Art. 24. (Condizioni generali di offerta relative all'accesso disaggregato alla sottorete locale) 1. L'operatore notificato mette a disposizione lo spazio fisico e le risorse tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalita' ragionevoli, le apparecchiature pertinenti degli operatori che intendono usufruire del servizio di accesso alla sottorete locale. 2. L'operatore notificato rende altresi' disponibili le risorse connesse alla fornitura dell'accesso disaggregato alla sottorete locale, in particolare gli spazi per l'ubicazione degli apparati del soggetto richiedente, i cavi di collegamento e i sistemi informatici pertinenti, il cui accesso e' necessario a un beneficiario per fornire i servizi su base concorrenziale ed equa. 3. Gli elementi minimi necessari che sono resi disponibili dall'operatore notificato sono: a. informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici intermedi della rete locale; b. informazioni relative a disponibilita' di sottoreti locali in parti specifiche della rete di accesso; c. condizioni tecniche relative all'accesso alle sottoreti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della sottorete locale; d. procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso; e. servizi di co-locazione nei punti di accesso alla sottorete locale dove per "colocazione" si intende la messa a disposizione dello spazio fisico e delle risorse tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalita' ragionevoli, le apparecchiature pertinenti di un beneficiario; f. opzioni di co-locazione nei siti di cui al precedente punto; g. caratteristiche delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere installate; h. condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti; i. norme di sicurezza; j. norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio limitato nei punti di accesso alla sottorete locale.