Art. 28.
        (Modalita' di adempimento degli obblighi informativi)

   1. Oltre  all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati
di  cui  all'art. 27.,  l'operatore notificato fornisce, su richiesta
dell'operatore  alternativo,  entro  5  giorni  lavorativi, almeno le
seguenti informazioni di dettaglio sui siti di co-locazione:
    a. elenco, comprensivo della denominazione convenzionale del sito
utilizzata dall'operatore notificato e ubicazione geografica dei siti
di co-locazione;
    b. mappe relative all'area servita da ciascun sito;
    c. numero di linee attestate in relazione a ciascun sito;
    d. archi di numerazione afferenti a ciascun sito;
    e. centrale locale (SGU) di riferimento per ciascun sito.
   2. L'operatore  notificato  fornisce  altresi',  a  seguito  della
manifestazione  di  interesse di un operatore ad accedere all'Offerta
di   Riferimento   per   i  servizi  di  co-locazione  o  di  accesso
disaggregato alla rete locale e su richiesta dell'operatore medesimo,
entro  5  giorni  lavorativi,  le  informazioni  circa gli spazi e le
tipologie  di  co-locazione  disponibili in relazione a ciascun sito,
secondo le modalita' indicate dai provvedimenti dell'Autorita'.
   3. L'operatore   notificato   ha   l'obbligo  di  soddisfare  ogni
ulteriore  ragionevole richiesta da parte degli operatori interessati
di  informazione  utili  a  valutare l'adesione ai servizi di accesso
disaggregato e di co-locazione.
   4. La   procedura   contenuta  nei  contratti  con  gli  operatori
richiedenti l'accesso disaggregato prevede la fornitura all'operatore
notificato  da  parte  degli operatori concorrenti delle informazioni
dettagliate  circa le rispettive esigenze di spazi di colocazione con
almeno sei mesi di anticipo