Art. 3-bis.
                      Disposizioni transitorie

  ((1.  Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla
data  di  entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche
nel  caso  in  cui  lo  scioglimento  della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o
inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni:))
    ((a) il  numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione
di liste e candidature e' ridotto alla meta'.;))
    ((b) le  cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del testo
unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957,  n.  361,  e  successive modificazioni, non hanno effetto se le
funzioni  esercitate  siano  cessate  entro i sette giorni successivi
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del
presente decreto.))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art.  7,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 marzo  1957, n. 361 (Approvazione del
          testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
          Camera del deputato, reca:
              «7. - Non sono eleggibili:
                a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
                b) i presidenti delle Giunte provinciali;
                c) i  sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai
          20.000 abitanti;
                d) il  capo e vice capo della polizia e gli ispettori
          generali di pubblica sicurezza;
                e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
                f) il  Rappresentante  del  Governo presso la Regione
          autonoma  della  Sardegna, il Commissario dello Stato nella
          Regione  siciliana, i commissari del Governo per le regioni
          a  statuto  ordinario,  il  commissario  del Governo per la
          regione   Friuli-Venezia   Giulia,   il   presidente  della
          Commissione  di coordinamento per la regione Valle d'Aosta,
          i  commissari  del  Governo  per  le  province  di Trento e
          Bolzano,  i  prefetti  e  coloro  che  fanno  le veci nelle
          predette cariche;
                g) i   viceprefetti   e   i  funzionari  di  pubblica
          sicurezza;
                h) gli   ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e  gli
          ufficiali  superiori  delle Forze annate dello Stato, nella
          circoscrizione del loro comando territoriale.
              Le  cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono
          riferite  anche  alla  titolarita' di analoghe cariche, ove
          esistenti,  rivestite presso corrispondenti organi in Stati
          esteri.
              Le  cause  di  ineleggibiita',  di  cui  al  primo e al
          secondo  comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate
          siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
          scadenza   del  quinquennio  di  durata  della  Camera  dei
          deputati.
              Per  cessazione  dalle  funzioni si intende l'effettiva
          astensione  da  ogni  atto  inerente all'ufficio rivestito,
          preceduta,  nei  casi previsti alle lettere a), b) e c) del
          primo  comma  e  nei  corrispondenti  casi disciplinati dal
          secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni
          e,  negli  altri  casi,  dal  trasferimento,  dalla  revoca
          dell'incarico  o  del  comando  ovvero  dal collocamento in
          aspettativa.
              L'accettazione  della candidatura comporta in ogni caso
          la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a),
          b) e c).
              Il  quinquennio decorre dalla data della prima riunione
          dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art.
          11.
            In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne
          anticipi  la  scadenza di oltre centoventi giorni, le cause
          di  ineleggibilita'  anzidette  non  hanno  effetto  se  le
          funzioni  esercitate  siano  cessate  entro  i sette giorni
          successivi  alla  data  di  pubblicazione  del  decreto  di
          scioglimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.».