Art. 16. (Condizioni generali di offerta) 1. I contenuti dei contratti per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato sono negoziati dalle parti nel rispetto della presente delibera e delle disposizioni del Codice. 2. L'operatore notificato fornisce i servizi di accesso disaggregato indipendentemente dalla tipologia di cliente ivi attestato e dall'utilizzo per cui vengono richiesti. Nel rispetto dei limiti delle risorse di rete esistenti e pianificate, nonche' delle pertinenti norme tecniche e delle condizioni di corretto funzionamento della rete e' specificamente ammesso l'uso dei servizi di accesso disaggregato al fine di produrre segmenti terminali di line affittate da impiegare per servizi a clienti finali o ad altri operatori. 3. Nell'ambito delle negoziazioni del contratto per la fornitura del servizio di accesso disaggregato, l'operatore notificato fornisce con sollecitudine qualunque tipo di informazione necessaria per il processo di valutazione da parte dell'operatore delle condizioni tecniche di utilizzabilita' di tale servizio. 4. Durante la vigenza del contratto l'operatore notificato fornisce senza ritardi agli operatori che ne fanno richiesta ogni informazione sulle risorse della rete di accesso utile alla loro pianificazione commerciale. 5. Il contratto tra l'operatore notificato e l'operatore richiedente costituisce in capo a quest'ultimo un diritto di uso dell'infrastruttura dell'operatore notificato, nei limiti di quanto in esso stabilito conformemente alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorita' e del Codice. 6. La durata del contratto di fornitura di un servizio di accesso disaggregato relativo al singolo cliente e' determinata sulla base della durata del contratto tra l'operatore alternativo e tale cliente. 7. Ogni operatore fornisce alla clientela un'adeguata informativa circa i servizi forniti, le relative condizioni economiche e contrattuali e circa le eventuali restrizioni derivanti dal cambiamento di operatore quale, ad esempio, l'impossibilita' di usufruire della prestazione di "carrier selection". 8. Le parti adottano idonee procedure per la salvaguardia dei dati personali del cliente.