Art. 25. (Condizioni per l'offerta wholesale del servizio di accesso disaggregato) 1. Gli operatori titolari di un contratto per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale dell'operatore notificato, hanno facolta' di utilizzare tali servizi ai fini della formulazione di offerte di servizi intermedi di accesso rivolte ad altri operatori. 2. In caso di contestazione gli operatori, secondo le procedure concordate tra operatore notificato ed operatori concorrenti, producono copia del contratto sottoscritto con il cliente finale all'operatore notificato, o, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con l'operatore notificato, copia della manifestazione di volonta' del cliente di recedere dal contratto con l'operatore notificato. 3. L'operatore notificato e' tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di modalita' e termini della fornitura dei servizi di accesso disaggregato stabilite dal presente provvedimento. 4. In caso di richiesta di portabilita' del numero contestuale alla richiesta di accesso disaggregato, l'ordinativo inviato all'operatore notificato indica l'operatore titolare del contratto con il cliente finale come operatore recipient.