(parte 5)
              - Si    riporta   il   testo   dell'art.   13-bis   del
          decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35 recante «Disposizioni
          urgenti  nell'ambito  del  Piano  di azione per lo sviluppo
          economico, sociale e territoriale»:
              «Art.  13-bis.  (Modifiche  al  testo  unico  di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
          180).  - 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art. 1:
                  1)  al  primo  comma,  dopo  le  parole:  «salve le
          eccezioni stabilite nei seguenti articoli» sono inserite le
          seguenti: «ed in altre disposizioni di legge»;
                  2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
                    «I   pensionati   pubblici   e   privati  possono
          contrarre  con  banche  e  intermediari  finanziari  di cui
          all'art.  106 del testo unico di cui al decreto legislativo
          1°  settembre  1993,  n.  385,  prestiti da estinguersi con
          cessione  di  quote  della  pensione  fino  al quinto della
          stessa,  valutato  al  netto  delle  ritenute fiscali e per
          periodi non superiori a dieci anni.
                    Possono  essere  cedute  ai  sensi del precedente
          comma le  pensioni  o  le  indennita'  che tengono luogo di
          pensione  corrisposte  dallo  Stato o dai singoli enti, gli
          assegni   equivalenti   a   carico  di  speciali  casse  di
          previdenza,  le  pensioni  e  gli  assegni di invalidita' e
          vecchiaia   corrisposti   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale,  gli  assegni  vitalizi e i capitali a
          carico  di  istituti  e fondi in dipendenza del rapporto di
          lavoro.
                    I    prestiti    devono    avere    la   garanzia
          dell'assicurazione  sulla  vita che ne assicuri il recupero
          del residuo credito in caso di decesso del mutuatario»;
                b) all'art. 52:
                  1)  al  primo  comma, le parole: «per il periodo di
          cinque  o  di  dieci  anni» sono sostituite dalle seguenti:
          «per  un  periodo  non  superiore  ai  dieci  anni»  e sono
          soppresse  le  parole:  «ed  abbiano  compiuto, nel caso di
          cessione  quinquennale,  almeno  cinque anni e, nel caso di
          cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per
          l'indennita' di anzianita»;
                  2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
                    «Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati
          assunti  in  servizio  a tempo determinato, la cessione del
          quinto  dello  stipendio o del salario non puo' eccedere il
          periodo  di  tempo  che,  al  momento dell'operazione, deve
          ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.
          Alla  cessione  del  trattamento  di fine rapporto posta in
          essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica
          il limite del quinto.
                    I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art.
          409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti
          e  le  amministrazioni  di cui all'art. 1, primo comma, del
          presente  testo  unico,  di  durata  non inferiore a dodici
          mesi,  possono cedere un quinto del loro compenso, valutato
          al  netto  delle  ritenute  fiscali,  purche'  questo abbia
          carattere  certo  e  continuativo.  La  cessione  non  puo'
          eccedere    il   periodo   di   tempo   che,   al   momento
          dell'operazione,  deve  ancora  trascorrere per la scadenza
          del  contratto  in  essere.  I  compensi corrisposti a tali
          soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui
          all'art. 545 del codice di procedura civile»;
                c) all'art. 55:
                  1) al primo comma, la parola: «13,» e' soppressa;
                  2) al quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa
          la  parola:  «Non»  e  le  parole:  «Istituto nazionale per
          l'assistenza   dei   dipendenti  degli  enti  locali»  sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «Istituto   nazionale   di
          previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica»;
          nel secondo periodo le parole: «Lo stesso divieto vale per»
          sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Non   si   possono
          perseguire».
              2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze  adottato  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di
          categoria  degli  operatori professionali interessati, sono
          dettate  le  disposizioni  occorrenti  per l'attuazione del
          presente articolo»
              - Si  riporta  il testo del comma 245 dell'art. 1 della
          legge   23   dicembre  1996,  n.  662  recante  «Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica»:
                «245.   E'  istituita  presso  l'INPDAP  la  gestione
          unitaria   delle  prestazioni  creditizie  e  sociali  agli
          iscritti.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sono emanate le necessarie norme regolamentari»
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 2  dell'art. 1 del
          decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165 recante «Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni pubbliche»:
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300»
          Note all'art. 1, comma 348:
              - Si  riporta  il testo del comma 152 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005)»:
              «152.  E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
          dei  ministri,  il  «Fondo  per  il sostegno delle adozioni
          internazionali»   finalizzato   al   rimborso  delle  spese
          sostenute  dai  genitori  adottivi per l'espletamento della
          procedura   di  adozione  disciplinata  dalle  disposizioni
          contenute  nel  capo  I del titolo III della legge 4 maggio
          1983,  n.  184.  Con  decreto  di  natura non regolamentare
          adottato,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, dal Presidente del Consiglio
          dei  ministri,  di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  vengono  determinati l'entita' e i criteri
          del  rimborso,  nonche' le modalita' di presentazione delle
          istanze.  In  ogni  caso,  i rimborsi non potranno superare
          l'ammontare  massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
          A  favore del Fondo di cui al presente comma e' autorizzata
          la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005»
          Note all'art. 1, comma 349:
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
          1998,  n.  269  recante «Norme contro lo sfruttamento della
          prostituzione,  della  pornografia, del turismo sessuale in
          danno   di  minori,  quali  nuove  forme  di  riduzione  in
          schiavitu»:
              «Art.  17.  (Attivita'  di  coordinamento).  -  1. Sono
          attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri,
          fatte  salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
          285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
          tutte   le   pubbliche   amministrazioni,   relative   alla
          prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
          minori  dallo  sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
          Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno
          al  Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
          del comma 3.
              2.  Le  multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
          quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
          della  presente legge sono versate all'entrata del bilancio
          dello  Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
          iscrivere  nello  stato  di previsione della Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri  e  destinate, nella misura di due
          terzi,  a  finanziare  specifici  programmi di prevenzione,
          assistenza  e  recupero  psicoterapeutico  dei minori degli
          anni  diciotto  vittime  dei  delitti  di cui agli articoli
          600-bis,  600-ter,  600-quater  e  600-quinquies del codice
          penale,  introdotti  dagli  articoli  2,  comma 1, 3, 4 e 5
          della  presente  legge.  La  parte  residua  del  fondo  e'
          destinata,   nei   limiti   delle   risorse  effettivamente
          disponibili,   al  recupero  di  coloro  che,  riconosciuti
          responsabili  dei  delitti previsti dagli articoli 600-bis,
          secondo  comma,  600-ter,  terzo  comma,  e  600-quater del
          codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
              3.  Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
          la Presidenza del Consiglio dei ministri:
                a) acquisisce   dati   e   informazioni,   a  livello
          nazionale  ed  internazionale, sull'attivita' svolta per la
          prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
          programmate o realizzate da altri Stati;
                b) promuove,  in collaborazione con i Ministeri della
          pubblica  istruzione,  della  sanita',  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  grazia  e
          giustizia  e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
          agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
          sfruttamento sessuale dei minori;
                c) partecipa,  d'intesa con il Ministero degli affari
          esteri,  agli  organismi comunitari e internazionali aventi
          compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
              4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
          e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
          relativo   onere   si  fa  fronte  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  1998,  allo  scopo
          utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza del
          Consiglio   dei  ministri.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              5.  Il  Ministro  dell'interno,  in virtu' dell'accordo
          adottato  dai  Ministri  di  giustizia  europei  in data 27
          settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL
          anche   ai   reati  di  sfruttamento  sessuale  di  minori,
          istituisce,  presso la squadra mobile di ogni questura, una
          unita'  specializzata  di  polizia  giudiziaria,  avente il
          compito  di  condurre  le  indagini  sul  territorio  nella
          materia regolata dalla presente legge.
              6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
          la  sede  centrale  della  questura  un  nucleo  di polizia
          giudiziaria  avente  il  compito  di  raccogliere  tutte le
          informazioni  relative alle indagini nella materia regolata
          dalla  presente  legge  e  di  coordinarle  con  le sezioni
          analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
              7.  L'unita'  specializzata  ed  il  nucleo  di polizia
          giudiziaria  sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
          mezzi  e  delle  vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
          stanziamenti   iscritti   nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno»
              - Si  riporta  il testo del comma 36 dell'art. 80 della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)»:
              «36.   Al  fine  di  favorire  il  coordinamento  delle
          attivita'   e  degli  interventi  per  il  contrasto  dello
          sfruttamento  sessuale  e  dell'abuso  sessuale dei minori,
          nonche'  il funzionamento della Commissione per le adozioni
          internazionali,  e'  autorizzata,  per  ciascuno degli anni
          2003,  2004  e  2005,  la  spesa  di  2  milioni di euro. A
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  tali  autorizzazioni  di  spesa  nonche'  le  spese
          relative  al  coordinamento  delle  attivita'  di contrasto
          dello  sfruttamento  sessuale  e  dell'abuso  sessuale  dei
          minori  di  cui  all'art.  17 della legge 3 agosto 1998, n.
          269, e quelle relative all'esecuzione della Convenzione per
          la  tutela  dei  minori  e  la  cooperazione  in materia di
          adozione  internazionale,  fatta a L'Aia il 29 maggio 1993,
          di  cui  all'art.  9  della legge 31 dicembre 1998, n. 476,
          sono   iscritte   nel  fondo  per  il  funzionamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
          Note all'art. 1, comma 352:
              Si  riporta la tabella di cui all'allegato B annessa al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          642,   e   successive  modificazioni,  recante  «Disciplina
          dell'imposta   di   bollo»,  cosi'  come  modificata  dalla
          presente legge:

                                                           Allegato B

                                    TABELLA

                          Atti, documenti e registri
                 esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto

              1.  Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti
          riguardanti  la  formazione  delle liste elettorali, atti e
          documenti  relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed
          alla   loro   tutela   sia   in   sede  amministrativa  che
          giurisdizionale.
              2.  Elenchi  e  ruoli concernenti l'ufficio del giudice
          popolare,  la  leva militare ed altre prestazioni personali
          verso  lo  Stato,  le  regioni,  le  province  ed i comuni,
          nonche'  tutte  le documentazioni e domande che attengono a
          tali prestazioni e le relative opposizioni.
              3.  Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in
          materia  penale,  di  pubblica  sicurezza  e  disciplinare,
          esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa
          e  comprese  le  istanze  e  denunce  di  parte  dirette  a
          promuovere   l'esercizio   dell'azione  penale  e  relative
          certificazioni.    Documenti    prodotti    nei    medesimi
          procedimenti  dal  pubblico  ministero  e  dall'imputato  o
          incolpato.
              4.  Estratti  e  copie  di  qualsiasi  atto e documento
          richiesti  nell'interesse  dello Stato dai pubblici uffici,
          quando  non  ricorre  l'ipotesi  prevista  dall'art. 17 del
          presente decreto.
              5.  Atti  e  copie  del  procedimento di accertamento e
          riscossione  di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie,
          atti,  documenti e copie presentati ai competenti uffici ai
          fini   dell'applicazione   delle   leggi   tributarie,  con
          esclusione  di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi
          del contribuente.
              Verbali,  decisioni  e relative copie delle commissioni
          tributarie  nonche' copie dei ricorsi, delle memorie, delle
          istanze  e  degli  altri  atti  del procedimento depositati
          presso di esse.
              Repertori,  libri, registri ed elenchi prescritti dalle
          leggi  tributarie  ad  esclusione  dei repertori tenuti dai
          notai.
              Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo,
          per  la  riscossione  dei  tributi,  dei contributi e delle
          entrate  extratributarie  dello Stato, delle regioni, delle
          province,  dei  comuni  e  delle  istituzioni  pubbliche di
          beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie
          di  qualsiasi  ente  autorizzato  per  legge  ad  avvalersi
          dell'opera  dei  concessionari  del  servizio  nazionale di
          riscossione.
              Istanze  di  rimborso e di sospensione del pagamento di
          qualsiasi  tributo, nonche' documenti allegati alle istanze
          medesime.
              Delegazioni  di  pagamento  e  atti  di  delega  di cui
          all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
              6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e
          20  della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi
          di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
              Per   i   suddetti  documenti  sui  quali  non  risulta
          evidenziata  l'imposta sul valore aggiunto, la esenzione e'
          applicabile   a   condizione   che  gli  stessi  contengano
          l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione
          al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad
          imposta sul valore aggiunto.
              7.   Titoli  di  debito  pubblico,  buoni  del  tesoro,
          certificati   speciali   di   credito   ed   altri   titoli
          obbligazionari  emessi  dallo  Stato,  nonche'  le relative
          quietanze;  libretti postali di risparmio, vaglia postali e
          relative  quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti
          recanti  addebitamenti  o  accreditamenti  formati,  emessi
          ovvero  ricevuti  dalle  banche  nonche' dagli uffici della
          societa'  Poste  Italiane  SpA  non soggetti all'imposta di
          bollo  sostitutiva  di  cui all'art. 13, comma 2-bis, della
          tariffa  annessa  al  presente  decreto;  estratti di conti
          correnti  postali intestati ad amministrazioni dello Stato;
          buoni   fruttiferi  ed  infruttiferi  da  chiunque  emessi;
          domande per operazioni comunque relative al debito pubblico
          e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure
          speciali  per ritiro di somme iscritte nei libretti postali
          nominativi  di  risparmio;  polizze  e  ricevute  di  pegno
          rilasciate  dai  monti  di  credito  su  pegno, dai monti o
          societa'  di  soccorso e dalle casse di risparmio; libretti
          di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche
          se rilasciate separatamente.
              Azioni,  titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri
          titoli  negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di
          tali  titoli,  qualunque sia il loro emittente compresi gli
          atti  necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione
          in  borsa,  la  messa  in circolazione o la negoziazione di
          detti titoli.
              Quietanze  per  il rimborso dei titoli, buoni, azioni e
          quote  di cui ai precedenti commi nonche' per il versamento
          di   contributi   o   quote   associative  ad  associazioni
          politiche,    sindacali    e   di   categoria,   religiose,
          assistenziali, culturali e sportive.
              8.   Copie,  estratti,  certificati,  dichiarazioni  ed
          attestazioni  di  qualsiasi genere rilasciati da autorita',
          pubblici  uffici  e  ministri  di  culto  nell'interesse di
          persone  non  abbienti  e  domande  dirette  ad ottenere il
          rilascio dei medesimi.
              Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma e'
          necessario  esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto,
          il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorita'
          di   pubblica   sicurezza  comprovante  la  iscrizione  del
          richiedente  nell'elenco  previsto dall'art. 15 del decreto
          legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.
              Domande   per   il   conseguimento  di  sussidi  o  per
          l'ammissione   in   istituti   di  beneficenza  e  relativi
          documenti.
              Quietanze  relative ad oblazioni a scopo di beneficenza
          a condizione che sull'atto risulti tale scopo.
              8-bis.  Certificati anagrafici richiesti dalle societa'
          sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di
          enti    ed   associazioni   di   promozione   sportiva   di
          appartenenza.
              9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali
          obbligatorie   e   di   assegni   familiari,  ricevute  dei
          contributi   nonche'   atti   e   documenti  relativi  alla
          liquidazione   e  al  pagamento  di  indennita'  e  rendite
          concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base
          a leggi straniere.
              Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per
          la  liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di
          reversibilita',   degli   assegni  e  delle  indennita'  di
          liquidazione  e  di buonuscita o comunque di cessazione del
          rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.
              Domande  e  relativa  documentazione  per  l'iscrizione
          nelle  liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e
          della massima occupazione.
              10.  Certificati  concernenti  gli  accertamenti che le
          leggi  sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici,
          ai  veterinari  ed  alle levatrici, quando tali certificati
          sono  richiesti  nell'esclusivo  interesse  della  pubblica
          igiene e profilassi.
              11.   Atti  e  documenti  necessari  per  l'ammissione,
          frequenza  ed  esami nella scuola dell'obbligo ed in quella
          materna  nonche'  negli  asili  nido;  pagelle, attestati e
          diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
              Domande  e  documenti  per il conseguimento di borse di
          studio  e  di  presalari  e  relative quietanze nonche' per
          ottenere  l'esonero  totale  o parziale dal pagamento delle
          tasse scolastiche.
              Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla
          dispensa,  all'esonero  o  alla frequenza dell'insegnamento
          religioso.
              12.  Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla
          Corte costituzionale.
              Atti,   documenti   e  provvedimenti  dei  procedimenti
          giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:
                1)  in  materia di assicurazioni sociali obbligatorie
          ed assegni familiari;
                2)  individuali  di  lavoro o concernenti rapporti di
          pubblico impiego;
                3)    in   materia   di   pensioni   dirette   o   di
          riversibilita';
                4)  in  materia  di equo canone delle locazioni degli
          immobili urbani.
              Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti
          agli  uffici  del  lavoro  e  della  massima  occupazione o
          previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.
              Atti  e  documenti  relativi all'esecuzione immobiliare
          nei  procedimenti  di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo
          comma e   dei  provvedimenti  di  cui  al  terzo  comma del
          presente articolo.
              Atti   e  provvedimenti  dei  procedimenti  innanzi  al
          conciliatore,   compreso   il   mandato  speciale  a  farsi
          rappresentare ed escluse le sentenze.
              13.  Atti della procura della tutela dei minori e degli
          interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello
          finale,   le   istanze  di  autorizzazione  ed  i  relativi
          provvedimenti,  con  esclusione  degli atti e dei contratti
          compiuti   dal   tutore  in  rappresentanza  del  minore  o
          dell'interdetto;  atti,  scritti  e  documenti  relativi al
          procedimento   di   adozione  speciale  e  di  affidamento,
          all'assistenza  ed alla affiliazione dei minori di cui agli
          articoli   400  e  seguenti  del  codice  civile;  atti  di
          riconoscimento  di  figli  naturali  da  parte  di  persone
          iscritte  nell'elenco  di  cui  all'art.  15, D.Lgs.Lgt. 22
          marzo 1945, n. 173.
              13-bis.  Contrassegno  invalidi,  rilasciato  ai  sensi
          dell'art.  381  del  regolamento  di  esecuzione  del nuovo
          codice  della  strada, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  16  dicembre 1992, n. 495, a soggetti la
          cui  invalidita'  comporta  ridotte  o  impedite  capacita'
          motorie permanenti.
              14.  Domande  per  ottenere certificati ed altri atti e
          documenti  esenti  da  imposta  di  bollo;  domande  per il
          rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di
          stato  civile;  domande  e  certificati  di  nascita per il
          rilascio del certificato del casellario giudiziario.
              Dichiarazioni   sostitutive   delle   certificazioni  e
          dell'atto  di notorieta' rese ai sensi degli articoli 2 e 4
          della   legge   4   gennaio   1968,  n.  15,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              15.  Bollette  ed  altri  documenti  doganali  di  ogni
          specie, certificati di origine.
              Atti,  documenti  e  registri  relativi al movimento di
          valute a qualsiasi titolo.
              Fatture  emesse  in relazione ad esportazioni di merci,
          fatture  pro-forma  e copie di fatture che devono allegarsi
          per    ottenere    il    benestare    all'esportazione    e
          all'importazione    di    merci,   domande   dirette   alla
          restituzione di tributi restituibili all'esportazione.
              Ricevute  delle  somme  affidate  da  enti e imprese ai
          propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio,
          nonche'   agli   spedizionieri,   per  spese  da  sostenere
          nell'interesse dell'ente o dell'impresa.
              Domande   di  autorizzazione  d'importazione  ai  sensi
          dell'art. 115 del Trattato CEE.
              16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni
          dello  Stato,  regioni,  province,  comuni, loro consorzi e
          associazioni,  nonche' comunita' montane sempreche' vengano
          tra loro scambiati.
              17.  Atti che autorita', pubblici funzionari e ministri
          di  culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato
          civile;   dichiarazioni   e   processi   verbali  trasmessi
          all'ufficio  dello stato civile per comunicare la nascita o
          la   morte   di   persone  o  il  rinvenimento  di  bambini
          abbandonati.
              18.  Passaporti  e  documenti  equipollenti;  carte  di
          identita' e documenti equipollenti.
              Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo
          dei passaporti:
                a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle
          norme  sulle  emigrazioni, che si recano all'estero a scopo
          di lavoro e per le loro famiglie;
                b) per  gli  italiani  all'estero  che  fruiscono  di
          rimpatrio  consolare  o  rientrino  per  prestare  servizio
          militare;
                c) per  i  ministri  del  culto e religiosi che siano
          missionari;
                d) per gli indigenti.
              19.  Atti  costitutivi e modificativi delle societa' di
          mutuo   soccorso,   cooperative   e  loro  consorzi,  delle
          associazioni   agrarie   di   mutua  assicurazione  e  loro
          federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di
          tali enti.
              20.
              21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati
          alla  formazione  o  all'arrotondamento delle proprieta' di
          imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione
          dei  canoni  enfiteutici  e  delle  rendite  e  prestazioni
          perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.
              Domande,  certificazioni, attestazioni, documenti, note
          di trascrizione ipotecaria, e relative copie.
              21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la
          concessione  di  aiuti  comunitari  e  nazionali al settore
          agricolo, nonche' di prestiti agrari di esercizio di cui al
          regio  decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in
          legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1928, n.
          1760,  ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in
          materia.
              22.   Atti  e  documenti  relativi  alla  procedura  di
          espropriazione  per  causa  di  pubblica  utilita' promossa
          dalle  amministrazioni  dello  Stato  e  da  enti pubblici,
          compresi  quelli  occorrenti  per  la  valutazione o per il
          pagamento dell'indennita' di espropriazione.
              23.  Testamenti  di qualunque forma redatti e schede di
          testamenti segreti.
              24.  Biglietti  ed abbonamenti per trasporto di persone
          nonche'  domande  e  documenti  comunque  occorrenti per il
          rilascio di detti abbonamenti.
              25. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che
          collettivi,  contratti  di  locazione  di fondi rustici, di
          colonia  parziaria  e  di  soccida di qualsiasi specie e in
          qualunque  forma redatti; libretti colonici di cui all'art.
          2161  del  codice  civile e documenti consimili concernenti
          rapporti   di   lavoro   agricolo   anche   se   contenenti
          l'accettazione dei relativi conti fra le parti.
              26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni,
          premi, indennita' e competenze di qualunque specie relative
          a rapporti di lavoro subordinato.
              27.  Conti  delle  gestioni  degli  agenti dello Stato,
          delle   regioni,   province,   comuni  e  relative  aziende
          autonome; conti concernenti affari, trattati nell'interesse
          delle  dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti
          della riscossione di tributi in genere.
              27-bis.  Atti,  documenti,  istanze, contratti, nonche'
          copie    anche    se    dichiarate    conformi,    estratti
          certificazioni,   dichiarazioni  e  attestazioni  poste  in
          essere  o  richiesti  da  organizzazioni  non  lucrative di
          utilita'  sociale  (ONLUS)  e dalle federazioni sportive ed
          enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
              27-ter.  Atti  costitutivi,  statuti ed ogni altro atto
          necessario  per  l'adempimento  di obblighi dei movimenti o
          patiti  politici,  derivanti  da disposizioni legislative o
          regolamentari.
              27-quater.  Istanze,  atti  e provvedimenti relativi al
          riconoscimento   in   Italia  di  brevetti  per  invenzioni
          industriali,  di  brevetti  per  modelli  di  utilita' e di
          brevetti per modelli e disegni ornamentali»
          Note all'art. 1, comma 353:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  59  della legge 23
          dicembre   2000,   n.  388  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001)»:
              «Art.  59.  (Acquisto  di  beni  e  servizi a rilevanza
          regionale  degli enti decentrati di spesa). - 1. Al fine di
          realizzare  l'acquisizione  di  beni  e servizi a rilevanza
          regionale  alle  migliori  condizioni  del mercato da parte
          degli  enti  decentrati  di spesa, il Ministero del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica promuove
          aggregazioni  di enti con il compito di elaborare strategie
          comuni  di  acquisto  attraverso la standardizzazione degli
          ordini  di acquisto per specie merceologiche e la eventuale
          stipula  di  convenzioni  valevoli  su parte del territorio
          nazionale,  a cui volontariamente possono aderire tutti gli
          enti interessati.
              2.    In    particolare   vengono   promosse,   sentiti
          rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
          sanita'  e  il  Ministro  dell'universita'  e della ricerca
          scientifica e tecnologica:
                a) piu'   aggregazioni   di  province  e  di  comuni,
          appartenenti  a  regioni diverse, indicati dalla Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali;
                b) piu'   aggregazioni   di   aziende   sanitarie   e
          ospedaliere  appartenenti  a regioni diverse indicate dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                c) piu'  aggregazioni  di  universita' appartenenti a
          regioni  diverse  indicate  dalla Conferenza permanente dei
          rettori delle universita' italiane.
              3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente articolo,
          nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
          supporto   alla  didattica  e  alla  ricerca,  una  o  piu'
          universita'  possono,  in  luogo  delle aggregazioni di cui
          alla  lettera c)  del  comma 2,  costituire  fondazioni  di
          diritto   privato   con   la   partecipazione  di  enti  ed
          amministrazioni   pubbliche   e   soggetti   privati.   Con
          regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
          modalita'  per  la  costituzione  e  il funzionamento delle
          predette  fondazioni, con individuazione delle tipologie di
          attivita'  e  di  beni  che  possono  essere conferiti alle
          medesime  nell'osservanza del criterio della strumentalita'
          rispetto   alle   funzioni   istituzionali,  che  rimangono
          comunque riservate all'universita'.
              4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   riferisce  periodicamente  sui
          risultati  delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano  e alla Conferenza permanente dei rettori delle
          universita' italiane.
              5.  Le  convenzioni  e  i  prezzi relativi alle singole
          categorie  merceologiche  sono pubblicati sul sito INTERNET
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica.  Gli  enti  devono  motivare  i
          provvedimenti  con  cui  procedono  all'acquisto  di beni e
          servizi  a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli
          stabiliti  nelle  convenzioni  suddette  e in quelle di cui
          all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
              6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
          effettivi  risultati  di economia di spesa nell'acquisto di
          beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
          sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  26  della  legge 23
          dicembre  1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          con  le  medesime  procedure  di  cui  allo stesso art. 26,
          promuove  le  intese  necessarie per il collegamento a rete
          delle    amministrazioni   interessate   con   criteri   di
          uniformita'  ed  omogeneita', diretti ad accertare lo stato
          di  attuazione  della normativa in questione ed i risultati
          conseguiti».
              Il  decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
          2000,  n.  361  recante  «Regolamento  recante norme per la
          semplificazione   dei  procedimenti  di  riconoscimento  di
          persone   giuridiche   private   e  di  approvazione  delle
          modifiche  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto (n. 17
          dell'allegato  1  della  legge 15  marzo  1997,  n. 59)» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7 dicembre 2000, n.
          286.
          Note all'art. 1, comma 355:
              -  Si  riporta  l'art.  100  del decreto del Presidente
          della   Repubblica   22  dicembre  1986,  n.  917,  recante
          «Approvazione  del  testo unico delle imposte sui redditi»,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  100  [65]  (Oneri  di utilita' sociale). - 1. Le
          spese  relative  ad  opere  o  servizi  utilizzabili  dalla
          generalita'   dei  dipendenti  o  categorie  di  dipendenti
          volontariamente   sostenute  per  specifiche  finalita'  di
          educazione,  istruzione,  ricreazione, assistenza sociale e
          sanitaria   o  culto,  sono  deducibili  per  un  ammontare
          complessivo  non  superiore  al  5 per mille dell'ammontare
          delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante
          dalla dichiarazione dei redditi.
              2. Sono inoltre deducibili:
                a) le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone
          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
          fra  quelle  indicate  nel  comma 1  o finalita' di ricerca
          scientifica,  nonche'  i  contributi,  le  donazioni  e  le
          oblazioni  di  cui all'art. 10, comma 1, lettera g), per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato;
                b) le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone
          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono
          esclusivamente  finalita'  di  ricerca  scientifica, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato;
                c) (Abrogato)
                d)  le erogazioni liberali a favore dei concessionari
          privati   per   la   radiodiffusione   sonora  a  carattere
          comunitario  per  un  ammontare  complessivo  non superiore
          all'1  per  cento  del  reddito imponibile del soggetto che
          effettua l'erogazione stessa;
                e) le  spese  sostenute  dai  soggetti obbligati alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
          n.  1409,  nella misura effettivamente rimasta a carico. La
          necessita'  delle  spese, quando non siano obbligatorie per
          legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
          dalla  competente soprintendenza del Ministero per i beni e
          le  attivita'  culturali,  previo  accertamento  della loro
          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio
          dell'Agenzia  del  territorio.  La  deduzione non spetta in
          caso  di  mutamento  di  destinazione  dei  beni  senza  la
          preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e
          le  attivita'  culturali,  di  mancato  assolvimento  degli
          obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
          prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
          e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
          L'Amministrazione  per  i beni e le attivita' culturali da'
          immediata  comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia
          delle   entrate   delle   violazioni   che   comportano  la
          indeducibilita'   e   dalla   data   di  ricevimento  della
          comunicazione   inizia   a  decorrere  il  termine  per  la
          rettifica della dichiarazione dei redditi;
                f) le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello
          Stato,  di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
          associazioni  legalmente  riconosciute  che  senza scopo di
          lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
          e   di  documentazione  di  rilevante  valore  culturale  e
          artistico,  effettuate  per l'acquisto, la manutenzione, la
          protezione  o  il  restauro delle cose indicate nell'art. 2
          del  decreto  legislativo  29  ottobre  1999, n. 490, e nel
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
          n.   1409,   ivi  comprese  le  erogazioni  effettuate  per
          l'organizzazione  di  mostre e di esposizioni, che siano di
          rilevante  interesse  scientifico  o  culturale, delle cose
          anzidette,  e  per  gli studi e le ricerche eventualmente a
          tal  fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e
          le  ricerche  devono  essere autorizzati, previo parere del
          competente  comitato di settore del Consiglio nazionale per
          i  beni  culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e
          le  attivita' culturali, che dovra' approvare la previsione
          di  spesa  ed  il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
          culturali   e   ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari
          affinche'  le  erogazioni fatte a favore delle associazioni
          legalmente   riconosciute,   delle   istituzioni   e  delle
          fondazioni  siano  utilizzate  per gli scopi preindicati, e
          controlla  l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
          possono,  per  causa  non  imputabile  al donatario, essere
          prorogati  una  sola  volta.  Le  erogazioni  liberali  non
          integralmente  utilizzate  nei  termini  assegnati,  ovvero
          utilizzate    non   in   conformita'   alla   destinazione,
          affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
                g) le  erogazioni liberali in denaro, per importo non
          superiore  al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato,
          a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche, fondazioni e
          associazioni  legalmente  riconosciute  che  senza scopo di
          lucro  svolgono  esclusivamente attivita' nello spettacolo,
          effettuate  per la realizzazione di nuove strutture, per il
          restauro  ed  il  potenziamento  delle strutture esistenti,
          nonche'   per   la   produzione   nei  vari  settori  dello
          spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita'
          dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
          ricevimento  affluiscono, nella loro totalita', all'entrata
          dello Stato;
                h) le  erogazioni liberali in denaro, per importo non
          superiore  a  2.065,83  euro  o  al 2 per cento del reddito
          d'impresa  dichiarato,  a  favore  delle  ONLUS, nonche' le
          iniziative  umanitarie,  religiose  o  laiche,  gestite  da
          fondazioni,  associazioni, comitati ed enti individuati con
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
          dell'art.  15,  comma 1,  lettera  i-bis),  nei  Paesi  non
          appartenenti all'OCSE;
                i) le   spese   relative  all'impiego  di  lavoratori
          dipendenti,  assunti  a tempo indeterminato, utilizzati per
          prestazioni  di  servizi  erogate  a  favore  di ONLUS, nel
          limite  del  cinque  per  mille  dell'ammontare complessivo
          delle  spese  per  prestazioni  di lavoro dipendente, cosi'
          come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
                l) le  erogazioni liberali in denaro, per importo non
          superiore  a  1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di
          impresa  dichiarato, a favore di associazioni di promozione
          sociale   iscritte  nei  registri  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni di legge;
                m) le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello
          Stato,  delle  regioni,  degli enti locali territoriali, di
          enti   o   istituzioni   pubbliche,   di  fondazioni  e  di
          associazioni  legalmente  riconosciute,  per lo svolgimento
          dei  loro  compiti  istituzionali e per la realizzazione di
          programmi  culturali nei settori dei beni culturali e dello
          spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
          individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
          criteri   che   saranno   definiti  sentita  la  Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28
          agosto  1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti
          che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
          determina,  a  valere  sulla  somma allo scopo indicata, le
          quote  assegnate  a  ciascun  ente o soggetto beneficiario;
          definisce   gli  obblighi  di  informazione  da  parte  dei
          soggetti  erogatori  e  dei  soggetti  beneficiari;  vigila
          sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
          dell'anno  successivo  a  quello di riferimento all'Agenzia
          delle   entrate,   l'elenco   dei   soggetti   erogatori  e
          l'ammontare  delle  erogazioni liberali da essi effettuate.
          Nel  caso  che,  in un dato anno, le somme complessivamente
          erogate  abbiano  superato  la  somma allo scopo indicata o
          determinata,  i  singoli  soggetti  beneficiari che abbiano
          ricevuto  somme  di  importo maggiore della quota assegnata
          dal  Ministero  per i beni e le attivita' culturali versano
          all'entrata  dello  Stato  un  importo pari al 37 per cento
          della differenza;
                n) le  erogazioni  liberali  in  denaro  a  favore di
          organismi   di  gestione  di  parchi  e  riserve  naturali,
          terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
          zona   di   tutela   speciale   paesistico-ambientale  come
          individuata  dalla vigente disciplina, statale e regionale,
          nonche'  gestita  dalle  associazioni  e fondazioni private
          indicate nell'art. 154, comma 4, lettera a), effettuate per
          sostenere   attivita'   di  conservazione,  valorizzazione,
          studio,  ricerca  e sviluppo dirette al conseguimento delle
          finalita'  di  interesse  generale  cui  corrispondono tali
          ambiti  protetti.  Il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del    territorio    individua    con    proprio   decreto,
          periodicamente,  i  soggetti e le categorie di soggetti che
          possono  beneficiare  delle  predette  erogazioni liberali;
          determina,  a  valere  sulla  somma allo scopo indicata, le
          quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
          caso  che in un dato anno le somme complessivamente erogate
          abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
          i  singoli  soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme
          di  importo  maggiore  della  quota assegnata dal Ministero
          dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio,  versano
          all'entrata  dello  Stato  un  importo pari al 37 per cento
          della differenza;
                o) le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello
          Stato,  delle  regioni,  degli enti territoriali, di enti o
          istituzioni  pubbliche,  di  fondazioni  e  di associazioni
          legalmente  riconosciute, per la realizzazione di programmi
          di   ricerca   scientifica   nel   settore   della  sanita'
          autorizzate  dal Ministro della salute con apposito decreto
          che  individua  annualmente,  sulla  base  di  criteri  che
          saranno  definiti  sentita  la  Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          i   soggetti   che   possono   beneficiare  delle  predette
          erogazioni   liberali.   Il   predetto   decreto  determina
          altresi',   fino  a  concorrenza  delle  somme  allo  scopo
          indicate,   l'ammontare  delle  erogazioni  deducibili  per
          ciascun  soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi
          di  informazione  da  parte  dei  soggetti  erogatori e dei
          soggetti  beneficiari.  Il  Ministero  della  salute vigila
          sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
          dell'anno  successivo  a quello di riferimento, all'Agenzia
          delle   entrate,   l'elenco   dei   soggetti   erogatori  e
          l'ammontare  delle  erogazioni  liberali deducibili da essi
          effettuate.
              3.  Alle  erogazioni  liberali  in  denaro di enti o di
          istituzioni  pubbliche,  di  fondazioni  o  di associazioni
          legalmente  riconosciute, effettuate per il pagamento delle
          spese  di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese
          dello  Stato,  non  si applica il limite di cui al comma 1,
          anche  quando  il soggetto erogatore non abbia le finalita'
          statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.
              4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate
          nei  precedenti  commi e  nel comma 1 dell'art. 95 non sono
          ammesse in deduzione.
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 14
          marzo 2005, n. 35 recante «Disposizioni urgenti nell'ambito
          del  Piano  di  azione per lo sviluppo economico, sociale e
          territoriale»,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          14 maggio 2005, n. 80, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
                «Art.14. (ONLUS e terzo settore). - 1. Le liberalita'
          in  denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti
          soggetti  all'imposta  sul reddito delle societa' in favore
          di  organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
          all'art.  10,  commi 1,  8  e  9, del decreto legislativo 4
          dicembre  1997, n. 460, nonche' quelle erogate in favore di
          associazioni  di  promozione  sociale iscritte nel registro
          nazionale  previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 7
          dicembre   2000,   n.   383,  in  favore  di  fondazioni  e
          associazioni  riconosciute aventi per oggetto statutario la
          tutela,   promozione   e  la  valorizzazione  dei  beni  di
          interesse  artistico,  storico  e  paesaggistico  di cui al
          decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di
          fondazioni  e  associazioni  riconosciute  aventi per scopo
          statutario  lo  svolgimento o la promozione di attivita' di
          ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su  proposta  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
          deducibili  dal  reddito complessivo del soggetto erogatore
          nel  limite  del  dieci  per  cento del reddito complessivo
          dichiarato,  e comunque nella misura massima di 70.000 euro
          annui.
              2.   Costituisce   in   ogni   caso   presupposto   per
          l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 1 la
          tenuta,  da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di
          scritture  contabili atte a rappresentare con completezza e
          analiticita'  le  operazioni poste in essere nel periodo di
          gestione,  nonche'  la  redazione, entro quattro mesi dalla
          chiusura  dell'esercizio,  di  un  apposito  documento  che
          rappresenti   adeguatamente   la  situazione  patrimoniale,
          economica e finanziaria.
              3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni
          di cui all'art. 100, comma 2, del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni.
              4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto
          erogatore   delle   liberalita'   siano   esposte  indebite
          deduzioni   dall'imponibile,   operate  in  violazione  dei
          presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione
          di  cui  all'art.  1,  comma 2,  del decreto legislativo 18
          dicembre  1997,  n.  471,  e'  maggiorata  del duecento per
          cento.
              5.  Se  la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita
          in   ragione   della  riscontrata  insussistenza,  in  capo
          all'ente   beneficiario   dell'erogazione,   dei  caratteri
          solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte
          al  pubblico  ovvero  rappresentati  ai  soggetti erogatori
          delle   liberalita',   l'ente   beneficiario   e   i   suoi
          amministratori  sono  obbligati  in  solido  con i soggetti
          erogatori  per  le  maggiori  imposte  accertate  e  per le
          sanzioni applicate.
              6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del
          comma 1  la deducibilita' di cui al medesimo comma non puo'
          cumularsi  con  ogni  altra agevolazione fiscale prevista a
          titolo  di  deduzione  o  di detrazione di imposta da altre
          disposizioni di legge.
              7.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art.  10,  comma 1,  dopo la lettera l-ter) e'
          aggiunta,  in  fine,  la seguente: «l-quater) le erogazioni
          liberali  in  denaro  effettuate  a  favore di universita',
          fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della
          legge   23   dicembre   2000,  n.  388,  e  di  istituzioni
          universitarie  pubbliche,  degli  enti di ricerca pubblici,
          ovvero   degli  enti  di  ricerca  vigilati  dal  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  ivi
          compresi  l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  l'Istituto
          superiore  per  la  prevenzione  e la sicurezza del lavoro,
          nonche' degli enti parco regionali e nazionali.»;
                b) all'art. 100, comma 2, la lettera c) e' sostituita
          dalla  seguente:  «c)  le  erogazioni  liberali a favore di
          universita',  fondazioni  universitarie di cui all'art. 59,
          comma 3,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e di
          istituzioni  universitarie pubbliche, degli enti di ricerca
          pubblici,    delle    fondazioni   e   delle   associazioni
          regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
          n.  361,  aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la
          promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate
          con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
          adottato  su  proposta  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze  e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca,  ovvero  degli enti di ricerca vigilati dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  ivi  compresi  l'Istituto  superiore di sanita' e
          l'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza del
          lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;».
              8. (Abrogato)
              8-bis.  Il  comma 7-bis  dell'art.  2  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.
              8-ter.  La  deroga  di cui all'art. 4, comma 104, della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  si  applica  anche  a
          decorrere dall'anno 2005»
          Note all'art. 1, comma 356:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 38-quater del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          recante  «Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto» cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  38-quater  (Sgravio  dell'imposta per i soggetti
          domiciliati  e residenti fuori della Comunita' europea). 1.
          Le  cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della
          Comunita'  europea  di  beni  per  un  complessivo importo,
          comprensivo  dell'imposta  sul valore aggiunto, superiore a
          lire  300  mila destinati all'uso personale o familiare, da
          trasportarsi  nei  bagagli  personali  fuori del territorio
          doganale   della   Comunita'   medesima,   possono   essere
          effettuate  senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione
          si  applica  a  condizione  che  sia emessa fattura a norma
          dell'art.  21,  e  che i beni siano trasportati fuori della
          Comunita'  entro  il  terzo  mese  successivo  a  quello di
          effettuazione  dell'operazione.  L'esemplare  della fattura
          consegnato   al   cessionario  deve  essere  restituito  al
          cedente,  recante  anche  l'indicazione  degli  estremi del
          passaporto  o  di  altro  documento equipollente da apporre
          prima  di  ottenere  il  visto dogale, vistato dall'ufficio
          doganale  di  uscita  dalla Comunita', entro il quarto mese
          successivo  all'effettuazione  della operazione; in caso di
          mancata   restituzione,  il  cedente  deve  procedere  alla
          regolarizzazione  della  operazione  a  norma dell'art. 26,
          primo  comma,  entro  un  mese  dalla scadenza del suddetto
          termine.
              2.  Per  le cessioni di cui al comma 1, per le quali il
          cedente  non si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il
          cessionario  ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per
          rivalsa  a  condizione  che  i beni siano trasportati fuori
          della  Comunita'  entro  il  terzo mese successivo a quello
          della  cessione  e  che  restituisca al cedente l'esemplare
          della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto
          mese  successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
          Il  rimborso  e' effettuato dal cedente il quale ha diritto
          di   recuperare   l'imposta   mediante   annotazione  della
          corrispondente variazione nel registro di cui all'art. 25»
          Note all'art. 1, comma 360:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 11-ter della legge 5
          agosto  1978,  n.  468  recante «Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»:
              «Art.  11-ter.  (Copertura finanziaria delle leggi). 1.
          In   attuazione   dell'art.   81,   quarto   comma,   della
          Costituzione,  ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
          spese  indica  espressamente,  per  ciascun anno e per ogni
          intervento  da  essa previsto, la spesa autorizzata, che si
          intende  come  limite  massimo di spesa, ovvero le relative
          previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
          salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
          eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
          delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
          minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
          seguenti modalita':
                a) mediante  utilizzo  degli  accantonamenti iscritti
          nei  fondi  speciali  previsti  dall'art.  11-bis, restando
          precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
          capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
          per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
          contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
          internazionali;
                b) mediante  riduzione  di  precedenti autorizzazioni
          legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
          affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
          presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
          iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
          risorse da utilizzare come copertura;
                c);
                d) mediante  modificazioni legislative che comportino
          nuove  o  maggiori  entrate;  resta in ogni caso esclusa la
          copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
          conto capitale.
              2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.
              3.   Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
          tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
          esame  ai fini della verifica tecnica della quantificazione
          degli oneri da essi recati.
              4.  I  disegni  di  legge di iniziativa regionale e del
          CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
          relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
              5.   Per   le   disposizioni   legislative  in  materia
          pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
          un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
          decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
          ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
          materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
          sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
          legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
          appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
          riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
              6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette al
          Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
          adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
          sulle  tecniche  di  quantificazione  degli oneri. La Corte
          riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  Commissioni
          parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
          Regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
          conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
          di copertura recate dalla legge di delega.
              6-bis.  Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
          spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
          espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
          legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
          dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
          l'anno in corso alla medesima data.
              6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma 6-bis.  Per  gli  enti  ed
          organismi  pubblici  non territoriali gli organi interni di
          revisione   e   di   controllo   provvedono  agli  analoghi
          adempimenti  di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
          Ministero dell'economia e delle finanze.
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri»
          Note all'art. 1, comma 361:
              - Si  riporta il testo dell'art. 24 della legge 9 marzo
          1989,   n.   88   recante  «Ristrutturazione  dell'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   e  dell'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
          lavoro»:
                «Art.   24.   (Gestione   prestazioni  temporanee  ai
          lavoratori  dipendenti).  -  1.  A decorrere dal 1° gennaio
          1989,   le   gestioni   per   l'assicurazione   contro   la
          disoccupazione  involontaria,  ivi  compreso  il  Fondo  di
          garanzia   per  il  trattamento  di  fine  rapporto  e  per
          l'assicurazione   contro   la  tubercolosi,  la  cassa  per
          l'integrazione  guadagni  degli  operai  dell'industria, la
          cassa    per   l'integrazione   guadagni   dei   lavoratori
          dell'edilizia,  la  cassa  per  l'integrazione salariale ai
          lavoratori   agricoli,  la  cassa  unica  per  gli  assegni
          familiari,  la  cassa  per  il trattamento di richiamo alle
          armi  degli  impiegati ed operai privati, la gestione per i
          trattamenti  economici di malattia di cui all'art. 74 della
          legge  23  dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio
          dei lavoratori extracomunitari istituito dall'art. 13 della
          legge  30  dicembre  1986,  n.  943, ed ogni altra forma di
          previdenza  a  carattere temporaneo diversa dalle pensioni,
          sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione
          di   «Gestione   prestazioni   temporanee   ai   lavoratori
          dipendenti».
              2.  La  predetta  gestione,  alla  quale  affluiscono i
          contributi   afferenti   ai  preesistenti  fondi,  casse  e
          gestioni,  ne  assume le attivita' e le passivita' ed eroga
          le relative prestazioni.
              3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          e'  soppresso  il Fondo per gli assuntori dei servizi delle
          ferrovie,  tranvie,  filovie e linee di navigazione interna
          di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
          e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,
          come  da  bilancio  consuntivo  della gestione del predetto
          fondo,  e'  contabilizzata  nella  gestione dei trattamenti
          familiari di cui al comma 1.
              4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per
          ciascuna   forma   di   previdenza   le  prestazioni  e  il
          correlativo gettito contributivo».
          Note all'art. 1, comma 362:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  120 della legge 23
          dicembre   2000,   n.  388  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001):
                «Art.  120.  (Riduzione  degli  oneri  sociali). - 1.
          Nell'ambito  del  processo di armonizzazione delle forme di
          contribuzione  e della disciplina relative alle prestazioni
          temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della
          legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di
          riduzione  del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale
          per  lo  sviluppo  e  l'occupazione  del  dicembre  1998, a
          decorrere dal 1° febbraio 2001 e' riconosciuto ai datori di
          lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per
          assegni  per  il  nucleo familiare dovuti dai medesimi alla
          predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.
              2.  In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in
          applicazione  del  comma 1,  nei  confronti  dei  datori di
          lavoro   operanti   nei  settori  per  i  quali  l'aliquota
          contributiva  per assegni per il nucleo familiare e' dovuta
          in   misura   inferiore   a   0,8   punti  percentuali,  e'
          riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti
          percentuali  a  valere  sui  versamenti di altri contributi
          sociali  dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione
          di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i
          contributi  per  maternita'  e  per disoccupazione. In ogni
          caso  il complessivo esonero non puo' superare la misura di
          0,8 punti percentuali.
              3.  All'art.  3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle
          seguenti: «31 dicembre 2001».
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio
          1982,   n.   297,   e   successive  modificazioni,  recante
          «Disciplina  del  trattamento  di  fine rapporto e norme in
          materia pensionistica»:
                «Art.  2.  (Fondo  di  garanzia).  -  1. E' istituito
          presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale il
          «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con
          lo  scopo  di  sostituirsi  al  datore di lavoro in caso di
          insolvenza  del  medesimo  nel pagamento del trattamento di
          fine  rapporto,  di  cui  all'art.  2120 del codice civile,
          spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
              2.  Trascorsi  quindici giorni dal deposito dello stato
          passivo,  reso  esecutivo  ai  sensi dell'art. 97 del regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione
          della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per
          il  caso  siano  state  proposte opposizioni o impugnazioni
          riguardanti  il  suo  credito,  ovvero  dalla pubblicazione
          della  sentenza  di omologazione del concordato preventivo,
          il  lavoratore  o  i suoi aventi diritto possono ottenere a
          domanda  il  pagamento, a carico del fondo, del trattamento
          di   fine   rapporto  di  lavoro  e  dei  relativi  crediti
          accessori,  previa  detrazione  delle  somme  eventualmente
          corrisposte.
              3.  Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di
          lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
          n.  267,  la domanda di cui al comma precedente puo' essere
          presentata  dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo
          la  sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale
          contestazione del curatore fallimentare.
              4.  Ove  l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
          amministrativa  la domanda puo' essere presentata trascorsi
          quindici  giorni  dal  deposito dello stato passivo, di cui
          all'art.  209  del  regio  decreto  16  marzo 1942, n. 267,
          ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
          riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
          su di esse.
              4-bis.  L'intervento  del Fondo di garanzia opera anche
          nel  caso  in  cui  datore di lavoro sia un'impresa, avente
          attivita'  sul  territorio  di  almeno  due  Stati  membri,
          costituita  secondo  il diritto di un altro Stato membro ed
          in  tale  Stato  sottoposta ad una procedura concorsuale, a
          condizione  che  il dipendente abbia abitualmente svolto la
          sua attivita' in Italia.
              5.  Qualora  il  datore  di  lavoro,  non soggetto alle
          disposizioni  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
          adempia,  in  caso  di  risoluzione del rapporto di lavoro,
          alla  corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in
          misura  parziale,  il  lavoratore  o  i suoi aventi diritto
          possono  chiedere  al fondo il pagamento del trattamento di
          fine   rapporto,  sempreche',  a  seguito  dell'esperimento
          dell'esecuzione  forzata  per  la realizzazione del credito
          relativo  a  detto  trattamento,  le  garanzie patrimoniali
          siano  risultate  in  tutto  o  in  parte insufficienti. Il
          fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
          pagamento del trattamento insoluto.
              6.  Quanto  previsto  nei  commi precedenti  si applica
          soltanto  nei  casi  in  cui la risoluzione del rapporto di
          lavoro  e  la  procedura  concorsuale  od  esecutiva  siano
          intervenute  successivamente  all'entrata  in  vigore della
          presente legge.
              7.  I  pagamenti  di  cui  al  secondo, terzo, quarto e
          quinto  comma del  presente  art.  sono  eseguiti dal fondo
          entro  60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo
          e'  surrogato  di  diritto  al  lavoratore o ai suoi aventi
          causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
          lavoro  ai  sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice
          civile per le somme da esso pagate.
              8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
          contabilita'  separata  nella  gestione  dell'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
          contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
          cento  della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30
          aprile  1969,  n.  153,  a decorrere dal periodo di paga in
          corso  al  1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano
          le  stesse  disposizioni  vigenti  per  l'accertamento e la
          riscossione  dei  contributi  dovuti  al Fondo pensioni dei
          lavoratori  dipendenti.  Le  disponibilita'  del  fondo  di
          garanzia  non possono in alcun modo essere utilizzate al di
          fuori  della  finalita'  istituzionale del fondo stesso. Al
          fine  di  assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota
          contributiva  puo'  essere  modificata, in diminuzione o in
          aumento,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito  il  consiglio  di amministrazione dell'INPS, sulla
          base  delle  risultanze  del  bilancio consuntivo del fondo
          medesimo.
              9.  Il  datore  di  lavoro  deve  integrare  le denunce
          previste  dall'art.  4,  primo  comma,  del decreto-legge 6
          luglio  1978,  n. 352, convertito, con modificazione, nella
          legge  4  agosto  1978,  n. 467, con l'indicazione dei dati
          necessari   all'applicazione   delle  norme  contenute  nel
          presente  art. nonche' dei dati relativi all'accantonamento
          effettuato   nell'anno   precedente  ed  all'accantonamento
          complessivo   risultante   a  credito  del  lavoratore.  Si
          applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo,
          terzo  e  quarto dell'art. 4 del predetto decreto-legge. Le
          disposizioni   del   presente  comma non  si  applicano  al
          rapporto di lavoro domestico.
              10.  Per  i  giornalisti  e  per i dirigenti di aziende
          industriali,  il  fondo  di  garanzia per il trattamento di
          fine  rapporto  e'  gestito, rispettivamente, dall'Istituto
          nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
          Amendola»  e  dall'Istituto  nazionale  di previdenza per i
          dirigenti di aziende industriali «
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  della legge 21
          dicembre  1978,  n. 845 recante «Legge-quadro in materia di
          formazione professionale»:
              «Art.  25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
          favorire  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo e al Fondo
          regionale  europeo  dei progetti realizzati dagli organismi
          di   cui  all'art.  precedente,  e'  istituito,  presso  il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          l'amministrazione  autonoma  e  gestione fuori bilancio, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
          Fondo di rotazione.
              Per  la  costituzione  del  Fondo  di rotazione, la cui
          dotazione  e'  fissata  in lire 100 miliardi, si provvede a
          carico  del  bilancio  dello  Stato con l'istituzione di un
          apposito  capitolo  di  spesa nello stato di previsione del
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
          1979.
              A  decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
          1979,  le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
          dell'art.  20  del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
          n.  114,  e  modificato  dall'art.  11 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, sono ridotte:
                1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
                2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
                3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
                4) dal 4,30 al 4 per cento;
                5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
              Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del contributo
          integrativo  dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
          la  disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
          legge  3  giugno  1975, n. 160, e' aumentata in misura pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo.
              I   due   terzi   delle   maggiori   entrate  derivanti
          dall'aumento    contribuitivo    di   cui   al   precedente
          comma affluiscono  al  Fondo  di  rotazione.  Il versamento
          delle  somme  dovute  al  Fondo e' effettuato dall'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale  con  periodicita'
          trimestrale.
              La  parte  di disponibilita' del Fondo di rotazione non
          utilizzata  al termine di ogni biennio, a partire da quello
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  rimane  acquisita alla gestione per l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
              Alla   copertura   dell'onere  di  lire  100  miliardi,
          derivante    dall'applicazione    della    presente   legge
          nell'esercizio  finanziario  1979, si fara' fronte mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento del capitolo
          9001  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              Le  somme  di  cui  ai  commi precedenti affluiscono in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  e  denominato  «Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale  -  somme destinate a promuovere
          l'accesso  al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
          dagli  organismi  di  cui  all'art.  8  della decisione del
          consiglio  delle  Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
          febbraio  1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE 20
          dicembre 1977»
          Note all'art. 1, comma 363:
              - Si  riporta  il testo del comma 142 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005)»:
              «142. Il termine concernente i contributi previdenziali
          e   i  premi  assicurativi  relativi  al  sisma  del  1990,
          riguardanti  le imprese delle province di Catania, Siracusa
          e   Ragusa,  differito  al  30  giugno  2005  dall'art.  2,
          comma 66,   della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e'
          prorogato al 30 giugno 2006».
              - Si  riporta  il  testo del comma 17 dell'art. 9 della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)»:
              «17.  I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
          1990,  che  ha interessato le province di Catania, Ragusa e
          Siracusa,  individuati  ai  sensi  dell'art. 3 dell'O.M. 21
          dicembre  1990  del  Ministro  per  il  coordinamento della
          protezione  civile,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          299  del  24  dicembre  1990, destinatari dei provvedimenti
          agevolativi  in  materia di versamento delle somme dovute a
          titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
          automatica  la  propria  posizione relativa agli anni 1990,
          1991  e  1992. La definizione si perfeziona versando, entro
          il  16  aprile  2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
          tributo  a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
          eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
          per  cento;  il  perfezionamento della definizione comporta
          gli  effetti  di  cui  al  comma 10. Qualora gli importi da
          versare    complessivamente    ai    sensi   del   presente
          comma eccedano   la   somma  di  5.000  euro,  gli  importi
          eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate
          semestrali  con  l'applicazione  degli  interessi  legali a
          decorrere  dal  17  aprile  2003. L'omesso versamento delle
          predette  eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
          non  determina  l'inefficacia della definizione automatica;
          per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
          disposizioni  dell'art. 14 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  602,  e  successive
          modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione
          amministrativa  pari  al  30  per  cento  delle  somme  non
          versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
          entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
          gli interessi legali»
          Note all'art. 1, comma 364:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  23  febbraio 2000, n. 38 recante «Disposizioni
          in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
          e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1,
          della legge 17 maggio 1999, n. 144.»:
              «Art.  3.  (Tariffe  dei  premi).  -  1. Fermo restando
          l'equilibrio   finanziario   complessivo   della   gestione
          industria,  per  ciascuna  delle gestioni di cui all'art. 1
          sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, su delibera
          del   consiglio  di  amministrazione  dell'INAIL,  distinte
          tariffe  dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul   lavoro  e  le  malattie  professionali,  le  relative
          modalita'  di  applicazione,  tenendo  conto dell'andamento
          infortunistico  aziendale  e dell'attuazione delle norme di
          cui  al  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  degli
          oneri  che  concorrono  alla  determinazione  dei  tassi di
          premio.
              2.  In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al
          comma 1  sono  aggiornate entro il triennio successivo alla
          data di entrata in vigore delle stesse.
              3.   Ogni   tariffa   stabilisce,  per  ciascuna  delle
          lavorazioni  in  essa  comprese,  il  tasso di premio nella
          misura  corrispondente  al relativo rischio medio nazionale
          in  modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo
          comma dell'art. 39 del testo unico.
              4.  In considerazione della peculiarita' dell'attivita'
          espletata,  sono  introdotte,  in  via  sperimentale, per i
          lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  su  proposta  del  consiglio di amministrazione
          dell'INAIL,   speciali   forme  e  livelli  tariffari  che,
          assicurando  un  trattamento minimo di tutela obbligatoria,
          consentano  flessibilita'  nella scelta degli stessi, anche
          in   considerazione   delle   iniziative   intraprese   per
          migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
              5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002,
          si   applicano  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2000.  Fino
          all'adozione  dei  provvedimenti dell'INAIL in applicazione
          dei  decreti  ministeriali  di  approvazione delle suddette
          tariffe,  il premio anticipato di cui all'art. 44 del testo
          unico  e  successive modificazioni, e' calcolato sulla base
          della  tariffa  dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, e'
          versato  provvisoriamente  nella  misura  del  95 per cento
          dell'importo cosi' determinato. Limitatamente all'anno 2000
          i termini stabiliti dall'art. 28, quarto comma, e dall'art.
          44,   secondo   comma,   del   testo  unico,  e  successive
          modificazioni,  sono  prorogati  al  16  marzo.  Il decreto
          ministeriale  di approvazione delle tariffe fissera', nelle
          relative modalita' di applicazione, i criteri per eventuali
          conguagli.
              6.  Ferma  restando  la  possibilita'  di  modifica con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica, su delibera del consiglio
          di  amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi
          medi nazionali e' ridotta al 130 per mille.
              7.  Ai  fini  del  finanziamento  del  disavanzo  della
          gestione  agricoltura  e'  autorizzata  per gli anni 2000 e
          2001  la  spesa  di  lire  700  miliardi  annui,  ai  sensi
          dell'art.  55,  comma 1,  lettera o), della legge 17 maggio
          1999,  n.  144,  e relative disposizioni attuative. Per gli
          anni  successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la
          spesa  e'  autorizzata  subordinatamente  all'adozione  dei
          decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di cui
          all'art.  8  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto»
          Note all'art. 1, comma 368:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          recante  «Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi»:
                «Art.  73 [87] (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa':
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
                d) le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.
              2.  Tra  gli  enti  diversi dalle societa', di cui alle
          lettere b)  e  c)  del  comma 1, si comprendono, oltre alle
          persone  giuridiche,  le  associazioni  non riconosciute, i
          consorzi  e  le  altre  organizzazioni  non appartenenti ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto  dell'imposta  si  verifica  in modo unitario e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del   comma 1   sono   comprese  anche  le  societa'  e  le
          associazioni indicate nell'art. 5.
              3.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi si considerano
          residenti  le  societa' e gli enti che per la maggior parte
          del  periodo  di  imposta  hanno  la  sede legale o la sede
          dell'amministrazione  o l'oggetto principale nel territorio
          dello Stato.
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e'  determinato  in base alla legge, all'atto costitutivo o
          allo  statuto,  se esistenti in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata  o  registrata. Per oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente   gli  scopi  primari  indicati  dalla  legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto.
              5.  In  mancanza  dell'atto costitutivo o dello statuto
          nelle   predette   forme,  l'oggetto  principale  dell'ente
          residente    e'    determinato    in   base   all'attivita'
          effettivamente  esercitata nel territorio dello Stato; tale
          disposizione   si  applica  in  ogni  caso  agli  enti  non
          residenti.
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  106  del  decreto
          legislativo   1   settembre  1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni,  recante «Testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia»:
              «Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
              2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
                d) possesso,  da parte dei titolari di partecipazioni
          e  degli  esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
          articoli 108 e 109.
              4.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
          la Banca d'Italia e l'UIC:
                a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate
          nel   comma 1,   nonche'   in   quali  circostanze  ricorra
          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del
          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
                b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto  dal  comma 3,  vincolare  la  scelta  della forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
              5.  L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
          e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB.
              6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
          altre autorita'.
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura»
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 7-bis della legge 30
          aprile   1999,   n.   130   recante   «Disposizioni   sulla
          cartolarizzazione dei crediti»:
              «Art. 7-bis. (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le
          disposizioni  di  cui all'art. 3, commi 2 e 3, all'art. 4 e
          all'art. 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato
          ai  commi 2  e  3  del  presente  articolo, alle operazioni
          aventi  ad  oggetto  le  cessioni  di  crediti  fondiari  e
          ipotecari,   di   crediti  nei  confronti  delle  pubbliche
          amministrazioni   o   garantiti   dalle   medesime,   anche
          individuabili   in   blocco,   nonche'   di  titoli  emessi
          nell'ambito  di  operazioni  di cartolarizzazione aventi ad
          oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche
          in   favore  di  societa'  il  cui  oggetto  esclusivo  sia
          l'acquisto  di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione
          di  finanziamenti  concessi  o garantiti anche dalle banche
          cedenti,  e  la prestazione di garanzia per le obbligazioni
          emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
              2.  I  crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di
          cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
          sono  destinati  al  soddisfacimento  dei diritti, anche ai
          sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle
          obbligazioni  di  cui  al  comma 1  e delle controparti dei
          contratti  derivati  con  finalita' di copertura dei rischi
          insiti  nei  crediti  e  nei  titoli  ceduti  e degli altri
          contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
          dell'operazione,  in  via  prioritaria rispetto al rimborso
          dei finanziamenti di cui al comma 1.
              3.  Le  disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e
          4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
          comma 2  del  presente articolo. A tali fini, per portatori
          di  titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni
          di cui al comma 1.
              4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
          articoli  69  e  70  del regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440.  Dell'affidamento  o  trasferimento delle funzioni di
          cui  all'art.  2,  comma 3,  lettera c), a soggetti diversi
          dalla  banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  nonche'  comunicazione mediante
          lettera   raccomandata   con  avviso  di  ricevimento  alle
          pubbliche   amministrazioni   debitrici.  Ai  finanziamenti
          concessi  alle  societa'  di cui al comma 1 e alla garanzia
          prestata  dalle  medesime  societa'  si  applica l'art. 67,
          terzo  comma,  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
          successive modificazioni.
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con
          regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  sentita  la  Banca  d'Italia,  adotta disposizioni di
          attuazione   del   presente  art.  aventi  ad  oggetto,  in
          particolare,   il  rapporto  massimo  tra  le  obbligazioni
          oggetto  di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di
          tali  attivita'  e  di quelle, dagli equivalenti profili di
          rischio,  utilizzabili per la loro successiva integrazione,
          nonche'   le  caratteristiche  della  garanzia  di  cui  al
          comma 1.
              6. Ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi in
          materia   bancaria   e   creditizia,   di  cui  al  decreto
          legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni,  sono emanate disposizioni di attuazione del
          presente  articolo.  Tali disposizioni disciplinano anche i
          requisiti  delle  banche emittenti, i criteri che le banche
          cedenti  adottano  per  la  valutazione  dei  crediti e dei
          titoli  ceduti  e  le  relative  modalita' di integrazione,
          nonche'  i  controlli  che  le  banche  effettuano  per  il
          rispetto  degli  obblighi  previsti  dal presente articolo,
          anche  per  il  tramite di societa' di revisione allo scopo
          incaricate.
              7.  Ogni  imposta  e  tassa  e'  dovuta considerando le
          operazioni  di  cui  al  comma 1  come  non  effettuate e i
          crediti  e  i  titoli che hanno formato oggetto di cessione
          come  iscritti  nel bilancio della banca cedente, se per le
          cessioni  e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore
          di  iscrizione  in  bilancio dei crediti e dei titoli, e il
          finanziamento  di  cui  al  comma 1 e' concesso o garantito
          dalla medesima banca cedente».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 20 dell'art. 13 del
          decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269   recante
          «Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
          correzione  dell'andamento dei conti pubblici», convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
              «20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno
          di   15   mila   imprese   e   garantiscono   finanziamenti
          complessivamente  non  inferiori  a  500  milioni  di  euro
          possono  istituire,  anche  tramite  le  loro  associazioni
          nazionali    di    rappresentanza,    fondi   di   garanzia
          interconsortile     destinati     alla    prestazione    di
          controgaranzie e cogaranzie ai confidi»
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  107  del  decreto
          legislativo   1   settembre  1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni,  recante «Testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia»:
              «Art.   107.   (Elenco  speciale).  -  1.  Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
          la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
          all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
          indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
          d'Italia.
              2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
          deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
          nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
          l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
          nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
          d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
              4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto.
              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel  titolo  IV,  capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
          97-bis  in  quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
          commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
          5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma 1   che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 47».
          Note all'art. 1, comma 369:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo  18 maggio 2001, n. 228 recante «Orientamento e
          modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
          della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
              «Art.13.   (Distretti   rurali   e   agroalimentari  di
          qualita).  -  1.  Si definiscono distretti rurali i sistemi
          produttivi  locali di cui all'art. 36, comma 1, della legge
          5   ottobre  1991,  n.  317,  e  successive  modificazioni,
          caratterizzati   da  un'identita'  storica  e  territoriale
          omogenea derivante dall'integrazione fra attivita' agricole
          e  altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni
          o  servizi  di  particolare  specificita',  coerenti con le
          tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
              2.  Si definiscono distretti agroalimentari di qualita'
          i    sistemi   produttivi   locali,   anche   a   carattere
          interregionale,  caratterizzati  da  significativa presenza
          economica  e da interrelazione e interdipendenza produttiva
          delle  imprese  agricole e agroalimentari, nonche' da una o
          piu'  produzioni  certificate  e  tutelate  ai  sensi della
          vigente   normativa  comunitaria  o  nazionale,  oppure  da
          produzioni tradizionali o tipiche.
              3.   Le   regioni   provvedono  all'individuazione  dei
          distretti rurali e dei distretti agroalimentari».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  36  della  legge 5
          ottobre  1991, n. 317 recante «Interventi per l'innovazione
          e lo sviluppo delle piccole imprese»:
                «36. Sistemi produttivi locali, distretti industriali
          e consorzi di sviluppo industriale.
              1.  Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti
          produttivi   omogenei,   caratterizzati   da   una  elevata
          concentrazione  di  imprese,  prevalentemente  di piccole e
          medie   dimensioni,   e  da  una  peculiare  organizzazione
          interna.
              2.  Si  definiscono  distretti  industriali  i  sistemi
          produttivi  locali di cui al comma 1, caratterizzati da una
          elevata concentrazione di imprese industriali nonche' dalla
          specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
              3.  Ai  sensi  del  titolo  II,  capo  III, del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province
          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano  provvedono  alla
          individuazione  dei  sistemi  produttivi  locali nonche' al
          finanziamento  di  progetti  innovativi  e  di sviluppo dei
          sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici
          o privati.
              4.  I  consorzi  di sviluppo industriale, costituiti ai
          sensi  della  vigente  legislazione  nazionale e regionale,
          sono  enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto
          il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.
              5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4
          promuovono,   nell'ambito   degli  agglomerati  industriali
          attrezzati  dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie
          per  la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei
          settori   dell'industria   e  dei  servizi.  A  tale  scopo
          realizzano   e   gestiscono,   in   collaborazione  con  le
          associazioni  imprenditoriali e con le camere di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura, infrastrutture per
          l'industria,   rustici   industriali,  servizi  reali  alle
          imprese,  iniziative  per  l'orientamento  e  la formazione
          professionale   dei  lavoratori,  dei  quadri  direttivi  e
          intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio
          sociale connesso alla produzione industriale».
              La legge 21 febbraio 1989, n. 83 recante «Interventi di
          sostegno  per  i  consorzi  tra  piccole  e  medie  imprese
          industriali,  commerciali ed artigiane» e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1989, n. 58.
          Note all'art. 1, comma 370:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  23  del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti  locali,  in  attuazione  del  capo  I della
          legge 15  marzo  1997,  n. 59», cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  23.  (Conferimento  di funzioni ai comuni). - 1.
          Sono   attribuite  ai  comuni  le  funzioni  amministrative
          concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione,
          la  riattivazione,  la localizzazione e la rilocalizzazione
          di  impianti  produttivi,  ivi  incluso  il  rilascio delle
          concessioni o autorizzazioni edilizie.
              2.  Nell'ambito  delle funzioni conferite in materia di
          industria   dall'art.  19,  le  regioni  provvedono,  nella
          propria   autonomia   organizzativa  e  finanziaria,  anche
          attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento
          dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare
          riferimento  alla  localizzazione  ed  alla  autorizzazione
          degli   impianti   produttivi  e  alla  creazione  di  aree
          industriali.  L'assistenza  consiste, in particolare, nella
          raccolta  e  diffusione,  anche  in  via  telematica, delle
          informazioni  concernenti  l'insediamento  e lo svolgimento
          delle  attivita'  produttive  nel territorio regionale, con
          particolare  riferimento  alle  normative applicabili, agli
          strumenti   agevolativi   e   all'attivita'   delle  unita'
          organizzative  di cui all'art. 24, nonche' nella raccolta e
          diffusione  delle informazioni concernenti gli strumenti di
          agevolazione    contributiva    e    fiscale    a    favore
          dell'occupazione  dei  lavoratori  dipendenti  e del lavoro
          autonomo.
              3.   Le   funzioni   di   assistenza   sono  esercitate
          prioritariamente  attraverso  gli  sportelli  unici  per le
          attivita'  produttive  anche  avvalendosi  delle  strutture
          tecnico-organizzative  dei consorzi di sviluppo industriale
          di cui all'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n.
          317».
          Note all'art. 1, comma 373:
              - Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge
          29 agosto 2003, n. 239 recante «Disposizioni urgenti per la
          sicurezza  e  lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e
          per   il   recupero   di   potenza  di  energia  elettrica»
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
          n. 290:
              «Art.  1-ter (Misure per l'organizzazione e lo sviluppo
          della  rete  elettrica e la terzieta' delle reti). - 1. Con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro  delle attivita' produttive, da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, nel
          rispetto  dei  principi  di  salvaguardia  degli  interessi
          pubblici legati alla sicurezza ed affidabilita' del sistema
          elettrico  nazionale  e  di  autonomia  imprenditoriale dei
          soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione
          elettrica,  sono  definiti  i  criteri,  le  modalita' e le
          condizioni  per  l'unificazione  della  proprieta'  e della
          gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la
          gestione  del  soggetto  risultante dalla unificazione, ivi
          inclusa  la  disciplina  dei  diritti  di  voto  e  la  sua
          successiva privatizzazione.
              2.  Il  Ministro  delle  attivita' produttive emana gli
          indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto
          di  energia  elettrica  e  di  gas  naturale  e verifica la
          conformita' dei piani di sviluppo predisposti, annualmente,
          dai  gestori  delle  reti  di  trasporto  con gli indirizzi
          medesimi.
              3.  Al  fine  di cui al comma 1, all'art. 3 del decreto
          legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni:
                a) al  comma 2,  le  parole:  «gestisce la rete senza
          discriminazione  di  utenti o categorie di utenti; delibera
          gli  interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a
          carico  delle  societa'  di cui al comma 8» sono sostituite
          dalle  seguenti:  «gestisce  la  rete,  di  cui puo' essere
          proprietario,  senza  discriminazione di utenti o categorie
          di  utenti;  delibera  gli  interventi di manutenzione e di
          sviluppo  della  rete,  a  proprio  carico, se proprietario
          della rete, o a carico delle societa' proprietarie»;
                b);
                c) al   comma 6,  quarto  periodo,  dopo  le  parole:
          «coloro che ne abbiano la disponibilita',» sono inserite le
          seguenti:  «fatta  eccezione  per  il gestore della rete di
          trasmissione  nazionale  in  relazione  alle  attivita'  di
          trasmissione e dispacciamento,»;
                d) al  comma 8,  al  termine  del primo periodo, sono
          inserite  le  seguenti  parole: «nel caso in cui non ne sia
          proprietario;  altrimenti, il gestore risponde direttamente
          nei  confronti  del  Ministero  delle  attivita' produttive
          della    tempestiva    esecuzione   degli   interventi   di
          manutenzione e sviluppo della rete deliberati».
              4.   Ciascuna   societa'  operante  nel  settore  della
          produzione,    importazione,    distribuzione   e   vendita
          dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso
          le  societa' controllate, controllanti, o controllate dalla
          medesima  controllante,  e  ciascuna  societa'  a controllo
          pubblico,  anche indiretto, solo qualora operi direttamente
          nei  medesimi  settori,  non  puo' detenere, direttamente o
          indirettamente,  a  decorrere  dal  1°  luglio  2007, quote
          superiori  al  20 per cento del capitale delle societa' che
          sono  proprietarie  e  che  gestiscono  reti  nazionali  di
          trasporto di energia elettrica e di gas naturale.
              5.  Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate
          reti  nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza
          inferiore   a  10  chilometri  necessarie  unicamente  alla
          connessione   degli  impianti  alla  rete  di  trasmissione
          nazionale dell'energia elettrica, nonche' le infrastrutture
          realizzate   al   fine   di   potenziare  la  capacita'  di
          importazione  per  le  quali e' consentita l'allocazione di
          una  quota della loro capacita' secondo le modalita' di cui
          all'art. 1-quinquies, comma 6».
          Note all'art. 1, comma 374:
              - Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 30
          settembre  2003,  n. 269, recante «Disposizioni urgenti per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge
          24  novembre  2003,  n.  326,  cosi'  come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.    44.    (Disposizioni    varie    in    materia
          previdenziale).  -  1.  L'art.  9,  comma 6, della legge 11
          marzo   1988,   n.   67,   e   successive  modificazioni  e
          integrazioni,  si  interpreta nel senso che le agevolazioni
          di   cui  al  comma 5  del  medesimo  art.  9,  cosi'  come
          sostituito  dall'art.  11  della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  non  sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1
          dell'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive
          modificazioni,  e  al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge
          30  dicembre  1987,  n. 536, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   29  febbraio  1988,  n.  48,  e  successive
          modificazioni e integrazioni.
              2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2004, ai fini della
          tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui
          agli  articoli  5  e  6  del  contratto  collettivo  per la
          disciplina   dei   rapporti  fra  agenti  e  produttori  di
          assicurazione    del   25   maggio   1939   sono   iscritti
          all'assicurazione   obbligatoria   per   l'invalidita',  la
          vecchiaia   ed   i  superstiti  degli  esercenti  attivita'
          commerciali.  Nei confronti dei predetti soggetti non trova
          applicazione  il livello minimo imponibile previsto ai fini
          del  versamento  dei  contributi previdenziali dall'art. 1,
          comma 3,  della  legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica,
          indipendentemente  dall'anzianita'  contributiva posseduta,
          il  sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della
          legge  8  agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,   di  regolarizzare,  al  momento  dell'iscrizione
          all'INPS,  i  contributi relativi a periodi durante i quali
          abbiano  svolto l'attivita' di produttori di terzo e quarto
          gruppo,  risultanti  da  atti aventi data certa, nel limite
          dei  cinque  anni  precedenti il 1° gennaio 2004. L'importo
          dei predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo
          in  misura  pari  al  tasso  ufficiale  di  riferimento. Il
          pagamento   puo'   essere  effettuato,  a  richiesta  degli
          interessati,  in  rate  mensili, non superiori a trentasei,
          con  l'applicazione  del  tasso  ufficiale  di  riferimento
          maggiorato  di  due punti. I contributi comunque versati da
          tali   soggetti   alla   gestione   commercianti  rimangono
          acquisiti  alla gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio
          2004  i  soggetti  esercenti  attivita'  di lavoro autonomo
          occasionale  e  gli  incaricati alle vendite a domicilio di
          cui  all'art.  19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          114,  sono  iscritti alla gestione separata di cui all'art.
          2,  comma 26,  della  legge  8  agosto  1995,  n. 335, solo
          qualora  il  reddito annuo derivante da dette attivita' sia
          superiore  ad  euro 5.000. Per il versamento del contributo
          da   parte  dei  soggetti  esercenti  attivita'  di  lavoro
          autonomo occasionale si applicano le modalita' ed i termini
          previsti  per  i  collaboratori  coordinati  e continuativi
          iscritti alla predetta gestione separata.
              3.  All'art.  14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
          669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1997,  n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a);
                b).
              4.  L'azione  giudiziaria  relativa  al pagamento degli
          accessori   del   credito   in  materia  di  previdenza  ed
          assistenza  obbligatorie,  di  cui al primo comma dell'art.
          442  del  codice  di procedura civile, puo' essere proposta
          solo  dopo  che  siano  decorsi 120 giorni da quello in cui
          l'attore  ne  abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta
          all'adempimento  a mezzo di lettera raccomandata con avviso
          di  ricevimento,  contenente i dati anagrafici, residenza e
          il  codice  fiscale del creditore, nonche' i dati necessari
          per l'identificazione del credito.
              5.   Al  fine  di  contrastare  il  lavoro  sommerso  e
          l'evasione  contributiva,  le  aziende,  istituti,  enti  e
          societa'  che  stipulano  contratti  di somministrazione di
          energia  elettrica  o  di  forniture di servizi telefonici,
          nonche'  le  societa'  ad  esse  collegate,  sono  tenute a
          rendere  disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di
          previdenza  e  assistenza obbligatorie i dati relativi alle
          utenze  contenuti  nei  rispettivi archivi. Le modalita' di
          fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici,
          sono  definite con apposite convenzioni da stipularsi entro
          60  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei
          soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli
          Enti   previdenziali  in  possesso  dei  dati  personali  e
          identificativi   acquisiti   per   effetto  delle  predette
          convenzioni,  in  qualita'  di titolari del trattamento, ne
          sono   responsabili  ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
              6.  L'art.  unico, secondo comma, della legge 13 agosto
          1980, n. 427, e successive modificazioni, si interpreta nel
          senso  che,  nel corso di un anno solare, il trattamento di
          integrazione  salariale  compete,  nei limiti dei massimali
          ivi   previsti,   per  un  massimo  di  dodici  mensilita',
          comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive.
              7.   A  decorrere  dal  30  aprile  2004,  la  denuncia
          aziendale  di  cui  all'art.  5  del decreto legislativo 11
          agosto   1993,  n.  375,  e  successive  modificazioni,  e'
          presentata   su  apposito  modello  predisposto  dall'INPS.
          Qualora,  a  seguito della stima tecnica di cui all'art. 8,
          comma 2,  del  citato  decreto legislativo n. 375 del 1993,
          sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
          della  prestazione  lavorativa, l'INPS disconosce la stessa
          prestazione ai fini della tutela previdenziale.
              8.  A  decorrere  dal  10  gennaio  2006  le domande di
          iscrizione  e  annotazione nel registro delle imprese e nel
          REA   presentate   alle  Camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e agricoltura dalle imprese artigiane, nonche'
          da  quelle  esercenti attivita' commerciali di cui all'art.
          1,  commi 202  e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  hanno  effetto,  sussistendo  i presupposti di legge,
          anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del
          pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
              8-bis. Per le finalita' di cui al comma 8, il Ministero
          delle  attivita'  produttive  integra la modulistica in uso
          con   gli   elementi   indispensabili   per   l'attivazione
          automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo
          le  indicazioni  da  essi  fornite. Le Camere di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura, attraverso il loro
          sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le
          risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni
          e  le  variazioni  relative  ai soggetti tenuti all'obbligo
          contributivo,  secondo  modalita'  di trasmissione dei dati
          concordate  dalle  parti.  Entro  trenta  giorni dalla data
          della  trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli
          interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento
          dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le
          cancellazioni  e  le  variazioni  intervenute.  Entro il 30
          giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni
          sono  rese  disponibili per il tramite della infrastruttura
          tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
              8-ter.  A  decorrere  dal  10  gennaio  2006 i soggetti
          interessati   dalle  disposizioni  del  presente  articolo,
          comunque   obbligati  al  pagamento  dei  contributi,  sono
          esonerati  dall'obbligo di presentare apposita richiesta di
          iscrizione  agli  enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli
          enti   previdenziali   allineano   i  propri  archivi  alle
          risultanze  del registro delle imprese anche in riferimento
          alle  domande  di  iscrizione,  cancellazione  e variazione
          prodotte anteriormente al 10 gennaio 2006.
              8-quater.  Le  disposizioni  di cui ai commi 8, 8-bis e
          8-ter  non  comportano  oneri  a  carico del bilancio dello
          Stato.
              9.   A   partire  dalle  retribuzioni  corrisposte  con
          riferimento  al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta
          tenuti  al rilascio della certificazione di cui all'art. 4,
          commi 6-ter  e  6-quater, del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
          successive  modificazioni,  trasmettono  mensilmente in via
          telematica,  direttamente  o  tramite gli incaricati di cui
          all'art.  3,  commi 2-bis  e  3, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  27  luglio  1998,  n.  322, all'Istituto
          Nazionale   della   Previdenza   Sociale   (INPS)   i  dati
          retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei
          contributi,    per    l'implementazione   delle   posizioni
          assicurative   individuali   e   per   l'erogazione   delle
          prestazioni,  entro  l'ultimo  giorno del mese successivo a
          quello  di  riferimento. Tale disposizione si applica anche
          nei  confronti  dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i
          Dipendenti   dell'Amministrazione   Pubblica  (INPDAP)  con
          riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
          certificazione  di  cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater,
          del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica   22   luglio   1998,   n.   322,  e  successive
          modificazioni,  il  cui  personale  e' iscritto al medesimo
          Istituto.  Entro  il  30 giugno 2004 gli enti previdenziali
          provvederanno   ad   emanare   le   istruzioni  tecniche  e
          procedurali  necessarie  per  la  trasmissione  dei  flussi
          informativi  ed  attiveranno  una sperimentazione operativa
          con   un   campione   significativo   di  aziende,  enti  o
          amministrazioni,   distinto  per  settori  di  attivita'  o
          comparti,  che  dovra'  concludersi  entro  il 30 settembre
          2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire
          il   monitoraggio   dei  flussi  finanziari  relativi  alle
          prestazioni  sociali  erogate,  i datori di lavoro soggetti
          alla   disciplina   prevista  dal  decreto  ministeriale  5
          febbraio  1969,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 67
          del   13   marzo   1969,   e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  sono tenuti a trasmettere per via telematica
          le   dichiarazioni  di  pertinenza  dell'INPS,  secondo  le
          modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
              9-bis..
              9-ter.  Al comma 8 dell'art. 41 della legge 27 dicembre
          2002,  n. 289, sono soppresse le parole: «di 6.667.000 euro
          per   l'anno   2003».  Al  medesimo  comma le  parole:  «di
          10.467.000  euro  per  l'anno  2004 e di 3.800.000 euro per
          l'anno  2005» sono sostituite dalle seguenti: «di 6.400.000
          euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007».
              9-quater.  Le  dotazioni  del  Fondo di cui all'art. 1,
          comma 7,   del   decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236,  sono  incrementate nella misura di 2.600.000 euro
          per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni
          2006  e  2007.  All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si
          provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
          dell'anno  2005  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
          bilancio   triennale   2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  conto capitale "Fondo speciale"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  per  l'anno  2003,  allo scopo parzialmente
          utilizzando    l'accantonamento    relativo   al   medesimo
          dicastero.
              9-quinquies.  I  soggetti di cui all'art. 3 del decreto
          legislativo   16  settembre  1996,  n.  564,  e  successive
          modificazioni,  che  non  hanno  presentato  la  domanda di
          accredito  della  contribuzione  figurativa  per  i periodi
          anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
          dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
          esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005».
          Note all'art. 1, comma 377:
              Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante
          «Testo  unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
          n. 230, supplemento ordinario.
          Note all'art. 1, comma 379:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in  materia  di debito pubblico. (Testo A)»,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art. 2. (L-R) (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
          si intendono per:
                a) strumenti  finanziari:  gli  strumenti  finanziari
          previsti dall'art. 1, comma 2, lettere b) e d), del decreto
          legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria;
                b) Ministero:  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze;
                c) Tesoro: Dipartimento del tesoro;
                d) Ministro:   il   Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze;
                e) Capo  del debito pubblico: Dirigente generale capo
          della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
                f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II;
                g) debito  pubblico  interno:  prodotti  e  strumenti
          finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro;
                h) debito   pubblico   estero:   titoli   e  prodotti
          finanziari  emessi  in  valuta  e  quelli emessi secondo le
          medesime modalita' procedurali;
                i) Fondo:  conto  detenuto presso la Banca d'Italia e
          denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;
                l) Conto  «disponibilita'  del Tesoro per il servizio
          di tesoreria»;
                m) titoli  di  Stato: tutte le forme di indebitamento
          dello  Stato,  a  breve,  medio  e lungo termine, nonche' i
          prestiti  della  Ferrovie  dello  Stato S.p.a. riconosciuti
          come  debiti  dello  Stato  ai sensi dell'art. 2, comma 12,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                n) titoli:  documenti, certificati o scritture, anche
          nelle  forme  di  iscrizioni  contabili  rappresentativi di
          diritti su strumenti finanziari;
                o) prodotti  finanziari:  obbligazioni  e  titoli non
          negoziabili;
                p) intermediari:  i  soggetti che sono intestatari di
          conti presso la societa' di gestione accentrata e tramite i
          quali   possono   esercitarsi  i  diritti  patrimoniali  ed
          effettuarsi  le  operazioni  di trasferimento, di vincolo o
          svincolo  sugli  strumenti  medesimi  oggetto  di  gestione
          accentrata;
                q) ridenominazione:   rideterminazione  in  euro  dei
          valori  degli  strumenti  finanziari  espressi in un'unita'
          monetaria nazionale;
                r) societa'  di  gestione  accentrata: le societa' di
          gestione  aventi  sede  legale in Italia ovvero nell'Unione
          europea  che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi
          di gestione accentrata di strumenti finanziari;
                s) societa' gestione MTS: societa' per il mercato dei
          titoli di Stato - M.T.S. - S.p.a.;
                t) capitale sociale: l'ammontare del capitale sociale
          della  societa'  di gestione accentrata interamente versato
          ed esistente;
                u) sistemi:  i  sistemi  di  gestione  accentrata  di
          strumenti finanziari;
                v) separazione  cedolare:  operazione  di separazione
          della  componente  cedolare  dal  valore  di  rimborso  del
          titolo;
                z) mantello: il valore di rimborso del titolo privato
          delle componenti cedolari;
                aa)   ricostituzione   del  titolo:  l'operazione  di
          riunione  con  il  mantello  delle componenti cedolari gia'
          separate,  anche se originate da titoli diversi, al fine di
          ottenere nuovi titoli;
                bb)  valute  aderenti:  valute  degli  Stati aderenti
          all'Unione economica e monetaria (L-R).»
          Note all'art. 1, comma 380:
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in  materia  di debito pubblico. (Testo A)»,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  3.  (L) (Emissione). - 1. Nel limite annualmente
          stabilito  dalla  legge  di  approvazione  del  bilancio di
          previsione dello Stato, il Ministro e' autorizzato, in ogni
          anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano
          al Tesoro:
                a) di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul
          mercato  interno  od  estero  nelle  forme  di  prodotti  e
          strumenti  finanziari  a  breve,  medio  e  lungo  termine,
          indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i
          criteri  per  la  sua  determinazione, la durata, l'importo
          minimo  sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
          altra  caratteristica e modalita', ivi compresa la facolta'
          di  stipulare  convenzioni  con  la  Banca d'Italia, con le
          societa'  di  gestione accentrata dei titoli di Stato e con
          intermediari finanziari italiani ed esteri, nonche' il foro
          competente   e  la  legge  applicabile  nelle  controversie
          derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento;
                b) di   disporre,  per  promuovere  l'efficienza  dei
          mercati  finanziari,  l'emissione temporanea di tranches di
          prestiti  vigenti  attraverso  il  ricorso ad operazioni di
          pronti  contro  termine  od  altre in uso nei mercati; tali
          operazioni,    in   considerazione   del   loro   carattere
          transitorio,  non  modificano  la  consistenza dei relativi
          prestiti  e  danno luogo alla movimentazione di un apposito
          conto   di  tesoreria;  i  conseguenti  effetti  finanziari
          vengono  imputati  all'entrata  del  bilancio  dello Stato,
          ovvero  gravano  sugli  oneri del debito fluttuante. Con le
          stesse  modalita'  si provvede sul mercato interbancario ad
          operazioni  di prestito di strumenti finanziari di cui alla
          lettera a);
                c) di  procedere,  ai fini della ristrutturazione del
          debito  pubblico  interno ed estero, al rimborso anticipato
          dei  titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di
          scambio  nonche'  a  sostituzione  tra diverse tipologie di
          titoli  o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati
          finanziari internazionali. (L).
              2.  Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti
          del  Ministro  puo'  derogare alle norme di contabilita' di
          Stato,  sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel
          comma 1. (L)».
          Note all'art. 1, comma 384:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del decreto-legge
          31 maggio  1994,  n. 332 recante «Norme per l'accelerazione
          delle  procedure  di  dismissione  di  partecipazioni dello
          Stato  e  degli  enti  pubblici  in  societa'  per  azioni»
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
          n. 474:
              «Art.  3  (Altre clausole statutarie). - 1. Le societa'
          operanti nei settori di cui all'art. 2, nonche' le banche e
          le  imprese  assicurative,  direttamente  o  indirettamente
          controllate   dallo   Stato   o   da  enti  pubblici  anche
          territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto
          un  limite massimo di possesso azionario non superiore, per
          le  societa'  di  cui  all'art.  2,  al  cinque  per cento,
          riferito   al  singolo  socio,  al  suo  nucleo  familiare,
          comprendente  il  socio  stesso,  il  coniuge  non separato
          legalmente  e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza:
          per  tale  intendendosi il soggetto, anche non avente forma
          societaria,   che   esercita   il  controllo,  le  societa'
          controllate  e  quelle  controllate  da uno stesso soggetto
          controllante,  nonche'  le  societa'  collegate;  il limite
          riguarda   altresi'   i   soggetti   che,   direttamente  o
          indirettamente,   anche   tramite   controllate,   societa'
          fiduciarie  o interposta persona aderiscono anche con terzi
          ad  accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al
          trasferimento  di  azioni  o  quote  di  societa'  terze  o
          comunque  ad  accordi  o patti di cui all'art. 10, comma 4,
          della  legge  18  febbraio  1992,  n.  149, come sostituito
          dall'art.  7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in
          relazione  a  societa'  terze, qualora tali accordi o patti
          riguardino  almeno  il  dieci per cento delle quote o delle
          azioni  con  diritto  di  voto  se  si  tratta  di societa'
          quotate,  o il venti per cento se si tratta di societa' non
          quotate.
              2.   Con   riferimento  alle  partecipazioni  azionarie
          diverse  da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o
          da  soggetti  da  questi  controllati,  il  superamento del
          limite  di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il
          diritto  di  voto  e  comunque  i  diritti aventi contenuto
          diverso    da    quello    patrimoniale,   attinenti   alle
          partecipazioni    eccedenti    il   limite   stesso.   Alla
          partecipazione  eccedente il limite alla data del 2 ottobre
          1993  le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma non si
          applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.
              3.  Le  clausole  statutarie  introdotte  ai  sensi del
          comma 1 del presente articolo, nonche' quelle introdotte al
          fine  di  assicurare  la tutela di minoranze azionarie, non
          possono  essere  modificate  per  un  periodo  di  tre anni
          dall'iscrizione  delle  relative  delibere  assembleari. La
          clausola  che prevede un limite di possesso decade comunque
          allorche'  il limite sia superato per effetto di un'offerta
          pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o
          107  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia di
          mercati  finanziari,  emanato  ai  sensi dell'art. 21 della
          legge 6 febbraio 1996, n. 52».
          Note all'art. 1, comma 385:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 5 del decreto legge 3
          maggio  1991,  n.  143,  «recante Provvedimenti urgenti per
          limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
          transazioni   e   prevenire   l'utilizzazione  del  sistema
          finanziario   a  scopo  di  riciclaggio»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197:
              «Art.  5  (Sanzioni,  procedure, controlli). - 1. Fatta
          salva   l'efficacia   degli  atti,  alle  infrazioni  delle
          disposizioni  di  cui  all'art.  1  si applica, a decorrere
          dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria dall'1 per cento al 40
          per cento dell'importo trasferito.
              2. (Omissis).
              3. (Omissis).
              4.  L'omessa  istituzione dell'archivio di cui all'art.
          2,  comma 1, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno
          e  con  l'ammenda  da  lire  dieci milioni a lire cinquanta
          milioni.
              5.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, l'omissione
          delle  segnalazioni  previste dall'art. 3 e' punita con una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  dal  5 per cento fino
          alla meta' del valore dell'operazione.
              6.  Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
          del  divieto  di  cui  all'art.  3,  comma 8, e' punita con
          l'arresto  da  sei  mesi ad un anno o con l'ammenda da lire
          dieci milioni a lire cento milioni.
              6-bis. La violazione della prescrizione di cui all'art.
          1,  comma 2-bis,  per  un importo fino a Euro 250.000,00 e'
          punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20
          per  cento  del  saldo.  La  violazione  il cui importo sia
          superiore  a  euro  250.000,00  e'  punita  con la sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo.
              7.  Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il
          decreto  previsto  dall'art.  4,  comma 3,  lettera c),  si
          applica  una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire
          cento milioni.
              8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio
          decreto,  il  Ministro  del  tesoro,  udito il parere della
          commissione  prevista  dall'art.  32  del testo unico delle
          norme  di  legge in materia valutaria, approvato con D.P.R.
          31  marzo  1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della
          legge  24  novembre  1981, n. 689. L'art. 16 della legge 24
          novembre  1981,  n.  689, si applica solo per le violazioni
          dell'art.  1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore
          a  Euro 250.000,00.  Il  pagamento in misura ridotta non e'
          esercitabile  da  chi  si  e'  gia'  avvalso della medesima
          facolta'  per altra violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, il
          cui    atto    di    contestazione   sia   stato   ricevuto
          dall'interessato  nei  365  giorni  precedenti la ricezione
          dell'atto  di  contestazione concernente l'illecito per cui
          si procede.
              9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto
          i  compensi  per  i  componenti della commissione di cui al
          comma 8.
              10.  L'Ufficio  italiano  dei  cambi,  d'intesa  con le
          autorita'  preposte  alla  vigilanza  di  settore, verifica
          l'osservanza  da  parte  degli intermediari abilitati delle
          norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente
          capo, nonche', sulla base di criteri selettivi, il rispetto
          e  l'adeguatezza  delle  procedure  di  segnalazione di cui
          all'art.  3  da  parte  dei  soggetti  ad  esse  tenuti. Il
          Ministro  del  tesoro  determina  con  proprio  decreto,  i
          criteri  generali  con  cui  l'Ufficio  italiano  dei cambi
          effettua,  allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di
          riciclaggio  nell'ambito  di determinate zone territoriali,
          analisi  dei  dati  aggregati  concernenti complessivamente
          l'operativita'    di   ciascun   intermediario   abilitato.
          L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere i
          dati    predetti,    anche    mediante   accesso   diretto,
          dall'archivio   di   cui  all'art.  2,  comma 1.  L'Ufficio
          italiano   dei   cambi,  sulla  base  di  criteri  generali
          stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le
          prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli
          intermediari  abilitati  sono  tenuti  ad  osservare. Fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.  331  del  codice  di
          procedura  penale,  qualora emergano anomalie rilevanti per
          l'eventuale  individuazione  di  fenomeni  di  riciclaggio,
          l'Ufficio   italiano  dei  cambi,  effettuati  i  necessari
          approfondimenti  di  carattere  finanziario,  d'intesa  con
          l'autorita'  di vigilanza di settore, ne informa gli organi
          investigativi  di  cui  all'art. 3, comma 4, lettera f). Al
          controllo  dell'osservanza  delle  disposizioni  di  cui al
          presente  capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede
          il  Nucleo  speciale  di polizia valutaria della Guardia di
          finanza.
              11.  Informazioni  e  dati  relativi a soggetti nei cui
          confronti  sia stata effettuata contestazione di infrazioni
          alle  disposizioni del presente decreto sono conservati nel
          sistema  informativo  dell'Ufficio  italiano dei cambi sino
          alla definizione del procedimento.
              12.  Informazioni  e  dati relativi a soggetti, nei cui
          confronti  sia  stato  emanato  provvedimento sanzionatorio
          definitivo  in  base  al presente articolo, sono conservati
          nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per
          il  periodo  di  cinque  anni  dalla data di emanazione del
          decreto di cui al comma 8.
              13.  Qualora  le irregolari operazioni di trasferimento
          di  valori  siano  state  effettuate per il tramite di enti
          creditizi  ovvero  di altri intermediari abilitati iscritti
          in  albi  o  soggetti  ad  autorizzazione amministrativa, i
          provvedimenti  con  i quali sono state irrogate le sanzioni
          amministrative  pecuniarie  previste  dal  presente decreto
          sono  comunicati  alle  autorita' vigilanti e, se del caso,
          agli  ordini  professionali per le iniziative di rispettiva
          competenza.
              14.  Nel  primo  comma dell'art.  63  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (19),
          come  sostituito  dall'art.  7  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  15  luglio  1982,  n.  463,  le  parole:
          «acquisiti  nei  confronti dell'imputato nell'esercizio dei
          poteri  e facolta' di polizia giudiziaria e valutaria» sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «acquisiti  nei  confronti
          dell'imputato,  direttamente  o  riferiti ed ottenuti dalle
          altre  Forze  di  polizia,  nell'esercizio  dei  poteri  di
          polizia  giudiziaria,  anche al di fuori dei casi di deroga
          previsti dall'art. 51-bis».
              15.   Nel   terzo  comma dell'art.  33  del  D.P.R.  29
          settembre  1973,  n.  600,  come sostituito dall'art. 2 del
          D.P.R.  15  luglio  1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei
          confronti   dell'imputato   nell'esercizio  dei  poteri  di
          polizia  giudiziaria  e  valutaria»  sono  sostituite dalle
          seguenti:    «acquisiti    nei   confronti   dell'imputato,
          direttamente  o  riferiti  ed ottenuti dalle altre Forze di
          polizia,  nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria,
          anche  al  di  fuori  dei casi di deroga previsti dall'art.
          35».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  20  febbraio  2004,  n. 56 recante «Attuazione
          della   direttiva  2001/97/CE  in  materia  di  prevenzione
          dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
          proventi da attivita' illecite»:
              «Art.  7  (Sanzioni  amministrative).  -  1. I soggetti
          indicati  nell'art.  2 che, in relazione ai loro compiti di
          servizio,  e  nei  limiti  delle  loro  attribuzioni, hanno
          notizia  di  infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 1
          della  legge  antiriciclaggio  ne  riferiscono entro trenta
          giorni  al  Ministero  dell'economia e delle finanze per la
          contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14
          della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni
          riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al
          portatore  o titoli similari, le segnalazioni devono essere
          effettuate  dalla  banca  che li accetta in versamento e da
          quella che ne effettua l'estinzione.
              2. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto
          dal   comma 1   e'   punita  con  una  sanzione  pecuniaria
          amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo
          dell'operazione.
              3.  Per  la  violazione dell'obbligo di segnalazione di
          operazioni   sospette  previsto  dall'art.  3  della  legge
          antiriciclaggio,  i verbali di contestazione sono trasmessi
          anche   all'UIC   che   fornisce  un  parere  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze;
              4.  I  soggetti  indicati  nell'art.  2 che violano gli
          obblighi  informativi  previsti dall'art. 3, comma 4, della
          legge  antiriciclaggio e dall'art. 8, comma 6, del presente
          decreto,  gli  obblighi  di  segnalazione  di dati previsti
          nell'art.   5,   comma 10,   della  legge  antiriciclaggio,
          nell'art.  5  comma 1, del decreto legislativo 25 settembre
          1999,  n.  374,  nonche'  nelle  rispettive disposizioni di
          attuazione,   sono   puniti   con  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da e 500 a e 25.000.
              5.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, il mancato
          rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge antiriciclaggio e' punito
          con  una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a
          Euro 200.000.
              6. All'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 2,
          3,  4  e  5  provvede,  con  proprio  decreto, il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  udito  il  parere  della
          Commissione  prevista  dall'art.  32  del testo unico delle
          norme  di legge in materia valutaria, approvato con decreto
          del  Presidente  della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si
          applicano  le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
          689, ad esclusione di quelle contenute nell'art. 16.
              7.  Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per
          le    sanzioni    amministrative   previste   dalla   legge
          antiriciclaggio  si applicano i criteri sanciti dalla legge
          7 febbraio 1951, n. 168».
              Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 marzo
          1988,  n.  148  recante «Approvazione del testo unico delle
          norme  in  materia valutaria» e' pubblicato nel suppl. ord.
          Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1988, n. 108.
              - Si  riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 marzo
          1996, n. 108 recante «Disposizioni in materia di usura»:
              «Art.  15.  -  1.  E' istituito presso il Ministero del
          tesoro   il   «Fondo   per   la  prevenzione  del  fenomeno
          dell'usura»  di  entita'  pari  a  lire  300  miliardi,  da
          costituire  con  quote di 100 miliardi di lire per ciascuno
          degli  anni  finanziari  1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra'
          essere  utilizzato  quanto al 70 per cento per l'erogazione
          di   contributi   a   favore  di  appositi  fondi  speciali
          costituiti   dai   confidi,   di   cui   all'art.   13  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per
          cento   a   favore   delle   fondazioni   ed   associazioni
          riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di
          cui al comma 4.
              2.  I  contributi  di  cui  al  comma 1  possono essere
          concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
                a) che  essi  costituiscano speciali fondi antiusura,
          separati  dai  fondi rischi ordinari, destinati a garantire
          fino  all'80  per cento le banche e gli istituti di credito
          che    concedono    finanziamenti   a   medio   termine   e
          all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
          delle   piccole   e   medie   imprese   a  elevato  rischio
          finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
          rifiutata  una  domanda  di  finanziamento assistita da una
          garanzia  pari  ad  almeno il 50 per cento dell'importo del
          finanziamento  stesso  pur in presenza della disponibilita'
          dei Confidi al rilascio della garanzia;
                b) che   i   contributi   di  cui  al  comma 1  siano
          cumulabili  con  eventuali contributi concessi dalle camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
              3.   Il   Ministro  del  tesoro,  sentito  il  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina
          con  decreto  i  requisiti  patrimoniali dei fondi speciali
          antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilita' e
          di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi.
              4.  Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la
          prevenzione   del  fenomeno  dell'usura  sono  iscritte  in
          apposito  elenco  tenuto  dal Ministro del tesoro. Lo scopo
          della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
          forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
          dall'atto costitutivo e dallo statuto.
              5.   Il   Ministro  del  tesoro,  sentiti  il  Ministro
          dell'interno   ed  il  Ministro  per  gli  affari  sociali,
          determina   con  decreto  i  requisiti  patrimoniali  delle
          fondazioni  e  delle  associazioni  per  la prevenzione del
          fenomeno  dell'usura  ed  i  requisiti di onorabilita' e di
          professionalita'  degli esponenti delle medesime fondazioni
          e associazioni.
              6.  Le  fondazioni e le associazioni per la prevenzione
          del  fenomeno  dell'usura  prestano garanzie alle banche ed
          agli   intermediari   finanziari   al   fine   di  favorire
          l'erogazione  di  finanziamenti a soggetti che, pur essendo
          meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
          incontrano difficolta' di accesso al credito.
              7.  Fatte  salve le riserve di attivita' previste dalla
          legge,  le  fondazioni e le associazioni per la prevenzione
          del  fenomeno  dell'usura  esercitano  le  altre  attivita'
          previste dallo statuto.
              8.  Per  la  gestione  del  Fondo  di  cui al comma 1 e
          l'assegnazione  dei  contributi, il Governo provvede, entro
          tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  all'istituzione  di  una  commissione costituita da
          rappresentanti  dei  Ministeri del tesoro e dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato e del Dipartimento per gli
          affari  sociali  presso  la  Presidenza  del  Consiglio dei
          ministri  nonche'  all'adozione del relativo regolamento di
          gestione.  La  partecipazione  alla commissione e' a titolo
          gratuito.
              9.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo sono
          erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
              10.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  1996-1998, al capitolo 6856
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno   1996,  utilizzando  parzialmente  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero».
          Note all'art. 1, comma 389:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 7-bis della legge 30
          aprile  1999,  n.  130, e successive modificazioni, recante
          «Disposizioni  sulla  cartolarizzazione  dei crediti» cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le
          disposizioni  di  cui all'art. 3, commi 2 e 3, all'art. 4 e
          all'art. 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato
          ai  commi 2  e  3  del  presente  articolo, alle operazioni
          aventi  ad  oggetto  le  cessioni  di  crediti  fondiari  e
          ipotecari,   di   crediti  nei  confronti  delle  pubbliche
          amministrazioni   o   garantiti   dalle   medesime,   anche
          individuabili   in   blocco,   nonche'   di  titoli  emessi
          nell'ambito  di  operazioni  di cartolarizzazione aventi ad
          oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche
          in   favore  di  societa'  il  cui  oggetto  esclusivo  sia
          l'acquisto  di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione
          di  finanziamenti  concessi  o garantiti anche dalle banche
          cedenti,  e  la prestazione di garanzia per le obbligazioni
          emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
              2.  I  crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di
          cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
          sono  destinati  al  soddisfacimento  dei diritti, anche ai
          sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle
          obbligazioni  di  cui  al  comma 1  e delle controparti dei
          contratti  derivati  con  finalita' di copertura dei rischi
          insiti  nei  crediti  e  nei  titoli  ceduti  e degli altri
          contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
          dell'operazione,  in  via  prioritaria rispetto al rimborso
          dei finanziamenti di cui al comma 1.
              3.  Le  disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e
          4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
          comma 2  del  presente articolo. A tali fini, per portatori
          di  titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni
          di cui al comma 1.
              4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
          articoli  69  e  70  del regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440.  Dell'affidamento  o  trasferimento delle funzioni di
          cui  all'art.  2,  comma 3,  lettera c), a soggetti diversi
          dalla  banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  nonche'  comunicazione mediante
          lettera   raccomandata   con  avviso  di  ricevimento  alle
          pubbliche   amministrazioni   debitrici.  Ai  finanziamenti
          concessi  alle  societa'  di cui al comma 1 e alla garanzia
          prestata  dalle  medesime  societa'  si  applica l'art. 67,
          quarto  comma,  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
          successive modificazioni.
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con
          regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  sentita  la  Banca  d'Italia,  adotta disposizioni di
          attuazione  del  presente  articolo aventi  ad  oggetto, in
          particolare,   il  rapporto  massimo  tra  le  obbligazioni
          oggetto  di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di
          tali  attivita'  e  di quelle, dagli equivalenti profili di
          rischio,  utilizzabili per la loro successiva integrazione,
          nonche'   le  caratteristiche  della  garanzia  di  cui  al
          comma 1.
              6. Ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi in
          materia   bancaria   e   creditizia,   di  cui  al  decreto
          legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni,  sono emanate disposizioni di attuazione del
          presente  articolo.  Tali disposizioni disciplinano anche i
          requisiti  delle  banche emittenti, i criteri che le banche
          cedenti  adottano  per  la  valutazione  dei  crediti e dei
          titoli  ceduti  e  le  relative  modalita' di integrazione,
          nonche'  i  controlli  che  le  banche  effettuano  per  il
          rispetto  degli  obblighi  previsti  dal presente articolo,
          anche  per  il  tramite di societa' di revisione allo scopo
          incaricate.
              7.  Ogni  imposta  e  tassa  e'  dovuta considerando le
          operazioni  di  cui  al  comma 1  come  non  effettuate e i
          crediti  e  i  titoli che hanno formato oggetto di cessione
          come  iscritti  nel bilancio della banca cedente, se per le
          cessioni  e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore
          di  iscrizione  in  bilancio dei crediti e dei titoli, e il
          finanziamento  di  cui  al  comma 1 e' concesso o garantito
          dalla medesima banca cedente.».
          Note all'art. 1, comma 390:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  107  del  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n. 267 recante «Testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
              «Art. 107 (Funzioni e responsabilita' della dirigenza).
          -  1.  Spetta  ai dirigenti la direzione degli uffici e dei
          servizi  secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti
          e  dai  regolamenti.  Questi si uniformano al principio per
          cui    i    poteri    di    indirizzo    e   di   controllo
          politico-amministrativo  spettano  agli  organi di governo,
          mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e'
          attribuita  ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa,
          di  organizzazione  delle  risorse  umane, strumentali e di
          controllo.
              2.  Spettano  ai  dirigenti  tutti  i compiti, compresa
          l'adozione  degli  atti  e provvedimenti amministrativi che
          impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi
          espressamente  dalla  legge o dallo statuto tra le funzioni
          di  indirizzo  e  controllo  politico-amministrativo  degli
          organi  di  governo  dell'ente  o  non  rientranti  tra  le
          funzioni  del  segretario  o del direttore generale, di cui
          rispettivamente agli articoli 97 e 108.
              3.  Sono  attribuiti  ai  dirigenti  tutti i compiti di
          attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
          atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali
          in   particolare,  secondo  le  modalita'  stabilite  dallo
          statuto o dai regolamenti dell'ente:
                a) la  presidenza  delle  commissioni  di  gara  e di
          concorso;
                b) la  responsabilita' delle procedure d'appalto e di
          concorso;
                c) la stipulazione dei contratti;
                d) gli  atti  di  gestione  finanziaria, ivi compresa
          l'assunzione di impegni di spesa;
                e) gli   atti   di  amministrazione  e  gestione  del
          personale;
                f) i  provvedimenti  di autorizzazione, concessione o
          analoghi,   il  cui  rilascio  presupponga  accertamenti  e
          valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di
          criteri  predeterminati  dalla  legge,  dai regolamenti, da
          atti  generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni
          e le concessioni edilizie;
                g) tutti  i  provvedimenti di sospensione dei lavori,
          abbattimento   e   riduzione   in  pristino  di  competenza
          comunale,  nonche'  i  poteri  di  vigilanza  edilizia e di
          irrogazione  delle  sanzioni  amministrative previsti dalla
          vigente  legislazione  statale  e  regionale  in materia di
          prevenzione   e   repressione  dell'abusivismo  edilizio  e
          paesaggistico-ambientale;
                h) le  attestazioni,  certificazioni,  comunicazioni,
          diffide,  verbali,  autenticazioni,  legalizzazioni ed ogni
          altro  atto  costituente  manifestazione  di  giudizio e di
          conoscenza;
                i) gli  atti  ad  essi attribuiti dallo statuto e dai
          regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
              4.  Le  attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del
          principio  di  cui  all'art.  1,  comma 4,  possono  essere
          derogate  soltanto  espressamente  e ad opera di specifiche
          disposizioni legislative.
              5.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli
          organi  di  cui  al Capo I Titolo III l'adozione di atti di
          gestione  e  di  atti  o  provvedimenti  amministrativi, si
          intendono  nel  senso  che la relativa competenza spetta ai
          dirigenti,  salvo  quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e
          dall'art. 54.
              6.  I  dirigenti sono direttamente responsabili, in via
          esclusiva,  in  relazione  agli  obiettivi dell'ente, della
          correttezza   amministrativa,   della   efficienza   e  dei
          risultati della gestione.
              7.  Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si
          applicano  i  principi  contenuti nell'art. 5, commi 1 e 2,
          del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le
          modalita' previste dall'art. 147 del presente testo unico.
              La  legge  8  agosto  1991,  n.  264 recante Disciplina
          dell'attivita'  di consulenza per la circolazione dei mezzi
          di  trasporto  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 21
          agosto 1991, n. 195.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15  settembre  2000,  n. 358
          recante  «Regolamento  recante norme per la semplificazione
          del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi
          di  proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli,
          dei  motoveicoli  e  dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della
          legge 8 marzo 1999, n. 50)»:
              «Art.  2 (Istituzione e attivazione dello sportello). -
          1. E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista.
          Lo  sportello  rilascia,  contestualmente alla richiesta, i
          documenti  di  circolazione  e  di proprieta' relativi alle
          operazioni   di   immatricolazione,   reimmatricolazione  e
          passaggio di proprieta'.
              2. Lo sportello puo' essere attivato:
                a) presso     gli     uffici     provinciali    della
          motorizzazione;
                b) presso  gli  uffici  provinciali  dell'A.C.I.  che
          gestiscono il P.R.A.;
                c) presso  le  delegazioni  dell'A.C.I.  e  presso le
          imprese di consulenza automobilistica.
              3.   Lo   sportello   e'  attivato  mediante  un  unico
          collegamento  con il centro elaborazione dati del Ministero
          o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento
          contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e
          7.
              4.  Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio
          della  carta di circolazione di cui al comma 3 dell'art. 93
          del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e di
          aggiornamento  relativo al trasferimento di residenza delle
          persone fisiche.
              5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove
          hanno  la  sede, apposito logo, il cui modello e' stabilito
          con  decreto  del Ministro entro sessanta giorni dalla data
          di   entrata   in  vigore  del  presente  regolamento.  Gli
          sportelli  sono altresi' tenuti ad affiggere le tabelle che
          indicano  l'ammontare  del corrispettivo richiesto per ogni
          servizio reso.».
          Note all'art. 1, comma 392:
              - Si  riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 14
          marzo 2005, n. 35 recante «Disposizioni urgenti nell'ambito
          del  Piano  di  azione per lo sviluppo economico, sociale e
          territoriale»,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          14 maggio 2005, n. 80, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  3  (Semplificazione amministrativa). - 1. L'art.
          19  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal
          seguente:  «Art.  19. Dichiarazione di inizio attivita'. 1.
          Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,  concessione  non
          costitutiva,  permesso  o  nulla  osta comunque denominato,
          comprese  le  domande  per  le  iscrizioni  in albi o ruoli
          richieste  per  l'esercizio  di  attivita' imprenditoriale,
          commerciale   o   artigianale   il   cui  rilascio  dipenda
          esclusivamente    dall'accertamento    dei    requisiti   e
          presupposti  di  legge o di atti amministrativi a contenuto
          generale  e  non  sia  previsto  alcun limite o contingente
          complessivo   o   specifici   strumenti  di  programmazione
          settoriale  per  il rilascio degli atti stessi, con la sola
          esclusione  degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte  alla  difesa  nazionale, alla pubblica sicurezza,
          all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
          amministrazione   delle  finanze,  ivi  compresi  gli  atti
          concernenti  le  reti  di  acquisizione  del gettito, anche
          derivante  dal  gioco,  alla  tutela  della  salute e della
          pubblica    incolumita',   del   patrimonio   culturale   e
          paesaggistico  e  dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
          dalla   normativa   comunitaria,   e'   sostituito  da  una
          dichiarazione  dell'interessato  corredata, anche per mezzo
          di   autocertificazioni,   delle   certificazioni  e  delle
          attestazioni  normativamente  richieste.  L'amministrazione
          competente  puo'  richiedere  informazioni o certificazioni
          relative  a  fatti,  stati  o qualita' soltanto qualora non
          siano    attestati    in   documenti   gia'   in   possesso
          dell'amministrazione   stessa   o  non  siano  direttamente
          acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
              2.  L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere
          iniziata  decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
          della    dichiarazione    all'amministrazione   competente.
          Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
          da' comunicazione all'amministrazione competente.
              3.  L'amministrazione  competente, in caso di accertata
          carenza  delle  condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
          nel   termine   di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione   di   cui   al   comma 2,   adotta  motivati
          provvedimenti  di  divieto di prosecuzione dell'attivita' e
          di  rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo che, ove cio' sia
          possibile,   l'interessato   provveda   a  conformare  alla
          normativa  vigente  detta attivita' ed i suoi effetti entro
          un  termine  fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
          inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque salvo il
          potere    dell'amministrazione   competente   di   assumere
          determinazioni   in  via  di  autotutela,  ai  sensi  degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
          prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,
          il  termine  per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
          sono  sospesi,  fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
          massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
          puo'  adottare  i  propri  provvedimenti  indipendentemente
          dall'acquisizione  del  parere.  Della  sospensione e' data
          comunicazione all'interessato.
              4.  Restano  ferme le disposizioni di legge vigenti che
          prevedono  termini  diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
          per  l'inizio  dell'attivita'  e  per  l'adozione  da parte
          dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
          di  prosecuzione  dell'attivita'  e  di  rimozione dei suoi
          effetti.
              5.  Ogni  controversia  relativa  all'applicazione  dei
          commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
          giudice amministrativo.».
              2.  La  prima  registrazione  dei  veicoli nel pubblico
          registro   automobilistico   (P.R.A.)   puo'  anche  essere
          effettuata   per  istanza  dell'acquirente,  attraverso  lo
          Sportello   telematico   dell'automobilista  (STA)  di  cui
          all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della   Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358,  con  le
          modalita'  di  cui all'art. 38, comma 3, del regolamento di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          2000, n. 445.
              3.  Alla  rubrica dell'art. 8 del regolamento di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
          n  358, sono soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione
          sostitutiva»;  i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies
          del  medesimo  art.  8,  nonche'  l'allegato  1  del citato
          regolamento, sono abrogati.
              4. (Abrogato).
              5. (Abrogato).
              6. (Abrogato).
              6-bis. (Omissis).
              6-ter. (Omissis).
              6-quater. (Omissis).
              6-quinquies.  Continuano  ad applicarsi le disposizioni
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione   del   presente   decreto,  emanate  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se
          non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal
          Governo  o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'art.
          2,  comma 2,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, come
          sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.
              6-sexies.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 20 della
          legge   7   agosto   1990,  n.  241,  come  sostituito  dal
          comma 6-ter  del  presente  articolo,  non  si applicano ai
          procedimenti  in corso alla data di entrata in vigore della
          legge   di  conversione  del  presente  decreto,  ferma  la
          facolta' degli interessati di presentare nuove istanze.
              6-septies.  Le  domande  presentate  entro  centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto  si  intendono accolte,
          senza   necessita'  di  ulteriori  istanze  o  diffide,  se
          l'amministrazione    non    comunica   all'interessato   il
          provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni,
          salvo  che,  ai sensi della normativa vigente, sia previsto
          un  termine piu' lungo per la conclusione del procedimento.
          Si  applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art.
          20  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal
          comma 6-ter del presente articolo.
              6-octies.  Il comma 2 dell'art. 18 della legge 7 agosto
          1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
                «2.  I  documenti  attestanti atti, fatti, qualita' e
          stati   soggettivi,   necessari   per   l'istruttoria   del
          procedimento,  sono  acquisiti  d'ufficio  quando  sono  in
          possesso   dell'amministrazione   procedente,  ovvero  sono
          detenuti,    istituzionalmente,    da    altre    pubbliche
          amministrazioni.    L'amministrazione    procedente    puo'
          richiedere  agli  interessati i soli elementi necessari per
          la ricerca dei documenti.».
              6-novies.  All'art.  21  della  legge 7 agosto 1990, n.
          241, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
                «2-bis.  Restano  ferme le attribuzioni di vigilanza,
          prevenzione  e  controllo  su attivita' soggette ad atti di
          assenso  da  parte di pubbliche amministrazioni previste da
          leggi  vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita'
          ai sensi degli articoli 19 e 20».
              6-decies.  Al comma 5 dell'art. 25 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          «Le   controversie   relative   all'accesso   ai  documenti
          amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva
          del giudice amministrativo».
              6-undecies.   All'art.  16,  comma 3,  della  legge  29
          dicembre  1993,  n.  580,  le parole: «una sola volta» sono
          sostituite dalle seguenti: «due sole volte».
              6-duodecies.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita' di
          propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si
          avvale  di  una  Commissione istituita presso la Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica,  presieduta  dal  Ministro o da un suo delegato e
          composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e
          legislativi  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
          con  funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di
          venti   componenti   scelti  fra  professori  universitari,
          magistrati  amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati
          dello  Stato,  funzionari parlamentari, avvocati del libero
          foro  con  almeno  quindici  anni  di  iscrizione  all'albo
          professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed
          esperti  di  elevata  professionalita'.  Se appartenenti ai
          ruoli  delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono
          essere  collocati  in aspettativa o fuori ruolo, secondo le
          norme   ed   i   criteri  dei  rispettivi  ordinamenti.  La
          Commissione  e'  assistita  da  una  segreteria tecnica. Il
          contingente  di personale da collocare fuori ruolo ai sensi
          del presente comma non puo' superare le dieci unita'.
              6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione
          e  della  segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies e'
          disposta  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri  o  del  Ministro  per la funzione pubblica da lui
          delegato,  che ne disciplina altresi' l'organizzazione e il
          funzionamento.  Nei  limiti dell'autorizzazione di spesa di
          cui  al  comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello
          stesso  Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  sono  stabiliti i compensi spettanti ai
          predetti componenti.
              6-quaterdecies.  Per l'attuazione dei commi 6-duodecies
          e  6-terdecies  e'  autorizzata la spesa massima di 750.000
          euro  per  l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e
          di  1.500.000  euro  per  l'anno 2007. Al relativo onere si
          provvede       mediante       corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo
          30  luglio  1999,  n. 303, come determinata dalla tabella C
          della  legge  30  dicembre  2004, n. 311; dall'anno 2008 si
          provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
          legge  5  agosto  1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              6-quinquiesdecies.   Al   comma 8   dell'art.   50  del
          decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo
          le  parole:  «al  Ministero  dell'economia e delle finanze»
          sono  inserite  le seguenti: «, entro il giorno 10 del mese
          successivo  a quello di utilizzazione della ricetta medica,
          anche  per  il tramite delle associazioni di categoria e di
          soggetti  terzi  a  tal fine individuati dalle strutture di
          erogazione dei servizi sanitari.».
          Note all'art. 1, comma 393:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  del  decreto
          legislativo   19   novembre  1997,  n.  422,  e  successive
          modificazioni,  recante  «Conferimento alle regioni ed agli
          enti  locali  di funzioni e compiti in materia di trasporto
          pubblico  locale,  a  norma  dell'art.  4,  comma 4,  della
          legge 15  marzo  1997,  n. 59», cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  18  (Organizzazione  dei  servizi  di  trasporto
          pubblico  regionale e locale). - 1. L'esercizio dei servizi
          di  trasporto  pubblico  regionale  e locale, con qualsiasi
          modalita'  effettuati  e  in  qualsiasi  forma affidati, e'
          regolato,  a  norma  dell'art.  19,  mediante  contratti di
          servizio  di  durata non superiore a nove anni. L'esercizio
          deve  rispondere  a principi di economicita' ed efficienza,
          da  conseguirsi  anche attraverso l'integrazione modale dei
          servizi  pubblici  di trasporto. I servizi in economia sono
          disciplinati con regolamento dei competenti enti locali.
              2.  Allo  scopo  di  incentivare  il  superamento degli
          assetti   monopolistici   e   di   introdurre   regole   di
          concorrenzialita'  nella  gestione dei servizi di trasporto
          regionale  e  locale,  per  l'affidamento  dei  servizi  le
          regioni   e  gli  enti  locali  si  attengono  ai  principi
          dell'art.   2   della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,
          garantendo in particolare:
                a) il  ricorso  alle  procedure  concorsuali  per  la
          scelta  del  gestore del servizio sulla base degli elementi
          del   contratto  di  servizio  di  cui  all'art.  19  e  in
          conformita'  alla  normativa  comunitaria e nazionale sugli
          appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare
          i  soggetti  in possesso dei requisiti di idoneita' morale,
          finanziaria  e  professionale  richiesti,  ai  sensi  della
          normativa  vigente,  per  il conseguimento della prescritta
          abilitazione  all'autotrasporto  di  viaggiatori su strada,
          con  esclusione,  terminato il periodo transitorio previsto
          dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle
          societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in
          affidamento  diretto  o  a  seguito  di  procedure  non  ad
          evidenza   pubblica,   e   delle   societa'   dalle  stesse
          controllate  o ad esse collegate, delle loro controllanti e
          delle  societa'  di  gestione  delle reti, degli impianti e
          delle  altre dotazioni patrimoniali. La gara e' aggiudicata
          sulla  base  delle  migliori  condizioni  economiche  e  di
          prestazione  del  servizio, nonche' dei piani di sviluppo e
          potenziamento  delle reti e degli impianti, oltre che della
          fissazione  di  un coefficiente minimo di utilizzazione per
          la  istituzione  o  il  mantenimento  delle  singole  linee
          esercite.   Il   bando   di  gara  deve  garantire  che  la
          disponibilita'   a   qualunque  titolo  delle  reti,  degli
          impianti  e  delle  altre dotazioni patrimoniali essenziale
          per  l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun
          modo,  elemento  discriminante  per  la  valutazione  delle
          offerte  dei  concorrenti.  Il  bando di gara deve altresi'
          assicurare  che  i beni di cui al periodo precedente siano,
          indipendentemente  da  chi ne abbia, a qualunque titolo, la
          disponibilita',  messi a disposizione del gestore risultato
          aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
                b);
                c);
                d) l'esclusione,  in  caso  di  mancato  rinnovo  del
          contratto  alla  scadenza  o  di  decadenza  dal  contratto
          medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;
                e) l'indicazione delle modalita' di trasferimento, in
          caso  di  cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore
          all'impresa    subentrante    dei   beni   essenziali   per
          l'effettuazione del servizio e del personale dipendente con
          riferimento a quanto disposto all'art. 26 del regio decreto
          8 gennaio 1931, n. 148;
                f) l'applicazione  della  disposizione  dell'art.  1,
          comma 5,  del  regolamento  1893/91/CEE  alle  societa'  di
          gestione  dei  servizi  di  trasporto  pubblico locale che,
          oltre   a  questi  ultimi  servizi,  svolgono  anche  altre
          attivita';
                g) la  determinazione  delle  tariffe del servizio in
          analogia,  ove  possibile,  a  quanto  previsto dall'art. 2
          della legge 14 novembre 1995, n. 481.
              3.  Le  regioni  e  gli  enti  locali, nelle rispettive
          competenze,   incentivano   il  riassetto  organizzativo  e
          attuano,  entro  e  non  oltre  il  31  dicembre  2000,  la
          trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche
          con  le  procedure di cui all'art. 17, commi 51 e seguenti,
          della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  societa'  di
          capitali, ovvero in cooperative a responsabilita' limitata,
          anche   tra   i  dipendenti,  o  l'eventuale  frazionamento
          societario  derivante da esigenze funzionali o di gestione.
          Di tali societa', l'ente titolare del servizio puo' restare
          socio unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la
          trasformazione  di  cui al presente comma non avvenga entro
          il  termine  indicato,  provvede il sindaco o il presidente
          della  provincia  nei  successivi  tre  mesi.  In  caso  di
          ulteriore   inerzia,  la  regione  procede  all'affidamento
          immediato  del  relativo  servizio  mediante  le  procedure
          concorsuali di cui al comma 2, lettera a).
              3-bis.  Le regioni prevedono un periodo transitorio, da
          concludersi  comunque  entro il 31 dicembre 2003, nel corso
          del  quale  vi  e'  la  facolta'  di  mantenere  tutti  gli
          affidamenti  agli  attuali  concessionari  ed alle societa'
          derivanti  dalle  trasformazioni  di cui al comma 3, ma con
          l'obbligo  di affidamento di quote di servizio o di servizi
          speciali  mediante  procedure concorsuali, previa revisione
          dei  contratti  di  servizio  in  essere  se necessaria; le
          regioni  procedono  altresi' all'affidamento della gestione
          dei  relativi  servizi  alle societa' costituite allo scopo
          dalle   ex  gestioni  governative,  fermo  restando  quanto
          previsto  dalle  norme  in  materia  di programmazione e di
          contratti  di  servizio  di  cui  al  capo II. Trascorso il
          periodo  transitorio,  tutti  i  servizi  vengono  affidati
          esclusivamente  tramite  le procedure concorsuali di cui al
          comma 2, lettera a);
              3-ter.  Ferme restando le procedure di gara ad evidenza
          pubblica  gia'  avviate  o  concluse,  le  regioni  possono
          disporre  una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un
          massimo  di  un  anno,  in favore di soggetti che, entro il
          termine  del  periodo  transitorio  di  cui al comma 3-bis,
          soddisfino una delle seguenti condizioni:
                a) per  le  aziende  partecipate  da  regioni  o enti
          locali,  sia  avvenuta  la  cessione, mediante procedure ad
          evidenza  pubblica,  di una quota di almeno il 20 per cento
          del  capitale  sociale  ovvero di una quota di almeno il 20
          per  cento  dei  servizi  eserciti  a societa' di capitali,
          anche consortili, nonche' a cooperative e consorti, purche'
          non partecipate da regioni o da enti locali;