Art. 21.
    (Condizioni generali di offerta del servizio di co-locazione)

   1. Con   riferimento   ai   servizi   di   energia   elettrica   e
condizionamento,  l'operatore notificato fornisce evidenza, ad ognuno
degli  operatori che hanno sottoscritto il contratto di co-locazione,
della  tipologia  di  soluzione  per  essi  realizzata evidenziando i
maggiori  o  minori  costi  sostenuti  in  fase  di  attivazione  del
servizio,  nonche'  i  criteri  di  scelta  dei  servizi  di  energia
elettrica  e  condizionamento  adottati  nell'ambito  degli  studi di
fattibilita',  prevedendo l'eventualita' per l'operatore co-locato di
derogarvi su base negoziale.
   2. L'operatore  notificato  prevede,  altresi', la possibilita' di
installare,  a  cura degli operatori co-locati, misuratori di energia
che  consentano  di  sostenere i costi di energia elettrica non sulla
base  della  potenza assorbita dichiarata all'operatore notificato ma
sulla base degli effettivi consumi.
   3. Le  condizioni  economiche  relative ai servizi di energia sono
formulate   sulla   base   del   principio   di  non  discriminazione
interno-esterno. Eventuali  costi  aggiuntivi  a  quelli direttamente
sostenuti  verso  i  fornitori  di  energia sono ripartiti su tutti i
consumi, inclusi quelli relativi alla fornitura per usi interni.
   4. L'operatore notificato esplicita nell'Offerta di Riferimento:
    a. la  possibilita'  per  gli  operatori  co-locati di installare
negli  spazi  di  co-locazione apparati di qualsiasi tipo e svolgenti
qualsiasi  funzione, che, nel rispetto degli standard internazionali,
non  influenzino gli altri servizi erogati sulla rete (compatibilita'
dei servizi);
    b. la  possibilita'  di  richiedere  i  servizi  di  co-locazione
virtuale   (incluso   il  comingling) anche  indipendentemente  dalla
disponibilita'  di  risorse  per la co-locazione fisica di un sito di
Telecom Italia;
    c. le   condizioni  tecnico-economiche  per  la  realizzazione  e
gestione delle infrastrutture necessarie all'interconnessione tra due
operatori co-locati nel medesimo sito;
    d. la  disponibilita' del servizio di co-locazione virtuale A e B
per  gli  apparati  di  raccolta  xDSL  gia' impiegati dall'operatore
notificato   ovvero  quelli  rispondenti  agli  standard  tecnici  di
compatibilita' spettrale, elettromagnetica ed ambientale previsti per
la  co-locazione  e per i quali l'operatore notificato e' in grado di
effettuare la manutenzione;
    e. la formulazione di una proposta per il servizio di sopralluogo
dei  siti  di  centrale  sulla base di un contributo una tantum ed un
costo orario.
   5. L'operatore  notificato  e l'operatore che richiede il servizio
di co-locazione garantiscono, nell'ambito delle rispettive attivita',
la   sistemazione   a   regola  d'arte  degli  spazi  destinati  alla
co-locazione delle attrezzature necessarie per l'utilizzo dei servizi
di accesso disaggregato.
   6. L'operatore  notificato  garantisce  il  pieno  accesso a dette
attrezzature agli incaricati dell'operatore.
   7. Ciascun   operatore  garantisce  che  le  proprie  attrezzature
co-locate nei locali dell'operatore notificato soddisfino i requisiti
concordati per la gestione degli spazi e l'ospitalita' delle suddette
attrezzature.
   8. Ove  siano  disponibili  spazi  inutilizzati,  e' possibile per
l'operatore  alternativo  richiedere  l'ampliamento  dei propri spazi
ovvero  dei  collegamenti  dalla sala operatore alla sala permutatore
dell'operatore  notificato senza alcun processo di pianificazione. Le
attivita' di ampliamento saranno realizzate dall'operatore notificato
entro  45  giorni se sono necessarie opere infrastrutturali, entro 15
giorni se tali opere non sono necessarie.
   9. Operatori co-locati, nel rispetto dei limiti tecnici concordati
secondo   quanto   all'art. 13,   possono   installare  nei  siti  di
co-locazione  apparati finalizzati a realizzare il rilegamento con la
propria  rete, senza limitazioni riguardo alle tecnologie trasmissive
e di commutazione utilizzate.
   10. L'operatore  notificato  fornisce  a condizioni trasparenti ed
orientate  al  costo  il servizio di raccordo interno di centrale tra
gli  apparati  degli  operatori  presenti nel sito, inclusi i propri,
indipendentemente  dalla  tipologia  di  co-locazione  e dall'uso del
raccordo,  assicurando  livelli  di  SLA  e  penali analoghi a quelli
previsti per i flussi di interconnessione.
   11. Gli  operatori  in  co-locazione  fisica  hanno la facolta' di
subaffittare parte dei propri spazi ad operatori terzi, impegnandosi,
a  nome  di  questi ultimi, al rispetto degli obblighi concordati con
l'operatore  notificato  ai  sensi  dell'art. 13. In  particolare, la
presenza di eventuali operatori subaffittuari non deve comportare per
l'operatore  notificato  oneri  gestionali diversi da quelli relativi
alla  presenza  dei  soli  operatori  in co-locazione. A tal fine, il
personale  e  gli apparati dell'operatore subaffittuario rispettano i
medesimi  impegni  e  vincoli concordati tra l'operatore notificato e
l'operatore   affittuario   sotto   la   diretta  responsabilita'  di
quest'ultimo.