Art. 3-quinquies. Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale ((1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le parole «due nomi» sono sostituite dalle seguenti: «un nome». 2. All'articolo 12, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la parola «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre».))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), cosi' come modificato dalla presente legge: «2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimita', Qualora la nomina non sia fatta all'unanimita', ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.». - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 12, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), cosi' come modificato dalla presente legge: «La Commissione e' composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.».