(parte 9)
          nel   termine   di   trenta   giorni   dalla  notifica  del
          provvedimento di revoca.
              La  stessa  facolta'  spetta  al  concessionario  anche
          quando   l'utilizzazione   della   concessione   sia   resa
          impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per
          fini  di  pubblico  interesse  dallo  Stato o da altri enti
          pubblici.
              Se  l'utilizzazione  e'  resa totalmente impossibile la
          concessione si estingue.»
              «Art.  45  (Modifica o estinzione della concessione per
          cause  naturali).  - Quando, per cause naturali, i beni del
          demanio  marittimo concessi subiscono modificazioni tali da
          restringere    l'utilizzazione    della   concessione,   il
          concessionario  ha  diritto  ad  una adeguata riduzione del
          canone.
              Qualora  le cause predette cagionino modificazioni tali
          della   consistenza   dei   beni   da  rendere  impossibile
          l'ulteriore  utilizzazione  della  concessione,  questa  si
          estingue.»
              «Art.  45-bis.  (Affidamento  ad  altri  soggetti delle
          attivita'  oggetto della concessione). - Il concessionario,
          in  casi  eccezionali  e  per  periodi determinati,] previa
          autorizzazione  dell'autorita' competente, puo' affidare ad
          altri  soggetti  la  gestione delle attivita' oggetto della
          concessione.     Previa    autorizzazione    dell'autorita'
          competente, puo' essere altresi' affidata ad altri soggetti
          la  gestione  di  attivita'  secondarie  nell'ambito  della
          concessione.»
              «Art.  46  (Subingresso nella concessione). - Quando il
          concessionario intende sostituire altri nel godimento della
          concessione  deve  chiedere l'autorizzazione dell'autorita'
          concedente.
              In   caso   di   vendita   o   di  esecuzione  forzata,
          l'acquirente   o   l'aggiudicatario  di  opere  o  impianti
          costruiti  dal  concessionario  su  beni demaniali non puo'
          subentrare   nella   concessione   senza   l'autorizzazione
          dell'autorita' concedente.
              In   caso   di   morte  del  concessionario  gli  eredi
          subentrano  nel  godimento  della  concessione,  ma  devono
          chiederne  la  conferma  entro  sei  mesi,  sotto  pena  di
          decadenza.  Se, per ragioni attinenti all'idoneita' tecnica
          od  economica  degli  eredi,  l'amministrazione non ritiene
          opportuno  confermare la concessione, si applicano le norme
          relative alla revoca.»
              «Art.    47    (Decadenza    dalla    concessione).   -
          L'amministrazione   puo'   dichiarare   la   decadenza  del
          concessionario:
                a) per  mancata  esecuzione  delle  opere  prescritte
          nell'atto  di  concessione,  o  per  mancato  inizio  della
          gestione, nei termini assegnati;
                b) per  non uso continuato durante il periodo fissato
          a  questo  effetto  nell'atto di concessione, o per cattivo
          uso;
                c) per  mutamento  sostanziale  non autorizzato dello
          scopo per il quale e' stata fatta la concessione;
                d) per  omesso  pagamento del canone per il numero di
          rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
                e) per  abusiva  sostituzione  di altri nel godimento
          della concessione;
                f) per  inadempienza  degli  obblighi derivanti dalla
          concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti.
              Nel  caso  di  cui alle lettere a e b l'amministrazione
          puo' accordare una proroga al concessionario.
              Prima  di  dichiarare  la  decadenza, l'amministrazione
          fissa   un   termine  entro  il  quale  l'interessato  puo'
          presentare le sue deduzioni.
              Al  concessionario  decaduto  non spetta alcun rimborso
          per opere eseguite ne' per spese sostenute.»
              «Art. 48 (Autorita' competente a dichiarare la revoca e
          la decadenza). - La revoca e la decadenza della concessione
          sono   dichiarate,   con   le   formalita'   stabilite  dal
          regolamento, dall'autorita' che ha fatto la concessione.»
              «Art.  49  (Devoluzione  delle  opere non amovibili). -
          Salvo   che   sia   diversamente   stabilito  nell'atto  di
          concessione,  quando  venga  a  cessare  la concessione, le
          opere   non  amovibili,  costruite  sulla  zona  demaniale,
          restano  acquisite  allo  Stato,  senza  alcun  compenso  o
          rimborso,  salva  la  facolta' dell'autorita' concedente di
          ordinarne  la  demolizione  con  la  restituzione  del bene
          demaniale nel pristino stato.
              In   quest'ultimo   caso,   l'amministrazione,  ove  il
          concessionario  non  esegua  l'ordine  di demolizione, puo'
          provvedervi d'ufficio a termini dell'art. 54.»
          Note all'art. 1, comma 585:
              Il  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
          della  legge 6  luglio  2002,  n. 137), e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
          Note all'art. 1, comma 586:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  della legge 11
          febbraio  1994,  n.  109 (Legge quadro in materia di lavori
          pubblici):
              «Art.  10  (Soggetti  ammessi  alle  gare).  -  1. Sono
          ammessi  a  partecipare  alle  procedure di affidamento dei
          lavori pubblici i seguenti soggetti:
                a) le   imprese   individuali,  anche  artigiane,  le
          societa'  commerciali,  le societa' cooperative, secondo le
          disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
                b) i  consorzi fra societa' cooperative di produzione
          e  lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
          422,  e  successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
          artigiane  di  cui  alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla
          base  delle  disposizioni  di cui agli articoli 8 e 9 della
          presente legge;
                c) i  consorzi  stabili  costituiti anche in forma di
          societa'  consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
          civile,  tra imprese individuali, anche artigiane, societa'
          commerciali,  societa'  cooperative di produzione e lavoro,
          secondo  le  disposizioni di cui all'art. 12 della presente
          legge;
                d) le   associazioni   temporanee   di   concorrenti,
          costituite  dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
          quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano
          conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
          uno  di  essi,  qualificato  capogruppo,  il  quale esprime
          l'offerta  in  nome  e per conto proprio e dei mandanti; si
          applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13;
                e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del
          codice  civile,  costituiti  tra  i  soggetti  di  cui alle
          lettere a),  b)  e  c) del presente comma anche in forma di
          societa'  ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si
          applicano  al  riguardo  le disposizioni di cui all'art. 13
          della presente legge;
                e-bis)  i soggetti che abbiano stipulato il contratto
          di  gruppo  europeo  di interesse economico (GEIE) ai sensi
          del   decreto  legislativo  23  luglio  1991,  n.  240;  si
          applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13.
              1-bis.  Non  possono  partecipare  alla  medesima  gara
          imprese  che si trovino fra di loro in una delle situazioni
          di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.
              1-ter.  I  soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono
          prevedere nel bando la facolta', in caso di fallimento o di
          risoluzione   del   contratto   per   grave   inadempimento
          dell'originario  appaltatore,  di  interpellare  il secondo
          classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
          completamento   dei   lavori   alle   medesime   condizioni
          economiche  gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di
          cui  all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
          classificato, possono interpellare il terzo classificato e,
          in   tal   caso,  il  nuovo  contratto  e'  stipulato  alle
          condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
              1-quater.  I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prima
          di   procedere   all'apertura  delle  buste  delle  offerte
          presentate,  richiedono  ad  un  numero  di  offerenti  non
          inferiore   al  10  per  cento  delle  offerte  presentate,
          arrotondato  all'unita'  superiore,  scelti  con  sorteggio
          pubblico,  di  comprovare,  entro  dieci  giorni dalla data
          della  richiesta  medesima,  il  possesso  dei requisiti di
          capacita'  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa,
          eventualmente  richiesti  nel bando di gara, presentando la
          documentazione  indicata  in detto bando o nella lettera di
          invito.  Quando  tale  prova  non  sia  fornita, ovvero non
          confermi   le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di
          partecipazione  o  nell'offerta,  i  soggetti aggiudicatori
          procedono  all'esclusione  del concorrente dalla gara, alla
          escussione  della  relativa  cauzione  provvisoria  e  alla
          segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
          cui  all'art.  4, comma 7, nonche' per l'applicazione delle
          misure   sanzionatorie  di  cui  all'art.  8,  comma 7.  La
          suddetta  richiesta  e',  altresi',  inoltrata, entro dieci
          giorni  dalla  conclusione  delle operazioni di gara, anche
          all'aggiudicatario   e   al   concorrente   che   segue  in
          graduatoria,  qualora  gli  stessi non siano compresi fra i
          concorrenti  sorteggiati,  e  nel  caso  in  cui  essi  non
          forniscano  la prova o non confermino le loro dichiarazioni
          si  applicano  le  suddette  sanzioni  e  si  procede  alla
          determinazione  della nuova soglia di anomalia dell'offerta
          ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione».
          Note all'art. 1, comma 587:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 104 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917  (Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi):
              «4.  Per  le  concessioni  relative  alla costruzione e
          all'esercizio  di opere pubbliche sono ammesse in deduzione
          quote   di   ammortamento   finanziario   differenziate  da
          calcolare   sull'investimento  complessivo  realizzato.  Le
          quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze in
          rapporto   proporzionale  alle  quote  previste  nel  piano
          economico-finanziario  della  concessione,  includendo  nel
          costo  ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga
          alle disposizioni del comma 1 dell'art. 110».
          Note all'art. 1, comma 590:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  34  del  decreto
          legislativo 18 agisto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali):
              «Art.   34   (Accordi   di  programma).  -  1.  Per  la
          definizione  e  l'attuazione  di  opere, di interventi o di
          programmi   di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro
          completa  realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
          comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
          di  altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
          soggetti   predetti,  il  presidente  della  regione  o  il
          presidente  della provincia o il sindaco, in relazione alla
          competenza   primaria   o  prevalente  sull'opera  o  sugli
          interventi  o  sui  programmi  di  intervento,  promuove la
          conclusione  di un accordo di programma, anche su richiesta
          di  uno  o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
          coordinamento  delle  azioni e per determinarne i tempi, le
          modalita',   il   finanziamento   ed  ogni  altro  connesso
          adempimento.
              2.  L'accordo  puo'  prevedere altresi' procedimenti di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
              3.   Per   verificare  la  possibilita'  di  concordare
          l'accordo  di  programma,  il presidente della regione o il
          presidente   della  provincia  o  il  sindaco  convoca  una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate.
              4.  L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime del
          presidente  della  regione, del presidente della provincia,
          dei  sindaci  e delle altre amministrazioni interessate, e'
          approvato  con  atto formale del presidente della regione o
          del   presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed  e'
          pubblicato   nel   bollettino   ufficiale   della  regione.
          L'accordo,  qualora  adottato  con  decreto  del presidente
          della  regione,  produce  gli  effetti  della intesa di cui
          all'art.  81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio   1977,   n.   616,   determinando  le  eventuali  e
          conseguenti   variazioni   degli  strumenti  urbanistici  e
          sostituendo  le  concessioni  edilizie,  sempre  che vi sia
          l'assenso del comune interessato.
              5.  Ove  l'accordo  comporti variazione degli strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata  dal  consiglio  comunale  entro trenta giorni a
          pena di decadenza.
              6.  Per  l'approvazione  di progetti di opere pubbliche
          comprese  nei programmi dell'amministrazione e per le quali
          siano  immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
          si  procede  a  norma  dei precedenti commi. L'approvazione
          dell'accordo  di  programma  comporta  la  dichiarazione di
          pubblica   utilita',   indifferibilita'  ed  urgenza  delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
              7.   La   vigilanza   sull'esecuzione  dell'accordo  di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti  da  un  collegio  presieduto  dal  presidente della
          regione  o  dal  presidente della provincia o dal sindaco e
          composto  da  rappresentanti degli enti locali interessati,
          nonche'  dal  commissario  del  Governo nella regione o dal
          prefetto   nella   provincia   interessata  se  all'accordo
          partecipano   amministrazioni   statali   o  enti  pubblici
          nazionali.
              8.  Allorche' l'intervento o il programma di intervento
          comporti  il  concorso  di  due o piu' regioni finitime, la
          conclusione  dell'accordo  di  programma  e' promossa dalla
          Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui  spetta
          convocare  la  conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
          vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed  e'  composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
          hanno  partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
          commissario del Governo ed al prefetto».
          Note all'art. 1, comma 591:
              Il  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
          della  legge 6  luglio  2002,  n. 137), e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
          Note all'art. 1, comma 592:
              - Si  riporta il testo dell'art. 37-quater della citata
          legge  11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di
          lavori pubblici):
              «Art. 37-quater. (Indizione della gara). - 1. Entro tre
          mesi dalla pronuncia di cui all'art. 37-ter di ogni anno le
          amministrazioni  aggiudicatrici,  qualora  fra  le proposte
          presentate   ne  abbiano  individuate  alcune  di  pubblico
          interesse,  applicano,  ove  necessario, le disposizioni di
          cui  all'art.  14,  comma 8,  ultimo periodo, e, al fine di
          aggiudicare   mediante   procedura  negoziata  la  relativa
          concessione  di  cui  all'art.  19, comma 2, procedono, per
          ogni proposta individuata:
                a) ad  indire  una  gara  da svolgere con il criterio
          dell'offerta   economicamente   piu'   vantaggiosa  di  cui
          all'art. 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il
          progetto     preliminare    presentato    dal    promotore,
          eventualmente  modificato  sulla  base delle determinazioni
          delle   amministrazioni  stesse,  nonche'  i  valori  degli
          elementi   necessari  per  la  determinazione  dell'offerta
          economicamente  piu'  vantaggiosa nelle misure previste dal
          piano  economico-finanziario  presentato  dal promotore; e'
          altresi' consentita la procedura di appalto-concorso;
                b) ad   aggiudicare   la   concessione  mediante  una
          procedura  negoziata  da  svolgere  fra  il  promotore ed i
          soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara
          di  cui  alla  lettera a);  nel caso in cui alla gara abbia
          partecipato  un  unico  soggetto  la procedura negoziata si
          svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
              2.  La  proposta  del promotore posta a base di gara e'
          vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
          nella  gara  ed e' garantita dalla cauzione di cui all'art.
          30,  comma 1,  e da una ulteriore cauzione pari all'importo
          di   cui  all'art.  37-bis,  comma 1,  quinto  periodo,  da
          versare,  su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice,
          prima dell'indizione del bando di gara.
              3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
          all'art.   30,   comma 1,  versano,  mediante  fidejussione
          bancaria  o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal
          bando  in  misura  pari all'importo di cui all'art. 37-bis,
          comma 1, quinto periodo.
              4.  Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
          comma 1,    lettera b),    il    promotore    non   risulti
          aggiudicatario    entro    un   congruo   termine   fissato
          dall'amministrazione   nel   bando  di  gara,  il  soggetto
          promotore  della proposta ha diritto al pagamento, a carico
          dell'aggiudicatario,  dell'importo  di cui all'art. 37-bis,
          comma 1,   quinto   periodo.  Il  pagamento  e'  effettuato
          dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
          dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi
          del comma 3.
              5.  Nel  caso  in  cui  la  gara  sia esperita mediante
          appalto-concorso  e nella successiva procedura negoziata di
          cui   al   comma 1,   lettera b),   il   promotore  risulti
          aggiudicatario,  lo  stesso  e'  tenuto a versare all'altro
          soggetto,  ovvero  agli  altri  due  soggetti  che  abbiano
          partecipato   alla   procedura,  il  rimborso  delle  spese
          sostenute  e  documentate  nei  limiti  dell'importo di cui
          all'art.  37-bis,  comma 1, quinto periodo. Il pagamento e'
          effettuato  dall'amministrazione  aggiudicatrice prelevando
          tale  importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai
          sensi del comma 3.
              6.
          Note all'art. 1, comma 593:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380 (Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia edilizia. Testo A):
              «Art.  16  (L) (Contributo per il rilascio del permesso
          di  costruire).  (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3;
          5,  comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n.
          457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge
          29  settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b)
          e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11
          marzo  1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio
          1997,  n.  22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n.
          448, art. 61, comma 2) - 1. Salvo quanto disposto dall'art.
          17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta
          la    corresponsione    di    un   contributo   commisurato
          all'incidenza  degli  oneri  di  urbanizzazione  nonche' al
          costo  di  costruzione,  secondo  le modalita' indicate nel
          presente articolo.
              2.  La  quota  di  contributo  relativa  agli  oneri di
          urbanizzazione   e'  corrisposta  al  comune  all'atto  del
          rilascio   del   permesso  di  costruire  e,  su  richiesta
          dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
          o  parziale  della  quota  dovuta, il titolare del permesso
          puo'  obbligarsi  a  realizzare  direttamente  le  opere di
          urbanizzazione,  nel  rispetto  dell'art. 2, comma 5, della
          legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
          con  le  modalita'  e le garanzie stabilite dal comune, con
          conseguente   acquisizione   delle   opere   realizzate  al
          patrimonio indisponibile del comune.
              3.   La  quota  di  contributo  relativa  al  costo  di
          costruzione,   determinata   all'atto   del   rilascio,  e'
          corrisposta  in  corso  d'opera,  con  le  modalita'  e  le
          garanzie  stabilite  dal  comune, non oltre sessanta giorni
          dalla ultimazione della costruzione.
              4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
          secondaria  e'  stabilita  con  deliberazione del consiglio
          comunale  in  base alle tabelle parametriche che la regione
          definisce per classi di comuni in relazione:
                a) all'ampiezza   ed  all'andamento  demografico  dei
          comuni;
                b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
                c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
          urbanistici vigenti;
                d) ai  limiti  e rapporti minimi inderogabili fissati
          in  applicazione dall'art. 41-quinquies, penultimo e ultimo
          comma,  della  legge  17 agosto 1942, n. 1150, e successive
          modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali.
              5.  Nel  caso  di  mancata  definizione  delle  tabelle
          parametriche da parte della regione e fino alla definizione
          delle   tabelle   stesse,   i  comuni  provvedono,  in  via
          provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
              6.  Ogni  cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare
          gli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria, in
          conformita'   alle   relative  disposizioni  regionali,  in
          relazione  ai  riscontri e prevedibili costi delle opere di
          urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
              7.  Gli  oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
          ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
          o   di   parcheggio,   fognature,   rete  idrica,  rete  di
          distribuzione  dell'energia  elettrica  e del gas, pubblica
          illuminazione, spazi di verde attrezzato.
              7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
          cui   al  comma 7  rientrano  i  cavedi  multiservizi  e  i
          cavidotti  per  il  passaggio di reti di telecomunicazioni,
          salvo  nelle  aree  individuate  dai  comuni sulla base dei
          criteri definiti dalle regioni.
              8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
          ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
          dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
          superiore  all'obbligo,  mercati  di quartiere, delegazioni
          comunali,   chiese  e  altri  edifici  religiosi,  impianti
          sportivi  di  quartiere,  aree  verdi  di quartiere, centri
          sociali   e   attrezzature  culturali  e  sanitarie.  Nelle
          attrezzature   sanitarie   sono  ricomprese  le  opere,  le
          costruzioni  e  gli impianti destinati allo smaltimento, al
          riciclaggio   o   alla   distruzione  dei  rifiuti  urbani,
          speciali,  pericolosi,  solidi  e liquidi, alla bonifica di
          aree inquinate.
              9.  Il  costo  di  costruzione  per  i nuovi edifici e'
          determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
          costi   massimi   ammissibili   per  l'edilizia  agevolata,
          definiti  dalle stesse regioni a norma della lettera g) del
          primo  comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
          Con  lo stesso provvedimento le regioni identificano classi
          di   edifici   con   caratteristiche   superiori  a  quelle
          considerate   nelle   vigenti  disposizioni  di  legge  per
          l'edilizia   agevolata,   per  le  quali  sono  determinate
          maggiorazioni  del detto costo di costruzione in misura non
          superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
          determinazioni  regionali,  ovvero  in eventuale assenza di
          tali  determinazioni,  il  costo di costruzione e' adeguato
          annualmente,  ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
          variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
          permesso  di  costruire comprende una quota di detto costo,
          variabile  dal  5  per  cento  al  20  per cento, che viene
          determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
          e   delle   tipologie   delle   costruzioni  e  della  loro
          destinazione ed ubicazione.
              10.  Nel  caso  di  interventi  su edifici esistenti il
          costo  di  costruzione e' determinato in relazione al costo
          degli  interventi stessi, cosi' come individuati dal comune
          in  base ai progetti presentati per ottenere il permesso di
          costruire.   Al   fine   di  incentivare  il  recupero  del
          patrimonio   edilizio  esistente,  per  gli  interventi  di
          ristrutturazione  edilizia  di  cui  all'art.  3,  comma 1,
          lettera d),   i   comuni  hanno  comunque  la  facolta'  di
          deliberare  che i costi di costruzione ad essi relativi non
          superino  i  valori determinati per le nuove costruzioni ai
          sensi del comma 6».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  (Riordino  della
          finanza  degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              «Art.  1 (Istituzione dell'imposta - Presupposto). - 1.
          A  decorrere dall'anno 1993 e' istituita l'imposta comunale
          sugli immobili (I.C.I.).
              2.   Presupposto   dell'imposta   e'   il  possesso  di
          fabbricati,  di  aree  fabbricabili  e di terreni agricoli,
          siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati,
          ivi  compresi  quelli  strumentali  o alla cui produzione o
          scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa».
          Note all'art. 1, comma 594:
              - Si  riporta  il  testo del comma 22 dell'art. 3 della
          citata  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2004):
              «22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione
          degli  indennizzi  previsti  dalla  legge 29 marzo 2001, n.
          137,   il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro e' autorizzato a stipulare apposite
          convenzioni  con  societa'  direttamente  controllate dallo
          Stato   o   con   enti  pubblici,  con  le  quali  affidare
          l'istruttoria  delle  domande  presentate  ai  sensi  della
          citata  legge  n.  137 del 2001, dietro pagamento dei costi
          documentati e di una commissione per la gestione».
              - La  legge  29  marzo  2001,  n.  137 (Disposizioni in
          materia  di  indennizzi  a  cittadini e imprese operanti in
          territori   della   ex   Jugoslavia,   gia'  soggetti  alla
          sovranita'  italiana),  e'  stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 2001, n. 93.
          Note all'art. 1, comma 596:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 2  dell'art. 6 del
          decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e
          modifiche  della disciplina dei lavori socialmente utili, a
          norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
          144):
              «2.  Le  amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1,
          comma 2,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni,  possono,  ove  ne  ricorrano le
          condizioni   ed  esigenze,  affidare  ai  soggetti  di  cui
          all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione
          coordinata  e continuativa, e lavoro autonomo, le attivita'
          previste  al  comma 3  dell'art.  10,  del  citato  decreto
          legislativo  n.  468  del 1997, e successive modificazioni,
          per la stessa durata ivi prevista».
          Note all'art. 1, comma 598:
              - La legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti
          per  l'accelerazione  dei programmi in corso, finanziamento
          di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia
          residenziale  pubblica), e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 17 agosto 1977, n. 223.
          Note all'art. 1, comma 599:
              - Il   decreto-legge   25   settembre   2001,   n.  351
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico e di
          sviluppo  dei fondi comuni di investimento immobiliare), e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26 settembre
          2001,  n.  224  e  convertito  in legge, con modificazioni,
          dall'art.  1,  legge 23  novembre  2001,  n.  410 (Gazzetta
          Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274).
          Note all'art. 1, comma 601:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 11-bis della legge 5
          agosto   1978,   n.   468   (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
              «Art.   11-bis   (Fondi   speciali).   -  1.  La  legge
          finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
          speciali    destinati   alla   copertura   finanziaria   di
          provvedimenti  legislativi  che  si prevede siano approvati
          nel  corso  degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
          pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli  correlati  al
          perseguimento    degli    obiettivi    del   documento   di
          programmazione  finanziaria  deliberato  dal Parlamento. In
          tabelle  allegate  alla  legge  finanziaria  sono indicate,
          distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
          capitale,  le  somme  destinate alla copertura dei predetti
          provvedimenti  legislativi  ripartiti  per  Ministeri e per
          programmi.  Nella  relazione  illustrativa  del  disegno di
          legge  finanziaria,  con  apposite  note,  sono  indicati i
          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo
          stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
          programmi.  I  fondi speciali di cui al presente comma sono
          iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
          in  appositi  capitoli  la  cui  riduzione,  ai  fini della
          integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
          di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
          dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
              2.  Gli  importi  previsti  nei fondi di cui al comma 1
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per  nuove  o  maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate e
          accantonamenti  di  segno negativo per riduzioni di spese o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono  collegati mediante apposizione della medesima lettera
          alfabetica,  ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata
          all'entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate   da   essi   previsti   per  ciascuno  degli  anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi   relativi   ad  accantonamenti  negativi,  con
          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni  di  spesa  o  incrementi di entrata sono portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa   ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio  e
          correlativamente  assegnati  in  aumento alle dotazioni dei
          fondi di cui al comma 1.
              3.  Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
          previsti  solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
          legge siano stati presentati alle Camere.
              4.  Le  quote  dei  fondi  di  cui al presente art. non
          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da
          quelle  previste  nelle  relative  tabelle per la copertura
          finanziaria  di  provvedimenti  adottati ai sensi dell'art.
          77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita'  naturali  o improrogabili esigenze connesse alla
          tutela  della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
          economico-finanziaria.
              5.  Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
          non  corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
          ramo  del  Parlamento,  di  quelli  di  parte  capitale non
          utilizzate  entro  l'anno  cui si riferiscono costituiscono
          economie  di  bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
          obblighi  internazionali  ovvero ad obbligazioni risultanti
          dai  contratti  o  dai  provvedimenti  di  cui  al comma 3,
          lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
          per  il  primo  anno  resta valida anche dopo il termine di
          scadenza  dell'esercizio  a  cui  si  riferisce  purche' il
          provvedimento  risulti  presentato alle Camere entro l'anno
          ed  entri  in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
          successivo.  Le  economie di spesa da utilizzare a tal fine
          nell'esercizio   successivo  formano  oggetto  di  appositi
          elenchi  trasmessi  alle  Camere  a  cura  del Ministro del
          tesoro  entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
          al  conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
          le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
          relativi  provvedimenti  legislativi sono comunque iscritte
          nel  bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
          vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
          limiti   dei   saldi   previsti  dal  comma 3,  lettera b),
          dell'art. 11».
          Note all'art. 1, comma 603:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 11 della
          legge  5  agosto  1978,  n. 468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29  marzo 1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7».
          Note all'art. 1, comma 608:
              - Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 46 della
          legge  28  dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2002):
              «4.   In   apposito   allegato   al  disegno  di  legge
          finanziaria  sono analiticamente indicati le autorizzazioni
          di  spesa  e  gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
          dei fondi di cui al presente articolo».
          Note all'art. 1, comma 609:
              - Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 11 della
          citata legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
          bilancio):
              «5.  In  attuazione  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o  maggiori  spese  correnti, riduzioni di entrata e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente».