Art. 6.
                  (Obblighi di non discriminazione)

   1. Ai  sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia e' sottoposta
all'obbligo  di  non  discriminazione  con riferimento alle modalita'
tecnico-economiche di
   fornitura  dei  servizi  di  accesso disaggregato nei confronti di
altri  operatori  e  delle  proprie  funzioni  commerciali,  cioe' di
applicare  condizioni  di  natura  economica e tecnica equivalenti in
circostanze  equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono
servizi   equivalenti  e  di  fornire  a  questi  ultimi  servizi  ed
informazioni  alle  stesse  condizioni  di  quelle  che fornisce alle
proprie  funzioni  commerciali, a societa' controllate, controllanti,
collegate o consociate.
   2. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi, Telecom
Italia  applica  i  medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi,
sia  alle  proprie divisioni commerciali ed alle societa' collegate o
controllate.
   3. Telecom  Italia  garantisce  nel  mercato all'ingrosso tempi di
provisioning  e  assurance  migliorativi  rispetto  a quelli previsti
dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel
mercato al dettaglio.
   4. Nel  caso di fornitura dei servizi R-LAN pubblici, anche per il
tramite  di  societa' collegate o controllate, l'operatore notificato
e'  tenuto  al  rispetto del principio di non discriminazione, che si
sostanzia   nell'applicare   le   medesime  condizioni  alle  proprie
divisioni commerciali ovvero alle societa' controllate e collegate ed
agli altri soggetti autorizzati.