Art. 6. (Obblighi di non discriminazione) 1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia e' sottoposta all'obbligo di non discriminazione con riferimento alle modalita' tecnico-economiche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato nei confronti di altri operatori e delle proprie funzioni commerciali, cioe' di applicare condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e di fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie funzioni commerciali, a societa' controllate, controllanti, collegate o consociate. 2. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi, Telecom Italia applica i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle societa' collegate o controllate. 3. Telecom Italia garantisce nel mercato all'ingrosso tempi di provisioning e assurance migliorativi rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio. 4. Nel caso di fornitura dei servizi R-LAN pubblici, anche per il tramite di societa' collegate o controllate, l'operatore notificato e' tenuto al rispetto del principio di non discriminazione, che si sostanzia nell'applicare le medesime condizioni alle proprie divisioni commerciali ovvero alle societa' controllate e collegate ed agli altri soggetti autorizzati.