Art. 3-quater.
        Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti

  ((1.  L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
e' sostituito dal seguente:
  «1.  Le  spese  per  la  campagna  elettorale  di  ciascun partito,
movimento,   o  lista  che  partecipa  all'elezioni,  escluse  quelle
sostenute  dal  singoli  candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7,
non  possono  superare  la  somma  risultante  dalla  moltiplicazione
dell'importo  di  euro  1,00  per il numero complessivo che si ricava
sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali  delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati
e  quelli  iscritti  nelle  liste  elettorali  delle circoscrizioni o
collegi  per  il  Senato della Repubblica nelle quali e' presente con
liste o candidati».))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 10, legge 10 dicembre
          1993,  n.  515  (Disciplina  delle  campagne elettorali per
          l'elezione  alla  Camera  dei  deputati  e  al Senato della
          Repubblica),   e   successive   modificazioni,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  10  (Limiti  alle spese elettorali dei partiti o
          movimenti).  -  1. Le  spese  per la campagna elettorale di
          ciascun   partito,   movimento,   o   lista  che  partecipa
          all'elezioni,   escluse   quelle   sostenute   dai  singoli
          candidati  di  cui  al  comma  2  dell'art.  7, non possono
          superare   la   somma   risultante   dalla  moltiplicazione
          dell'importo  di euro 1,00 per il numero complessivo che si
          ricava  sommando  i  totali  dei cittadini della Repubblica
          iscritti  nelle  liste  elettorali  delle  circoscrizioni o
          collegi  per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle
          liste  elettorali  delle  circoscrizioni  o  collegi per il
          Senato della Repubblica nelle quali e' presente con liste o
          candidati».