Art. 15. (Servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra) 1. Il servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra prevede la fornitura di fibra ottica spenta tra una centrale di stadio di linea dell'operatore notificato e la centrale SGU di competenza o tra due centrali di stadio di linea dell'operatore notificato tra cui esistano infrastrutture civili dirette (cavidotti e portanti). 2. In caso di comprovata indisponibilita' del servizio, per assenza di risorse di rete, l'operatore notificato ha l'obbligo di: a. offrire la condivisione delle infrastrutture civili al fine di permettere all'operatore richiedente di installare la propria infrastruttura trasmissiva; b. offrire un servizio di co-locazione sui propri siti per l'installazione degli apparati di trasmissione dell'operatore al fine di consentire a quest'ultimo la realizzazione del prolungamento attraverso l'utilizzo di portanti fisici o di portanti radio. 3. L'operatore notificato inserisce nell'Offerta di Riferimento i servizi di condivisione delle sue infrastrutture per la posa di portanti trasmissivi e l'installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore autorizzato. In particolare sono oggetto di offerta: a. cavidotti (cunicoli, tubazioni, etc.), pozzetti, camerette, pali, etc., per la realizzazione di canali trasmissivi basati su portanti fisici; b. tralicci, recinti per shelter, etc., per la realizzazione di canali trasmissivi basati su portanti radio.