Art. 11.
                   (Servizio di accesso condiviso)

   1. L'accesso  condiviso consente la realizzazione nella parte alta
dello  spettro  di  servizi  (voce  e dati) con tecnologie xDSL di un
operatore  alternativo,  mentre  la  porzione inferiore dello spettro
continua ad essere utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi
in banda fonica da parte dell'operatore notificato.
   2. Il  servizio  di  acceso  condiviso,  nel  caso  di splitter di
centrale  a  carico  dell'operatore richiedente, include la fornitura
delle componenti di rete dal permutatore principale al ripartitore di
"confine" e da quest'ultimo al permutatore principale.
   3. L'operatore  notificato provvede alla fornitura opzionale dello
splitter in centrale a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed
orientate  al  costo,  da  pubblicare nell'offerta di riferimento. In
tale caso il servizio di accesso condiviso include la fornitura delle
sole  componenti di rete dal permutatore principale al ripartitore di
"confine".
   4. L'operatore notificato e' responsabile del rispetto dei livelli
di qualita' garantiti per i parametri fisici della linea tra il punto
terminale  del  raccordo  di  utente  ed il permutatore di "confine",
nonche',  nel  caso  di  splitter  di centrale fornito dall'operatore
richiedente, della gestione del raccordo dal ripartitore di "confine"
al permutatore principale.
   5. L'accesso condiviso e' realizzato in due modalita':
    a. Trasmissione  di servizi xDSL in condivisione con servizi POTS
(c.d. xDSL su POTS);
    b. Trasmissione  di servizi ADSL in condivisione con servizi ISDN
(c.d. xDSL su ISDN).
   6. Per  il  servizio  di  ADSL  su  linea  ISDN,  la fornitura del
servizio  xDSL  avviene  predisponendo  una  seconda linea in accesso
disaggregato condiviso.
   7. Gli  operatori  concordano modalita' gestionali congiunte per i
casi  di riparazione guasti della linea di fonia e/o della banda dati
che richiedono la temporanea disattivazione della linea.