Art. 21. (Condizioni generali di offerta del servizio di co-locazione) 1. Con riferimento ai servizi di energia elettrica e condizionamento, l'operatore notificato fornisce evidenza, ad ognuno degli operatori che hanno sottoscritto il contratto di co-locazione, della tipologia di soluzione per essi realizzata evidenziando i maggiori o minori costi sostenuti in fase di attivazione del servizio, nonche' i criteri di scelta dei servizi di energia elettrica e condizionamento adottati nell'ambito degli studi di fattibilita', prevedendo l'eventualita' per l'operatore co-locato di derogarvi su base negoziale. 2. L'operatore notificato prevede, altresi', la possibilita' di installare, a cura degli operatori co-locati, misuratori di energia che consentano di sostenere i costi di energia elettrica non sulla base della potenza assorbita dichiarata all'operatore notificato ma sulla base degli effettivi consumi. 3. Le condizioni economiche relative ai servizi di energia sono formulate sulla base del principio di non discriminazione interno-esterno. Eventuali costi aggiuntivi a quelli direttamente sostenuti verso i fornitori di energia sono ripartiti su tutti i consumi, inclusi quelli relativi alla fornitura per usi interni. 4. L'operatore notificato esplicita nell'Offerta di Riferimento: a. la possibilita' per gli operatori co-locati di installare negli spazi di co-locazione apparati di qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi funzione, che, nel rispetto degli standard internazionali, non influenzino gli altri servizi erogati sulla rete (compatibilita' dei servizi); b. la possibilita' di richiedere i servizi di co-locazione virtuale (incluso il comingling) anche indipendentemente dalla disponibilita' di risorse per la co-locazione fisica di un sito di Telecom Italia; c. le condizioni tecnico-economiche per la realizzazione e gestione delle infrastrutture necessarie all'interconnessione tra due operatori co-locati nel medesimo sito; d. la disponibilita' del servizio di co-locazione virtuale A e B per gli apparati di raccolta xDSL gia' impiegati dall'operatore notificato ovvero quelli rispondenti agli standard tecnici di compatibilita' spettrale, elettromagnetica ed ambientale previsti per la co-locazione e per i quali l'operatore notificato e' in grado di effettuare la manutenzione; e. la formulazione di una proposta per il servizio di sopralluogo dei siti di centrale sulla base di un contributo una tantum ed un costo orario. 5. L'operatore notificato e l'operatore che richiede il servizio di co-locazione garantiscono, nell'ambito delle rispettive attivita', la sistemazione a regola d'arte degli spazi destinati alla co-locazione delle attrezzature necessarie per l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato. 6. L'operatore notificato garantisce il pieno accesso a dette attrezzature agli incaricati dell'operatore. 7. Ciascun operatore garantisce che le proprie attrezzature co-locate nei locali dell'operatore notificato soddisfino i requisiti concordati per la gestione degli spazi e l'ospitalita' delle suddette attrezzature. 8. Ove siano disponibili spazi inutilizzati, e' possibile per l'operatore alternativo richiedere l'ampliamento dei propri spazi ovvero dei collegamenti dalla sala operatore alla sala permutatore dell'operatore notificato senza alcun processo di pianificazione. Le attivita' di ampliamento saranno realizzate dall'operatore notificato entro 45 giorni se sono necessarie opere infrastrutturali, entro 15 giorni se tali opere non sono necessarie. 9. Operatori co-locati, nel rispetto dei limiti tecnici concordati secondo quanto all'art. 13, possono installare nei siti di co-locazione apparati finalizzati a realizzare il rilegamento con la propria rete, senza limitazioni riguardo alle tecnologie trasmissive e di commutazione utilizzate. 10. L'operatore notificato fornisce a condizioni trasparenti ed orientate al costo il servizio di raccordo interno di centrale tra gli apparati degli operatori presenti nel sito, inclusi i propri, indipendentemente dalla tipologia di co-locazione e dall'uso del raccordo, assicurando livelli di SLA e penali analoghi a quelli previsti per i flussi di interconnessione. 11. Gli operatori in co-locazione fisica hanno la facolta' di subaffittare parte dei propri spazi ad operatori terzi, impegnandosi, a nome di questi ultimi, al rispetto degli obblighi concordati con l'operatore notificato ai sensi dell'art. 13. In particolare, la presenza di eventuali operatori subaffittuari non deve comportare per l'operatore notificato oneri gestionali diversi da quelli relativi alla presenza dei soli operatori in co-locazione. A tal fine, il personale e gli apparati dell'operatore subaffittuario rispettano i medesimi impegni e vincoli concordati tra l'operatore notificato e l'operatore affittuario sotto la diretta responsabilita' di quest'ultimo.