Art. 37. (Separazione contabile ed amministrativa) 1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, in linea con l'art. 2 comma 12 lett. f della legge 481 del 14 novembre 1995 e con l'art. 1 comma 8 della legge n. 249 del 31 luglio 1997, sono ribaditi gli obblighi di separazione amministrativa e contabile gia' in capo all'operatore notificato, come specificati dall'art. 2 della delibera n.152/02/CONS. 2. L'operatore notificato e' tenuto ad assicurare la realizzazione, mediante opportune misure organizzative soggette a verifica da parte dell'Autorita', della separazione amministrativa e contabile tra le unita' organizzative preposte alla vendita dei servizi finali e quelle preposte alla gestione della rete di trasporto ed accesso. 3. L'operatore notificato provvede affinche' le misure adottate garantiscano: a) che la fornitura di servizi di accesso alle proprie unita' organizzative commerciali e di rete avvenga attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche. Tali accordi devono contenere almeno le clausole di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS; b) che la fornitura di servizi di accesso avvenga assicurando il medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori alternativi e alle unita' organizzative interne o a societa' collegate o controllate; c) che la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita di servizi di accesso sia condotta da personale di unita' organizzative distinte da quelle commerciali che offrono i servizi finali; d) che la gestione di dati e informazioni relative ai servizi di accesso acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali; e) che i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attivita' commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unita' organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali. 4. Telecom Italia, nell'esecuzione degli accordi interni di cui alla lett. a) del comma precedente assicura la parita' di trattamento interna/esterna sugli aspetti di fornitura dei servizi (provisioning) e di garanzia della qualita' e rispondenza alle specifiche tecniche delle attivita' necessarie alla realizzazione degli stessi (assurance). Le condizioni generali di fornitura e i valori degli indicatori di qualita' contenuti negli ordinativi interni per ciascun servizio all'ingrosso fornito dalle unita' di rete di Telecom Italia alle proprie unita' commerciali sono le medesime offerte agli operatori alternativi per i corrispondenti servizi di rete. 5. La separazione contabile ed amministrativa adottata dall'operatore notificato garantisce una opportuna visibilita' dei centri di costo delle funzioni operative di rete distinti da quelli delle attivita' commerciali. I dati contabili prodotti devono riportare in dettaglio l'evidenza separata dei dati relativi ai trasferimenti interni tra le unita' commerciali e quelle di fornitura di servizi all'ingrosso. 6. L'operatore notificato deve inoltre comunicare all'Autorita' le modalita' e le condizioni di fornitura previste negli ordinativi interni e negli accordi tra funzioni di rete ed operatori alternativi, ivi inclusi gli indicatori di qualita' di cui al comma 3, lett. a, nonche' ogni altra informazione necessaria a verificare la parita' di trattamento. 7. Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto di una relazione periodica da parte dell'operatore notificato. Tale relazione, da presentarsi ogni sei mesi, riporta una tabella comparativa dei valori degli indicatori di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS, in modo tale che sia possibile verificare la qualita' erogata alle proprie funzioni commerciali e agli operatori alternativi che fanno uso dei medesimi beni intermedi. 8. L'operatore notificato, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilita' una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori, in possesso delle funzioni di rete, da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato.