Art. 15.
   (Servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra)

   1. Il servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra
prevede  la  fornitura  di  fibra  ottica  spenta tra una centrale di
stadio  di  linea  dell'operatore  notificato  e  la  centrale SGU di
competenza  o  tra  due  centrali  di  stadio di linea dell'operatore
notificato  tra cui esistano infrastrutture civili dirette (cavidotti
e portanti).
   2. In  caso  di  comprovata  indisponibilita'  del  servizio,  per
assenza di risorse di rete, l'operatore notificato ha l'obbligo di:
    a. offrire la condivisione delle infrastrutture civili al fine di
permettere   all'operatore   richiedente  di  installare  la  propria
infrastruttura trasmissiva;
    b. offrire  un  servizio  di  co-locazione  sui  propri  siti per
l'installazione degli apparati di trasmissione dell'operatore al fine
di  consentire  a  quest'ultimo  la  realizzazione  del prolungamento
attraverso l'utilizzo di portanti fisici o di portanti radio.
   3. L'operatore  notificato inserisce nell'Offerta di Riferimento i
servizi  di  condivisione  delle  sue  infrastrutture  per la posa di
portanti trasmissivi e l'installazione di apparati per ponti radio ad
opera  di altro operatore autorizzato. In particolare sono oggetto di
offerta:
    a. cavidotti  (cunicoli,  tubazioni,  etc.), pozzetti, camerette,
pali,  etc.,  per  la  realizzazione  di canali trasmissivi basati su
portanti fisici;
    b. tralicci,  recinti  per shelter, etc., per la realizzazione di
canali trasmissivi basati su portanti radio.