Art. 28. (Modalita' di adempimento degli obblighi informativi) 1. Oltre all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui all'art. 27., l'operatore notificato fornisce, su richiesta dell'operatore alternativo, entro 5 giorni lavorativi, almeno le seguenti informazioni di dettaglio sui siti di co-locazione: a. elenco, comprensivo della denominazione convenzionale del sito utilizzata dall'operatore notificato e ubicazione geografica dei siti di co-locazione; b. mappe relative all'area servita da ciascun sito; c. numero di linee attestate in relazione a ciascun sito; d. archi di numerazione afferenti a ciascun sito; e. centrale locale (SGU) di riferimento per ciascun sito. 2. L'operatore notificato fornisce altresi', a seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all'Offerta di Riferimento per i servizi di co-locazione o di accesso disaggregato alla rete locale e su richiesta dell'operatore medesimo, entro 5 giorni lavorativi, le informazioni circa gli spazi e le tipologie di co-locazione disponibili in relazione a ciascun sito, secondo le modalita' indicate dai provvedimenti dell'Autorita'. 3. L'operatore notificato ha l'obbligo di soddisfare ogni ulteriore ragionevole richiesta da parte degli operatori interessati di informazione utili a valutare l'adesione ai servizi di accesso disaggregato e di co-locazione. 4. La procedura contenuta nei contratti con gli operatori richiedenti l'accesso disaggregato prevede la fornitura all'operatore notificato da parte degli operatori concorrenti delle informazioni dettagliate circa le rispettive esigenze di spazi di colocazione con almeno sei mesi di anticipo