Art. 2. 1. Decorso il termine di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, tutti gli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998 e soggetti all'approvazione di tipo ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, titolo I, punto XVII e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, capo IV, art. 12, comma 1, nonche' dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, punto 2.7.5, devono essere dotati di marcatura CE e di quant'altro richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998 stesso. 2. La messa in servizio dei prodotti di cui al comma precedente e' ammessa dopo la data prevista dall'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, purche' gia' immessi in commercio entro tale data.