Art. 29.
                       (Studio di fattibilita)

   1. L'operatore   notificato  comunica  all'operatore  richiedente,
entro  20  giorni,  lo  studio di fattibilita' relativo ai siti nelle
aree  d'interesse di quest'ultimo. In caso di esito positivo, riporta
una  descrizione  dettagliata dei lavori da eseguire, con particolare
riferimento   all'attuale   capacita'  di  fornitura  di  servizi  di
alimentazione   e  condizionamento  ed  all'eventuale  necessita'  di
ampliamento   dei  relativi  impianti,  ovvero  di  realizzazione  di
ulteriori  impianti,  nonche'  fornisce  il  preventivo economico per
l'allestimento   dei  siti;  in  caso  di  esito  negativo,  fornisce
un'adeguata   e   documentata   motivazione   circa   le   cause   di
indisponibilita',  nonche'  indicazioni  di  fattibilita'  relative a
tutte le ulteriori tipologie di co-locazione.
   2. L'operatore   notificato   ha   l'obbligo   di   fornire   ogni
approfondimento   richiesto  dall'operatore  utile  alla  valutazione
tecnico/economica  degli  studi  di  fattibilita'  e  dei  preventivi
presentati. Entro  15  giorni  dalla ricezione del relativo studio di
fattibilita', l'operatore puo' richiedere all'operatore notificato la
revisione  del  progetto,  indicando  soluzioni tecniche alternative,
eventualmente  con  il  ricorso  a  soggetti  terzi diversi da quelli
individuati dall'operatore notificato.
   3. L'operatore  notificato valuta le soluzioni tecniche proposte e
motiva   dettagliatamente   e   per   iscritto   l'eventuale  mancato
accoglimento della soluzione indicata dall'operatore.
   4. L'operatore  notificato  adotta  ogni  misura  utile al fine di
assicurare che i preventivi richiesti ai fornitori siano allineati ai
prezzi  correnti  di  mercato,  ivi  incluse  le condizioni praticate
all'operatore notificato per lavori analoghi, ovvero eventuali sconti
rispetto  ai  prezzi  correnti  di  mercato,  nonche'  a fornire agli
operatori  documentata  evidenza dei costi effettivamente sostenuti e
delle  fatture  pagate  a soggetti terzi fornitori per l'espletamento
dei lavori di allestimento dei siti indicati nei preventivi.
   5. L'operatore  notificato fornisce, su richiesta dell'Autorita' o
degli  operatori,  dettagliata  evidenza delle procedure adottate per
l'aggiudicazione  degli appalti a soggetti terzi per l'esecuzione dei
lavori, nonche' delle proposte pervenute dai diversi fornitori.