Art. 3-quinquies.
Nomina  di  scrutatori  e  composizione  della Commissione elettorale
                              comunale

  ((1.  All'articolo 6,  comma 2, secondo periodo della legge 8 marzo
1989,  n.  95,  e successive modificazioni, le parole «due nomi» sono
sostituite dalle seguenti: «un nome».
  2.  All'articolo 12,  secondo  comma,  del  testo  unico  di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 marzo 1967, n. 223, e
successive  modificazioni,  la  parola  «quattro» e' sostituita dalla
seguente: «tre».))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 6, della
          legge   8 marzo   1989,  n.  95  (Norme  per  l'istituzione
          dell'albo   e   per   il  sorteggio  delle  persone  idonee
          all'ufficio  di  scrutatore di seggio elettorale e modifica
          all'articolo   53  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
          composizione    e    la   elezione   degli   organi   delle
          amministrazioni   comunali,   approvato   con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «2.  Alle  nomine  di  cui alle lettere a), b) e c) del
          comma  1  si  procede all'unanimita', Qualora la nomina non
          sia  fatta all'unanimita', ciascun membro della Commissione
          elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro
          che  hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parita' di
          voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.».
              - Si  riporta  il testo del secondo comma dell'art. 12,
          del  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della
          Repubblica  20 marzo  1967,  n. 223 (Approvazione del testo
          unico  delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo
          e  per  la  tenuta  e la revisione delle liste elettorali),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «La  Commissione  e'  composta  dal  sindaco  e  da tre
          componenti  effettivi  e  tre  supplenti  nei comuni al cui
          consiglio  sono  assegnati fino a cinquanta consiglieri, da
          otto  componenti  effettivi  e  otto  supplenti negli altri
          comuni.».