Art. 25.
          (Condizioni per l'offerta wholesale del servizio
                      di accesso disaggregato)

   1. Gli  operatori  titolari  di  un  contratto per la fornitura di
servizi  di  accesso  disaggregato  alla  rete  locale dell'operatore
notificato,  hanno  facolta' di utilizzare tali servizi ai fini della
formulazione  di  offerte  di servizi intermedi di accesso rivolte ad
altri operatori.
   2. In  caso  di  contestazione gli operatori, secondo le procedure
concordate   tra   operatore  notificato  ed  operatori  concorrenti,
producono  copia  del  contratto  sottoscritto  con il cliente finale
all'operatore  notificato,  o, nel caso di un cliente precedentemente
titolare  di  un contratto di abbonamento con l'operatore notificato,
copia  della  manifestazione  di volonta' del cliente di recedere dal
contratto con l'operatore notificato.
   3. L'operatore notificato e' tenuto al rispetto delle disposizioni
in  materia  di  modalita'  e  termini della fornitura dei servizi di
accesso disaggregato stabilite dal presente provvedimento.
   4. In  caso  di  richiesta  di portabilita' del numero contestuale
alla   richiesta   di   accesso  disaggregato,  l'ordinativo  inviato
all'operatore  notificato  indica  l'operatore titolare del contratto
con il cliente finale come operatore recipient.