Art. 3-quater. Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti ((1. L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' sostituito dal seguente: «1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, o lista che partecipa all'elezioni, escluse quelle sostenute dal singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali e' presente con liste o candidati».))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 10, legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti). - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, o lista che partecipa all'elezioni, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'art. 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali e' presente con liste o candidati».