Art. 17. (Modalita' e tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato) 1. La fornitura dei servizi di accesso disaggregato da parte dell'operatore notificato, con riguardo alla gestione delle priorita' e dei tempi di fornitura, nonche' alle caratteristiche tecniche e di qualita' del servizio, avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parita' di trattamento interno-esterno. In particolare, il provisionig avviene nei medesimi tempi garantiti alle proprie divisioni commerciali, a societa' controllate, controllanti, collegate o consociate. 2. Nel trasferimento dell'accesso al cliente dall'operatore notificato all'operatore richiedente e viceversa i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono ridotti al minimo, per non generare discriminazioni tra clienti diversi e recare disservizio al cliente. 3. La richiesta di un servizio di accesso disaggregato da parte dell'operatore richiedente contiene: a. la tipologia di servizio di accesso disaggregato richiesto, con indicazione del sistema trasmissivo che l'operatore alternativo intende utilizzare; b. la data attesa di consegna; c. l'eventuale sincronizzazione con la richiesta di portabilita' del numero; d. l'eventuale sincronizzazione con altre richieste di servizi di accesso disaggregato presso la stessa sede cliente o altre sedi cliente di interesse; e. l'anagrafica del servizio richiesto. 4. L'operatore richiedente conserva copia scritta della richiesta del servizio di accesso da parte del cliente attestante la volonta' di quest'ultimo di recedere dai contratti preesistenti ed in caso di contestazioni la esibisce alle parti interessate. 5. Le parti concordano il calendario per l'effettuazione delle verifiche tecniche necessarie a garantire la salvaguardia dell'integrita' della rete per la tipologia di accesso richiesto e si impegnano a realizzare congiuntamente tali verifiche. L'effettuazione delle attivita' di verifica da parte dell'operatore che richiede il servizio e' certificata da parte dell'operatore notificato. Tale attivita' non puo' in alcun modo determinare indebiti ritardi nella fornitura del servizio di accesso richiesto. 6. Fermo restando l'obbligo di fornitura del servizio sostitutivo di canale numerico, il rifiuto da parte dell'operatore notificato di fornire servizi di accesso disaggregato alla rete locale e' giustificato esclusivamente nei casi in cui: a. non vi sia disponibilita' di risorse di rete sufficienti alla fornitura del servizio; b. sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio. 7. In ogni caso, qualora la richiesta di fornitura di un servizio di accesso disaggregato sia respinta, l'operatore notificato fornisce all'operatore richiedente adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto. 8. L'operatore notificato prevede soluzioni alternative di co-locazione (ad esempio co-mingling) e soluzioni di co-locazione virtuale, al fine di consentire comunque l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato, in particolar modo anche nei siti dove non e' ancora resa disponibile la co-locazione fisica. 9. Le richieste dei servizi di accesso disaggregato sono soddisfatte a cura dell'operatore notificato in base all'ordine (data e ora) di presentazione delle stesse, indipendentemente dal fatto che esse provengano dalle proprie divisioni commerciali, da societa' controllate, controllanti, collegate o consociate o da operatori concorrenti. 10. Le parti si impegnano a prevedere procedure idonee ad assicurare che gli interventi di manutenzione e risoluzione dei guasti a cura dell'operatore notificato siano effettuati in maniera rapida ed efficiente. I tempi di intervento e di riparazione previsti da tali procedure, calcolati dal momento in cui e' segnalato il guasto, devono essere pari a quelli che l'operatore notificato garantisce alle proprie divisioni commerciali, a societa' controllate, controllanti, collegate o consociate. 11. L'operatore notificato garantisce la possibilita' per l'operatore alternativo di corrispondere il prezzo complessivo relativo all'attivita' di predisposizione dei siti di co-locazione entro 24 mesi dalla data di realizzazione della medesima, tramite la corresponsione di quote mensili per ciascun collegamento attivato in ULL/SA. La quota mensile per linea attivata e' determinata dal costo complessivo dell'offerta, diviso per il numero di linee ULL/SA previsto per la realizzazione richiesta e diviso per 24. Allo scadere dei 24 mesi, l'operatore corrisponde all'operatore notificato l'eventuale valore residuo, cioe' il valore complessivo al netto delle quote mensili gia' versate. 12. L'operatore notificato garantisce all'operatore alternativo che ha richiesto l'accesso ad un dato sito, la possibilita' di acquisire immediatamente, indipendentemente dal livello di avanzamento delle attivita' di predisposizione del sito stesso, qualsiasi cliente dell'operatore notificato presso quel sito avvalendosi delle infrastrutture dell'operatore notificato ed al medesimo prezzo previsto per il servizio di accesso disaggregato prescelto. Dall'acquisizione del cliente fino alla presa di consegna del sito, per i servizi voce e dati offerti attraverso le proprie infrastrutture, l'operatore notificato pratica i prezzi relativi ai corrispondenti servizi regolamentati, impegnandosi a garantire, per quanto possibile, la continuita' dei servizi all'utente finale. 13. In caso di richiesta di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di shared access, di unbundling dati e full unbundling, l'operatore notificato garantisce all'operatore che ha effettuato la richiesta, per tutto il periodo tra la richiesta stessa e l'effettiva consegna dell'ampliamento, la possibilita' di poter acquisire immediatamente nuovi clienti. A tal fine, fino alla consegna degli ampliamenti ai permutatori, i prezzi degli elementi di accesso sono equiparati a quelli dei corrispondenti servizi di accesso disaggregato mentre i servizi di traffico vocale e dati sono forniti alle condizioni economiche previste dalla regolamentazione vigente.