Art. 5. 1. In attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e dalla direttiva 94/9/CE, i distributori per l'erogazione gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) devono essere provvisti di: a) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformita' all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie e norme applicabili. Si considerano costruiti come sopra specificato, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili citate anche in premessa, per l'installazione nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto 7 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, i distributori per l'erogazione di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1. L'utilizzo di una diversa categoria dev'essere oggetto di un appropriato riferimento specifico nel documento di valutazione del rischio, ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio; b) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto. 2. Il punto 2.7.5 «Apparecchi di distribuzione automatici» del titolo II «Modalita' costruttive» dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione», come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 28 giugno 2002, recante «Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» e' sostituito dal seguente: «2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici. I distributori per l'erogazione di gas naturale devono essere provvisti di: a) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformita' all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie e norme applicabili. Si considerano costruiti come sopra specificato, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili citate anche in premessa, per l'installazione nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto 7 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, i distributori per l'erogazione di gas naturale con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1. L'utilizzo di una diversa categoria dev'essere oggetto di un appropriato riferimento specifico nel documento di valutazione del rischio ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio; b) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto. Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso. Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere inserita una valvola di non ritorno. L'impianto di scarico in atmosfera deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio. L'estremita' superiore del condotto di scarico in atmosfera deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile. I distributori devono essere collegati elettricamente a terra secondo quanto prescritto al punto 2.9. Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un dispositivo di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio stesso. Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito: un sistema di controllo automatico della pressione che interagisca con la testata contometrica, oppure un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilita'. Sulla base di specifiche norme tecniche armonizzate il Ministero dell'interno emanera' disposizioni per l'esercizio di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione del tipo self-service. Tali impianti devono essere in ogni caso presidiati da personale addetto durante l'orario di apertura al pubblico.». 3. I distributori o i gruppi erogatori fissi, per la sola erogazione dei liquidi di categoria C (gasolio), nel caso di installazione degli stessi al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive, devono essere provvisti di: a) marcatura CE dei componenti ai sensi delle direttive applicabili nonche' di approvazione di tipo ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, titolo I, punto XVII, non rientrando tali distributori o gruppi erogatori fissi nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e della direttiva 94/9/CE, ne' per la classificazione delle zone ad essi interne ne' per quelle esterne in cui saranno installati; l'eventuale marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e della direttiva 94/9/CE sostituisce, a tutti gli effetti, la suddetta approvazione di tipo; b) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto. 4. I contenitori-distributori mobili, definiti dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 1990, recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri» ad uso privato per l'erogazione di liquidi di sola categoria C (gasolio), nel caso di installazione degli stessi al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive, devono essere provvisti di marcatura CE dei componenti ai sensi delle direttive applicabili nonche' di approvazione di tipo ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, titolo I, punto XVII, non rientrando tali contenitori-distributori mobili nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e della direttiva n. 94/9/CE, ne' per la classificazione delle zone ad essi interne ne' per quelle esterne in cui saranno installati.