Art. 3.
  1.  I  commi  1,  2  e  3  dell'art.  3  del  decreto  del Ministro
dell'ambiente  16 maggio  1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  n.  156  del  5 luglio  1996,  recante
«Requisiti  tecnici di omologazione e di installazione e procedure di
controllo  dei  sistemi  di  recupero  dei vapori di benzina prodotti
durante  le  operazioni  di rifornimento degli autoveicoli presso gli
impianti di distribuzione carburanti» sono sostituiti dai seguenti:
  «Art.  3. - 1. Ai fini dell'omologazione dei dispositivi componenti
il  sistema di recupero dei vapori, l'efficienza media del sistema di
recupero  non  deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore
medio  del  rapporto  V/L compreso tra 0,95 e 1,05. Il raggiungimento
del valore di efficienza viene comprovato da una prova effettuata sul
prototipo.  Sino  alla  emanazione di una specifica regola tecnica da
parte  degli  organi competenti, in via provvisoria l'efficienza deve
essere  determinata  con  prove  effettuate  con  sistemi  di  misura
utilizzanti  il  metodo  volumetrico-gravimetrico  del TUV Rheinland,
oppure  con  altro di dimostrata equivalenza, rilevando le perdite di
vapori  di  benzina globali, incluse quelle degli sfiati dai serbatoi
interrati.
  2.  La  certificazione comprovante l'efficienza del prototipo viene
rilasciata  da  un  laboratorio  italiano od estero a cio' abilitato.
L'omologazione  dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei
vapori   e'   rilasciata  dal  Ministero  dell'interno  al  quale  il
fabbricante  deve presentare apposita domanda. La domanda deve essere
corredata  della  documentazione  necessaria alla identificazione dei
dispositivi  componenti  il  sistema  di  recupero dei vapori e dalla
certificazione di prova di cui al precedente comma 1.
  3.  I  dispositivi  legalmente  riconosciuti nei Paesi appartenenti
all'Unione  europea, che soddisfino ai requisiti di cui al precedente
comma  1,  possono  essere immessi in commercio in Italia, per essere
impiegati   nel  campo  di  applicazione  disciplinato  dal  presente
decreto.  A tal fine, deve essere presentata apposita istanza diretta
al  Ministero dell'interno, corredata della documentazione necessaria
alla  identificazione  del  dispositivo  di  recupero  vapori e delle
relative  certificazioni  di  prova  rilasciate  o riconosciute dalle
competenti  autorita'.  Documentazione e certificazioni devono essere
accompagnati da traduzione in lingua italiana.».
  2.  L'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996,
di cui al comma 1, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  4.  - 1. Decorso il termine di cui all'art. 12, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23 marzo 1998, n. 126, i
sistemi  recupero vapore immessi in commercio in Italia devono essere
provvisti  di  omologazione  ai  sensi  del  presente  decreto  e  di
certificazione  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 126.».