(parte 8)
          costi  di  rigassificazione  del gas naturale, sommati agli
          oneri  derivanti  dalle  perdite  tecniche,  effettivamente
          sostenuti fino al 1° gennaio 2010».
          Note all'art. 1, comma 494:
              - La  legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
          il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa),  e'  stata pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
          ordinario.
          Note all'art. 1, comma 495:
              -  Il  titolo  IV  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 (Disposizioni comuni
          in materia di accertamento delle imposte sui redditi) reca:
              «Accertamento e controlli»
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  51  e 52 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
          131   (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro):
              «Art. 51. (Valore dei beni e dei diritti). - 1. Ai fini
          dei  precedenti  articoli  si assume come valore dei beni o
          dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello
          dichiarato  dalle  parti  nell'atto  e,  in  mancanza  o se
          superiore,  il  corrispettivo  pattuito per l'intera durata
          del contratto.
              2.  Per  gli atti che hanno per oggetto beni immobili o
          diritti  reali  immobiliari  e  per  quelli  che  hanno per
          oggetto  aziende o diritti reali su di esse, si intende per
          valore il valore venale in comune commercio.
              3.  Per  gli atti che hanno per oggetto beni immobili o
          diritti  reali  immobiliari l'ufficio del registro, ai fini
          dell'eventuale  rettifica,  controlla  il  valore di cui al
          comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo
          e  alle  divisioni  e perizie giudiziarie, anteriori di non
          oltre  tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne
          produce  l'effetto  traslativo  o  costitutivo, che abbiano
          avuto  per  oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe
          caratteristiche  e  condizioni,  ovvero al reddito netto di
          cui  gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso
          mediamente   applicato  alla  detta  data  e  nella  stessa
          localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni
          altro   elemento   di  valutazione,  anche  sulla  base  di
          indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
              4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti
          reali su di esse il valore di cui al comma 1 e' controllato
          dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni
          che  compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi
          i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa
          e  art.  11-bis  della  tabella,  al netto delle passivita'
          risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti
          aventi  data certa a norma del codice civile, tranne quelle
          che   l'alienante   si   sia   espressamente  impegnato  ad
          estinguere  e quelle relative ai beni di cui al citato art.
          7  della  parte  prima  della  tariffa  e art. 11-bis della
          tabella.   L'ufficio   puo'   tenere   conto   anche  degli
          accertamenti  compiuti  ai  fini  di  altre  imposte e puo'
          procedere  ad  accessi,  ispezioni  e  verifiche secondo le
          disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.».
              «Art.  52. (Rettifica del valore degli immobili e delle
          aziende). - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti
          di  cui  ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale
          superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
          provvede   con   lo  stesso  atto  alla  rettifica  e  alla
          liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
          sanzioni.
              2.    L'avviso   di   rettifica   e   di   liquidazione
          della maggiore  imposta  deve  contenere  l'indicazione del
          valore  attribuito  a  ciascuno  dei beni o diritti in esso
          descritti,  degli  elementi  di  cui all'art. 51 in base ai
          quali  e'  stato  determinato, l'indicazione delle aliquote
          applicate  e  del  calcolo  della maggiore imposta, nonche'
          dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.
              2-bis.   La   motivazione  dell'atto  deve  indicare  i
          presupposti  di  fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
          determinato.  Se  la motivazione fa riferimento ad un altro
          atto  non  conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
          deve  essere  allegato  all'atto  che lo richiama salvo che
          quest'ultimo  non  ne  riproduca  il  contenuto essenziale.
          L'accertamento   e'   nullo   se   non  sono  osservate  le
          disposizioni di cui al presente comma.
              3.  L'avviso  e'  notificato  nei modi stabiliti per le
          notificazioni  in  materia  di  imposte  sui  redditi dagli
          ufficiali  giudiziari,  da messi speciali autorizzati dagli
          uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
              4.  Non  sono  sottoposti  a  rettifica  il valore o il
          corrispettivo  degli  immobili,  iscritti  in  catasto  con
          attribuzione   di   rendita,   dichiarato   in  misura  non
          inferiore,  per  i  terreni,  a  sessanta  volte il reddito
          dominicale  risultante  in  catasto  e, per i fabbricati, a
          ottanta  volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
          con  i  coefficienti  stabiliti per le imposte sul reddito,
          ne'  i  valori  o corrispettivi della nuda proprieta' e dei
          diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
          in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
          norma  degli  articoli 47  e 48. Ai fini della disposizione
          del  presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti
          per  le  imposte  sui  redditi  hanno  effetto per gli atti
          pubblici  formati,  per  le scritture private autenticate e
          gli  atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto
          giorno  successivo  a  quello  di pubblicazione dei decreti
          previsti  dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
          scritture   private   non  autenticate  presentate  per  la
          registrazione  da  tale  data. La disposizione del presente
          comma non  si  applica  per  i  terreni  per  i  quali  gli
          strumenti    urbanistici    prevedono    la    destinazione
          edificatoria.
              5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono
          essere  modificati,  in  caso  di  sensibili divergenze dai
          valori  di  mercato, con decreto del Ministro delle finanze
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Le modifiche hanno
          effetto  per  gli  atti  pubblici formati, per le scritture
          private  autenticate  e  gli  atti  giudiziari pubblicati o
          emanati  dal  decimo  quinto  giorno successivo a quello di
          pubblicazione  del decreto nonche' per le scritture private
          non  autenticate  presentate  per  la registrazione da tale
          data».
          Note all'art. 1, comma 496:
              - Si riporta il testo del comma 1, lettera b) dell'art.
          67  del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917  (Approvazione del testo unico delle imposte
          sui redditi):
              «1.  sono  redditi diversi se non costituiscono redditi
          di capitale ovvero se non sono conseguito nell'esercizio di
          arti  e  professioni o di imprese commerciali o da societa'
          in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  ne' in
          relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
                a) (omissis)
                b) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo  oneroso  di beni immobili acquistati o costruiti da
          non  piu'  di  cinque  anni,  esclusi  quelli acquisiti per
          successione  o donazione e le unita' immobiliari urbane che
          per  la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
          o  la  costruzione  e  la  cessione  sono  state adibite ad
          abitazione  principale  del  cedente  o dei suoi familiari,
          nonche',  in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
          di  cessioni  a  titolo  oneroso di terreni suscettibili di
          utilizzazione    edificatoria    secondo    gli   strumenti
          urbanistici vigenti al momento della cessione;».
          Note all'art. 1, comma 497:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 43 del citato Decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1986, n. 131
          (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro):
              «Art.  43.  (Base imponibile). - 1. La base imponibile,
          salvo   quanto   disposto   negli   articoli  seguenti,  e'
          costituita:
                a) per  i  contratti  a  titolo  oneroso traslativi o
          costitutivi  di  diritti  reali  dal  valore del bene o del
          diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti
          a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione,
          alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi
          o costitutivi;
                b) per  le  permute,  salvo  il  disposto del comma 2
          dell'art.   40,   dal   valore   del  bene  che  da'  luogo
          all'applicazione della maggiore imposta;
                c) per  i contratti che importano l'assunzione di una
          obbligazione  di fare in corrispettivo della cessione di un
          bene  o  dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal
          valore  del  bene  ceduto o della prestazione che da' luogo
          all'applicazione  della maggiore imposta, salvo il disposto
          del comma 2 dell'art. 40;
                d) per  le  cessioni  di contratto, dal corrispettivo
          pattuito  per  la  cessione  e dal valore delle prestazioni
          ancora da eseguire;
                e) per   gli   atti   portanti   assunzione   di  una
          obbligazione  che  non  costituisce  corrispettivo di altra
          prestazione   o   portanti  estinzione  di  una  precedente
          obbligazione,  dall'ammontare  dell'obbligazione  assunta o
          estinta  e,  se  questa  ha per oggetto un bene diverso dal
          denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;
                f) per  gli  atti con i quali viene prestata garanzia
          reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia e'
          prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal
          valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;
                g)
                h) per  i  contratti diversi da quelli indicati nelle
          lettere   precedenti,  aventi  per  oggetto  prestazioni  a
          contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in
          denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;
                i) per  i contratti relativi ad operazioni soggette e
          ad operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto,
          dal  valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette
          a tale imposta.
              2.   I   debiti  o  gli  altri  oneri  accollati  e  le
          obbligazioni  estinte  per  effetto  dell'atto concorrono a
          formare la base imponibile.
              3.  I  prezzi  o  i corrispettivi in valuta estera o in
          valuta  oro  sono  ragguagliati  al cambio del giorno della
          stipulazione  dell'atto,  sempreche'  le  parti non abbiano
          stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.
              4.  Le  disposizioni  del comma 1 valgono anche per gli
          atti   dell'autorita'  giudiziaria,  di  cui  all'art.  37,
          relativi  agli  atti indicati nel comma stesso e produttivi
          degli stessi effetti».
              - Si  riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 52 del
          citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 aprile
          1986,   n.   131   (Approvazione   del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro):
              «4.  Non  sono  sottoposti  a  rettifica il valore o il
          corrispettivo  degli  immobili,  iscritti  in  catasto  con
          attribuzione   di   rendita,   dichiarato   in  misura  non
          inferiore,  per  i  terreni,  a  sessanta  volte il reddito
          dominicale  risultante  in  catasto  e, per i fabbricati, a
          ottanta  volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
          con  i  coefficienti  stabiliti per le imposte sul reddito,
          ne'  i  valori  o corrispettivi della nuda proprieta' e dei
          diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
          in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
          norma  degli  articoli  47 e 48. Ai fini della disposizione
          del  presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti
          per  le  imposte  sui  redditi  hanno  effetto per gli atti
          pubblici  formati,  per  le scritture private autenticate e
          gli  atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto
          giorno  successivo  a  quello  di pubblicazione dei decreti
          previsti  dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
          scritture   private   non  autenticate  presentate  per  la
          registrazione  da  tale  data. La disposizione del presente
          comma non  si  applica  per  i  terreni  per  i  quali  gli
          strumenti    urbanistici    prevedono    la    destinazione
          edificatoria.
              5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono
          essere  modificati,  in  caso  di  sensibili divergenze dai
          valori  di  mercato, con decreto del Ministro delle finanze
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Le modifiche hanno
          effetto  per  gli  atti  pubblici formati, per le scritture
          private  autenticate  e  gli  atti  giudiziari pubblicati o
          emanati  dal  decimo  quinto  giorno successivo a quello di
          pubblicazione  del decreto nonche' per le scritture private
          non  autenticate  presentate  per  la registrazione da tale
          data».
          Note all'art. 1, comma 498:
              - Si  riporta il testo del terzo comma dell'art. 38 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600  (Disposizioni  comuni  in  materia di accertamento
          delle imposte sui redditi):
              «L'incompletezza,  la falsita' e l'inesattezza dei dati
          indicati   nella   dichiarazione,  salvo  quanto  stabilito
          nell'art.  39,  possono  essere desunte dalla dichiarazione
          stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
          precedenti  e  dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
          precedente   anche  sulla  base  di  presunzioni  semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 52 del
          citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 aprile
          1986,   n.   131   (Approvazione   del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro):
              «Art.  52. (Rettifica del valore degli immobili e delle
          aziende). - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti
          di  cui  ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale
          superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
          provvede   con   lo  stesso  atto  alla  rettifica  e  alla
          liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
          sanzioni».
          Note all'art. 1, comma 502:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  33 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi):
              «Art.  33.  (Accessi,  ispezioni e verifiche). - Per la
          esecuzione  di  accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le  disposizioni  dell'art.  52  del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              Gli  uffici  delle  imposte  hanno facolta' di disporre
          l'accesso   di   propri   impiegati   muniti   di  apposita
          autorizzazione  presso  le  pubbliche amministrazioni e gli
          enti  indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie ivi previste e presso le
          aziende  e  istituti di credito e l'Amministrazione postale
          allo  scopo  di  rilevare  direttamente i dati e le notizie
          relative  ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
          del  n.  7)  dello  stesso art. 32 e non trasmessa entro il
          termine  previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo
          scopo   di   rilevare  direttamente  la  completezza  o  la
          esattezza,  allorche'  l'ufficio abbia fondati sospetti che
          le  pongano  in  dubbio, dei dati e notizie contenuti nella
          copia  dei  conti  trasmessa,  rispetto  a tutti i rapporti
          intrattenuti  dal contribuente con la azienda o istituto di
          credito o l'Amministrazione postale.
              La  Guardia  di  finanza  coopera  con gli uffici delle
          imposte  per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
          utili  ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per la
          repressione  delle  violazioni  delle  leggi  sulle imposte
          dirette  procedendo  di  propria  iniziativa o su richiesta
          degli  uffici  secondo  le  norme  e con le facolta' di cui
          all'art.  32  e  al  precedente comma. Essa inoltre, previa
          autorizzazione  dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
          concessa  anche  in  deroga  all'art.  329  del  codice  di
          procedura  penale,  utilizza  e trasmette agli uffici delle
          imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
          riferiti   ed   ottenuti  dalle  altre  Forze  di  polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
              Ai  fini del necessario coordinamento dell'azione della
          guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba  procedere  ad indagini sistematiche tra la direzione
          generale  delle imposte dirette e il comando generale della
          guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e comandi territoriali.
              Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi della Guardia di
          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi, si devono
          dare  immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
          verifiche  intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione  puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
          la  ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione  di  specifici
          controlli  e  l'acquisizione  di  specifici elementi e deve
          trasmettere  i  risultati  dei controlli eventualmente gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai  fini  dell'accertamento.  Al  termine delle ispezioni e
          delle  verifiche  l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
          deve   comunicare   gli   elementi  acquisiti  agli  organi
          richiedenti.
              Gli  accessi  presso le aziende e istituti di credito e
          l'Amministrazione  postale  debbono essere eseguiti, previa
          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
          dirette  ovvero,  per la Guardia di finanza, dal comandante
          di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
          qualifica  non inferiore a quella di funzionario tributario
          e  da  ufficiali  della  guardia  di  finanza  di grado non
          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse   e'  data  immediata  notizia  a  cura  del  predetto
          responsabile  al  soggetto interessato. Coloro che eseguono
          le  ispezioni  e  le  rilevazioni o vengono in possesso dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie   alla  riservatezza  dei  dati  acquisiti.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  sono  determinate  le  modalita' di
          esecuzione  degli  accessi  con  particolare riferimento al
          numero   massimo   dei  funzionari  e  degli  ufficiali  da
          impegnare   per   ogni   accesso;   al   rilascio   e  alle
          caratteristiche   dei  documenti  di  riconoscimento  e  di
          autorizzazione;  alle  condizioni  di tempo, che non devono
          coincidere  con  gli orari di sportello aperto al pubblico,
          in   cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e  alla
          redazione dei processi verbali».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  52 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto):
              «Art.  52.  (Accessi,  ispezioni  e  verifiche).  - Gli
          uffici  dell'imposta  sul  valore aggiunto possono disporre
          l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei
          locali  destinati  all'esercizio  di attivita' commerciali,
          agricole,  artistiche  o  professionali  per  procedere  ad
          ispezioni  documentali,  verificazioni e ricerche e ad ogni
          altra   rilevazione   ritenuta   utile  per  l'accertamento
          dell'imposta  e  per  la  repressione dell'evasione e delle
          altre  violazioni.  Gli  impiegati  che  eseguono l'accesso
          devono  essere  muniti  di  apposita  autorizzazione che ne
          indica  lo  scopo,  rilasciata dal capo dell'ufficio da cui
          dipendono.  Tuttavia  per  accedere  in  locali  che  siano
          adibiti   anche   ad   abitazione,   e'   necessaria  anche
          l'autorizzazione  del procuratore della Repubblica. In ogni
          caso,  l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti
          o  professioni  dovra'  essere  eseguito  in  presenza  del
          titolare dello studio o di un suo delegato.
              L'accesso  in  locali  diversi  da  quelli indicati nel
          precedente     comma puo'     essere    eseguito,    previa
          autorizzazione  del  procuratore della Repubblica, soltanto
          in  caso  di  gravi  indizi  di  violazioni delle norme del
          presente  decreto,  allo scopo di reperire libri, registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
              E'   in   ogni  caso  necessaria  l'autorizzazione  del
          procuratore  della  Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali  e  all'apertura  coattiva  di  pieghi sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame   di   documenti   e   la   richiesta   di  notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma  restando  la norma di cui all'art. 103 del codice di
          procedura penale.
              L'ispezione  documentale  si  estende  a tutti i libri,
          registri,  documenti  e  scritture,  compresi quelli la cui
          tenuta  e  conservazione  non  sono  obbligatorie,  che  si
          trovano  nei  locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
          sono    comunque    accessibili   tramite   apparecchiature
          informatiche installate in detti locali.
              I  libri,  registri,  scritture  e  documenti di cui e'
          rifiutata   l'esibizione   non   possono  essere  presi  in
          considerazione   a   favore   del   contribuente   ai  fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto  di  esibizione si intendono anche la dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione.
              Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
          cui  risultino  le  ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte  ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
          contribuente  o  da  chi  lo rappresenta ovvero indicare il
          motivo  della  mancata  sottoscrizione.  Il contribuente ha
          diritto di averne copia.
              I  documenti  e le scritture possono essere sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto   nel   verbale,   nonche'  in  caso  di  mancata
          sottoscrizione   o   di  contestazione  del  contenuto  del
          verbale.   I   libri   e  i  registri  non  possono  essere
          sequestrati;  gli  organi  procedenti  possono  eseguirne o
          farne  eseguire  copie  o  estratti,  possono apporre nelle
          parti  che interessano la propria firma o sigla insieme con
          la  data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri.
              Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per  l'esecuzione  di  verifiche  e  di ricerche relative a
          merci  o  altri  beni  viaggianti  su autoveicoli e natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi.
              In  deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma gli
          impiegati  che procedono all'accesso nei locali di soggetti
          che  si  avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
          simili,  hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora  il  contribuente  non consenta l'utilizzazione dei
          propri impianti e del proprio personale.
              Se  il contribuente dichiara che le scritture contabili
          o  alcune  di  esse  si  trovano presso altri soggetti deve
          esibire  una  attestazione  dei  soggetti stessi recante la
          specificazione   delle   scritture  in  loro  possesso.  Se
          l'attestazione  non  e'  esibita  e se il soggetto che l'ha
          rilasciata  si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
          in  parte  le  scritture  si  applicano le disposizioni del
          quinto comma.
              Gli  uffici  della  imposta  sul  valore aggiunto hanno
          facolta'  di  disporre l'accesso di propri impiegati muniti
          di    apposita    autorizzazione    presso   le   pubbliche
          amministrazioni  e  gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51
          allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi
          previste  e  presso  le  aziende  e  istituti  di credito e
          l'Amministrazione    postale   allo   scopo   di   rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie relativi ai conti la cui
          copia  sia  stata  richiesta  a  norma  del numero 7) dello
          stesso  art.  51  e non trasmessa entro il termine previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente  la  completezza  o  la  esattezza  dei dati e
          notizie,  allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
          pongano   in   dubbio,  contenuti  nella  copia  dei  conti
          trasmessa,  rispetto  a  tutti  i rapporti intrattenuti dal
          contribuente  con  le  aziende  e  istituti  di  credito  e
          l'Amministrazione  postale.  Si  applicano  le disposizioni
          dell'ultimo  comma dell'art.  33 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e successive
          modificazioni».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia
          di   accertamento   con   adesione   e   di   conciliazione
          giudiziale):
              «Art. 5. (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          al  contribuente  un  invito  a  comparire,  nel quale sono
          indicati:
                a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione.
              2.  La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
          ai  sensi  dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n.  154,  riguardante  la  determinazione
          induttiva  di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
          di  coefficienti  presuntivi,  costituisce  anche invito al
          contribuente  per l'eventuale definizione dell'accertamento
          con adesione.
              3.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'ufficio delle
          entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
          aver  controllato  la  posizione  del contribuente riguardo
          alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
          possesso,  rilevanti  per  la definizione dell'accertamento
          con  adesione  e invia al contribuente l'invito a comparire
          di   cui  al  comma 1,  dandone  comunicazione  all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  puo' delegare un
          proprio   funzionario   a   partecipare   al  procedimento.
          L'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche  di
          propria   iniziativa,  trasmette  all'ufficio  distrettuale
          delle   imposte   dirette,   gli   elementi   idonei   alla
          formulazione  di  un  avviso  di  rettifica  ai sensi degli
          articoli   54   e  55  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
          Note all'art. 1, comma 503:
              - Si  riporta  il testo dei commi 2-bis e 3 dell'art. 3
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n.  322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
          delle  dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui redditi,
          all'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive  e
          all'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi dell'art. 3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
              «2-bis.  Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno  una
          societa'   o   ente  rientra  tra  i  soggetti  di  cui  al
          comma precedente,  la presentazione in via telematica delle
          dichiarazioni  di  soggetti  appartenenti  al  gruppo  puo'
          essere  effettuata  da  uno  o  piu'  soggetti dello stesso
          gruppo  avvalendosi  del  servizio  telematico Entratel. Si
          considerano  appartenenti  al  gruppo  l'ente o la societa'
          controllante  e  le  societa'  da  questi  controllate come
          definite  dall'art.  43-ter,  quarto comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
              3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in  via telematica mediante il servizio telematico Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse:
                a) gli    iscritti    negli    albi    dei    dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri e dei periti commerciali e
          dei consulenti del lavoro;
                b) i  soggetti  iscritti  alla  data del 30 settembre
          1993  nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per la
          sub-categoria  tributi, in possesso di diploma di laurea in
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
          diploma di ragioneria;
                c) le   associazioni   sindacali   di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
          e  c),  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241,
          nonche'   quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a
          minoranze etnico-linguistiche;
                d) i  centri  di  assistenza fiscale per le imprese e
          per i lavoratori dipendenti e pensionati;
                e) gli  altri  incaricati individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze».
          Note all'art. 1, comma 504:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  39 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi):
              «Art.  39.  (Redditi determinati in base alle scritture
          contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
          l'ufficio procede alla rettifica:
                a) se  gli  elementi indicati nella dichiarazione non
          corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
          e  delle  perdite  e  dell'eventuale prospetto di cui al 2°
          comma dell'art. 3;
                b) se   non   sono  state  esattamente  applicate  le
          disposizioni  del titolo V del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
                c) se  l'incompletezza,  la  falsita' e l'inesattezza
          degli  elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
          allegati  risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
          questionari  di  cui  ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
          atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
          n.  3)  dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri
          soggetti  previste  negli  articoli  6  e  7,  dai  verbali
          relativi  ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di altri
          contribuenti  o  da  altri  atti  e  documenti  in possesso
          dell'ufficio;
                d) se  l'incompletezza,  la  falsita' o l'inesattezza
          degli  elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
          allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
          dalle  altre  verifiche  di  cui  all'art.  33  ovvero  dal
          controllo  della completezza, esattezza e veridicita' delle
          registrazioni  contabili sulla scorta delle fatture e degli
          altri  atti  e  documenti  relativi all'impresa nonche' dei
          dati   e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei  modi
          previsti   dall'art.   32.  L'esistenza  di  attivita'  non
          dichiarate  o  la  inesistenza  di passivita' dichiarate e'
          desumibile   anche  sulla  base  di  presunzioni  semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
              In   deroga   alle  disposizioni  del  comma precedente
          l'ufficio  delle  imposte  determina  il  reddito d'impresa
          sulla  base  dei  dati  e delle notizie comunque raccolti o
          venuti  a  sua  conoscenza,  con facolta' di prescindere in
          tutto  o  in  parte  dalle  risultanze del bilancio e dalle
          scritture  contabili  in  quanto  esistenti  e di avvalersi
          anche  di  presunzioni  prive  dei  requisiti  di  cui alla
          lettera d) del precedente comma:
                a) quando  il reddito d'impresa non e' stato indicato
          nella dichiarazione;
                b)
                c) quando  dal  verbale di ispezione redatto ai sensi
          dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
          comunque  sottratto  all'ispezione  una  o  piu'  scritture
          contabili   prescritte   dall'art.  14,  ovvero  quando  le
          scritture  medesime  non  sono  disponibili  per  causa  di
          forza maggiore;
                d) quando   le   omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni  accertate ai sensi del precedente comma ovvero
          le   irregolarita'   formali   delle   scritture  contabili
          risultanti  dal  verbale  di  ispezione  sono  cosi' gravi,
          numerose  e  ripetute  da  rendere  inattendibili  nel loro
          complesso  le  scritture stesse per mancanza delle garanzie
          proprie  di  una  contabilita'  sistematica.  Le  scritture
          ausiliarie  di  magazzino  non si considerano irregolari se
          gli  errori  e  le omissioni sono contenuti entro i normali
          limiti  di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
          nello  scarico  e dei costi specifici imputati nelle schede
          di   lavorazione   ai  sensi  della  lettera d)  del  primo
          comma dell'art. 14 del presente decreto;
              d-bis)  quando il contribuente non ha dato seguito agli
          inviti  disposti  dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo
          comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'art. 51,
          secondo  comma,  numeri 3) e 4), del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
          applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
          quelli  derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
          riferimento   alle   scritture   contabili  rispettivamente
          indicate  negli  artt.  18  e  19. Il reddito d'impresa dei
          soggetti  indicati  nel  quarto comma dell'art. 18, che non
          hanno  provveduto  agli  adempimenti  contabili  di  cui ai
          precedenti  commi dello  stesso articolo, e' determinato in
          ogni   caso   ai   sensi  del  secondo  comma del  presente
          articolo».
          Note all'art. 1, comma 505:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633  (Istituzione  e disciplina dell'imposta sul
          valore   aggiunto)   e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  54  e 55 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto):
              «Art.  54. (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  procede alla rettifica
          della  dichiarazione  annuale  presentata  dal contribuente
          quando  ritiene  che  ne  risulti  una  imposta inferiore a
          quella   dovuta   ovvero   una   eccedenza   detraibile   o
          rimborsabile superiore a quella spettante.
              L'infedelta'  della dichiarazione, qualora non emerga o
          direttamente  dal contenuto di essa o dal confronto con gli
          elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli
          27  e  33  e  con le precedenti dichiarazioni annuali, deve
          essere  accertata  mediante  il  confronto tra gli elementi
          indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri
          di  cui  agli  articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo
          della    completezza,   esattezza   e   veridicita'   delle
          registrazioni   sulla   scorta   delle   fatture  ed  altri
          documenti,  delle risultanze di altre scritture contabili e
          degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
          articoli  51  e  51-bis. Le omissioni e le false o inesatte
          indicazioni  possono  essere indirettamente desunte da tali
          risultanze,  dati  e  notizie  a norma dell'art. 53 o anche
          sulla  base  di  presunzioni semplici, purche' queste siano
          gravi, precise e concordanti.
              L'ufficio   puo'   tuttavia  procedere  alla  rettifica
          indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
          del   contribuente   qualora   l'esistenza   di  operazioni
          imponibili  per ammontare superiore a quello indicato nella
          dichiarazione,  o  l'inesattezza delle indicazioni relative
          alle  operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
          in  modo  certo  e  diretto,  e  non  in via presuntiva, da
          verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
          dell'art.  51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di
          altri  contribuenti  o  da  verbali  relativi  ad ispezioni
          eseguite  nei  confronti  di altri contribuenti, nonche' da
          altri atti e documenti in suo possesso.
              Senza  pregiudizio  dell'ulteriore  azione accertatrice
          nei  termini  stabiliti  dall'art.  57, i competenti uffici
          dell'Agenzia   delle   entrate,   qualora   dagli  accessi,
          ispezioni e verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati
          dalla  Direzione  centrale  accertamento,  da una Direzione
          regionale  ovvero  da  un  ufficio  della  medesima Agenzia
          ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o
          da  pubbliche  amministrazioni  ed enti pubblici oppure dai
          dati   in   possesso  dell'anagrafe  tributaria,  risultino
          elementi   che   consentono  di  stabilire  l'esistenza  di
          corrispettivi  o  di  imposta  in  tutto  o  in  parte  non
          dichiarati  o  di  detrazioni  in  tutto  o  in  parte  non
          spettanti,  puo'  limitarsi  ad  accertare,  in  base  agli
          elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o
          il minor credito spettante, nonche' l'imposta o la maggiore
          imposta  non  versata,  escluse  le ipotesi di cui all'art.
          54-bis,  anche  avvalendosi  delle  procedure  previste dal
          decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
              Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  possono essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso  di  ricevimento.  La notifica si considera avvenuta
          alla  data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
          dal  destinatario  ovvero  da persona di famiglia o addetto
          alla casa.
              Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  sono annullati
          dall'ufficio  che  li  ha  emessi  se, dalla documentazione
          prodotta  dal  contribuente, risultano infondati in tutto o
          in parte.».
              «Art.   55.   (Accertamento   induttivo).   -   Se   il
          contribuente  non  ha  presentato  la dichiarazione annuale
          l'ufficio  dell'imposta  sul valore aggiunto puo' procedere
          in   ogni   caso   all'accertamento   dell'imposta   dovuta
          indipendentemente     dalla    previa    ispezione    della
          contabilita'.    In   tal   caso   l'ammontare   imponibile
          complessivo   e  l'aliquota  applicabile  sono  determinati
          induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque
          raccolti   o   venuti  a  conoscenza  dell'ufficio  e  sono
          computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente
          eseguiti  dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi
          dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli
          articoli 27 e 33.
              Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
          se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai numeri 1)
          e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi
          richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state
          regolarizzate   entro   il  mese  successivo  a  quello  di
          presentazione  della  dichiarazione. Le disposizioni stesse
          si  applicano,  in  deroga  alle disposizioni dell'art. 54,
          anche nelle seguenti ipotesi:
                1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione
          redatto  ai  sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha
          tenuto,  o  ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
          all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
          altre  scritture  contabili  obbligatorie a norma del primo
          comma dell'art.  2214  del  codice  civile e delle leggi in
          materia  di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di
          tali registri e scritture;
                2)  quando  dal  verbale  di ispezione risulta che il
          contribuente  non  ha  emesso  le  fatture  per  una  parte
          rilevante  delle  operazioni  ovvero  non ha conservato, ha
          rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
          totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
                3)   quando  le  omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni  o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54,
          ovvero  le irregolarita' formali dei registri e delle altre
          scritture  contabili  risultanti  dal verbale di ispezione,
          sono   cosi'   gravi,   numerose   e  ripetute  da  rendere
          inattendibile la contabilita' del contribuente.
              Se  vi  e'  pericolo  per  la  riscossione dell'imposta
          l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la
          frazione  di  anno  solare gia' decorsa, senza attendere la
          scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale
          e   con  riferimento  alle  liquidazioni  prescritte  dagli
          articoli 27 e 33».
          Note all'art. 1, comma 506:
              - Il   decreto   legislativo  19 giugno  1997,  n.  218
          (Disposizioni  in materia di accertamento con adesione e di
          conciliazione   giudiziale),   e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165.
          Note all'art. 1, comma 507:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 39 del citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi):
              «Art.  39.  Redditi  determinati in base alle scritture
          contabili.
              Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio
          procede alla rettifica:
                a) se  gli  elementi indicati nella dichiarazione non
          corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
          e  delle  perdite  e  dell'eventuale prospetto di cui al 2°
          comma dell'art. 3;
                b) se   non   sono  state  esattamente  applicate  le
          disposizioni  del titolo V del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
                c) se  l'incompletezza,  la  falsita' e l'inesattezza
          degli  elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
          allegati  risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
          questionari  di  cui  ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
          atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
          n.  3)  dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri
          soggetti  previste  negli  articoli  6  e  7,  dai  verbali
          relativi  ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di altri
          contribuenti  o  da  altri  atti  e  documenti  in possesso
          dell'ufficio;
                d) se  l'incompletezza,  la  falsita' o l'inesattezza
          degli  elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
          allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
          dalle  altre  verifiche  di  cui  all'art.  33  ovvero  dal
          controllo  della completezza, esattezza e veridicita' delle
          registrazioni  contabili sulla scorta delle fatture e degli
          altri  atti  e  documenti  relativi all'impresa nonche' dei
          dati   e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei  modi
          previsti   dall'art.   32.  L'esistenza  di  attivita'  non
          dichiarate  o  la  inesistenza  di passivita' dichiarate e'
          desumibile   anche  sulla  base  di  presunzioni  semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
              In   deroga   alle  disposizioni  del  comma precedente
          l'ufficio  delle  imposte  determina  il  reddito d'impresa
          sulla  base  dei  dati  e delle notizie comunque raccolti o
          venuti  a  sua  conoscenza,  con facolta' di prescindere in
          tutto  o  in  parte  dalle  risultanze del bilancio e dalle
          scritture  contabili  in  quanto  esistenti  e di avvalersi
          anche  di  presunzioni  prive  dei  requisiti  di  cui alla
          lettera d) del precedente comma:
                a) quando  il reddito d'impresa non e' stato indicato
          nella dichiarazione;
                b);
                c) quando  dal  verbale di ispezione redatto ai sensi
          dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
          comunque  sottratto  all'ispezione  una  o  piu'  scritture
          contabili   prescritte   dall'art.  14,  ovvero  quando  le
          scritture  medesime  non  sono  disponibili  per  causa  di
          forza maggiore;
                d) quando   le   omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni  accertate ai sensi del precedente comma ovvero
          le   irregolarita'   formali   delle   scritture  contabili
          risultanti  dal  verbale  di  ispezione  sono  cosi' gravi,
          numerose  e  ripetute  da  rendere  inattendibili  nel loro
          complesso  le  scritture stesse per mancanza delle garanzie
          proprie  di  una  contabilita'  sistematica.  Le  scritture
          ausiliarie  di  magazzino  non si considerano irregolari se
          gli  errori  e  le omissioni sono contenuti entro i normali
          limiti  di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
          nello  scarico  e dei costi specifici imputati nelle schede
          di   lavorazione   ai  sensi  della  lettera d)  del  primo
          comma dell'art. 14 del presente decreto;
                d-bis)  quando  il  contribuente  non ha dato seguito
          agli  inviti  disposti  dagli uffici ai sensi dell'art. 32,
          primo  comma,  numeri  3)  e  4),  del  presente  decreto o
          dell'art.  51,  secondo  comma, numeri 3) e 4), del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
          applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
          quelli  derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
          riferimento   alle   scritture   contabili  rispettivamente
          indicate  negli  artt.  18  e  19. Il reddito d'impresa dei
          soggetti  indicati  nel  quarto comma dell'art. 18, che non
          hanno  provveduto  agli  adempimenti  contabili  di  cui ai
          precedenti  commi dello  stesso articolo, e' determinato in
          ogni   caso   ai   sensi  del  secondo  comma del  presente
          articolo».
              - Si  riporta  il  testo del secondo comma dell'art. 55
          del   citato   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre   1972,   n.   633   (Istituzione  e  disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto):
              «Le  disposizioni  del  precedente  comma si  applicano
          anche  se  la  dichiarazione  reca le indicazioni di cui ai
          numeri  1)  e  3)  dell'art.  28  senza  le  distinzioni  e
          specificazioni  ivi  richieste,  sempreche'  le indicazioni
          stesse   non   siano  state  regolarizzate  entro  il  mese
          successivo  a  quello di presentazione della dichiarazione.
          Le   disposizioni  stesse  si  applicano,  in  deroga  alle
          disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:
                1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione
          redatto  ai  sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha
          tenuto,  o  ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
          all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
          altre  scritture  contabili  obbligatorie a norma del primo
          comma dell'art.  2214  del  codice  civile e delle leggi in
          materia  di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di
          tali registri e scritture;
                2)  quando  dal  verbale  di ispezione risulta che il
          contribuente  non  ha  emesso  le  fatture  per  una  parte
          rilevante  delle  operazioni  ovvero  non ha conservato, ha
          rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
          totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
                3)   quando  le  omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni  o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54,
          ovvero  le irregolarita' formali dei registri e delle altre
          scritture  contabili  risultanti  dal verbale di ispezione,
          sono   cosi'   gravi,   numerose   e  ripetute  da  rendere
          inattendibile la contabilita' del contribuente».
              - Si  riporta il testo degli articoli da 2 a 5, 8, 10 e
          11  del  decreto  legislativo  10 marzo  2000, n. 74 (Nuova
          disciplina  dei  reati  in materia di imposte sui redditi e
          sul   valore   aggiunto,   a   norma   dell'art.   9  della
          legge 25 giugno 1999, n. 205):
              «Art.  2.  (Dichiarazione  fraudolenta  mediante uso di
          fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). - 1.
          E'  punito  con  la  reclusione da un anno e sei mesi a sei
          anni  chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
          sul   valore  aggiunto,  avvalendosi  di  fatture  o  altri
          documenti  per  operazioni inesistenti, indica in una delle
          dichiarazioni  annuali  relative  a  dette imposte elementi
          passivi fittizi.
              2.  Il  fatto  si  considera  commesso  avvalendosi  di
          fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando
          tali  fatture  o  documenti sono registrati nelle scritture
          contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei
          confronti dell'amministrazione finanziaria.
              3.  Se  l'ammontare  degli  elementi passivi fittizi e'
          inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione
          da sei mesi a due anni.».
              «Art.  3.  (Dichiarazione  fraudolenta  mediante  altri
          artifici).  -  1. Fuori  dei  casi previsti dall'art. 2, e'
          punito  con  la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
          chiunque,  al  fine di evadere le imposte sui redditi o sul
          valore  aggiunto,  sulla base di una falsa rappresentazione
          nelle  scritture  contabili  obbligatorie  e avvalendosi di
          mezzi  fraudolenti  idonei  ad  ostacolarne l'accertamento,
          indica  in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
          imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
          effettivo    od    elementi    passivi   fittizi,   quando,
          congiuntamente:
                a) l'imposta  evasa  e'  superiore, con riferimento a
          taluna   delle   singole  imposte,  a  lire  centocinquanta
          milioni;
                b) l'ammontare   complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti  all'imposizione,  anche  mediante indicazione di
          elementi  passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento
          dell'ammontare  complessivo  degli elementi attivi indicati
          in  dichiarazione,  o,  comunque,  e'  superiore a lire tre
          miliardi.».
              «Art.  4. (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
          previsti  dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
          da  uno  a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
          sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto, indica in una delle
          dichiarazioni  annuali  relative  a  dette imposte elementi
          attivi  per  un  ammontare  inferiore a quello effettivo od
          elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
                a) l'imposta  evasa  e'  superiore, con riferimento a
          taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
                b) l'ammontare   complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti  all'imposizione,  anche  mediante indicazione di
          elementi  passivi  fittizi, e' superiore al dieci per cento
          dell'ammontare  complessivo  degli elementi attivi indicati
          in  dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
          miliardi.».
              «Art.  5. (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
          reclusione  da  uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
          le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
          essendovi   obbligato,   una  delle  dichiarazioni  annuali
          relative   a  dette  imposte,  quando  l'imposta  evasa  e'
          superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
          lire centocinquanta milioni.
              2.  Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non
          si  considera  omessa  la  dichiarazione  presentata  entro
          novanta   giorni   dalla   scadenza   del   termine  o  non
          sottoscritta  o  non  redatta  su  uno stampato conforme al
          modello prescritto.».
              «Art.  8.  (Emissione  di fatture o altri documenti per
          operazioni  inesistenti).  - 1. E' punito con la reclusione
          da  un  anno  e  sei  mesi  a sei anni chiunque, al fine di
          consentire  a  terzi l'evasione delle imposte sui redditi o
          sul  valore  aggiunto,  emette  o  rilascia fatture o altri
          documenti per operazioni inesistenti.
              2.   Ai   fini   dell'applicazione  della  disposizione
          prevista  dal  comma 1,  l'emissione  o il rilascio di piu'
          fatture  o  documenti  per operazioni inesistenti nel corso
          del  medesimo  periodo di imposta si considera come un solo
          reato.
              3.  Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle
          fatture  o  nei  documenti  e'  inferiore  a  lire trecento
          milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da
          sei mesi a due anni.».
              «Art.  10.  (Occultamento  o  distruzione  di documenti
          contabili).  - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
          reato,  e'  punito  con  la reclusione da sei mesi a cinque
          anni  chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
          sul  valore  aggiunto,  ovvero  di  consentire l'evasione a
          terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture
          contabili   o   i  documenti  di  cui  e'  obbligatoria  la
          conservazione,  in  modo da non consentire la ricostruzione
          dei redditi o del volume di affari.».
              «Art.10-bis.    (Omesso    versamento    di    ritenute
          certificate).  - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi
          a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per
          la  presentazione  della dichiarazione annuale di sostituto
          di   imposta   ritenute   risultanti  dalla  certificazione
          rilasciata  ai  sostituiti,  per  un  ammontare superiore a
          cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.».
              «Art.  11.  (Sottrazione  fraudolenta  al  pagamento di
          imposte).  - 1. Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave
          reato,  e'  punito  con la reclusione da sei mesi a quattro
          anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
          sui  redditi  o  sul  valore aggiunto ovvero di interessi o
          sanzioni   amministrative   relativi  a  dette  imposte  di
          ammontare  complessivo  superiore  a  lire  cento  milioni,
          aliena  simulatamente  o  compie altri atti fraudolenti sui
          propri  o  su  altrui  beni  idonei a rendere in tutto o in
          parte inefficace la procedura di riscossione coattiva».
          Note all'art. 1, comma 511:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 115 e 116 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917  (Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi):
              «Art.  115  (Opzione  per la trasparenza fiscale). - 1.
          Esercitando   l'opzione  di  cui  al  comma 4,  il  reddito
          imponibile  dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma 1,
          lettera a),    al    cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente   soggetti  di  cui  allo  stesso  art.  73,
          comma 1,  lettera a),  ciascuno  con  una  percentuale  del
          diritto   di  voto  esercitabile  nell'assemblea  generale,
          richiamata   dall'art.   2346   del  codice  civile,  e  di
          partecipazione  agli  utili non inferiore al 10 per cento e
          non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
          indipendentemente         dall'effettiva        percezione,
          proporzionalmente  alla  sua  quota  di partecipazione agli
          utili.  Ai  soli  fini  dell'ammissione al regime di cui al
          presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
          utili  di  cui  al periodo precedente non si considerano le
          azioni  prive  del  predetto  diritto di voto e la quota di
          utili  delle  azioni  di  cui all'art. 2350, secondo comma,
          primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
          di  partecipazione  al  capitale  delle  azioni medesime. I
          requisiti  di  cui  al  primo  periodo  devono sussistere a
          partire  dal  primo  giorno  del  periodo  d'imposta  della
          partecipata  in  cui  si  esercita  l'opzione  e  permanere
          ininterrottamente  sino  al termine del periodo di opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
                a) i  soci  partecipanti  fruiscano  della  riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
                b) la  societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
          agli articoli 117 e 130.
              2.  Nel  caso  in  cui i soci con i requisiti di cui al
          comma 1  non  siano  residenti  nel  territorio dello Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi   sia   obbligo  di  ritenuta  alla  fonte  sugli  utili
          distribuiti.
              3.   L'imputazione  del  reddito  avviene  nei  periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute  operate  a  titolo  d'acconto sui redditi di tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo  la  percentuale  di  partecipazione  agli utili di
          ciascuno.  Le  perdite  fiscali  della societa' partecipata
          relative  a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione sono
          imputate  ai  soci  in proporzione alle rispettive quote di
          partecipazione  ed  entro il limite della propria quota del
          patrimonio netto contabile della societa' partecipata.
              4.  L'opzione  e' irrevocabile per tre esercizi sociali
          della  societa'  partecipata  e  deve  essere esercitata da
          tutte   le   societa'   e   comunicata  all'Amministrazione
          finanziaria,  entro  il  primo  dei  tre  esercizi  sociali
          predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
              5.  L'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma 4 non
          modifica  il  regime  fiscale  in  capo  ai  soci di quanto
          distribuito  dalla societa' partecipata utilizzando riserve
          costituite  con  utili  di precedenti esercizi o riserve di
          cui  all'art.  47,  comma 5.  Ai fini dell'applicazione del
          presente    comma,   durante   i   periodi   di   validita'
          dell'opzione,   salva   una   diversa   esplicita  volonta'
          assembleare,  si  considerano  prioritariamente distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture   di  perdite,  si  considerano  prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
              6.  Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
          dell'opzione,  l'efficacia  della  stessa cessa dall'inizio
          dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
          Gli  effetti  dell'opzione  non  vengono  meno  nel caso di
          mutamento    della   compagine   sociale   della   societa'
          partecipata   mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con  i
          requisiti di cui al comma 1 o 2.
              7.  Nel  primo  esercizio di efficacia dell'opzione gli
          obblighi   di   acconto   permangono  anche  in  capo  alla
          partecipata.   Per  la  determinazione  degli  obblighi  di
          acconto  della  partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
          venga  meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica quanto
          previsto  dall'art.  124,  comma 2.  Nel  caso  di  mancato
          rinnovo   dell'opzione,   gli   obblighi   di   acconto  si
          determinano  senza considerare gli effetti dell'opzione sia
          per la societa' partecipata, sia per i soci.
              8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
          con   ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e  gli
          interessi   conseguenti   all'obbligo  di  imputazione  del
          reddito.
              9.  Le  disposizioni  applicative  della presente norma
          sono  stabilite  dallo  stesso  decreto ministeriale di cui
          all'art. 129.
              10.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 1 si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
              11.  Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
          di  imputazione  rettificando  i  valori patrimoniali della
          societa'   partecipata   secondo   le   modalita'  previste
          dall'art.   128,  fino  a  concorrenza  delle  svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni  assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
          medesimo  nel  periodo  d'imposta  antecedente a quello dal
          quale  ha  effetto  l'opzione  di cui al comma 4 e nei nove
          precedenti.
              12.  Per  le  partecipazioni  in  societa' indicate nel
          comma 1   il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente,  dei  redditi  e delle perdite imputati ai
          soci  ed  e'  altresi'  diminuito,  fino  a concorrenza dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
              «Art.  116  (Opzione  per  la trasparenza fiscale delle
          societa'  a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione di
          cui  all'art.  115  puo'  essere  esercitata  con le stesse
          modalita'  ed  alle  stesse  condizioni,  ad  esclusione di
          quelle  indicate  nel  comma 1 del medesimo art. 115, dalle
          societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi
          non  supera  le  soglie  previste  per l'applicazione degli
          studi  di  settore  e  con  una  compagine sociale composta
          esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
          10  o  a 20 nel caso di societa' cooperativa. L'opzione non
          puo'  essere  esercitata,  o se esercitata perde efficacia,
          nel  caso  di  possesso o di acquisto di una partecipazione
          con i requisiti di cui all'art. 87.
              2.  Si  applicano le disposizioni del terzo periodo del
          comma 3  dell'art.  115  e quelle del primo e terzo periodo
          del comma 3 dell'art. 8».
          Note all'art. 1, comma 514:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
          in  materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
          norme  tributarie,  a  norma  dell'art. 3, comma 133, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662):
              «Art.  13. (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
          sempreche'  la  violazione  non sia stata gia' constatata e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre  attivita' amministrative di accertamento delle quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza:
                a) ad  un  ottavo  del  minimo  nei  casi  di mancato
          pagamento  del  tributo  o  di  un  acconto,  se esso viene
          eseguito  nel termine di trenta giorni dalla data della sua
          commissione;
                b) ad  un  quinto  del minimo, se la regolarizzazione
          degli  errori  e  delle omissioni, anche se incidenti sulla
          determinazione  o  sul pagamento del tributo, avviene entro
          il   termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione
          relativa  all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
          violazione  ovvero,  quando  non  e' prevista dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
                c) ad  un  ottavo  del  minimo di quella prevista per
          l'omissione  della  presentazione  della  dichiarazione, se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
          l'omessa   presentazione   della   dichiarazione  periodica
          prescritta  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, se
          questa  viene presentata con ritardo non superiore a trenta
          giorni.
              2.  Il  pagamento  della  sanzione  ridotta deve essere
          eseguito    contestualmente   alla   regolarizzazione   del
          pagamento  del  tributo  o della differenza, quando dovuti,
          nonche'  al pagamento degli interessi moratori calcolati al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno.
              3.   Quando   la   liquidazione  deve  essere  eseguita
          dall'ufficio,    il    ravvedimento   si   perfeziona   con
          l'esecuzione  dei  pagamenti nel termine di sessanta giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
              4.
              5.  Le  singole  leggi  e  atti  aventi  forza di legge
          possono  stabilire,  a  integrazione di quanto previsto nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione».
          Note all'art. 1, comma 515:
              - Si riporta il testo del comma 4, lettera a) dell'art.
          2   del   decreto   legislativo   19 giugno  1997,  n.  218
          (Disposizioni  in materia di accertamento con adesione e di
          conciliazione giudiziale):
               «4.    La    definizione   non   esclude   l'esercizio
          dell'ulteriore   azione   accentratrice   entro  i  termini
          previsti  dall'art.  43  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica    29 settembre    1973,    n.   600,   relativo
          all'accertamento  delle imposte sui redditi, e dall'art. 57
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto:
                a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in
          base  ai  quali  e' possibile accertare un maggior reddito,
          superiore  al  cinquanta  per  cento del reddito definito e
          comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia
          di   accertamento   con   adesione   e   di   conciliazione
          giudiziale):
              «Art. 5. (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          al  contribuente  un  invito  a  comparire,  nel quale sono
          indicati:
                a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione.
              2.  La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
          ai  sensi  dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n.  154,  riguardante  la  determinazione
          induttiva  di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
          di  coefficienti  presuntivi,  costituisce  anche invito al
          contribuente  per l'eventuale definizione dell'accertamento
          con adesione.
              3.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'ufficio delle
          entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
          aver  controllato  la  posizione  del contribuente riguardo
          alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
          possesso,  rilevanti  per  la definizione dell'accertamento
          con  adesione  e invia al contribuente l'invito a comparire
          di   cui  al  comma 1,  dandone  comunicazione  all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  puo' delegare un
          proprio   funzionario   a   partecipare   al  procedimento.
          L'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche  di
          propria   iniziativa,  trasmette  all'ufficio  distrettuale
          delle   imposte   dirette,   gli   elementi   idonei   alla
          formulazione  di  un  avviso  di  rettifica  ai sensi degli
          articoli   54   e  55  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
              -   Il  decreto  legislativo  19 giugno  1997,  n.  218
          (Disposizioni  in materia di accertamento con adesione e di
          conciliazione   giudiziale),   e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165.
          Note all'art. 1, comma 521:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 103 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917  (Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «3.  Le  quote di ammortamento del valore di avviamento
          iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
          non superiore a un diciottesimo del valore stesso».
          Note all'art. 1, comma 522:
              - Si  riporta  il  testo del comma 2, alinea, dell'art.
          11-quater  del  decreto-legge  30 settembre  2005,  n.  203
          (Misure  di  contrasto  all'evasione fiscale e disposizioni
          urgenti  in  materia  tributaria e finanziaria), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «2.  Le  quote  di  ammortamento  del  costo  dei  beni
          materiali   strumentali  per  l'esercizio  delle  attivita'
          regolate  di  cui  al comma 1 sono deducibili in misura non
          superiore  a  quella  che si ottiene dividendo il costo dei
          beni per le rispettive vite utili cosi' come determinate ai
          fini  tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:».
          Note all'art. 1, comma 523:
              -   Il  decreto  legislativo  23 aprile  2004,  n.  124
          (Razionalizzazione  delle  funzioni ispettive in materia di
          previdenza  sociale  e di lavoro, a norma dell'art. 8 della
          legge 14 febbraio  2003,  n. 30), e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110.
          Note all'art. 1, comma 524:
              - Si  riporta  il  testo del comma 95 dell'art. 1 della
          legge   30 dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005):
              «95.   Per   gli   anni   2005,   2006   e   2007  alle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          alle  agenzie,  incluse  le  agenzie  fiscali  di  cui agli
          articoli  62,  63  e  64  del decreto legislativo 30 luglio
          1999,   n.  300,  e  successive  modificazioni,  agli  enti
          pubblici  non  economici, agli enti di ricerca ed agli enti
          di  cui  all'art.  70,  comma 4,  del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto
          divieto  di  procedere  ad  assunzioni di personale a tempo
          indeterminato,  ad eccezione delle assunzioni relative alle
          categorie  protette.  Il  divieto  si  applica  anche  alle
          assunzioni  dei segretari comunali e provinciali nonche' al
          personale   di  cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni. Per le
          regioni,  le  autonomie  locali  ed  il  Servizio sanitario
          nazionale  si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
          Sono   fatte   salve   le  norme  speciali  concernenti  le
          assunzioni  di  personale contenute: nell'art. 3, commi 59,
          70,  146  e  153,  e  nell'art.  4,  comma 64,  della legge
          24 dicembre  2003,  n.  350;  nell'art. 2 del decreto-legge
          30 gennaio  2004,  n.  24,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  31 marzo  2004,  n. 87, nell'art. 1, comma 2,
          della   legge   27 marzo   2004,  n.  77,  e  nell'art.  2,
          comma 2-ter,  del  decreto-legge  27 gennaio  2004,  n. 16,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
          n.  77.  Sono  fatte  salve  le  assunzioni connesse con la
          professionalizzazione  delle Forze armate di cui alla legge
          14 novembre  2000,  n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
          2001,  n.  215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono,
          altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
          del  Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 225 del 24 settembre 2004, e
          quelle  di cui ai D.P.C.M. 27 luglio 2004, pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.  E'  consentito,  in  ogni  caso,  il  ricorso  alle
          procedure di mobilita', anche intercompartimentale».
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 66 della
          legge   17 maggio  1999,  n.  144  (Misure  in  materia  di
          investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli
          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
          previdenziali):
              «1.   Il   Fondo   di  cui  all'art.  1,  comma 7,  del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236, e'
          incrementato di lire 900 miliardi per l'anno 1999 e di lire
          800 miliardi a decorrere dall'anno 2000».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 9 della
          legge  8 marzo  2000,  n.  53 (Disposizioni per il sostegno
          della  maternita'  e  della paternita', per il diritto alla
          cura  e  alla  formazione  e per il coordinamento dei tempi
          delle citta):
              «1.  Al  fine  di  promuovere  e  incentivare  forme di
          articolazione   della   prestazione   lavorativa   volte  a
          conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
          per   l'occupazione   di   cui  all'art.  1,  comma 7,  del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236, e'
          destinata  una  quota  fino  a  lire  40  miliardi  annue a
          decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
          cui  almeno  il  50  per  cento destinato ad imprese fino a
          cinquanta  dipendenti,  in favore di aziende che applichino
          accordi  contrattuali  che prevedono azioni positive per la
          flessibilita', ed in particolare:
                a) progetti    articolati    per    consentire   alla
          lavoratrice  madre  o al lavoratore padre, anche quando uno
          dei  due  sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
          affidamento  o  in  adozione  un  minore,  di  usufruire di
          particolari   forme   di   flessibilita'   degli   orari  e
          dell'organizzazione   del   lavoro,   tra   cui  part  time
          reversibile,   telelavoro  e  lavoro  a  domicilio,  orario
          flessibile  in  entrata  o  in  uscita,  banca  delle  ore,
          flessibilita'  sui turni, orario concentrato, con priorita'
          per  i  genitori  che  abbiano bambini fino ad otto anni di
          eta'  o  fino  a  dodici  anni, in caso di affidamento o di
          adozione;
                b) programmi  di  formazione per il reinserimento dei
          lavoratori dopo il periodo di congedo;
                c) progetti   che   consentano  la  sostituzione  del
          titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
          del  periodo  di  astensione  obbligatoria  o  dei  congedi
          parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 8 dell'art. 3 della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo):
              «8.  Il  Fondo  per  l'occupazione  di  cui all'art. 1,
          comma 7,   del   decreto-legge   20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, e' rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi
          annue  a  decorrere  dal  1999  finalizzato ad agevolazioni
          contributive  a fronte di progetti di riduzione dell'orario
          di  lavoro.  Tale  finalizzazione  e'  limitata  a  lire 10
          miliardi  per  gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per
          ciascuno  degli  anni  dal 2002 al 2008. In tali termini e'
          rettificato  l'art.  4,  comma 1,  lettera b),  del decreto
          12 aprile  2000  del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000».
          Note all'art. 1, comma 525:
              -  Il  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773  reca:
          «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza».
          Note all'art. 1, comma 526:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».
          Note all'art. 1, comma 528:
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 3 e 4 dell'art. 38
          della  legge  23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2001),  cosi  some  modificato  dalla
          presente legge:
              «3.  Gli  importatori e i produttori degli apparecchi e
          dei congegni di cui all'art. 110, commi 6, lettera a), e 7,
          del  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
          al  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773, e successive
          modificazioni,  presentano  un esemplare di ogni modello di
          apparecchio  o  congegno  che  essi  intendono  produrre  o
          importare  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze -
          Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  per la
          verifica  tecnica  della loro conformita' alle prescrizioni
          stabilite  con  l'art.  110,  commi 6, lettera a), e 7, del
          predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi
          che    ne    garantiscono    la   immodificabilita'   delle
          caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento
          e  di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o
          schede   che  ne  bloccano  il  funzionamento  in  caso  di
          manomissione   o,   in   alternativa,   con   l'impiego  di
          dispositivi  che  impediscono  l'accesso  alla  memoria. La
          verifica   tecnica   vale  altresi'  a  constatare  che  la
          manomissione  dei  dispositivi ovvero dei programmi o delle
          schede,   anche   solo   tentata,  risulta  automaticamente
          indicata   sullo   schermo  video  dell'apparecchio  o  del
          congegno   ovvero   che   essa  e'  dagli  stessi  comunque
          altrimenti  segnalata.  La  verifica tecnica vale inoltre a
          constatare  la  rispondenza delle caratteristiche tecniche,
          anche   relative   alla   memoria,   delle   modalita'   di
          funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi
          di  sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad
          un'apposita  scheda  esplicativa  fornita  dal produttore o
          dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno
          sottoposto  ad esame. Dell'esito positivo della verifica e'
          rilasciata    apposita    certificazione.    Il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei  Monopoli  di  Stato  puo'  stipulare  convenzioni  per
          l'effettuazione della verifica tecnica.
              4.   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di Stato rilascia
          nulla   osta   ai   produttori  e  agli  importatori  degli
          apparecchi  e  dei  congegni  di cui all'art. 110, commi 6,
          lettera a),  e  7,  del  citato testo unico di cui al regio
          decreto  n. 773 del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo
          fine,  con  la richiesta di nulla osta per la distribuzione
          di  un  numero  predeterminato  di  apparecchi  e congegni,
          ciascuno  identificato  con  un  apposito  e proprio numero
          progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano
          che  gli  apparecchi  e i congegni sono conformi al modello
          per  il  quale e' stata conseguita la certificazione di cui
          al  comma 3.  I  produttori  e  gli importatori dotano ogni
          apparecchio  e  congegno,  oggetto della richiesta di nulla
          osta,  della  scheda  esplicativa  di  cui  al  comma 3.  I
          produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli
          apparecchi  e  dei  congegni  una  copia  del nulla osta e,
          sempre  per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa
          scheda  esplicativa.  La  copia  del nulla osta e la scheda
          esplicativa   sono   altresi'   consegnate,   insieme  agli
          apparecchi  e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore
          cessione».
          Note all'art. 1, comma 530:
              - Si  riporta il testo del comma 4 dell'art. 14-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640 (Imposta sugli spettacoli):
              «4.  Entro  il  30 giugno  2004  sono  individuati, con
          procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa
          nazionale  e  comunitaria,  uno  o piu' concessionari della
          rete   o   delle  reti  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli   di   Stato  per  la  gestione  telematica  degli
          apparecchi  di  cui  all'art. 110, comma 6, del testo unico
          delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni.  Tale  rete  o  reti  consentono  la gestione
          telematica,  anche  mediante apparecchi videoterminali, del
          gioco   lecito  previsto  per  gli  apparecchi  di  cui  al
          richiamato  comma 6.  Con  uno  o piu' decreti del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, adottati ai sensi dell'art.
          17,   comma 3,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono  dettate
          disposizioni per la attuazione del presente comma».
          Note all'art. 1, comma 533:
              - Si  riporta  il testo del comma 497 dell'art. 1 della
          citata  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005):
              «497.  L'esenzione  di  cui  all'art.  10, primo comma,
          numero  6),  del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633,  si  applica  alla  raccolta delle
          giocate  con  gli  apparecchi  da  intrattenimento  di  cui
          all'art.  110,  comma 6,  del  testo  unico  delle leggi di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n.  773, e successive modificazioni, anche relativamente ai
          rapporti  tra  i  concessionari  della rete per la gestione
          telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.».
          Note all'art. 1, comma 538:
              - Il   decreto   legislativo   19  marzo  2001,  n.  68
          (Adeguamento   dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza,  a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
          78),  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo
          2001, n. 71.
          Note all'art. 1, comma 539:
              - Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 4 della
          legge  13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del
          giuoco   e  delle  scommesse  clandestini  e  tutela  della
          correttezza  nello svolgimento di manifestazioni sportive),
          cosi come modificato dalla presente legge:
              «4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero
          delle  finanze  dall'art.  11 del decreto-legge 30 dicembre
          1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio  1994,  n.  133,  ed  in applicazione dell'art. 3,
          comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni
          di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  a  chiunque
          effettui  la  raccolta  o  la  prenotazione  di giocate del
          lotto,  di  concorsi  pronostici  o  di  scommesse  per via
          telefonica   o   telematica,  ove  sprovvisto  di  apposita
          autorizzazione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          --  Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato all'uso
          di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.».
          Note all'art. 1, commi da 540 a 546:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 110 del citato regio
          decreto  18  giugno  1931,  n.  773 (Approvazione del testo
          unico   delle  leggi  di  pubblica  sicurezza),  cosi  come
          sostituito dalla presente legge:
              «Art. 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco
          e  negli  esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati
          alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da
          gioco,   e'   esposta   in   luogo  visibile  una  tabella,
          predisposta  ed  approvata  dal  questore  e vidimata dalle
          autorita' competenti al rilascio della licenza, nella quale
          sono  indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che
          lo   stesso   questore  ritenga  di  vietare  nel  pubblico
          interesse,  nonche'  le prescrizioni ed i divieti specifici
          che  ritenga  di  disporre.  Nelle  sale  da  biliardo deve
          essere,  altresi',  esposto in modo visibile il costo della
          singola partita ovvero quello orario.
              2.  Nella  tabella  di cui al comma 1 e' fatta espressa
          menzione del divieto delle scommesse.
              3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e
          7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
          pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
          privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
          86  o  88  ovvero,  limitatamente agli apparecchi di cui al
          comma 7,    alle   attivita'   di   spettacolo   viaggiante
          autorizzate  ai  sensi  dell'art.  69,  nel  rispetto delle
          prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
              4.  L'installazione  e  l'uso  di apparecchi e congegni
          automatici,   semiautomatici   ed   elettronici   da  gioco
          d'azzardo  sono  vietati  nei  luoghi  pubblici o aperti al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
              5.  Si  considerano  apparecchi  e congegni automatici,
          semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che  hanno  insita  la  scommessa  o che consentono vincite
          puramente  aleatorie  di un qualsiasi premio in denaro o in
          natura  o  vincite di valore superiore ai limiti fissati al
          comma 6,  escluse  le  macchine  vidimatrici  per  i giochi
          gestiti dallo Stato.
              6.  Si  considerano  apparecchi  e congegni automatici,
          semiautomatici  ed  elettronici da trattenimento o da gioco
          di  abilita',  come tali idonei per il gioco lecito, quelli
          che   si   attivano   solo  con  l'introduzione  di  moneta
          metallica,   nei   quali   gli   elementi   di  abilita'  o
          trattenimento   sono  preponderanti  rispetto  all'elemento
          aleatorio,  il  costo della partita non supera 50 centesimi
          di  euro,  la  durata della partita e' compresa tra sette e
          tredici  secondi  e  che  distribuiscono vincite in denaro,
          ciascuna  comunque  di  valore  non  superiore  a  50 euro,
          erogate  dalla  macchina  subito dopo la sua conclusione ed
          esclusivamente   in  monete  metalliche.  In  tal  caso  le
          vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo
          non  predeterminabile,  su  un  ciclo complessivo di 14.000
          partite,  devono  risultare  non  inferiori al 75 per cento
          delle  somme  giocate.  In  ogni  caso  tali apparecchi non
          possono  riprodurre  il gioco del poker o comunque anche in
          parte le sue regole fondamentali.
              7.  Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
          il gioco lecito:
                a) quelli    elettromeccanici    privi   di   monitor
          attraverso  i  quali  il  giocatore esprime la sua abilita'
          fisica,  mentale  o  strategica,  attivabili unicamente con
          l'introduzione  di monete metalliche, di valore complessivo
          non  superiore,  per  ciascuna  partita,  a  un  euro,  che
          distribuiscono,   direttamente  e  immediatamente  dopo  la
          conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
          piccola   oggettistica,   non   convertibili  in  denaro  o
          scambiabili  con  premi  di  diversa specie. In tal caso il
          valore  complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
          volte il costo della partita;
                b)
                c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale
          o  strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
          durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
          del  giocatore e il costo della singola partita puo' essere
          superiore a 50 centesimi di euro.
              7-bis.  Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non
          possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
          parte,  le  sue  regole  fondamentali. Per gli apparecchi a
          congegno  di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i
          quali  entro  il  31  dicembre  2003 e' stato rilasciato il
          nulla osta di cui all'art. 14-bis, comma 1, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 640, e
          successive  modificazioni, tale disposizione si applica dal
          1° maggio 2004.
              8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al
          comma 6 e' vietato ai minori di anni 18.
              8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
          a  3.000  euro  e  con  la  chiusura  dell'esercizio per un
          periodo non superiore a quindici giorni e' punito chiunque,
          gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in
          violazione del divieto posto dal comma 8.
              9.  Ferme  restando  le  sanzioni previste per il gioco
          d'azzardo dal codice penale:
                a) chiunque   produce   od  importa,  per  destinarli
          all'uso  sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
          cui  al comma 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed
          alle   prescrizioni  indicate  nei  commi 6  o  7  e  nelle
          disposizioni  di legge ed amministrative attuative di detti
          commi,  e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
          da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
                b) chiunque   produce   od  importa,  per  destinarli
          all'uso  sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
          cui  ai  commi 6  e  7  sprovvisti dei titoli autorizzatori
          previsti  dalle  disposizioni  vigenti,  e'  punito  con la
          sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per
          ciascun apparecchio;
                c) chiunque,  sul  territorio nazionale, distribuisce
          od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od
          aperti  al  pubblico  od  in  circoli  ed  associazioni  di
          qualunque  specie  di apparecchi o congegni non rispondenti
          alle  caratteristiche  ed  alle  prescrizioni  indicate nei
          commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
          attuative  di  detti  commi,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun
          apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
          chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
          pubblico  o  in circoli ed associazioni di qualunque specie
          di  apparecchi  e  congegni conformi alle caratteristiche e
          prescrizioni  indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
          di  legge  ed  amministrative  attuative  di  detti  commi,
          corrisponde  a  fronte  delle vincite premi, in danaro o di
          altra specie, diversi da quelli ammessi;
                d) chiunque,  sul  territorio nazionale, distribuisce
          od  installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
          aperti   al  pubblico  o  in  circoli  ed  associazioni  di
          qualunque  specie  di apparecchi e congegni per i quali non
          siano  stati  rilasciati  i  titoli  autorizzatori previsti
          dalle  disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da 500 a 3.000 euro per ciascun
          apparecchio;
                e) nei  casi  di accertamento di una delle violazioni
          di   cui   alle   lettere a),  b),  c)  e  d)  e'  preclusa
          all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la
          possibilita'  di  rilasciare  all'autore  della  violazione
          titoli   autorizzatori   concernenti   la  distribuzione  o
          l'installazione  di  apparecchi  da intrattenimento, per un
          periodo di cinque anni;
                f) nei  casi  in  cui  i titoli autorizzatori per gli
          apparecchi   o   i  congegni  non  siano  apposti  su  ogni
          apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
          3.000 euro per ciascun apparecchio.
              9-bis.  Per  gli apparecchi per i quali non siano stati
          rilasciati    i   titoli   autorizzatori   previsti   dalle
          disposizioni  vigenti ovvero che non siano rispondenti alle
          caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
          7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
          di  detti commi, e' disposta la confisca ai sensi dell'art.
          20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel
          provvedimento  di confisca e' disposta la distruzione degli
          apparecchi  e  dei congegni, con le modalita' stabilite dal
          provvedimento stesso.
              9-ter.  Per la violazione del divieto di cui al comma 8
          il  rapporto  e'  presentato  al  prefetto territorialmente
          competente  in  relazione al luogo in cui e' stata commessa
          la  violazione.  Per  le violazioni previste dal comma 9 il
          rapporto  e' presentato al direttore dell'ufficio regionale
          dell'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli  di  Stato
          competente per territorio.
              9-quater.   Ai  fini  della  ripartizione  delle  somme
          riscosse  per  le  pene  pecuniarie  di  cui  al comma 9 si
          applicano  i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951,
          n. 168.
              10.  Se  l'autore  degli  illeciti di cui al comma 9 e'
          titolare  di  licenza  ai  sensi  dell'art.  86,  ovvero di
          autorizzazione  ai  sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto
          1991,  n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per
          un   periodo   da  uno  a  trenta  giorni  e,  in  caso  di
          reiterazione  delle  violazioni  ai  sensi  dell'art. 8-bis
          della  legge  24  novembre  1981, n. 689, sono revocate dal
          sindaco   competente,  con  ordinanza  motivata  e  con  le
          modalita'  previste dall'art. 19 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, e successive
          modificazioni.  I  medesimi provvedimenti sono disposti dal
          questore  nei  confronti  dei titolari della licenza di cui
          all'art. 88.
              11. Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il questore,
          quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita' in
          relazione  al  numero  degli  apparecchi installati ed alla
          reiterazione   delle   violazioni,   sospende   la  licenza
          dell'autore  degli  illeciti per un periodo non superiore a
          quindici  giorni,  informandone  l'autorita'  competente al
          rilascio.  Il  periodo di sospensione, disposto a norma del
          presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
          accessoria.».
          Note all'art. 1, comma 549:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 14 dell'art. 8 del
          decreto-legge  24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e
          disposizioni  urgenti  ordinamentali), cosi come modificato
          dalla presente legge:
              «14.  Dalla  data  di  entrata in vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto  e  fino al 31 dicembre
          2007,  il  versamento  del prelievo erariale, stabilito dal
          relativo  regolamento  di  istituzione,  emanato  ai  sensi
          dell'art.  16  della  legge  13  maggio  1999, n. 133, puo'
          essere  effettuato  dal  concessionario del gioco del Bingo
          entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e
          comunque  entro  il  15 dicembre  di  ciascun  anno  per il
          periodo  relativo  all'ultimo trimestre. La disposizione di
          cui    al    primo    periodo    non    si    applica   nei
          trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della
          convenzione   di   concessione.   Sull'importo  costituente
          prelievo  erariale,  coperto da idonea cauzione definita ai
          sensi  del  citato  regolamento,  sono dovuti gli interessi
          nella  misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno
          e  fino  a  quello  dell'effettivo  versamento. La cauzione
          prevista  dal  regolamento  di  cui  al  primo  periodo  e'
          integrata  nella  misura  del  3  per cento. L'inosservanza
          delle  disposizioni  di  cui  al  terzo  e  quarto  periodo
          comporta,  in  ogni  caso,  la  decadenza  dal  beneficio e
          l'immediato  incameramento  della  cauzione.  Resta in ogni
          caso  fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16
          della  legge  13  maggio  1999,  n. 133 e 12 della legge 18
          ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.».
          Note all'art. 1, comma 550:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 9 della legge 7 marzo
          1985,  n.  76  (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi
          lavorati), cosi come sostituito dalla presente legge:
              «Art.  9.  Con  decreti del Ministro delle finanze sono
          fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al
          pubblico    dei    tabacchi    lavorati   per   chilogrammo
          convenzionale.  Per  chilogrammo convenzionale si intendono
          duecento  sigari  o  quattrocento  sigaretti  ovvero  mille
          sigarette.
              Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono
          stabilite  con  riferimento  alle sigarette della classe di
          prezzo piu' richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i
          dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.
              In  sede  di  prima  applicazione, per le sigarette, le
          tabelle   di   cui   al   primo  comma sono  stabilite  con
          riferimento  alle  sigarette  della  classe  di prezzo piu'
          richiesta  in base ai dati rilevati alla data di entrata in
          vigore della presente legge.
              Nella   determinazione   delle   tabelle   di   cui  ai
          commi precedenti  tutti gli importi sono arrotondati ad una
          lira.
              Il  decreto  del  Ministro  delle finanze e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
          Note all'art. 1, comma 551:
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
          1965,  n.  825  (Regime di imposizione fiscale sui prodotti
          oggetto di monopolio di Stato):
              «Art.  2.  -  Con  decreto  del Ministro delle finanze,
          sentito  il  Consiglio  di  amministrazione dei monopoli di
          Stato,  si  provvede  all'inserimento  di  ciascun prodotto
          soggetto  a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art.
          1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni
          sono  stabiliti  in  conformita'  a  quelli  richiesti  dai
          fabbricanti   e   dagli   importatori.  Le  richieste  sono
          corredate,  in  relazione  ai  volumi di vendita di ciascun
          prodotto,  da  una  scheda  rappresentativa  degli  effetti
          economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.
              Per  i  generi  importati  la  tariffa  di  vendita  e'
          aumentata  dell'importo  dei dazi doganali vigenti all'atto
          della vendita.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 28 del
          decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle
          disposizioni  in  materia  di  imposte  sugli oli minerali,
          sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
          e  in  materia  di IVA con quelle recate da direttive CEE e
          modificazioni  conseguenti  a detta armonizzazione, nonche'
          disposizioni   concernenti   la   disciplina   dei   centri
          autorizzati   di   assistenza  fiscale,  le  procedure  dei
          rimborsi  di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
          impresa  fino  all'ammontare  corrispondente  al contributo
          diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie),  convertito in legge, con modificazioni, nella
          legge 29 ottobre 1993, n. 427:
              «Art.   28   (Aliquote).  -  1.  Le  aliquote  di  base
          dell'imposta  di  consumo  sui  tabacchi  lavorati  di  cui
          all'art.  5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo
          modificate  dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81,
          sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, come segue:

=====================================================================
a) sigarette                                    |58,50  per cento
=====================================================================
b) sigari e sigaretti naturali                  |23,00   per cento
---------------------------------------------------------------------
c)                                              |
---------------------------------------------------------------------
d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per|
arrotolare le sigarette ed altro                |
---------------------------------------------------------------------
d)  tabacco da fumo                             |56,00   per cento
---------------------------------------------------------------------
e) tabacco da masticare                         |24,78   per cento
---------------------------------------------------------------------
f) tabacco da fiuto                             |24,78   per cento.}.

          Note all'art. 1, comma 553:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 2  dell'art. 2 del
          decreto-legge  25  settembre  2002,  n.  210  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di emersione del lavoro sommerso e di
          rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale),  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266:
              «2.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          del   presente   decreto,   l'INPS   e   l'INAIL  stipulano
          convenzioni  al  fine del rilascio di un documento unico di
          regolarita' contributiva».
          Note all'art. 1, comma 557:
              Si  riporta  il  testo degli articoli 8 e 9 del decreto
          legislativo  19  agosto  2005,  n.  195  (Attuazione  della
          direttiva     2003/4/CE     sull'accesso    del    pubblico
          all'informazione ambientale):
              «Art. 8 (Diffusione dell'informazione ambientale). - 1.
          Fatto   salvo   quanto  previsto  all'art.  5,  l'autorita'
          pubblica   rende   disponibile   l'informazione  ambientale
          detenuta   rilevante   ai   fini  delle  proprie  attivita'
          istituzionali    avvalendosi,    ove   disponibili,   delle
          tecnologie   di   telecomunicazione   informatica  e  delle
          tecnologie elettroniche disponibili.
              2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, l'autorita'
          pubblica  stabilisce,  entro sei mesi dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  un  piano  per rendere
          l'informazione  ambientale  progressivamente disponibile in
          banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico
          tramite  reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare
          annualmente.
              3.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  l'autorita'  pubblica,  per  quanto  di
          competenza,  trasferisce  nelle  banche  dati  istituite in
          attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:
                a) i  testi  di trattati, di convenzioni e di accordi
          internazionali,  atti  legislativi  comunitari,  nazionali,
          regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;
                b) le  politiche,  i  piani  ed  i programmi relativi
          all'ambiente;
                c) le   relazioni   sullo  stato  d'attuazione  degli
          elementi  di  cui  alle  lettere a)  e  b),  se elaborati o
          detenuti in forma elettronica dalle autorita' pubbliche;
                d) la  relazione  sullo stato dell'ambiente, prevista
          dall'art.  1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
          successive  modificazioni,  e  le eventuali relazioni sullo
          stato  dell'ambiente  a livello regionale o locale, laddove
          predisposte;
                e) i   dati   o  le  sintesi  di  dati  ricavati  dal
          monitoraggio  di  attivita' che incidono o possono incidere
          sull'ambiente;
                f) le  autorizzazioni  e  i  pareri  rilasciati dalle
          competenti  autorita'  in  applicazione  delle  norme sulla
          valutazione  d'impatto  ambientale e gli accordi in materia
          ambientale,  ovvero  un  riferimento  al  luogo in cui puo'
          essere   richiesta   o  reperita  l'informazione,  a  norma
          dell'art. 3;
                g) gli  studi sull'impatto ambientale, le valutazioni
          dei  rischi  relativi  agli  elementi dell'ambiente, di cui
          all'art.  2,  comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al
          luogo   in   cui   l'informazione  ambientale  puo'  essere
          richiesta o reperita a norma dell'art. 3.
              4.   Fermo   restando   quanto   previsto  al  comma 3,
          l'informazione  ambientale  puo'  essere  resa  disponibile
          creando  collegamenti a sistemi informativi e a banche dati
          elettroniche,  anche  gestiti da altre autorita' pubbliche,
          da rendere facilmente accessibili al pubblico.
              5.  In caso di minaccia imminente per la salute umana e
          per l'ambiente, causata da attivita' umane o dovuta a cause
          naturali,     le     autorita'    pubbliche,    nell'ambito
          dell'espletamento  delle  attivita'  di  protezione  civile
          previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
          modificazioni,  e  dalle  altre  disposizioni  in  materia,
          diffondono  senza  indugio  le  informazioni  detenute  che
          permettono,  a  chiunque possa esserne colpito, di adottare
          misure  atte  a  prevenire o alleviare i danni derivanti da
          tale minaccia.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 non si
          applicano all'informazione raccolta dall'autorita' pubblica
          precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,   a  meno  che  tale  informazione  non  sia  gia'
          disponibile in forma elettronica.».
              «Art.  9  (Qualita' dell'informazione ambientale). - 1.
          Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio
          garantisce,  se  possibile,  che  l'informazione ambientale
          detenuta  dall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e
          confrontabile.
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la
          protezione  dell'ambiente  e per i servizi tecnici elabora,
          se  necessario,  apposite  specifiche tecniche da approvare
          con  le  modalita' di cui all'art. 15, comma 5, del decreto
          del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 8 dell'art. 1 della
          legge  15  dicembre  2004, n. 308 (Delega al Governo per il
          riordino,   il   coordinamento   e   l'integrazione   della
          legislazione  in  materia  ambientale  e  misure di diretta
          applicazione):
              «Art.  8.  I  decreti  legislativi di cui al comma 1 si
          conformano,   nel  rispetto  dei  principi  e  delle  norme
          comunitarie   e   delle   competenze   per   materia  delle
          amministrazioni  statali,  nonche' delle attribuzioni delle
          regioni  e  degli  enti  locali,  come  definite  ai  sensi
          dell'art.  117  della  Costituzione,  della  legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  e fatte salve le norme statutarie e le relative norme
          di  attuazione  delle  regioni  a  statuto speciale e delle
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, e del principio
          di sussidiarieta', ai seguenti principi e criteri direttivi
          generali:
                a) garanzia  della  salvaguardia,  della tutela e del
          miglioramento    della    qualita'   dell'ambiente,   della
          protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e
          razionale  delle  risorse  naturali,  della  promozione sul
          piano  internazionale  delle  norme destinate a risolvere i
          problemi   dell'ambiente   a   livello  locale,  regionale,
          nazionale,  comunitario e mondiale, come indicato dall'art.
          174  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea, e
          successive modificazioni;
                b) conseguimento    di    maggiore    efficienza    e
          tempestivita'  dei  controlli  ambientali, nonche' certezza
          delle  sanzioni  in caso di violazione delle disposizioni a
          tutela dell'ambiente;
                c) invarianza  degli  oneri  a  carico  della finanza
          pubblica;
                d) sviluppo  e  coordinamento,  con  l'invarianza del
          gettito,  delle  misure  e  degli  interventi che prevedono
          incentivi  e  disincentivi,  finanziari  o fiscali, volti a
          sostenere,   ai   fini   della  compatibilita'  ambientale,
          l'introduzione   e  l'adozione  delle  migliori  tecnologie
          disponibili,  come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24
          settembre  1996  del  Consiglio,  nonche'  il  risparmio  e
          l'efficienza  energetica,  e  a  rendere piu' efficienti le
          azioni  di  tutela  dell'ambiente e di sostenibilita' dello
          sviluppo,  anche attraverso strumenti economici, finanziari
          e fiscali;
                e) piena   e   coerente  attuazione  delle  direttive
          comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela
          dell'ambiente   e   di   contribuire   in  tale  modo  alla
          competitivita'  dei  sistemi  territoriali e delle imprese,
          evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;
                f) affermazione    dei    principi    comunitari   di
          prevenzione,  di  precauzione,  di  correzione  e riduzione
          degli  inquinamenti  e dei danni ambientali e del principio
          «chi inquina paga»;
                g) previsione    di    misure   che   assicurino   la
          tempestivita'  e  l'efficacia  dei piani e dei programmi di
          tutela  ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure
          previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
                h) previsione  di  misure  che assicurino l'efficacia
          dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in
          particolare  i  programmi di controllo sui singoli impianti
          produttivi,   anche   attraverso   il  potenziamento  e  il
          miglioramento dell'efficienza delle autorita' competenti;
                i) garanzia  di  una  piu' efficace tutela in materia
          ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione
          della  disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo
          e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entita' delle
          sanzioni amministrative gia' stabiliti dalla legge;
                l) semplificazione,  anche  mediante  l'emanazione di
          regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi
          di  dichiarazione,  di  comunicazione,  di  denuncia  o  di
          notificazione  in  materia  ambientale.  Resta fermo quanto
          previsto  per  le opere di interesse strategico individuate
          ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1,  della legge 21 dicembre
          2001, n. 443, e successive modificazioni;
                m) riaffermazione  del  ruolo delle regioni, ai sensi
          dell'art.   117  della  Costituzione,  nell'attuazione  dei
          principi   e   criteri   direttivi   ispirati   anche  alla
          interconnessione  delle  normative di settore in un quadro,
          anche   procedurale,   unitario,  alla  valorizzazione  del
          controllo  preventivo  del  sistema  agenziale  rispetto al
          quadro  sanzionatorio amministrativo e penale, nonche' alla
          promozione  delle  componenti ambientali nella formazione e
          nella ricerca;
                n) adozione   di   strumenti   economici   volti   ad
          incentivare  le  piccole  e  medie  imprese  ad  aderire ai
          sistemi  di certificazione ambientale secondo le norme EMAS
          o in base al regolamento (CE) n. 76112001 del 19 marzo 2001
          del  Parlamento  europeo e del Consiglio, e introduzione di
          agevolazioni  amministrative  negli iter autorizzativi e di
          controllo  per  le  imprese certificate secondo le predette
          norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001
          prevedendo,       ove       possibile,      il      ricorso
          all'autocertificazione.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1, comma 558:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  6  settembre  2001,  n.  368 (Attuazione della
          direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
          a  tempo  determinato  concluso  dall'UNICE, dal CEEP e dal
          CES), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2  (Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo
          ed    i    servizi    aeroportuali). - 1.   E'   consentita
          l'apposizione  di  un  termine alla durata del contratto di
          lavoro  subordinato  quando  l'assunzione sia effettuata da
          aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi
          aeroportuali  ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi
          operativi  di  terra  e  di  volo, di assistenza a bordo ai
          passeggeri  e  merci, per un periodo massimo complessivo di
          sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di
          quattro  mesi  per periodi diversamente distribuiti e nella
          percentuale   non   superiore   al   quindici   per   cento
          dell'organico  aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui
          le  assunzioni  si  riferiscono,  risulti  complessivamente
          adibito  ai  servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori
          detta  percentuale  puo'  essere  aumentata  da parte delle
          aziende    esercenti   i   servizi   aeroportuali,   previa
          autorizzazione  della  direzione provinciale del lavoro, su
          istanza  documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le
          organizzazioni  sindacali provinciali di categoria ricevono
          comunicazione  delle richieste di assunzione da parte delle
          aziende di cui al presente articolo.
              1-bis.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano
          anche   quando   l'assunzione  sia  effettuata  da  imprese
          concessionarie  di  servizi  nei settori delle poste per un
          periodo  massimo  complessivo  di  sei  mesi,  compresi tra
          aprile  ed  ottobre  di  ogni  anno,  e di quattro mesi per
          periodi  diversamente  distribuiti  e nella percentuale non
          superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito
          al  10  gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono.
          Le   organizzazioni   sindacali  provinciali  di  categoria
          ricevono  comunicazione  delle  richieste  di assunzione da
          parte delle aziende di cui al presente comma.».
          Note all'art. 1, comma 559:
              - Si  riporta il testo del comma 19 dell'art. 145 della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria  2001),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto
          periodo, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
          come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene
          entro  il  30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi
          procedurali,   alle   singole  emittenti  risultanti  dalla
          graduatoria   formata   dai   comitati   regionali  per  le
          comunicazioni,   ovvero,  se  non  ancora  costituiti,  dai
          comitati  regionali  per  i servizi radiotelevisivi nonche'
          alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla
          graduatoria  formata  dal Ministero delle comunicazioni, e'
          erogato,  entro  il  predetto  termine del 30 settembre, un
          acconto,  salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale
          al   quale  avrebbero  diritto,  calcolato  sul  totale  di
          competenza  dell'anno  di  erogazione. Il bando di concorso
          previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento adottato con
          D.M.   21 settembre   1999,  n.  378,  del  Ministro  delle
          comunicazioni, per la concessione alle emittenti televisive
          locali  dei  benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della
          legge  23  dicembre  1998,  n.  448, e' emanato entro il 31
          gennaio  di  ciascun  anno.  E'  abrogata la lettera a) del
          comma 1  dell'art.  2  del  citato regolamento adottato con
          D.M. n. 378 del 1999, del Ministro delle comunicazioni».
          Note all'art. 1, comma 561:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 1 della
          legge  9  dicembre  1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo
          ambientale), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «4.  Sono  considerati  primi interventi di bonifica di
          interesse  nazionale  quelli  compresi  nelle seguenti aree
          industriali  e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
          sono   perimetrati,   sentiti  i  comuni  interessati,  dal
          Ministro  dell'ambiente  sulla  base  dei  criteri  di  cui
          all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
                a) Venezia (Porto Marghera);
                b) Napoli orientale;
                c) Gela e Priolo;
                d) Manfredonia;
                e) Brindisi;
                f) Taranto;
                g) Cengio e Saliceto;
                h) Piombino;
                i) Massa e Carrara;
                l) Casal Monferrato;
                m) Litorale    Domizio-Flegreo    e   Agro   aversano
          (Caserta-Napoli);
                n) Pitelli (La Spezia);
                o) Balangero;
                p) Pieve Vergonte;
                p-bis)   Sesto   San  Giovanni  (aree  industriali  e
          relative discariche);
                p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
                p-quater) Pioltello e Rodano;
                p-quinquies)   Brescia-Caffaro  (aree  industriali  e
          relative discariche da bonificare);
                p-sexies) Broni;
                p-septies) Falconara Marittima;
                p-octies) Serravalle Scrivia;
                p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
                p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
                p-undecies) aree del litorale vesuviano;
                p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
                p-terdecies) area industriale della Val Basento.
                p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 122 del 27 maggio
          2005.
                p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui
          all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
                p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995.».
          Note all'art. 1, comma 563:
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 agosto
          1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di
          dipendenti  pubblici e di cittadini vittime del dovere o di
          azioni terroristiche):
              «Art.   3.   -  Ai  magistrati  ordinari,  ai  militari
          dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  guardia di
          finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del
          Corpo  degli  agenti  di  custodia,  al personale del Corpo
          forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza,
          al  personale  del Corpo di polizia femminile, al personale
          civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e
          di  pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze
          armate  dello  Stato  in  servizio  di ordine pubblico o di
          soccorso,  i  quali,  in attivita' di servizio, per diretto
          effetto  di  ferite  o  lesioni subite nelle circostanze ed
          alle  condizioni  di cui agli articoli 1 e 2 della presente
          legge,  abbiano  riportato  una  invalidita' permanente non
          inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che
          comporti,  comunque,  la cessazione del rapporto d'impiego,
          e'   concessa  un'elargizione  nella  misura  di  lire  100
          milioni.».
          Note all'art. 1, comma 565:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e).».
              - Il   decreto   legislativo  7 maggio  1948,  n.  1182
          (Costituzione   del  Comitato  nazionale  italiano  per  il
          collegamento  tra  il  Governo italiano e la Organizzazione
          delle  Nazioni  Unite per l'alimentazione e l'agricoltura),
          e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre
          1948, n. 225.
          Note all'art. 1, comma 567:
              - Il  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali  27  ottobre  2004  (Attuazione  dell'art.  47  del
          D.legge 30   settembre   2003,   n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,   nella  legge 24  novembre  2003,  n.  326.
          Benefici    previdenziali    per   i   lavoratori   esposti
          all'amianto),  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 dicembre 2004, n. 295.
          Note all'art. 1, comma 568:
              - La  legge  9  luglio  1990,  n.  185 (Nuove norme sul
          controllo  dell'esportazione,  importazione  e transito dei
          materiali di armamento), e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.
          Note all'art. 1, comma 570:
              - Si  riporta  il testo del comma 177 dell'art. 4 della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2004):
              «177.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 54,
          comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di
          impegno  iscritti  nel  bilancio dello Stato in relazione a
          specifiche  disposizioni legislative sono da intendere come
          contributo    pluriennale    per    la   realizzazione   di
          investimenti,  di  forniture  di  interesse  nazionale e di
          azioni  mirate  a  favorire  il  trasporto  delle merci con
          modalita'  alternative,  includendo  nel costo degli stessi
          anche  gli  oneri  derivanti  dagli eventuali finanziamenti
          necessari,  ovvero  quale concorso dello Stato al pagamento
          di  una  quota  degli  oneri derivanti dai mutui o da altre
          operazioni  finanziarie che i soggetti interessati, diversi
          dalle  pubbliche  amministrazioni  come  definite secondo i
          criteri  di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati
          ad  effettuare  per  la  realizzazione  di  investimenti. I
          contributi,   compresi   gli   eventuali   atti  di  delega
          all'incasso  accettati  dall'Amministrazione,  non  possono
          essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali, anche
          straordinarie.  La quota di concorso e' fissata con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, emanato di
          concerto con il Ministro competente.».
          Note all'art. 1, comma 572:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 4 della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2004):
              «1.  Per  l'anno  2004, nei confronti di ciascun utente
          del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso
          con  il  pagamento  del relativo canone di abbonamento, che
          acquisti  o  noleggi  un apparecchio idoneo a consentire la
          ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per
          il  fornitore  di  contenuti,  dei  segnali  televisivi  in
          tecnica  digitale  terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente
          interattivita',  e' riconosciuto un contributo statale pari
          a 150 euro. La concessione del contributo e' disposta entro
          il limite di spesa di 110 milioni di euro.».
              - Si  riporta  il testo del comma 211 dell'art. 1 della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005):
              «211.  L'intervento di cui al comma 1 dell'art. 4 della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rifinanziato, per l'anno
          2005,  per  l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo
          ivi  previsto,  la  cui  misura  e'  fissata in euro 70, si
          applica  ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre
          2004.   Le  procedure  per  l'assegnazione  dei  contributi
          stabilite,  relativamente  all'anno 2004, dagli articoli 1,
          2,  3  e  7  del  D.M.  30 dicembre 2003 del Ministro delle
          comunicazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 18
          del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai
          contributi di cui al presente comma.».
          Note all'art. 1, comma 574:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 11-ter dell'art. 3
          della   legge  7  agosto  1990,  n.  250  (Provvidenze  per
          l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
          radiofoniche,  per  la dichiarazione di rinuncia agli utili
          di  cui  all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67):
              «11-ter.  A  decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
          ultimi  due  periodi  del  comma 5.  Dal  medesimo  anno  i
          contributi  previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
          che  non  fruiscono  dei  contributi  previsti dal predetto
          comma imprese   collegate   con  l'impresa  richiedente,  o
          controllate  da  essa,  o  che  la controllano, o che siano
          controllate  dalle  stesse imprese, o dagli stessi soggetti
          che la controllano.».
              - La  legge  7  agosto  1990,  n.  250 (Provvidenze per
          l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
          radiofoniche,  per  la dichiarazione di rinuncia agli utili
          di  cui  all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
          n.  67),  e'  stata  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
          agosto 1990, n. 199.
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 23 della
          legge  6  agosto  1990,  n.  223  (Disciplina  del  sistema
          radiotelevisivo pubblico e privato):
              «3.  Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
          in  ambito  locale,  ovvero  ai soggetti autorizzati per la
          radiodiffusione  televisiva  locale di cui all'art. 32, che
          abbiano   registrato   la   testata  televisiva  presso  il
          competente  tribunale  e  che  trasmettano quotidianamente,
          nelle  ore  comprese  tra  le  07,00  e le 23,00 per almeno
          un'ora,  programmi  informativi autoprodotti su avvenimenti
          politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
          culturali,  si  applicano  i  benefici  di  cui  al comma 1
          dell'art.  11  della  legge 25  febbraio 1987, n. 67, cosi'
          come  modificato  dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
          250,  nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
          legge 5  agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
          integrazioni.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 13 dell'art. 7 della
          legge  3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
          di    assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e   della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
          Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
          radiotelevisione):
              «13.  L'accesso  alle  provvidenze  di  cui all'art. 11
          della   legge   25  febbraio  1987,  n.  67,  e  successive
          modificazioni,  agli  articoli  4  e 8 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250,  e  all'art.  7 del decreto-legge 27 agosto
          1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          ottobre  1993,  n.  422,  e'  altresi' previsto anche per i
          canali  tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
          con  esclusione  di  quelli  ad  accesso condizionato, come
          definiti   dall'art.   1,   lettera c),   del   regolamento
          concernente  la  promozione  della  distribuzione  e  della
          produzione  di  opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
          16   marzo  1999,  n.  9/1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  119  del  24 maggio 1999, che si impegnano a
          trasmettere   programmi  di  informazione  alle  condizioni
          previste  dall'art.  7  del citato decreto-legge n. 323 del
          1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
          1993.».
          Note all'art. 1, comma 575:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 11-quaterdecies del
          decreto-legge   30   settembre  2005,  n.  203  (Misure  di
          contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in
          materia   tributaria   e   finanziaria),   convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, cosi
          come modificato dalla presente legge:
              «Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
          la  ricerca  e  per  l'occupazione).  -  1.  Per consentire
          l'organizzazione   e   l'adeguamento   degli   impianti   e
          attrezzature  necessari  allo  svolgimento  dei  Campionati
          mondiali  di  nuoto  che  si terranno a Roma nel 2009 e dei
          Giochi  del  Mediterraneo  che  si  terranno  a Pescara nel
          medesimo  anno,  il Dipartimento della protezione civile e'
          autorizzato  a  provvedere con contributi quindicennali nei
          confronti   dei   soggetti   competenti.   A  tal  fine  e'
          autorizzata  la  spesa  annua  di  2  milioni  di  euro per
          quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
          2  milioni  di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
          2008,  da  ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
          di cui al primo periodo del presente comma.
              2. (Abrogato).
              3.   Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti
          dall'art.  1,  comma 279,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
          a  decorrere  dall'anno  2006;  e'  altresi' autorizzata la
          spesa  di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
          degli  interventi  previsti  dall'art.  1, comma 278, della
          citata  legge  n. 311 del 2004 in favore della facolta' ivi
          indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
              4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
          2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          febbraio  2003,  n.  27,  e  successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003« sono
          sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
                b) al  secondo  periodo,  le parole: «30 giugno 2005«
          sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
                c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
          sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
              5.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  sentito  il parere dell'Istituto nazionale per la
          fauna  selvatica  o, se istituti, degli istituti regionali,
          possono,  sulla  base  di  adeguati  piani  di abbattimento
          selettivi,   distinti   per   sesso   e   classi  di  eta',
          regolamentare  il  prelievo  di  selezione  degli  ungulati
          appartenenti  alle  specie cacciabili anche al di fuori dei
          periodi  e  degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
          n. 157.
              6.  Al  comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo 10
          settembre  2003,  n.  276, e' aggiunta la seguente lettera:
          «e-ter)  dell'esecuzione  di  vendemmie di breve durata e a
          carattere  saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
          A  tal  fine  e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
          dal 2006.
              7.  Al  fine  di  garantire i livelli occupazionali nel
          parco  nazionale  d'Abruzzo,  Lazio  e Molise, e' erogata a
          favore  dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
          la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
          consentire  la  stabilizzazione  del  personale fuori ruolo
          operante  presso  l'ente.  Le relative stabilizzazioni sono
          effettuate  nei  limiti  delle  risorse  assegnate  con  il
          presente  comma e  nel  rispetto delle normative vigenti in
          materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
          lavoro  in  essere  con  il  personale che presta attivita'
          professionale  e  collaborazione  presso  l'ente parco sono
          regolati,  sulla  base  di  nuovi  contratti  che  verranno
          stipulati  dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
          alla  definitiva  stabilizzazione del suddetto personale e,
          comunque,  non  oltre  il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
          risorse  di  cui  al  primo  periodo.  Al relativo onere si
          provvede  attraverso  la  riduzione  del  fondo  di  cui al
          comma 96 dell' art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
              8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
          n. 394, e' sostituito dal seguente:
              «12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
          anni».
              9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
          legislativo   13   gennaio   2003,   n.  36,  e  successive
          modificazioni,   le   parole:   «31   dicembre  2005»  sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «31   dicembre  2006».  La
          disposizione   del   presente  comma non  si  applica  alle
          discariche  di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono
          materiali  di matrice cementizia contenenti amianto, per le
          quali  il  termine  di conferimento e' fissato alla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto.
              10.  Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
          n.  379,  e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
          2.300.000.  Per  le  attivita'  e  il  conseguimento  delle
          finalita'  scientifiche  del  Polo  nazionale  di  cui alla
          tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
          n.   291,   viene   riconosciuto   alla   Sezione  italiana
          dell'Agenzia   internazionale   per  la  prevenzione  della
          cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
          contributo  di  1  milione  di euro per ciascuno degli anni
          2006,  2007  e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
          con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
          n.  516.  Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
          legge  30  dicembre  2004,  n. 311, deve essere inteso come
          contributo  statale  annuo ordinario; a decorrere dall'anno
          2006  esso  e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
          all'art.  1,  comma 187,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  e'  autorizzata  la  spesa  di  1 milione di euro per
          ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. In favore della Lega
          italiana  tumori  e'  autorizzata  la spesa di 1 milione di
          euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008..
              11.   In   considerazione   del   rilievo  nazionale  e
          internazionale  nella  sperimentazione sanitaria di elevata
          specializzazione  e  nella  cura  delle patologie nel campo
          dell'oftalmologia,   per  l'anno  2006  e'  autorizzata  la
          concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
          della  Fondazione  «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
          in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
          il  miglioramento  della  salute  e di offrire ai cittadini
          alti  livelli  di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
          concessione  di  un  contributo  associativo  nel limite di
          50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
          in   favore   del   Comitato   permanente   degli  Ospedali
          dell'Unione   europea   (Hope)   con  sede  in  Belgio.  E'
          autorizzata  la  spesa  di  219.000  euro  per l'anno 2006,
          500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
          per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
          sanitari  all'estero  e  in  Italia  che  il Ministro della
          salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
          degli   affari   esteri,   il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della  ricerca  e  il  Ministro  per
          l'innovazione   e   le  tecnologie  attuano  congiuntamente
          avvalendosi,  in  particolare, dell'Associazione denominata
          «Alleanza  degli  Ospedali  italiani  nel  mondo»,  da essi
          congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
              12.  Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
          concessione  da  parte  di  aziende  ed istituti di credito
          nonche'   da  parte  di  intermediari  finanziari,  di  cui
          all'art.  106 del testo unico di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
          termine  con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
          e  rimborso  integrale  in  unica  soluzione alla scadenza,
          assistiti   da   ipoteca   di   primo   grado  su  immobili
          residenziali,   riservati   a   persone  fisiche  con  eta'
          superiore ai 65 anni compiuti.
              13.  Entro  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
          uno  o  piu'  decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
                a) il  riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici;
                b) la  definizione  di  un reale sistema di verifiche
          degli  impianti  di  cui  alla  lettera a)  con l'obiettivo
          primario   di  tutelare  gli  utilizzatori  degli  impianti
          garantendo una effettiva sicurezza;
                c) la  determinazione  delle  competenze dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti locali secondo i principi di
          sussidiarieta'  e di leale collaborazione, anche tramite lo
          strumento  degli accordi in sede di Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281;
                d) la  previsione  di  sanzioni in caso di violazione
          degli  obblighi  stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
          lettere a) e b).
              14.  Per  la  prosecuzione  ed  il  completamento degli
          interventi  di  cui  all'art.  52, comma 21, della legge 27
          dicembre  2002,  n.  289,  e'  autorizzata  la  spesa di 10
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
              15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
          n.  426,  dopo  la  lettera  p-terdecies),  e'  aggiunta la
          seguente:
              «p-quaterdecies)  area del territorio di cui al decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 122 del 27 maggio
          2005.».
              16.  Ai  fini dell'applicazione del decreto legislativo
          30   dicembre   1992,  n.  504,  la  disposizione  prevista
          dall'art.  2,  comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
          interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
          fabbricabile  se  e'  utilizzabile  a scopo edificatorio in
          base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
          dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
              17.  E'  autorizzato  un  contributo quindicennale di 1
          milione  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2006  in favore
          dell'ANAS  Spa  per  la realizzazione di lavori di raccordo
          stradale.
              18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
          e'  determinata  annualmente  la quota di risorse del Fondo
          speciale  rotativo  per  l'innovazione  tecnologica  di cui
          all'art.  14  della  legge  17  febbraio  1982,  n.  46, da
          destinare,  a  valere  sulla quota erogata a fondo perduto,
          agli  interventi  previsti  dal comma 270 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311.
              19.  Il  primo  periodo  del  comma 1 dell'art. 155 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  reddito imponibile dei
          soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
          dall'utilizzo   in   traffico   internazionale  delle  navi
          indicate  nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
          successive    modificazioni,    iscritte    nel    registro
          internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
          457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          1998,  n.  30,  e  dagli  stessi armate, nonche' delle navi
          noleggiate  il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
          cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
          ai  sensi  della  presente  sezione qualora il contribuente
          comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
          entro  tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
          dal  quale  intende  fruirne  con  le  modalita'  di cui al
          decreto previsto dall'art. 161.».
              20.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti
          dall'art.  2  della  legge  30  luglio  2002,  n.  174,  e'
          autorizzato  un  contributo  quindicennale  di 1 milione di
          euro a decorrere dall'anno 2006.
              21.  All'art.  1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
          353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2004,  n.  46,  al  comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
          naturale»  sono  inserite  le  seguenti: ", le associazioni
          riconosciute  a  carattere  nazionale  aventi  per  oggetto
          statutario,  da  piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
          promozione di attivita' di ricerca oncologica"».
              - Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 11-bis del
          citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248,
          cosi come modificato dalla presente legge:
              «11-bis. (Interventi in materia di programmazione dello
          sviluppo economico e sociale). - 1. E' autorizzata la spesa
          di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5 milioni per
          l'anno  2006  per  la  concessione  di ulteriori contributi
          statali  al  finanziamento degli interventi di cui all'art.
          1,  comma 28,  della  legge  30  dicembre  2004,  n. 311, e
          successive  modificazioni.  All'erogazione  degli ulteriori
          contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi
          del  comma 29,  primo  e secondo periodo, dell'art. 1 della
          medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni,
          sentite  le  Commissioni parlamentari competenti in materia
          di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi
          che,   alla  data  del  28  febbraio  2006,  non  risultino
          impegnati  dagli  enti  pubblici  sono  revocati per essere
          riassegnati  secondo  la  procedura  di  cui  al precedente
          periodo.  Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono
          produrre   annualmente,   per   la   stessa  finalita',  la
          dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al
          rispetto  del  vincolo  di  destinazione  del finanziamento
          statale.  Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente
          beneficiario  trasmette  entro  il  30  marzo 2006 apposita
          attestazione  al  dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui
          al  citato comma 29, primo periodo, dell'art. 1 della legge
          n. 311 del 2004.».
          Note all'art. 1, comma 576:
              - Si  riporta  il testo del comma 275 dell'art. 1 della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2005),  cosi  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «275.  Ai  fini  della  valorizzazione  del  patrimonio
          immobiliare   le  operazioni,  gli  atti,  i  contratti,  i
          conferimenti  ed  i trasferimenti di immobili di proprieta'
          dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione
          di  cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni
          o  societa' di cartolarizzazione, associazioni riconosciute
          sono  esenti  dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di
          bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
          imposta   indiretta,   nonche'  da  ogni  altro  tributo  o
          diritto.».
          Note all'art. 1, comma 577:
              - Si  riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 30 del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione
          dell'andamento   dei   conti   pubblici),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
              «2-bis.   Al   fine   di   assicurare   la  continuita'
          dell'azione  svolta  dall'Agenzia  del  demanio anche nella
          fase  di  trasformazione  in  ente  pubblico economico e di
          garantire  la  massima  efficienza  nello  svolgimento  dei
          compiti  assegnati  ai sensi del presente articolo, nonche'
          degli  articoli  27 e 29 del presente decreto, il personale
          in  servizio  presso  la  predetta  Agenzia puo' esercitare
          l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle
          agenzie  fiscali  o  per  il  passaggio  ad  altra pubblica
          amministrazione  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni,  entro  due  mesi dalla data di approvazione
          del  nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004.
          L'eventuale  opzione  gia' esercitata ai sensi dell'art. 3,
          comma 5,  del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si
          intende  confermata  ove,  entro  il  predetto termine, non
          venga revocata. All'art. 3 del decreto legislativo 3 luglio
          2003, n. 173, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:».
          Note all'art. 1, comma 578:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 1 della
          legge  28  marzo  2003,  n.  53  (Delega  al Governo per la
          definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e dei
          livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
          istruzione e formazione professionale):
              «3. Per la realizzazione delle finalita' della presente
          legge,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  predispone, entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  medesima,  un  piano
          programmatico   di  interventi  finanziari,  da  sottoporre
          all'approvazione  del Consiglio dei Ministri, previa intesa
          con  la  Conferenza  unificata  di  cui  al  citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
                a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
          connessi  con  la  loro  attuazione  e con lo sviluppo e la
          valorizzazione     dell'autonomia     delle     istituzioni
          scolastiche;
                b) dell'istituzione   del   Servizio   nazionale   di
          valutazione del sistema scolastico;
                c) dello  sviluppo  delle  tecnologie  multimediali e
          della  alfabetizzazione  nelle tecnologie informatiche, nel
          pieno  rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni
          informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine
          di   incoraggiare   e   sviluppare   le   doti  creative  e
          collaborative degli studenti;
                d) dello  sviluppo  dell'attivita'  motoria  e  delle
          competenze ludico-sportive degli studenti;
                e) della  valorizzazione  professionale del personale
          docente;
                f) delle iniziative di formazione iniziale e continua
          del personale;
                g) del   concorso   al   rimborso   delle   spese  di
          autoaggiornamento sostenute dai docenti;
                h) della  valorizzazione  professionale del personale
          amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
                i) degli   interventi   di   orientamento  contro  la
          dispersione  scolastica  e  per assicurare la realizzazione
          del diritto - dovere di istruzione e formazione;
                l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
          formazione  tecnica  superiore  e  per  l'educazione  degli
          adulti;
                m) degli interventi di adeguamento delle strutture di
          edilizia scolastica.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 30
          settembre  2003,  n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
          lo  sviluppo  e  per la correzione dell'andamento dei conti
          pubblici),  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  4  (Istituto  Italiano  di  Tecnologia). - 1. E'
          istituita  la  fondazione  denominata  Istituto Italiano di
          Tecnologia  (IIT)  con  lo  scopo di promuovere lo sviluppo
          tecnologico  del  Paese  e  l'alta  formazione tecnologica,
          favorendo   cosi'   lo   sviluppo  del  sistema  produttivo
          nazionale.  A  tal fine la fondazione instaura rapporti con
          organismi  omologhi  in  Italia  e  assicura  l'apporto  di
          ricercatori  italiani  e stranieri operanti presso istituti
          esteri di eccellenza.
              2.  Lo  statuto  della  fondazione,  concernente  anche
          l'individuazione    degli   organi   dell'Istituto,   della
          composizione  e  dei  compiti, e' approvato con decreto del
          Presidente  della Repubblica su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri sentiti i Ministri dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca e dell'economia e delle
          finanze.
              3.  Il  patrimonio  della  fondazione  e' costituito ed
          incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e
          privati;  le attivita', oltre che dai mezzi propri, possono
          essere  finanziate  da  contributi  di  enti  pubblici e di
          privati.   Alla   fondazione  possono  essere  concessi  in
          comodato  beni  immobili  facenti  parte  del demanio e del
          patrimonio  disponibile  e  indisponibile  dello  Stato. Il
          trasferimento  di  beni  di  particolare valore artistico e
          storico  e' effettuato di intesa con il Ministro per i beni
          e le attivita' culturali e non modifica il regime giuridico
          previsto  dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
          civile, dei beni demaniali trasferiti.
              4.  Al  fine  di costituire il patrimonio dell'Istituto
          Italiano  di Tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni
          di interesse nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti,
          possono  disporre  la  devoluzione  di risorse all'Istituto
          fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al
          comma 2,    con    modifiche,   soggette   all'approvazione
          dall'autorita'  vigilante,  degli  atti costitutivi e degli
          statuti  dei  propri  enti.  Con  le  modalita'  di  cui al
          comma 2,   vengono   apportate   modifiche   allo   statuto
          dell'Istituto per tenere conto dei principi contenuti negli
          statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione.
              5.  Ai  fini  del  rapido  avvio  delle attivita' della
          fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          da  adottare  entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore
          della  presente  legge, sono nominati un commissario unico,
          un  comitato  di indirizzo e regolazione ed un collegio dei
          revisori.  Il  commissario  unico  con i poteri dell'organo
          monocratico  realizza il rapido avvio delle attivita' della
          fondazione  Istituto  Italiano  di Tecnologia in un periodo
          non  superiore  a  due anni dalla sua istituzione di cui al
          comma 1 ed al termine rende il proprio bilancio di mandato.
              6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario
          unico  e'  autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo
          di   10   unita'   di  personale,  anche  delle  qualifiche
          dirigenziali,   all'uopo   messo   a  disposizione  su  sua
          richiesta,   secondo   le  norme  previste  dai  rispettivi
          ordinamenti,  da  enti  ed  organismi  di  cui  all'art. 1,
          comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni. Puo' avvalersi,
          inoltre,  della  collaborazione di esperti e di societa' di
          consulenza  nazionali ed estere, ovvero di universita' e di
          istituti universitari.
              7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo, la
          Cassa  depositi e prestiti e' autorizzata alla emissione di
          obbligazioni   e   alla  contrazione  di  prestiti  per  un
          controvalore  di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito
          della  predetta  somma  la  Cassa  depositi  e  prestiti e'
          autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore
          del  commissario  unico  nei  limiti di importo complessivi
          stabiliti  con  decreti  del Ministro dell'economia e delle
          finanze  che fissano, altresi', le condizioni di scadenza e
          di tasso di interesse.
              8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa
          depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          Tesoreria  centrale  dello Stato, intestato alla fondazione
          Istituto  Italiano  di  Tecnologia  e  ne  costituiscono il
          patrimonio iniziale.
              9.  Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,
          a  decorrere  dal  2005  e per un massimo di venti anni, al
          rimborso  alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi,
          dei  prestiti  contratti  e delle somme anticipate, secondo
          modalita' da stabilire con propri decreti. Gli interessi di
          preammortamento,  calcolati  applicando lo stesso tasso del
          rimborso  dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle
          anticipazioni,  sono  predeterminati  e  capitalizzati  con
          valuta  coincidente  all'inizio  dell'ammortamento  e  sono
          corrisposti  con  le  stesse modalita', anche di tasso e di
          tempo.
              10.  Tali  somme  possono  essere  utilizzare anche per
          l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'Istituto.
              11.   Tutti   gli  atti  connessi  alle  operazioni  di
          costituzione   della   fondazione   e   di  conferimento  e
          devoluzione  alla  stessa  sono  esclusi  da ogni tributo e
          diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di neutralita'
          fiscale.
              12.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
          art.  si  provvede  con  quota parte delle maggiori entrate
          recate dal presente decreto.».
          Note all'art. 1, comma 579:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              «Art.   17   «(Regolamenti). - 1.   Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali».
          Note all'art. 1, comma 580:
              La   legge  15  luglio  2003,  n.  189  (Norme  per  la
          promozione della pratica dello sport da parte delle persone
          disabili),  e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25
          luglio 2003, n. 171.
          Note all'art. 1, comma 581:
              - Si  riporta  il testo del comma 354 dell'art. 1 della
          citata  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005):
              «354.  E'  istituito, presso la gestione separata della
          Cassa  depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
          denominato  «Fondo  rotativo per il sostegno alle imprese e
          gli  investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
          concessione  alle  imprese,  anche  associate  in  appositi
          organismi,  anche  cooperativi, costituiti o promossi dalle
          associazioni  imprenditoriali  e dalle Camere di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  di  finanziamenti
          agevolati   che   assumono   la  forma  dell'anticipazione,
          rimborsabile  con  un  piano  di  rientro  pluriennale.  La
          dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
          risparmio  postale,  e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
          Le  successive  variazioni  della  dotazione  sono disposte
          dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa, in relazione alle
          dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
          e  comunque  nel  rispetto  dei limiti annuali di spesa sul
          bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361».
          Note all'art. 1, comma 583:
              - Si  riporta il testo dell'art. 03 del decreto-legge 5
          ottobre  1993,  n.  400 (Disposizioni per la determinazione
          dei  canoni  relativi  a  concessioni demaniali marittime),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
          n. 494:
              «Art.  03.  -  1.  I  canoni  annui per concessioni con
          finalita'    turistico-ricreative   di   aree,   pertinenze
          demaniali  marittime  e  specchi  acquei  per  i  quali  si
          applicano  le  disposizioni relative alle utilizzazioni del
          demanio  marittimo  sono  determinati,  a  decorrere dal 1°
          gennaio   1994,  con  decreto  del  Ministro  della  marina
          mercantile,  emanato sentita la Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto dei seguenti criteri
          direttivi:
                a) classificazione  delle  aree, pertinenze e specchi
          acquei  gia'  concessi  ovvero  da  affidare in concessione
          nelle seguenti categorie:
                  1)  categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei,
          o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico
          ad alta valenza turistica;
                  2)  categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei,
          o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico
          a normale valenza turistica;
                  3)  categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei,
          o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico
          a minore valenza turistica;
                  4)  categoria  D: pertinenze demaniali marittime di
          cui all'art. 29 del codice della navigazione;
                b) articolazione  delle  misure dei canoni secondo la
          classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);
                c) determinazione  di  alcune  misure base dei canoni
          con la seguente articolazione:
                  1)  area  scoperta: lire 3600 al metro quadrato per
          la  categoria  A;  lire  1800  al  metro  quadrato  per  la
          categoria  B;  lire 1400 al metro quadrato per la categoria
          C;
                  2)  area occupata con impianti di facile rimozione:
          lire  6000  al metro quadrato per la categoria A; lire 3000
          al  metro  quadrato  per la categoria B; lire 2000 al metro
          quadrato per la categoria C;
                  3)   area   occupata   con  impianti  di  difficile
          rimozione:  lire 8000 al metro quadrato per la categoria A;
          lire  4000  al metro quadrato per la categoria B; lire 2000
          al metro quadrato per la cate-goria C;
                  4)  lire  1400  per  ogni  metro  quadrato  di mare
          territoriale  per  specchi acquei o delimitati da opere che
          riguardano  i  porti  cosi'  come  definiti dall'art. 5 del
          testo  unico  approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n.
          3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
                  5)  lire  1000  per gli specchi acquei compresi tra
          100 e 300 metri dalla costa;
                  6)  lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri
          dalla costa;
                  7)  lire  400 per gli specchi acquei utilizzati per
          il  posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi
          al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4);
                d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla
          lettera c)   nei   limiti  di  quelli  determinati  per  le
          concessioni   di  valenza  turistica  inferiore  qualora  i
          titolari  della  concessione  consentano l'accesso gratuito
          all'arenile,  nonche'  la  gratuita'  dei  servizi generali
          offerti all'utenza;
                e) riduzione della misura base dei canoni di cui alla
          lettera c)  alla  meta'  in  presenza  di eventi dannosi di
          eccezionale    gravita'    che    comportino   una   minore
          utilizzazione  dei  beni  oggetto della concessione, previo
          accertamento  da parte delle competenti autorita' marittime
          di zona;
                f) riduzione  fino ad un quarto della misura base dei
          canoni  di  cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni
          demaniali   marittime  ad  uso  abitativo  o  di  soggiorno
          climatico  rilasciate  alla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto;
                g) riduzione della misura base dei canoni di cui alla
          lettera c)   fino   alla   meta'   nel   caso   in  cui  il
          concessionario   assuma  l'obbligo  o  sia  autorizzato  ad
          effettuare  lavori  di  straordinaria manutenzione del bene
          pertinenziale,  nonche' nei casi previsti dagli articoli 40
          e 45, primo comma, del codice della navigazione;
                h) riduzione  fino  alla  meta' della misura base dei
          canoni  di  cui alla lettera c) per concessioni relative ad
          aree  ed a specchi acquei per i quali il concessionario non
          abbia  un  diritto  esclusivo di godimento e per i quali il
          diritto  di  godimento  sia  limitato  all'esercizio di una
          specifica  attivita'  che  non escluda l'uso comune o altre
          possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;
                i) determinazione  in  un ammontare pari ad un decimo
          della  misura base dei canoni di cui alla lettera c) per le
          concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del codice
          della   navigazione  e  all'art.  37  del  regolamento  per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (navigazione
          marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
                l) riduzione  in  misura  pari  al  50  per cento dei
          canoni  annui relativi alle concessioni demaniali marittime
          assentite alle societa' sportive dilettantistiche affiliate
          alla  Federazione  italiana  vela,  ovvero alle federazioni
          sportive nazionali.
              2.   Alla   determinazione   dei   canoni  annui  delle
          concessioni  di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi
          sulla  pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e
          successive  modificazioni,  nonche'  di  quelli relativi ai
          cantieri navali di cui all'art. 2 del R.D.legge 25 febbraio
          1924,  n.  456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n.
          2535,  e  successive  modificazioni,  e  di quelli comunque
          concernenti   attivita'   di   costruzione,   manutenzione,
          riparazione  e  demolizione  di  mezzi di trasporto aerei e
          navali,  si  provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con
          decreto  del  Ministro della marina mercantile, adottato di
          concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.
              3.  L'accertamento  dei  requisiti  di  alta, normale e
          minore  valenza  turistica  di  cui al comma 1, lettera a),
          numeri  1),  2)  e  3),  in  relazione alle specifiche aree
          richieste  in concessione ovvero in relazione a concessioni
          in essere, e' riservato all'autorita' competente.
              4.  I  canoni annui relativi alle concessioni demaniali
          marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla
          effettiva  utilizzazione del bene oggetto della concessione
          se  l'utilizzazione  e'  inferiore  all'anno,  purche'  non
          sussistano  strutture  che permangono oltre la durata della
          concessione stessa».
          Note all'art. 1, comma 584:
              Il  decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni
          per  la  determinazione  dei  canoni relativi a concessioni
          demaniali  marittime),  e'  stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  5  ottobre  1993,  n.  234,  e  convertito,  con
          modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 dicembre 1993,
          n.  494  (Gazzetta  Ufficiale  4 dicembre 1993, n. 285). Il
          comma 2  dello  stesso  art.  1  ha,  inoltre, disposto che
          restano  validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
          fatti  salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
          sorti  sulla  base del D.legge 7 giugno 1993, n. 181, e del
          D.legge 6 agosto 1993, n. 282, non convertiti in legge.
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli da 36 a 49 del
          regio   decreto   30  marzo  1942,  n.  327  (Codice  della
          navigazione):
              «Art.   36   (Concessione   di   beni   demaniali).   -
          L'amministrazione   marittima,   compatibilmente   con   le
          esigenze  del  pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e
          l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
          territoriale per un determinato periodo di tempo.
              Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono
          di  competenza  del  ministro  per la marina mercantile. Le
          concessioni  di  durata  superiore  a  quattro,  ma  non  a
          quindici   anni,  e  quelle  di  durata  non  superiore  al
          quadriennio  che  importino  impianti di difficile sgombero
          sono  di competenza del direttore marittimo. Le concessioni
          di   durata   non  superiore  al  quadriennio,  quando  non
          importino   impianti   di   difficile   sgombero,  sono  di
          competenza del capo di compartimento marittimo.»
              «Art.  37  (Concorso di piu' domande di concessione). -
          Nel  caso  di  piu' domande di concessione, e' preferito il
          richiedente   che   offra  maggiori  garanzie  di  proficua
          utilizzazione  della concessione e si proponga di avvalersi
          di  questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione,
          risponda ad un piu' rilevante interesse pubblico.
              Al  fine  della  tutela  dell'ambiente costiero, per il
          rilascio  di  nuove  concessioni  demaniali  marittime  per
          attivita'  turistico-ricreative  e'  data  preferenza  alle
          richieste   che   importino   attrezzature   non   fisse  e
          completamente  amovibili.  E' altresi' data preferenza alle
          precedenti concessioni, gia' rilasciate, in sede di rinnovo
          rispetto alle nuove istanze.
              Qualora  non  ricorrano le ragioni di preferenza di cui
          ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.»
              «Art.  38 (Anticipata occupazione di zone demaniali). -
          Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorita' marittima puo',
          su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione,
          l'immediata   occupazione  e  l'uso  di  beni  del  demanio
          marittimo,   nonche'   l'esecuzione   dei  lavori  all'uopo
          necessari,  a  rischio  del  richiedente, purche' questo si
          obblighi  ad  osservare le condizioni che saranno stabilite
          nell'atto di concessione.
              Se  la  concessione  e'  negata,  il  richiedente  deve
          demolire  le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino
          stato.»
              «Art. 39 (Misura del canone). - La misura del canone e'
          determinata dall'atto di concessione.
              Nelle  concessioni  a enti pubblici o privati, per fini
          di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono
          fissati   canoni   di  mero  riconoscimento  del  carattere
          demaniale dei beni.»
              «Art.    40   (Riduzione   del   canone).   -   Qualora
          l'utilizzazione  di beni del demanio marittimo da parte del
          concessionario  venga  ad  essere  ristretta per effetto di
          preesistenti  diritti  di  terzi,  al concessionario non e'
          dovuto  alcun  indennizzo,  ma  si  fa  luogo a un'adeguata
          riduzione  del canone, salva la facolta' prevista nel primo
          comma dell'art. 44.»
              «Art.  41 (Costituzione d'ipoteca). - Il concessionario
          puo',   previa  autorizzazione  dell'autorita'  concedente,
          costituire  ipoteca  sulle  opere da lui costruite sui beni
          demaniali.»
              «Art.  42. (Revoca delle concessioni). - Le concessioni
          di  durata non superiore al quadriennio e che non importino
          impianti  di  difficile sgombero sono revocabili in tutto o
          in  parte  a  giudizio  discrezionale  dell'amministrazione
          marittima.
              Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che
          comunque  importino  impianti  di  difficile  sgombero sono
          revocabili  per  specifici  motivi inerenti al pubblico uso
          del  mare  o  per  altre  ragioni  di pubblico interesse, a
          giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.
              La  revoca  non  da'  diritto a indennizzo. Nel caso di
          revoca  parziale  si  fa luogo ad un'adeguata riduzione del
          canone,    salva    la    facolta'   prevista   dal   primo
          comma dell'art. 44.
              Nelle   concessioni   che   hanno   dato  luogo  a  una
          costruzione  di  opere stabili l'amministrazione marittima,
          salvo  che  non  sia  diversamente  stabilito,  e' tenuta a
          corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote
          parti  del  costo delle opere quanti sono gli anni mancanti
          al termine di scadenza fissato.
              In  ogni caso l'indennizzo non puo' essere superiore al
          valore  delle  opere  al  momento  della  revoca,  detratto
          l'ammontare degli effettuati ammortamenti.»
              «Art. 43 (Domande incompatibili). - Qualora una domanda
          di  concessione  di  beni  del  demanio  marittimo  risulti
          incompatibile con una concessione precedentemente fatta per
          uso  di  meno  rilevante interesse pubblico, la concessione
          precedente  puo' essere revocata con decreto del presidente
          della  Repubblica,  previo  parere  del Consiglio di Stato,
          fermo   il   disposto   degli  ultimi  due  comma dell'art.
          precedente.»
              «Art.  44  (Modifica o estinzione della concessione per
          fatto  dell'amministrazione).  - In caso di revoca parziale
          [c.n. 42], il concessionario ha facolta' di rinunziare alla
          concessione  dandone comunicazione all'autorita' concedente