dell'art. 8 della
          legge  23 dicembre  1998, n. 448 recante «Misure di finanza
          pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo», cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «10.  Le  maggiori  entrate derivanti per effetto delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
                a) a  compensare  la  riduzione  degli  oneri sociali
          gravanti sul costo del lavoro;
                b) a  compensare  il  minor  gettito  derivante dalla
          riduzione,  operata  annualmente  nella  misura percentuale
          corrispondente  a  quella  dell'incremento, per il medesimo
          anno,  dell'accisa  applicata  al gasolio per autotrazione,
          della  sovrattassa  di  cui  all'art.  8  del decreto-legge
          8 ottobre  1976,  n.  691,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
          abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005;
                c) a    compensare   i   maggiori   oneri   derivanti
          dall'aumento  progressivo  dell'accisa applicata al gasolio
          usato  come  combustibile  per  riscaldamento  e  ai gas di
          petrolio    liquefatti    usati   come   combustibile   per
          riscaldamento,  anche  miscelati  ad  aria, attraverso reti
          canalizzate  o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
          nonche'  a  consentire,  a  decorrere dal 1999, ove occorra
          anche  con  credito di imposta, una riduzione del costo del
          predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
          una  riduzione  del  costo dei sopra citati gas di petrolio
          liquefatti  corrispondenti  al  contenuto  di  energia  del
          gasolio  medesimo.  Il suddetto beneficio non e' cumulabile
          con   altre   agevolazioni  in  materia  di  accise  ed  e'
          applicabile   ai  quantitativi  dei  predetti  combustibili
          impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
                  1)  ricadenti  nella  zona  climatica F  di  cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
          412;
                  2)  facenti  parte di province nelle quali oltre il
          70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
                  3) della regione Sardegna e delle isole minori, per
          i  quali  viene  esteso anche ai gas di petrolio liquefatti
          confezionati in bombole;
                  4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E
          di  cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
          n.  412  del  1993  e  individuati con decreto del Ministro
          delle  finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato. Il beneficio viene meno
          dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,
          di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  da  emanare  con  cadenza annuale, ne e'
          riscontrata    l'avvenuta   metanizzazione.   Il   suddetto
          beneficio  e'  applicabile  altresi'  ai  quantitativi  dei
          predetti   combustibili   impiegati   nelle   frazioni  non
          metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
          cui  al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
          412  del  1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo
          decreto   del   Ministro   delle   finanze,  e  individuate
          annualmente  con  delibera  di  consiglio dagli enti locali
          interessati.  Tali  delibere  devono  essere  comunicate al
          Ministero  delle finanze e al Ministero dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
          anno;
                d) a   concorrere,   a  partire  dall'anno  2000,  al
          finanziamento   delle   spese   di  investimento  sostenute
          nell'anno  precedente  per  la  riduzione delle emissioni e
          l'aumento  dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di
          combustione  per  la  produzione di energia elettrica nella
          misura   del   20   per  cento  delle  spese  sostenute  ed
          effettivamente  rimaste  a carico, e comunque in misura non
          superiore  al  25  per cento dell'accisa dovuta a norma del
          presente   articolo dal   gestore   dell'impianto  medesimo
          nell'anno  in  cui  le  spese  sono effettuate. Il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro dell'ambiente e con il Ministro
          delle   finanze,   determina   la   tipologia  delle  spese
          ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
                e) Abrogato.
                f) a misure compensative di settore con incentivi per
          la  riduzione  delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
          energetica  e  le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
          di  reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
          fonte  energetica  nei comuni ricadenti nelle predette zone
          climatiche  E  ed  F  ovvero  per gli impianti e le reti di
          teleriscaldamento  alimentati da energia geotermica, con la
          concessione   di   un'agevolazione   fiscale   con  credito
          d'imposta  pari  a  lire  20 per ogni chilovattora (Kwh) di
          calore   fornito,   da  traslare  sul  prezzo  di  cessione
          all'utente finale.».
          Note all'art. 1, comma 113:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 10 della
          legge  23 dicembre  1997, n. 454 recante «Interventi per la
          ristrutturazione    dell'autotrasporto    e   lo   sviluppo
          dell'intermodalita»:
              «Art.  10  (Disposizioni  finanziarie).  -  1.  Per  le
          finalita' di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i
          limiti  di  impegno  quindicennali  di lire 50 miliardi per
          ciascuno  degli  anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla
          base  del  piano  di  cui all'art. 1, ai soggetti di cui al
          decreto   legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  quali
          contributi  pari  alla  rata di ammortamento per capitale e
          interessi  a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie
          attivate   dai   soggetti   stessi  con  separata  evidenza
          contabile. La scelta dei predetti soggetti e' effettuata ai
          sensi   della  vigente  normativa  in  materia  di  appalti
          pubblici  di  servizi  e  nelle  relative  convenzioni sono
          disciplinate  le  modalita' di istruttoria delle domande di
          ammissione   ai   benefici,  quelle  per  l'erogazione  dei
          benefici  stessi,  nonche'  per la rendicontazione da parte
          delle imprese beneficiarie.».
          Note all'art. 1, comma 114:
              - Si  riporta il testo dell'art. 38 dello statuto della
          regione  siciliana,  di  cui  al  regio decreto legislativo
          15 maggio  1946, n. 455 recante «Approvazione dello statuto
          della    regione    siciliana»,   convertito   alla   legge
          costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2:
              «Art. 38. - Lo Stato versera' annualmente alla regione,
          a   titolo   di   solidarieta'   nazionale,  una  somma  da
          impiegarsi,  in base ad un piano economico, nell'esecuzione
          di lavori pubblici.
              Questa  somma tendera' a bilanciare il minore ammontare
          dei redditi di lavoro nella regione in confronto alla media
          nazionale.
              Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta
          assegnazione  con  riferimento  alle  variazioni  dei  dati
          assunti per il precedente computo.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 61 della gia' citata
          legge 289/2002:
              «Art.   61   (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30 giugno  1998,  n.  208,  al  quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma 3,  lettera f),  della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma 1,  con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato 1,  sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
                b) per  gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
              4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
          costituiscono   limiti   massimi  di  spesa  ai  sensi  del
          comma 6-bis  dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
          468.
              5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30 giugno  di  ogni  anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative   all'utilizzo   del  fondo  di  cui  al  presente
          articolo sono  trasmesse al Parlamento e di esse viene data
          formale comunicazione alle competenti Commissioni.
              8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
              9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3,  lettera c), del Trattato che
          istituisce   la   comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
              10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma 2,   del   decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
          nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
          contratti  di  programma  una  quota  pari all'85 per cento
          delle   economie   e'  riservata  alle  aree  depresse  del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.   87,   paragrafo  3,  lettera c),  del  Trattato  che
          istituisce   la   comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
              11. - 12. (Omissis).
              13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3, lettere a) e c), del Trattato
          che  istituisce  la  comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
          «de  minimis»  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione,  del  12 gennaio  2001.  Il  CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di proventi»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma devono  produrre  istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
          Note all'art. 1, comma 115:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 24 della
          gia' citata legge 388/2000:
              «Art.  24  (Riduzione  delle  aliquote delle accise sui
          prodotti  petroliferi).  -  1.  Al  fine  di  compensare le
          variazioni  dell'incidenza  sui prezzi al consumo derivanti
          dall'andamento  dei  prezzi  internazionali del petrolio, a
          decorrere  dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
          aliquote  di  accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
          stabilite nella sottoindicata misura:
                a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
                b) benzina  senza  piombo:  lire  1.007.486 per mille
          litri;
                c) olio da gas o gasolio:
                  1)  usato  come  carburante: lire 739.064 per mille
          litri;
                  2)  usato come combustibile per riscaldamento: lire
          697.398 per mille litri;
                d) emulsioni  stabilizzate  di  oli  da gas ovvero di
          olio  combustibile  denso  con  acqua  contenuta  in misura
          variabile   dal   12  al  15  per  cento  in  peso,  idonee
          all'impiego nella carburazione e nella combustione:
                  1)  emulsione con oli da gas usata come carburante:
          lire 474.693 per mille litri;
                  2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
          per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
                  3) emulsione con olio combustibile denso usata come
          combustibile per riscaldamento:
                    3.1)  con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
          mille chilogrammi;
                    3.2)  con  olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
          mille chilogrammi;
                  4)  emulsione  con  olio combustibile denso per uso
          industriale:
                    4.1)  con  olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
          mille chilogrammi;
                    4.2)  con  olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
          mille chilogrammi;
                e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
                  1)  usati  come  carburante: lire 509.729 per mille
          chilogrammi;
                  2)  usati come combustibile per riscaldamento: lire
          281.125 per mille chilogrammi;
                f) gas metano:
                  1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
                  2) per combustione per usi civili:
                    2.1)  per  usi  domestici  di  cottura  di cibi e
          produzione  di  acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista
          dal  provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99
          per metro cubo;
                    2.2)  per uso riscaldamento individuale a tariffa
          T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
                    2.3)  per altri usi civili: lire 307,51 per metro
          cubo;
                  3)  per  i  consumi nei territori di cui all'art. 1
          del   testo   unico   delle   leggi  sugli  interventi  nel
          Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  6 marzo  1978, n. 218, si applicano le seguenti
          aliquote:
                    3.1)  per  gli  usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2):
          lire 46,78 per metro cubo;
                    3.2)  per altri usi civili: lire 212,46 per metro
          cubo.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          28 dicembre  2001,  n. 452 recante «Disposizioni urgenti in
          tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento
          di  oli  usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi
          IVA,   sulla  pubblicita'  effettuata  con  veicoli,  sulle
          contabilita'   speciali,   sui  generi  di  monopolio,  sul
          trasferimento    di   beni   demaniali,   sulla   giustizia
          tributaria,  sul funzionamento del servizio nazionale della
          riscossione   dei  tributi  e  su  contributi  ad  enti  ed
          associazioni»,  convertito  con  modificazioni  dalla legge
          27 febbraio 2002, n. 16:
              «Art.  1  (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di accisa
          sulle  emulsioni  stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1,
          lettera d),  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, sono
          prorogate fino al 30 giugno 2002.
              1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino
          alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni
          stabilizzate  di  oli  da  gas  ovvero di olio combustibile
          denso  con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15
          per  cento  in  peso, prodotte dal medesimo soggetto che le
          utilizza   per  gli  usi  di  trazione  e  di  combustione,
          limitatamente  ai  quantitativi  necessari al fabbisogno di
          tale   soggetto,   purche'  tali  emulsioni  presentino  le
          caratteristiche  di  cui  all'art. 12, comma 3, della legge
          23 dicembre 1999, n. 488.
              1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica
          a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il
          quantitativo  di  litri  100.000 per le emulsioni di oli da
          gas  con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di
          olio combustibile denso con acqua.
              1-quater.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e
          delle    finanze    sono   stabilite   le   modalita'   per
          l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni
          di cui al comma 1-bis.».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 4,  5 e 6 del
          decreto-legge  1° ottobre  2001, n. 356 recante «Interventi
          in materia di accise sui prodotti petroliferi», convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418:
              «Art.   4  (Aliquota  di  accisa  sul  gas  metano  per
          combustione  per  uso  industriale).  -  1. A decorrere dal
          1° ottobre  2001  e  fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
          gas  metano,  prevista nell'allegato I al testo unico delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative,  emanato con decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
          per  cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
          esclusi,  con  consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
          anno».
              «Art.  5  (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
          nelle   zone   montane  ed  in  altri  specifici  territori
          nazionali).  -  1.  Per  il  periodo dal 1° ottobre 2001 al
          31 dicembre  2001,  l'ammontare  della  riduzione minima di
          costo  prevista  dall'art.  8,  comma 10, lettera c), della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
          e'  aumentato  di  lire  50 per litro di gasolio usato come
          combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo
          di gas di petrolio liquefatto».
              «Art.  6 (Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
          alimentate  con  biomassa ovvero con energia geotermica). -
          1.  Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001,
          l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta
          prevista  dall'art.  8,  comma 10,  lettera f), della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448, e successive modificazioni, e'
          aumentato  di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore
          fornito.».
              - ....Si  riporta  il  testo  del  comma 4 dell'art. 27
          della gia' citata legge 388/2000:
              «4.  Per  gli  anni  2001  e 2002, per i consumi di gas
          metano  per combustione per usi civili nelle province nelle
          quali  oltre  il  70 per cento dei comuni ricade nella zona
          climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
          della  citata  legge  n.  448  del  1998,  si  applicano le
          seguenti aliquote:
                a) per  uso  riscaldamento  individuale  a tariffe T2
          fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
                b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo».
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 13 della
          gia' citata legge 448/2001»:
              «2.  In  attesa  della  revisione  organica  del regime
          tributario  dei  prodotti  energetici,  per gli anni 2002 e
          2003,  i  benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
          della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
          comma 4  dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
          relativamente  ai  comuni ricadenti nella zona climatica E,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
          1993,  n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
          metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
          individuate  da  apposita  delibera del consiglio comunale,
          ancorche'   nella  stessa  frazione  sia  ubicata  la  sede
          municipale.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 6 dell'art. 21 della
          gia' citata legge 289/2002, e successive modificazioni:
              «6.   Il   regime   agevolato   previsto  dall'art.  7,
          comma 1-ter,  del  decreto-legge  30 dicembre 1991, n. 417,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
          n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
          fabbisogno  della  provincia  di Trieste e dei comuni della
          provincia  di  Udine,  individuati dal decreto del Ministro
          delle  finanze  30 luglio  1993,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
          al  31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri
          23  milioni  per  la  provincia  di  Trieste  ed in litri 5
          milioni per i comuni della provincia di Udine.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 2 della
          legge 350/2003:
              «4.   Per  l'anno  2004  il  gasolio  utilizzato  nelle
          coltivazioni  sotto  serra  e'  esente  da  accisa.  Per le
          modalita'  di  erogazione  del  beneficio  si  applicano le
          disposizioni  contenute  nel  regolamento di cui al decreto
          ministeriale   14 dicembre   2001,  n.  454,  adottato  dal
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro delle politiche agricole e forestali.».
          Note all'art. 1, comma 116:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 62 del testo unico di
          cui  al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 recante
          «testo  unico delle disposizioni legislative concernenti le
          imposte  sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
          penali e amministrative»:
              «Art.   62   (Art.   30   decreto-legge   n.  331/1993)
          (Imposizione  sui  bitumi  di  petrolio).  -1.  I bitumi di
          petrolio  (codice  NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta
          di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.
              2.  L'imposta  di  cui  al  comma 1 si applica anche ai
          bitumi  contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti
          o  merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non
          e'  applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di
          pannelli  in  genere  nonche' di elementi prefabbricati per
          l'edilizia  ed  a  quelli  impiegati  come combustibile nei
          cementifici.  Per  i  bitumi  impiegati  nella produzione o
          autoproduzione   di   energia  elettrica  si  applicano  le
          aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali
          impieghi.
              3.  Per  la  circolazione  e per il deposito dei bitumi
          assoggettati  ad imposta si applicano le disposizioni degli
          articoli 12 e 25.
              4.  Qualora  vengano autorizzate miscelazioni di bitumi
          con  altre  sostanze,  si  applica  la  disposizione di cui
          all'art. 21, comma 4.».
          Note all'art. 1, comma 117:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 19 della
          gia'  citata  legge  289/2002,  e successive modificazioni,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «3.  Il  beneficio  fiscale di cui all'art. 9, comma 6,
          della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  previsto per la
          tutela  e  salvaguardia  dei  boschi,  e' prorogato fino al
          31 dicembre  2006  fino  all'importo complessivo di 100.000
          euro  di  spese,  per le esigenze di tutela ambientale e di
          difesa  del  territorio  e del suolo dai rischi da dissesto
          idrogeologico.».
          Note all'art. 1, comma 118:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 45 del
          decreto   legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446  recante
          «Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della   disciplina   dei   tributi  locali»,  e  successive
          modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «45 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i soggetti che
          operano  nel  settore  agricolo  e per le cooperative della
          piccola  pesca  e  loro  consorzi,  di  cui all'art. 10 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  601,  per  il  periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
          1998  e per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota
          e'  stabilita  nella  misura  dell'1,9  per  cento;  per il
          periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota e'
          stabilita nella misura del 3,75 per cento.».
          Note all'art. 1, comma 119:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 11 della gia' citata
          legge 388/2000:
              «Art.   11   (Trattamento  fiscale  delle  imprese  che
          esercitano  la  pesca  costiera  o  nelle  acque  interne e
          lagunari).  - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della
          gente  di  mare,  i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del
          decreto-legge  30 dicembre  1997,  n.  457, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 1998, n. 30, sono
          estesi,  per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70
          per  cento,  alle imprese che esercitano la pesca costiera,
          nonche'  alle  imprese  che esercitano la pesca nelle acque
          interne e lagunari.».
          Note all'art. 1, comma 120:
              - Si  riporta  il testo del comma 571 dell'art. 1 della
          gia' citata legge 311/2004:
              «571.  Il  termine  del  31 dicembre  2004,  di  cui al
          comma 3  dell'art.  2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
          concernente  le agevolazioni tributarie per la formazione e
          l'arrotondamento  della  proprieta' contadina, e' prorogato
          al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui di
          stanziamento  per  l'anno  2004  di  pertinenza dell'unita'
          previsionale di base 3.2.3.4 «informazione e ricerca» dello
          stato  di previsione del Ministero delle politiche agricole
          e  forestali  destinate  alle azioni di promozione agricola
          sono   destinate  per  l'importo  di  30  milioni  di  euro
          all'entrata del bilancio dello Stato per il 2005.».
          Note all'art. 1, comma 121:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 2 della
          gia' citata legge 289/2002, e successive modificazioni:
              «5.  La detrazione fiscale spettante per gli interventi
          di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
          ivi  compresi  gli  interventi  di  bonifica  dall'amianto,
          compete,  per  le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003,
          per  un  ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro,
          per  una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a
          carico  del  contribuente,  da  ripartire  in  dieci  quote
          annuali  di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di
          recupero   del   patrimonio  edilizio  realizzati  fino  al
          31 dicembre  2003  consistano  nella  mera  prosecuzione di
          interventi  iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai
          fini  del  computo del limite massimo delle spese ammesse a
          fruire  della  detrazione  si tiene conto anche delle spese
          sostenute  negli  stessi  anni.  Resta  fermo,  in  caso di
          trasferimento  per  atto  tra  vivi dell'unita' immobiliare
          oggetto   degli   interventi  di  recupero  del  patrimonio
          edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,    e    successive    modificazioni,    che   spettano
          all'acquirente   persona   fisica  dell'unita'  immobiliare
          esclusivamente  le  detrazioni non utilizzate in tutto o in
          parte   dal  venditore.  In  caso  di  decesso  dell'avente
          diritto,  la  fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
          per   intero,  esclusivamente  all'erede  che  conservi  la
          detenzione  materiale  e  diretta del bene. Per i soggetti,
          proprietari  o  titolari  di un diritto reale sull'immobile
          oggetto  dell'intervento  edilizio, di eta' non inferiore a
          75  e  a  80  anni,  la  detrazione  puo' essere ripartita,
          rispettivamente,  in cinque e tre quote annuali costanti di
          pari importo.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 9 della
          gia' citata legge 448/2001:
              «2.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  l'incentivo  fiscale previsto dall'art. 1
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni,  si  applica anche nel caso di interventi di
          restauro  e  risanamento conservativo e di ristrutturazione
          edilizia  di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d),
          della  legge  5 agosto  1978,  n.  457,  riguardanti interi
          fabbricati,  eseguiti  entro il 31 dicembre 2004 da imprese
          di   costruzione   o   ristrutturazione  immobiliare  e  da
          cooperative   edilizie,   che  provvedano  alla  successiva
          alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
          2005.  In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai
          lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente
          o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione
          di un'aliquota del 41 per cento del valore degli interventi
          eseguiti,  che  compete  in misura pari al 25 per cento del
          prezzo   dell'unita'   immobiliare   risultante   nell'atto
          pubblico  di  compravendita  o di assegnazione e, comunque,
          entro l'importo massimo di 60.000 euro.».
          Note all'art. 1, comma 122:
              - Si  riporta  il  testo del comma 11 dell'art. 2 della
          gia'  citata  legge  289/2002,  e successive modificazioni,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «11.  Per  gli  anni  2003, 2004, 2005 e 2006 i redditi
          derivanti   da   lavoro   dipendente   prestato,   in   via
          continuativa   e   come  oggetto  esclusivo  del  rapporto,
          all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi
          da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono
          a  formare  il  reddito complessivo per l'importo eccedente
          8.000 euro.».
          Note all'art. 1, commi 123 e 124:
              - Si  riporta il testo del comma 2 lettera a) dell'art.
          51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al gia'
          citato  decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, e
          successive  modificazioni  (Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre
          1986, n. 302, supplemento ordinario):
              «2. Non concorrono a formare il reddito:
                a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
          dal  datore  di  lavoro  o dal lavoratore in ottemperanza a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati  dal  datore  di  lavoro o dal lavoratore ad enti o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita'  a  disposizioni di contratto o di accordo o di
          regolamento   aziendale   per   un  importo  non  superiore
          complessivamente  a  lire  7.000.000 fino all'anno 2002 e a
          lire  6.000.000  per  l'anno  2003,  diminuite  negli  anni
          successivi  in  ragione  di  lire 500.000 annue fino a lire
          3.500.000.  Fermi  restando  i suddetti limiti, a decorrere
          dal  1° gennaio  2003  il  suddetto  importo e' determinato
          dalla   differenza  tra  lire  6.500.000  e  l'importo  dei
          contributi   versati,   entro   i   valori   fissati  dalla
          lettera e-ter)   del   comma 1   dell'art.   10,  ai  Fondi
          integrativi  del  Servizio  sanitario nazionale istituiti o
          adeguati  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».
          Note all'art. 1, comma 125:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 30 della gia' citata
          legge 388/2000, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art. 30 (Disposizioni in materia di imposta sul valore
          aggiunto).  - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre   1972,  n.  633,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) - b) (omissis);
                c) all'art.   74,   e'  abrogato  il  settimo  comma,
          concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di
          abilita' ed ai concorsi pronostici.
              2. (Omissis).
              3.  All'alinea  del  comma 1  dell'art.  7  della legge
          23 dicembre   1999,  n.  488,  concernente  le  prestazioni
          assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «fino
          alla  data  del  31 dicembre  2000»  sono  sostituite dalle
          seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2001».
              4.  L'indetraibilita'  dell'imposta sul valore aggiunto
          afferente  le  operazioni  aventi  per oggetto ciclomotori,
          motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c)
          del  comma 1  dell'art. 19-bis 1 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita sino
          al  31 dicembre  2006; tuttavia limitatamente all'acquisto,
          all'importazione  e  all'acquisizione mediante contratti di
          locazione  finanziaria,  noleggio e simili di detti veicoli
          la indetraibilita' e' ridotta all'85 per cento del relativo
          ammontare  ed  al  50  per  cento  nel  caso di veicoli con
          propulsori non a combustione interna.
              5.  Per  le  cessioni dei veicoli per i quali l'imposta
          sul  valore  aggiunto e' stata detratta dal cedente solo in
          parte  a  norma  del comma 4, la base imponibile e' assunta
          per il 15 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo
          ammontare  nel  caso  di  veicoli  con  propulsioni  non  a
          combustione interna.
              6.  Il  regime  speciale previsto, per i rivenditori di
          beni  usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge
          23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  22 marzo  1995,  n. 85, si applica anche alle
          cessioni  dei  veicoli  per l'acquisto dei quali ha trovato
          applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente
          articolo .
              7.  Le  agevolazioni  di  cui  all'art.  8  della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449,  sono  estese  ai soggetti con
          handicap  psichico  o  mentale  di  gravita'  tale  da aver
          determinato    il    riconoscimento    dell'indennita'   di
          accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della
          capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a
          prescindere dall'adattamento del veicolo.
              8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica e' autorizzato ad iscrivere nello
          stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
          culturali  un importo pari al maggior gettito acquisito per
          effetto delle disposizioni del comma 2.».
          Note all'art. 1, comma 126:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 43 della
          legge  1° agosto  2002,  n.  166  recante  «Disposizioni in
          materia di infrastrutture e trasporti»:
              «3.   Gli   atti,  contratti,  documenti  e  formalita'
          occorrenti  per  la  ricostruzione  o  la riparazione degli
          immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del
          Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono
          esenti  dalle  imposte  di  bollo,  registro,  ipotecarie e
          catastali  nonche'  dalle tasse di concessione governativa.
          Le   esenzioni   decorrono  dal  1° gennaio  1968  fino  al
          31 dicembre  2002  e  non  si  fa  luogo  a restituzione di
          eventuali imposte gia' pagate.».
              - Si  riporta  il testo del comma 507 dell'art. 1 della
          gia' citata legge 311/2004:
              «507.  Il termine previsto dall'art. 43, comma 3, della
          legge  1° agosto  2002,  n.  166,  prorogato, da ultimo, al
          31 dicembre   2004   dall'art.  2,  comma 19,  della  legge
          24 dicembre  2003,  n.  350,  e' ulteriormente prorogato al
          31 dicembre 2005.».
          Note all'art. 1, comma 127:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4  dell'art. 4 del
          decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 recante «Riordino
          del  sistema  delle  istituzioni  pubbliche di assistenza e
          beneficenza,  a  norma  dell'art. 10 della legge 8 novembre
          2000, n. 328», e successive modificazioni:
              «4.  In  sede di prima applicazione, e comunque fino al
          31 dicembre  2006,  gli  atti  relativi  al  riordino delle
          istituzioni  in  aziende di servizi o in persone giuridiche
          di  diritto  privato sono esenti dalle imposte di registro,
          ipotecarie  e catastali, e sull'incremento del valore degli
          immobili e relativa imposta sostitutiva.».
          Note all'art. 1, comma 128:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 e del comma 11-bis
          dell'art. 90 della gia' citata legge n. 289/2002:
              «1.  Le  disposizioni  della legge 16 dicembre 1991, n.
          398,  e  successive  modificazioni, e le altre disposizioni
          tributarie    riguardanti    le    associazioni    sportive
          dilettantistiche  si applicano anche alle societa' sportive
          dilettantistiche  costituite  in societa' di capitali senza
          fine di lucro».
              «11-bis.   Per   i   soggetti  di  cui  al  comma 1  la
          pubblicita',  in  qualunque  modo realizzata negli impianti
          utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
          capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
          fini  dell'applicazione  delle disposizioni del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 640, in
          rapporto  di  occasionalita'  rispetto  all'evento sportivo
          direttamente organizzato.».
              - Il  capo  I del decreto legislativo 15 novembre 1993,
          n.  507  recante  «Revisione ed armonizzazione dell'imposta
          comunale  sulla  pubblicita'  e del diritto sulle pubbliche
          affissioni,  della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
          pubbliche  dei  comuni e delle province nonche' della tassa
          per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  a norma
          dell'art.  4  della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente
          il riordino della finanza territoriale» (Gazzetta Ufficiale
          9 dicembre  1993,  n. 288 supplemento ordinario), comprende
          gli articoli da 1 a 37.
          Note all'art. 1, comma 129:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 21 della
          gia' citata legge n. 448/1998:
              «Art.  21 (Disposizioni varie in materia fiscale). - 1.
          Per  la ristrutturazione delle reti distributive il reddito
          di  impresa  degli  esercenti  impianti di distribuzione di
          carburante  e'  ridotto, a titolo di deduzione forfettaria,
          di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare
          lordo  dei  ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera a),
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917:
                a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
                b) 0,6  per  cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e
          fino a lire 4 miliardi;
                c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.».
          Note all'art. 1, comma 131:
              - Si  riporta il testo del comma 1 lettere a), b), c) e
          d) dell'art. 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
          344  recante  «Riforma  dell'imposizione  sul reddito delle
          societa',  a  norma dell'art. 4 della legge. 7 aprile 2003,
          n. 80»:

              «Art.   4   (Disposizioni  transitorie  ed  entrata  in
          vigore).  -  1.  Il  presente  decreto  entra  in vigore il
          1° gennaio  2004.  Le disposizioni di cui agli articoli 1 e
          2,  commi 3  e  4,  e  3,  commi 1 e 3, hanno effetto per i
          periodi  di  imposta  che  hanno inizio a decorrere da tale
          data; tuttavia:
                a) resta  ferma  l'applicazione dell'art. 6, comma 2,
          del   decreto   legislativo   8 ottobre   1997,   n.   358,
          relativamente   alle  operazioni  di  fusione  e  scissione
          deliberate dalle assemblee delle societa' partecipanti fino
          al 30 aprile 2004;
                b) per  il  primo  periodo  di  imposta  che inizia a
          decorrere  dal  1° gennaio  2004, ai fini dell'applicazione
          della  disciplina  di contrasto della sottocapitalizzazione
          di  cui  all'art. 1998 del citato testo unico delle imposte
          sui  redditi,  cosi'  come  modificato dal presente decreto
          legislativo,  il  rapporto  di  cui al comma 1 del medesimo
          art. e' fissato nella misura di cinque a uno;
                c) non rientrano nell'esenzione di cui all'art. 87 ed
          all'art.  58  del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  cosi' come modificato dal presente decreto
          legislativo,  le  plusvalenze  relative alle azioni o quote
          realizzate  entro il secondo periodo d'imposta successivo a
          quello  in  corso  al  31 dicembre  2003 fino a concorrenza
          delle  svalutazioni  dedotte nello stesso periodo d'imposta
          in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente;
                d) corrispondentemente  le  svalutazioni delle stesse
          azioni  o  quote  di  cui  al periodo precedente, riprese a
          tassazione  nel  periodo  d'imposta in corso al 31 dicembre
          2003  e  nel precedente sono deducibili se realizzate entro
          il  secondo  periodo d'imposta successivo a quello in corso
          al 31 dicembre 2003;».
          Note all'art. 1, comma 132:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  27  della  legge
          18 aprile   2005,   n.   62   recante   «Disposizioni   per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  comunita'  europee.  legge  comunitaria
          2004», cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  27  (Procedura  per  il  recupero degli aiuti di
          Stato  dichiarati  illegittimi  dalla decisione 2003/193/CE
          del  5 giugno 2002 della Commissione). - 1. In attesa della
          definizione  dei  ricorsi  promossi  innanzi  alla Corte di
          giustizia  delle comunita' europee, il recupero degli aiuti
          equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del
          regime  di  esenzione fiscale reso disponibile, per effetto
          degli  articoli 3,  comma 70, della legge 28 dicembre 1995,
          n.  549,  e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n.   331,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          29 ottobre  1993,  n.  427,  in  favore  delle societa' per
          azioni  a  partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti
          servizi  pubblici  locali,  costituite ai sensi della legge
          8 giugno  1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni
          del  presente  articolo  ,  in  attuazione  della decisione
          2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione.
              2.  Il  recupero  degli  aiuti  di  cui  al  comma 1 e'
          eseguito,  fatto  salvo  quanto  stabilito  dalle  presenti
          disposizioni,  secondo  i principi e le ordinarie procedure
          di  accertamento  e  riscossione delle entrate dello Stato;
          alla    riscossione    coattiva   provvede   il   Ministero
          dell'interno.  Entro  sessanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del  decreto di cui al comma 6, gli enti locali
          individuano i beneficiari del regime di esenzione di cui al
          comma 1   e   ne   comunicano   gli  estremi  al  Ministero
          dell'interno  nonche' alle Direzioni regionali dell'Agenzia
          delle  entrate  territorialmente competenti in funzione dei
          relativi domicili fiscali.
              3. Entro il termine di cui al comma 2, i beneficiari di
          cui    al    medesimo    comma,   indipendentemente   dalla
          comunicazione   ivi  prevista,  presentano  alle  Direzioni
          regionali   dell'Agenzia   delle  entrate  territorialmente
          competenti   una  dichiarazione  dei  redditi  dei  periodi
          d'imposta nei quali il regime di esenzione e' stato fruito,
          con  l'autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello e'
          presentato anche in caso di autoliquidazione negativa.
              4.  Il  recupero  non si applica nelle ipotesi in cui i
          singoli  casi  rientrano  nella  categoria  de minimis e in
          quelle   nelle   quali,   per  ragioni  attinenti  al  caso
          specifico,   le  esenzioni  non  rientrano  nell'ambito  di
          applicazione  della  decisione  della Commissione di cui al
          comma 1,  come  individuate  in applicazione del decreto di
          cui al comma 6.
              5.  Il  Ministero  dell'interno,  tenuto conto dei dati
          forniti   dall'Agenzia   delle  entrate  sulla  base  delle
          dichiarazioni  di  cui  al  comma 3,  provvede, ove risulti
          l'obbligo  di  restituzione  entro  e  non  oltre  sei mesi
          successivi  al  termine di cui al comma 6, alla notifica di
          avvisi    contenenti    la   determinazione   degli   aiuti
          corrispondenti  all'aiuto vietato, e dei relativi interessi
          secondo  quanto  disposto  dall'art.  3, terzo comma, della
          decisione  di  cui  al  comma 1. La motivazione, oltre agli
          elementi  previsti  dalla  legge,  si basa sulle operazioni
          compiute  ai  sensi  del comma 2 e deve indicare le ragioni
          per  le quali la decisione e' applicabile nei confronti del
          destinatario.    Non   si   fa   luogo,   in   ogni   caso,
          all'applicazione  di  sanzioni  per  violazioni  di  natura
          tributaria  e  di  ogni altra specie comunque connesse alle
          procedure  disciplinate  dalle  presenti  disposizioni. Gli
          aiuti  dovuti sono riscossi secondo le ordinarie procedure,
          anche     mediante    compensazione    senza    limitazioni
          quantitative.  E' fatta in ogni caso salva la restituzione,
          anche  mediante  compensazione,  degli aiuti corrisposti ai
          sensi   delle   presenti   disposizioni  in  ogni  caso  di
          annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilita' della
          decisione della Commissione di cui al comma 1.
              6.   Con   provvedimento   dirigenziale  del  Ministero
          dell'interno,  adottato  entro  trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del decreto di cui al secondo periodo,
          sono  stabilite  le  modalita'  applicative  delle presenti
          disposizioni.  Con  regolamento  emanato ai sensi dell'art.
          17,  comma 2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Ministro  dell'interno,  sentiti il Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  le
          politiche   comunitarie,   relativamente   alle   parti  di
          rispettiva  competenza,  sono  stabilite le linee guida per
          una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle
          norme  di  recupero  e  per  la  quantificazione dell'aiuto
          indebito,  tenendo  conto  dei seguenti criteri: osservanza
          dei  criteri di applicazione al caso concreto desumibili in
          base  ai principi del diritto comunitario ed alla decisione
          di  cui al comma 1; osservanza dei principi costituzionali,
          dello  statuto  dei diritti del contribuente e delle regole
          fiscali    applicabili    nei    periodi   di   competenza;
          riconoscimento  della  parita' di accesso ai regimi fiscali
          alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in
          assenza  del  regime  di  aiuti  fiscali di cui al comma 1;
          riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti gia'
          attuate  mediante  reimmissione nel circuito pubblico delle
          minori imposte versate; riconoscimento della estraneita' al
          recupero  delle  agevolazioni fiscali relative ad attivita'
          non concorrenziali; riconoscimento della parita' di accesso
          agli   istituti  fiscali  ordinariamente  applicabili  alla
          generalita'  dei  contribuenti  nei  periodi  d'imposta  di
          fruizione   delle   agevolazioni,   anche  per  effetto  di
          specifica dichiarazione di volersene avvalere.
              7.   Le   maggiori  entrate  derivanti  dalle  presenti
          disposizioni  affluiscono in apposita contabilita' speciale
          intestata  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze -
          Dipartimento per le politiche fiscali. Il conto speciale e'
          impignorabile.
              8.  In  attuazione della decisione della Commissione di
          cui  al  comma 1,  sono  definite  ai  commi successivi  le
          modalita' per il recupero delle somme relative a prestiti a
          tassi  agevolati  concessi  dalla Cassa depositi e prestiti
          Spa,  ai  sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio
          1986,  n.  318,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          9 agosto   1986,   n.  488,  alle  societa'  per  azioni  a
          prevalente  capitale  pubblico,  istituite  ai  sensi della
          legge 8 giugno 1990, n. 142.
              9.    Il   recupero   e'   effettuato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze.
              10.  Le  societa'  per  azioni  a  prevalente  capitale
          pubblico  che  hanno ottenuto la concessione di mutui dalla
          Cassa  depositi  e  prestiti Spa a decorrere dal 1° gennaio
          1994  e  fino  al  31 dicembre  1998,  o quelle attualmente
          titolari,  a  seguito  di  trasformazioni,  di fusioni o di
          altre  operazioni, dei finanziamenti indicati, sono tenute,
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  a comunicare al Ministero dell'economia e
          delle  finanze il numero identificativo dei mutui ottenuti.
          Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, avvalendosi
          della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina i piani di
          ammortamento di ciascun mutuo in base ai tassi di interesse
          indicati  dalla  Commissione e quantifica i benefici goduti
          in   relazione   a   ciascuno  di  essi,  risultanti  dalla
          differenza  tra  il tasso applicato per ciascuna operazione
          di  prestito  e  il  tasso  di  riferimento  indicato dalla
          Commissione.
              11.   Il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze
          provvede,  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, ad eccezione delle fattispecie
          rientranti  nella  categoria  de  minimis e degli ulteriori
          casi  che  per  ragioni  attinenti  al  caso  specifico non
          rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della
          Commissione  di  cui al comma 1, a richiedere espressamente
          il pagamento delle somme equivalenti ai benefici goduti nei
          riguardi delle societa' di cui al comma 10, calcolate a far
          data  dalla  prima  rata  di ammortamento e fino all'ultima
          rata scaduta prima della richiesta di pagamento, maggiorate
          degli   interessi   calcolati   sulla  base  del  tasso  di
          riferimento  utilizzato  per  il  calcolo  dell'equivalente
          sovvenzione  nell'ambito degli aiuti a finalita' regionale.
          Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze
          invia  alle  societa'  di cui al comma 10 il nuovo piano di
          ammortamento  per  ciascun mutuo, che sara' vincolante, per
          le  stesse,  a  partire  dalla  prima  rata  immediatamente
          successiva  alla  richiesta di pagamento. Il pagamento deve
          essere  effettuato  entro  trenta  giorni dalla richiesta e
          versato  su  apposita  contabilita'  speciale  intestata al
          Ministero  dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
          tesoro. Il conto speciale e' impignorabile. Con decreto del
          Ministro   dell'interno,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per le
          politiche  comunitarie,  sono  stabilite le linee guida per
          una  corretta  valutazione  delle  eccezioni  ed  esenzioni
          dall'applicazione delle presenti disposizioni.
              12. In caso di mancato versamento nei termini stabiliti
          e'  dovuta,  oltre  agli  interessi di cui al comma 11, una
          sanzione  pari  allo  0,5  per  cento  per  semestre  o sua
          frazione, calcolata sulle somme dovute.
              13.  Le  societa'  interessate  possono chiedere, prima
          della  scadenza  del termine per il pagamento, al Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Dipartimento del tesoro,
          Direzione  VI, la rateizzazione in non piu' di ventiquattro
          mesi  delle  somme  dovute,  maggiorate  degli interessi al
          saggio  legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione si
          intende accordata.
              14.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento  del  tesoro,  in caso di mancato o incompleto
          versamento,  provvede, anche avvalendosi dell'Agenzia delle
          entrate,  alla riscossione coattiva degli importi dovuti ai
          sensi   dell'art.  17,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          26 febbraio 1999, n. 46.
              15.   Alle  societa'  che  omettono  di  effettuare  la
          comunicazione   di   cui  al  comma 10,  in  aggiunta  agli
          interessi  di  cui  al  comma 11, e' applicata una sanzione
          pari al 30 per cento delle somme dovute.
              16.  E' fatta in ogni caso salva la restituzione, anche
          mediante  compensazione,  delle  somme corrisposte ai sensi
          del  comma 11  in  ogni  caso  di  annullamento, perdita di
          efficacia   o   inapplicabilita'   della   decisione  della
          Commissione di cui al comma 1.».
          Note all'art. 1, comma 133:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 7 del decreto-legge
          30 settembre  2005,  n.  203  recante  «Misure di contrasto
          all'evasione  fiscale  e  disposizioni  urgenti  in materia
          tributaria  e  finanziaria»,  convertito, con modificazioni
          dalla  legge 2 dicembre 2005, n. 248, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 7 (Immobili di proprieta' delle imprese). - 1. Al
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) nell'art.  90,  comma 1,  e' aggiunto, in fine, il
          seguente  periodo:  «In caso di immobili locati, qualora il
          canone  risultante dal contratto di locazione ridotto, fino
          ad  un  massimo  del  15  per  cento  del  canone medesimo,
          dell'importo   delle   spese   documentate   sostenute   ed
          effettivamente  rimaste a carico per la realizzazione degli
          interventi  di  cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3
          del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
          n.  380,  risulti  superiore  al  reddito  medio  ordinario
          dell'unita'  immobiliare,  il  reddito  e'  determinato  in
          misura  pari  a  quella del canone di locazione al netto di
          tale riduzione»;
                b) nell'art.  144,  comma 1, e' aggiunto, in fine, il
          seguente  periodo:  «Per  i  redditi  derivanti da immobili
          locati  non  relativi  all'impresa si applicano comunque le
          disposizioni dell'art. 90, comma 1, ultimo periodo».
              1-bis.  La  disposizione  di cui al secondo periodo del
          comma 7  dell'art.  8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          si  interpreta  nel  senso che gli immobili strumentali per
          natura,  ai  sensi  dell'art. 43, comma 2, secondo periodo,
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  i  quali  costituiscono  un complesso immobiliare
          unitario   polifunzionale  destinato  allo  svolgimento  di
          attivita' commerciale, qualora siano locati a terzi, non si
          intendono  destinati  a  struttura  produttiva  diversa,  a
          condizione   che   gli   stessi   vengano   destinati  allo
          svolgimento  di  attivita'  d'impresa ai sensi dell'art. 55
          del citato testo unico.
              2.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b),
          del  presente articolo si applicano a decorrere dal periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente decreto.
              2-bis.   L'esenzione  disposta  dall'art.  7,  comma 1,
          lettera i),  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504,  si  intende applicabile alle attivita' indicate nella
          medesima  lettera a  prescindere dalla natura eventualmente
          commerciale  delle  stesse.  Con  riferimento  ad eventuali
          pagamenti  effettuati prima della data di entrata in vigore
          della  legge  di conversione del presente decreto non si fa
          comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta.».
          Note all'art. 1, comma 134:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 11 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  27 aprile  1999,  n.  158  recante «Regolamento
          recante  norme  per la elaborazione del metodo normalizzato
          per  definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo
          dei  rifiuti  urbani», cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  11  (Disposizioni  transitorie).  -  1. Gli enti
          locali  sono  tenuti  a  raggiungere la piena copertura dei
          costi   del   servizio   di  gestione  dei  rifiuti  urbani
          attraverso   la   tariffa  entro  la  fine  della  fase  di
          transizione della durata massima cosi' articolata:
                a) sette  anni  per  i  comuni  che abbiano raggiunto
          nell'anno  1999  un  grado di copertura dei costi superiore
          all'85%;
                b) sette  anni  per i comuni che abbiano raggiunto un
          grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%;
                c) otto  anni  per  i comuni che abbiano raggiunto un
          grado di copertura dei costi inferiore al 55%;
                d) otto  anni  per  i comuni che abbiano un numero di
          abitanti  fino  a 5000, qualunque sia il grado di copertura
          dei costi raggiunto nel 1999.».
          Note all'art. 1, comma 138:
              - Si  riportano  i  commi da  21 a 41 dell'art. 1 della
          gia' citata legge 311/2004, e successive modificazioni, con
          le modifiche apportate dalla presente legge:
              «21.  Ai  fini della tutela dell'unita' economica della
          Repubblica,   le   regioni,   le  province,  i  comuni  con
          popolazione   superiore   a   3.000  abitanti,  nonche'  le
          comunita'  montane,  le  comunita'  isolane  e le unioni di
          comuni   con   popolazione   superiore  a  10.000  abitanti
          concorrono, in armonia con i principi recati dai commi da 5
          a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
          per   il   triennio   2005-2007   con   il  rispetto  delle
          disposizioni  di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono
          principi   fondamentali  del  coordinamento  della  finanza
          pubblica  ai  sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
          secondo comma, della Costituzione.
              22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
                a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti
          e  delle  spese in conto capitale, determinato ai sensi del
          comma 24,  per  ciascuna  provincia, per ciascun comune con
          popolazione   superiore  a  3.000  abitanti,  per  ciascuna
          comunita'   montana  con  popolazione  superiore  a  10.000
          abitanti  non  puo'  essere  superiore  alla corrispondente
          spesa  annua  mediamente  sostenuta nel triennio 2001-2003,
          incrementata  dell'11,5  per  cento limitatamente agli enti
          locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa
          corrente   media   pro-capite   inferiore  a  quella  media
          pro-capite  della  classe  demografica  di  appartenenza  e
          incrementata  del  10 per cento per i restanti enti locali.
          Per  le  comunita'  isolane e le unioni di comuni di cui al
          comma 21   l'incremento   e'   dell'11,5   per  cento.  Per
          l'individuazione  della  spesa  media del triennio si tiene
          conto  della  media dei pagamenti, in conto competenza e in
          conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai
          fini  dell'appartenenza  alla  classe demografica, si tiene
          conto  della  popolazione  residente  calcolata  secondo  i
          criteri  previsti  dall'art.  156 del testo unico di cui al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge, e' stabilita la spesa media pro-capite per
          ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:
                  1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti
          e superficie fino a 3.000 Kmq;
                  2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti
          e superficie superiore a 3.000 Kmq;
                  3)  province  con  popolazione  superiore a 400.000
          abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
                  4)  province  con  popolazione  superiore a 400.000
          abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
                  5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
                  6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
                  7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
                  8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
                  9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
                  10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
                  11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
                  12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
                  13)  comunita'  montane con popolazione superiore a
          10.000 e fino a 50.000 abitanti;
                  14)  comunita'  montane con popolazione superiore a
          50.000 abitanti;
                b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale
          di  incremento  del  2  per cento alle corrispondenti spese
          correnti   e  in  conto  capitale  determinate  per  l'anno
          precedente  in  conformita'  agli  obiettivi  stabiliti dai
          commi da 21 a 53.
              22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di
          cui  ai  commi 21  e  22  non  si  applicano  ai comuni con
          popolazione  fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni,
          nonche'  alle  comunita'  montane ed alle comunita' isolane
          con popolazione fino a 50.000 abitanti.
              23.  Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l'anno
          2005,  il  complesso  delle spese correnti e delle spese in
          conto  capitale,  determinato  ai  sensi  del comma 24, per
          ciascuna  regione  a  statuto  ordinario  non  puo'  essere
          superiore  al  corrispondente  ammontare di spese dell'anno
          2003  incrementato  del  4,8 per cento. Per gli anni 2006 e
          2007  si  applica  la  percentuale  di incremento del 2 per
          cento   alle  corrispondenti  spese  correnti  e  in  conto
          capitale  determinate  per l'anno precedente in conformita'
          agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
              24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 e'
          calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella
          di  cassa,  quale  somma  tra le spese correnti e quelle in
          conto capitale al netto delle:
                a) spese  di  personale,  cui si applica la specifica
          disciplina di settore;
                b) spese  per  la  sanita'  per  le  regioni che sono
          disciplinate dai commi da 164 a 188;
                c) spese      derivanti      dall'acquisizione     di
          partecipazioni  azionarie e di altre attivita' finanziarie,
          dai   conferimenti  di  capitale  e  dalle  concessioni  di
          crediti;
                d) spese    per    trasferimenti    destinati    alle
          amministrazioni  pubbliche  individuate in applicazione dei
          commi da 5 a 7;
                e) spese connesse agli interventi a favore dei minori
          soggetti   a   provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria
          minorile;
                f) spese  per  calamita'  naturali  per  le quali sia
          stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  nonche' quelle
          sostenute  dai  comuni per il completamento dell'attuazione
          delle  ordinanze  emanate  dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;
                f-bis) spese  derivanti  dall'esercizio  di  funzioni
          trasferite  o delegate da parte delle regioni ed esercitate
          dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti
          dei   corrispondenti  trasferimenti  finanziari  attribuiti
          dall'amministrazione regionale;
                f-ter) spese  per  oneri  derivanti  da  sentenze che
          originino debiti fuori bilancio;
                f-quater) ;
              25.  Limitatamente  all'anno  2005  il  complesso delle
          spese  di cui al comma 24 e' calcolato anche al netto delle
          spese   in   conto   capitale   derivanti   da   interventi
          cofinanziati   dall'Unione   europea,   ivi   comprese   le
          corrispondenti quote di parte nazionale.
              25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali
          della  regione  Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali
          Torino  2006 e per quelli interessati alla realizzazione di
          opere  previste dall'art. 21 della legge 1° agosto 2002, n.
          166,  il  complesso  delle  spese  di  cui  al  comma 24 e'
          calcolato   anche   al   netto  delle  spese  derivanti  da
          interventi  connessi  allo  svolgimento dei medesimi Giochi
          olimpici, da concludere entro il 30 dicembre 2005.
              26.  Gli  enti  possono  eccedere  i  limiti  di  spesa
          stabiliti  dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento
          e  nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni
          immobili,   mobili,   nonche'  delle  erogazioni  a  titolo
          gratuito  e  liberalita'.  Le  regioni possono destinare le
          nuove  entrate  alla copertura degli eventuali disavanzi di
          gestione accertati nel settore sanitario.
              26-bis.  Gli  enti  locali  che  hanno  registrato  per
          l'esercizio  2004 un ammontare di impegni di spesa in conto
          capitale  superiore  del  100  per  cento al corrispondente
          ammontare   della  spesa  annua  mediamente  impegnata  nel
          triennio  2001-2003  possono  assumere impegni per spese in
          conto   capitale  per  l'esercizio  2005  entro  il  limite
          rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora
          l'ente  eserciti tale facolta', i limiti di spesa di cui al
          comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai
          pagamenti per spese in conto capitale.
              27.  Le  spese  in conto capitale degli enti locali che
          eccedono  il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53
          possono  essere  anticipate  a  carico di un apposito fondo
          istituito  presso la gestione separata della Cassa depositi
          e  prestiti Spa. Il fondo e' dotato per l'anno 2005 di euro
          250  milioni.  Le  anticipazioni  sono  estinte  dagli enti
          locali  entro  il  31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
          determinati  e  liquidati  sulla base di quanto previsto ai
          commi 2,  3  e  4  dell'art.  6  del  decreto  ministeriale
          5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  288  del  12 dicembre  2003,  valutati in 10
          milioni  di  euro,  sono  a carico del bilancio statale. Le
          anticipazioni  sono  corrisposte  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti  Spa  direttamente ai soggetti beneficiari secondo
          indicazioni    e    priorita'    fissate    dal    Comitato
          interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE).
          Gli  enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e
          prestiti  Spa,  entro  il  30 aprile  2005,  le  spese  che
          presentano  le  predette  caratteristiche  e,  ove  ad esse
          connessi,  i  progetti  a  cui  si  riferiscono, nonche' le
          scadenze   di   pagamento  e  le  coordinate  dei  soggetti
          beneficiari.
              28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al
          fine di promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata la
          spesa   di  euro  201.500.000  per  l'anno  2005,  di  euro
          176.500.000  per  l'anno  2006  e  di  euro 170.500.000 per
          l'anno  2007  per  la  concessione di contributi statali al
          finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e
          i  beni  culturali,  e  comunque  a  promuovere lo sviluppo
          economico e sociale del territorio.
              29.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, con
          decreto  da  emanare  entro  novanta  giorni  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  individua, in
          coerenza  con  apposito atto di indirizzo parlamentare, gli
          interventi  e gli enti destinatari dei contributi di cui al
          comma 28.   All'attribuzione  dei  contributi  provvede  il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in
          deroga  alle  disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del
          decreto-legge  20 giugno  1996,  n.  323,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  8 agosto  1996,  n.  425.  I
          contributi  che,  alla  data del 31 agosto di ciascun anno,
          non  risultino  impegnati dagli enti pubblici sono revocati
          per  essere  riassegnati  secondo  la  procedura  di cui al
          presente  comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico
          devono  produrre  annualmente,  per la stessa finalita', la
          dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al
          rispetto  del  vincolo  di  destinazione  del finanziamento
          statale.  Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente
          beneficiario  trasmette  entro  il  30 settembre di ciascun
          anno  apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo
          lo schema stabilito dal predetto decreto.
              30.   Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio  degli
          adempimenti  relativi al patto di stabilita' interno, anche
          secondo  i  criteri  adottati in contabilita' nazionale, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, le
          province  e  i  comuni  con  popolazione superiore a 20.000
          abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a
          50.000  abitanti  trasmettono  trimestralmente al Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale dello Stato, entro trenta giorni dalla
          fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web
          appositamente  previsto  per il patto di stabilita' interno
          nel sito www.pattostabilita'.rgs.tesoro.it, le informazioni
          riguardanti  sia  la  gestione  di competenza che quella di
          cassa,  attraverso un prospetto e con le modalita' definiti
          con  decreto  del  predetto  Ministero,  di concerto con il
          Ministero  dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281, e l'ISTAT».
              31.  Le province e i comuni con popolazione superiore a
          5.000  abitanti  sono  tenuti  a  predisporre entro il mese
          di febbraio  una  previsione di cassa cumulata e articolata
          per  trimestri  del complesso delle spese come definite dal
          comma 24  coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano:
          le  province  e i comuni con popolazione superiore a 20.000
          abitanti   al   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          attraverso  il  sistema  web,  e  i  comuni con popolazione
          superiore  a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie
          provinciali  dello  Stato  competenti  per  territorio.  Il
          collegio  dei revisori dei conti dell'ente locale verifica,
          entro  il  mese  successivo al trimestre di riferimento, il
          rispetto  dell'obiettivo  trimestrale e la sua coerenza con
          l'obiettivo  annuale  e,  in  caso  di inadempienza, ne da'
          comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  per le province e i comuni con popolazione
          superiore  a 20.000 abitanti attraverso il predetto sistema
          web,  e  alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti
          per  territorio  per  i  comuni con popolazione superiore a
          5.000  e  fino  a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione
          superiore  a  3.000  e fino a 5.000 abitanti e le comunita'
          montane   con   popolazione  superiore  a  10.000  abitanti
          predispongono,  entro  il  mese di marzo, una previsione di
          cassa  semestrale  alla  cui  verifica e comunicazione alle
          Ragionerie   provinciali   dello   Stato   competenti   per
          territorio  provvede  il  revisore  dei  conti dell'ente. A
          seguito     dell'accertamento    del    mancato    rispetto
          dell'obiettivo  trimestrale,  o  semestrale,  gli enti sono
          tenuti   nel   trimestre,  o  nel  semestre,  successivo  a
          riassorbire  lo  scostamento  registrato  intervenendo  sui
          pagamenti,  computati  ai  sensi del comma 24, nella misura
          necessaria  a  garantire  il rientro delle spese nei limiti
          stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli
          obiettivi  annuali le disposizioni recate dai commi 32, 33,
          34 e 35.
              32.   Per   gli  enti  locali,  l'organo  di  revisione
          economico-finanziaria  previsto  dall'art.  234  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia
          in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato
          rispetto  ne  da'  comunicazione  al Ministero dell'interno
          sulla  base  di  un modello e con le modalita' che verranno
          definiti   con   decreto  del  Ministero  dell'interno,  di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
              33.  Gli  enti  locali  che  non  hanno  rispettato gli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita' interno stabiliti per
          l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:
                a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in
          misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno
          in  cui  si  e'  accertato  il rispetto degli obiettivi del
          patto   di  stabilita'  interno,  ovvero,  ove  l'ente  sia
          risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella
          del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per
          gli  enti  locali  soggetti  al patto di stabilita' interno
          dall'anno  2005  il limite e' commisurato, in sede di prima
          applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;
                b) procedere  ad  assunzioni di personale a qualsiasi
          titolo;
                c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
              34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche
          nel  2005  per  le  province  e  i  comuni  con popolazione
          superiore  a  5.000  abitanti  che non hanno rispettato gli
          obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2004.
              35.  A  decorrere  dall'anno 2006, i mutui e i prestiti
          obbligazionari  posti  in  essere  dagli  enti  di  cui  al
          comma 21  con  istituzioni  creditizie e finanziarie per il
          finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
          apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.   L'istituto   finanziatore  o  l'intermediario
          finanziario  non  possono  procedere  al finanziamento o al
          collocamento   del   prestito  in  assenza  della  predetta
          attestazione,  che  deve  essere acquisita anche per l'anno
          2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilita'
          interno   delle  province  e  dei  comuni  con  popolazione
          superiore a 5.000 abitanti.
              36.  Gli  enti  di  nuova istituzione nell'anno 2005, o
          negli  anni  successivi,  sono  soggetti  alle  regole  dei
          commi da 21 a 53 dall'anno in cui e' disponibile la base di
          calcolo  su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti
          al comma 22.
              37.  Attraverso  le  loro  associazioni, le province, i
          comuni  e  le  comunita' montane concorrono al monitoraggio
          sull'andamento  delle  spese. Le comunicazioni previste dai
          commi 30,  31  e  32  sono trasmesse anche all'Unione delle
          province  d'Italia  (UPI),  all'Associazione  nazionale dei
          comuni  italiani  (ANCI)  e  all'Unione  nazionale  comuni,
          comunita' ed enti montani (UNCEM), per via telematica.
              38.  Per  gli  esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a
          statuto  speciale  e  le  province  autonome di Trento e di
          Bolzano  concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, il livello
          delle  spese  correnti  e  in  conto  capitale, nonche' dei
          relativi  pagamenti,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  di
          finanza  pubblica  per  il  periodo  2005-2007.  In caso di
          mancato  accordo  si  applicano  le  disposizioni di cui ai
          commi da 21 a 53.
              39.  Per  gli  enti  locali  dei  rispettivi  territori
          provvedono  alle  finalita'  di  cui ai commi da 21 a 53 le
          regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
          e   di  Bolzano  ai  sensi  delle  competenze  alle  stesse
          attribuite  dai  rispettivi  statuti  di  autonomia e dalle
          relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e
          province  autonome  non  provvedano  entro  il  31 marzo di
          ciascun  anno,  si  applicano,  per  gli  enti  locali  dei
          rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21
          a 53.
              40.  Resta  ferma  la  facolta'  delle  regioni e delle
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano di estendere le
          regole  del patto di stabilita' interno nei confronti degli
          enti ed organismi strumentali.
              41.  Sono  abrogate le disposizioni recate dall'art. 29
          della   legge   27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni,  limitatamente  alle  regole  del  patto  di
          stabilita'  interno  previsto per gli enti territoriali per
          gli anni 2005 e successivi.».
              - Si  riporta  il  testo  del terzo comma dell'art. 117
          della Costituzione della Repubblica italiana:
              «Sono   materie   di  legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.».
              - Per  il  testo  del secondo comma dell'art. 119 della
          Costituzione  della  Repubblica italiana, vedasi in nota al
          comma 24.
          Note all'art. 1, comma 140:
              - Si  riporta il testo dell'art. 156 del testo unico di
          cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante
          «testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali»:
              «Art. 156 Classi demografiche e popolazione residente).
          - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute
          nella  parte seconda del presente testo unico valgono per i
          comuni,  se  non  diversamente  disciplinato,  le  seguenti
          classi demografiche:
                a) comuni con meno di 500 abitanti;
                b) comuni da 500 a 999 abitanti;
                c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
                d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
                e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
                f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
                g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
                h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
                i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
                l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
                m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
                n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
              2.  Le disposizioni del presente testo unico e di altre
          leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi
          erariali  di  qualsiasi  natura, nonche' all'inclusione nel
          sistema  di  tesoreria  unica  di cui alla legge 29 ottobre
          1984,  n.  720, alla disciplina del dissesto finanziario ed
          alla  disciplina  dei  revisori  dei  conti,  che  facciano
          riferimento  alla  popolazione,  vanno interpretate, se non
          diversamente  disciplinato, come concernenti la popolazione
          residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente
          per  le  province  ed i comuni secondo i dati dell'Istituto
          nazionale  di  statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem
          per  le  comunita'  montane.  Per  le comunita' montane e i
          comuni   di   nuova   istituzione   si   utilizza  l'ultima
          popolazione disponibile.».
          Note all'art. 1, commi 142 e 143:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 1 della
          gia' citata legge 311/2004:
              «5.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
          europea,   indicati   nel   Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria    e    nelle    relative   note   di
          aggiornamento,   per   il   triennio   2005-2007  la  spesa
          complessiva  delle  amministrazioni  pubbliche inserite nel
          conto  economico  consolidato,  individuate per l'anno 2005
          nell'elenco  1  allegato alla presente legge e per gli anni
          successivi  dall'Istituto  nazionale  di statistica (ISTAT)
          con   proprio   provvedimento   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  non  oltre  il  31 luglio di ogni anno, non puo'
          superare   il   limite   del  2  per  cento  rispetto  alle
          corrispondenti  previsioni  aggiornate del precedente anno,
          come    risultanti    dalla    Relazione   previsionale   e
          programmatica.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
          1996,  n.  194  reca  «Regolamento  per  l'approvazione dei
          modelli   di  cui  all'art.  114  del  decreto  legislativo
          25 febbraio   1995,  n.  77».  (Pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 aprile 1996, n. 87, supplemento ordinario).
          Note all'art. 1, comma 146:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del gia' citato
          decreto-legge  n.  203/2005  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005:
              «Art.   1   (Partecipazione  dei  comuni  al  contrasto
          all'evasione  fiscale).  -  1.  Per  potenziare l'azione di
          contrasto  all'evasione fiscale, in attuazione dei principi
          di     economicita',     efficienza     e    collaborazione
          amministrativa,     la     partecipazione     dei    comuni
          all'accertamento   fiscale   e'   incentivata  mediante  il
          riconoscimento  di  una  quota  pari  al 30 per cento delle
          maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo
          definitivo,  a seguito dell'intervento del comune che abbia
          contribuito all'accertamento stesso.
              2.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, d'intesa con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite
          le  modalita'  tecniche  di  accesso  alle banche dati e di
          trasmissione  ai  comuni, anche in via telematica, di copia
          delle   dichiarazioni  relative  ai  contribuenti  in  essi
          residenti,  nonche'  quelle della partecipazione dei comuni
          all'accertamento fiscale di cui al comma 1 anche attraverso
          societa'  ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi
          incaricati  per  le  attivita'  di  supporto  ai  controlli
          fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo provvedimento
          sono altresi' individuate le ulteriori materie per le quali
          i  comuni  partecipano  all'accertamento  fiscale;  in tale
          ultimo  caso,  il  provvedimento,  adottato d'intesa con il
          direttore  dell'Agenzia  del  territorio  per  i tributi di
          relativa  competenza, puo' prevedere anche una applicazione
          graduale in relazione ai diversi tributi.
              2-bis.  Nelle  province autonome di Trento e di Bolzano
          rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle
          relative  norme  di attuazione, ed in particolare dall'art.
          13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.».
          Note all'art. 1, comma 150:
              - Per  i testi dei commi 30 e 31 dell'art. 1 della gia'
          citata legge 311/2004, cosi' come modificati dalla presente
          legge, vedasi in nota al comma 138.
              - Per  i  testi  dei commi 32, 33, 34, 35 e 37 del gia'
          citato  art.  1 della gia' citata legge 311/2004, vedasi in
          nota al comma 138.
          Note all'art. 1, comma 151:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 39 della gia' citata
          legge  n.  488/1999,  cosi'  come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  39  (Retribuzione  pensionabile  dei  componenti
          delle   autorita'  indipendenti).  -  1.  A  decorrere  dal
          15 gennaio   2006   il   trattamento   economico   comunque
          corrisposto  sotto  qualsiasi  forma  ai  componenti  delle
          autorita'  indipendenti  e  ai componenti degli organismi i
          cui  trattamenti  sono  equiparati  o riferiti a quelli dei
          componenti  delle  autorita'  indipendenti,  gia'  iscritti
          all'atto   della   nomina   ad   enti   gestori   di  forme
          pensionistiche  obbligatorie, costituisce base contributiva
          e  pensionabile:  a)  fino  a  concorrenza  del trattamento
          retributivo  eventualmente  in  godimento  dell'interessato
          all'atto   della  nomina  a  componente  dell'autorita'  od
          organismo  ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che
          sarebbero  spettati, ove superiore al massimale annuo della
          base  retributiva  e  pensionabile  previsto  dall'art.  2,
          comma 18,  della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nel limite
          del  predetto  massimale,  negli altri casi, ivi compresi i
          soggetti che all'atto della nomina non prestavano attivita'
          di  lavoro  subordinato. I relativi contributi sono versati
          alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  per  la  funzione
          pubblica,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica e del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  da  emanare  entro il 31 marzo
          2000,  si  provvede  ad  individuare  le  autorita'  e  gli
          organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono
          la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del
          decreto   legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato
          17 luglio 1947, n. 691.».
          Note all'art. 1, comma 152:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 8 dell'art. 31della
          gia' citata legge 289/2002:
              «8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei
          comuni  al  gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3,
          della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  come sostituito
          dall'art.  25,  comma 5,  della  legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  e'  stabilita  nella misura del 6,5 per cento. Per lo
          stesso   anno   2003  e'  istituita  per  le  province  una
          compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1
          per  cento  del  riscosso  in  conto competenza affluito al
          bilancio  dello  Stato  per l'esercizio 2002, quali entrate
          derivanti  dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al
          capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di
          riparto  e  di  attribuzione  previste  per  i comuni dalla
          richiamata normativa.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 18 dell'art. 2 della
          legge  24 dicembre 2003 n. 150 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2004)»:
              «18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in
          materia  di  compartecipazione  provinciale  e  comunale al
          gettito dell'IRPEF di cui all'art. 31, comma 8, della legge
          27 dicembre 2002, n. 289.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 65 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311/2004:
              «65.  Le  disposizioni  in materia di compartecipazione
          provinciale  e comunale al gettito dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche  di cui all'art. 31, comma 8, della
          legge  27 dicembre 2002, n. 289, gia' confermate per l'anno
          2004  dall'art.  2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.».
          Note all'art. 1, commi 153 e 154:
              - Si  riporta  il  testo  dei commi 63 e 64 dell'art. 1
          della gia' citata legge n. 311/2004:
              «63.  I  trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni
          singolo   ente   locale   sono  determinati  in  base  alle
          disposizioni  recate  dall'art. 31, comma 1, primo periodo,
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
              64. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a
          340   milioni   di  euro,  derivante  dal  reintegro  della
          riduzione   dei  trasferimenti  erariali  conseguente  alla
          cessazione   dell'efficacia   delle   disposizioni  di  cui
          all'art. 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          e'  attribuito,  quanto ad euro 260 milioni, a favore degli
          enti  locali per confermare i contributi di cui all'art. 3,
          commi 27,  35,  secondo  periodo,  36  e  141,  della legge
          24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in
          favore  dei  comuni di cui all'art. 9, comma 3, del decreto
          legislativo 30 giugno 1997, n. 244.».
          Note all'art. 1, comma 156:
              - Si  riporta  il testo del comma 1-bis dell'art. 1 del
          gia'  citato  decreto-legge  314/2004  recante  «Proroga di
          termini»,   convertito   con   modificazioni,  dalla  legge
          1° marzo 2005, n. 26:
              «1-bis  (Fondo  istituito  presso  la  Cassa depositi e
          prestiti  per le anticipazioni di spese in conto capitale).
          -  1.  All'art.  1,  comma 27,  ultimo periodo, della legge
          30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 gennaio 2005» sono
          sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005.».
          Note all'art. 1, commi 158 e 159:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 59 della gia' citata
          legge n. 388/2000:
              «Art.  59  (Acquisto  di  beni  e  servizi  a rilevanza
          regionale  degli enti decentrati di spesa). - 1. Al fine di
          realizzare  l'acquisizione  di  beni  e servizi a rilevanza
          regionale  alle  migliori  condizioni  del mercato da parte
          degli  enti  decentrati  di spesa, il Ministero del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica promuove
          aggregazioni  di enti con il compito di elaborare strategie
          comuni  di  acquisto  attraverso la standardizzazione degli
          ordini  di acquisto per specie merceologiche e la eventuale
          stipula  di  convenzioni  valevoli  su parte del territorio
          nazionale,  a cui volontariamente possono aderire tutti gli
          enti interessati.
              2.    In    particolare   vengono   promosse,   sentiti
          rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
          sanita'  e  il  Ministro  dell'universita'  e della ricerca
          scientifica e tecnologica:
                a) piu'   aggregazioni   di  province  e  di  comuni,
          appartenenti  a  regioni diverse, indicati dalla Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali;
                b) piu'   aggregazioni   di   aziende   sanitarie   e
          ospedaliere  appartenenti  a regioni diverse indicate dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                c) piu'  aggregazioni  di  universita' appartenenti a
          regioni  diverse  indicate  dalla Conferenza permanente dei
          rettori delle universita' italiane.
              3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente articolo,
          nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
          supporto   alla  didattica  e  alla  ricerca,  una  o  piu'
          universita'  possono,  in  luogo  delle aggregazioni di cui
          alla  lettera c)  del  comma 2,  costituire  fondazioni  di
          diritto   privato   con   la   partecipazione  di  enti  ed
          amministrazioni   pubbliche   e   soggetti   privati.   Con
          regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
          modalita'  per  la  costituzione  e  il funzionamento delle
          predette  fondazioni, con individuazione delle tipologie di
          attivita'  e  di  beni  che  possono  essere conferiti alle
          medesime  nell'osservanza del criterio della strumentalita'
          rispetto   alle   funzioni   istituzionali,  che  rimangono
          comunque riservate all'universita'.
              4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   riferisce  periodicamente  sui
          risultati  delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano  e alla Conferenza permanente dei rettori delle
          universita' italiane.
              5.  Le  convenzioni  e  i  prezzi relativi alle singole
          categorie  merceologiche  sono pubblicati sul sito INTERNET
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica.  [Alle  regioni,  alle  aziende
          sanitarie   e   ospedaliere,   agli   enti  locali  e  alle
          universita'   che   non   aderiscono  alle  convenzioni  si
          applicano  le  disposizioni  di cui al comma 3 dell'art. 26
          della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488]. Gli enti devono
          motivare  i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
          beni  e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di
          quelli  stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di
          cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
              6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
          effettivi  risultati  di economia di spesa nell'acquisto di
          beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
          sensi   e   per   gli  effetti  dell'art.  26  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  e  della  presente  legge, il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  con  le  medesime  procedure di cui allo stesso
          art.  26, promuove le intese necessarie per il collegamento
          a  rete  delle  amministrazioni  interessate con criteri di
          uniformita'  ed  omogeneita', diretti ad accertare lo stato
          di  attuazione  della normativa in questione ed i risultati
          conseguiti.».
              - Per  il  testo  dell'art.  26 della gia' citata legge
          488/1999, vedasi in note ai commi 22 e 23.
          Note all'art. 1, comma 160:
              - Si  riporta  il testo del comma 172 dell'art. 3 della
          gia'  citata  legge  350/2003  recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2004)»:
              «172.  Al  fine  di  razionalizzare la spesa pubblica e
          favorire  il  rispetto  del  patto di stabilita' interno la
          CONSIP  Spa,  attraverso proprie articolazioni territoriali
          sul   territorio,   puo'  fornire  su  specifica  richiesta
          supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento
          di  beni  e servizi da parte di enti locali o loro consorzi
          assicurando  la  partecipazione  anche alle piccole e medie
          imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.».
          Note all'art. 1, comma 161:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 28 della gia' citata
          legge  289/2002 recante «Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2003)»:
              «Art.  28  (Acquisizione  di  informazioni).  - 1. Allo
          scopo  di  assicurare  il  perseguimento degli obiettivi di
          finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze
          provvede  all'acquisizione  di  ogni utile informazione sul
          comportamento  degli  enti  ed  organismi  pubblici  di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle
          convenzioni  CONSIP,  avvalendosi dei propri rappresentanti
          nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti
          ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
              2.  Qualora  non sia prevista la presenza di un proprio
          rappresentante  in  seno  al  collegio  dei  revisori o dei
          sindaci,  il  Ministero  dell'economia e delle finanze puo'
          acquisire  le suddette informazioni avvalendosi, in caso di
          mancato  o  tempestivo  riscontro,  anche  del collegio dei
          revisori  o  dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o
          dei   servizi  di  controllo  interno  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
              3.  Al  fine  di  garantire  la  rispondenza  dei conti
          pubblici   alle   condizioni  dell'art.  104  del  Trattato
          istitutivo   della   comunita'   europea   e   delle  norme
          conseguenti,  tutti  gli incassi e i pagamenti, e i dati di
          competenza   economica   rilevati   dalle   amministrazioni
          pubbliche,   di   cui  all'art.  1,  comma 2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati
          con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
              4.  Le  banche incaricate dei servizi di tesoreria e di
          cassa  e  gli  uffici postali che svolgono analoghi servizi
          non possono accettare disposizioni di pagamento prive della
          codificazione di cui al comma 5.
              5.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8 del decreto
          legislativo  28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri
          decreti,  la  codificazione,  le  modalita'  e  i tempi per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai commi 3 e 4;
          analogamente  provvede,  con  propri  decreti, ad apportare
          modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
              6. (Omissis)..
              7. Il decreto previsto dal comma 6 e' emanato entro sei
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.».
              - Per  il  comma 5  dell'art. 1 della gia' citata legge
          311/2004 vedasi in note ai commi 142 e 143.
          Note all'art. 1, comma 162:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          31 gennaio  1994,  n. 97 recante «Nuove disposizioni per le
          zone montane»:
              «Art.  2  (Fondo  nazionale  per  la montagna). - 1. E'
          istituito   presso   il  Ministero  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   il   Fondo  nazionale  per  la
          montagna.
              2.  Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
          dello  Stato  e  di  enti  pubblici,  ed  e' iscritto in un
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          del  bilancio  e  della  programmazione economica. Le somme
          provenienti  dagli  enti  pubblici sono versate all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
          capitolo.
              3.   Le  risorse  erogate  dal  Fondo  hanno  carattere
          aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
          speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
          sono  ripartite  fra  le regioni e le province autonome che
          provvedono  ad  istituire  propri  fondi  regionali  per la
          montagna,  alimentati  anche  con stanziamenti a carico dei
          rispettivi  bilanci,  con  i quali sostenere gli interventi
          speciali di cui all'art. 1.
              4.  Le  regioni e le province autonome disciplinano con
          propria  legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
          di cui al comma 3.
              5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
          le  province  autonome sono stabiliti con deliberazione del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          il Ministro delle politiche agricole e forestali.
              6.    I   criteri   di   ripartizione   tengono   conto
          dell'esigenza   della  salvaguardia  dell'ambiente  con  il
          conseguente  sviluppo  delle attivita' agro-silvo-pastorali
          eco-compatibili,  dell'estensione  del  territorio montano,
          della  popolazione  residente,  anche  con riferimento alle
          classi   di   eta',   alla  occupazione  ed  all'indice  di
          spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
          servizi   e   dell'entita'  dei  trasferimenti  ordinari  e
          speciali.».
          Note all'art. 1, comma 163:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime
          fiscale  degli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  delle
          obbligazioni  e titoli similari, pubblici e privati), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  1  (Soppressione  della  ritenuta alla fonte per
          talune  obbligazioni  e  titoli similari). - 1. La ritenuta
          del  12,50  per  cento  di  cui al comma 1 dell'art. 26 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  non  si applica sugli interessi ed altri proventi
          delle  obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da
          societa'   per  azioni  con  azioni  negoziate  in  mercati
          regolamentati   italiani   e  da  enti  pubblici  economici
          trasformati  in  societa' per azioni in base a disposizione
          di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie.
              2.  Per  i  proventi  dei  titoli obbligazionari emessi
          dagli  enti  territoriali  ai  sensi degli articoli 35 e 37
          della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime
          tributario di cui all'art. 2. Tale imposta spetta agli enti
          territoriali  emittenti  ed  e'  agli stessi versata con le
          modalita'  di  cui  al  capo  III  del  decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241.».
          Note all'art. 1, comma 164:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  229  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali):
              «Art.  229  (Conto  economico). - 1. Il conto economico
          evidenzia  i  componenti positivi e negativi dell'attivita'
          dell'ente   secondo   criteri   di   competenza  economica.
          Comprende  gli  accertamenti  e  gli  impegni del conto del
          bilancio,  rettificati  al fine di costituire la dimensione
          finanziaria  dei valori economici riferiti alla gestione di
          competenza,  le  insussistenze  e  sopravvenienze derivanti
          dalla  gestione  dei  residui  e gli elementi economici non
          rilevati nel conto del bilancio.
              2.  Il  conto economico e' redatto secondo uno schema a
          struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro
          natura  e  con  la  rilevazione di risultati parziali e del
          risultato economico finale.
              3.   Costituiscono   componenti   positivi   del  conto
          economico  i  tributi, i trasferimenti correnti, i proventi
          dei  servizi  pubblici, i proventi derivanti dalla gestione
          del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del
          passivo,  le  sopravvenienze  attive  e  le  plusvalenze da
          alienazioni.   E'   espresso,  ai  fini  del  pareggio,  il
          risultato economico negativo.
              4.  Gli  accertamenti  finanziari  di  competenza  sono
          rettificati,   al   fine   di   costituire   la  dimensione
          finanziaria  di  componenti economici positivi, rilevando i
          seguenti elementi:
                a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
                b) le  variazioni  in  aumento o in diminuzione delle
          rimanenze;
                c) i   costi   capitalizzati   costituiti  dai  costi
          sostenuti per la produzione in economia di valori da porre,
          dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
                d) le  quote  di  ricavi  gia'  inserite nei risconti
          passivi di anni precedenti;
                e) le   quote   di   ricavi   pluriennali  pari  agli
          accertamenti degli introiti vincolati;
                f) imposta  sul  valore  aggiunto  per  le  attivita'
          effettuate in regime di impresa.
              5.   Costituiscono   componenti   negativi   del  conto
          economico  l'acquisto  di  materie  prime  e  dei  beni  di
          consumo,  la  prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di
          terzi,  le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli
          interessi  passivi  e  gli  oneri  finanziari  diversi,  le
          imposte  e  tasse  a  carico  dell'ente  locale,  gli oneri
          straordinari   compresa  la  svalutazione  di  crediti,  le
          minusvalenze   da   alienazioni,   gli  ammortamenti  e  le
          insussistenze  dell'attivo come i minori crediti e i minori
          residui  attivi.  E'  espresso,  ai  fini  del pareggio, il
          risultato economico positivo.
              6.   Gli   impegni   finanziari   di   competenza  sono
          rettificati,   al   fine   di   costituire   la  dimensione
          finanziaria  di  componenti economici negativi, rilevando i
          seguenti elementi:
                a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i
          ratei passivi;
                b) le  variazioni  in aumento od in diminuzione delle
          rimanenze;
                c) le  quote  di  costo  gia'  inserite  nei risconti
          attivi degli anni precedenti;
                d) le   quote  di  ammortamento  di  beni  a  valenza
          pluriennale e di costi capitalizzati;
                e) l'imposta  sul  valore  aggiunto  per le attivita'
          effettuate in regime d'impresa.
              7.  Gli  ammortamenti compresi nel conto economico sono
          determinati con i seguenti coefficienti:
                a) edifici,   anche   demaniali,   ivi   compresa  la
          manutenzione straordinaria al 3%;
                b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
                c) macchinari,  apparecchi, attrezzature, impianti ed
          altri beni mobili al 15%;
                d) attrezzature  e  sistemi  informatici,  compresi i
          programmi applicativi, al 20%;
                e) automezzi  in  genere,  mezzi  di movimentazione e
          motoveicoli al 20%;
                f) altri beni al 20%.
              8.  Il  regolamento  di  contabilita' puo' prevedere la
          compilazione  di conti economici di dettaglio per servizi o
          per centri di costo.
              9.  Al  conto  economico  e'  accluso  un  prospetto di
          conciliazione  che,  partendo  dai  dati  finanziari  della
          gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di
          elementi   economici,   raggiunge   il   risultato   finale
          economico.  I  valori  della  gestione  non  corrente vanno
          riferiti al patrimonio.
              10.  I  modelli  relativi  al  conto  economico  ed  al
          prospetto   di   conciliazione   sono   approvati   con  il
          regolamento di cui all'art. 160.».
          Note all'art. 1, comma 165:
              - Si  riporta  il  testo del comma 61 dell'art. 1 della
          legge   30 dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2005),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «61.   Salvo   quanto   disposto   nel   comma 175,  la
          sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul
          reddito  e  delle  maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive  di cui all'art. 3,
          comma 1,  lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
          e  all'art.  2,  comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n.
          350,  e'  confermata  sino al 31 dicembre 2006. Resta ferma
          l'applicazione  del comma 22 dell'art. 2 della legge n. 350
          del  2003  alle  disposizioni  regionali in materia di IRAP
          diverse    da    quelle    riguardanti   la   maggiorazione
          dell'aliquota, nonche', unitamente al comma 23 del medesimo
          art.  ,  alle  disposizioni  regionali  in materia di tassa
          automobilistica;   le   regioni   possono  modificare  tali
          disposizioni  nei  soli  limiti  dei poteri loro attribuiti
          dalla  normativa  statale  di riferimento ed in conformita'
          con essa.».
          Nota all'art. 1, comma 167:
              - Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione:
              «Art.   119.   -  I  comuni,  le  province,  le  Citta'
          metropolitane  e  le regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata e di spesa.
              I  comuni,  le  province,  le Citta' metropolitane e le
          regioni  hanno  risorse  autonome. Stabiliscono e applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo  i principi di coordinamento della finanza pubblica
          e  del  sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
          al   gettito   di   tributi  erariali  riferibile  al  loro
          territorio.
              La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
              Le   risorse   derivanti   dalle   fonti   di   cui  ai
          commi precedenti  consentono ai comuni, alle province, alle
          Citta'   metropolitane   e   alle   regioni  di  finanziare
          integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
              Per  promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   comuni,   province,  Citta'  metropolitane  e
          regioni.
              I  comuni,  le  province,  le Citta' metropolitane e le
          regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.».
          Note all'art. 1, comma 171:
              - Si  riporta il testo dell'art. 2 della legge 5 agosto
          1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  in materia di bilancio), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  2  (Bilancio  annuale  di  previsione).  - 1. Il
          progetto  di  bilancio annuale di previsione a legislazione
          vigente  e'  formato  sulla  base  dei  criteri e parametri
          indicati,  ai  sensi dell'art. 3, comma 3, nel Documento di
          programmazione  economico-finanziaria,  come deliberato dal
          Parlamento.
              2.  Il  progetto  di  bilancio annuale di previsione e'
          articolato,  per  l'entrata  e  per  la  spesa,  in  unita'
          previsionali  di  base,  stabilite  in  modo che a ciascuna
          unita'  corrisponda  un  unico  centro  di  responsabilita'
          amministrativa,  cui  e'  affidata la relativa gestione. Le
          unita'  previsionali  sono  determinate  con riferimento ad
          aree  omogenee di attivita', anche a carattere strumentale,
          in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun
          Ministero.
              3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
                a) l'ammontare  presunto dei residui attivi o passivi
          alla  chiusura  dell'esercizio  precedente  a quello cui il
          bilancio si riferisce;
                b) l'ammontare   delle  entrate  che  si  prevede  di
          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'anno cui il bilancio si riferisce;
                c) l'ammontare   delle  entrate  che  si  prevede  di
          incassare  e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
          cui   il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione  fra
          operazioni  in  conto  competenza  ed  in conto residui. Si
          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
          pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
              3-bis.  Nella formulazione delle previsioni di spesa si
          tiene  conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte
          dei  conti  ai sensi dell'art. 3, commi 4 e seguenti, della
          legge  14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della
          spesa  sono  indicate  le  misure  adottate a seguito delle
          valutazioni della Corte dei conti.
              4. Le somme comprese in ciascuna unita' previsionale di
          base  sono  suddivise,  relativamente  alla spesa, in spese
          correnti,  con  enucleazione  delle  spese  di personale, e
          spese  di  investimento,  con  enucleazione  delle spese di
          investimento  destinate alle regioni in ritardo di sviluppo
          ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.
              4-bis.  Formano  oggetto  di  approvazione parlamentare
          solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3.
          Le    previsioni    di   spesa   di   cui   alle   medesime
          lettere costituiscono  il  limite  per  le  autorizzazioni,
          rispettivamente,  di  impegno  e di pagamento. Con appositi
          riassunti  a  corredo di ciascuno stato di previsione della
          spesa,   le   autorizzazioni   relative   ad   ogni  unita'
          previsionale  di  base  sono  riepilogate secondo l'analisi
          economica   e   funzionale.   Entro   dieci   giorni  dalla
          pubblicazione  della legge di bilancio i Ministri assegnano
          le   risorse   ai  dirigenti  generali  responsabili  della
          gestione.
              4-ter. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un
          unico  disegno  di  legge,  e'  costituito  dallo  stato di
          previsione  dell'entrata,  dagli  stati di previsione della
          spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei
          bilanci  delle  aziende  ed amministrazioni autonome, e dal
          quadro generale riassuntivo.
              4-quater. Ciascuno stato di previsione e' illustrato da
          una  nota  preliminare ed integrato da un allegato tecnico.
          Nelle  note preliminari della spesa sono indicati i criteri
          adottati   per   la   formulazione  delle  previsioni,  con
          particolare  riguardo  alla  spesa  corrente  di  carattere
          discrezionale    che    presenta    tassi   di   variazione
          significativamente  diversi da quello indicato per le spese
          correnti      nel      Documento      di     programmazione
          economico-finanziaria  deliberato dal Parlamento. I criteri
          per  determinare la significativita' degli scostamenti sono
          indicati  nel  Documento  medesimo.  Nelle note preliminari
          della  spesa  sono  altresi'  indicati gli obiettivi che le
          amministrazioni  intendono conseguire in termini di livello
          dei  servizi  e  di  interventi,  con  l'indicazione  delle
          eventuali  assunzioni  di  personale  programmate nel corso
          dell'esercizio   e   degli   indicatori   di  efficacia  ed
          efficienza  che  si  intendono  utilizzare  per  valutare i
          risultati.    Nell'allegato    tecnico    sono    indicati,
          disaggregati  per  capitolo, i contenuti di ciascuna unita'
          previsionale  e  il carattere giuridicamente obbligatorio o
          discrezionale  della  spesa,  con  il  rinvio alle relative
          disposizioni legislative, nonche' i tempi di esecuzione dei
          programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato
          di  previsione.  Nella  nota  preliminare  dello  stato  di
          previsione  dell'entrata sono specificatamente illustrati i
          criteri  per  la  previsione  delle  entrate  relative alle
          principali  imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota
          non  avente  carattere  ricorrente, nonche', per il periodo
          compreso  nel  bilancio  pluriennale,  gli effetti connessi
          alle   disposizioni   normative  introdotte  nell'esercizio
          recanti  esenzioni  o  riduzioni del prelievo obbligatorio,
          con  l'indicazione  della  natura  delle  agevolazioni, dei
          soggetti   e   delle  categorie  dei  beneficiari  e  degli
          obiettivi perseguiti. La nota preliminare di ciascuno stato
          di  previsione  espone,  inoltre,  in apposito allegato, le
          previsioni  sull'andamento  delle entrate e delle spese per
          ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
              4-quinquies.   In   apposito  allegato  allo  stato  di
          previsione,  le  unita' previsionali di base sono ripartite
          in    capitoli,    ai   fini   della   gestione   e   della
          rendicontazione.  I  capitoli sono determinati in relazione
          al  rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto
          economico  e  funzionale  per  la spesa. La ripartizione e'
          effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con
          le  amministrazioni  interessate. Su proposta del dirigente
          responsabile,  con  decreti  del  Ministro  competente,  da
          comunicare,  anche  con  evidenze informatiche, al Ministro
          del  tesoro  e  alle  Commissioni  parlamentari competenti,
          possono   essere  effettuate  variazioni  compensative  tra
          capitoli   della   medesima   unita'   previsionale,  fatta
          eccezione   per   le  autorizzazioni  di  spesa  di  natura
          obbligatoria,  per  le  spese  in  annualita' e a pagamento
          differito  e per quelle direttamente regolate con legge. Al
          fine  di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle
          risorse  destinate  agli  investimenti  e  di consentire la
          determinazione  delle dotazioni di cassa e di competenza in
          misura  tale  da  limitare  la  formazione  di  residui  di
          stanziamento,    possono   essere   effettuate   variazioni
          compensative,  nell'ambito della stessa unita' previsionale
          di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti
          da  leggi  diverse, a condizione che si tratti di leggi che
          finanzino  o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse
          le  variazioni  compensative fra le unita' di spesa oggetto
          della  deliberazione parlamentare. La legge di assestamento
          del    bilancio   o   eventuali   ulteriori   provvedimenti
          legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni
          tra le diverse unita' previsionali.
              4-sexies.  Le modifiche apportate al bilancio nel corso
          della   discussione  parlamentare,  con  apposita  nota  di
          variazioni,  formano  oggetto  di ripartizione in capitoli,
          fino all'approvazione della legge di bilancio.
              5.  Il  Ministro  del  bilancio  e della programmazione
          economica presenta al Parlamento una relazione, allegata al
          disegno   di   legge   di   approvazione  del  bilancio  di
          previsione,  con  motivata  indicazione programmatica sulla
          destinazione  alle  aree depresse del territorio nazionale,
          di  cui  all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge
          8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito dalla legge 7 aprile
          1995,  n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di
          cui  all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n.   148,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 luglio  1993,  n.  236,  in  conformita' della normativa
          comunitaria,  nonche'  alle  aree  montane,  delle spese di
          investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli
          Ministeri  per  gli  interventi  di  rispettiva  competenza
          nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.
              6.  In apposito allegato a ciascuno stato di previsione
          della  spesa sono esposte, per unita' previsionali di base,
          le  risorse  destinate  alle  aree  previste  dal  comma 5,
          relativamente  alle  spese  correnti  per  il  personale in
          attivita'  di  servizio  e  per  trasferimenti, nonche' per
          tutte  le  spese  in  conto  capitale, con esclusione delle
          erogazioni per finalita' non produttive.
              6-bis.  In ulteriore apposito allegato a ciascuno stato
          di   previsione  della  spesa,  sono  esposte,  per  unita'
          previsionali  di  base,  le  risorse destinate alle singole
          realta'  regionali  distinte  tra spese correnti e spese in
          conto capitale.
              7.    L'approvazione    dello   stato   di   previsione
          dell'entrata,  di ciascuno stato di previsione della spesa,
          del  totale  generale  della  spesa  e  del quadro generale
          riassuntivo   e'   disposta,   nell'ordine,   con  distinti
          articoli del  disegno  di  legge,  con riferimento sia alle
          dotazioni di competenza che a quelle di cassa.
              8.  L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 7,
          8 e 9 e' disposta con apposite norme.
              9.  Con  apposita  norma  della  legge  che  approva il
          bilancio   di   previsione   dello   Stato  e'  annualmente
          stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
          settore  statale,  effettuata  ai sensi dell'art. 15, terzo
          comma,  l'importo  massimo di emissione di titoli pubblici,
          in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.».
          Note all'art. 1, comma 172:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 3 della
          legge  14 gennaio  1994,  n. 20 (Disposizioni in materia di
          giurisdizione  e  controllo  della  Corte dei conti), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «6.  La  Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
          al  Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito del
          controllo  eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
          inviate  alle  amministrazioni  interessate,  alle quali la
          Corte  formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le proprie
          osservazioni.  Le  amministrazioni comunicano alla Corte ed
          agli   organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          ricevimento  della  relazione  le misure conseguenzialmente
          adottate.».
          Note all'art. 1, comma 174:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 26 del regio decreto
          13 agosto  1933,  n.  1038 (Approvazione del regolamento di
          procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti):
              «26.  Nei  procedimenti contenziosi di competenza della
          corte  dei  conti  si  osservano le norme e i termini della
          procedura  civile  in  quanto siano applicabili e non siano
          modificati dalle disposizioni del presente regolamento.».
              - Il  capo  V  del  titolo  III del libro VI del codice
          civile  reca:  «Dei  mezzi  di conservazione della garanzia
          patrimoniale.».
          Nota all'art. 1, comma 175:
              - Si  riporta  il  testo del comma 95 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «95.   Per   gli   anni   2005,   2006   e   2007  alle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          alle  agenzie,  incluse  le  agenzie  fiscali  di  cui agli
          articoli 62,  63  e  64  del  decreto legislativo 30 luglio
          1999,   n.  300,  e  successive  modificazioni,  agli  enti
          pubblici  non  economici, agli enti di ricerca ed agli enti
          di  cui  all'art.  70,  comma 4,  del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto
          divieto  di  procedere  ad  assunzioni di personale a tempo
          indeterminato,  ad eccezione delle assunzioni relative alle
          categorie  protette.  Il  divieto  si  applica  anche  alle
          assunzioni  dei segretari comunali e provinciali nonche' al
          personale   di  cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni. Per le
          regioni,  le  autonomie  locali  ed  il  Servizio sanitario
          nazionale  si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
          Sono   fatte   salve   le  norme  speciali  concernenti  le
          assunzioni  di  personale contenute: nell'art. 3, commi 59,
          70,  146  e  153,  e  nell'art.  4,  comma 64,  della legge
          24 dicembre  2003,  n.  350;  nell'art. 2 del decreto-legge
          30 gennaio  2004,  n.  24,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  31 marzo  2004,  n. 87, nell'art. 1, comma 2,
          della   legge   27 marzo   2004,  n.  77,  e  nell'art.  2,
          comma 2-ter,  del  decreto-legge  27 gennaio  2004,  n. 16,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
          n.  77.  Sono  fatte  salve  le  assunzioni connesse con la
          professionalizzazione  delle Forze armate di cui alla legge
          14 novembre  2000,  n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
          2001,  n.  215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono,
          altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
          del  Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 225 del 24 settembre 2004, e
          quelle  di  cui ai decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri   27 luglio   2004,   pubblicati   nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.   224  del  23 settembre  2004,  non  ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.  E'  consentito,  in  ogni  caso,  il  ricorso  alle
          procedure di mobilita', anche intercompartimentale.».
          Note all'art. 1, comma 176:
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

              «1.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  quantifica,  in  coerenza con i
          parametri  previsti  dagli strumenti di programmazione e di
          bilancio  di  cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
          n.  468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
          derivante   dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  con  apposita norma da
          inserire  nella  legge  finanziaria  ai  sensi dell'art. 11
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni   ed  integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono
          determinati  gli  eventuali  oneri  aggiuntivi a carico del
          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione integrativa
          delle  amministrazioni  dello  Stato  di  cui  all'art. 40,
          comma 3.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 46 dell'art. 3 della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2004):
              «46.  Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1,
          del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, per il
          biennio  2004-2005  gli  oneri  posti a carico del bilancio
          statale    derivanti    dalla   contrattazione   collettiva
          nazionale,  ivi  comprese  le  risorse  da  destinare  alla
          contrattazione   integrativa  per  il  miglioramento  della
          produttivita',  comportanti  incrementi  nel limite massimo
          dello  0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in
          1.030  milioni  di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni
          di euro a decorrere dal 2005.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 89 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «89.  Le  risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350,  per  corrispondere  i
          miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
          diritto  pubblico  sono incrementate di 119 milioni di euro
          per  l'anno  2005  e  di  159  milioni  di euro a decorrere
          dall'anno     2006,     con     specifica     destinazione,
          rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di
          euro  per  il  personale  delle Forze armate e dei Corpi di
          polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          195.».
          Note all'art. 1, comma 177:
              - Si  riporta  il  testo del comma 47 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 350 del 2003:
              «47.  Le  risorse  per  i miglioramenti economici e per
          l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale
          statale  in  regime di diritto pubblico sono determinate in
          430  milioni  di  euro  per l'anno 2004 e in 810 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione,
          rispettivamente  di 360 milioni di euro e di 690 milioni di
          euro,  per  il  personale delle Forze armate e dei Corpi di
          polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          195,  e  successive  modificazioni.  In  aggiunta  a quanto
          previsto  dal  primo  periodo  e'  stanziata,  a  decorrere
          dall'anno  2004,  la  somma  di  200  milioni  di  euro  da
          destinare al trattamento economico accessorio del personale
          delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
          legislativo   12 maggio   1995,   n.   195,   e  successive
          modificazioni,   in   relazione   alle  pressanti  esigenze
          connesse  con  la  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica  anche  con  riferimento  alle attivita' di tutela
          economico-finanziaria,  della  difesa nazionale nonche' con
          quelle   derivanti   dagli  accresciuti  impegni  in  campo
          internazionale.».
              - Il   decreto   legislativo  12 maggio  1995,  n.  195
          («Attuazione  dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
          materia  di  procedure  per  disciplinare  i  contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle Forze armate») e (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario.
          Nota all'art. 1, comma 178:
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 48 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «2.  Per  le  altre pubbliche amministrazioni gli oneri
          derivanti  dalla  contrattazione  collettiva nazionale sono
          determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con
          i medesimi parametri di cui al comma 1.».
          Note all'art. 1, comma 181:
              - Il  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446
          («Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della  disciplina  dei  tributi locali») e pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  23 dicembre  1997, n. 298, supplemento
          ordinario.
              - Si   riporta   il   testo  del  comma 3,  lettera h),
          dell'art. 11 della gia' citata legge n. 468 del 1978:
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare.
              (Omissis).
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale.
              (Omissis).».
          Nota all'art. 1, comma 182:
              - Si  riporta  il testo del comma 173 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «173.  L'accesso  al finanziamento integrativo a carico
          dello  Stato  derivante  da  quanto  disposto al comma 164,
          rispetto   al  livello  di  cui  all'accordo  Stato-regioni
          dell'8 agosto  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2
          per   cento   su  base  annua  a  decorrere  dal  2005,  e'
          subordinato  alla stipula di una specifica intesa tra Stato
          e  regioni  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 6,  della legge
          5 giugno   2003,   n.   131,  che  contempli  ai  fini  del
          contenimento della dinamica dei costi:
                a) gli   adempimenti   gia'  previsti  dalla  vigente
          legislazione;
                b) i casi nei quali debbano essere previste modalita'
          di  affiancamento  dei  rappresentanti  dei Ministeri della
          salute  e  dell'economia  e  delle  finanze  ai fini di una
          migliore definizione delle misure da adottare;
                c) ulteriori    adempimenti    per    migliorare   il
          monitoraggio  della  spesa  sanitaria nell'ambito del Nuovo
          sistema informativo sanitario;
                d) il  rispetto  degli  obblighi  di programmazione a
          livello  regionale, al fine di garantire l'effettivita' del
          processo   di   razionalizzazione  delle  reti  strutturali
          dell'offerta  ospedaliera  e della domanda ospedaliera, con
          particolare  riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti
          letto  per  acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla
          promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
          diurno,   nonche'   alla   realizzazione  degli  interventi
          previsti  dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano
          nazionale   dell'aggiornamento   del  personale  sanitario,
          coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
                e) il  vincolo  di  crescita  delle voci dei costi di
          produzione,  con  esclusione di quelli per il personale cui
          si  applica  la  specifica  normativa  di  settore, secondo
          modalita'  che  garantiscano che, complessivamente, la loro
          crescita  non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per
          cento  annuo  rispetto  ai  dati  previsionali indicati nel
          bilancio  dell'anno precedente, al netto di eventuali costi
          di personale di competenza di precedenti esercizi;
                f) in  ogni  caso,  l'obbligo in capo alle regioni di
          garantire    in    sede    di   programmazione   regionale,
          coerentemente  con  gli  obiettivi sull'indebitamento netto
          delle      amministrazioni      pubbliche,     l'equilibrio
          economico-finanziario   delle  proprie  aziende  sanitarie,
          aziende  ospedaliere,  aziende ospedaliere universitarie ed
          Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico sia in
          sede   di  preventivo  annuale  che  di  conto  consuntivo,
          realizzando  forme  di  verifica trimestrale della coerenza
          degli  andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto
          delle     amministrazioni     pubbliche     e    prevedendo
          l'obbligatorieta'    dell'adozione   di   misure   per   la
          riconduzione   in   equilibrio   della   gestione   ove  si
          prospettassero  situazioni di squilibrio, nonche' l'ipotesi
          di decadenza del direttore generale.».
          Note all'art. 1, comma 186:
              - Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui  all'art.  33  della  Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421.».
              - Per  il  riferimento al comma 2 dell'art. 48 del gia'
          citato  decreto legislativo n. 165 del 2001 si veda nota al
          comma 178.
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 47 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «1.  Gli  indirizzi  per  la  contrattazione collettiva
          nazionale  sono deliberati dai comitati di settore prima di
          ogni  rinnovo  contrattuale  e  negli  altri casi in cui e'
          richiesta  una  attivita'  negoziale dell'ARAN. Gli atti di
          indirizzo  delle  amministrazioni  diverse dallo Stato sono
          sottoposti  al  Governo  che,  non oltre dieci giorni, puo'
          esprimere  le  sue  valutazioni  per  quanto  attiene  agli
          aspetti  riguardanti  la  compatibilita'  con  le  linee di
          politica economica e finanziaria nazionale.».
          Note all'art. 1, comma 187
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 62, 63 e 64 del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, e successive
          modificazioni  (Riforma  dell'organizzazione del Governo, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art. 62 (Agenzia delle entrate. - 1. All'agenzia delle
          entrate  sono  attribuite  tutte le funzioni concernenti le
          entrate  tributarie  erariali  che  non sono assegnate alla
          competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad
          ordinamento  autonomo,  enti  od  organi, con il compito di
          perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi
          fiscali  sia  attraverso  l'assistenza ai contribuenti, sia
          attraverso   i   controlli   diretti   a   contrastare  gli
          inadempimenti e l'evasione fiscale.
              2.  L'agenzia e' competente in particolare a svolgere i
          servizi  relativi  alla amministrazione, alla riscossione e
          al  contenzioso  dei  tributi  diretti  e  dell'imposta sul
          valore  aggiunto,  nonche'  di  tutte le imposte, diritti o
          entrate   erariali   o  locali,  entrate  anche  di  natura
          extratributaria,  gia' di competenza del dipartimento delle
          entrate  del  ministero  delle  finanze o affidati alla sua
          gestione  in  base  alla  legge  o  ad apposite convenzioni
          stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.
              3.  In  fase  di  prima  applicazione il ministro delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'agenzia.».
              «Art.  63  (Agenzia delle dogane). - 1. L'agenzia delle
          dogane   e'   competente  a  svolgere  i  servizi  relativi
          all'amministrazione,  alla riscossione e al contenzioso dei
          diritti  doganali  e  della fiscalita' interna negli scambi
          internazionali,   delle   accise  sulla  produzione  e  sui
          consumi,  escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in
          stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel
          quadro   dei  processi  di  armonizzazione  e  di  sviluppo
          dell'unificazione  europea.  All'agenzia  spettano tutte le
          funzioni  attualmente  svolte dal dipartimento delle dogane
          del  ministero  delle finanze, incluse quelle esercitate in
          base  ai  trattati  dell'Unione  europea  o ad altri atti e
          convenzioni internazionali.
              2.  L'agenzia  gestisce  con  criteri imprenditoriali i
          laboratori  doganali  di  analisi;  puo'  anche offrire sul
          mercato le relative prestazioni.
              3.  In  fase  di  prima  applicazione il ministro delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'agenzia.».
              «Art.  64  (Agenzia del territorio). - 1. L'agenzia del
          territorio  e'  competente a svolgere i servizi relativi al
          catasto,  i  servizi  geotopocartografici e quelli relativi
          alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito
          di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul
          territorio  nazionale  sviluppando,  anche  ai  fini  della
          semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione
          fra  i  sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale
          ed  alle  trascrizioni  ed iscrizioni in materia di diritti
          sugli  immobili.  L'agenzia opera in stretta collaborazione
          con  gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema
          integrato di conoscenze sul territorio.
              2.  L'agenzia  costituisce  l'organismo  tecnico di cui
          all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
          puo'  gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate
          con  i  comuni  o a livello provinciale con le associazioni
          degli  enti  locali,  i  servizi  relativi  alla  tenuta  e
          all'aggiornamento del catasto.
              3.   L'agenzia   gestisce  l'osservatorio  del  mercato
          immobiliare  ed  i  connessi  servizi  estimativi  che puo'
          offrire direttamente sul mercato.
              4.  Il  comitato  di  gestione  di  cui all'art. 67 del
          presente  decreto  legislativo  e' integrato, per l'agenzia
          del  territorio,  da  due  membri  nominati su designazione
          della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 70 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre
          1936,  n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
          legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
          legge  11 luglio  1988,  n.  266, legge 31 gennaio 1992, n.
          138,  legge  30 dicembre  1986, n. 936, decreto legislativo
          25 luglio  1997,  n.  250,  decreto legislativo 12 febbraio
          1993,  n.  39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di
          cui  al  titolo  I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
          predetti  enti  ed  aziende  nonche' della Cassa depositi e
          prestiti   sono   regolati   da   contratti  collettivi  ed
          individuali   in   base   alle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 2,  comma 2,  all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60,
          comma 3.  Le  predette aziende o enti e la Cassa depositi e
          prestiti   sono   rappresentati  dall'ARAN  ai  fini  della
          stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il
          potere  di  indirizzo  e  le altre competenze inerenti alla
          contrattazione  collettiva sono esercitati dalle aziende ed
          enti  predetti  e della Cassa depositi e prestiti di intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che la
          esprime  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, ai
          sensi  dell'art.  41,  comma 2. La certificazione dei costi
          contrattuali  al  fine  della verifica della compatibilita'
          con  gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
          le procedure dell'art. 47.».
          Note all'art. 1, comma 189:
              - Per il riferimento agli articoli 62, 63 e 64 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  300 del 1999 si vedano le
          note al comma 187.
              - Per  il  riferimento al comma 4 dell'art. 70 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  165 del 2001 si vedano le
          note al comma 187.
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 48 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «6.  Il  controllo sulla compatibilita' dei costi della
          contrattazione  collettiva  integrativa  con  i  vincoli di
          bilancio  ai sensi dell'art. 40, comma 3, e' effettuato dal
          collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo
          non  sia  previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi
          di  controllo  interno  ai  sensi  del  decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 286.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3-ter dell'art. 39
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni  (Misure per la stabilizzazione della finanza
          pubblica):
              «3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici e per gli enti e le istituzioni di
          ricerca   con  organico  superiore  a  duecento  unita',  i
          contratti   integrativi   sottoscritti,  corredati  da  una
          apposita   relazione  tecnico-finanziaria  riguardante  gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma 4,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.».
          Nota all'art. 1, comma 196:
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 40 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «3.   La   contrattazione   collettiva  disciplina,  in
          coerenza  con  il  settore privato, la durata dei contratti
          collettivi    nazionali   e   integrativi,   la   struttura
          contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche
          amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
          collettiva   integrativa,   nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio   risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione   collettiva  integrativa  si  svolge  sulle
          materie  e  nei  limiti  stabiliti dai contratti collettivi
          nazionali,  tra i soggetti e con le procedure negoziali che
          questi   ultimi   prevedono;   essa   puo'   avere   ambito
          territoriale   e   riguardare   piu'   amministrazioni.  Le
          pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
          decentrata  contratti  collettivi  integrativi in contrasto
          con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
          che  comportino  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
          programmazione    annuale   e   pluriennale   di   ciascuna
          amministrazione.  Le  clausole  difformi  sono  nulle e non
          possono essere applicate.».
          Note all'art. 1, comma 198:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali):
              «Art.  2  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Ai fini del
          presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
          le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
          le  comunita'  isolane  e  le unioni di comuni. 2. Le norme
          sugli  enti  locali  previste  dal  presente testo unico si
          applicano,   altresi',   salvo   diverse  disposizioni,  ai
          consorzi  cui  partecipano  enti  locali, con esclusione di
          quelli  che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica
          ed  imprenditoriale  e,  ove  previsto  dallo  statuto, dei
          consorzi per la gestione dei servizi sociali.».
              - Si  riporta  il  testo dei commi 98 e 107 dell'art. 1
          della gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «98.  Ai  fini del concorso delle autonomie regionali e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da
          emanare  previo  accordo  tra  Governo, regioni e autonomie
          locali  da  concludere in sede di Conferenza unificata, per
          le  amministrazioni  regionali,  gli  enti  locali  di  cui
          all'art.  2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio
          sanitario  nazionale,  sono fissati criteri e limiti per le
          assunzioni  per  il  triennio 2005-2007, previa attivazione
          delle  procedure  di  mobilita' e fatte salve le assunzioni
          del   personale   infermieristico  del  Servizio  sanitario
          nazionale.  Le  predette  misure  devono  garantire, per le
          regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie
          di  spesa  lorde  non  inferiori  a 213 milioni di euro per
          l'anno  2005,  a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850
          milioni  di  euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2008  e,  per  gli  enti del Servizio
          sanitario  nazionale, economie di spesa lorde non inferiori
          a  215  milioni  di  euro per l'anno 2005, a 579 milioni di
          euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007
          e  a  949  milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino
          all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano
          applicazione  le  disposizioni  di cui al primo periodo del
          comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato
          le  regole  del  patto  di  stabilita'  interno non possono
          procedere  ad  assunzioni  di  personale a qualsiasi titolo
          nell'anno  successivo  a  quello  del  mancato  rispetto. I
          singoli  enti  in  caso  di  assunzioni di personale devono
          autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di
          stabilita'  interno  per l'anno precedente quello nel quale
          vengono   disposte   le   assunzioni.  In  ogni  caso  sono
          consentite,   previa   autocertificazione  degli  enti,  le
          assunzioni  connesse  al passaggio di funzioni e competenze
          alle  regioni  e  agli enti locali il cui onere sia coperto
          dai   trasferimenti  erariali  compensativi  della  mancata
          assegnazione  di  unita'  di  personale.  Per  le Camere di
          commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   e
          l'Unioncamere,  con  decreto  del Ministero delle attivita'
          produttive,  d'intesa  con  la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica e con il
          Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono individuati
          specifici  indicatori  di equilibrio economico-finanziario,
          volti  a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo
          indeterminato,  nel  rispetto  delle  previsioni  di cui al
          presente comma.
              107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del
          Servizio   sanitario   nazionale   le   economie  derivanti
          dall'attuazione  dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure
          limitative  delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008
          restano  acquisite  ai  bilanci  degli  enti  ai  fini  del
          miglioramento dei relativi saldi.».
          Nota all'art. 1, comma 201:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 11 dell'art. 82 del
          gia' citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
              «11. Le indennita' di funzione e i gettoni di presenza,
          determinati   ai   sensi   del   comma 8,   possono  essere
          incrementati  o  diminuiti  con  delibera  di  Giunta  e di
          consiglio   per   i  rispettivi  componenti.  Nel  caso  di
          incremento   la   spesa  complessiva  risultante  non  deve
          superare  una  quota  predeterminata  dello stanziamento di
          bilancio  per  le spese correnti, fissata, in rapporto alla
          dimensione  demografica  degli  enti, dal decreto di cui al
          comma 8.  Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli
          enti locali in condizioni di dissesto finanziario.».
          Nota all'art. 1, comma 202:
              - Si  riporta  il  testo del comma 91 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «91.  Per  il  personale dipendente da amministrazioni,
          istituzioni  ed  enti pubblici diversi dall'amministrazione
          statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il
          biennio   2004-2005,   nonche'   quelli   derivanti   dalla
          corresponsione  dei miglioramenti economici al personale di
          cui  all'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
          sensi   dell'art.   48,   comma 2,   del  medesimo  decreto
          legislativo,  tenuto  anche  conto  dei  risparmi derivanti
          dalle  disposizioni  di  cui  ai commi da 93 a 106 riferite
          all'anno  2005.  In  sede  di  deliberazione  degli atti di
          indirizzo  previsti  dall'art.  47,  comma 1,  del  decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, i comitati di settore
          provvedono  alla  quantificazione  delle relative risorse e
          alla    determinazione    della    quota    da    destinare
          all'incentivazione  della produttivita', attenendosi, quale
          tetto  massimo  di  crescita delle retribuzioni, ai criteri
          previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato
          di cui al comma 88.».
          Note all'art. 1, comma 203:
              - Per  il  riferimento  al  comma 173 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n.  311  del  2004  si veda la nota al
          comma 182.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  12  dell'intesa
          Stato-regioni del 23 marzo 2005:
              Intesa,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 6, della legge
          5 giugno  2003,  n.  131,  in attuazione dell'art. 1, comma
          173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
              Art.  12.  (Tavolo di verifica degli adempimenti). - 1.
          Ai  fini  della verifica degli adempimenti per le finalita'
          di  quanto disposto dall'art. 1 comma 184, lettera c) della
          legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  e' istituito presso il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello Stato, il tavolo tecnico
          per   la  verifica  degli  adempimenti,  coordinato  da  un
          rappresentante del Ministero del-l'economia e delle finanze
          e composto da rappresentanti:
                \bullet   del  Dipartimento  degli  affari  regionali
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                \bullet  del Ministero della salute;
                \bullet  delle regioni capofila delle aeree sanita' e
          Affari   finanziari,   nell'ambito   della  conferenza  dei
          Presidenti delle regioni e province autonome;
                \bullet   di  una  ulteriore  regione  indicata dalla
          conferenza  dei  Presidenti  delle regioni e delle province
          autonome;
                \bullet    dell'Agenzia   per   i   servizi  sanitari
          regionali;
                \bullet  della Segreteria della conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e Bolzano;
                \bullet    della   Segreteria  della  conferenza  dei
          Presidenti delle regioni e delle province autonome.
              2.  Il  tavolo  tecnico di cui al comma 1 richiede alle
          singole  regioni la documentazione necessaria alla verifica
          degli  adempimenti.  Il  tavolo  procede  ad un primo esame
          della  documentazione,  informando  le  regioni prima della
          convocazione   -   sui  punti  di  criticita'  riscontrati,
          affinche'   esse   possano  presentarsi  con  le  eventuali
          integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
          coordinatore  del  tavolo  tecnico  dispone che di tutte le
          sedute  sia  redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei
          lavori  e  delle  posizioni  espresse  dai partecipanti, e'
          trasmesso   ai   componenti   del  tavolo  e  alla  regione
          interessata.
              3. Il tavolo tecnico:
                \bullet   entro  il  30 marzo  dell'anno successivo a
          quello di riferimento, fornisce alle regioni le indicazioni
          relative  alla  documentazione  necessaria  per la verifica
          degli  adempimenti,  che le stesse devono produrre entro il
          successivo 30 maggio;
                \bullet   effettua  una  valutazione del risultato di
          gestione,  a  partire  dalle risultanze contabili al quarto
          trimestre  ed  esprime il proprio parere entro il 30 luglio
          dell'anno successivo a quello di riferimento;
                \bullet   si  avvale delle risultanze del Comitato di
          cui  all'art.  9  della  presente  intesa,  per gli aspetti
          relativi  agli  adempimenti  riportati  nell'Allegato 1, al
          punto 2  lettere  c),  e),  f),  g), h), e agli adempimenti
          derivanti dagli art. 3, 4 e 10 della presente intesa;
                \bullet   riferisce  sull'esito  delle  verifiche  al
          tavolo  politico,  che  esprime  il  suo  parere  entro  il
          30 settembre  dell'anno successivo a quello di riferimento.
          Riferisce,   altresi',  al  tavolo  politico  su  eventuali
          posizioni   discordanti.   Nel   caso  che  tali  posizioni
          riguardino  la valutazione degli adempimenti di una singola
          regione, la stessa viene convocata dal tavolo politico.
              4. Il tavolo politico composto:
                \bullet  per il Governo, dal Ministro dell'economia e
          delle  finanze  o suo delegato, dal Ministro della salute o
          suo  delegato o dal Ministro per gli affari regionali o suo
          delegato;
                \bullet   per le regioni, da una delegazione politica
          della  Conferenza  dei  Presidenti  delle  regioni  e delle
          province autonome guidata dal Presidente o suo delegato.
              5. Il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
          successivamente  alla  presa  d'atto  del  predetto  tavolo
          politico   in  ordine  agli  esiti  delle  verifiche  sugli
          adempimenti  in  questione,  provvede  entro  il 15 ottobre
          dell'anno successivo a quello di riferimento per le regioni
          adempienti  ad  erogare  il saldo, e provvede nei confronti
          delle  regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1 comma 176,
          della legge n. 311 del 2004.
              - Si  riporta  il testo del comma 164 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «164.   Per   garantire   il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il triennio 2005-2007 il livello complessivo
          della  spesa  del  Servizio  sanitario  nazionale,  al  cui
          finanziamento  concorre  lo Stato, e' determinato in 88.195
          milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per
          l'anno  2006  e  91.759  milioni di euro per l'anno 2007. I
          predetti  importi  ricomprendono anche quello di 50 milioni
          di  euro,  per  ciascuno  degli  anni indicati, a titolo di
          ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
          «Bambino  Gesu'.».  Lo  Stato, in deroga a quanto stabilito
          dall'art.  4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001,
          n.   347,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi
          del  Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e
          2003.  A  tal  fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
          debitoria,  la  spesa  di  2.000 milioni di euro per l'anno
          2005,  di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei
          disavanzi  della  regione  Lazio per l'anno 2003, derivanti
          dal   finanziamento   dell'ospedale  «Bambino  Gesu'.».  Le
          predette  disponibilita'  finanziarie sono ripartite tra le
          regioni  con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
          la Conferenza Stato-regioni.».
          Nota all'art. 1, comma 204:
              - Si  riporta  il  testo del comma 30 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «30.  Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio  degli
          adempimenti  relativi al patto di stabilita' interno, anche
          secondo  i  criteri  adottati in contabilita' nazionale, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, le
          province  e  i  comuni  con  popolazione superiore a 30.000
          abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a
          50.000  abitanti  trasmettono  trimestralmente al Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale dello Stato, entro trenta giorni dalla
          fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web
          appositamente  previsto  per il patto di stabilita' interno
          nel sito www.pattostabilita'.rgs.tesoro.it, le informazioni
          riguardanti  sia  la  gestione  di competenza che quella di
          cassa,  attraverso un prospetto e con le modalita' definiti
          con  decreto  del  predetto  Ministero,  di concerto con il
          Ministero  dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281, e l'ISTAT.».
          Note all'art. 1, comma 206:
              -  Si    riporta   il   testo   dell'art.   117   della
          Costituzione:
              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;