Art. 3-sexies.
Voto  dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio
                      o missioni internazionali

  ((1.  In  occasione  delle  prime  elezioni politiche e delle prime
consultazioni    referendarie    previste   dall'articolo 138   della
Costituzione successive alla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  sono  ammessi  a  votare  nella
circoscrizione  Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione nei
limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:
    a) il  personale  appartenente  alle Forze armate e alle Forze di
polizia   temporaneamente   all'estero   in  quanto  impegnato  nello
svolgimento di missioni internazionali;
    b) i  dipendenti  di amministrazioni dello Stato, temporaneamente
all'estero  per  motivi di servizio, qualora la durata prevista della
loro     permanenza     all'estero,    secondo    quanto    attestato
dall'amministrazione  di  appartenenza,  sia superiore a dodici mesi,
nonche',  qualora  non  iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani
residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
    c) i   professori   universitari,   ordinari   ed   associati,  i
ricercatori  e  i  professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma
10,  della  legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio
presso  istituti  universitari e di ricerca all'estero per una durata
complessiva  di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore
della   legge   di  conversione  del  presente  decreto,  si  trovino
all'estero da almeno tre mesi.
  2.  I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in
appositi  elenchi  aggiuntivi  alle  anagrafi  dei cittadini italiani
residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1, lettera c), entro i quindici
giorni  successivi  alla  data  di  entrata  in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto devono necessariamente registrarsi
negli   schedari   predisposti   dai   consolati   finalizzati   alla
composizione delle liste elettorali.
  4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui
al  comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo
status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.
  5.  Le  amministrazioni  di appartenenza comunicano, entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  ai  comuni  e  al  Ministero  dell'interno i dati
relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).
  6.  Gli  elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi
possono  esercitare  il  diritto  di  voto  in Italia, e in tale caso
votano  nella  circoscrizione  del territorio nazionale relativa alla
sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare
per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
  7.  Ai  fini  dell'esercizio del diritto di voto dell'esercizio del
diritto  di  opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali,
si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni di cui alla
legge  27 dicembre  2001,  n.  459,  e  al  relativo  regolamento  di
attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2003, n. 104.
  8.  Negli  Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate
nello  svolgimento di attivita' istituzionali, gli elettori di cui al
comma  1, lettera a), nonche' gli elettori in servizio presso le sedi
diplomatiche  e  consolari, e i loro familiari conviventi, votano per
corrispondenza  nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non
siano   state  concluse  le  intese  in  forma  semplificata  di  cui
all'articolo 19  comma  1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi
sia  la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19,
comma 4.
  9.  Per  le finalita' di cui al comma 8, il Ministro della difesa e
il  Ministro  degli  affari  esteri,  previa  intesa, definiscono, in
considerazione  delle  particolari  situazioni  locali,  le modalita'
tecnico-organizzative  per  il  recapito delle schede elettorali agli
aventi  diritto  al  voto  ed  il successivo trasferimento dei plichi
contenenti  le  schede  votate  ad un ufficio consolare appositamente
individuato  o  direttamente  nel  territorio  nazionale  all'Ufficio
centrale per la circoscrizione Estero.
  10.  I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello
svolgimento  di  missioni  internazionali  e  i titolari degli uffici
diplomatici   e  consolari,  o  loro  delegati  adottano  ogni  utile
iniziativa   al   fine   di   garantire   il  rispetto  dei  principi
costituzionali della personalita' e della segretezza del voto».))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 48 e 138 della
          Costituzione:
              «Art.  48.  - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e
          donne, che hanno raggiunto la maggiore eta'.
              Il  voto  e'  personale ed eguale, libero e segreto. Il
          suo esercizio e' dovere civico.
              La   legge   stabilisce   requisiti   e  modalita'  per
          l'esercizio  del  diritto  di  voto dei cittadini residenti
          all'estero  e  ne  assicura  l'effettivita'. A tale fine e'
          istituita  una  circoscrizione  Estero per l'elezione delle
          Camere,   alla   quale  sono  assegnati  seggi  nel  numero
          stabilito   da   norma  costituzionale  e  secondo  criteri
          determinati dalla legge.
              Il  diritto di voto non puo' essere limitato se non per
          incapacita'   civile  o  per  effetto  di  sentenza  penale
          irrevocabile o nei casi di indegnita' morale indicati dalla
          legge».
              «Art.  138 - Le leggi di revisione della Costituzione e
          le  altre  leggi  costituzionali  sono adottate da ciascuna
          Camera  con  due successive deliberazioni ad intervallo non
          minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
          dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
              Le  leggi  stesse sono sottoposte a referendum popolare
          quando,   entro  tre  mesi  dalla  loro  pubblicazione,  ne
          facciano  domande  un  quinto  dei  membri  di una Camera o
          cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
              La  legge  sottoposta a referendum non e' promulgata se
          non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
              Non  si  fa  luogo  a  referendum  se la legge e' stata
          approvata  nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
          a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.».
              - Si  riporta il testo del comma 10, dell'art. 1, della
          legge   4 novembre   2005,   n.   230  (Nuove  disposizioni
          concernenti  i  professori  e  i ricercatori universitari e
          delega  al  Governo  per  il  riordino del reclutamento dei
          professori universitari);
              «10.  Sulla  base  delle  proprie esigenze didattiche e
          nell'ambito  delle  relative  disponibilita'  di  bilancio,
          previo  espletamento  di procedure, disciplinate con propri
          regolamenti,  che assicurino la valutazione comparativa dei
          candidati  e  la  pubblicita'  degli  atti,  le universita'
          possono  conferire  incarichi  di  insegnamento  gratuiti o
          retribuiti,  anche  pluriennali, nei corsi di studio di cui
          all'art.  3 del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004,
          n.  270  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
          della   ricerca,   a  soggetti  italiani  e  stranieri,  ad
          esclusione   del  personale  tecnico  amministrativo  delle
          universita',  in possesso di adeguati requisiti scientifici
          e  professionali  e  a  soggetti  incaricati all'interno di
          strutture   universitarie   che   abbiano  svolto  adeguata
          attivita' di ricerca debitamente documentata, sulla base di
          criteri  e modalita' definiti dal Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  con  proprio  decreto,
          sentiti   la   Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
          italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico
          e'  determinato  da  ciascuna  universita' nei limiti delle
          compatibilita'   di   bilancio   sulla  base  di  parametri
          stabiliti   con   decreto   del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
          per la funzione pubblica.».
              - La  legge  27 ottobre 1988, n. 470, reca: «Anagrafe e
          censimento degli italiani all'estero».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
          2003,  n.  104 reca: (Regolamento di attuazione della legge
          27 dicembre   2001,   n.   459,   recante   disciplina  per
          l'esercizio  del  diritto  di  voto  dei cittadini italiani
          residenti all'estero).
              - Si  riporta il testo del comma 1, dell'art. 19, della
          legge  27 dicembre  2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del
          diritto   di   voto   dei   cittadini   italiani  residenti
          all'estero);
              «1.  Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono
          intese  in forma semplificata con i Governi degli Stati ove
          risiedono cittadini italiani per garantire:
                a) che  l'esercizio  del  voto  per corrispondenza si
          svolga  in  condizioni  di  eguaglianza,  di  liberta' e di
          segretezza;
                b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto
          di  lavoro  e  per  i  diritti individuali degli elettori e
          degli  altri  cittadini  italiani in conseguenza della loro
          partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente
          legge.».