Art. 14. (Servizio di canale numerico) 1. L'operatore notificato fornisce il servizio di canale numerico tra il punto terminale del raccordo d'utente e l'interfaccia di consegna all'operatore richiedente. La fornitura del servizio include l'apparato in sede d'utente e garantisce un flusso numerico simmetrico punto-punto a velocita' costante. 2. Il servizio di canale numerico e' previsto con interfaccia di consegna presso la centrale SL di riferimento, con interfaccia di consegna presso la centrale SGU di riferimento e con interfaccia di consegna presso un sito dell'operatore richiedente nelle immediate vicinanze della centrale. 3. L'operatore notificato, in sostituzione alla disaggregazione fisica, ha l'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico con interfaccia di consegna presso la centrale SL di riferimento nei casi in cui l'operatore e' co-locato in una centrale SL e l'utente non e' raggiungibile tramite un accesso fisico (ad es. perche' rilegato con MUX). 4. L'operatore notificato, in sostituzione alla disaggregazione fisica, ha l'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico con interfaccia di consegna presso la centrale SGU di riferimento (o nelle sue immediate vicinanze) nei casi in cui non e' possibile alcuna forma di co-locazione presso la centrale SL e l'operatore e' colocato nella centrale SGU di riferimento (o nelle sue immediate vicinanze). 5. Il servizio di canale numerico e' offerto con velocita' Nx64Kbps, 2Mbps, NxSHDSL fino a 9,2Mbps e 34Mbps. 6. L'offerta di canale numerico reca la disponibilita' annua del servizio ed i parametri di qualita' specificati nelle Racc. ITU-T G.821 / G.826 G.823 / G.825 e G.822. 7. L'operatore notificato prevede per il provisioning ed assurance livelli di SLA e penali almeno analoghi a quelli previsti per il servizio di segmenti terminali di linee affittate di uguale capacita'.