(parte 3)
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  Citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le Citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
              - Per il riferimento all'art. 119 della Costituzione si
          veda la nota al comma 167.
          Note all'art. 1, comma 207:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 18 della
          legge  11 febbraio  1994, n. 109 e successive modificazioni
          (Legge quadro in materia di lavori pubblici):
              «1.   Una   somma   non  superiore  all'1,5  per  cento
          dell'importo  posto  a  base  di  gara  di un'opera o di un
          lavoro,  a  valere  direttamente  sugli stanziamenti di cui
          all'art.  16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera
          o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di
          contrattazione  decentrata  ed  assunti  in  un regolamento
          adottato  dall'amministrazione,  tra  il responsabile unico
          del  procedimento  e  gli  incaricati  della  redazione del
          progetto,  del  piano  della sicurezza, della direzione dei
          lavori,  del  collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La
          percentuale  effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5 per
          cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita'
          e   alla   complessita'   dell'opera   da   realizzare.  La
          ripartizione     tiene    conto    delle    responsabilita'
          professionali   connesse  alle  specifiche  prestazioni  da
          svolgere.    Le    quote   parti   della   predetta   somma
          corrispondenti  a  prestazioni  che  non  sono  svolte  dai
          predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
          all'organico  dell'amministrazione  medesima, costituiscono
          economie.   I   commi quarto  e  quinto  dell'art.  62  del
          regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n.
          2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
          lettera b),  possono  adottare  con  proprio  provvedimento
          analoghi criteri.».
          Nota all'art. 1, comma 209:
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 2 aprile
          1979,  n. 97, e successive modificazioni (Norme sullo stato
          giuridico  dei  magistrati  e sul trattamento economico dei
          magistrati  ordinari e amministrativi, dei magistrati della
          giustizia militare e degli avvocati dello Stato):
              «Art. 13 (Indennita' di missione). - Le disposizioni di
          cui  agli  articoli 1  e  3 della legge 6 dicembre 1950, n.
          1039,  si  applicano  agli  uditori giudiziari destinati ad
          esercitare le funzioni giudiziarie.
              L'indennita'  di cui al primo comma e' corrisposta, con
          decorrenza  dal  1° luglio  1980,  con  le modalita' di cui
          all'art.  3,  legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati
          trasferiti  d'ufficio  o  comunque destinati ad una sede di
          servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorche'
          abbiano  manifestato  il consenso o la disponibilita' fuori
          della  ipotesi  di  cui  all'art.  2,  secondo  comma,  del
          R.decreto  legislativo  31 maggio  1946,  n. 511, in misura
          intera  per  il  primo anno ed in misura ridotta alla meta'
          per il secondo anno.
              In  ogni  altro  caso  di  trasferimento  ai magistrati
          compete  l'indennita'  di  cui all'art. 12, primo e secondo
          comma,  della  legge  26 luglio  1978,  n.  417, nonche' il
          rimborso  spese  di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della
          legge  18 dicembre 1973, n. 836, ed all'art. 11 della legge
          26 luglio 1978, n. 417.».
          Nota all'art. 1, comma 210:
              - Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
          Note all'art. 1, comma 212:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  36  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2003):
              «Art.   36   (Indennita'  e  compensi  rivalutabili  in
          relazione  alla  variazione  del costo della vita). - 1. Le
          disposizioni   dell'art.   7,  comma 5,  del  decreto-legge
          19 settembre  1992,  n. 384, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  14 novembre  1992,  n. 438, come confermate e
          modificate   dall'art.   1,  commi 66  e  67,  della  legge
          23 dicembre  1996,  n.  662, e da ultimo dall'art. 22 della
          legge  23 dicembre  1999, n. 488, per le amministrazioni di
          cui  agli  articoli 1,  comma 2, e 70, comma 4, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,   contenenti   il   divieto   di   procedere
          all'aggiornamento  delle  indennita',  dei  compensi, delle
          gratifiche,  degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti
          ad  incremento in relazione alla variazione del costo della
          vita,   continuano   ad   applicarsi   anche  nel  triennio
          2003-2005.  Tale  divieto si applica anche agli emolumenti,
          indennita',  compensi  e  rimborsi  spese erogati, anche ad
          estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per
          l'esercizio  di specifiche funzioni per i quali e' comunque
          previsto  il  periodico  aggiornamento dei relativi importi
          nonche',   fino  alla  stipula  del  contratto  annuale  di
          formazione  e  lavoro  previsto  dall'art.  37  del decreto
          legislativo  17 agosto  1999,  n. 368, alle borse di studio
          corrisposte  ai medici in formazione specialistica ai sensi
          del  decreto  legislativo  8 agosto  1991,  n.  257, il cui
          ammontare  a  carico  del  fondo sanitario nazionale rimane
          consolidato  nell'importo  previsto dall'art. 32, comma 12,
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni.
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          alle   amministrazioni   di   cui  ai  decreto  legislativo
          12 febbraio  1993,  n.  39,  decreto  legislativo 21 aprile
          1993,  n. 124, ed alle legge 10 ottobre 1990, n. 287, legge
          31 luglio  1997,  n.  249,  legge 14 novembre 1995, n. 481,
          legge  11 febbraio  1994,  n. 109, legge 12 giugno 1990, n.
          146,  legge  31 dicembre 1996, n. 675, legge 4 giugno 1985,
          n.  281,  e  legge  12 agosto  1982,  n.  576, e successive
          modificazioni.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 73 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 350 del 2003:
              «73.  L'art.  36  della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
          nonche'  le  norme ivi richiamate si interpretano nel senso
          che   il   divieto  di  procedere  all'aggiornamento  delle
          indennita',   dei   compensi,   delle   gratifiche,   degli
          emolumenti  e  dei  rimborsi  spesa  si  applica anche alle
          misure   dell'assegno   di   confine   di  cui  alla  legge
          28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.».
          Note all'art. 1, comma 213:
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 26 luglio
          1978,  n.  417  (Adeguamento  del  trattamento economico di
          missione e di trasferimento dei dipendenti statali):
              «Art. 1. A decorrere dal 1° dicembre 1977 le indennita'
          di  trasferta  dovute  ai  magistrati,  agli  avvocati e ai
          procuratori  dello  Stato,  agli  appartenenti  alle  Forze
          armate  ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori
          universitari  ed ai dirigenti statali comandati in missione
          fuori   della  ordinaria  sede  di  servizio  in  localita'
          distanti almeno 10 Km., sono stabilite come segue:

=====================================================================
1) qualifiche indicate al punto 1) della tabella A allegata|
alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 (2/a)                  |L. 27.200
=====================================================================
2) qualifiche indicate al punto 2) della stessa tabella A  | } 22.700
---------------------------------------------------------------------
3) qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa   |
tabella A e 1) della successiva tabella D                  | } 19.100
---------------------------------------------------------------------
4) gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4) e 5) della  |
stessa tabella D                                           | } 14.000
---------------------------------------------------------------------
5) rimanente personale militare                            | } 10.000

              Per  sede di servizio si intende il centro abitato o la
          localita'  isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto
          presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.
              Il  trattamento  previsto  dal primo comma del presente
          articolo cessa   dopo   i  primi  240  giorni  di  missione
          continuativa nella medesima localita'.
              La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica
          nei  confronti  dei  magistrati  applicati  ai  sensi degli
          articoli 76-bis,  comma 6-bis,  e  110  del  regio  decreto
          30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
              L'aumento   dell'indennita'   di   trasferta   previsto
          dall'art.  7,  primo  comma, del decreto-legge 18 settembre
          1976,  n.  648,  convertito, con modificazioni, nella legge
          30 ottobre 1976, n. 730, resta assorbito dalle nuove misure
          di cui al primo comma del presente articolo .
              L'indennita'  spetta soltanto per i giorni strettamente
          necessari  allo  svolgimento  delle  funzioni o dei servizi
          pubblici  nel  luogo  nel  quale  siano  stati  inviati  in
          missione i soggetti di cui al primo comma.
              A  decorrere  dal  1° gennaio  dell'anno  successivo  a
          quello  dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge le
          misure   dell'indennita'   di   trasferta   possono  essere
          rideterminate  annualmente  con  decreto  del  Ministro del
          tesoro   in   relazione   agli   indici   rilevati  per  la
          maggiorazione  dell'indennita'  integrativa speciale di cui
          agli  articoli 1  e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              La  disposizione  di cui al comma precedente si applica
          anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato.
              L'eventuale  aumento  non  puo'  comunque  eccedere  il
          limite  del  10  per  cento  delle misure in atto nell'anno
          precedente.
              Sulle  misure  risultanti dall'aumento e dai successivi
          adeguamenti  va  operato l'arrotondamento per eccesso a 100
          lire.».
              - Si riporta il primo comma dell'art. 1 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  16 gennaio  1978,  n.  513
          (Trattamento  economico  di missione e di trasferimento dei
          dipendenti civili dello Stato):
              «Art.  1.  - A decorrere dal 1° dicembre 1977 le misure
          dell'indennita'  di  trasferta  dovute  al personale civile
          dello  Stato  non  dirigente,  comandato  in missione fuori
          della  ordinaria  sede  di  servizio  in localita' distanti
          almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:
                1)  personale  rivestente  le  qualifiche indicate ai
          punti  3), 4) e 5) della tabella A, 1) e 2) della tabella B
          e  1) della tabella C allegate alla legge 18 dicembre 1973,
          n. 836, nonche' personale direttivo e personale di concetto
          con  almeno  sei  anni  di  anzianita'  delle ex imposte di
          consumo: L. 19.100;
                2)   rimanenti  categorie  di  personale  civile:  L.
          14.000.».
              - Si  riporta  il  primo  e  secondo comma dell'art. 14
          della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico
          di missione e di trasferimento dei dipendenti statali):
              «Art.  14.  -  In  aggiunta  al rimborso delle spese di
          viaggio  per  missioni di servizio all'interno o all'estero
          e' dovuta una indennita' supplementare pari al 10 per cento
          del  costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio e'
          compiuto  in  ferrovia,  su  piroscafi  o su altri mezzi di
          trasporto  in  servizio di linea, terrestre o marittimo, ed
          al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio
          e' compiuto in aereo.
              La   stessa  indennita'  compete  anche  per  i  viaggi
          relativi  a  missioni  all'interno  e  all'estero  compiuti
          gratuitamente  per  via  terrestre, per via marittima o per
          via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio
          in  relazione  alla  qualifica  rivestita  o  alle funzioni
          svolte.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   luogotenenziale   7 giugno   1945,   n.   320
          (Trattamento  di  missione  e di trasferimento a favore del
          personale statale):

              «Art. 8. - Con effetto dal 1° gennaio 1945 a favore del
          personale  dei  ruoli  centrali delle Amministrazioni dello
          Stato,  destinato  a  prestare servizio presso uffici dello
          Stato   aventi  sede  fuori  della  Capitale  e'  istituita
          un'indennita',  non cumulabile col trattamento di missione,
          commisurata    all'intera    diaria    di    missione   con
          l'integrazione   compensativa   di   cui   al  3  comma del
          precedente art. 3.
              E'  ammessa l'opzione pel trattamento di missione per i
          periodi in cui sia piu' favorevole.
              Con  decreti  dei  Ministri  competenti di concerto con
          quello per il tesoro, saranno determinati i personali e gli
          uffici  per  i quali e' ammessa l'applicazione del presente
          articolo.».
          Note all'art. 1, comma 214:
              - Per  il  riferimento  al comma 2 dell'art. 1 del gia'
          citato  decreto legislativo n. 165 del 2001 si veda la nota
          al comma 210.
              - Per  il  riferimento al comma 4 dell'art. 70 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  165 del 2001 si vedano le
          note al comma 187.
          Note all'art. 1, comma 215:
              - La  legge  29 marzo  2001,  n.  86: («Disposizioni in
          materia  di  personale  delle Forze armate e delle Forze di
          polizia»)  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile
          2001, n. 77.
              - Si  riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 maggio
          1998,   n.   133  (Incentivi  ai  magistrati  trasferiti  o
          destinati  d'ufficio  a sedi disagiate e introduzione delle
          tabelle infradistrettuali):
              «Art.   2   (Indennita'   in   caso   di  trasferimento
          d'ufficio).  -  1.  Al  magistrato  trasferito d'ufficio ai
          sensi  dell'art.  1  e'  attribuita  per  quattro  anni una
          indennita'   mensile   determinata   in   base   al  doppio
          dell'importo  previsto  quale  diaria  giornaliera  per  il
          trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge
          18 dicembre  1973,  n.  836,  come  modificata  dalla legge
          26 luglio   1978,  n.  417,  e  successivamente  da  ultimo
          rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile
          1985,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  112  del
          14 maggio 1985.
              2.  La  indennita'  di  cui  al  comma 1  del  presente
          articolo non  e' cumulabile con quella prevista dal primo e
          dal  secondo  comma dell'art. 13 della legge 2 aprile 1979,
          n.  97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio
          1981,   n.   27,   e  non  compete  in  caso  di  ulteriore
          trasferimento  d'ufficio  disposto  prima di un quadriennio
          dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere
          un nuovo trasferimento.
              3.  Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata
          l'aumento  previsto  dal  secondo  comma dell'art. 12 della
          legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove
          volte  la  mensilita' della indennita' integrativa speciale
          in godimento.
              4.   L'indennita'   di  cui  al  comma 1  del  presente
          articolo e'  corrisposta anche ai magistrati che sono stati
          destinati  agli  uffici di cui al comma 2 dell'art. 1 quali
          uditori  giudiziari  con funzioni, dopo il primo biennio di
          permanenza  in  tali  uffici,  fermi restando i contingenti
          previsti dall'art. 1, comma 3.».
          Note all'art. 1, comma 216:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 12 della gia' citata
          legge n. 836 del 1973 come modificato dalla presente legge:
              Art.  12.  -  Ai  dipendenti  in  missione  compete  il
          rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggi in
          ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto
          a  tariffa  d'uso  (escluso  l'eventuale supplemento per il
          vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue:
                prima   classe   per   il  personale  delle  carriere
          direttive,  di  concerto  ed equiparabili, per i coadiutori
          alla  terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti
          o  superiori  delle  carriere  esecutive  ed  equiparabili,
          nonche' per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle
          accademie militari;
                seconda classe per tutto il rimanente personale.
              Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per
          i  viaggi  eventualmente  effettuati  con  altri servizi di
          linea  quando questi consentano notevole risparmio di tempo
          ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha
          ordinato  la missione, ovvero quando manchi un collegamento
          ferroviario con la localita' da raggiungere. Il rimborso e'
          limitato  all'importo  delle spese effettivamente sostenute
          per l'acquisto dei biglietti di viaggio.
              Ai  dipendenti  con la qualifica non inferiore a quella
          di  dirigente  superiore  o  equiparata  spetta altresi' il
          rimborso  dell'eventuale  spesa  sostenuta  per l'uso di un
          compartimento  singolo  in  carrozza con letti. Per i primi
          dirigenti  e'  consentito  il rimborso dell'eventuale spesa
          sostenuta  per  l'uso  di  un posto letto. Per il personale
          delle  qualifiche inferiori e' consentito il rimborso della
          eventuale  spesa  sostenuta  per  l'uso  di una cuccetta di
          prima classe.
              E'  ammesso  l'uso dei treni rapidi normali, speciali e
          di  lusso  purche'  per  i  medesimi sia consentita, per il
          tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo
          comma del  presente  articolo  .  Sono  ammesse altresi' le
          deviazioni consentite dall'orario ufficiale.
              La  disposizione  di cui al precedente comma si applica
          anche   ai  viaggi  di  servizio  e  di  trasferimento  del
          personale civile e militare in servizio all'estero.
              Per  i  percorsi  o  per  le  frazioni  di percorso non
          serviti  da  ferrovia  o  da  altri  servizi  di  linea  e'
          corrisposta,  a  titolo di rimborso spesa, un'indennita' di
          lire 43 a chilometro aumentabile, per percorsi effettuati a
          piedi in zone prive di strade, a lire 62 a chilometro.
              Ai  fini  dell'applicazione  del  precedente  comma, le
          frazioni  di  chilometro  inferiori  a  500  metri non sono
          considerate, Le altre sono arrotondate a chilometro intero.
              I  rimborsi  di  cui al presente articolo competono per
          tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio
          anche se il personale non acquista titolo all'indennita' di
          trasferta.».
          Nota all'art. 1, comma 217:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del regio decreto
          3 giugno    1926,   n.   941   (Indennita'   al   personale
          dell'amministrazione  dello  Stato  incaricato  di missione
          all'estero  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 11 giugno
          1926, n. 134) come modificato dalla presente legge.
              «Art. 3. - Ai componenti le delegazioni italiane presso
          commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino
          all'estero  per  partecipare alle relative riunioni, spetta
          sulle  indennita' ai termini del precedente art. 1 e per un
          periodo  non  superiore  ai 30 giorni, l'aumento del 30 per
          cento.  Eguale  aumento  e  per  lo stesso periodo di tempo
          spetta ai personali di tutte le amministrazioni, sia civili
          che militari, che si rechino all'estero in commissione, per
          rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente
          per     partecipare     a    commissioni    di    carattere
          internazionale.».
          Note all'art. 1, comma 218:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 8 della
          legge  3 maggio  1999,  n.  124  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di personale scolastico):
              «2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente
          dagli   enti   locali,   in   servizio   nelle  istituzioni
          scolastiche  statali  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  e' trasferito nei ruoli del personale ATA
          statale  ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
          profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei
          compiti   propri  dei  predetti  profili.  Relativamente  a
          qualifiche  e  profili  che  non trovino corrispondenza nei
          ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per
          l'ente  di  appartenenza,  da esercitare comunque entro tre
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
          economici  l'anzianita'  maturata  presso  l'ente locale di
          provenienza  nonche'  il mantenimento della sede in fase di
          prima    applicazione    in    presenza    della   relativa
          disponibilita' del posto.».
          Nota all'art. 1, comma 219:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  68 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 (testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili dello Stato), cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  68 (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo
          per  perdita della integrita' fisica dipendente da causa di
          servizio).  -  L'aspettativa  per  infermita'  e' disposta,
          d'ufficio  o  a  domanda,  quando sia accertata, in base al
          giudizio   di   un   medico   scelto  dall'amministrazione,
          l'esistenza  di  una malattia che impedisca temporaneamente
          la regolare prestazione del servizio.
              Alle  visite per tale accertamento assiste un medico di
          fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume
          la spesa relativa.
              L'aspettativa  per  infermita'  ha  termine col cessare
          della  causa  per  la  quale  fu  disposta;  essa  non puo'
          protrarsi per piu' di diciotto mesi.
              L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli
          opportuni accertamenti sanitari.
              Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero
          stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per
          il  restante periodo, conservando integralmente gli assegni
          per carichi di famiglia.
              Il  tempo  trascorso  in  aspettativa per infermita' e'
          computato   per   intero  ai  fini  della  progressione  in
          carriera,  dell'attribuzione  degli  aumenti  periodici  di
          stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
              Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia
          riconosciuta  dipendente  da  causa  di  servizio, permane,
          inoltre,  per  tutto il periodo dell'aspettativa il diritto
          dell'impiegato  a  tutti  gli assegni escluse le indennita'
          per prestazioni di lavoro straordinario.
              Per  le  infermita' riconosciute dipendenti da causa di
          servizio,  e' a carico dell'amministrazione la spesa per la
          corresponsione   di  un  equo  indennizzo  per  la  perdita
          dell'integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato.
          Note all'art. 1, comma 220:
              - Gli  articoli da  42  a 47 del decreto del Presidente
          della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione
          del  testo  unico  delle  disposizioni  sullo statuto degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  approvato con decreto del
          Presidente   della   Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3),
          abrogati dalla presente legge, recano:

              «Art.  42  (Modalita'  per  ottenere  il rimborso delle
          spese di cura)».
              «Art.  43 (comunicazione del provvedimento che accoglie
          l'istanza)».
              «Art. 44 (Spese di cure rimborsabili)».
              «Art. 45 (Documenti giustificativi)».
              «Art. 46 (Concessione di anticipi)».
              «Art. 47 (Computo del quinquennio per la determinazione
          della durata massima dell'aspettativa).».
              - La  legge  1° novembre  1957, n. 1140; abrogata dalla
          presente  legge,  recava:  Spese  di  degenza e di cura per
          ferite,   lesioni  e  infermita'  dipendenti  da  causa  di
          servizio   del   personale   dell'Esercito,  della  Marina,
          dell'Aeronautica   e  dei  Corpi  di  polizia  militarmente
          organizzati.».
              - La  legge  27 luglio  1962,  n.  1116  abrogata dalla
          presente legge recava: «Norme interpretative ed integrative
          dell'art.  68  del  testo  unico  approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della
          legge  1° novembre  1957,  n.  1140, in materia di spese di
          degenza  e  di  cura  del  personale statale per infermita'
          dipendenti da causa di servizio.».
          Note all'art. 1, comma 222:
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 22 luglio
          1961,  n.  628 (Modifiche all'ordinamento del Ministero del
          lavoro  e  della previdenza sociale), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 3. - L'Ispettorato del lavoro e' costituito da:
                a) Ispettorati  regionali, con sede in ogni capoluogo
          di regione o in comune sede di corte di appello;
                b) Ispettorati   provinciali,   con   sede   in  ogni
          capoluogo  di  provincia,  che  non  sia anche capoluogo di
          regione;
                c) un Ispettorato medico centrale.
              La  Direzione  generale  degli  affari  generali  e del
          personale  provvede all'amministrazione, all'organizzazione
          ed al controllo dell'Ispettorato del lavoro.
              Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle
          attribuzioni  di  istituto dell'Ispettorato del lavoro sono
          impartite  dalle singole Direzioni generali, per le materie
          di   rispettiva   competenza.  Spetta  in  ogni  caso  alla
          Direzione generale degli affari generali e del personale la
          disciplina  dei  mezzi  e  delle  modalita'  occorrenti per
          l'attuazione di tali direttive.
              Con le norme regolamentari di cui al successivo art. 19
          sara'  provveduto  alla organizzazione unitaria dei servizi
          dell'Ispettorato     del     lavoro,     compresi    quelli
          dell'Ispettorato   medico,   al   fine   di  assicurare  il
          coordinamento   dei   servizi   stessi   nell'ambito  della
          Direzione generale degli affari generali e del personale.
              Gli   Ispettorati   regionali   esercitano   azione  di
          coordinamento  e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali
          e  svolgono  direttamente  su  tutto  il  territorio  della
          regione  i  compiti  determinati dal Ministero del lavoro e
          della  previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui
          hanno   sede,   disimpegnano   le  funzioni  proprie  degli
          Ispettorati  provinciali,  salvo  quanto  e'  disposto  dal
          settimo comma del presente articolo .
              Gli  Ispettorati  provinciali,  per le province che non
          siano   sede   di   Ispettorati  regionali,  esercitano  le
          attribuzioni   demandate  all'Ispettorato  del  lavoro,  ad
          eccezione   di   quelle   di   cui  alla  prima  parte  del
          comma precedente.
              Per  particolari  esigenze di servizio, connesse con la
          speciale   importanza  o  dimensione  della  circoscrizione
          regionale,  il  Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza
          sociale  puo'  disporre  con  suo decreto l'istituzione, in
          taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e
          di   un  Ispettorato  provinciale  per  l'assolvimento  dei
          rispettivi compiti di istituto.
              L'Ispettorato   medico   centrale   ha  il  compito  di
          coordinare  e  dirigere  il lavoro per l'applicazione delle
          disposizioni  igienico sanitarie, di cui al successivo art.
          4,  di  proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di
          compiere,  se  necessario,  ispezioni  d'intesa con il capo
          dell'Ispettorato  della circoscrizione in cui esse dovranno
          effettuarsi,  di  indagare  sulle  condizioni  di  igiene e
          salubrita'  del  lavoro,  oltre  a  quanto  altro  su  tali
          argomenti  puo'  essere affidato dal Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 11 della gia' citata
          legge n. 628 del 1961, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  11.  -  Gli  Uffici  del  lavoro e della massima
          occupazione sono costituiti da:
                1)  Uffici  regionali  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione,  con  sede  in  ogni capoluogo di regione o in
          comune sede di corte di appello;
                2)  Uffici  provinciali  del  lavoro  e della massima
          occupazione,  con  sede in ogni capoluogo di provincia, che
          non  sia  anche  capoluogo  di  regione,  e proprie sezioni
          zonali, comunali e frazionali;
                3)  Uffici speciali istituiti ai termini dell'art. 23
          della legge 29 aprile 1949, n. 264;
                4)  Centri  di  emigrazione, con sede nelle localita'
          piu' idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio, dei
          lavoratori  e  delle loro famiglie, determinate con decreto
          del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
              Per  particolari  esigenze  di servizio connesse con la
          speciale   importanza  o  dimensione  della  circoscrizione
          regionale,  il  Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza
          sociale  puo'  con  suo  decreto disporre l'istituzione, in
          taluni  capoluoghi di regione, di un Ufficio regionale e di
          un   Ufficio   provinciale   del  lavoro  e  della  massima
          occupazione  per  l'assolvimento  dei rispettivi compiti di
          istituto.
              Le  sezioni  zonali  di  cui  al  punto  2)  del  primo
          comma del  presente  articolo hanno  sede  nei  comuni  che
          presentano  maggiori  esigenze  funzionali  ai  fini  della
          massima  occupazione  e  sono  istituite  con  decreto  del
          Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale: le sezioni
          comunali hanno sede nei rimanenti comuni; quelle frazionali
          nelle  localita'  indicate  con decreto del Ministro per il
          lavoro e la previdenza sociale.
              Nei   comuni   e   localita'   di   minore  importanza,
          determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e
          la   previdenza   sociale   e'   autorizzato  ad  avvalersi
          dell'opera dei «corrispondenti», a norma dell'art. 12 della
          legge 16 maggio 1956, n. 562.
              Resta  ferma,  per  quanto concerne i locali occorrenti
          per  i  servizi  di  collocamento  alle sezioni previste al
          primo  comma,  punto 2), la disposizione di cui all'art. 28
          della legge 29 aprile 1949, n. 264.
              La  Direzione  generale  degli  affari  generali  e del
          personale  provvede all'amministrazione, all'organizzazione
          ed al controllo degli Uffici di cui al primo comma.
              Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle
          attribuzioni   di   istituto  degli  Uffici  predetti  sono
          impartite  dalle singole Direzioni generali, per le materie
          di   rispettiva   competenza.  Spetta  in  ogni  caso  alla
          Direzione generale degli affari generali e del personale di
          disciplina  dei  mezzi  e delle modalita' occorrenti per la
          attuazione di tali direttive.
              Con le norme regolamentari di cui al successivo art. 19
          sara'  provveduto  alla organizzazione unitaria dei servizi
          degli Uffici del lavoro e della massima occupazione al fine
          di   assicurare   il   coordinamento   dei  servizi  stessi
          nell'ambito  della Direzione generale degli affari generali
          e del personale.».
          Note all'art. 1, comma 224:
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 69 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «1.  Salvo  che  per  le  materie  di  cui  all'art. 2,
          comma 1,  lettera c),  della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
          gli  accordi  sindacali  recepiti in decreti del Presidente
          della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e
          le  norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti
          alla   data   del   13 gennaio   1994   e   non   abrogate,
          costituiscono,  limitatamente agli istituti del rapporto di
          lavoro,  la  disciplina  di  cui  all'art. 2, comma 2. Tali
          disposizioni    sono    inapplicabili   a   seguito   della
          stipulazione   dei  contratti  collettivi  del  quadriennio
          1994-1997,  in  relazione  ai soggetti e alle materie dagli
          stessi  contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso
          di  produrre  effetti dal momento della sottoscrizione, per
          ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del
          quadriennio 1998-2001.».
              - Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 5 della
          legge  27 maggio  1949,  n. 260 (Disposizioni in materia di
          ricorrenze  festive),  cosi'  come  sostituito  dall'art. 1
          della legge 31 marzo 1954, n. 90:
              «Ai  salariati retribuiti in misura fissa, che prestino
          la loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre
          la  normale  retribuzione  globale  di  fatto  giornaliera,
          compreso  ogni  elemento accessorio, la retribuzione per le
          ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione
          per  il  lavoro  festivo. Qualora la festivita' ricorra nel
          giorno  di  domenica, spettera' ai lavoratori stessi, oltre
          la  normale  retribuzione  globale  di  fatto  giornaliera,
          compreso  ogni  elemento  accessorio,  anche  una ulteriore
          retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.».
          Note all'art. 1, comma 225:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 42 della
          legge  31 dicembre  1996, n. 675 (Tutela delle persone e di
          altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
              «3.  Il  comma 1  dell'art.  5  del decreto legislativo
          12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
              "1.   Le   norme  concernenti  l'organizzazione  ed  il
          funzionamento  dell'Autorita',  l'istituzione del ruolo del
          personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e
          l'ordinamento  delle  carriere,  nonche'  la gestione delle
          spese  nei  limiti  previsti dal presente decreto, anche in
          deroga  alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
          Stato,  sono  adottate  con regolamento emanato con decreto
          del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro e su parere conforme
          dell'Autorita'  medesima.  Il parere del Consiglio di Stato
          sullo  schema  di  regolamento  e' reso entro trenta giorni
          dalla   ricezione  della  richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento  puo'  comunque  essere  emanato. Si applica il
          trattamento economico previsto per il personale del Garante
          per  l'editoria  e la radiodiffusione ovvero dell'organismo
          che  dovesse  subentrare  nelle  relative  funzioni,  fermo
          restando  il  limite  massimo complessivo di centocinquanta
          unita'.   Restano   altresi'  fermi  gli  stanziamenti  dei
          capitoli  di  cui al comma 2, cosi' come determinati per il
          1995  e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per
          la categoria IV per il triennio 1996-1998.».
          Note all'art. 1, comma 226:
              - Si  riporta  il  testo del comma 57 dell'art. 3 della
          legge  24 dicembre  1993,  n. 537 (Interventi correttivi di
          finanza pubblica):
              «57.  Nei casi di passaggio di carriera di cui all'art.
          202  del  citato  testo  unico  approvato  con  decreto del
          Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle
          altre  analoghe  disposizioni, al personale con stipendio o
          retribuzione  pensionabile  superiore  a  quello  spettante
          nella  nuova  posizione  e' attribuito un assegno personale
          pensionabile,  non  riassorbibile  e non rivalutabile, pari
          alla   differenza   fra   lo   stipendio   o   retribuzione
          pensionabile  in  godimento all'atto del passaggio e quello
          spettante nella nuova posizione.».
          Note all'art. 1, comma 227:
              - Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 17-bis del
          gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri
          disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della
          vicedirigenza   nella  quale  e'  ricompreso  il  personale
          laureato  appartenente  alle  posizioni  C2 e C3, che abbia
          maturato  complessivamente  cinque  anni  di  anzianita' in
          dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX
          del  precedente  ordinamento. In sede di prima applicazione
          la  disposizione  di  cui  al  presente comma si estende al
          personale   non  laureato  che,  in  possesso  degli  altri
          requisiti  richiesti,  sia risultato vincitore di procedure
          concorsuali  per l'accesso alla ex carriera direttiva anche
          speciale.  I  dirigenti  possono delegare ai vice dirigenti
          parte delle competenze di cui all'art. 17.».
          Note all'art. 1, comma 230:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  35 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  35  (Reclutamento del personale). - L'assunzione
          nelle   amministrazioni  pubbliche  avviene  con  contratto
          individuale di lavoro:
                a) tramite  procedure selettive, conformi ai principi
          del  comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
          richiesta,  che  garantiscano  in misura adeguata l'accesso
          dall'esterno;
                b) mediante  avviamento degli iscritti nelle liste di
          collocamento  ai  sensi  della  legislazione vigente per le
          qualifiche  e  profili  per  i  quali  e' richiesto il solo
          requisito  della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi gli
          eventuali     ulteriori     requisiti     per    specifiche
          professionalita'.
              2.   Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte  delle
          amministrazioni  pubbliche,  aziende  ed  enti pubblici dei
          soggetti  di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
          per   chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica  della  compatibilita'  della  invalidita'  con le
          mansioni  da  svolgere.  Per  il coniuge superstite e per i
          figli   del  personale  delle  Forze  armate,  delle  Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento  del  servizio, nonche' delle vittime del
          terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata di cui alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,   tali   assunzioni  avvengono  per  chiamata
          diretta nominativa.
              3.   Le   procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
                a) adeguata  pubblicita'  della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino   economicita'   e  celerita'  di  espletamento,
          ricorrendo,   ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di  sistemi
          automatizzati,   diretti   anche   a  realizzare  forme  di
          preselezione;
                b) adozione  di  meccanismi  oggettivi e trasparenti,
          idonei  a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
          e  professionali  richiesti  in relazione alla posizione da
          ricoprire;
                c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
          lavoratori;
                d) decentramento delle procedure di reclutamento;
                e) composizione  delle commissioni esclusivamente con
          esperti  di  provata  competenza nelle materie di concorso,
          scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni, docenti ed
          estranei   alle   medesime,   che   non   siano  componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non   ricoprano   cariche   politiche   e   che  non  siano
          rappresentanti  sindacali  o designati dalle confederazioni
          ed    organizzazioni   sindacali   o   dalle   associazioni
          professionali.
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento  sono  adottate  da ciascuna amministrazione o
          ente   sulla   base   della  programmazione  triennale  del
          fabbisogno  di  personale  deliberata ai sensi dell'art. 39
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie, ivi
          compresa  l'Agenzia  autonoma per la gestione dell'albo dei
          segretari  comunali  e  provinciali,  gli enti pubblici non
          economici  e  gli  enti  di ricerca, con organico superiore
          alle  200  unita',  l'avvio  delle procedure concorsuali e'
          subordinato   all'emanazione   di   apposito   decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare su
          proposta  del Ministro per la funzione pubblica di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.
              5.   I   concorsi  pubblici  per  le  assunzioni  nelle
          amministrazioni  dello  Stato  e  nelle aziende autonome si
          espletano  di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
          per  ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
          autorizzate  dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
          gli   uffici   aventi  sede  regionale,  compartimentale  o
          provinciale   possono   essere   banditi   concorsi   unici
          circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
              5-bis.  I vincitori dei concorsi devono permanere nella
          sede  di  prima destinazione per un periodo non inferiore a
          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
          derogabile dai contratti collettivi.
              6.  Ai  fini  delle  assunzioni  di personale presso la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa  e  sicurezza  dello Stato, di polizia, di giustizia
          ordinaria,   amministrativa,   contabile  e  di  difesa  in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art.   26  della  legge  1° febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              7.  Il  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi   degli   enti   locali   disciplina  le  dotazioni
          organiche,  le  modalita'  di  assunzione  agli impieghi, i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
          Note all'art. 1, comma 235:
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.   1-quater  del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   14 maggio   2005,   n.  80
          (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
              «Art.  1-quater  (Alto  Commissario  per  la lotta alla
          contraffazione).  -  1. E' istituito l'Alto Commissario per
          la lotta alla contraffazione con compiti di:
                a) coordinamento  delle  funzioni  di sorveglianza in
          materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale
          ed intellettuale;
                b) monitoraggio  sulle  attivita' di prevenzione e di
          repressione dei fenomeni di contraffazione.
              2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta del Ministro delle attivita' produttive.
              3.   L'Alto   Commissario  si  avvale  per  il  proprio
          funzionamento   degli  uffici  delle  competenti  direzioni
          generali del Ministero delle attivita' produttive.
              4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          sono   definite   le   modalita'   di   composizione  e  di
          funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica.
              5.  Sono  abrogate  le disposizioni di cui all'art. 145
          del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.».
          Note all'art. 1, comma 236:
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
          19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  18 marzo  2005,  n. 37 (Proroga della partecipazione
          italiana  alla  missione internazionale in Iraq e misure di
          incentivazione   della   produttivita'  del  personale  dei
          Ministeri  della  difesa e degli affari esteri), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  4-bis  (Incentivazione  della  produttivita' del
          personale   dei  Ministeri  della  difesa  e  degli  affari
          esteri).  -  1.  In  relazione  alle  prioritarie e urgenti
          esigenze  connesse  all'intensificarsi  delle  attivita' di
          supporto   alle   Forze  armate  impiegate  nelle  missioni
          internazionali  e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro
          derivanti   dall'accresciuta  complessita'  delle  funzioni
          assegnate al personale appartenente alle aree professionali
          in   servizio   presso   il   Ministero  della  difesa,  e'
          autorizzata,  per  l'anno 2005, la spesa di euro 5.000.000,
          da   destinare,  attraverso  la  contrattazione  collettiva
          nazionale     integrativa,     all'incentivazione     della
          produttivita' del predetto personale.
              2. E' autorizzata a decorrere dal 2005 la spesa di euro
          3.000.000   da   destinare,  attraverso  la  contrattazione
          collettiva  nazionale integrativa, all'incentivazione della
          produttivita'   del  personale  delle  aree  funzionali  in
          servizio   presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  in
          relazione  all'incremento  dei  compiti ad esso assegnati e
          connessi   al   supporto   della  missione  umanitaria,  di
          stabilizzazione  e  di ricostruzione di cui all'art. 1, ivi
          inclusi   la   gestione  amministrativa  degli  interventi,
          l'invio  di  esperti,  nonche'  l'attivita'  amministrativa
          connessa   all'operativita'   dell'ambasciata   d'Italia  a
          Baghdad e del Consolato generale a Bassora.
              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo  ,  pari  a  euro  8.000.000  per  l'anno 2005, si
          provvede,  quanto  a  euro  5.000.000  di  cui  al comma 1,
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa   recata   dall'art.   1,   comma 233,   della  legge
          30 dicembre  2004, n. 311, e quanto a euro 3.000.000 di cui
          al   comma 2,   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2005-2007,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2005,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
          Note all'art. 1, comma 237:
              - Si  riporta  il testo del comma 117 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «117.  I Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
          della  giustizia,  della  salute e l'Agenzia del territorio
          sono  autorizzati  ad  avvalersi, sino al 31 dicembre 2005,
          del  personale  in servizio con contratti di lavoro a tempo
          determinato,  prorogati  ai  sensi  dell'art.  3, comma 62,
          della   legge   24 dicembre  2003,  n.  350.  Il  Ministero
          dell'economia  e delle finanze puo' continuare ad avvalersi
          fino  al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi
          dell'art.  47,  comma 10,  della legge 27 dicembre 1997, n.
          449, e successive modificazioni.».
              - Si  riporta  il testo del comma 10 dell'art. 47 della
          legge   27 dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione   della   finanza  pubblica)  e  successive
          modificazioni:
              «10.  Per  le  attivita'  connesse  alla attuazione del
          presente  Capo,  il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica puo' avvalersi di personale
          comandato  da  altre amministrazioni pubbliche e di esperti
          estranei  alle amministrazioni stesse, nonche' di personale
          a  tempo  determinato,  con  contratti  rinnovabili per non
          oltre  un  triennio,  per un numero massimo di 33 unita'. A
          decorrere  dall'anno  1999 tale contingente e' integrato di
          ulteriori  dieci  unita'  da  assegnare  al Ministero della
          pubblica  istruzione  per  le esigenze del monitoraggio dei
          flussi   di   spesa.   Alle   procedure  di  selezione  del
          contingente   integrativo   si  provvede  su  proposta  del
          Ministro  della  pubblica  istruzione. Alle spese, valutate
          nell'importo  di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire
          quattro  miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e
          di  lire  un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere
          sulle  economie realizzate con il presente Capo e su quelle
          conseguite  con  le  analoghe  iniziative nel settore della
          pubblica istruzione.».
          Note all'art. 1, comma 238:
              - Si  riporta  il  testo del comma 66 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 350 del 2003:
              «66.  Il Ministero della giustizia, per far fronte alle
          straordinarie    esigenze    operative   del   Dipartimento
          dell'amministrazione         penitenziaria,        provvede
          all'acquisizione  di  personale civile con professionalita'
          nei    settori   socio-educativo   tecnico   e   contabile,
          ricorrendo,  prioritariamente, alle procedure di mobilita'.
          In   caso   di  esito  negativo  delle  predette  procedure
          l'Amministrazione  puo'  avvalersi  di  personale assunto a
          tempo  determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di
          euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.».
          Note all'art. 1, comma 239:
              - Si  riporta  il testo del comma 118 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005
          i  contratti  di lavoro a tempo determinato stipulati dagli
          organi   della   magistratura   amministrativa   nonche'  i
          contratti   di   lavoro   a   tempo  determinato  stipulati
          dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL gia' prorogati ai sensi
          dell'art.  1  del  decreto-legge  28 maggio  2004,  n. 136,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
          n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei
          bilanci degli enti predetti.».
          Note all'art. 1, comma 242:
              - Si  riporta  il  titolo della legge 5 aprile 1985, n.
          124  recante:  «Disposizioni per l'assunzione di manodopera
          da  parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1985, n. 87.
          Note all'art. 1, comma 243:
              - Si  riporta  il testo del comma 121 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro
          a  tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro
          di  cui all'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003,
          n.  350,  possono essere effettuate unicamente nel rispetto
          delle   limitazioni   e   delle  modalita'  previste  dalla
          normativa  vigente  per  l'assunzione  di personale a tempo
          indeterminato.  I  rapporti  in  essere  instaurati  con il
          personale   interessato   alla  predetta  conversione  sono
          comunque prorogati al 31 dicembre 2005.».
          Note all'art. 1, comma 244:
              - Si  riporta  il testo del comma 123 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «123.  I  comandi  del  personale  della societa' Poste
          italiane  Spa  e  dell'Istituto  Poligrafico  e Zecca dello
          Stato,   di   cui   dall'art.   3,  comma 64,  della  legge
          24 dicembre  2003,  n.  350,  sono prorogati al 31 dicembre
          2005.».
          Note all'art. 1, comma 245:
              - Si  riporta  il testo del comma 31 dell'art. 78 della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001):
              «31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei
          soggetti  impegnati in progetti di lavori socialmente utili
          presso  gli  istituti scolastici, sono definite, in base ai
          criteri  stabiliti  ai  sensi  dell'art.  10,  comma 2, del
          decreto  legislativo  28 febbraio  2000,  n.  81,  mediante
          decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
          con  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  procedure  di  terziarizzazione, ai sensi della
          normativa   vigente,   secondo   criteri  e  modalita'  che
          assicurino   la   trasparenza  e  la  competitivita'  degli
          affidamenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 287
          miliardi  per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno
          2002.  Al  relativo  onere  si  provvede, quanto a lire 249
          miliardi    per    l'anno    2002,    mediante    riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 66, comma 1,
          della legge 17 maggio 1999, n. 144.».
          Note all'art. 1, comma 246:
              - Si  riporta  il  testo del comma 96 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «96.   Per   fronteggiare   indifferibili  esigenze  di
          servizio  di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al
          divieto  di  cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005,
          2006  e  2007,  le  amministrazioni  ivi  previste  possono
          procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle
          procedure  di  mobilita',  nel  limite  di  un  contingente
          complessivo  di personale corrispondente ad una spesa annua
          lorda  pari  a  120 milioni di euro a regime. A tal fine e'
          costituito  un  apposito  fondo  nello  stato di previsione
          della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con
          uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005,
          a  160  milioni  di  euro per l'anno 2006, a 280 milioni di
          euro  per  l'anno  2007 e a 360 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
          nel  limite  di  una  spesa  pari  a  40 milioni di euro in
          ciascun  anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le
          autorizzazioni  ad  assumere  vengono  concesse  secondo le
          modalita'  di  cui  all'art.  39,  comma 3-ter, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
          Note all'art. 1, comma 247:
              - Si  riporta il testo dell'art. 34-bis del gia' citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «Art.  34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del
          personale). -   1.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art.  1,  comma 2, con esclusione delle amministrazioni
          previste  dall'art.  3,  comma 1,  ivi  compreso  il  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  prima  di  avviare  le
          procedure   di  assunzione  di  personale,  sono  tenute  a
          comunicare  ai  soggetti  di  cui all'art. 34, commi 2 e 3,
          l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
          intende  bandire  il  concorso  nonche',  se necessario, le
          funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
              2.   La   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica, di concerto con il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e le strutture
          regionali  e  provinciali  di  cui  all'art.  34,  comma 3,
          provvedono,  entro  quindici giorni dalla comunicazione, ad
          assegnare  secondo  l'anzianita' di iscrizione nel relativo
          elenco  il  personale  collocato in disponibilita' ai sensi
          degli  articoli 33  e 34. Le predette strutture regionali e
          provinciali,  accertata l'assenza negli appositi elenchi di
          personale  da  assegnare alle amministrazioni che intendono
          bandire   il   concorso,  comunicano  tempestivamente  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica  le  informazioni  inviate  dalle stesse
          amministrazioni.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
          della  predetta  comunicazione, la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica, di
          concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
          provvede  ad  assegnare  alle amministrazioni che intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto     dall'art.     34,     comma 2.    A    seguito
          dell'assegnazione,  l'amministrazione  destinataria iscrive
          il  dipendente  in  disponibilita'  nel  proprio ruolo e il
          rapporto  di  lavoro  prosegue con l'amministrazione che ha
          comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
              3.  Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
          percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
          del comma 2.
              4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
          della   comunicazione  di  cui  al  comma 1  da  parte  del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica direttamente per le
          amministrazioni  dello  Stato  e  per gli enti pubblici non
          economici   nazionali,   comprese  le  universita',  e  per
          conoscenza  per le altre amministrazioni, possono procedere
          all'avvio  della procedura concorsuale per le posizioni per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2.
              5.  Le assunzioni effettuate in violazione del presente
          articolo sono   nulle   di   diritto.   Restano   ferme  le
          disposizioni  previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni.
              5-bis.  Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una piu'
          tempestiva  ricollocazione  del personale in disponibilita'
          iscritto  nell'elenco  di  cui  all'art.  34,  comma 2,  il
          Dipartimento  della funzione pubblica effettua ricognizioni
          presso   le   amministrazioni   pubbliche   per  verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
          12 maggio  1995,  n.  163,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.».
              - Per  il  riferimento  all'art.  35  del  gia'  citato
          decreto   legislativo  n.  165  del  2001  vedasi  nota  al
          comma 230.
          Note all'art. 1, comma 249:
              - Per il riferimento al comma 95 dell'art. 1 della gia'
          citata legge n. 311 del 2004 vedasi nota al comma 175.
          Note all'art. 1, comma 254:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 1 della
          legge  16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
          materia di pubblica amministrazione), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «4.  L'Alto  Commissario,  che  si  avvale  di  un vice
          Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  sua  proposta,  tra  gli  appartenenti  alle
          categorie  di  personale, nell'ambito delle quali e' scelto
          il  Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza
          dei seguenti principi fondamentali:
                a) principio  di  trasparenza  e  libero accesso alla
          documentazione  amministrativa,  salvo  i casi di legittima
          opposizione del segreto;
                b) libero  accesso  alle  banche dati delle pubbliche
          amministrazioni;
                c) facolta'   di   esercitare   le  proprie  funzioni
          d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
                d) obbligo  di relazione semestrale al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  che  riferisce periodicamente ai
          Presidenti delle Camere;
                e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato
          dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del
          Commissario,   e   cinque   esperti,  tutti  scelti  tra  i
          magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili  e  gli
          avvocati  dello  Stato,  collocati  obbligatoriamente fuori
          ruolo   o   in   aspettativa  retribuita  dalle  rispettive
          amministrazioni  di appartenenza anche in deroga alle norme
          ed  ai  criteri  che disciplinano i rispettivi ordinamenti,
          ivi  inclusi  quelli  del  personale  di  cui  all'art.  2,
          comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se
          appartenenti  ai  ruoli  degli  organi  costituzionali, che
          abbiano  prestato  non  meno  di  cinque  anni  di servizio
          effettivo  nell'amministrazione  di  appartenenza,  nonche'
          altri  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti. Per tutto il personale
          destinato   all'ufficio  del  Commissario  il  servizio  e'
          equiparato  ad  ogni  effetto  a  quello prestato presso le
          amministrazioni di appartenenza;
                f) obbligo  di  rapporto  all'autorita' giudiziaria e
          alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
                g) rispetto   delle   competenze  regionali  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano.».
              - Per  il  riferimento  al comma 2 dell'art. 1 del gia'
          citato  decreto  legislativo n. 165 del 2001 vedasi nota al
          comma 210.
          Note all'art. 1, comma 256:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  76  del  decreto
          legislativo  10 settembre  2003,  n.  276 (Attuazione delle
          deleghe  in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
          cui  alla  legge  14 febbraio  2003,  n.  30),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 1, 76 (Organi di certificazione. - 1. Sono organi
          abilitati  alla  certificazione  dei contratti di lavoro le
          commissioni di certificazione istituite presso:
                a) gli   enti   bilaterali   costituiti   nell'ambito
          territoriale  di  riferimento  ovvero  a  livello nazionale
          quando  la  commissione  di  certificazione  sia costituita
          nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
                b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province,
          secondo  quanto  stabilito da apposito decreto del Ministro
          del  lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni
          dalla entrata in vigore del presente decreto;
                c) le  universita'  pubbliche  e private, comprese le
          Fondazioni  universitarie,  registrate  nell'albo di cui al
          comma 2,   esclusivamente   nell'ambito   di   rapporti  di
          collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto
          del  lavoro  di ruolo ai sensi dell'art. 66 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
                c-bis) il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche
          sociali Direzione generale della tutela delle condizioni di
          lavoro,  esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro
          abbia  le  proprie  sedi  di  lavoro in almeno due province
          anche  di  regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro
          con  unica  sede  di  lavoro  associati  ad  organizzazioni
          imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale
          schemi  di  convenzioni  certificati  dalla  commissione di
          certificazione  istituita  presso il Ministero del lavoro e
          delle  politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e
          strumentali  gia'  operanti  presso  la  Direzione generale
          della tutela delle condizioni di lavoro;
                c-ter) i  consigli  provinciali  dei  consulenti  del
          lavoro   di   cui   alla  legge  11 gennaio  1979,  n.  12,
          esclusivamente   per   i  contratti  di  lavoro  instaurati
          nell'ambito  territoriale  di  riferimento  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.
              1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis),
          le   commissioni  di  certificazione  istituite  presso  le
          direzioni  provinciali del lavoro e le province limitano la
          loro  funzione  alla  ratifica  di quanto certificato dalla
          commissione di certificazione istituita presso il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali.
              2.  Per  essere  abilitate alla certificazione ai sensi
          del  comma 1,  le  universita'  sono  tenute  a registrarsi
          presso  un  apposito albo istituito presso il Ministero del
          lavoro  e  delle politiche sociali con apposito decreto del
          Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali di concerto
          con  il Ministro dell'istruzione, della universita' e della
          ricerca.  Per ottenere la registrazione le universita' sono
          tenute  a  inviare, all'atto della registrazione e ogni sei
          mesi,  studi  ed  elaborati  contenenti  indici  e  criteri
          giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro
          con   riferimento   a  tipologie  di  lavoro  indicate  dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
              3.  Le  commissioni  istituite  ai  sensi dei commi che
          precedono  possono  concludere  convenzioni  con  le  quali
          prevedano  la  costituzione  di una commissione unitaria di
          certificazione.».
          Note all'art. 1, comma 257:
              - Per  il  riferimento  al comma 1996 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004 vedasi nota al comma 246.
              - Si  riporta il testo del comma 1997 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «97.  Nell'ambito  delle  procedure  e  nei  limiti  di
          autorizzazione  all'assunzione  di  cui  al  comma 1996  e'
          prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli
          addetti  a  compiti  di  sicurezza  pubblica  e  di  difesa
          nazionale,  di  soccorso  tecnico urgente, di prevenzione e
          vigilanza antincendio nonche':
                a) del personale del settore della ricerca;
                b) del  personale  che  presti  attualmente  o  abbia
          prestato  servizio  per  almeno  due  anni  in posizione di
          comando  o  distacco  presso  l'Agenzia  nazionale  per  la
          protezione  dell'ambiente  e per i servizi tecnici ai sensi
          dell'art.  2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
          180,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto
          1998, n. 267;
                c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli
          degli  ufficiali  giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri
          C1  dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli
          idonei  al  concorso pubblico per la copertura di 443 posti
          di  ufficiale  giudiziario  C1,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
                d) del  personale  del  Consiglio per la ricerca e la
          sperimentazione in agricoltura;
                e) dei  candidati a magistrato del Consiglio di Stato
          risultati  idonei  al  concorso  a  posti di consiglieri di
          Stato   che   abbiano   conservato,   senza   soluzione  di
          continuita',  i  requisiti  per  la nomina a tale qualifica
          fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
                f) a  decorrere  dal 2006, dei dirigenti e funzionari
          del  Ministero  dell'economia e delle finanze delle agenzie
          fiscali,   ivi   inclusa   l'Amministrazione  autonoma  dei
          Monopoli  di  Stato,  previo  superamento  di  uno speciale
          corso-concorso  pubblico  unitario,  bandito e curato dalla
          Scuola   superiore   dell'economia   e   delle   finanze  e
          disciplinato  con  decreto  non  regolamentare del Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, anche in deroga al decreto
          legislativo  n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori
          finalita'  istituzionali  della  suddetta  Scuola,  possono
          essere utilizzate le attivita' di cui all'art. 19, comma 2,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212;
                g) del   personale   necessario   per  assicurare  il
          rispetto  degli  impegni  internazionali e il controllo dei
          confini dello Stato;
                h) dei  vincitori di concorsi banditi per le esigenze
          di personale civile degli arsenali della Marina militare ed
          espletati alla data del 30 settembre 2004.».
          Note all'art. 1, comma 258:
              - Si  riporta  il testo del comma 1 dell'art. 8-bis del
          decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure
          di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
          materia  tributaria  e  finanziaria), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  8-bis  (Incremento dei livelli occupazionali). -
          1.  Al  fine  di  sostenere  gli  interventi  mirati  nella
          prospettiva  dell'incremento  dei  livelli occupazionali in
          atto   nelle   aree   individuate   dall'obiettivo   1  del
          regolamento  (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
          1999,   ai  comuni  con  popolazione  superiore  a  230.000
          abitanti  che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto,
          abbiano  avviato  con  esito  positivo  iniziative  per  la
          trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro
          con  i  lavoratori  socialmente utili, individuati ai sensi
          del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' erogato
          un  contributo complessivo una tantum di 18 milioni di euro
          per  l'anno  2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni
          interessati,  finalizzato  alla  proroga per il citato anno
          2006   dei  rapporti  di  lavoro  in  atto.  I  conseguenti
          interventi  sono effettuati nei limiti delle risorse di cui
          al  presente  comma,  nonche',  in  relazione  agli oneri a
          carico  dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in
          materia  di  personale.  Alla corresponsione del contributo
          provvede  il  Ministero  dell'interno  sulla  base dei dati
          certificati  dai  comuni  interessati, a pena di decadenza,
          entro  due mesi dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni
          che  abbiano  gia' goduto di analogo beneficio. Al relativo
          onere  si  provvede,  nel  limite di 18 milioni di euro per
          l'anno  2006,  a  valere sul Fondo per l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236.».
          Note all'art. 1, comma 259:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  42  della  legge
          1° aprile     1981,     n.     121    (Nuovo    ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e successive
          modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:

              «Art.  42  (Nomina  a  dirigente  generale  di pubblica
          sicurezza   di   livello  B  e  nomina  e  inquadramento  a
          prefetto). - 1. Nell'ambito della dotazione organica di cui
          alla  tabella  B  allegata al decreto legislativo 19 maggio
          2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di 17 posti di
          prefetto   si  provvede  mediante  nomina  e  inquadramento
          riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano
          funzioni di polizia.
              2.  I  dirigenti  generali  di  pubblica  sicurezza  di
          livello  B  sono  nominati  tra  i  dirigenti  generali  di
          pubblica sicurezza.
              3.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 4,  i dirigenti
          generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati
          nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine
          non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica,
          conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata anche
          nella   qualifica   di   dirigente   generale  di  pubblica
          sicurezza.
              3-bis.  Ai  dirigenti generali di livello B collocati a
          riposo  d'ufficio  per il raggiungimento del limite di eta'
          prima   dell'inquadramento   di   cui   al   comma 3,  sono
          corrisposti,   se   piu'   favorevoli,  il  trattamento  di
          quiescenza,  normale  e  privilegiato,  e  l'indennita'  di
          buonuscita  spettanti ai prefetti con analoga anzianita' di
          servizio  e  destinatari  delle  indennita' di posizione di
          base di direttore centrale o equiparato.
              4.  L'inquadramento  fra  i  prefetti di cui al comma 3
          puo'   essere  disposto  anche  in  soprannumero,  fino  al
          30 giugno  2004,  nel  limite  massimo  di  tre  unita', da
          riassorbirsi    con    le   successive   vacanze   che   si
          determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1.
          Fino  al  riassorbimento  del  soprannumero  non si possono
          effettuare   nomine  dei  dirigenti  generali  di  pubblica
          sicurezza di livello B.
              5.  Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di
          pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di
          cui   all'art.   11,   alla   direzione  degli  uffici  del
          dipartimento  della pubblica sicurezza si osservano criteri
          di   professionalita',   che   tengono  conto  anche  delle
          esperienze maturate.
              6.  In  relazione  a  quanto  previsto  al comma 3 e ai
          provvedimenti da adottarsi a norma dell'art. 20 del decreto
          legislativo   19 maggio  2000,  n.  139,  la  qualifica  di
          prefetto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto n. 139 del
          2000,  deve  intendersi  di  rango  non inferiore a livello
          dirigenziale B.».
          Note all'art. 1, comma 261:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  24  del  decreto
          legislativo  5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
          personale  direttivo  e dirigente della Polizia di Stato, a
          norma  dell'art.  5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
          78) e successive modificazioni:
              «Art.  24  (  Disposizioni di prima applicazione per la
          costituzione  del  ruolo  direttivo  speciale).  - 1. Fermo
          restando il disposto dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997,
          n.  85,  a  partire dal 2001 e fino al raggiungimento della
          nuova  dotazione  organica  del ruolo dei commissari e alla
          copertura  della  dotazione  organica  del  ruolo direttivo
          speciale,  i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari
          e al ruolo direttivo speciale sono indetti per un numero di
          posti  pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per
          cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di
          ogni  anno  nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal
          comma 2.
              2.  Per  i  concorsi  di  accesso  al  ruolo  direttivo
          speciale  sono  utilizzate,  entro  l'anno  2003,  trecento
          unita'  della  relativa  dotazione  organica, in aggiunta a
          quelle determinate ai sensi del comma 1.
              3.  I  posti  non  coperti  a  seguito dei concorsi per
          l'accesso  al  ruolo  dei  commissari  e al ruolo direttivo
          speciale   sono   utilizzati   per  i  rispettivi  concorsi
          successivi  a  quello in cui non sono stati coperti tutti i
          posti.».
              - Si  riporta  il testo del comma 6 dell'art. 31-quater
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n.   335,e   successive   modificazioni   (Ordinamento  del
          personale  della  Polizia  di Stato che espleta funzioni di
          polizia):
              «6.  Agli  ispettori  superiori-sostituti  ufficiali di
          pubblica  sicurezza  «sostituti commissari», possono essere
          attribuite,  nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 26,
          comma 5,  le  funzioni di vice dirigente di uffici o unita'
          organiche  in  cui,  oltre  al funzionario preposto, non vi
          siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo
          direttivo    speciale.   Con   decreto   del   capo   della
          polizia-direttore  generale  della  pubblica sicurezza sono
          individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere
          affidate  le  funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni
          di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art.
          26, comma 5.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 39 della gia' citata
          legge n. 449 del 1997:

              «Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  Per  l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per
          ciascuno  degli  anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
          Stato  anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
          pubblici  non economici con organico superiore a 200 unita'
          sono  tenuti  a  realizzare  una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 2002.
              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al   comma 3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni  da  disporre  rispetto  a  quelli  indicati nel
          comma 3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e
          delle  specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per il
          pieno adempimento dei compiti istituzionali.
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici e per gli enti e le istituzioni di
          ricerca   con  organico  superiore  a  duecento  unita',  i
          contratti   integrativi   sottoscritti,  corredati  da  una
          apposita   relazione  tecnico-finanziaria  riguardante  gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma 4,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.
              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
          15.
              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  Direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al Servizio
          ispettivo.
              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, previo parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita':
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali;
                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola
          procedura concorsuale.
              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della
          legge  4 agosto  1975,  n.  397,  in materia di graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma 2,  lettera b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma 5,  nonche'  altri  funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
          al  comma 5,  si procede alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
              12. (Omissis).
              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi   dell'art.  28,  comma 2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui  all'art.  6  del decreto-legge
          21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste    dal   comma 3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma 5,  della  legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche
          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si
          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1° gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12,  comma 3,  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il
          31 dicembre 1998.
              18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,
          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
          puo'  essere  inferiore  al  50  per cento delle assunzioni
          autorizzate  salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni  di  personale.  Per  le amministrazioni che non
          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale
          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le
          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate
          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.
          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di
          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro.
              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi 1  e  18,  adeguando,  ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario
          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
              20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo  ,  realizzate in
          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici  con  organico  superiore a duecento unita', sono
          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui
          all'art.  43,  comma 5,  ai  fondi  per  la  contrattazione
          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi
          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del
          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai
          sensi  del  predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione   annua   di  cui  al  comma 2  possono  comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite.
              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente   articolo  ,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  ed  il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi  di  un  contingente  integrativo di personale in
          posizione  di  comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
          di  cinquanta  unita', appartenente alle amministrazioni di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici  economici.  Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          Il   personale   di   cui  al  presente  comma mantiene  il
          trattamento  economico fondamentale delle amministrazioni o
          degli  enti  di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
          carico  di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
          al   presente   comma sono  attribuiti  l'indennita'  e  il
          trattamento  economico accessorio spettanti al personale di
          ruolo  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
          favorevoli.  Il  servizio prestato presso la Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri  e'  valutabile  ai  fini  della
          progressione della carriera e dei concorsi.
              23.  All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre  1996,  n.  608,  le parole: «31 dicembre 1997»
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31 dicembre  1998». Al
          comma 18  dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          come  modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della
          legge  15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997»
          sono   sostituite   dalle   seguenti:  «31 dicembre  1998».
          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla
          citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della
          programmazione  di  cui  ai  commi 1,  2  e  3 del presente
          articolo .
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo .
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario  adottato.  I  decreti  di  cui  all'art. 1,
          comma 58-bis,   della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,
          introdotto  dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
          79,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997,  n.  140,  devono essere emanati entro novanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge. In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma 25,  tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
          normativo.
              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
          comma 62,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile il
          segreto d'ufficio.».
          Note all'art. 1, comma 262:
              - Si  riporta  il testo del comma 151 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 350 del 2003:
              «151.   Nello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'interno  e'  istituito  un  fondo  da ripartire per le
          esigenze    correnti    di    funzionamento   dei   servizi
          dell'Amministrazione,   con   una  dotazione,  a  decorrere
          dall'anno  2004,  di  100  milioni di euro. Con decreti del
          Ministro  dell'interno,  da  comunicare, anche con evidenze
          informatiche,  al  Ministero dell'economia e delle finanze,
          tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
          competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
          si  provvede  alla  ripartizione  del  fondo  tra le unita'
          previsionali  di  base  interessate  del  medesimo stato di
          previsione.».
          Note all'art. 2, comma 263
              - Per  il  riferimento  al  comma 3  dell'art. 37 della
          legge  9 marzo  1989,  n.  88,  e  successive modificazioni
          vedasi nota al comma 266.
              - Si  riporta  il testo del comma 34 dell'art. 59 della
          gia' citata legge n. 449 del 1997:
              «34.  L'importo  dei  trasferimenti  dallo  Stato  alle
          gestioni  pensionistiche,  di  cui  all'art.  37,  comma 3,
          lettera c),  della  legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
          modificazioni,  come  rideterminato  al  netto  delle somme
          attribuite   alla   gestione  per  i  coltivatori  diretti,
          mezzadri  e  coloni,  a seguito dell'integrale assunzione a
          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti
          pensionistici  liquidati  anteriormente al 1° gennaio 1989,
          e'  incrementato  della  somma  di  lire 6.000 miliardi con
          effetto  dall'anno  1998,  a titolo di concorso dello Stato
          all'onere   pensionistico   derivante   dalle  pensioni  di
          invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
          vigore  della  legge  12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e'
          assegnata   per  lire  4.780  miliardi  al  Fondo  pensioni
          lavoratori  dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione
          artigiani  e  per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
          attivita'  commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i
          criteri  di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A
          decorrere   dall'anno  1998,  in  attuazione  dell'art.  3,
          comma 2,   della  legge  8 agosto  1995,  n.  335,  con  il
          procedimento  di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi
          all'ultimo   consuntivo   approvato,   sono   definite   le
          percentuali  di  riparto,  fra le gestioni interessate, del
          predetto   importo   al   netto   della   richiamata  somma
          aggiuntiva.   Sono   escluse   da   tale   procedimento  di
          ripartizione  le quote dell'importo assegnato alla gestione
          speciale  minatori  e  all'Ente  nazionale di previdenza ed
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
          altresi'   escluse   dal  predetto  procedimento  le  quote
          assegnate  alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della
          legge  9 marzo  1989,  n. 88, per un importo pari al 50 per
          cento  di  quello  definito  con legge 23 dicembre 1996, n.
          663.  Resta  in  ogni  caso confermato che per il pagamento
          delle  pensioni  I.N.P.S.  sono  autorizzate,  ove occorra,
          anticipazioni  di  tesoreria  all'Ente  poste italiane fino
          alla  concorrenza  degli  importi  pagabili  mensilmente da
          quest'ultimo  Ente  per conto dell'I.N.P.S. e che le stesse
          sono da intendersi senza oneri di interessi.».
          Note all'art. 1, comma 265:
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  e  successive modificazioni (Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi):
              «Art.  14  (Conferenza  di  servizi).  - 1. Qualora sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici   coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
          l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
          conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche  e  non li ottenga, entro trenta
          giorni   dalla  ricezione,  da  parte  dell'amministrazione
          competente,  della  relativa  richiesta. La conferenza puo'
          essere  altresi'  indetta  quando  nello  stesso termine e'
          intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu' amministrazioni
          interpellate.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.   L'indizione   della  conferenza  puo'  essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente  ovvero,  con  il  consenso di quest'ultimo, dal
          concessionario  entro  quindici  giorni  fatto salvo quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad  istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso al
          concedente il diritto di voto.
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la  conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
          degli  strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
          Note all'art. 1, comma 266:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  130  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59):
              «Art.  130  (Trasferimenti  di competenze relative agli
          invalidi  civili).  -  1.  A  decorrere  dal centoventesimo
          giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
          e  indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina,
          agli  invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di
          gestione   istituito   presso  l'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale (INPS).
              2.  Le  funzioni  di  concessione dei nuovi trattamenti
          economici  a  favore  degli invalidi civili sono trasferite
          alle   regioni,  che,  secondo  il  criterio  di  integrale
          copertura,  provvedono  con  risorse proprie alla eventuale
          concessione   di  benefici  aggiuntivi  rispetto  a  quelli
          determinati  con legge dello Stato, per tutto il territorio
          nazionale.
              3. Fermo restando il principio della separazione tra la
          fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
          dei  benefici  economici,  di  cui  all'art. 11 della legge
          24 dicembre  1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali
          ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
          dei  servizi,  attivati  a  decorrere dal termine di cui al
          comma 1  del  presente articolo , la legittimazione passiva
          spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
          provvidenze  concesse  dalle regioni stesse ed all'I.N.P.S.
          negli  altri  casi,  anche  relativamente  a  provvedimenti
          concessori  antecedenti  al  termine  di  cui  al  medesimo
          comma 1.
              4.  Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'
          ammesso   ricorso   amministrativo,  secondo  la  normativa
          vigente  in  materia di pensione sociale, ferma restante la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 37 della legge 9 marzo
          1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
          previdenza    sociale   e   dell'Istituto   nazionale   per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
              «Art.  37 (Gestione degli interventi assistenziali e di
          sostegno  alle  gestioni  previdenziali). - 1. E' istituita
          presso    l'I.N.P.S.    la   «Gestione   degli   interventi
          assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.».
              2.  Il  finanziamento  della  gestione e' assunto dallo
          Stato.
              3. Sono a carico della gestione:
                a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
          30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  ivi  comprese  quelle erogate ai sensi degli
          articoli 10  e  11  della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
          successive modificazioni e integrazioni;
                b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
          legge 12 giugno 1984, n. 222;
                c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata  dal  Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti, dalle
          gestioni  dei  lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
          minatori  e  dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
          per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
          pari  a  quello  previsto  per  l'anno  1988  dall'art. 21,
          comma 3,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
          annualmente  adeguata,  con  la  legge finanziaria, in base
          alle  variazioni  dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto  centrale  di  statistica  incrementato di un
          punto percentuale;
                d) gli    oneri    derivanti    dalle    agevolazioni
          contributive  disposte  per  legge in favore di particolari
          categorie,  settori o territori ivi compresi i contratti di
          formazione-lavoro,  di solidarieta' e l'apprendistato e gli
          oneri  relativi  a  trattamenti  di famiglia per i quali e'
          previsto  per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
          di  integrazione  salariale  straordinaria  e a trattamenti
          speciali  di  disoccupazione  di  cui alle leggi 5 novembre
          1968,   n.  1115,  6 agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato;
                e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
                f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
          rimpatriati  dalla  Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
          1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  19 ottobre  1970,  n. 744, degli assegni vitalizi di
          cui  all'art.  11  della  legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
          maggiorazioni  di  cui  agli  articoli 1, 2 e 6 della legge
          15 aprile  1985,  n.  140, nonche' delle quote di pensione,
          afferenti  ai  periodi  lavorativi prestati presso le Forze
          armate  alleate  e  presso  l'UNRRA. Sono altresi' a carico
          della   gestione   tutti  gli  oneri  relativi  agli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge.
              4.  L'onere  di  cui  al  comma 3,  lettera c), assorbe
          l'importo  di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
          903,  i  contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
          1975,  n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
          843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
              5.  L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
          fini  della  progressiva assunzione degli oneri di cui alle
          lettere d)  ed  e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri  di  cui  al  presente  articolo si provvede mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
              6.  L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
          i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e coloni con decorrenza
          anteriore   al   1° gennaio   1989   e  delle  pensioni  di
          riversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle
          relative    spese    di    amministrazione    e'    assunto
          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
          stabilita  con  la  legge  finanziaria, tenendo anche conto
          degli   eventuali   apporti  di  solidarieta'  delle  altre
          gestioni.
              7.  Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
          forma  di  intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
              8.  Alla  gestione  sono  attribuiti  i  contributi dei
          datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
          di  integrazione  salariale straordinaria e dei trattamenti
          speciali  di  disoccupazione  di  cui alle leggi 5 novembre
          1968,   n.  1115,  6 agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
          finanziamento dei pensionamenti anticipati.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 35 della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo):
              «3.  Con  effetto  dall'esercizio finanziario 1999 sono
          autorizzati  trasferimenti pubblici in favore dell'I.N.P.S.
          e  dell'INPDAP  a carico del bilancio dello Stato, a titolo
          di  anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni
          previdenziali nel loro complesso.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 6 dell'art. 35 della
          gia' citata legge n. 448 del 1998:
              «6.  Per  le  finalita'  di  cui  ai commi 3, 4 e 5, e'
          istituita  presso  l'I.N.P.S. e presso l'INPDAP un'apposita
          contabilita'   nella  quale  sono  evidenziati  i  rapporti
          debitori   verso   lo   Stato   da   parte  delle  gestioni
          previdenziali  che  hanno  beneficiato  dei trasferimenti a
          carico del bilancio dello Stato.».
          Note all'art. 1, comma 267:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 6  dell'art. 2 del
          decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  28 novembre  1996,  n.  608
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  lavori socialmente
          utili,  di  interventi a sostegno del reddito e nel settore
          previdenziale):
              «6.   Al   fine  di  assicurare  la  correntezza  delle
          prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di
          assistenza  per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in
          considerazione   degli   effetti   derivanti   sui   regimi
          pensionistici   operanti   presso   il   predetto  ente  in
          conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui all'art. 2,
          comma 22,  della  legge  8 agosto  1995,  n.  335, anche in
          riferimento  al  riequilibrio  finanziario  delle  relative
          gestioni,  e'  autorizzata  l'erogazione di un contributo a
          carico  dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire
          35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno
          1996,  a  lire  147  miliardi  per l'anno 1997 e a lire 127
          miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
          Note all'art. 1, comma 268:
              - La  legge  della  regione siciliana 6 giugno 1975, n.
          42,  «Provvedimenti  per  la  ripresa economica delle zorne
          ricadenti nel bacino minerario zolfifero siciliano».
                                     reca:
              - Si  riporta  il testo del primo comma dell'art. unico
          della  legge  26 aprile  1982, n. 214: «Norme in materia di
          versamenti  volontari  in favore dei lavoratori del settore
          solfifero siciliano.»:
              «Articolo  unico.  -  Per  i  lavoratori dell'industria
          solfifera  siciliana  ammessi ai benefici di cui alle leggi
          della  regione  siciliana  6 giugno 1975, n. 42 e 25 maggio
          1979,  n.  100,  in  deroga  all'art.  8  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, la
          base  di  calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione
          volontaria      dell'assicurazione     obbligatoria     per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  e' elevata
          all'importo    dell'indennita'    mensile    effettivamente
          liquidata   all'interessato,   al   netto   degli   assegni
          familiari,  ai  sensi  delle richiamate leggi della regione
          siciliana.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della
          legge  28 marzo  1991,  n.  105: «Interpretazione autentica
          della  legge  26 aprile  1982,  n.  214,  recante  norme in
          materia  di  versamenti  volontari in favore dei lavoratori
          del settore solfifero siciliano.»:
              «1. Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana
          ammessi  ai  benefici  di  cui  alle  leggi  della  regione
          siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  la  base  di
          calcolo   del   contributo   dovuto   per  la  prosecuzione
          volontaria      dell'assicurazione     obbligatoria     per
          l'invalidita',  la  vecchiaia e i superstiti e' determinata
          dall'importo    dell'indennita'    mensile   effettivamente
          liquidata  all'interessato,  ai  sensi  delle  citate leggi
          della    regione   siciliana,   quando   essa   costituisce
          effettivamente   una   elevazione  della  base  di  calcolo
          rispetto   al   contributo   determinato   in  applicazione
          dell'art.  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          31 dicembre 1971, n. 1432 e successive modificazioni.».
          Note all'art. 1, comma 269:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del gia' citato
          decreto-legge  n. 203 del 2005, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art. 8 (Compensazioni alle imprese che conferiscono il
          TFR   a  forme  pensionistiche  complementari).  -  1.  Dal
          1° gennaio  2008  e'  istituito  un  Fondo  di garanzia per
          agevolare   l'accesso   al   credito   delle   imprese  che
          conferiscono  il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme
          pensionistiche   complementari.   Il   predetto   Fondo  e'
          alimentato  da  un  contributo dello Stato, per il quale e'
          autorizzata  la  spesa  di 424 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per
          il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del
          Fondo  copre  fino  all'intero  ammontare dei finanziamenti
          concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese
          nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi. I criteri e
          le  modalita' di funzionamento e di gestione del Fondo sono
          stabiliti  con  decreto  di  natura  non  regolamentare del
          Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
          Ministro delle attivita' produttive, nel quale e' stabilito
          che le disponibilita' finanziarie del Fondo affluiscono, ai
          fini  della  concessione  delle  garanzie  richieste,  come
          disponibilita'  separate  dei  fondi  di  cui  all'art.  2,
          comma 100,  lettere a)  e b), della legge 23 dicembre 1996,
          n.   662,   e  sono  fissate  le  scadenze  delle  relative
          convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi
          di  garanzia  di  cui  al  presente  decreto. Con lo stesso
          decreto  sono  stabilite anche le modalita' di recupero dei
          crediti   erariali,  prevedendo  eventualmente  il  ricorso
          all'iscrizione  a  ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto
          legislativo   26 febbraio   1999,   n.   46,  e  successive
          modificazioni.
              2.  In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti
          dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle
          forme   pensionistiche   complementari,   a  decorrere  dal
          1° gennaio 2008, e' riconosciuto, in funzione compensativa,
          l'esonero  dal  versamento  dei contributi sociali da parte
          degli  stessi  datori di lavoro dovuti alla gestione di cui
          all'art.  24  della  legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun
          lavoratore,  nella  misura  dei  punti percentuali indicati
          nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale
          di   TFR  maturando  conferito  alle  forme  pensionistiche
          complementari.  L'esonero  contributivo  di cui al presente
          comma si     applica,     prioritariamente    considerando,
          nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per
          maternita'  e  per disoccupazione e in ogni caso escludendo
          il  contributo al fondo di garanzia di cui all'art. 2 della
          legge  29 maggio 1982, n. 297, nonche' il contributo di cui
          all'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n.
          845.  Qualora  l'esonero di cui al presente comma non trovi
          capienza   con  riferimento  ai  contributi  effettivamente
          dovuti  dal  datore  di  lavoro, per il singolo lavoratore,
          alla  gestione  di cui all'art. 24 della citata legge n. 88
          del  1989,  l'importo differenziale e' trattenuto, a titolo
          di    esonero    contributivo,   dal   datore   di   lavoro
          sull'ammontare    complessivo    dei    contributi   dovuti
          all'I.N.P.S.   medesimo.  L'onere  derivante  dal  presente
          comma e'  valutato  in  176  milioni  di  euro  a decorrere
          dall'anno 2008.
              3.   All'art.   50,   comma 1-bis,   del  decreto-legge
          30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   24 novembre   2003,   n.  326,  le  parole:
          «31 dicembre   2005.»   sono   sostituite  dalle  seguenti:
          «30 giugno 2006».
              3-bis.  Agli  enti  non  commerciali di cui all'art. 1,
          comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica
          l'art. 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
          2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di
          pagamento  di  contributi,  tributi  e  imposte,  anche  in
          qualita'  di  sostituto  di  imposta,  prevista  dal citato
          comma 255  dell'art.  1  della  legge  n.  311 del 2004, e'
          prorogata  al  31 dicembre 2006. A tal fine per l'anno 2006
          e' autorizzata la spesa di 500.000 euro.
              3-ter.  Nei  limiti delle risorse indicate a carico del
          fondo   di  cui  all'art.  1,  comma 7,  del  decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  19 luglio  1993,  n. 236, per l'anno 2006, in
          attesa   della   riforma  degli  ammortizzatori  sociali  e
          comunque  non  oltre  il 31 dicembre 2006, sono prorogati i
          trattamenti  di cassa integrazione guadagni straordinaria e
          di  mobilita'  in  favore delle imprese esercenti attivita'
          commerciali  con  piu'  di  50 dipendenti, delle agenzie di
          viaggio  e  turismo,  compresi gli operatori turistici, con
          piu' di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu'
          di 15 dipendenti.».
          Note all'art. 1, comma 270:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 13 del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   14 maggio   2005,   n.  80
          (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
              «Art.   13   (Disposizioni  in  materia  di  previdenza
          complementare,  per  il  potenziamento degli ammortizzatori
          sociali  e  degli  incentivi  al reimpiego nonche' conferma
          dell'indennizzabilita'  della  disoccupazione  nei  casi di
          sospensione  dell'attivita'  lavorativa).  -  1. Al fine di
          sostenere   l'apparato   produttivo   anche  attraverso  la
          graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di
          previdenza  complementare  previste  dall'art.  1, comma 2,
          della  legge  23 agosto  2004,  n.  243, e' autorizzata, ai
          sensi dell'art. 1, comma 42, della medesima legge, la spesa
          di  20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro
          per l'anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di
          euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e
          506   milioni   di   euro   per   l'anno   2007,   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche sociali, quanto a 14 milioni di
          euro  per  l'anno  2007,  mediante  utilizzo di parte delle
          maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  dell'art. 7,
          comma 3,  quanto  a  10  milioni  di  euro per l'anno 2007,
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa  di  cui all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n.
          468,   come   determinata   dalla  tabella  C  della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311.».
          Note all'art. 1, comma 273:
              - Si  riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 23 del
          decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  355, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 (Proroga
          di termini previsti da disposizioni legislative):
              «3-bis.  Il  termine  del  31 dicembre  2003,  previsto
          dall'art.   18,   comma 3-bis,   del   decreto  legislativo
          19 novembre   1997,   n.   422,   per  l'affidamento  dello
          svolgimento  dei  servizi  di trasporto automobi-listici e'
          prorogato  al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   di   concerto   con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto   1997,   n.   281,   provvede  annualmente  alla
          ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
          emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
          sviluppo  del  trasporto  pubblico locale, al potenziamento
          del   trasporto   rapido   di  massa  nonche'  al  corretto
          svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 2  dell'art. 1 del
          decreto-legge  21 febbraio  2005,  n.  16,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   22 aprile   2005,   n.  58
          (Interventi  urgenti  per  la tutela dell'ambiente e per la
          viabilita' e per la sicurezza pubblica):
              «2.  Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio
          del  contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del
          trasporto  pubblico  locale, e' autorizzata la spesa di 260
          milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2005; al
          conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro
          annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
          comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione
          dei   trasferimenti   erariali   attribuiti  dal  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale   dello   Stato  a  qualsiasi  titolo
          assegnati  a  ciascun  ente  territoriale interessato sulla
          base  del  riparto  stabilito  con  il  decreto  di  cui al
          comma 3.».
              - Si riporta il comma 148 dell'art. 1 della gia' citata
          legge n. 311 del 2004:
              «148.  A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del
          processo  di  armonizzazione al regime generale e' abrogato
          l'allegato  B  al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i
          trattamenti  economici  previdenziali di malattia, riferiti
          ai  lavoratori  addetti  ai  pubblici  servizi di trasporto
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del citato regio
          decreto,  sono  dovuti  secondo  le norme, le modalita' e i
          limiti  previsti  per  i  lavoratori del settore industria.
          Eventuali  trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati
          dall'I.N.P.S.  al  lavoratore  del  settore  industria sono
          ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria.».
          Note all'art. 1, comma 274:
              - Per  il  riferimento  al  comma 174 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004 vedasi nota al comma 277.
          Note all'art. 1, comma 275:
              - Per  il  riferimento  al  comma 173 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004 vedasi nota al comma 182.
              - Per  il  riferimento  all'art.  50  del  gia'  citato
          decreto-legge n. 269 del 2003 vedasi nota al comma 276.
          Note all'art. 1, comma 276:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  50 del gia' citato
          decreto-legge  n. 269 del 2003, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
          spesa  nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza delle
          prescrizioni    sanitarie).    -   1. Per   potenziare   il
          monitoraggio  della  spesa pubblica nel settore sanitario e
          delle   iniziative   per  la  realizzazione  di  misure  di
          appropriatezza     delle    prescrizioni,    nonche'    per
          l'attribuzione  e  la  verifica del budget di distretto, di
          farmacovigilanza    e   sorveglianza   epidemiologica,   il
          Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  con  decreto
          adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per
          l'innovazione  e le tecnologie, definisce i parametri della
          Tessera  sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle
          finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
          TS,  a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'
          titolari  di  codice  fiscale nonche' ai soggetti che fanno
          richiesta  di  attribuzione  del  codice  fiscale ovvero ai
          quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
          caso  il  codice  fiscale  del  titolare, anche in codice a
          barre  nonche'  in  banda  magnetica, quale unico requisito
          necessario  per  l'accesso  alle  prestazioni  a carico del
          Servizio sanitario nazionale (SSN).
              1-bis.  Il Ministero dell'economia e delle finanze cura
          la  generazione  e  la  consegna  della tessera sanitaria a
          tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
          31 marzo 2006.
              2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, di
          concerto   con   il   Ministero   della  salute,  entro  il
          15 dicembre  2003  approva  i  modelli  di ricettari medici
          standardizzati  e  di  ricetta  medica a lettura ottica, ne
          cura  la  successiva  stampa  e  distribuzione alle aziende
          sanitarie   locali,   alle   aziende   ospedaliere  e,  ove
          autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
          a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
          provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
          medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare
          prescrizioni,  da  tale momento responsabili della relativa
          custodia.   I   modelli   equivalgono  a  stampati  per  il
          fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
              3.   Il   modello  di  ricetta  e'  stampato  su  carta
          filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
          11 luglio  1988,  n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
          dal  medesimo  decreto, riproduce le nomenclature e i campi
          per   l'inserimento   dei  dati  prescritti  dalle  vigenti
          disposizioni  in  materia.  Il  vigente  codice  a barre e'
          sostituito  da  un  analogo  codice  che  esprime il numero
          progressivo  regionale  di  ciascuna  ricetta;  il codice a
          barre  e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
          ottica   non  comporti  la  procedura  di  separazione  del
          tagliando  di  cui  all'art.  87  del  decreto  legislativo
          30 giugno  2003,  n.  196. Sul modello di ricetta figura in
          ogni  caso un campo nel quale, all'atto della compilazione,
          e'  riportato  sempre  il  numero  complessivo  dei farmaci
          ovvero  degli  accertamenti specialistici prescritti. Nella
          compilazione  della  ricetta  e'  sempre  riportato il solo
          codice   fiscale   dell'assistito,   in  luogo  del  codice
          sanitario.
              4.  Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
          e,  ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero
          e   cura   a   carattere   scientifico   ed  i  policlinici
          universitari  consegnano  i  ricettari ai medici del SSN di
          cui  al  comma 2,  in  numero  definito,  secondo  le  loro
          necessita',   e   comunicano  immediatamente  al  Ministero
          dell'economia  e delle finanze, in via telematica, il nome,
          il  cognome,  il  codice  fiscale  dei  medici  ai quali e'
          effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio,  del
          laboratorio   ovvero   l'identificativo   della   struttura
          sanitaria  nei  quali  gli  stessi operano, nonche' la data
          della  consegna  e  i  numeri  progressivi  regionali delle
          ricette  consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale  del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze sono stabilite le
          modalita' della trasmissione telematica.
              5.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze cura il
          collegamento,  mediante  la  propria rete telematica, delle
          aziende  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
          istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico e dei
          policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
          pubbliche   e   private,   dei   presidi  di  specialistica
          ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati
          per   l'erogazione   dei   servizi   sanitari,  di  seguito
          denominati,  ai  fini del presente articolo , «strutture di
          erogazione   di   servizi   sanitari».   Con  provvedimento
          dirigenziale  del  Ministero dell'economia e delle finanze,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
          parametri   tecnici   per  la  realizzazione  del  software
          certificato  che  deve essere installato dalle strutture di
          erogazione  di  servizi  sanitari, in aggiunta ai programmi
          informatici  dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
          trasmissione  dei  dati  di  cui  ai  commi 6  e  7;  tra i
          parametri  tecnici rientra quello della frequenza temporale
          di trasmissione dei dati predetti.
              6.  Le  strutture  di  erogazione  di  servizi sanitari
          effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
          di  cui  al  comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
          comma e  in  quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della salute,
          stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale,  le  regioni  e le date a partire dalle quali le
          disposizioni  del  presente  comma e  di  quelli successivi
          hanno   progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto  e
          l'installazione  del  software  di  cui al comma 5, secondo
          periodo,  alle farmacie private di cui al primo periodo del
          medesimo  comma e'  riconosciuto un contributo pari ad euro
          250,  sotto  forma  di  credito d'imposta fruibile anche in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241,  successivamente  alla data nella
          quale  il Ministero dell'economia e delle finanze comunica,
          in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
          installazione  e  funzionamento  del  predetto software. Il
          credito  d'imposta non concorre alla formazione del reddito
          imponibile  ai  fini delle imposte sui redditi, nonche' del
          valore   della   produzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive  e non rileva ai fini del rapporto di
          cui  all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4
          milioni  di  euro  per l'anno 2004, si provvede nell'ambito
          delle risorse di cui al comma 12.
              7.  All'atto  della utilizzazione di una ricetta medica
          recante   la   prescrizione   di   farmaci,  sono  rilevati
          otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
          regionale  della  ricetta, ai dati delle singole confezioni
          dei  farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
          sono  comunque  rilevati  i  dati  relativi alla esenzione.
          All'atto  della utilizzazione di una ricetta medica recante
          la   prescrizione   di   prestazioni  specialistiche,  sono
          rilevati  otticamente  i  codici a barre relativi al numero
          progressivo  regionale  della  ricetta  nonche' il codice a
          barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla
          esenzione  nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle
          prestazioni  specialistiche.  In  ogni caso, e' previamente
          verificata   la   corrispondenza  del  codice  fiscale  del
          titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla
          ricetta;  in  caso  di  assenza  del  codice  fiscale sulla
          ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che
          il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso
          di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale
          esibizione  della  TS,  il codice fiscale dell'assistito e'
          rilevato  dalla  ricetta.  Per la rilevazione della ricetta
          dei  dati  di  cui  al  decreto  attuativo  del comma 5 del
          presente  articolo  ,  e'  riconosciuto per gli anni 2006 e
          2007  un  contributo,  nei limiti di 10 milioni di euro, da
          definire   con   apposita   convenzione  tra  il  Ministero
          dell'economia  e delle finanze, il Ministero della salute e
          le  associazioni  di categoria interessate. Con decreto del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di   Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite  le  modalita'
          erogative.  Al  relativo  onere  si provvede utilizzando le
          risorse  di  cui  al comma 12. Il Ministero dell'economia e
          delle  finanze puo' prevedere periodi transitori, durante i
          quali,  in  caso  di riscontro della mancata corrispondenza
          del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con
          quello   dell'assistito   riportato   sulla  ricetta,  tale
          difformita'  non  costituisce  impedimento per l'erogazione
          della  prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta
          medica  ma  costituisce anomalia da segnalare tra i dati di
          cui al comma 8.
              8.  I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
          telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
          entro  il  giorno  10  del  mese  successivo  a  quello  di
          utilizzazione  della  ricetta  medica, anche per il tramite
          delle  associazioni  di categoria e di soggetti terzi a tal
          fine  individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
          sanitari;  il  software  di cui al comma 5 assicura che gli
          stessi  dati  vengano  rilasciati  ai programmi informatici
          ordinariamente  utilizzati dalle strutture di erogazione di
          servizi  sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice
          fiscale   dell'assistito,  per  le  farmacie,  pubbliche  e
          private.  Il  predetto  software  assicura  altresi' che in
          nessun  caso  il codice fiscale dell'assistito possa essere
          raccolto  o  conservato  in  ambiente  residente, presso le
          farmacie,  pubbliche  e private, dopo la conferma della sua
          ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e
          delle finanze.
              8-bis.  La  mancata o tardiva trasmissione dei dati nel
          termine  di  cui  al  comma 8  e'  punita  con  la sanzione
          amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
          quale la violazione si e' verificata.
              8-ter.  Per  le ricette trasmesse nei termini di cui al
          comma 8,  la  mancanza di uno o piu' elementi della ricetta
          di  cui  al  decreto  attuativo  del  comma 5  del presente
          articolo e'   punita   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  di  2  euro  per  ogni  ricetta per la quale la
          violazione si e' verificata.
              8-quater.  L'accertamento  della  violazione  di cui ai
          commi 8-bis  e  8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia
          di  finanza,  che  trasmette il relativo rapporto, ai sensi
          dell'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
          689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente
          per    territorio,    per    i   conseguenti   adempimenti.
          Dell'avvenuta   apertura   del  procedimento  e  della  sua
          conclusione  viene  data  notizia,  a  cura della direzione
          provinciale  dei  servizi  vari, alla competente ragioneria
          provinciale dello Stato.
              8-quinquies.  Con riferimento alle ricette per le quali
          non  risulta  associato  il  codice fiscale dell'assistito,
          rilevato  secondo  quanto  previsto dal presente articolo ,
          l'azienda  sanitaria  locale  competente  non  procede alla
          relativa  liquidazione,  fermo  restando  che,  in  caso di
          ricette  redatte  manualmente dal medico, il farmacista non
          e'   responsabile  della  mancata  rispondenza  del  codice
          fiscale  rilevato  rispetto a quello indicato sulla ricetta
          che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
              9.  Al  momento  della  ricezione  dei  dati  trasmessi
          telematicamente   ai   sensi   del  comma 8,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, con modalita' esclusivamente
          automatiche,   li  inserisce  in  archivi  distinti  e  non
          interconnessi,  uno  per  ogni  regione,  in  modo  che sia
          assolutamente  separato, rispetto a tutti gli altri, quello
          relativo    al    codice    fiscale   dell'assistito.   Con
          provvedimento  dirigenziale  del  Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  di concerto con il Ministero della salute,
          adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
          gli  altri  enti  pubblici  di  rilevanza  nazionale che li
          detengono,  trasmettono  al Ministero dell'economia e delle
          finanze,   con  modalita'  telematica,  nei  trenta  giorni
          successivi   alla   data   di   emanazione   del   predetto
          provvedimento,  per  realizzare  e diffondere in rete, alle
          regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
          l'allineamento  dell'archivio dei codici fiscali con quello
          degli  assistiti  e  per  disporre le codifiche relative al
          prontuario   farmaceutico   nazionale   e  al  nomenclatore
          ambulatoriale.
              10.  Al  Ministero dell'economia e delle finanze non e'
          consentito   trattare   i  dati  rilevati  dalla  TS  degli
          assistiti;  allo  stesso  e'  consentito trattare gli altri
          dati  di  cui  al  comma 7  per fornire periodicamente alle
          regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
          dovuti  alle  strutture  di erogazione di servizi sanitari.
          Gli  archivi  di  cui  al  comma 9  sono  resi  disponibili
          all'accesso  esclusivo,  anche attraverso interconnessione,
          alle  aziende  sanitarie  locali di ciascuna regione per la
          verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
          liquidazione  definitiva  delle  somme  spettanti, ai sensi
          delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
          servizi  sanitari.  Con  protocollo approvato dal Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, dal Ministero della salute
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano   e  dalle  regioni,  sentito  il  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,  sono  stabiliti  i  dati
          contenuti  negli  archivi  di  cui  al  comma 9 che possono
          essere  trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
          nonche' le modalita' di tale trasmissione.
              10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo ,
          i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
          rilevano  a fini di responsabilita', anche amministrativa o
          penale,  solo  previo  riscontro del documento cartaceo dal
          quale gli stessi sono tratti.
              11.   L'adempimento  regionale,  di  cui  all'art.  52,
          comma 4,  lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
          ai  fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del
          SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
          dall'applicazione  delle disposizioni del presente articolo
          .  Tale  adempimento s'intende rispettato anche nel caso in
          cui  le  regioni e le province autonome dimostrino di avere
          realizzato  direttamente  nel proprio territorio sistemi di
          monitoraggio   delle   prescrizioni   mediche   nonche'  di
          trasmissione  telematica al Ministero dell'economia e delle
          finanze  di  copia  dei  dati dalle stesse acquisiti, i cui
          standard  tecnologici  e  di  efficienza  ed  effettivita',
          verificati  d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
          finanze,  risultino  non  inferiori  a quelli realizzati in
          attuazione   del   presente  articolo  .  Con  effetto  dal
          1° gennaio  2004,  tra  gli  adempimenti cui sono tenute le
          regioni,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del
          finanziamento  del  SSN  relativo agli anni 2004 e 2005, e'
          ricompresa  anche  l'adozione  di tutti i provvedimenti che
          garantiscono  la  trasmissione al Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  da  parte  delle singole aziende sanitarie
          locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
              12.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2003.  Al  relativo onere si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              13.   Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il  Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
          dell'interno  e  con  il  Ministro della salute, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite  le  modalita'  per  il  successivo e progressivo
          assorbimento,  senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
          dello  Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
          o  nella  carta  nazionale  dei servizi di cui all'art. 52,
          comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
              13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
          anche  alle  farmacie  pubbliche  con le modalita' indicate
          dallo  stesso  comma.  Al  relativo onere, valutato in euro
          400.000,00  per  l'anno  2005,  si  provvede utilizzando le
          risorse di cui al comma 12.».
          Note all'art. 1, comma 277:
              - Si  riporta  il testo del comma 174 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 311 del 2004, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «174.    Al    fine    del   rispetto   dell'equilibrio
          economico-finanziario,  la  regione, ove si prospetti sulla
          base   del   monitoraggio  trimestrale  una  situazione  di
          squilibrio,  adotta  i provvedimenti necessari. Qualora dai
          dati  del  monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
          disavanzo  di  gestione  a  fronte del quale non sono stati
          adottati  i  predetti  provvedimenti, ovvero essi non siano
          sufficienti,  con  la procedura di cui all'art. 8, comma 1,
          della  legge  5 giugno  2003,  n.  131,  il  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  diffida  la regione a provvedervi
          entro   il  30 aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,  entro  i
          successivi  trenta  giorni  il presidente della regione, in
          qualita'  di  commissario  ad  acta, approva il bilancio di
          esercizio  consolidato  del Servizio sanitario regionale al
          fine  di  determinare  il  disavanzo di gestione e adotta i
          necessari   provvedimenti  per  il  suo  ripianamento,  ivi
          inclusi   gli   aumenti  dell'addizionale  all'imposta  sul
          reddito   delle   persone   fisiche   e   le  maggiorazioni
          dell'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'
          produttive   entro  le  misure  stabilite  dalla  normativa
          vigente.  I  predetti  incrementi  possono  essere adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
          accertati   o   stimati   nel  settore  sanitario  relativi
          all'esercizio  2004  e  seguenti.  Qualora  i provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano  adottati  dal  commissario  ad  acta  entro  il 31
          maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno
          di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima
          prevista  dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta
          sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  le  maggiorazioni
          dell'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'
          produttive;   scaduto   il   termine   del   31  maggio,  i
          provvedimenti  del commissario ad acta non possono avere ad
          oggetto  l'addizionale  e le maggiorazioni d'aliquota delle
          predette  imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli
          acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della
          misura   massima  dell'addizionale  e  delle  maggiorazioni
          d'aliquota di tali imposte.».
          Note all'art. 1, comma 278:
              - Si  riporta  il testo del comma 164 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «164.   Per   garantire   il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il triennio 2005-2007 il livello complessivo
          della  spesa  del  Servizio  sanitario  nazionale,  al  cui
          finanziamento  concorre  lo Stato, e' determinato in 88.195
          milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per
          l'anno  2006  e  91.759  milioni di euro per l'anno 2007. I
          predetti  importi  ricomprendono anche quello di 50 milioni
          di  euro,  per  ciascuno  degli  anni indicati, a titolo di
          ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
          «Bambino  Gesu».  Lo  Stato,  in  deroga a quanto stabilito
          dall'art.  4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001,
          n.   347,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi
          del  Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e
          2003.  A  tal  fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
          debitoria,  la  spesa  di  2.000 milioni di euro per l'anno
          2005,  di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei
          disavanzi  della  regione  Lazio per l'anno 2003, derivanti
          dal finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesu». Le predette
          disponibilita'  finanziarie  sono  ripartite tra le regioni
          con  decreto  del Ministro della salute, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con la
          Conferenza Stato-regioni.».
          Note all'art. 1, comma 279:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3  dell'art. 4 del
          decreto-legge  18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  16 novembre  2001,  n.  405
          (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria):
              «3.  Gli  eventuali  disavanzi  di gestione accertati o
          stimati,  nel  rispetto  dell'accordo  Stato-regioni di cui
          all'art.  1,  comma 1,  sono  coperti  dalle regioni con le
          modalita'   stabilite  da  norme  regionali  che  prevedano
          alternativamente o cumulativamente l'introduzione di:
                a) misure  di compartecipazione alla spesa sanitaria,
          ivi      inclusa     l'introduzione     di     forme     di
          corresponsabilizzazione   dei   principali   soggetti   che
          concorrono alla determinazione della spesa;
                b) variazioni      dell'aliquota     dell'addizionale
          regionale  all'imposta  sul reddito delle persone fisiche o
          altre misure fiscali previste nella normativa vigente;
                c) altre  misure  idonee  a  contenere  la spesa, ivi
          inclusa   l'adozione   di   interventi  sui  meccanismi  di
          distribuzione dei farmaci.».
          Note all'art. 1, comma 280:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge  Cost.
          18 ottobre 2001, n. 3):
              «6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi 3  e  4  dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.».
              - Si  riporta  il testo del comma 169 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «169.   Al   fine  di  garantire  che  l'obiettivo  del
          raggiungimento  dell'equilibrio  economico  finanziario  da
          parte  delle  regioni  sia  conseguito  nel  rispetto della
          garanzia  della  tutela  della  salute,  ferma  restando la
          disciplina  dettata  dall'art.  54  della legge 27 dicembre
          2002,  n. 289, per le prestazioni gia' definite dal decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   33   dell'8 febbraio  2002,  e  successive
          modificazioni,  anche al fine di garantire che le modalita'
          di  erogazione  delle  stesse siano uniformi sul territorio
          nazionale,  coerentemente con le risorse programmate per il
          Servizio  sanitario  nazionale, con regolamento adottato ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  dal  Ministro  della  salute, che si avvale della
          commissione   di   cui   all'art.   4-bis,   comma 10,  del
          decreto-legge   15 aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 giugno  2002, n. 112, sono
          fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici,
          di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui
          ai  livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano. Con la medesima
          procedura  sono  individuati le tipologie di assistenza e i
          servizi,  relativi  alle  aree  di  offerta individuate dal
          vigente   Piano  sanitario  nazionale.  In  fase  di  prima
          applicazione  gli  standard sono fissati entro il 30 giugno
          2005.».
              - Si riporta il testo dei commi 34 e 34-bis dell'art. 1
          della   legge   23 dicembre   1996,   n.   662  (Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica):
              «34.   Ai   fini   della   determinazione  della  quota
          capitaria,  in  sede  di  ripartizione  del Fondo sanitario
          nazionale,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma 3, del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   il   Comitato   interministeriale  per  la
          programmazione  economica  (CIPE), su proposta del Ministro
          della  sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  stabilisce i pesi da attribuire ai
          seguenti  elementi:  popolazione  residente,  frequenza dei
          consumi  sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
          della   popolazione,   indicatori  relativi  a  particolari
          situazioni  territoriali ritenuti utili al fine di definire
          i    bisogni   sanitari   delle   regioni   ed   indicatori
          epidemiologici  territoriali.  Il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro   della   sanita',   d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, puo' vincolare
          quote  del  Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
          specifici  obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale, con
          priorita'   per   i  progetti  sulla  tutela  della  salute
          materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
          anziani  nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
          in  particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.
          Nell'ambito  della  prevenzione  delle  malattie  infettive
          nell'infanzia    le   regioni,   nell'ambito   delle   loro
          disponibilita'  finanziarie, devono concedere gratuitamente
          i  vaccini  per  le  vaccinazioni  non  obbligatorie  quali
          antimorbillosa,       antirosolia,      antiparotite      e
          antihaemophulius  influenza  e tipo B quando queste vengono
          richieste  dai  genitori  con  prescrizione medica. Di tale
          norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
          residenti sul territorio nazionale.
              34-bis.   Per   il  perseguimento  degli  obiettivi  di
          carattere  prioritario  e di rilievo nazionale indicati nel
          Piano  sanitario  nazionale  le regioni elaborano specifici
          progetti  sulla  scorta  di criteri e parametri fissati dal
          Piano  stesso.  La Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  su proposta del Ministro della sanita', individua
          i  progetti  ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
          tal  fine  vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
          del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'art. 9-bis del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 3 e 9 dell'intesa
          Stato-regioni del 23 marzo 2005:
              «Art.   3  (Ulteriori  adempimenti  per  migliorare  il
          monitoraggio  della  spesa  nell'ambito  del  Nuova Sistema
          Infurmativo  Sanitario  (NSIS)). -  1.  Con  riferimento  a
          quanto  previato sub c) dall'art. 1, comma 173, della legge
          30 dicembre 2004, n. 311. si conviene che, per le misure di
          qualita',   efficienza   ed   appropriatezza  deI  Servizio
          Sanitario   Naziouale,  ci  si  avvale  del  Nuovo  Sistema
          Informativo  Sanitario,i stituito presso il Ministero della
          Salute.
              2, Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario ricomprende i
          dati   dei   sistemi  di  monitoraggio  delle  prescrizioni
          previsti dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000 n 385, e
          successive  modificazioni, e dall'art. 50 del decreto-legge
          30  settembre  2003, n. 269, convertito, con modificaziomi,
          dalla legge 24 novembre 2003, n 326.
              3.  Per  le finalita' dei livelli nazionale e regionale
          del  Nuovo  Sistema  informativo  Sanitario  va previsto il
          trattamento  di  dati individuali, in grado di associare il
          codice  fiscale  del  cittadino  alle prestazioni sanitarie
          erogate,   ai   soggetti   prescrittori  e  alle  strutture
          erogatrici.
              4.  Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo
          qualitativo  del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)
          sono  esercitate dalla Cabina di Regia - di cui all'Accordo
          quadro  tra  il  Ministro  dela  salute  e  le regioni e le
          province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001,
          la  cui  composizione  e  la cui modalita' di funzionamento
          vengono  riadeguate  con  nuovo Accordo quadro, da sancirsi
          entro il 30 giugno 2005 in Conferenza Stato-regioni, tra il
          Ministro  della  salute,  il Ministro dell'economia e delle
          finanze e le regioni e le province autonome, che preveda un
          Comitato  strategico  di  indirizzo  paritetico  regioni  -
          Ministeri  un  comitato tecnico permanente paritetico e una
          Segreteria  tecnica unica. Fino all'entrata in vigore della
          nuova  disciplina,  la  Cabina di regia continua ad operare
          secondo le previgenti inodalita', e composizione.
              5.  La definizione ed il continuo adeguamento nel tempo
          dei    contenuti   informativi   e   delle   modalita'   di
          alimentazione  del  NSIS in coerenza con le indicazioni del
          Piano  Sanitario  Nazionale  e  le esigenze di monitoraggio
          sanitario  e  le  altre  esigenze di moniroraggio attuali e
          future  dei livelli nazionale, regionale e locale del SSN -
          sono  affidati  alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal
          Ministero   della  salute  con  propri  decreti  attuativi,
          compresi  i  flussi  informativi  finalizzati alla verifica
          degli  standard  qualitativi  e  quantitativi  dei  Livelli
          Essenziali di Assistenza.
              6.  il  conferimento  dei  dati  al Sistema Informativo
          Sanitario,  nei  contenuti e secondo le modAlita' di cui al
          comma  precedente,  e'  ricomnpreso fra gli adempimenti cui
          sono   tenute   le   regioni   per   L'accesso  al  maggior
          finanziamento  di  cui alla presente intesa, sulla base dei
          criteri  fissati  dalla  Cabina di Regia. Restano fermi gli
          adempimenti  relativi  agli obblighi informativi, di cui ai
          decreti  ministeriali  16 febbraio 2001, 28 maggio 2001, 29
          aprile 2003 e 18 giugno 2004.
              7. Le regioni si impegnano ad adottare una contabilita'
          analitica  per  centri  di  costo  e  responsabilita',  che
          consenta  analisi  comparative  dei costi, dei rendimenti e
          dei  risultati in ciascuna azienda unita' sanitaria locale,
          azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, ivi
          compresi  i  policlinici  universitari  e  gli  istituti di
          ricovero  e cura a carattere scientifico e cio' costituisce
          adempimento  cui  sono  tenute  le regioni per l'accesso al
          maggior finanziamento di cui alla presente intesa.
              8.  Le  regioni entro il 30 ottobre 2005, garantiscono,
          ed  a  tale  scopo  adottano  misure  specitiche  dirette a
          prevedere  che, ai fini della confermabilita' dell'incarico
          del  direttore  generale  delle  aziende  sanitarie locali,
          delle   aziende   ospedaliere,  delle  aziende  ospedaliere
          universitarie,  ivi  compresi  i policlinici universitari e
          gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il
          mancato  rispetto  dei  contenuti  e  delle tempistiche dei
          flussi    inforinativi   ricompresi   nel   Nuovo   Sistema
          Informativo Sanitario costituisce grave inadempienza.
              9.  Il  nuovo Sistema Informativo Sanitario ricomprende
          il  flusso  informativo sui dispositivi medici da definirsi
          con   specifico   accordo,   da   sancire   in   Conferenza
          Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281.
              10.  Con  riferiniento  alla esigenza di verificare che
          l'onere  a  carico  del  Servizio  Sanitario  Nazionale per
          l'assistenza  farmaceutica  sia  contenuto  entro  i  tetti
          fissati  dalla  legislazione  vigente  (13%  per  la  spesa
          territoriale  e  16%  per  la  spesa  complessiva, ai sensi
          dell'art. 48 del decreto-legge 30 sett&60;mbre 2003 n. 269,
          convertito,  con  modrflcazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2003,  n.  326)  e'  istiuito,  nell'ambito  dell'INSIS, il
          flusso  informativo  dei  dati  relativi alla distribuzione
          diretta  dei  farmaci  di classe A (contenente informazioni
          relative  al  primo  ciclo di terapia, farmaci inseriti nel
          PHT  e altri farmaci eventualmente oggetto di distribuzione
          diretta,  distribuzione  di farmaci «per conto»). In via di
          prima  applicazione,  le regioni si impegnano a trasmettere
          telematicamente  il  predetto  flusso  al  Ministero  della
          salute.».
              «Art.   9   (Comitato   permanente   per   la  verifica
          dell'erogazione  dei  LEA).  -  1.  Ai  fini della presente
          intesa,  e'  istituito  presso il Ministero della salute il
          Comitato    paritetico    permanente    per   la   verifica
          dell'erogazione  dei  Livelli  Essenziali  di Assistenza in
          condizioni  di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo
          delle  risorse  e  per  la verifica della congruita' tra le
          prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.
              2.  Il  Comitato  che  si  avvale  del supporto tecnico
          dell'Agenzia  per i Servizi Sanitari Regionali, opera sulla
          base   delle   informaizoni   desumibili   dal  sistema  di
          monitoraggio  e  garanzia di cui al decreto ministeriale 12
          dicembre  2001, nonche' dei flussi informarivi afferenti al
          Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
              3.  Il  Comitato  e' composto da quattro rappresentanti
          del  Ministero  della  salute,  di  cui uno con funzioni di
          coordinatore,     due    rappresentanti    del    Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze,  un  rappresentante  del
          Dipartimento  per gli affari regionali della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  e  da  sette rappresentanti delle
          regioni  designati  dalla  Conferenza  dei Presidenti delle
          regioni e dello province autonome.».
          Note all'art. 1, comma 281:
              - Si  riporta  il testo del comma 180 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
          commi 174  e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
          gli  anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
          tecnico  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali,
          procede  ad  una  ricognizione  delle  cause  ed elabora un
          programma     operativo     di     riorganizzazione,     di