Allegato A (Alla delibera 4/06/CONS) MERCATO DELL'ACCESSO DISAGGREGATO ALL'INGROSSO (IVI COMPRESO L'ACCESSO CONDIVISO) ALLE RETI E SOTTORETI METALLICHE, AI FINI DELLA FORNITURA DI SERVIZI A BANDA LARGA E VOCALI (MERCATO N. 11 FRA QUELLI IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2003/311/CE): IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL MERCATO, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DI IMPRESE CON SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI. 1. INTRODUZIONE 1.1. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO 1. L'Autorita' ha avviato il 19 gennaio 2005, con la delibera n. 415/04/CONS, la consultazione pubblica sulla proposta di provvedimento in merito all'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche disponendo lo svolgimento di una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione dagli organismi di telecomunicazioni portatori di interessi nel mercato dei servizi di accesso. 2. In risposta alla consultazione pubblica hanno prodotto i propri contributi le associazioni @IIP ed Assoprovider e gli operatori Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele2 Italia S.p.A., Tiscali Italia S.r.L., Telecom Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. 3. Le principali tematiche sollevate nelle risposte alla consultazione pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori rispondenti nel corso delle audizioni del 16 febbraio 2005 con Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali S.r.L., Wind Telecomunicazioni S.p.A., del 17 febbraio 2005 con Tele 2 Italia S.p.A. e del 17 febbraio 2005 con Telecom Italia S.p.A. 4. Il presente documento integra la proposta di provvedimento di cui all'allegato B della delibera n. 415/05/CONS "Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)" con la sintesi delle osservazioni formulate dagli operatori in sede di consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorita'. Il presente documento, adottato dall'Autorita' in data 16 settembre 2005, e' stato trasmesso all'Autorita' Antitrust ed alla Commissione Europea ai sensi degli artt. 19, comma 1 e 12, comma 6 del Codice. 1.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE 5. Il 24 aprile 2002 le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo pacchetto regolamentare che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. 6. Il nuovo quadro regolamentare si compone principalmente di 5 direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare si tratta dei seguenti documenti: a. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro" 1; b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"2; c. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso e alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"3; d. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. direttiva servizio universale"4; e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"5. 7. Inoltre, ed ai fini del presente provvedimento, particolare rilievo rivestono altri tre atti, ovvero: a. la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secolo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata 1'11 febbraio 2003(6)(di seguito, la Raccomandazione); b. le linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 20027 (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida); c. la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 20038 (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7). 8. Il quadro normativo sopra delineato ed, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite, in Italia, dal d.lgs. 259/03 del 1 ° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"9 (di seguito, anche il Codice). 9. La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma 3 e l' art. 7, comma 4, della direttiva quadro, inoltre, prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche. 10. Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le Autorita' nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'art. 14, in particolare, attribuisce alle ANR il compito di svolgere le analisi sul grado di sviluppo della concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti volte ad accertare se le imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere di mercato. 11. Il nuovo quadro regolamentare riconosce il termine della fase di liberalizzazione dei mercati e sancisce la convergenza tra disciplina regolamentare e disciplina antitrust, in primo luogo attraverso la definizione dell'analogia tra significativo potere di mercato e posizione dominante. Infatti, la direttiva quadro (considerando 25) indica che "la definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE (...) si e' dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tenere conto di realta' di mercato piu' complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva e' equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee", laddove per posizione dominante si intende la "situazione di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilita' di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori" (10) 12. Il percorso che il nuovo quadro regolamentare delinea per l'analisi sulla concorrenzialita' dei mercati, richiede che le Autorita' procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per quanto riguarda i mercati identificati dalla Commissione come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per cio' che concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti, individuali o collettive, al termine della quale le Autorita' introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari. Gli artt. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevedono, in applicazione degli artt. 15 e 16 della direttiva quadro, che la definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi debbano essere condotte tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato sara' uno degli elementi da prendere in considerazione al fine della verifica della sussistenza di una posizione dominante, dovendo le ANR analizzare tutta una serie di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida. 13. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna analisi di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi di mercato successiva (11), fatta salva la possibilita' di procedere ad un'attivita' di revisione e verifica delle specifiche modalita' attuative degli obblighi imposti qualora l'Autorita' lo reputi opportuno. 14. Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute negli artt. 6 e 7 della direttiva quadro, nella Raccomandazione sull'art. 7, negli artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS12 e n. 453/03/CONS13. In particolare, viene previsto che, qualora l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento, cosi' come definito dall'art. 1, comma 2 della delibera n. 453/03/CONS, entro i termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni. La regolamentazione nazionale 15. Per quanto riguarda il quadro della regolamentazione nazionale, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, l'Autorita) ha avviato la regolazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale nel 1998, in attuazione delle direttive n. 97/33/CE e n. 98/10/CE ed in anticipo rispetto al regolamento n. 2887/2000 del dicembre 2000. 16. La disciplina ONP (Open Network Provision), su cui si basava il precedente quadro regolamentare, imponeva all'operatore notificato l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete, anche in punti diversi da quelli terminali di rete (art. 4, comma 2, della direttiva n. 97/33/CE e art. 16, comma 1, della direttiva n. 98/10/CE, ripresi dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 318/97) e attribuiva alle Autorita' di regolamentazione il potere di intervenire, su richiesta delle parti ovvero di propria iniziativa, per assicurare condizioni di accesso alla rete eque, ragionevoli e non discriminatorie (art. 16, comma 1, della direttiva n. 98/10/CE, recepito dall'art. 5, comma 6, del d.P.R. n. 318/97). 17. A livello nazionale, peraltro, il decreto ministeriale 23 aprile 1998 aveva introdotto in capo all'operatore notificato l'obbligo di prevedere, all'interno della propria offerta d'interconnessione, le condizioni per l'accesso a livello periferico di rete e a livello di rete di distribuzione (art. 14, comma 11, lett. a), punti 1 e 2). Dunque, l'obbligo di fornitura non era limitato ad uno specifico portante trasmissivo. 18. Sulla base di tali indicazioni e dell'attivita' istruttoria condotta (delibera n. 1/CIR/98) con l'obiettivo di definire le condizioni tecniche, economiche e procedurali per l'attuazione degli obblighi d'accesso in capo a Telecom Italia, operatore notificato, l'Autorita' ha definito le linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e per la promozione della diffusione di servizi innovativi (delibera n. 2/00/CIR). 19. L'Autorita' ha ritenuto che la fornitura di servizi di accesso disaggregato costituisse il presupposto regolamentare sia per il completamento del percorso di apertura alla concorrenza del mercato dei servizi tradizionali di telefonia fissa (e, piu' specificamente, dei servizi di traffico e di accesso per la clientela finale), sia per la diffusione concorrenziale dei servizi innovativi a larga banda in tecnologia DSL. 20. L'articolo 4 della delibera n. 2/00/CIR descrive un'ampia gamma di servizi di accesso disaggregato e di servizi accessori disponibili per gli operatori titolari di licenza individuale di rete fissa: servizi di accesso al doppino in rame e alla fibra ottica (cd. accesso fisico); diverse soluzioni di accesso logico, finalizzate a superare eventuali impedimenti di carattere tecnico alla fornitura dell'accesso fisico (canale numerico) o ad accelerare i tempi d'ingresso sul mercato da parte degli operatori alternativi (prolungamento dell'accesso); servizi di co-locazione fisica e virtuale, indispensabili per l'effettiva fruizione dei servizi di accesso disaggregato da parte degli operatori alternativi. 21. In base alla delibera n. 2/00/CIR, Telecom Italia, in considerazione della condizione di monopolista di fatto nel mercato dell'accesso, e' tenuta a pubblicare un'offerta annuale di riferimento delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei predetti servizi; le condizioni economiche sono definite, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nel rispetto del principio di orientamento ai costi, secondo la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti (art. 8). 22. La delibera n. 2/00/CIR prevede disposizioni di dettaglio anche in merito agli aspetti contrattuali e di provisioning, allo scopo di accelerare il processo d'implementazione del servizio (articoli 6 e 7). In particolare, Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare, in allegato all'offerta di riferimento, e sottoporre alla valutazione dell'Autorita', un Service Leve/. Agreements ed un manuale di procedure per ciascun servizio fornito. L'Autorita', infine, ha previsto una pluralita' di clausole di revisione degli obblighi regolamentari in relazione ad alcuni servizi (accesso disaggregato alla rete in fibra ottica, prolungamento dell'accesso, canale virtuale permanente) sulla base dell'evoluzione del contesto concorrenziale. 23. Le delibere n. 13/00/CIR, n. 15/01/CIR e n. 24/01/CIR completano le disposizioni attuative volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse d'accesso e a migliorare l'efficienza del processo d'implementazione.(14) Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni regolamentari, l'Autorita' ha istituito (delibera n. 5/00/CIR) una specifica Unita' per il Monitoraggio del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato. Tale unita' ha gestito tutte le procedure di selezione e allocazione degli spazi di co-locazione, ha svolto attivita' ispettiva sulle attivita' di predisposizione di detti spazi da parte di Telecom Italia ed ha fornito agli operatori indirizzi interpretativi della normativa vigente. 24. Parallelamente alle attivita' regolamentari e di monitoraggio del processo d'implementazione, l'Autorita' ha esercitato, a partire dalla prima offerta pubblicata da Telecom Italia nel 2000, le proprie competenze in materia di analisi delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato. Gli interventi dell'Autorita' hanno condotto ad una progressiva riduzione dei prezzi per i vari servizi di accesso disaggregato. 25. In tale percorso, un particolare rilievo assume la delibera n. 3/03/CIR, per le sue numerose implicazioni regolamentari, immediate e prospettiche. Per quanto riguarda i servizi di accesso disaggregato alla rete locale, la delibera ha introdotto criteri di dettaglio per l'applicazione al canone mensile del doppino in rame del principio dell'orientamento al costo, con una particolare attenzione alla salvaguardia del principio di non discriminazione e alle esigenze di replicabilita' da parte degli operatori alternativi. L'applicazione di tali indicazioni ha indotto Telecom Italia a fissare per il 2003 un canone mensile per il collegamento in rame (pari a 8,3 euro/mese) che costituisce il best price europeo. 1.3. GLI INTERVENTI RECENTI DELL'AUTORITA' PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO (IMPEGNI ASSUNTI DA TELECOM ITALIA NELL'AMBITO DEL CASO A351) 26. Durante lo svolgimento del procedimento istruttorio, l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha completato il proprio procedimento A351 per la verifica di comportamenti abusivi messi in campo da Telecom Italia nei mercati dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa, della fornitura di linee affittate e mercato dell'interconnessione su rete fissa. Nell'ambito del procedimento A351 Telecom Italia ha sottoscritto con alcuni operatori alcuni impegni finalizzati al miglioramento del quadro concorrenziale nel settore delle telecomunicazioni. Di seguito, e' riepilogata la parte di tali impegni che appare avere rilevanza nel mercato oggetto della presente analisi. 27. In via generale, al fine di assicurare la trasparenza delle offerte e la continuita' del servizio, con riferimento alle soluzioni relative alla clientela business di grandi dimensioni non riconducibile a offerte standardizzate in ragione della specificita' e della dimensione economica e/o territoriale della domanda e clientela PA, Telecom Italia si e' impegnata a: "garantire, nel caso di transizione ad una infrastruttura concorrente, la continuita' del servizio, concedendo al concorrente l'uso interinale della rete e dei servizi di Telecom Italia fino allo scadere del bimestre successivo alla data di disdetta del contratto (e fino allo scadere del secondo bimestre successivo alla data di disdetta del contratto nel caso di clienti PA), cosi' permettendo la fatturazione immediata della clientela da parte del concorrente"; "assicurare ai concorrenti, a titolo non oneroso, la centralizzazione e il coordinamento delle attivita' di attivazione dei collegamenti e di gestione guasti attraverso la costituzione all'interno della Direzione Wholesale di una "Funzione di interfaccia concorrenti ". Cio' in modo da garantire ai concorrenti la possibilita' di configurare i propri clienti multi sede come un unico cliente al quale afferiscono piu' sedi e piu' tipologie di collegamenti (CVP, ADSL wholesale, ISDN, linee affittate, eventualmente comprensive di prestazioni aggiuntive quali RPVD) nonche' di scegliere la modalita' piu' consona di fatturazione". 28. Telecom Italia ha, inoltre, assunto alcuni impegni per il biennio 2005-2006 volti a incentivare l'accelerazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale. 29. In particolare, "a tutti gli operatori che hanno sottoscritto o sottoscriveranno i contratti di Colocazione e Unbundling del Local Loop (ULL) e/o Shared Access", Telecom Italia "offre condizioni promozionali per la realizzazione di investimenti in infrastrutture alternative relativi all'attivazione di nuovi siti in ULL/SA (ivi compresi i siti gia' richiesti ma tuttora non attivati) a fronte di adeguate garanzie di pagamento". 30. Sulla base delle specifiche esigenze concordate con 1'OLO, Telecom Italia si impegna a "progettare e realizzare nei tempi piu' brevi (tipicamente 3 mesi nel caso di realizzazione di un nuovo sito) le seguenti infrastrutture di rete: Sito Operatore presso centrale stadio di linea (SL) di Telecom Italia, con spazi tecnologici, servizi di condizionamento ed energia, permutatore urbano dedicato all'OLO ed eventualmente ripartitore ottico dedicato all'OLO (Servizio di Colocazione); Apparati TLC necessari (ad es. Concentratori per accessi di fonia POTS e ISDN, DSLAM per accessi xDSL a larga banda, Apparati di trasmissione); Predisposizione del collegamento interno di centrale tra il permutatore Telecom Italia ed il permutatore OLO (o tra i Ripartitori ottici)". 31. L'offerta di TI prevede, inoltre, su richiesta dell'OLO, la realizzazione di una rete di consegna del traffico al punto di presenza (PoP) dell'Operatore presente a livello metropolitano o distrettuale ed eventualmente la realizzazione di rete metropolitana di raccolta (MAN) dalle centrali di Telecom Italia al PoP dell'Operatore o altra soluzione trasmissiva concordata. 32. L'offerta, a cui gli operatori possono aderire per un arco di 12 mesi a partire dall' 1/1/2005 e per un numero complessivo massimo predefinito di 1000 siti, si caratterizza per i seguenti elementi: a) "la possibilita' per l'OLO di corrispondere il prezzo complessivo entro 24 mesi dalla data di realizzazione della medesima da parte di Telecom Italia, tramite la corresponsione di quote mensili per ciascun collegamento attivato in ULL/SA, in aggiunta al canone ULL/SA. La quota mensile per cliente attivato e' determinata dal costo complessivo dell'offerta, diviso per il numero dei clienti ULL/SA previsto per la realizzazione richiesta e diviso per 24. Allo scadere dei 24 mesi, l'Operatore corrisponde a Telecom Italia l'eventuale valore residuo, cioe' il valore complessivo al netto delle quote mensili gia' versate"; b) "la possibilita' per l'OLO di acquisire immediatamente in ULL (cosiddetto ULL virtuale) - con un tempo tecnico di preavviso massimo di 30 giorni -, attraverso la rete Telecom Italia e al medesimo costo indicato sopra, qualsiasi collegamento di clienti ubicati nell'area di centrale del sito contrattato. Tale servizio consentira' al concorrente di offrire alla propria clientela con linee attestate nell'area del sito, una offerta complessiva di accesso e traffico di fonia"; c) "l'impegno di Telecom Italia, nel caso in cui l'Operatore debba integrare l'offerta di fonia con servizi aggiuntivi gia' prestati da Telecom Italia al cliente finale, di concordare con l'OLO le migliori modalita' economiche e tecniche per assicurare la continuita' del servizio"; d) "l'azzeramento del contributo di qualificazione xDSL della coppia sulle nuove linee attivate"; e) "l'impegno di Telecom Italia a non aumentare il canone mensile di unbundling al disopra del prezzo di 8,3 almeno fino al 31/12/2006"; f) "il riconoscimento su base mensile, in via eccezionale per le finalita' sopra richiamate e per il periodo che intercorre dal 1/1/2005 al 31/12/2006, di un bonus equivalente a 9,66/anno, per ogni linea gia' esistente o attivata in modalita' unbundling nel periodo di vigenza dell'offerta". 33. Telecom Italia, "nel caso in cui un operatore concorrente intenda realizzare autonomamente l'allestimento dei siti e la rete di collegamento con i propri PoP", si e' impegnata inoltre ad offrire "speciali modalita' di pagamento dei costi necessari all'allestimento di un nuovo sito per OLO nell'edificio di centrale SL di Telecom Italia (costi di set up: edilizia, stazioni di energia, allestimento permutatore, ecc)", mantenendo le condizioni economiche e gli sconti elencati al punto precedente. 34. Telecom Italia si e' inoltre impegnata, nei siti oggetto di ULL, a procedere all'ampliamento dei permutatori urbani nei casi di saturazione o di limitata disponibilita' di risorse (coppie) per lo sviluppo, condividendone i costi relativi con gli OLO presenti nel sito. 35. Relativamente ai circuiti di backhauling, Telecom Italia si impegnata a "ridurre per il biennio 2005-2006 del 30% i prezzi di listino. La riduzione riguardera' sia i circuiti di rilegamento e i collegamenti in fibra tra SGU(15) e SL (PAFO(16) ecc), sia i circuiti e i collegamenti in fibra che collegano SGU o SL ai siti dell'operatore." 2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE 36. Il nuovo quadro regolamentare si fonda sul principio che i mercati da assoggettare a regolamentazione siano definiti conformemente ai principi delle norme europee sulla concorrenza. 37. Nell'applicare tale approccio, l'Autorita' riconosce la particolare importanza della valutazione del contesto competitivo in termini prospettici e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo dell'innovazione, rispettando, al contempo, il principio di neutralita' tecnologica. 38. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati, e' l'utilizzo del c.d. test del monopolista ipotetico (di seguito, TMI), volto a valutare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offertai(17). 39. Il test viene applicato per stabilire se un contenuto ma significativo incremento non transitorio del prezzo (Small but Significant Non transitory Increase in Price, SSNIP) all'interno del mercato partendo dalla sua definizione piu' restrittiva sia dal punto merceologico che geografico possa spingere i consumatori ad optare per altri prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre imprese a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo e' il caso, i prodotti/servizi/fornitori alternativi vengono considerati appartenenti allo stesso mercato. Il test viene poi ripetuto fino a trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che l'aumento del prezzo sia effettivamente sostenibile e profittevole per l'ipotetico monopolista. 40. Salvo casi eccezionali18, l'Autorita' applica il test del monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari al 5-10% e il corrispondente periodo nel quale tale variazione si realizza sia pari a 18 mesi (cioe', la periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato). 41. Nell'analisi del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita', coerentemente con quanto indicato nelle Linee guida, considera altresi' la concorrenza potenziale. 42. Una volta identificato il perimetro del mercato nella sua dimensione merceologica, il passo successivo nel processo di definizione dei mercati e' la valutazione della loro dimensione geografica. Secondo la disciplina della concorrenza, il mercato geografico rilevante consiste in un'area in cui le condizioni concorrenziali (caratteristiche della domanda dei prodotti/servizi in questione e delle imprese attive/potenzialmente attive nell'offerta) sono simili o sufficientemente omogenee da permettere di distinguerla da aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. 43. Per giungere alla definizione di tale area geografica l'Autorita', oltre che ad utilizzare la medesima metodologia prima discussa circa l'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta, tiene conto di: a) l'area coperta dalle reti di comunicazione in questione; b) l'esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro genere. 44. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo luogo, ad una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex ante, in quanto caratterizzati da: i) forti ostacoli non transitori all'accesso, ii) assenza di forze che spingano - nel periodo di tempo considerato - verso condizioni di concorrenza effettiva, e iii) insufficienza dell'applicazione della disciplina antitrust ad assicurare un corretto funzionamento del mercato. In secondo luogo, l'Autorita' analizza i dati disponibili per valutare se esistano altri mercati delle comunicazioni elettroniche definiti nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza per i quali la presenza delle tre condizioni di cui sopra implichi la necessita' di un intervento regolamentare. 45. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli orientamenti antitrust comunitari e nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato al fine della regolamentazione, in quanto ex ante e quindi prospettica, non e' necessariamente coincidente con quella a cui si arriva pur applicando i medesimi metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi nell'ambito della tutela ex post della concorrenza. Descrizione del servizio: l'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali 46. L'accesso disaggregato alla rete di telecomunicazioni consiste nella fornitura ad altri operatori di servizi di accesso da parte dell'operatore proprietario di una rete locale. La Raccomandazione delimita il mercato in esame alle sole reti e alle sotto reti metalliche (ossia contraddistinte da collegamenti in rame; il cd. doppino) 47. Per quanto riguarda i servizi oggetto della presente analisi, essi spaziano da quelli vocali a quelli dati. Lo scopo della disaggregazione della rete locale e', infatti, quello di fornire, agli operatori che non posseggono un'infrastruttura di accesso, l'opportunita' di offrire direttamente servizi di comunicazione ai singoli utenti: gli operatori che acquisiscono la disponibilita' delle linee hanno modo di sviluppare una pluralita' di offerte commerciali sia per i servizi tradizionali che per i servizi innovativi, sia per i servizi voce che per quelli dati. 48. Dunque, l'accesso disaggregato della rete locale rappresenta un input necessario per fornire l'accesso ai servizi di telefonia vocale e al contempo e' una delle modalita' di accesso per la fornitura di servizi a banda larga. 49. Le soluzioni tecniche che permettono l'accesso disaggregato alle reti e alle sottoreti metalliche (19) sono classificabili in due categorie: accesso di tipo fisico e accesso di tipo logico. 50. L'accesso di tipo fisico consente al proprietario della rete locale di fornire ad un altro operatore l'accesso alla sede dell'utente a partire da un punto intermedio della rete locale, situato tra la terminazione d'utente ed il punto di attestazione lato utente sulla centrale locale. In particolare in questo caso, la fornitura da parte del proprietario della infrastruttura dell'accesso alla propria rete locale o alla sottorete locale autorizza l'operatore richiedente all'uso di tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica. L'accesso completamente disaggregato alla rete locale (full unbundling o anche unbundling del local loop) e l'accesso completamente disaggregato alla sotto rete locale (sub-loop unbundling) sono i servizi commercializzati nel mercato italiano che rientrano nella suddetta definizione. La figura 1 illustra la struttura della rete di distribuzione in rame dell'operatore Telecom Italia. ----> VEDERE IMMAGINE A PAG. 74 DELLA G.U. <---- 51. L'accesso di tipo logico consente al proprietario della rete di fornire ad un altro operatore un flusso numerico con caratteristiche determinate, inclusi sia il mezzo che i sistemi trasmissivi. In questo caso, la fornitura da parte del proprietario dell'infrastruttura dell'accesso alla propria rete locale o alla sottorete locale autorizza l'operatore richiedente all'uso della banda non locale (destinata al traffico dati) dello spettro disponibile. La rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore proprietario della rete per fornire al pubblico i servizi vocali. L'accesso condiviso alla rete locale (shared access) e' il servizio commercializzato nel mercato italiano che rientra nella suddetta definizione. Le figure 2a e 2b illustrano il servizio di accesso condiviso offerto da Telecom Italia. ----> VEDERE IMMAGINE ALLE PAGG. 75-76 DELLA G.U. <---- 52. Le diverse soluzioni di accesso disaggregato sono offerte con caratteristiche tecniche espresse in funzione della destinazione d'uso e dello stato (attiva o non attiva) della coppia(20). 53. In sintesi, il full unbundling, il sub-loop unbundling e lo shared access sono le diverse soluzioni tecniche che consentono agli operatori di telecomunicazioni concorrenti (cd. OLO) l'accesso disaggregato alla rete in rame in capo all'operatore storico. 54. Per poter adoperare i servizi di accesso disaggregato, gli operatori necessitano di alcuni servizi aventi carattere accessorio, quali la co-locazione, il prolungamento dell'accesso, il canale numerico, i servizi per la gestione dei locali e dei raccordi interni di centrale, nonche' le specifiche attivita' di manutenzione(21), che completano l'offerta di accesso disaggregato all'ingrosso destinata agli operatori detti alternativi o entranti. 55. I servizi di co-locazione possono essere realizzati con diverse soluzioni: la fisica, la virtuale ed il co-mingling. 56. I servizi di co-locazione fisica prevedono l'installazione degli apparati degli operatori entranti in un locale, condivisibile tra piu' operatori, all'interno del sito di centrale dell'operatore proprietario della rete. La co-locazione fisica puo' essere realizzata anche con l'installazione degli apparati in appositi shelter, condivisibili tra piu' operatori, posizionati comunque all'interno del recinto di centrale dell'operatore proprietario della rete. I servizi di co-locazione fisica prevedono, infine, la co-locazione in sito adiacente al recinto di centrale, la co-locazione nelle immediate vicinanze al recinto di centrale e la co-locazione nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione. Nel primo caso, l'operatore proprietario della rete, su richiesta dell'operatore entrante, individuera' un sito adiacente dell' autocommutatore nel quale si realizza l'interconnessione tra il cavo dell'operatore richiedente ed il proprio. L'interconnessione avviene tramite giunto o ripartitore ottico. Il secondo ed il terzo servizio sono invece dedicati solo ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale ed alla sottorete locale rispettivamente. 57. I servizi di co-locazione virtuale, invece, possono essere realizzati con acquisto ed installazione dell'apparato a cura dell'operatore entrante oppure con acquisto ed installazione dell'apparato a cura dell'operatore proprietario di rete. 58. Il co-mingling, infine, e' un servizio di co-locazione in sala comune tra operatori entranti ed operatore gestore di rete. E' funzionale ai servizi di accesso disaggregato e di accesso condiviso ai collegamenti in rame, accesso disaggregato ai collegamenti in fibra, canale numerico e prolungamento dell'accesso. 59. Per quanto riguarda i raccordi interni di centrale, nel caso in cui un operatore entrante richieda dei collegamenti con un altro operatore co-locato nella medesima sede, ma in un'altra sala (sale interne o shelter), o con propri apparati co-locati nella medesima sede, ma in sale diverse (sale interne o shelter), l'operatore proprietario della rete offre la realizzazione e la manutenzione dei raccordi in cavo necessari. Altri servizi accessori sono legati alla gestione dei locali (pulizia, condizionamento, elettricita) e sono variamente articolati in funzione delle scelte degli operatori entranti. 60. Il servizio di prolungamento dell'accesso consiste nella fornitura da parte del gestore della rete di accesso di un collegamento fra un SL in cui l'operatore entrante fruisce dei servizi di accesso disaggregato e l'SGU di competenza. L'operatore entrante deve risultare co-locato anche a livello di SGU secondo le modalita' di co-locazione sopra descritte. Il servizio puo' essere fornito mediante canale numerico o su portante trasmissivo in fibra. 61. Il servizio di canale numerico consiste nella fornitura da parte dell'operatore proprietario della rete di una capacita' trasmissiva tra un apparato dell'operatore entrante e la sede d'utente. La fornitura di tale servizio si configura come servizio sostitutivo dell'accesso al mezzo fisico, ed e' condizionata all'indisponibilita' di quest'ultimo a causa della presenza di multiplatori nella rete di accesso o di assenza di spazi di colocazione allo stadio di linea (SL). In quest'ultimo caso l'operatore gestore di rete fornira' un canale numerico fino allo stadio di gruppo urbano (SGU) di competenza. 62. Occorre, infine,osservare che tra i servizi di accesso disaggregato alla rete locale attualmente offerti nel mercato italiano delle telecomunicazioni rientra anche l'accesso disaggregato alla rete in fibra ottica. L'analisi che condurra' alla definizione del mercato valutera' l'opportunita' di estendere il perimetro del mercato dell'accesso disaggregato a questo diverso portante trasmissivo rispetto alle reti e sottoreti metalliche. Tecnicamente, come nel caso della rete metallica, gli operatori possono richiedere l'accesso sia alla tratta intera sia a tratte intermedie. In Italia, Telecom Italia offre il servizio di accesso disaggregato in fibra della propria rete di distribuzione. La figura 3 illustra la struttura della rete di distribuzione in fibra ottica di Telecom Italia. ----> VEDERE IMMAGINE A PAG. 78 DELLA G.U. <---- 2.1. IL MERCATO DEL PRODOTTO 63. La Raccomandazione include, fra i mercati rilevanti da analizzare ai fini di una eventuale regolamentazione ex ante, il mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (cd. mercato n.11). Tale mercato comprende quindi i servizi di accesso (fisico e logico) alla rete pubblica di telecomunicazioni in rame offerti agli operatori ai fini della fornitura di servizi finali di telefonia e dati. 64. Ai fini della definizione merceologica del prodotto, in via preliminare, appare di interesse l'analisi dei mercati retail che si situano a valle rispetto al mercato in esame; infatti la Raccomandazione testualmente afferma che "Il punto di partenza, per la definizione e l'individuazione dei mercati, e' la caratterizzazione dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilita' sul lato della domanda e dell'offerta. Una volta caratterizzati e definiti i mercati al dettaglio che comportano domanda e offerta per gli utenti finali, e' opportuno individuare mercati all'ingrosso rilevanti, cioe' mercati che comportano la domanda e l'offerta di prodotti a terzi interessati a rifornire gli utenti finali"(22). 65. Il mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche insiste sui mercati retail che consentono al cliente finale di accedere ai servizi telefonici (vocali) e dati attraverso la rete telefonica pubblica, dove la funzione d'uso e' quella di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e di usufruire dei servizi correlati. Ai sensi del art. 1, comma 1, lett. bb) del Codice delle comunicazioni elettroniche i "servizi telefonici abilitati dalla rete telefonica pubblica" sono riconducibili alle "comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati tra punti terminali di rete". 66. Pertanto, il servizio in esame rappresenta un bene intermedio essenziale per i servizi nei mercati retail dell'accesso alla rete telefonica in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati 1-2), nonche' i mercati, non individuati dalla Raccomandazione, dell'accesso ad Internet, in modalita' dial-up ed a banda larga. 67. L'utente finale accede ai servizi telefonici e dati utilizzando diversi mezzi trasmissivi (coppia simmetrica in rame - c.d. doppino -, fibra ottica, radio). In Italia, l'accesso alla rete telefonica pubblica agli utenti finali viene offerto prevalentemente utilizzando la coppia simmetrica in rame e, in misura residuale, la fibra ottica. 68. Nel periodo 2000-2004, il numero complessivo di linee di accesso in rame e' rimasto sostanzialmente stabile, ma a fronte di un decremento delle linee controllate da Telecom Italia (POTS), gli accessi in modalita' unbundling hanno registrato tassi di crescita via via piu' elevati. 69. Ad inizio del luglio 2004, il numero totale di linee di accesso in rame, residenziali e non residenziali, era stimabile in circa 27.294.000. Telecom Italia, proprietaria della rete, commercializzava direttamente circa 26.596.000 linee mentre gli altri operatori licenziatari gestivano le 698.000 linee rimanenti, acquisite in modalita' unbundling.(23) 70. Per quanto riguarda invece la rete in fibra ottica, a fronte di una estesa rete in tale modalita' trasmissiva in capo all'incumbent (a fine 2001, la rete di accesso in fibra ottica di Telecom Italia aveva un'estensione di circa 417.000 km-fibra(24), negli ultimi anni un'impresa (Fastweb) ha investito significativamente in infrastrutture di accesso in fibra ottica (in particolare architetture Fibre To The Home - FTTH). Le reti sono state realizzate nelle principali aree metropolitane tra le quali ad esempio Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Genova. A giugno 2004, il numero di linee di accesso in fibra ottica era stimabile in circa 170.000 unita'. 71. A partire dalla definizione del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, contenuta nella Raccomandazione della Commissione, e sulla base delle predette caratteristiche del contesto nazionale, l'Autorita' ha ritenuto opportuno verificare, in un'ottica prospettica, rapporti di sostituibilita' tra i servizi e i prodotti all'ingrosso in grado di alimentare i mercati retail dell'accesso. L'Autorita' ha pertanto analizzato la sostituibilita' tra l'accesso all'ingrosso alla rete in rame, cosi' come individuato dalla Commissione, ed una serie di altri servizi di accesso a livello wholesale. In particolare, l'analisi ha riguardato: a. i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso (bitstream access); b. i servizi di accesso in fibra ottica; c. i servizi di accesso all'ingrosso attraverso le infrastrutture cd. di nuova generazione. 72. Infine, l'Autorita' ha valutato la possibilita' di segmentare il mercato dell'accesso disaggregato alla rete metallica sulla base delle predette soluzioni tecniche di accesso disaggregato (full unbundling, sub-loop unbundling e shared access). 2.1.1. ACCESSO DIRETTO ALLA RETE METALLICA VS ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO (BITSTREAM ACCESS) L'orientamento espresso dall'Autorita' 73. L'accesso disaggregato all'ingrosso alla rete locale permette agli operatori acquirenti di offrire servizi a banda stretta e servizi a banda larga destinati al mercato degli utenti finali. In particolare, come precedentemente illustrato, l'accesso completamente disaggregato alla rete locale (full unbundling) e l'accesso completamente disaggregato alla sotto rete locale (sub-loop unbundling) sono forme di accesso fisico che autorizzano l'operatore acquirente all'uso esclusivo di tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica. Il servizio di accesso condiviso alla rete metallica autorizza invece soltanto l'uso delle frequenze destinate al traffico dati. Le diverse soluzioni di accesso disaggregato, opportunamente potenziate con sistemi x-DSL, rappresentano uno dei modi per offrire alle imprese un adeguato canale per la trasmissione dei dati. 74. I servizi wholesale di accesso a banda larga (cd. bitstream access) rappresentano un altro modo a disposizione delle imprese per disporre di un canale di trasmissione sulla rete metallica. Con l'acquisto del bitstream access un operatore ottiene infatti una capacita' trasmissiva fra un utente finale ed un punto di interconnessione messo a disposizione dell'operatore stesso. In particolare, il proprietario della rete installa le prescelte apparecchiature x-DSL - opportunamente configurate nel permutatore - e le collega ad alta velocita' con la sede del cliente, rendendo questo collegamento disponibile a operatori terzi per la commercializzazione agli utenti finali di servizi a banda larga. L'accesso a flusso numerico - bitstream - consente la trasmissione di dati bidirezionale a banda larga. 75. Occorre preliminarmente evidenziare che la Commissione ritiene che le imprese non valutino le due modalita' di approvvigionamento del canale di trasmissione come sostituibili: "un operatore che si serve delle reti locali disaggregate di norma non considerera' un'altra forma di servizio di accesso a banda larga all'ingrosso quale possibile sostituto". 76. La Commissione ha pertanto inserito nella raccomandazione il mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, distinguendolo dal mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (cd. mercato 12). 77. In primo luogo, infatti, i servizi di accesso disaggregato consentono la fornitura di servizi voce e dati mentre il bitstream e' destinato alla trasmissione dati. Altre caratteristiche dirimenti per la caratterizzazione dei due servizi di accesso sono rappresentate dal controllo della capacita' trasmissiva (larghezza di banda) e dalla copertura geografica dei servizi. 78. Per quanto riguarda la capacita' trasmissiva, il fornitore all'ingrosso del bitstream controlla l'ampiezza della banda mentre, nel caso dell'accesso disaggregato, e' l'operatore acquirente ad avere il controllo del collegamento con l'utente finale. Di conseguenza, l'accesso disaggregato alla rete locale, rispetto al bitstream access, consente all'operatore entrante una piu' ampia discrezionalita' nella qualificazione della linea e dei servizi offerti ed una maggiore possibilita' di offrire nuovi servizi a livello retail. 79. Per quanto riguarda la copertura geografica, nel contesto nazionale i servizi di accesso disaggregato sono, attualmente, offerti su un sottoinsieme delle aree coperte dal bitstream: infatti, i servizi bitstream sono usualmente offerti anche nei siti predisposti per l'accesso disaggregato, oltre che in tutti i siti dove l'operatore storico fornisce servizi xDSL agli utenti finali. 80. Al fine di valutare il grado di sostituibilita' nel contesto nazionale tra i servizi di accesso disaggregato alla rete metallica e i servizi bitstream, l'Autorita' ha inoltre analizzato le condizioni economiche di offerta, riscontrando difformita' nella struttura dei prezzi dei due servizi. Nell'ambito della consultazione pubblica l'Autorita' aveva valutato che tali differenze potessero riflettere le diversita' di detti servizi: l'accesso disaggregato alla rete locale e' uno degli input che, combinato con altri elementi di rete e con attivita' di gestione di un certo rilievo, genera il bene dell'accesso a servizi voce e dati, che poi viene venduto agli utenti finali. Il bitstream e' invece un prodotto disponibile a livello wholesale che richiede minori attivita' e combinazioni con altri input per essere venduto all'utente finale. 81. La struttura tariffaria dei servizi in esame si articola in contributi di attivazione una tantum (contributi di impianto) e in canoni mensili. Per quanto concerne l'accesso disaggregato, i contributi di impianto relativi alla fornitura di coppie in rame, i contributi aggiuntivi una tantum e quelli dovuti per le disattivazioni, nonche' i costi dovuti all'eliminazione delle interferenze in ambiente cavo, sono riportati nella tabella 1. ----> Vedere tabella a pag. 83 della G.U. <---- 82. La tabella 2 riporta, invece, i contributi di attivazione relativi ad alcune offerte a banda larga (x-DSL) wholesale. E' importante notare che i contributi per la configurazione e la predisposizione tecnica della linea ADSL wholesale non sono dovuti da lungo tempo a seguito della scelta di Telecom Italia di offrire l'attivazione della linea in promozione gratuita ai suoi utenti finali. ----> Vedere tabella a pag. 84 della G.U. <---- 83. Il noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame (accesso disaggregato) e i canoni mensili delle linee ADSL wholesale (bitstream access) sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle 3 e 4. Mentre il noleggio mensile del doppino ha un'unica voce di costo, il prezzo di acquisizione della linea ADSL wholesale dipende da un canone mensile (importo fisso per l'accesso) e da una quota variabile legata al traffico, misurato in Mbyte, o all'ampiezza della banda ATM prescelta nell'area di raccolta. Tabella 3 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame ===================================================================== Euro |Full ULL|Subloop ULL|Shared Access ===================================================================== Coppia simmetrica in rame in sede | | | d'utente per ISDN BRA, POTS, ADSL,| | | SHDSL e VDSL | 8,30 | 6,03 | 2,80 --------------------------------------------------------------------- Due coppie simmetriche in rame in | | | sede d'utente per HDSL e ISDN PRA | 16,60 | 12,06 | --------------------------------------------------------------------- Due coppie simmetriche in rame per| | | sitemi DECT | 15,07 | | ----> Vedere tabella a pag. 85 della G.U. <---- 84. Dall'analisi dei prezzi, l'Autorita' aveva rilevato che i servizi di unbundling e di accesso bitstream sono caratterizzati da diverse strutture tariffarie, nonche' da notevoli differenze nei livelli: le linee acquisite in unbundling sono caratterizzate da investimenti assai ingenti rispetto al costo dei servizi di accesso a banda larga. In effetti le componenti tecniche acquisite da un operatore in ciascun servizio sono sensibilmente differenti. 85. In definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, l'accesso broadband wholesale e l'accesso all'ingrosso mediante unbundling si caratterizzano per aspetti tecnici ed elementi geografici ben distinti. Le motivazioni che presiedono alla domanda dei due beni sono difformi: nel primo caso, gli operatori acquirenti domandano un prodotto immediatamente disponibile per la commercializzazione di servizi a banda larga, mentre nel secondo caso ricercano un input infrastrutturale che consenta loro di offrire servizi integrati voce-dati. 86. E' quindi improbabile che un operatore che dispone di accessi bitstream, risponda ad un aumento del 10% nei prezzi dei servizi bitstream incrementando la domanda di linee in accesso disaggregato. Allo stesso tempo, l'operatore attivo nell'accesso disaggregato alla rete locale difficilmente rispondera' all'aumento del 10% delle linee in unbundling ricorrendo significativamente al bitstream, a causa degli ingenti investimenti fissi effettuati nella predisposizione dei siti di co-locazione. 87. Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta, l'operatore storico e' l'unica impresa proprietaria di una rete metallica di accesso e, quindi, e' al momento il solo in grado di offrire accesso (a banda larga bitstream o in unbundling) su rete metallica. Vi e' piena sostituibilita' dal lato dell'offerta tra i due differenti servizi di accesso in esame: l'operatore storico non incorre in significativi ostacoli per offrire entrambi i servizi agli operatori alternativi che avanzano richiesta. 88. Piuttosto, e' utile verificare se sussistono i margini per l'entrata di altri fornitori nei mercati in esame, ovvero per l'installazione di un secondo circuito fisico che colleghi il punto terminale della rete presso l'abbonato al ripartitore principale. Le Autorita' di regolamentazione nazionali e sopranazionali, gli operatori e i tecnici concordano nel ritenere che nel futuro non sia economicamente ipotizzabile la duplicazione della rete metallica. La costruzione di una nuova rete metallica di accesso e' da escludere, anche a fronte di un significativo e non temporaneo aumento dei servizi di accesso disaggregato e dei servizi, per via degli onerosi costi fissi iniziali. Non sarebbe economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare integralmente ed entro tempi accettabili l'infrastruttura metallica di accesso locale dell'operatore esistente.(45) 89. Alla luce delle precedenti considerazioni ed in linea con quanto stabilito dalla Commissione nella Raccomandazione, il mercato nazionale dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche appare distinto dal mercato wholesale dei servizi di accesso a banda. 90. Per quanto riguarda quest'ultimo mercato, l'Autorita' ha ritenuto infine opportuno precisare come l'analisi dei cd. servizi canale virtuale permanente rientri nell'alveo dell'analisi di tale mercato. Il servizio di Canale Virtuale Permanente (CVP), introdotto dalla delibera n. 2/00/CIR, consiste nella fornitura di un flusso di dati trasparente ad alta capacita' tra la sede del cliente e la rete dell'operatore entrante. La delibera stabilisce che Telecom Italia sia tenuta a fornire agli operatori licenziatari il servizio CVP in tutti i casi in cui la stessa Telecom Italia mediante le proprie divisioni commerciali, societa' controllate, controllanti, collegate o consociate intenda fornire servizi alla clientela ricorrendo a sistemi di accesso in tecnologia xDSL. 91. La delibera 2/00/CIR, inoltre, stabilisce che "l'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico sussiste esclusivamente in caso di indisponibilita' [in sede di centrale], comprovata da parte dell'operatore notificato, dei servizi di accesso disaggregato", lasciando intendere l'esistenza di un rapporto di sostituibilita' fra i servizi di unbundling e di canale virtuale permanente. La stessa definizione del servizio fornita dalla delibera, pero', rende evidente che il servizio di CVP sia accomunabile in tutto e per tutto ai servizi di banda larga all'ingrosso cosi' come definiti dalla Commissione. Difatti, nell' explanatory memorandum della Raccomandazione e' chiaramente specificato che "per garantire ad un utente finale l'accesso ai servizi dati e agli altri servizi correlati in postazione fissa, occorre un canale di trasmissione adatto, che sia in grado di trasferire dati in entrambe le direzioni e a velocita' adeguate al servizio richiesto. Pertanto, un'impresa che fornisca servizi agli utenti finali deve costruire, creare o assicurarsi l'accesso a un canale di trasmissione che la colleghi alla postazione dell'utente finale". 92. In virtu' di queste considerazioni i servizi CVP saranno quindi esaminati nell'ambito del mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso e non gia' nel mercato in esame. 93. In conclusione, numerose considerazioni tecniche, economiche e regolamentari supportano la tesi secondo cui i servizi di unbundling e i servizi bitstream non debbano essere inclusi nello stesso mercato rilevante. Tra gli elementi esaminati rientrano le differenze nell'utilizzo e nel controllo della capacita' trasmissiva e la copertura geografica difforme, nonche' le diverse politiche di prezzo attuate. Il risultato ottenuto per il mercato italiano dell'accesso e' coerente con le indicazioni contenute nel memorandum esplicativo della Commissione europea. Quesito 1. L'Autorita' esprime l'orientamento di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, distinto dal mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso. Si condivide tale orientamento? Le osservazioni degli operatori sul quesito 1 94. La maggior parte degli operatori condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso distinto dal mercato dell'accesso a banda larga, in ogni caso, gli operatori hanno fornito alcune precisazioni in relazione alle definizioni dei servizi in esame, alle motivazioni addotte a sostegno della tesi e ai dati pubblicati. 95. In relazione alle definizioni dei servizi in esame, la maggioranza degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) condivide l'impostazione "secondo cui l'accesso bitstream consentirebbe ad un operatore di ottenere una capacita' trasmissiva", ma sottolinea che "l'attuale offerta commercializzata da Telecom Italia non fornisce capacita', ma un vero e proprio servizio con parametri predefiniti" e ritene quindi "non completamente corretta la classificazione come bitstream access del servizio offerto da Telecom Italia (offerta ADSL wholesale), poiche' tale offerta da' semplicemente la possibilita' all'operatore che la sottoscrive di replicare l'offerta retail di Telecom Italia, senza possibilita' alcuna di personalizzazione e di fornire servizi innovativi". 96. Altri operatori (Tele2 e Welcome Italia) distinguono l'offerta Adsl wholesale di Telecom Italia dal bitstream access in quanto, inter alia, la prima e' caratterizzata da "un'assenza assoluta di flessibilita'" mentre la seconda "dovrebbe prevedere: la differenziazione dei possibili livelli di interconnessione (...); la disaggregazione economica delle componenti architetturali (...); la differenziazione delle classi di servizio utilizzabili, vale a dire ABR, CBR, VBR-rt); una maggiore flessibilita' dell'offerta (...)". 97. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) precisa che "la motivazione di fondo che determina l'appartenenza dei servizi di accesso disaggregato e di bitstream a mercati diversi attiene al posizionamento strategico di ciascun operatore, che e' a sua volta determinato dal modello di business prescelto e dalla quantita' di investimenti destinata in infrastrutture. In tale prospettiva strategica, necessariamente di medio periodo, il bitstream puo' consentire all'OLO infrastrutturato di raggiungere anticipatamente una copertura elevata. Esso inoltre, giacche' 1'ULL appare praticabile solo in aree selezionate, rappresenta comunque l'unico strumento per poter raggiungere anticipatamente una copertura nazionale. In conclusione, poiche' per un operatore la scelta di dotarsi di infrastrutture proprie non puo' ovviamente essere modificata in tempi brevi, appare evidente che non possa esistere di fatto alcuna sostituibilita' fra le due classi di prodotti dal punto di vista della domanda". 98. Un operatore (AIIP) ritiene che il servizio bitstream sia sostituibile con i servizi di accesso diretto all'ingrosso alla rete metallica. Tra le argomentazioni individuate, viene rilevato che "con la medesima connettivita' xDSL sulla quale e' offerto il bitstream, e' possibile fornire nuovi servizi come la telefonia vocale su protocollo IP (VoIP) e le videochiamate basate su IP. (...). In questo senso, i servizi VoIP segnano la convergenza tra i servizi di telefonia vocale e i servizi di trasmissione dati". Inoltre, "il bitstream consiste in un canale numerico che consente all'OTAG(26) di dimensionare la banda richiesta, esattamente come l'accesso disaggregato". Pertanto, l'operatore "invita l'Autorita' ad approfondire la problematica della eventuale inclusione (esclusione) del bitstream - in quanto diverso dai servizi xDSL wholesale - nel mercato dei servizi di accesso disaggregato con adeguata istruttoria". 99. Per quanto riguarda i dati relativi alla copertura geografica, un operatore (Telecom Italia) precisa che la copertura potenziale dei servizi di accesso disaggregato alla rete metallica e' superiore a quella dei servizi bitstream, in quanto l'unbundling e lo shared access "possono essere richiesti dagli OLO su tutti i siti del territorio italiano, dato che Telecom Italia ha l'obbligo di allestire per ULL/SA qualsiasi sito su richiesta dell'OLO". Tale operatore sottolinea altresi' che "il mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche risulta essere distinto, ma non privo di correlazione con il mercato dell'accesso a larga banda all'ingrosso, in quanto entrambi i mercati sottendono la fornitura dei servizi a larga banda". Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 1 100. In linea con quanto espresso dalla Commissione europea e dal Gruppo dei regolatori europei (ERG - European Regulators Group), l'Autorita' considera i servizi di accesso disaggregato e i servizi di bitstream access come correlati. Il riconoscimento delle interdipendenze tra le due tipologie di servizi e' alla base della valutazione circa il grado di sostituibilita' tra le forme di accesso diretto alla rete metallica e l'accesso a banda larga wholesale. 101. Tale analisi ha richiesto il confronto tra diversi servizi: da un lato, il full unbundling, il sub-loop unbundling e lo shared access, e, dall'altro, quei servizi di telecomunicazioni ad alta velocita' che possono essere distribuiti sull'anello locale con le tecnologie DSL. Come rilevato da molti operatori nei documenti di risposta alla consultazione, questa seconda categoria di servizi comprende una famiglia di offerte (sia con parametri definiti sia flessibili che consentono all'operatore acquirente di fornire servizi a valore aggiunto e differenziati da quelli proposti dall'incumbent). Tuttavia, un'analisi dettagliata delle diverse forme di accesso a banda larga wholesale nell'ambito della presente analisi non modificherebbe le conclusioni raggiunte e andrebbe oltre gli obiettivi della presente analisi, visto che e' oggetto del mercato banda larga wholesale (n. 12 fra quelli identificati dalla Commissione europea nella raccomandazione dell' 11 febbraio 2003). 102. Per quanto riguarda la distinzione tra le due tipologie di servizi - basata sulle diverse caratteristiche tecniche ed economiche (ovvero il differente controllo della capacita' trasmissiva, la copertura geografica difforme e le diverse politiche di prezzo) - la consultazione pubblica ha fatto emergere ulteriori argomentazioni a supporto della decisione, complementari con quelle svolte dall'Autorita'. 103. Pertanto, l'Autorita', sulla base dell'analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, ritiene che il mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, vada considerato come distinto, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, dal mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso. 2.1.2. ACCESSO DIRETTO ALLA RETE METALLICA VS ACCESSO IN FIBRA OTTICA 104. Il memorandum esplicativo della Raccomandazione, nel riferirsi al mercato in esame, parla di "servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali", escludendo, come detto, i servizi di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica. Tuttavia, poiche' questi ultimi rientrano fra i servizi di accesso disaggregato attualmente offerti nel contesto nazionale, l'Autorita' ritiene opportuno effettuare comunque una analisi di sostituibilita' per verificare se le specificita' dell'assetto concorrenziale italiano possano indurre a ridefinire il mercato in senso piu' ampio per tener conto dei servizi in fibra. 105. Relativamente alla sostituibilita' dal lato della domanda, i servizi offerti sui due diversi portanti trasmissivi non sono funzionalmente equivalenti in quanto le linee di accesso in fibra hanno un'ampiezza di banda notevolmente superiore a quelle in rame; in aggiunta, i clienti finali non sono omogenei: l'accesso in rame e' generalmente domandato da utenti residenziali e da piccole imprese mentre gli utenti residenziali con particolari esigenze di capacita' trasmissive e le grandi imprese possono domandare l'accesso in fibra ottica. Cio' si riverbera anche a livello wholesale creando una segmentazione tra i due mercati. 106. Le differenze funzionali fra le due modalita' di accesso si riflettono anche sulla struttura ed i livelli dei prezzi. In particolare, come e' possibile osservare dalle tabelle 5 e 6 i prezzi dei servizi in fibra sono notevolmente superiori a quelli in rame (v. infra)(27). Tabella 5 - Contributi di attivazione una tantum (contributo impianto) relativi ai collegamenti in fibra della rete di distribuzione e eventuali contributi aggiuntivi per attivita' specifiche Contributi impianto Numero di fibre per ciascun cavo | Due fibre | 163,35 Quattro fibre | 193,00 Contributi aggiuntivi Contributi una tantum | Intervento di fornitura a vuoto | 143,27 Intervento di manutenzione a vuoto | 105,81 Contributi una tantum di disattivazione Numero di fibre per ciascun cavo | Due fibre | 59,29 Quattro fibre | 88,93 Tabella 6 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di collegamenti in fibra Numero fibre per ciascun cavo | Due fibre | 552,50 Quattro fibre | 775,75 107. Le differenze, in termini di funzioni e di prezzi, tra accesso disaggregato su fibra e su rame, portano ad affermare che i due servizi, dal lato della domanda, non sono sostituibili. Difatti, nell'applicazione del test del monopolista ipotetico, qualora si verificasse un incremento modesto (5-10%) ma significativo e non temporaneo, del prezzo dell'unbundling su rame, e' altamente improbabile che si verifichi un significativo spostamento della domanda verso i corrispondenti servizi in fibra ottica tale da rendere l'incremento di prezzo non profittevole. 108. Per quanto riguarda l'analisi della sostituibilita' dal lato dell'offerta, l'attuale asimmetria tra la copertura delle reti in rame ed in fibra nonche' gli elevati costi, anche e soprattutto non recuperabili, per la costruzione di tali infrastrutture rendono assai improbabile, se non impossibile, che a fronte di un incremento, anche rilevante, del prezzo del servizio di accesso alla rete in rame l'eventuale costruzione di una rete in fibra possa esercitare una pressione competitiva nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi. 109. Alla luce delle precedenti considerazioni, di quanto definito dalla Commissione nella Raccomandazione, nonche' dei precedenti comunitari(28) e nazionali(29), l'Autorita' ritiene che il mercato dell'accesso disaggregato alla rete metallica sia distinto da quello dell'accesso alla rete in fibra ottica. 110. In conclusione, la valutazione del grado di sostituibilita' dal lato dell'offerta e della domanda tra i servizi di accesso disaggregato alla rete metallica e alla rete in fibra ottica induce a ritenere che tali mercati non costituiscano un unico mercato rilevante. Quesito 2. L'Autorita' esprime l'orientamento di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, distinto dal mercato dell'accesso disaggregato della rete di distribuzione in fibra ottica. Si condivide tale orientamento? Le osservazioni degli operatori sul quesito 2 111. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) sostiene che "le argomentazioni portate dall'Autorita' circa la non sostituibilita' fra ULL e ULL della fibra non risultano del tutto condivisibili (...) Premesso che gli operatori riconoscono la coerenza nella definizione del mercato adottata dall'Autorita' rispetto a quanto prescritto dalle Linee Guida della Commissione europea" e "se e' pur vero che l'accesso in fibra si rivolge ad un segmento di clientela particolare ("utenti residenziali con particolari esigenze di capacita' trasmissiva e a grandi imprese", par. 87 del documento di consultazione), occorre considerare che tale segmento assume un peso assai rilevante nella domanda di servizi di telecomunicazioni (...) Inoltre, (...) l'evoluzione della domanda nel medio termine sara' caratterizzata (...) dalla crescita di domanda di capacita' trasmissiva anche con riferimento alla rete d'accesso". L'inclusione del servizio di unbundling della fibra ottica nel mercato in esame e' ritenuta essenziale anche in quanto "la realizzazione della rete di accesso in fibra da parte di Telecom Italia e' avvenuta in epoca di monopolio, utilizzando finanziamenti pubblici". Peraltro, i suddetti operatori ribadiscono che i presupposti alla base della delibera 2/00/CIR sono ancora validi e notano che, nell'ambito del procedimento n. A/351 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, Telecom Italia si e' impegnata a fornire il servizio di unbundling della fibra ottica fino al 2010. In conclusione, viene richiesta "la conferma degli attuali obblighi, cioe' la fornitura del servizio di accesso disaggregato alla rete locale in fibra ottica a condizioni non discriminatorie e orientate al costo". 112. Altri due operatori (Tele2 e Welcome Italia) non condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' di individuare due mercati distinti ed evidenziano "l'assoluta sostituibilita' dal lato della domanda, a livello retail, tra i servizi di accesso sui due diversi portanti trasmissivi tenuto conto dell'assoluta equivalenza funzionale dei servizi medesimi per i singoli utenti (...) Da tale caratterizzazione del mercato a livello retail ne deriva l'assoluta sostituibilita' dal lato della domanda, anche a livello wholesale, tra le reti in fibra ottica e le reti in rame costituendo entrambe forme diverse - benche' perfettamente sostituibili tra loro - per alimentare i mercati retail dell'accesso. Il tutto in perfetta aderenza al principio di neutralita' tecnologica". Tale conclusione risulterebbe confermata - secondo tali operatori - anche dall'analisi della sostituibilita' dal lato dell'offerta. 113. Un operatore (Telecom Italia), pur condividendo l'orientamento dell'Autorita', precisa che le reti in rame e in fibra ottica appartengono agli stessi mercati retail (per la fonia - mercati nn. 1 e 2) e che l'imposizione per via regolamentare di prezzi dell'ULL troppo distanti dal costo incrementale di lungo periodo avrebbe un effetto distorsivo sulle scelte di investimento degli OLO, con il rischio di incentivare l'uso del servizio wholesale anche laddove sarebbe piu' efficiente l'installazione di nuove reti in fibra che garantiscano funzionalita' piu' elevate. 114. Infine, l'associazione AIIP condivide la distinzione tra accesso diretto all'ingrosso alla rete metallica e accesso in fibra ottica ed invita l'Autorita' a "verificare se, in Italia, vi sia uno o piu' operatori dominanti sulla fornitura di accessi in fibra ottica e di valutare gli eventuali interventi di regolamentazione da imporre allo stesso". Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 2 115. Per quanto riguarda l'analisi della sostituibilita' tra accesso alla rete in fibra ottica e accesso alla rete in rame, l'Autorita' rileva l'esistenza di una segmentazione, dal lato della domanda, tra i due tipi di servizio retail. Come hanno rimarcato gli stessi operatori di telecomunicazioni, l'accesso in fibra si rivolge ad un segmento di clientela particolare: gli utenti residenziali con particolari esigenze di capacita' trasmissiva e soprattutto le grandi imprese. 116. Posto che, come sopra esposto, il punto di partenza, anche per la definizione e l'individuazione dei mercati a monte, e' la caratterizzazione dei mercati al dettaglio, le differenze individuate a livello retail appaiono idonee a riverberarsi anche, a monte, nel mercato wholesale. Ed infatti l'Autorita' ha rilevato l'esistenza di differenze nella struttura e nell'entita' dei costi dei due tipi di servizi di accesso all'ingrosso, che, anche da un punto delle caratteristiche tecniche, appaiono rappresentare servizi distinti che pertengono a due diversi ambiti di mercato del prodotto. 117. Pertanto, non emergono elementi nel contesto nazionale idonei a determinare una definizione del mercato rilevante ampia, comprensiva anche dell'accesso alle reti in fibra, che comporti una divergenza rispetto a quanto indicato dalla Commissione nella Raccomandazione in cui e' chiaramente specificato come il mercato in esame debba essere rappresentato dal solo accesso alla rete in rame. Ne' gli operatori hanno portato a supporto delle proprie considerazioni elementi fattuali tali da indurre ad una diversa e piu' ampia definizione del mercato rilevante. 118. L'Autorita' rileva altresi' che le osservazioni degli operatori in cui si evidenzia una supposta carenza concorrenziale nell'accesso all'ingrosso alle reti in fibra non rilevano, nel nuovo contesto regolamentare, ai fini della definizione del mercato rilevante. Tali considerazioni possono eventualmente rilevare ai fini dell'individuazione di un diverso mercato da sottoporre a regolamentazione. A tal fine, l'Autorita' intende continuare a monitorare le condizioni competitive relative a tale mercato all'ingrosso, riservandosi eventualmente di intervenire nei tempi e secondo le modalita' del nuovo quadro regolamentare europeo. 119. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorita', sulla base dell'analisi condotta delle risposte alla consultazione pubblica e dei precedenti nazionali e comunitari, individua, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, distinto dal mercato dell'accesso disaggregato della rete di distribuzione in fibra ottica. 2.1.3. ACCESSO DIRETTO ALLA RETE METALLICA VS ACCESSO VIA INFRASTRUTTURE DI NUOVA GENERAZIONE (WIRELESS LOCAL LOOP, POWER LINE COMMUNICATIONS ETC.) 120. La sezione 3.1 del memorandum esplicativo, riprendendo il considerato 27 della Direttiva quadro, nonche' la Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato(30) e le Linee direttrici, invita le Autorita' di regolamentazione a tenere nella dovuta considerazione "gli sviluppi tecnologici ed economici previsti o prevedibili su un arco di tempo ragionevole collegato ai tempi del successivo riesame del mercato". In accordo a tale indicazione e considerato che il Codice delle comunicazioni elettroniche prevede un intervallo di almeno 18 mesi per il riesame del mercato,(31) l'Autorita' ha valutato il livello di maturita' tecnologica, la relativa diffusione nonche' il grado di sostituibilita' delle infrastrutture di accesso alternative alle rete in rame. 121. Tra le alternative piu' innovative, gli operatori di telecomunicazione dispongono, per collegare la sede d'utente al ripartitore principale, di reti di accesso via etere (wireless local loop, wi-fi e GSM/UMTS), reti satellitari, infrastrutture via cavo (coassiale) e sistemi elettrici (power-line communications). Ai fini della presente analisi, l'Autorita' ha esaminato con particolare attenzione le reti in fibra ottica (vedi supra), le reti wireless local loop (WLL) e le power line communications (PLC), non trascurando tuttavia di considerare le altre infrastrutture. 122. La tecnologia WLL si pone come alternativa alle tecniche di accesso locale ad alta velocita'.(32) I sistemi punto-multipunto offrono un accesso a larga banda da implementare in tempi brevi, costi realizzativi e gestionali ridotti e un ridotto impatto urbanistico in fase di messa in opera. Le imprese che adottano questo sistema di accesso possono fornire una vasta gamma di servizi tra i quali servizi Internet ed Internet veloce, servizi di trasmissione dati (servizi basati su ISDN, Frame Relay, ATM), servizi di interconnessione LAN-LAN e LAN-WAN, servizi voce (fonia locale, nazionale ed internazionale), circuiti numerici dedicati, backhaul per reti mobili. 123. I sistemi punto-multipunto si configurano, in particolare, come sistemi mirati a fornire servizi avanzati di telecomunicazioni alla clientela affari e, in qualche caso, ad utenze individuali di tipo professionale (il cosiddetto mercato SOHO - Small Office Home Office). I sistemi punto-multipunto non sono invece adatti ad un'offerta diretta alla clientela residenziale a causa dell'elevata necessita' di banda richiesta, specialmente nel caso dei servizi multimediali interattivi, nonche' per la specificita' delle frequenze sinora disponibili in Italia, nell'intorno dei 26 e 28 GHz. Tali caratteristiche tecniche limitano considerevolmente il grado di sostituibilita', anche potenziale, di questa tecnologia trasmissiva rispetto all'accesso disaggregato alla rete locale in rame. 124. Quanto allo specifico contesto nazionale, la gara per l'assegnazione delle frequenze WLL ha messo a bando 10 licenze su ognuna della 21 aree regionali.(33) L'area corrisponde al territorio di una singola regione italiana.(34) Delle 210 licenze disponibili, il Ministero ha assegnato 69 licenze a 14 diversi operatori. Wind Telecomunicazioni e Telecom Italia Mobile hanno acquisito licenze per tutte le aree. Vodafone (gia' Omnitel Pronto Italia) e' risultata invece aggiudicataria di 11 licenze. Gli 11 operatori rimanenti hanno acquisito licenze per installare reti su una o 2 aree, ad eccezione di un operatore che avra' la possibilita' di coprire 3 aree. Attualmente la commercializzazione di tali servizi, e' ancora in fase di avvio. Di conseguenza, mentre la rete pubblica in rame e' diffusa sull'intero territorio nazionale, i sistemi WLL non raggiungono e non potranno raggiungere, almeno nel breve periodo, una copertura paragonabile. 125. In definitiva, l'Autorita' nota che la natura frammentata della copertura e l'articolata struttura proprietaria di queste reti limiti la pressione competitiva esercitata sulla rete in rame dell'operatore storico. Pur se l'introduzione dei sistemi puntomultipunto potra' contribuire nel medio-lungo periodo a favorire lo sviluppo della concorrenza sull'accesso locale con prevedibili benefici sia per le imprese che per gli utenti, l'attuale stato di diffusione delle reti WLL non configura tale tecnologia come un'alternativa, sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta, all'accesso della rete in rame. 126. La tecnologia delle powerline communication (PLC) rappresenta un'altra tecnologia in sperimentazione per la trasmissione dati in banda larga.Tale tecnologia utilizza la rete di distribuzione dell'energia elettrica(35) La capillarita' della rete elettrica esistente rende pertanto la tecnologia PLC in principio un'interessante alternativa alla rete di accesso in rame, permettendo il raggiungimento di un'ampia base di clienti senza rendere necessario alcun cablaggio aggiuntivo. I servizi di telecomunicazioni supportati dalle powerline communication vanno dai servizi di telefonia vocale alla trasmissione dei dati.(36) Comunque, al momento, nessuna impresa commercializza i servizi di telecomunicazioni via rete elettrica, tenuto anche conto che e' ancora in fase di definizione il relativo quadro normativo, comprendente i requisiti di compatibilita'. 127. Vista la natura sperimentale della tecnologia, l'applicazione del test del monopolista ipotetico volto a valutare la sostituibilita', dal lato della domanda e dell'offerta, tra i servizi di accesso disaggregato e le powerlines communication appare dunque non pertinente. 128. Tuttavia, per la definizione e l'individuazione del mercato, l'Autorita', coerentemente con le linee direttrici per l'analisi di mercato, considera altresi' la concorrenza potenziale. Tale forma di concorrenza, a differenza della sostituibilita' dal lato dell'offerta che esamina una situazione in cui non sono richiesti costi addizionali di entrata e la risposta alla variazione di prezzo e' immediata, considera il caso in cui vi siano dei costi irrecuperabili di ingresso sul mercato. Con riferimento alle powerlines, e' lecito ritenere che tale tecnologia non esercita e non esercitera', nell'intervallo temporale oggetto di questa analisi, una pressione competitiva sul mercato dell'accesso disaggregato alla rete locale. 129. Oltre al WLL e alla PLC (e alla fibra ottica analizzata precedentemente), vi sono altre tecnologie che potrebbero costituire nel futuro le infrastrutture alternative alla rete di accesso metallica, quali ad esempio le tecnologie satellitari, i sistemi di diffusione radiotelevisiva digitale e le tecnologie di tipo R-LAN quali il Wi-Fi. Ciascuna di queste tecnologie presenta particolari vantaggi e svantaggi per quanto riguarda i costi e le difficolta' di messa in opera delle infrastrutture di trasmissione, la velocita' e l'affidabilita' delle connessioni, e, dal punto di vista dell'utente, i costi di installazione delle attrezzature di connessione (modem, parabola, etc.) e le modalita' di fatturazione dei servizi di accesso. 130. Nell'orizzonte temporale dell'analisi del mercato, e' prematuro considerare tali tecnologie come infrastrutture alternative di accesso. Infatti, per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato della domanda, sia a livello retail che wholesale e' chiaro che non vi sia spazio per la sostituzione dell'accesso in rame con altre infrastrutture, in quanto la diffusione delle reti alternative, come visto, e' assolutamente limitata. Altra cosa e' ovviamente, la sperimentazione di queste infrastrutture presso piccoli gruppi di utenti e presso specifiche aree. Il grado di immaturita' delle tecnologie alternative alla rete metallica, la limitata diffusione di questi servizi sul territorio italiano, nonche' la ridotta conoscenza tra i consumatori finali di queste forme alternative di accesso, rendono al momento non percorribile per gli operatori entranti lo spostamento verso altre reti. 131. Relativamente alla sostituibilita' dal lato dell'offerta, un piccolo, significativo e non temporaneo incremento nel prezzo dell'accesso disaggregato alla rete locale difficilmente puo' dare spazio all'ingresso di altri fornitori su grande scala. Gli ingenti investimenti per costruire una completa rete in un ragionevole arco di tempo scoraggiano l'ingresso di nuovi operatori. Inoltre, il grado di incertezza legato alla pluralita' di alternative e il corrispondente rischio associato, disincentivano la concentrazione degli investimenti in un unico asset. 132. In conclusione, anche se e' ipotizzabile in futuro l'ampliamento del mercato dello "accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e alle sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali" ad altre infrastrutture di accesso, per l'arco temporale oggetto di analisi si ritiene che il mercato rilevante dell'accesso disaggregato alla rete metallica sia costituito dalla rete metallica. I sistemi punto-multipunto (WLL-FWA), i cavi elettrici, le tecnologie satellitari monodirezionali e bidirezionali, i sistemi di diffusione radiotelevisiva digitale, la tecnologia Wi-Fi e quelle mobili di terza generazione non costituiscono oggi una soluzione alternativa del c.d. doppino in rame. Infatti, le infrastrutture alternative non offrono attualmente la medesima funzionalita' e capillarita', sebbene le condizioni competitive potrebbero variare in futuro. Quesito 3. L'Autorita' esprime l'orientamento di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, e di non ampliare il perimetro di tale mercato a infrastrutture alternative di accesso basate su portanti trasmissivi di nuova generazione. Si condivide tale orientamento? Le osservazioni degli operatori sul quesito 3 133. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) condivide "l'orientamento espresso dall'Autorita' riguardo alla individuazione di un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso, incluso l'accesso condiviso, limitato alle reti e sotto reti metalliche, che dunque non comprende le infrastrutture di accesso alternative basate su portanti trasmissivi di nuova generazione". "Tuttavia, si ritiene che nelle considerazioni sulle possibili alternative all'accesso su reti metalliche che potrebbero venire in considerazione nelle analisi future del mercato dell'accesso, debba farsi riferimento sin d'ora non alla tecnologia Wi-Fi, che (...) non puo' essere intesa come tecnologia realmente sostituibile ai fini dell'accesso, bensi' alla tecnologia WiMax". Infatti, il maggiore grado di copertura (fino a 50 km), la maggiore velocita' in fase di trasmissione dati e l'uso di frequenze dedicate inducono a ritenere che in prospettiva il WiMax potrebbe rappresentare un'alternativa alle reti tradizionali per il rilegamento di utente. 134. Due operatori (Tele2 e Welcome Italia) condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' di non ampliare per il momento il perimetro del mercato in questione tenuto conto dell'attuale limitato stato di diffusione delle infrastrutture di accesso di nuova generazione. 135. Un altro operatore (AIIP), a sostegno della distinzione tra accesso diretto all'ingrosso alla rete metallica e accesso via infrastrutture di nuova generazione, sottolinea che molte delle infrastrutture alternative sono del tutto marginali, che solo gli operatori mobili hanno stimato conveniente partecipare alle gare per l'assegnazione di frequenze in banda 24.5-26.5GHz (reti WLL) su tutte le regioni, e che l'uso di frequenze per reti Wi-Fi e' limitato ad aree confinate e non aperte. 136. Un operatore (Telecom Italia) sottolinea che alcune tecnologie di nuova generazione (WLL, Wi-Fi e GSM-UMTS) sono gia' utilizzate per dare accesso al cliente finale e ritiene dunque che l'Autorita' debba tenere conto della pressione competitiva che tali soluzioni rappresentano fin d'ora analizzandole non in un ambito di copertura geografica nazionale, ma verificandone gli effetti di mercato nelle aree geografiche dove l'offerta e' ritenuta piu' profittevole dagli operatori. Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 3 137. L'Autorita', sulla base dell'analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, ritiene che il perimetro del mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, non includa, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, alcuna infrastruttura di accesso basata su portante trasmissivo di nuova generazione. 138. Con particolare riguardo alle tecnologie wireless WiMax e GSM UMTS, l'Autorita' ha considerato la difficolta' per gli operatori entranti di conseguire diritti d'uso delle bande radio (non ancora disponibili per il WiMax, gia' assegnate per i GSM ed UMTS), il livello dei costi degli apparati (ancora non noti per il WiMax ed estremamente elevati per i terminali UMTS), il livello investimento richiesto per garantire un adeguato grado di capillarita' delle reti di accesso radio con riferimento alla base di utenza potenzialmente interessata, ritenendo tali tecnologie, allo stato, non sostituibili, dal punto di vista economico, con il servizio di accesso alla rete in rame. Tale valutazione, naturalmente potrebbe essere successivamente rivista alla luce dell'effettiva diffusione ed evoluzione tecnica di tali servizi. 139. Nelle successive analisi di mercato, che verranno svolte nei tempi e nei modi previsti dall'art. 19 del Codice, l'Autorita' prendera' in considerazione le tecnologie effettivamente disponibili nel periodo di riferimento delle nuove analisi, e quindi l'insieme delle forme alternative di accesso considerate nell'ambito della presente analisi potra' subire delle modifiche, anche nella direzione indicata dagli operatori nei diversi documenti di risposta alla consultazione pubblica. 2.1.4. SEGMENTAZIONE IN BASE ALLE SOLUZIONI TECNICHE DI ACCESSO DISAGGREGATO 140. Come individuato dalla Commissione nella Raccomandazione il mercato in esame comprende l'accesso disaggregato sia fisico che logico alle reti e alle sottoreti in rame. In Italia, tali servizi sono offerti, come detto, attraverso tre servizi (full unbundling, sub-loop unbundling e shared access) forniti dall'operatore storico proprietario della rete pubblica di distribuzione. Un'analisi di mercato basata sulla segmentazione dei tre differenti servizi non sarebbe significativa perche', allo stato attuale, il sub-loop unbundling e lo shared access sono servizi con una diffusione ancora marginale. 141. Peraltro, i suddetti servizi sono tra di loro sostituibili. Per quanto riguarda il lato dell'offerta, l'operatore storico che possiede la rete di accesso, una volta predisposti i siti, non ha soverchi impedimenti tecnici all'apertura della rete nei diversi punti e nelle diverse modalita' previste per ciascuno dei prodotti. 142. Dal lato della domanda, i diversi tipi di accesso disaggregato alla rete locale richiedono all'operatore entrante analoghi investimenti (per la predisposizione dei siti, l'installazione degli apparati e dei raccordi di centrale etc.) e analoghe conoscenze tecniche e gestionali (know-how). 143. L'analisi del grado di sostituibilita' tra il full unbundling e lo shared access merita alcune considerazioni aggiuntive. Da un parte esistono alcune diversita' tra i due servizi. In primo luogo, il prezzo dello shared access e' basato sui soli costi addizionali sostenuti dall'operatore incumbent per fornire, in aggiunta ai servizi vocali, i servizi di accesso ad internet banda larga. In secondo luogo, almeno in origine, i due servizi, full unbundling e shared access, mettevano i clienti nella condizione di usufruire di funzionalita' solo in parte omogenee. Infatti, mentre il full unbundling consentiva e consente la trasmissione sia della voce che dei dati, lo shared access era inizialmente utilizzato esclusivamente per la trasmissione dati. D'altra parte, la recente diffusione della tecnologia Voice over IP (VoIP) sulla modalita' di accesso shared access ha accentuato le analogie nelle funzioni dei due prodotti(37). Tale innovazione rafforza quindi il vincolo di sostituibilita' tra i due servizi di accesso disaggregato alla rete locale. A simili considerazioni si giunge anche in seguito alla valutazione della sostituibilita' fra le altre soluzioni di accesso disaggregato. 144. Dunque, le diverse soluzioni tecniche sono tra di loro, se non completamente, in gran parte sostituibili. Inoltre, gli investimenti richiesti e le categorie di servizi offerti sono comparabili. Gli operatori percepiscono le differenti soluzioni tecniche come diverse opzioni di un'unica offerta. 145. In conclusione, considerate le caratteristiche tecniche e funzionali dei servizi di accesso che costituiscono il mercato analizzato e visti i risultati del test del monopolista ipotetico, l'Autorita' ritiene, in accordo con quanto individuato dalla Commissione, che non emergano elementi per segmentare il mercato per i diversi prodotti. Quesito 4. L'Autorita' esprime l'orientamento di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, e di non procedere alla segmentazione di tale mercato in base alle diverse soluzioni tecniche di accesso disaggregato. Si condivide tale orientamento? Le osservazioni degli operatori sul quesito 4 146. Gli operatori intervenuti in risposta alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorita' di non procedere alla segmentazione in base alle diverse soluzioni tecniche del mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso. 147. Due operatori (Tele2 e Welcome Italia) rilevano alcune problematiche in materia di accesso condiviso, e segnatamente in merito alla tipologia di servizio consentita sulla porzione di banda in uso all'operatore alternativo, avuto riguardo in particolare ai servizi VoIP, alle condizioni per il recesso da parte del cliente finale dal contratto di fonia sottoscritto con Telecom Italia e ai costi di attivazione. 148. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) rileva che la sostituibilita' tra i servizi in esame, sia dal lato dell'offerta sia dal lato della domanda, e' garantita dalle "similitudini tecniche ed operative tra disaggregazione completa e parziale" e che "gli operatori che realizzano investimenti per l'erogazione del servizio di accesso disaggregato completo sono nelle condizioni tecniche ed operative di poter offrire al dettaglio in un arco di tempo ragionevole anche l'accesso disaggregato parziale (e viceversa)". 149. Un operatore (AIIP) "condivide l'approccio dell'Autorita' di non procedere ad ulteriore segmentazione di tale mercato, purche' l'Autorita' inserisca nel mercato medesimo anche il servizio di bitstream". Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 4 150. L'Autorita', sulla base dell'analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, individua, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, un unico mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, e non procede ad alcuna segmentazione del mercato in base alle diverse soluzioni tecniche. 151. In considerazione del livello di investimento richiesto agli operatori alternativi per l'accesso ai servizi di unbundling e con riferimento alla possibilita' di impiego della banda dati per la fornitura di servizi vocali, l'Autorita' ritiene che i servizi full unbundling e di shared access debbano essere considerati all'interno dello stesso mercato, rimandando l'esame dei servizi bitstream all'apposito procedimento sul mercato 12 definito dalla Raccomandazione. 2.2. IL MERCATO GEOGRAFICO 152. Nel valutare la dimensione geografica del mercato in esame, l'Autorita', concordemente a quanto stabilito dalla Commissione (v. supra), ha considerato l'area di copertura della rete, l'estensione territoriale delle attivita' degli operatori presenti nel mercato, le condizioni concorrenziali nelle diverse aree del Paese e, successivamente, l'esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro genere. 153. I servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alla rete locale sono offerti in Italia da Telecom Italia. La rete di accesso dell'operatore storico e' strutturata su circa 10.400 aree di centrale, servite da 11.551 stadi di linea che servono l'intero territorio nazionale. 154. Dal lato della domanda, avuto riguardo alle condizioni concorrenziali nelle diverse aree del Paese, l'assenza di un'infrastruttura in rame alternativa a quella di Telecom Italia determina la difficolta' di distinguere tra aree adiacenti in cui riscontrare condizioni concorrenziali sensibilmente diverse. ----> VEDERE IMMAGINE A PAG. 101 DELLA G.U. <---- 155. La distribuzione territoriale dei siti predisposti dall'operatore storico per la fornitura di servizi di accesso disaggregato indica inoltre che in tutte le aree geografiche per le quali sono stati raccolti dati puntuali gli operatori alternativi detengono un numero di linee attive largamente inferiore al 10% (dati 2003; v. anche la distribuzione geografica dei siti presentata in figura 4). Tale dato porta a concludere che le condizioni concorrenziali non sono sostanzialmente diverse nelle diverse aree. 156. La dimensione geografica del mercato e' pertanto da ritenersi nazionale. L'esame degli specifici strumenti di regolamentazione, giuridici o di altro genere conferma tale orientamento. 157. In primo luogo, l'Autorita' ha analizzato le licenze individuali in possesso degli operatori di telecomunicazioni e ha riscontrato che il raggio di azione delle imprese attive nel mercato dell'accesso disaggregato alla rete metallica e' prevalentemente nazionale. Tali servizi sono offerti dall'operatore notificato detentore di una licenza individuale con copertura nazionale.38 Dal lato della domanda, gli operatori abilitati all'acquisto di tali servizi sono gli organismi di telecomunicazioni gia' titolari di una licenza individuale (attualmente di una autorizzazione ai sensi dell'art. 25 del Codice).39 Dall'analisi delle licenze individuali in possesso degli operatori, emerge che 13 operatori con licenza nazionale e 9 operatori locali sono entrati come acquirenti nel mercato wholesale. 158. In secondo luogo, l'insieme delle disposizioni emanate dall'Autorita', pur prevedendo una procedura specifica per la fase di avvio del processo di accesso disaggregato, si applicano all'intero territorio nazionale. In aggiunta, qualora lo ritenga opportuno, un operatore puo' in qualunque momento richiedere a Telecom Italia l'apertura e la predisposizione di un qualunque sito di centrale purche' si faccia carico delle spese di allestimento del sito stesso. 159. Alla luce delle precedenti considerazioni nonche' dei precedenti comunitari(40) e nazionali(41), l'Autorita' ritiene che il mercato geografico dei servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e alle sotto reti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, sia costituito dall'intero territorio nazionale. Quesito 5. L'Autorita' esprime l'orientamento di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, costituito dall'intero territorio nazionale. Si condivide tale orientamento? Le osservazioni degli operatori sul quesito 5 160. Gli operatori intervenuti in risposta alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorita' di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, costituito dall'intero territorio nazionale. 161. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) sottolinea altresi' che, alla luce di alcune considerazioni economiche, sarebbe auspicabile che "l'Autorita' tenesse conto dell'effettiva distribuzione delle richieste di ULL ai fini della determinazione dei costi del servizio di accesso disaggregato". Pertanto, tali operatori propongono, "nella prospettiva di definire per il futuro una diversa modalita' di calcolo dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato, tenendo anche conto delle eventuali implicazioni verso altri istituti regolamentari (per esempio il Servizio universale)", l'apertura in tempi brevi di una consultazione sul tema specifico. 162. Un operatore (Telecom Italia), "pur condividendo l'orientamento dell'Autorita', precisa che la presenza, in alcune aree geografiche italiane piu' profittevoli, di infrastrutture alternative per i servizi di accesso permette di individuare aree in cui le condizioni di concorrenza sono eterogenee a cui quindi corrispondono mercati non uniformi". Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 5 163. L'Autorita', sulla base dell'analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, individua un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, costituito dall'intero territorio nazionale. 164. In merito alla segnalazione della presenza di aree geografiche caratterizzate da maggiori livelli di concorrenza, l'Autorita' non ritiene che i livelli di disomogeneita', analizzati a livello locale, ove presenti, siano rilevanti ai fini della segmentazione territoriale del mercato. 3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO Introduzione 165. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro normativo in relazione al processo di definizione e di valutazione del significativo potere di mercato e' costituito dall'allineamento della definizione di significativo potere di mercato a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante di cui all'articolo 82 del Trattato UE. Difatti, la Direttiva quadro, all'articolo 14, comma 2, afferma che "si presume che un 'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". 166. A livello nazionale, l'attivita' di accertamento che l'Autorita' deve svolgere al fine di verificare l'eventuale esistenza di imprese che dispongono di un significativo potere di mercato e' disciplinata dall'art. 17 dal decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 recante il "Codice delle Comunicazioni elettroniche" che recepisce le disposizioni della normativa comunitaria. 167. Da un punto di vista sostanziale, le Linee guida, al paragrafo 70, stabiliscono che le ANR dovranno fare in modo che le decisioni adottate siano conformi alla prassi della Commissione ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado in materia di posizione dominante. Si consideri tuttavia che l'applicazione ex ante della nozione di significativo potere di mercato da parte delle ANR richiede un adeguamento delle modalita' di valutazione del potere di mercato utilizzate dalle Autorita' per la concorrenza, in virtu' della considerazione che le ANR si baseranno necessariamente su ipotesi diverse da quelle assunte dalle prime nell'applicazione retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le decisioni dell'Autorita' si avvalgono, inter alia, di elementi di tipo previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni del mercato disponibili al momento dell'adozione della decisione. L'orizzonte previsionale verra' calibrato sulla periodicita' di riferimento che il Codice delle comunicazioni impone per le analisi di mercato, che - come gia' specificato - e' di 18 mesi. 168. La quota di mercato detenuta da un'impresa puo' essere utilizzata quale indicatore del potere di mercato di un'impresa. Sebbene nel nuovo quadro regolamentare il ruolo delle quote di mercato nelle analisi concorrenziali risulti ridimensionato rispetto al precedente quadro normativo, le Linee guida, al paragrafo 75, ricordano espressamente che "le quote di mercato sono spesso usate come indicatore indiretto del potere di mercato". 169. La quota di mercato pero' non puo' essere utilizzata quale unico indicatore del potere di mercato, e le Linee guida, al paragrafo 78, ricordano che le ANR devono percio' "intraprendere un'analisi completa e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l'esistenza di un significativo potere di mercato". A tal proposito, vengono indicati quali criteri per la misurazione del potere di mercato, inter alia, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale. 170. Le Linee guida stabiliscono altresi', al paragrafo 77, che "spetta alle ANR decidere i criteri piu' adatti per misurare la presenza sul mercato", salvo pero', come detto, fornire alcune indicazioni circa le modalita' piu' adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione. 171. Con riguardo al mercato dei servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e alle sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, l'Autorita', ritiene che i criteri piu' rilevanti per valutare il potere delle imprese in esso operanti siano i seguenti: le quote di mercato, le barriere all'entrata, la concorrenza potenziale, le economie di scala. Sono altresi' considerati la facilita' di accesso alle risorse finanziarie, la presenza di vantaggi tecnologici ed altre caratteristiche strutturali del mercato, quali l'integrazione verticale degli operatori, e l'esistenza di un contropotere di acquisto della domanda di mercato. 3.1. L'ANALISI SUL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO 172. Come gia' richiamato, attualmente in Italia il servizio di accesso disaggregato alla rete e sottorete metallica e' offerto esclusivamente da Telecom Italia. L'Autorita', al fine di misurare la dimensione del mercato in esame, considera non solo le vendite intercorse fra differenti operatori, ma anche le forme di autoproduzione attualmente utilizzate dagli operatori attivi nel mercato. In altre parole il mercato e' dato dal totale delle linee che compongono la rete di accesso in rame in capo all'operatore storico, ossia la somma dei doppini ceduti da Telecom Italia ad altri operatori e delle linee di accesso vendute da tale operatore direttamente nei mercati retail. 3.1.1. LA QUOTA DI MERCATO 173. Telecom Italia, come risulta dall'analisi sviluppata nei paragrafi precedenti, e' proprietaria dell'unica rete di accesso in rame disponibile sull'intero territorio italiano, ed e' il solo operatore che offre all'ingrosso i servizi di accesso disaggregato alle reti e alle sottoreti metalliche. La quota di mercato detenuta dall'operatore storico pertanto e' del 100%. 174. Sebbene le quote di mercato siano solo uno dei criteri di valutazione per stabilire l'esistenza di una posizione dominante, si osserva che, come indicato dalle linee direttrici della Commissione, "in base ad una giurisprudenza consolidata, la detenzione di quote di mercato estremamente elevate - superiori al 50% - e' di per se', salvo situazioni eccezionali, una prova dell'esistenza di una posizione dominante". 175. L'analisi delle quote di mercato, sebbene non sufficiente, conduce a individuare Telecom Italia come operatore detentore di una posizione dominante. Si sottolinea, peraltro, che tale risultato e' conseguenza diretta della particolare natura del mercato, costituito sulla base di un obbligo regolamentare e che non si prevedono cambiamenti in termini di evoluzione delle quote di mercato almeno nel breve/medio periodo. 176. A supporto di tale valutazione vengono di seguito sviluppate ulteriori considerazioni che consentono inoltre di inquadrarla in un'ottica prospettica. 3.1.2. I CRITERI AGGIUNTIVI PER LA VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO: BARRIERE ALL'ENTRATA, ECONOMIE DI SCALA E CONCORRENZA POTENZIALE; INTEGRAZIONE VERTICALE, CONTROPOTERE D'ACQUISTO, ACCESSO ALLE RISORSE FINANZIARIE, BARRIERE AL CAMBIAMENTO 177. Il mercato dell'accesso all'ingrosso dei servizi di accesso disaggregato alla rete e alla sottorete metallica e' caratterizzato dalla presenza di elevate barriere all'ingresso. Infatti, la realizzazione di infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni, ed in particolare la creazione di reti di accesso, richiede da un lato tempi molto lunghi e dall'altro rilevanti investimenti in gran parte non recuperabili (sunk cost) in caso di uscita dal mercato. 178. L'insieme di questi due fattori, i significativi costi fissi per scavare e installare una nuova rete di accesso in rame e l'asimmetria temporale nell'entrata nel mercato tra incumbent e operatori alternativi, attribuisce al primo un vantaggio competitivo tale da scoraggiare l'ingresso dei secondi nel mercato dell'accesso. In altre parole, l'operatore incumbent ha usufruito di c.d. first mover advantages, avendo potuto effettuare gli investimenti necessari per costruire l'infrastruttura di rete in una situazione di monopolio nei mercati a monte ed a valle, condizioni queste ultime che, come e' evidente, non ricorrono piu' nell'attuale contesto in cui si trovano ad investire i nuovi operatori. 179. Le considerevoli economie di scala presenti nel mercato dell'accesso costituiscono un ulteriore disincentivo all'investimento da parte dei nuovi operatori. La struttura dei costi dell'accesso, basata su elevate immobilizzazioni e costi variabili contenuti, rende il costo unitario decrescente. Peraltro, tali economie non sono ancora completamente sfruttate in quanto la rete di Telecom Italia ha, in media, un tasso di occupazione pari a circa il 54,5% e quindi non necessita, nel medio periodo, di investimenti per adeguare la capacita' produttiva a fronte di un eventuale significativo aumento della domanda. La presenza di una domanda concentrata in determinate aree consente lo sfruttamento anche di economie di densita'. 180. Le barriere all'ingresso derivanti dalla rilevanza economica e dalla difficolta' di recupero degli investimenti risultano ulteriormente elevate dall'accresciuta competizione post-ingresso che, riducendo i prezzi sul mercato finale, rende ancora piu' difficile e lungo il recupero degli investimenti. 181. Per quanto riguarda la concorrenza potenziale, le ingenti barriere all'ingresso e le considerevoli economie di scala riducono la pressione esercitata sull'incumbent da parte delle imprese che al momento non sono attive nel mercato dell'accesso diretto. La minaccia di ingresso nel mercato, sia sulla base di investimenti a lungo termine che di una strategia del tipo "hit and run" da parte di nuovi operatori, e' priva di credibilita' in quanto gli investimenti necessari difficilmente risulterebbero redditizi. Tali barriere, scoraggiando le nuove imprese ad entrare, riducono la possibilita' per la concorrenza potenziale di creare una pressione competitiva ai comportamenti di mercato dell'incumbent. 182. La realizzazione di una rete capillare in rame alternativa a quella di Telecom Italia da parte di un nuovo entrante appare percio' altamente improbabile nell'orizzonte temporale di breve-medio termine previsto per l'analisi. 183. Telecom Italia ha una forte posizione non solo nel mercato wholesale dell'accesso disaggregato ma anche nei corrispondenti mercati retail. La forte integrazione verticale dell'operatore in posizione dominante nel mercato dell'ingrosso puo', attraverso effetti di leva, rafforzare il potere competitivo dello stesso nel mercato al dettaglio. Inoltre, l'assenza di condizioni concorrenziali per l'accesso alle risorse all'ingrosso puo' accentuare le barriere all'ingresso sui mercati al dettaglio. Con riferimento alla posizione di Telecom Italia, si puo' percio' osservare che il controllo dell'accesso alla clientela finale, unitamente alla disponibilita' di risorse intermedie in capo a tale operatore verticalmente integrato, determina una rilevante capacita' di influenzare le condizioni del mercato, incidendo sulla capacita' di offerta degli operatori concorrenti in termini di costi, tempi di fornitura e tipologia dei servizi. 184. Telecom Italia e' di fatto l'unico operatore che dispone di un'effettiva integrazione verticale lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica grazie alla quale puo' beneficiare della razionalizzazione di costi di natura tecnico-operativa ed effettuare scelte coordinate tra livelli wholesale e retail della catena del valore. 185. L'Autorita' ha considerato l'eventualita' che gli operatori acquirenti dispongano di un contropotere di mercato in grado di impedire a Telecom Italia lo sfruttamento del potere di mercato. Infatti, il significativo potere di mercato non consente automaticamente all'impresa che si trova in posizione dominante di comportarsi in misura notevole e in modo indipendente dai concorrenti e dai clienti. La traduzione del SMP in comportamenti non concorrenziali e' piu' difficile se gli acquirenti dispongono di un sufficiente "countervailing buyer power", ovvero hanno la capacita' di contrattare da una posizione di forza. Tale potere puo' essere esercitato se l'acquirente domanda considerevoli quantita' e ha la possibilita' (in tempi ragionevoli) di rivolgersi ad altri fornitori, in risposta ad un aumento del prezzo, concreto o eventuale. 186. Sulla base dell'analisi condotta, l'Autorita' ritiene che Wind e Fastweb, pur rappresentando, rispettivamente, il 65% e il 31% della domanda di linee di accesso in rame (dato al secondo semestre 2003), non abbiano alternative credibili alla rete di accesso di Telecom Italia e, di conseguenza, non siano in grado di neutralizzare il potere di cui dispone Telecom Italia, che viceversa, essendo verticalmente integrato non ha ne' la necessita' ne' gli incentivi affinche' altri operatori entrino nell'accesso per poi competere a valle nei mercati retail. 187. Un ulteriore criterio che puo' essere utilmente considerato ai fini della valutazione della significativo potere di mercato e' la facilita' di accesso alle risorse finanziarie. 188. Uno fra i maggiori problemi che le nuove imprese si trovano a dover affrontare e' quello delle sfavorevoli condizioni di accesso alle risorse finanziarie necessarie a coprire il fabbisogno di capitale, che tipicamente si manifesta sotto forma di interessi piu' elevati e di razionamento piu' severo dei fondi. E' evidente che tali barriere all'ingresso sono da ricondursi non tanto alla struttura del mercato sottoposto ad analisi, quanto a quella del mercato dei capitali. Quest'ultimo infatti, non operando sempre in condizioni di efficienza, discriminerebbe verso nuovi entranti o piccole imprese. Tuttavia, anche in un mercato dei capitali efficiente quale quello ipotizzato dal CAPM42, i titoli delle imprese con un grosso potere di mercato richiedono rendimenti inferiori grazie alla loro maggiore stabilita'. Telecom Italia, pertanto, in virtu' delle sue dimensioni, della diversificazione delle attivita' e dei credit ratings favorevoli, viene considerato dagli investitori un operatore poco rischioso riuscendo ad ottenere credito a condizioni piu' favorevoli dei nuovi entranti. 189. Questo tipo di vantaggio risulta accresciuto negli ultimi anni nei quali si e' verificato un sensibile calo di interesse del mercato dei capitali verso il settore delle telecomunicazioni. 190. In conclusione, l'analisi dei criteri addizionali per l'accertamento del significativo potere di mercato corrobora il risultato della valutazione condotta sulle quote di mercato. Si ritiene inoltre che tali condizioni non siano soggette a variazioni significative nel periodo di tempo considerato per l'analisi. Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte si puo' concludere che l'operatore Telecom Italia detiene una posizione di significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale relativamente al mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali. Quesito 6. L'Autorita' esprime l'orientamento di individuare Telecom Italia S.p.A. come operatore avente significativo potere di mercato nella fornitura di servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali. Si condivide tale orientamento? Le osservazioni degli operatori sul quesito 6 191. Gli operatori intervenuti in risposta alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorita' di individuare Telecom Italia S.p.A. come operatore avente significativo potere di mercato nella fornitura di servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali. 192. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) fornisce ulteriori evidenze circa la stabilita' attuale e prospettica della posizione di dominanza di Telecom Italia. Tali operatori richiamano l'attenzione su alcune problematiche in materia di barriere all'ingresso e all'uscita nel mercato dell'accesso indiretto e di barriere al cambiamento. Tra le criticita' segnalate, le principali difficolta' riscontrate riguardano i seguenti aspetti: "il mancato rispetto del principio di non discriminazione, con attribuzioni di costi non pertinenti; la previsione di modalita' di provisioning eccessivamente vincolanti per gli OLO, in particolare nei casi di ampliamenti, allorquando TI adduce cause di indisponibilita' di spazi ovvero subordina la realizzazione ad uno studio di fattibilita'; scarsa trasparenza delle informazioni relative alla copertura del servizio ULL e alle consistenze delle risorse esistenti e disponibili (in termini di coppie, spazi disponibili, spazi nei permutatori); vincoli tecnici e limitazioni poste all'utilizzo dei raccordi di centrale". 193. Un operatore (Telecom Italia) precisa che le barriere all'ingresso sono significative nel mercato cosi' come definito dall'Autorita', ma vi sono aree in cui investire in infrastruttura propria puo' essere preferibile dal punto di vista degli operatori alternativi. Inoltre, l'esistenza di economie di scala andrebbe verificata a livello locale, laddove investono gli OLO. Infine, l'accesso alle risorse finanziarie dipende dall'assetto proprietario dell'impresa e quindi la partecipazioni di grandi gruppi nazionali e internazionali nelle imprese di telecomunicazioni consente loro di accedere senza difficolta' aggiuntive alle risorse finanziarie. Peraltro, i piani di investimento recentemente pubblicati presuppongono la disponibilita' di consistenti finanziamenti dal settore creditizio. 194. Un operatore (AIIP), che in sede di definizione del mercato rilevante aveva espresso la necessita' di considerare anche i servizi di accesso bitstream e l'accesso in fibra ottica, ritiene che Telecom Italia dovrebbe essere notificata quale operatore avente notevole forza di mercato in entrambi i mercati. Nel caso dei servizi bitstream, l'operatore presume che "l'impresa dominante su un mercato consolidato, come nel caso in esame la rete in accesso in rame, possa far leva sulla posizione dominante ivi detenuta per estenderla nel nuovo mercato". Nel caso della fibra ottica "si potrebbe ravvisare una posizione dominante collettiva di Telecom e Fastweb ...poiche' comportamenti collusivi tra tali operatori possono apparire probabili in ragione della compresenza di forti ostacoli alla penetrazione e della mancanza di potenziale concorrenza, nonche' in ragione di vari tipi di legami tra le imprese interessate". Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 6 195. L'Autorita', sulla base dell'analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, individua Telecom Italia S.p.A. come operatore avente significativo potere di mercato nella fornitura di servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali. 196. Con riferimento alle osservazioni di alcuni operatori in merito alla necessita' di analizzare la situazione locale, l'Autorita', pur sottolineando che la definizione del mercato e' nazionale, ritiene che anche considerando le ridotte aree metropolitane ove si rileva una certa consistenza delle linee in capo agli operatori concorrenti, Telecom Italia mantenga in ogni caso la propria posizione di dominanza. 197. In considerazione del grado di asimmetria del grado di infrastrutturazione tra Telecom Italia e gli operatori alternativi, degli elevati investimenti e costi sommersi connessi con la realizzazione delle reti di interconnessione alle centrali di stadio di linea, anche trascurando le condizioni di accesso al mercato dei capitali, si ritiene che, almeno nel periodo di riferimento relativo alla validita' della presente analisi, non possa svilupparsi un significativo grado di concorrenza nel mercato in oggetto. 198. Con riferimento alla posizione espressa da AIIP, l'Autorita' ritiene opportuno riconsiderare le osservazioni sulla dominanza di Telecom Italia sul mercato bitstream, nell'ambito dell'apposito procedimento istruttorio sul mercato 12 della Raccomandazione. In merito, invece, alle considerazioni sulla dominanza di Fastweb sul mercato della fibra, l'Autorita' ribadisce che, allo stato, non possano essere previsti obblighi ex-ante per alcun operatore in tale mercato. 4. DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO 4.1. PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI 199. Come disciplinato dall'art. 42 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso, perseguendo gli obiettivi stabiliti dall'art. 8 della Direttiva quadro, spetta all'Autorita' di "incoraggiare e garantire forme adeguate di accesso, interconnessione ed interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica ed una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali". 200. Pertanto, laddove si e' in presenza di un mercato caratterizzato dalla presenza di una o piu' imprese che esercitano un significativo potere di mercato, l'Autorita' dovra' intervenire imponendo obblighi ex-ante al fine di sostenere ed assicurare il pieno sviluppo della concorrenza. 201. Il Codice e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di notevole forza di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi. 202. L'intervento dell'Autorita' dovra' risultare appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato. 203. In particolare, l'articolo 46 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 9 della Direttiva accesso, disciplina l'obbligo di trasparenza. L'Autorita', difatti, puo' imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e l'uso, prezzi. 204. Allo stesso tempo, l'Autorita' puo' esigere che, nel momento in cui un operatore e' assoggettato anche ad obblighi di non discriminazione, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 10 della Direttiva accesso, pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorita' puo', difatti, precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalita' di pubblicazione delle medesime ed, inoltre, con provvedimento motivato, puo' imporre modifiche alle offerte di riferimento. 205. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo a servizi a livello wholesale, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie. 206. L'articolo 47 del Codice prevede che l'Autorita' possa imporre obblighi di non discriminazione. Tali obblighi garantiscono, in particolare, che l'operatore notificato applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti ed, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi ed informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualita' identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie societa' consociate o dei propri partners commerciali. 207. Inoltre l'Autorita' puo' imporre obblighi di separazione contabile, cosi' come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 11 della direttiva accesso. In particolare, l'Autorita' puo' obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorita' puo', inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare. 208. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorita' puo' richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorita' puo', altresi', pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali. 209. Sempre nell'ambito dell'individuazione dei diversi obblighi normativi di cui si dispone al fine di promuovere l'efficienza economica, una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali evitando che un operatore mantenga, ad esempio, prezzi ad un livello eccessivamente elevato, l'Autorita', cosi' come disposto dall'articolo 50 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 13 della direttiva accesso, puo' imporre obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi. 210. A tal fine, l'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori consentano di promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed, allo stesso tempo, ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo, l'Autorita' puo' anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. 211. Qualora un operatore notificato abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basi sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. La conformita' al sistema di contabilita' dei costi e' verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'. 212. Infine, l'Autorita' puo' imporre (ai sensi dell'art. 49 del Codice e dell'art. 12 della Direttiva accesso) agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, nel caso in cui si rilevi come il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio con conseguenti effetti contrari agli interessi dell'utente finale. 213. Agli operatori notificati puo' essere imposto, tra l'altro: a. di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale; b. di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso; c. di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza; d. di garantire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi; e. di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi; f. di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici, piloni; g. di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili; h. di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi; i. di interconnettere reti o risorse di rete. L'Autorita' puo', inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equita', ragionevolezza, tempestivita'. 214. Nel valutare l'opportunita' di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attivita' di regolamentazione cosi' come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della Direttiva accesso e dall'art. 8 della Direttiva quadro, l'Autorita' tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori: a. fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione; b. fattibilita' della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacita' disponibile; c. investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti; d. necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine; e. eventuali diritti di proprieta' intellettuale applicabili; f. fornitura di servizi paneuropei. 4.2. LA SITUAZIONE ATTUALE - GLI OBBLIGHI VIGENTI 215. I servizi di accesso disaggregato alla rete locale hanno consistito finora nella messa a disposizione di un operatore alternativo, da parte dell'operatore notificato come avente notevole forza nel mercato della telefonia fissa pubblica, dei seguenti servizi che consentono l'utilizzo disaggregato delle risorse fisiche della rete dell'operatore notificato medesimo: a) servizio di accesso disaggregato alla rete in rame; b) servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica; c) servizio di co-locazione; d) servizio di prolungamento dell'accesso, solo nel caso di concomitante fornitura di servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) o c); e) servizio di canale numerico, unicamente in caso di indisponibilita' comprovata dei servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) e c). 216. L'operatore notificato fornisce i servizi di accesso disaggregato anche nelle modalita' di accesso condiviso alla rete locale e di accesso alla sottorete locale. 217. L'obbligo di offrire i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e' stato imposto dalla normativa nazionale attraverso il d.P.R. n. 318/97 a Telecom Italia, in qualita' di operatore avente notevole forza sul mercato delle reti telefoniche pubbliche fisse, ed e' stato disciplinato dall'Autorita' attraverso numerosi provvedimenti. A livello comunitario, l'accesso disaggregato e' stato disciplinato dal regolamento n. 2887/2000 del 18 dicembre 2000. 218. I provvedimenti dell'Autorita' che hanno dato attuazione agli obblighi derivanti dalla normativa di rango primario sono i seguenti: Delibera n. 2/00/CIR - Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi; Delibera 13/00/CIR - Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attivita' di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione; Delibera 15/00/CIR - Condizioni economiche e modalita' di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-dsl di Telecom Italia denominati ring e full business company; Delibera n. 15/01/CIR - Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale; Delibera 24/01/CIR - disposizioni per l'implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale; Delibera n. 4/02/CIR - Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia; Delibera n. 02/03/CIR - Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia; Delibera n. 03/03/CIR - Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili; Delibera n. 06/03/CIR - offerte di servizi x-dsl all'ingrosso da parte della societa' Telecom Italia e modifiche all'offerta per accessi singoli in modalita' flat; Delibera n. 11/03/CIR - Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia; Delibera n. 183/03/CONS - Misure relative all'offerta pubblica di servizi mediante l'utilizzo di Radio LAN; Delibera n. 03/04/CIR - Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2004. 219. In virtu' di tale quadro regolamentare, sono stati imposti all'operatore notificato i seguenti obblighi: A. l'obbligo di pubblicare un'offerta di riferimento nella quale siano contenute le modalita' tecniche ed economiche di offerta dell'accesso alla rete locale ed alle risorse connesse. L'operatore notificato deve allegare all'offerta di interconnessione di riferimento un manuale di procedura contenente i necessari elementi tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali; i. per la effettiva operativita' dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale; ii. per la richiesta di ampliamenti degli spazi di co-locazione, contemplando anche la possibilita' di cessione parziale di spazi e risorse di co-locazione; iii. per la cessione da parte di un operatore ad un altro operatore del proprio contratto di co-locazione sottoscritto con l'operatore notificato; iv. per consentire all'operatore di effettuare, direttamente o mediante soggetti terzi appositamente designati, sopralluoghi presso i siti di proprio interesse nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione, nonche' presso i siti per i quali lo studio di fattibilita' abbia dato esito negativo; v. per la raccolta e gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale. Le procedure per la gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono atte ad assicurare almeno: vi. la fornitura di Number Portability anche in relazione alle numerazioni secondarie associate ai servizi ISDN dell'operatore notificato; vii. la possibilita' di richiedere separatamente la disattivazione della prestazione di Number Portability o dei servizi di accesso disaggregato, ancorche' precedentemente richiesti in modalita' congiunta e relativi al medesimo cliente; viii. adeguati meccanismi per la sincronizzazione fra piu' ordinativi di lavoro relativi al medesimo cliente, nel caso di utenza multilinea e/o multinumero, per il servizio di accesso disaggregato e per le eventuali richieste di Number Portability; ix. la possibilita', su richiesta del cliente, di variazione della destinazione d'uso di un servizio di accesso disaggregato, senza necessita' di cessazione del servizio di accesso disaggregato esistente e dell'eventuale prestazione di Number Portability associata. B. Allo scopo di garantire un determinato livello di qualita' dei servizi di accesso, l'operatore notificato e' obbligato, altresi', ad allegare all'offerta di riferimento una proposta di Service Level Agreement (SLA) contenente tutti gli elementi relativi agli standard di qualita' ed alle modalita' di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, anche con riferimento ai tempi di fornitura massimi stabiliti. Allo scopo di evitare che tali condizioni contrattuali non venissero rispettate nella pratica, e' stata imposta l'introduzione di un meccanismo di penalita' applicabile in caso di mancato rispetto delle stesse. C. L'Autorita' ha il potere di modificare tale offerta di riferimento nei suoi contenuti sia di natura tecnica che economica quando cio' sia giustificato dalla necessita' di promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; l'obbligo di soddisfare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parita' di trattamento interna-esterna, le richieste di accesso disaggregato di altri operatori alle stesse condizioni applicate alle proprie divisioni commerciali, con riguardo alla gestione delle priorita' e dei tempi di fornitura, nonche' alle caratteristiche tecniche e di qualita' del servizio. In ogni caso, qualora la richiesta di fornitura di un servizio di accesso disaggregato sia respinta, l'operatore notificato e' tenuto a fornire all'operatore interconnesso adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto. D. L'obbligo di predisporre condizioni economiche di offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo, basando le tariffe sulla metodologia dei costi storici pienamente allocati (FDC/HCA). Relativamente alle condizioni economiche di offerta del servizio di accesso condiviso alla rete locale, i costi ammessi sono solamente quelli incrementali imputabili alla fornitura del servizio di accesso condiviso. E. Ulteriori condizioni economiche di offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono: a. i costi di locazione dei siti sono pari al costo a metro quadrato sostenuto dall'operatore notificato ed esposto in contabilita' regolatoria; il costo complessivo e' valutato per la sola parte di pertinenza dell'operatore richiedente con l'esclusione delle aree non necessarie all'operatore stesso per la fornitura del proprio servizio; b. i costi dei servizi accessori dell'offerta di co-locazione sono valutati sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguali ai costi di trasferimento interni; c. i contributi di disattivazione sono applicabili solo nel caso in cui la linea disattivata che ritorna nella disponibilita' dell'operatore notificato non sia oggetto di un'attivazione di servizi da parte dell'operatore stesso o di altro operatore (incluso l'operatore notificato). In caso di disattivazione i canoni a scadere della linea non sono applicabili; d. per il servizio di ADSL su linea ISDN gli oneri per la seconda linea in accesso disaggregato necessaria per attivare tale servizio sono equiparati a quelli del servizio di accesso condiviso; e. nel caso di cessazione del servizio di fonia da parte di un cliente per cui e' attivo il servizio di accesso condiviso, non sara' corrisposto dagli operatori alcun contributo e non vi sara' alcuna variazione di canone di linea che restera' pari a quello previsto dal servizio di accesso condiviso. F. L'operatore notificato e' tenuto, inoltre, ad offrire numerose prestazioni accessorie dirette a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione nell'offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale. Per queste ragioni, a seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale, l'operatore notificato fornisce, entro 5 giorni dalla richiesta, un livello minimo di informazioni di dettaglio sui siti di co-locazione, quali ad es. elenco ed ubicazione geografica dei siti di co-locazione; numero di linee attestate in relazione a ciascun sito, ecc.. L'operatore notificato fornisce altresi', a seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e su richiesta dell'operatore medesimo, entro 5 giorni, le informazioni circa gli spazi e le tipologie di co-locazione disponibili in relazione a ciascun sito, secondo i tempi e le modalita' indicati dall'Autorita'. G. L'operatore notificato e' tenuto, altresi', in caso di richiesta contestuale del servizio di accesso disaggregato alla rete locale e della prestazione di portabilita' del numero, a gestire le richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e modalita' di attivazione della prestazione di accesso disaggregato e portabilita' del numero. H. Nel trasferimento dell'accesso al cliente dall'operatore notificato all'operatore interconnesso e viceversa, e' imposta una riduzione al minimo dei tempi di interruzione del servizio all'utente finale, per non generare discriminazioni tra clienti diversi. 4.3. LE PROPOSTE DELL'AUTORITA' IN ORDINE AGLI OBBLIGHI SPECIFICI DA IMPORRE A TELECOM ITALIA 220. L'Autorita' ha espresso l'orientamento di individuare un mercato nazionale per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali. Inoltre, l'Autorita' ha espresso l'orientamento di individuare Telecom Italia come operatore avente significativo potere di mercato nel medesimo mercato. Alla luce di tali orientamenti e considerati gli strumenti messi a disposizione da nuovo quadro regolamentare, l'Autorita' espone nel seguito le proprie valutazioni in merito agli obblighi da porre in capo all'operatore individuato come dominante. A) OBBLIGO DI TRASPARENZA 221. Su un mercato all'ingrosso, un obbligo di trasparenza e' giustificato dalla necessita' per i concorrenti di avere trasparenza circa le informazioni tecniche e tariffarie relative alle condizioni di accesso alla rete dell'operatore storico; questa trasparenza e' indispensabile, per gli operatori concorrenti, ai fini dell'elaborazione dei piani di investimento e della predisposizione delle offerte sui mercati retail. La trasparenza sui mercati all'ingrosso garantisce inoltre condizioni di certezza che permettono di prevenire comportamenti discriminatori. B) OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE 222. La determinazione di un obbligo di non discriminazione in capo all'operatore dominante si concretizza nell'imposizione del principio secondo cui tale operatore e' tenuto a fornire prestazioni equivalenti in condizioni equivalenti. 223. Nel caso d'un soggetto verticalmente integrato, l'obbligo di non discriminazione e' finalizzato ad evitare che un operatore dominante favorisca le proprie direzioni commerciali (ovvero societa' controllate o collegate) fornendo loro condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle applicate ai propri concorrenti. In particolare, la non discriminazione comporta un obbligo di parita' di trattamento interna ed esterna dei prezzi, e non solo, di cessione delle risorse, in funzione del reale utilizzo di tali risorse. 224. Nell'ambito degli obblighi di non discriminazione, l'Autorita' ritiene applicabile a Telecom Italia anche l'obbligo di cui alla delibera n. 183/03/CONS, art. 6, comma 2, ove si impone il rispetto del principio di non discriminazione nella fornitura di servizi di unbundling fra richieste relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale ed apparecchiature con prolungamento radio dell'accesso alla rete fissa di tipo R-LAN. C) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI UN'OFFERTA DI RIFERIMENTO 225. Nel caso in cui un operatore dominante sia sottoposto ai predetti obblighi di trasparenza e non discriminazione, l'Autorita' puo' imporre la pubblicazione di un'offerta di riferimento. In conformita' al citato quadro regolamentare, l'Autorita' puo' altresi' imporre modifiche a tale offerta. 226. L'esistenza di un'offerta di riferimento controllata dall'Autorita' e' finalizzata a facilitare le negoziazioni tra operatore dominante e soggetti concorrenti per le prestazioni dei servizi di accesso in esame; inoltre essa conferisce agli operatori concorrenti una certezza giuridica nonche' la possibilita' di acquisire solo le prestazioni che risultano essere strettamente necessarie ai fini della predisposizione delle offerte al pubblico. 227. A tale riguardo l'Autorita' ritiene quindi giustificata la conferma dell'obbligo di presentazione di un'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato ed i relativi servizi accessori da predisporre con il contenuto minimo ed il livello di dettaglio gia' disposti nei provvedimenti richiamati al paragrafo 218. D) OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI CONTROLLO DEI PREZZI 228. Come emerge dall'analisi di mercato svolta, il mercato dell'accesso in rame e' caratterizzato dalla presenza di un unico operatore dominante, Telecom Italia, integrato verticalmente, che detiene la quasi totalita' degli accessi. Il principale problema competitivo in un siffatto contesto e' la possibilita' per l'operatore dominante di utilizzare il proprio potere nel fissare le tariffe d'accesso praticando prezzi eccessivi che, da un lato, riducono i margini concorrenziali degli altri operatori e, dall'altro, si traducono in incrementi di prezzo del canone di accesso praticato ai consumatori. 229. Il maggiore rischio in tal caso e' che l'operatore dominante possa applicare una politica di prezzi a livello retail e wholesale che da una parte preveda prezzi eccessivi per i consumatori in virtu' dell'assenza di pressioni concorrenziali e dall'altro generi fenomeni di compressione dei margini (margin squeeze) per gli operatori concorrenti. Tale fenomeno, comportando una compressione dei margini per gli operatori alternativi, ne causa di fatto l'esclusione dal mercato dell'accesso retail. Essendo, infatti, l'infrastruttura di accesso non replicabile per via degli elevati costi non recuperabili e degli eccessivi tempi di realizzazione, una compressione dei margini comporterebbe di fatto la completa non accessibilita' del mercato retail per tutti i concorrenti dell'operatore dominante. 230. Sulla base delle precedenti considerazioni e' possibile concludere che per consentire lo sviluppo della concorrenza nel mercato in esame, nonche' nei collegati mercati retail, risulta necessario, cosi' come previsto dagli articoli 49 e 50 del Codice, imporre in capo all'operatore dominante l'obbligo di orientamento al costo dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato alla rete in rame e dei correlati servizi accessori. 231. Il richiamato art. 50 ai commi 2 e 3 prevede, tra l'altro, che all'operatore dominante soggetto all'obbligo di orientare i prezzi ai costi sia comunque garantito il recupero dei costi applicando meccanismi di determinazione dei prezzi che promuovano l'efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al fine di determinare i costi di un'efficiente fornitura, l'Autorita' puo' altresi' approntare una metodologia di contabilita' dei costi differente da quella usata dagli operatori. 232. Attualmente i costi dei servizi di accesso disaggregato sono valutati con la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti (FDC/HCA - Fully Distributed Cost / Historical Cost Accounting). 233. Come e' emerso dalle risultanze della precedente analisi, il mercato dell'accesso in rame e' caratterizzato dall'assenza di infrastrutture alternative a quella dell'operatore dominante e da elevate barriere all'ingresso sia tecniche che economiche. La scelta della metodologia contabile da applicare alla rete di accesso risulta, pertanto, determinante per consentire agli operatori alternativi di operare in tale ambito sviluppando la concorrenza in tutti i mercati collegati. 234. Nell'operare tale scelta occorre considerare, da un lato, che gli operatori alternativi non hanno la possibilita' di realizzare infrastrutture di accesso in rame essendo economicamente sostenibile la sola scelta dell'accesso alle infrastrutture esistenti di proprieta' dell'operatore dominante. Dall'altro lato e' opportuno tener presente che, in assenza di infrastrutture concorrenti , l'operatore dominante non ha alcun incentivo all'efficienza e puo' contare su una base di costi reali (rappresentata dai costi storici HCA/FDC) assai piu' contenuta rispetto a quanto emergerebbe utilizzando altre metodologie contabili. 235. Nel caso della rete di accesso, infatti, la valutazione dei costi con la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo (LRIC) basati sui costi correnti (CCA) evidenzia nella generalita' dei casi una sovrastima del valore dei cespiti rispetto alla loro valutazione a costi storici (HCA). Come piu' volte riconosciuto anche a livello internazionale, tale sovrastima risulterebbe necessaria in un mercato ove si attendesse lo sviluppo di infrastrutture alternative in modo tale da fornire agli operatori la giusta indicazione di "make or buy"; tale sovrastima, viceversa, potrebbe risultare dannosa per la concorrenza nel mercato italiano dell'accesso caratterizzato di fatto da un'unica rete di distribuzione di proprieta' dell'operatore dominante verticalmente integrato. 236. L'impiego di metodologie contabili diverse dai costi storici non comporterebbe, pertanto, alcun beneficio in termini di concorrenza e di sviluppo di infrastrutture alternative, e sarebbe idoneo a determinare un incremento dei prezzi sui mercati retail. Infatti, la stessa Telecom Italia, per ottemperare al principio di parita' di trattamento, dovrebbe applicare alla propria direzione commerciale un transfer charge (prezzo interno) maggiore rispetto a quello ottenuto con la metodologia dei costi storici, ribaltando infine i maggiori costi sostenuti sul prezzo del canone di abbonamento corrisposto dagli utenti finali. 237. E' quindi opinione dell'Autorita' che i costi storici rappresentino l'unica metodologia contabile per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso alla rete in rame, in quanto, nell' attuale contesto nazionale, assicurano il raggiungimento del duplice obiettivo di consentire, da un lato, il pieno recupero dei costi dell'operatore dominante con un ragionevole margine di profitto sugli investimenti e, dall'altro lato, lo sviluppo della concorrenza a beneficio dei consumatori. 238. Alla luce di tali orientamenti, ed in particolare della conferma dell'obbligo di offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete in rame a condizioni orientate ai costi, l'Autorita' considera altresi' opportuno il mantenimento del meccanismo di network cap introdotto con la Delibera n.3/03/CIR. 239. Il network cap, rispetto alla tradizionale definizione dei prezzi anno per anno sulla base del documento contabile approvato, ha come principale vantaggio la capacita' di simulare la pressione competitiva in mercati scarsamente competitivi riuscendo al contempo a stimolare la ricerca dell'efficienza e gli investimenti in innovazione dell'operatore oggetto di regolamentazione. Un ulteriore vantaggio e' dato dalla possibilita' per tutti gli operatori di prevedere con anticipo le variazioni economiche medie del paniere (cd. basket) di servizi (fatta salva l'indeterminatezza del fattore legato all'indice dei prezzi al consumo IPC) e di ottenere la pubblicazione dell'offerta di riferimento in anticipo rispetto all'anno di applicazione. L'effettivo orientamento al costo dei prezzi praticati puo' essere valutato solo a posteriori esaminando i dati di contabilita'. Gli eventuali scostamenti possono cosi' essere tenuti in considerazione in fase di revisione dei parametri del sistema di network cap. 240. Sulla base delle precedenti considerazioni l'Autorita' ritiene opportuno confermare l'impiego del sistema di network cap per la definizione dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato, utilizzando i parametri descritti nel seguito. I servizi accessori di colocazione, invece, essendo strettamente collegati ai diversi impieghi delle risorse restano fissati sulla base dei costi rilevati come pre-consuntivo dell'esercizio precedente all'annualita' cui si riferisce l'offerta di riferimento. 241. Attraverso l'introduzione del sistema di network cap Telecom Italia potra' pubblicare l'offerta di riferimento entro la data del 31 ottobre dell'anno precedente all'applicazione dell'offerta stessa. 242. I parametri caratterizzanti il sistema di network cap sono il periodo di applicazione, la composizione del basket dei servizi, il valore economico iniziale del basket ed il relativo indice di variazione annuale. 243. Relativamente al periodo di applicazione, l'Autorita' ritiene opportuno riferire il sistema in approvazione alle offerte di riferimento per gli anni 2005 (a far data dall'approvazione definitiva del provvedimento di riesame degli obblighi), 2006 e 2007. Infatti, il Codice prevede l'aggiornamento delle analisi di mercato ogni 18 mesi. Cio' comporta che il riesame degli obblighi in fase di approvazione avverra' nella seconda meta' del 2006 con la conseguenza che la prima offerta di riferimento che potra' recepire le eventuali revisioni degli obblighi sara' presumibilmente quella relativa al 2008. Un periodo di applicazione triennale, inoltre, garantisce agli operatori interconnessi di svolgere le proprie valutazioni di investimenti disponendo di un congruo orizzonte temporale di previsione dei costi dei servizi intermedi di accesso. 244. Con riferimento al paniere dei servizi, l'Autorita' ritiene che la composizione attualmente in vigore, introdotta dalla delibera n. 3/03/CIR, alla luce anche di quanto evidenziato con riferimento all'Offerta di Riferimento 2004 nella delibera n. 3/04/CIR, non risulti oramai pienamente idonea a tutelare gli operatori concorrenti da eventuali comportamenti anticoncorrenziali da parte dell'operatore dominante. Cio' premesso, l'introduzione nel medesimo paniere dei canoni mensili e del corrispondente prezzo di attivazione dei servizi appare essere lo strumento piu' idoneo a garantire agli operatori la prevista variazione di prezzo. 245. Il paniere dei servizi di accesso viene ad essere pertanto cosi' composto: a. contributi di attivazione, di disattivazione e accessori dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso; b. contributi di qualificazione xDSL dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso; c. contributi di attivazione, di disattivazione e accessori dei servizi di prolungamento dell'accesso e canale numerico; d. canoni mensili di noleggio dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso; e. canoni del servizio di prolungamento dell'accesso; f. canoni del servizio di canale numerico. 246. Con riguardo infine alle condizioni economiche dei servizi inclusi nel paniere, l'Autorita' ritiene opportuno garantire agli operatori, che utilizzano i servizi di accesso disaggregato, la prevedibilita' delle variazioni l'efficienza nonche' lo stretto orientamento al costo dei prezzi di tali servizi. A tal fine il valore iniziale del basket viene definito confermando per il primo anno di applicazione - ossia l'offerta di riferimento 2005 - i valori in vigore nell'offerta di riferimento 2004. 247. Dall'analisi delle evidenze contabili della rete di accesso fornite da Telecom Italia, da ultimo con la Contabilita' Regolatoria 2002, emerge inoltre una tendenza alla riduzione dei costi della rete di distribuzione accompagnata da una crescita dei costi di gestione operatore. L'effetto congiunto di tali variazioni e' una riduzione dei costi dei transfer charge interni ed una contestuale crescita dei costi dichiarati alla base dei servizi di accesso disaggregato. L'Autorita' ritiene che l'applicazione ai soli operatori concorrenti dei costi di gestione operatori in misura di oltre il 10% dei restanti costi rappresenta una asimmetria tra quanto pagato dagli operatori alternativi e dalle direzioni commerciali di Telecom Italia che non consente l'instaurarsi di un corretto assetto concorrenziale. Per tali motivazioni, in analogia con quanto disposto dalla delibera n. 4/02/CIR con riferimento ai servizi a traffico, l'Autorita' ritiene opportuno che tali costi siano attribuiti, pur nella loro totalita', a tutti i servizi che utilizzano il doppino di accesso ivi inclusi i servizi forniti alle proprie direzioni commerciali. Cio' premesso, considerando gli effetti nel tempo delle variazioni descritte, l'Autorita' ritiene giustificato prevedere per ognuno degli anni successivi - ossia le offerte di riferimento 2006 e 2007 - un vincolo massimo di variazione del valore del paniere complessivo pari a IPC-IPC. Cosi' come previsto dall'attuale regolamentazione il paniere di riferimento per la valutazione delle variazioni percentuali e' quello riferito ai dodici mesi antecedenti il 30 giugno di ciascun anno di pubblicazione dell'offerta di riferimento. 248. Per favorire lo sviluppo delle infrastrutture di rete alternative a quella di Telecom Italia tramite l'utilizzo del servizio di accesso disaggregato, l'Autorita' ritiene inoltre opportuno inserire uno specifico sub-cap che consenta di prevenire l'eventuale realizzazione di sussidi tra i servizi inclusi nel paniere a svantaggio del servizi di accesso disaggregato o full unbundling. A tal fine si ritiene opportuno introdurre uno specifico vincolo di sub-cap pari a IPC-IPC da applicare ai seguenti prezzi: a. contributi di attivazione, di disattivazione e accessori dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale; b. contributi di qualificazione xDSL dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale; c. canoni mensili di noleggio dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale. E) OBBLIGO DI SEPARAZIONE CONTABILE E DI CONTABILITA' DEI COSTI 249. Ai sensi dell'art. 50, comma 3, del Codice, come conseguenza dell'obbligo di orientamento al costo dei servizi di accesso, risulta necessario che l'operatore dominante predisponga un sistema di contabilita'. La finalita' principale della contabilita' regolatoria, infatti, e' quella di mettere in evidenza le componenti di costo pertinenti ai servizi soggetti all'obbligo di orientamento al costo e consentirne la certificazione da parte di un revisore indipendente. 250. Per un operatore dominante verticalmente integrato, la messa in evidenza dei prezzi di cessione interna nel sistema di contabilita' dei costi contribuisce, inoltre, alla verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione ed all'individuazione di eventuali pratiche tariffarie predatorie, prezzi eccessivi o sussidi incrociati abusivi. 251. I costi di una fornitura efficiente dei servizi di accesso disaggregato devono essere determinati considerando i costi di ammortamento, costi del personale e costi esterni relativi ai soli cespiti necessari per la fornitura del servizio di accesso in rame. Vanno, pertanto, escluse le componenti di costo non necessarie alla realizzazione del servizio stesso. 252. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Codice, il livello dei costi da considerare deve tener conto di un'equa remunerazione del capitale investito, di livello congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e di servizi innovativi. A tale riguardo, l'Autorita' ha proposto che la determinazione del tasso di rendimento del capitale impiegato, attualmente fissato al 13,5% dalla delibera n. 344/01/CIR, sia riesaminata secondo i criteri riportati dall'allegato B1 della delibera 415/04/CONS. Quesito 7. Si condivide l'orientamento dell'autorita' sulla definizione degli obblighi per le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato? Le osservazioni degli operatori sul quesito 7 253. Gli operatori evidenziano le seguenti tematiche di carattere generale. La maggior parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) sottolinea l'esigenza di una rigorosa e puntuale specificazione degli obblighi in capo all'operatore SMP. In particolare gli operatori richiedono che il provvedimento finale individui compiutamente gli obblighi imposti all'operatore dominante e presenti una chiara articolazione degli stessi in rimedi specifici, definendo cosi' un doppio livello gerarchico basato sulla distinzione tra obblighi generali e rimedi attuativi degli stessi. Un operatore (TI), inoltre, ritiene che i rimedi proposti dall'Autorita' non tengano sufficientemente conto, in un'ottica prospettica, di fattori quali "l'aumento della pressione competitiva per la presenza di piattaforme alternative" e "le peculiarita' di alcune aree geografiche del mercato". 254. Si riportano di seguito gli esiti della consultazione pubblica in merito ai singoli aspetti proposti a consultazione. A) OBBLIGHI DI TRASPARENZA 255. Gli operatori condividono la posizione dell'Autorita' di prevedere obblighi di trasparenza in capo all'operatore SMP. 256. Gran parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) ha evidenziato l'esigenza che Telecom Italia renda disponibili una serie di ulteriori informazioni ritenute indispensabili alla fruizione del servizio (tali informazioni, elencate in dettaglio nel documento di risposta alla consultazione pubblica comprendono dati relativi alla consistenza della rete di accesso in rame, allo spazio disponibile nei siti e nei permutatori, alla rete in fibra, al livello di saturazione delle diverse porzioni della rete di accesso,..) e, al riguardo, ha sottolineato l'opportunita' di imporre a Telecom Italia l'obbligo di consentire una modalita' di accesso dinamico ai propri data base da parte degli operatori. 257. Al riguardo alcuni operatori (Assoprovider) hanno ribadito la richiesta che Telecom Italia renda pubblica e aggiornata la documentazione tecnica in merito ai servizi di unbundling e shared access, riportando tutti i parametri e puntuali indicazioni sulla qualita' del servizio offerto in modo da fornire tutte le informazioni necessarie agli operatori alternativi nella scelta dei siti cui attestarsi. 258. Altri operatori (Tele 2 e Welcome Italia) hanno sottolineato che gli obblighi puntuali di trasparenza e pubblicazione delle condizioni tecniche ed economiche debbano riguardare tutti i servizi offerti da Telecom Italia. 259. Un operatore (TI), infine, precisa che la trasparenza e' "garantita ed assicurata dalla separazione contabile e contabilita' dei costi, nonche' dalla pubblicazione dell'offerta di riferimento". B) OBBLIGHI DI NON DISCRIMINAZIONE 260. Gli operatori concordano con la posizione dell'Autorita' di garantire il rispetto del principio di non discriminazione interna-esterna nel caso di operatori dominanti verticalmente integrati, quale Telecom Italia. 261. Gran parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) ha precisato che le condizioni di parita' di trattamento debbano riguardare "non solo le condizioni economiche ma anche le problematiche di fornitura (provisioning) e qualita' (assurance)". 262. In particolare, gli operatori richiedono che le stesse procedure di provisioning del full unbundling siano praticate da Telecom Italia anche per il servizio di accesso condiviso. A riguardo gli operatori precisano che la richiesta di attivazione di accesso condiviso da parte di un cliente finale debba "poter sovrascrivere ogni precedente servizio sulla linea, con la sola eventuale eccezione del full unbundling" e che, al fine di ridurre disservizi, la gestione del cliente debba essere effettuata dal solo operatore recipient. 263. Gli stessi operatori hanno segnalato che, ai fini di garantire la non discriminazione e la replicabilita' delle offerte di Telecom Italia, i tempi di attivazione garantiti a livello wholesale dall'operatore dominante, nonche' i tempi di ripristino dei servizi a fronte di guasti, debbano essere inferiori a quelli definiti a livello retail. 264. Ancora in tema di attivazioni gli operatori sottolineano che, per rispetto del principio di parita' di trattamento, la capacita' operativa massima di Telecom Italia debba essere determinata valutando le esigenze complessive e ripartita equamente tra tutti gli operatori, compresa Telecom Italia; gli operatori aggiungono inoltre che, per ovviare ad eventuali comportamenti discriminatori connessi ai problemi di saturazione dei permutatori, Telecom Italia debba adottare "un meccanismo di auto-provisioning che faccia riferimento alle esigenze aggregate" e "che preveda forme di ripartizione dei costi in quota parte a seconda dell'utilizzo effettivo". 265. Due operatori (Tele 2, Welcome Italia) hanno evidenziato la necessita' di una semplificazione delle condizioni economiche praticate da Telecom Italia per i servizi di unbundling ed in particolare per quelle applicate ai servizi accessori (gli operatori citano a titolo di esempio, i prezzi dei servizi di co-locazione offerti da Telecom Italia "eccessivamente disaggregati in un notevole numero di sottoservizi offerti solo agli OLO" e in alcuni casi "non quantificabili a priori" dagli operatori alternativi). 266. Gli stessi operatori richiedono inoltre che venga realizzato un meccanismo di controllo volto a garantire la non discriminazione e che tale sistema sia pubblicato in modo da consentire al mercato di accertare che identiche condizioni economiche del servizio di unbundling e di shared access siano praticate da Telecom Italia agli OLO e alle proprie divisioni commerciali. 267. Alcuni operatori (Tele 2, Assoprovider) richiedono, al fine di assicurare certezza sui costi degli operatori alternativi, che sia ribadito il principio secondo cui, in caso di cessazione del servizio di fonia da parte di un cliente di Telecom Italia per il quale sia attivo il servizio di accesso condiviso, non debba essere corrisposto dagli operatori alcun contributo o canone aggiuntivo a quello di accesso condiviso. 268. Altri operatori (AIIP) hanno esposto l'esigenza, al fine di consentire anche agli OTAG di dimensioni minori la possibilita' di realizzare proprie infrastrutture, sia prevista la possibilita' di ridurre lo spazio minimo per effettuare la co-locazione, in modo da ridurne i costi fissi e venga eliminato dai contratti di co-locazione il divieto alla sublocazione degli spazi ottenuti in housing. 269. Un operatore (TI) ha infine sottolineato che "il rispetto dell'obbligo di non discriminazione, in termini di parita' di trattamento interna-esterna, viene attualmente assicurato dalla separazione contabile e contabilita' dei costi" e che "la parita' interna ed esterna e la cessione delle risorse in funzione del reale utilizzo" siano evidenziati in modo esaustivo nelle tabelle di contabilita' regolatoria prodotte e consegnate all'Autorita'. C) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI UN'OFFERTA DI RIFERIMENTO 270. Tutti gli operatori condividono la necessita' di prevedere l'obbligo di pubblicazione di un'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato, pur indicando, a tal riguardo, opinioni divergenti in merito al livello di dettaglio dell'offerta. 271. La maggior parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) ritiene necessario mantenere quanto proposto dalle normative preesistenti e raccolto dall'Autorita' nel testo coordinato, pur avendo prodotto numerose specificazioni puntuali su molteplici aspetti del testo sottoposto a consultazione. 272. In merito al testo coordinato posto a consultazione anche TI ha prodotto diversi commenti puntuali, soffermandosi in particolare sulla esigenza di rivedere alcuni aspetti della procedura di passaggio dei clienti tra i diversi servizi di accesso dei vari operatori. Tale procedura dovrebbe infatti essere orientata a fornire al cliente finale una interfaccia certa ed univoca per la gestione dell'attivazione e disattivazione del servizio: o il donoro il recipient, senza discriminazioni tra gli OLO (inclusa Telecom Italia), e tecnologicamente neutrale, indipendente cioe' dalla piattaforma di rete su cui l'offerta del servizio broadband e' basata. D) OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI CONTROLLO DEI PREZZI 273. Tutti gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorita' di confermare l'utilizzo del meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi (network cap) per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale, tuttavia, hanno presentato alcune osservazioni in merito alle modalita' applicative dello stesso. 274. La maggior parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) richiede all'Autorita' di integrare l'attuale modello di network cap con una serie di interventi riguardanti, da un lato, l'adozione di misure ex ante per evitare il determinarsi di effetti anticoncorrenziali e, dall'altro lato, la revisione del meccanismo proposto in termini di definizione delle grandezze iniziali, dettaglio delle informazioni e fissazione del vincolo di variazione dei prezzi. 275. In particolare, con riferimento al primo aspetto, gli operatori richiedono l'introduzione di una norma di intervento dell'Autorita', in analogia a quanto previsto dalla regolamentazione inglese, nel caso in cui le variazioni tariffarie effettuate dall'operatore dominante, pur nel rispetto del meccanismo del network cap, producano effetti anticoncorrenziali; per lo stesso fine, gli operatori ritengono inoltre che occorra prevedere distinti sub cap per i servizi ritenuti "strategici" o per i quali si preveda un forte incremento nei volumi (tra cui ad esempio i servizi di accesso condiviso). 276. Con riguardo al secondo punto, gli operatori sottolineano l'esigenza di una maggiore trasparenza nelle modalita' applicative del network cap volta, oltre che a garantire una delle finalita' di tale strumento, ovvero l'effettuazione da parte degli operatori alternativi di valutazioni prospettiche sulle tariffe dei servizi considerati e alla predisposizione dei relativi piani commerciali, anche a consentire la verifica della non discriminazione interna-esterna. A tal fine, gli operatori evidenziano la necessita' della determinazione dei pesi dei servizi inclusi nei panieri considerando anche i volumi degli omologhi servizi forniti da Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali e della pubblicazione del valore dei pesi di tutti i servizi inclusi nei panieri, con evidenza del contributo dei servizi forniti internamente alle divisioni commerciali di Telecom Italia. 277. Al fine di individuare prontamente eventuali tendenze di variazione nei volumi dei servizi a network cap che possano favorire la pratica di sussidi incrociati da parte dell'operatore dominante, gli operatori richiedono che per la verifica del rispetto dei vincoli di cap siano utilizzati i volumi venduti da Telecom Italia nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione dell'OR. 278. In merito alla definizione del paniere dei servizi di accesso disaggregato sottoposto al meccanismo del network cap, altri operatori (Tele 2, Welcome Italia) hanno sottolineato la necessita' di un'articolazione dello stesso in piu' panieri, al fine di evitare pratiche abusive di sussidi incrociati tra servizi da parte dell'operatore dominante. Le modifiche alla composizione qualitativa del paniere proposte prevedono l'inclusione nel network cap dei costi di co-locazione, la separazione dei servizi di accesso dai servizi di trasporto essendo caratterizzati da dinamiche di efficientamento diverse. Analogamente, per prevenire sussidi incrociati abusivi, gli operatori ritengono indispensabile che i servizi relativi all'accesso disaggregato e quelli all'accesso condiviso siano allocati in panieri diversi. Per la stessa finalita', gli operatori richiedono infine di eliminare i diversi contributi di attivazione, disattivazione e accessori dei servizi in oggetto consentendo il recupero dei costi relativi attraverso un unico canone. 279. Gli operatori dissentono con la proposta dell'Autorita' in merito alla fissazione del vincolo massimo di variazione del paniere complessivo pari a IPC-IPC e ritengono che la definizione della X debba avvenire, coerentemente con i vincoli stabiliti per i prezzi dei servizi collegati (ovvero dei mercati n: 1, 2, 7, 13 e 14), "sulla base di una piu' approfondita analisi delle evidenze provenienti dalla contabilita' regolatoria di Telecom Italia". 280. Al riguardo un operatore (Tele 2) precisa che "i servizi dell'accesso all'ingrosso non sono attualmente in una situazione di concorrenza quasi compiuta" e pertanto non ritiene sufficiente un meccanismo di controllo dei prezzi di tipo IPC-IPC "che e' utilizzato principalmente come meccanismo di safeguard cap"; l'operatore richiede pertanto maggiore trasparenza sui costi e sulle efficienze dell'operatore dominante considerati dall'Autorita' per la determinazione del tasso di riduzione programmata dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato e presenta i risultati di un'analisi in cui il valore stimato della X, determinato attraverso proprie elaborazioni sui costi di Telecom Italia desumibili dalle contabilita' regolatorie pubblicate e dai bilanci ufficiali, sarebbe pari a IPC-13%. 281. La maggior parte degli operatori richiede inoltre l'apertura di "un procedimento ad hoc per determinare i valori iniziali dei prezzi dei servizi cui applicare network cap, alla luce anche delle considerazioni relative all'opportunita' di differenziare il costo del capitale dell'aggregato Accesso e di escludere i costi dovuti per l'eccesso di capacita' gia' segnalate nella delibera 03/03/CIR", e nel quale "debbano essere considerati gli impegni assunti da Telecom Italia nell'ambito del procedimento AGCM A/351". 282. In merito alle modalita' applicative del meccanismo del network cap un operatore (TI) precisa che debba essere definito "un network cap che in un ragionevole arco pluriennale porti a conseguire un obiettivo di prezzo efficiente su base CCA/LRIC, in modo da fornire corretti segnali al mercato"e che, a tal fine, sia necessaria una "prima fase rappresentata dal network cap 2005-2007" in cui venga realizzato "un parziale riallineamento dei prezzi verso il costo CCA/LRIC". E) OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE E CONTABILITA' DEI COSTI 283. Tutti gli operatori condividono gli orientamenti generali espressi dall'Autorita' in merito alla conferma degli obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi in capo all'operatore dominante ma, a riguardo esprimono alcune precisazioni. 284. Una parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) ha precisato che "le informazioni di contabilita' regolatoria attualmente previste relativamente alla rete di accesso non sono ritenute sufficientemente trasparenti e non offrono quindi un adeguato livello di confidenza che gli obblighi relativi all'orientamento ai costi e alla non discriminazione nonche' il divieto di sussidi incrociati siano stati adempiuti". Cio', secondo quanto evidenziato dagli operatori, comporterebbe la "difficolta' per gli operatori alternativi di valutare le proprie opportunita' strategiche e indirizzare le decisioni di investimento" oltre che l'impossibilita' per altre parti interessate di acquisire informazioni rilevanti sia per finalita' di tutela della concorrenza che per eventuali contributi alle attivita' istruttorie dell'Autorita'. 285. Pertanto, al fine di ovviare a tali problematiche, gli operatori sottolineano la necessita' che vengano pubblicati output dettagliati relativi alla separazione contabile e contabilita' regolatoria dell'operatore dominante. In particolare, gli operatori richiedono la pubblicazione delle informazioni finanziarie sui costi di rete del servizio ULL, sui costi correnti relativi all'aggregato regolatorio Accesso di Telecom Italia e delle metodologie utilizzate per la determinazione di tali dati. 286. Nel contributo di risposta alla consultazione pubblica, gli operatori precisano inoltre le singole specificazioni e il grado di dettaglio con cui dovrebbero essere fornite tali informazioni richiedendo che nella contabilita' regolatoria resa pubblica venga altresi' data chiara indicazione degli eventuali aggiustamenti apportati sui costi per motivi regolamentari. 287. A tale riguardo altri operatori (Tele 2 e Welcome Italia) ribadiscono la richiesta che venga "implementata e pubblicata una contabilita' disaggregata dei costi dell'operatore dominante riferiti ai singoli elementi di rete relativi l'offerta del servizio di unbundling e di shared access" e che la contabilita' si riferisca "ai costi di tutti i servizi accessori come i costi di co-locazione". 288. In merito alla predisposizione della contabilita' regolatoria solo un operatore (TI) non condivide l'orientamento dell'Autorita' di adottare la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti (FDC/HCA) evidenziandone due principali ordini di motivazioni: da un lato, la necessita' di favorire le infrastrutture alternative e, dall'altro lato l'inadeguatezza della modalita' basata sul costo storico per la determinazione del prezzo di tali servizi ed il completo recupero degli investimenti. In particolare, l'operatore sottolinea che "un prezzo orientato ai costi storici non sarebbe rappresentativo del reale valore della rete di accesso e non manderebbe al mercato il corretto segnale di make or buy, necessario per favorire gli investimenti degli operatori in piattaforme analoghe o equivalenti o in competizione con quella in rame,..., in linea con il principio di neutralita' tecnologica". L'operatore sottolinea inoltre come la scelta di tale metodologia sia difforme dalla prassi internazionale e sia incoerente con gli orientamenti espressi in precedenza dall'Autorita' in tema di contabilita' regolatoria e con le modalita' adottate per la fissazione dei prezzi del servizio in oggetto. Sulla base di tali considerazioni l'operatore ritiene che l'applicazione dei costi incrementali di lungo periodo (LRIC) basati sui costi correnti (CCA) sia la metodologia piu' idonea per la fissazione dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato. 289. Un operatore (TI) ha sottolineato la necessita' che il tema relativo alla contabilita' regolatoria sia trattato in uno specifico procedimento finalizzato a definire i formati e le modalita' di calcolo. 290. Lo stesso operatore ha inoltre segnalato che l'Autorita', nell'indicare le categorie di costi considerati per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato, omette alcune attivita' ritenute necessarie alla realizzazione del servizio quali le attivita' tecniche di provisioning, le attivita' di customer care e di fatturazione e gestione delle relazioni commerciali con gli OLO. A riguardo, l'operatore precisa che i costi specifici per OLO non debbano essere attribuiti all'aggregato commerciale in quanto non utilizzati da quest'ultimo e quindi non oggetto di transfer charge, diversamente si determinerebbe "una violazione del principio di causalita' e pertinenza dei costi", e che non appare motivato il valore del 10% indicato dall'Autorita' quale soglia massima relativa ai costi di gestione operatori. 291. L'operatore segnala, infine, l'opportunita' di rivedere le regole di misurazione del costo dello shared access in quanto il criterio attualmente utilizzato, basato sui "costi aggiuntivi rispetto a quelli sopportati per la fornitura del servizio di full unbundling" rispondeva all'iniziale "obiettivo di sviluppare i servizi xDSL" ma "rischia a lungo andare di creare forti distorsioni del mercato". Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 7 A) OBBLIGHI DI TRASPARENZA 292. L'Autorita', nel confermare la proposta di decisione relativamente all'imposizione obblighi di trasparenza in capo a Telecom Italia, sulla base dell'analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, intende esprimere le seguenti ulteriori valutazioni. 293. La realizzazione di una rete di accesso attraverso i servizi di accesso disaggregato comporta elevati rischi industriali a causa degli ingenti costi di predisposizione dei siti (difficilmente predicibili) nonche' degli elevati costi fissi di mantenimento. L'Autorita', al fine di ridurre l'incertezza nelle scelte di investimento da parte degli operatori alternativi, ritiene che Telecom Italia debba consentire, in qualsiasi fase della negoziazione dei contratti e durante la vigenza degli stessi,