(parte 4)
          riqualificazione  o di potenziamento del Servizio sanitario
          regionale,  di durata non superiore al triennio. I Ministri
          della  salute  e dell'economia e delle finanze e la singola
          regione   stipulano  apposito  accordo  che  individui  gli
          interventi  necessari  per il perseguimento dell'equilibrio
          economico,   nel   rispetto   dei   livelli  essenziali  di
          assistenza  e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
          dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
          necessaria  per  la riattribuzione alla regione interessata
          del  maggiore  finanziamento  anche  in  maniera parziale e
          graduale,  subordinatamente  alla  verifica della effettiva
          attuazione del programma.».
          Note all'art. 1, comma 282:
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          29 novembre   2001   recante:   «Definizione   dei  livelli
          essenziali  di  assistenza  e'  (Pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, supplemento ordinario).
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  137  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
          norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229):
              «Art.  137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
          degli  utenti  rappresentative  a  livello nazionale). - 1.
          Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito
          l'elenco  delle associazioni dei consumatori e degli utenti
          rappresentative a livello nazionale.
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da   comprovare  con  la  presentazione  di  documentazione
          conforme  alle  prescrizioni e alle procedure stabilite con
          decreto   del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  dei
          seguenti requisiti:
                a) avvenuta  costituzione,  per  atto  pubblico o per
          scrittura   privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni  e
          possesso  di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
          democratica  e  preveda  come scopo esclusivo la tutela dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
                b) tenuta  di  un  elenco  degli iscritti, aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
                c) numero  di  iscritti  non  inferiore  allo 0,5 per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di  ciascuna  di  esse,  da  certificare  con dichiarazione
          sostitutiva   dell'atto   di  notorieta'  resa  dal  legale
          rappresentante  dell'associazione  con  le modalita' di cui
          agli   articoli 46   e   seguenti  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione   amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
                d) elaborazione  di un bilancio annuale delle entrate
          e  delle  uscite  con indicazione delle quote versate dagli
          associati  e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute;
                e) svolgimento  di  un'attivita' continuativa nei tre
          anni precedenti;
                f) non  avere  i  suoi  rappresentanti  legali subito
          alcuna   condanna,   passata  in  giudicato,  in  relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi  rappresentanti  la qualifica di imprenditori o di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi  forma  costituite, per gli stessi settori in cui
          opera l'associazione.
              3.  Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
          preclusa   ogni   attivita'  di  promozione  o  pubblicita'
          commerciale  avente  per oggetto beni o servizi prodotti da
          terzi  ed  ogni  connessione  di  interessi  con imprese di
          produzione o di distribuzione.
              4.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive provvede
          annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
              5.  All'elenco  di  cui  al  presente  articolo possono
          iscriversi  anche  le  associazioni dei consumatori e degli
          utenti  operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
          minoranze  linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
          possesso  dei  requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
          d),  e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui  agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di
          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
          2000.
              6.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive comunica
          alla  Commissione  europea  l'elenco  di  cui  al  comma 1,
          comprensivo  anche degli enti di cui all'art. 139, comma 2,
          nonche'  i  relativi  aggiornamenti al fine dell'iscrizione
          nell'elenco   degli  enti  legittimati  a  proporre  azioni
          inibitorie   a   tutela   degli  interessi  collettivi  dei
          consumatori   istituito   presso   la   stessa  Commissione
          europea.».
          Note all'art. 1, comma 284:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 8 dell'art. 3 della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
              «8.  Ai  fini  del  diritto  di accesso garantito dalla
          legge  7 agosto 1990, n. 241, le unita' sanitarie locali, i
          presidi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere,
          sotto la personale responsabilita' del direttore sanitario,
          il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali,
          di  diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri
          ospedalieri   ordinari.  Tale  registro  sara'  soggetto  a
          verifiche  ed  ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai
          sensi  delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi
          abbiano   interesse   possono   richiedere  alle  direzioni
          sanitarie  notizie  sulle prenotazioni e sui relativi tempi
          di  attesa,  con  la  salvaguardia della riservatezza delle
          persone.».
          Note all'art. 1, comma 285:
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo
          1988,  n.  67, e successive modificazioni (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 1988):
              «Art.  20.  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di un
          programma   pluriennale   di   interventi   in  materia  di
          ristrutturazione  edilizia  e di ammodernamento tecnologico
          del  patrimonio  sanitario  pubblico  e di realizzazione di
          residenze  per  anziani  e soggetti non autosufficienti per
          l'importo   complessivo   di   lire   34.000  miliardi.  Al
          finanziamento   degli   interventi   si  provvede  mediante
          operazioni  di  mutuo che le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  Bolzano  sono autorizzate ad effettuare, nel
          limite  del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
          dal  progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro della
          sanita'.
              2.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito il Consiglio
          sanitario  nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
          da  tecnici  di  economia  sanitaria, edilizia e tecnologia
          ospedaliera  e  di  funzioni medico-sanitarie, da istituire
          con  proprio  decreto, definisce con altro proprio decreto,
          entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  i  criteri generali per la programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima:
                a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
          di  garantire  una idonea capacita' di posti letto anche in
          quelle  regioni  del Mezzogiorno dove le strutture non sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero;
                b) sostituzione  del  20  per cento dei posti letto a
          piu' elevato degrado strutturale;
                c) ristrutturazione  del 30 per cento dei posti letto
          che    presentano    carenze   strutturali   e   funzionali
          suscettibili  di  integrale recupero con adeguate misure di
          riadattamento;
                d) conservazione  in  efficienza  del restante 50 per
          cento  dei  posti  letto,  la cui funzionalita' e' ritenuta
          sufficiente;
                e) completamento     della     rete    dei    presidi
          poliambulatoriali  extraospedalieri  ed  ospedalieri diurni
          con  contemporaneo  intervento  su  quelli  ubicati in sede
          ospedaliera   secondo   le   specificazioni   di  cui  alle
          lettere a), b), c);
                f) realizzazione   di   140.000  posti  in  strutture
          residenziali,  per anziani che non possono essere assistiti
          a  domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
          richiedono   trattamenti   continui.   Tali  strutture,  di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
          sanitari  e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni di
          ricovero  e  cura in grado di provvedere al riequilibrio di
          condizioni  deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base di
          standards   dimensionali,  possono  essere  ricavate  anche
          presso  aree  e  spazi  resi disponibili dalla riduzione di
          posti-letto ospedalieri;
                g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
          delle strutture sanitarie;
                h) potenziamento   delle   strutture   preposte  alla
          prevenzione  con  particolare  riferimento ai laboratori di
          igiene   e   profilassi   e   ai   presidi  multizonali  di
          prevenzione,  agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
                i) conservazione  all'uso pubblico dei beni dismessi,
          il   cui  utilizzo  e'  stabilito  da  ciascuna  regione  o
          provincia autonoma con propria determinazione.
              3.  Il  secondo  decreto  di  cui  al comma 2 definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'    nell'ambito    dell'edilizia   universitaria
          ospedaliera  e  da altre pubbliche amministrazioni, anche a
          valere  sulle  risorse del Fondo investimenti e occupazione
          (FIO).
              4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e
          Bolzano    predispongono,    entro   quattro   mesi   dalla
          pubblicazione  del  decreto di cui al comma 3, il programma
          degli  interventi  di  cui chiedono il finanziamento con la
          specificazione  dei  progetti da realizzare. Sulla base dei
          programmi   regionali  o  provinciali,  il  Ministro  della
          sanita'   predispone   il  programma  nazionale  che  viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE.
              5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          il  CIPE  determina  le  quote di mutuo che le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
          nei  diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
          dei  termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
          nazionale   di  cui  al  comma medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990  il  limite  massimo  complessivo dei mutui resta
          determinato  in  lire  10.000  miliardi, in ragione di lire
          3.000  miliardi  per  l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
          ciascuno  degli  anni  1989  e  1990.  Le  stesse regioni e
          province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano presentano in
          successione  temporale i progetti suscettibili di immediata
          realizzazione.  I  progetti  sono  sottoposti  al vaglio di
          conformita'   del   Ministero  della  sanita',  per  quanto
          concerne  gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
          programma   nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE  che
          decide,   sentito   il   Nucleo   di  valutazione  per  gli
          investimenti pubblici.
              5-bis.  Dalla  data  del  30 novembre  1993, i progetti
          attuativi  del  programma  di  cui  al comma 5, con la sola
          esclusione  di  quelli  gia' approvati dal CIPE e di quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati  dagli  enti  di cui all'art. 4, comma 15, della
          legge   30 dicembre   1991,  n.  412,  sono  approvati  dai
          competenti  organi  regionali,  i  quali  accertano  che la
          progettazione   esecutiva,   ivi   compresa   quella  delle
          Universita'  degli studi con policlinici a gestione diretta
          nonche'  degli  istituti  di  ricovero  e  cura a carattere
          scientifico  di  loro competenza territoriale, sia completa
          di  tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari   per  l'esecuzione  dell'opera;  essi  accertano
          altresi'  la  conformita' dei progetti esecutivi agli studi
          di  fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della sanita'.
          Inoltre,  al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
          i  competenti  organi  regionali verificano la coerenza con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome  e  gli  enti  di  cui all'art. 4, comma 15, della
          legge  30 dicembre  1991,  n.  412,  presentano al CIPE, in
          successione  temporale,  istanza  per  il finanziamento dei
          progetti,  corredata  dai provvedimenti della loro avvenuta
          approvazione,  da  un programma temporale di realizzazione,
          dalla  dichiarazione  che  essi  sono  redatti nel rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili  e  sulla capacita' di offerta necessaria e che
          sono  dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
          funzionali dello stesso.
              6.  L'onere  di  ammortamento  dei  mutui  e' assunto a
          carico  del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
          di  previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
          330  miliardi  per  l'anno  1989 e di lire 715 miliardi per
          l'anno 1990.
              7.  Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
          dal   Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per  il
          personale  laureato  che  partecipi  a  concorsi  del ruolo
          sanitario,  a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.».
          Note all'art. 1, comma 288:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge
          29 agosto  1984,  n.  528,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  31 ottobre  1984,  n.  733 (Misure urgenti in
          materia sanitaria):
              «Art.  2. - 1. Per la determinazione dei limiti massimi
          di    reddito   previsti   dall'art.   11,   comma 1,   del
          decreto-legge  12 settembre  1983,  n. 463, convertito, con
          modificazioni,  nella  legge  11 novembre  1983, n. 638, ai
          fini  dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le
          prestazioni  di  diagnostica strumentale e di laboratorio e
          per l'assistenza farmaceutica, da ciascun reddito di lavoro
          dipendente  o  di  pensione  si deduce la somma annua di L.
          4.500.000  o  quella  minore fino a concorrenza del reddito
          medesimo.
              2.  I limiti massimi di reddito previsti, ai fini della
          esenzione   dalla   partecipazione   alla   spesa   per  le
          prestazioni  di  diagnostica strumentale e di laboratorio e
          per  l'assistenza  farmaceutica, dall'art. 11, comma 1, del
          decreto-legge  12 settembre  1983,  n. 463, convertito, con
          modificazioni,  nella  legge 11 novembre 1983, n. 638, come
          modificato  dal  precedente  comma 1,  sono  elevati  per i
          pensionati  ultrasessantacinquenni  da  lire 4.500.000 a L.
          6.500.000, nel caso di reddito personale, e da L. 4.000.000
          a L. 6.000.000 ove venga in rilievo il nucleo familiare.
              3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito il Consiglio
          superiore  di sanita', individua con proprio decreto, entro
          novanta  giorni, le forme morbose, di particolare rilevanza
          sociale  o  di  peculiare interesse per la salute pubblica,
          con  speciale riferimento alle patologie dell'eta' tra zero
          e  tre  anni,  in  relazione  alle  quali  i cittadini sono
          esentati  dal  pagamento delle quote di partecipazione alla
          spesa    per   l'assistenza   farmaceutica   specificamente
          correlata alle stesse forme morbose.
              4.  Fino  alla data di approvazione del nuovo metodo di
          determinazione    dei   prezzi   di   medicinali   prodotti
          industrialmente,   previsto  dall'art.  12,  comma 14,  del
          decreto-legge  sopra  citato,  e'  sospeso ogni aumento del
          prezzo dei singoli medicinali.
              5.  Le  autocertificazioni  di  cui  alle  disposizioni
          dell'art. 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile
          1982,  n. 181, devono essere accompagnate da una copia, che
          l'interessato  puo' trarre da quella in suo possesso, della
          dichiarazione   dei   redditi   compilata  dal  richiedente
          l'esenzione,  ovvero  del modello 101 rilasciato dal datore
          di  lavoro  o  del  modello  201  rilasciato  dal  soggetto
          erogatore  del  trattamento  di  pensione. Restano ferme le
          disposizioni   dell'art.  11,  comma 8,  del  decreto-legge
          12 settembre  1983,  n. 463, convertito, con modificazioni,
          nella legge li novembre 1983, n. 638.
              6.  Per  le  esigenze  della  programmazione  sanitaria
          nazionale il Ministro della sanita' puo' disporre l'accesso
          agli  uffici  delle  unita' sanitarie locali, ai dipendenti
          presidi e servizi nonche' alla relativa documentazione.
              7.  Alle  minori  entrate  conseguenti all'applicazione
          delle  disposizioni  di  cui  ai precedenti commi 1, 2 e 3,
          valutate  per l'anno finanziario 1984 in lire 150 miliardi,
          si fa fronte, quanto a lire 60 miliardi, con le economie di
          spesa  derivanti dall'applicazione del successivo art. 3 e,
          quanto   a   lire   90  miliardi,  mediante  corrispondente
          riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo 6858
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno finanziario 1984.
              8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 5 e
          6 hanno effetto dal 3 maggio 1984.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  della  legge
          1° febbraio   1989,   n.   37   (Contenimento  della  spesa
          sanitaria):
              «Art.  4 (Misure in materia di attuazione del contratto
          di  lavoro). -  1.  Il  comitato  di  gestione  dell'unita'
          sanitaria  locale  deve  recepire gli accordi decentrati in
          materia  di  organizzazione del lavoro e turni di servizio,
          lavoro straordinario, pronta disponibilita', inccntivi alla
          produttivita',  con deliberazione formale. La delibera deve
          indicare  i mezzi finanziari con cui far fronte ai relativi
          oneri,  previo  parere  su  tale  copertura  da  parte  del
          collegio  dei  revisori.  Copia  delle deliberazioni con il
          visto  di  approvazione del comitato regionale di controllo
          deve   essere   inviata   al  Ministero  della  sanita'  ed
          all'ufficio  del  Ministro per la funzione pubblica, per le
          verifiche sull'attuazione del contratto di lavoro.
              2.  Il  potere  di  accesso  presso le unita' sanitarie
          locali  per  le esigenze della programmazione sanitaria, di
          cui  all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984,
          n.   528,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          31 ottobre  1984,  n.  733, e' integrato con la potesta' di
          effettuare  ispezioni amministrative per la vigilanza sulla
          gestione  delle  unita'  sanitarie locali e sull'attuazione
          del piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' e'
          autorizzato   ad  avvalersi  a  questo  fine  di  personale
          comandato,  fino ad un massimo di duecentocinquanta unita',
          da  reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unita'
          sanitarie locali.».
              - Si  riporta  il testo del comma 172 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «172.  Il  potere  di accesso del Ministro della salute
          presso  le  aziende  unita'  sanitarie  locali e le aziende
          ospedaliere  di  cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge
          29 agosto  1984,  n.  528,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'art. 4, comma 2,
          della  legge 1° febbraio 1989, n. 37, e' esteso a tutti gli
          Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico, anche
          se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e
          alle  aziende ospedaliere universitarie ed e' integrato con
          la  potesta' di verifica dell'effettiva erogazione, secondo
          criteri   di  efficienza  ed  appropriatezza,  dei  livelli
          essenziali  di  assistenza  di cui all'art. 1, comma 6, del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni,  al decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri   29 novembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 33 dell'8 febbraio
          2002,  e  all'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
          compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo   18 febbraio  2000,  n.  56  (Disposizioni  in
          materia  di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della
          legge 13 maggio 1999, n. 133):
              «Art.  9  (Procedure  di  monitoraggio  dell'assistenza
          sanitaria).  -  1. Al  fine  di  consentire  la  tempestiva
          attivazione  di  procedure  di monitoraggio dell'assistenza
          sanitaria  effettivamente  erogata in ogni regione, nonche'
          di  permettere  la  verifica del rispetto delle garanzie di
          cui   all'art.   1,   comma 2,   del   decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni, e
          delle   compatibilita'   finanziarie  di  cui  all'art.  1,
          comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, il
          Ministro  della  sanita',  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e
          Bolzano,   definisce   con   uno   o  piu'  decreti,  entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          presente decreto, un sistema di garanzia del raggiungimento
          in  ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute
          perseguiti dal Servizio sanitario nazionale.
              2. Il sistema di garanzia di cui al comma 1 comprende:
                a) un  insieme  minimo  di  indicatori e parametri di
          riferimento,  relativi  a  elementi  rilevanti  ai fini del
          monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli
          essenziali  ed  uniformi di assistenza, nonche' dei vincoli
          di bilancio delle regioni a statuto ordinario, anche tenuto
          conto  di  quanto  previsto  dall'art.  28, comma 10, della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448;
                b) le  regole e le convenzioni per la rilevazione, la
          validazione  e l'elaborazione delle informazioni e dei dati
          statistici  necessari per l'applicazione del sistema di cui
          alla lettera a);
                c) le procedure per la pubblicizzazione periodica dei
          risultati    dell'attivita'    di    monitoraggio   e   per
          l'individuazione  delle  regioni  che  non rispettano o non
          convergono  verso i parametri di cui alla lettera a), anche
          prevedendo  limiti  di  accettabilita'  entro intervalli di
          oscillazione dei valori di riferimento.
              3.  Il  Governo, sentita la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano,  adotta  le  raccomandazioni al fine di
          correggere le anomalie riscontrate attraverso il sistema di
          monitoraggio   di   cui   al  presente  articolo e  per  la
          individuazione  di  forme  di  sostegno alle regioni, anche
          attraverso   la  sottoscrizione  di  convenzioni  ai  sensi
          dell'art.   19-ter,   comma 3,   del   decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
              4. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte
          della regione, delle misure di garanzia fissate a norma dei
          commi 1  e  2,  il  Governo, su proposta del Ministro della
          sanita',  con le procedure e le garanzie di cui all'art. 2,
          comma 2-octies,  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n.  502, e successive modificazioni, dispone la progressiva
          riduzione    dei    trasferimenti   perequativi   e   delle
          compartecipazioni,  in  misura non superiore al 3 per cento
          della   quota   capitaria  stabilita  dal  Piano  sanitario
          nazionale   e   la   loro   contestuale   sostituzione  con
          trasferimenti   erariali  finalizzati  all'attivazione  del
          sistema di garanzie.
              5.  Le  determinazioni incidenti sui fattori generatori
          della spesa sanitaria, ed in particolare quelle riguardanti
          la  spesa  per  il  personale,  la spesa farmaceutica e gli
          oneri  per  la cura dei non residenti, sono assunte, ognuna
          secondo   il   rispettivo   regime,   in  modo  da  rendere
          trasparenti le responsabilita' di dette determinazioni, con
          riguardo ai diversi livelli di governo, centrale, regionale
          e locale e da consentire il confronto nelle competenti sedi
          istituzionali, nonche' da evidenziare i prevedibili effetti
          finanziari   delle   determinazioni  medesime  sui  diversi
          livelli  di governo, assicurando che gli eventuali maggiori
          oneri a carico delle regioni a statuto ordinario, derivanti
          da  disposizioni  legislative  assunte a livello nazionale,
          siano  correlati  ad  un  corrispondente  adeguamento della
          quota di compartecipazione regionale all'IVA.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 87 della gia' citata
          legge n. 388 del 2000:
              «Art.  87  (Monitoraggio  delle  prescrizioni  mediche,
          farmaceutiche,  specialistiche  e  ospedaliere).  -  1. Nel
          quadro delle competenze di governo della spesa da parte del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza
          ed  efficacia  delle  prestazioni  di  cura  da  parte  del
          Ministero   della  sanita',  e  nel  rispetto  dei  compiti
          attribuiti  alle  regioni  in materia sanitaria, al fine di
          migliorare  il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue
          componenti  farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di
          semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori
          e  le  istituzioni  preposte,  e'  introdotta  la  gestione
          informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni
          farmaceutiche,  diagnostiche, specialistiche e ospedaliere,
          erogate  da  soggetti pubblici e privati accreditati. Tutte
          le   procedure  informatiche  devono  garantire  l'assoluto
          anonimato  del  cittadino che usufruisce delle prestazioni,
          rispettando  la  normativa  a tutela della riservatezza. Ai
          dati  oggetto  della  gestione informatizzata possono avere
          accesso  solo  gli operatori da identificare secondo quanto
          disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
              2.  Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e
          gli   altri  operatori  sanitari  di  cui  al  comma 1,  il
          Ministero  della  sanita',  il  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica, le regioni, la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, le
          aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in
          linea   e   ai   diversi   livelli   di  competenza,  delle
          informazioni relative:
                a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
                b) alle     diverse     prestazioni    farmaceutiche,
          diagnostiche e specialistiche erogabili;
                c) all'andamento  dei  consumi  dei  farmaci  e delle
          prestazioni;
                d) all'andamento della spesa relativa.
              3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della   presente  legge  il  Ministero  della  sanita',  di
          concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica,   e   sentita   la   Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province   autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  emana  i
          regolamenti  e i decreti attuativi, individuando le risorse
          finanziarie  nell'ambito  di quelle indicate dall'art. 103,
          definendo  le modalita' operative e i relativi adempimenti,
          le  modalita'  di  trasmissione dei dati ed il flusso delle
          informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.
              4.  Le  soluzioni adottate dovranno rispettare le norme
          sulla  sicurezza  e  sulla riservatezza dei dati secondo le
          leggi  vigenti  e  risultare coerenti con le linee generali
          del  processo  di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica
          nell'amministrazione.
              5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite
          con  i  decreti  attuativi  di  cui  al  comma 3,  tutte le
          prescrizioni   citate   dovranno   essere  trasmissibili  e
          monitorabili per via telematica.
              5-bis. Le regioni adottano le necessarie iniziative per
          attivare,  nel  proprio  territorio,  il monitoraggio delle
          prescrizioni   mediche,  farmaceutiche,  specialistiche  ed
          ospedaliere previsto dal presente articolo , assicurando la
          tempestiva disponibilita' delle informazioni, anche per via
          telematica,  ai  Ministeri  della  salute e dell'economia e
          delle  finanze,  nonche'  alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
              5-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei
          dati  e  l'interoperabilita'  delle  soluzioni tecnologiche
          adottate  con  quelle che verranno definite nell'ambito del
          nuovo  sistema  informativo  nazionale  del Ministero della
          salute.
              5-quater.  Le  regioni  determinano  le modalita' e gli
          strumenti   del   monitoraggio.   Le  regioni  determinano,
          inoltre, le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che
          abbiano  omesso  gli adempimenti connessi al monitoraggio o
          che  abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al
          livello appropriato.
              6.  Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale
          del  Ministero  della  sanita',  nonche'  per  l'estensione
          dell'impiego  sperimentale  della  carta sanitaria prevista
          dal  progetto  europeo  «NETLINK» e' autorizzata per l'anno
          2001  la  spesa,  rispettivamente, di lire 10 miliardi e di
          lire 4 miliardi.
              7.  All'art.  38,  quarto comma, del regolamento per il
          servizio   farmaceutico,   approvato   con   regio  decreto
          30 settembre  1938,  n.  1706,  le  parole:  «I  farmacisti
          debbono  conservare  per  la durata di cinque anni copia di
          tutte  le  ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti:
          «I  farmacisti  debbono  conservare per sei mesi le ricette
          spedite concernenti preparazioni estemporanee.».
          Note all'art. 1, comma 290:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  57  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2003):
              «Art.  57 (Commissione unica sui dispositivi medici). -
          1.  Presso  il  Ministero  della salute e' istituita, senza
          oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio dello Stato, la
          Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo
          tecnico  del  Ministero  della  salute,  con  il compito di
          definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici,
          di  classificare  tutti  i prodotti in classi e sottoclassi
          specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
              2.  La  Commissione  unica  sui  dispositivi  medici e'
          nominata  con decreto del Ministro della salute, sentite le
          competenti   Commissioni  parlamentari,  e  presieduta  dal
          Ministro  stesso  o dal vice presidente da lui designato ed
          e'  composta  da  cinque membri nominati dal Ministro della
          salute,  da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle
          finanze  e  da  sette  membri nominati dalla Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto
          il   Direttore  generale  della  Direzione  generale  della
          valutazione  dei  medicinali  e  della farmacovigilanza del
          Ministero   della  salute  e  il  presidente  dell'Istituto
          superiore di sanita' o un suo direttore di laboratorio.
              3.   La  Commissione  dura  in  carica  due  anni  e  i
          componenti possono essere confermati una sola volta.
              4.  La Commissione puo' invitare a partecipare alle sue
          riunioni esperti nazionali e stranieri.
              5.  Le  aziende  sanitarie  devono  esporre on line via
          Internet  i costi unitari dei dispositivi medici acquistati
          semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli.
          Tali   informazioni  devono  essere  disponibili  entro  il
          31 marzo  2003  e  devono essere aggiornate almeno ogni sei
          mesi.».
          Note all'art. 1, comma 292:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 54 della gia' citata
          legge n. 289 del 2002:
              «Art.  54  (Livelli essenziali di assistenza). - 1. Dal
          1° gennaio  2001  sono  confermati  i livelli essenziali di
          assistenza  previsti  dall'art.  1,  comma 6,  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni.
              2.  Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di
          assistenza  e  garantite  dal  Servizio sanitario nazionale
          sono  quelle  individuate  all'allegato  1  del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 29 novembre 2001,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i
          limiti  di  cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con
          decorrenza  dalla  data  di  entrata in vigore dello stesso
          decreto.
              3.  La individuazione di prestazioni che non soddisfano
          i  principi e le condizioni stabiliti dall'art. 1, comma 7,
          del   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive   modificazioni,   nonche'   le  modifiche  agli
          allegati  richiamati  al comma 2 del presente articolo sono
          definite  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  di  intesa  con  la  Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano.».
              - Il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1999,
          n.  332:  (Regolamento  recante norme per le prestazioni di
          assistenza  protesica  erogabili  nell'ambito  del Servizio
          sanitario  nazionale: modalita' di erogazione e tariffe) e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1999, n.
          227, supplemento ordinario.
              - Per  il  riferimento  al  decreto  del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  29 novembre  2001  vedasi nota al
          comma 282.
          Note all'art. 1, comma 293:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 6  dell'art. 1 del
          decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502 e successive
          modificazioni   (Riordino   della   disciplina  in  materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421):
              «6.  I  livelli essenziali di assistenza comprendono le
          tipologie   di  assistenza,  i  servizi  e  le  prestazioni
          relativi   alle  aree  di  offerta  individuate  dal  Piano
          sanitario  nazionale.  Tali  livelli  comprendono,  per  il
          1998-2000:
                a) l'assistenza  sanitaria  collettiva in ambiente di
          vita e di lavoro;
                b) l'assistenza distrettuale;
                c) l'assistenza ospedaliera.».
          Note all'art. 1, comma 295:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  48 del gia' citato
          decreto-legge  n. 269 del 2003, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.    48    (Tetto   di   spesa   per   l'assistenza
          farmaceutica).  -  1.  A  decorrere  dall'anno  2004, fermo
          restando  quanto  gia'  previsto  dall'art. 5, comma 1, del
          decreto-legge  18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16 novembre  2001, n. 405, in
          materia  di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a
          carico  del  SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva,
          compresa  quella  relativa  al  trattamento dei pazienti in
          regime  di  ricovero  ospedaliero,  e'  fissata, in sede di
          prima   applicazione,  al  16  per  cento  come  valore  di
          riferimento,   a  livello  nazionale  ed  in  ogni  singola
          regione.  Tale  percentuale  puo'  essere rideterminata con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome,  tenuto  conto  di  uno
          specifico  flusso  informativo sull'assistenza farmaceutica
          relativa  ai  farmaci  a  distribuzione  diretta,  a quelli
          impiegati  nelle  varie  forme di assistenza distrettuale e
          residenziale  nonche'  a  quelli  utilizzati  nel  corso di
          ricoveri  ospedalieri,  attivato a decorrere dal 1° gennaio
          2004  sulla  base di Accordo definito in sede di Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province   autonome.  Il  decreto,  da  emanarsi  entro  il
          30 giugno  2004,  tiene  conto  dei risultati derivanti dal
          flusso informativo dei dati.
              2.  Fermo  restando  che  il  farmaco  rappresenta  uno
          strumento  di  tutela  della salute e che i medicinali sono
          erogati  dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi
          nei  livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire
          l'unitarieta'  delle attivita' in materia di farmaceutica e
          di  favorire  in  Italia  gli  investimenti  in  ricerca  e
          sviluppo,  e'  istituita,  con effetto dal 1° gennaio 2004,
          l'Agenzia  Italiana  del  Farmaco,  di  seguito  denominata
          Agenzia,   sottoposta   alle   funzioni  di  indirizzo  del
          Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
          salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
              3.  L'Agenzia  e'  dotata  di personalita' giuridica di
          diritto    pubblico    e    di   autonomia   organizzativa,
          patrimoniale,   finanziaria   e   gestionale.  Alla  stessa
          spettano,  oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e
          funzioni  di  alta  consulenza  tecnica  al Governo ed alla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome, in materia di politiche per
          il  farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti
          delle  aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla
          distribuzione,    alla   informazione   scientifica,   alla
          regolazione   della   promozione,   alla  prescrizione,  al
          monitoraggio  del  consumo, alla sorveglianza sugli effetti
          avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi.
              4.  Sono  organi  dell'Agenzia da nominarsi con decreto
          del Ministro della salute:
                a) il   direttore   generale,   nominato  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome;
                b) il  consiglio  di amministrazione costituito da un
          Presidente  designato  dal  Ministro della salute, d'intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni e le province autonome, e da quattro componenti
          di  cui due designati dal Ministro della salute e due dalla
          predetta Conferenza permanente;
                c) il  collegio  dei revisori dei conti costituito da
          tre   componenti,   di   cui  uno  designato  dal  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, con funzioni di presidente,
          uno  dal  Ministro  della  salute  e  uno  dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome.
              5.  L'Agenzia  svolge  i  compiti  e  le funzioni della
          attuale  Direzione  generale  dei Farmaci e dei Dispositivi
          Medici,   con   esclusione   delle  funzioni  di  cui  alle
          lettere b),  c),  d), e) ed f) del comma 3, dell'art. 3 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   28 marzo   2003,   n.   129.   In  particolare
          all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni
          relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
          relativa  variazione  annua  percentuale,  e'  affidato  il
          compito di:
                a) promuovere  la  definizione  di liste omogenee per
          l'erogazione  e di linee guida per la terapia farmacologica
          anche  per  i  farmaci  a distribuzione diretta, per quelli
          impiegati  nelle  varie  forme di assistenza distrettuale e
          residenziale  nonche'  per  quelli  utilizzati nel corso di
          ricoveri ospedalieri;
                b) monitorare,      avvalendosi     dell'Osservatorio
          sull'impiego    dei    medicinali    (OSMED),    coordinato
          congiuntamente  dal  Direttore  generale dell'Agenzia o suo
          delegato  e  da un rappresentate designato dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome, e, in collaborazione con le regioni e le
          province  autonome,  il  consumo  e  la  spesa farmaceutica
          territoriale  ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e
          la  spesa  farmaceutica  a carico del cittadino. I dati del
          monitoraggio   sono  comunicati  mensilmente  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze;
                c) provvedere  entro  il 30 settembre di ogni anno, o
          semestralmente  nel  caso di sfondamenti del tetto di spesa
          di   cui  al  comma 1,  a  redigere  l'elenco  dei  farmaci
          rimborsabili  dal  Servizio Sanitario Nazionale, sulla base
          dei  criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare,
          su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
          nei   vigenti  documenti  contabili  di  finanza  pubblica,
          nonche',  in  particolare, il rispetto dei livelli di spesa
          definiti  nell'Accordo  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  in  data  8 agosto  2001,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
          2001;
                d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
          comportanti,  a  parere della struttura tecnico scientifica
          individuata  dai  decreti  di  cui  al  comma 13, vantaggio
          terapeutico  aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del
          prontuario,  una  specifica valutazione di costo-efficacia,
          assumendo   come   termini   di   confronto  il  prezzo  di
          riferimento  per la relativa categoria terapeutica omogenea
          e  il  costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci
          con  le  stesse  indicazioni  terapeutiche,  prevedendo  un
          premio  di  prezzo  sulla  base dei criteri previsti per la
          normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
                e) provvedere  alla  immissione  di nuovi farmaci non
          comportanti,  a  parere  della  predetta  struttura tecnico
          scientifica  individuata  dai  decreti  di cui al comma 13,
          vantaggio  terapeutico,  in sede di revisione ordinaria del
          prontuario,  solo  se  il prezzo del medesimo medicinale e'
          inferiore  o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali per
          la relativa categoria terapeutica omogenea;
                f) procedere  in  caso  di  superamento  del tetto di
          spesa  di  cui al comma 1, in concorso con le misure di cui
          alle   lettere b),   c),  d),  e)  del  presente  comma,  a
          ridefinire,  anche temporaneamente, nella misura del 60 per
          cento  del superamento, la quota di spettanza al produttore
          prevista  dall'art.  1,  comma 40,  della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662.  La quota di spettanza dovuta al farmacista
          per  i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale
          viene  rideterminata includendo la riduzione della quota di
          spettanza  al  produttore,  che  il  farmacista  riversa al
          Servizio  come  maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40
          per  cento  del  superamento  viene ripianato dalle regioni
          attraverso  l'adozione  di  specifiche  misure  in  materia
          farmaceutica, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
          18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge  16 novembre  2001,  n.  405,  e  costituisce
          adempimento   ai   fini  dell'accesso  all'adeguamento  del
          finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale, ai sensi
          dell'art.  4  del  decreto-legge  15 aprile  2002,  n.  63,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
          n. 112, e successive modificazioni;
                g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi,
          anche  di  cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere
          la  ricerca  scientifica  di carattere pubblico sui settori
          strategici  del  farmaco e per favorire gli investimenti da
          parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
                h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il
          programma  annuale  di attivita' ed interventi, da inviare,
          per  il  tramite del Ministro della salute, alla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome,  che esprime parere entro il 31 gennaio
          successivo;
                i) predisporre   periodici  rapporti  informativi  da
          inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
                l) provvedere,  su  proposta  della struttura tecnico
          scientifica  individuata  dai  decreti  di cui al comma 13,
          entro  il  30 giugno  2004  alla  definitiva individuazione
          delle  confezioni  ottimali  per l'inizio e il mantenimento
          delle  terapie  contro  le patologie croniche con farmaci a
          carico  del  SSN, provvedendo altresi' alla definizione dei
          relativi  criteri  del prezzo. A decorrere dal settimo mese
          successivo  alla  data  di  assunzione del provvedimento da
          parte  dell'Agenzia,  il prezzo dei medicinali presenti nel
          Prontuario  Farmaceutico  Nazionale,  per  cui  non  si sia
          proceduto   all'adeguamento   delle   confezioni   ottimali
          deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento.
              6.  Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f)
          sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione,
          su  proposta del direttore generale. Ai fini della verifica
          del  rispetto  dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla
          proposta e' allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli
          effetti finanziari sul SSN.
              7.  Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della
          salute  sono  trasferite all'Agenzia le unita' di personale
          gia'  assegnate  agli  uffici  della Direzione generale dei
          Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
          cui   competenze   transitano  alla  medesima  Agenzia.  Il
          personale  trasferito  non  potra' superare il 60 per cento
          del  personale  in servizio alla data del 30 settembre 2003
          presso   la  stessa  Direzione  generale.  Detto  personale
          conserva   il   trattamento   giuridico   ed  economico  in
          godimento.  A  seguito del trasferimento del personale sono
          ridotte  in  maniera  corrispondente le dotazioni organiche
          del  Ministero  della  salute  e  le  relative risorse sono
          trasferite  all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni
          organiche  non possono essere reintegrate. Resta confermata
          la  collocazione  nel comparto di contrattazione collettiva
          attualmente  previsto  per il personale trasferito ai sensi
          del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
          particolari  e  motivate  esigenze, cui non puo' far fronte
          con  personale  in  servizio,  e  nei  limiti delle proprie
          disponibilita'  finanziarie,  personale tecnico o altamente
          qualificato,  con  contratti a tempo determinato di diritto
          privato.  L'Agenzia  puo'  altresi' avvalersi, nei medesimi
          limiti  di  disponibilita'  finanziaria,  e comunque per un
          numero  non  superiore  a 40 unita', ai sensi dell'art. 17,
          comma 14,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale
          in   posizione  di  comando  dal  Ministero  della  salute,
          dall'Istituto   Superiore  di  sanita',  nonche'  da  altre
          Amministrazioni  dello  Stato, dalle regioni, dalle Aziende
          sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
              8.  Agli  oneri  relativi  al  personale, alle spese di
          funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
          dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
          2,    nonche'    per    l'attuazione   del   programma   di
          farmacovigilanza  attiva di cui al comma 19, lettera b), si
          fa fronte:
                a) mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite dai
          capitoli  3001,  3002,  3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
          3430  e  3431  dello  stato  di  previsione della spesa del
          Ministero della salute;
                b) mediante  le entrate derivanti dalla maggiorazione
          del 20 per cento delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12,
          della   legge   29 dicembre   1990,  n.  407  e  successive
          modificazioni;
                c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
          stipulati  con  l'Agenzia  europea  per  la Valutazione dei
          Medicinali  (EMEA)  e  con  altri  organismi  nazionali  ed
          internazionali     per     prestazioni    di    consulenza,
          collaborazione, assistenza e ricerca.
              9.   Le   risorse   di   cui  al  comma 8,  lettera a),
          confluiscono   nel   fondo  stanziato  in  apposita  unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   della  salute  e  suddiviso  in  tre  capitoli,
          distintamente  riferiti  agli  oneri di gestione, calcolati
          tenendo  conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.
              10.  Le  risorse  di  cui  al comma 8, lettere b) e c),
          affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.
              10-bis. Le entrate di cui all'art. 12, commi 7 e 8, del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per
          il  60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al
          bilancio della stessa.
              10-ter.  Le somme a carico delle officine farmaceutiche
          di  cui  all'art.  7,  commi 4 e 5, del decreto legislativo
          29 maggio   1991,   n.  178,  e  successive  modificazioni,
          spettano   all'Agenzia   ed   affluiscono  direttamente  al
          bilancio della stessa.
              11.  Per  l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 e'
          autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale.
              11-bis.  Con  effetto  dal 1° gennaio 2005, con decreto
          del  Ministro  della  salute  sono trasferiti in proprieta'
          all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso
          all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004.
              12.   A  decorrere  dall'anno  2005,  al  finanziamento
          dell'Agenzia  si  provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3,
          lettera d)  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.
              13.  Con  uno o piu' decreti del Ministro della salute,
          di  concerto  con il Ministro della funzione pubblica e con
          il  Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
          Conferenza  Permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome, da adottare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione   del   presente   decreto,  sono  adottate  le
          necessarie  norme  regolamentari  per l'organizzazione e il
          funzionamento  dell'Agenzia,  prevedendo  che l'Agenzia per
          l'esplicazione  delle  proprie  funzioni  si  organizza  in
          strutture  amministrative  e tecnico scientifiche, compresa
          quella  che  assume  le  funzioni tecnico scientifiche gia'
          svolte  dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando
          i  casi  di  decadenza  degli  organi anche in relazione al
          mantenimento   dell'equilibrio  economico  finanziario  del
          settore dell'assistenza farmaceutica.
              14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del decreto di
          cui  al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le
          funzioni  gia'  svolte  dalla medesima Commissione da parte
          degli organi e delle strutture dell'Agenzia.
              15.  Per  quanto non diversamente disposto dal presente
          articolo si   applicano   le   disposizioni   di  cui  agli
          articoli 8  e  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300.
              16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti
          variazioni di bilancio.
              17.  Le  Aziende  farmaceutiche,  entro il 30 aprile di
          ogni   anno,   producono   all'Agenzia   autocertificazione
          dell'ammontare  complessivo della spesa sostenuta nell'anno
          precedente  per  le  attivita'  di  promozione  rivolte  ai
          medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
          ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
          schema approvato con decreto del Ministro della salute.
              18.  Entro  la  medesima  data  di  cui al comma 17, le
          Aziende  farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito
          presso  l'Agenzia,  un contributo pari al 5 per cento delle
          spese   autocertificate   decurtate   delle  spese  per  il
          personale addetto.
              19.  Le  risorse confluite nel fondo di cui al comma 18
          sono destinate dall'Agenzia:
                a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo
          nazionale  per  l'impiego,  a  carico  del  SSN, di farmaci
          orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una
          speranza  di cura, in attesa della commercializzazione, per
          particolari e gravi patologie;
                b) per il rimanente 50 per cento:
                  1)   all'istituzione,   nell'ambito  delle  proprie
          strutture,  di  un  Centro di informazione indipendente sul
          farmaco;
                  2)  alla realizzazione, di concerto con le regioni,
          di   un   programma   di  farmacovigilanza  attiva  tramite
          strutture  individuate  dalle  regioni,  con  finalita'  di
          consulenza  e  formazione  continua  dei Medici di Medicina
          generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione
          con   le   organizzazioni   di   categorie  e  le  Societa'
          scientifiche pertinenti e le Universita';
                  3)  alla  realizzazione  di  ricerche  sull'uso dei
          farmaci  ed  in  particolare  di  sperimentazioni  cliniche
          comparative  tra  farmaci,  tese  a  dimostrare  il  valore
          terapeutico   aggiunto,   nonche'   sui  farmaci  orfani  e
          salvavita,  anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle
          Universita' ed alle regioni;
                4) ad altre attivita' di informazione sui farmaci, di
          farmacovigilanza,   di   ricerca,   di   formazione   e  di
          aggiornamento del personale.
              20.  Al  fine di garantire una migliore informazione al
          paziente,  a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei
          medicinali  devono  contenere un foglietto illustrativo ben
          leggibile   e   comprensibile,   con   forma   e  contenuto
          autorizzati dall'Agenzia.
              21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2,
          3,  4,  5,  6,  9,  11,  12, 14, 15 del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  541,  le  regioni  provvedono,  con
          provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
                a) pubblicita'   presso   i   medici,  gli  operatori
          sanitari e i farmacisti;
                b) consegna di campioni gratuiti;
                c) concessione  di  prodotti  promozionali  di valore
          trascurabile;
                d) definizione  delle modalita' con cui gli operatori
          del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle regioni la
          partecipazione   a  iniziative  promosse  o  finanziate  da
          aziende   farmaceutiche   e   da   aziende   fornitrici  di
          dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.
              22.  Il  secondo  periodo  del comma 5 dell'art. 12 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso.
          E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri
          di  libera  scelta la partecipazione a convegni e congressi
          con   accreditamento  ECM  di  tipo  educazionale  su  temi
          pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di
          competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro
          con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
          in  questione  e  tali  dati devono essere accessibili alle
          regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.
              23.   Nel  comma 6  dell'art.  12  del  citato  decreto
          legislativo  n.  541  del 1992, le parole: «non comunica la
          propria   motivata   opposizione»   sono  sostituite  dalle
          seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la
          regione  dove  ha  sede  l'evento». Nel medesimo comma sono
          altresi' soppresse le parole: «o, nell'ipotesi disciplinata
          dal  comma 2,  non  oltre  5  giorni prima dalla data della
          riunione».
              24.  Nel  comma 3  dell'art.  6, lettera b), del citato
          decreto  legislativo  n.  541 del 1992, le parole da: «otto
          membri  a»  fino  a:  «di  sanita»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:   «un  membro  appartenente  al  Ministero  della
          salute,  un  membro  appartenente all'istituto Superiore di
          Sanita',  due  membri designati dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome».
              25.  La  procedura di attribuzione dei crediti ECM deve
          prevedere  la  dichiarazione  dell'eventuale  conflitto  di
          interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli
          eventi formativi.
              26.  Il  rapporto di dipendenza o di convenzione con le
          strutture  pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con
          le  strutture  private  accreditate  e'  incompatibile, con
          attivita' professionali presso le organizzazioni private di
          cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno
          2003, n. 211.
              27.  All'art.  11,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          24 giugno   2003,   n.  211,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche:
                a) nel  primo  capoverso  le  parole:  «all'autorita'
          competente»  sono  sostituite  dalle seguenti: «all'Agenzia
          italiana    del    farmaco,   alla   regione   sede   della
          sperimentazione»;
                b) (omissis).
              28.   Con   accordo   sancito  in  sede  di  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome,  sono  definiti  gli ambiti nazionale e
          regionali  dell'accordo  collettivo  per  la disciplina dei
          rapporti  con  le farmacie, in coerenza con quanto previsto
          dal presente articolo .
              29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente  decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche
          vacanti   o   di   nuova   istituzione  ha  luogo  mediante
          l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti
          risultati   idonei,   risultante   da   un  concorso  unico
          regionale,  per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla
          regione ogni quattro anni.
              30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
          dell'Agenzia,   di   cui   al  comma 4,  sono  abrogate  le
          disposizioni   di   cui   all'art.   3,   comma 9-ter,  del
          decreto-legge   15 aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 giugno  2002,  n.  112.  A
          decorrere  dalla  medesima  data  sono  abrogate  le  norme
          previste  dall'art.  9,  commi 2  e  3,  del  decreto-legge
          8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 8 agosto 2002, n. 178.
              31.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto,  all'art. 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre
          2001,  n.  347,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          16 novembre  2001,  n. 405, sono soppresse le parole: «tale
          disposizione  non  si  applica  ai  medicinali  coperti  da
          brevetto sul principio attivo».
              32.   Dal   1° gennaio   2005,  lo  sconto  dovuto  dai
          farmacisti al SSN in base all'art. 1, comma 40, della legge
          23 dicembre  1996,  n.  662,  come modificato dall'art. 52,
          comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a
          tutti  i  farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione
          per  l'ossigeno  terapeutico  e  per  i farmaci, siano essi
          specialita'    o    generici,   che   abbiano   un   prezzo
          corrispondente  a  quello  di  rimborso cosi' come definito
          dall'art.  7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001,
          n.   347,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          16 novembre 2001, n. 405.
              33.   Dal   1° gennaio   2004  i  prezzi  dei  prodotti
          rimborsati    dal   Servizio   Sanitario   Nazionale   sono
          determinati   mediante   contrattazione   tra   Agenzia   e
          Produttori  secondo le modalita' e i criteri indicati nella
          DeliberaCIPE  1° febbraio  2001,  n.  3,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
              34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le
          funzioni  e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal
          Ministero  della  salute  e  i  relativi provvedimenti sono
          assunti con decreto del Ministro della salute.
              35.  Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui  al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua
          ad  operare  nella  sua  attuale  composizione e con le sue
          attuali funzioni.».
          Note all'art. 1, comma 297:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3  dell'art. 6 del
          decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245
          (Regolamento   recante   norme  sull'organizzazione  ed  il
          funzionamento  dell'Agenzia  Italiana  del Farmaco, a norma
          dell'art.  48,  comma 13,  del  decreto-legge  30 settembre
          2003,  n.  269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.
          326):
              «3.   Il  Consiglio  di  amministrazione,  inoltre,  su
          istruttoria del Direttore generale:
                a) delibera  il bilancio preventivo e consuntivo e il
          programma  triennale ed annuale di attivita' dell'Agenzia e
          li trasmette al Ministro della salute;
                b) delibera i regolamenti interni dell'Agenzia;
                c) delibera  la  dotazione  organica complessiva e il
          numero degli uffici dirigenziali di livello non generale;
                d) approva    i    periodici   rapporti   informativi
          predisposti  dal  Direttore generale ai sensi dell'art. 48,
          comma 5, della legge di riferimento;
                e) verifica  che  i  contratti e le convenzioni siano
          stipulati  secondo  gli  indirizzi strategici impartiti dal
          Consiglio medesimo;
                f) provvede   alla  ripartizione  del  Fondo  di  cui
          all'art.   48,   comma 19,   della  legge  di  riferimento,
          adottando le opportune direttive per il suo utilizzo;
                g) istituisce  il Centro di informazione indipendente
          sul farmaco di cui al citato art. 48, comma 19, della legge
          di riferimento;
                h) provvede  alla  nomina  della  Commissione  per la
          promozione   della   ricerca   e   sviluppo   nel   settore
          farmaceutico di cui all'art. 21 del presente regolamento;
                i) approva  la  lista  degli esperti dell'Agenzia con
          comprovata competenza tecnico-scientifica e sanitaria con i
          relativi  compensi, nel limite massimo di venti unita'. Per
          assicurare le attivita' di consulenza per l'Agenzia, per le
          funzioni  istruttorie  nell'ambito  delle sottocommissioni,
          dei  gruppi  di  lavoro  e  degli  altri organismi, anche a
          livello  europeo,  puo' avvalersi, nei limiti delle risorse
          disponibili,  di  consulenti,  ai  quali e' corrisposta una
          indennita' di presenza;
                j) propone  al  Ministro  della  salute la variazione
          delle   tariffe   per  l'autorizzazione  all'immissione  in
          commercio dei medicinali.».
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 10 del gia'
          citato decreto del Ministro della salute n. 245 del 2004:
              «2.  Il  Direttore generale e' il legale rappresentante
          dell'Agenzia.   Egli   ha   tutti   i  poteri  di  gestione
          dell'Agenzia   e   ne   dirige   l'attivita',   emanando  i
          provvedimenti  che  non  siano attribuiti agli altri organi
          della   stessa.   E'  responsabile  del  conseguimento  dei
          risultati   fissati   ai  sensi  dell'art.  3,  comma 1,  e
          dell'art.  4,  commi 2  e  3  del  presente regolamento. Il
          Direttore generale in particolare:
                a) predispone e propone per la deliberazione da parte
          del Consiglio di amministrazione:
                  i) programmi   triennali  e  annuali  di  attivita'
          dell'Agenzia   accompagnati  dai  rispettivi  documenti  di
          bilancio previsionale e di rendicontazione;
                  ii) gli schemi di regolamenti interni necessari per
          assicurare il funzionamento dell'Agenzia;
                  iii) la   dotazione   organica   complessiva  e  la
          ripartizione  tra le aree funzionali delle relative risorse
          umane, materiali ed economico-finanziarie;
                b) stipula  la  convenzione di cui al precedente art.
          4, comma 3 del presente regolamento;
                c) definisce  gli  obiettivi  delle aree funzionali e
          degli  uffici  dirigenziali,  ne  stabilisce  i  livelli di
          responsabilita'  ed  attua  le  modalita' di incentivazione
          economica  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  e  dei
          risultati;
                d) attua  la ripartizione tra gli uffici di Direzione
          generale   delle   relative  risorse  umane,  materiali  ed
          economico-finanziarie;
                e) adotta  gli atti ed i provvedimenti amministrativi
          e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli
          obiettivi  dell'Agenzia  ed  esercita  i relativi poteri di
          spesa,  con  possibilita'  di specifica delega ai dirigenti
          delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;
                f) attua  le  misure idonee ad assicurare le funzioni
          di  cui all'art. 48, comma 5, lettere a), b), g), h), i) ed
          l) della legge di riferimento;
                g) redige  i  periodici  rapporti  informativi di cui
          all'art.  4, comma 2, lettera d), del presente regolamento,
          li   sottopone   al   Consiglio   di   amministrazione  per
          l'approvazione e li trasmette al Ministro della salute;
                h) propone  al  Consiglio di amministrazione l'elenco
          degli  esperti e dei consulenti di cui all'art. 6, comma 3,
          lettera i) del presente regolamento;
                i) mantiene  i  rapporti  con  le Agenzie degli altri
          Paesi, con l'EMEA e gli altri Organismi internazionali.».
          Note all'art. 1, comma 298:
              - Per  il riferimento al comma 18 dell'art. 48 del gia'
          citato  decreto-legge  n.  269  del  2003  vedasi  nota  al
          comma 295.
          Note all'art. 1, comma 299:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  del  decreto
          legislativo   4 dicembre   1997,  n.  460  (Riordino  della
          disciplina  tributaria  degli  enti non commerciali e delle
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
              «Art. 21 (Esenzioni in materia di tributi locali). - 1.
          I comuni, le province, le regioni e le province autonome di
          Trento  e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle
          ONLUS  la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi
          di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.».
              - Per il riferimento al decreto legislativo 15 dicembre
          1997, n. 446 vedasi nota al comma 181.
          Note all'art. 1, comma 300:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 37 del
          decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368 (Attuazione
          della  direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
          dei  medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
          certificati  ed  altri  titoli  e delle direttive 97/50/CE,
          98/21/CE,  98/63/CE  e 99/46/CE che modificano la direttiva
          93/16/CE), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  37.  -  1.  All'atto dell'iscrizione alle scuole
          universitarie  di specializzazione in medicina e chirurgia,
          il  medico  stipula  uno  specifico  contratto  annuale  di
          formazione specialistica, disciplinato dal presente decreto
          legislativo  e dalla normativa per essi vigente, per quanto
          non  previsto  o  comunque  per  quanto  compatibile con le
          disposizioni  di  cui  al  presente decreto legislativo. Il
          contratto  e'  finalizzato  esclusivamente all'acquisizione
          delle   capacita'   professionali  inerenti  al  titolo  di
          specialista,   mediante   la  frequenza  programmata  delle
          attivita'  didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
          assistenziali   funzionali  alla  progressiva  acquisizione
          delle  competenze previste dall'ordinamento didattico delle
          singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
          europea.  Il  contratto  non  da'  in  alcun  modo  diritto
          all'accesso  ai  ruoli  del  Servizio sanitario nazionale e
          dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
          predetti.».
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 39, 41 e 46 del
          gia' citato decreto legislativo n. 368 del 1999, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  39.  - 1. Al medico in formazione specialistica,
          per  tutta  la  durata  legale del corso, e' corrisposto un
          trattamento economico annuo onnicomprensivo.
              2. (Abrogato).
              3.  Il trattamento economico e' costituito da una parte
          fissa,  uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la
          durata   del  corso,  e  da  una  parte  variabile,  ed  e'
          determinato  annualmente  con  decreto  del  Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  di
          concerto  con  il  Ministro  della salute e con il Ministro
          dell'economia    e    delle    finanze,    avuto   riguardo
          preferibilmente  al  percorso  formativo  degli  ultimi tre
          anni.   In   fase  di  prima  applicazione,  per  gli  anni
          accademici  2006-2007  e  2007-2008, la parte variabile non
          potra' eccedere il 15 per cento di quella fissa.
              4.  Il trattamento economico e' corrisposto mensilmente
          dalle   universita'   presso   cui  operano  le  scuole  di
          specializzazione.
              4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
          universita'  delle  risorse  previste  per il finanziamento
          della   formazione   dei   medici  specialisti  per  l'anno
          accademico  di  riferimento  si  provvede  con  decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di  concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
          dell'economia e delle finanze.».
              «Art. 41. - 1. Il trattamento economico e' assoggettato
          alle  disposizioni  di cui all'art. 4 della legge 13 agosto
          1984, n. 476.
              2.  A  decorrere  dall'anno  accademico  2006-2007,  ai
          contratti  di  formazione  specialistica  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  all'art. 2, comma 26, primo periodo,
          della  legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' le disposizioni
          di  cui all'art. 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326.
              3.  L'azienda  sanitaria  presso  la quale il medico in
          formazione   specialistica   svolge  l'attivita'  formativa
          provvede,   con  oneri  a  proprio  carico  alla  copertura
          assicurativa   per   i   rischi   professionali,   per   la
          responsabilita'   civile   contro  terzi  e  gli  infortuni
          connessi  all'attivita'  assistenziale svolta dal medico in
          formazione  nelle proprie strutture, alle stesse condizioni
          del proprio personale.».
              «Art.  46 (Disposizioni finali). - 1. Agli oneri recati
          dal  titolo VI del presente decreto legislativo si provvede
          nei  limiti  delle  risorse  previste dall'art. 6, comma 2,
          della  legge  29 dicembre  1990,  n. 428, e dall'art. 1 del
          decreto-legge  2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge
          8 maggio  2001,  n.  188,  destinate al finanziamento della
          formazione  dei  medici  specialisti,  incrementate  di  70
          milioni  di  euro  per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro
          annui a decorrere dall'anno 2007.
              2.  Le  disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si
          applicano  a  decorrere  dall'anno  accademico 2006-2007. I
          decreti  di cui all'art. 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati
          nel  rispetto  del  limite di spesa di cui al comma 1. Fino
          all'anno  accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni
          di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
              3.  Sono  abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la
          legge  27 gennaio  1986, n. 19, e successive modificazioni,
          limitatamente  alle  disposizioni  concernenti i medici, il
          decreto  legislativo  8 agosto  1991,  n.  256,  nonche' il
          decreto  legislativo  8 agosto  1991,  n.  257, fatto salvo
          quanto previsto dall'art. 3, comma 2.».
          Note all'art. 1, comma 303:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12-bis del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.   502  e  successive
          modificazioni   (Riordino   della   disciplina  in  materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421):
              «Art.  12-bis  (Ricerca  sanitaria).  -  1.  La ricerca
          sanitaria  risponde  al  fabbisogno conoscitivo e operativo
          del  Servizio  sanitario  nazionale  e ai suoi obiettivi di
          salute,  individuato  con  un apposito programma di ricerca
          previsto dal Piano sanitario nazionale.
              2.   Il   Piano   sanitario  nazionale  definisce,  con
          riferimento  alle esigenze del Servizio sanitario nazionale
          e  tenendo  conto  degli  obiettivi  definiti nel Programma
          nazionale  per  la  ricerca  di  cui al decreto legislativo
          5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali
          della  ricerca  del  Servizio sanitario nazionale, alla cui
          coerente    realizzazione    contribuisce    la   comunita'
          scientifica nazionale.
              3.  Il  Ministero della sanita', sentita la Commissione
          nazionale  per  la  ricerca  sanitaria,  di cui all'art. 2,
          comma 7,  del  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
          elabora   il  programma  di  ricerca  sanitaria  e  propone
          iniziative  da  inserire nella programmazione della ricerca
          scientifica   nazionale,  di  cui  al  decreto  legislativo
          5 giugno   1998,   n.  204,  e  nei  programmi  di  ricerca
          internazionali  e  comunitari. Il programma e' adottato dal
          Ministro   della   sanita',   d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  Piano  sanitario
          nazionale,  ha  validita'  triennale ed e' finanziato dalla
          quota di cui all'art. 12, comma 2.
              4. Il programma di ricerca sanitaria:
                a) individua   gli   obiettivi   prioritari   per  il
          miglioramento dello stato di salute della popolazione;
                b) favorisce   la  sperimentazione  di  modalita'  di
          funzionamento,   gestione   e  organizzazione  dei  servizi
          sanitari  nonche'  di  pratiche  cliniche e assistenziali e
          individua  gli strumenti di verifica del loro impatto sullo
          stato  di salute della popolazione e degli utilizzatori dei
          servizi;
                c) individua    gli    strumenti    di    valutazione
          dell'efficacia,   dell'appropriatezza  e  della  congruita'
          economica  delle  procedure  e  degli  interventi, anche in
          considerazione   di  analoghe  sperimentazioni  avviate  da
          agenzie  internazionali  e con particolare riferimento agli
          interventi   e   alle   procedure  prive  di  una  adeguata
          valutazione di efficacia;
                d) favorisce  la ricerca e la sperimentazione volte a
          migliorare   la   integrazione   multiprofessionale   e  la
          continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle
          prestazioni    sociosanitarie    a   elevata   integrazione
          sanitaria;
                e) favorisce  la ricerca e la sperimentazione volta a
          migliorare  la  comunicazione  con  i  cittadini  e con gli
          utilizzatori    dei    servizi   sanitari,   a   promuovere
          l'informazione  corretta  e  sistematica  degli utenti e la
          loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
                f) favorisce  la  ricerca  e la sperimentazione degli
          interventi  appropriati  per la implementazione delle linee
          guida  e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per
          l'autovalutazione   della  attivita'  degli  operatori,  la
          verifica  e il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati
          conseguiti.
              5.  Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle
          attivita'  di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La
          ricerca    corrente   e'   attuata   tramite   i   progetti
          istituzionali   degli   organismi  di  ricerca  di  cui  al
          comma seguente  nell'ambito  degli  indirizzi del programma
          nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
          finalizzata  attua  gli  obiettivi  prioritari, biomedici e
          sanitari,  del  Piano  sanitario  nazionale.  I progetti di
          ricerca  biomedica  finalizzata sono approvati dal Ministro
          della  sanita' di concerto con il Ministro dell'universita'
          e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, allo scopo di
          favorire il loro coordinamento.
              6.  Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono
          svolte  dalle  regioni, dall'Istituto superiore di sanita',
          dall'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
          sul  lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
          dagli  Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico
          pubblici  e  privati nonche' dagli Istituti zooprofilattici
          sperimentali.   Alla  realizzazione  dei  progetti  possono
          concorrere,  sulla  base  di specifici accordi, contratti o
          convenzioni,  le  Universita', il Consiglio nazionale delle
          ricerche  e  gli  altri enti di ricerca pubblici e privati,
          nonche' imprese pubbliche e private.
              7.  Per  l'attuazione  del programma il ministero della
          sanita',  anche  su  iniziativa  degli organismi di ricerca
          nazionali,  propone  al  Ministero  per  l'universita' e la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica e agli altri ministeri
          interessati  le  aree  di  ricerca biomedica e sanitaria di
          interesse  comune, concordandone l'oggetto, le modalita' di
          finanziamento  e  i  criteri  di  valutazione dei risultati
          delle ricerche.
              8.  Il  Ministero  della  sanita', nell'esercizio della
          funzione   di   vigilanza   sull'attuazione  del  programma
          nazionale,      si      avvale     della     collaborazione
          tecnico-scientifica  della  Commissione  nazionale  per  la
          ricerca  sanitaria  di cui all'art. 2, comma 7, del decreto
          legislativo   30 giugno   1993,  n.  266,  degli  organismi
          tecnico-scientifici  del  Servizio  sanitario  nazionale  e
          delle  regioni, sulla base di metodologie di accreditamento
          qualitativo.
              9.  Anche  ai  fini  di  cui  al  comma 1  del presente
          articolo , le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano  disciplinano  l'organizzazione  e il funzionamento
          dei   Comitati  etici  istituiti  presso  ciascuna  azienda
          sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997,
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191,
          e  del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato sulla
          Gazzetta  Ufficiale  28 maggio  1998, n. 122, tenendo conto
          delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti
          decreti   e  istituendo  un  registro  dei  Comitati  etici
          operanti nei propri ambiti territoriali.
              10.  Presso  il ministero della sanita' e' istituito il
          Comitato   etico   nazionale   per  la  ricerca  e  per  le
          sperimentazioni cliniche . Il Comitato:
                a) segnala,  su  richiesta  della  Commissione per la
          ricerca  sanitaria  ovvero  di altri organi o strutture del
          ministero    della    sanita'    o   di   altre   pubbliche
          amministrazioni,  le conseguenze sotto il profilo etico dei
          progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
                b) comunica  a organi o strutture del ministero della
          sanita'  le  priorita' di interesse dei progetti di ricerca
          biomedica e sanitaria;
                c) coordina   le  valutazioni  etico-scientifiche  di
          sperimentazioni   cliniche   multicentriche   di  rilevante
          interesse  nazionale, relative a medicinali o a dispositivi
          medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita';
                d) esprime      parere      su     ogni     questione
          tecnico-scientifica  ed  etica concernente la materia della
          ricerca  di  cui al comma 1 e della sperimentazione clinica
          dei  medicinali  e  dei  dispositivi  medici  che gli venga
          sottoposta dal Ministro della sanita'.
              11.    Le    regioni    formulano   proposte   per   la
          predisposizione  del  programma di ricerca sanitaria di cui
          al  presente articolo , possono assumere la responsabilita'
          della  realizzazione  di  singoli  progetti  finalizzati, e
          assicurano   il   monitoraggio   sulla   applicazione   dei
          conseguenti  risultati  nell'ambito  del Servizio sanitario
          regionale.».
          Note all'art. 1, comma 305:
              - Per   il  riferimento  all'art.  12-bis  del  decreto
          legislativo n. 502 del 1992 vedasi nota al comma 303.
          Note all'art. 1, comma 307:
              - Si   riporta   il   comma 1   dell'art.   1-ter   del
          decreto-legge   27 maggio  2005,  n.  87,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   26 luglio   2005,  n.  149
          (Disposizioni   urgenti  per  il  prezzo  dei  farmaci  non
          rimborsabili  dal  Servizio  sanitario nazionale nonche' in
          materia   di  confezioni  di  prodotti  farmaceutici  e  di
          attivita'  libero-professionale  intramuraria),  cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 1-ter. - 1. Ferma restando la disposizione di cui
          al  comma 165  dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  l'Agenzia  italiana del farmaco, entro novanta giorni
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del  presente  decreto, con proprio provvedimento individua
          tra  i  farmaci  le  specialita' per le quali devono essere
          previste  anche confezioni monodose o confezioni contenenti
          una singola unita' posologica, ad esclusione dei farmaci di
          automedi-cazione.».
          Note all'art. 1, comma 308:
              - Per il riferimento al testo del comma 180 dell'art. 1
          della  gia'  citata  legge  n.  311 del 2004 vedasi nota al
          comma 281.
          Note all'art. 1, comma 309:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo   31 marzo   1998,   n.   155,   e   successive
          modificazioni  (Completamento del riordino dell'Agenzia per
          i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3,
          comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art.  2  (Organi).  -  1.  Sono organi dell'Agenzia il
          presidente  del  consiglio di amministrazione, il consiglio
          di   amministrazione,  il  direttore  ed  il  collegio  dei
          revisori  dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia
          durano  in  carica  cinque anni e sono rinnovabili una sola
          volta.
              2.  Il presidente del consiglio di amministrazione, che
          assume  la  rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede
          il consiglio di amministrazione.
              3.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' composto dal
          presidente  e  da quattro membri. Il presidente e' nominato
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome. I membri del consiglio di
          amministrazione  sono  nominati  con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri su proposta del Ministro della
          sanita';  due  di  essi  sono  designati  dalla  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome, unificati con la Conferenza Stato-Citta'
          ed  autonomie  locali.  Tutti i componenti del consiglio di
          amministrazione  sono  scelti  tra  esperti di riconosciuta
          competenza  in  materia  di organizzazione e programmazione
          dei   servizi   sanitari,   anche  estranei  alla  pubblica
          amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse
          modalita', una sola volta.
              4.  Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
          sanita',  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome,
          tra  esperti  di  riconosciuta  competenza  in  materia  di
          organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche
          estranei  all'amministrazione.  Il  rapporto  di lavoro del
          direttore e' regolato da contratto di diritto privato e non
          e'  immediatamente  rinnovabile; alla scadenza del triennio
          la  nomina  puo'  essere  rinnovata  per una sola volta, su
          proposta  del  consiglio  di  amministrazione dell'Agenzia,
          motivata   con  riferimento  all'eccellenza  dei  risultati
          raggiunti.
              5.  Il  direttore  esercita  tutti i poteri di gestione
          dell'Agenzia, salvo quelli attribuiti ad altri organi della
          medesima.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 6 della
          legge  15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino
          della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio di
          esperienze e l'interazione tra pubblico e privato):
              «Art.  6  (Norme  in  materia di incarichi presso enti,
          societa'  e agenzie). -1. Le nomine degli organi di vertice
          e  dei  componenti  dei consigli di amministrazione o degli
          organi  equiparati  degli  enti  pubblici,  delle  societa'
          controllate  o  partecipate dallo Stato, delle agenzie o di
          altri  organismi comunque denominati, conferite dal Governo
          o  dai  Ministri  nei  sei  mesi  antecedenti  la  scadenza
          naturale  della legislatura, computata con decorrenza dalla
          data   della  prima  riunione  delle  Camere,  o  nel  mese
          antecedente  lo  scioglimento  anticipato  di  entrambe  le
          Camere,  possono  essere confermate, revocate, modificate o
          rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo.
          Decorso  tale  termine gli incarichi per i quali non si sia
          provveduto  si intendono confermati fino alla loro naturale
          scadenza.   Le   stesse   disposizioni   si   applicano  ai
          rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo
          e  a  qualsiasi livello, nonche' ai componenti di comitati,
          commissioni  e  organismi ministeriali e interministeriali,
          nominati dal Governo o dai Ministri.».
          Note all'art. 1, comma 310:
              - Per  il  riferimento all'art. 20 della legge 11 marzo
          1988,  n.  67  e  successive  modificazioni  vedasi nota al
          comma 285.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 5-bis del gia' citato
          decreto legislativo n. 502 del 1992:
              «Art. 5-bis (Ristrutturazione edilizia e ammodernamento
          tecno-logico).  1.  Nell'ambito dei programmi regionali per
          la  realizzazione  degli  interventi  previsti dall'art. 20
          della  legge  11 marzo  1988,  n.  67,  il  Ministero della
          sanita'  puo'  stipulare,  di concerto con il Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  e  nei  limiti  delle  disponibilita' finanziarie,
          iscritte  nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali,
          accordi  di  programma  con le regioni e con altri soggetti
          pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura
          finanziaria   nell'arco   pluriennale   degli   interventi,
          l'accelerazione  delle  procedure  e  la  realizzazione  di
          opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa
          a norma delle strutture sanitarie.
              2.  Gli  accordi  di  programma  previsti  dal  comma 1
          disciplinano  altresi'  le  funzioni  di  monitoraggio e di
          vigilanza  demandate al ministero della sanita', i rapporti
          finanziari  fra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo, le
          modalita'  di  erogazione  dei  finanziamenti  statali,  le
          modalita'  di  partecipazione  finanziaria  delle regioni e
          degli  altri  soggetti  pubblici  interessati,  nonche' gli
          eventuali    apporti    degli    enti   pubblici   preposti
          all'attuazione.
              3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto
          dell'accordo   entro   i   termini  previsti  dal  medesimo
          programma,   la   copertura   finanziaria   assicurata  dal
          ministero  della sanita' viene riprogrammata e riassegnata,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province autonome, in favore di
          altre  regioni  o enti pubblici interessati al programma di
          investimenti,  tenuto  conto  della capacita' di spesa e di
          immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.».
          Note all'art. 1, comma 311:
              - Per  il  riferimento all'art. 20 della legge 11 marzo
          1988, n. 67 vedasi nota al comma 310.
          Note all'art. 1, comma 313:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 58 della gia' citata
          legge  n.  289  del  2002;  come  modificato della presente
          legge:
              «Art.  58 (Incentivi per la ricerca farmaceutica). - 1.
          Nell'ambito   della  procedura  negoziale  del  prezzo  dei
          farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o
          di  mutuo  riconoscimento  e'  riconosciuto  un  sistema di
          «premio   di   prezzo»   (premium   price)   alle   aziende
          farmaceutiche  che  effettuano  investimenti sul territorio
          nazionale  finalizzati  alla  ricerca  e  allo sviluppo del
          settore  farmaceutico.  Tale procedura negoziale si applica
          anche   ai  farmaci  innovativi  registrati  con  procedura
          nazionale  ove  l'Italia sia designata Paese di riferimento
          per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.
              2.  Il  «premio di prezzo» previsto dal comma 1, la cui
          entita'  e'  sottoposta  a verifica annuale, e' determinato
          sulla   base   dei   seguenti   criteri  nell'ambito  delle
          disponibilita'   finanziarie   prefissate   per   la  spesa
          farmaceutica:
                a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi
          ed in ricerca;
                b) rapporto  investimenti  in  officine di produzione
          dell'anno    considerato    rispetto   alla   media   degli
          investimenti del triennio precedente;
                c) livelli annuali delle esportazioni;
                d) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti
          finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente;
                e) numero  degli occupati in ricerca e numero addetti
          per  la  ricerca,  al netto del personale per il marketing,
          rapportato   alla   media   degli   addetti  dei  tre  anni
          precedenti;
                f) incremento  del  rapporto  tra  la  spesa  per  la
          ricerca effettuata sul territorio nazionale ed il fatturato
          relativo  agli  anni precedenti. I coefficienti dei criteri
          di cui al presente comma e l'entita' massima del «premio di
          prezzo»  in  rapporto al prezzo negoziato sono definiti nei
          limiti  di  un  importo finanziario pari allo 0,1 per cento
          del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.
              3.  I  criteri  di cui al comma 2 si applicano anche ai
          prodotti in licenza.».
          Note all'art. 1, comma 316:
              -  Per  il  riferimento  al  comma 2 dell'art. 58 della
          legge n. 289 del 2002 vedasi nota al comma 313.
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 50 della
          gia' citata legge n. 448 del 1998:
              «Art.    50    (Rifinanziamento    dei   programmi   di
          investimento).  -  1. Al  fine  di  agevolare  lo  sviluppo
          dell'economia  e dell'occupazione, sono disposti i seguenti
          finanziamenti:
                a) per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti
          dall'art.  9  della  legge  26 febbraio  1992, n. 211, sono
          autorizzati  ulteriori limiti di impegno ventennali di lire
          80  miliardi  a  decorrere  dall'anno  2000  e  di lire 100
          miliardi  a  decorrere  dall'anno 2001; a tal fine, per una
          migliore attuazione degli interventi ivi previsti, all'art.
          1  della  legge  26 febbraio  1992,  n.  211,  e successive
          modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
                (omissis);
                b) per   la  prosecuzione  degli  interventi  per  la
          salvaguardia  di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992,
          n.  139,  sono  autorizzati,  con  le medesime modalita' di
          ripartizione  di  cui  alla  legge  3 agosto  1998, n. 295,
          limiti  di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70
          miliardi  dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e
          lire  30  miliardi  dall'anno 2001. I soggetti beneficiari,
          ivi  compresi  i  destinatari  degli  stanziamenti previsti
          dall'art.  3,  comma 2,  della legge 3 agosto 1998, n. 295,
          sono  autorizzati  a  contrarre  mutui  secondo  criteri  e
          modalita'  che  verranno stabiliti con decreto del Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
          Il  Presidente  del  Comitato  istituito  dall'art. 4 della
          legge  29 novembre  1984,  n.  798,  presenta ogni anno una
          relazione  al  Parlamento  sullo  stato  di avanzamento dei
          lavori;
                c) per   l'attuazione   del  programma  decennale  di
          interventi  in  materia  di  ristrutturazione edilizia e di
          ammodernamento   tecnologico   del   patrimonio   sanitario
          pubblico  di  cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
          67, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
          finalizzati  all'adeguamento  della  sicurezza  di  cui  al
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  1.200
          miliardi per l'anno 1999, di lire 1.165 miliardi per l'anno
          2000 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 2001;
                d) per  la  prosecuzione  del programma di interventi
          urgenti  in favore delle zone terremotate, di cui al capo I
          del  decreto-legge  30 gennaio  1998, n. 6, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni
          Marche  e  Umbria  sono  autorizzate  a  contrarre mutui, a
          fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile e'
          autorizzato  a concorrere con contributi ventennali. A tale
          scopo  sono  autorizzati  limiti  di  impegno  di  lire 100
          miliardi  dall'anno  1999,  di  lire 150 miliardi dall'anno
          2000 e di lire 200 miliardi dall'anno 2001;
                e) per    la    prosecuzione    del    programma   di
          ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di
          Stato,  dell'Arma  dei carabinieri, del Corpo della guardia
          di  finanza  e  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco
          previsto   dal   decreto-legge   18 gennaio   1992,  n.  9,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1992,   n.   217,   sono   autorizzati  limiti  di  impegno
          quindicennali  di  lire  108,8 miliardi dall'anno 1999 e di
          lire 67,1 miliardi dall'anno 2000;
                f) per  le  finalita'  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'art.  19  della  legge 30 marzo 1981, n. 119, e secondo
          priorita'  stabilite  dal  Ministero di grazia e giustizia,
          gli  enti  locali  possono  contrarre  mutui  con  la Cassa
          depositi  e  prestiti nell'anno 1999 fino ad un complessivo
          importo massimo di lire 800 miliardi. I mutui eventualmente
          non  contratti  nell'anno 1999 possono esserlo entro l'anno
          2003.  Per  far  fronte  al  relativo onere per capitale ed
          interessi e' autorizzato il limite di impegno quindicennale
          di lire 80 miliardi dall'anno 2000;
                g) per   la  prosecuzione  degli  interventi  per  il
          sistema  autostradale  previsti dall'art. 3, comma 1, della
          legge  3 agosto  1998,  n.  295, e con i medesimi criteri e
          modalita',  sono  autorizzati  ulteriori  limiti di impegno
          quindicennali  di  lire  50  miliardi a decorrere dall'anno
          2000  e  di  lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A
          valere  su  tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale
          limite   di  impegno  quindicennale  e'  riservata  per  la
          costruzione    dell'autostrada   Pedemontana   Veneta   con
          priorita'  relativamente  al tratto dall'autostrada A31 tra
          Dueville  (Vicenza)  e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27,
          tra  Treviso  e  Spresiano  (Treviso).  La costruzione deve
          assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e
          dei  corridoi  gia'  previsti  dagli  strumenti urbanistici
          nonche' il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di
          tratti  alla  libera  percorrenza  del  traffico locale per
          assicurare  la  massima  compatibilita'  dell'opera  con  i
          territori attraversati;
                h) per   la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui
          all'art.  4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il
          Ministero  della  difesa e' autorizzato ad assumere impegni
          pluriennali  corrispondenti  alle  rate di ammortamento dei
          mutui  contratti  dalle imprese fornitrici. A tal fine sono
          autorizzati  limiti  di  impegno  quindicennali  di lire 24
          miliardi dall'anno 1999, di lire 50 miliardi dall'anno 2000
          e di lire 26 miliardi dall'anno 2001;
                i) per   la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui
          all'art.  3,  comma 2,  della legge 23 gennaio 1992, n. 32,
          concernente  la  ricostruzione nelle zone terremotate della
          Basilicata  e  della  Campania colpite dagli eventi sismici
          del  1980-1982,  le  regioni  Basilicata  e  Campania  sono
          autorizzate  a contrarre mutui di durata ventennale, per un
          importo,  rispettivamente,  di  4  e  6  miliardi di lire a
          decorrere  dall'anno  2000  e  di  6 e 9 miliardi di lire a
          decorrere  dall'anno  2001.  Il  Ministero  del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica e' autorizzato a
          concorrere  con  contributi  di  pari importo. A tale scopo
          sono  autorizzati  limiti  di impegno ventennali di lire 10
          miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a
          decorrere dall'anno 2001;
                l) per  la contrazione di mutui da parte dei soggetti
          competenti  al  completamento  delle opere di cui al titolo
          VIII  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, ivi compresi il
          pagamento  degli  oneri  di  contenzioso, e' autorizzato il
          limite   di  impegno  ventennale  di  lire  15  miliardi  a
          decorrere  dall'anno  finanziario  2000.  Con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  viene  ripartito lo stanziamento tra i predetti
          soggetti;
                m) per   la  contrazione  di  mutui  da  parte  delle
          amministrazioni   provinciali   e   comunali   al  fine  di
          realizzare  opere  di edilizia scolastica e' autorizzato il
          limite   di  impegno  ventennale  di  lire  30  miliardi  a
          decorrere dall'anno finanziario 2000.».
          Note all'art. 1, comma 317:
              - Per il riferimento alla lettera f), comma 2 dell'art.
          58  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289 vedasi nota al
          comma 313.
          Note all'art. 1, comma 318:
              -  Si   riporta   il  testo  dell'art.  2  della  legge
          23 settembre  1993,  n.  379: «Concessione di un contributo
          annuo  dello  Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo
          di  destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione
          e   la  riabilitazione  ed  all'Istituto  europeo  ricerca,
          formazione, orientamento professionale»:
              «Art.  2. - 1. L'Unione italiana ciechi trasmette entro
          il  31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'interno, cui
          competono  le  funzioni  di vigilanza sull'Unione stessa ai
          sensi   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          27 febbraio  1990,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
          134  dell'11 giugno 1990, e al Ministero del lavoro e della
          previdenza    sociale   la   relazione   sull'utilizzazione
          nell'anno precedente del contributo di cui all'art. 1.».
          Note all'art. 1, comma 319:
              - Per  il  riferimento  all'art. 119 della Costituzione
          vedasi nota al comma 167.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo   18 febbraio  2000,  n.  56  (Disposizioni  in
          materia  di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della
          legge 13 maggio 1999, n. 133):
              «Art.  2 (Compartecipazione regionale all'IVA). - 1. E'
          istituita  una  compartecipazione  delle  regioni a statuto
          ordinario all'IVA.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2001, la compartecipazione
          regionale  all'IVA per ciascun anno e' fissata nella misura
          del  25,7  per cento del gettito IVA complessivo realizzato
          nel  penultimo  anno precedente a quello in considerazione,
          al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale
          e delle risorse UE.
              3.  L'importo della compartecipazione regionale all'IVA
          di  cui  al  comma 2 e' attribuito alle regioni utilizzando
          come  indicatore  di  base  imponibile la media dei consumi
          finali   delle   famiglie  rilevati  dall'ISTAT  a  livello
          regionale negli ultimi tre anni disponibili.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica,  sentito  il Ministero
          della  sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  sono  stabilite  annualmente  entro  il
          30 settembre  di  ciascun  anno per il triennio successivo,
          per  ciascuna  regione  sulla  base  dei  criteri  previsti
          dall'art. 7:
                a) la  quota  di  compartecipazione all'IVA di cui al
          comma 3;
                b) la    quota    di   concorso   alla   solidarieta'
          interregionale;
                c) la   quota   da   assegnare   a  titolo  di  fondo
          perequativo nazionale;
                d) le  somme  da  erogare a ciascuna regione da parte
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione economica.».
          Note all'art. 1, comma 320:
              - Si  riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 del gia'
          citato decreto legislativo n. 56 del 2000:
              «3.  Per  l'anno  2001  a  ciascuna regione e' comunque
          corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare
          dei   trasferimenti   soppressi   e  il  gettito  derivante
          dall'aumento   dell'addizionale   regionale   all'IRPEF   e
          dell'accisa  sulle  benzine  di  cui all'art. 3, comma 1, e
          all'art.  4.  L'importo  cosi' determinato viene rapportato
          all'importo  della compartecipazione all'IVA determinato in
          applicazione dell'art. 2, comma 2, e al fine di individuare
          la quota di incidenza della spesa storica.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'Allegato  A)  del citato
          decreto legislativo n. 56 del 2000:

                                                          «Allegato A
                                      (previsto dall'art. 7, comma 1)

                              Specifiche tecniche
                                    PARTE I

             ---->   Vedere Allegato da pag. 152 a pag. 153  <----

              - Per il riferimento all'art. 2 del decreto legislativo
          n. 56 del 2000 vedasi nota al comma precedente.
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 13 del gia'
          citato decreto legislativo n. 56 del 2000:
              «Art.  3  (Aliquote  dell'addizionale regionale IRPEF e
          rideterminazione delle aliquote erariali). - 1. A decorrere
          dall'anno  2000,  le  aliquote  dell'addizionale  regionale
          all'IRPEF  dello  0,5 per cento e dell'1 per cento previste
          dall'art.  50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
          1997,  n.  446, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per
          cento e all'1,4 per cento.
              2. A decorrere dal 2001 le aliquote dell'IRPEF previste
          dall'art.  11,  comma 1,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, sono ridotte di 0,4
          punti percentuali.
              3.  L'acconto  dell'IRPEF  e' ridotto, relativamente al
          periodo  d'imposta  2001,  dal  1998  per  cento  al 95 per
          cento.».
              «Art.   4   (Aliquota  di  compartecipazione  regionale
          all'accisa sulle benzine). - 1. A decorrere dall'anno 2001,
          la  quota  dell'accisa  spettante  alle  regioni  a statuto
          ordinario  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 12,  della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  come modificato dall'art. 17,
          comma 22,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' elevata
          da  lire  242  a  lire  250  per  ciascun  litro di benzina
          venduta.».
              «Art.  13 (Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP
          alle   regioni   a  statuto  ordinario). - 1.  A  decorrere
          dall'anno  2001  sono  soppressi  l'art. 41, comma 1, e 42,
          commi 2,  3  e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
          n.  446,  e  cessano  di  avere effetto nei confronti delle
          regioni sa statuto ordinario le disposizioni previste dagli
          articoli 38  e  39, commi 1, 2, 3 e 4, del predetto decreto
          legislativo n. 446 del 1997.
              2.  Per  l'anno  2001, ai fini della determinazione del
          Fondo   sanitario  nazionale  di  parte  corrente  e  delle
          specifiche  quote  da  assegnare  alle  regioni  a  statuto
          ordinario  si  considera  come dotazione propria il gettito
          dell'addizionale     regionale    all'IRPEF,    commisurato
          all'aliquota  dello 0,5 per cento e il gettito dell'IRAP al
          netto  dell'ammontare  della  quota  di  cui  all'art.  26,
          comma 1,  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          delle  spettanze determinate, per il medesimo anno 2001, in
          applicazione   dell'art.   3,  commi 2  e  3,  della  legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  nonche',  limitatamente  alla
          regione Toscana, della somma spettante ai sensi dell'art. 4
          della legge 8 aprile 1999, n. 87.
              3. Per il periodo 2001-2004 e' istituito nello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica   un   fondo   di  garanzia  per
          compensare  le  regioni a statuto ordinario delle eventuali
          minori   entrate  dell'IRAP  e  dell'addizionale  regionale
          all'IRPEF,  commisurata  all'aliquota  dello  0,5 per cento
          rispetto  alle  previsioni delle imposte medesime contenute
          nel documento di programmazione economico-finanziaria.
              4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in
          ciascuno  degli  anni  relativi  al  periodo  2001-2004  un
          gettito  complessivo dell'IRAP e dell'addizionale regionale
          all'IRPEF  commisurata  all'aliquota  dello  0,5  per cento
          superiore  a quello previsto, si provvede al recupero delle
          eventuali  maggiori  entrate a valere sulle somme spettanti
          ai  sensi  dell'art.  7  ovvero sulle spettanze a titolo di
          compartecipazione all'accisa sulle benzine.
              5.  Alla  quantificazione  del  fondo  di  garanzia  si
          provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
          legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
          integrazioni.
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e'  autorizzato a concedere alle
          regioni  a  statuto  ordinario anticipazioni da accreditare
          sui conti correnti di cui all'art. 40, comma 1, del decreto
          legislativo  15 dicembre  1997, n. 446, in essere presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato  in misura sufficiente ad
          assicurare,  insieme  con  gli  accreditamenti  dell'IRAP e
          dell'addizionale     regionale     all'IRPEF,    l'ordinato
          finanziamento  della  spesa sanitaria corrente. Con decreto
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  sono  stabilite  le modalita' di
          attuazione delle disposizioni del presente comma.
              7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di
          cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si considerano i gettiti dell'IRAP
          e   dell'addizionale   regionale   all'IRPEF,   commisurata
          all'aliquota  dello  0,5  per  cento,  affluiti  sui  conti
          correnti infruttiferi di tesoreria centrale di cui all'art.
          40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».
          Note all'art. 1, comma 323:
              - Si  riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 del gia'
          citato decreto legislativo n. 56 del 2000:
              «3.    Alla    determinazione    delle    aliquote    e
          compartecipazioni  per  l'anno  2005  si  provvede,  in via
          provvisoria,  entro  il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati
          consuntivi  dell'anno  2003.  Entro  il  31 luglio  2005 si
          provvede  alla  definitiva  determinazione delle aliquote e
          compartecipazioni   sulla   base  dei  dati  di  consuntivo
          risultanti  per  l'anno  2004,  tenuto  conto  anche  delle
          esigenze  di  rimodulazione  derivanti dall'eventuale minor
          gettito  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive
          (IRAP)   da   riequilibrare   preferibilmente  mediante  la
          rideterminazione  dell'aliquota  dell'addizionale regionale
          all'IRPEF,  ove  compatibile  con  gli andamenti finanziari
          delle  singole  regioni. Il relativo decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  e' trasmesso alle competenti
          Commissioni parlamentari per il parere.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 56 del 2000, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.   6   (Rideterminazione  delle  aliquote  per  il
          finanziamento    delle    funzioni    conferite). - 1.   Il
          trasferimento   dal  bilancio  dello  Stato  delle  risorse
          individuate  dai  decreti  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, emanati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio
          delle  funzioni  nel settore del trasporto pubblico locale,
          cessa a decorrere dal 1° gennaio 2006.
              2. (abrogato).
          Note all'art. 1, comma 324:
              - Si  riporta  il  testo  dei commi 58 e 59 dell'art. 1
          della  gia'  citata  legge  n.  311  del  2004,  cosi' come
          modificati dalla presente legge:
              «58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata
          dalle  regioni  a  statuto  ordinario  per  gli anni 2003 e
          successivi,  a  seguito  della  riduzione dell'accisa sulla
          benzina  non  compensata  dal  maggior  gettito delle tasse
          automobilistiche,  come determinato dall'art. 17, comma 22,
          della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, viene riconosciuto
          l'importo   di  euro  342,583  milioni.  Detto  importo  e'
          ripartito  tra  le  regioni  entro  il  30 aprile 2005, con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, e
          integra  i  trasferimenti  soppressi  di  cui  all'art.  1,
          comma 1,  del  decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
          ai  fini  dell'aliquota provvisoria da determinare entro il
          31 luglio  2005 ai sensi dell'art. 5, comma 3, del medesimo
          decreto   legislativo   n.   56   del  2000,  e  successive
          modificazioni.  Il  decreto e' predisposto sulla base della
          proposta  delle regioni da presentare in sede di Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
              59.   Ai   fini   della   determinazione  dell'aliquota
          provvisoria  di cui al comma 58 si tiene altresi' conto dei
          trasferimenti  attribuiti  per  l'anno  2004 alle regioni a
          statuto  ordinario in applicazione dell'art. 70 della legge
          28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato art. 70
          e' soppresso.».
          Note all'art. 1, comma 325:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario.
          Note all'art. 1, comma 326:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte  sui redditi), cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.   16  (Registro  dei  beni  ammortizzabili). - Le
          societa',  gli  enti e gli imprenditori commerciali, di cui
          al  primo  comma dell'art. 13, devono compilare il registro
          dei  beni  ammortizzabili entro il termine stabilito per la
          presentazione della dichiarazione.
              Nel   registro  devono  essere  indicati,  per  ciascun
          immobile  e  per  ciascuno  dei  beni  iscritti in pubblici
          registri,  l'anno  di acquisizione, il costo originario, le
          rivalutazioni,  le  svalutazioni,  il fondo di ammortamento
          nella  misura  raggiunta  al  termine del periodo d'imposta
          precedente,  il coefficiente di ammortamento effettivamente
          praticato  nel  periodo  d'imposta,  la  quota  annuale  di
          ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
              Per   i   beni   diversi   da   quelli   indicati   nel
          comma precedente   le  indicazioni  ivi  richieste  possono
          essere  effettuate  con  riferimento  a  categorie  di beni
          omogenee   per  anno  di  acquisizione  e  coefficiente  di
          ammortamento.  Per i beni di cui all'art. 102-bis del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le
          indicazioni  ivi  richieste  possono  essere effettuate con
          riferimento  a  categorie  di  beni  omogenee  per  anno di
          acquisizione   e  vita  utile.  Per  i  beni  gratuitamente
          devolvibili  deve  essere  distintamente  indicata la quota
          annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
              Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla
          meta'    di   quelle   risultanti   dall'applicazione   dei
          coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
          68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente
          indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
              I  costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
          trasformazione  di  cui all'ultimo comma del detto art. 68,
          che  non siano immediatamente deducibili, non si sommano al
          valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
          separate  del  registro  dei  beni ammortizzabili a seconda
          dell'anno di formazione.».
          Note all'art. 1, comma 328:
              - Si   riporta  il  comma 10  dell'art.  11-quater  del
          decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure
          di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
          materia  tributaria  e  finanziaria), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «10.  Nella  determinazione dell'acconto dovuto ai fini
          dell'imposta   sul   reddito   delle   societa'   (IRES)  e
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive (IRAP)
          per  il  periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, calcolato in ogni caso in base
          alle  disposizioni  generali  sui  versamenti degli acconti
          delle  imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977,
          n.  97, in deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n.
          212,  si  assume,  quale  imposta  del  periodo precedente,
          quella   che   si   sarebbe   determinata   applicando   le
          disposizioni  del  presente  articolo;  eventuali conguagli
          sono   versati  insieme  alla  seconda  ovvero  unica  rata
          dell'acconto.».
          Note all'art. 1, comma 333:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Ministro  della  sanita' 22 gennaio 1993 recante «Modalita'
          di  attestazione del diritto alla fruizione dell'assistenza
          sanitaria in regime di partecipazione alla spesa»:
              «Art.  1 (Individuazione del nucleo familiare). - 1. Ai
          fini  della  individuazione dei limiti di reddito di cui ai
          commi 2  e  3  dell'art. 6 della legge 14 novembre 1992, n.
          438,  di  conversione, con modificazioni, del decreto-legge
          19 settembre   1992,   n.   384,   concorrono   i   redditi
          complessivi,  riferiti  all'anno  precedente, posseduti dai
          singoli  componenti  il  nucleo familiare; del nucleo fanno
          parte,  oltre  ai familiari a carico di cui all'art. 12 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986,
          n.    917   (T.U.I.R.)   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,   in   ogni   caso  il  coniuge  purche'  non
          legalmente ed effettivamente separato.
          Note all'art. 1, comma 335:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  15 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  27 dicembre  1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  recante «Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi»:
              «Art.   15   [13-bis]   (Detrazioni   per  oneri). - 1.
          Dall'imposta  lorda  si  detrae  un  importo pari al 19 per
          cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
                a) gli  interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari  di  ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
          dichiarati;
                b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione  pagati  a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di  soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare  da  adibire  ad abitazione principale entro un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
          milioni  di  lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
          essere  effettuato  nell'anno  precedente o successivo alla
          data  della  stipulazione  del  contratto  di mutuo. Non si
          tiene   conto   del   suddetto  periodo  nel  caso  in  cui
          l'originario  contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
          nuovo  di  importo  non  superiore  alla  residua  quota di
          capitale  da  rimborsare,  maggiorata  delle  spese e degli
          oneri  correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare
          locata,  la  detrazione  spetta  a condizione che entro tre
          mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
          di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
          e  che  entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si  intende  quella  nella  quale  il contribuente o i suoi
          familiari  dimorano  abitualmente. La detrazione spetta non
          oltre  il  periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
          la  dimora  abituale;  non  si tiene conto delle variazioni
          dipendenti  da  trasferimenti  per motivi di lavoro. Non si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri  permanenti  in istituti di ricovero o sanitari, a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso   l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori  di
          ristrutturazione   edilizia,   comprovata   dalla  relativa
          concessione  edilizia  o  atto  equivalente,  la detrazione
          spetta  a  decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
          e'  adibita  a  dimora  abituale, e comunque entro due anni
          dall'acquisto.  In  caso di contitolarita' del contratto di
          mutuo  o  di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni
          di   lire   e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli
          interessi,   oneri   accessori  e  quote  di  rivalutazione
          sostenuti.   La  detrazione  spetta,  nello  stesso  limite
          complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
          alle  somme  corrisposte  dagli  assegnatari  di alloggi di
          cooperative  e  dagli  acquirenti  di unita' immobiliari di
          nuova   costruzione,   alla   cooperativa   o   all'impresa
          costruttrice  a titolo di rimborso degli interessi passivi,
          oneri  accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
          ipotecari  contratti  dalla stessa e ancora indivisi. Se il
          mutuo  e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
          puo'  fruire  della  detrazione  unicamente  per la propria
          quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote;
                c) le  spese  sanitarie, per la parte che eccede lire
          250  mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
          spese  mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
          indicate  nell'art.  10, comma 1, lettera b), e dalle spese
          chirurgiche,  per  prestazioni specialistiche e per protesi
          dentarie  e  sanitarie  in  genere.  Le spese riguardanti i
          mezzi  necessari  all'accompagnamento,  alla deambulazione,
          alla  locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
          informatici  rivolti  a  facilitare  l'autosufficienza e le
          possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
          della   legge   5 febbraio   1992,   n.  104,  si  assumono
          integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
          soggetti  indicati  nel  precedente  periodo, con ridotte o
          impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si comprendono i
          motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
          articoli 53,  comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
          lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285,  anche  se  prodotti in serie e adattati in
          funzione   delle   suddette  limitazioni  permanenti  delle
          capacita'  motorie.  Tra i veicoli adattati alla guida sono
          compresi  anche  quelli  dotati  di solo cambio automatico,
          purche'  prescritto  dalla commissione medica locale di cui
          all'art.  119  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.
          285.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la locomozione dei non
          vedenti  sono  compresi  i  cani  guida  e  gli autoveicoli
          rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto
          del  Ministro  delle  finanze. Tra i mezzi necessari per la
          locomozione  dei  sordomuti  sono  compresi gli autoveicoli
          rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto
          del  Ministro  delle finanze. La detrazione spetta una sola
          volta  in  un  periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
          dal   Pubblico  registro  automobilistico  risulti  che  il
          suddetto  veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
          con  riferimento  a un solo veicolo, nei limiti della spesa
          di  lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
          che  il  suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
          nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
          da  cui  va  detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
          detrazione  in  quattro  quote  annuali  costanti e di pari
          importo.  La  medesima  ripartizione  della  detrazione  in
          quattro  quote  annuali  di pari importo e' consentita, con
          riferimento  alle altre spese di cui alla presente lettera,
          nel  caso  in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
          il  limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste
          a  carico  del  contribuente  anche le spese rimborsate per
          effetto  di  contributi  o  premi  di  assicurazione da lui
          versati  e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
          redditi   che   concorrono   a  formarlo.  Si  considerano,
          altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese
          rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  premi che, pur
          essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo
          reddito,   salvo   che   il   datore  di  lavoro  ne  abbia
          riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.
                c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
          750.000,  limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
          Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
          tipologie  di  animali per le quali spetta la detraibilita'
          delle predette spese;
                c-ter)   le   spese   sostenute   per  i  servizi  di
          interpretariato  dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti, ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
                d) le  spese  funebri  sostenute  in dipendenza della
          morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
          di  affidati  o  affiliati,  per  importo non superiore a 3
          milioni di lire per ciascuna di esse;
                e) le  spese  per  frequenza  di  corsi di istruzione
          secondaria  e  universitaria,  in  misura  non  superiore a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali;
                f) i  premi  per  assicurazioni aventi per oggetto il
          rischio  di morte o di invalidita' permanente non inferiore
          al  5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
          autosufficienza   nel  compimento  degli  atti  della  vita
          quotidiana,  se  l'impresa di assicurazione non ha facolta'
          di  recesso  dal contratto, per un importo complessivamente
          non  superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
          Ministero   delle   finanze,   sentito  l'Istituto  per  la
          vigilanza   sulle   assicurazioni   private  (ISVAP),  sono
          stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
          contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
          Per   i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilato,  si  tiene  conto, ai fini del predetto limite,
          anche  dei  premi di assicurazione in relazione ai quali il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato la detrazione in sede di
          ritenuta;
                g) le  spese  sostenute  dai  soggetti obbligati alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi  della  legge  1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
          competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio
          del  territorio  del Ministero delle finanze. La detrazione
          non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
          mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente
          ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
          violazioni  che  comportano  la  perdita  del  diritto alla
          detrazione;  dalla  data di ricevimento della comunicazione
          inizia  a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica della
          dichiarazione dei redditi;
                h) le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello
          Stato,  delle  regioni,  degli enti locali territoriali, di
          enti  o  istituzioni  pubbliche,  di comitati organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali   e  ambientali,  di  fondazioni  e  associazioni
          legalmente  riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
          o   promuovono   attivita'  di  studio,  di  ricerca  e  di
          documentazione  di rilevante valore culturale e artistico o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la  manutenzione,  la  protezione  o il restauro delle cose
          indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
          nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963,  n.  1409,  ivi comprese le erogazioni effettuate per
          l'organizzazione  in  Italia  e  all'estero  di mostre e di
          esposizioni  di  rilevante  interesse scientifico-culturale
          delle  cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le ricerche
          eventualmente  a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche  ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le  pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
          culturali  devono  essere  autorizzate,  previo  parere del
          competente  comitato di settore del Consiglio nazionale per
          i  beni  culturali  e  ambientali, dal Ministero per i beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa  ed  il  conto  consuntivo.  Il  Ministero per i beni
          culturali   e   ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari
          affinche'  le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore delle
          associazioni  legalmente  riconosciute, delle istituzioni e
          delle  fondazioni  siano  utilizzate per gli scopi indicati
          nella   presente   lettera e   controlla   l'impiego  delle
          erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono, per causa non
          imputabile  al  donatario, essere prorogati una sola volta.
          Le  erogazioni  liberali  non  integralmente utilizzate nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello   Stato,   o   delle  regioni  e  degli  enti  locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi  siano  direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno  successivo.  Il  Ministero  per  i beni culturali e
          ambientali  comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero  delle  finanze  l'elenco nominativo dei soggetti
          erogatori,  nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
                h-bis)  il  costo specifico o, in mancanza, il valore
          normale  dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
          convenzione,  ai  soggetti  e  per le attivita' di cui alla
          lettera h);
                i) le  erogazioni liberali in denaro, per importo non
          superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato;
                i-bis)  le erogazioni liberali in denaro, per importo
          non   superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore  delle
          organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
          delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
          fondazioni,  associazioni, comitati ed enti individuati con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, nei
          Paesi    non   appartenenti   all'Organizzazione   per   la
          cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  (OCSE)  nonche' i
          contributi  associativi,  per  importo  non  superiore  a 2
          milioni  e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di
          mutuo  soccorso  che  operano esclusivamente nei settori di
          cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
          di  assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
          impotenza  al  lavoro  o  di  vecchiaia, ovvero, in caso di
          decesso,  un  aiuto  alle  loro  famiglie. La detrazione e'
          consentita   a   condizione   che  il  versamento  di  tali
          erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento  previsti  dall'art.  23  del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
          a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
          di  efficaci  controlli,  che  possono essere stabilite con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze da emanarsi ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  per  un
          importo   complessivo  in  ciascun  periodo  d'imposta  non
          superiore   a  1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e
          associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
          versamento  di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
          ufficio  postale  ovvero  secondo altre modalita' stabilite
          con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400;
                i-quater)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per
          importo  non  superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
          associazioni  di  promozione  sociale iscritte nei registri
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni di legge. Si applica
          l'ultimo periodo della lettera i-bis);
              1-bis.  Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
          19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
          dei  partiti  e movimenti politici per importi compresi tra
          100.000   e   200   milioni  di  lire  effettuate  mediante
          versamento bancario o postale;
              1-ter.  Ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,   si   detrae  dall'imposta  lorda,  e  fino  alla
          concorrenza  del  suo  ammontare, un importo pari al 19 per
          cento  dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di   indicizzazione   pagati   a   soggetti  residenti  nel
          territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  delle
          Comunita'  europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza  di  mutui  contratti,  a partire dal 1° gennaio
          1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
          immobiliare   da  adibire  ad  abitazione  principale.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita'  e  le  condizioni  alle  quali e' subordinata la
          detrazione di cui al presente comma;
              1-quater.  Dall'imposta  lorda  si detrae, nella misura
          forfettaria  di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
          vedenti per il mantenimento dei cani guida.
              2.  Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
          comma 1  la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
          nell'interesse  delle  persone indicate nell'art. 12 che si
          trovino  nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
          gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
          stabilito.  Per  gli  oneri  di  cui  alla  lettera c)  del
          medesimo  comma 1  sostenuti  nell'interesse  delle persone
          indicate  nell'art.  12 che non si trovino nelle condizioni
          previste  dal  comma 3  del  medesimo  articolo, affette da
          patologie    che    danno   diritto   all'esenzione   dalla
          partecipazione  alla  spesa sanitaria, la detrazione spetta
          per  la  parte  che non trova capienza nell'imposta da esse
          dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
          tali   patologie,   ed   entro  il  limite  annuo  di  lire
          12.000.000.
              3.  Per  gli  oneri  di  cui  alle  lettere a), g), h),
          h-bis),  i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
          societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
          singoli   soci   nella   stessa  proporzione  prevista  nel
          menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.».
              Il   decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276
          recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
          e  mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
          n.  30»  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
          2003, n. 235, supplemento ordinario.
          Note all'art. 1, comma 337:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 recante «Riordino della
          disciplina  tributaria  degli  enti non commerciali e delle
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»:
              «Art.  10  (Organizzazioni  non  lucrative  di utilita'
          sociale). - 1.   Sono   organizzazioni   non  lucrative  di
          utilita'  sociale  (ONLUS)  le associazioni, i comitati, le
          fondazioni,  le  societa'  cooperative  e gli altri enti di
          carattere  privato,  con  o senza personalita' giuridica, i
          cui   statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella  forma
          dell'atto  pubblico o della scrittura privata autenticata o
          registrata, prevedono espressamente:
                a) lo  svolgimento  di  attivita'  in  uno o piu' dei
          seguenti settori:
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
                  2) assistenza sanitaria;
                  3) beneficenza;
                  4) istruzione;
                  5) formazione;
                  6) sport dilettantistico;
                  7)  tutela,  promozione e valorizzazione delle cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939,  n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
          1963, n. 1409;
                  8)   tutela   e   valorizzazione   della  natura  e
          dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
                  9) promozione della cultura e dell'arte;
                  10) tutela dei diritti civili;
                  11)  ricerca  scientifica  di particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto 1988, n. 400;
                b) l'esclusivo    perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale;
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
          direttamente connesse;
                d) il   divieto   di   distribuire,   anche  in  modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve  o  capitale durante la vita dell'organizzazione, a
          meno  che  la  destinazione  o  la  distribuzione non siano
          imposte  per  legge  o  siano  effettuate a favore di altre
          ONLUS  che  per  legge,  statuto  o regolamento fanno parte
          della medesima ed unitaria struttura;
                e) l'obbligo  di  impiegare gli utili o gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse;
                f) l'obbligo     di     devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
          qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
          utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito
          l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art. 3, comma 190,
          della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge;
                g) l'obbligo  di  redigere  il  bilancio o rendiconto
          annuale;
                h) disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo e
          delle    modalita'    associative    volte    a   garantire
          l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo
          espressamente  la  temporaneita'  della partecipazione alla
          vita   associativa   e   prevedendo  per  gli  associati  o
          partecipanti   maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto  per
          l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei
          regolamenti   e   per  la  nomina  degli  organi  direttivi
          dell'associazione;
                i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione   «organizzazione   non   lucrativa  di  utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
              2.  Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita' di
          solidarieta'  sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e le
          prestazioni  di  servizi relative alle attivita' statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della   formazione,   dello  sport  dilettantistico,  della
          promozione  della  cultura  e  dell'arte e della tutela dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati  o  partecipanti,  nonche'  degli  altri soggetti
          indicati   alla  lettera a)  del  comma 6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a:
                a) persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
                b) componenti   collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari.
              3.  Le  finalita'  di  solidarieta' sociale s'intendono
          realizzate  anche  quando tra i beneficiari delle attivita'
          statutarie  dell'organizzazione  vi  siano  i  propri soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)   del  comma 6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni   di  svantaggio  di  cui  alla  lettera a)  del
          comma 2.
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,   si   considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta'  sociale le attivita' statutarie istituzionali
          svolte    nei    settori   della   assistenza   sociale   e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di  cui  alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30 settembre  1963,  n.  1409,  della  tutela e
          valorizzazione  della natura e dell'ambiente con esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio  dei  rifiuti  urbani, speciali e pericolosi di
          cui  all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  della  ricerca  scientifica  di  particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidate   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto  1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
          della  cultura  e  dell'arte per le quali sono riconosciuti
          apporti  economici  da  parte dell'amministrazione centrale
          dello Stato.
              5.   Si  considerano  direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali   le   attivita'   statutarie  di  assistenza
          sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico,
          promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti
          civili,  di  cui  ai  numeri  2),  4), 5), 6), 9) e 10) del
          comma 1,  lettera a),  svolte  in  assenza delle condizioni
          previste  ai  commi 2  e 3, nonche' le attivita' accessorie
          per  natura  a  quelle  statutarie istituzionali, in quanto
          integrative   delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'
          connesse   e'  consentito  a  condizione  che,  in  ciascun
          esercizio  e  nell'ambito  di ciascuno dei settori elencati
          alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
          rispetto  a  quelle istituzionali e che i relativi proventi
          non  superino  il  66  per  cento  delle  spese complessive
          dell'organizzazione.
              6.  Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
          di utili o di avanzi di gestione:
                a) le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli  organi  amministrativi  e di controllo, a coloro che a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a
          favore  dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
          grado  ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli  in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono fatti
          salvi,  nel  caso delle attivita' svolte nei settori di cui
          ai  numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
          accordati  a  soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
          che  effettuano  erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
          aventi  significato  puramente onorifico e valore economico
          modico;
                b) l'acquisto  di  beni  o  servizi per corrispettivi
          che,  senza  valide  ragioni economiche, siano superiori al
          loro valore normale;
                c) la   corresponsione   ai   componenti  gli  organi
          amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali
          annui  superiori  al  compenso massimo previsto dal decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
          dal  decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
          legge  3 agosto  1995, n. 336, e successive modificazioni e
          integrazioni,  per  il  presidente  del  collegio sindacale
          delle societa' per azioni;
                d) la  corresponsione a soggetti diversi dalle banche
          e  dagli  intermediari finanziari autorizzati, di interessi
          passivi,   in   dipendenza  di  prestiti  di  ogni  specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
                e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari  o  stipendi  superiori  del 20 per cento rispetto a
          quelli  previsti  dai contratti collettivi di lavoro per le
          medesime qualifiche.
              7.  Le  disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
          non  si  applicano  alle  fondazioni,  e quelle di cui alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti  riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
              8.  Sono  in  ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
          della  loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
          di  volontariato  di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
          iscritti  nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non  governative  riconosciute  idonee ai sensi della legge
          26 febbraio  1987,  n.  49, e le cooperative sociali di cui
          alla  legge  8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
          cui  all'art.  8  della  predetta legge n. 381 del 1991 che
          abbiano  la  base sociale formata per il cento per cento da
          cooperative  sociali.  Sono  fatte  salve  le previsioni di
          maggior  favore  relative  agli  organismi di volontariato,
          alle  organizzazioni  non  governative  e  alle cooperative
          sociali  di  cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
              9.  Gli  enti ecclesiastici delle confessioni religiose
          con  le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
          e  le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
          enti  di  cui  all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
          25 agosto  1991,  n.  287,  le  cui finalita' assistenziali
          siano   riconosciute   dal   Ministero  dell'interno,  sono
          considerati   ONLUS   limitatamente   all'esercizio   delle
          attivita'  elencate  alla  lettera a)  del  comma 1;  fatta
          eccezione  per  la  prescrizione di cui alla lettera c) del
          comma 1,  agli  stessi  enti e associazioni si applicano le
          disposizioni  anche  agevolative  del  presente  decreto, a
          condizione    che   per   tali   attivita'   siano   tenute
          separatamente  le  scritture  contabili  previste  all'art.
          20-bis   del   decreto   del  Presidente  delle  Repubblica
          29 settembre   1973,   n.  600,  introdotto  dall'art.  25,
          comma 1.
              10.  Non  si  considerano  in  ogni caso ONLUS gli enti
          pubblici,   le   societa'  commerciali  diverse  da  quelle
          cooperative,   gli   enti  conferenti  di  cui  alla  legge
          30 luglio  1990,  n. 218, i partiti e i movimenti politici,
          le  organizzazioni  sindacali, le associazioni di datori di
          lavoro e le associazioni di categoria.».
              Si  riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 dicembre
          2000,  n.  383  recante  «Disciplina  delle associazioni di
          promozione sociale»:
              «Art.  7  (Registri). - 1.  Presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
          iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
          in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
          operanti  da  almeno  un  anno. Alla tenuta del registro si
          provvede  con  le  ordinarie  risorse  finanziarie, umane e
          strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
              2.  Per  associazioni di promozione sociale a carattere
          nazionale  si  intendono  quelle  che svolgono attivita' in
          almeno  cinque  regioni  ed  in  almeno  venti province del
          territorio nazionale.
              3.    L'iscrizione   nel   registro   nazionale   delle
          associazioni  a  carattere nazionale comporta il diritto di
          automatica  iscrizione  nel  registro medesimo dei relativi
          livelli   di  organizzazione  territoriale  e  dei  circoli
          affiliati,  mantenendo  a tali soggetti i benefici connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
              4.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  istituiscono,  rispettivamente,  registri su scala
          regionale  e  provinciale,  cui possono iscriversi tutte le
          associazioni  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
          che   svolgono   attivita',   rispettivamente,   in  ambito
          regionale o provinciale.».
          Note all'art. 1, comma 338:
              - La   legge   20   maggio   1985,   n.   222  recante:
          «Disposizioni  sugli  enti e beni ecclesiastici in Italia e
          per  il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
          diocesi»  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno
          1985, n. 129, S.O.
          Note all'art. 1, comma 341:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  della legge 27
          dicembre   2002,   n.  289  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)»:
                «Art.  61.  (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma 3,  lettera f),  della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma 1,  con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
                b) per  gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
              4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
          costituiscono   limiti   massimi  di  spesa  ai  sensi  del
          comma 6-bis  dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
          468.
              5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30  giugno  di  ogni anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative  all'utilizzo  del  fondo  di cui al presente art.
          sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
          comunicazione alle competenti Commissioni.
              8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
              9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3,  lettera c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
              10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma 2,   del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
          nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
          contratti  di  programma  una  quota  pari all'85 per cento
          delle   economie   e'  riservata  alle  aree  depresse  del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.   87,   paragrafo  3,  lettera c),  del  Trattato  che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento»
              -  Si  riporta  il testo del punto 5.3.6 della delibera
          CIPE  27  maggio  2005,  n.  35 recante «Ripartizione delle
          risorse   per   interventi  nelle  aree  sottoutilizzate  -
          Rifinanziamento della legge n. 208/1998 - periodo 2005-2008
          (legge finanziaria 2005):
              «5.3.6.  l'importo  di  40 milioni di euro e' destinato
          alla  promozione  di  attivita' audiovisive e culturali nel
          Mezzogiorno,  attraverso  il  finanziamento  di un progetto
          promosso  dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal
          Ministro  per  lo  sviluppo  e  la  coesione territoriale e
          attuato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e
          con   il   coinvolgimento  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, attraverso le strutture e
          gli  enti  affidatari del servizio pubblico, e/o a capitale
          interamente pubblico, operanti nei settori interessati.
              Viene  inoltre  accantonato un importo di 30 milioni di
          euro  per il finanziamento del progetto RI-MED, che vede il
          coinvolgimento  del  Ministro per lo sviluppo e la coesione
          territoriale     e     del    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita'  e della ricerca, che prevede la creazione
          di  un  Centro  di  ricerca  biotecnologia, nel Mezzogiorno
          (Sicilia),  sede  di  laboratori  dedicati  ai  campi  piu'
          avanzati  della  ricerca  e  della  traslazione del settore
          biotecnologico.  Il  Centro  disporra'  anche di tecnologie
          avanzate  per  consentire  una  rapida  trasferibilita' dei
          risultati della ricerca in ambito applicativo e commerciale
          e   sara'  dotato  di  attrezzature  di  altissimo  livello
          tecnologico  in  grado  esse  stesse  di attrarre attivita'
          formative  e  di  garantire  la competitivita' del Centro a
          livello nazionale creando altresi' opportunita' per l'avvio
          di nuove imprese nel territorio.
              Gli  interventi  di  cui  al presente punto 5.3 saranno
          realizzati attraverso lo strumento dell'APQ a eccezione dei
          progetti  di  cui  ai precedenti punti 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3,
          5.3.4   e   5.3.5   (limitatamente   ai   poli  museali  di
          eccellenza),  le  cui  caratteristiche  non  consentono  di
          ricorrere proficuamente allo strumento dell'APQ».
          Note all'art. 1, comma 345:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della legge 23
          agosto  1988,  n.  400, e successive modificazioni recante:
          «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
                «Art.   17.  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e)
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali».
          Note all'art. 1, comma 346:
              Si  riportano  i testi degli articoli 1, 5, 28, 52 e 55
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
          n.  180  recante  «Approvazione del testo unico delle leggi
          concernenti  il  sequestro,  il  pignoramento e la cessione
          degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei dipendenti dalle
          Pubbliche  Amministrazioni»,  cosi'  come  modificati dalla
          presente legge:
                «Art.   1.  (Insequestrabilita',  impignorabilita'  e
          incedibilita'   di  stipendi,  salari,  pensioni  ed  altri
          emolumenti).  - Non possono essere sequestrati, pignorati o
          ceduti,  salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli
          ed  in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari,
          le  paghe,  le  mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le
          pensioni,  le  indennita',  i  sussidi  ed  i  compensi  di
          qualsiasi  specie  che  lo Stato, le province, i comuni, le
          istituzioni   pubbliche   di  assistenza  e  beneficenza  e
          qualsiasi  altro  ente  od  istituto  pubblico sottoposto a
          tutela,  od  anche  a  sola  vigilanza dell'amministrazione
          pubblica  (comprese  le  aziende  autonome  per  i  servizi
          pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un
          servizio  pubblico  di comunicazioni o di trasporto nonche'
          le   aziende   private  corrispondono  ai  loro  impiegati,
          salariati  e  pensionati  ed a qualunque altra persona, per
          effetto  ed  in conseguenza dell'opera prestata nei servizi
          da essi dipendenti.
              Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche
          il  personale  dipendente  dal  Segretario  generale  della
          Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento.
              I  pensionati  pubblici e privati possono contrarre con
          banche  e  intermediari  finanziari di cui all'art. 106 del
          testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote
          della  pensione  fino  al  quinto della stessa, valutato al
          netto  delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a
          dieci anni.
              Possono  essere cedute ai sensi del precedente comma le
          pensioni  o  le  indennita'  che  tengono luogo di pensione
          corrisposte  dallo  Stato  o  dai singoli enti, gli assegni
          equivalenti  a  carico  di speciali casse di previdenza, le
          pensioni   e   gli   assegni  di  invalidita'  e  vecchiaia
          corrisposti   dall'Istituto   nazionale   della  previdenza
          sociale,  gli  assegni  vitalizi  e  i capitali a carico di
          istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
              I  prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione
          sulla  vita che ne assicuri il recupero del residuo credito
          in caso di decesso del mutuatario.
              Le  cessioni  degli stipendi, salari, pensioni ed altri
          emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal
          momento  della  loro  notifica  nei  confronti dei debitori
          ceduti,   ad   esclusione   delle  pensioni  erogate  dalle
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni.  Tale  comunicazione  puo` essere effettuata
          attraverso qualsiasi forma, purche' recante data certa. Nel
          caso  delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel
          quarto   comma fatto   salvo  l'importo  corrispondente  al
          trattamento minimo».
              «Art.  5.  (Facolta'  e  limiti di cessione di quote di
          stipendio   e   salario).   -  Gli  impiegati  e  salariati
          dipendenti  dallo  Stato  e  dagli  altri  enti, aziende ed
          imprese  indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da
          estinguersi  con  cessione  di  quote dello stipendio o del
          salario  fino  al  quinto dell'ammontare di tali emolumenti
          valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a
          dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II
          e  III  del presente testo unico. Le operazioni di prestito
          concesse  ai  sensi  del presente testo unico devono essere
          conformi  a  quanto  previsto  dalla  delibera del Comitato
          interministeriale  per  il  credito  ed  il risparmio del 4
          marzo  2003,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
          27  marzo  2003,  e  dalla vigente disciplina in materia di
          trasparenza  delle  condizioni  contrattuali  per i servizi
          bancari, finanziari ed assicurativi.
              Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento
          si  osservano  le  norme  speciali  stabilite  dalle Camere
          stesse.
              Qualora    il    debitore    ceduto   sia   una   delle
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni,  trova applicazione il decreto legislativo 7
          marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle
          operazioni  di  cessione degli stipendi, salari, pensioni e
          altri  emolumenti,  secondo  le  modalita`  individuate dal
          decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze di cui
          art.  13-bis,  comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
          35,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 maggio
          2005,  n.  80,  da  emanare  entro dieci mesi dalla data di
          entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005».
              «Art.    28.    (Notificazione    dei   prestiti   alle
          amministrazioni  e  suoi effetti). - L'Ispettorato generale
          per il credito ai dipendenti dello Stato da' comunicazione,
          a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle
          quali  dipendono  i mutuatari, dei mutui da estinguersi con
          cessione  di  quote  di  stipendio  o salario, concessi dal
          Fondo  per  il  credito  ai  dipendenti dello Stato o dagli
          altri istituti.
              Le  cessioni  di  quote  di  stipendio  o salario hanno
          effetto,  rispetto  a dette amministrazioni, nei termini di
          cui all'art. 1, sesto comma».
              Tale comunicazione vale come intimazione della cessione
          al debitore ceduto, ai sensi del codice civile».
              «Art.  52. (Impiegati e salariati a tempo indeterminato
          o  con  contratti  collettivi di lavoro). - Gli impiegati e
          salariati  delle  amministrazioni  indicate  nel precedente
          articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma
          della  legge  sui  contratti d'impiego privato od in base a
          contratti  collettivi  di  lavoro, possono fare cessione di
          quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per
          un  periodo  non  superiore  ai  dieci  anni,  quando siano
          addetti  a servizi di carattere permanente, siano provvisti
          di stipendio o salario fisso e continuativo.
              Nei   confronti  dei  medesimi  impiegati  e  salariati
          assunti  in  servizio  a tempo determinato, la cessione del
          quinto  dello  stipendio o del salario non puo' eccedere il
          periodo  di  tempo  che,  al  momento dell'operazione, deve
          ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.
          Alla  cessione  del  trattamento  di fine rapporto posta in
          essere  dai  soggetti  di  cui  al precedente e al presente
          comma non si applica il limite del quinto.
              I  titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409,
          numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le
          amministrazioni   di  cui  all'art.  1,  primo  comma,  del
          presente  testo  unico,  di  durata  non inferiore a dodici
          mesi,  possono cedere un quinto del loro compenso, valutato
          al  netto  delle  ritenute  fiscali,  purche'  questo abbia
          carattere  certo  e  continuativo.  La  cessione  non  puo'
          eccedere    il   periodo   di   tempo   che,   al   momento
          dell'operazione,  deve  ancora  trascorrere per la scadenza
          del  contratto  in  essere.  I  compensi corrisposti a tali
          soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui
          all'art. 545 del codice di procedura civile»
              «Art. 55. (Applicabilita' di disposizioni del titolo II
          -  Estensione  degli  effetti  della  cessione  nei casi di
          cessazione  dal  servizio - Eccezioni). - Per le operazioni
          di  prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario
          contemplate   nel   presente   titolo,   quando   non   sia
          diversamente  disposto  dal titolo stesso, si osservano, in
          quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli
          7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 39, 40 primo
          e  terzo  comma,  42,  43 e 47 commi primo, terzo e quarto,
          sostituendosi  all'Amministrazione  dello Stato quella alle
          cui  dipendenze  l'impiegato  o  salariato  cedente  presta
          servizio.
              Alla  cessazione  dal servizio, la cessione di quote di
          stipendio  o  salario in corso di estinzione estende i suoi
          effetti,  a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche
          sulle  indennita'  che  siano  dovute  agli  impiegati o ai
          salariati  indicati  nell'art.  52,  in base alla legge sul
          contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di
          lavoro.
              Per  gli  impiegati  e salariati degli enti, imprese ed
          aziende   sottoposti   alla  disciplina  di  cui  al  regio
          decreto-legge  8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge
          2  ottobre  1942,  n.  1251, gli obblighi del «Fondo per le
          indennita'   agli  impiegati»  previsti  dagli  artt.  1  e
          seguenti   di   detto   decreto-legge  sono  regolati,  nei
          confronti  degli Istituti autorizzati a concedere prestiti,
          dall'art. 14 del decreto stesso.
              Si  possono perseguire le indennita' premio di servizio
          conferite  ai  propri  iscritti  dall'Istituto nazionale di
          previdenza  per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica.
          Non   si  possono  perseguire  i  concorsi  e  sussidi  per
          assistenza  sanitaria  conferiti agli impiegati o salariati
          di cui al presente titolo»
          Note all'art. 1, comma 347: