Art. 14.
                    (Servizio di canale numerico)

   1. L'operatore  notificato fornisce il servizio di canale numerico
tra  il  punto  terminale  del  raccordo  d'utente e l'interfaccia di
consegna all'operatore richiedente. La fornitura del servizio include
l'apparato   in   sede  d'utente  e  garantisce  un  flusso  numerico
simmetrico punto-punto a velocita' costante.
   2. Il  servizio  di canale numerico e' previsto con interfaccia di
consegna  presso  la  centrale  SL di riferimento, con interfaccia di
consegna  presso  la centrale SGU di riferimento e con interfaccia di
consegna  presso  un  sito dell'operatore richiedente nelle immediate
vicinanze della centrale.
   3. L'operatore  notificato,  in  sostituzione alla disaggregazione
fisica, ha l'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico con
interfaccia di consegna presso la centrale SL di riferimento nei casi
in  cui l'operatore e' co-locato in una centrale SL e l'utente non e'
raggiungibile  tramite un accesso fisico (ad es. perche' rilegato con
MUX).
   4. L'operatore  notificato,  in  sostituzione alla disaggregazione
fisica, ha l'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico con
interfaccia  di  consegna  presso  la  centrale SGU di riferimento (o
nelle  sue  immediate  vicinanze) nei  casi  in  cui non e' possibile
alcuna  forma  di co-locazione presso la centrale SL e l'operatore e'
colocato  nella  centrale  SGU  di riferimento (o nelle sue immediate
vicinanze).
   5. Il  servizio  di  canale  numerico  e'  offerto  con  velocita'
Nx64Kbps, 2Mbps, NxSHDSL fino a 9,2Mbps e 34Mbps.
   6. L'offerta  di  canale numerico reca la disponibilita' annua del
servizio  ed  i  parametri  di qualita' specificati nelle Racc. ITU-T
G.821 / G.826 G.823 / G.825 e G.822.
   7. L'operatore notificato prevede per il provisioning ed assurance
livelli  di  SLA  e  penali  almeno analoghi a quelli previsti per il
servizio   di   segmenti  terminali  di  linee  affittate  di  uguale
capacita'.