Art. 11. (Servizio di accesso condiviso) 1. L'accesso condiviso consente la realizzazione nella parte alta dello spettro di servizi (voce e dati) con tecnologie xDSL di un operatore alternativo, mentre la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi in banda fonica da parte dell'operatore notificato. 2. Il servizio di acceso condiviso, nel caso di splitter di centrale a carico dell'operatore richiedente, include la fornitura delle componenti di rete dal permutatore principale al ripartitore di "confine" e da quest'ultimo al permutatore principale. 3. L'operatore notificato provvede alla fornitura opzionale dello splitter in centrale a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate al costo, da pubblicare nell'offerta di riferimento. In tale caso il servizio di accesso condiviso include la fornitura delle sole componenti di rete dal permutatore principale al ripartitore di "confine". 4. L'operatore notificato e' responsabile del rispetto dei livelli di qualita' garantiti per i parametri fisici della linea tra il punto terminale del raccordo di utente ed il permutatore di "confine", nonche', nel caso di splitter di centrale fornito dall'operatore richiedente, della gestione del raccordo dal ripartitore di "confine" al permutatore principale. 5. L'accesso condiviso e' realizzato in due modalita': a. Trasmissione di servizi xDSL in condivisione con servizi POTS (c.d. xDSL su POTS); b. Trasmissione di servizi ADSL in condivisione con servizi ISDN (c.d. xDSL su ISDN). 6. Per il servizio di ADSL su linea ISDN, la fornitura del servizio xDSL avviene predisponendo una seconda linea in accesso disaggregato condiviso. 7. Gli operatori concordano modalita' gestionali congiunte per i casi di riparazione guasti della linea di fonia e/o della banda dati che richiedono la temporanea disattivazione della linea.