(parte 7)
          lavori  socialmente  utili).  -  1. Allo scopo di creare le
          necessarie  ed  urgenti  opportunita'  occupazionali  per i
          lavoratori  impegnati nei lavori socialmente utili, facendo
          contemporaneamente  fronte a proprie esigenze istituzionali
          per  l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente
          affidati  in  appalto  o in concessione, le amministrazioni
          pubbliche   di   cui   all'art.  1,  comma 2,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  al  momento della
          progettazione   dei   lavori   stessi  deliberano  che,  in
          continuita' con i progetti medesimi:
                a) promuoveranno la costituzione di apposite societa'
          miste  che  abbiano ad oggetto attivita' uguali, analoghe o
          connesse a quelle gia' oggetto dei progetti in questione, a
          condizione  che  la  forza  lavoro  in  esse  occupata  sia
          inizialmente  costituita,  nella misura non inferiore al 40
          per  cento,  dai  lavoratori  gia'  impegnati  nei progetti
          stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche'
          promossi  da  altri enti e nella misura non superiore al 30
          per  cento  da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati;
          tale  condizione  andra'  rispettata  per  un  periodo  non
          inferiore a 60 mesi;
                b) affideranno   a  terzi  scelti  con  procedura  di
          evidenza  pubblica,  lo  svolgimento  di  attivita' uguali,
          analoghe  o  connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di
          lavori  socialmente utili, a condizione che la forza lavoro
          in  essi occupata sia costituita nella misura non inferiore
          al  40 per cento dai lavoratori gia' impegnati nei progetti
          stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche'
          promossi  da  altri enti e nella misura non superiore al 30
          per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
              2.  Gli  enti  interessati  possono  prevedere  che  le
          societa'  miste  di  cui  al  comma 1,  lettera a), abbiano
          capitale   non  inferiore  a  lire  200  milioni,  anche  a
          maggioranza  privata  e,  per quanto riguarda la scelta del
          socio   privato   anche   sotto  forma  di  cooperative  di
          produzione  e  lavoro,  gli  enti stessi, anche in deroga a
          norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di
          evidenza pubblica nei confronti delle societa' di capitale,
          anche  in forma cooperativa, che risultino aver collaborato
          sin  dall'inizio  alla promozione, gestione e realizzazione
          dei   progetti   di  lavori  socialmente  utili  che  hanno
          preceduto la costituzione delle societa' miste, nonche' nei
          confronti   delle   agenzie   di  promozione  e  di  lavoro
          individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4.
              3.  Per  l'affidamento  a  terzi  dello  svolgimento di
          attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto
          dei  progetti di lavori socialmente utili da essi promossi,
          gli enti interessati possono, nel rispetto della disciplina
          comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di
          durata  non  superiore  a 60 mesi con societa' di capitale,
          cooperative  di produzione e lavoro, consorzi di artigiani,
          a  condizione  che  la  forza  lavoro  in esse occupata sia
          costituita  nella  misura  non inferiore al 40 per cento da
          lavoratori  gia'  impegnati  nei progetti stessi, ovvero in
          progetti  di contenuti analoghi ancorche' promossi da altri
          enti  e  nella  misura  non  superiore  al  30 per cento da
          soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualita' di
          dipendenti  a  tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o
          di partecipanti al consorzio.
              4.  Le  previsioni  di  cui ai commi 2 e 3 hanno durata
          transitoria    e    saranno    sostituite,    sulla    base
          dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti
          gli  atti  perfezionati  a  quella  data  conservano  piena
          validita' per tutta la durata in essi prevista».
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 78 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001)»:
              «2.   Ferma   restando  la  possibilita'  di  stipulare
          convenzioni  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1,  del citato
          decreto  legislativo  n.  81  del  2000,  tenendo conto dei
          conguagli   derivanti   dall'applicazione   dell'art.   45,
          comma 6,  della  legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
          stipulare,  nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
          nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le
          regioni  in  riferimento a situazioni straordinarie che non
          consentono,  entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino
          regionale  dei  soggetti  di  cui  all'art. 2, comma 1, del
          citato    decreto    legislativo    n.    81    del   2000;
          conseguentemente,  a  tal  fine,  il  termine del 30 aprile
          2001,  di  cui  all'art.  8,  comma 3,  del  citato decreto
          legislativo n. 81 del 2000 e' differito al 30 giugno 2001 e
          il  rinnovo  di cui all'art. 4, comma 2, del citato decreto
          legislativo  potra'  avere una durata massima di otto mesi.
          In particolare le convenzioni prevedono:
                a) la  realizzazione,  da  parte  della  Regione,  di
          programmi  di  stabilizzazione dei soggetti di cui all'art.
          2,  comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000,
          con  l'indicazione  di una quota predeterminata di soggetti
          da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non
          potra'  essere  inferiore  al  30  per cento del numero dei
          soggetti  appartenenti  al bacino regionale; le convenzioni
          possono  essere  annualmente  rinnovate,  a  condizione che
          vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli
          obiettivi  di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato
          art. 2, comma 1;
                b) le  risorse finanziarie necessarie ad assicurare a
          tutti  i  soggetti  non  stabilizzati  entro il 31 dicembre
          2000,  ad  esclusione  di  quelli  impegnati  in  attivita'
          progettuali  interregionali  di  competenza nazionale e dei
          soggetti  che  maturino il cinquantesimo anno di eta' entro
          il  31  dicembre  2000,  anche la copertura dell'erogazione
          della  quota di cui all'art. 4, comma 2, del citato decreto
          legislativo   n.   81  del  2000,  pari  al  50  per  cento
          dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili
          e  dell'intero  ammontare dell'assegno al nucleo familiare,
          che  le  regioni  si impegnano a versare all'INPS; nonche',
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili a valere sul Fondo
          per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entita' non
          inferiore  al  precedente  finalizzato  ad  incentivare  la
          stabilizzazione  dei  soggetti interessati da situazione di
          straordinarieta';  a  tale  scopo  per l'anno 2001 verranno
          utilizzate  le  risorse  destinabili alle regioni, ai sensi
          dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del
          2000,     tenendo    conto    dei    conguagli    derivanti
          dall'applicazione dell'art. 45, comma 6, della citata legge
          n.  144  del  1999,  che  saranno  erogati  a seguito della
          stipula delle convenzioni;
                c) la   possibilita',   nei   limiti   delle  risorse
          preordinate   allo   scopo   nell'ambito   del   Fondo  per
          l'occupazione,  per i soggetti, di cui all'art. 2, comma 1,
          del  citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano
          compiuto,  alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo
          anno  di  eta',  di  continuare  a  percepire  in  caso  di
          prosecuzione   delle   attivita'   da   parte   degli  enti
          utilizzatori,   l'assegno   per  prestazioni  in  attivita'
          socialmente  utili  e l'assegno per nucleo familiare, nella
          misura  del  100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2001 e
          sino al 31 dicembre 2001;
                d) la   possibilita'   di  impiego,  da  parte  delle
          regioni,  delle risorse del citato Fondo per l'occupazione,
          destinate  alle attivita' socialmente utili e non impegnate
          per  il  pagamento  di  assegni,  per  misure aggiuntive di
          stabilizzazione  e  di  politica attiva del lavoro e per il
          sostegno delle situazioni di maggiore difficolta».
              - Si  riporta  il  testo del comma 82 dell'art. 3 della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2004):
              «82.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          e'  autorizzato  a  stipulare  nel  limite complessivo di 1
          milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente
          con  i  comuni  nuove  convenzioni  per  lo  svolgimento di
          attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di
          politica  attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati
          in  attivita'  socialmente  utili, nella disponibilita', da
          almeno  un  quinquiennio,  di  comuni  con  meno  di 50.000
          abitanti».
              - Si  riporta  il testo del comma 263 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005):
              «263.  Nel  limite di spesa complessivo di 1 milione di
          euro,  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
          autorizzato  a  prorogare,  limitatamente all'anno 2005, le
          convenzioni  di  cui  all'art.  3, comma 82, della legge 24
          dicembre   2003,  n.  350,  avvalendosi  della  graduatoria
          allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e
          delle politiche sociali del 25 ottobre 2004».
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 20
          maggio  1993, n. 148 recante «Interventi urgenti a sostegno
          dell'occupazione»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236:
              «Art.  1  (Fondo  per l'occupazione). - 1. Per gli anni
          1993-1995   il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  d'intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  attua,
          sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate
          dal  Comitato  per  il  coordinamento  delle iniziative per
          l'occupazione   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  istituito  ai  sensi dell'art. 29 della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri   15   settembre   1992,  misure
          straordinarie  di  politica  attiva  del  lavoro  intese  a
          sostenere   i   livelli   occupazionali:   a)   nelle  aree
          individuate  ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
          CEE  n.  2052/88  o  del  regolamento  CEE  n. 328/88 cosi'
          individuate  ai  sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
          120,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 maggio
          1989,   n.   181,   recante   misure   di   sostegno  e  di
          reindustrializzazione    in   attuazione   del   piano   di
          risanamento  della siderurgia; b) nelle aree che presentano
          rilevante  squilibrio  locale  tra  domanda  ed  offerta di
          lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.   616,   accertati  dal  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali
          per  l'impiego,  sulla  base  delle intese raggiunte con la
          Commissione delle Comunita' europee.
              1-bis.  Ai  fini  della definizione degli interventi di
          cui al comma 1 si tiene altresi' conto:
                a) della    presenza   di   crisi   territoriali   di
          particolare  gravita' o di crisi settoriali strutturali con
          notevole   impatto   sui   livelli  occupazionali,  facendo
          riferimento  ai  criteri  gia'  definiti  sulla  base della
          legislazione vigente per particolari settori;
                b) della   sussistenza   di  situazioni  di  sviluppo
          ritardato o di depressione economica;
                c) della sussistenza di processi di ristrutturazione,
          di riconversione industriale o di deindustrializzazione;
                d) della   presenza  di  gravi  fenomeni  di  degrado
          sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione
          e difesa del patrimonio storico e artistico.
              2.   Le  misure  di  cui  al  comma 1,  riservate  alla
          promozione  di  iniziative per il sostegno dell'occupazione
          con  caratteri  di  economicita'  e  stabilita'  nel tempo,
          comprese  le  dotazioni  di  opere di pubblica utilita', di
          servizi     terziari     e     di     edilizia    abitativa
          economico-popolare,  prevedono l'erogazione di incentivi ai
          datori  di  lavoro,  ovvero  imprenditori,  per ogni unita'
          lavorativa  occupata  a  tempo  pieno,  secondo modulazioni
          crescenti     che    non    possono    comunque    superare
          complessivamente una annualita' del costo medio del lavoro.
              3.  Le  risorse  di  cui  al  comma 7  preordinate alle
          finalita'  di  cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di
          cui  al  medesimo  comma 1,  e  in  tutte le regioni per le
          iniziative  di  cui  al  comma 5,  in base alla entita' del
          numero  dei  disoccupati  in esse registrati. I benefici di
          cui  al presente articolo sono attribuiti con provvedimento
          dell'ufficio   regionale   del   lavoro   e  della  massima
          occupazione,  nei  limiti  delle risorse a ciascuno di essi
          assegnate  alle  imprese  che  presentino  la  domanda, nei
          termini   stabiliti   dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   con  priorita'  per  le  assunzioni
          collegate   a   nuovi  insediamenti  produttivi  e  secondo
          l'ordine  di presentazione delle domande stesse. In fase di
          prima  applicazione  la  domanda  e' presentata entro il 20
          luglio  1995,  per  assunzioni  da  effettuarsi entro il 31
          dicembre  1995.  I  benefici  sono  attribuiti nella misura
          massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti
          alle  imprese,  in  tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40%
          rispettivamente,   mediante  conguaglio  con  i  contributi
          previdenziali, ove possibile.
              4.  Nella  domanda  deve  essere  specificato, sotto la
          personale  responsabilita'  del  datore  di  lavoro  ovvero
          imprenditore,  che  le assunzioni per le quali il beneficio
          viene   richiesto   sono  collegate  a  nuovi  insediamenti
          produttivi,  ovvero  avvengono  ad incremento dell'organico
          calcolato  sulla  media dell'ultimo semestre e che, durante
          il  predetto  periodo  non  sono  intervenute  riduzioni  o
          sospensioni   di   personale   avente  analoghe  qualifiche
          professionali,   nonche'  in  quale  misura  le  assunzioni
          riguardano  i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della
          legge 23 luglio 1991, n. 223.
              5.  Gli  interventi  previsti dal comma 2 sono estesi a
          tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti
          l'occupazione   di   persone   svantaggiate,  promosse  dai
          soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma 1, lettera b), della
          legge 8 novembre 1991, n. 381.
              6.  Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del
          lavoro  e  della previdenza sociale, sentite le commissioni
          regionali  per  l'impiego, stipula convenzioni con consorzi
          di  comuni  e  con  enti,  societa', cooperative o consorzi
          pubblici  e  privati,  di comprovata esperienza e capacita'
          tecnica  nelle materie di cui al presente articolo, nonche'
          con   gli  enti  gestori  dei  fondi  mutualistici  per  la
          promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione  di cui al
          comma l  dell'art.  11  della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
          diretti  all'incremento  dell'occupazione,  per  progettare
          modelli  e  strumenti  di gestione attiva della mobilita' e
          dello  sviluppo  di  nuova  occupazione,  anche  delineando
          metodi di valutazione della fattibilita' dei progetti e dei
          risultati conseguiti.
              7.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma 8,   nel   quale   confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.
              7-bis.  I contributi che verranno erogati dalla CEE per
          la  realizzazione  dei  servizi di informazione sul mercato
          del  lavoro  comunitario  e  per  gli  scambi  di domande e
          offerte  di  lavoro  tra  gli  Stati membri, nonche' per le
          attivita'  di  cooperazione  tra  i  servizi  per l'impiego
          comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello
          Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato
          di  previsione  del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale,   salvo  che  il  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  si avvalga di agenzie specializzate ed
          appositamente autorizzate a tal fine.
              8.  Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'
          autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e
          di  lire  400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale. Le
          somme   non  impegnate  in  ciascun  esercizio  finanziario
          possono esserlo in quello successivo».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  della legge 27
          dicembre   2002,   n.  289  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)»:
              «Art.   61.  (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma 3,  lettera f),  della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma 1,  con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
                b) per  gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato (44/f).
              4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
          costituiscono   limiti   massimi  di  spesa  ai  sensi  del
          comma 6-bis  dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
          468.
              5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge (44/g).
              6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30  giugno  di  ogni anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
          comunicazione alle competenti Commissioni.
              8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
              9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3,  lettera c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
              10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma 2,   del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
          nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
          contratti  di  programma  una  quota  pari all'85 per cento
          delle   economie   e'  riservata  alle  aree  depresse  del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.   87,   paragrafo  3,  lettera c),  del  Trattato  che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
              11..
              12..
              13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre 1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3, lettere a) e c), del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
          «de  minimis»  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione,  del  12  gennaio  2001.  Il CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di proventi»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma devono  produrre  istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale».
          Note all'art. 1, comma 431:
              - La  legge  30  aprile  1985,  n.  163  recante «Nuova
          disciplina  degli  interventi  dello  Stato  a favore dello
          spettacolo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
          1985, n. 104.
          Note all'art. 1, comma 432:
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 21
          febbraio  2005,  n.  16  recante «Interventi urgenti per la
          tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza
          pubblica»,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22
          aprile 2005, n. 58:
              «Art.  1.  1.  Nello  stato di previsione del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito un fondo da
          ripartire  per le esigenze di tutela ambientale connesse al
          miglioramento  della  qualita'  ambientale dell'aria e alla
          riduzione  delle  emissioni di polveri sottili in atmosfera
          nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro
          annui  a  decorrere  dal  2006.  Con  decreti  del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, si provvede
          alla  ripartizione tra le unita' previsionali di base degli
          stati di previsione delle amministrazioni interessate.
              2.  Al  fine di assicurare il rinnovo del primo biennio
          del  contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del
          trasporto  pubblico  locale, e' autorizzata la spesa di 260
          milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2005; al
          conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro
          annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
          comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione
          dei   trasferimenti   erariali   attribuiti  dal  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale   dello   Stato  a  qualsiasi  titolo
          assegnati  a  ciascun  ente  territoriale interessato sulla
          base  del  riparto  stabilito  con  il  decreto  di  cui al
          comma 3.
              3.  Le  risorse  di  cui al comma 2 sono assegnate alle
          regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
          Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
          del  personale  in  servizio alla data del 30 novembre 2004
          presso  le  aziende  di trasporto pubblico locale. Le spese
          sostenute  dagli  enti  territoriali  per la corresponsione
          alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto
          di stabilita' interno.
              3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello
          Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla
          disciplina   in   materia   di   autorizzazione   integrata
          ambientale,   relativamente  agli  impianti  di  competenza
          statale,  nonche' quelle derivanti dalle tariffe previste a
          copertura  degli  oneri  per  prestazioni  e  controlli  da
          eseguire  da  parte  del  Ministero  dell'ambiente  e della
          tutela  del  territorio  al  fine  di  dare attuazione alla
          direttiva  2002/96/CE  del  27  gennaio 2003 del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  sui rifiuti di apparecchiature
          elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva
          2003/108/CE  dell'8 dicembre  2003 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  sono riassegnate, con decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  alle  pertinenti  unita'
          previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio per
          l'espletamento  delle  attivita' di verifica e controllo di
          cui alle direttive comunitarie in materia.
              3-ter.  All'art.  1, comma 148, della legge 30 dicembre
          2004,   n.  311,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente:  «Eventuali  trattamenti  aggiuntivi  rispetto  a
          quelli  erogati  dall'I.N.P.S.  al  lavoratore  del settore
          industria  sono ridefiniti con la contrattazione collettiva
          di categoria».
              4.  Nelle  more  della  stipulazione  del  contratto di
          programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e
          delle  finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e
          Anas  S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato  a corrispondere alla Anas S.p.A., in relazione
          agli  obblighi  di  servizio  pubblico nel settore stradale
          previsti    dalla    convenzione    di   concessione,   una
          anticipazione  a  valere sulle somme iscritte nel conto dei
          residui   dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno  2005,  per
          complessivi  650  milioni di euro, di cui, rispettivamente,
          per   l'ammontare   di  450  milioni  di  euro  nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base 3.1.2.45 e per l'ammontare
          di 200 milioni di euro nell'ambito dell'unita' previsionale
          di base 3.2.3.48.
              5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari
          connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in
          regime  convenzionale,  a decorrere dal 2005 e' autorizzata
          la  spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, si
          provvede alla attuazione del presente comma.
              6.  Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento
          di  elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela
          dell'incolumita'  pubblica,  nell'ambito delle finalita' di
          cui  al comma 548 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, per l'anno 2005 e' autorizzata la spesa complessiva
          di 100 milioni di euro per l'Amministrazione della pubblica
          sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze
          messe   a   disposizione  dalle  autorita'  provinciali  di
          pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.  Alle somme di cui al presente comma si applicano le
          disposizioni  previste dall'art. 1, comma 549, della citata
          legge  n.  311  del  2004.  Per  le  esigenze  correnti  di
          funzionamento      dei     servizi     dell'Amministrazione
          penitenziaria e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
          per l'anno 2005.
              7.  Per  le  esigenze  correnti  di  funzionamento  dei
          servizi  del Corpo della guardia di finanza, nello stato di
          previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze e'
          istituito  un  fondo  da  ripartire, con una dotazione, per
          l'anno  2005,  di  20  milioni  di  euro.  Con  decreti del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da comunicare,
          anche  con  evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del
          bilancio,  nonche' alle competenti Commissioni parlamentari
          e  alla  Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del
          fondo tra le unita' previsionali di base del medesimo stato
          di previsione relative al Corpo della guardia di finanza.
              8.  Il  comma 235  dell'art.  1 della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, e' abrogato.
              9.  L'aliquota  di accisa sulla benzina e sulla benzina
          senza  piombo,  nonche'  l'aliquota dell'accisa sul gasolio
          usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative,  di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504, e successive modificazioni, sono aumentate,
          rispettivamente,  a euro 564 ed a euro 413 per mille litri.
          Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori
          entrate  di  cui  al  periodo precedente sono devolute alle
          stesse  nei  modi  e  nei  termini  previsti dai rispettivi
          statuti  e  dalle  relative  norme di attuazione. Non trova
          applicazione  l'art.  1,  comma 154, secondo periodo, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo
          giorno  successivo  a  quello  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il
          riscaldamento,  indipendentemente dal tenore di zolfo, deve
          essere   denaturato  secondo  la  formula  e  le  modalita'
          stabilite dalla Agenzia delle dogane.
              10.  Per i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del
          decreto-legge  28  dicembre  2001,  n. 452, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2002, n. 16, il
          maggior  onere  conseguente  alle  disposizioni  di  cui al
          comma 9,  relative  all'incremento  dell'accisa sul gasolio
          usato  come  carburante,  e'  rimborsato, anche mediante la
          compensazione  di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9
          luglio  1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito
          della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti
          uffici  dell'Agenzia  delle  dogane, secondo le modalita' e
          con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
          dell'agevolazione  fiscale  a  favore  degli  esercenti  le
          attivita'  di  trasporto  merci,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  giugno 2000, n. 277. Tali
          effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
          al  titolo  I  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
          446.   A  tale  fine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006.
              11.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente articolo, ad
          eccezione  dei  commi 2  e  4,  pari a euro 150.000.000 per
          l'anno  2005  ed  a  euro 248.070.000 annui a decorrere dal
          2006,  si  fa  fronte con le maggiori entrate derivanti dal
          comma 9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio».
              Il  decreto-legge  11 giugno 1998, 180, recante «Misure
          urgenti  per  la prevenzione del rischio idrogeologico ed a
          favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione
          Campania», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno
          1998,  n.  134,  e  convertito in legge, con modificazioni,
          dall'art.   1,   legge 3  agosto  1998,  n.  267  (Gazzetta
          Ufficiale  7 agosto  1998,  n.  183),  entrata in vigore il
          giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
          Note all'art. 1, comma 433:
              La  legge  1°  giugno 2002, n. 120 recante «Ratifica ed
          esecuzione  del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
          delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici, fatto a
          Kyoto  l'11  dicembre  1997»  e'  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, S.O.
              La  delibera  CIPE  n. 123 del 19 dicembre 2002 recante
          «Revisione  delle  linee  guida  per  le politiche e misure
          nazionali  di  riduzione  delle  emissioni  dei  gas serra»
          (legge  n.  120  del  2002)  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 22 marzo 2003, n. 68.
          Note all'art. 1, comma 435:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  9
          dicembre  1998,  n.  426 recante «Nuovi interventi in campo
          ambientale»:
              «Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale
          dei siti inquinati). - 1. Al fine di consentire il concorso
          pubblico  nella  realizzazione  di interventi di bonifica e
          ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree
          e  specchi  d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
          in  concessione,  anche  in  caso  di loro dismissioni, nei
          limiti e con i presupposti di cui all'art. 17, comma 6-bis,
          del   decreto   legislativo   5 febbraio  1997,  n.  22,  e
          successive modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi
          del  protocollo  di  Kyoto sui cambiamenti climatici di cui
          alla  deliberazione  del  Comitato interministeriale per la
          programmazione   economica  (CIPE)  del  3  dicembre  1997,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
          1998,   del   piano   straordinario   di   completamento  e
          razionalizzazione    dei   sistemi   di   collettamento   e
          depurazione  di  cui  all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo
          1997,  n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          maggio  1997,  n.  135,  e  degli  accordi  e  contratti di
          programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo
          n.   22  del  1997,  sono  autorizzati  limiti  di  impegno
          ventennali  di  lire  27.000  milioni a decorrere dall'anno
          1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di
          lire  16.200  milioni  a  decorrere  dall'anno 2000. Per le
          medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire
          130.000  milioni  per l'anno 2000; per gli anni successivi,
          al  finanziamento  degli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo  si  provvede  ai  sensi  dell'art.  11,  comma 3,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              2.  Alla  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          comma 1  possono  concorrere le ulteriori risorse destinate
          dal  CIPE  al  finanziamento  di  progetti  di  risanamento
          ambientale,   nonche'   quelle   attribuite   al  Ministero
          dell'ambiente   in   sede  di  riprogrammazione  dei  fondi
          disponibili  nell'ambito del quadro comunitario di sostegno
          1994-1999.
              3.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di cui al
          comma 1  e  per  la  utilizzazione  delle  relative risorse
          finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore
          della   presente  legge,  previo  parere  delle  competenti
          Commissioni   parlamentari,   un   programma  nazionale  di
          bonifica  e  ripristino  ambientale dei siti inquinati, che
          individua   gli  interventi  di  interesse  nazionale,  gli
          interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
          finanziamento  dei  singoli  interventi  e  le modalita' di
          trasferimento  delle  relative  risorse. Il programma tiene
          conto  dei  limiti  di  accettabilita',  delle procedure di
          riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale
          di  cui  all'art.  17,  comma 1,  del decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
              4.  Sono  considerati  primi  interventi di bonifica di
          interesse  nazionale  quelli  compresi  nelle seguenti aree
          industriali  e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
          sono   perimetrati,   sentiti  i  comuni  interessati,  dal
          Ministro  dell'ambiente  sulla  base  dei  criteri  di  cui
          all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
                a) Venezia (Porto Marghera);
                b) Napoli orientale;
                c) Gela e Priolo;
                d) Manfredonia;
                e) Brindisi;
                f) Taranto;
                g) Cengio e Saliceto;
                h) Piombino;
                i) Massa e Carrara;
                l) Casal Monferrato;
                m) Litorale    Domizio-Flegreo    e   Agro   aversano
          (Caserta-Napoli);
                n) Pitelli (La Spezia);
                o) Balangero;
                p) Pieve Vergonte;
                p-bis)   Sesto   San  Giovanni  (aree  industriali  e
          relative discariche);
                p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
                p-quater) Pioltello e Rodano;
                p-quinquies)   Brescia-Caffaro  (aree  industriali  e
          relative discariche da bonificare);
                p-sexies) Broni;
                p-septies) Falconara Marittima;
                p-octies) Serravalle Scrivia;
                p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
                p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
                p-undecies) aree del litorale vesuviano;
                p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
                p-terdecies) area industriale della Val Basento.
                p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 122 del 27 maggio
          2005.
              5.   Il   Ministero   dell'ambiente,   nell'ambito  del
          programma   di   cui  al  comma 3,  determina  altresi'  le
          modalita'  per  il  monitoraggio  e  il  controllo,  con la
          partecipazione  delle  regioni interessate, delle attivita'
          di  realizzazione  delle  opere e degli interventi previsti
          nel  programma  stesso,  ivi  compresi  i  presupposti e le
          procedure   per  la  revoca  dei  finanziamenti  e  per  il
          riutilizzo   delle  risorse  resesi  comunque  disponibili,
          assicurando   il   rispetto   dell'originaria   allocazione
          regionale  delle  risorse.  Per  le  attivita'  di  cui  al
          presente   comma il   Ministero   dell'ambiente  si  avvale
          dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente
          (ANPA)   e   delle  Agenzie  regionali  per  la  protezione
          dell'ambiente (ARPA).
              6.  Gli  enti  territoriali  competenti, sulla base del
          programma  di  cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre
          mutui  o  ad effettuare altre operazioni finanziarie con la
          Cassa  depositi  e prestiti e altri istituti di credito. Le
          regioni  sono  autorizzate  a  corrispondere, sulla base di
          apposita    rendicontazione    degli    enti   territoriali
          competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati
          le   rate   di   ammortamento  per  capitale  e  interessi,
          avvalendosi    delle    quote    di   limiti   di   impegno
          rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.
              7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto
          degli   interventi   di  messa  in  sicurezza,  bonifica  e
          ripristino  ambientale  ovvero  di  alienazione entro dieci
          anni  dall'effettuazione  degli stessi in assenza di cambio
          di   destinazione,   il  contributo  di  cui  all'art.  17,
          comma 6-bis,  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e successive modificazioni, e' restituito allo Stato in
          misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area
          al  momento  del  cambio  di destinazione, ovvero della sua
          cessione,  rispetto  a quello dell'intervento di bonifica e
          ripristino    ambientale.    Con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente,  di concerto con il Ministro del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione  economica,  verranno
          determinati i criteri e le modalita' della restituzione.
              8.   All'art.   17,   comma 1,   alinea,   del  decreto
          legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, dopo le parole: «il
          Ministro  dell'ambiente»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
          avvalendosi   dell'Agenzia   nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente (ANPA),».
              9..
              10.  Il  decreto  del  Ministro dell'ambiente di cui al
          comma 15-bis   dell'art.   17  del  decreto  legislativo  5
          febbraio  1997,  n. 22, introdotto dal comma 9 del presente
          articolo,  e'  emanato  entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              11..
              12.  All'art.  22,  comma 5,  lettera a),  del  decreto
          legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  dopo  le  parole:
          «priorita'  degli interventi» sono aggiunte le seguenti: «,
          basato  su un criterio di valutazione del rischio elaborato
          dall'ANPA».
              13.  All'art.  22,  comma 7,  del decreto legislativo 5
          febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modificazioni,  le
          parole:  «entro  un  anno»  sono sostituite dalle seguenti:
          «entro due anni».
              14.  All'art.  57,  comma 5,  del decreto legislativo 5
          febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modificazioni,  le
          parole:  «devono conformarsi alle disposizioni del presente
          decreto  entro  tre  mesi  dal  termine di cui all'art. 33,
          comma 6»    sono   sostituite   dalle   seguenti:   «devono
          conformarsi  alle disposizioni del presente decreto entro e
          non oltre il 31 dicembre 1998».
              15..
              16.  All'art.  11,  comma 3,  del decreto legislativo 5
          febbraio  1997,  n.  22,  e  successive modificazioni, sono
          soppresse   le   parole:   «derivanti   dalle   lavorazioni
          industriali  e  artigianali»  e  sono  aggiunte,  alla fine
          dell'ultimo   periodo,  le  seguenti:  «limitatamente  alla
          quantita' conferita».
              17..
              18.  All'onere  di cui al comma 17 si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1998-2000,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1998,   allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'ambiente.
              19..
              20..
              21.  All'art.  42,  comma 2,  del decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22, la lettera c) e' abrogata.
              22.  All'art.  48,  comma 1,  del decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «,
          i  beni di cui all'art. 44 e i rifiuti di cui agli articoli
          45 e 46».
              23. Fino al 1° gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra
          enti  locali  e  gestori  del servizio, l'applicazione e la
          riscossione   del  corrispettivo  della  raccolta  e  dello
          smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  sono  effettuate
          dall'ente  locale  secondo le disposizioni dell'art. 52 del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
              24.  All'art.  51,  comma 2,  del decreto legislativo 5
          febbraio  1997, n. 22, sono soppresse la parola: «propri» e
          le  parole  da:  «,ovvero  effettuano»  fino  alla fine del
          comma.
              25..
              26.  Al  fine  di  consentire  il  completamento  delle
          attivita'  assegnate  al  gruppo tecnico di cui all'art. 6,
          comma 7,   del   decreto-legge   25   marzo  1997,  n.  67,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
          n.  135,  e'  autorizzata  la spesa di L. 1.800 milioni per
          ciascuno degli anni l999 e 2000.
              27.  All'art.  49,  comma 5,  del  decreto  legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole:  «prevedendo disposizioni transitorie per garantire
          la  graduale  applicazione  del metodo normalizzato e della
          tariffa   ed   il  graduale  raggiungimento  dell'integrale
          copertura  dei  costi  del servizio di gestione dei rifiuti
          urbani da parte dei comuni».
              28.  All'art.  49,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          5 febbraio  1997,  n. 22, le parole: «1° gennaio 1999» sono
          sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2000».
              Il  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  14  ottobre 2003 recante «Disciplina sulle
          modalita' di funzionamento ed accesso al fondo di rotazione
          istituito  ai  sensi  del  comma 9-bis  dell'art.  18 della
          legge 8  luglio  1986, n. 349» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 aprile 2004, n. 99.
          Note all'art. 1, comma 439:
              -  La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  21  aprile  2004  recante «responsabilita'
          ambientale  in  materia  di  prevenzione  e riparazione del
          danno  ambientale»  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          delle  Comunita'  europee  (legge n.  143/56  del 30 aprile
          2004).
              - Si riporta il testo dell'art. 2058 del codice civile:
              «Art.  2058  (Risarcimento  in  forma  specifica). - Il
          danneggiato   puo'  chiedere  la  reintegrazione  in  forma
          specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
              Tuttavia  il  giudice puo' disporre che il risarcimento
          avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma
          specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore».
          Note all'art. 1, comma 440:
              -  La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  21  aprile  2004  recante «responsabilita'
          ambientale  in  materia  di  prevenzione  e riparazione del
          danno  ambientale»  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          delle  Comunita'  europee  (legge n.  143/56  del 30 aprile
          2004).
          Note all'art. 1, comma 441:
              -   Il  decreto  legislativo  13  aprile  1999  recante
          «Riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione, in
          attuazione  della  delega prevista dalla legge 28 settembre
          1998,  n.  337»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          27 aprile 1999, n. 97.
          Note all'art. 1, comma 442:
              - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante
          «Attuazione  della  direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della
          direttiva   91/689/CEE   sui  rifiuti  pericolosi  e  della
          direttiva  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di
          imballaggio»   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario.
              Il   decreto   del   Ministro   dell'ambiente   recante
          «Regolamento  recante criteri, procedure e modalita' per la
          messa  in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale
          dei  siti  inquinati,  ai  sensi  dell'art.  17 del decreto
          legislativo   5   febbraio   1997,   n.  22,  e  successive
          modificazioni  e integrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293, supplemento ordinario.
          Note all'art. 1, comma 444:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  35 del decreto del
          Presidente  della  repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante
          «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo
          A)»:
              «Art.  35  (L) (Regime fiscale). - 1. Si applica l'art.
          81,  comma 1,  lettera b),  ultima  parte,  del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  col  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,
          qualora  sia  corrisposta  a  chi  non eserciti una impresa
          commerciale  una somma a titolo di indennita' di esproprio,
          ovvero   di  corrispettivo  di  cessione  volontaria  o  di
          risarcimento  del  danno  per  acquisizione coattiva, di un
          terreno  ove  sia  stata  realizzata  un'opera pubblica, un
          intervento   di   edilizia   residenziale  pubblica  o  una
          infrastruttura  urbana  all'interno  delle zone omogenee di
          tipo   A,   B,   C  e  D,  come  definite  dagli  strumenti
          urbanistici. (L)
              2.  Il  soggetto  che  corrisponde  la  somma  opera la
          ritenuta  nella  misura  del  venti  per cento, a titolo di
          imposta.  Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente
          puo'  optare per la tassazione ordinaria, col computo della
          ritenuta a titolo di acconto. (L).
              3.  Le  disposizioni  del  comma 2  si  applicano anche
          quando  il  pagamento  avvenga a seguito di un pignoramento
          presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione.
          (L)
              4.  Le modalita' di adempimento degli obblighi previsti
          nei  commi precedenti sono disciplinate con regolamento del
          Ministro dell'economia e delle finanze. (L).
              5. Si applica l'art. 28, secondo comma, del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per
          il  versamento  della  ritenuta,  per  gli  obblighi  della
          dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L)
              6.  Gli  interessi percepiti per il ritardato pagamento
          della somma di cui al comma 1 e l'indennita' di occupazione
          costituiscono   reddito   imponibile   e   concorrono  alla
          formazione dei redditi diversi. (L)».
          Note all'art. 1, comma 445:
              - Si  riporta  il testo del comma 5 dell'art. 1-bis del
          decreto-legge  3  agosto 2004, n. 220 recante «Disposizioni
          urgenti  in  materia  di personale del Centro nazionale per
          l'informatica  nella  pubblica  amministrazione (CNIPA), di
          applicazione  delle imposte sui mutui e di agevolazioni per
          imprese   danneggiate  da  eventi  alluvionali  nonche'  di
          personale  di pubbliche amministrazioni, di differimento di
          termini,   di  gestione  commissariale  della  associazione
          italiana  della  Croce  Rossa  e  di  disciplina tributaria
          concernente  taluni  fondi  immobiliari»,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 19 ottobre 2004, n. 257, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «5.   La  durata  dei  finanziamenti  di  cui  all'art.
          4-quinquies  del  decreto-legge  19  maggio  1997,  n. 130,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997,
          n.  228,  e successive modificazioni, concessi a favore dei
          soggetti  danneggiati  dalle avversita' atmosferiche di cui
          al  comma 1,  e'  fissata  in venticinque anni, compreso il
          periodo di tre anni di preammortamento.».
          Note all'art. 1, comma 446:
              -  Per  il testo del comma 5 dell'art. 1-bis del citato
          decreto-legge   3  agosto  2004,  n.  220  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, si veda
          nella nota al comma precedente.
          Note all'art. 1, comma 447:
              -  Si  riportano  i  testi  degli  articoli  2  e 3 del
          decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691 recante «Misure
          urgenti  per  la ricostruzione e la ripresa delle attivita'
          produttive  nelle zone colpite dalle eccezionali avversita'
          atmosferiche  e dagli eventi alluvionali nella prima decade
          del  mese di novembre 1994», convertito, con modificazioni,
          dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35:
              «Art.  2.  -  1.  Il  Fondo per il concorso statale nel
          pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
          centrale  S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18
          novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  23  dicembre  1966,  n.  1142, e' incrementato della
          somma  di  lire  234  miliardi per l'anno 1995, di lire 207
          miliardi  per  l'anno  1996  e di lire 117 miliardi annui a
          decorrere dall'anno 1997.
              2.  Le  disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono
          destinate  alla corresponsione di contributi agli interessi
          sui   finanziamenti  concessi  dalle  banche  alle  imprese
          industriali,  commerciali  e  di  servizi,  comprese quelle
          turistiche  e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui
          all'art.  1,  comma 1,  dichiarate  danneggiate per effetto
          delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche e degli eventi
          alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
              3.  I  finanziamenti  di  cui  al comma 2 devono essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
          scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
          esercitata  alla  data  del  4  novembre 1994. La durata di
          detti   finanziamenti   non   puo'   superare  dieci  anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni  e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel
          caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso
          non  puo'  superare  i  sei anni, comprensivi di un periodo
          massimo  di  preammortamento  di  un  anno  e di un periodo
          massimo  di  rimborso  di cinque anni. I finanziamenti sono
          concessi  in misura non superiore al 95 per cento del primo
          miliardo  di spesa, in misura non superiore al 75 per cento
          della  spesa  eccedente fino a tre miliardi e in misura non
          superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
              4.   Il   tasso  d'interesse  a  carico  delle  imprese
          beneficiarie  dei  finanziamenti di cui al presente art. e'
          pari  al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere
          dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.
              4-bis.
              5.  Al fine di consentire alle imprese di corrispondere
          il  tasso  di  interesse  agevolato  di  cui al comma 4, il
          Mediocredito  centrale  S.p.a.  corrisponde,  a  valere sul
          Fondo  di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari
          alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato
          dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
          pubblici  soggetti  ad imposta del mese precedente a quello
          di  stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
          rilevazione  della  Banca  d'Italia, maggiorato di un punto
          percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.
          Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane
          interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
              6.  Il  Fondo  centrale di garanzia istituito presso il
          Mediocredito  centrale  S.p.a.  ai  sensi  dell'art. 28 del
          D.legge 18   novembre   1966,   n.   976,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 23  dicembre 1966, n. 1142, e'
          incrementato  della  somma di lire 30 miliardi per ciascuno
          degli  anni  1997  e  1998 e di lire 40 miliardi per l'anno
          1999.
              7.  Le  disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono
          destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
          restituzione  del  capitale  e dalla mancata corresponsione
          dei  relativi  interessi ed altri accessori, oneri e spese,
          connessi  o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
          articolo.  La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la
          misura  del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
          della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
              8.   A   valere   sulle  somme  predette,  puo'  essere
          corrisposto,  previo  avvio  delle  procedure  di  recupero
          ritenute   utili  d'intesa  con  il  Mediocredito  centrale
          S.p.a.,  un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non
          superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio
          in sede di definitiva determinazione della perdita.
              8-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 7  e 8 del
          presente  art.  si  applicano a tutti i finanziamenti anche
          gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia
          di   cui   al  comma 6,  previa  liberazione  di  ulteriori
          garanzie,  se  acquisite,  salvo  quanto previsto dall'art.
          2-bis,  comma 2,  del  D.legge 19  dicembre  1994,  n. 691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 16  febbraio
          1995,  n.  35.  Qualora  i  finanziamenti concessi ai sensi
          degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
          691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
          1995,  n.  35,  siano  assistiti da garanzie rilasciate dai
          confidi,  l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta
          subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.
              9.   Le   condizioni  e  le  modalita'  dell'intervento
          agevolativo    del    Mediocredito    centrale   S.p.a.   e
          dell'Artigiancassa  sui finanziamenti concessi dalle banche
          ai  sensi  del  presente art. e dell'art. 3 sono stabilite,
          ove  non  gia'  disciplinate,  con decreto del Ministro del
          tesoro,  di  concerto con il Ministro dell'interno e con il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
          Per  la  gestione  delle  agevolazioni  di  cui ai suddetti
          articoli  si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993,
          n. 489.».
              «Art.  3.  -  1. Il fondo per il concorso nel pagamento
          degli   interessi   istituito   dall'art.  37  della  legge
          25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle
          imprese  artigiane  S.p.a.  - Artigiancassa e' incrementato
          della  somma  di  lire  200  miliardi per l'anno 1995. Tale
          somma e' soggetta a gestione separata.
              2.  Le  disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate
          alla   corresponsione  di  contributi  agli  interessi  sui
          finanziamenti  concessi dalle banche alle imprese artigiane
          aventi  sede  nelle  regioni  di  cui  all'art. 1, comma 1,
          dichiarate   danneggiate   per  effetto  delle  eccezionali
          avversita'  atmosferiche  e  degli eventi alluvionali della
          prima decade del mese di novembre 1994.
              3.  I  finanziamenti  di  cui  al comma 2 devono essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
          scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
          esercitata  alla  data  del  4  novembre 1994. La durata di
          detti   finanziamenti   non   puo'   superare  dieci  anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni  e  di  un periodo massimo di rimborso di otto anni. I
          finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per
          cento  per  il  primo  miliardo  di  spesa  e in misura non
          superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire
          3 miliardi.
              4.  Il  tasso  di  interesse  a  carico  delle  imprese
          beneficiarie  dei  finanziamenti di cui al presente art. e'
          pari   al  tre  per  cento  nominale  annuo  posticipato  a
          decorrere  dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del
          finanziamento.  Nel  periodo di preammortamento l'onere per
          interessi  rimane  interamente a carico del fondo di cui al
          comma 1.
              5.   Le   somme   di  cui  al  comma 1,  sono  altresi'
          finalizzate  a  ridurre  al  3  per cento annuo il tasso di
          interesse  dovuto  dalle predette imprese sui finanziamenti
          accordati  dalle banche con i prestiti concessi alle banche
          stesse  dalla  Cassa  per il credito alle imprese artigiane
          S.p.a.  -  Artigiancassa  ai  sensi  dell'art. 41, comma 1,
          della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
              6.  Gli  interventi  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito  ai  sensi  della legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
          presso  la  Cassa  per  il  credito  alle imprese artigiane
          S.p.a.   -   Artigiancassa  sono  estesi  ai  finanziamenti
          agevolati  alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e
          5  del  presente  articolo.  Per  gli  interventi del Fondo
          nessun  onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie.
          Ai  fini  di cui al presente comma la natura della garanzia
          del  Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la
          misura  del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
          della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
              7.  Avviate  le  procedure  di riscossione coattiva del
          credito,  le  banche  possono  chiedere  l'intervento della
          garanzia    del    Fondo,   che   assicura   la   copertura
          dell'insolvenza  nella  misura massima del 50 per cento; la
          restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura
          delle procedure stesse.
              7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino
          al  cento  per  cento  con  altre  forme  di  garanzia, ivi
          comprese quelle collettive e consortili.
              7-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 6  e 7 del
          presente  art.  si  applicano a tutti i finanziamenti anche
          gia'   ammessi   agli  interventi  del  Fondo  centrale  di
          garanzia,  di  cui al citato comma 6, previa liberazione di
          ulteriori  garanzie,  se  acquisite, salvo quanto precisato
          dall'art.  2  bis,  comma 2,  del decreto-legge 19 dicembre
          1994,  n.  691,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          16 febbraio  1995,  n. 35. Qualora i finanziamenti concessi
          ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
          1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          febbraio   1995,   n.   35,  siano  assistiti  da  garanzie
          rilasciate  dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di
          garanzia  resta  subordinato  all'utilizzo  delle  predette
          garanzie.».
          Note all'art. 1, comma 451:
              - Si  riporta  il testo del comma 200 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005)»:
              «200.  Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione  delle
          iniziative   di   sostegno  allo  sviluppo  economico  gia'
          adottate   e   per   il   completamento   delle   dotazioni
          infrastrutturali   gia'   programmate,  e'  autorizzata  la
          prosecuzione   degli   interventi  previsti  dall'art.  52,
          comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'art.
          3,  comma 2-ter,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  24
          settembre  2002,  n.  209,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  22  novembre  2002,  n. 265, nei limiti delle
          risorse  finanziarie  per  tali  finalita'  rispettivamente
          appostate  e  disponibili,  che a tale fine vengono versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          negli   anni   successivi,   fino  al  completamento  delle
          iniziative   contemplate   nelle   citate  disposizioni  di
          legge.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 65 dell'art. 4 della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2004)»:
              «65.  All'art.  6,  comma 1,  alinea,  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: «Livorno,» e' inserita
          la seguente: «Manfredonia».
          Note all'art. 1, comma 452:
              - Si  riporta  il testo del comma 5-bis dell'art. 7 del
          decreto-legge  8  luglio  2002,  n. 138 recante «Interventi
          urgenti  in  materia  tributaria,  di  privatizzazioni,  di
          contenimento  della  spesa  farmaceutica  e per il sostegno
          dell'economia  anche  nelle aree svantaggiate», convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «5-bis.  L'ANAS  S.p.a.,  in  conformita' con l'atto di
          indirizzo  adottato,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
          entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e delle finanze, puo' subconcedere
          ad una o piu' societa' da essa costituite i compiti ad essa
          affidati  di  cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c),
          del   decreto   legislativo   26  febbraio  1994,  n.  143,
          relativamente  a  talune  tratte  stradali  o  autostradali
          assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo
          o  corrispettivi di servizi. La societa' subconcessionarie,
          cui   saranno   trasferite   le  pertinenti  organizzazioni
          aziendali,  saranno  tenute  nei confronti dell'ANAS S.p.a.
          agli  stessi obblighi e condizioni assunti dall'ANAS S.p.a.
          nei  confronti  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei
          trasporti  per  i  medesimi compiti, restando l'ANAS S.p.a.
          comunque  responsabile  dei  loro adempimento nei confronti
          del Ministero concedente».
          Note all'art. 1, comma 453:
              - Si  riporta il testo del comma 110, dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005)»:
              «110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della
          domanda  di  abitazioni,  con  particolare riferimento alle
          aree  metropolitane  ad  alta  tensione  abitativa,  e  per
          agevolare   la   mobilita'   del  personale  dipendente  da
          amministrazioni  dello  Stato, e' consentita la modifica in
          aumento  del  limite  numerico  degli alloggi da realizzare
          nell'ambito   di   programmi   straordinari   di   edilizia
          residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'art. 4 della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o
          in  godimento  ai  medesimi  dipendenti,  fermo restando il
          limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei
          programmi stessi.».
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 13
          maggio  1991, n. 152 recante «Provvedimenti urgenti in tema
          di  lotta  alla criminalita' organizzata e di trasparenza e
          buon andamento dell'attivita' amministrativa»:
              «Art.  18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale
          e'   avviato   un   programma   straordinario  di  edilizia
          residenziale  da  concedere  in locazione o in godimento ai
          dipendenti  delle  amministrazioni  dello  Stato  quando e'
          strettamente   necessario   alla  lotta  alla  criminalita'
          organizzata,   con   priorita'   per   coloro  che  vengano
          trasferiti  per esigenze di servizio. Alla realizzazione di
          tale programma si provvede:
                a) per  l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
          lire  50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150
          miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22,
          della legge 11 marzo 1988, n. 67;
                b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
          di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
          di   300   miliardi  per  anno  dei  proventi  relativi  ai
          contributi   di  cui  al  primo  comma,  lettere b)  e  c),
          dell'art.  10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi
          agli  anni  1990,  1991,  e 1992. La restante parte di tali
          proventi  e'  ripartita  fra  le regioni, ferma restando la
          riserva  di  cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della
          legge 5 agosto 1978, n. 457.
              2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
          comuni,  dagli  IACP,  da  imprese  di  costruzione  e loro
          consorzi  e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
          cui   al   comma 1,   lettera a),   sono   concessi,  anche
          indipendentemente  dalla  concessione  di mutui fondiari ed
          edilizi,  a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
          o  in  un  massimo  di  diciotto annualita' costanti, ferma
          restando   l'entita'  annuale  complessiva  del  limite  di
          impegno  autorizzato  a  carico  dello  Stato.  Il Comitato
          esecutivo  del  CER  determina gli ulteriori criteri per le
          erogazioni   dei   contributi  nonche'  il  loro  ammontare
          massimo.
              In  caso  di  alienazione  degli  alloggi  di  edilizia
          agevolata    l'atto   di   trasferimento   deve   prevedere
          espressamente,  a  pena  di  nullita', il passaggio in capo
          all'acquirente  degli obblighi di locazione nei tempi e con
          le modalita' stabilite dal CIPE.
              3.  Il  programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
          realizzazione  di  interventi  di  recupero  del patrimonio
          edilizio   anche  mediante  l'acquisizione  di  edifici  da
          recuperare,  di  interventi  di  nuova costruzione, nonche'
          alla    realizzazione    delle    necessarie    opere    di
          urbanizzazione.
              Gli   interventi   possono   far   parte  di  programmi
          integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.
              4.  Alla  realizzazione  del programma straordinario di
          cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.
          3,  comma 7-bis,  del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
          n.  118.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  legge di conversione del presente decreto il
          comitato  esecutivo  del CER stabilisce le modalita' per la
          presentazione delle domande.
              5.  Al  fine di assicurare la disponibilita' delle aree
          necessarie  alla  realizzazione del programma straordinario
          di  cui  al  comma 1,  si applica l'art. 8, nono comma, del
          decreto-legge  15  dicembre  1979,  n. 629, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  15  febbraio 1980, n. 25. Per
          l'acquisizione  delle  aree  e  per  la realizzazione delle
          opere  di  urbanizzazione,  la Cassa depositi e prestiti e'
          autorizzata   a   concedere  ai  comuni  interessati  mutui
          decennali  senza  interessi  secondo  le  modalita' ed alle
          condizioni  da  stabilire con apposito decreto del Ministro
          del   tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
          costituito  presso  la  Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
          della   legge   22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              5-bis.   Sono   consentiti   atti   di   cessione,  con
          destinazione  vincolata  alla realizzazione di programmi di
          edilizia  residenziale  pubblica  o  convenzionata, di beni
          immobili  dello  Stato  e  delle  Aziende autonome statali,
          anche  se  dotate  di  personalita' giuridica, indicati nel
          libro  terzo,  titolo  I,  capo  II, del codice civile, non
          indispensabili   ad  usi  governativi,  ai  comuni  che  ne
          facciano  richiesta  entro  il 30 aprile di ogni anno e, in
          sede  di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto.
              5-ter.  I  Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
          finanza,  gli  uffici  tecnici  erariali e gli altri uffici
          centrali   e   periferici   competenti,   procedono,  entro
          centoventi  giorni  dal ricevimento della domanda di cui al
          comma 5-bis,  all'individuazione delle aree disponibili per
          le   cessioni,   alla   loro  valutazione  con  riferimento
          all'attuale   consistenza   e   destinazione  nonche'  alla
          cessione al comune richiedente.
              5-quater.   Nella   regione   Trentino-Alto   Adige  il
          programma  straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
          interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
          per esigenze di servizio.
              6.   Gli   enti   pubblici   comunque  denominati,  che
          gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
          ad  utilizzare  per  il  periodo  1990-95  una  somma,  non
          superiore  al  40%  dei  fondi  destinati agli investimenti
          immobiliari,  per la costruzione e l'acquisto di immobili a
          destinazione   residenziale,   da  destinare  a  dipendenti
          statali  trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
          nella   costruzione   e  nell'acquisto  di  immobili  della
          intensita'  abitativa  e  della  consistenza  degli  uffici
          statali.   «L'acquisto  da  parte  degli  enti  pubblici  e
          previdenziali   non  puo'  essere  riferito  agli  immobili
          costruiti con i contributi dello Stato».
              7.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale determina,
          con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro,   l'ammontare   delle  risorse  da  destinare  agli
          interventi di cui al comma 6».
          Note all'art. 1, comma 454:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 15-bis dell'art. 3
          della  legge 7 agosto 1990, n. 250 recante «Provvidenze per
          l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
          radiofoniche,  per  la dichiarazione di rinuncia agli utili
          di  cui  all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67»:
              «15-bis.  A  decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo
          di  ogni  anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida
          ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  e' corrisposto un
          importo  pari  al  50  per  cento  dei contributi di cui ai
          commi 2,  8,  10  e  11 spettanti per l'anno precedente. La
          liquidazione del contributo residuo verra' effettuata entro
          tre  mesi  dalla  presentazione  del  bilancio dell'impresa
          editoriale  e della necessaria certificazione nonche' della
          documentazione  richiesta  all'editore dalle norme vigenti.
          La  certificazione,  eseguita  a  cura  di  una societa' di
          revisione,  e'  limitata  alla verifica ed al riscontro dei
          soli  costi  a  cui  si fa riferimento per il conteggio del
          contributo complessivo relativo ad ogni esercizio».
          Note all'art. 1, comma 455:
              -  Si  riportano  i  testi  dei  commi 2,  8,  10  e 11
          dell'art.  3  della  legge  7  agosto  1990, n. 250 recante
          «Provvidenze  per  l'editoria  e  riapertura dei termini, a
          favore  delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di
          rinuncia  agli  utili  di  cui  all'art.  9, comma 2, della
          legge 25 febbraio 1987, n. 67»:
              «2.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2002, i contributi di
          cui  al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
          ammontare  non  puo'  comunque superare il 50 per cento dei
          costi  complessivi,  compresi  gli ammortamenti, risultanti
          dal    bilancio   dell'impresa   stessa,   sono   concessi,
          limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
          giornali  quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
          dalle   lettere a)   e   b)  per  le  cooperative  editrici
          costituite  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 153,
          comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
          seguenti requisiti:
                a) siano  costituite  come cooperative giornalistiche
          da almeno tre anni;
                b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
                c) abbiano  acquisito,  nell'anno precedente a quello
          di  riferimento  dei  contributi, entrate pubblicitarie che
          non   superino  il  30  per  cento  dei  costi  complessivi
          dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
                d) abbiano  adottato  con norma statutaria il divieto
          di  distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
          dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
                e) la  testata  edita  abbia  diffusione  formalmente
          certificata  pari  ad almeno il 25 per cento della tiratura
          complessiva  per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
          cento  per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
          intende  per  diffusione  l'insieme  delle  vendite e degli
          abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
          cento  della  diffusione  complessiva e' concentrata in una
          sola regione;
                f) le   testate   nazionali   che   usufruiscono   di
          contributi  di  cui al presente articolo non siano poste in
          vendita congiuntamente con altre testate;
                g) abbiano  sottoposto l'intero bilancio di esercizio
          cui  si riferiscono i contributi alla certificazione di una
          societa'  di  revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
          apposito previsto dalla CONSOB;
                h) la  testata edita sia posta in vendita a un prezzo
          non  inferiore  alla  media  dal  prezzo  base  degli altri
          quotidiani,  senza  inserti  e  supplementi,  di  cui viene
          accertata  la  tiratura,  prendendo  a riferimento il primo
          giorno   di  pubblicazione  dall'anno  di  riferimento  dei
          contributi.».
              «8.  I  contributi  alle  imprese  editrici  di  cui al
          comma 2 sono determinati nella seguente misura:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 30
          per  cento  della  media  dei  costi risultanti dai bilanci
          degli  ultimi  due  esercizi,  inclusi  gli ammortamenti, e
          comunque  non  superiore  a  lire  2  miliardi per ciascuna
          impresa;
                b) contributi variabili nelle seguenti misure:
                  1)  lire  500  milioni  all'anno da 10.000 a 30.000
          copie  di  tiratura  media  giornaliera  e lire 300 milioni
          all'anno,  ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
          dalle 30.000 alle 150.000 copie;
                  2)  lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura  media  giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
          alle 250.000 copie;
                  3)  lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie».
              «10.   Fatta   salva   l'applicazione  a  regime  della
          normativa  in  vigore  al  31  dicembre 1997 a favore delle
          imprese  editrici  di  quotidiani o periodici a quella data
          organi  di  movimenti  politici  i  quali  organi  siano in
          possesso   dei   requisiti   per  l'accesso  ai  contributi
          previsti,  nonche'  a  favore  delle  imprese  editrici  di
          quotidiani  e  periodici  pubblicati  per la prima volta in
          data  successiva  al  31  dicembre 1997 e fino al 30 giugno
          1998  quali  organi  di  partiti  o  movimenti  ammessi  al
          finanziamento  pubblico,  a  decorrere  dal 1° gennaio 1998
          alle  imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre
          che  attraverso  esplicita  menzione  riportata in testata,
          risultino  essere  organi o giornali di forze politiche che
          abbiano  il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere
          o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in
          un  ramo  del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento
          dei   contributi  nei  limiti  delle  disponibilita'  dello
          stanziamento di bilancio, e' corrisposto:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 40
          per  cento  della  media  dei  costi risultanti dai bilanci
          degli  ultimi  due  esercizi,  inclusi  gli ammortamenti, e
          comunque  non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per
          i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
                b) un   contributo  variabile,  calcolato  secondo  i
          parametri  previsti  dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
          ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili;   per   i   suddetti   periodici   viene  comunque
          corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie».
              11.   A   decorrere  dall'anno  1991,  ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano  inferiori  al  30 per cento dei costi
          d'esercizio   annuali,   compresi  gli  ammortamenti,  sono
          concessi,   per   ogni   esercizio,   ulteriori  contributi
          integrativi  pari  al  50  per  cento di quanto determinato
          dalle lettere a) e b) del comma 10».
          Note all'art. 1, comma 456:
              - Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto
          1990,   n.   250  recante  «Provvidenze  per  l'editoria  e
          riapertura    dei   termini,   a   favore   delle   imprese
          radiofoniche,  per  la dichiarazione di rinuncia agli utili
          di  cui  all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67, cosi' come modificato dalla presente legge»:
              «Art.  3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
          quotidiani  o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
          legge 25  febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
          di  cui  al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
          concessi  ulteriori  contributi  integrativi  pari a quelli
          risultanti  dai  predetti  commi degli  artt.  9 e 11 della
          citata  legge  n.  67 del 1987, sempre che tutte le entrate
          pubblicitarie  non  raggiungano  il  40 per cento dei costi
          complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
          gli ammortamenti risultanti a bilancio.
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
          al  comma 8  e  al  comma 11  del presente articolo, il cui
          ammontare  non  puo'  comunque superare il 50 per cento dei
          costi  complessivi,  compresi  gli ammortamenti, risultanti
          dal    bilancio   dell'impresa   stessa,   sono   concessi,
          limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
          giornali  quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
          dalle   lettere a)   e   b)  per  le  cooperative  editrici
          costituite  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 153,
          comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
          seguenti requisiti:
                a) siano  costituite  come cooperative giornalistiche
          da almeno tre anni;
                b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
                c) abbiano  acquisito,  nell'anno precedente a quello
          di  riferimento  dei  contributi, entrate pubblicitarie che
          non   superino  il  30  per  cento  dei  costi  complessivi
          dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
                d) abbiano  adottato  con norma statutaria il divieto
          di  distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
          dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
                e) la  testata  edita  abbia  diffusione  formalmente
          certificata  pari  ad almeno il 25 per cento della tiratura
          complessiva  per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
          cento  per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
          intende  per  diffusione  l'insieme  delle  vendite e degli
          abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
          cento  della  diffusione  complessiva e' concentrata in una
          sola regione;
                f) (Abrogata)
                g)  abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
          cui  si riferiscono i contributi alla certificazione di una
          societa'  di  revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
          apposito previsto dalla CONSOB;
                h) (Abrogata)
              2-bis.  I contributi previsti dalla presente legge e in
          misura,  comunque,  non superiore al 50 per cento dei costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono  concessi  anche alle
          imprese  editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
          del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
          morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
          di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
          presente articolo.
              2-ter.  I contributi previsti dalla presente legge, con
          esclusione  di  quelli  previsti  dal comma 11 e in misura,
          comunque,   non   superiore  al  50  per  cento  dei  costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono concessi alle imprese
          editrici,   comunque   costituite,   che  editino  giornali
          quotidiani  in  lingua  francese, ladina, slovena e tedesca
          nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
          e   Trentino-Alto   Adige,  a  condizione  che  le  imprese
          beneficiarie   non  editino  altri  giornali  quotidiani  e
          possiedano  i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e),
          f)  e  g)  del  comma 2  del  presente articolo. Gli stessi
          contributi  e  in misura, comunque, non superiore al 50 per
          cento  dei  costi  complessivi,  compresi gli ammortamenti,
          risultanti  dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi
          ai  giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero
          a   condizione   che   le   imprese  editrici  beneficiarie
          possiedano  i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g)
          del  comma 2  del  presente  articolo.  Tali imprese devono
          allegare  alla domanda i bilanci corredati da una relazione
          di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la
          normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.
              2-quater.  Le  norme  previste  dal presente art. per i
          quotidiani  per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
          si  applicano  anche  ai  periodici  editi  da  cooperative
          giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
          legge  5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
          e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
          per  il  contributo  variabile  di  cui al comma 10; a tali
          periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.».
              3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1991,  alle imprese
          editrici   di   periodici   che   risultino  esercitate  da
          cooperative,  fondazioni  o enti morali, ovvero da societa'
          la   maggioranza  del  capitale  sociale  delle  quali  sia
          detenuta  da  cooperative, fondazioni o enti morali che non
          abbiano  scopo  di lucro, sono corrisposte annualmente 0,02
          euro  per  copia  stampata fino a 40 mila copie di tiratura
          media,  indipendentemente  dal  numero  delle  testate.  Le
          imprese  di  cui al presente comma devono essere costituite
          da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
          cinque  anni.  I  contributi  di cui al presente comma sono
          corrisposti a condizione che le imprese editrici:
                a) non   abbiano   acquisito,   nell'anno  precedente
          introiti  pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
          cento  dei  costi,  compresi gli ammortamenti, dell'impresa
          per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
                b) editino   periodici  a  contenuto  prevalentemente
          informativo;
                c) abbiano   pubblicato   nei  due  anni  antecedenti
          l'entrata  in  vigore  della  presente legge e nell'anno di
          riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
          per  ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
          18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
              3-bis.  Qualora  le  societa'  di  cui al comma 3 siano
          costituite  da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
          quali  possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
          e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
          detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
              4.  La  commissione  di  cui  all'art. 54 della legge 5
          agosto  1981,  n.  416,  come modificato dall'art. 11 della
          legge    30   aprile   1983,   n.   137,   esprime   parere
          sull'accertamento  della  tiratura  e sull'accertamento dei
          requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
              5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
          ai  commi 2  e  3  devono  trasmettere  alla Presidenza del
          Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
          l'editoria,   lo   statuto   della   societa'  che  escluda
          esplicitamente  la  distribuzione  degli  utili  fino  allo
          scioglimento  della societa' stessa. Le disposizioni di cui
          all'art.  2  della  presente  legge si applicano anche alle
          imprese  editrici  di  giornali  quotidiani e periodici che
          gia'  abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
          di  cui  agli  articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
          1987.  Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
          le   imprese  editrici  che  siano  collegate  con  imprese
          editrici  di  altri  giornali quotidiani o periodici ovvero
          con  imprese  che  raccolgono  pubblicita'  per  la testata
          stessa  o  per  altri  giornali quotidiani o periodici. Non
          possono   percepire   i   suddetti  contributi  le  imprese
          editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
          contrattuali   con  l'impresa  editoriale  stessa,  il  cui
          importo  ecceda  il  10  per  cento  dei  costi complessivi
          dell'impresa  editrice,  compresi  gli ammortamenti, ovvero
          nel   caso   in   cui  tra  i  soci  e  gli  amministratori
          dell'impresa  editoriale  figurino  persone  fisiche  nella
          medesima condizione contrattuale.
              6.  Ove  nei  dieci  anni dalla riscossione dell'ultimo
          contributo  la  societa' proceda ad operazioni di riduzione
          del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
          fusione  o  comunque  operi  il  conferimento di azienda in
          societa'  il  cui statuto non contempli l'esclusione di cui
          al  comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
          Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
          aumentati  degli  interessi  calcolati  al tasso doppio del
          tasso  di  riferimento  di  cui  all'art.  20  del D.P.R. 9
          novembre  1976,  n.  902,  e  successive  modificazioni,  a
          partire  dalla  data  di  ogni riscossione, e capitalizzati
          annualmente; ove nello stesso periodo la societa' sia posta
          in   liquidazione,  dovra'  versare  in  conto  entrate  al
          Ministero  del  tesoro  una  somma  parimenti calcolata nei
          limiti  del  risultato  netto  della liquidazione, prima di
          qualunque   distribuzione   od   assegnazione.   Una  somma
          parimenti  calcolata  dovra'  essere versata dalla societa'
          quando,   nei  dieci  anni  dalla  riscossione  dell'ultimo
          contributo,  dai  bilanci annuali o da altra documentazione
          idonea,  risulti  violata  l'esclusione della distribuzione
          degli utili.
              7.  I  contributi  di cui al comma 8 sono corrisposti a
          condizione   che  gli  introiti  pubblicitari  di  ciascuna
          impresa  editoriale,  acquisiti  nell'anno  precedente, non
          superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
          risultanti  dal  bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
          ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
          il  35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
          di  cui  al  comma 8,  lettera b),  sono ridotti del 50 per
          cento.
              8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
          sono determinati nella seguente misura:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 30
          per  cento  della  media  dei  costi risultanti dai bilanci
          degli  ultimi  due  esercizi,  inclusi  gli ammortamenti, e
          comunque  non  superiore  a  lire  2  miliardi per ciascuna
          impresa;
                b) contributi variabili nelle seguenti misure:
                  1)  lire  500  milioni  all'anno da 10.000 a 30.000
          copie  di  tiratura  media  giornaliera  e lire 300 milioni
          all'anno,  ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
          dalle 30.000 alle 150.000 copie;
                  2)  lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura  media  giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
          alle 250.000 copie;
                  3)  lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
              9.  L'ammontare  totale  dei  contributi  previsti  dal
          comma 8  non  puo'  comunque superare il 60 per cento della
          media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.
              10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
          in  vigore  al  31  dicembre  1997  a  favore delle imprese
          editrici  di quotidiani o periodici a quella data organi di
          movimenti  politici  i  quali  organi siano in possesso dei
          requisiti  per  l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
          favore  delle  imprese  editrici  di quotidiani e periodici
          pubblicati  per  la  prima  volta  in data successiva al 31
          dicembre  1997  e  fino  al  30 giugno 1998 quali organi di
          partiti  o  movimenti  ammessi al finanziamento pubblico, a
          decorrere  dal  1°  gennaio  1998  alle imprese editrici di
          quotidiani  o periodici che, oltre che attraverso esplicita
          menzione  riportata  in  testata, risultino essere organi o
          giornali  di  forze politiche che abbiano il proprio gruppo
          parlamentare  in  una delle Camere o nel Parlamento europeo
          avendo  almeno  un rappresentante in un ramo del Parlamento
          italiano,  nell'anno  di  riferimento  dei  contributi  nei
          limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
          e' corrisposto:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 40
          per  cento  della  media  dei  costi risultanti dai bilanci
          degli  ultimi  due  esercizi,  inclusi  gli ammortamenti, e
          comunque  non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per
          i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
                b) un   contributo  variabile,  calcolato  secondo  i
          parametri  previsti  dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
          ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili;   per   i   suddetti   periodici   viene  comunque
          corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie (3/h).
              11.   A   decorrere  dall'anno  1991,  ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano  inferiori  al  30 per cento dei costi
          d'esercizio   annuali,   compresi  gli  ammortamenti,  sono
          concessi,   per   ogni   esercizio,   ulteriori  contributi
          integrativi  pari  al  50  per  cento di quanto determinato
          dalle lettere a) e b) del comma 10.
              11-bis.
              11-ter.  A  decorrere  dall'anno 1991 sono abrogati gli
          ultimi  due  periodi  del  comma 5.  Dal  medesimo  anno  i
          contributi  previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
          che  non  fruiscono  dei  contributi  previsti dal predetto
          comma imprese   collegate   con  l'impresa  richiedente,  o
          controllate  da  essa,  o  che  la controllano, o che siano
          controllate  dalle  stesse imprese, o dagli stessi soggetti
          che la controllano.
              12.  La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
          non  puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
          determinati dai medesimi commi 10 e 11.
              13.  I  contributi  di  cui  ai  commi 10 e 11 e di cui
          all'art.  4  sono  concessi a condizione che le imprese non
          fruiscano,  ne'  direttamente ne' indirettamente, di quelli
          di  cui  ai  commi 2,  5,  6,  7 e 8, ed a condizione che i
          contributi  di  cui  ai commi stessi non siano percepiti da
          imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
          siano  controllate  dalle  stesse  imprese  o  dagli stessi
          soggetti che le controllano.
              14.  I  contributi  di  cui  ai  commi 10 e 11 e di cui
          all'art.   4   sono  corrisposti  alternativamente  per  un
          quotidiano  o  un  periodico  o  una  impresa  radiofonica,
          qualora siano espressione dello stesso partito politico.
              15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
          eccezione  di  quelle  previste  dal comma 3, sono comunque
          soggette  agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
          legge 5  agosto  1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
          legge 30  aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
          dei  ricavi  delle  vendite.  Sono  soggette  agli obblighi
          medesimi,  a  prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
          vendite,  anche  le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
          legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
          ogni  anno  e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
          sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
          pari  al  50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
          10  e  11  spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
          del  contributo  residuo  verra'  effettuata entro tre mesi
          dalla  presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
          della     necessaria     certificazione    nonche'    della
          documentazione  richiesta  all'editore dalle norme vigenti.
          La  certificazione,  eseguita  a  cura  di  una societa' di
          revisione,  e'  limitata  alla verifica ed al riscontro dei
          soli  costi  a  cui  si fa riferimento per il conteggio del
          contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
          Note all'art. 1, comma 457:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2, lettere a) e b),
          dell'art.  3  della  legge  7  agosto  1990, n. 250 recante
          «Provvidenze  per  l'editoria  e  riapertura dei termini, a
          favore  delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di
          rinuncia  agli  utili  di  cui  all'art.  9, comma 2, della
          legge 25 febbraio 1987, n. 67»:
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
          al  comma 8  e  al  comma 11  del presente articolo, il cui
          ammontare  non  puo'  comunque superare il 50 per cento dei
          costi  complessivi,  compresi  gli ammortamenti, risultanti
          dal    bilancio   dell'impresa   stessa,   sono   concessi,
          limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
          giornali  quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
          dalle   lettere a)   e   b)  per  le  cooperative  editrici
          costituite  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 153,
          comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
          seguenti requisiti:
                a) siano  costituite  come cooperative giornalistiche
          da almeno tre anni;
                b) editino la testata stessa da almeno tre anni;».
          Note all'art. 1, comma 458:
              -  Per  l'art.  3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
          veda la nota al comma 456.
          Note all'art. 1, commi 459 e 460:
              -  Per  l'art.  3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
          veda la nota all'art. 1, comma 456.
          Note all'art. 1, comma 461:
               -  Per  l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
          veda la nota all'art. 1, comma 456.
              - Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 6 agosto
          1990,    n.    223    recante   «Disciplina   del   sistema
          radiotelevisivo pubblico e privato»:
              «Art.  23 (Misure di sostegno della radiodiffusione). -
          1.
              2.  Le  Regioni,  con  proprio  provvedimento,  possono
          disporre  agevolazioni  a  favore dei concessionari privati
          per  la  radiodiffusione  sonora a carattere comunitario in
          ambito   locale,   in   particolare  con  riferimento  alla
          copertura  dei  costi  di  installazione  e  gestione degli
          impianti.
              3.  Ai  concessionari per la radiodiffusione televisiva
          in  ambito  locale,  ovvero  ai soggetti autorizzati per la
          radiodiffusione  televisiva  locale di cui all'art. 32, che
          abbiano   registrato   la   testata  televisiva  presso  il
          competente  tribunale  e  che  trasmettano quotidianamente,
          nelle  ore  comprese  tra  le  07,00  e le 23,00 per almeno
          un'ora,  programmi  informativi autoprodotti su avvenimenti
          politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
          culturali,  si  applicano  i  benefici  di  cui  al comma 1
          dell'art.  11  della  legge 25  febbraio 1987, n. 67, cosi'
          come  modificato  dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
          250,  nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
          legge 5  agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
          integrazioni».
              - Si  riporta  il  testo del comma 13 dell'art. 7 della
          legge  3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in
          materia  di  assetto  del  sistema  radiotelevisivo e della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
          Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
          radiotelevisione»:
              «13.  L'accesso  alle  provvidenze  di  cui all'art. 11
          della   legge   25  febbraio  1987,  n.  67,  e  successive
          modificazioni,  agli  articoli  4  e 8 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250,  e  all'art.  7 del decreto-legge 27 agosto
          1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          ottobre  1993,  n.  422,  e'  altresi' previsto anche per i
          canali  tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
          con  esclusione  di  quelli  ad  accesso condizionato, come
          definiti   dall'art.   1,   lettera c),   del   regolamento
          concernente  la  promozione  della  distribuzione  e  della
          produzione  di  opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
          16   marzo  1999,  n.  9/1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  119  del  24 maggio 1999, che si impegnano a
          trasmettere   programmi  di  informazione  alle  condizioni
          previste  dall'art.  7  del citato decreto-legge n. 323 del
          1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
          1993.».
          Note all'art. 1, comma 462:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 8 del decreto-legge
          23 ottobre  1996,  n. 542, recante «Differimento di termini
          previsti   da   disposizioni   legislative  in  materia  di
          interventi  in  campo economico e sociale», convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649:
              «Art.   8.  (Editoria  speciale  periodica  per  i  non
          vedenti).   -   A  decorrere  dall'anno  1994  all'editoria
          speciale  periodica per non vedenti, prodotta con caratteri
          tipografici  normali,  su nastro magnetico e in braille, e'
          riservato  un contributo annuo di lire 1.000 milioni per il
          1994  e  di lire 950 milioni a decorrere dal 1995 ripartito
          con  i  criteri  e  le  modalita'  di  cui  al  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  3  aprile  1990,  n.  78. Al
          relativo  onere si provvede a carico dello stanziamento del
          capitolo  1383  dello  stato di previsione della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e corrispondenti
          capitoli per gli anni successivi.».
          Note all'art. 1, comma 463:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 5 della legge 7 marzo
          2001,  n.  62  recante  «Nuove  norme  sull'editoria  e sui
          prodotti  editoriali  e modifiche alla legge 5 agosto 1981,
          n. 416»:
              «Art.  5  (Fondo  per  le  agevolazioni di credito alle
          imprese  del settore editoriale). - 1. E' istituito, presso
          la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
          l'informazione  e  l'editoria,  fino  all'attuazione  della
          riforma  di  cui  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  e  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il
          Fondo  per  le  agevolazioni  di  credito  alle imprese del
          settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo
          e'  finalizzato  alla  concessione  di  contributi in conto
          interessi  sui  finanziamenti della durata massima di dieci
          anni   deliberati  da  soggetti  autorizzati  all'attivita'
          bancaria.
              2.   Al   Fondo   affluiscono  le  risorse  finanziarie
          stanziate   a  tale  fine  nel  bilancio  dello  Stato,  il
          contributo  dell'1  per  cento trattenuto sull'ammontare di
          ciascun   beneficio   concesso,   le   somme  comunque  non
          corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto
          1981,  n.  416, e successive modificazioni. Il fondo di cui
          al  citato art. 29 e' mantenuto fino al completamento della
          corresponsione  dei  contributi  in  conto interessi per le
          concessioni gia' effettuate.
              3.   I  contributi  sono  concessi,  nei  limiti  delle
          disponibilita'  finanziarie, mediante procedura automatica,
          ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7.
              4.   Sono   ammessi  al  finanziamento  i  progetti  di
          ristrutturazione   tecnico-produttiva;   di  realizzazione,
          ampliamento  e  modifica  degli  impianti,  con particolare
          riferimento  all'installazione  e  potenziamento della rete
          informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
          telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
          della   distribuzione;   di   formazione  professionale.  I
          progetti  sono  presentati  dalle  imprese  partecipanti al
          ciclo  di  produzione,  distribuzione e commercializzazione
          del prodotto editoriale.
              5.  In  caso  di  realizzazione  dei progetti di cui al
          comma 4  con  il  ricorso  alla  locazione  finanziaria,  i
          contributi  in  conto  canone sono concessi con le medesime
          procedure  di  cui  agli  articoli  6  e  7  e non possono,
          comunque,   superare  l'importo  dei  contributi  in  conto
          interessi  di  cui  godrebbero  i progetti se effettuati ai
          sensi  e  nei  limiti  previsti  per  i contributi in conto
          interessi.
              6.  Una  quota  del  5 per cento del Fondo e' riservata
          alle   imprese   che,  nell'anno  precedente  a  quello  di
          presentazione    della    domanda    per   l'accesso   alle
          agevolazioni,  presentano  un  fatturato  non superiore a 5
          miliardi  di  lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
          quelle  impegnate  in progetti di particolare rilevanza per
          la  diffusione  della lettura in Italia o per la diffusione
          di  prodotti  editoriali in lingua italiana all'estero. Ove
          tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
          riaffluisce  al Fondo per essere destinata ad interventi in
          favore delle altre imprese.
              7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata ai
          progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
          per  le  imprese  costituite  in  forma  di  cooperative di
          giornalisti o di poligrafici.
              8.  Ai  fini  della concessione del beneficio di cui al
          presente  articolo,  la  spesa  per  la  realizzazione  dei
          progetti e' ammessa in misura non eccedente il 90 per cento
          di  quella  prevista  nel  progetto,  ivi  comprese  quelle
          indicate  nel  primo  comma dell'art.  16  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9  novembre  1976,  n.  902,
          nonche'  le  spese previste per il fabbisogno annuale delle
          scorte  in  misura  non  superiore  al  40  per cento degli
          investimenti  fissi  ammessi  al finanziamento. La predetta
          percentuale  del  90  per cento e' elevata al 100 per cento
          per  le  cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni.
              9.  I  contributi  in  conto  interessi  possono essere
          concessi  anche alle imprese editrici dei giornali italiani
          all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n.
          416,  e  successive  modificazioni, per progetti realizzati
          con  il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio
          dell'attivita'   bancaria   aventi   sede   in   uno  Stato
          appartenente all'Unione europea.
              10.  L'ammontare del contributo e' pari al 50 per cento
          degli   interessi   sull'importo   ammesso   al  contributo
          medesimo,  calcolati  al  tasso  di riferimento fissato con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica. Il tasso di interesse e le altre
          condizioni   economiche   alle   quali   e'   riferito   il
          finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
              11.  In  aggiunta  alle  risorse  di  cui al comma 2, a
          decorrere   dall'anno   2001   e  fino  all'anno  2003,  e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire  7,9 miliardi per il primo
          anno,  di  lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire
          18,7 miliardi per il terzo anno.
              12.  Ai contributi di cui al presente articolo, erogati
          secondo  le  procedure  di  cui  agli  articoli 6 e 7 della
          presente  legge,  si  applicano le disposizioni di cui agli
          articoli  8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 123.
              13.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'art. 17,
          comma 1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          ministri,  sentito  il  Ministro  per i beni e le attivita'
          culturali,   sono   dettate  disposizioni  attuative  della
          presente   legge.   Sono  in  particolare  disciplinati  le
          modalita'  ed i termini di presentazione o di rigetto delle
          domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
          condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
          delle  spese  inerenti  ai  progetti,  gli adempimenti ed i
          termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
          funzionamento  del  Comitato di cui al comma 4 dell'art. 7,
          il  procedimento di decadenza dai benefici, le modalita' di
          verifica  finale  della  corrispondenza  degli investimenti
          effettuati  al  progetto,  della loro congruita' economica,
          nonche'   dell'inerenza   degli  investimenti  stessi  alle
          finalita' del progetto.
              14.  All'istruttoria  dei  provvedimenti di concessione
          dei  contributi  di  cui agli articoli 6 e 7 della presente
          legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza
          del Consiglio dei ministri.
              15.  Le  somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a
          qualunque  titolo  restituite, sono versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato per essere successivamente assegnate
          al  Fondo.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
          Note all'art. 1, comma 464:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 8 della legge 7 marzo
          2001,  n.  62  recante  «Nuove  norme  sull'editoria  e sui
          prodotti  editoriali  e modifiche alla legge 5 agosto 1981,
          n. 416»:
              «Art.  8  (Credito  di  imposta).  -  1.  Alle  imprese
          produttrici  di prodotti editoriali che effettuano entro il
          31  dicembre  2004  gli  investimenti  di  cui  al comma 2,
          relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, e'
          riconosciuto,  a  richiesta,  secondo le modalita' previste
          dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui  al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3
          per  cento  del costo sostenuto, con riferimento al periodo
          di  imposta  in  cui  l'investimento  e'  effettuato  ed in
          ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.
              2.  Gli investimenti per i quali e' previsto il credito
          di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
                a) beni   strumentali   nuovi,  ad  esclusione  degli
          immobili,  destinati  esclusivamente  alla  produzione  dei
          seguenti  prodotti editoriali in lingua italiana: giornali,
          riviste  e  periodici,  libri  e  simili,  nonche' prodotti
          editoriali multimediali;
                b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva
          riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:
                  1)  l'acquisto,  l'installazione, il potenziamento,
          l'ampliamento   e   l'ammodernamento   delle   attrezzature
          tecniche,   degli   impianti  di  composizione,  redazione,
          impaginazione,     stampa,    confezione,    magazzinaggio,
          teletrasmissione  verso  le proprie strutture periferiche e
          degli  impianti  di alta e bassa frequenza delle imprese di
          radiodiffusione nonche' il processo di trasformazione delle
          strutture  produttive  verso  tecnologie  di trasmissione e
          ricezione digitale;
                  2)  la  realizzazione  o  l'acquisizione di sistemi
          composti  da  una  o  piu'  unita'  di  lavoro  gestite  da
          apparecchiature  elettroniche  che  governino,  a  mezzo di
          programmi,  la  progressione  logica  delle  fasi del ciclo
          tecnologico, destinate a svolgere una o piu' delle seguenti
          funzioni   legate   al   ciclo   produttivo:   lavorazione,
          montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;
                  3)  la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di
          integrazione  di  una  o  piu' unita' di lavoro composti da
          robot   industriali,   o   mezzi  robotizzati,  gestiti  da
          apparecchiature  elettroniche,  che  governino,  a mezzo di
          programmi,  la  progressione  logica  delle  fasi del ciclo
          tecnologico;
                  4)  la  realizzazione  o  l'acquisizione  di unita'
          elettroniche  o  di  sistemi elettronici per l'elaborazione
          dei    dati   destinati   al   disegno   automatico,   alla
          progettazione,   alla   produzione   della   documentazione
          tecnica,  alla  gestione  delle  operazioni legate al ciclo
          produttivo,   al  controllo  e  al  collaudo  dei  prodotti
          lavorati,  nonche'  al  sistema gestionale, organizzativo e
          commerciale;
                  5)  la  realizzazione o l'acquisizione di programmi
          per  l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di
          cui ai numeri 2), 3) e 4);
                  6)  l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali
          all'esercizio delle attivita' produttive, dei sistemi e dei
          programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).
              3.  Il  credito  di  imposta,  che  non  concorre  alla
          formazione del reddito imponibile, puo' essere fatto valere
          anche  in  compensazione ai sensi del decreto legislativo 9
          luglio   1997,  n.  241.  Il  credito  di  imposta  non  e'
          rimborsabile  ma  non  limita  il  diritto  al  rimborso di
          imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza e'
          riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, adottato ai sensi dell'art.
          17,  comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Ministro  delle finanze, sentito il Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sono
          determinate  le  modalita'  di  attuazione  del  credito di
          imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di
          controllo   rivolte  a  verificare  l'attendibilita'  e  la
          trasparenza  dei  programmi  degli  investimenti  di cui al
          comma 2,  nonche'  specifiche  cause  di  revoca  totale  o
          parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni».
          Note all'art. 1, comma 465:
              -  Per  l'art. 3, della legge n. 250 del 1990 si vedano
          le note all'art. 1, comma 456.
          Note all'art. 1, comma 466:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          recante  «Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi»:
              «Art.  5  (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del periodo di imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) le   associazioni   senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa'  semplici,  ma  l'atto  o  la  scrittura di cui al
          comma 2  puo'  essere redatto fino alla presentazione della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d) si   considerano   residenti   le  societa'  e  le
          associazioni  che  per  la  maggior  parte  del  periodo di
          imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
          o   l'oggetto   principale   nel  territorio  dello  Stato.
          L'oggetto   principale  e'  determinato  in  base  all'atto
          costitutivo,  se  esistente  in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.
          230-bis  del  codice  civile, limitatamente al 49 per cento
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente
          disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio    del    periodo   di   imposta,   recante   la
          sottoscrizione    dell'imprenditore    e    dei   familiari
          partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
                c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5.  Si  intendono, per familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado».
          Note all'art. 1, comma 467:
              Si  riporta il numero 123-ter della tabella A parte III
          allegata  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633  recante  «Istituzione e disciplina
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto», cosi' come modificata
          dalla presente legge:
              «123-ter)  canoni  di  abbonamento alle radiodiffusioni
          circolari  trasmesse  in  forma  codificata,  nonche'  alla
          diffusione   radiotelevisiva   con   accesso   condizionato
          effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
          satellite  ivi  comprese le trasmissioni televisive punto -
          punto,  con  esclusione  dei  corrispettivi  dovuti  per la
          ricezione di programmi di contenuto pornografico».
          Note all'art. 1, comma 469:
              - La  legge 21 novembre 2000, n. 342 recante «Misure in
          materia  fiscale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25
          novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario.
          Note all'art. 1, comma 472:
              -  Si  riportano i testi dei commi 475, 477 e 478 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005)»:
              «475.  Le  riserve  e  i  fondi di cui al comma 473 e i
          saldi  attivi di cui al comma 474, assoggettati all'imposta
          sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile
          dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di
          distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito
          d'imposta  previsto  dall'art.  4,  comma 5, della legge 29
          dicembre  1990,  n. 408, dall'art. 26, comma 5, della legge
          30  dicembre  1991,  n. 413, e dall'art. 13, comma 5, della
          legge 21 novembre 2000, n. 342»
              «477.  L'imposta  sostitutiva  e'  indeducibile  e puo'
          essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
          in  bilancio  o  rendiconto.  Se  l'imposta  sostitutiva e'
          imputata  al  capitale  sociale  o  fondo  di dotazione, la
          corrispondente   riduzione  e'  operata,  anche  in  deroga
          all'art.  2365  del  codice civile, con le modalita' di cui
          all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice.
              478.    Per   la   liquidazione,   l'accertamento,   la
          riscossione,  i  rimborsi,  le sanzioni e il contenzioso si
          applicano  le  disposizioni  previste  per  le  imposte sui
          redditi.».
          Note all'art. 1, comma 473:
              - Si  riportano  i  testi  degli articoli 10 e 15 della
          legge  21  novembre 2000. n. 342 recante «Misure in materia
          fiscale»:
              «Art.  10 (Ambito di applicazione della rivalutazione).
          -  1. I soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a)
          e  b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  possono, anche in deroga all'art. 2426 del
          codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente
          in  materia,  rivalutare i beni materiali e immateriali con
          esclusione  di  quelli alla cui produzione o al cui scambio
          e'    diretta    l'attivita'   di   impresa,   nonche'   le
          partecipazioni   in  societa'  controllate  e  in  societa'
          collegate   ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice  civile
          costituenti   immobilizzazioni,   risultanti  dal  bilancio
          relativo  all'esercizio  in corso alla data del 31 dicembre
          2002»
              «Art.    15    (Ulteriori    soggetti    ammessi   alle
          rivalutazioni). - 1. Le disposizioni degli articoli da 10 a
          14  si  applicano,  per  i  beni  relativi  alle  attivita'
          commerciali  esercitate,  anche  alle  imprese individuali,
          alle  societa'  in nome collettivo, in accomandita semplice
          ed  equiparate  e  agli  enti  pubblici  e  privati  di cui
          all'art.  87,  comma 1,  lettera c),  del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive
          modificazioni,  nonche'  alle  societa' ed enti di cui alla
          lettera d)  del comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone
          fisiche  non residenti che esercitano attivita' commerciali
          nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
              2.  Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
          di  contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
          che  risultino  acquisiti  entro  il  31  dicembre 1999 dai
          registri  di  cui  agli  articoli  16  e 18 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive  modificazioni. La rivalutazione e' consentita a
          condizione  che venga redatto un apposito prospetto bollato
          e  vidimato  che  dovra'  essere  presentato,  a richiesta,
          all'amministrazione  finanziaria,  dal  quale  risultino  i
          prezzi di costo e la rivalutazione compiuta».
              - Si  riportano  i  testi  degli  articoli  16 e 18 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  e successive modificazioni, recante «Disposizioni
          comuni   in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
          redditi»:
              «Art  16  (Registro  dei  beni  ammortizzabili).  -  Le
          societa',  gli  enti e gli imprenditori commerciali, di cui
          al  primo  comma dell'art. 13, devono compilare il registro
          dei  beni  ammortizzabili entro il termine stabilito per la
          presentazione della dichiarazione.
              Nel   registro  devono  essere  indicati,  per  ciascun
          immobile  e  per  ciascuno  dei  beni  iscritti in pubblici
          registri,  l'anno  di acquisizione, il costo originario, le
          rivalutazioni,  le  svalutazioni,  il fondo di ammortamento
          nella  misura  raggiunta  al  termine del periodo d'imposta
          precedente,  il coefficiente di ammortamento effettivamente
          praticato  nel  periodo  d'imposta,  la  quota  annuale  di
          ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
              Per   i   beni   diversi   da   quelli   indicati   nel
          comma precedente   le  indicazioni  ivi  richieste  possono
          essere  effettuate  con  riferimento  a  categorie  di beni
          omogenee   per  anno  di  acquisizione  e  coefficiente  di
          ammortamento.  Per  i  beni  gratuitamente devolvibili deve
          essere  distintamente indicata la quota annua che affluisce
          al fondo di ammortamento finanziario.
              Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla
          meta'    di   quelle   risultanti   dall'applicazione   dei
          coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
          68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente
          indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
              I  costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
          trasformazione  di  cui all'ultimo comma del detto art. 68,
          che  non siano immediatamente deducibili, non si sommano al
          valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
          separate  del  registro  dei  beni ammortizzabili a seconda
          dell'anno di formazione»
              «Art.  18  (Disposizione  regolamentare  concernente la
          contabilita'  semplificata  per le imprese minori). - 1. Le
          disposizioni  dei precedenti articoli si applicano anche ai
          soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati
          alla  tenuta  delle  scritture contabili di cui allo stesso
          codice.  Tuttavia  i soggetti indicati alle lettere c) e d)
          del  primo  comma dell'art.  13,  qualora  i  ricavi di cui
          all'art.  53  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre   1986,   n.   917,  e  successive  modificazioni,
          conseguiti   in   un   anno  intero  non  abbiano  superato
          l'ammontare  di lire seicento milioni per le imprese aventi
          per  oggetto  prestazioni  di  servizi,  ovvero  di lire un
          miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita',
          sono  esonerati  per  l'anno  successivo dalla tenuta delle
          scritture  contabili  prescritte  dai  precedenti articoli,
          salvi  gli  obblighi  di tenuta delle scritture previste da
          disposizioni   diverse   dal   presente   decreto.   Per  i
          contribuenti  che esercitano contemporaneamente prestazioni
          di   servizi   ed   altre   attivita'   si  fa  riferimento
          all'ammontare    dei   ricavi   relativi   alla   attivita'
          prevalente.  In  mancanza  della  distinta  annotazione dei
          ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
          prestazioni  di  servizi.  Con  decreto  del Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabiliti  i  criteri per la individuazione delle attivita'
          consistenti nella prestazione di servizi.
              2.  I  soggetti  che  fruiscono  dell'esonero, entro il
          termine  stabilito per la presentazione della dichiarazione
          annuale,  indicano  nel  registro  degli acquisti tenuto ai
          fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  il  valore delle
          rimanenze.
              3.  Le  operazioni  non  soggette  a registrazione agli
          effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente
          annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le
          modalita'   e  nei  termini  stabiliti  per  le  operazioni
          soggette  a  registrazione.  Coloro che effettuano soltanto
          operazioni  non  soggette  a  registrazione  annotano in un
          apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle
          uscite  relative  a  tutte  le  operazioni effettuate nella
          prima  e  nella  seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel
          registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.
              4.  I  soggetti  esonerati  dagli  adempimenti relativi
          all'imposta  sul  valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul
          valore  aggiunto»  e  successive  modificazioni,  non  sono
          tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.
              5.  Il regime di contabilita' semplificata previsto nel
          presente  art.  si  estende  di  anno  in  anno qualora gli
          ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.
              6.  Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
          ordinario.  L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di
          imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non
          e'  revocata  e  in ogni caso per il periodo stesso e per i
          due successivi.
              7.  I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa
          commerciale,  qualora ritengano di conseguire ricavi per un
          ammontare  ragguagliato  ad un anno non superiore ai limiti
          indicati  al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la
          contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
              8.  Per i rivenditori in base a contratti estimatori di
          giornali,  di  libri  e  di  periodici,  anche  su supporti
          audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
          fini  del  calcolo  dei  limiti  di  ammissione  ai  regimi
          semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto
          del  prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per
          le  cessioni  di  generi  di  monopolio,  valori  bollati e
          postali,   marche   assicurative   e  valori  similari,  si
          considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
              9.  Ai  fini  del presente art. si assumono come ricavi
          conseguiti  nel  periodo  di  imposta i corrispettivi delle
          operazioni   registrate  o  soggette  a  registrazione  nel
          periodo   stesso   agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  e  di quelle annotate o soggette ad annotazioni a
          norma del comma 3».
          Note all'art. 1, comma 474:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  34 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 602
          recante  «Disposizioni  sulla riscossione delle imposte sul
          reddito»:
              «Art.  34.  (Responsabilita' solidale per l'imposta sui
          redditi  delle persone fisiche). - Le persone i cui redditi
          per  l'accertamento  dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche   sono  stati  cumulati  con  quelli  del  soggetto
          iscritto  a  ruolo  sono  responsabili  in  solido  con  il
          soggetto    medesimo   per   il   pagamento   dell'imposta,
          soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di
          quest'ultimo.
              La     responsabilita'     solidale    stabilita    dal
          comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa
          luogo,  ai  sensi  del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, al
          computo   cumulativo   dei   redditi  ai  soli  fini  della
          determinazione dell'aliquota.
              Quando   non   ricorrono   le   ipotesi   di   cui   ai
          commi precedenti  le persone indicate nelle lettere a) e b)
          dell'art. 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente
          responsabili,  limitatamente  al  valore  dei  beni ad esse
          ceduti  a  qualsiasi  titolo  dal  soggetto passivo, per il
          pagamento  delle imposte da questo dovute per l'anno in cui
          e' avvenuta la cessione e per gli anni precedenti».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  43 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive  modificazioni,  recante «Disposizioni comuni in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi»:
              «Art.  43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione.
              Nei  casi di omessa presentazione della dichiarazione o
          di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  ai sensi delle
          disposizioni  del  titolo  I  l'avviso di accertamento puo'
          essere  notificato  fino  al  31  dicembre  del quinto anno
          successivo  a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
          essere presentata.
              Fino   alla   scadenza   del   termine   stabilito  nei
          commi precedenti  l'accertamento  puo'  essere  integrato o
          modificato  in  aumento  mediante la notificazione di nuovi
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi
          elementi.   Nell'avviso   devono   essere  specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza
          dell'ufficio delle imposte.».
          Note all'art. 1, comma 476.
              - Il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
          n. 162 recante «Regolamento recante modalita' di attuazione
          delle  disposizioni  tributarie in materia di rivalutazione
          dei  beni  delle  imprese  e del riconoscimento fiscale dei
          maggiori  valori  iscritti  in  bilancio,  ai  sensi  degli
          articoli  da  10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342»
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2001, n.
          105.
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          19   aprile   2002,  n.  86  recante  «Regolamento  recante
          modalita'  di  attuazione  delle disposizioni tributarie in
          materia  di  rivalutazione  dei  beni  delle  imprese e del
          riconoscimento  fiscale  dei  maggiori  valori  iscritti in
          bilancio,  ai  sensi  dell'  art.  3,  commi 1, 2 e 3 della
          legge 28   dicembre  2001,  n.  448»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2002, n. 106.
          Note all'art. 1, comma 477:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 4 del decreto legge
          24 settembre  2002, n. 209 recante «Disposizioni urgenti in
          materia  di  razionalizzazione  della  base  imponibile, di
          contrasto  all'elusione  fiscale, di crediti di imposta per
          le  assunzioni,  di  detassazione  per  l'autotrasporto, di
          adempimenti  per  i  concessionari  della  riscossione e di
          imposta  di  bollo»,  convertito,  con modificazioni, dalla
          legge 22 novembre 2002, n. 265:
              «Art. 4 (Disposizioni in materia di concessionari della
          riscossione  e  di  proroga  di  termini). - 1. Nel comma 1
          dell'art.  9  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  le  parole:  «15  dicembre»  e le parole: «20 per
          cento»  sono  sostituite,  rispettivamente, dalle seguenti:
          «30  dicembre»  e:  «23,5  per  cento»  e  nel  comma 2 del
          medesimo  art.  le  parole: «del Ministro delle finanze, di
          concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del Ministro
          dell'economia e delle finanze, emanato annualmente».
              2.  Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                Oa) nella rubrica del Capo II, le parole: «Diritti ed
          obblighi»   sono   sostituite   dalle  seguenti:  «Principi
          generali dei diritti e degli obblighi»;
                Ob) -- b) (Omissis);
              2-bis.  Al  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) all'art.  4,  comma 1, secondo periodo, le parole:
          «Fino al 31 dicembre 2003» sono soppresse;
                b) all'art. 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.
              2-ter.  All'art.  77,  comma 1, della legge 21 novembre
          2000, n. 342, la lettera d) e' abrogata.
              2-quater.   Al   comma 5   dell'art.   24  del  decreto
          legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46, le parole: «ed al
          concessionario» sono soppresse.
              2-quinquies.  All'art.  3  del  decreto-legge  8 luglio
          2002,  n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto   2002,   n.   178,   sono   apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) (omissis);
                b) al comma 8, le parole da: «nel rispetto» fino alla
          fine  del  comma sono sostituite dalle seguenti: «in misura
          percentuale  pari  a  quella di scostamento dall'obiettivo,
          con un massimo del 20 per cento».
              2-sexies.  I comuni e i concessionari iscritti all'albo
          di  cui  all'art.  53  del  decreto legislativo 15 dicembre
          1997,   n.  446,  di  seguito  denominati  «concessionari»,
          procedono  alla riscossione coattiva delle somme risultanti
          dall'ingiunzione  prevista  dal testo unico di cui al regio
          decreto  14  aprile  1910,  n. 639, secondo le disposizioni
          contenute  nel  titolo  II del decreto del Presidente della
          Repubblica   29   settembre   1973,   n.   602,  in  quanto
          compatibili.
              2-septies.  Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco
          o  il  concessionario  procede  alla  nomina  di uno o piu'
          funzionari  responsabili per la riscossione, che esercitano
          le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai
          quali  sono  altresi' demandate le funzioni gia' attribuite
          al  segretario comunale dall'art. 11 del citato testo unico
          di  cui  al  regio  decreto  n.  639 del 1910. I funzionari
          responsabili  sono nominati fra le persone la cui idoneita'
          allo  svolgimento delle funzioni e' stata conseguita con le
          modalita'  previste dall'art. 42 del decreto legislativo 13
          aprile 1999, n. 112.
              2-octies.  Ai  soli  fini della riscossione coattiva, i
          comuni  e  i  concessionari  possono esercitare le facolta'
          previste dall'art. 18 del citato decreto legislativo n. 112
          del  1999  nei  limiti  e  con  le  modalita' stabiliti con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
          il Garante per la protezione dei dati personali.
              2-nonies.    I    concessionari    possono   esercitare
          l'attivita'   di  recupero  crediti  secondo  le  ordinarie
          procedure  civilistiche  con le modalita' e alle condizioni
          previste dall'art. 21 del citato decreto legislativo n. 112
          del 1999.
              2-decies.  Con  regolamento  emanato  su  proposta  del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  d'intesa  con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali,  sono  stabiliti criteri e modalita' con i quali il
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze, con il supporto
          dell'Agenzia  delle  entrate,  vigila sulla regolarita', la
          tempestivita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' di
          riscossione  esercitata  dai  concessionari  ai  sensi  del
          presente  articolo,  oltre  che  sul corretto esercizio, da
          parte   di  questi  ultimi,  delle  facolta'  previste  dai
          commi 2-octies e 2-nonies.
              2-undecies.
              3.  Negli  articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001,
          n.  448, le parole: «30 settembre 2002», ovunque ricorrano,
          sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2002».
              3-bis.  All'art.  3,  commi 7  e  10,  della  legge  28
          dicembre  2001,  n.  448, le parole: «30 settembre 2002» e:
          «16  novembre 2002» sono sostituite, rispettivamente, dalle
          seguenti: «30 novembre 2002» e: «16 dicembre 2002».
              3-ter.   Con   uno   o   piu'   decreti   del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da emanare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite norme
          intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita
          esattoriale   mediante   pubblico   incanto,   relative  al
          procedimento   di   vendita   di  beni  immobili  e  mobili
          registrati  mediante offerta pubblica di acquisto, in busta
          chiusa,   secondo  le  procedure  regolate  dal  codice  di
          procedura  civile.  Con  i  medesimi  decreti,  al  fine di
          accrescere  la  pubblicita'  delle  procedure  di  vendita,
          saranno   emanate  disposizioni  affinche'  gli  avvisi  di
          vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile
          vengano  diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle
          entrate  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze in
          apposita  pagina convenientemente posta in rilievo nel sito
          stesso.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della legge 23
          agosto  1988,  n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e)
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  53  del  decreto
          legislativo  15  dicembre 1997, n. 446 recante «Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali»:
              «Art.  53  (Albo per l'accertamento e riscossione delle
          entrate  degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
          finanze  e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
          ad  effettuare  attivita' di liquidazione e di accertamento
          dei  tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
          entrate delle province e dei comuni.
              2.  L'esame  delle  domande di iscrizione, la revisione
          periodica,  la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita  commissione  in  cui  sia  prevista  una adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
              3.  Con  decreti del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  tenuto  conto  delle esigenze di trasparenza e di
          tutela   del  pubblico  interesse,  sentita  la  conferenza
          Stato-citta',  sono  definiti  le condizioni ed i requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso  di  adeguati  requisiti  tecnici e finanziari, la
          sussistenza  di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
          cause  di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti, ed
          emanate   disposizioni  in  ordine  alla  composizione,  al
          funzionamento  e alla durata in carica dei componenti della
          commissione  di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
          modalita'  per  l'iscrizione  e la verifica dei presupposti
          per  la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
          casi  di  revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione  di  tributi e altre entrate degli enti locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a   due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e  ai
          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
              4.  Sono  abrogati  gli articoli da 25 a 34 del decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la
          gestione   del   servizio  di  accertamento  e  riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'.».
          Note all'art. 1, comma 479:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  65  del  decreto
          legislativo    30    luglio    1999,    n.   300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art.  65  (Agenzia  del demanio). - 1. All'agenzia del
          demanio  e'  attribuita l'amministrazione dei beni immobili
          dello   Stato,   con   il   compito  di  razionalizzarne  e
          valorizzarne    l'impiego,   di   sviluppare   il   sistema
          informativo   sui   beni  del  demanio  e  del  patrimonio,
          utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini
          conoscitivi  ed  operativi,  criteri di mercato, di gestire
          con  criteri  imprenditoriali  i  programmi  di vendita, di
          provvista,  anche  mediante  l'acquisizione sul mercato, di
          utilizzo  e  di  manutenzione  ordinaria e straordinaria di
          tali   immobili.  All'agenzia  e'  altresi'  attribuita  la
          gestione dei beni confiscati.
              2. L'agenzia puo' stipulare convenzioni per le gestioni
          dei  beni  immobiliari  con  le  regioni gli enti locali ed
          altri  enti  pubblici.  Puo'  avvalersi,  a  supporto delle
          proprie  attivita'  estimative  e  sulla  base  di apposita
          convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato
          immobiliare dell'agenzia del territorio.
              2-bis.  L'Agenzia  del  demanio e' dotata di un proprio
          patrimonio,  costituito da un fondo di dotazione e dai beni
          mobili  ed  immobili  strumentali  alla  sua attivita'. Con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze sono
          individuati   i   beni   che  costituiscono  il  patrimonio
          iniziale».
          Note all'art. 1, comma 480:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 1 della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005):
              «5.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
          europea,   indicati   nel   Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria    e    nelle    relative   note   di
          aggiornamento,  per  il  triennio  2005  -  2007  la  spesa
          complessiva  delle  amministrazioni  pubbliche inserite nel
          conto  economico  consolidato,  individuate per l'anno 2005
          nell'elenco  1  allegato alla presente legge e per gli anni
          successivi  dall'Istituto  nazionale  di statistica (ISTAT)
          con   proprio   provvedimento   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  non  oltre  il  31 luglio di ogni anno, non puo'
          superare   il   limite   del  2  per  cento  rispetto  alle
          corrispondenti  previsioni  aggiornate del precedente anno,
          come    risultanti    dalla    Relazione   previsionale   e
          programmatica».
          Note all'art. 1, comma 481:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 7 del decreto-legge
          25 settembre  2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia
          di   privatizzazione   e   valorizzazione   del  patrimonio
          immobiliare  pubblico  e  di  sviluppo  dei fondi comuni di
          investimento  immobiliare),  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410, cosi come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  7 (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui
          proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,
          derivanti    dalla    partecipazione    a    fondi   comuni
          d'investimento  immobiliare  di cui all'art. 6, comma 1, la
          societa'  di  gestione del risparmio opera una ritenuta del
          12,50  per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei
          proventi   riferibili   a  ciascuna  quota  risultanti  dai
          rendiconti periodici redatti ai sensi dell'art. 6, comma 1,
          lettera c),  numero  3),  del testo unico di cui al decreto
          legislativo   24  febbraio  1998,  n.  58,  distribuiti  in
          costanza  di partecipazione nonche' sulla differenza tra il
          valore  di  riscatto  o  di  liquidazione delle quote ed il
          costo   di   sottoscrizione   o   acquisto.   Il  costo  di
          sottoscrizione  o acquisto e' documentato dal partecipante.
          In  mancanza  della  documentazione il costo e' documentato
          con una dichiarazione sostitutiva.
              2.  La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo
          d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
          le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b)
          societa'  in  nome  collettivo,  in accomandita semplice ed
          equiparate; societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b)
          del  comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917,  e stabili organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato delle societa' e degli enti di cui
          alla  lettera d)  del  predetto  articolo. Nei confronti di
          tutti  gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
          da  imposta  sul  reddito  delle  societa',  la ritenuta e'
          applicata  a  titolo  d'imposta. La ritenuta non e' operata
          sui   proventi   percepiti   dalle   forme   di  previdenza
          complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
          n.  124,  e  dagli  organismi d'investimento collettivo del
          risparmio  istituiti  in  Italia  e  disciplinati dal testo
          unico  di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58.
              2-bis.   Qualora   le   quote   dei   fondi  comuni  di
          investimento  immobiliare di cui all'art. 6, comma 1, siano
          immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una
          societa'  autorizzata ai sensi dell'art. 80 del testo unico
          di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la
          ritenuta  di  cui  al  comma 1  e' applicata, alle medesime
          condizioni   ci   sui  ai  commi precedenti,  dai  soggetti
          residenti  presso  i  quali le quote sono state depositate,
          direttamente  o indirettamente aderenti al suddetto sistema
          di  deposito  accentrato nonche' dai soggetti non residenti
          aderenti  a  detto  sistema di deposito accentrato ovvero a
          sistemi  esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo
          sistema.
              2-ter.  I  soggetti non residenti di cui al comma 2-bis
          nominano  quale  loro  rappresentante fiscale in Italia una
          banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente
          nel  territorio  dello Stato, una stabile organizzazione in
          Italia   di   banche  o  di  imprese  di  investimento  non
          residenti,  ovvero  una  societa' di gestione accentrata di
          strumenti  finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 80 del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n.  58.  Il  rappresentante  risponde  dell'adempimento dei
          propri  compiti  negli  stessi  termini  e  con  le  stesse
          responsabilita'   previste   per   i  soggetti  di  cui  al
          comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
                a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
                b) fornire,  entro  quindici  giorni  dalla richiesta
          dell'Amministrazione  finanziaria, ogni notizia o documento
          utile   per   comprovare  il  corretto  assolvimento  degli
          obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
              3.  Non  sono assoggettati ad imposizione i proventi di
          cui  al  comma 1  percepiti dai soggetti non residenti come
          indicati  nell'art.  6  del  decreto  legislativo 1° aprile
          1996, n. 239».
          Note all'art. 1, comma 482:
              - La  legge  24 dicembre 1908, n. 783 (Unificazione dei
          sistemi  di  alienazione  e  di  amministrazione  dei  beni
          immobili  patrimoniali  dello  Stato),  e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1909, n. 20.
              - Il  regio decreto 17 giugno 1909, n. 454 (Regolamento
          per  l'esecuzione  della  legge 24 dicembre  1908,  n. 783,
          sulla   unificazione   dei  sistemi  di  alienazione  e  di
          amministrazione   dei   beni  immobili  patrimoniali  dello
          Stato),   e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          4 agosto 1909.
              - Si  riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 12 del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
          culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi dell'art. 10 della
          legge 6 luglio 2002, n. 137):
              «2.  I  competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata  dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o  etnoantropologico  nelle  cose  di cui al comma 1, sulla
          base  di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti dal
          Ministero  medesimo  al  fine  di assicurare uniformita' di
          valutazione.
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al  comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e dalle
          relative    schede    descrittive.   I   criteri   per   la
          predisposizione  degli  elenchi,  le modalita' di redazione
          delle  schede  descrittive  e  di trasmissione di elenchi e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto  con  l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
          in  uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con il
          concerto  della  competente direzione generale dei lavori e
          del  demanio.  Il  Ministero  fissa,  con  propri decreti i
          criteri   e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e  la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione  conoscitiva,  da parte degli altri soggetti
          di cui al comma 1».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 13 del citato decreto
          legislativo   22 gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi dell'art. 10 della
          legge 6 luglio 2002, n. 137):
              «Art.  13  (Dichiarazione dell'interesse culturale.). -
          1.  La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che
          ne  forma  oggetto,  dell'interesse richiesto dall'art. 10,
          comma 3.
              2.  La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
          all'art.  10,  comma 2.  Tali  beni  rimangono sottoposti a
          tutela  anche  qualora  i  soggetti  cui  essi appartengono
          mutino in qualunque modo la loro natura giuridica».
              Il  citato  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
          (Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai sensi
          dell'art.  10  della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
          45,  supplemento  ordinario e cosi' corretto con comunicato
          26 febbraio  2004  (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n.
          47).
          Note all'art. 1, comma 483:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo   16 marzo   1999,   n.  79  (Attuazione  della
          direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per il mercato
          interno dell'energia elettrica), cosi come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.    12    (Concessioni   idroelettriche).   -   1.
          L'amministrazione   competente,  cinque  anni  prima  dello
          scadere  di  una  concessione di grande derivazione d'acqua
          per  uso  idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e
          revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non
          ritenga  sussistere  un prevalente interesse pubblico ad un
          diverso  uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile
          con  il  mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice
          una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa
          vigente   e  dei  principi  fondamentali  di  tutela  della
          concorrenza,  liberta'  di  stabilimento, trasparenza e non
          discriminazione,  per l'attribuzione a titolo oneroso della
          concessione  per  un  periodo di durata trentennale, avendo
          particolare  riguardo  ad  un'offerta  di  miglioramento  e
          risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza
          e   di   aumento  dell'energia  prodotta  o  della  potenza
          installata.
              2. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto
          con   il   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  sentito  il gestore della rete di trasmissione
          nazionale,   determina,   con   proprio   provvedimento,  i
          requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di
          aumento  dell'energia  prodotta  e della potenza installata
          concernenti la procedura di gara.
              3. (Abrogato).
              4.  In  ogni  caso,  la  nuova  concessione deve essere
          compatibile  con la presenza negli alvei sottesi del minimo
          deflusso  costante  vitale,  individuato  sentiti anche gli
          enti  locali,  e  con  le  priorita'  di messa in sicurezza
          idraulica  del  bacino  stesso  ai  sensi  della  legge  n.
          183/1989  e successive modifiche e integrazioni nonche' con
          i  deflussi  ad  uso idropotabile relativi alle concessioni
          che, in via prioritaria ai sensi dell'art. 2 della legge n.
          36/1994,  dovessero  essere  assentite  sul  medesimo corpo
          idrico.
              5. (Abrogato).
              6.  Le  concessioni  rilasciate  all'ENEL S.p.a. per le
          grandi  derivazioni  idroelettriche  scadono al termine del
          trentesimo  anno  successivo alla data di entrata in vigore
          del presente decreto.
              7.  Le  concessioni  scadute  o  in  scadenza  entro il
          31 dicembre  2010  sono  prorogate  a quest'ultima data e i
          titolari  di  concessione  interessati, senza necessita' di
          alcun  atto  amministrativo, proseguono l'attivita' dandone
          comunicazione  all'amministrazione concedente entro novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          fatto  salvo quanto previsto al comma 2 del successivo art.
          16.
              8.  Per  le  concessioni  la cui scadenza sia fissata a
          dopo il 31 dicembre 2010 si applicano i termini di scadenza
          stabiliti nell'atto di concessione.
              9.  Le caratteristiche delle concessioni di derivazione
          di  cui  ai  commi 6,  7  e  8  sono  modificate in modo da
          garantire  la  presenza  negli  alvei  sottesi  del  minimo
          deflusso  costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989,
          n.  183  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  da
          stabilirsi  secondo  i criteri generali di cui all'art. 88,
          comma 1,  lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n.  112.  Qualora  cio'  comporti  riduzione  della potenza
          nominale media producibile il concessionario non ha diritto
          ad  alcun  indennizzo  ma  alla  sola  riduzione del canone
          demaniale di concessione.
              10.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto  la competenza al rilascio delle concessioni di cui
          al  presente  articolo  e'  conferita  alle  regioni e alle
          province autonome, con esclusione di quelle di cui all'art.
          89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
          secondo   quanto  stabilito  con  decreto  legislativo,  da
          emanare  in  attuazione  del combinato disposto di cui agli
          articoli  29,  commi 1  e 3, e 88, comma 1, lettera o), del
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo
          decreto  sono  definiti  gli obiettivi generali e i vincoli
          specifici  per  la  pianificazione  regionale  e  di bacino
          idrografico  in  materia  di  utilizzazione  delle  risorse
          idriche   ai   fini  energetici  e  le  modalita'  per  una
          articolata  programmazione  energetica di settore a livello
          regionale.   Per   l'effettivo   esercizio  della  funzione
          conferita  alle  regioni  si  applicano  criteri, termini e
          procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5,
          del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, nonche'
          dall'art.   2,   comma 12,  lettere b)  e  d)  della  legge
          14 novembre 1995, n. 481.
              11.  Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono
          stabilite   le  modalita'  per  la  fissazione  dei  canoni
          demaniali di concessione.
              12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'art. 9 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  18 marzo  1965, n. 342, sono
          abrogati».
          Note all'art. 1, comma 485:
              - Si  riporta  il testo dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 12
          del   citato  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79
          (Attuazione  della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni
          per il mercato interno dell'energia elettrica):
              «6.  Le  concessioni  rilasciate all'ENEL S.p.a. per le
          grandi  derivazioni  idroelettriche  scadono al termine del
          trentesimo  anno  successivo alla data di entrata in vigore
          del presente decreto.
              7.  Le  concessioni  scadute  o  in  scadenza  entro il
          31 dicembre  2010  sono  prorogate  a quest'ultima data e i
          titolari  di  concessione  interessati, senza necessita' di
          alcun  atto  amministrativo, proseguono l'attivita' dandone
          comunicazione  all'amministrazione concedente entro novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          fatto  salvo quanto previsto al comma 2 del successivo art.
          16.
              8.  Per  le  concessioni  la cui scadenza sia fissata a
          dopo il 31 dicembre 2010 si applicano i termini di scadenza
          stabiliti nell'atto di concessione».
          Note all'art. 1, comma 489:
              - Si   riporta  il  testo  dei  commi primo  e  secondo
          dell'art.  25  del  testo  unico  di  cui  al regio decreto
          11 dicembre  1933,  n. 1775 (Testo unico delle disposizioni
          di legge sulle acque e impianti elettrici):
              «Art.   25.  Al  termine  dell'utenza  e  nei  casi  di
          decadenza  o  rinuncia,  nelle grandi derivazioni per forza
          motrice, passano in proprieta' dello Stato, senza compenso,
          tutte  le  opere  di raccolta, di regolazione e di condotte
          forzate  ed  i  canali  di  scarico,  il  tutto in stato di
          regolare funzionamento.
              Lo Stato ha anche facolta' di immettersi nell'immediato
          possesso  di  ogni altro edificio, macchinario, impianto di
          utilizzazione,   di   trasformazione   e  di  distribuzione
          inerente   alla  concessione,  corrispondendo  agli  aventi
          diritto  un  prezzo uguale al valore di stima del materiale
          in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso,
          astraendo  da  qualsiasi  valutazione  del  reddito da esso
          ricavabile.  In  mancanza  di  accordo  la  controversia e'
          deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri,
          di  cui  uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno
          dall'interessato,  il  terzo  d'accordo  tra le parti, o in
          mancanza  di  accordo,  dal  presidente del Tribunale delle
          acque».
          Note all'art. 1, comma 491:
              -  Si  riporta  il  testo del secondo comma, lettera e)
          dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana:
              «Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle seguenti
          materie:
                a)-d) (omissis);
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;».
          Note all'art. 1, comma 493:
              - Si  riporta  il testo del comma 298 dell'art. 1 della
          citata  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005):
              «298.  A decorrere dal 1° gennaio 2005 e' assicurato un
          gettito  annuo  pari  a  100  milioni  di  euro mediante il
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato di una
          quota   pari  al  70  per  cento  degli  importi  derivanti
          dall'applicazione   dell'aliquota  della  componente  della
          tariffa  elettrica  di  cui  al comma 1-bis dell'art. 4 del
          decreto-legge  14 novembre  2003,  n.  314, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  24 dicembre  2003,  n.  368,
          nonche'  di  una  ulteriore  quota che assicuri il predetto
          gettito  a  valere sulle entrate derivanti dalla componente
          tariffaria  A2  sul prezzo dell'energia elettrica, definito
          ai  sensi  dell'art.  3,  comma 11, del decreto legislativo
          16 marzo   1999,   n.  79,  e  dell'art.  1,  comma 1,  del
          decreto-legge  18 febbraio  2003,  n.  25,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  17 aprile  2003,  n.  83. Con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          l'Autorita'   per  l'energia  elettrica  ed  il  gas,  sono
          stabiliti  modalita'  e  termini  dei  versamenti di cui al
          presente comma».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 11 dell'art. 3 del
          citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione
          della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
          mercato interno dell'energia elettrica):
              «11.  Entro  centottanta  giorni dall'entrata in vigore
          del  presente  decreto  legislativo, con uno o piu' decreti
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, su proposta
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas, sono
          altresi'   individuati  gli  oneri  generali  afferenti  al
          sistema  elettrico,  ivi  inclusi  gli oneri concernenti le
          attivita'  di  ricerca  e  le attivita' di cui all'art. 13,
          comma 2,  lettera e). L'Autorita' per l'energia elettrica e
          il    gas   provvede   al   conseguente   adeguamento   del
          corrispettivo  di  cui  al  comma 10.  La  quota  parte del
          corrispettivo  a  copertura dei suddetti oneri a carico dei
          clienti  finali,  in  particolare  per le attivita' ad alto
          consumo  di  energia,  e' definita in misura decrescente in
          rapporto ai consumi maggiori».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          18 febbraio 2003, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di
          oneri  generali  del  sistema elettrico e di realizzazione,
          potenziamento,   utilizzazione   e   ambientalizzazione  di
          impianti  termoelettrici);  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 17 aprile 2003, n. 83:
              «Art. 1. (Oneri generali del sistema elettrico). - 1. A
          decorrere  dal  1° gennaio  2004,  gli  oneri  generali del
          sistema elettrico, di cui all'art. 3, comma 11, del decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:
                a) i   costi   connessi   allo  smantellamento  delle
          centrali  elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo
          del  combustibile  nucleare  ed  alle  attivita' connesse e
          conseguenti;
                b) i  costi  relativi  all'attivita'  di ricerca e di
          sviluppo   finalizzata   all'innovazione   tecnologica   di
          interesse generale per il sistema elettrico;
                c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli
          per  le  forniture  di  energia  elettrica  previste  dalle
          disposizioni  richiamate  nell'art.  2,  punto  2.4,  della
          Del.Aut.en.el.  e  gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996;
                d) la  reintegrazione  dei maggiori  costi  derivanti
          dalla  forzata  rilocalizzazione all'estero delle attivita'
          di  scarico  a  terra  e  rigassificazione del gas naturale
          importato  dall'ENEL  S.p.a.  dalla  Nigeria,  in base agli
          impegni  contrattuali  assunti  anteriormente alla data del
          19 febbraio  1997,  e  che  non possono essere recuperati a
          seguito  dell'entrata in vigore della direttiva 19 dicembre
          1996,  n.  96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          pari  ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal
          complesso  dei  relativi impegni contrattuali, al netto dei