Art. 2.
Rilevazione  informatizzata  dello scrutinio delle elezioni politiche
                              del 2006

  1.  In  occasione delle elezioni politiche dcl 2006, la rilevazione
dei  risultati  degli  scrutini  negli  uffici  elettorali di sezione
individuati,  in  una misura non superiore al 25 per cento del totale
nazionale  delle  sezioni  e  nei  limiti  delle  risorse finanziarie
disponibili,  con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie, e' effettuata secondo
le   disposizioni  del  presente  articolo,  fatti  salvi  tutti  gli
adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti.
  2.  Negli  uffici  elettorali  di  sezione individuati ai sensi del
comma  1, la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio
e'  effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per
l'innovazione  e  le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei
diritti politici.
  3.  L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno
dell'ufficio  elettorale  di sezione, la rilevazione delle risultanze
dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento
informatico,  secondo  le direttive emanate, per quanto di rispettiva
competenza,   dal  Ministero  dell'interno  e  dalla  Presidenza  del
Consiglio   dei  ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie.  A  tale  fine  il  presidente dell'ufficio elettorale di
sezione  nello  svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede,
effettuate  ai  sensi  degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico
delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dai deputati,
di  cui  al decreto dal Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, ((e successive modificazioni,)) tiene anche conto delle esigenze
connesse  alle  modalita' operative della rilevazione informatizzata.
In  caso  di assenza o impedimento dell'operatore informatico, ovvero
di   difficolta'   tecniche   o  operative  nell'effettuazione  della
rilevazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione procede
nelle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti.
  4.  A  conclusione  delle  operazioni  di  spoglio delle schede, il
presidente  dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformita'
degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto
a  quelli  risultanti  dall'annotazione  sulle  tabelle  di scrutinio
cartacee.  In  caso  di  discordanza  tra i risultati, il presidente,
senza  ((per questo)) procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli
adempimenti   previsti  dalla  legge,  tenendo  conto  dei  risultati
riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee.
  5.  Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici
elettorali   di   sezione   individuati,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro per l'innovazione e le
tecnologie  e  il  Ministro  della giustizia, tra quelli indicati nel
decreto  di cui al comma 1, e' avviato un progetto di sperimentazione
della  trasmissione informalizzata dei risultati dello scrutinio agli
uffici  preposti  alla  proclamazione ed alla convalida degli eletti.
Eventuali difficolta' tecniche o operative non possono, in ogni caso,
determinare  rallentamenti  nell'effettuazione  delle  operazioni  di
conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti.
Tale  trasmissione  informatizzata,  avente  carattere esclusivamente
sperimentale,  non  ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di
proclamazione   dei   risultati  e  di  convalida  degli  eletti.  La
sperimentazione  riguarda, ove possibile, i risultati della totalita'
degli  uffici  elettorali  di  sezione di almeno una circoscrizione e
regione  ed  e' svolta sulla base delle direttive emanate, per quanto
di   rispettiva   competenza,   dal   Ministero  dell'interno,  dalla
Presidenza  del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie e dal Ministero della giustizia.
  6.   In   relazione   agli  adempimenti,  alle  forniture  ed  alle
prestazioni dei servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente   articolo,  si  procede  anche  in  deroga  alle  norme  di
contabilita'  generale  dello  Stato. E' applicabile l'articolo 7 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
  7.  Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con
riferimento  alle procedure di cui al comma 6 e' autorizzata la spesa
complessiva   di   euro   34.620.722   per   l'anno   2006   mediante
corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti:
    ((a) per   euro   24.620.722  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 61  della legge
7 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle Tabelle D e F della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;))
    ((e) per euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito  dell'unita' revisionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.))
 
          Rferimenti normativi:
              -  Il  testo degli articoli 68, 69, 70 e 71 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  30 marzo  1957,  n. 361
          (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
          la elezione della Camera dei deputati), recano:
              «Art.  68.  - 1. Compiute le operazioni di cui all'art.
          67,  il  presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno
          scrutatore     designato    mediante    sorteggio    estrae
          successivamente  ciascuna  scheda  dall'urna  contenente le
          schede   per   l'elezione   del   candidato   nei  collegio
          uninominale  e la consegna al presidente. Questi enuncia ad
          alta  voce  il cognome e il nome del candidato nel collegio
          al  quale  e'  stato  attribuito  il  voto. Passa quindi la
          scheda  ad  altro  scrutatore  il  quale,  insieme  con  il
          segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.
              2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi.
          Un  terzo  scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati
          spogliati,  nella cassetta o scatola dalla quale sono state
          tolte  le  schede  non  utilizzate.  Quando  la  scheda non
          contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda
          stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
              3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per
          l'elezione   dei  candidati  nei  collegi  uninominali,  il
          presidente  procede alle operazioni di spoglio delle schede
          per  l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno
          scrutatore     designato    mediante    sorteggio    estrae
          successivamente  ciascuna  scheda  dall'urna  contenente le
          schede    per   l'attribuzione   dei   seggi   in   ragione
          proporzionale  e  la consegna al presidente. Questi enuncia
          ad  alta  voce  il  contrassegno della lista a cui e' stato
          attribuito  il  voto.  Passa  quindi  la  scheda  ad  altro
          scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota
          dei voti di ciascuna lista.
              3-bis.  Il  segretario  proclama ad alta voce i voti di
          lista.  Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono
          stati  spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono
          state  tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non
          contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda
          stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
              4.  E'  vietato estrarre dall'urna una scheda se quella
          precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
          o scatola, dopo spogliato il voto.
              5.
              6.  Le  schede  possono  essere  toccate  soltanto  dai
          componenti del seggio.
              7.  Il  numero  totale  delle  schede  scrutinate  deve
          corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
          presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
          delle  cifre  segnate  nelle  varie colonne del verbale col
          numero   degli  iscritti,  dei  votanti,  dei  voti  validi
          assegnati,  delle schede nulle, delle schede bianche, delle
          schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
          contestati,  verificando  la  congruita' dei dati e dandone
          pubblica  lettura  ed espressa attestazione nei verbali. La
          disposizione  si  applica  sia  con riferimento alle schede
          scrutinate   per  l'elezione  del  candidato  nel  collegio
          uninominale  sia alle schede scrutinate per la scelta della
          lista  ai  fini  dell'attribuzione  dei  seggi  in  ragione
          proporzionale.
              8.  Tutte  queste  operazioni  devono  essere  compiute
          nell'ordine  indicato;  del  compimento  e del risultato di
          ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.»
              «Art. 69 - La validita' dei voti contenuti nella scheda
          deve  essere  ammessa  ogni  qualvolta  possa  desumersi la
          volonta'  effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui
          all'articolo seguente.»
              «Art.   70   -   Salve  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 58,  59,  61  e 62, sono nulli i voti contenuti in
          schede  che  presentino  scritture  o  segni  tali  da  far
          ritenere,  in  modo  inoppugnabile,  che  l'elettore  abbia
          voluto far riconoscere il proprio voto,
              Sono,  altresi',  nulli  i voti contenuti in schede che
          non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino
          la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.»
              «Art.  71.  -  Il  presidente,  udito  il  parere degli
          scrutatori:
                1)  pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare
          dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami
          anche  orali,  le  difficolta' e gli incidenti intorno alle
          operazioni della sezione, nonche' sulla nullita' dei voti;
                2)  decide,  in  via provvisoria, sull'assegnazione o
          meno  dei  voti  contestati  per  qualsiasi  causa  e,  nel
          dichiarare  il  risultato  dello  scrutinio,  da'  atto del
          numero  dei  voti  di  lista e dei voti per i candidati nel
          collegio     uninominale     contestati     ed    assegnati
          provvisoriamente   e   di  quello  dei  voti  contestati  e
          provvisoriamente  non  assegnati,  ai  fini  dell'ulteriore
          esame  da  compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale
          ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
              I  voti  contestati  debbono  essere raggruppati, per i
          singoli  candidati nei collegi uninominali o per le singole
          liste    per    l'attribuzione   dei   seggi   in   ragione
          proporzionale,  a  seconda  dei motivi di contestazione che
          debbono essere dettagliatamente descritti.
              Le  schede  corrispondenti ai voti nulli o contestati a
          qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi
          ultimi  provvisoriamente  assegnati  o  non assegnati, e le
          carte  relative  ai  reclami ed alle proteste devono essere
          immediatamente  vidimate  dal  presidente  e  da almeno due
          scrutatori.».
              - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 7 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia
          di appalti pubblici d servizi), reca:
              «Art.  7  (Trattativa  privata).  -  1. Gli appalti del
          presente  decreto  possono  essere aggiudicati a trattativa
          privata,  previa  pubblicazione  di  un bando, nei seguenti
          casi:
                a)  in  caso  di  offerte  irregolari, dopo che siano
          stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata
          o  un  appalto  concorso,  oppure  in  caso  di offerte che
          risultino  inaccettabili  in  relazione  a  quanto disposto
          dagli  articoli 11,  12,  comma  2,  18,  19  e da 22 a 25,
          purche'    le    condizioni    dell'appalto   non   vengano
          sostanzialmente      modificate;     le     amministrazioni
          aggiudicafrici  pubblicano,  in  questo  caso,  un bando di
          gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le
          imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11
          a  16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano
          presentato  offerte  rispondenti ai requisiti formali della
          procedura d'appalto;
                b) in  casi eccezionali, quando la natura dei servizi
          o   i   rischi   connessi   non  consentano  la  fissazione
          preliminare e globale del prezzo;
                c) in  occasione  di  appalti  in  cui  la natura dei
          servizi,  specie se di natura intellettuale o se rientranti
          tra  quelli  di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda
          impossibile  stabilire  le  specifiche degli appalti stessi
          con  sufficiente  precisione  perche'  essi  possano essere
          aggiudicati  selezionando  l'offerta  migliore in base alle
          norme delle procedure aperte o ristrette.
            2.  Gli  appalti  del  presente  decreto  possono  essere
          aggiudicati   a   trattativa   privata,  senza  preliminare
          pubblicazione di un bando di gara:
                a) quando  non  vi  e'  stata alcuna offerta o alcuna
          offerta   appropriata  dopo  che  sono  stati  esperiti  un
          pubblico  incanto,  una  licitazione  privata  o un appalto
          concorso,  purche'  le condizioni iniziali dell'appalto non
          siano sostanzialmente modificate;
                b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o
          per  ragioni  attinenti  alla  tutela di diritti esclusivi,
          l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a
          un particolare prestatore di servizi;
                c) quando  l'appalto  fa  seguito  ad  un concorso di
          progettazione  e  deve,  in  base  alle  norme applicabili,
          essere  aggiudicato  al vincitore o a uno dei vincitori del
          concorso;  in  quest'ultimo  caso,  tuttavia,  i  vincitori
          devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
                d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per
          impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili
          per  l'amministrazione  aggiudicatrice,  non possano essere
          osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il
          pubblico   incanto,   la   licitazione  privata,  l'appalto
          concorso  o  la  trattativa privata con pubblicazione di un
          bando;   le   circostanze  addotte  per  giustificare  tale
          impellente   urgenza   non  devono  in  alcun  caso  essere
          imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
                e) per  i  servizi  complementari  non  compresi  nel
          progetto  inizialmente  preso  in  considerazione,  ne' nel
          contratto   inizialmente  concluso,  ma  che,  a  causa  di
          circostanze  impreviste,  siano  diventati necessari per la
          prestazione   del  servizio  oggetto  del  progetto  o  del
          contratto,  purche'  siano  aggiudicati  al  prestatore che
          fornisce questo servizio, a condizione che:
                  1)  tali  servizi  complementari non possano venire
          separati,   sotto   il   profilo   tecnico   o   economico,
          dall'appalto  principale  senza  recare gravi inconvenienti
          all'amministrazione,   ovvero,   pur   essendo   separabili
          dall'esecuzione  dell'appalto  iniziale, siano strettamente
          necessari per il suo perfezionamento;
                  2)  il  valore  complessivo  stimato  degli appalti
          aggiudicati  per  servizi complementari non puo', tuttavia,
          superare  il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto
          principale;
                f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
          servizi  analoghi  gia'  affidati allo stesso prestatore di
          servizi  mediante  un  precedente appalto aggiudicato dalla
          stessa amministrazione, purche' tali servizi siano conformi
          a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un
          primo  appalto conformemente alle procedure di cui al comma
          3;  in  questo  caso  il  ricorso  alla trattativa privata,
          ammesso  solo  nei  tre  anni  successivi  alla conclusione
          dell'appalto  iniziale,  deve  essere indicato in occasione
          del  primo  appalto  e  il  costo  complessivo  stimato dei
          servizi    successivi    e'    preso    in   considerazione
          dall'amministrazione  aggiudicatrice  per la determinazione
          del valore globale dell'appalto.
              3.  In ogni altro caso si applicano le procedure di cui
          all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).».
              -  Il  testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), reca:
              «Art.   61   (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30  giuio  1998,  n.  208,  al  quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di curo per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
          dell'art.11,  comma  3,  lettera  f),  della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma  1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche';
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
                b) per  gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
              4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
          costituiscono  limiti  massimi  di spesa ai sensi del comma
          6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
              5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30 giugno  di  ogni  anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
          comunicazione alle competenti commissioni.
              8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
              9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle  aree  sottoutilizzate  del  Centro  Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3,  lettera c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
              10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma   2,  del  decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
          nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
          contratti  di  programma  una  quota  pari all'85 per cento
          delle   economie   e'  riservata  alle  aree  depresse  del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di vui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento   alle   aree   sottoutilizzate   del  Centro-  Nord,
          ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal
          citato  art.  87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese    nell'obiettivo 2,    di   cui   al   predetto
          regolamento.
              11.  Aggiungere  il  seguente  comma  all'art.  18, del
          decreto  legislativo  21 aprile 2000, n. 185: «Sono esclusi
          dal  finanziamento  i progetti che si riferiscono a settori
          esclusi  o  sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da
          disposizioni comunitaria.».
              12.  Aggiungere  il  seguente  comma  all'art.  23, del
          decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «La societa' di
          cui  al  comma  1  puo'  essere  autorizzata  dal Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  ad  effettuare,  con  le
          modalita'  da  esso stabilite ed a valere sulle risorse del
          Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488,  una o piu' operazioni di cartolarizzazione
          dei  crediti  maturati  con  i  mutui  di  cui  al presente
          decreto.  Alle  predette operazioni di cartolarizzazione si
          applicano  le  disposizioni  di cui all'art. 15 della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  e successive modificazioni. I
          ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al
          medesimo  Fondo  per essere riutilizzati per gli interventi
          di   cui   al   presente   decreto.  Dell'entita'  e  della
          destinazione   dei  ricavi  suddetti  la  societa'  informa
          quadrimestralmente il CIPE.».
              13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3, lettere a) e c), del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
          de  minimis  di  cui  al  regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione,  del  12 gennaio  2001.  Il  CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di proventi»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma  devono  produrre istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.
              - La legge 23 dicembre 2005, n. 266 reca: (Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2006).