Art. 18. (Principi generali per il passaggio dei clienti tra gli operatori) 1. Le procedure di passaggio delle linee di accesso disaggregato (condiviso e completamente disaggregato) sono concordate preventivamente tra gli operatori, incluso l'operatore notificato. Le procedure concordate negli SLA dei servizi di unbundling per la gestione della migrazione dei clienti finali da un operatore ad un altro sono volte a minimizzare il disservizio all'utenza finale e a garantire uguali opportunita' competitive tra gli operatori nel mercato a valle. Tali procedure prevedono: a) che la richiesta di migrazione possa essere comunicata dal cliente finale all'operatore verso cui intende migrare ("recipient"); b) che l'operatore recipient trasmetta la richiesta di migrazione a Telecom Italia; c) che Telecom Italia comunichi, senza indugio, detta richiesta all'operatore che cede il cliente ("donating"); d) che nel caso il cliente abbia attivi servizi bitstream con un operatore alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore a 10 giorni solari dalla data di comunicazione all'operatore donating prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio; e) che nel caso il cliente abbia attivi servizi di unbundling (ULL e SA) con un operatore alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore a 20 giorni solari dalla data di comunicazione all'operatore donating prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio; f) che la procedura di disattivazione sia interrotta dall'operatore donating qualora quest'ultimo, effettuate le proprie verifiche con il cliente finale, comunichi la volonta' di quest'ultimo di non recedere dal servizio; g) che Telecom Italia dia evidenza al recipient, senza indugio, della eventuale interruzione della procedura di migrazione; h) che, allo scadere del termine di cui ai punti d) ed e), in assenza di ulteriori comunicazioni da parte del donating, Telecom Italia esegua e notifichi l'avvenuta operazione di migrazione sia al donating che al recipient; i) che i termini di cui ai punti d) ed e) non si applichino qualora l'operatore donating sia Telecom Italia, essendo le verifiche amministrative gia' previste nel processo di attivazione dei servizi; j) che, in caso di rientro in Telecom Italia, l'utente possa, a sua scelta, inoltrare la richiesta di disattivazione anche all'operatore donating secondo le modalita' di cui all'articolo 19. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 per l'attivazione dei servizi di accesso disaggregato qualora l'operatore donating sia Telecom Italia, in caso di comunicazione al recipient da parte del cliente della volonta' di passaggio ad altro operatore, qualora l'operatore donating sia diverso da Telecom Italia ed impieghi servizi di accesso disaggregato, la richiesta reca le seguenti informazioni: a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente; b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione del servizo di accesso disaggregato; c) indicazione dell'operatore donor e data di sottoscrizione del contratto con quest'ultimo; d) data richiesta per la disattivazione del servizio.