Art. 4. 1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, di cui all'art. 3, e' sostituito dal seguente: «1. I distributori per l'erogazione dei liquidi di categoria A e B devono essere provvisti di: a) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformita' all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie e norme applicabili. Si considerano costruiti come sopra specificato, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili citate anche in premessa, per l'installazione nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto n. 18 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, i distributori per l'erogazione di liquidi di categoria A e B con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1. L'utilizzo di una diversa categoria dev'essere oggetto di un appropriato riferimento specifico nel documento di valutazione del rischio, ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio; b) dispositivi per il recupero vapori omologati da parte del Ministero dell'interno, ovvero riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, solo per i distributori per liquidi di categoria A; c) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.».