Art. 18.
 (Principi generali per il passaggio dei clienti tra gli operatori)

   1. Le  procedure  di passaggio delle linee di accesso disaggregato
(condiviso     e    completamente    disaggregato) sono    concordate
preventivamente tra gli operatori, incluso l'operatore notificato. Le
procedure  concordate  negli  SLA  dei  servizi  di unbundling per la
gestione  della  migrazione  dei clienti finali da un operatore ad un
altro  sono  volte a minimizzare il disservizio all'utenza finale e a
garantire  uguali  opportunita'  competitive  tra  gli  operatori nel
mercato a valle. Tali procedure prevedono:
    a) che  la  richiesta  di  migrazione possa essere comunicata dal
cliente finale all'operatore verso cui intende migrare ("recipient");
    b) che l'operatore recipient trasmetta la richiesta di migrazione
a Telecom Italia;
    c) che  Telecom  Italia comunichi, senza indugio, detta richiesta
all'operatore che cede il cliente ("donating");
    d) che  nel caso il cliente abbia attivi servizi bitstream con un
operatore  alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore
a 10 giorni solari dalla data di comunicazione all'operatore donating
prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio;
    e) che  nel  caso  il  cliente abbia attivi servizi di unbundling
(ULL  e  SA) con  un operatore alternativo, Telecom Italia preveda un
tempo  non  inferiore  a 20 giorni solari dalla data di comunicazione
all'operatore  donating  prima di dar seguito alla disattivazione del
servizio intermedio;
    f) che    la   procedura   di   disattivazione   sia   interrotta
dall'operatore  donating  qualora quest'ultimo, effettuate le proprie
verifiche   con   il   cliente   finale,  comunichi  la  volonta'  di
quest'ultimo di non recedere dal servizio;
    g) che  Telecom  Italia dia evidenza al recipient, senza indugio,
della eventuale interruzione della procedura di migrazione;
    h) che,  allo  scadere  del  termine di cui ai punti d) ed e), in
assenza  di  ulteriori  comunicazioni  da parte del donating, Telecom
Italia  esegua e notifichi l'avvenuta operazione di migrazione sia al
donating che al recipient;
    i) che  i  termini  di  cui  ai  punti d) ed e) non si applichino
qualora l'operatore donating sia Telecom Italia, essendo le verifiche
amministrative gia' previste nel processo di attivazione dei servizi;
    j) che,  in  caso di rientro in Telecom Italia, l'utente possa, a
sua   scelta,   inoltrare   la   richiesta  di  disattivazione  anche
all'operatore donating secondo le modalita' di cui all'articolo 19.
   2. Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 17 per l'attivazione
dei  servizi di accesso disaggregato qualora l'operatore donating sia
Telecom  Italia,  in  caso di comunicazione al recipient da parte del
cliente  della  volonta'  di  passaggio  ad  altro operatore, qualora
l'operatore  donating  sia  diverso  da  Telecom  Italia  ed impieghi
servizi  di  accesso  disaggregato,  la  richiesta  reca  le seguenti
informazioni:
    a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
    b) numero  telefonico della linea (o delle linee) per il quale si
richiede la disattivazione del servizo di accesso disaggregato;
    c) indicazione  dell'operatore donor e data di sottoscrizione del
contratto con quest'ultimo;
    d) data richiesta per la disattivazione del servizio.