(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                                                           Allegato A
                                            (Alla delibera 4/06/CONS)
MERCATO   DELL'ACCESSO   DISAGGREGATO   ALL'INGROSSO   (IVI  COMPRESO
   L'ACCESSO  CONDIVISO)  ALLE  RETI  E SOTTORETI METALLICHE, AI FINI
   DELLA  FORNITURA  DI SERVIZI A BANDA LARGA E VOCALI (MERCATO N. 11
   FRA  QUELLI  IDENTIFICATI  DALLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
   EUROPEA N. 2003/311/CE):

IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL MERCATO, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DI
   IMPRESE  CON  SIGNIFICATIVO  POTERE  DI  MERCATO ED INDIVIDUAZIONE
   DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI.


   1. INTRODUZIONE

   1.1. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
   1. L'Autorita'  ha  avviato  il  19  gennaio 2005, con la delibera
n. 415/04/CONS,   la   consultazione   pubblica   sulla  proposta  di
provvedimento  in  merito  all'identificazione ed analisi del mercato
dell'accesso   disaggregato   all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso
condiviso) alle reti e sottoreti metalliche disponendo lo svolgimento
di  una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire osservazioni,
elementi   di   informazione  e  documentazione  dagli  organismi  di
telecomunicazioni  portatori  di interessi nel mercato dei servizi di
accesso.
   2. In risposta alla consultazione pubblica hanno prodotto i propri
contributi  le  associazioni  @IIP  ed  Assoprovider  e gli operatori
Albacom  S.p.A., Atlanet S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A.,
Fastweb  S.p.A.,  Tele2 Italia S.p.A., Tiscali Italia S.r.L., Telecom
Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.
   3. Le   principali   tematiche   sollevate   nelle  risposte  alla
consultazione  pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli
operatori  rispondenti nel corso delle audizioni del 16 febbraio 2005
con  Albacom  S.p.A.,  Atlanet  S.p.A.,  Colt Telecom S.p.A., Eutelia
S.p.A.,   Fastweb  S.p.A.,  Tiscali  S.r.L.,  Wind  Telecomunicazioni
S.p.A.,  del  17  febbraio  2005  con  Tele  2 Italia S.p.A. e del 17
febbraio 2005 con Telecom Italia S.p.A.
   4. Il  presente  documento integra la proposta di provvedimento di
cui  all'allegato  B  della  delibera  n. 415/05/CONS  "Consultazione
pubblica  sull'identificazione  ed  analisi  del mercato dell'accesso
disaggregato  all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso condiviso) alle
reti  e  sottoreti  metalliche,  ai fini della fornitura di servizi a
banda   larga   e   vocali,  sulla  valutazione  di  sussistenza  del
significativo  potere  di mercato per le imprese ivi operanti e sugli
obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono
di  un  tale  potere  (mercato  n. 11  fra  quelli identificati dalla
raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi
della   commissione  europea)"  con  la  sintesi  delle  osservazioni
formulate  dagli  operatori  in  sede  di consultazione pubblica e le
relative  valutazioni dell'Autorita'. Il presente documento, adottato
dall'Autorita'   in  data  16  settembre  2005,  e'  stato  trasmesso
all'Autorita'  Antitrust  ed  alla Commissione Europea ai sensi degli
artt. 19, comma 1 e 12, comma 6 del Codice.

   1.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
   5. Il  24  aprile  2002  le  Istituzioni europee hanno adottato il
nuovo  pacchetto  regolamentare  che  istituisce  un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
   6. Il  nuovo  quadro  regolamentare si compone principalmente di 5
direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare
si tratta dei seguenti documenti:
    a. direttiva   del   Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  che
istituisce  un  quadro  normativo  comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro" 1;
    b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
autorizzazioni  per  le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"2;
    c. direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio relativa
all'accesso  e  alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate,   e   all'interconnessione  delle  medesime  (2002/19/CE),
c.d. "direttiva accesso"3;
    d. direttiva  del  Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi  di  comunicazione  elettronica  (2002/22/CE), c.d. direttiva
servizio universale"4;
    e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio
2002  relativa  al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita   privata   nel   settore   delle   comunicazioni   elettroniche
(2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"5.
   7. Inoltre,  ed  ai  fini  del presente provvedimento, particolare
rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:
    a. la  Raccomandazione  sui  mercati rilevanti dei prodotti e dei
servizi    nell'ambito   del   nuovo   quadro   regolamentare   delle
comunicazioni  elettroniche, relativamente all'applicazione di misure
ex  ante  secolo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata
1'11 febbraio 2003(6)(di seguito, la Raccomandazione);
    b. le  linee  direttrici  della  Commissione  per  l'analisi  del
mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi
del  nuovo  quadro  normativo  comunitario per le reti e i servizi di
comunicazione  elettronica,  adottate  dalla  Commissione il 9 luglio
20027 (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
    c. la  Raccomandazione  relativa alle notificazioni, ai termini e
alle  consultazioni  di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE
del  Parlamento  europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 20038
(di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).
   8. Il  quadro  normativo  sopra  delineato  ed, in particolare, la
direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e
la  direttiva servizio universale sono state recepite, in Italia, dal
d.lgs. 259/03   del   1   °   agosto   2003,  recante  "Codice  delle
comunicazioni elettroniche"9 (di seguito, anche il Codice).
   9. La  Raccomandazione  ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti
dei   prodotti   e   dei  servizi  del  settore  delle  comunicazioni
elettroniche,  le  cui  caratteristiche  sono  tali  da  giustificare
l'imposizione  degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15,
comma  3  e  l'  art. 7,  comma  4,  della direttiva quadro, inoltre,
prevedono   che   uno   Stato   membro,   ove  ricorrano  particolari
circostanze,  possa  identificare  un mercato rilevante differente da
quelli  previsti  dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state
recepita  dall'art. 18  e  dall'art. 12,  comma  4  del  Codice delle
comunicazioni elettroniche.
   10. Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui
le  Autorita'  nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le
Autorita) devono  fare  riferimento  nell'ambito  delle  analisi  dei
mercati  di  cui  agli  artt. 14,  15  e  16  della direttiva quadro,
recepiti  rispettivamente  dagli  art. 17,  18  e 19 del Codice delle
comunicazioni  elettroniche. L'art. 14,  in  particolare, attribuisce
alle  ANR  il  compito  di  svolgere le analisi sul grado di sviluppo
della  concorrenza  nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui
mercati  rilevanti  volte  ad  accertare se le imprese che vi operano
dispongano,  singolarmente  o  congiuntamente,  di  un  significativo
potere di mercato.
   11. Il  nuovo quadro regolamentare riconosce il termine della fase
di  liberalizzazione  dei  mercati  e  sancisce  la  convergenza  tra
disciplina  regolamentare  e  disciplina  antitrust,  in  primo luogo
attraverso  la  definizione dell'analogia tra significativo potere di
mercato   e   posizione   dominante. Infatti,   la  direttiva  quadro
(considerando  25) indica  che  "la  definizione  di quota di mercato
significativa  di  cui alla direttiva 97/33/CE (...) si e' dimostrata
utile  nelle  prime  fasi  di  liberalizzazione dei mercati in quanto
soglia  che  fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere
adattata  per  tenere  conto  di  realta' di mercato piu' complesse e
dinamiche. Per  tale  motivo  la  definizione  di  cui  alla presente
direttiva   e'   equivalente  alla  nozione  di  posizione  dominante
enucleata  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  e  del
Tribunale  di  primo  grado  delle  Comunita'  europee",  laddove per
posizione  dominante  si  intende la "situazione di potenza economica
grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in grado di ostacolare
la  persistenza  di  una  concorrenza  effettiva  sul  mercato di cui
trattasi  e  ha  la  possibilita'  di  tenere  comportamenti alquanto
indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed,
in ultima analisi, di consumatori" (10)
   12. Il  percorso  che  il  nuovo  quadro regolamentare delinea per
l'analisi  sulla  concorrenzialita'  dei  mercati,  richiede  che  le
Autorita'  procedano  dapprima  alla definizione del mercato, sia per
quanto   riguarda  i  mercati  identificati  dalla  Commissione  come
rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per
cio'  che  concerne  eventuali  ulteriori mercati non inclusi in tale
lista. Una  volta definito il mercato dal punto di vista merceologico
e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni
dominanti,  individuali  o  collettive,  al  termine  della  quale le
Autorita'   introducono,   rimuovono   o   modificano   gli  obblighi
regolamentari. Gli  artt. 18  e  19  del  Codice  delle comunicazioni
elettroniche  prevedono,  in  applicazione  degli artt. 15 e 16 della
direttiva   quadro,  che  la  definizione  dei  mercati  rilevanti  e
l'analisi  degli  stessi  debbano essere condotte tenendo nel massimo
conto  la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di
mercato  sara'  uno  degli  elementi da prendere in considerazione al
fine  della  verifica  della  sussistenza di una posizione dominante,
dovendo  le  ANR  analizzare  tutta una serie di altri criteri, cosi'
come riportato nelle Linee guida.
   13. Gli  obblighi  regolamentari  imposti  in  esito  di  ciascuna
analisi  di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi
di  mercato successiva (11), fatta salva la possibilita' di procedere
ad un'attivita' di revisione e verifica
   delle   specifiche  modalita'  attuative  degli  obblighi  imposti
qualora l'Autorita' lo reputi opportuno.
   14. Le  procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono
contenute   negli   artt. 6   e   7  della  direttiva  quadro,  nella
Raccomandazione  sull'art. 7,  negli  artt. 11  e 12 del Codice delle
comunicazioni  elettroniche,  nonche'  nelle  delibere dell'Autorita'
n. 335/03/CONS12  e  n. 453/03/CONS13. In particolare, viene previsto
che, qualora
   l'Autorita'  intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto
rilevante  sul  mercato  di riferimento, le parti interessate possano
presentare  le  proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento,
cosi'   come   definito   dall'art. 1,   comma   2   della   delibera
n. 453/03/CONS,  entro  i termini stabiliti, comunque non inferiori a
trenta giorni.

   La regolamentazione nazionale
   15. Per   quanto   riguarda   il   quadro  della  regolamentazione
nazionale,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  (di
seguito, l'Autorita) ha avviato la regolazione dei servizi di accesso
disaggregato alla rete locale nel 1998, in attuazione delle direttive
n. 97/33/CE  e  n. 98/10/CE  ed  in  anticipo rispetto al regolamento
n. 2887/2000 del dicembre 2000.
   16. La  disciplina  ONP (Open Network Provision), su cui si basava
il precedente quadro regolamentare, imponeva all'operatore notificato
l'obbligo  di  soddisfare  le  richieste  ragionevoli di accesso alla
rete,  anche  in  punti  diversi da quelli terminali di rete (art. 4,
comma  2,  della  direttiva  n. 97/33/CE  e  art. 16,  comma 1, della
direttiva    n. 98/10/CE,   ripresi   dall'art. 5,   comma   1,   del
d.P.R. n. 318/97) e  attribuiva alle Autorita' di regolamentazione il
potere  di  intervenire,  su  richiesta delle parti ovvero di propria
iniziativa,  per  assicurare  condizioni  di  accesso alla rete eque,
ragionevoli  e non discriminatorie (art. 16, comma 1, della direttiva
n. 98/10/CE, recepito dall'art. 5, comma 6, del d.P.R. n. 318/97).
   17. A  livello  nazionale,  peraltro,  il  decreto ministeriale 23
aprile   1998  aveva  introdotto  in  capo  all'operatore  notificato
l'obbligo   di   prevedere,   all'interno   della   propria   offerta
d'interconnessione,  le condizioni per l'accesso a livello periferico
di  rete  e  a  livello  di rete di distribuzione (art. 14, comma 11,
lett. a),  punti  1  e  2). Dunque,  l'obbligo  di  fornitura non era
limitato ad uno specifico portante trasmissivo.
   18. Sulla  base  di  tali indicazioni e dell'attivita' istruttoria
condotta   (delibera  n. 1/CIR/98) con  l'obiettivo  di  definire  le
condizioni  tecniche, economiche e procedurali per l'attuazione degli
obblighi  d'accesso  in  capo a Telecom Italia, operatore notificato,
l'Autorita'  ha  definito  le  linee  guida per l'implementazione dei
servizi  di  accesso  disaggregato  a livello di rete locale e per la
promozione   della   diffusione   di   servizi  innovativi  (delibera
n. 2/00/CIR).
   19. L'Autorita' ha ritenuto che la fornitura di servizi di accesso
disaggregato  costituisse  il  presupposto  regolamentare  sia per il
completamento  del  percorso di apertura alla concorrenza del mercato
dei  servizi tradizionali di telefonia fissa (e, piu' specificamente,
dei  servizi  di  traffico e di accesso per la clientela finale), sia
per la diffusione concorrenziale dei servizi innovativi a larga banda
in tecnologia DSL.
   20. L'articolo  4  della  delibera  n. 2/00/CIR  descrive un'ampia
gamma  di  servizi  di  accesso  disaggregato  e di servizi accessori
disponibili per gli operatori titolari di licenza individuale di rete
fissa:  servizi  di  accesso  al  doppino in rame e alla fibra ottica
(cd. accesso   fisico);   diverse   soluzioni   di   accesso  logico,
finalizzate  a  superare  eventuali  impedimenti di carattere tecnico
alla  fornitura dell'accesso fisico (canale numerico) o ad accelerare
i  tempi  d'ingresso sul mercato da parte degli operatori alternativi
(prolungamento   dell'accesso);  servizi  di  co-locazione  fisica  e
virtuale,  indispensabili  per  l'effettiva  fruizione dei servizi di
accesso disaggregato da parte degli operatori alternativi.
   21. In   base   alla  delibera  n. 2/00/CIR,  Telecom  Italia,  in
considerazione  della  condizione di monopolista di fatto nel mercato
dell'accesso,   e'   tenuta   a   pubblicare  un'offerta  annuale  di
riferimento  delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei
predetti  servizi;  le  condizioni  economiche sono definite, in modo
uniforme sull'intero territorio nazionale, nel rispetto del principio
di  orientamento  ai  costi, secondo la metodologia dei costi storici
pienamente distribuiti (art. 8).
   22. La  delibera  n. 2/00/CIR  prevede  disposizioni  di dettaglio
anche  in  merito  agli  aspetti contrattuali e di provisioning, allo
scopo  di  accelerare  il  processo  d'implementazione  del  servizio
(articoli  6  e  7). In  particolare,  Telecom Italia ha l'obbligo di
pubblicare, in allegato all'offerta di riferimento, e sottoporre alla
valutazione   dell'Autorita',  un  Service  Leve/. Agreements  ed  un
manuale  di  procedure  per  ciascun  servizio  fornito. L'Autorita',
infine,  ha  previsto  una  pluralita' di clausole di revisione degli
obblighi  regolamentari  in  relazione  ad  alcuni  servizi  (accesso
disaggregato  alla  rete in fibra ottica, prolungamento dell'accesso,
canale  virtuale  permanente) sulla base dell'evoluzione del contesto
concorrenziale.
   23. Le   delibere   n. 13/00/CIR,   n. 15/01/CIR   e  n. 24/01/CIR
completano  le disposizioni attuative volte ad ottimizzare l'utilizzo
delle  risorse  d'accesso  e  a  migliorare l'efficienza del processo
d'implementazione.(14) Al   fine  di  assicurare  il  rispetto  delle
disposizioni   regolamentari,   l'Autorita'  ha  istituito  (delibera
n. 5/00/CIR) una  specifica  Unita'  per il Monitoraggio del processo
d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato. Tale unita' ha
gestito  tutte le procedure di selezione e allocazione degli spazi di
co-locazione,  ha  svolto  attivita'  ispettiva  sulle  attivita'  di
predisposizione  di  detti  spazi  da  parte  di Telecom Italia ed ha
fornito  agli  operatori  indirizzi  interpretativi  della  normativa
vigente.
   24. Parallelamente  alle attivita' regolamentari e di monitoraggio
del  processo d'implementazione, l'Autorita' ha esercitato, a partire
dalla prima offerta pubblicata da Telecom Italia nel 2000, le proprie
competenze  in  materia  di  analisi  delle  condizioni  tecniche  ed
economiche  di  fornitura  dei  servizi  di accesso disaggregato. Gli
interventi dell'Autorita' hanno condotto ad una progressiva riduzione
dei prezzi per i vari servizi di accesso disaggregato.
   25. In  tale  percorso,  un particolare rilievo assume la delibera
n. 3/03/CIR,   per   le   sue  numerose  implicazioni  regolamentari,
immediate  e  prospettiche. Per  quanto riguarda i servizi di accesso
disaggregato  alla  rete locale, la delibera ha introdotto criteri di
dettaglio  per  l'applicazione  al canone mensile del doppino in rame
del   principio  dell'orientamento  al  costo,  con  una  particolare
attenzione  alla  salvaguardia del principio di non discriminazione e
alle   esigenze   di   replicabilita'   da   parte   degli  operatori
alternativi. L'applicazione  di  tali  indicazioni ha indotto Telecom
Italia a fissare per il 2003 un canone mensile per il collegamento in
rame (pari a 8,3 euro/mese) che costituisce il best price europeo.

   1.3. GLI  INTERVENTI  RECENTI DELL'AUTORITA' PER LA CONCORRENZA ED
IL  MERCATO  (IMPEGNI  ASSUNTI DA TELECOM ITALIA NELL'AMBITO DEL CASO
A351)
   26. Durante   lo   svolgimento   del   procedimento   istruttorio,
l'Autorita'  Garante della Concorrenza e del Mercato ha completato il
proprio       procedimento       A351       per      la      verifica
di comportamenti abusivi messi in campo da Telecom Italia nei mercati
dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa, della fornitura
di   linee   affittate   e   mercato  dell'interconnessione  su  rete
fissa. Nell'ambito   del   procedimento   A351   Telecom   Italia  ha
sottoscritto  con  alcuni  operatori  alcuni  impegni  finalizzati al
miglioramento   del   quadro   concorrenziale   nel   settore   delle
telecomunicazioni. Di  seguito,  e'  riepilogata  la  parte  di  tali
impegni che appare avere rilevanza nel mercato oggetto della presente
analisi.
   27. In  via  generale,  al fine di assicurare la trasparenza delle
offerte e la continuita' del servizio, con riferimento alle soluzioni
relative   alla   clientela   business   di   grandi  dimensioni  non
riconducibile  a offerte standardizzate in ragione della specificita'
e  della  dimensione  economica  e/o  territoriale  della  domanda  e
clientela PA, Telecom Italia si e' impegnata a:
    "garantire,   nel  caso  di  transizione  ad  una  infrastruttura
concorrente,  la  continuita' del servizio, concedendo al concorrente
l'uso interinale della rete e dei servizi di Telecom Italia fino allo
scadere  del  bimestre successivo alla data di disdetta del contratto
(e  fino  allo  scadere  del secondo bimestre successivo alla data di
disdetta  del contratto nel caso di clienti PA), cosi' permettendo la
fatturazione immediata della clientela da parte del concorrente";
    "assicurare   ai   concorrenti,   a   titolo   non   oneroso,  la
centralizzazione  e  il  coordinamento delle attivita' di attivazione
dei  collegamenti  e  di  gestione  guasti attraverso la costituzione
all'interno della Direzione Wholesale di una "Funzione di interfaccia
concorrenti   ". Cio'   in   modo  da  garantire  ai  concorrenti  la
possibilita' di configurare i propri clienti multi sede come un unico
cliente   al   quale  afferiscono  piu'  sedi  e  piu'  tipologie  di
collegamenti   (CVP,   ADSL   wholesale,   ISDN,   linee   affittate,
eventualmente    comprensive    di   prestazioni   aggiuntive   quali
RPVD) nonche'   di   scegliere   la   modalita'   piu'   consona   di
fatturazione".
   28. Telecom  Italia  ha,  inoltre,  assunto  alcuni impegni per il
biennio  2005-2006 volti a incentivare l'accelerazione dei servizi di
accesso disaggregato alla rete locale.
   29. In  particolare, "a tutti gli operatori che hanno sottoscritto
o  sottoscriveranno i contratti di Colocazione e Unbundling del Local
Loop  (ULL) e/o  Shared  Access",  Telecom  Italia  "offre condizioni
promozionali  per  la realizzazione di investimenti in infrastrutture
alternative  relativi  all'attivazione  di  nuovi siti in ULL/SA (ivi
compresi  i  siti gia' richiesti ma tuttora non attivati) a fronte di
adeguate garanzie di pagamento".
   30. Sulla  base  delle  specifiche  esigenze concordate con 1'OLO,
Telecom  Italia  si impegna a "progettare e realizzare nei tempi piu'
brevi  (tipicamente  3  mesi  nel  caso  di realizzazione di un nuovo
sito) le seguenti infrastrutture di rete:
    Sito  Operatore  presso  centrale stadio di linea (SL) di Telecom
Italia, con spazi tecnologici, servizi di condizionamento ed energia,
permutatore  urbano  dedicato  all'OLO  ed  eventualmente ripartitore
ottico dedicato all'OLO (Servizio di Colocazione);
    Apparati TLC necessari (ad es. Concentratori per accessi di fonia
POTS  e  ISDN,  DSLAM  per  accessi  xDSL  a larga banda, Apparati di
trasmissione);
    Predisposizione  del  collegamento  interno  di  centrale  tra il
permutatore Telecom Italia ed il permutatore OLO (o tra i Ripartitori
ottici)".
   31. L'offerta  di  TI  prevede, inoltre, su richiesta dell'OLO, la
realizzazione  di  una  rete  di  consegna  del  traffico al punto di
presenza  (PoP) dell'Operatore  presente  a  livello  metropolitano o
distrettuale  ed eventualmente la realizzazione di rete metropolitana
di   raccolta   (MAN) dalle   centrali   di  Telecom  Italia  al  PoP
dell'Operatore o altra soluzione trasmissiva concordata.
   32. L'offerta,  a cui gli operatori possono aderire per un arco di
12  mesi a partire dall' 1/1/2005 e per un numero complessivo massimo
predefinito di 1000 siti, si caratterizza per i seguenti elementi:
    a) "la   possibilita'   per  l'OLO  di  corrispondere  il  prezzo
complessivo  entro 24 mesi dalla data di realizzazione della medesima
da  parte  di  Telecom  Italia,  tramite  la  corresponsione di quote
mensili  per  ciascun collegamento attivato in ULL/SA, in aggiunta al
canone  ULL/SA. La  quota mensile per cliente attivato e' determinata
dal  costo complessivo dell'offerta, diviso per il numero dei clienti
ULL/SA  previsto per la realizzazione richiesta e diviso per 24. Allo
scadere  dei  24  mesi,  l'Operatore  corrisponde  a  Telecom  Italia
l'eventuale  valore  residuo,  cioe'  il  valore complessivo al netto
delle quote mensili gia' versate";
    b) "la  possibilita' per l'OLO di acquisire immediatamente in ULL
(cosiddetto ULL virtuale) - con un tempo tecnico di preavviso massimo
di 30 giorni -, attraverso la rete Telecom Italia e al medesimo costo
indicato  sopra,  qualsiasi collegamento di clienti ubicati nell'area
di  centrale  del  sito  contrattato. Tale  servizio  consentira'  al
concorrente  di  offrire  alla  propria clientela con linee attestate
nell'area  del sito, una offerta complessiva di accesso e traffico di
fonia";
    c) "l'impegno  di  Telecom  Italia,  nel  caso in cui l'Operatore
debba  integrare  l'offerta  di  fonia  con  servizi  aggiuntivi gia'
prestati da Telecom Italia al cliente finale, di concordare con l'OLO
le  migliori  modalita'  economiche  e  tecniche  per  assicurare  la
continuita' del servizio";
    d) "l'azzeramento  del  contributo  di  qualificazione xDSL della
coppia sulle nuove linee attivate";
    e) "l'impegno di Telecom Italia a non aumentare il canone mensile
di  unbundling  al  disopra  del  prezzo  di  8,3  €  almeno  fino al
31/12/2006";
    f) "il  riconoscimento su base mensile, in via eccezionale per le
finalita'  sopra  richiamate  e  per  il  periodo  che intercorre dal
1/1/2005 al 31/12/2006, di un bonus equivalente a 9,66/anno, per ogni
linea  gia'  esistente o attivata in modalita' unbundling nel periodo
di vigenza dell'offerta".
   33. Telecom  Italia,  "nel  caso  in  cui un operatore concorrente
intenda realizzare autonomamente l'allestimento dei siti e la rete di
collegamento  con  i  propri PoP", si e' impegnata inoltre ad offrire
"speciali modalita' di pagamento dei costi necessari all'allestimento
di  un  nuovo  sito  per  OLO nell'edificio di centrale SL di Telecom
Italia  (costi di set up: edilizia, stazioni di energia, allestimento
permutatore,  ecc)", mantenendo le condizioni economiche e gli sconti
elencati al punto precedente.
   34. Telecom  Italia  si  e' inoltre impegnata, nei siti oggetto di
ULL,  a  procedere all'ampliamento dei permutatori urbani nei casi di
saturazione  o  di limitata disponibilita' di risorse (coppie) per lo
sviluppo,  condividendone  i  costi relativi con gli OLO presenti nel
sito.
   35. Relativamente  ai  circuiti  di backhauling, Telecom Italia si
impegnata  a  "ridurre  per  il biennio 2005-2006 del 30% i prezzi di
listino. La  riduzione  riguardera' sia i circuiti di rilegamento e i
collegamenti in fibra tra SGU(15) e SL (PAFO(16) ecc), sia i circuiti
e   i   collegamenti  in  fibra  che  collegano  SGU  o  SL  ai  siti
dell'operatore."

   2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE
   36. Il  nuovo  quadro  regolamentare  si fonda sul principio che i
mercati   da   assoggettare   a   regolamentazione   siano   definiti
conformemente ai principi delle norme europee sulla concorrenza.
   37. Nell'applicare   tale   approccio,  l'Autorita'  riconosce  la
particolare  importanza della valutazione del contesto competitivo in
termini  prospettici  e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo
dell'innovazione,   rispettando,   al   contempo,   il  principio  di
neutralita' tecnologica.
   38. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei
mercati,  e'  l'utilizzo  del c.d. test del monopolista ipotetico (di
seguito,  TMI),  volto  a  valutare la sostituibilita' dal lato della
domanda e dell'offertai(17).
   39. Il  test  viene  applicato  per  stabilire  se un contenuto ma
significativo  incremento  non  transitorio  del  prezzo  (Small  but
Significant Non transitory Increase in Price, SSNIP)
   all'interno   del  mercato partendo  dalla  sua  definizione  piu'
restrittiva  sia dal punto merceologico che geografico possa spingere
i consumatori ad optare per altri prodotti/servizi sostitutivi ovvero
indurre altre imprese a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se
questo  e'  il caso, i prodotti/servizi/fornitori alternativi vengono
considerati  appartenenti  allo  stesso  mercato. Il  test  viene poi
ripetuto  fino  a trovare quell'ambito merceologico e geografico tale
che   l'aumento   del   prezzo   sia   effettivamente  sostenibile  e
profittevole per l'ipotetico monopolista.
   40. Salvo  casi  eccezionali18,  l'Autorita'  applica  il test del
monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari
al  5-10%  e  il  corrispondente periodo nel quale tale variazione si
realizza  sia  pari  a  18 mesi (cioe', la periodicita' che il Codice
impone per le analisi di mercato).
   41. Nell'analisi  del  mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita',
coerentemente  con  quanto  indicato  nelle  Linee  guida,  considera
altresi' la concorrenza potenziale.
   42. Una  volta  identificato  il  perimetro  del mercato nella sua
dimensione   merceologica,   il  passo  successivo  nel  processo  di
definizione  dei  mercati  e'  la  valutazione  della loro dimensione
geografica. Secondo  la  disciplina  della  concorrenza,  il  mercato
geografico  rilevante  consiste  in  un'area  in  cui  le  condizioni
concorrenziali (caratteristiche della
   domanda   dei   prodotti/servizi  in  questione  e  delle  imprese
attive/potenzialmente     attive    nell'offerta) sono    simili    o
sufficientemente  omogenee  da  permettere  di  distinguerla  da aree
adiacenti,  in  cui  le  condizioni prevalenti della concorrenza sono
sostanzialmente diverse.
   43. Per   giungere   alla  definizione  di  tale  area  geografica
l'Autorita',  oltre  che  ad utilizzare la medesima metodologia prima
discussa circa l'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda
e  dell'offerta,  tiene  conto  di:  a) l'area  coperta dalle reti di
comunicazione   in   questione;   b) l'esistenza   di   strumenti  di
regolamentazione giuridici o di altro genere.
   44. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo
luogo,  ad  una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la
Commissione  ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati
rilevanti   suscettibili  di  regolamentazione  ex  ante,  in  quanto
caratterizzati  da:  i) forti  ostacoli  non  transitori all'accesso,
ii) assenza  di forze che spingano - nel periodo di tempo considerato
-  verso  condizioni  di  concorrenza effettiva, e iii) insufficienza
dell'applicazione   della   disciplina  antitrust  ad  assicurare  un
corretto  funzionamento  del  mercato. In  secondo luogo, l'Autorita'
analizza  i  dati  disponibili per valutare se esistano altri mercati
delle  comunicazioni  elettroniche definiti nel rispetto dei principi
del  diritto  della  concorrenza per  i  quali  la presenza delle tre
condizioni  di  cui  sopra  implichi  la  necessita' di un intervento
regolamentare.
   45. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli
orientamenti  antitrust comunitari e nazionali, considerando comunque
che  la  definizione  del  mercato al fine della regolamentazione, in
quanto   ex   ante  e  quindi  prospettica,  non  e'  necessariamente
coincidente  con  quella  a  cui  si arriva pur applicando i medesimi
metodi  di  analisi  ed  ispirandosi agli stessi principi nell'ambito
della tutela ex post della concorrenza.
   Descrizione del servizio: l'accesso disaggregato all'ingrosso alle
reti  e  sottoreti  metalliche  ai  fini della fornitura di servizi a
banda larga e vocali
   46. L'accesso disaggregato alla rete di telecomunicazioni consiste
nella  fornitura  ad  altri  operatori di servizi di accesso da parte
dell'operatore  proprietario  di  una rete locale. La Raccomandazione
delimita  il  mercato  in  esame  alle  sole  reti  e alle sotto reti
metalliche   (ossia  contraddistinte  da  collegamenti  in  rame;  il
cd. doppino)
   47. Per  quanto riguarda i servizi oggetto della presente analisi,
essi  spaziano  da  quelli  vocali  a  quelli  dati. Lo  scopo  della
disaggregazione  della  rete  locale  e', infatti, quello di fornire,
agli  operatori  che  non  posseggono  un'infrastruttura  di accesso,
l'opportunita'  di  offrire  direttamente servizi di comunicazione ai
singoli  utenti:  gli  operatori  che  acquisiscono la disponibilita'
delle  linee  hanno  modo  di  sviluppare  una  pluralita' di offerte
commerciali  sia  per  i  servizi  tradizionali  che  per  i  servizi
innovativi, sia per i servizi voce che per quelli dati.
   48. Dunque,  l'accesso  disaggregato della rete locale rappresenta
un  input  necessario  per  fornire l'accesso ai servizi di telefonia
vocale  e  al  contempo  e'  una  delle  modalita'  di accesso per la
fornitura di servizi a banda larga.
   49. Le  soluzioni  tecniche  che permettono l'accesso disaggregato
alle reti e alle sottoreti metalliche (19) sono classificabili in due
categorie: accesso di tipo fisico e accesso di tipo logico.
   50. L'accesso  di  tipo fisico consente al proprietario della rete
locale   di  fornire  ad  un  altro  operatore  l'accesso  alla  sede
dell'utente  a  partire  da  un  punto  intermedio della rete locale,
situato tra la terminazione d'utente ed il punto di attestazione lato
utente  sulla  centrale  locale. In  particolare  in  questo caso, la
fornitura da parte del proprietario della infrastruttura dell'accesso
alla   propria   rete   locale  o  alla  sottorete  locale  autorizza
l'operatore  richiedente  all'uso  di  tutto  lo spettro di frequenze
disponibile     sulla    coppia    elicoidale    metallica. L'accesso
completamente  disaggregato alla rete locale (full unbundling o anche
unbundling  del  local  loop) e  l'accesso completamente disaggregato
alla   sotto   rete   locale  (sub-loop  unbundling) sono  i  servizi
commercializzati  nel  mercato  italiano che rientrano nella suddetta
definizione. La   figura  1  illustra  la  struttura  della  rete  di
distribuzione in rame dell'operatore Telecom Italia.

         ---->  VEDERE IMMAGINE A PAG. 74 DELLA G.U.  <----

   51. L'accesso  di  tipo logico consente al proprietario della rete
di   fornire   ad   un   altro   operatore  un  flusso  numerico  con
caratteristiche  determinate,  inclusi  sia  il  mezzo  che i sistemi
trasmissivi. In  questo  caso, la fornitura da parte del proprietario
dell'infrastruttura  dell'accesso  alla  propria  rete  locale o alla
sottorete  locale  autorizza  l'operatore  richiedente  all'uso della
banda   non   locale   (destinata  al  traffico  dati) dello  spettro
disponibile. La    rete   locale   continua   ad   essere   impiegata
dall'operatore  proprietario  della  rete  per  fornire al pubblico i
servizi   vocali. L'accesso   condiviso   alla  rete  locale  (shared
access) e'  il  servizio  commercializzato  nel  mercato italiano che
rientra  nella  suddetta definizione. Le figure 2a e 2b illustrano il
servizio di accesso condiviso offerto da Telecom Italia.

      ---->  VEDERE IMMAGINE ALLE PAGG. 75-76 DELLA G.U.  <----

   52. Le  diverse soluzioni di accesso disaggregato sono offerte con
caratteristiche  tecniche  espresse  in  funzione  della destinazione
d'uso e dello stato (attiva o non attiva) della coppia(20).
   53. In  sintesi,  il  full unbundling, il sub-loop unbundling e lo
shared  access sono le diverse soluzioni tecniche che consentono agli
operatori   di   telecomunicazioni   concorrenti  (cd. OLO) l'accesso
disaggregato alla rete in rame in capo all'operatore storico.
   54. Per  poter  adoperare  i  servizi di accesso disaggregato, gli
operatori  necessitano di alcuni servizi aventi carattere accessorio,
quali  la  co-locazione,  il  prolungamento  dell'accesso,  il canale
numerico, i servizi per la gestione dei locali e dei raccordi interni
di centrale, nonche' le specifiche attivita' di manutenzione(21), che
completano  l'offerta  di accesso disaggregato all'ingrosso destinata
agli operatori detti alternativi o entranti.
   55. I  servizi  di  co-locazione  possono  essere  realizzati  con
diverse soluzioni: la fisica, la virtuale ed il co-mingling.
   56. I  servizi  di  co-locazione  fisica prevedono l'installazione
degli  apparati  degli operatori entranti in un locale, condivisibile
tra  piu'  operatori, all'interno del sito di centrale dell'operatore
proprietario   della   rete. La   co-locazione   fisica  puo'  essere
realizzata  anche  con  l'installazione  degli  apparati  in appositi
shelter,  condivisibili  tra  piu'  operatori,  posizionati  comunque
all'interno del recinto di centrale dell'operatore proprietario della
rete. I   servizi   di  co-locazione  fisica  prevedono,  infine,  la
co-locazione   in   sito   adiacente   al  recinto  di  centrale,  la
co-locazione  nelle  immediate  vicinanze al recinto di centrale e la
co-locazione    nelle    immediate    vicinanze    dell'armadio    di
distribuzione. Nel  primo  caso, l'operatore proprietario della rete,
su  richiesta dell'operatore entrante, individuera' un sito adiacente
dell' autocommutatore nel quale si realizza l'interconnessione tra il
cavo  dell'operatore  richiedente  ed  il proprio. L'interconnessione
avviene  tramite  giunto o ripartitore ottico. Il secondo ed il terzo
servizio sono invece dedicati solo ai servizi di accesso disaggregato
alla rete locale ed alla sottorete locale rispettivamente.
   57. I  servizi  di  co-locazione  virtuale, invece, possono essere
realizzati   con  acquisto  ed  installazione  dell'apparato  a  cura
dell'operatore   entrante   oppure   con  acquisto  ed  installazione
dell'apparato a cura dell'operatore proprietario di rete.
   58. Il co-mingling, infine, e' un servizio di co-locazione in sala
comune  tra  operatori  entranti  ed  operatore  gestore  di rete. E'
funzionale  ai servizi di accesso disaggregato e di accesso condiviso
ai  collegamenti  in  rame,  accesso  disaggregato ai collegamenti in
fibra, canale numerico e prolungamento dell'accesso.
   59. Per  quanto  riguarda i raccordi interni di centrale, nel caso
in  cui  un operatore entrante richieda dei collegamenti con un altro
operatore  co-locato  nella  medesima sede, ma in un'altra sala (sale
interne  o  shelter),  o con propri apparati co-locati nella medesima
sede,  ma  in  sale  diverse  (sale  interne  o shelter), l'operatore
proprietario  della rete offre la realizzazione e la manutenzione dei
raccordi  in cavo necessari. Altri servizi accessori sono legati alla
gestione  dei  locali  (pulizia, condizionamento, elettricita) e sono
variamente  articolati  in  funzione  delle  scelte  degli  operatori
entranti.
   60. Il  servizio  di  prolungamento  dell'accesso  consiste  nella
fornitura   da  parte  del  gestore  della  rete  di  accesso  di  un
collegamento  fra  un  SL  in  cui  l'operatore  entrante fruisce dei
servizi  di  accesso  disaggregato e l'SGU di competenza. L'operatore
entrante  deve  risultare co-locato anche a livello di SGU secondo le
modalita'  di  co-locazione  sopra descritte. Il servizio puo' essere
fornito mediante canale numerico o su portante trasmissivo in fibra.
   61. Il  servizio  di  canale  numerico consiste nella fornitura da
parte   dell'operatore  proprietario  della  rete  di  una  capacita'
trasmissiva  tra  un  apparato  dell'operatore  entrante  e  la  sede
d'utente. La  fornitura  di  tale servizio si configura come servizio
sostitutivo   dell'accesso   al  mezzo  fisico,  ed  e'  condizionata
all'indisponibilita'  di  quest'ultimo  a  causa  della  presenza  di
multiplatori  nella  rete  di  accesso  o  di  assenza  di  spazi  di
colocazione   allo   stadio   di  linea  (SL). In  quest'ultimo  caso
l'operatore  gestore  di  rete  fornira' un canale numerico fino allo
stadio di gruppo urbano (SGU) di competenza.
   62. Occorre,   infine,osservare  che  tra  i  servizi  di  accesso
disaggregato   alla  rete  locale  attualmente  offerti  nel  mercato
italiano delle telecomunicazioni rientra anche l'accesso disaggregato
alla  rete  in fibra ottica. L'analisi che condurra' alla definizione
del  mercato  valutera'  l'opportunita' di estendere il perimetro del
mercato   dell'accesso   disaggregato   a   questo  diverso  portante
trasmissivo  rispetto alle reti e sottoreti metalliche. Tecnicamente,
come  nel caso della rete metallica, gli operatori possono richiedere
l'accesso  sia alla tratta intera sia a tratte intermedie. In Italia,
Telecom  Italia  offre  il  servizio di accesso disaggregato in fibra
della   propria  rete  di  distribuzione. La  figura  3  illustra  la
struttura  della  rete  di  distribuzione  in fibra ottica di Telecom
Italia.

         ---->  VEDERE IMMAGINE A PAG. 78 DELLA G.U.  <----

   2.1. IL MERCATO DEL PRODOTTO
   63. La   Raccomandazione  include,  fra  i  mercati  rilevanti  da
analizzare  ai  fini  di  una  eventuale regolamentazione ex ante, il
mercato   dell'accesso   disaggregato   all'ingrosso   (ivi  compreso
l'accesso  condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della
fornitura  di servizi a banda larga e vocali (cd. mercato n.11). Tale
mercato  comprende quindi i servizi di accesso (fisico e logico) alla
rete  pubblica di telecomunicazioni in rame offerti agli operatori ai
fini della fornitura di servizi finali di telefonia e dati.
   64. Ai  fini  della  definizione merceologica del prodotto, in via
preliminare,  appare di interesse l'analisi dei mercati retail che si
situano   a   valle   rispetto   al  mercato  in  esame;  infatti  la
Raccomandazione  testualmente  afferma che "Il punto di partenza, per
la    definizione    e    l'individuazione   dei   mercati,   e'   la
caratterizzazione  dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo,
tenuto   conto   della  sostituibilita'  sul  lato  della  domanda  e
dell'offerta. Una  volta  caratterizzati  e  definiti  i  mercati  al
dettaglio  che comportano domanda e offerta per gli utenti finali, e'
opportuno  individuare  mercati all'ingrosso rilevanti, cioe' mercati
che comportano la domanda e l'offerta di prodotti a terzi interessati
a rifornire gli utenti finali"(22).
   65. Il  mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e
sottoreti  metalliche  insiste  sui  mercati retail che consentono al
cliente  finale  di  accedere  ai  servizi telefonici (vocali) e dati
attraverso  la  rete  telefonica  pubblica, dove la funzione d'uso e'
quella di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e di usufruire
dei  servizi  correlati. Ai  sensi del art. 1, comma 1, lett. bb) del
Codice   delle   comunicazioni  elettroniche  i  "servizi  telefonici
abilitati  dalla  rete  telefonica  pubblica" sono riconducibili alle
"comunicazioni  vocali  e  altre  forme  di  comunicazione,  quali il
facsimile e la trasmissione di dati tra punti terminali di rete".
   66. Pertanto,  il servizio in esame rappresenta un bene intermedio
essenziale  per  i  servizi nei mercati retail dell'accesso alla rete
telefonica  in  postazione  fissa,  per  clienti  residenziali  e non
residenziali  (mercati 1-2), nonche' i mercati, non individuati dalla
Raccomandazione,  dell'accesso ad Internet, in modalita' dial-up ed a
banda larga.
   67. L'utente   finale   accede   ai   servizi  telefonici  e  dati
utilizzando  diversi  mezzi  trasmissivi (coppia simmetrica in rame -
c.d. doppino  -, fibra ottica, radio). In Italia, l'accesso alla rete
telefonica  pubblica agli utenti finali viene offerto prevalentemente
utilizzando  la  coppia simmetrica in rame e, in misura residuale, la
fibra ottica.
   68. Nel  periodo  2000-2004,  il  numero  complessivo  di linee di
accesso in rame e' rimasto sostanzialmente stabile, ma a fronte di un
decremento  delle  linee  controllate  da  Telecom Italia (POTS), gli
accessi  in  modalita'  unbundling hanno registrato tassi di crescita
via via piu' elevati.
   69. Ad  inizio  del  luglio  2004,  il  numero  totale di linee di
accesso  in  rame,  residenziali e non residenziali, era stimabile in
circa    27.294.000. Telecom   Italia,   proprietaria   della   rete,
commercializzava direttamente circa 26.596.000 linee mentre gli altri
operatori   licenziatari   gestivano   le  698.000  linee  rimanenti,
acquisite in modalita' unbundling.(23)
   70. Per  quanto  riguarda invece la rete in fibra ottica, a fronte
di   una   estesa   rete   in  tale  modalita'  trasmissiva  in  capo
all'incumbent  (a  fine  2001,  la rete di accesso in fibra ottica di
Telecom  Italia  aveva  un'estensione  di circa 417.000 km-fibra(24),
negli     ultimi     anni     un'impresa    (Fastweb) ha    investito
significativamente  in  infrastrutture di accesso in fibra ottica (in
particolare  architetture  Fibre  To  The  Home - FTTH). Le reti sono
state  realizzate nelle principali aree metropolitane tra le quali ad
esempio Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Genova. A giugno 2004,
il  numero di linee di accesso in fibra ottica era stimabile in circa
170.000 unita'.
   71. A   partire   dalla   definizione   del  mercato  dell'accesso
disaggregato  all'ingrosso  alle reti e sottoreti metalliche, ai fini
della  fornitura  di  servizi a banda larga e vocali, contenuta nella
Raccomandazione  della  Commissione,  e  sulla  base  delle  predette
caratteristiche  del  contesto  nazionale,  l'Autorita'  ha  ritenuto
opportuno   verificare,   in   un'ottica   prospettica,  rapporti  di
sostituibilita'  tra  i servizi e i prodotti all'ingrosso in grado di
alimentare  i  mercati  retail  dell'accesso. L'Autorita' ha pertanto
analizzato la sostituibilita' tra l'accesso all'ingrosso alla rete in
rame, cosi' come individuato dalla Commissione, ed una serie di altri
servizi  di accesso a livello wholesale. In particolare, l'analisi ha
riguardato:
    a. i  servizi  di  accesso  a banda larga all'ingrosso (bitstream
access);
    b. i servizi di accesso in fibra ottica;
    c. i servizi di accesso all'ingrosso attraverso le infrastrutture
cd. di nuova generazione.
   72. Infine,  l'Autorita' ha valutato la possibilita' di segmentare
il  mercato  dell'accesso disaggregato alla rete metallica sulla base
delle  predette  soluzioni  tecniche  di  accesso  disaggregato (full
unbundling, sub-loop unbundling e shared access).

   2.1.1. ACCESSO  DIRETTO  ALLA  RETE  METALLICA  VS ACCESSO A BANDA
LARGA ALL'INGROSSO (BITSTREAM ACCESS)
   L'orientamento espresso dall'Autorita'
   73. L'accesso  disaggregato all'ingrosso alla rete locale permette
agli  operatori  acquirenti  di  offrire  servizi  a  banda stretta e
servizi  a  banda  larga destinati al mercato degli utenti finali. In
particolare, come precedentemente illustrato, l'accesso completamente
disaggregato   alla   rete   locale   (full  unbundling) e  l'accesso
completamente   disaggregato   alla   sotto   rete  locale  (sub-loop
unbundling) sono  forme di accesso fisico che autorizzano l'operatore
acquirente  all'uso  esclusivo  di  tutto  lo  spettro  di  frequenze
disponibile sulla coppia elicoidale metallica. Il servizio di accesso
condiviso  alla  rete metallica autorizza invece soltanto l'uso delle
frequenze destinate al traffico dati. Le diverse soluzioni di accesso
disaggregato,    opportunamente   potenziate   con   sistemi   x-DSL,
rappresentano  uno  dei  modi  per  offrire  alle imprese un adeguato
canale per la trasmissione dei dati.
   74. I  servizi  wholesale  di accesso a banda larga (cd. bitstream
access) rappresentano  un altro modo a disposizione delle imprese per
disporre  di  un  canale  di  trasmissione  sulla rete metallica. Con
l'acquisto  del  bitstream  access  un  operatore ottiene infatti una
capacita'   trasmissiva   fra   un  utente  finale  ed  un  punto  di
interconnessione   messo  a  disposizione  dell'operatore  stesso. In
particolare,   il  proprietario  della  rete  installa  le  prescelte
apparecchiature  x-DSL - opportunamente configurate nel permutatore -
e  le  collega  ad  alta  velocita' con la sede del cliente, rendendo
questo   collegamento   disponibile   a   operatori   terzi   per  la
commercializzazione   agli   utenti   finali   di   servizi  a  banda
larga. L'accesso   a  flusso  numerico  -  bitstream  -  consente  la
trasmissione di dati bidirezionale a banda larga.
   75. Occorre preliminarmente evidenziare che la Commissione ritiene
che  le  imprese  non valutino le due modalita' di approvvigionamento
del  canale  di  trasmissione come sostituibili: "un operatore che si
serve  delle  reti  locali  disaggregate  di  norma  non considerera'
un'altra  forma  di  servizio  di  accesso a banda larga all'ingrosso
quale possibile sostituto".
   76. La  Commissione  ha pertanto inserito nella raccomandazione il
mercato   dell'accesso   disaggregato   all'ingrosso   (ivi  compreso
l'accesso  condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della
fornitura  di  servizi  a  larga  banda  e vocali, distinguendolo dal
mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (cd. mercato 12).
   77. In  primo  luogo,  infatti,  i servizi di accesso disaggregato
consentono la fornitura di servizi voce e dati mentre il bitstream e'
destinato alla trasmissione dati. Altre caratteristiche dirimenti per
la  caratterizzazione  dei  due servizi di accesso sono rappresentate
dal  controllo  della  capacita'  trasmissiva  (larghezza di banda) e
dalla copertura geografica dei servizi.
   78. Per  quanto  riguarda  la  capacita' trasmissiva, il fornitore
all'ingrosso  del  bitstream controlla l'ampiezza della banda mentre,
nel  caso  dell'accesso  disaggregato,  e'  l'operatore acquirente ad
avere   il   controllo   del  collegamento  con  l'utente  finale. Di
conseguenza,  l'accesso  disaggregato  alla  rete locale, rispetto al
bitstream  access,  consente  all'operatore  entrante  una piu' ampia
discrezionalita'  nella  qualificazione  della  linea  e  dei servizi
offerti  ed  una  maggiore  possibilita'  di  offrire nuovi servizi a
livello retail.
   79. Per  quanto  riguarda  la  copertura  geografica, nel contesto
nazionale  i  servizi  di  accesso  disaggregato  sono,  attualmente,
offerti su un sottoinsieme delle aree coperte dal bitstream: infatti,
i   servizi   bitstream   sono  usualmente  offerti  anche  nei  siti
predisposti  per  l'accesso  disaggregato,  oltre che in tutti i siti
dove l'operatore storico fornisce servizi xDSL agli utenti finali.
   80. Al  fine  di valutare il grado di sostituibilita' nel contesto
nazionale tra i servizi di accesso disaggregato alla rete metallica e
i  servizi bitstream, l'Autorita' ha inoltre analizzato le condizioni
economiche  di  offerta, riscontrando difformita' nella struttura dei
prezzi  dei  due  servizi. Nell'ambito  della  consultazione pubblica
l'Autorita'  aveva  valutato che tali differenze potessero riflettere
le  diversita'  di  detti  servizi:  l'accesso disaggregato alla rete
locale e' uno degli input che, combinato con altri elementi di rete e
con  attivita'  di  gestione  di  un  certo  rilievo,  genera il bene
dell'accesso a servizi voce e dati, che poi viene venduto agli utenti
finali. Il  bitstream  e'  invece  un  prodotto disponibile a livello
wholesale  che  richiede  minori  attivita'  e combinazioni con altri
input per essere venduto all'utente finale.
   81. La  struttura  tariffaria  dei servizi in esame si articola in
contributi  di  attivazione  una tantum (contributi di impianto) e in
canoni   mensili. Per   quanto  concerne  l'accesso  disaggregato,  i
contributi  di  impianto relativi alla fornitura di coppie in rame, i
contributi   aggiuntivi   una   tantum   e   quelli   dovuti  per  le
disattivazioni,   nonche'   i  costi  dovuti  all'eliminazione  delle
interferenze in ambiente cavo, sono riportati nella tabella 1.

          ---->  Vedere tabella a pag. 83 della G.U.  <----

   82. La  tabella  2  riporta,  invece,  i contributi di attivazione
relativi  ad  alcune  offerte  a  banda  larga  (x-DSL) wholesale. E'
importante  notare  che  i  contributi  per  la  configurazione  e la
predisposizione tecnica della linea ADSL wholesale non sono dovuti da
lungo  tempo  a  seguito  della  scelta  di Telecom Italia di offrire
l'attivazione  della  linea  in  promozione  gratuita  ai suoi utenti
finali.
          ---->  Vedere tabella a pag. 84 della G.U.  <----

   83. Il  noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame
(accesso  disaggregato) e i canoni mensili delle linee ADSL wholesale
(bitstream access) sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle 3 e
4. Mentre  il noleggio mensile del doppino ha un'unica voce di costo,
il  prezzo  di  acquisizione della linea ADSL wholesale dipende da un
canone mensile (importo fisso per l'accesso) e da una quota variabile
legata al traffico, misurato in Mbyte, o all'ampiezza della banda ATM
prescelta nell'area di raccolta.
   Tabella  3 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in
rame
=====================================================================
               Euro               |Full ULL|Subloop ULL|Shared Access
=====================================================================
Coppia simmetrica in rame in sede |        |           |
d'utente per ISDN BRA, POTS, ADSL,|        |           |
SHDSL e VDSL                      |  8,30  |   6,03    |    2,80
---------------------------------------------------------------------
Due coppie simmetriche in rame in |        |           |
sede d'utente per HDSL e ISDN PRA | 16,60  |   12,06   |
---------------------------------------------------------------------
Due coppie simmetriche in rame per|        |           |
sitemi DECT                       | 15,07  |           |

          ---->  Vedere tabella a pag. 85 della G.U.  <----

   84. Dall'analisi  dei  prezzi,  l'Autorita'  aveva  rilevato che i
servizi  di  unbundling e di accesso bitstream sono caratterizzati da
diverse  strutture  tariffarie,  nonche'  da  notevoli differenze nei
livelli:  le  linee  acquisite  in  unbundling sono caratterizzate da
investimenti assai ingenti rispetto al costo dei servizi di accesso a
banda  larga. In  effetti  le  componenti  tecniche  acquisite  da un
operatore in ciascun servizio sono sensibilmente differenti.
   85. In  definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte,
l'accesso  broadband  wholesale  e  l'accesso  all'ingrosso  mediante
unbundling   si   caratterizzano  per  aspetti  tecnici  ed  elementi
geografici  ben  distinti. Le motivazioni che presiedono alla domanda
dei  due beni sono difformi: nel primo caso, gli operatori acquirenti
domandano    un    prodotto   immediatamente   disponibile   per   la
commercializzazione di servizi a banda larga, mentre nel secondo caso
ricercano  un  input  infrastrutturale  che  consenta loro di offrire
servizi integrati voce-dati.
   86. E'  quindi improbabile che un operatore che dispone di accessi
bitstream,  risponda  ad  un  aumento  del 10% nei prezzi dei servizi
bitstream    incrementando   la   domanda   di   linee   in   accesso
disaggregato. Allo  stesso  tempo,  l'operatore  attivo  nell'accesso
disaggregato  alla  rete locale difficilmente rispondera' all'aumento
del  10%  delle  linee in unbundling ricorrendo significativamente al
bitstream,  a causa degli ingenti investimenti fissi effettuati nella
predisposizione dei siti di co-locazione.
   87. Per  quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta,
l'operatore  storico  e'  l'unica  impresa  proprietaria  di una rete
metallica  di  accesso  e,  quindi, e' al momento il solo in grado di
offrire  accesso  (a  banda  larga bitstream o in unbundling) su rete
metallica. Vi  e'  piena  sostituibilita' dal lato dell'offerta tra i
due  differenti  servizi di accesso in esame: l'operatore storico non
incorre in significativi ostacoli per offrire entrambi i servizi agli
operatori alternativi che avanzano richiesta.
   88. Piuttosto,  e'  utile  verificare  se sussistono i margini per
l'entrata  di  altri  fornitori  nei  mercati  in  esame,  ovvero per
l'installazione  di  un secondo circuito fisico che colleghi il punto
terminale  della rete presso l'abbonato al ripartitore principale. Le
Autorita'   di   regolamentazione  nazionali  e  sopranazionali,  gli
operatori  e i tecnici concordano nel ritenere che nel futuro non sia
economicamente  ipotizzabile la duplicazione della rete metallica. La
costruzione  di  una nuova rete metallica di accesso e' da escludere,
anche  a  fronte  di  un  significativo  e non temporaneo aumento dei
servizi  di accesso disaggregato e dei servizi, per via degli onerosi
costi  fissi  iniziali. Non  sarebbe economicamente conveniente per i
nuovi  operatori  che  entrano sul mercato duplicare integralmente ed
entro  tempi accettabili l'infrastruttura metallica di accesso locale
dell'operatore esistente.(45)
   89. Alla  luce  delle  precedenti  considerazioni  ed in linea con
quanto  stabilito dalla Commissione nella Raccomandazione, il mercato
nazionale   dell'accesso   disaggregato  all'ingrosso  (ivi  compreso
l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche appare distinto
dal mercato wholesale dei servizi di accesso a banda.
   90. Per  quanto  riguarda  quest'ultimo  mercato,  l'Autorita'  ha
ritenuto  infine  opportuno  precisare come l'analisi dei cd. servizi
canale  virtuale  permanente  rientri nell'alveo dell'analisi di tale
mercato. Il  servizio di Canale Virtuale Permanente (CVP), introdotto
dalla  delibera n. 2/00/CIR, consiste nella fornitura di un flusso di
dati  trasparente ad alta capacita' tra la sede del cliente e la rete
dell'operatore  entrante. La  delibera  stabilisce che Telecom Italia
sia  tenuta  a fornire agli operatori licenziatari il servizio CVP in
tutti  i  casi  in  cui  la stessa Telecom Italia mediante le proprie
divisioni  commerciali, societa' controllate, controllanti, collegate
o  consociate  intenda  fornire  servizi  alla clientela ricorrendo a
sistemi di accesso in tecnologia xDSL.
   91. La  delibera  2/00/CIR,  inoltre, stabilisce che "l'obbligo di
fornitura  del servizio di canale numerico sussiste esclusivamente in
caso  di  indisponibilita' [in sede di centrale], comprovata da parte
dell'operatore  notificato,  dei  servizi  di  accesso disaggregato",
lasciando intendere l'esistenza di un rapporto di sostituibilita' fra
i  servizi  di  unbundling e di canale virtuale permanente. La stessa
definizione   del  servizio  fornita  dalla  delibera,  pero',  rende
evidente che il servizio di CVP sia accomunabile in tutto e per tutto
ai  servizi  di  banda  larga  all'ingrosso cosi' come definiti dalla
Commissione. Difatti,     nell'    explanatory    memorandum    della
Raccomandazione  e'  chiaramente specificato che "per garantire ad un
utente  finale  l'accesso  ai  servizi  dati  e  agli  altri  servizi
correlati  in  postazione  fissa,  occorre  un canale di trasmissione
adatto,  che sia in grado di trasferire dati in entrambe le direzioni
e  a  velocita'  adeguate al servizio richiesto. Pertanto, un'impresa
che  fornisca  servizi  agli  utenti  finali deve costruire, creare o
assicurarsi  l'accesso  a  un  canale di trasmissione che la colleghi
alla postazione dell'utente finale".
   92. In  virtu'  di  queste  considerazioni  i  servizi CVP saranno
quindi  esaminati  nell'ambito  del  mercato dei servizi di accesso a
banda larga all'ingrosso e non gia' nel mercato in esame.
   93. In conclusione, numerose considerazioni tecniche, economiche e
regolamentari  supportano la tesi secondo cui i servizi di unbundling
e i servizi bitstream non debbano essere inclusi nello stesso mercato
rilevante. Tra   gli   elementi  esaminati  rientrano  le  differenze
nell'utilizzo  e  nel  controllo  della  capacita'  trasmissiva  e la
copertura geografica difforme, nonche' le diverse politiche di prezzo
attuate. Il  risultato  ottenuto per il mercato italiano dell'accesso
e'  coerente  con le indicazioni contenute nel memorandum esplicativo
della Commissione europea.

   Quesito  1. L'Autorita'  esprime  l'orientamento di individuare un
mercato  per  i  servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi
compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai
fini  della fornitura di servizi a larga banda e vocali, distinto dal
mercato  dell'accesso  a  banda larga all'ingrosso. Si condivide tale
orientamento?
   Le osservazioni degli operatori sul quesito 1
   94. La  maggior  parte  degli operatori condividono l'orientamento
espresso  dall'Autorita'  di  individuare un mercato per i servizi di
accesso disaggregato all'ingrosso distinto dal mercato dell'accesso a
banda  larga,  in  ogni  caso,  gli  operatori  hanno  fornito alcune
precisazioni in relazione alle definizioni dei servizi in esame, alle
motivazioni addotte a sostegno della tesi e ai dati pubblicati.
   95. In  relazione  alle  definizioni  dei  servizi  in  esame,  la
maggioranza   degli   operatori  (Albacom,  Atlanet,  Colt,  Eutelia,
Fastweb,   Tiscali  e  Wind) condivide  l'impostazione  "secondo  cui
l'accesso  bitstream  consentirebbe  ad  un operatore di ottenere una
capacita'   trasmissiva",   ma   sottolinea  che  "l'attuale  offerta
commercializzata da Telecom Italia non fornisce capacita', ma un vero
e  proprio  servizio  con parametri predefiniti" e ritene quindi "non
completamente  corretta  la classificazione come bitstream access del
servizio  offerto da Telecom Italia (offerta ADSL wholesale), poiche'
tale  offerta  da' semplicemente la possibilita' all'operatore che la
sottoscrive  di  replicare  l'offerta retail di Telecom Italia, senza
possibilita'   alcuna  di  personalizzazione  e  di  fornire  servizi
innovativi".
   96. Altri operatori (Tele2 e Welcome Italia) distinguono l'offerta
Adsl  wholesale  di  Telecom  Italia  dal bitstream access in quanto,
inter  alia,  la  prima  e' caratterizzata da "un'assenza assoluta di
flessibilita'"    mentre   la   seconda   "dovrebbe   prevedere:   la
differenziazione  dei possibili livelli di interconnessione (...); la
disaggregazione  economica  delle componenti architetturali (...); la
differenziazione  delle  classi di servizio utilizzabili, vale a dire
ABR, CBR, VBR-rt); una maggiore flessibilita' dell'offerta (...)".
   97. La   maggioranza  degli  operatori  (Albacom,  Atlanet,  Colt,
Eutelia,  Fastweb,  Tiscali  e  Wind) precisa  che "la motivazione di
fondo   che   determina   l'appartenenza   dei   servizi  di  accesso
disaggregato   e   di   bitstream   a   mercati  diversi  attiene  al
posizionamento  strategico  di  ciascun operatore, che e' a sua volta
determinato  dal  modello  di business prescelto e dalla quantita' di
investimenti   destinata   in   infrastrutture. In  tale  prospettiva
strategica,  necessariamente  di  medio  periodo,  il  bitstream puo'
consentire  all'OLO  infrastrutturato  di raggiungere anticipatamente
una   copertura   elevata. Esso   inoltre,   giacche'   1'ULL  appare
praticabile  solo  in  aree selezionate, rappresenta comunque l'unico
strumento   per   poter  raggiungere  anticipatamente  una  copertura
nazionale. In  conclusione,  poiche'  per  un  operatore la scelta di
dotarsi   di   infrastrutture  proprie  non  puo'  ovviamente  essere
modificata  in tempi brevi, appare evidente che non possa esistere di
fatto  alcuna sostituibilita' fra le due classi di prodotti dal punto
di vista della domanda".
   98. Un  operatore  (AIIP) ritiene  che  il  servizio bitstream sia
sostituibile  con i servizi di accesso diretto all'ingrosso alla rete
metallica. Tra le argomentazioni individuate, viene rilevato che "con
la  medesima  connettivita' xDSL sulla quale e' offerto il bitstream,
e'  possibile  fornire  nuovi  servizi  come  la  telefonia vocale su
protocollo  IP  (VoIP) e  le  videochiamate  basate  su IP. (...). In
questo  senso, i servizi VoIP segnano la convergenza tra i servizi di
telefonia  vocale  e  i  servizi  di trasmissione dati". Inoltre, "il
bitstream consiste in un canale numerico che consente all'OTAG(26) di
dimensionare   la   banda   richiesta,   esattamente  come  l'accesso
disaggregato". Pertanto,    l'operatore    "invita   l'Autorita'   ad
approfondire    la    problematica    della    eventuale   inclusione
(esclusione) del  bitstream  -  in  quanto  diverso  dai servizi xDSL
wholesale  -  nel  mercato  dei  servizi  di accesso disaggregato con
adeguata istruttoria".
   99. Per quanto riguarda i dati relativi alla copertura geografica,
un operatore (Telecom Italia) precisa che la copertura potenziale dei
servizi  di  accesso  disaggregato alla rete metallica e' superiore a
quella  dei  servizi  bitstream,  in  quanto l'unbundling e lo shared
access  "possono  essere  richiesti  dagli  OLO  su  tutti i siti del
territorio   italiano,  dato  che  Telecom  Italia  ha  l'obbligo  di
allestire  per  ULL/SA  qualsiasi  sito  su richiesta dell'OLO". Tale
operatore   sottolinea   altresi'   che   "il   mercato  dell'accesso
disaggregato  all'ingrosso  alle  reti e sottoreti metalliche risulta
essere  distinto,  ma  non  privo  di  correlazione  con  il  mercato
dell'accesso a larga banda all'ingrosso, in quanto entrambi i mercati
sottendono la fornitura dei servizi a larga banda".
   Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 1
   100. In  linea con quanto espresso dalla Commissione europea e dal
Gruppo  dei  regolatori  europei  (ERG  - European Regulators Group),
l'Autorita'  considera  i servizi di accesso disaggregato e i servizi
di   bitstream   access   come   correlati. Il  riconoscimento  delle
interdipendenze  tra  le  due tipologie di servizi e' alla base della
valutazione circa il grado di sostituibilita' tra le forme di accesso
diretto alla rete metallica e l'accesso a banda larga wholesale.
   101. Tale  analisi  ha richiesto il confronto tra diversi servizi:
da  un  lato,  il full unbundling, il sub-loop unbundling e lo shared
access,  e,  dall'altro,  quei  servizi  di telecomunicazioni ad alta
velocita'  che  possono  essere distribuiti sull'anello locale con le
tecnologie  DSL. Come  rilevato  da  molti operatori nei documenti di
risposta  alla  consultazione,  questa  seconda  categoria di servizi
comprende  una  famiglia  di  offerte (sia con parametri definiti sia
flessibili che consentono all'operatore acquirente di fornire servizi
a    valore    aggiunto    e   differenziati   da   quelli   proposti
dall'incumbent). Tuttavia, un'analisi dettagliata delle diverse forme
di accesso a banda larga wholesale nell'ambito della presente analisi
non  modificherebbe  le  conclusioni  raggiunte  e andrebbe oltre gli
obiettivi  della  presente  analisi, visto che e' oggetto del mercato
banda   larga   wholesale   (n. 12   fra  quelli  identificati  dalla
Commissione europea nella raccomandazione dell' 11 febbraio 2003).
   102. Per  quanto  riguarda  la distinzione tra le due tipologie di
servizi - basata sulle diverse caratteristiche tecniche ed economiche
(ovvero  il  differente  controllo  della  capacita'  trasmissiva, la
copertura  geografica difforme e le diverse politiche di prezzo) - la
consultazione  pubblica  ha fatto emergere ulteriori argomentazioni a
supporto   della   decisione,   complementari   con   quelle   svolte
dall'Autorita'.
   103. Pertanto,  l'Autorita',  sulla  base  dell'analisi condotta e
delle  risposte  alla  consultazione pubblica, ritiene che il mercato
per  i  servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi compreso
l'accesso  condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della
fornitura  di  servizi  a larga banda e vocali, vada considerato come
distinto,  nell'arco temporale di riferimento della presente analisi,
dal mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso.

   2.1.2. ACCESSO  DIRETTO  ALLA  RETE  METALLICA VS ACCESSO IN FIBRA
OTTICA
   104. Il   memorandum   esplicativo   della   Raccomandazione,  nel
riferirsi   al  mercato  in  esame,  parla  di  "servizi  di  accesso
disaggregato  all'ingrosso  alle  reti e sottoreti metalliche ai fini
della  fornitura di servizi a larga banda e vocali", escludendo, come
detto,   i  servizi  di  accesso  disaggregato  alla  rete  in  fibra
ottica. Tuttavia,  poiche'  questi  ultimi rientrano fra i servizi di
accesso  disaggregato  attualmente  offerti  nel  contesto nazionale,
l'Autorita'  ritiene  opportuno  effettuare  comunque  una analisi di
sostituibilita'
   per  verificare  se  le  specificita'  dell'assetto concorrenziale
italiano  possano indurre a ridefinire il mercato in senso piu' ampio
per tener conto dei servizi in fibra.
   105. Relativamente  alla sostituibilita' dal lato della domanda, i
servizi  offerti  sui  due  diversi  portanti  trasmissivi  non  sono
funzionalmente  equivalenti  in  quanto  le linee di accesso in fibra
hanno  un'ampiezza  di banda notevolmente superiore a quelle in rame;
in aggiunta, i clienti finali non sono omogenei: l'accesso in rame e'
generalmente  domandato  da  utenti residenziali e da piccole imprese
mentre  gli utenti residenziali con particolari esigenze di capacita'
trasmissive  e le grandi imprese possono domandare l'accesso in fibra
ottica. Cio'  si  riverbera  anche  a  livello  wholesale creando una
segmentazione tra i due mercati.
   106. Le  differenze  funzionali fra le due modalita' di accesso si
riflettono   anche  sulla  struttura  ed  i  livelli  dei  prezzi. In
particolare, come e' possibile osservare dalle tabelle 5 e 6 i prezzi
dei  servizi  in  fibra  sono notevolmente superiori a quelli in rame
(v. infra)(27).
   Tabella  5  -  Contributi  di  attivazione  una tantum (contributo
impianto) relativi   ai   collegamenti   in   fibra   della  rete  di
distribuzione   e   eventuali  contributi  aggiuntivi  per  attivita'
specifiche
   Contributi impianto

Numero di fibre per ciascun cavo              |
Due fibre                                     |€ 163,35
Quattro fibre                                 |€ 193,00

   Contributi aggiuntivi

Contributi una tantum                          |
Intervento di fornitura a vuoto                |€ 143,27
Intervento di manutenzione a vuoto             |€ 105,81

   Contributi una tantum di disattivazione

Numero di fibre per ciascun cavo               |
Due fibre                                      |€ 59,29
Quattro fibre                                  |€ 88,93
   Tabella   6   -   Noleggio  mensile  relativo  alla  fornitura  di
collegamenti in fibra

Numero fibre per ciascun cavo                |
Due fibre                                    |€ 552,50
Quattro fibre                                |€ 775,75

   107. Le  differenze,  in  termini  di  funzioni  e  di prezzi, tra
accesso  disaggregato  su fibra e su rame, portano ad affermare che i
due  servizi, dal lato della domanda, non sono sostituibili. Difatti,
nell'applicazione  del  test  del  monopolista  ipotetico, qualora si
verificasse  un  incremento  modesto  (5-10%) ma  significativo e non
temporaneo,   del   prezzo  dell'unbundling  su  rame,  e'  altamente
improbabile  che  si  verifichi  un  significativo  spostamento della
domanda  verso  i  corrispondenti  servizi  in  fibra  ottica tale da
rendere l'incremento di prezzo non profittevole.
   108. Per  quanto riguarda l'analisi della sostituibilita' dal lato
dell'offerta,  l'attuale  asimmetria  tra  la copertura delle reti in
rame  ed  in fibra nonche' gli elevati costi, anche e soprattutto non
recuperabili, per la costruzione di tali infrastrutture rendono assai
improbabile, se non impossibile, che a fronte di un incremento, anche
rilevante,  del  prezzo  del  servizio  di  accesso alla rete in rame
l'eventuale  costruzione  di  una  rete in fibra possa esercitare una
pressione  competitiva  nell'orizzonte temporale di riferimento della
presente analisi.
   109. Alla luce delle precedenti considerazioni, di quanto definito
dalla  Commissione  nella  Raccomandazione,  nonche'  dei  precedenti
comunitari(28) e  nazionali(29),  l'Autorita'  ritiene che il mercato
dell'accesso  disaggregato alla rete metallica sia distinto da quello
dell'accesso alla rete in fibra ottica.
   110. In  conclusione,  la valutazione del grado di sostituibilita'
dal  lato  dell'offerta  e  della  domanda  tra  i servizi di accesso
disaggregato alla rete metallica e alla rete in fibra ottica induce a
ritenere   che  tali  mercati  non  costituiscano  un  unico  mercato
rilevante.

   Quesito  2. L'Autorita'  esprime  l'orientamento di individuare un
mercato  per  i  servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi
compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai
fini  della fornitura di servizi a larga banda e vocali, distinto dal
mercato  dell'accesso  disaggregato  della  rete  di distribuzione in
fibra ottica. Si condivide tale orientamento?

   Le osservazioni degli operatori sul quesito 2
   111. La  maggioranza  degli  operatori  (Albacom,  Atlanet,  Colt,
Eutelia,  Fastweb,  Tiscali  e  Wind) sostiene che "le argomentazioni
portate  dall'Autorita'  circa  la  non sostituibilita' fra ULL e ULL
della  fibra non risultano del tutto condivisibili (...) Premesso che
gli  operatori  riconoscono la coerenza nella definizione del mercato
adottata  dall'Autorita'  rispetto  a  quanto  prescritto dalle Linee
Guida  della  Commissione europea" e "se e' pur vero che l'accesso in
fibra  si  rivolge  ad  un segmento di clientela particolare ("utenti
residenziali  con  particolari  esigenze di capacita' trasmissiva e a
grandi  imprese",  par. 87  del  documento di consultazione), occorre
considerare  che  tale  segmento assume un peso assai rilevante nella
domanda    di    servizi    di    telecomunicazioni    (...) Inoltre,
(...) l'evoluzione    della   domanda   nel   medio   termine   sara'
caratterizzata   (...) dalla   crescita   di   domanda  di  capacita'
trasmissiva  anche con riferimento alla rete d'accesso". L'inclusione
del servizio di unbundling della fibra ottica nel mercato in esame e'
ritenuta  essenziale  anche in quanto "la realizzazione della rete di
accesso  in  fibra da parte di Telecom Italia e' avvenuta in epoca di
monopolio,  utilizzando finanziamenti pubblici". Peraltro, i suddetti
operatori  ribadiscono  che  i  presupposti  alla base della delibera
2/00/CIR   sono   ancora   validi   e  notano  che,  nell'ambito  del
procedimento  n. A/351 dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato,  Telecom  Italia  si  e'  impegnata a fornire il servizio di
unbundling  della  fibra  ottica  fino al 2010. In conclusione, viene
richiesta "la conferma degli attuali obblighi, cioe' la fornitura del
servizio  di  accesso disaggregato alla rete locale in fibra ottica a
condizioni non discriminatorie e orientate al costo".
   112. Altri  due operatori (Tele2 e Welcome Italia) non condividono
l'orientamento  espresso  dall'Autorita'  di  individuare due mercati
distinti  ed  evidenziano  "l'assoluta sostituibilita' dal lato della
domanda,  a  livello retail, tra i servizi di accesso sui due diversi
portanti   trasmissivi   tenuto   conto   dell'assoluta   equivalenza
funzionale  dei  servizi  medesimi per i singoli utenti (...) Da tale
caratterizzazione  del  mercato a livello retail ne deriva l'assoluta
sostituibilita'  dal  lato  della domanda, anche a livello wholesale,
tra  le  reti  in fibra ottica e le reti in rame costituendo entrambe
forme  diverse  -  benche'  perfettamente sostituibili tra loro - per
alimentare  i  mercati  retail  dell'accesso. Il  tutto  in  perfetta
aderenza  al  principio di neutralita' tecnologica". Tale conclusione
risulterebbe confermata - secondo tali operatori - anche dall'analisi
della sostituibilita' dal lato dell'offerta.
   113. Un    operatore    (Telecom    Italia),    pur   condividendo
l'orientamento dell'Autorita', precisa che le reti in rame e in fibra
ottica  appartengono  agli  stessi  mercati  retail  (per  la fonia -
mercati  nn. 1  e  2) e  che  l'imposizione  per via regolamentare di
prezzi  dell'ULL  troppo  distanti  dal  costo  incrementale di lungo
periodo  avrebbe  un  effetto distorsivo sulle scelte di investimento
degli OLO, con il rischio di incentivare l'uso del servizio wholesale
anche  laddove  sarebbe piu' efficiente l'installazione di nuove reti
in fibra che garantiscano funzionalita' piu' elevate.
   114. Infine,  l'associazione  AIIP  condivide  la  distinzione tra
accesso  diretto  all'ingrosso alla rete metallica e accesso in fibra
ottica  ed invita l'Autorita' a "verificare se, in Italia, vi sia uno
o piu' operatori dominanti sulla fornitura di accessi in fibra ottica
e di valutare gli eventuali interventi di regolamentazione da imporre
allo stesso".
   Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 2
   115. Per  quanto  riguarda  l'analisi  della  sostituibilita'  tra
accesso  alla  rete  in  fibra  ottica  e  accesso alla rete in rame,
l'Autorita'  rileva  l'esistenza di una segmentazione, dal lato della
domanda,  tra i due tipi di servizio retail. Come hanno rimarcato gli
stessi  operatori di telecomunicazioni, l'accesso in fibra si rivolge
ad  un segmento di clientela particolare: gli utenti residenziali con
particolari esigenze di capacita' trasmissiva e soprattutto le grandi
imprese.
   116. Posto  che,  come  sopra esposto, il punto di partenza, anche
per  la  definizione  e  l'individuazione  dei mercati a monte, e' la
caratterizzazione dei mercati al dettaglio, le differenze individuate
a  livello  retail appaiono idonee a riverberarsi anche, a monte, nel
mercato  wholesale. Ed infatti l'Autorita' ha rilevato l'esistenza di
differenze  nella  struttura e nell'entita' dei costi dei due tipi di
servizi  di  accesso  all'ingrosso,  che,  anche  da  un  punto delle
caratteristiche tecniche, appaiono rappresentare servizi distinti che
pertengono a due diversi ambiti di mercato del prodotto.
   117. Pertanto, non emergono elementi nel contesto nazionale idonei
a   determinare   una   definizione   del  mercato  rilevante  ampia,
comprensiva  anche  dell'accesso alle reti in fibra, che comporti una
divergenza   rispetto  a  quanto  indicato  dalla  Commissione  nella
Raccomandazione  in cui e' chiaramente specificato come il mercato in
esame  debba  essere  rappresentato  dal  solo  accesso  alla rete in
rame. Ne'  gli  operatori  hanno  portato  a  supporto  delle proprie
considerazioni  elementi  fattuali  tali  da indurre ad una diversa e
piu' ampia definizione del mercato rilevante.
   118. L'Autorita'   rileva   altresi'  che  le  osservazioni  degli
operatori  in  cui  si  evidenzia una supposta carenza concorrenziale
nell'accesso  all'ingrosso alle reti in fibra non rilevano, nel nuovo
contesto   regolamentare,  ai  fini  della  definizione  del  mercato
rilevante. Tali considerazioni possono eventualmente rilevare ai fini
dell'individuazione   di   un   diverso   mercato   da  sottoporre  a
regolamentazione. A   tal  fine,  l'Autorita'  intende  continuare  a
monitorare   le   condizioni  competitive  relative  a  tale  mercato
all'ingrosso,  riservandosi  eventualmente di intervenire nei tempi e
secondo le modalita' del nuovo quadro regolamentare europeo.
   119. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorita', sulla
base dell'analisi condotta delle risposte alla consultazione pubblica
e   dei  precedenti  nazionali  e  comunitari,  individua,  nell'arco
temporale  di  riferimento  della  presente analisi, un mercato per i
servizi  di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso
condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura
di  servizi a larga banda e vocali, distinto dal mercato dell'accesso
disaggregato della rete di distribuzione in fibra ottica.

   2.1.3. ACCESSO   DIRETTO   ALLA  RETE  METALLICA  VS  ACCESSO  VIA
INFRASTRUTTURE  DI NUOVA GENERAZIONE (WIRELESS LOCAL LOOP, POWER LINE
COMMUNICATIONS ETC.)
   120. La  sezione  3.1  del  memorandum esplicativo, riprendendo il
considerato 27 della Direttiva quadro, nonche' la Comunicazione della
Commissione  sulla definizione del mercato(30) e le Linee direttrici,
invita  le  Autorita'  di  regolamentazione  a  tenere  nella  dovuta
considerazione  "gli  sviluppi  tecnologici  ed  economici previsti o
prevedibili  su  un  arco di tempo ragionevole collegato ai tempi del
successivo  riesame  del  mercato". In  accordo  a tale indicazione e
considerato che il Codice delle comunicazioni elettroniche prevede un
intervallo    di    almeno    18    mesi    per    il   riesame   del
mercato,(31) l'Autorita'   ha   valutato   il  livello  di  maturita'
tecnologica,   la   relativa   diffusione   nonche'   il   grado   di
sostituibilita' delle infrastrutture di accesso alternative alle rete
in rame.
   121. Tra   le   alternative  piu'  innovative,  gli  operatori  di
telecomunicazione  dispongono,  per  collegare  la  sede  d'utente al
ripartitore  principale, di reti di accesso via etere (wireless local
loop,  wi-fi  e  GSM/UMTS), reti satellitari, infrastrutture via cavo
(coassiale) e  sistemi elettrici (power-line communications). Ai fini
della  presente  analisi,  l'Autorita'  ha  esaminato con particolare
attenzione  le  reti  in  fibra ottica (vedi supra), le reti wireless
local   loop   (WLL) e   le  power  line  communications  (PLC),  non
trascurando tuttavia di considerare le altre infrastrutture.
   122. La  tecnologia  WLL si pone come alternativa alle tecniche di
accesso  locale  ad  alta  velocita'.(32) I  sistemi punto-multipunto
offrono  un  accesso  a  larga  banda da implementare in tempi brevi,
costi   realizzativi  e  gestionali  ridotti  e  un  ridotto  impatto
urbanistico in fase di messa in opera. Le imprese che adottano questo
sistema  di  accesso possono fornire una vasta gamma di servizi tra i
quali  servizi  Internet  ed Internet veloce, servizi di trasmissione
dati   (servizi  basati  su  ISDN,  Frame  Relay,  ATM),  servizi  di
interconnessione  LAN-LAN  e  LAN-WAN,  servizi  voce  (fonia locale,
nazionale  ed  internazionale),  circuiti numerici dedicati, backhaul
per reti mobili.
   123. I  sistemi  punto-multipunto  si configurano, in particolare,
come  sistemi  mirati a fornire servizi avanzati di telecomunicazioni
alla  clientela  affari  e, in qualche caso, ad utenze individuali di
tipo  professionale  (il  cosiddetto mercato SOHO - Small Office Home
Office). I   sistemi  punto-multipunto  non  sono  invece  adatti  ad
un'offerta  diretta  alla clientela residenziale a causa dell'elevata
necessita'  di  banda  richiesta,  specialmente  nel caso dei servizi
multimediali interattivi, nonche' per la specificita' delle frequenze
sinora  disponibili  in  Italia,  nell'intorno  dei 26 e 28 GHz. Tali
caratteristiche  tecniche  limitano  considerevolmente  il  grado  di
sostituibilita',  anche  potenziale, di questa tecnologia trasmissiva
rispetto all'accesso disaggregato alla rete locale in rame.
   124. Quanto   allo  specifico  contesto  nazionale,  la  gara  per
l'assegnazione  delle  frequenze  WLL  ha messo a bando 10 licenze su
ognuna  della 21 aree regionali.(33) L'area corrisponde al territorio
di  una  singola regione italiana.(34) Delle 210 licenze disponibili,
il  Ministero  ha  assegnato  69 licenze a 14 diversi operatori. Wind
Telecomunicazioni e Telecom Italia Mobile hanno acquisito licenze per
tutte  le  aree. Vodafone  (gia'  Omnitel Pronto Italia) e' risultata
invece aggiudicataria di 11 licenze. Gli 11 operatori rimanenti hanno
acquisito  licenze  per installare reti su una o 2 aree, ad eccezione
di   un   operatore   che   avra'   la   possibilita'  di  coprire  3
aree. Attualmente  la  commercializzazione di tali servizi, e' ancora
in  fase di avvio. Di conseguenza, mentre la rete pubblica in rame e'
diffusa   sull'intero   territorio   nazionale,  i  sistemi  WLL  non
raggiungono e non potranno raggiungere, almeno nel breve periodo, una
copertura paragonabile.
   125. In  definitiva,  l'Autorita'  nota  che la natura frammentata
della  copertura e l'articolata struttura proprietaria di queste reti
limiti  la  pressione  competitiva  esercitata  sulla  rete  in  rame
dell'operatore    storico. Pur    se   l'introduzione   dei   sistemi
puntomultipunto potra' contribuire nel medio-lungo periodo a favorire
lo  sviluppo  della  concorrenza  sull'accesso locale con prevedibili
benefici  sia  per  le imprese che per gli utenti, l'attuale stato di
diffusione   delle  reti  WLL  non  configura  tale  tecnologia  come
un'alternativa, sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta,
all'accesso della rete in rame.
   126. La tecnologia delle powerline communication (PLC) rappresenta
un'altra  tecnologia  in  sperimentazione per la trasmissione dati in
banda   larga.Tale  tecnologia  utilizza  la  rete  di  distribuzione
dell'energia   elettrica(35) La  capillarita'  della  rete  elettrica
esistente   rende   pertanto   la   tecnologia   PLC   in   principio
un'interessante alternativa alla rete di accesso in rame, permettendo
il   raggiungimento   di  un'ampia  base  di  clienti  senza  rendere
necessario alcun cablaggio aggiuntivo. I servizi di telecomunicazioni
supportati   dalle  powerline  communication  vanno  dai  servizi  di
telefonia   vocale   alla  trasmissione  dei  dati.(36) Comunque,  al
momento,    nessuna    impresa    commercializza    i    servizi   di
telecomunicazioni  via  rete  elettrica,  tenuto  anche  conto che e'
ancora   in   fase  di  definizione  il  relativo  quadro  normativo,
comprendente i requisiti di compatibilita'.
   127. Vista la natura sperimentale della tecnologia, l'applicazione
del   test   del   monopolista   ipotetico   volto   a   valutare  la
sostituibilita', dal lato della domanda e dell'offerta, tra i servizi
di  accesso  disaggregato e le powerlines communication appare dunque
non pertinente.
   128. Tuttavia,  per la definizione e l'individuazione del mercato,
l'Autorita',  coerentemente  con le linee direttrici per l'analisi di
mercato,  considera altresi' la concorrenza potenziale. Tale forma di
concorrenza, a differenza della sostituibilita' dal lato dell'offerta
che   esamina   una  situazione  in  cui  non  sono  richiesti  costi
addizionali  di  entrata  e  la risposta alla variazione di prezzo e'
immediata, considera il caso in cui vi siano dei costi irrecuperabili
di  ingresso  sul mercato. Con riferimento alle powerlines, e' lecito
ritenere   che  tale  tecnologia  non  esercita  e  non  esercitera',
nell'intervallo  temporale  oggetto  di questa analisi, una pressione
competitiva sul mercato dell'accesso disaggregato alla rete locale.
   129. Oltre  al  WLL  e  alla  PLC  (e alla fibra ottica analizzata
precedentemente),  vi sono altre tecnologie che potrebbero costituire
nel  futuro  le  infrastrutture  alternative  alla  rete  di  accesso
metallica,  quali  ad esempio le tecnologie satellitari, i sistemi di
diffusione  radiotelevisiva  digitale  e  le tecnologie di tipo R-LAN
quali  il  Wi-Fi. Ciascuna  di queste tecnologie presenta particolari
vantaggi  e svantaggi per quanto riguarda i costi e le difficolta' di
messa  in  opera delle infrastrutture di trasmissione, la velocita' e
l'affidabilita' delle connessioni, e, dal punto di vista dell'utente,
i  costi  di  installazione delle attrezzature di connessione (modem,
parabola,  etc.) e  le  modalita'  di  fatturazione  dei  servizi  di
accesso.
   130. Nell'orizzonte   temporale   dell'analisi   del  mercato,  e'
prematuro considerare tali tecnologie come infrastrutture alternative
di  accesso. Infatti, per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato
della  domanda,  sia a livello retail che wholesale e' chiaro che non
vi  sia  spazio  per  la  sostituzione dell'accesso in rame con altre
infrastrutture,  in quanto la diffusione delle reti alternative, come
visto,  e'  assolutamente  limitata.  Altra  cosa  e'  ovviamente, la
sperimentazione  di  queste  infrastrutture  presso piccoli gruppi di
utenti  e  presso  specifiche  aree.  Il  grado  di immaturita' delle
tecnologie alternative alla rete metallica, la limitata diffusione di
questi servizi sul territorio italiano, nonche' la ridotta conoscenza
tra  i  consumatori  finali  di  queste forme alternative di accesso,
rendono  al  momento  non  percorribile per gli operatori entranti lo
spostamento verso altre reti.
   131. Relativamente  alla sostituibilita' dal lato dell'offerta, un
piccolo,   significativo  e  non  temporaneo  incremento  nel  prezzo
dell'accesso  disaggregato  alla  rete locale difficilmente puo' dare
spazio  all'ingresso  di altri fornitori su grande scala. Gli ingenti
investimenti  per  costruire una completa rete in un ragionevole arco
di tempo scoraggiano l'ingresso di nuovi operatori. Inoltre, il grado
di   incertezza   legato   alla   pluralita'   di  alternative  e  il
corrispondente  rischio  associato,  disincentivano la concentrazione
degli investimenti in un unico asset.
   132. In   conclusione,   anche   se   e'  ipotizzabile  in  futuro
l'ampliamento  del  mercato  dello "accesso disaggregato all'ingrosso
(ivi   compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti  e  alle  sottoreti
metalliche,  ai  fini  della  fornitura  di  servizi  a banda larga e
vocali"  ad  altre  infrastrutture  di  accesso, per l'arco temporale
oggetto  di  analisi si ritiene che il mercato rilevante dell'accesso
disaggregato   alla   rete   metallica   sia  costituito  dalla  rete
metallica. I sistemi punto-multipunto (WLL-FWA), i cavi elettrici, le
tecnologie  satellitari monodirezionali e bidirezionali, i sistemi di
diffusione  radiotelevisiva  digitale,  la  tecnologia Wi-Fi e quelle
mobili  di  terza  generazione  non  costituiscono oggi una soluzione
alternativa  del  c.d. doppino  in  rame. Infatti,  le infrastrutture
alternative  non  offrono  attualmente  la  medesima  funzionalita' e
capillarita', sebbene le condizioni competitive potrebbero variare in
futuro.

   Quesito  3. L'Autorita'  esprime  l'orientamento di individuare un
mercato  per  i  servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi
compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai
fini  della  fornitura  di  servizi  a larga banda e vocali, e di non
ampliare il perimetro di tale mercato a infrastrutture alternative di
accesso  basate  su  portanti  trasmissivi  di  nuova generazione. Si
condivide tale orientamento?

   Le osservazioni degli operatori sul quesito 3
   133. La  maggioranza  degli  operatori  (Albacom,  Atlanet,  Colt,
Eutelia,  Fastweb, Tiscali e Wind) condivide "l'orientamento espresso
dall'Autorita'  riguardo  alla  individuazione  di  un  mercato per i
servizi  di  accesso  disaggregato  all'ingrosso,  incluso  l'accesso
condiviso, limitato alle reti e sotto reti metalliche, che dunque non
comprende le infrastrutture di accesso alternative basate su portanti
trasmissivi  di  nuova  generazione". "Tuttavia, si ritiene che nelle
considerazioni   sulle  possibili  alternative  all'accesso  su  reti
metalliche  che  potrebbero  venire  in  considerazione nelle analisi
future  del  mercato  dell'accesso, debba farsi riferimento sin d'ora
non  alla  tecnologia  Wi-Fi,  che  (...) non puo' essere intesa come
tecnologia  realmente  sostituibile ai fini dell'accesso, bensi' alla
tecnologia WiMax". Infatti, il maggiore grado di copertura (fino a 50
km),  la  maggiore  velocita' in fase di trasmissione dati e l'uso di
frequenze  dedicate  inducono  a ritenere che in prospettiva il WiMax
potrebbe  rappresentare  un'alternativa alle reti tradizionali per il
rilegamento di utente.
   134. Due    operatori   (Tele2   e   Welcome   Italia) condividono
l'orientamento espresso dall'Autorita' di non ampliare per il momento
il  perimetro  del  mercato  in  questione  tenuto conto dell'attuale
limitato stato di diffusione delle infrastrutture di accesso di nuova
generazione.
   135. Un  altro  operatore (AIIP), a sostegno della distinzione tra
accesso  diretto  all'ingrosso  alla  rete  metallica  e  accesso via
infrastrutture  di  nuova  generazione,  sottolinea  che  molte delle
infrastrutture  alternative  sono  del  tutto marginali, che solo gli
operatori  mobili hanno stimato conveniente partecipare alle gare per
l'assegnazione di frequenze in banda 24.5-26.5GHz (reti WLL) su tutte
le  regioni,  e  che l'uso di frequenze per reti Wi-Fi e' limitato ad
aree confinate e non aperte.
   136. Un   operatore   (Telecom   Italia) sottolinea   che   alcune
tecnologie  di  nuova  generazione  (WLL, Wi-Fi e GSM-UMTS) sono gia'
utilizzate  per  dare  accesso al cliente finale e ritiene dunque che
l'Autorita'  debba  tenere conto della pressione competitiva che tali
soluzioni  rappresentano  fin d'ora analizzandole non in un ambito di
copertura  geografica  nazionale,  ma  verificandone  gli  effetti di
mercato  nelle  aree  geografiche  dove  l'offerta  e'  ritenuta piu'
profittevole dagli operatori.

   Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 3
   137. L'Autorita',   sulla   base  dell'analisi  condotta  e  delle
risposte  alla  consultazione  pubblica, ritiene che il perimetro del
mercato  per  i  servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi
compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai
fini  della fornitura di servizi a larga banda e vocali, non includa,
nell'arco  temporale  di  riferimento  della presente analisi, alcuna
infrastruttura  di  accesso  basata  su portante trasmissivo di nuova
generazione.
   138. Con particolare riguardo alle tecnologie wireless WiMax e GSM
UMTS,  l'Autorita'  ha  considerato  la difficolta' per gli operatori
entranti  di  conseguire  diritti d'uso delle bande radio (non ancora
disponibili  per  il  WiMax,  gia'  assegnate  per i GSM ed UMTS), il
livello  dei  costi  degli  apparati (ancora non noti per il WiMax ed
estremamente  elevati  per i terminali UMTS), il livello investimento
richiesto  per garantire un adeguato grado di capillarita' delle reti
di  accesso  radio con riferimento alla base di utenza potenzialmente
interessata, ritenendo tali tecnologie, allo stato, non sostituibili,
dal punto di vista economico, con il servizio di accesso alla rete in
rame. Tale  valutazione, naturalmente potrebbe essere successivamente
rivista  alla luce dell'effettiva diffusione ed evoluzione tecnica di
tali servizi.
   139. Nelle  successive analisi di mercato, che verranno svolte nei
tempi  e  nei  modi  previsti  dall'art. 19  del  Codice, l'Autorita'
prendera'  in considerazione le tecnologie effettivamente disponibili
nel  periodo  di  riferimento delle nuove analisi, e quindi l'insieme
delle  forme  alternative  di  accesso  considerate nell'ambito della
presente analisi potra' subire delle modifiche, anche nella direzione
indicata  dagli  operatori  nei  diversi  documenti  di risposta alla
consultazione pubblica.

   2.1.4. SEGMENTAZIONE  IN  BASE  ALLE SOLUZIONI TECNICHE DI ACCESSO
DISAGGREGATO
   140. Come  individuato  dalla Commissione nella Raccomandazione il
mercato  in  esame  comprende  l'accesso  disaggregato sia fisico che
logico  alle  reti  e alle sottoreti in rame. In Italia, tali servizi
sono  offerti,  come  detto, attraverso tre servizi (full unbundling,
sub-loop  unbundling  e shared access) forniti dall'operatore storico
proprietario  della  rete  pubblica  di  distribuzione. Un'analisi di
mercato  basata  sulla  segmentazione  dei tre differenti servizi non
sarebbe  significativa  perche',  allo  stato  attuale,  il  sub-loop
unbundling  e lo shared access sono servizi con una diffusione ancora
marginale.
   141. Peraltro,    i    suddetti   servizi   sono   tra   di   loro
sostituibili. Per  quanto  riguarda il lato dell'offerta, l'operatore
storico  che  possiede  la  rete  di accesso, una volta predisposti i
siti, non ha soverchi impedimenti tecnici all'apertura della rete nei
diversi  punti  e  nelle  diverse modalita' previste per ciascuno dei
prodotti.
   142. Dal   lato   della   domanda,   i  diversi  tipi  di  accesso
disaggregato  alla  rete  locale  richiedono  all'operatore  entrante
analoghi    investimenti    (per   la   predisposizione   dei   siti,
l'installazione  degli  apparati  e  dei raccordi di centrale etc.) e
analoghe conoscenze tecniche e gestionali (know-how).
   143. L'analisi del grado di sostituibilita' tra il full unbundling
e  lo  shared  access  merita alcune considerazioni aggiuntive. Da un
parte  esistono  alcune diversita' tra i due servizi. In primo luogo,
il  prezzo  dello  shared access e' basato sui soli costi addizionali
sostenuti  dall'operatore  incumbent  per  fornire,  in  aggiunta  ai
servizi  vocali,  i  servizi  di  accesso ad internet banda larga. In
secondo  luogo,  almeno  in origine, i due servizi, full unbundling e
shared  access,  mettevano i clienti nella condizione di usufruire di
funzionalita'   solo  in  parte  omogenee. Infatti,  mentre  il  full
unbundling  consentiva  e consente la trasmissione sia della voce che
dei dati, lo shared access era inizialmente utilizzato esclusivamente
per  la trasmissione dati. D'altra parte, la recente diffusione della
tecnologia  Voice  over  IP  (VoIP) sulla modalita' di accesso shared
access   ha   accentuato   le   analogie   nelle   funzioni  dei  due
prodotti(37). Tale   innovazione   rafforza   quindi  il  vincolo  di
sostituibilita'  tra  i due servizi di accesso disaggregato alla rete
locale. A  simili  considerazioni  si  giunge  anche  in seguito alla
valutazione  della  sostituibilita' fra le altre soluzioni di accesso
disaggregato.
   144. Dunque,  le  diverse  soluzioni tecniche sono tra di loro, se
non   completamente,   in   gran   parte  sostituibili. Inoltre,  gli
investimenti  richiesti  e  le  categorie  di  servizi  offerti  sono
comparabili. Gli   operatori  percepiscono  le  differenti  soluzioni
tecniche come diverse opzioni di un'unica offerta.
   145. In  conclusione,  considerate  le  caratteristiche tecniche e
funzionali  dei  servizi  di  accesso  che  costituiscono  il mercato
analizzato  e  visti  i risultati del test del monopolista ipotetico,
l'Autorita'   ritiene,   in  accordo  con  quanto  individuato  dalla
Commissione,  che non emergano elementi per segmentare il mercato per
i diversi prodotti.

   Quesito  4. L'Autorita'  esprime  l'orientamento di individuare un
mercato  per  i  servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi
compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai
fini  della  fornitura  di  servizi  a larga banda e vocali, e di non
procedere  alla  segmentazione  di  tale mercato in base alle diverse
soluzioni   tecniche   di  accesso  disaggregato. Si  condivide  tale
orientamento?

   Le osservazioni degli operatori sul quesito 4
   146. Gli  operatori  intervenuti  in  risposta  alla consultazione
pubblica  condividono  l'orientamento dell'Autorita' di non procedere
alla  segmentazione  in  base  alle  diverse  soluzioni  tecniche del
mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso.
   147. Due   operatori  (Tele2  e  Welcome  Italia) rilevano  alcune
problematiche  in  materia  di  accesso  condiviso, e segnatamente in
merito  alla tipologia di servizio consentita sulla porzione di banda
in  uso  all'operatore  alternativo, avuto riguardo in particolare ai
servizi  VoIP,  alle  condizioni  per il recesso da parte del cliente
finale  dal  contratto  di fonia sottoscritto con Telecom Italia e ai
costi di attivazione.
   148. La  maggioranza  degli  operatori  (Albacom,  Atlanet,  Colt,
Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) rileva che la sostituibilita' tra i
servizi  in  esame,  sia  dal  lato  dell'offerta  sia dal lato della
domanda,  e'  garantita dalle "similitudini tecniche ed operative tra
disaggregazione  completa  e  parziale"  e  che  "gli  operatori  che
realizzano  investimenti  per  l'erogazione  del  servizio di accesso
disaggregato  completo sono nelle condizioni tecniche ed operative di
poter  offrire  al  dettaglio  in  un arco di tempo ragionevole anche
l'accesso disaggregato parziale (e viceversa)".
   149. Un  operatore (AIIP) "condivide l'approccio dell'Autorita' di
non  procedere  ad  ulteriore  segmentazione di tale mercato, purche'
l'Autorita'  inserisca  nel  mercato  medesimo  anche  il servizio di
bitstream".

   Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 4
   150. L'Autorita',   sulla   base  dell'analisi  condotta  e  delle
risposte  alla consultazione pubblica, individua, nell'arco temporale
di riferimento della presente analisi, un unico mercato per i servizi
di   accesso   disaggregato   all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso
condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura
di  servizi  a  larga  banda  e  vocali,  e  non  procede  ad  alcuna
segmentazione del mercato in base alle diverse soluzioni tecniche.
   151. In  considerazione del livello di investimento richiesto agli
operatori  alternativi  per  l'accesso ai servizi di unbundling e con
riferimento  alla  possibilita'  di  impiego  della banda dati per la
fornitura  di  servizi vocali, l'Autorita' ritiene che i servizi full
unbundling  e di shared access debbano essere considerati all'interno
dello  stesso  mercato,  rimandando  l'esame  dei  servizi  bitstream
all'apposito    procedimento    sul   mercato   12   definito   dalla
Raccomandazione.

   2.2. IL MERCATO GEOGRAFICO
   152. Nel  valutare  la dimensione geografica del mercato in esame,
l'Autorita',  concordemente  a  quanto  stabilito  dalla  Commissione
(v. supra),   ha   considerato   l'area   di  copertura  della  rete,
l'estensione  territoriale  delle  attivita' degli operatori presenti
nel  mercato,  le  condizioni  concorrenziali  nelle diverse aree del
Paese    e,    successivamente,    l'esistenza    di   strumenti   di
regolamentazione giuridici o di altro genere.
   153. I  servizi  di  accesso  disaggregato  all'ingrosso alla rete
locale  sono  offerti in Italia da Telecom Italia. La rete di accesso
dell'operatore  storico  e'  strutturata  su  circa  10.400  aree  di
centrale,  servite  da  11.551  stadi  di  linea che servono l'intero
territorio nazionale.
   154. Dal  lato  della  domanda,  avuto  riguardo  alle  condizioni
concorrenziali   nelle   diverse   aree   del   Paese,  l'assenza  di
un'infrastruttura  in  rame  alternativa  a  quella di Telecom Italia
determina  la  difficolta'  di  distinguere tra aree adiacenti in cui
riscontrare condizioni concorrenziali sensibilmente diverse.

         ---->  VEDERE IMMAGINE A PAG. 101 DELLA G.U.  <----

   155. La    distribuzione   territoriale   dei   siti   predisposti
dall'operatore  storico  per  la  fornitura  di  servizi  di  accesso
disaggregato  indica  inoltre che in tutte le aree geografiche per le
quali  sono  stati  raccolti  dati puntuali gli operatori alternativi
detengono un numero di linee attive largamente inferiore al 10% (dati
2003;  v. anche  la  distribuzione  geografica dei siti presentata in
figura   4). Tale   dato   porta   a  concludere  che  le  condizioni
concorrenziali non sono sostanzialmente diverse nelle diverse aree.
   156. La dimensione geografica del mercato e' pertanto da ritenersi
nazionale. L'esame  degli  specifici  strumenti  di regolamentazione,
giuridici o di altro genere conferma tale orientamento.
   157. In   primo   luogo,  l'Autorita'  ha  analizzato  le  licenze
individuali  in  possesso  degli  operatori di telecomunicazioni e ha
riscontrato  che il raggio di azione delle imprese attive nel mercato
dell'accesso  disaggregato  alla  rete  metallica  e' prevalentemente
nazionale. Tali   servizi   sono  offerti  dall'operatore  notificato
detentore  di  una licenza individuale con copertura nazionale.38 Dal
lato  della  domanda,  gli  operatori  abilitati all'acquisto di tali
servizi  sono gli organismi di telecomunicazioni gia' titolari di una
licenza  individuale  (attualmente  di  una  autorizzazione  ai sensi
dell'art. 25 del Codice).39 Dall'analisi delle licenze individuali in
possesso  degli  operatori,  emerge  che  13  operatori  con  licenza
nazionale  e  9  operatori  locali  sono  entrati come acquirenti nel
mercato wholesale.
   158. In   secondo  luogo,  l'insieme  delle  disposizioni  emanate
dall'Autorita', pur prevedendo una procedura specifica per la fase di
avvio  del  processo di accesso disaggregato, si applicano all'intero
territorio  nazionale. In  aggiunta, qualora lo ritenga opportuno, un
operatore  puo'  in  qualunque  momento  richiedere  a Telecom Italia
l'apertura  e  la  predisposizione  di  un qualunque sito di centrale
purche' si faccia carico delle spese di allestimento del sito stesso.
   159. Alla   luce   delle  precedenti  considerazioni  nonche'  dei
precedenti comunitari(40) e nazionali(41), l'Autorita' ritiene che il
mercato  geografico  dei servizi di accesso disaggregato all'ingrosso
(ivi  compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti  e  alle  sotto reti
metalliche,  ai  fini  della  fornitura  di  servizi  a banda larga e
vocali, sia costituito dall'intero territorio nazionale.

   Quesito  5. L'Autorita'  esprime  l'orientamento di individuare un
mercato  per  i  servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi
compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai
fini  della  fornitura  di servizi a larga banda e vocali, costituito
dall'intero territorio nazionale. Si condivide tale orientamento?

   Le osservazioni degli operatori sul quesito 5
   160. Gli  operatori  intervenuti  in  risposta  alla consultazione
pubblica  condividono l'orientamento dell'Autorita' di individuare un
mercato  per  i  servizi  di  accesso  disaggregato all'ingrosso (ivi
compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai
fini  della  fornitura  di servizi a larga banda e vocali, costituito
dall'intero territorio nazionale.
   161. La  maggioranza  degli  operatori  (Albacom,  Atlanet,  Colt,
Eutelia,  Fastweb, Tiscali e Wind) sottolinea altresi' che, alla luce
di   alcune   considerazioni   economiche,  sarebbe  auspicabile  che
"l'Autorita'   tenesse   conto   dell'effettiva  distribuzione  delle
richieste  di ULL ai fini della determinazione dei costi del servizio
di accesso disaggregato". Pertanto, tali operatori propongono, "nella
prospettiva  di  definire  per  il  futuro  una  diversa modalita' di
calcolo dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato, tenendo anche
conto delle eventuali implicazioni verso altri istituti regolamentari
(per  esempio  il Servizio universale)", l'apertura in tempi brevi di
una consultazione sul tema specifico.
   162. Un    operatore    (Telecom    Italia),   "pur   condividendo
l'orientamento  dell'Autorita',  precisa  che  la presenza, in alcune
aree   geografiche  italiane  piu'  profittevoli,  di  infrastrutture
alternative  per i servizi di accesso permette di individuare aree in
cui  le  condizioni  di  concorrenza  sono  eterogenee  a  cui quindi
corrispondono mercati non uniformi".

   Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 5
   163. L'Autorita',   sulla   base  dell'analisi  condotta  e  delle
risposte  alla  consultazione  pubblica,  individua  un mercato per i
servizi  di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso
condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura
di  servizi a larga banda e vocali, costituito dall'intero territorio
nazionale.
   164. In   merito   alla   segnalazione   della  presenza  di  aree
geografiche   caratterizzate  da  maggiori  livelli  di  concorrenza,
l'Autorita' non ritiene che i livelli di disomogeneita', analizzati a
livello   locale,   ove  presenti,  siano  rilevanti  ai  fini  della
segmentazione territoriale del mercato.

   3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
   Introduzione
   165. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro
normativo  in  relazione  al processo di definizione e di valutazione
del  significativo  potere di mercato e' costituito dall'allineamento
della  definizione  di  significativo potere di mercato a quella data
dalla  Corte  di  giustizia  europea  per  la  nozione  di  posizione
dominante  di  cui  all'articolo  82  del  Trattato  UE. Difatti,  la
Direttiva  quadro,  all'articolo 14, comma 2, afferma che "si presume
che  un  'impresa  disponga di un significativo potere di mercato se,
individualmente  o  congiuntamente  con  altri, gode di una posizione
equivalente  ad  una posizione dominante ossia una posizione di forza
economica  tale  da  consentirle di comportarsi in misura notevole in
modo  indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai
consumatori".
   166. A   livello   nazionale,   l'attivita'  di  accertamento  che
l'Autorita' deve svolgere al fine di verificare l'eventuale esistenza
di  imprese  che  dispongono di un significativo potere di mercato e'
disciplinata dall'art. 17 dal decreto legislativo n. 259 del 1 agosto
2003   recante  il  "Codice  delle  Comunicazioni  elettroniche"  che
recepisce le disposizioni della normativa comunitaria.
   167. Da  un  punto  di  vista  sostanziale,  le  Linee  guida,  al
paragrafo  70,  stabiliscono  che le ANR dovranno fare in modo che le
decisioni  adottate  siano  conformi alla prassi della Commissione ed
alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale
di  primo  grado  in  materia  di  posizione  dominante. Si consideri
tuttavia  che  l'applicazione  ex ante della nozione di significativo
potere  di  mercato  da parte delle ANR richiede un adeguamento delle
modalita'  di  valutazione  del  potere  di  mercato utilizzate dalle
Autorita'  per  la concorrenza, in virtu' della considerazione che le
ANR si baseranno necessariamente su ipotesi diverse da quelle assunte
dalle  prime  nell'applicazione  retrospettiva  dell'articolo  82. In
particolare, le decisioni dell'Autorita' si avvalgono, inter alia, di
elementi di tipo previsionale basati su dati ed informazioni circa le
condizioni  del  mercato  disponibili  al momento dell'adozione della
decisione. L'orizzonte    previsionale    verra'    calibrato   sulla
periodicita'  di riferimento che il Codice delle comunicazioni impone
per  le  analisi  di  mercato, che - come gia' specificato - e' di 18
mesi.
   168. La  quota  di  mercato  detenuta  da  un'impresa  puo' essere
utilizzata    quale    indicatore    del   potere   di   mercato   di
un'impresa. Sebbene  nel  nuovo  quadro  regolamentare il ruolo delle
quote  di mercato nelle analisi concorrenziali risulti ridimensionato
rispetto al precedente quadro normativo, le Linee guida, al paragrafo
75,  ricordano  espressamente  che  "le  quote di mercato sono spesso
usate come indicatore indiretto del potere di mercato".
   169. La  quota  di  mercato pero' non puo' essere utilizzata quale
unico  indicatore  del  potere  di  mercato,  e  le  Linee  guida, al
paragrafo 78, ricordano che le ANR devono
   percio'   "intraprendere   un'analisi  completa  e  globale  delle
caratteristiche  economiche  del mercato rilevante prima di formulare
conclusioni   circa   l'esistenza   di  un  significativo  potere  di
mercato". A  tal  proposito,  vengono  indicati  quali criteri per la
misurazione  del potere di mercato, inter alia, la dimensione globale
dell'impresa,    il   controllo   di   infrastrutture   difficilmente
duplicabili,  le  barriere  all'ingresso,  le  economie di scala e di
diversificazione,  l'integrazione verticale, la rete di distribuzione
e vendita e la concorrenza potenziale.
   170. Le  Linee  guida  stabiliscono altresi', al paragrafo 77, che
"spetta  alle  ANR  decidere  i  criteri  piu' adatti per misurare la
presenza  sul  mercato",  salvo  pero',  come  detto,  fornire alcune
indicazioni  circa  le  modalita'  piu'  adatte in alcuni dei mercati
individuati dalla Raccomandazione.
   171. Con  riguardo  al mercato dei servizi di accesso disaggregato
all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e alle
sottoreti  metalliche,  ai  fini  della  fornitura di servizi a banda
larga e vocali, l'Autorita', ritiene che i criteri piu' rilevanti per
valutare  il  potere delle imprese in esso operanti siano i seguenti:
le   quote  di  mercato,  le  barriere  all'entrata,  la  concorrenza
potenziale,  le  economie  di  scala. Sono  altresi'  considerati  la
facilita'  di  accesso  alle  risorse  finanziarie,  la  presenza  di
vantaggi   tecnologici   ed  altre  caratteristiche  strutturali  del
mercato,   quali   l'integrazione   verticale   degli   operatori,  e
l'esistenza di un contropotere di acquisto della domanda di mercato.

   3.1. L'ANALISI SUL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
   172. Come  gia'  richiamato,  attualmente in Italia il servizio di
accesso  disaggregato  alla  rete  e  sottorete  metallica e' offerto
esclusivamente da Telecom Italia. L'Autorita', al fine di misurare la
dimensione  del  mercato  in  esame,  considera  non  solo le vendite
intercorse   fra   differenti   operatori,   ma  anche  le  forme  di
autoproduzione  attualmente  utilizzate  dagli  operatori  attivi nel
mercato. In  altre  parole  il mercato e' dato dal totale delle linee
che  compongono  la  rete  di  accesso  in rame in capo all'operatore
storico, ossia la somma dei doppini ceduti da Telecom Italia ad altri
operatori  e  delle  linee  di  accesso  vendute  da  tale  operatore
direttamente nei mercati retail.

   3.1.1. LA QUOTA DI MERCATO
   173. Telecom  Italia,  come  risulta  dall'analisi  sviluppata nei
paragrafi  precedenti,  e' proprietaria dell'unica rete di accesso in
rame  disponibile  sull'intero  territorio  italiano,  ed  e' il solo
operatore  che  offre  all'ingrosso i servizi di accesso disaggregato
alle  reti  e alle sottoreti metalliche. La quota di mercato detenuta
dall'operatore storico pertanto e' del 100%.
   174. Sebbene  le  quote  di  mercato siano solo uno dei criteri di
valutazione  per stabilire l'esistenza di una posizione dominante, si
osserva  che, come indicato dalle linee direttrici della Commissione,
"in base ad una giurisprudenza consolidata, la detenzione di quote di
mercato  estremamente  elevate  -  superiori  al 50% - e' di per se',
salvo   situazioni  eccezionali,  una  prova  dell'esistenza  di  una
posizione dominante".
   175. L'analisi  delle  quote  di mercato, sebbene non sufficiente,
conduce  a individuare Telecom Italia come operatore detentore di una
posizione  dominante. Si  sottolinea, peraltro, che tale risultato e'
conseguenza  diretta della particolare natura del mercato, costituito
sulla  base  di  un  obbligo  regolamentare  e  che  non si prevedono
cambiamenti  in  termini  di evoluzione delle quote di mercato almeno
nel breve/medio periodo.
   176. A  supporto di tale valutazione vengono di seguito sviluppate
ulteriori  considerazioni  che  consentono  inoltre di inquadrarla in
un'ottica prospettica.

   3.1.2. I  CRITERI  AGGIUNTIVI PER LA VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO
POTERE   DI  MERCATO:  BARRIERE  ALL'ENTRATA,  ECONOMIE  DI  SCALA  E
CONCORRENZA    POTENZIALE;   INTEGRAZIONE   VERTICALE,   CONTROPOTERE
D'ACQUISTO, ACCESSO ALLE RISORSE FINANZIARIE, BARRIERE AL CAMBIAMENTO
   177. Il  mercato  dell'accesso all'ingrosso dei servizi di accesso
disaggregato  alla  rete e alla sottorete metallica e' caratterizzato
dalla   presenza   di   elevate  barriere  all'ingresso. Infatti,  la
realizzazione  di infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni,
ed  in  particolare  la  creazione di reti di accesso, richiede da un
lato  tempi  molto lunghi e dall'altro rilevanti investimenti in gran
parte non recuperabili (sunk cost) in caso di uscita dal mercato.
   178. L'insieme  di questi due fattori, i significativi costi fissi
per  scavare  e  installare  una  nuova  rete  di  accesso  in rame e
l'asimmetria  temporale  nell'entrata  nel  mercato  tra  incumbent e
operatori  alternativi, attribuisce al primo un vantaggio competitivo
tale    da   scoraggiare   l'ingresso   dei   secondi   nel   mercato
dell'accesso. In  altre parole, l'operatore incumbent ha usufruito di
c.d. first   mover   advantages,   avendo   potuto   effettuare   gli
investimenti  necessari per costruire l'infrastruttura di rete in una
situazione  di  monopolio  nei mercati a monte ed a valle, condizioni
queste  ultime che, come e' evidente, non ricorrono piu' nell'attuale
contesto in cui si trovano ad investire i nuovi operatori.
   179. Le  considerevoli  economie  di  scala  presenti  nel mercato
dell'accesso costituiscono un ulteriore disincentivo all'investimento
da  parte  dei  nuovi operatori. La struttura dei costi dell'accesso,
basata su elevate immobilizzazioni e costi variabili contenuti, rende
il  costo  unitario  decrescente. Peraltro,  tali  economie  non sono
ancora  completamente  sfruttate  in quanto la rete di Telecom Italia
ha,  in media, un tasso di occupazione pari a circa il 54,5% e quindi
non  necessita,  nel  medio  periodo, di investimenti per adeguare la
capacita'  produttiva  a fronte di un eventuale significativo aumento
della  domanda. La presenza di una domanda concentrata in determinate
aree consente lo sfruttamento anche di economie di densita'.
   180. Le  barriere all'ingresso derivanti dalla rilevanza economica
e   dalla   difficolta'  di  recupero  degli  investimenti  risultano
ulteriormente  elevate  dall'accresciuta  competizione  post-ingresso
che,  riducendo  i  prezzi  sul  mercato  finale,  rende  ancora piu'
difficile e lungo il recupero degli investimenti.
   181. Per  quanto  riguarda  la  concorrenza potenziale, le ingenti
barriere  all'ingresso  e le considerevoli economie di scala riducono
la  pressione esercitata sull'incumbent da parte delle imprese che al
momento non sono attive nel mercato dell'accesso diretto. La minaccia
di  ingresso  nel  mercato,  sia  sulla  base di investimenti a lungo
termine che di una strategia del tipo "hit and run" da parte di nuovi
operatori,  e'  priva  di  credibilita'  in  quanto  gli investimenti
necessari   difficilmente  risulterebbero  redditizi. Tali  barriere,
scoraggiando  le  nuove  imprese ad entrare, riducono la possibilita'
per  la concorrenza potenziale di creare una pressione competitiva ai
comportamenti di mercato dell'incumbent.
   182. La  realizzazione di una rete capillare in rame alternativa a
quella di Telecom Italia da parte di un nuovo entrante appare percio'
altamente improbabile nell'orizzonte temporale di breve-medio termine
previsto per l'analisi.
   183. Telecom  Italia  ha  una forte posizione non solo nel mercato
wholesale  dell'accesso  disaggregato  ma  anche  nei  corrispondenti
mercati  retail. La  forte  integrazione  verticale dell'operatore in
posizione   dominante  nel  mercato  dell'ingrosso  puo',  attraverso
effetti  di  leva,  rafforzare il potere competitivo dello stesso nel
mercato al dettaglio. Inoltre, l'assenza di condizioni concorrenziali
per  l'accesso  alle risorse all'ingrosso puo' accentuare le barriere
all'ingresso sui mercati al dettaglio. Con riferimento alla posizione
di  Telecom  Italia,  si  puo'  percio'  osservare  che  il controllo
dell'accesso alla clientela finale, unitamente alla disponibilita' di
risorse  intermedie in capo a tale operatore verticalmente integrato,
determina  una  rilevante  capacita' di influenzare le condizioni del
mercato,   incidendo  sulla  capacita'  di  offerta  degli  operatori
concorrenti  in  termini di costi, tempi di fornitura e tipologia dei
servizi.
   184. Telecom  Italia  e' di fatto l'unico operatore che dispone di
un'effettiva integrazione verticale lungo tutta la catena tecnologica
e   impiantistica   grazie   alla   quale   puo'   beneficiare  della
razionalizzazione  di costi di natura tecnico-operativa ed effettuare
scelte  coordinate  tra  livelli  wholesale e retail della catena del
valore.
   185. L'Autorita'  ha  considerato l'eventualita' che gli operatori
acquirenti  dispongano  di  un  contropotere  di  mercato in grado di
impedire   a   Telecom   Italia   lo   sfruttamento   del  potere  di
mercato. Infatti,  il  significativo  potere  di mercato non consente
automaticamente  all'impresa  che  si trova in posizione dominante di
comportarsi in misura notevole e in modo indipendente dai concorrenti
e   dai   clienti. La   traduzione   del  SMP  in  comportamenti  non
concorrenziali  e'  piu' difficile se gli acquirenti dispongono di un
sufficiente  "countervailing  buyer power", ovvero hanno la capacita'
di contrattare
   da  una  posizione di forza. Tale potere puo' essere esercitato se
l'acquirente domanda considerevoli quantita' e ha la possibilita' (in
tempi  ragionevoli) di  rivolgersi ad altri fornitori, in risposta ad
un aumento del prezzo, concreto o eventuale.
   186. Sulla  base  dell'analisi  condotta,  l'Autorita' ritiene che
Wind  e Fastweb, pur rappresentando, rispettivamente, il 65% e il 31%
della  domanda  di linee di accesso in rame (dato al secondo semestre
2003),  non  abbiano  alternative  credibili  alla rete di accesso di
Telecom Italia e, di conseguenza, non siano in grado di neutralizzare
il  potere  di  cui  dispone  Telecom  Italia, che viceversa, essendo
verticalmente  integrato  non  ha ne' la necessita' ne' gli incentivi
affinche'  altri  operatori  entrino nell'accesso per poi competere a
valle nei mercati retail.
   187. Un  ulteriore  criterio che puo' essere utilmente considerato
ai fini della valutazione della significativo potere di mercato e' la
facilita' di accesso alle risorse finanziarie.
   188. Uno fra i maggiori problemi che le nuove imprese si trovano a
dover  affrontare  e'  quello delle sfavorevoli condizioni di accesso
alle  risorse  finanziarie  necessarie  a  coprire  il  fabbisogno di
capitale,  che tipicamente si manifesta sotto forma di interessi piu'
elevati e di razionamento piu' severo dei fondi. E' evidente che tali
barriere all'ingresso sono da ricondursi non tanto alla struttura del
mercato  sottoposto  ad  analisi,  quanto  a  quella  del mercato dei
capitali. Quest'ultimo  infatti, non operando sempre in condizioni di
efficienza,   discriminerebbe   verso   nuovi   entranti   o  piccole
imprese. Tuttavia,  anche in un mercato dei capitali efficiente quale
quello  ipotizzato  dal  CAPM42, i titoli delle imprese con un grosso
potere  di  mercato  richiedono rendimenti inferiori grazie alla loro
maggiore  stabilita'. Telecom  Italia,  pertanto, in virtu' delle sue
dimensioni,  della  diversificazione  delle  attivita'  e  dei credit
ratings  favorevoli, viene considerato dagli investitori un operatore
poco  rischioso  riuscendo  ad  ottenere  credito  a  condizioni piu'
favorevoli dei nuovi entranti.
   189. Questo  tipo  di  vantaggio  risulta accresciuto negli ultimi
anni  nei  quali  si e' verificato un sensibile calo di interesse del
mercato dei capitali verso il settore delle telecomunicazioni.
   190. In   conclusione,   l'analisi  dei  criteri  addizionali  per
l'accertamento  del  significativo  potere  di  mercato  corrobora il
risultato  della  valutazione  condotta  sulle  quote  di mercato. Si
ritiene  inoltre  che tali condizioni non siano soggette a variazioni
significative     nel    periodo    di    tempo    considerato    per
l'analisi. Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte si
puo'  concludere che l'operatore Telecom Italia detiene una posizione
di  significativo  potere di mercato sull'intero territorio nazionale
relativamente  al mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi
compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai
fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali.

   Quesito   6. L'Autorita'  esprime  l'orientamento  di  individuare
Telecom  Italia  S.p.A. come operatore avente significativo potere di
mercato   nella   fornitura   di   servizi  di  accesso  disaggregato
all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti
metalliche,  ai  fini  della  fornitura  di  servizi  a larga banda e
vocali. Si condivide tale orientamento?

   Le osservazioni degli operatori sul quesito 6
   191. Gli  operatori  intervenuti  in  risposta  alla consultazione
pubblica  condividono  l'orientamento  dell'Autorita'  di individuare
Telecom  Italia  S.p.A. come operatore avente significativo potere di
mercato   nella   fornitura   di   servizi  di  accesso  disaggregato
all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti
metalliche,  ai  fini  della  fornitura  di  servizi  a larga banda e
vocali.
   192. La  maggioranza  degli  operatori  (Albacom,  Atlanet,  Colt,
Eutelia,  Fastweb,  Tiscali e Wind) fornisce ulteriori evidenze circa
la  stabilita'  attuale e prospettica della posizione di dominanza di
Telecom  Italia. Tali  operatori  richiamano  l'attenzione  su alcune
problematiche  in  materia  di barriere all'ingresso e all'uscita nel
mercato  dell'accesso  indiretto e di barriere al cambiamento. Tra le
criticita'   segnalate,   le   principali   difficolta'   riscontrate
riguardano  i seguenti aspetti: "il mancato rispetto del principio di
non  discriminazione,  con  attribuzioni  di costi non pertinenti; la
previsione di modalita' di provisioning eccessivamente vincolanti per
gli  OLO,  in  particolare  nei  casi  di ampliamenti, allorquando TI
adduce  cause  di  indisponibilita'  di  spazi  ovvero  subordina  la
realizzazione ad uno studio di fattibilita'; scarsa trasparenza delle
informazioni   relative  alla  copertura  del  servizio  ULL  e  alle
consistenze  delle  risorse  esistenti  e  disponibili (in termini di
coppie,  spazi disponibili, spazi nei permutatori); vincoli tecnici e
limitazioni poste all'utilizzo dei raccordi di centrale".
   193. Un   operatore   (Telecom  Italia) precisa  che  le  barriere
all'ingresso  sono  significative  nel  mercato  cosi'  come definito
dall'Autorita',  ma  vi  sono aree in cui investire in infrastruttura
propria  puo'  essere  preferibile dal punto di vista degli operatori
alternativi. Inoltre,  l'esistenza  di  economie  di  scala  andrebbe
verificata  a  livello  locale,  laddove  investono  gli OLO. Infine,
l'accesso  alle risorse finanziarie dipende dall'assetto proprietario
dell'impresa  e quindi la partecipazioni di grandi gruppi nazionali e
internazionali  nelle  imprese  di telecomunicazioni consente loro di
accedere     senza     difficolta'     aggiuntive     alle    risorse
finanziarie. Peraltro,   i   piani   di   investimento   recentemente
pubblicati    presuppongono    la   disponibilita'   di   consistenti
finanziamenti dal settore creditizio.
   194. Un  operatore  (AIIP), che in sede di definizione del mercato
rilevante aveva espresso la necessita' di considerare anche i servizi
di accesso bitstream e l'accesso in fibra ottica, ritiene che Telecom
Italia  dovrebbe  essere  notificata  quale operatore avente notevole
forza  di  mercato  in  entrambi  i  mercati. Nel  caso  dei  servizi
bitstream, l'operatore presume che "l'impresa dominante su un mercato
consolidato, come nel caso in esame la rete in accesso in rame, possa
far  leva  sulla  posizione dominante ivi detenuta per estenderla nel
nuovo  mercato". Nel  caso  della fibra ottica "si potrebbe ravvisare
una  posizione  dominante  collettiva di Telecom e Fastweb ...poiche'
comportamenti collusivi tra tali operatori possono apparire probabili
in  ragione  della  compresenza di forti ostacoli alla penetrazione e
della  mancanza di potenziale concorrenza, nonche' in ragione di vari
tipi di legami tra le imprese interessate".

   Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 6
   195. L'Autorita',   sulla   base  dell'analisi  condotta  e  delle
risposte   alla  consultazione  pubblica,  individua  Telecom  Italia
S.p.A. come  operatore  avente  significativo potere di mercato nella
fornitura  di  servizi  di  accesso  disaggregato  all'ingrosso  (ivi
compreso  l'accesso  condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai
fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali.
   196. Con  riferimento  alle  osservazioni  di  alcuni operatori in
merito   alla   necessita'   di   analizzare  la  situazione  locale,
l'Autorita',  pur  sottolineando  che  la  definizione del mercato e'
nazionale,   ritiene   che   anche   considerando   le  ridotte  aree
metropolitane ove si rileva una certa consistenza delle linee in capo
agli  operatori  concorrenti, Telecom Italia mantenga in ogni caso la
propria posizione di dominanza.
   197. In  considerazione  del  grado  di  asimmetria  del  grado di
infrastrutturazione  tra  Telecom Italia e gli operatori alternativi,
degli   elevati   investimenti  e  costi  sommersi  connessi  con  la
realizzazione  delle reti di interconnessione alle centrali di stadio
di  linea,  anche trascurando le condizioni di accesso al mercato dei
capitali,  si ritiene che, almeno nel periodo di riferimento relativo
alla  validita'  della  presente  analisi,  non  possa svilupparsi un
significativo grado di concorrenza nel mercato in oggetto.
   198. Con  riferimento alla posizione espressa da AIIP, l'Autorita'
ritiene  opportuno  riconsiderare  le osservazioni sulla dominanza di
Telecom  Italia  sul  mercato  bitstream,  nell'ambito  dell'apposito
procedimento  istruttorio  sul  mercato  12 della Raccomandazione. In
merito,  invece,  alle  considerazioni sulla dominanza di Fastweb sul
mercato  della  fibra,  l'Autorita'  ribadisce  che,  allo stato, non
possano  essere previsti obblighi ex-ante per alcun operatore in tale
mercato.

   4. DEFINIZIONE  DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN
SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

   4.1. PRINCIPI  E  RIFERIMENTI  NORMATIVI  PER  LA  DEFINIZIONE  DI
OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI
   199. Come  disciplinato  dall'art. 42  del  Codice che traspone in
sede  nazionale  quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso,
perseguendo  gli  obiettivi  stabiliti  dall'art. 8  della  Direttiva
quadro,  spetta  all'Autorita'  di  "incoraggiare  e  garantire forme
adeguate   di  accesso,  interconnessione  ed  interoperabilita'  dei
servizi,  esercitando  le  proprie  competenze  in modo da promuovere
l'efficienza  economica  ed  una  concorrenza sostenibile e recare il
massimo vantaggio agli utenti finali".
   200. Pertanto,   laddove   si   e'   in  presenza  di  un  mercato
caratterizzato dalla presenza di una o piu' imprese che esercitano un
significativo  potere  di  mercato,  l'Autorita'  dovra'  intervenire
imponendo  obblighi  ex-ante  al  fine  di sostenere ed assicurare il
pieno sviluppo della concorrenza.
   201. Il  Codice  e  la  direttiva accesso individuano una serie di
obblighi  da imporre alle imprese che dispongono di notevole forza di
mercato,    in   particolare   in   materia   di   trasparenza,   non
discriminazione,  separazione  contabile,  accesso  e  controllo  dei
prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi.
   202. L'intervento  dell'Autorita'  dovra'  risultare appropriato e
proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.
   203. In  particolare,  l'articolo  46  del Codice, che traspone in
sede  nazionale  quanto disposto dall'art. 9 della Direttiva accesso,
disciplina   l'obbligo  di  trasparenza. L'Autorita',  difatti,  puo'
imporre  obblighi  di trasparenza in relazione all'interconnessione e
all'accesso,   prescrivendo   agli  operatori  di  rendere  pubbliche
determinate informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche,
caratteristiche  della  rete, termini e condizioni per la fornitura e
l'uso, prezzi.
   204. Allo  stesso tempo, l'Autorita' puo' esigere che, nel momento
in  cui  un  operatore  e'  assoggettato  anche  ad  obblighi  di non
discriminazione,  ai  sensi dell'articolo 47 del Codice, che traspone
in  sede  nazionale  quanto  disposto  dall'art. 10  della  Direttiva
accesso,   pubblichi   un'offerta   di  riferimento  sufficientemente
disaggregata  per  garantire  che gli operatori alternativi non siano
costretti  a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il
servizio   richiesto. L'Autorita'   puo',  difatti,  precisare  quali
informazioni  pubblicare,  il  grado  di  dettaglio  richiesto  e  le
modalita'   di   pubblicazione   delle   medesime  ed,  inoltre,  con
provvedimento  motivato,  puo'  imporre  modifiche  alle  offerte  di
riferimento.
   205. La  trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e
dell'interconnessione,  in particolare in materia di prezzi, consente
di accelerare il negoziato relativo a servizi a livello wholesale, di
evitare  le  controversie  e  di  garantire  agli attori presenti sul
mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.
   206. L'articolo  47  del  Codice  prevede  che  l'Autorita'  possa
imporre  obblighi di non discriminazione. Tali obblighi garantiscono,
in   particolare,  che  l'operatore  notificato  applichi  condizioni
equivalenti   in  circostanze  equivalenti  nei  confronti  di  altri
operatori  che  offrono  servizi  equivalenti  ed,  inoltre, che esso
fornisca  a terzi servizi ed informazioni garantendo condizioni ed un
livello  di  qualita'  identici  a  quelli  che assicura per i propri
servizi  o  per  i  servizi  delle  proprie societa' consociate o dei
propri partners commerciali.
   207. Inoltre  l'Autorita'  puo'  imporre  obblighi  di separazione
contabile, cosi' come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che
traspone   in  sede  nazionale  quanto  disposto  dall'art. 11  della
direttiva   accesso. In   particolare,   l'Autorita'  puo'  obbligare
un'impresa  verticalmente  integrata  a  rendere trasparenti i propri
prezzi   all'ingrosso   ed   i   prezzi  dei  trasferimenti  interni,
segnatamente   per  garantire  l'osservanza  di  un  obbligo  di  non
discriminazione  ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso,
per   evitare   sovvenzioni   incrociate  abusive. L'Autorita'  puo',
inoltre,   specificare  i  formati  e  la  metodologia  contabile  da
utilizzare.
   208. Per  agevolare  la verifica dell'osservanza degli obblighi di
trasparenza e di non discriminazione, l'Autorita' puo' richiedere che
siano  prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle
entrate  provenienti da terzi. L'Autorita' puo', altresi', pubblicare
tali   informazioni   in   quanto  utili  per  un  mercato  aperto  e
concorrenziale,  nel  rispetto  della  vigente  normativa nazionale e
comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.
   209. Sempre  nell'ambito  dell'individuazione dei diversi obblighi
normativi  di  cui  si  dispone  al  fine  di promuovere l'efficienza
economica,  una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio
agli  utenti  finali  evitando che un operatore mantenga, ad esempio,
prezzi  ad un livello eccessivamente elevato, l'Autorita', cosi' come
disposto  dall'articolo  50 del Codice che traspone in sede nazionale
quanto  disposto  dall'art. 13  della direttiva accesso, puo' imporre
obblighi  in  materia  di  controllo dei prezzi e di contabilita' dei
costi.
   210. A tal fine, l'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi
di  recupero  dei  costi  o  metodi di determinazione dei prezzi resi
obbligatori  consentano  di  promuovere l'efficienza e la concorrenza
sostenibile  ed,  allo  stesso  tempo,  ottimizzino  i vantaggi per i
consumatori. Al  riguardo,  l'Autorita'  puo'  anche  tener conto dei
prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.
   211. Qualora  un operatore notificato abbia l'obbligo di orientare
i  propri  prezzi  ai  costi,  ha  l'onere  della prova che il prezzo
applicato  si basi sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di
profitto   sugli   investimenti. La   conformita'   al   sistema   di
contabilita'  dei  costi  e'  verificata da un organismo indipendente
dalle  parti  interessate,  avente  specifiche competenze, incaricato
dall'Autorita'.
   212. Infine,  l'Autorita'  puo' imporre (ai sensi dell'art. 49 del
Codice   e   dell'art. 12  della  Direttiva  accesso) agli  operatori
notificati   di   accogliere  richieste  ragionevoli  di  accesso  ed
autorizzare   l'uso   di  determinati  elementi  di  rete  e  risorse
correlate,  nel  caso  in  cui si rilevi come il rifiuto di concedere
l'accesso  o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di
effetto  equivalente  ostacolerebbero  lo sviluppo di una concorrenza
sostenibile sul mercato al dettaglio con conseguenti effetti contrari
agli interessi dell'utente finale.
   213. Agli operatori notificati puo' essere imposto, tra l'altro:
    a. di  concedere  a  terzi  un accesso a determinati elementi e/o
risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
    b. di  negoziare  in  buona  fede  con le imprese che chiedono un
accesso;
    c. di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
    d. di garantire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita
da parte di terzi;
    e. di   concedere   un   accesso  alle  interfacce  tecniche,  ai
protocolli    o    ad   altre   tecnologie   d'importanza   decisiva,
indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi;
    f. di  consentire  la  coubicazione o altre forme di condivisione
degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici, piloni;
    g. di  fornire  determinati  servizi necessari per garantire agli
utenti  l'interoperabilita'  dei  servizi  da  punto a punto, tra cui
risorse  per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le
reti mobili;
    h. di  garantire  l'accesso  ai  sistemi  di supporto operativo o
sistemi  software analoghi necessari per garantire eque condizioni di
concorrenza nella fornitura dei servizi;
    i. di interconnettere reti o risorse di rete.
   L'Autorita' puo', inoltre, associare a tali obblighi condizioni di
equita', ragionevolezza, tempestivita'.
   214. Nel   valutare   l'opportunita'   di   imporre  gli  obblighi
summenzionati,  e  soprattutto  se  tali obblighi siano proporzionati
agli  obiettivi  ed  ai  principi  dell'attivita' di regolamentazione
cosi' come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che
traspone   in   sede  nazionale  quanto  disposto  dall'art. 5  della
Direttiva  accesso  e dall'art. 8 della Direttiva quadro, l'Autorita'
tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
    a. fattibilita'     tecnica     ed     economica    dell'uso    o
dell'installazione  di  risorse  concorrenti,  a  fronte del ritmo di
evoluzione  del  mercato,  tenuto  conto  della  natura e del tipo di
interconnessione e di accesso in questione;
    b. fattibilita'  della fornitura dell'accesso proposto, alla luce
della capacita' disponibile;
    c. investimenti  iniziali del proprietario della risorsa, tenendo
conto dei rischi connessi a tali investimenti;
    d. necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine;
    e. eventuali diritti di proprieta' intellettuale applicabili;
    f. fornitura di servizi paneuropei.

   4.2. LA SITUAZIONE ATTUALE - GLI OBBLIGHI VIGENTI
   215. I  servizi  di  accesso  disaggregato  alla rete locale hanno
consistito   finora  nella  messa  a  disposizione  di  un  operatore
alternativo,  da parte dell'operatore notificato come avente notevole
forza  nel  mercato  della  telefonia  fissa  pubblica,  dei seguenti
servizi  che consentono l'utilizzo disaggregato delle risorse fisiche
della rete dell'operatore notificato medesimo:
    a) servizio di accesso disaggregato alla rete in rame;
    b) servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica;
    c) servizio di co-locazione;
    d) servizio  di  prolungamento  dell'accesso,  solo  nel  caso di
concomitante fornitura di servizi di accesso disaggregato di cui alle
lettere a), b) o c);
    e) servizio   di   canale   numerico,   unicamente   in  caso  di
indisponibilita'  comprovata  dei  servizi di accesso disaggregato di
cui alle lettere a), b) e c).
   216. L'operatore   notificato   fornisce   i  servizi  di  accesso
disaggregato  anche  nelle  modalita'  di accesso condiviso alla rete
locale e di accesso alla sottorete locale.
   217. L'obbligo  di  offrire i servizi di accesso disaggregato alla
rete  locale e' stato imposto dalla normativa nazionale attraverso il
d.P.R. n. 318/97  a  Telecom  Italia, in qualita' di operatore avente
notevole forza sul mercato delle reti telefoniche pubbliche fisse, ed
e'    stato    disciplinato    dall'Autorita'   attraverso   numerosi
provvedimenti. A livello comunitario, l'accesso disaggregato e' stato
disciplinato dal regolamento n. 2887/2000 del 18 dicembre 2000.
   218. I provvedimenti dell'Autorita' che hanno dato attuazione agli
obblighi derivanti dalla normativa di rango primario sono i seguenti:
    Delibera  n. 2/00/CIR  -  Linee  guida  per l'implementazione dei
servizi   di   accesso  disaggregato  a  livello  di  rete  locale  e
disposizioni   per   la   promozione  della  diffusione  dei  servizi
innovativi;
    Delibera  13/00/CIR  - Valutazione dell'offerta di riferimento di
Telecom  Italia  avente  ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali
dei  servizi  di  accesso  disaggregato  a  livello  di rete locale e
procedure  per  le attivita' di predisposizione ed attribuzione degli
spazi di co-locazione;
    Delibera   15/00/CIR  -  Condizioni  economiche  e  modalita'  di
fornitura   del   servizio  di  canale  virtuale  permanente  di  cui
all'art. 5   della   delibera   n. 2/00/CIR:   principi   generali  e
applicazioni  specifiche in relazione ai servizi commerciali x-dsl di
Telecom Italia denominati ring e full business company;
    Delibera n. 15/01/CIR - Integrazione delle linee guida in materia
di  implementazione  dell'accesso  disaggregato  a  livello  di  rete
locale;
    Delibera  24/01/CIR  -  disposizioni  per  l'implementazione  dei
servizi  di  accesso  condiviso a livello di rete locale e di accesso
disaggregato alla sottorete locale;
    Delibera  n. 4/02/CIR  -  Valutazione  e  richiesta  di  modifica
dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia;
    Delibera  n. 02/03/CIR  -  Valutazione  e  richiesta  di modifica
dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia;
    Delibera   n. 03/03/CIR   -   Criteri   per   la  predisposizione
dell'offerta  di  riferimento  2003  mediante  l'introduzione  di  un
sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili;
    Delibera  n. 06/03/CIR - offerte di servizi x-dsl all'ingrosso da
parte  della  societa'  Telecom  Italia  e  modifiche all'offerta per
accessi singoli in modalita' flat;
    Delibera  n. 11/03/CIR - Approvazione dell'offerta di riferimento
per l'anno 2003 di Telecom Italia;
    Delibera n. 183/03/CONS - Misure relative all'offerta pubblica di
servizi mediante l'utilizzo di Radio LAN;
    Delibera  n. 03/04/CIR - Approvazione dell'offerta di riferimento
di Telecom Italia per l'anno 2004.
   219. In  virtu'  di  tale quadro regolamentare, sono stati imposti
all'operatore notificato i seguenti obblighi:
   A. l'obbligo  di  pubblicare un'offerta di riferimento nella quale
siano  contenute  le  modalita'  tecniche  ed  economiche  di offerta
dell'accesso  alla  rete locale ed alle risorse connesse. L'operatore
notificato   deve   allegare   all'offerta   di  interconnessione  di
riferimento  un  manuale di procedura contenente i necessari elementi
tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali;
    i. per   la   effettiva   operativita'  dei  servizi  di  accesso
disaggregato alla rete locale;
    ii. per  la richiesta di ampliamenti degli spazi di co-locazione,
contemplando  anche  la  possibilita' di cessione parziale di spazi e
risorse di co-locazione;
    iii. per  la  cessione  da  parte  di  un  operatore  ad un altro
operatore  del  proprio  contratto  di  co-locazione sottoscritto con
l'operatore notificato;
    iv. per  consentire  all'operatore  di effettuare, direttamente o
mediante  soggetti terzi appositamente designati, sopralluoghi presso
i  siti di proprio interesse nei quali risultano disponibili spazi di
co-locazione,  nonche'  presso  i  siti  per  i  quali  lo  studio di
fattibilita' abbia dato esito negativo;
    v. per  la  raccolta e gestione degli ordinativi per la fornitura
di servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
   Le  procedure per la gestione degli ordinativi per la fornitura di
servizi  di  accesso  disaggregato  alla  rete  locale  sono  atte ad
assicurare almeno:
    vi. la  fornitura  di  Number Portability anche in relazione alle
numerazioni  secondarie  associate  ai  servizi  ISDN  dell'operatore
notificato;
    vii. la    possibilita'    di    richiedere    separatamente   la
disattivazione  della prestazione di Number Portability o dei servizi
di  accesso  disaggregato,  ancorche'  precedentemente  richiesti  in
modalita' congiunta e relativi al medesimo cliente;
    viii. adeguati   meccanismi  per  la  sincronizzazione  fra  piu'
ordinativi di lavoro relativi al medesimo cliente, nel caso di utenza
multilinea e/o multinumero, per il servizio di accesso disaggregato e
per le eventuali richieste di Number Portability;
    ix. la  possibilita',  su  richiesta  del  cliente, di variazione
della  destinazione  d'uso  di  un  servizio di accesso disaggregato,
senza  necessita'  di cessazione del servizio di accesso disaggregato
esistente   e   dell'eventuale   prestazione  di  Number  Portability
associata.
   B. Allo  scopo di garantire un determinato livello di qualita' dei
servizi di accesso, l'operatore notificato e' obbligato, altresi', ad
allegare  all'offerta  di  riferimento  una proposta di Service Level
Agreement  (SLA) contenente tutti gli elementi relativi agli standard
di  qualita'  ed  alle  modalita' di fornitura dei servizi di accesso
disaggregato,  anche  con  riferimento  ai tempi di fornitura massimi
stabiliti. Allo scopo di evitare che tali condizioni contrattuali non
venissero  rispettate  nella pratica, e' stata imposta l'introduzione
di un meccanismo di penalita' applicabile in caso di mancato rispetto
delle stesse.
   C. L'Autorita'   ha  il  potere  di  modificare  tale  offerta  di
riferimento  nei  suoi  contenuti sia di natura tecnica che economica
quando  cio'  sia  giustificato  dalla  necessita'  di  promuovere la
concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica;  l'obbligo  di  soddisfare, nel rispetto dei principi di
non   discriminazione,   trasparenza   e   parita'   di   trattamento
interna-esterna,  le  richieste  di  accesso  disaggregato  di  altri
operatori  alle  stesse  condizioni  applicate alle proprie divisioni
commerciali, con riguardo alla gestione delle
   priorita'  e  dei tempi di fornitura, nonche' alle caratteristiche
tecniche  e  di  qualita'  del  servizio. In  ogni  caso,  qualora la
richiesta  di  fornitura  di  un servizio di accesso disaggregato sia
respinta,  l'operatore  notificato  e' tenuto a fornire all'operatore
interconnesso adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del
rifiuto.
   D. L'obbligo  di  predisporre condizioni economiche di offerta dei
servizi  di  accesso  disaggregato  alla rete locale nel rispetto dei
principi  di  trasparenza,  non  discriminazione  ed  orientamento al
costo,  basando  le  tariffe  sulla  metodologia  dei  costi  storici
pienamente    allocati   (FDC/HCA). Relativamente   alle   condizioni
economiche  di  offerta  del  servizio di accesso condiviso alla rete
locale, i costi ammessi sono solamente quelli incrementali imputabili
alla fornitura del servizio di accesso condiviso.
   E. Ulteriori  condizioni  economiche  di  offerta  dei  servizi di
accesso disaggregato alla rete locale sono:
    a. i  costi  di  locazione  dei  siti  sono pari al costo a metro
quadrato   sostenuto   dall'operatore   notificato   ed   esposto  in
contabilita'  regolatoria;  il  costo  complessivo e' valutato per la
sola  parte di pertinenza dell'operatore richiedente con l'esclusione
delle  aree  non necessarie all'operatore stesso per la fornitura del
proprio servizio;
    b. i  costi  dei  servizi  accessori dell'offerta di co-locazione
sono valutati sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguali ai
costi di trasferimento interni;
    c. i  contributi di disattivazione sono applicabili solo nel caso
in   cui  la  linea  disattivata  che  ritorna  nella  disponibilita'
dell'operatore  notificato  non  sia  oggetto  di  un'attivazione  di
servizi  da parte dell'operatore stesso o di altro operatore (incluso
l'operatore notificato). In caso di disattivazione i canoni a scadere
della linea non sono applicabili;
    d. per il servizio di ADSL su linea ISDN gli oneri per la seconda
linea  in  accesso disaggregato necessaria per attivare tale servizio
sono equiparati a quelli del servizio di accesso condiviso;
    e. nel  caso  di  cessazione del servizio di fonia da parte di un
cliente per cui e' attivo il servizio di accesso condiviso, non sara'
corrisposto  dagli  operatori  alcun contributo e non vi sara' alcuna
variazione di canone di linea che restera' pari a quello previsto dal
servizio di accesso condiviso.
   F. L'operatore  notificato e' tenuto, inoltre, ad offrire numerose
prestazioni  accessorie  dirette a garantire il rispetto dei principi
di  trasparenza  e  non  discriminazione  nell'offerta dei servizi di
accesso  disaggregato alla rete locale. Per queste ragioni, a seguito
della  manifestazione  di  interesse  di  un  operatore  ad  accedere
all'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla
rete  locale,  l'operatore  notificato fornisce, entro 5 giorni dalla
richiesta, un livello minimo di informazioni di dettaglio sui siti di
co-locazione,  quali  ad es. elenco ed ubicazione geografica dei siti
di  co-locazione;  numero  di  linee attestate in relazione a ciascun
sito, ecc.. L'operatore notificato fornisce altresi', a seguito della
manifestazione  di  interesse di un operatore ad accedere all'Offerta
di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale
e   su   richiesta   dell'operatore  medesimo,  entro  5  giorni,  le
informazioni   circa   gli  spazi  e  le  tipologie  di  co-locazione
disponibili  in  relazione  a  ciascun  sito,  secondo  i  tempi e le
modalita' indicati dall'Autorita'.
   G. L'operatore   notificato   e'  tenuto,  altresi',  in  caso  di
richiesta  contestuale del servizio di accesso disaggregato alla rete
locale  e  della prestazione di portabilita' del numero, a gestire le
richieste  in  maniera  unitaria,  con  particolare  riferimento alle
tempistiche  e  modalita' di attivazione della prestazione di accesso
disaggregato e portabilita' del numero.
   H. Nel   trasferimento   dell'accesso  al  cliente  dall'operatore
notificato  all'operatore  interconnesso  e viceversa, e' imposta una
riduzione al minimo dei tempi di interruzione del servizio all'utente
finale, per non generare discriminazioni tra clienti diversi.

   4.3. LE  PROPOSTE DELL'AUTORITA' IN ORDINE AGLI OBBLIGHI SPECIFICI
DA IMPORRE A TELECOM ITALIA
   220. L'Autorita'  ha  espresso  l'orientamento  di  individuare un
mercato  nazionale per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso
(ivi  compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche,
ai  fini  della fornitura di servizi a larga banda e vocali. Inoltre,
l'Autorita'  ha espresso l'orientamento di individuare Telecom Italia
come  operatore  avente  significativo potere di mercato nel medesimo
mercato. Alla  luce  di tali orientamenti e considerati gli strumenti
messi  a  disposizione  da  nuovo  quadro  regolamentare, l'Autorita'
espone  nel seguito le proprie valutazioni in merito agli obblighi da
porre in capo all'operatore individuato come dominante.

   A) OBBLIGO DI TRASPARENZA
   221. Su  un  mercato  all'ingrosso,  un  obbligo di trasparenza e'
giustificato  dalla necessita' per i concorrenti di avere trasparenza
circa  le informazioni tecniche e tariffarie relative alle condizioni
di  accesso  alla  rete dell'operatore storico; questa trasparenza e'
indispensabile,    per    gli    operatori   concorrenti,   ai   fini
dell'elaborazione  dei  piani di investimento e della predisposizione
delle   offerte   sui  mercati  retail. La  trasparenza  sui  mercati
all'ingrosso garantisce inoltre condizioni di certezza che permettono
di prevenire comportamenti discriminatori.

   B) OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE
   222. La  determinazione  di  un  obbligo di non discriminazione in
capo  all'operatore  dominante  si  concretizza  nell'imposizione del
principio  secondo cui tale operatore e' tenuto a fornire prestazioni
equivalenti in condizioni equivalenti.
   223. Nel  caso d'un soggetto verticalmente integrato, l'obbligo di
non  discriminazione  e'  finalizzato  ad  evitare  che  un operatore
dominante favorisca le proprie direzioni commerciali (ovvero societa'
controllate  o  collegate) fornendo  loro  condizioni piu' favorevoli
rispetto a quelle applicate ai propri concorrenti. In particolare, la
non  discriminazione  comporta  un  obbligo di parita' di trattamento
interna ed esterna dei prezzi, e non solo, di cessione delle risorse,
in funzione del reale utilizzo di tali risorse.
   224. Nell'ambito    degli   obblighi   di   non   discriminazione,
l'Autorita'  ritiene  applicabile a Telecom Italia anche l'obbligo di
cui  alla  delibera n. 183/03/CONS, art. 6, comma 2, ove si impone il
rispetto  del  principio  di  non  discriminazione nella fornitura di
servizi  di  unbundling  fra  richieste  relative  ad apparecchiature
terminali  di  tipo tradizionale ed apparecchiature con prolungamento
radio dell'accesso alla rete fissa di tipo R-LAN.

   C) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI UN'OFFERTA DI RIFERIMENTO
   225. Nel  caso  in  cui  un  operatore dominante sia sottoposto ai
predetti  obblighi  di trasparenza e non discriminazione, l'Autorita'
puo'  imporre  la  pubblicazione  di  un'offerta  di  riferimento. In
conformita' al citato quadro regolamentare, l'Autorita' puo' altresi'
imporre modifiche a tale offerta.
   226. L'esistenza   di   un'offerta   di   riferimento  controllata
dall'Autorita'  e'  finalizzata  a  facilitare  le  negoziazioni  tra
operatore  dominante  e  soggetti  concorrenti per le prestazioni dei
servizi  di  accesso in esame; inoltre essa conferisce agli operatori
concorrenti   una  certezza  giuridica  nonche'  la  possibilita'  di
acquisire  solo  le  prestazioni  che  risultano  essere strettamente
necessarie ai fini della predisposizione delle offerte al pubblico.
   227. A  tale  riguardo  l'Autorita' ritiene quindi giustificata la
conferma  dell'obbligo  di presentazione di un'Offerta di Riferimento
per i servizi di accesso disaggregato ed i relativi servizi accessori
da  predisporre  con  il  contenuto minimo ed il livello di dettaglio
gia' disposti nei provvedimenti richiamati al paragrafo 218.
   D) OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI CONTROLLO DEI PREZZI
   228. Come  emerge  dall'analisi  di  mercato  svolta,  il  mercato
dell'accesso  in  rame  e'  caratterizzato dalla presenza di un unico
operatore  dominante,  Telecom  Italia,  integrato verticalmente, che
detiene  la  quasi  totalita'  degli  accessi. Il principale problema
competitivo   in   un   siffatto  contesto  e'  la  possibilita'  per
l'operatore  dominante di utilizzare il proprio potere nel fissare le
tariffe  d'accesso  praticando  prezzi  eccessivi  che,  da  un lato,
riducono   i   margini   concorrenziali   degli  altri  operatori  e,
dall'altro,  si  traducono  in  incrementi  di  prezzo  del canone di
accesso praticato ai consumatori.
   229. Il  maggiore rischio in tal caso e' che l'operatore dominante
possa  applicare  una politica di prezzi a livello retail e wholesale
che da una parte preveda prezzi eccessivi per i consumatori in virtu'
dell'assenza di pressioni concorrenziali e dall'altro generi fenomeni
di  compressione  dei  margini  (margin  squeeze) per  gli  operatori
concorrenti. Tale  fenomeno, comportando una compressione dei margini
per  gli  operatori  alternativi,  ne causa di fatto l'esclusione dal
mercato  dell'accesso  retail. Essendo,  infatti, l'infrastruttura di
accesso  non replicabile per via degli elevati costi non recuperabili
e  degli  eccessivi  tempi  di  realizzazione,  una  compressione dei
margini  comporterebbe  di  fatto  la completa non accessibilita' del
mercato retail per tutti i concorrenti dell'operatore dominante.
   230. Sulla  base  delle  precedenti  considerazioni  e'  possibile
concludere  che  per  consentire  lo  sviluppo  della concorrenza nel
mercato  in  esame,  nonche'  nei  collegati  mercati retail, risulta
necessario,  cosi'  come  previsto dagli articoli 49 e 50 del Codice,
imporre  in capo all'operatore dominante l'obbligo di orientamento al
costo  dei  prezzi  dei  servizi di accesso disaggregato alla rete in
rame e dei correlati servizi accessori.
   231. Il  richiamato  art. 50  ai commi 2 e 3 prevede, tra l'altro,
che  all'operatore  dominante  soggetto  all'obbligo  di  orientare i
prezzi  ai  costi  sia  comunque  garantito  il  recupero  dei  costi
applicando  meccanismi  di  determinazione  dei prezzi che promuovano
l'efficienza  e  la  concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi
per  i  consumatori. Al  fine di determinare i costi di un'efficiente
fornitura,  l'Autorita'  puo'  altresi' approntare una metodologia di
contabilita' dei costi differente da quella usata dagli operatori.
   232. Attualmente  i costi dei servizi di accesso disaggregato sono
valutati  con la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti
(FDC/HCA - Fully Distributed Cost / Historical Cost Accounting).
   233. Come  e' emerso dalle risultanze della precedente analisi, il
mercato  dell'accesso  in  rame  e'  caratterizzato  dall'assenza  di
infrastrutture  alternative  a  quella  dell'operatore dominante e da
elevate  barriere all'ingresso sia tecniche che economiche. La scelta
della  metodologia  contabile  da  applicare  alla  rete  di  accesso
risulta,   pertanto,   determinante  per  consentire  agli  operatori
alternativi  di  operare in tale ambito sviluppando la concorrenza in
tutti i mercati collegati.
   234. Nell'operare tale scelta occorre considerare, da un lato, che
gli  operatori  alternativi  non  hanno la possibilita' di realizzare
infrastrutture  di accesso in rame essendo economicamente sostenibile
la   sola   scelta  dell'accesso  alle  infrastrutture  esistenti  di
proprieta'  dell'operatore  dominante. Dall'altro  lato  e' opportuno
tener  presente  che,  in  assenza  di  infrastrutture  concorrenti ,
l'operatore  dominante  non  ha alcun incentivo all'efficienza e puo'
contare  su  una base di costi reali (rappresentata dai costi storici
HCA/FDC) assai   piu'   contenuta   rispetto   a  quanto  emergerebbe
utilizzando altre metodologie contabili.
   235. Nel  caso  della rete di accesso, infatti, la valutazione dei
costi  con  la  metodologia  dei  costi incrementali di lungo periodo
(LRIC) basati  sui  costi  correnti (CCA) evidenzia nella generalita'
dei  casi  una  sovrastima  del valore dei cespiti rispetto alla loro
valutazione a costi storici (HCA). Come piu' volte riconosciuto anche
a  livello internazionale, tale sovrastima risulterebbe necessaria in
un   mercato   ove   si  attendesse  lo  sviluppo  di  infrastrutture
alternative  in  modo  tale  da  fornire  agli  operatori  la  giusta
indicazione  di  "make  or buy"; tale sovrastima, viceversa, potrebbe
risultare   dannosa   per   la   concorrenza   nel  mercato  italiano
dell'accesso   caratterizzato   di   fatto   da   un'unica   rete  di
distribuzione  di  proprieta'  dell'operatore dominante verticalmente
integrato.
   236. L'impiego  di metodologie contabili diverse dai costi storici
non   comporterebbe,   pertanto,   alcun   beneficio  in  termini  di
concorrenza  e  di  sviluppo di infrastrutture alternative, e sarebbe
idoneo   a   determinare   un   incremento  dei  prezzi  sui  mercati
retail. Infatti,   la  stessa  Telecom  Italia,  per  ottemperare  al
principio  di parita' di trattamento, dovrebbe applicare alla propria
direzione  commerciale  un  transfer charge (prezzo interno) maggiore
rispetto  a  quello  ottenuto  con  la metodologia dei costi storici,
ribaltando infine i maggiori costi sostenuti sul prezzo del canone di
abbonamento corrisposto dagli utenti finali.
   237. E'   quindi  opinione  dell'Autorita'  che  i  costi  storici
rappresentino l'unica metodologia contabile per la determinazione dei
prezzi  dei  servizi  di  accesso alla rete in rame, in quanto, nell'
attuale  contesto nazionale, assicurano il raggiungimento del duplice
obiettivo  di  consentire,  da  un  lato, il pieno recupero dei costi
dell'operatore dominante con un ragionevole margine di profitto sugli
investimenti  e,  dall'altro  lato,  lo  sviluppo della concorrenza a
beneficio dei consumatori.
   238. Alla  luce  di  tali  orientamenti,  ed  in particolare della
conferma  dell'obbligo di offerta dei servizi di accesso disaggregato
alla  rete  in  rame  a  condizioni  orientate  ai costi, l'Autorita'
considera  altresi'  opportuno  il  mantenimento  del  meccanismo  di
network cap introdotto con la Delibera n.3/03/CIR.
   239. Il  network  cap,  rispetto alla tradizionale definizione dei
prezzi anno per anno sulla base del documento contabile approvato, ha
come  principale  vantaggio  la  capacita'  di  simulare la pressione
competitiva  in mercati scarsamente competitivi riuscendo al contempo
a   stimolare  la  ricerca  dell'efficienza  e  gli  investimenti  in
innovazione  dell'operatore oggetto di regolamentazione. Un ulteriore
vantaggio  e'  dato  dalla  possibilita'  per  tutti gli operatori di
prevedere  con  anticipo  le  variazioni economiche medie del paniere
(cd. basket) di  servizi  (fatta salva l'indeterminatezza del fattore
legato  all'indice  dei  prezzi  al  consumo  IPC) e  di  ottenere la
pubblicazione   dell'offerta  di  riferimento  in  anticipo  rispetto
all'anno  di  applicazione. L'effettivo  orientamento  al  costo  dei
prezzi  praticati puo' essere valutato solo a posteriori esaminando i
dati  di contabilita'. Gli eventuali scostamenti possono cosi' essere
tenuti  in  considerazione  in  fase  di  revisione dei parametri del
sistema di network cap.
   240. Sulla   base   delle  precedenti  considerazioni  l'Autorita'
ritiene opportuno confermare l'impiego del sistema di network cap per
la  definizione  dei  prezzi  dei  servizi  di  accesso disaggregato,
utilizzando i parametri descritti nel seguito. I servizi accessori di
colocazione,   invece,  essendo  strettamente  collegati  ai  diversi
impieghi  delle risorse restano fissati sulla base dei costi rilevati
come  pre-consuntivo  dell'esercizio precedente all'annualita' cui si
riferisce l'offerta di riferimento.
   241. Attraverso  l'introduzione del sistema di network cap Telecom
Italia  potra'  pubblicare l'offerta di riferimento entro la data del
31 ottobre dell'anno precedente all'applicazione dell'offerta stessa.
   242. I parametri caratterizzanti il sistema di network cap sono il
periodo  di  applicazione, la composizione del basket dei servizi, il
valore  economico  iniziale  del  basket  ed  il  relativo  indice di
variazione annuale.
   243. Relativamente al periodo di applicazione, l'Autorita' ritiene
opportuno  riferire  il  sistema  in  approvazione  alle  offerte  di
riferimento   per   gli  anni  2005  (a  far  data  dall'approvazione
definitiva  del  provvedimento  di  riesame  degli  obblighi), 2006 e
2007. Infatti,  il  Codice  prevede  l'aggiornamento delle analisi di
mercato  ogni 18 mesi. Cio' comporta che il riesame degli obblighi in
fase  di  approvazione  avverra'  nella seconda meta' del 2006 con la
conseguenza  che  la prima offerta di riferimento che potra' recepire
le  eventuali  revisioni  degli obblighi sara' presumibilmente quella
relativa  al  2008. Un  periodo  di  applicazione triennale, inoltre,
garantisce  agli  operatori  interconnessi  di  svolgere  le  proprie
valutazioni  di  investimenti  disponendo  di  un  congruo  orizzonte
temporale di previsione dei costi dei servizi intermedi di accesso.
   244. Con  riferimento  al paniere dei servizi, l'Autorita' ritiene
che  la composizione attualmente in vigore, introdotta dalla delibera
n. 3/03/CIR,  alla  luce  anche di quanto evidenziato con riferimento
all'Offerta  di  Riferimento  2004  nella  delibera  n. 3/04/CIR, non
risulti oramai pienamente idonea a tutelare gli operatori concorrenti
da eventuali comportamenti anticoncorrenziali da parte dell'operatore
dominante. Cio'  premesso,  l'introduzione  nel  medesimo paniere dei
canoni mensili e del corrispondente prezzo di attivazione dei servizi
appare  essere lo strumento piu' idoneo a garantire agli operatori la
prevista variazione di prezzo.
   245. Il  paniere  dei  servizi di accesso viene ad essere pertanto
cosi' composto:
    a. contributi  di  attivazione, di disattivazione e accessori dei
servizi   di  accesso  disaggregato  alla  rete  locale,  di  accesso
disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso;
    b. contributi  di  qualificazione  xDSL  dei  servizi  di accesso
disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete
locale e di accesso condiviso;
    c. contributi  di  attivazione, di disattivazione e accessori dei
servizi di prolungamento dell'accesso e canale numerico;
    d. canoni mensili di noleggio dei servizi di accesso disaggregato
alla  rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di
accesso condiviso;
    e. canoni del servizio di prolungamento dell'accesso;
    f. canoni del servizio di canale numerico.
   246. Con  riguardo  infine  alle condizioni economiche dei servizi
inclusi  nel  paniere,  l'Autorita'  ritiene opportuno garantire agli
operatori,  che  utilizzano  i  servizi  di  accesso disaggregato, la
prevedibilita'  delle  variazioni  l'efficienza  nonche'  lo  stretto
orientamento  al  costo  dei  prezzi  di  tali servizi. A tal fine il
valore  iniziale  del  basket viene definito confermando per il primo
anno di applicazione - ossia l'offerta di riferimento 2005 - i valori
in vigore nell'offerta di riferimento 2004.
   247. Dall'analisi  delle  evidenze contabili della rete di accesso
fornite  da Telecom Italia, da ultimo con la Contabilita' Regolatoria
2002, emerge inoltre una tendenza alla riduzione dei costi della rete
di  distribuzione  accompagnata da una crescita dei costi di gestione
operatore. L'effetto  congiunto  di  tali variazioni e' una riduzione
dei costi dei transfer charge interni ed una contestuale crescita dei
costi    dichiarati    alla    base    dei    servizi    di   accesso
disaggregato. L'Autorita'   ritiene   che   l'applicazione   ai  soli
operatori  concorrenti  dei  costi di gestione operatori in misura di
oltre il 10% dei restanti costi rappresenta una asimmetria tra quanto
pagato  dagli  operatori alternativi e dalle direzioni commerciali di
Telecom  Italia che non consente l'instaurarsi di un corretto assetto
concorrenziale. Per tali motivazioni, in analogia con quanto disposto
dalla  delibera  n. 4/02/CIR  con  riferimento ai servizi a traffico,
l'Autorita'  ritiene  opportuno  che tali costi siano attribuiti, pur
nella  loro totalita', a tutti i servizi che utilizzano il doppino di
accesso   ivi  inclusi  i  servizi  forniti  alle  proprie  direzioni
commerciali. Cio'  premesso, considerando gli effetti nel tempo delle
variazioni  descritte, l'Autorita' ritiene giustificato prevedere per
ognuno degli anni successivi - ossia le offerte di riferimento 2006 e
2007  -  un  vincolo  massimo  di  variazione  del valore del paniere
complessivo   pari   a   IPC-IPC. Cosi'  come  previsto  dall'attuale
regolamentazione  il  paniere di riferimento per la valutazione delle
variazioni  percentuali e' quello riferito ai dodici mesi antecedenti
il  30  giugno  di  ciascun  anno  di  pubblicazione  dell'offerta di
riferimento.
   248. Per   favorire  lo  sviluppo  delle  infrastrutture  di  rete
alternative  a  quella  di  Telecom  Italia  tramite  l'utilizzo  del
servizio   di   accesso  disaggregato,  l'Autorita'  ritiene  inoltre
opportuno  inserire  uno  specifico sub-cap che consenta di prevenire
l'eventuale  realizzazione  di  sussidi  tra  i  servizi  inclusi nel
paniere  a  svantaggio  del  servizi  di  accesso disaggregato o full
unbundling. A  tal fine si ritiene opportuno introdurre uno specifico
vincolo di sub-cap pari a IPC-IPC da applicare ai seguenti prezzi:
    a. contributi  di  attivazione, di disattivazione e accessori dei
servizi di accesso disaggregato alla rete locale;
    b. contributi  di  qualificazione  xDSL  dei  servizi  di accesso
disaggregato alla rete locale;
    c. canoni mensili di noleggio dei servizi di accesso disaggregato
alla rete locale.
   E) OBBLIGO DI SEPARAZIONE CONTABILE E DI CONTABILITA' DEI COSTI
   249. Ai  sensi dell'art. 50, comma 3, del Codice, come conseguenza
dell'obbligo di orientamento al costo dei servizi di accesso, risulta
necessario  che  l'operatore  dominante  predisponga  un  sistema  di
contabilita'. La finalita' principale della contabilita' regolatoria,
infatti,  e'  quella  di  mettere  in evidenza le componenti di costo
pertinenti ai servizi soggetti all'obbligo di orientamento al costo e
consentirne la certificazione da parte di un revisore indipendente.
   250. Per  un operatore dominante verticalmente integrato, la messa
in   evidenza   dei   prezzi  di  cessione  interna  nel  sistema  di
contabilita'  dei  costi  contribuisce,  inoltre,  alla  verifica del
rispetto dell'obbligo di non discriminazione ed all'individuazione di
eventuali  pratiche tariffarie predatorie, prezzi eccessivi o sussidi
incrociati abusivi.
   251. I  costi  di  una fornitura efficiente dei servizi di accesso
disaggregato  devono  essere  determinati  considerando  i  costi  di
ammortamento,  costi  del  personale e costi esterni relativi ai soli
cespiti  necessari  per  la  fornitura  del  servizio  di  accesso in
rame. Vanno,  pertanto, escluse le componenti di costo non necessarie
alla realizzazione del servizio stesso.
   252. Ai  sensi  dell'art. 50,  comma 1, del Codice, il livello dei
costi  da  considerare  deve tener conto di un'equa remunerazione del
capitale  investito, di livello congruo, in considerazione dei rischi
connessi  e  degli  investimenti per lo sviluppo di reti e di servizi
innovativi. A   tale   riguardo,   l'Autorita'  ha  proposto  che  la
determinazione  del  tasso  di  rendimento  del  capitale  impiegato,
attualmente  fissato  al  13,5%  dalla  delibera  n. 344/01/CIR,  sia
riesaminata  secondo  i  criteri  riportati  dall'allegato  B1  della
delibera 415/04/CONS.

   Quesito   7. Si   condivide  l'orientamento  dell'autorita'  sulla
definizione  degli  obblighi  per  le  imprese  che  dispongono di un
significativo potere di mercato?

   Le osservazioni degli operatori sul quesito 7
   253. Gli  operatori evidenziano le seguenti tematiche di carattere
generale. La  maggior  parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt,
Eutelia,  Fastweb,  Tiscali  e  Wind) sottolinea  l'esigenza  di  una
rigorosa   e   puntuale   specificazione   degli   obblighi  in  capo
all'operatore  SMP. In  particolare  gli  operatori richiedono che il
provvedimento  finale  individui  compiutamente  gli obblighi imposti
all'operatore  dominante  e  presenti  una chiara articolazione degli
stessi  in  rimedi  specifici,  definendo  cosi'  un  doppio  livello
gerarchico  basato  sulla  distinzione tra obblighi generali e rimedi
attuativi  degli  stessi. Un  operatore  (TI), inoltre, ritiene che i
rimedi proposti dall'Autorita' non tengano sufficientemente conto, in
un'ottica  prospettica,  di  fattori quali "l'aumento della pressione
competitiva  per  la  presenza  di  piattaforme  alternative"  e  "le
peculiarita' di alcune aree geografiche del mercato".
   254. Si   riportano  di  seguito  gli  esiti  della  consultazione
pubblica in merito ai singoli aspetti proposti a consultazione.

   A) OBBLIGHI DI TRASPARENZA
   255. Gli  operatori  condividono  la  posizione  dell'Autorita' di
prevedere obblighi di trasparenza in capo all'operatore SMP.
   256. Gran  parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia,
Fastweb, Tiscali e Wind) ha evidenziato l'esigenza che Telecom Italia
renda  disponibili  una  serie  di  ulteriori  informazioni  ritenute
indispensabili   alla  fruizione  del  servizio  (tali  informazioni,
elencate  in  dettaglio  nel documento di risposta alla consultazione
pubblica  comprendono  dati  relativi  alla consistenza della rete di
accesso  in rame, allo spazio disponibile nei siti e nei permutatori,
alla  rete in fibra, al livello di saturazione delle diverse porzioni
della   rete   di   accesso,..) e,   al   riguardo,  ha  sottolineato
l'opportunita'  di  imporre  a Telecom Italia l'obbligo di consentire
una  modalita' di accesso dinamico ai propri data base da parte degli
operatori.
   257. Al riguardo alcuni operatori (Assoprovider) hanno ribadito la
richiesta   che   Telecom  Italia  renda  pubblica  e  aggiornata  la
documentazione  tecnica  in  merito ai servizi di unbundling e shared
access,  riportando  tutti  i  parametri e puntuali indicazioni sulla
qualita'   del   servizio   offerto  in  modo  da  fornire  tutte  le
informazioni  necessarie  agli operatori alternativi nella scelta dei
siti cui attestarsi.
   258. Altri  operatori (Tele 2 e Welcome Italia) hanno sottolineato
che  gli  obblighi  puntuali  di  trasparenza  e  pubblicazione delle
condizioni  tecniche ed economiche debbano riguardare tutti i servizi
offerti da Telecom Italia.
   259. Un  operatore  (TI),  infine,  precisa  che la trasparenza e'
"garantita  ed  assicurata dalla separazione contabile e contabilita'
dei costi, nonche' dalla pubblicazione dell'offerta di riferimento".

   B) OBBLIGHI DI NON DISCRIMINAZIONE
   260. Gli  operatori  concordano con la posizione dell'Autorita' di
garantire   il   rispetto   del   principio  di  non  discriminazione
interna-esterna   nel   caso  di  operatori  dominanti  verticalmente
integrati, quale Telecom Italia.
   261. Gran  parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia,
Fastweb, Tiscali e Wind) ha precisato che le condizioni di parita' di
trattamento  debbano riguardare "non solo le condizioni economiche ma
anche   le   problematiche  di  fornitura  (provisioning) e  qualita'
(assurance)".
   262. In  particolare,  gli  operatori  richiedono  che  le  stesse
procedure  di  provisioning  del  full  unbundling siano praticate da
Telecom Italia anche per il servizio di accesso condiviso. A riguardo
gli  operatori  precisano  che la richiesta di attivazione di accesso
condiviso  da  parte  di un cliente finale debba "poter sovrascrivere
ogni precedente servizio sulla linea, con la sola eventuale eccezione
del  full  unbundling"  e  che,  al  fine  di  ridurre disservizi, la
gestione  del  cliente  debba  essere  effettuata  dal solo operatore
recipient.
   263. Gli   stessi  operatori  hanno  segnalato  che,  ai  fini  di
garantire la non discriminazione e la replicabilita' delle offerte di
Telecom  Italia, i tempi di attivazione garantiti a livello wholesale
dall'operatore dominante, nonche' i tempi di ripristino dei servizi a
fronte  di  guasti,  debbano  essere  inferiori  a  quelli definiti a
livello retail.
   264. Ancora in tema di attivazioni gli operatori sottolineano che,
per  rispetto  del  principio di parita' di trattamento, la capacita'
operativa   massima   di  Telecom  Italia  debba  essere  determinata
valutando le esigenze complessive e ripartita equamente tra tutti gli
operatori,  compresa Telecom Italia; gli operatori aggiungono inoltre
che,  per  ovviare ad eventuali comportamenti discriminatori connessi
ai  problemi  di  saturazione  dei  permutatori, Telecom Italia debba
adottare  "un  meccanismo di auto-provisioning che faccia riferimento
alle  esigenze  aggregate"  e  "che preveda forme di ripartizione dei
costi in quota parte a seconda dell'utilizzo effettivo".
   265. Due  operatori  (Tele 2, Welcome Italia) hanno evidenziato la
necessita'   di   una  semplificazione  delle  condizioni  economiche
praticate  da  Telecom  Italia  per  i  servizi  di  unbundling ed in
particolare  per quelle applicate ai servizi accessori (gli operatori
citano  a  titolo  di  esempio,  i prezzi dei servizi di co-locazione
offerti da Telecom Italia "eccessivamente disaggregati in un notevole
numero  di  sottoservizi offerti solo agli OLO" e in alcuni casi "non
quantificabili a priori" dagli operatori alternativi).
   266. Gli  stessi operatori richiedono inoltre che venga realizzato
un meccanismo di controllo volto a garantire la non discriminazione e
che  tale  sistema sia pubblicato in modo da consentire al mercato di
accertare   che  identiche  condizioni  economiche  del  servizio  di
unbundling  e di shared access siano praticate da Telecom Italia agli
OLO e alle proprie divisioni commerciali.
   267. Alcuni  operatori  (Tele 2, Assoprovider) richiedono, al fine
di assicurare certezza sui costi degli operatori alternativi, che sia
ribadito il principio secondo cui, in caso di cessazione del servizio
di  fonia  da  parte di un cliente di Telecom Italia per il quale sia
attivo il servizio di accesso condiviso, non debba essere corrisposto
dagli  operatori  alcun  contributo  o  canone aggiuntivo a quello di
accesso condiviso.
   268. Altri  operatori  (AIIP) hanno esposto l'esigenza, al fine di
consentire  anche  agli  OTAG di dimensioni minori la possibilita' di
realizzare  proprie  infrastrutture,  sia prevista la possibilita' di
ridurre  lo  spazio minimo per effettuare la co-locazione, in modo da
ridurne i costi fissi e venga eliminato dai contratti di co-locazione
il divieto alla sublocazione degli spazi ottenuti in housing.
   269. Un  operatore  (TI) ha  infine  sottolineato che "il rispetto
dell'obbligo  di  non  discriminazione,  in  termini  di  parita'  di
trattamento   interna-esterna,  viene  attualmente  assicurato  dalla
separazione  contabile  e  contabilita'  dei costi" e che "la parita'
interna  ed esterna e la cessione delle risorse in funzione del reale
utilizzo"  siano  evidenziati  in  modo  esaustivo  nelle  tabelle di
contabilita' regolatoria prodotte e consegnate all'Autorita'.

   C) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI UN'OFFERTA DI RIFERIMENTO
   270. Tutti  gli  operatori  condividono la necessita' di prevedere
l'obbligo di pubblicazione di un'offerta di riferimento per i servizi
di  accesso  disaggregato,  pur  indicando,  a tal riguardo, opinioni
divergenti in merito al livello di dettaglio dell'offerta.
   271. La  maggior  parte  degli  operatori (Albacom, Atlanet, Colt,
Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) ritiene necessario mantenere quanto
proposto  dalle  normative preesistenti e raccolto dall'Autorita' nel
testo   coordinato,   pur  avendo  prodotto  numerose  specificazioni
puntuali su molteplici aspetti del testo sottoposto a consultazione.
   272. In  merito al testo coordinato posto a consultazione anche TI
ha  prodotto  diversi commenti puntuali, soffermandosi in particolare
sulla   esigenza  di  rivedere  alcuni  aspetti  della  procedura  di
passaggio  dei  clienti  tra  i  diversi  servizi di accesso dei vari
operatori. Tale procedura dovrebbe infatti essere orientata a fornire
al  cliente  finale  una interfaccia certa ed univoca per la gestione
dell'attivazione  e  disattivazione  del  servizio:  o  il  donoro il
recipient,   senza  discriminazioni  tra  gli  OLO  (inclusa  Telecom
Italia),   e  tecnologicamente  neutrale,  indipendente  cioe'  dalla
piattaforma  di  rete  su  cui  l'offerta  del  servizio broadband e'
basata.

   D) OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI CONTROLLO DEI PREZZI
   273. Tutti gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorita'
di  confermare l'utilizzo del meccanismo di controllo pluriennale dei
prezzi  (network cap) per i servizi di accesso disaggregato alla rete
locale, tuttavia, hanno presentato alcune osservazioni in merito alle
modalita' applicative dello stesso.
   274. La  maggior  parte  degli  operatori (Albacom, Atlanet, Colt,
Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) richiede all'Autorita' di integrare
l'attuale  modello  di  network  cap  con  una  serie  di  interventi
riguardanti,  da un lato, l'adozione di misure ex ante per evitare il
determinarsi  di  effetti  anticoncorrenziali  e, dall'altro lato, la
revisione  del  meccanismo  proposto  in termini di definizione delle
grandezze  iniziali,  dettaglio  delle  informazioni e fissazione del
vincolo di variazione dei prezzi.
   275. In   particolare,  con  riferimento  al  primo  aspetto,  gli
operatori  richiedono  l'introduzione  di  una  norma  di  intervento
dell'Autorita',  in analogia a quanto previsto dalla regolamentazione
inglese,   nel  caso  in  cui  le  variazioni  tariffarie  effettuate
dall'operatore dominante, pur nel rispetto del meccanismo del network
cap,  producano  effetti  anticoncorrenziali; per lo stesso fine, gli
operatori  ritengono  inoltre  che occorra prevedere distinti sub cap
per i servizi ritenuti "strategici" o per i quali si preveda un forte
incremento  nei  volumi  (tra  cui  ad  esempio  i servizi di accesso
condiviso).
   276. Con  riguardo  al  secondo  punto, gli operatori sottolineano
l'esigenza  di  una  maggiore trasparenza nelle modalita' applicative
del  network  cap volta, oltre che a garantire una delle finalita' di
tale  strumento,  ovvero  l'effettuazione  da  parte  degli operatori
alternativi  di  valutazioni  prospettiche  sulle tariffe dei servizi
considerati  e  alla  predisposizione dei relativi piani commerciali,
anche   a   consentire   la   verifica   della   non  discriminazione
interna-esterna. A  tal fine, gli operatori evidenziano la necessita'
della  determinazione  dei  pesi  dei  servizi  inclusi  nei  panieri
considerando anche i volumi degli omologhi servizi forniti da Telecom
Italia  alle  proprie divisioni commerciali e della pubblicazione del
valore  dei pesi di tutti i servizi inclusi nei panieri, con evidenza
del  contributo  dei  servizi  forniti  internamente  alle  divisioni
commerciali di Telecom Italia.
   277. Al  fine  di  individuare  prontamente  eventuali tendenze di
variazione  nei volumi dei servizi a network cap che possano favorire
la  pratica  di sussidi incrociati da parte dell'operatore dominante,
gli operatori richiedono che per la verifica del rispetto dei vincoli
di  cap  siano  utilizzati  i volumi venduti da Telecom Italia nei 12
mesi precedenti la data di pubblicazione dell'OR.
   278. In merito alla definizione del paniere dei servizi di accesso
disaggregato   sottoposto   al  meccanismo  del  network  cap,  altri
operatori  (Tele  2, Welcome Italia) hanno sottolineato la necessita'
di  un'articolazione dello stesso in piu' panieri, al fine di evitare
pratiche   abusive   di  sussidi  incrociati  tra  servizi  da  parte
dell'operatore  dominante. Le modifiche alla composizione qualitativa
del paniere proposte prevedono l'inclusione nel network cap dei costi
di co-locazione, la separazione dei servizi di accesso dai servizi di
trasporto  essendo  caratterizzati  da  dinamiche  di efficientamento
diverse. Analogamente,  per prevenire sussidi incrociati abusivi, gli
operatori ritengono indispensabile che i servizi relativi all'accesso
disaggregato e quelli all'accesso condiviso siano allocati in panieri
diversi. Per  la stessa finalita', gli operatori richiedono infine di
eliminare  i  diversi  contributi  di  attivazione,  disattivazione e
accessori  dei  servizi  in oggetto consentendo il recupero dei costi
relativi attraverso un unico canone.
   279. Gli  operatori  dissentono  con la proposta dell'Autorita' in
merito  alla fissazione del vincolo massimo di variazione del paniere
complessivo  pari  a  IPC-IPC  e ritengono che la definizione della X
debba  avvenire,  coerentemente  con i vincoli stabiliti per i prezzi
dei  servizi  collegati  (ovvero  dei  mercati  n: 1, 2, 7, 13 e 14),
"sulla   base   di  una  piu'  approfondita  analisi  delle  evidenze
provenienti dalla contabilita' regolatoria di Telecom Italia".
   280. Al  riguardo  un  operatore  (Tele  2) precisa che "i servizi
dell'accesso  all'ingrosso  non sono attualmente in una situazione di
concorrenza  quasi  compiuta"  e  pertanto non ritiene sufficiente un
meccanismo di controllo dei prezzi di tipo IPC-IPC "che e' utilizzato
principalmente   come   meccanismo  di  safeguard  cap";  l'operatore
richiede  pertanto  maggiore trasparenza sui costi e sulle efficienze
dell'operatore    dominante   considerati   dall'Autorita'   per   la
determinazione  del  tasso  di  riduzione  programmata dei prezzi dei
servizi  di accesso disaggregato e presenta i risultati di un'analisi
in  cui  il  valore  stimato  della X, determinato attraverso proprie
elaborazioni   sui   costi   di   Telecom   Italia  desumibili  dalle
contabilita'  regolatorie pubblicate e dai bilanci ufficiali, sarebbe
pari a IPC-13%.
   281. La  maggior parte degli operatori richiede inoltre l'apertura
di  "un  procedimento  ad  hoc  per determinare i valori iniziali dei
prezzi  dei  servizi cui applicare network cap, alla luce anche delle
considerazioni  relative  all'opportunita'  di differenziare il costo
del capitale dell'aggregato Accesso e di escludere i costi dovuti per
l'eccesso  di  capacita'  gia' segnalate nella delibera 03/03/CIR", e
nel  quale "debbano essere considerati gli impegni assunti da Telecom
Italia nell'ambito del procedimento AGCM A/351".
   282. In  merito  alle  modalita'  applicative  del  meccanismo del
network  cap  un operatore (TI) precisa che debba essere definito "un
network cap che in un ragionevole arco pluriennale porti a conseguire
un  obiettivo  di  prezzo  efficiente  su  base  CCA/LRIC, in modo da
fornire corretti segnali al mercato"e che, a tal fine, sia necessaria
una "prima fase rappresentata dal network cap 2005-2007" in cui venga
realizzato  "un  parziale  riallineamento  dei  prezzi verso il costo
CCA/LRIC".

   E) OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE E CONTABILITA' DEI COSTI
   283. Tutti  gli  operatori  condividono  gli orientamenti generali
espressi  dall'Autorita'  in  merito  alla conferma degli obblighi di
separazione  contabile e contabilita' dei costi in capo all'operatore
dominante ma, a riguardo esprimono alcune precisazioni.
   284. Una  parte  degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia,
Fastweb,  Tiscali  e  Wind) ha  precisato  che  "le  informazioni  di
contabilita' regolatoria attualmente previste relativamente alla rete
di  accesso  non  sono  ritenute  sufficientemente  trasparenti e non
offrono  quindi  un  adeguato  livello di confidenza che gli obblighi
relativi all'orientamento ai costi e alla non discriminazione nonche'
il  divieto  di  sussidi  incrociati  siano  stati  adempiuti". Cio',
secondo   quanto   evidenziato   dagli  operatori,  comporterebbe  la
"difficolta'  per  gli  operatori  alternativi di valutare le proprie
opportunita'  strategiche e indirizzare le decisioni di investimento"
oltre  che  l'impossibilita' per altre parti interessate di acquisire
informazioni  rilevanti sia per finalita' di tutela della concorrenza
che    per    eventuali   contributi   alle   attivita'   istruttorie
dell'Autorita'.
   285. Pertanto,  al  fine  di  ovviare  a  tali  problematiche, gli
operatori  sottolineano  la  necessita' che vengano pubblicati output
dettagliati   relativi  alla  separazione  contabile  e  contabilita'
regolatoria  dell'operatore  dominante. In particolare, gli operatori
richiedono  la pubblicazione delle informazioni finanziarie sui costi
di  rete  del servizio ULL, sui costi correnti relativi all'aggregato
regolatorio  Accesso di Telecom Italia e delle metodologie utilizzate
per la determinazione di tali dati.
   286. Nel  contributo  di risposta alla consultazione pubblica, gli
operatori  precisano  inoltre le singole specificazioni e il grado di
dettaglio   con  cui  dovrebbero  essere  fornite  tali  informazioni
richiedendo  che  nella  contabilita' regolatoria resa pubblica venga
altresi'   data  chiara  indicazione  degli  eventuali  aggiustamenti
apportati sui costi per motivi regolamentari.
   287. A   tale   riguardo   altri   operatori  (Tele  2  e  Welcome
Italia) ribadiscono la richiesta che venga "implementata e pubblicata
una  contabilita'  disaggregata  dei  costi  dell'operatore dominante
riferiti  ai singoli elementi di rete relativi l'offerta del servizio
di  unbundling e di shared access" e che la contabilita' si riferisca
"ai costi di tutti i servizi accessori come i costi di co-locazione".
   288. In merito alla predisposizione della contabilita' regolatoria
solo un operatore (TI) non condivide l'orientamento dell'Autorita' di
adottare  la  metodologia  dei  costi  storici pienamente distribuiti
(FDC/HCA) evidenziandone  due principali ordini di motivazioni: da un
lato,  la  necessita'  di  favorire  le infrastrutture alternative e,
dall'altro  lato  l'inadeguatezza  della  modalita'  basata sul costo
storico  per  la  determinazione  del  prezzo  di  tali servizi ed il
completo  recupero  degli  investimenti. In  particolare, l'operatore
sottolinea  che  "un  prezzo  orientato  ai costi storici non sarebbe
rappresentativo  del  reale  valore  della  rete  di  accesso  e  non
manderebbe  al mercato il corretto segnale di make or buy, necessario
per favorire gli investimenti degli operatori in piattaforme analoghe
o  equivalenti o in competizione con quella in rame,..., in linea con
il  principio  di  neutralita'  tecnologica". L'operatore  sottolinea
inoltre  come la scelta di tale metodologia sia difforme dalla prassi
internazionale  e  sia  incoerente  con  gli orientamenti espressi in
precedenza  dall'Autorita'  in tema di contabilita' regolatoria e con
le  modalita'  adottate  per la fissazione dei prezzi del servizio in
oggetto. Sulla  base  di  tali considerazioni l'operatore ritiene che
l'applicazione  dei costi incrementali di lungo periodo (LRIC) basati
sui  costi  correnti  (CCA) sia  la  metodologia  piu'  idonea per la
fissazione dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato.
   289. Un  operatore  (TI) ha sottolineato la necessita' che il tema
relativo  alla contabilita' regolatoria sia trattato in uno specifico
procedimento  finalizzato  a  definire  i  formati  e le modalita' di
calcolo.
   290. Lo  stesso  operatore  ha  inoltre segnalato che l'Autorita',
nell'indicare  le categorie di costi considerati per la fornitura dei
servizi  di  accesso  disaggregato,  omette alcune attivita' ritenute
necessarie   alla  realizzazione  del  servizio  quali  le  attivita'
tecniche  di  provisioning,  le  attivita'  di  customer  care  e  di
fatturazione  e  gestione  delle relazioni commerciali con gli OLO. A
riguardo,  l'operatore  precisa  che  i  costi  specifici per OLO non
debbano  essere  attribuiti  all'aggregato  commerciale in quanto non
utilizzati  da  quest'ultimo e quindi non oggetto di transfer charge,
diversamente  si  determinerebbe  "una  violazione  del  principio di
causalita'  e  pertinenza  dei  costi",  e che non appare motivato il
valore  del 10% indicato dall'Autorita' quale soglia massima relativa
ai costi di gestione operatori.
   291. L'operatore  segnala,  infine,  l'opportunita' di rivedere le
regole  di  misurazione  del  costo  dello shared access in quanto il
criterio   attualmente   utilizzato,  basato  sui  "costi  aggiuntivi
rispetto  a  quelli  sopportati per la fornitura del servizio di full
unbundling"   rispondeva  all'iniziale  "obiettivo  di  sviluppare  i
servizi  xDSL" ma "rischia a lungo andare di creare forti distorsioni
del mercato".
   Le valutazioni dell 'Autorita' sul quesito 7

   A) OBBLIGHI DI TRASPARENZA
   292. L'Autorita',   nel   confermare   la  proposta  di  decisione
relativamente  all'imposizione  obblighi  di  trasparenza  in  capo a
Telecom  Italia,  sulla  base  dell'analisi condotta e delle risposte
alla  consultazione pubblica, intende esprimere le seguenti ulteriori
valutazioni.
   293. La  realizzazione di una rete di accesso attraverso i servizi
di  accesso  disaggregato comporta elevati rischi industriali a causa
degli  ingenti  costi  di  predisposizione  dei  siti  (difficilmente
predicibili) nonche'     degli     elevati     costi     fissi     di
mantenimento. L'Autorita',  al  fine  di  ridurre  l'incertezza nelle
scelte  di investimento da parte degli operatori alternativi, ritiene
che   Telecom  Italia  debba  consentire,  in  qualsiasi  fase  della
negoziazione  dei  contratti  e  durante  la  vigenza  degli  stessi,