Art. 17.
(Modalita' e tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato)

   1. La  fornitura  dei  servizi  di  accesso  disaggregato da parte
dell'operatore notificato, con riguardo alla gestione delle priorita'
e  dei tempi di fornitura, nonche' alle caratteristiche tecniche e di
qualita'  del  servizio,  avviene  nel  rispetto  dei principi di non
discriminazione,     trasparenza    e    parita'    di    trattamento
interno-esterno. In  particolare, il provisionig avviene nei medesimi
tempi  garantiti  alle  proprie  divisioni  commerciali,  a  societa'
controllate, controllanti, collegate o consociate.
   2. Nel   trasferimento   dell'accesso  al  cliente  dall'operatore
notificato   all'operatore   richiedente   e  viceversa  i  tempi  di
interruzione  del  servizio all'utente finale sono ridotti al minimo,
per  non  generare  discriminazioni  tra  clienti  diversi  e  recare
disservizio al cliente.
   3. La  richiesta  di  un servizio di accesso disaggregato da parte
dell'operatore richiedente contiene:
    a. la  tipologia  di  servizio di accesso disaggregato richiesto,
con  indicazione  del sistema trasmissivo che l'operatore alternativo
intende utilizzare;
    b. la data attesa di consegna;
    c. l'eventuale  sincronizzazione con la richiesta di portabilita'
del numero;
    d. l'eventuale sincronizzazione con altre richieste di servizi di
accesso  disaggregato  presso  la  stessa  sede  cliente o altre sedi
cliente di interesse;
    e. l'anagrafica del servizio richiesto.
   4. L'operatore  richiedente conserva copia scritta della richiesta
del  servizio  di accesso da parte del cliente attestante la volonta'
di  quest'ultimo di recedere dai contratti preesistenti ed in caso di
contestazioni la esibisce alle parti interessate.
   5. Le  parti  concordano  il  calendario per l'effettuazione delle
verifiche   tecniche   necessarie   a   garantire   la   salvaguardia
dell'integrita' della rete per la tipologia di accesso richiesto e si
impegnano a realizzare congiuntamente tali verifiche. L'effettuazione
delle  attivita'  di verifica da parte dell'operatore che richiede il
servizio  e'  certificata  da  parte  dell'operatore notificato. Tale
attivita'  non  puo' in alcun modo determinare indebiti ritardi nella
fornitura del servizio di accesso richiesto.
   6. Fermo  restando l'obbligo di fornitura del servizio sostitutivo
di  canale numerico, il rifiuto da parte dell'operatore notificato di
fornire   servizi   di  accesso  disaggregato  alla  rete  locale  e'
giustificato esclusivamente nei casi in cui:
    a. non  vi sia disponibilita' di risorse di rete sufficienti alla
fornitura del servizio;
    b. sussistano  insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del
servizio.
   7. In  ogni caso, qualora la richiesta di fornitura di un servizio
di accesso disaggregato sia respinta, l'operatore notificato fornisce
all'operatore richiedente adeguata e documentata motivazione circa le
ragioni del rifiuto.
   8. L'operatore   notificato   prevede   soluzioni  alternative  di
co-locazione  (ad  esempio  co-mingling) e  soluzioni di co-locazione
virtuale,  al  fine  di consentire comunque l'utilizzo dei servizi di
accesso  disaggregato,  in particolar modo anche nei siti dove non e'
ancora resa disponibile la co-locazione fisica.
   9. Le   richieste   dei   servizi  di  accesso  disaggregato  sono
soddisfatte a cura dell'operatore notificato in base all'ordine (data
e ora) di presentazione delle stesse, indipendentemente dal fatto che
esse  provengano  dalle  proprie  divisioni  commerciali, da societa'
controllate,  controllanti,  collegate  o  consociate  o da operatori
concorrenti.
   10. Le   parti  si  impegnano  a  prevedere  procedure  idonee  ad
assicurare  che  gli  interventi  di  manutenzione  e risoluzione dei
guasti  a  cura dell'operatore notificato siano effettuati in maniera
rapida ed efficiente. I tempi di intervento e di riparazione previsti
da  tali  procedure,  calcolati  dal  momento  in cui e' segnalato il
guasto,  devono  essere  pari  a  quelli  che  l'operatore notificato
garantisce   alle   proprie   divisioni   commerciali,   a   societa'
controllate, controllanti, collegate o consociate.
   11. L'operatore   notificato   garantisce   la   possibilita'  per
l'operatore   alternativo  di  corrispondere  il  prezzo  complessivo
relativo  all'attivita'  di  predisposizione dei siti di co-locazione
entro  24 mesi dalla data di realizzazione della medesima, tramite la
corresponsione  di quote mensili per ciascun collegamento attivato in
ULL/SA. La  quota mensile per linea attivata e' determinata dal costo
complessivo  dell'offerta,  diviso  per  il  numero  di  linee ULL/SA
previsto per la realizzazione richiesta e diviso per 24. Allo scadere
dei   24   mesi,  l'operatore  corrisponde  all'operatore  notificato
l'eventuale  valore  residuo,  cioe'  il  valore complessivo al netto
delle quote mensili gia' versate.
   12. L'operatore  notificato  garantisce  all'operatore alternativo
che  ha  richiesto  l'accesso  ad  un  dato  sito, la possibilita' di
acquisire    immediatamente,   indipendentemente   dal   livello   di
avanzamento  delle  attivita'  di  predisposizione  del  sito stesso,
qualsiasi   cliente   dell'operatore   notificato  presso  quel  sito
avvalendosi  delle  infrastrutture  dell'operatore  notificato  ed al
medesimo  prezzo  previsto  per  il  servizio di accesso disaggregato
prescelto. Dall'acquisizione  del cliente fino alla presa di consegna
del  sito,  per  i  servizi voce e dati offerti attraverso le proprie
infrastrutture,  l'operatore  notificato pratica i prezzi relativi ai
corrispondenti  servizi  regolamentati, impegnandosi a garantire, per
quanto possibile, la continuita' dei servizi all'utente finale.
   13. In caso di richiesta di ampliamento degli spazi al permutatore
per i servizi di shared access, di unbundling dati e full unbundling,
l'operatore  notificato garantisce all'operatore che ha effettuato la
richiesta, per tutto il periodo tra la richiesta stessa e l'effettiva
consegna   dell'ampliamento,   la  possibilita'  di  poter  acquisire
immediatamente  nuovi  clienti. A  tal fine, fino alla consegna degli
ampliamenti  ai  permutatori, i prezzi degli elementi di accesso sono
equiparati   a   quelli   dei   corrispondenti   servizi  di  accesso
disaggregato  mentre i servizi di traffico vocale e dati sono forniti
alle condizioni economiche previste dalla regolamentazione vigente.