Art. 37.
              (Separazione contabile ed amministrativa)

   1. Ai  sensi  dell'art. 48 del Codice, in linea con l'art. 2 comma
12  lett. f della legge 481 del 14 novembre 1995 e con l'art. 1 comma
8  della  legge n. 249 del 31 luglio 1997, sono ribaditi gli obblighi
di  separazione amministrativa e contabile gia' in capo all'operatore
notificato,    come    specificati    dall'art. 2    della   delibera
n.152/02/CONS.
   2. L'operatore    notificato    e'   tenuto   ad   assicurare   la
realizzazione,  mediante  opportune  misure  organizzative soggette a
verifica  da parte dell'Autorita', della separazione amministrativa e
contabile  tra  le  unita'  organizzative  preposte  alla vendita dei
servizi  finali  e  quelle  preposte  alla  gestione  della  rete  di
trasporto ed accesso.
   3. L'operatore  notificato  provvede  affinche' le misure adottate
garantiscano:
    a) che  la  fornitura  di  servizi di accesso alle proprie unita'
organizzative  commerciali e di rete avvenga attraverso la stipula di
accordi  interni  che esplicitino le condizioni generali di fornitura
tecnico-economiche. Tali  accordi devono contenere almeno le clausole
di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS;
    b) che  la fornitura di servizi di accesso avvenga assicurando il
medesimo  livello  di  servizio  e  assistenza  sul  territorio  agli
operatori  alternativi  e  alle  unita'  organizzative  interne  o  a
societa' collegate o controllate;
    c) che la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la
vendita  di  servizi  di  accesso sia condotta da personale di unita'
organizzative  distinte  da  quelle commerciali che offrono i servizi
finali;
    d) che  la gestione di dati e informazioni relative ai servizi di
accesso  acquistati  dagli  operatori  interconnessi  sia separata da
quella  relativa  ai  dati accessibili dalle divisioni di vendita dei
servizi finali;
    e) che  i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli
operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello
preposto alle attivita' commerciali verso i clienti finali e che tali
sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale
delle  unita'  organizzative  commerciali  che  forniscono servizi ai
clienti finali.
   4. Telecom  Italia,  nell'esecuzione  degli accordi interni di cui
alla lett. a) del comma precedente assicura la parita' di trattamento
interna/esterna    sugli    aspetti    di   fornitura   dei   servizi
(provisioning) e  di  garanzia  della  qualita'  e  rispondenza  alle
specifiche  tecniche  delle  attivita'  necessarie alla realizzazione
degli  stessi  (assurance). Le  condizioni  generali di fornitura e i
valori  degli  indicatori  di  qualita'  contenuti  negli  ordinativi
interni  per  ciascun  servizio  all'ingrosso fornito dalle unita' di
rete  di  Telecom  Italia  alle  proprie  unita'  commerciali sono le
medesime  offerte  agli  operatori  alternativi  per i corrispondenti
servizi di rete.
   5. La    separazione    contabile   ed   amministrativa   adottata
dall'operatore  notificato  garantisce  una opportuna visibilita' dei
centri  di  costo delle funzioni operative di rete distinti da quelli
delle   attivita'   commerciali. I  dati  contabili  prodotti  devono
riportare  in  dettaglio  l'evidenza  separata  dei  dati relativi ai
trasferimenti interni tra le unita' commerciali e quelle di fornitura
di servizi all'ingrosso.
   6. L'operatore notificato deve inoltre comunicare all'Autorita' le
modalita'  e  le  condizioni  di  fornitura previste negli ordinativi
interni   e   negli   accordi  tra  funzioni  di  rete  ed  operatori
alternativi,  ivi  inclusi gli indicatori di qualita' di cui al comma
3,  lett. a,  nonche' ogni altra informazione necessaria a verificare
la parita' di trattamento.
   7. Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto
di  una  relazione periodica da parte dell'operatore notificato. Tale
relazione,   da  presentarsi  ogni  sei  mesi,  riporta  una  tabella
comparativa  dei  valori degli indicatori di cui all'allegato C della
delibera n. 152/02/CONS, in modo tale che sia possibile verificare la
qualita'  erogata  alle proprie funzioni commerciali e agli operatori
alternativi che fanno uso dei medesimi beni intermedi.
   8. L'operatore  notificato,  entro  il  30  giugno  di  ogni anno,
presenta  sotto  la  propria  responsabilita'  una relazione annuale,
certificata  da  un  soggetto  terzo, che comprovi la separazione tra
sistemi   informativi   delle  funzioni  di  rete  e  delle  funzioni
commerciali. Tale   relazione   indica  inoltre  quali  misure  siano
adottate  per  impedire  l'utilizzo  dei dati riservati relativi alla
clientela  degli  operatori,  in  possesso delle funzioni di rete, da
parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato.