(parte 6)
                b)  si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario
          mediante  fusione  di  almeno  due  societa' affidatarie di
          servizio   di  trasporto  pubblico  locale  nel  territorio
          nazionale   ovvero   alla   costituzione  di  una  societa'
          consortile,  con  predisposizione  di  un piano industriale
          unitario, di cui siano soci almeno due societa' affidatarie
          di  servizio  di  trasporto  pubblico locale nel territorio
          nazionale.  Le  societa'  interessate  dalle  operazioni di
          fusione   o  costituzione  di  societa'  consortile  devono
          operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini
          di  traffico uniti da contiguita' territoriale in modo tale
          che  tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un
          maggiore  livello  di servizi di trasporto pubblico locale,
          secondo parametri di congruita' definiti dalle regioni.
              3-quater.  Durante  i  periodi  di cui ai commi 3-bis e
          3-ter,  i  servizi di trasporto pubblico regionale e locale
          possono   continuare   ad  essere  prestati  dagli  attuali
          esercenti,  comunque  denominati.  A tali soggetti gli enti
          locali affidanti possono integrare il contratto di servizio
          pubblico  gia'  in  essere ai sensi dell'art. 19 in modo da
          assicurare  l'equilibrio  economico e attraverso il sistema
          delle  compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE)
          n.  1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive
          modificazioni,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto
          stabilito all'art. 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari
          dei   servizi,   sulla  base  degli  indirizzi  degli  enti
          affidanti, provvedono, in particolare:
                a) al  miglioramento  delle  condizioni di sicurezza,
          economicita' ed efficacia dei servizi offerti nonche' della
          qualita'     dell'informazione     resa     all'utenza    e
          dell'accessibilita'  ai  servizi  in  termini di frequenza,
          velocita' commerciale, puntualita' ed affidabilita';
                b) al  miglioramento  del  servizio  sul  piano della
          sostenibilita' ambientale;
                c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di
          trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a
          quanto previsto al comma 3-quinquies.
              3-quinquies.  Le  disposizioni  di cui ai commi 3-bis e
          3-quater  si  applicano anche ai servizi automobilistici di
          competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati
          commi,   le   regioni  e  gli  enti  locali  promuovono  la
          razionalizzazione     delle     reti    anche    attraverso
          l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando
          sistemi  di  tariffazione  unificata  volti ad integrare le
          diverse modalita' di trasporto.
              3-sexies.  I  soggetti  titolari  dell'affidamento  dei
          servizi  ai  sensi  dell'art. 113, comma 5, lettera c), del
          testo  unico  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n.  267, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera d),
          del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326,
          provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  disposizione, una quota di almeno il 20 per cento
          dei  servizi  eserciti  a  soggetti  privati  o a societa',
          purche'  non  partecipate  dalle  medesime  regioni o dagli
          stessi enti locali affidatari dei servizi.
              3-septies.  Le  societa'  che fruiscono della ulteriore
          proroga  di  cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata
          della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad
          evidenza   pubblica   attivate  sul  resto  del  territorio
          nazionale per l'affidamento di servizi.».
          Note all'art. 1, comma 394:
              - Si  riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 18 del
          decreto  legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
          modificazioni,  recante  «Conferimento alle regioni ed agli
          enti  locali  di funzioni e compiti in materia di trasporto
          pubblico  locale,  a  norma  dell'art.  4,  comma 4,  della
          legge 15  marzo  1997,  n. 59», cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da
          concludersi  comunque  entro il 31 dicembre 2006, nel corso
          del  quale  vi  e'  la  facolta'  di  mantenere  tutti  gli
          affidamenti  agli  attuali  concessionari  ed alle societa'
          derivanti  dalle  trasformazioni  di cui al comma 3, ma con
          l'obbligo  di affidamento di quote di servizio o di servizi
          speciali  mediante  procedure concorsuali, previa revisione
          dei  contratti  di  servizio  in  essere  se necessaria; le
          regioni  procedono  altresi' all'affidamento della gestione
          dei  relativi  servizi  alle societa' costituite allo scopo
          dalle   ex  gestioni  governative,  fermo  restando  quanto
          previsto  dalle  norme  in  materia  di programmazione e di
          contratti  di  servizio  di  cui  al  capo II. Trascorso il
          periodo  transitorio,  tutti  i  servizi  vengono  affidati
          esclusivamente  tramite  le procedure concorsuali di cui al
          comma 2, lettera a)».
          Note all'art. 1, comma 395:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 55 dell'art. 13 del
          decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269  recante:
          «Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
          correzione  dell'andamento dei conti pubblici», convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
                «55. I confidi che alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione
          possono  continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni
          dalla  stessa  data.  Fino a tale termine i confidi possono
          prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
          dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
          alle imprese consorziate o socie.».
          Note all'art. 1, comma 396:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  22  del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 143 recante «Disposizioni in
          materia  di  commercio  con  l'estero, a norma dell'art. 4,
          comma 4,  lettera c),  e  dell'art. 11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59», cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  22  (Disposizioni  in materia di contributi e di
          finanziamenti  per  lo  sviluppo  delle esportazioni). - 1.
          Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  7 della legge 25
          marzo  1997,  n.  68,  i  contributi  di  cui  all'art.  1,
          comma 40,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, concessi
          dal  Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati
          ad  incentivare  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'
          promozionali  di  rilievo  nazionale  e la realizzazione di
          progetti     volti     a    favorire,    in    particolare,
          l'internazionalizzazione  delle  piccole  e  medie  imprese
          nonche'  le  attivita' relative alla promozione commerciale
          all'estero  del settore turistico al fine di incrementare i
          flussi   turistici  verso  l'Italia.  Essi  possono  essere
          erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto
          ministeriale  previsto dal suddetto art. 1, comma 40, anche
          a  favore  di  soggetti  diversi da quelli indicati, per il
          predetto  Ministero,  nella  tabella  A allegata alla legge
          citata.
              2.  All'art.  1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992,
          n. 212, le parole: «dell'Europa centrale ed orientale» sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «individuati  annualmente dal
          CIPE  con  delibera adottata su proposta del Ministro degli
          affari  esteri,  di  concerto con il Ministro del commercio
          con l'estero».
              3.   I  criteri  e  le  procedure  di  concessione  dei
          contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero
          ai  sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le
          modalita'  di  verifica,  anche  ad  opera  di  terzi,  dei
          risultati  sono  stabiliti,  ai sensi dell'art. 12, legge 7
          agosto   1990,   n.   241,   e   successive   modifiche  ed
          integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.
          20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              4.   Sino  alla  determinazione  dei  criteri  e  delle
          procedure  di  concessione  dei  contributi  ai  sensi  del
          comma 3  restano,  comunque,  in  vigore  i  criteri  e  le
          procedure attualmente vigenti.
              5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art. 3,
          legge 20 ottobre 1990, n. 304:
                a) nei limiti del 50 per cento dell'importo, le spese
          relative  a  studi  di  prefattibilita'  e  di fattibilita'
          connessi    all'aggiudicazione    di   commesse,   comunque
          denominate,  ed  eventualmente comprensive delle operazioni
          di finanziamento, in cui il corrispettivo e' costituito, in
          tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;
                b) le   spese  relative  a  programmi  di  assistenza
          tecnica e studi di fattibilita' collegati alle esportazioni
          ed agli investimenti italiani all'estero.
              6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  sono fissati modalita' e
          criteri  di concessione e di restituzione del finanziamento
          di cui al comma 5.
              6-bis.  Una  quota delle disponibilita' finanziarie del
          fondo  rotativo  istituito dall'art. 2 del decreto-legge 28
          maggio  1981,  n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 luglio 1981, n. 394, puo' essere utilizzata per la
          concessione  di  una  garanzia integrativa e sussidiaria ai
          soggetti beneficiari dei finanziament agevolati concessi ai
          sensi  del  predetto  art. 2. La determinazione della quota
          massima  delle disponibilita' da destinare alla concessione
          della   garanzia,  nonche'  la  percentuale  massima  della
          garanzia  rispetto  all'ammontare  del  finanziamento, sono
          stabilite con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del
          presente articolo.
              7.  I  decreti di attuazione previsti dagli articoli 2,
          terzo  comma,  del  decreto-legge  28  maggio 1981, n. 251,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
          n.  394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304,
          sono  adottati  dal Ministro del commercio con l'estero, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
              8.  Nella determinazione dei criteri per la concessione
          dei   contributi   e  di  finanziamenti  volti  a  favorire
          l'internazionalizzazione    delle   imprese   puo'   essere
          riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso
          di   una   certificazione   di   qualita'  del  prodotto  o
          dell'azienda.».
          Note all'art. 1, comma 397:
              - Si  riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge 28
          maggio 1981, n. 251, recante «Provvedimenti per il sostegno
          delle esportazioni italiane» convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  29 luglio 1981, n. 394, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
          un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte  di  programmi  di  penetrazione  commerciale di cui
          all'art.  15,  lettera n),  della  legge 24 maggio 1977, n.
          227,  in  Paesi  diversi  da quelli delle Comunita' europee
          nonche'  a  fronte  di  attivita'  relative alla promozione
          commerciale  all'estero  del  settore  turistico al fine di
          acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
              Il  fondo di cui al precedente comma e' amministrato da
          un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio
          con  l'estero  di concerto con il Ministro del tesoro ed il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
          Il  comitato,  istituito  presso il Ministero del commercio
          con l'estero, e' composto:
                a) dal  Ministro del commercio con l'estero o, su sua
          delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
                b) da  un  dirigente  per  ciascuno dei Ministeri del
          tesoro,  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
          del  commercio  con  l'estero o da altrettanti supplenti di
          pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
                c) dal  direttore  generale del Mediocredito centrale
          o,  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,  da  un suo
          delegato;
                d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per
          il  commercio  estero  (ICE),  o,  in caso di sua assenza o
          impedimento, da un suo delegato.
              Le  condizioni  e  le  modalita' per la concessione dei
          finanziamenti  di  cui  al  primo  comma del  presente art.
          nonche'  l'importo  massimo  degli stessi saranno stabiliti
          con  decreto  del  Ministro  del tesoro, di concerto con il
          Ministro  del  commercio  con l'estero, sentito il Comitato
          interministeriale  per  il  credito ed il risparmio, tenuto
          conto  del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo
          1976,  n.  71. Le tipologie e le modalita' delle garanzie a
          copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi
          e  di  altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono
          determinate  dal  comitato  di  cui alla convenzione del 16
          ottobre  1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e
          la  SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'art. 25 del decreto
          legislativo  31  marzo  1998,  n.  143. Saranno ammesse con
          priorita'  ai benefici del fondo le richieste relative alle
          piccole  e  medie  imprese  comprese  quelle  agricole,  ai
          consorzi  e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle
          societa'  a prevalente capitale pubblico che operano per la
          commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e
          medie imprese del Mezzogiorno.
              La disposizione di cui al primo comma del presente art.
          si  applica  anche  alle  imprese  alberghiere e turistiche
          limitatamente  alle  attivita'  volte  ad  incrementare  la
          domanda estera del settore.
              E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo
          comma della  somma  di  lire  375  miliardi per il triennio
          1981-83  in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di
          lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983»
          Note all'art. 1, comma 399:
              - Si riporta il testo dell'art. 95 del regio decreto 28
          aprile 1938, n. 1165, recante «Approvazione del testo unico
          delle  disposizioni  sull'edilizia  popolare ed economica»,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  95.  -  I  requisiti  per l'attribuzione di case
          costruite da cooperative, oltre quelli prescritti dall'art.
          31 sono:
                a) l'appartenenza  ad  una  delle  categorie indicate
          nell'art. 91 e nel secondo comma dell'art. 90;
                b) la  residenza  anagrafica  o  attivita' lavorativa
          esclusiva  o  principale  nel  comune  o  in uno dei comuni
          nell'ambito territoriale ove e' localizzato l'alloggio, ove
          per  ambito  territoriale  si  prende  a riferimento quello
          individuato dalle delibere regionali di programmazione.
              Il  requisito  di cui alla lettera a) deve esistere sia
          al    momento    della    prenotazione    sia    a   quello
          dell'assegnazione,  salvo  che  per  gli  appartenenti alla
          categoria  indicata  alla lettera a) del successivo art. 97
          per   i   quali   e'  sufficiente  che  esista  al  momento
          dell'iscrizione alla cooperativa.
              Le  eventuali  interruzioni  nel possesso del requisito
          fra  la  data della prenotazione e quella dell'assegnazione
          non pregiudicano il diritto del socio.
              Il   requisito   di   cui  alla  lettera b)  del  primo
          comma deve   esistere   alla   data   di   iscrizione  alla
          cooperativa o da quella della prenotazione.».
          Note all'art. 1, comma 400:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 29 del
          decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269   recante
          «Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
          correzione  dell'andamento dei conti pubblici», convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
              «1.  Ai  fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  di
          finanza  pubblica  previsti  per  l'anno 2004 attraverso la
          dismissione  di  beni immobili dello Stato, in funzione del
          patto   di   stabilita'   e   crescita,  si  provvede  alla
          alienazione  di tali immobili con prioritario riferimento a
          quelli  per i quali sia stato gia' determinato il valore di
          mercato.  L'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto
          dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di
          concerto   con   i   Ministeri  interessati,  a  vendere  a
          trattativa  privata, anche in blocco, beni immobili adibiti
          o  comunque  destinati  ad uffici pubblici non assoggettati
          alle  disposizioni  in  materia  di  tutela  del patrimonio
          culturale  dettato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n.  490,  ovvero  per  i  quali sia stato accertato, con le
          modalita'  indicate  nell'art.  27  del  presente  decreto,
          l'inesistenza   dell'interesse  culturale.  La  vendita  fa
          venire  meno  l'uso  governativo,  ovvero  l'uso pubblico e
          l'eventuale   diritto   di  prelazione  spettante  ad  enti
          pubblici  anche  in  caso  di  rivendita.  Si  applicano le
          disposizioni   di  cui  al  secondo  periodo  del  comma 17
          dell'art.  3  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,  n.  410,  nonche' al primo ed al secondo periodo del
          comma 18  del  medesimo  art. 3. Per l'anno 2004, una quota
          delle  entrate  rivenienti  dalla vendita degli immobili di
          cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro,
          e'   iscritta  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  in  apposito  fondo,  per
          provvedere  alla  spesa  per canoni, oneri e ogni ulteriore
          incombenza  connessi  alla locazione degli immobili stessi.
          Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  delle  risorse di cui agli articoli 28,
          comma 3,  e  29,  comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n.
          28,  non  impegnate  al  termine dell'esercizio finanziario
          2003,  e'  versata all'entrata del bilancio dello Stato per
          essere  riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia
          e  delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo, ai
          sensi  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente
          della  Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che
          le  risorse  di cui all'art. 29, comma 4, della legge n. 28
          del  1999,  affidate  al  citato  fondo sono destinate alla
          spesa  per  i  canoni di locazione di immobili per il Corpo
          della  Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse
          stanziate  per  l'anno  2000  e  non  impegnate  al termine
          dell'esercizio finanziario 2003 e' destinata all'incremento
          delle  dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione
          del  programma di interventi infrastrutturali del Corpo. Il
          fondo  e' attribuito alle pertinenti unita' previsionali di
          base  degli stati di previsione interessati con decreti del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, su proposta del
          Ministro  competente,  da  comunicare,  anche  con evidenze
          informatiche,  tramite  l'Ufficio centrale di bilancio alle
          relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A
          decorrere   dall'anno   2005,   l'importo   del   fondo  e'
          determinato  con la legge di bilancio. Agli immobili ceduti
          ai  sensi  del presente comma si applicano l'ultimo periodo
          dell'art.   2,   comma 6,  e  l'art.  4,  comma 2-ter,  del
          decreto-legge  25  settembre  2001, n. 351, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni
          culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi dell'art. 10 della
          legge 6 luglio 2002, n. 137»:
              «Art.  12  (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
          cose  immobili  e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
          siano  opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
          risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  sono  sottoposte alle
          disposizioni  del  presente  Titolo  fino  a quando non sia
          stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
              2.  I  competenti  organi del Ministero, d'ufficio o su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata  dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o  etnoantropologico  nelle  cose  di cui al comma 1, sulla
          base  di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti dal
          Ministero  medesimo  al  fine  di assicurare uniformita' di
          valutazione.
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al  comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e dalle
          relative    schede    descrittive.   I   criteri   per   la
          predisposizione  degli  elenchi,  le modalita' di redazione
          delle  schede  descrittive  e  di trasmissione di elenchi e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto  con  l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
          in  uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con il
          concerto  della  competente direzione generale dei lavori e
          del  demanio.  Il  Ministero  fissa,  con  propri decreti i
          criteri   e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e  la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione  conoscitiva,  da parte degli altri soggetti
          di cui al comma 1.
              4.  Qualora  nelle cose sottoposte a schedatura non sia
          stato  riscontrato  l'interesse  di cui al comma 2, le cose
          medesime  sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
          del presente Titolo.
              5.  Nel  caso  di  verifica  con esito negativo su cose
          appartenenti  al demanio dello Stato, delle regioni e degli
          altri  enti  pubblici  territoriali, la scheda contenente i
          relativi  dati  e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
          ne  dispongano  la  sdemanializzazione, qualora, secondo le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse.
              6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4
          per  le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
              7.  L'accertamento  dell'interesse  artistico, storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli  indirizzi  generali  di  cui  al comma 2, costituisce
          dichiarazione   ai   sensi  dell'art.  13  ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
          comma 2.  I  beni  restano  definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente Titolo.
              8.  Le  schede descrittive degli immobili di proprieta'
          dello   Stato  oggetto  di  verifica  con  esito  positivo,
          integrate   con   il   provvedimento  di  cui  al  comma 7,
          confluiscono  in  un  archivio  informatico  accessibile al
          Ministero  e  all'agenzia  del  demanio,  per  finalita' di
          monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione
          degli  interventi  in  funzione delle rispettive competenze
          istituzionali.
              9.  Le disposizioni del presente art. si applicano alle
          cose  di  cui  al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse
          appartengono  mutino  in  qualunque  modo  la  loro  natura
          giuridica.
              10.  Resta fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8,
          10,  12,  13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
          n.   269,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  24
          novembre 2003, n. 326.».
          Note all'art. 1, comma 401:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 1 del decreto legge 8
          agosto  1996,  n.  429 recante «Potenziamento dei controlli
          per    prevenire   l'encefalopatia   spongiforme   bovina»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996,
          n. 532:
              «Art. 1. - 1. Per far fronte all'insorgenza di malattie
          infettive  e  diffusive  degli animali e per ogni emergenza
          che  comporti  rischi  per  la  salute  pubblica  nel campo
          veterinario,  alimentare  e  dei trattamenti fitosanitari o
          che  comporti  rischi  per  il  benessere  degli animali da
          allevamento, in adempimento anche ad obblighi comunitari ed
          internazionali, il Ministero della sanita':
                a) qualora   non   sia   possibile   provvedere   con
          dipendenti  di  ruolo,  utilizza  veterinari,  farmacisti e
          chimici  con  incarichi  individuali  a tempo determinato e
          revocabili,  secondo le modalita' stabilite dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica  8  maggio  1985,  n.  254, e
          successive  modificazioni,  e  provvedendo  con  i compensi
          stabiliti  dal decreto del Ministro della sanita' in data 7
          ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del
          25 gennaio 1988, e successive modificazioni;
                b) organizza  ed impiega le unita' di crisi, previste
          dalle  norme  nazionali  e  comunitarie,  nonche'  i centri
          nazionali di referenza;
                c) provvede    alla    specifica    formazione    del
          personale.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto legge 1°
          ottobre  2005,  n.  202  recante  «Misure  urgenti  per  la
          prevenzione   dell'influenza   aviaria»,   convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244:
              «Art. 1 (Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria
          le malattie degli animali e le relative emergenze). - 1. Ai
          fini  del  potenziamento  e  della  razionalizzazione degli
          strumenti  di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie
          animali   e   le   emergenze   zoo-sanitarie,  nonche'  per
          incrementare   le   attivita'  di  prevenzione,  profilassi
          internazionale   e  controllo  sanitario  esercitato  dagli
          uffici centrali e periferici del Ministero della salute, e'
          istituito   presso  la  Direzione  generale  della  sanita'
          veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il
          Centro  nazionale  di lotta ed emergenza contro le malattie
          animali,  di  seguito  denominato  «Centro  nazionale», che
          definisce  e  programma  gli  obiettivi  e  le strategie di
          controllo   e  di  eradicazione  delle  malattie  e  svolge
          mediante  l'Unita'  centrale  di  crisi, unica per tutte le
          malattie   animali  e  raccordo  tecnico-operativo  con  le
          analoghe   strutture   regionali   e   locali,  compiti  di
          indirizzo,  coordinamento e verifica ispettiva anche per le
          finalita'   di   profilassi   internazionale,   avvalendosi
          direttamente  degli  Istituti  zooprofilattici sperimentali
          con  i loro Centri di referenza ed in particolare di quello
          per  l'influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza
          nazionale   per   l'epidemiologia,   del   Dipartimento  di
          veterinaria   dell'Istituto   superiore   di   sanita'   in
          collaborazione  con  le  regioni  e  le  province autonome,
          nonche'    delle   Facolta'   universitarie   di   medicina
          veterinaria   e   degli   organi  della  sanita'  militare.
          L'individuazione  dettagliata  delle funzioni e dei compiti
          del  Centro  nazionale, unitamente alla sua composizione ed
          alla    organizzazione   necessaria   ad   assicurarne   il
          funzionamento, e' effettuata con decreto del Ministro della
          salute,  nel  limite  massimo  di spesa di 190.000 euro per
          l'anno  2005  e  di  5  milioni  di  euro annui a decorrere
          dall'anno 2006.
              2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro
          delle  politiche  agricole  e forestali sono determinate le
          modalita'  di  partecipazione  alle  attivita'  del  Centro
          nazionale  e  dell'Unita'  di  crisi  delle  strutture  del
          Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti
          di ricerca ad esso collegati.
              3.  E'  istituito  presso  il Ministero della salute il
          Dipartimento   per  la  sanita'  pubblica  veterinaria,  la
          nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre
          uffici   di   livello   dirigenziale  generale,  nel  quale
          confluiscono,  tra  l'altro,  la  Direzione  generale della
          sanita'  veterinaria  e degli alimenti, l'istituendo Centro
          nazionale,  nonche'  il Comitato nazionale per la sicurezza
          alimentare,    con    il   compito   di   provvedere   alla
          riorganizzazione   delle   attivita'   attribuite  a  detto
          Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
          successive modificazioni, in materia di sanita' veterinaria
          e di sicurezza degli alimenti.
              4.  Per  garantire  lo svolgimento dei compiti connessi
          alla  prevenzione  e alla lotta contro l'influenza aviaria,
          le  malattie  degli  animali  e  le  relative emergenze, il
          Ministero della salute e' autorizzato a:
                a) indire    concorsi    pubblici    mediante    quiz
          preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con
          contratti  a  tempo  determinato di durata triennale, di un
          numero  massimo  di  sessanta  dirigenti  veterinari  di  I
          livello;
                b) bandire    concorsi    pubblici    mediante   quiz
          preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con
          contratti  a  tempo  determinato di durata triennale, di un
          numero  massimo  di  cinquanta  operatori del settore della
          prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.
              4-bis.  Alle  assunzioni  di cui al comma 4 si provvede
          nell'anno  2006  e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal
          fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro.
              5. La dotazione organica del Ministero della salute, e'
          incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.
              5-bis.  Gli  oneri  derivanti  dai  commi 3  e  5  sono
          valutati  in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170
          a decorrere dall'anno 2006.
              5-ter.  Il  Ministro della salute adotta con ordinanza,
          ove   occorra  e  comunque  con  un  limite  temporale  non
          superiore  a  sei  mesi,  la  sospensione parziale o totale
          dell'attivita'     venatoria     sull'intero     territorio
          nazionale.».
          Note all'art. 1, comma 402:
              -  Il  decreto  legge  8  agosto  1996,  n. 429 recante
          «Potenziamento  dei controlli per prevenire l'encefalopatia
          spongiforme  bovina» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          22   agosto  1996,  n.  196  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge 21   ottobre  1996,  n.  532
          (Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 1996, n. 247).
          Note all'art. 1, comma 403:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»:
              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano).  - 1. Governo, regioni e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio  di  leale  collaborazione e nel perseguimento di
          obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed  efficacia
          dell'azione  amministrativa,  possono concludere in sede di
          Conferenza  Stato-regioni  accordi,  al  fine di coordinare
          l'esercizio   delle   rispettive   competenze   e  svolgere
          attivita' di interesse comune (5/a).
              2.   Gli  accordi  si  perfezionano  con  l'espressione
          dell'assenso  del  Governo e dei Presidenti delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
          Note all'art. 1, comma 405:
              - Si  riporta il testo dell'art. 3 del decreto legge 21
          dicembre 1990, n. 391 recante «Trasferimento all'AIMA della
          gestione  delle  risorse  proprie  della  CEE e degli aiuti
          nazionali  nel  settore  dello  zucchero,  nonche' modifica
          delle   norme   per   la   ristrutturazione   del   settore
          bieticolo-saccarifero»,   convertito,   con  modificazioni,
          dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48:
              «Art.   3.   -  1.  L'AIMA  e'  autorizzata  a  versare
          all'Associazione  bieticolo-saccarifera  italiana  -  Fondo
          bieticolo  nazionale  (A.B.S.I.),  per  gli  interventi  di
          perequazione  dei prezzi delle bietole e dei relativi oneri
          comunitari e per azioni di interesse del settore bieticolo,
          una  quota  parte  degli  aiuti  destinati ai produttori di
          bietola  ed  ogni  altro  importo  di spettanza del settore
          bieticolo    nella    misura    indicata    dal   Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste, per ciascuna campagna,
          tenuto conto dell'accordo interprofessionale.».
          Note all'art. 1, comma 406:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo
          2003,   n.   38,   recante   «Disposizioni  in  materia  di
          agricoltura»:
              «Art.  1  (Delega al Governo per la modernizzazione dei
          settori  dell'agricoltura,  della pesca, dell'acquacoltura,
          agroalimentare,  dell'alimentazione  e delle foreste). - 1.
          Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare, nel rispetto delle
          competenze  costituzionali  delle  regioni  e senza nuovi o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, entro due anni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, su
          proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          svolgendo    le   procedure   di   concertazione   con   le
          organizzazioni  di  rappresentanza agricola e della filiera
          agroalimentare,   ai   sensi   dell'art.   20  del  decreto
          legislativo  18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto
          degli   orientamenti  dell'Unione  europea  in  materia  di
          politica  agricola  comune,  uno o piu' decreti legislativi
          per  completare  il processo di modernizzazione dei settori
          agricolo,  della  pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
          dell'alimentazione e delle foreste.
              2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1,  nel
          rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
          la   normativa   comunitaria,  si  conformano  ai  seguenti
          principi   e   criteri  direttivi,  oltre  che,  in  quanto
          compatibili,   alle  finalita'  e  ai  principi  e  criteri
          direttivi  di  cui  all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
          legge 5 marzo 2001, n. 57:
                a) prevedere   l'istituzione   di   un   sistema   di
          concertazione  permanente  fra  Stato,  regioni  e province
          autonome  riguardante  la  preparazione  dell'attivita' dei
          Ministri   partecipanti  ai  Consigli  dell'Unione  europea
          concernenti  le  materie  di  competenza concorrente con le
          regioni  e,  per  quanto  occorra, le materie di competenza
          esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
          fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
          specifico  Consiglio  dell'Unione europea e i presidenti di
          giunta  regionale  o  componenti  di  giunta regionale allo
          scopo delegati;
                b) stabilire   che   la  concertazione  di  cui  alla
          lettera a)  abbia  per  oggetto  anche  l'esame di progetti
          regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza,
          prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
          al   Ministero  competente.  Il  Governo,  qualora  ritenga
          conforme  alle norme nazionali in materia di concorrenza il
          progetto  notificato,  libera  le regioni da ogni ulteriore
          onere,  ne cura la presentazione e segue il procedimento di
          approvazione presso gli organismi comunitari;
                c) stabilire   che   la  concertazione  di  cui  alla
          lettera a)  si  applichi  anche  in  relazione  a  progetti
          rilevanti  ai  fini  dell'esercizio di competenze esclusive
          dello  Stato  e delle regioni o concorrenti, con previsione
          di   uno  specifico  procedimento  per  la  prevenzione  di
          controversie;
                d) favorire  lo  sviluppo  della forma societaria nei
          settori  dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
          anche   attraverso  la  revisione  dei  requisiti  previsti
          dall'art.  12  della  legge  9  maggio  1975,  n. 153, come
          modificato  dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
          2001,  tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n.
          1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;
                e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
          e  accordi  interprofessionali, contratti di coltivazione e
          vendita,  al  fine  di assicurare il corretto funzionamento
          del  mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
          alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
          favorirne  il miglioramento dell'organizzazione economica e
          della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
          di   tutela  della  salute  umana  e  degli  interessi  dei
          consumatori,  nel  rispetto del principio di trasparenza di
          cui  all'art.  9  del  regolamento  n.  178/2002/CE  del 28
          gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
                f) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
          tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
          decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
          criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
          e  della  continuita' della corrispondenza tra misura degli
          importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
          decreto  legislativo  16  aprile  1997,  n.  146, e dettare
          principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
          parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
          appositi  regimi  di  forfettizzazione  degli  imponibili e
          delle  imposte,  nonche'  di  una disciplina tributaria che
          agevoli  la  costituzione  di  adeguate  unita' produttive,
          favorendone    l'accorpamento    e    disincentivando    il
          frazionamento  fondiario,  e favorisca l'accorpamento delle
          unita'  aziendali,  anche  attraverso il ricorso alla forma
          cooperativa  per  la  gestione  comune  dei terreni o delle
          aziende  dei  produttori  agricoli,  con  priorita'  per  i
          giovani  agricoltori,  specialmente  nel  caso in cui siano
          utilizzate risorse pubbliche;
                g) semplificare,   anche   utilizzando   le   notizie
          iscritte  nel registro delle imprese e nel repertorio delle
          notizie  economiche  e  amministrative  (REA) istituito dal
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   7  dicembre  1995,  n.  581,  gli  adempimenti
          contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
                h) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
          tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
          decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i
          principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
          parte concorrente di tali materie;
                i) favorire  l'accesso  ai  mercati  finanziari delle
          imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
          pesca,  al  fine  di  sostenerne  la  competitivita'  e  la
          permanenza   stabile   sui  mercati,  definendo  innovativi
          strumenti   finanziari,   di   garanzia   del   credito   e
          assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
          mercato,  nonche'  favorire  il  superamento da parte delle
          imprese  agricole  delle situazioni di crisi determinate da
          eventi calamitosi o straordinari;
                l) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
          giovani  in  agricoltura anche attraverso l'adozione di una
          disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
                m) rivedere   la  normativa  per  il  supporto  dello
          sviluppo  dell'occupazione  nel settore agricolo, anche per
          incentivare    l'emersione   dell'economia   irregolare   e
          sommersa;
                n) ridefinire    gli    strumenti    relativi    alla
          tracciabilita',  all'etichettatura  e  alla pubblicita' dei
          prodotti  alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
          procedure  di  tracciabilita',  differenziate  per filiera,
          anche  attraverso  la  modifica  dell'art.  18  del decreto
          legislativo  n.  228  del  2001,  in coerenza con il citato
          regolamento  n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni
          alla loro diffusione;
                o) armonizzare   e  razionalizzare  la  normativa  in
          materia  di  controlli e di frodi agroalimentari al fine di
          tutelare  maggiormente  i  consumatori  e  di eliminare gli
          ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
                p) individuare  le  norme  generali regolatrici della
          materia   per   semplificare   e   accorpare  le  procedure
          amministrative  relative  all'immissione in commercio, alla
          vendita  e  all'utilizzazione  di  prodotti  fitosanitari e
          relativi  coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
          dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica   23 aprile  2001,  n.  290,  emanato  ai  sensi
          dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni;
                q) agevolare  la  costituzione  e il funzionamento di
          efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
          associate,    anche    in   riferimento   ai   criteri   di
          rappresentanza   degli   imprenditori  agricoli  associati,
          attraverso  la  modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
          legislativo   n.  228  del  2001,  al  fine  di  consentire
          un'efficace  concentrazione  dell'offerta  della produzione
          agricola,  per  garantire  il  corretto funzionamento delle
          regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
          sul   mercato,   anche   modificando  il  termine  previsto
          dall'art.  26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
          228  del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la
          vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
                r) prevedere  strumenti di coordinamento, indirizzo e
          organizzazione  delle  attivita' di promozione dei prodotti
          del   sistema   agroalimentare  italiano,  con  particolare
          riferimento  ai  prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
          ottenuti  con  metodi  di  produzione biologica, in modo da
          assicurare,  in  raccordo con le regioni, la partecipazione
          degli  operatori  interessati,  anche  al  fine di favorire
          l'internazionalizzazione di tali prodotti;
                s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
          l'ammodernamento   delle   filiere  agroalimentari  gestite
          direttamente    dagli    imprenditori   agricoli   per   la
          valorizzazione   sul   mercato  dei  loro  prodotti,  anche
          attraverso  l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
          costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
          agricole  e  forestali  e delle regioni e partecipata dalle
          organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
          compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
          avanzare  proposte  per  il  loro sostegno, con particolare
          riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
                t) ridefinire   il   sistema   della   programmazione
          negoziata  nei  settori  di  competenza del Ministero delle
          politiche   agricole  e  forestali  e  i  relativi  modelli
          organizzativi,  anche al fine di favorire la partecipazione
          delle  regioni  sulla  base di principi di sussidiarieta' e
          garantire   il   trasferimento  di  un  adeguato  vantaggio
          economico  ai  produttori agricoli, in conformita' a quanto
          previsto  dall'art.  31  del decreto legislativo n. 228 del
          2001;
                u) riformare  la  legge  17  febbraio 1982, n. 41, al
          fine    di    armonizzarla    con    le   nuove   normative
          sull'organizzazione   dell'amministrazione  statale  e  sul
          trasferimento  alle regioni di funzioni in materia di pesca
          e di acquacoltura;
                v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
          di  razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
          sull'attivita' di pesca marittima;
                z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
          pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
          di  garantire  l'efficacia degli interventi in favore delle
          imprese  ittiche  danneggiate  da  calamita'  naturali o da
          avversita' meteomarine;
                aa)  rivedere  la  definizione della figura economica
          dell'imprenditore  ittico  e  le  attivita'  di  pesca e di
          acquacoltura,  nonche'  le  attivita'  connesse a quelle di
          pesca  attraverso  la  modifica  degli  articoli  2 e 3 del
          decreto legislativo n. 226 del 2001;
                bb)  ridurre,  anche  utilizzando le notizie iscritte
          nel  registro  delle  imprese  e  nel  REA,  gli obblighi e
          semplificare  i  procedimenti  amministrativi  relativi  ai
          rapporti  fra  imprese  ittiche e pubblica amministrazione,
          anche  attraverso  la  modifica  dell'art. 5 e dell'art. 7,
          comma 3,  del  decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche'
          degli  articoli  123,  164,  da 169 a 179, e 323 del codice
          della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
          prescritti dalla normativa vigente;
                cc)   assicurare,   in   coerenza  con  le  politiche
          generali,  un  idoneo  supporto allo sviluppo occupazionale
          nel  settore  della  pesca,  anche  attraverso  la modifica
          dell'art. 318 del codice della navigazione;
                dd)    individuare    idonee   misure   tecniche   di
          conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
          sviluppo    sostenibile   del   settore   della   pesca   e
          dell'acquacoltura  e  la  gestione  razionale delle risorse
          biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
          4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
                ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
          di   vendita  di  cui  all'art.  4,  comma 8,  del  decreto
          legislativo  n.  228  del  2001, gli enti e le associazioni
          alle societa';
                ff)     definire    e    regolamentare    l'attivita'
          agromeccanica,  quando  esercitata  in  favore di terzi con
          mezzi  meccanici,  per  effettuare  le operazioni colturali
          dirette  alla  cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
          di  una  fase  necessaria dello stesso, la sistemazione, la
          manutenzione  su fondi agro-forestali nonche' le operazioni
          successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
          stoccaggio dei prodotti;
                gg)   dettare   i   principi   fondamentali   per  la
          riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
          materia  di  pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
          la  trasformazione,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la
          finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
          tale fine;
                hh)  adeguare  la normativa relativa all'abilitazione
          delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
          408  del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice della
          navigazione,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
              3.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  per  il  riassetto, anche in un
          codice  agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in
          materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai
          sensi  e  secondo  i  principi  e  criteri direttivi di cui
          all'art.  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni,  e  comunque  con  il  compito  di eliminare
          duplicazioni   e   chiarire   il   significato   di   norme
          controverse.  Tali  decreti legislativi sono strutturati in
          modo  da  evidenziare  le norme rientranti nella competenza
          legislativa  esclusiva  dello Stato ai sensi dell'art. 117,
          secondo  comma,  della  Costituzione,  le norme costituenti
          principi  fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma,
          della  Costituzione,  e le altre norme statali vigenti sino
          all'eventuale modifica da parte delle regioni.
              4.  Il  Governo  informa  periodicamente  il Parlamento
          sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e
          3.
              5.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi  dell'art. 17,
          comma 1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate
          le  norme  di  attuazione dei decreti legislativi di cui al
          comma 3.
              6.  Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1
          e   3,   a  seguito  della  deliberazione  preliminare  del
          Consiglio  dei  Ministri  e  dopo avere acquisito il parere
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da
          parte  delle  Commissioni  competenti  per materia entro il
          termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti
          sono  emanati  anche  in  mancanza  del  parere. Qualora il
          termine  previsto  per  il  parere  parlamentare  scada nei
          trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai
          commi 1  e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono
          prorogati di sessanta giorni.
              7.   Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le  competenze
          riconosciute   alle  regioni  a  statuto  speciale  e  alle
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano ai sensi degli
          statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».
          Note all'art. 1, comma 407:
              -  Si  riportano  i  testi  degli  articoli  1 e 36 del
          decreto   legislativo   18  maggio  2001,  n.  228  recante
          «Orientamento  e  modernizzazione  del  settore agricolo, a
          norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
              «Art. 1 (Imprenditore agricolo). - 1.
              2.  Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
          di   imprenditori   agricoli  ed  i  loro  consorzi  quando
          utilizzano  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
          all'art.  2135  del  codice  civile,  come  sostituito  dal
          comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei
          soci,  ovvero  forniscono  prevalentemente  ai  soci beni e
          servizi  diretti  alla  cura  ed  allo  sviluppo  del ciclo
          biologico.».
              «Art.  36  (Disposizioni  finanziarie). - 1. Agli oneri
          derivanti     dal     presente     decreto,    quantificati
          complessivamente  in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e
          in  lire  95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire
          68,963  miliardi per l'art. 1, comma 2, lire 7,052 miliardi
          per  l'art.  3,  lire  12 miliardi a decorrere dal 2002 per
          l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire 7,824 miliardi
          per l'art. 10, si provvede:
                a) per  gli  anni  2001  e  2002  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'art.  25 della
          legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge
          23 dicembre 2000, n. 388;
                b) per     l'anno     2003     mediante     riduzione
          dell'autorizzazione  di spesa recata - ai sensi dell'art. 7
          del  decreto  legislativo  27  maggio  1999, n. 165 - dalla
          tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
          Note all'art. 1, comma 408:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 48 del
          decreto   legge   30   settembre   2003,  n.  269,  recante
          «Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
          correzione  dell'andamento dei conti pubblici», convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «5.  L'Agenzia  svolge  i  compiti  e le funzioni della
          attuale  Direzione  Generale  dei Farmaci e dei Dispositivi
          Medici,   con   esclusione   delle  funzioni  di  cui  alle
          lettere b),  c),  d), e) ed f) del comma 3, dell'art. 3 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   28   marzo   2003,   n.  129.  In  particolare
          all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni
          relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
          relativa  variazione  annua  percentuale,  e'  affidato  il
          compito di:
                a) promuovere  la  definizione  di liste omogenee per
          l'erogazione  e di linee guida per la terapia farmacologica
          anche  per  i  farmaci  a distribuzione diretta, per quelli
          impiegati  nelle  varie  forme di assistenza distrettuale e
          residenziale  nonche'  per  quelli  utilizzati nel corso di
          ricoveri ospedalieri;
                b) monitorare,      avvalendosi     dell'Osservatorio
          sull'impiego    dei    medicinali    (OSMED),    coordinato
          congiuntamente  dal  Direttore  generale dell'Agenzia o suo
          delegato  e  da un rappresentate designato dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le
          Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le
          Province  autonome,  il  consumo  e  la  spesa farmaceutica
          territoriale  ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e
          la  spesa  farmaceutica  a carico del cittadino. I dati del
          monitoraggio   sono  comunicati  mensilmente  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze;
                c) provvedere  entro  il 30 settembre di ogni anno, o
          semestralmente  nel  caso di sfondamenti del tetto di spesa
          di   cui  al  comma 1,  a  redigere  l'elenco  dei  farmaci
          rimborsabili  dal  Servizio Sanitario Nazionale, sulla base
          dei  criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare,
          su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
          nei   vigenti  documenti  contabili  di  finanza  pubblica,
          nonche',  in  particolare, il rispetto dei livelli di spesa
          definiti  nell'Accordo  tra  Governo,  Regioni  e  Province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  in  data  8  agosto 2001,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
          2001;
                d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
          comportanti,  a  parere della struttura tecnico scientifica
          individuata  dai  decreti  di  cui  al  comma 13, vantaggio
          terapeutico  aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del
          prontuario,  una  specifica valutazione di costo-efficacia,
          assumendo   come   termini   di   confronto  il  prezzo  di
          riferimento  per la relativa categoria terapeutica omogenea
          e  il  costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci
          con  le  stesse  indicazioni  terapeutiche,  prevedendo  un
          premio  di  prezzo  sulla  base dei criteri previsti per la
          normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
                e) provvedere  alla  immissione  di nuovi farmaci non
          comportanti,  a  parere  della  predetta  struttura tecnico
          scientifica  individuata  dai  decreti  di cui al comma 13,
          vantaggio  terapeutico,  in sede di revisione ordinaria del
          prontuario,  solo  se  il prezzo del medesimo medicinale e'
          inferiore  o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali per
          la relativa categoria terapeutica omogenea;
                f) procedere  in  caso  di  superamento  del tetto di
          spesa  di  cui al comma 1, in concorso con le misure di cui
          alle   lettere b),   c),  d),  e)  del  presente  comma,  a
          ridefinire,  anche temporaneamente, nella misura del 60 per
          cento  del superamento, la quota di spettanza al produttore
          prevista  dall'art.  1,  comma 40,  della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662.  La quota di spettanza dovuta al farmacista
          per  i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale
          viene  rideterminata includendo la riduzione della quota di
          spettanza  al  produttore,  che  il  farmacista  riversa al
          Servizio  come  maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40
          per  cento  del  superamento  viene ripianato dalle Regioni
          attraverso  l'adozione  di  specifiche  misure  in  materia
          farmaceutica, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
          18  settembre  2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  16  novembre  2001,  n.  405,  e  costituisce
          adempimento   ai   fini  dell'accesso  all'adeguamento  del
          finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale, ai sensi
          dell'art.  4  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n. 63,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
          n. 112, e successive modificazioni;
                f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di
          spesa  di  cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa
          alle  misure  di  cui  alla  lettera f),  ad una temporanea
          riduzione  del  prezzo  dei  farmaci  comunque dispensati o
          impiegati  dal  Servizio  sanitario nazionale, nella misura
          del 60 per cento del superamento;
                g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi,
          anche  di  cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere
          la  ricerca  scientifica  di carattere pubblico sui settori
          strategici  del  farmaco e per favorire gli investimenti da
          parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
                h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il
          programma  annuale  di attivita' ed interventi, da inviare,
          per  il  tramite del Ministro della salute, alla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le
          Province  autonome,  che esprime parere entro il 31 gennaio
          successivo;
                i) predisporre   periodici  rapporti  informativi  da
          inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
                l) provvedere,  su  proposta  della struttura tecnico
          scientifica  individuata  dai  decreti  di cui al comma 13,
          entro  il  30  giugno  2004  alla definitiva individuazione
          delle  confezioni  ottimali  per l'inizio e il mantenimento
          delle  terapie  contro  le patologie croniche con farmaci a
          carico  del  SSN, provvedendo altresi' alla definizione dei
          relativi  criteri  del prezzo. A decorrere dal settimo mese
          successivo  alla  data  di  assunzione del provvedimento da
          parte  dell'Agenzia,  il prezzo dei medicinali presenti nel
          Prontuario  Farmaceutico  Nazionale,  per  cui  non  si sia
          proceduto   all'adeguamento   delle   confezioni   ottimali
          deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento».
          Note all'art. 1, comma 409:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  57  della legge 27
          dicembre   2002,   n.  289  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)»:
              «Art.  57 (Commissione unica sui dispositivi medici). -
          1.  Presso  il  Ministero  della salute e' istituita, senza
          oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio dello Stato, la
          Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo
          tecnico  del  Ministero  della  salute,  con  il compito di
          definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici,
          di  classificare  tutti  i prodotti in classi e sottoclassi
          specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
              2.  La  Commissione  unica  sui  dispositivi  medici e'
          nominata  con decreto del Ministro della salute, sentite le
          competenti   Commissioni  parlamentari,  e  presieduta  dal
          Ministro  stesso  o dal vice presidente da lui designato ed
          e'  composta  da  cinque membri nominati dal Ministro della
          salute,  da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle
          finanze  e  da  sette  membri nominati dalla Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto
          il   Direttore  generale  della  Direzione  generale  della
          valutazione  dei  medicinali  e  della farmacovigilanza del
          Ministero   della  salute  e  il  presidente  dell'Istituto
          superiore di sanita' o un suo direttore di laboratorio.
              3.   La  Commissione  dura  in  carica  due  anni  e  i
          componenti possono essere confermati una sola volta.
              4.  La Commissione puo' invitare a partecipare alle sue
          riunioni esperti nazionali e stranieri.
              5.  Le  aziende  sanitarie  devono  esporre on line via
          Internet  i costi unitari dei dispositivi medici acquistati
          semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli.
          Tali  informazioni  devono  essere  disponibili entro il 31
          marzo  2003  e  devono  essere  aggiornate  almeno ogni sei
          mesi.».
              -  Si  riportano  gli  articoli  13  e  23  del decreto
          legislativo  24  febbraio  1997,  n. 46 recante «Attuazione
          della   direttiva   93/42/CEE,  concernente  i  dispositivi
          medici»:
              «Art.  13.  Registrazione  delle  persone  responsabili
          dell'immissione in commercio.
              1.  Il fabbricante che immette in commercio dispositivi
          a  nome  proprio secondo le procedure previste all'art. 11,
          commi 5  e  6, e qualsiasi altra persona fisica o giuridica
          che  esercita  le attivita' di cui all'art. 12, comunica al
          Ministero   della   sanita'   il  proprio  indirizzo  e  la
          descrizione dei dispositivi in questione.
              2.  Se  non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante
          che  immette in commercio a nome proprio dispositivi di cui
          al  comma 1  deve designare una o piu' persone responsabili
          dell'immissione  in  commercio  stabilite  nella comunita'.
          Tali  persone  devono comunicare al Ministero della sanita'
          il proprio indirizzo e la categoria alla quale appartengono
          i dispositivi in questione.
              3.  A richiesta, il Ministero della sanita' informa gli
          Stati  membri  e  la  Commissione  circa  i  dati di cui ai
          commi 1 e 2.
              3-bis.   Il   fabbricante   che  immette  in  commercio
          dispositivi  a  nome  proprio delle classi III, II-b e II-a
          informa  il Ministero della sanita' di tutti i dati atti ad
          identificare  tali dispositivi, unitamente alle etichette e
          alle  istruzioni  per  l'uso,  quando tali dispositivi sono
          messi in servizio in Italia.».
              «Art. 23 (Sanzioni). - 1. I legali rappresentanti delle
          strutture  sanitarie  pubbliche  e  private,  gli operatori
          sanitari pubblici e privati, i fabbricanti o loro mandatari
          che  omettono di comunicare le informazioni di cui all'art.
          10, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e
          con   l'ammenda   da   euro   cinquecentosedici/46  a  euro
          cinquemilacentosessantaquattro/57.
              2.
              3.  Chiunque  immette  in commercio o mette in servizio
          dispositivi    medici    privi   della   marcatura   CE   o
          dell'attestato di conformita' e' punito, salvo che il fatto
          sia  previsto  come  reato,  con la sanzione amministrativa
          pecuniaria   del   pagamento   di   una   somma   da   euro
          quindicimilaquattrocentonovantatre/71         a        euro
          novantaduemilanovecentosessantadue/24.  La  stessa  pena si
          applica  a  chi  appone  la marcatura CE indebitamente o in
          maniera  tale  da  violare  il  divieto di cui all'art. 16,
          comma 3, o di cui all'art. 17, comma 8-bis.
              4.  Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
          9,  comma 1;  10,  comma 3; 11, commi 6, 6-bis, 7 e 11; 12,
          commi 2  e  5;  13, comma 2, e 17, comma 5 e' punito, salvo
          che  il  fatto  sia  previsto  come  reato, con la sanzione
          amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  di una somma da
          euro       duemilacinquecentottantadue/28       a      euro
          quindicimilaquattrocentonovantatre/71.».
          Note all'art. 1, comma 410:
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto legge 20
          maggio  1993, n. 148 recante «Interventi urgenti a sostegno
          dell'occupazione»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236:
              «Art.  1  (Fondo  per l'occupazione). - 1. Per gli anni
          1993-1995   il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  d'intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  attua,
          sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate
          dal  Comitato  per  il  coordinamento  delle iniziative per
          l'occupazione   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  istituito  ai  sensi dell'art. 29 della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri   15   settembre   1992,  misure
          straordinarie  di  politica  attiva  del  lavoro  intese  a
          sostenere   i   livelli   occupazionali:   a)   nelle  aree
          individuate  ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
          CEE  n.  2052/88  o  del  regolamento  CEE  n. 328/88 cosi'
          individuate  ai  sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
          120  (4),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15
          maggio  1989,  n.  181,  recante  misure  di  sostegno e di
          reindustrializzazione    in   attuazione   del   piano   di
          risanamento  della siderurgia; b) nelle aree che presentano
          rilevante  squilibrio  locale  tra  domanda  ed  offerta di
          lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.  616  (5),  accertati  dal  Ministro  del lavoro e della
          previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali
          per  l'impiego,  sulla  base  delle intese raggiunte con la
          Commissione delle Comunita' europee.
              1-bis.  Ai  fini  della definizione degli interventi di
          cui al comma 1 si tiene altresi' conto:
                a) della    presenza   di   crisi   territoriali   di
          particolare  gravita' o di crisi settoriali strutturali con
          notevole   impatto   sui   livelli  occupazionali,  facendo
          riferimento  ai  criteri  gia'  definiti  sulla  base della
          legislazione vigente per particolari settori;
                b) della   sussistenza   di  situazioni  di  sviluppo
          ritardato o di depressione economica;
                c) della sussistenza di processi di ristrutturazione,
          di riconversione industriale o di deindustrializzazione;
                d) della   presenza  di  gravi  fenomeni  di  degrado
          sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione
          e difesa del patrimonio storico e artistico.
              2.   Le  misure  di  cui  al  comma 1,  riservate  alla
          promozione  di  iniziative per il sostegno dell'occupazione
          con  caratteri  di  economicita'  e  stabilita'  nel tempo,
          comprese  le  dotazioni  di  opere di pubblica utilita', di
          servizi     terziari     e     di     edilizia    abitativa
          economico-popolare,  prevedono l'erogazione di incentivi ai
          datori  di  lavoro,  ovvero  imprenditori,  per ogni unita'
          lavorativa  occupata  a  tempo  pieno,  secondo modulazioni
          crescenti     che    non    possono    comunque    superare
          complessivamente una annualita' del costo medio del lavoro.
              3.  Le  risorse  di  cui  al  comma 7  preordinate alle
          finalita'  di  cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di
          cui  al  medesimo  comma 1,  e  in  tutte le regioni per le
          iniziative  di  cui  al  comma 5,  in base alla entita' del
          numero  dei  disoccupati  in esse registrati. I benefici di
          cui  al  presente  art.  sono  attribuiti con provvedimento
          dell'ufficio   regionale   del   lavoro   e  della  massima
          occupazione,  nei  limiti  delle risorse a ciascuno di essi
          assegnate  alle  imprese  che  presentino  la  domanda, nei
          termini   stabiliti   dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   con  priorita'  per  le  assunzioni
          collegate   a   nuovi  insediamenti  produttivi  e  secondo
          l'ordine  di presentazione delle domande stesse. In fase di
          prima  applicazione  la  domanda  e' presentata entro il 20
          luglio  1995,  per  assunzioni  da  effettuarsi entro il 31
          dicembre  1995.  I  benefici  sono  attribuiti nella misura
          massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti
          alle  imprese,  in  tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40%
          rispettivamente,   mediante  conguaglio  con  i  contributi
          previdenziali, ove possibile.
              4.  Nella  domanda  deve  essere  specificato, sotto la
          personale  responsabilita'  del  datore  di  lavoro  ovvero
          imprenditore,  che  le assunzioni per le quali il beneficio
          viene   richiesto   sono  collegate  a  nuovi  insediamenti
          produttivi,  ovvero  avvengono  ad incremento dell'organico
          calcolato  sulla  media dell'ultimo semestre e che, durante
          il  predetto  periodo  non  sono  intervenute  riduzioni  o
          sospensioni   di   personale   avente  analoghe  qualifiche
          professionali,   nonche'  in  quale  misura  le  assunzioni
          riguardano  i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della
          legge 23 luglio 1991, n. 223.
              5.  Gli  interventi  previsti dal comma 2 sono estesi a
          tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti
          l'occupazione   di   persone   svantaggiate,  promosse  dai
          soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma 1, lettera b), della
          legge 8 novembre 1991, n. 381.
              6.  Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del
          lavoro  e  della previdenza sociale, sentite le commissioni
          regionali  per  l'impiego, stipula convenzioni con consorzi
          di  comuni  e  con  enti,  societa', cooperative o consorzi
          pubblici  e  privati,  di comprovata esperienza e capacita'
          tecnica  nelle materie di cui al presente articolo, nonche'
          con   gli  enti  gestori  dei  fondi  mutualistici  per  la
          promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione  di cui al
          comma l  dell'art.  11  della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
          diretti  all'incremento  dell'occupazione,  per  progettare
          modelli  e  strumenti  di gestione attiva della mobilita' e
          dello  sviluppo  di  nuova  occupazione,  anche  delineando
          metodi di valutazione della fattibilita' dei progetti e dei
          risultati conseguiti.
              7.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  art.  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma 8,   nel   quale   confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.
              7-bis.  I contributi che verranno erogati dalla CEE per
          la  realizzazione  dei  servizi di informazione sul mercato
          del  lavoro  comunitario  e  per  gli  scambi  di domande e
          offerte  di  lavoro  tra  gli  Stati membri, nonche' per le
          attivita'  di  cooperazione  tra  i  servizi  per l'impiego
          comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello
          Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato
          di  previsione  del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale,   salvo  che  il  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  si avvalga di agenzie specializzate ed
          appositamente autorizzate a tal fine.
              8.  Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'
          autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e
          di  lire  400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale. Le
          somme   non  impegnate  in  ciascun  esercizio  finanziario
          possono esserlo in quello successivo.».
              - Si  riporta  il testo del comma 155 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005)»:
              «155.  In  attesa  della  riforma  degli ammortizzatori
          sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di
          euro  a  carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
          1,  comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236,  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          puo'  disporre  entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi
          di  settore entro il 31 dicembre 2006, anche in deroga alla
          vigente  normativa,  concessioni,  anche senza soluzione di
          continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
          straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
          nel  caso  di  programmi finalizzati alla gestione di crisi
          occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e
          ad   aree  territoriali  ovvero  miranti  al  reimpiego  di
          lavoratori   coinvolti   in  detti  programmi  definiti  in
          specifici  accordi in sede governativa intervenuti entro il
          30  giugno  2005  che  recepiscono le intese intervenute in
          sede  istituzionale territoriale. Nell'ambito delle risorse
          finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
          ai  sensi  dell'art.  3,  comma 137,  quarto periodo, della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
          possono  essere  prorogati  con  decreto  del  Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze, qualora i piani di
          gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi
          in  sede governativa abbiano comportato una riduzione nella
          misura  almeno  del 10 per cento del numero dei destinatari
          dei  trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei
          trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per
          cento  nel  caso di prima proroga e del 30 per cento per le
          proroghe successive.».
              - Si  riporta  il testo del comma 137 dell'art. 3 della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2004)»  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «137.  Per  le  finalita' di cui all'art. 117, comma 5,
          della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e' autorizzata la
          spesa  nel limite massimo di euro 51.645.690 nell'esercizio
          finanziario  2004  a far carico sul Fondo per l'occupazione
          di  cui  all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio  1993,  n.  236. L'intervento di cui all'art. 15 del
          decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1994, n. 451, puo'
          proseguire   nell'anno   2004   nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie  preordinate per la medesima finalita' entro il
          31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni
          di  euro.  All'art.  118, comma 16, della legge 23 dicembre
          2000,  n. 388, come modificato dall'art. 47, comma 2, della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  le  parole: «e di 100
          milioni  di  euro  per  l'anno  2003» sono sostituite dalle
          seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2003  e 2004». In attesa della riforma degli ammortizzatori
          sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di
          euro,  a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
          1,  comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
          crisi   occupazionali,  anche  con  riferimento  a  settori
          produttivi  e  ad  aree  territoriali,  ovvero  miranti  al
          reimpiego  di  lavoratori  coinvolti in detti programmi, il
          Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
          con   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
          disporre,   entro   il   31 dicembre   2006,   proroghe  di
          trattamenti  di  cassa integrazione guadagni straordinaria,
          di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da
          disposizioni  di  legge,  anche  in  deroga  alla normativa
          vigente   in  materia,  nonche'  concessioni,  anche  senza
          soluzione  di  continuita',  dei  predetti trattamenti, che
          devono  essere  stati definiti in specifici accordi in sede
          governativa  intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura
          dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. Tale riduzione
          non  si  applica  nei  casi  di  prima  proroga  o di nuova
          concessione.   Il  lavoratore  decade  dal  trattamento  di
          mobilita',  qualora  l'iscrizione  nelle relative liste sia
          finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di
          disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennita' o
          sussidio,  la cui corresponsione e' collegata allo stato di
          disoccupazione  o  inoccupazione,  quando:  a)  rifiuti  di
          essere  avviato ad un progetto individuale di reinserimento
          nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad
          un  corso  di  formazione  professionale  autorizzato dalla
          regione  o  non  lo  frequenti regolarmente; b) non accetti
          l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
          non  inferiore  del  20  per  cento rispetto a quello delle
          mansioni   di   provenienza.   Il   lavoratore  decade  dal
          trattamento  di  cassa  integrazione guadagni straordinaria
          qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione
          professionale   o   non   lo   frequenti  regolarmente.  Il
          lavoratore  decade  dal  trattamento  di cassa integrazione
          guadagni  straordinaria,  di  mobilita',  di disoccupazione
          ordinaria  o  speciale,  o  da  altra indennita' o sussidio
          qualora  non accetti di essere impiegato in opere o servizi
          di   pubblica   utilita'.   Il  lavoratore  percettore  del
          trattamento  di  cassa integrazione guadagni straordinaria,
          se  decaduto  dal  diritto  di  godimento  del  trattamento
          previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto
          a   qualsiasi   erogazione   a   carattere   retributivo  o
          previdenziale  a  carico  del  datore  di  lavoro,  salvi i
          diritti  gia'  maturati. Le disposizioni di cui al settimo,
          ottavo  e  nono  periodo  del  presente  comma si applicano
          quando  le attivita' lavorative o di formazione si svolgono
          in  un  luogo  che  non  dista  piu' di 50 chilometri dalla
          residenza   del  lavoratore  o  comunque  raggiungibile  in
          ottanta  minuti  con  i  mezzi  di trasporto pubblici. Sono
          abrogate  tutte le disposizioni legislative e regolamentari
          incompatibili con il presente comma.».
          Note all'art. 1, comma 411:
              - Si  riporta  il testo del comma 155 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005)»:
              «155.  In  attesa  della  riforma  degli ammortizzatori
          sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di
          euro  a  carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
          1,  comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236,  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          puo'  disporre  entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi
          di  settore entro il 31 dicembre 2006, anche in deroga alla
          vigente  normativa,  concessioni,  anche senza soluzione di
          continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
          straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
          nel  caso  di  programmi finalizzati alla gestione di crisi
          occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e
          ad   aree  territoriali  ovvero  miranti  al  reimpiego  di
          lavoratori   coinvolti   in  detti  programmi  definiti  in
          specifici  accordi in sede governativa intervenuti entro il
          30   giugno   2005   (5/aaa)   che  recepiscono  le  intese
          intervenute in sede istituzionale territoriale. Nell'ambito
          delle  risorse  finanziarie  di  cui  al  primo  periodo, i
          trattamenti  concessi  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 137,
          quarto  periodo,  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, e
          successive  modificazioni,  possono  essere  prorogati  con
          decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          qualora  i  piani di gestione delle eccedenze gia' definiti
          in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato
          una  riduzione  nella  misura  almeno  del 10 per cento del
          numero  dei  destinatari  dei  trattamenti  scaduti  il  31
          dicembre  2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo
          periodo  e'  ridotta  del  10  per  cento nel caso di prima
          proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.».
          Note all'art. 1, comma 412:
              -  Si  riportano  i  testi degli articoli 62 e 63 della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2003)»,  cosi'  come  modificati dalla
          presente legge:
              «Art. 62 (Incentivi agli investimenti). - 1. Al fine di
          assicurare  una corretta applicazione delle disposizioni in
          materia  di  agevolazioni  per  gli investimenti nelle aree
          svantaggiate  di  cui  all'art.  8  della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  nonche'  di
          favorire   la  prevenzione  di  comportamenti  elusivi,  di
          acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati
          monitoraggi   e   pianificazioni   dei   flussi  di  spesa,
          occorrenti  per  assicurare  pieni utilizzi dei contributi,
          attribuiti nella forma di crediti di imposta:
                a) i  soggetti  che  hanno  conseguito  il diritto al
          contributo  anteriormente  alla  data  dell'8  luglio  2002
          comunicano  all'Agenzia  delle entrate, a pena di decadenza
          dal   contributo   conseguito   automaticamente,   i   dati
          occorrenti   per   la   ricognizione   degli   investimenti
          realizzati   e,   in  particolare,  quelli  concernenti  le
          tipologie   degli   investimenti,  gli  identificativi  dei
          contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono
          i   rapporti   necessari   per   la   realizzazione   degli
          investimenti, le modalita' di regolazione finanziaria delle
          spese   relative   agli   investimenti,  l'ammontare  degli
          investimenti,  dei  contributi fruiti e di quelli ancora da
          utilizzare, nonche' ogni altro dato utile ai predetti fini.
          Tali  dati  sono  stabiliti con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate,  emanato  entro trenta giorni
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, con
          il   quale   sono   altresi'   approvati   il   modello  di
          comunicazione  e  il  termine  per  la  sua  effettuazione,
          comunque  non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di
          cui  al  primo  periodo  sospendono  l'effettuazione  degli
          ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge e la riprendono a
          decorrere   dal   10   aprile   2003.   La   ripresa  della
          utilizzazione dei contributi e' consentita nella misura non
          superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari
          a  450  milioni  di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di
          euro  a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo
          dei  crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e
          non    utilizzati,    risultante    dalla   analisi   delle
          comunicazioni  di  cui  al primo periodo. L'entita' massima
          della  predetta misura e' determinata con provvedimento del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  il  termine  stabilito  per  la
          ripresa della utilizzazione dei contributi;
                b) i  soggetti  che,  a decorrere dall'8 luglio 2002,
          hanno   conseguito  l'assenso  dell'Agenzia  delle  entrate
          relativamente  alla  istanza presentata ai sensi del citato
          art.   8   della  legge  n.  388  del  2000  effettuano  la
          comunicazione    di   cui   alla   lettera a),   sospendono
          l'effettuazione  degli  ulteriori utilizzi del contributo a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge  e  la  riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La
          ripresa  della  utilizzazione  dei contributi e' consentita
          fino  a  concorrenza  del  35  per  cento del suo ammontare
          complessivo  nell'anno  2003 e, rispettivamente, del 70 per
          cento e del 100 per cento nei due anni successivi;
                c) a  decorrere  dal 1° gennaio 2003 il contributo di
          cui  al  citato  art.  8  della  legge  n.  388 del 2000 e'
          attribuito,    nella   forma   di   credito   di   imposta,
          esclusivamente  per  gli  investimenti  da effettuare nelle
          aree   ammissibili  alle  deroghe  previste  dall'art.  87,
          paragrafo  3,  lettera a),  del  Trattato che istituisce la
          Comunita' europea, nonche' nelle aree delle regioni Abruzzo
          e  Molise  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87,
          paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate
          dalla  Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per
          il periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili alla deroga ai
          sensi  dell'art.  87, paragrafo 3, lettera a), del predetto
          Trattato, il contributo spetta nel limite dell'85 per cento
          dell'intensita'  fissata per tali aree dalla Carta italiana
          degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006;
          nelle  aree  dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga,
          ai   sensi  dell'art.  87,  paragrafo  3,  lettera c),  del
          Trattato,   il   contributo   spetta   nella  misura  della
          intensita'  fissata per tali aree dalla predetta Carta. Per
          gli  investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle
          deroghe  previste  dall'art.  87,  paragrafo 3, lettera c),
          dello  stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo e
          al secondo periodo della presente lettera, e' attribuito un
          contributo  nelle  forme  di  credito  d'imposta secondo le
          stesse  modalita' di cui al primo periodo, nei limiti di 30
          milioni  di  euro  annui  fino  al  2006. L'efficacia delle
          disposizioni  del  periodo  precedente  e'  subordinata, ai
          sensi  dell'art.  88,  paragrafo 3, del Trattato istitutivo
          della  Comunita'  europea,  alla preventiva approvazione da
          parte della Commissione europea;
                d) i  soggetti  che,  presentata  l'istanza  ai sensi
          delle  disposizioni  di  cui  alla lettera b), non ne hanno
          ottenuto   l'accoglimento  per  esaurimento  delle  risorse
          finanziarie  disponibili  per  l'anno  2002, e che comunque
          intendono  conseguire il contributo di cui alla lettera c),
          a  decorrere  dalla  data  prevista nella medesima lettera,
          rinnovano   l'istanza,   esponendo   un   importo  relativo
          all'investimento    non   superiore   a   quello   indicato
          nell'istanza  non  accolta,  nonche'  gli altri dati di cui
          alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi
          stabiliti  con  il provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle  entrate  previsto  dalla lettera a). Rispettate tali
          condizioni,   i  soggetti  di  cui  al  periodo  precedente
          conservano   l'ordine   di   priorita'  conseguito  con  la
          precedente  istanza  non  accolta, ai sensi del comma 1-ter
          del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000;
                e) le  istanze  presentate  per  la  prima  volta dai
          soggetti  che intendono effettuare investimenti a decorrere
          dal  1°  gennaio  2003  contengono le indicazioni di cui al
          comma 1-bis  del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000,
          come  modificato  dall'art.  10 del citato decreto-legge n.
          138   del   2002,  integrate  con  gli  ulteriori  elementi
          stabiliti  con  il provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle entrate previsto dalla lettera a);
                f) le  istanze  rinnovate  ovvero  presentate  per la
          prima  volta  ai sensi delle lettere d) ed e) espongono gli
          investimenti  e  gli  utilizzi  del  contributo  suddivisi,
          secondo  la pianificazione scelta dai soggetti interessati,
          con   riferimento   all'anno   nel  quale  l'istanza  viene
          presentata  e  ai  due  immediatamente  successivi. In ogni
          caso,  l'utilizzo  del  contributo, in relazione al singolo
          investimento, e' consentito esclusivamente entro il secondo
          anno  successivo a quello nel quale e' presentata l'istanza
          e,  in  ogni  caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione
          minimi  e  massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per
          cento,  nell'anno  di presentazione dell'istanza, e al 60 e
          al 70 per cento, nell'anno successivo;
                g) qualora    le    utilizzazioni    del   contributo
          pianificate  ed  esposte  nella  istanza,  ai  sensi  della
          lettera f),  non  risultino effettuate nei limiti previsti,
          per  ciascun  anno,  dalla  medesima  lettera,  il soggetto
          interessato  decade  dal  diritto  al contributo e non puo'
          presentare   una   nuova  istanza  prima  dei  dodici  mesi
          successivi   a   quello   nel  quale  la  decadenza  si  e'
          verificata;
                h) l'Agenzia  delle  entrate,  con  riferimento  alle
          istanze  rinnovate  ovvero presentate per la prima volta ai
          sensi delle lettere d) ed e), provvede a dare attuazione al
          comma 1-ter  del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000,
          come  modificato  dall'art.  10 del citato decreto-legge n.
          138  del  2002,  nei  limiti dello stanziamento di bilancio
          pari  a  1.000  milioni di euro per ciascuno degli anni dal
          2003 al 2006;
                i) i  soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al
          citato  art.  8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella
          dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in
          cui   sono   effettuati  gli  investimenti  il  settore  di
          appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati
          suddivisi  per  area regionale interessata, l'ammontare del
          contributo   utilizzato  in  compensazione,  il  limite  di
          intensita'   di  aiuto  utilizzabile,  nonche'  ogni  altro
          elemento  ritenuto  utile  indicato  nelle  istruzioni  dei
          modelli della predetta dichiarazione.
              1-bis.  Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di
          contributi  di  cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate
          dall'Agenzia  delle  entrate per accogliere le richieste di
          ammissione  all'agevolazione,  secondo l'ordine cronologico
          di   presentazione,   non   accolte  per  insufficienza  di
          disponibilita'.
              2.  E'  abrogato  il  comma 1-quater  dell'art. 8 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388.
              3. Al comma 1 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000,
          n.  388, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b),
          del  decreto-legge  8 luglio  2002, n. 138, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178, le
          parole:  «pari  a  1.740 milioni di euro per ciascuno degli
          anni  dal  2003  al  2006»  sono sostituite dalle seguenti:
          «pari  a  1.725  milioni  di  euro  per  l'anno 2003, 1.740
          milioni  di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per
          l'anno  2005,  1.250  milioni  di euro per l'anno 2006, 700
          milioni  di  euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per
          l'anno 2008».
              4.   L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art.  7,
          comma 1,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta
          di  335  milioni  di  euro per l'anno 2004 e 250 milioni di
          euro per l'anno 2005.
              5.  I  contribuenti  titolari di reddito d'impresa o di
          lavoro  autonomo  che hanno dichiarato ricavi o compensi di
          ammontare  non  superiore  a  5.164.569  euro sospendono, a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge  e  fino  al 30 settembre 2003, l'effettuazione della
          compensazione  di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9
          luglio  1997,  n.  241,  limitatamente ai crediti d'imposta
          derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro
          autonomo    risultante    da   dichiarazioni   integrative,
          presentate successivamente al 30 settembre 2002.
              6.  In  caso  di  effettuazione della compensazione del
          credito  in  violazione di quanto stabilito dal comma 5 non
          si  applicano  le  riduzioni  delle sanzioni previste dalle
          disposizioni   dell'art.  13  del  decreto  legislativo  18
          dicembre  1997, n. 472, e dall'art. 2, comma 2, del decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
              7.  Sono  abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge
          12  novembre  2002,  n.  253;  restano  validi gli atti e i
          provvedimenti  adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti
          prodottisi  e  i  rapporti giuridici sorti sulla base delle
          predette disposizioni.».
              «Art.  63 (Incentivi alle assunzioni). - 1. L'incentivo
          per   l'incremento   dell'occupazione,   costituito  da  un
          contributo attribuito nella forma di credito di imposta, e'
          prorogato  fino  al  31  dicembre  2006  nel rispetto delle
          seguenti disposizioni:
                a) gli  incrementi  occupazionali che rientrano nella
          misura  massima  prevista  dall'art. 2 del decreto-legge 24
          settembre  2002,  n. 209, determinano anche per l'anno 2003
          il  diritto al contributo negli importi stabiliti dall'art.
          7  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai
          datori  di  lavoro  nei  cui riguardi trova applicazione il
          citato  art.  2  del  decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo
          stesso  anno  2003,  ogni  assunzione  che  da' luogo ad un
          incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla
          misura  di  cui  al  primo periodo attribuisce ai datori di
          lavoro   indicati   nello   stesso  periodo,  per  l'intero
          territorio  nazionale,  un contributo di 100 euro ovvero di
          150   euro,   se   l'assunto   e'   di  eta'  superiore  ai
          quarantacinque  anni, nel limite finanziario complessivo di
          125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se
          l'assunzione e' effettuata negli ambiti territoriali di cui
          al comma 10 dell'art. 7 della citata legge n. 388 del 2000,
          e'  attribuito  un  ulteriore  contributo  di 300 euro, nel
          limite  finanziario  complessivo  fissato con deliberazione
          del  CIPE  in  attuazione  degli  articoli  60  e  61 della
          presente  legge,  a  valere sui Fondi previsti dagli stessi
          articoli;
                b) dal   1°   gennaio   2003  al  31  dicembre  2006,
          relativamente  ai datori di lavoro diversi da quelli di cui
          alla lettera a), e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006,
          relativamente  ai  datori di lavoro di cui alla lettera a),
          per  ogni  assunzione  che da' luogo ad un incremento della
          base  occupazionale, rispetto alla base occupazionale media
          riferita  al  periodo  tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio
          2002, e' attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150
          euro  nonche'  quello  ulteriore  di 300 euro, ai sensi del
          secondo  e  terzo  periodo  della lettera a), a valere, per
          l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla
          medesima  lettera a)  e,  per  gli  anni  dal 2004 al 2006,
          relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della
          lettera a),   nei  limiti  finanziari  complessivi  di  125
          milioni  di  euro  annui, e, relativamente al contributo di
          cui   al   terzo   periodo  della  lettera a),  nel  limite
          finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del
          CIPE  in  attuazione  degli articoli 60 e 61 della presente
          legge, a valere sui Fondi previsti dagli stessi articoli;
                c) per  le  assunzioni  di  cui  alle lettere a) e b)
          rimangono  ferme,  nel  resto,  le  disposizioni  di cui al
          citato  art.  7 della legge n. 388 del 2000, in particolare
          quelle  relative  alle  modalita' e ai tempi di rilevazione
          delle  assunzioni  che  determinano  incremento  della base
          occupazionale.
              2.  Il  contributo di cui al comma 1, lettera a), primo
          periodo,  puo'  essere  attribuito comunque non oltre il 31
          dicembre  2003;  quelli  di  cui  al  comma 1,  lettera a),
          secondo  e  terzo  periodo,  e  lettera b),  possono essere
          attribuiti  comunque  non  oltre  il  31  dicembre 2006. In
          entrambi  i  casi  previsti dal primo periodo, i contributi
          possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi
          del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  anche
          successivamente a tali date, in caso di incapienza.
              3.  Per  maturare  il  diritto  ai contributi di cui al
          comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b),
          i  datori  di  lavoro  devono,  in  ogni caso, inoltrare al
          centro  operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una
          istanza   preventiva   contenente   i  dati  stabiliti  con
          provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato
          entro  il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base
          occupazionale  di  riferimento, il numero, la tipologia, la
          decorrenza   e   la   durata   dell'assunzione,   l'entita'
          dell'incremento  occupazionale  nonche'  gli identificativi
          del  datore  di  lavoro  e  dell'assunto.  Ove il datore di
          lavoro  presenti  l'istanza  di  accesso  alle agevolazioni
          prima  di  aver  disposto le relative assunzioni, le stesse
          sono  effettuate  entro  trenta  giorni dalla comunicazione
          dell'accoglimento  dell'istanza da parte dell'Agenzia delle
          entrate.  In  tal  caso  l'istanza e' completata, a pena di
          decadenza,  con  la  comunicazione  dell'identificativo del
          lavoratore,  entro i successivi trenta giorni. I contributi
          di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi
          del   comma 2   solo   dopo   l'atto  di  assenso  adottato
          espressamente   dall'Agenzia  delle  entrate  entro  trenta
          giorni  dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di
          assenso,   l'Agenzia   delle   entrate,   d'intesa  con  il
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato del
          Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  tiene  conto
          altresi',  in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo
          periodo,  della  proiezione  degli effetti finanziari sugli
          anni  successivi,  in  considerazione  dei  limiti di spesa
          progressivamente  impegnati  nel corso dell'anno in ragione
          dei  contributi  assentiti.  Per  la gestione delle istanze
          trovano    applicazione,    in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni  dell'art.  6 del regolamento di cui al D.M. 3
          agosto 1998, n. 311 del Ministro delle finanze.
              4.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono
          sui   diritti  di  utilizzazione  dei  crediti  di  imposta
          previsti   dall'art.   2,   comma 1,   terzo  periodo,  del
          decreto-legge  24  settembre 2002, n. 209, relativamente ai
          quali  non  operano  i limiti finanziari di cui al comma 1,
          lettere a) e b), del presente articolo.
              5.  Al  maggiore  onere  derivante  dall'attuazione del
          presente  articolo,  pari  a 725 milioni di euro per l'anno
          2003,   si   provvede   mediante   corrispondente  utilizzo
          dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 8 della legge
          23  dicembre  2000,  n.  388, come modificata dall'art. 10,
          comma 1,  lettera b),  del  decreto-legge 8 luglio 2002, n.
          138,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          2002, n. 178».
          Note all'art. 1, comma 413:
              - Si    riporta   il   testo   dell'art.   10-ter   del
          decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203 recante «Misure di
          contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in
          materia    tributaria   e   finanziaria»   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:
              «Art.  10-ter  (Trasferimenti  patrimoniali da Sviluppo
          Italia Spa ad ISA Spa). - 1. Entro trenta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente   decreto,   Sviluppo   Italia   Spa   trasferisce
          all'Istituto  per  lo  sviluppo  agroalimentare  (ISA) Spa,
          senza  alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili
          a carico di ISA Spa, ed in coerenza con le risultanze della
          «Relazione  dell'anno  2004  sullo  stato di attuazione dei
          progetti  approvati»,  predisposta  ai sensi della delibera
          CIPE  n.  90  del  4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   n.   251  del  26  ottobre  2000,  il  seguente
          patrimonio:
                a) credito  risultante  dal  finanziamento ad ISA Spa
          erogato  da  Sviluppo  Italia  Spa il 4 aprile 2005, pari a
          euro 200.000.000;
                b) partecipazioni  acquisite  ai sensi degli articoli
          2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive
          modificazioni, e dell'art. 23 della legge 7 agosto 1997, n.
          266, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni
          e  qualsiasi  diritto  esistente  o  maturato alla data del
          trasferimento;
                c) crediti  derivanti  da  finanziamenti  erogati  ai
          sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al
          netto  dei  fondi  rettificativi  e  comprensivi  di ogni e
          qualsiasi  diritto  esistente  o  maturato  alla  data  del
          trasferimento;
                d) disponibilita'  liquide  ai sensi delle richiamate
          disposizioni  di  cui alla lettera b) per un importo pari a
          euro 50.000.000;
                e) debito  residuo inerente al finanziamento bancario
          contratto ai sensi dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1998,
          n.  423,  con il relativo residuo beneficio del rimborso da
          parte dello Stato.
              2. Sono altresi' trasferiti ad ISA Spa:
                a) gli  impegni  assunti  nei confronti di terzi, ivi
          compresi  quelli  conseguenti  a  deliberazioni adottate ed
          ancora  in  fase  di  attuazione,  nello  svolgimento delle
          attivita'  di  cui  agli  articoli  2, 3 e 4 della legge 19
          dicembre  1983,  n. 700, e all'art. 23 della legge 7 agosto
          1997, n. 266, ed ogni altro e qualsiasi diritto esistente o
          maturato alla data del trasferimento;
                b) le competenze relative agli interventi di cui alla
          citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000.
              3.  Resta  a  carico  di ISA Spa l'attuazione di quanto
          previsto dall'art. 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo
          2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          maggio 2005, n. 80.
              4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia Spa in
          ISA Spa e' trasferita al Ministero delle politiche agricole
          e  forestali  per  l'importo  di  euro 240.000. Al relativo
          onere  si  provvede  per  l'anno  2005  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui
          all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
              5.  Sviluppo  Italia  Spa  e'  autorizzata ad iscrivere
          nelle     proprie    scritture    contabili    patrimoniali
          esclusivamente  i  decrementi  conseguenti al trasferimento
          delle poste patrimoniali di cui al comma 1.
              6. ISA Spa iscrivera' nelle proprie scritture contabili
          le  poste  patrimoniali,  di  cui al comma 1, trasferite al
          valore  di  libro  come  iscritte in Sviluppo Italia Spa al
          momento del trasferimento apponendo una riserva speciale di
          natura  patrimoniale  esente  da  imposte  e  tasse,  senza
          vincoli di utilizzo.
              7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2
          sono  esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse, in
          base  a  quanto  disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto
          legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
              8.  Gli  interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983,
          n.  700,  ed  alla  legge  7  agosto  1997, n. 266, possono
          accedere alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
          di  cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002,
          n.  289,  e  successive  modificazioni, in attuazione delle
          disposizioni  dettate  dall'art.  66, comma 1, della citata
          legge  n.  289  del  2002 e secondo i criteri stabiliti dal
          CIPE.
              9.  All'art. 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003,
          n.  350,  le  parole: «relative agli interventi di cui alla
          delibera   CIPE   4   agosto  2000,  n.  90,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelle» sono soppresse.
              10. All'art. 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001,
          n.   122,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
          «Nell'ambito  dei  predetti limiti e per un importo massimo
          di  560.000  euro,  il  commissario  ad  acta  opera  anche
          attraverso  specifiche  convenzioni  con  l'Istituto per lo
          sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, per l'attivita' inerente
          la  prosecuzione  degli  interventi  relativi  al  progetto
          speciale  promozionale  per le aree interne del Mezzogiorno
          per  la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui
          alla  delibera  CIPE  n.  132 del 6 agosto 1999, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999».
              11.  All'art.  2  della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) il comma 132 e' sostituito dal seguente:
                  «132.  L'Istituto  per  lo  sviluppo agroalimentare
          (ISA)  Spa,  nell'ambito  delle  operazioni di acquisizione
          delle   partecipazioni   azionarie   e   di  erogazioni  di
          finanziamenti  a societa' ed organismi operanti nel settore
          della  trasformazione  e  commercializzazione  dei prodotti
          agricoli,   puo'  definire  condizioni  compatibili  con  i
          principi  di  economia  di  mercato  e  stipulare  appositi
          accordi  con  i  quali,  tra  l'altro,  gli  altri  soci, o
          eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di
          mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico
          di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite»;
                b) dopo il comma 132, sono inseriti i seguenti:
                  «132-bis. ISA Spa, con le medesime modalita' di cui
          al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da societa',
          enti,  fiere  ed  altri organismi allo scopo di predisporre
          studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento
          dei   circuiti   commerciali   dei   prodotti  agricoli  ed
          agroindustriali.
                  132-ter.  Per  le  finalita'  di cui ai commi 132 e
          132-bis,  ISA  Spa si avvale dei propri fondi eventualmente
          integrati   con   le   risorse   del   fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27
          dicembre  2002, n. 289, e successive modificazioni, secondo
          i criteri stabiliti dal CIPE».
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio».
                              Note al comma 414:
              - Si  riporta  il comma 132-ter dell'art. 2 della legge
          23    dicembre    1996,   n.   662   recante   «Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica»:
                «132-ter.  Per  le  finalita'  di  cui ai commi 132 e
          132-bis, ISA Spa si avvale dei propri fondi.
          Note all'art. 1, comma 415:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  della legge 27
          dicembre   2002,   n.  289  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)»:
              «Art.   61.  (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma 3,  lettera f),  della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma 1,  con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
                b) per  gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
              4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
          costituiscono   limiti   massimi  di  spesa  ai  sensi  del
          comma 6-bis  dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
          468.
              5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge (44/g).
              6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30  giugno  di  ogni anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative   all'utilizzo   del  fondo  di  cui  al  presente
          articolo sono  trasmesse al Parlamento e di esse viene data
          formale comunicazione alle competenti Commissioni.
              8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
              9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3,  lettera c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
              10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma 2,   del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
          nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
          contratti  di  programma  una  quota  pari all'85 per cento
          delle   economie   e'  riservata  alle  aree  depresse  del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.   87,   paragrafo  3,  lettera c),  del  Trattato  che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese    nell'obiettivo 2,    di   cui   al   predetto
          regolamento.
              11.
              12.
              13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre 1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3, lettere a) e c), del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
          «de  minimis»  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione,  del  12  gennaio  2001.  Il CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di proventi»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma devono  produrre  istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale».
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 gennaio
          1994,  n.  36  recante  «Disposizioni in materia di risorse
          idriche»:
              «Art.   8  (Organizzazione  territoriale  del  servizio
          idrico integrato). - 1. I servizi idrici sono riorganizzati
          sulla  base  di  ambiti  territoriali  ottimali  delimitati
          secondo i seguenti criteri:
                a) rispetto  dell'unita' del bacino idrografico o del
          sub-bacino  o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto
          delle   previsioni   e  dei  vincoli  contenuti  nei  piani
          regionali  di  risanamento delle acque di cui alla legge 10
          maggio  1976,  n.  319,  e  successive modificazioni, e nel
          piano  regolatore  generale degli acquedotti, nonche' della
          localizzazione   delle   risorse  e  dei  loro  vincoli  di
          destinazione,  anche  derivanti  da consuetudine, in favore
          dei centri abitati interessati;
                b) superamento della frammentazione delle gestioni;
                c) conseguimento  di  adeguate dimensioni gestionali,
          definite  sulla  base  di  parametri  fisici,  demografici,
          tecnici     e     sulla     base     delle     ripartizioni
          politico-amministrative.
              2. Le regioni, sentite le province interessate, nonche'
          le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, nell'ambito
          delle  attivita'  di  programmazione  e  di  pianificazione
          previste  dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989,
          n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          provvedono  alla  delimitazione  degli  ambiti territoriali
          ottimali.  Nei  bacini idrografici di rilievo nazionale, ai
          sensi  della  citata  legge  n.  183  del 1989, le regioni,
          sentite   le  province  interessate,  nonche'  le  province
          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano  provvedono  alla
          delimitazione  degli ambiti territoriali ottimali dopo aver
          sottoposto  il  progetto  di delimitazione all'Autorita' di
          bacino   per  la  determinazione  di  competenza  ai  sensi
          dell'art. 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.
              3.  Qualora,  nei  bacini  che  non  siano  di  rilievo
          nazionale,  un  acquedotto  in regime di servizio pubblico,
          per  concessione assentita o consuetudine, convogli risorse
          idriche  derivate o captate in territori comunali ricadenti
          in piu' regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali
          ottimali  di  cui  al comma 1 e' effettuata d'intesa tra le
          regioni interessate.
              4. Le regioni, sentite le province interessate, nonche'
          le  province  autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra
          loro   o  singolarmente,  nonche'  l'Autorita'  di  bacino,
          nell'ambito  delle attivita' previste dagli articoli 3 e 17
          della   citata   legge   n.  183  del  1989,  e  successive
          modificazioni,  per le finalita' di cui alla presente legge
          provvedono   nei  bacini  idrografici  di  loro  competenza
          all'aggiornamento   del  piano  regolatore  generale  degli
          acquedotti  su scala di bacino ed alla programmazione degli
          interventi   attuativi   occorrenti   in  conformita'  alle
          procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.
              5. Le regioni, sentite le province, nonche' le province
          autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  stabiliscono  norme
          integrative   per   il   controllo   degli  scarichi  degli
          insediamenti  civili e produttivi allacciati alle pubbliche
          fognature,   per   la   funzionalita'   degli  impianti  di
          pretrattamento  e  per  il  rispetto  dei  limiti  e  delle
          prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
              6.  Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le
          competenze  statali  di  cui  all'art.  91,  numero 4), del
          D.P.R.  24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei
          lavori pubblici, su proposta dell'Autorita' di bacino».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  113  del  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n. 267 recante «Testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
              «Art.  113  (Gestione  delle  reti  ed  erogazione  dei
          servizi  pubblici  locali  di  rilevanza  economica). 1. Le
          disposizioni  del  presente  articolo  che  disciplinano le
          modalita'  di  gestione ed affidamento dei servizi pubblici
          locali  concernono  la  tutela  della  concorrenza  e  sono
          inderogabili  ed  integrative  delle discipline di settore.
          Restano  ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
          attuazione  di  specifiche  normative  comunitarie. Restano
          esclusi  dal  campo di applicazione del presente articolo i
          settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
          n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
              1-bis.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si
          applicano  al  settore  del  trasporto  pubblico locale che
          resta  disciplinato  dal  decreto  legislativo  19 novembre
          1997, n. 422, e successive modificazioni (101/c).
              2.  Gli  enti  locali  non possono cedere la proprieta'
          degli   impianti,   delle  reti  e  delle  altre  dotazioni
          destinati  all'esercizio  dei  servizi  pubblici  di cui al
          comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
              2-bis.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si
          applicano   agli  impianti  di  trasporti  a  fune  per  la
          mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
              3.  Le  discipline  di  settore stabiliscono i casi nei
          quali  l'attivita'  di gestione delle reti e degli impianti
          destinati  alla  produzione  dei servizi pubblici locali di
          cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
          degli  stessi.  E',  in ogni caso, garantito l'accesso alle
          reti  a  tutti  i  soggetti  legittimati all'erogazione dei
          relativi servizi.
              4.  Qualora  sia  separata dall'attivita' di erogazione
          dei  servizi,  per la gestione delle reti, degli impianti e
          delle  altre  dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
          in forma associata, si avvalgono:
                a) di  soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
          societa'  di  capitali con la partecipazione totalitaria di
          capitale  pubblico  cui  puo'  essere affidata direttamente
          tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
          del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
          analogo  a  quello  esercitato  sui propri servizi e che la
          societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria
          attivita'   con   l'ente   o   gli  enti  pubblici  che  la
          controllano;
                b) di   imprese   idonee,   da  individuare  mediante
          procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
              5.   L'erogazione   del  servizio  avviene  secondo  le
          discipline  di  settore  e  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
          servizio:
                a) a  societa'  di  capitali  individuate  attraverso
          l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
                b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
          quali    il   socio   privato   venga   scelto   attraverso
          l'espletamento  di  gare con procedure ad evidenza pubblica
          che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
          comunitarie  in  materia di concorrenza secondo le linee di
          indirizzo  emanate  dalle  autorita'  competenti attraverso
          provvedimenti o circolari specifiche;
                c) a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico  a
          condizione  che  l'ente  o  gli  enti pubblici titolari del
          capitale  sociale  esercitino  sulla  societa' un controllo
          analogo  a  quello  esercitato  sui propri servizi e che la
          societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria
          attivita'   con   l'ente   o   gli  enti  pubblici  che  la
          controllano.
              5-bis.  Le  normative  di  settore, al fine di superare
          assetti   monopolistici,   possono  introdurre  regole  che
          assicurino  concorrenzialita' nella gestione dei servizi da
          esse    disciplinati   prevedendo,   nel   rispetto   delle
          disposizioni  di  cui  al  comma 5,  criteri di gradualita'
          nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
              5-ter.  In  ogni  caso  in  cui la gestione della rete,
          separata  o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia
          stata  affidata  con  gara ad evidenza pubblica, i soggetti
          gestori    di    cui    ai    precedenti   commi provvedono
          all'esecuzione  dei  lavori comunque connessi alla gestione
          della  rete  esclusivamente mediante contratti di appalto o
          di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
          procedure  di  evidenza  pubblica,  ovvero  in economia nei
          limiti  di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  e  all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1999,  n. 554.
          Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
          gestione  dei  servizi, sia stata affidata con procedure di
          gara,  il  soggetto  gestore puo' realizzare direttamente i
          lavori   connessi   alla   gestione   della  rete,  purche'
          qualificato  ai  sensi della normativa vigente e purche' la
          gara  espletata  abbia avuto ad oggetto sia la gestione del
          servizio  relativo  alla  rete, sia l'esecuzione dei lavori
          connessi.  Qualora,  invece, la gara abbia avuto ad oggetto
          esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete,
          il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure
          ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
              6.  Non  sono ammesse a partecipare alle gare di cui al
          comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
          a  qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un
          affidamento  diretto,  di  una  procedura  non  ad evidenza
          pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
          estende  alle  societa'  controllate o collegate, alle loro
          controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
          con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
          al comma 4.
              7.  La  gara  di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
          degli  standard  qualitativi,  quantitativi, ambientali, di
          equa  distribuzione  sul territorio e di sicurezza definiti
          dalla  competente  Autorita'  di  settore o, in mancanza di
          essa,  dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
          del  migliore  livello  di  qualita'  e  sicurezza  e delle
          condizioni  economiche  e  di prestazione del servizio, dei
          piani  di  investimento  per lo sviluppo e il potenziamento
          delle  reti  e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo  e
          manutenzione,   nonche'   dei   contenuti   di  innovazione
          tecnologica   e   gestionale.  Tali  elementi  fanno  parte
          integrante  del contratto di servizio. Le previsioni di cui
          al  presente  comma devono  considerarsi  integrative delle
          discipline di settore.
              8.  Qualora  sia  economicamente  piu'  vantaggioso, e'
          consentito   l'affidamento  contestuale  con  gara  di  una
          pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
          trasporto   collettivo.   In   questo   caso,   la   durata
          dell'affidamento,  unica  per  tutti  i  servizi,  non puo'
          essere  superiore  alla  media  calcolata  sulla base della
          durata  degli  affidamenti  indicata  dalle  discipline  di
          settore.
              9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
          alla  successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
          e  le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
          locali  o  delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
          al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
          le  reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
          realizzate,  in attuazione dei piani di investimento di cui
          al  comma 7,  dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
          da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
          beni  non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
          nel bando di gara.
              10.  E'  vietata  ogni  forma  di  differenziazione nel
          trattamento  dei  gestori di pubblico servizio in ordine al
          regime  tributario,  nonche'  alla  concessione da chiunque
          dovuta  di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
          servizio.
              11.  I  rapporti  degli  enti locali con le societa' di
          erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
          reti  e  degli  impianti  sono  regolati  da  contratti  di
          servizio,  allegati  ai  capitolati  di  gara, che dovranno
          prevedere  i  livelli  dei  servizi da garantire e adeguati
          strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
              12.  L'ente  locale  puo'  cedere  tutto  o in parte la
          propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
          mediante  procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla
          scadenza  del  periodo  di  affidamento.  Tale cessione non
          comporta  effetti  sulla  durata  delle concessioni e degli
          affidamenti in essere.
              13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
          in  cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
          conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
          altre   dotazioni   patrimoniali   a  societa'  a  capitale
          interamente  pubblico,  che  e'  incedibile.  Tali societa'
          pongono   le  reti,  gli  impianti  e  le  altre  dotazioni
          patrimoniali  a  disposizione  dei gestori incaricati della
          gestione  del servizio o, ove prevista la gestione separata
          della  rete,  dei  gestori  di quest'ultima, a fronte di un
          canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
          prevista,  o  dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
          enti   locali  possono  anche  assegnare,  ai  sensi  della
          lettera a)  del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il
          compito di espletare le gare di cui al comma 5.
              14.  Fermo  restando quanto disposto dal comma 3, se le
          reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
          gestione  dei  servizi di cui al comma 1 sono di proprieta'
          di  soggetti  diversi  dagli  enti  locali,  questi possono
          essere  autorizzati  a gestire i servizi o loro segmenti, a
          condizione  che  siano  rispettati  gli  standard di cui al
          comma 7  e siano praticate tariffe non superiori alla media
          regionale,  salvo che le discipline di carattere settoriale
          o  le  relative  Autorita'  dispongano diversamente. Tra le
          parti  e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
          contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
          misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
              15.   Le  disposizioni  del  presente  articolo non  si
          applicano  alle  regioni a statuto speciale e alle province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano, se incompatibili con le
          attribuzioni  previste dallo statuto e dalle relative norme
          di attuazione.
              15-bis.  Nel caso in cui le disposizioni previste per i
          singoli  settori  non  stabiliscano  un  congruo periodo di
          transizione,  ai  fini  dell'attuazione  delle disposizioni
          previste  nel  presente articolo, le concessioni rilasciate
          con   procedure   diverse  dall'evidenza  pubblica  cessano
          comunque  entro  e  non oltre la data del 31 dicembre 2006,
          senza   necessita'   di  apposita  deliberazione  dell'ente
          affidante.  Sono  escluse  dalla  cessazione le concessioni
          affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
          quali  il socio privato sia stato scelto mediante procedure
          ad  evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
          delle   norme   interne   e   comunitarie   in  materia  di
          concorrenza,  nonche' quelle affidate a societa' a capitale
          interamente  pubblico  a  condizione  che gli enti pubblici
          titolari  del capitale sociale esercitino sulla societa' un
          controllo  analogo a quello esercitato sui propri servizi e
          che  la  societa'  realizzi  la parte piu' importante della
          propria  attivita'  con  l'ente  o gli enti pubblici che la
          controllano.  Sono  altresi'  escluse  dalla  cessazione le
          concessioni  affidate  alla  data  del  1°  ottobre  2003 a
          societa'   gia'  quotate  in  borsa  e  a  quelle  da  esse
          direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
          concessionarie  esclusive  del servizio, nonche' a societa'
          originariamente  a  capitale interamente pubblico che entro
          la  stessa  data abbiano provveduto a collocare sul mercato
          quote   di   capitale   attraverso  procedure  ad  evidenza
          pubblica,   ma,   in   entrambe  le  ipotesi  indicate,  le
          concessioni  cessano  comunque  allo  spirare  del  termine
          equivalente  a  quello della durata media delle concessioni
          aggiudicate  nello stesso settore a seguito di procedure di
          evidenza  pubblica,  salva  la  possibilita' di determinare
          caso  per caso la cessazione in una data successiva qualora
          la  stessa  risulti  proporzionata  ai tempi di recupero di
          particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
              15-ter.  Il  termine  del  31  dicembre 2006, di cui al
          comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva,
          previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione
          europea, alle condizioni sotto indicate:
                a) nel  caso  in  cui, almeno dodici mesi prima dello
          scadere  del  suddetto termine si dia luogo, mediante una o
          piu'  fusioni,  alla  costituzione  di  una  nuova societa'
          capace  di servire un bacino di utenza complessivamente non
          inferiore  a due volte quello originariamente servito dalla
          societa'  maggiore;  in  questa ipotesi il differimento non
          puo' comunque essere superiore ad un anno;
                b) nel  caso  in  cui,  entro  il termine di cui alla
          lettera a),  un'impresa affidataria, anche a seguito di una
          o   piu'   fusioni,  si  trovi  ad  operare  in  un  ambito
          corrispondente  almeno  all'intero  territorio  provinciale
          ovvero  a  quello  ottimale,  laddove  previsto dalle norme
          vigenti;   in  questa  ipotesi  il  differimento  non  puo'
          comunque essere superiore a due anni.
              15-quater.  A  decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica
          il  divieto  di  cui  al  comma 6, salvo nei casi in cui si
          tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto
          i  servizi  forniti  dalle  societa' partecipanti alla gara
          stessa.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma 1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni,   sentite   le  Autorita'  indipendenti  del
          settore  e  la  Conferenza  unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, il Governo
          definisce  le  condizioni  per  l'ammissione  alle  gare di
          imprese  estere,  o  di  imprese italiane che abbiano avuto
          all'estero  la  gestione  del  servizio  senza  ricorrere a
          procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
          caso,  sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano
          garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi
          mercati».
          Note all'art. 1, comma 417:
              - Si  riporta  il testo del comma 3-ter dell'art. 1 del
          decreto-legge  28  febbraio 2005, n. 22 recante «Interventi
          urgenti   nel   settore  agroalimentare»,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  aprile  2005,  n.  71,  e
          successive   modificazioni,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «3-ter.  Per favorire la ripresa economica e produttiva
          delle  imprese  agricole  colpite  da  calamita'  naturali,
          l'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 15, comma 2, del
          decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n. 102, relativa al
          Fondo    di    solidarieta'    nazionale    -    interventi
          indennizzatori,  e'  aumentata  di  120 milioni di euro per
          l'anno   2005.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di
          cui  all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
          289,  come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della
          legge  30  dicembre  2004, n. 311. A tale fine il CIPE, con
          apposita  delibera,  destina  le  suddette risorse entro il
          termine  perentorio  di trenta giorni dalla data di entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto.
          Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei
          pagamenti  indicati all'art. 1, comma 15, lettera a), della
          citata  legge  n. 311 del 2004 e' ridotto di 120 milioni di
          euro. A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli
          60  e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
          modificazioni,  sono individuati dal CIPE interventi per la
          ristrutturazione  di imprese della filiera agro-alimentare,
          con  particolare  riguardo  a quelle gestite o direttamente
          controllate dagli imprenditori agricoli.»
          Note all'art. 1, comma 418:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 9 del
          decreto-legge  14 marzo  2005, n. 35, recante «Disposizioni
          urgenti  nell'ambito  del  Piano  di azione per lo sviluppo
          economico,   sociale   e   territoriale«   convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  maggio 2005, n. 80, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «1.   Alle   imprese   rientranti   nella   definizione
          comunitaria  di  microimprese,  piccole e medie imprese, di
          cui  alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione,
          del  6  maggio  2003,  che  prendono  parte  a  processi di
          concentrazione e' attribuito, nel rispetto delle condizioni
          previste  nel  regolamento  (CE)  n. 70/2001 del 12 gennaio
          2001  della  Commissione,  un  contributo  nella  forma  di
          credito  di imposta pari al cinquanta per cento delle spese
          sostenute  per  studi e consulenze, inerenti all'operazione
          di   concentrazione   e   comunque  in  caso  di  effettiva
          realizzazione  dell'operazione,  secondo  le condizioni che
          seguono:
                a) il   processo   di   concentrazione   deve  essere
          ultimato,  avuto  riguardo agli effetti civili, nel periodo
          compreso  tra  la  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto e i ventiquattro mesi successivi;
                b) l'impresa     risultante     dal    processo    di
          concentrazione, comunque operata, ovvero l'aggregazione fra
          singole   imprese,  deve  rientrare  nella  definizione  di
          piccola  e  media impresa di cui alla raccomandazione della
          Commissione europea del 6 maggio 2003. La concentrazione si
          considera  realizzata  anche  attraverso  il  controllo  di
          societa'  di  cui  all'art.  2359  del  codice  civile,  la
          partecipazione    finanziaria   al   fine   di   esercitare
          l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento ai sensi degli
          articoli   2497   e   seguenti   del  codice  civile  e  la
          costituzione  del  gruppo  cooperativo  previsto  dall'art.
          2545-septies del codice civile;
                c) tutte  le  imprese  che partecipano al processo di
          concentrazione  devono  aver  esercitato attivita' omogenee
          nel  periodo  d'imposta  precedente  alla  data  in  cui e'
          ultimato  il  processo  di concentrazione o aggregazione ed
          essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero
          dello Spazio economico europeo.»
                              Note al comma 420:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo  21  aprile  2000,  n.  185, recante «Incentivi
          all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
          dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  9  (Soggetti  beneficiari).  -  1.  Al  fine  di
          favorire   la  creazione  di  nuova  imprenditorialita'  in
          agricoltura,  possono  essere  ammessi  ai  benefici di cui
          all'art.   3,   i   giovani  imprenditori  agricoli,  anche
          organizzati   in   forma   societaria,   subentranti  nella
          conduzione   dell'azienda   agricola   al   familiare,  che
          presentino  progetti per lo sviluppo o il consolidamento di
          iniziative nei settori di cui all'art. 10, comma 1.
              2.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1  devono risultare
          residenti,  alla  data  del subentro, nei comuni ricadenti,
          anche  in  parte,  nei  territori  di  cui  all'art.  2. Le
          societa'  subentranti,  alla  data  di  presentazione della
          domanda,  devono  avere  la  sede legale, amministrativa ed
          operativa nei territori di cui all'art. 2.
              3.  L'azienda  agricola  deve  essere  localizzata  nei
          territori di cui all'art. 2».
          Note all'art. 1, comma 421:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 6 dell'art. 21 del
          decreto  legislativo  26 ottobre 1995, n. 504, e successive
          modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative», cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «6.  Le  disposizioni del comma 2 si applicano anche al
          biodiesel  (codice  NC  3824  90 99) usato come carburante,
          come  combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
          volume   finale  dei  carburanti  e  dei  combustibili.  La
          fabbricazione  o  la  miscelazione  con  oli  minerali  del
          biodiesel  e'  effettuata  in  regime  di deposito fiscale.
          Nell'ambito  di  un  programma  della durata di sei anni, a
          decorrere  dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
          biodiesel,  puro  o miscelato con oli minerali, e' esentato
          dall'accisa   nei  limiti  di  un  contingente  di  200.000
          tonnellate  di  cui  20.000  tonnellate  da  utilizzare  su
          autorizzazioni  del Ministero dell'economia e delle finanze
          di  concerto  con  il  Ministero delle politiche agricole e
          forestali,  a  seguito  della  sottoscrizione  di  appositi
          contratti   di   coltivazione,  realizzati  nell'ambito  di
          contratti  quadro,  o  intese  di  filiera. Con decreto del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con i
          Ministri  delle attivita' produttive, dell'ambiente e della
          tutela   del   territorio  e  delle  politiche  agricole  e
          forestali,  sono determinati i requisiti che gli operatori,
          e   i   rispettivi  impianti  di  produzione,  nazionali  e
          comunitari,  devono  possedere per partecipare al programma
          pluriennale,   nonche'   le   caratteristiche  fiscali  del
          prodotto  con i relativi metodi di prova, le percentuali di
          miscelazione  con gli oli minerali consentite, le modalita'
          di  distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti
          agli   operatori.  Con  il  medesimo  decreto  e'  altresi'
          determinata  la  quota  annua  di  biocarburanti di origine
          agricola  da  immettere  al  consumo sul mercato nazionale.
          Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del suddetto decreto
          trovano    applicazione,    in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per
          il   trattamento   fiscale   del   biodiesel  destinato  al
          riscaldamento    valgono,   in   quanto   applicabili,   le
          disposizioni dell'art. 61»
          Note all'art. 1, comma 422:
              - Si  riporta il testo del comma 6-ter dell'art. 21 del
          decreto  legislativo  26 ottobre 1995, n. 504, e successive
          modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative»:
              «6-ter.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  il Ministro dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
          il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali sono
          fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni
          di   euro   annui,   comprensivo  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  i  criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
          le  varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
          tecniche  dei  prodotti singoli e delle relative miscele ai
          fini  dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
          di  verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
          agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita».
              - Si  riporta  il testo del comma 520 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005):
              «520.  All'art.  22,  comma 2,  della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388, e successive modificazioni, le parole: «dal
          1°  gennaio  2003»  sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°
          gennaio  2005».  Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
          504, all'art. 21, comma 6-ter, le parole: «lire 30 miliardi
          annui»  sono sostituite dalle seguenti: «73 milioni di euro
          annui».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo  29  dicembre  2003, n. 387 recante «Attuazione
          della   direttiva   2001/77/CE   relativa  alla  promozione
          dell'energia   elettrica   prodotta  da  fonti  energetiche
          rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita»:
               «Art. 5 (Disposizioni specifiche per la valorizzazione
          energetica  delle  biomasse, dei gas residuati dai processi
          di  depurazione  e  del  biogas). - 1. Entro due mesi dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
          del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, e'
          nominata,  senza  oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
          una   commissione   di   esperti   che,   entro   un   anno
          dall'insediamento,  predispone  una  relazione con la quale
          sono indicati:
                a) i  distretti  produttivi  nei  quali sono prodotti
          rifiuti  e  residui  di lavorazione del legno non destinati
          rispettivamente  ad  attivita'  di  riciclo  o  riutilizzo,
          unitamente  alle condizioni tecniche, economiche, normative
          ed   organizzative,   nonche'   alle   modalita'   per   la
          valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui;
                b) le  condizioni  tecniche, economiche, normative ed
          organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti
          della   manutenzione  boschiva,  delle  aree  verdi,  delle
          alberature stradali e delle industrie agroalimentari;
                c) le  aree  agricole,  anche  a  rischio di dissesto
          idrogeologico  e  le aree golenali sulle quali e' possibile
          intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare
          a  scopi  energetici  nonche'  le modalita' e le condizioni
          tecniche,   economiche,   normative  ed  organizzative  per
          l'attuazione degli interventi;
                d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui
          agricoli   non   destinati   all'attivita'  di  riutilizzo,
          unitamente  alle condizioni tecniche, economiche, normative
          ed   organizzative,   nonche'   alle   modalita',   per  la
          valorizzazione energetica di detti residui;
                e) gli   incrementi  netti  di  produzione  annua  di
          biomassa  utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle
          aree  da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n.
          120,  all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra
          mediante attivita' forestali;
                f) i  criteri  e  le  modalita' per la valorizzazione
          energetica  dei gas residuati dai processi di depurazione e
          del biogas, in particolare da attivita' zootecniche;
                g) le  condizioni per la promozione prioritaria degli
          impianti  cogenerativi  di  potenza elettrica inferiore a 5
          MW;
                h) le    innovazioni    tecnologiche    eventualmente
          necessarie  per  l'attuazione  delle  proposte  di cui alle
          precedenti lettere.
              2.  La  commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
          Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ed  e'
          composta   da  un  membro  designato  dal  Ministero  delle
          politiche  agricole  e  forestali,  che  la presiede, da un
          membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela
          del  territorio, da un membro designato dal Ministero delle
          attivita'  produttive, da un membro designato dal Ministero
          dell'interno  e  da un membro designato dal Ministero per i
          beni  e le attivita' culturali e da cinque membri designati
          dal Presidente della Conferenza unificata.
              3.  Ai componenti della Commissione non e' dovuto alcun
          compenso,  ne'  rimborso  spese.  Al relativo funzionamento
          provvede  il Ministero delle politiche agricole e forestali
          con   le   proprie   strutture  e  le  risorse  strumentali
          acquisibili  in  base  alle  norme  vigenti. Alle eventuali
          spese   per  i  componenti  provvede  l'amministrazione  di
          appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni.
              4.  La commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi del
          contributo  delle  associazioni  di  categoria  dei settori
          produttivi   interessati,   nonche'  del  supporto  tecnico
          dell'ENEA,  dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero
          delle  politiche agricole e forestali. La commissione tiene
          conto  altresi'  delle conoscenze acquisite nell'ambito dei
          gruppi  di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE
          19  dicembre  2002,  n.  123/2002 di «revisione delle linee
          guida  per le politiche e misure nazionali per la riduzione
          delle emissioni dei gas serra».
              5.  Tenuto  conto della relazione di cui al comma 1, il
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, il
          Ministro  delle  politiche agricole e forestali e gli altri
          Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata,
          adotta  uno  o  piu'  decreti  con  i quali sono definiti i
          criteri  per  l'incentivazione  della produzione di energia
          elettrica  da  biomasse,  gas  residuati  dai  processi  di
          depurazione  e  biogas.  Dai  medesimi  decreti non possono
          derivare oneri per il bilancio dello Stato».
          Note all'art. 1, comma 423:
              - Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile:
              «Art.  2135  (Imprenditore  agricolo).  E' imprenditore
          agricolo   chi   esercita  una  delle  seguenti  attivita':
          coltivazione   del   fondo,  selvicoltura,  allevamento  di
          animali e attivita' connesse.
              Per  coltivazione  del  fondo,  per  selvicoltura e per
          allevamento  di  animali  si intendono le attivita' dirette
          alla  cura  e  allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
          fase  necessaria  del ciclo stesso, di carattere vegetale o
          animale,  che  utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
              Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
          dal    medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette   alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione   prevalente   di  attrezzature  o  risorse
          dell'azienda  normalmente impiegate nell'attivita' agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio  e  del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge».
          Note all'art. 1, comma 424:
              - Si  riporta il testo dell'art. 11-quinquiesdecies del
          decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203 recante «Misure di
          contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in
          materia   tributaria   e   finanziaria»,   convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 2 dicembre 2005, n. 248, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art. 11-quinquiesdecies (Contrasto alla diffusione del
          gioco  illegale).  -  1. Il Ministero dell'economia e delle
          finanze  -  Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato
          definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006,
          sentite   le   associazioni   di   categoria   maggiormente
          rappresentative   sul  territorio  nazionale  dei  soggetti
          operanti  la  raccolta  dei  giochi  nonche' l'UNIRE per le
          scommesse   sulle   corse  dei  cavalli,  le  regole  della
          raccolta,   attraverso   Internet,   televisione  digitale,
          terrestre  e  satellitare,  nonche' attraverso la telefonia
          fissa   e   mobile,  del  lotto,  del  concorso  pronostici
          enalotto,  dei  concorsi pronostici su base sportiva, delle
          scommesse  a  totalizzatore previste dal regolamento di cui
          al  decreto  del  Ministro  delle finanze 2 agosto 1999, n.
          278,  e  della  nuova  scommessa  ippica di cui all'art. 1,
          comma 498,   della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  I
          provvedimenti,    valorizzando,   anche   per   la   tutela
          dell'ordine  pubblico  e  del giocatore, le attuali reti di
          raccolta  dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento
          on line, prevedono, in particolare:
                a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del
          lotto,  di  cui  all'art.  1, comma 489, della legge del 30
          dicembre  2004, n. 311, nonche' l'effettuazione giornaliera
          del concorso pronostici enalotto;
                b) l'estensione,   nel  caso  in  cui  non  sia  gia'
          previsto   dalle   vigenti   convenzioni   di  concessione,
          dell'oggetto,  alle  condizioni  vigenti, delle concessioni
          del  lotto,  del concorso pronostici enalotto, dei concorsi
          pronostici    su   base   sportiva,   delle   scommesse   a
          totalizzatore  di  cui  al  citato  decreto  ministeriale 2
          agosto  1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui
          all'art.  1,  comma 498,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  al  gioco  raccolto  con  i mezzi di partecipazione a
          distanza  sopra  indicati.  La  predetta estensione esclude
          ogni  diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non
          comporta  l'attribuzione,  per  ciascun  concessionario, di
          giochi  diversi  da  quelli  dallo stesso gestiti in virtu'
          della o delle concessioni conferite;
                c) la  possibilita' di raccolta a distanza dei giochi
          di  cui  alla  lettera b) da parte dei soggetti titolari di
          concessione  per  l'esercizio o per la raccolta dei giochi,
          concorsi   o   scommesse  riservati  allo  Stato,  i  quali
          dispongano  di un sistema di raccolta conforme ai requisiti
          tecnici  ed  organizzativi  stabiliti  dall'Amministrazione
          autonoma   dei  monopoli  di  Stato.  I  provvedimenti  del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  definiscono  criteri di
          connessione  tra  i  soggetti  che effettuano la raccolta a
          distanza  e  i soggetti titolari di concessione di cui alla
          lettera b), che garantiscano la sicurezza nelle transazioni
          in  rete  e  la  possibilita'  di  collegamento tra tutti i
          concessionari   di   giochi,   nonche'   le   modalita'  di
          retribuzione di tali soggetti;
                d) la  commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai
          sensi dell'art. 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311, attraverso le attuali reti di raccolta, del
          lotto,  del  concorso  pronostici  enalotto,  dei  concorsi
          pronostici    su   base   sportiva,   delle   scommesse   a
          totalizzatore  di  cui  al  citato  decreto  ministeriale 2
          agosto  1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui
          all'art.  1,  comma 498,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  assicurando  che  ciascuna rete commercializzi in via
          esclusiva  i  mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa
          gestiti.  I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la
          partecipazione  a  distanza  dei giochi di cui al comma 292
          del  citato  art.  1  della legge n. 311 del 2004. Per tali
          attivita'  e' riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del
          valore dei mezzi di pagamento venduti.
              2.  Per  il  triennio  2006-2008  e' introdotto, in via
          sperimentale,  un  meccanismo  di variazione dell'aggio sui
          giochi  del  lotto,  del  concorso pronostici enalotto, del
          concorso  pronostici totip, dei concorsi pronostici su base
          sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto
          ministeriale  2 agosto 1999, n. 278, della scommessa tris e
          della  nuova scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498,
          della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello
          di  raccolta  conseguito  nell'anno  precedente, basato sui
          seguenti criteri:
                a) nel  caso  in cui, nell'anno 2006, la raccolta dei
          giochi  sopra  richiamati, nonche' di eventuali altri nuovi
          giochi  distribuiti  in ricevitoria, sia superiore a 11.200
          milioni  di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la
          raccolta relativa all'anno 2007 e' fissato nella misura del
          9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo
          al  concorso  pronostici  enalotto,  al concorso pronostici
          totip,  ai  concorsi  pronostici  su  base  sportiva,  alle
          scommesse  a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2
          agosto  1999,  n.  278,  alla  scommessa tris ed alla nuova
          scommessa  ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge
          30  dicembre  2004,  n.  311,  e'  diminuito  di  un  punto
          percentuale rispetto alla raccolta;
                b) nel  caso  in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei
          giochi  sopra  richiamati, nonche' di eventuali altri nuovi
          giochi  distribuiti  in ricevitoria, sia superiore a 11.600
          milioni  di  euro,  e'  confermata,  per  gli  anni  2008 e
          successivi,   la   percentuale   di  aggio  prevista  dalla
          lettera a).
              3.  Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia
          e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato individua, con proprio provvedimento, le modalita' di
          determinazione   e   di  pubblicizzazione  del  livello  di
          raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1.
              4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
          e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato,  da  emanare  entro  sessanta  giorni  dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  e le disposizioni
          tecniche  occorrenti  per  l'attuazione di formule di gioco
          opzionali, complementari al concorso pronostici enalotto ed
          al   gioco   del   lotto,  senza  variazioni  nella  misura
          dell'aggio, basate sui seguenti principi:
                a) posta  di  gioco per ogni combinazione pari a 0,50
          euro;
                b) restituzione  al giocatore non inferiore al 50 per
          cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;
                c) autonomia  dei  premi  rispetto  a quelli previsti
          dalle formule di gioco attuali;
                d) introduzione  di  premi istantanei, cumulabili con
          gli eventuali premi a punteggio;
                e) possibilita'  di accesso al gioco attraverso mezzi
          di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1.
              5. (Abrogato)
              6.  Al  fine  di  contrastare  la  diffusione del gioco
          irregolare   ed   illegale,   ciascun   affidatario   delle
          concessioni  previste dal regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  8 aprile 1998, n. 169, o dal
          regolamento  di cui al decreto del Ministro delle finanze 2
          giugno  1998,  n.  174, esercita la propria attivita' anche
          mediante  l'apertura  di  tre  sportelli distaccati, presso
          sedi  diverse  dai  locali  nei  quali  si effettua gia' la
          raccolta  delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa
          regione,  da  attivare  entro  il 31 marzo 2006 e fino alla
          operativita'  del  riordino  del  settore  delle  scommesse
          sportive di cui all'art. 1, commi 286 e 287, della legge 30
          dicembre   2004.   n.   311.   L'apertura  degli  sportelli
          distaccati   non   determina  alcun  diritto  preferenziale
          nell'ambito  della procedura di riordino del comparto delle
          scommesse  sportive  di cui ai citati commi. Con uno o piu'
          provvedimenti,  da  adottare  entro  il 31 gennaio 2006, il
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di Stato determina le modalita' di
          apertura  degli  sportelli  distaccati  di  raccolta  delle
          scommesse,  assicurando priorita' ai comuni con popolazione
          superiore  a  15.000  abitanti,  attualmente non serviti da
          agenzie di scommesse.
              7.   All'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) al comma 3, e' aggiunta la seguente lettera:
                  «e-bis)   le   operazioni   inerenti   e   connesse
          all'organizzazione  ed all'esercizio delle attivita' di cui
          all'art.  10,  numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato,
          mediazione e intermediazione relative a dette operazioni»;
                b) al  comma 5,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente
          periodo:  «La  disposizione di cui al presente comma non si
          applica alle operazioni di cui all'art. 10, numeri 6) e 7),
          e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione
          relative a dette operazioni».
              8.  L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7
          e'  subordinata alla preventiva approvazione da parte della
          Commissione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del
          Trattato istitutivo della Comunita' europea.
              9.  A  decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria
          per  le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli
          e'  stabilita  in  1  euro  e  l'importo  minimo  per  ogni
          biglietto  giocato  non  puo'  essere  inferiore  a 3 euro.
          Eventuali  variazioni  della  posta  unitaria per qualunque
          tipo  di  scommessa  sono determinate con provvedimento del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  sentita l'UNIRE per le
          scommesse sulle corse dei cavalli.
              10.  Il  personale dipendente dalla CONI servizi S.p.a.
          per effetto dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002. n.
          138,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          2002,   n.   178,   in   posizione   di   distacco   presso
          l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato e con
          oneri   a   carico   della   predetta  amministrazione,  e'
          trasferito,    a    domanda,   nei   ruoli   della   citata
          amministrazione,  con  le  modalita'  previste dall'art. 1,
          comma 124, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
              11. Ferme restando le previsioni dell'art. 1, commi 290
          e  291,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31
          gennaio  2006  il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato definisce,
          con  propri  provvedimenti,  misure per la regolamentazione
          della  raccolta  a  distanza  delle  scommesse, del bingo e
          delle  lotterie  attraverso Internet, televisione digitale,
          terrestre  e  satellitare,  nonche' attraverso la telefonia
          fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalita' di
          gioco  atte  a  garantire  la  sicurezza  del giocatore, la
          tutela   dell'ordine   pubblico   e   la   possibilita'  di
          connessione  a  tutti  gli  altri  operatori,  prevedono in
          particolare:
                a) la  possibilita' di raccolta da parte dei soggetti
          titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi
          o  scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un
          sistema  di  raccolta  conforme  ai  requisiti  tecnici  ed
          organizzativi  stabiliti  dall'Amministrazione autonoma dei
          monopoli  di  Stato, delle lotterie differite ed istantanee
          con   partecipazione   a  distanza  previste  dall'art.  1,
          comma 292,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale
          attivita'  e'  riconosciuto  un  aggio pari all'8 per cento
          della raccolta effettuata;
                b) la  possibilita'  di  attivazione,  da  parte  dei
          concessionari  per  l'esercizio  delle  scommesse  a  quota
          fissa,  di  apparecchiature che consentono al giocatore, in
          luoghi   diversi   dai   locali   della  sede  autorizzata,
          l'effettuazione  telematica  delle  giocate  verso  tutti i
          concessionari  autorizzati all'esercizio di tali scommesse,
          nel  rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta
          delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline
          relative  alla raccolta a distanza delle scommesse previste
          dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  8  aprile 1998, n. 169, nonche' dal regolamento
          di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
          n. 174;
                c) le   modalita'  di  estrazione  centralizzata,  di
          gestione  gioco  e  di  raccolta  a distanza, affidata agli
          attuali  concessionari,  del gioco previsto dal regolamento
          di  cui  al  decreto  del Ministro delle finanze 31 gennaio
          2000, n. 29.
              12.  All'art.  4,  comma 1,  del decreto legislativo 23
          dicembre  1998,  n.  504,  e  successive  modificazioni, la
          lettera b) e' sostituita dalla seguente:
                «b) per le scommesse:
                  1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa
          assimilabili,   ai   sensi   dell'art.   4,   comma 6,  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  aprile  1998,  n. 169: 22,50 per cento della
          quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
                  2)   per   ogni   tipo   di   scommessa   ippica  a
          totalizzatore  ed  a  quota  fissa,  salvo  quanto previsto
          dall'art.  1,  comma 498,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311:  15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per
          ciascuna scommessa;
                  3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
          dalle  corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura
          del  3  per  cento  per  ciascuna scommessa composta fino a
          sette  eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna
          scommessa  composta da piu' di sette eventi; dal 1° gennaio
          2007,  nel  caso  in  cui la raccolta dell'intero anno 2006
          afferente  alle  scommesse  a quota fissa su eventi diversi
          dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a 1.850 milioni di
          euro,  nella  misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
          composta  fino  a  sette  eventi  e nella misura dell'8 per
          cento  per  ciascuna  scommessa  composta  da piu' di sette
          eventi;  dal  1°  gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta
          dell'intero  anno  2007  afferente  alle  scommesse a quota
          fissa  su  eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli  sia
          superiore  a  2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per
          cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
          nella  misura  del  6,6  per  cento  per ciascuna scommessa
          composta da piu' di sette eventi;
                  4)  per  le  scommesse  a  totalizzatore  su eventi
          diversi  dalle  corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna
          scommessa».
              13. Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma
          dei   Monopoli   di  Stato  indira'  apposita  lotteria  ad
          estrazione istantanea dedicata ai Giochi olimpici invernali
          «Torino 2006».
          Note all'art. 1, comma 425:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 recante
          «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina
          organizzativa,  funzionale  e  fiscale  dei  giochi e delle
          scommesse  relativi  alle corse dei cavalli, nonche' per il
          riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662.»:
              «Art.  12 (Attribuzione dei proventi). - 1. Con decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per
          le  politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo
          sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli
          da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento
          dei   suoi  compiti  istituzionali,  il  montepremi  ed  il
          finanziamento  delle provvidenze per l'allevamento, secondo
          programmi  da  sottoporre all'approvazione del Ministro per
          le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze.
              2.  L'UNIRE  destina  annualmente  quote  adeguate  dei
          proventi  derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte
          e  delle  spese  per  l'accettazione  e  la  raccolta delle
          scommesse   medesime   per  l'impianto  e  l'esercizio  del
          totalizzatore  nazionale,  nonche'  per  l'attivita'  delle
          commissioni di cui all'art. 1, comma 2, compresi i compensi
          da riconoscere ai componenti delle stesse, al perseguimento
          delle proprie finalita' con particolare riferimento a:
                a) sostegno   dell'allevamento   e  dell'impiego  del
          cavallo  italiano  da  sella  e  da corsa e della selezione
          degli stessi;
                b) incentivazione  di  piani  occupazionali,  volti a
          favorire   l'avviamento   al   lavoro   e   la   formazione
          professionale,   con  particolare  riguardo  alla  verifica
          dell'applicazione  dei  contratti  collettivi nazionali del
          settore    ed    all'introduzione    di    meccanismi    di
          disincentivazione  del  ricorso  al  lavoro  irregolare  ed
          all'evasione contributiva;
                c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore
          dei  fantini,  dei  guidatori,  degli  allenatori  e  degli
          artieri;
                d) finanziamento  degli  ippodromi per la gestione ed
          il  miglioramento  degli  impianti,  per i servizi relativi
          alla   organizzazione   delle  corse  e  remunerazione  per
          l'utilizzo   delle  immagini  delle  corse  ai  fini  della
          raccolta esterna delle scommesse;
                e) costituzione   e   miglioramento   di   centri  di
          allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;
                f) realizzazione  di strutture veterinarie interne ed
          esterne agli ippodromi;
                g) ricerca  scientifica nel settore dell'allevamento,
          dell'allenamento e dell'antidoping;
                h) controllo  della regolarita' di tutte le attivita'
          relative alle corse;
                i) promozione dell'attivita' ippica;
                l) formazione  e  qualificazione  professionale degli
          addetti al settore».
              Il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n.
          174 recante «Regolamento recante norme per l'organizzazione
          e  l'esercizio  delle  scommesse a totalizzatore ed a quota
          fissa  su  competizioni  sportive  organizzate dal CONI, da
          adottare  ai  sensi  dell'art. 3, comma 230, della legge n.
          549  del  1995»  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 5
          giugno 1998, n. 129.
          Note all'art. 1, comma 426:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  46  della legge 28
          dicembre   2001,   n.  448  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002).:
              «Art.  46  (Fondo  investimenti).  -  1. Nello stato di
          previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
          fondo  per  gli  investimenti per ogni comparto omogeneo di
          spesa   al   quale   confluiscono   i   nuovi  investimenti
          autorizzati,   con  autonoma  evidenziazione  contabile  in
          allegato  delle  corrispondenti  autorizzazioni legislative
          (42/a).
              2.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze,  su  proposta  del Ministro competente, da emanare
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
          bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
              3.   A  decorrere  dall'anno  2003  il  fondo  per  gli
          investimenti  di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
          rifinanziato  con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
          lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.
              4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria
          sono  analiticamente  indicati le autorizzazioni di spesa e
          gli  stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di
          cui al presente articolo.
              5.  I  Ministri  competenti  presentano  annualmente al
          Parlamento,  per  l'acquisizione  del parere da parte delle
          Commissioni  competenti,  una  relazione  nella quale viene
          individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
          fondo».
          Note all'art. 1, comma 427.
              -  Si  riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 1 del
          decreto-legge  28 febbraio 2005, n. 22, recante «Interventi
          urgenti   nel   settore   agroalimentare»  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71:
              «4.  All'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
          n. 99, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
                «1-bis.  L'Agecontrol  Spa,  avvalendosi del supporto
          dei  controlli  istituzionali  effettuati  dall'Ispettorato
          centrale   repressione   frodi   ed  in  coordinamento  con
          quest'ultimo,  effettua  i  controlli  di qualita', sia per
          l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza
          a  livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi
          della  normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le
          risorse  finanziarie  destinate  ai  controlli dell'olio di
          oliva».
              5.  All'art.  18 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
          n. 99, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
                «6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
          e  forestali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sono  trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli
          stanziamenti  dello  stato  di  previsione  della spesa del
          Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali relativi
          alle   funzioni   dell'Agecontrol   S.p.a.,  trasferite  in
          attuazione   del   presente   articolo.   Con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  delle politiche agricole e forestali, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
          Ministro   delle   attivita'   produttive,   sono  altresi'
          trasferite   all'Agecontrol   S.p.a.  le  risorse  umane  e
          finanziarie  relative allo svolgimento dei controlli di cui
          al   comma 1-bis,   precedentemente   svolti  dall'Istituto
          nazionale  per  il  commercio  estero ai sensi dell'art. 2,
          comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.».
          Note all'art. 1, comma 428:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  1-quinquies  del
          decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante «Interventi
          urgenti  in  agricoltura  e  per gli organismi pubblici del
          settore,  nonche'  per  contrastare  andamenti  anomali dei
          prezzi   nelle  filiere  agroalimentari»,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art. 1-quinquies (Garanzie creditizie in agricoltura).
          -   1.  L'Istituto  di  servizi  per  il  mercato  agricolo
          alimentare  (ISMEA) e' autorizzato ad utilizzare le risorse
          finanziarie  ad  esso  attribuite dall'art. 5-bis, comma 4,
          della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per le finalita' di cui
          al comma 2.
              2.   Per   lo   svolgimento   delle  proprie  attivita'
          istituzionali,  a  decorrere dall'anno 2006, e' autorizzato
          un  contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere
          si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
          di  cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
          n.  228,  per  le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del
          medesimo decreto legislativo».
          Note all'art. 1, comma 429:
              - Si  riporta  il testo del comma 160 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005)»:
              «160.  E'  costituita  la  Fondazione per la diffusione
          della   responsabilita'   sociale   delle   imprese.   Alla
          Fondazione  partecipano, quali soci fondatori, il Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  oltre  ad altri
          soggetti   pubblici   e   privati  che  ne  condividano  le
          finalita'.  La Fondazione e' soggetta alle disposizioni del
          codice  civile,  delle  leggi speciali e dello statuto, che
          verra'  redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue
          attivita'  istituzionali  e'  assegnato  alla Fondazione un
          contributo di un milione di euro per l'anno 2005».
              - Si  riporta  il  testo del comma 8 dell'art. 20 della
          legge  8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali»:
              «8.   A   decorrere   dall'anno  2002  lo  stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'art.  11,  comma 3,  lettera d),  della  legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque  la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
          della presente legge».
          Note all'art. 1, comma 430:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  1  dicembre  1997,  n.  468 recante «Revisione
          della  disciplina  sui  lavori  socialmente  utili, a norma
          dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196»:
              «Art.  10  (Occupazione dei soggetti gia' impegnati nei