(all. 1 - art. 1) (parte 2)
l'accesso  ad ogni informazione sulla propria rete di accesso e sulle
risorse di co-locazione.
   294. Con  specifico  riferimento alla presentazione dei preventivi
di  predisposizione dei siti di co-locazione, l'Autorita' ritiene che
Telecom  Italia  debba  garantire  la  massima trasparenza sui costi,
permettendo  agli  operatori  richiedenti  ogni approfondimento utile
alla valutazione degli stessi, al fine di verificare che le soluzioni
ed  i  costi  proposti  siano ragionevoli ed in linea con i valori di
mercato.
   295. In  merito  alla  disponibilita' delle informazioni richieste
dagli  operatori, l'Autorita' richiama quanto gia' al punto 132 della
delibera   n. 3/04/CIR  ove  viene  precisato  che  "le  informazioni
puntuali  sulle  caratteristiche tecniche e di riempimento della rete
di  distribuzione  dovranno  essere  fornite almeno per i siti aperti
all'ULL con un livello di dettaglio tale da consentire agli operatori
lo  sviluppo  di  una  corretta  pianificazione  commerciale dei loro
servizi". In  tale  sede l'Autorita' ha precisato che le informazioni
dovessero  "comprendere  tutti  i  parametri  necessari ai fini della
verifica  di  disponibilita' di un particolare servizio di accesso ad
una  data  velocita' trasmissiva, secondo quanto previsto dal manuale
delle procedure di unbundling dell 'Offerta di Riferimento".
   296. L'Autorita',   in  considerazione  della  rilevanza  di  tali
elementi  informativi ai fini della pianificazione delle attivita' di
sviluppo   dei   servizi  di  unbundling  da  parte  degli  operatori
concorrenti  e  nel  rispetto  del  principio di non discriminazione,
ritiene che il database predisposto da Telecom Italia debba integrare
tutte    le   informazioni   definite   dalle   precedenti   delibere
dell'Autorita' (2/00/CIR, 13/00/CIR, 11/03/CIR, 3/04/CIR, 1/05/CIR).
   297. In  particolare,  il  database  predisposto da Telecom Italia
deve includere i seguenti elementi:
    a) informazioni sui siti ULL con indicazioni di tipo anagrafico e
tipologia degli impianti di condizionamento ed energia;
    b) lo  spazio  disponibile  nei  siti  e  nei  permutatori con il
dettaglio  dell'occupazione  degli  spazi  per  moduli  unbundling  e
interconnessione e l'occupazione di coppie al permutatore;
    c) la  possibilita'  di  ampliare il sito per moduli unbundling e
interconnessione, distinguendo i casi in cui lo spazio e' disponibile
o e' necessario l'ampliamento della sala;
    d) gli  spazi  modulo  gia'  predisposti liberi o liberabili e le
coppie  al permutatore libere o liberabili secondo quanto all'art. 10
comma 10 della delibera 13/00/CIR;
    e) le  consistenze  di ciascun segmento della rete di accesso con
le  informazioni  sull'occupazione  della  rete primaria e secondaria
dettagliate per ciascuna tecnologia di accesso ammessa;
    f) le  aree  di  copertura  della rete tramite gli elementi della
rete  primaria  e  i civici serviti e servibili dalla rete secondaria
correlata,  i  dati  relativi alla lunghezza puntuale della tratta di
rete primaria e secondaria;
    g) le  attivita' pianificate di ampliamenti/modifiche di porzioni
di  rete  di accesso, ed, in particolare, secondo quanto al punto 135
della  delibera  3/04/CIR, "l'elenco degli stadi di linea che Telecom
Italia  intende  aprire  al servizio xDSL e delle aree in cui intende
operare  ampliamenti  di  risorse  o  lavori di aggiornamento di rete
contestualmente  all'avvio  dei lavori e comunque con almeno due mesi
di  anticipo  rispetto all'avvio della commercializzazione dei propri
servizi all'utenza finale".
   298. In aggiunta, l'Autorita' richiede che Telecom Italia fornisca
con  preavviso  pari almeno a due mesi le informazioni sull'eventuale
inserimento  nella  rete di nuovi apparati/tecnologie trasmissive che
possano modificare l'utilizzo dei cavi in rame.
   299. L'Autorita',   inoltre,  nel  valutare  l'importanza  per  le
decisioni  di  acquisto  degli  operatori  alternativi delle predette
informazioni,  ritiene necessario che il database delle risorse della
rete  di accesso, il cui obbligo di pubblicazione da parte di Telecom
Italia   era   gia'  stato  disposto  dalle  delibere  n.11/03/CIR  e
n.3/04/CIR, sia reso accessibile agli operatori in modalita' dinamica
e contenga dati aggiornati.
   300. In  particolare,  l'Autorita' ritiene che l'aggiornamento del
database  delle risorse della rete di accesso e di co-locazione debba
avvenire  entro 15 giorni dalla variazione nella disponibilita' delle
stesse.
   301. Pertanto,  l'Autorita'  intende  ribadire  quanto  all'art. 2
comma  11  lettera   a) della  delibera  n. 01/05/CIR che dispone che
Telecom Italia consenta "l'accesso, in tempo reale, alle informazioni
aggiornate  di cui al punto 132 della delibera n. 3/04/CIR attraverso
gli  strumenti  informatici  di fornitura dei servizi di unbundling e
shared access".
   302. Il predetto obbligo di accesso dinamico si estende anche alle
informazioni  aggiuntive, elencate al presente paragrafo, che Telecom
Italia   deve   rendere  disponibili  agli  operatori  alternativi. I
medesimi  dati,  assieme ad ogni informazione in merito risorse della
rete di accesso utile alla pianificazione commerciale degli operatori
alternativi,  dovranno  essere  anche  disponibili  e  comunicati,  a
richiesta, in formato elettronico off-line.

   B) OBBLIGHI DI NON DISCRIMINAZIONE
   303. L'Autorita', a seguito dell'analisi condotta e delle risposte
degli  operatori  alla  consultazione pubblica, intende confermare la
posizione   espressa   nella  proposta  di  provvedimento  in  merito
all'imposizione   di   obblighi   di   non  discriminazione  in  capo
all'operatore dominante con le specificazioni di seguito riportate.
   304. L'Autorita'  rileva che la rete di accesso in rame di Telecom
Italia  e'  impiegata  nella  fornitura  di una pluralita' di servizi
comunicazione,  e non soltanto nella fornitura di accesso alle utenze
residenziali   ed   affari. Sulla   base   del   principio   di   non
discriminazione  non sussistono motivazioni per ammettere limitazioni
sulla  base  della  finalita'  d'uso,  ovvero  sulla base del tipo di
servizio o di utenti serviti.
   305. Con  riferimento  alle  osservazioni  esposte dagli operatori
riguardo  alla  difformita'  di  fornitura  per  i diversi servizi di
accesso   disaggregato,   l'Autorita'   ribadisce  che  le  modalita'
attualmente vigenti per il servizio di full unbundling debbano essere
estese  a  tutti i servizi di accesso disaggregato offerti da Telecom
Italia  compreso  lo  shared access, e conferma quanto disposto dalla
delibera n. 1/05/CIR all'art. 2, comma 11, lett. b) e c), che prevede
rispettivamente, "che l'attivazione del servizio di shared access dia
luogo  alla  cessazione  automatica  di  eventuali  servizi  in  ADSL
wholesale  e  sia rigettata in presenza di servizi di full unbundling
di altro operatore" e "l'inclusione della gestione dell'assurance del
servizio di shared access nei meccanismi informatizzati gia' previsti
per  l'unbundling". In particolare, con riferimento a quanto previsto
dalla  lettera b) dell'articolo summenzionato e in base a quanto gia'
previsto dalla delibera 49/05/CIR sulla base della delibera 407/99 in
merito all'allineamento delle condizioni di gestione dei servizi ADSL
wholesale  e  retail  di  Telecom  Italia,  l'Autorita'  precisa  che
l'attivazione del servizio di shared access da' luogo alla cessazione
automatica anche di eventuali servizi xDSL retail di Telecom Italia.
   306. Con  riferimento alle segnalazioni presentate dagli operatori
riguardo  alle  problematiche  di migrazione dei clienti, l'Autorita'
ritiene che, in un contesto generale di applicazione del principio di
non  discriminazione,  debbano  essere  incluse  anche  le  modalita'
operative a garanzia di una fluida e rapida gestione della clientela,
che  consentano  di  ridurre i tempi di attivazione e migrazione e di
minimizzare  i  disservizi e le asimmetrie informative a salvaguardia
degli operatori nuovi entranti.
   307. In   particolare,   con   riferimento  al  servizio  di  full
unbundling,  l'Autorita'  ha  rilevato  che  le modalita' di gestione
attualmente  in  essere,  al fine di mantenere il numero assegnato al
cliente,  non  consentono il passaggio degli utenti in unbundling tra
operatori  concorrenti  senza l'esplicita disattivazione del servizio
da   parte   del   donating,  il  rientro  in  Telecom  Italia  e  la
riattivazione  in  unbundling  da  parte  del recipient, con evidenti
criticita'   in   merito  ai  costi  per  l'utente  ed  ai  tempi  di
transizione. L'Autorita'  ritiene  pertanto  opportuno  che tutti gli
operatori  che  fanno  uso  dei servizi di accesso disaggregato (full
unbundling  o shared access) stipulino accordi reciproci e bilaterali
al  fine di minimizzare, anche mediante opportune comunicazioni verso
Telecom  Italia,  il tempo di disservizio per l'utente sincronizzando
ove  possibile  cessazioni  ed  attivazioni. Tali  accordi dovrebbero
prevedere,  tra  l'altro,  che  al  momento  della disattivazione del
contratto   di   accesso   disaggregato  (full  unbundling  o  shared
access) senza  contestuale  number  portability, l'operatore a cui il
numero ritorna in disponibilita' non lo riassegni per un periodo tale
da consentire ad un nuovo operatore, a cui il cliente intestatario si
e'  eventualmente  rivolto,  di  chiedere  la portabilita' del numero
stesso. L'Autorita' ritiene che un periodo sufficiente a tal fine sia
pari a 30 giorni.
   308. In  particolare,  con  riferimento  alla  number portability,
l'Autorita' precisa che tale prestazione e' finalizzata a tutelare il
diritto  dell'utente  finale  di  scegliere  il  proprio operatore di
telefonia  (art. 80 del Codice). E' pertanto necessario sottolineare,
anche  riguardo  al  servizio di shared access, che la prestazione di
number  portability  non puo' essere condizionata al tipo di servizio
intermedio impiegato dall'operatore alternativo.
   309. Relativamente  alla  modalita'  di  gestione dei passaggi tra
servizi   di   unbundling   e  servizi  di  accesso  delle  divisioni
commerciali  di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene, nel contemperare
le   esigenze   di  favorire  lo  sviluppo  dei  servizi  di  accesso
disaggregato  e  di  garantire agli utenti il diritto di scegliere il
proprio  fornitore  di  servizi di comunicazione, che le procedure di
disattivazione del servizio di full unbundling e di shared access con
contestuale  rientro  in Telecom Italia debbano poter essere trattate
alla  stregua  dei passaggi tra operatori alternativi diversi, ovvero
attivate  su  istanza  dell'operatore  recipient, pur nel rispetto di
opportune asimmetrie a favore degli operatori alternativi.
   310. A  tal  fine, l'Autorita' ritiene che, in tutti i casi in cui
la  procedura  di  passaggio  dia  luogo  alla  disattivazione  di un
servizio   di   accesso   disaggregato,  Telecom  Italia  debba  dare
comunicazione  all'operatore  alternativo  donating  in  merito  alla
disattivazione  del  servizio  disaggregato  con  almeno 20 giorni di
anticipo rispetto alla attuazione della stessa, al fine di consentire
a  quest'ultimo  le  proprie  verifiche  con  il  cliente finale e la
eventuale  riconfigurazione  degli apparati in centrale. La procedura
di   disattivazione   non  ha  luogo  nel  caso  in  cui  l'operatore
alternativo   donating   trasmetta  a  Telecom  Italia,  nei  termini
succitati,  idonea  documentazione attestante la volonta' del cliente
di  mantenere  il  servizio  in  essere. In  tal caso, Telecom Italia
notifica  l'avvenuta  interruzione  della  procedura  di  attivazione
all'operatore recipient.
   311. Per  le attivazione di servizi di accesso disaggregato in cui
l'operatore  donating e' una divisione commerciale di Telecom Italia,
una  societa'  collegata  o controllata da quest'ultima, in linea con
quanto  gia' previsto dalla regolamentazione corrente, Telecom Italia
da  seguito  senza  indugio  all'ordine  di  attivazioni del servizio
secondo  le  normali  procedure  e tempistiche previste dagli SLA del
servizio di accesso disaggregato richiesto.
   312. L'Autorita',   ritiene   che   tutti  gli  operatori  debbano
conservare  copia scritta della dichiarazione di volonta' dell'utente
finale   di   cambiare   operatore  e  di  adesione  all'offerta  del
recipient. Tale  dichiarazione,  recante  ogni  dettaglio  utile alla
risoluzione di eventuali contenziosi tra operatori e tra operatori ed
utenti, viene esibito a richiesta delle parti interessate.
   313. In   merito   al   prezzo  del  servizio  di  shared  access,
l'Autorita'   rilevando   la   necessita'  di  favorire  lo  sviluppo
efficiente  di tale servizio e al fine di garantire la crescita della
concorrenza nei servizi a banda larga, intende ribadire il principio,
gia'  affermato  nelle  delibere  n. 2/03/CIR  e 3/04/CIR, secondo il
quale,  in  caso  di  recesso  del  cliente  finale  dal contratto di
telefonia  con  Telecom  Italia,  l'operatore  in shared access sulla
linea  interessata  continua  a  corrispondere il canone previsto per
l'accesso    condiviso. Diversamente,    ove    il    cliente   abbia
contestualmente  disdetto  il  contratto  di accesso al dettaglio con
Telecom Italia per avvalersi di servizi di telefonia forniti in banda
dati  dall'operatore alternativo (unbundling dati), quest'ultimo deve
corrispondere   un  importo  pari  a  quello  del  servizio  di  full
unbundling. Le condizioni gestionali del servizio di shared access in
tale  caso  risultano equiparate a quelle di gestione del servizio di
full  unbundling. Con  riferimento invece alle risorse ai permutatori
in  centrale l'operatore alternativo ha facolta' di richiedere o meno
la  migrazione  delle  componenti impiantistiche impiegate secondo le
proprie necessita'.
   314. In generale, l'Autorita' ritiene che la fornitura dei servizi
di  shared  access  e  full  unbundling  deve  avvenire  con analoghe
condizioni  di  garanzia  nei confronti degli operatori richiedenti e
dei  clienti  finali e che non sussista alcuna valida motivazione per
limitare l'impiego delle linee di accesso in shared access ed in full
unbundling  a  specifiche finalita' d'uso in merito alla tipologia di
servizi ammessi o di utenza servita.
   315. L'Autorita'   concorda  con  la  considerazione  secondo  cui
l'adozione  di  tempi  massimi  di  provisioning identici tra offerte
retail  e  wholesale  dell'operatore notificato puo' rappresentare un
impedimento   alla   concorrenza,   come   sottolineato  anche  dalla
Commissione  Europea, e pertanto, al fine di garantire agli operatori
la  possibilita'  di  fornire  servizi  ai  propri  clienti  in tempi
confrontabili   con  quelli  di  Telecom  Italia,  nel  rispetto  del
principio  di parita' di trattamento, ed in linea con quanto definito
dalla   delibera   304/03/CONS   per   le   condizioni  di  fornitura
dell'offerta di linee affittate retail e wholesale, ritiene opportuno
confermare   il  principio  secondo  il  quale  i  tempi  massimi  di
fornitura,  nonche'  i  tempi  di ripristino del servizio a fronte di
guasti,  previsti  per  l'offerta  wholesale debbano essere inferiori
rispetto a quelli previsti per l'offerta retail.
   316. L'Autorita'   ritiene   peraltro   che,   laddove  sussistano
diversita'   strutturali   tra   i  servizi  forniti  agli  operatori
alternativi  e  quelli forniti alle direzioni commerciali, sulla base
del   principio   di   parita'   di  trattamento,  le  condizioni  di
provisioning  e  di  assurance  garantite  agli operatori alternativi
devono  comunque  essere  tali  da  assicurare  la replicabilita' dei
servizi  al  dettaglio  di  Telecom  Italia  da parte di un operatore
alternativo efficiente.
   317. Con  riferimento  alle  modalita' di gestione delle richieste
degli  studi  di fattibilita' relativi ai servizi di co-locazione, al
fine di evitare che i tempi per la predisposizione dei suddetti studi
e  la  loro  successiva  analisi da parte degli operatori richiedenti
interferiscano con i tempi di consegna garantiti, l'Autorita' ritiene
utile che i conteggi relativi al calcolo delle penali di provisioning
siano  sospesi  ma  non  azzerati  nel  periodo  intercorrente tra la
consegna   dello   studio   di   fattibilita'  e  l'ordine  da  parte
dell'operatore.
   318. Sulla base delle risultanze del tavolo tecnico sullo spectrum
management  in  merito  all'attivita'  di  qualificazione  xDSL  e in
considerazione  dell'asimmetria  informativa  di Telecom Italia sulle
caratteristiche  del  cavo  e  della linea in ULL/SA, l'Autorita', al
fine   di   garantire   la  parita'  di  trattamento  interna-esterna
nell'ambito  dei  servizi di accesso disaggregato, intende confermare
l'art. 2  comma  11,  lett. d) della delibera n. 1/05/CIR che prevede
"la corresponsione del contributo di qualificazione xDSL in due quote
distinte,  la prima relativa alle attivita' di conteggio del grado di
riempimento  del  cavo,  la seconda relativa al calcolo della massima
velocita'  supportata. Nel  caso  in  cui  l'operatore  non  richieda
garanzie sulla velocita', la seconda quota non e' dovuta".
   319. In particolare, in considerazione di quanto emerso dal tavolo
tecnico   sullo   spectrum  management,  l'Autorita'  rileva  che  le
attivita'  di  conteggio  delle  linee  attive  coinvolgono  tutte le
tecnologie  di  accesso  considerate nel mix di riferimento impiegato
nella  modellazione  del  livello  di interferenza dei cavi, quali ad
es. i  servizi  ISDN ed i servizi CDN in tecnica HDSL. L'attribuzione
dei   costi  relativi  alle  attivita'  di  conteggio  del  grado  di
riempimento del cavo deve pertanto contemplare in eguale misura tutte
le  coppie sulle quali sono attive tecnologie che contribuiscono allo
scenario  interferenziale  di riferimento, incluse quelle che Telecom
Italia   impiega  per  i  propri  servizi  finali. Nelle  more  della
revisione dei sistemi di contabilita' dei costi della rete di accesso
di  Telecom Italia, anche sulla scorta delle presenti indicazioni, ed
in considerazione degli impegni assunti da Telecom Italia nell'ambito
del  procedimento  AGCM  A351  in  merito  al  servizio  in  oggetto,
l'Autorita'  ritiene che il contributo di qualificazione xDSL per gli
anni  2005  e  2006  non sia dovuto e che per l'anno 2007, sulla base
dell'orientamento  al  costo  e  delle  evidenze  della  contabilita'
regolatoria,  sia  sottoposto al regime di network cap secondo quanto
previsto al presente provvedimento.
   320. In   linea   con  l'obiettivo  di  incoraggiare  investimenti
efficienti  e sostenibili, di cui all'art. 13 del Codice, nell'ottica
di garantire un uso efficiente delle risorse di rete nel rispetto del
principio  di  parita' di trattamento, si ribadiscono gli obblighi di
offerta  dei sevizi accessori all'unbundling quali il canale numerico
ed  il  prolungamento  dell'accesso  su  portanti in fibra secondo le
modalita' disposte dalla normativa previgente.
   321. Con  riferimento  al  servizio di canale numerico, al fine di
garantire  agli  operatori  alternativi la possibilita' di fruire dei
servizi  di  unbundling  su  tutto il territorio nazionale, anche nel
caso  di  indisponibilita'  di  risorse  di co-locazione, l'Autorita'
ritiene  necessaria  l'offerta  del  servizio  sostitutivo  di canale
numerico  da  parte  di Telecom Italia in tutti i casi di rifiuto dei
servizi   di   unbundling. L'Autorita'   rileva   che   le  capacita'
inizialmente  previste  per tale servizio (Nx64Kbps fino a 2Mbps) non
sono  allo  stato  consistenti  con le velocita' trasmissive previste
dalle tecniche di trasmissione impiegate con le linee di unbundling e
di shared access. A fine di colmare tale divario, l'Autorita' ritiene
che  l'offerta  del  servizio  di canale numerico debba essere estesa
alle  modalita' NxSHDL con velocita' fino a 9,2Mbps ed alle modalita'
SDH in fibra a 34Mbps.
   322. Inoltre,   in   considerazione   del   diverso   livello   di
infrastrutturazione   degli   operatori  alternativi  sul  territorio
nazionale  con  riferimento  alle  reti  di  trasporto  ed  alle reti
metropolitane,  l'Autorita'  ritiene  necessario  che  Telecom Italia
mantenga  il  servizio  accessorio  di prolungamento dell'accesso con
portanti  in  fibra  al fine di agevolare l'accesso al maggior numero
possibile  di  centrali di stadio di linea. Sono pertanto confermati,
per  la  fornitura del servizio di canale numerico e di prolungamento
dell'accesso  su portanti in fibra gli obblighi, di cui alle delibere
2/00/CIR  e successive modificazioni o integrazioni secondo quanto al
presente provvedimento.
   323. In   particolare   con   riferimento   alla  topologia  delle
infrastrutture  civili di posa dei cavi, si rileva che l'architettura
fisica  della  rete  in  fibra  di  Telecom  Italia  non  prevede  un
collegamento  diretto  tra  tutte le centrali SL e la centrale SGU di
riferimento:   la   rete   e'   infatti  strutturata  in  anelli  che
attraversano   i  diversi  stadi  di  linea  e  la  centrale  SGU  di
pertinenza. L'Autorita'  rileva  che  il  servizio  di  prolungamento
dell'accesso  su  portanti in fibra deve pertanto riguardare tutte le
portanti  e  le  canalizzazioni che Telecom Italia impiega nei propri
anelli  di  collegamento  delle  centrali  SL  con la centrale SGU di
riferimento. Specificamente,   nelle   centrali   SL  che  non  hanno
connessione  diretta  con  l'SGU  di  riferimento tramite portanti ed
opere  civili,  Telecom  Italia  deve  consentire  la  fornitura  del
servizio  di prolungamento di fibra tra SL adiacenti. 323. Per quanto
riguarda  il  servizio  accessorio  di  prolungamento dell'accesso su
canale  numerico,  in  quanto  pertinente  ai  mercati  dei  segmenti
terminali  di  linee  affittate  e dei segmenti di linee affittate su
circuiti  interurbani,  l'Autorita'  rimanda  a  quanto  disposto nel
relativo provvedimento di analisi dei mercati n. 13 e 14.
   324. L'Autorita',  in  considerazione dell'alta rischiosita' della
co-locazione  per  gli  elevati  costi di start up e mantenimento, al
fine  di  incentivare  la  concorrenza  basata  sulle infrastrutture,
ritiene necessario lo sviluppo di una serie di misure volte a rendere
maggiormente  flessibili  i  costi  di  co-locazione. In particolare,
l'Autorita'  ritiene  che la possibilita' di sublocazione degli spazi
in   co-locazione,   costituendo   un   abbattimento  delle  barriere
all'ingresso,  da  un  lato  possa  consentire  agli  operatori  piu'
piccoli,  attualmente  non in grado di sostenere elevati costi fissi,
di   entrare   nel   mercato   per   offrire   servizi  basati  sulle
infrastrutture  e,  dall'altro  lato, possa permettere agli operatori
gia'   infrastrutturati   di   recuperare  parzialmente  i  costi  di
co-locazione. Analogamente,   l'Autorita'   considera  opportuno  che
Telecom  Italia preveda modalita' di cessione, totale e parziale, tra
operatori degli spazi di co-locazione.
   325. Per   le   medesime   considerazioni,   l'Autorita'   ritiene
necessario  che  Telecom Italia preveda modalita' di parzializzazione
dei  costi  di co-locazione e consenta agli operatori alternativi che
acquistano il servizio una maggiore prevedibilita' dei costi relativi
ai  servizi  di co-locazione "a progetto" attraverso la pubblicazione
di  parametri  di  riferimento, ovvero prezzi unitari indicativi, per
ciascuna categoria di costo/livello di servizio.
   326. In  merito  alla  parzializzazione  dei costi di co-locazione
richiesta dagli operatori alternativi, l'Autorita' ritiene necessario
introdurre  una  modalita'  di rateizzazione che preveda la dilazione
del  pagamento  dei  costi  di  predisposizione  dei  siti sul canone
mensile  della singola linea venduta. A tal fine deve essere prevista
in  offerta di riferimento la possibilita' per l'OLO di corrispondere
il prezzo complessivo di predisposizione del sito entro 24 mesi dalla
data  di  realizzazione  della  medesima  da parte di Telecom Italia,
tramite  la  corresponsione di quote mensili per ciascun collegamento
attivato  in  ULL/SA,  in aggiunta al canone ULL/SA. La quota mensile
per   cliente   attivato   e'   determinata   dal  costo  complessivo
dell'offerta, diviso per il numero dei clienti ULL/SA previsto per la
realizzazione  richiesta  e  diviso per 24. Allo scadere dei 24 mesi,
l'operatore  corrisponde a Telecom Italia l'eventuale valore residuo,
cioe'  il  valore  complessivo  al  netto  delle  quote  mensili gia'
versate. L'Autorita'  ritiene  che  24  mesi  siano un arco temporale
sufficiente  a  consentire  agli operatori alternativi di attivare il
numero  utenti  tale da conseguire le economie di scala necessarie al
raggiungimento  dell'obiettivo  di  ritorno  dell'investimento  sulla
singola  centrale. Peraltro,  si  rileva  che  tale modalita' e' gia'
stata  proposta autonomamente da TI nell'ambito degli impegni assunti
con gli operatori nel corso del procedimento A351 dell'AGCM.
   327. Riguardo   alle  procedure  di  ampliamento  degli  spazi  di
co-locazione, l'Autorita' evidenzia la necessita' che venga garantita
da  parte  di  Telecom Italia la certezza dei tempi e dei costi e, al
fine   di   garantire   il  rispetto  del  principio  di  parita'  di
trattamento,  nel  confermare gli obblighi di cui all'art. 2 comma 16
lettera   a   della   delibera   3/04/CIR,  ribadisce  che  il  costo
dell'attivita'  di riordino dei permutatori deve essere ripartito tra
tutti  gli  operatori  in  modo  proporzionale al numero di posizioni
assegnate a ciascun operatore (Telecom Italia inclusa).
   328. Con  riferimento alle modalita' alternative alla co-locazione
fisica,   finalizzate  al  superamento  delle  barriere  all'ingresso
costituite dagli ingenti sunk cost della stessa, l'Autorita' conferma
l'obbligo  per  Telecom  Italia di fornire i servizi di co-mingling e
co-locazione  virtuale  e  le  disposizioni a riguardo previste dalle
delibere 4/02/CIR, 2/03/CIR e 3/04/CIR, anche indipendentemente dalla
disponibilita'  di risorse per la colocazione fisica. Si ribadisce in
particolare  che, per il principio di parita' di trattamento, Telecom
Italia,  nel caso di offerta di co-locazione virtuale con acquisto ed
installazione  dell'apparato da parte di Telecom Italia, e' obbligata
a  fornire  agli  operatori, con prezzi orientati ai costi, tutti gli
apparati  dalla  stessa impiegati per i propri servizi (ovvero quelli
rispondenti  agli  standard  tecnici  internazionali  e  per  i quali
Telecom  Italia  e'  in  grado  di effettuarne la manutenzione), ed a
riportarne  le  relative condizioni tecniche ed economiche in offerta
di riferimento.
   329. Al fine di limitare la possibilita' per l'operatore dominante
di mettere in atto comportamenti anticompetitivi e discriminatori nei
tempi  di  predisposizione  dei  siti  di  co-locazione,  l'Autorita'
ritiene  inoltre  utile  introdurre  in  offerta  di  riferimento  la
possibilita' per l'OLO di acquisire immediatamente in ULL (cosiddetto
ULL  virtuale)(43) -  con un tempo tecnico di preavviso massimo di 30
giorni  -,  attraverso la rete Telecom Italia, qualsiasi collegamento
di  clienti ubicati nell'area di centrale del sito contrattato. A tal
fine  l'Autorita'  ritiene  che  i  servizi  di  fonia e dati offerti
precedentenmete  al  cliente  finale  debbano  continuare  ad  essere
offerti  alle  condizioni  economiche  dei  servizi  regolamentati di
interconnessione ed all'ingrosso fino alla presa di consegna del sito
da parte dell'operatore alternativo.
   330. Analogamente, in caso di richiesta di ampliamento degli spazi
al  permutatore  per i servizi di shared access, di unbundling dati e
full    unbundling,    al    fine    di    prevenire    comportamenti
anticoncorrenziali  da  parte  di  Telecom Italia volti a limitare la
crescita  del  numero  di utenti in accesso disaggregato, l'Autorita'
ritiene   che  quest'ultima  debba  garantire  all'operatore  che  ha
effettuato  la  richiesta di ampliamento, per tutto il periodo tra la
richiesta   stessa   e   l'effettiva  consegna  dell'ampliamento,  la
possibilita'  di  acquisire  immediatamente nuovi clienti mediante il
servizio  bitstream  con  interconnessione  al  DSLAM, il servizio di
raccolta  CPS  ed (in funzione degli esiti della consultazione di cui
alla  delibera  69/05/CONS) il  servizio  di  wholesale line rental a
condizioni  economiche  orientate ai costi ed in linea con quelle dei
relativi servizi di accesso disaggregato.
   331. Infine,  relativamente  all'osservazione  formulata da alcuni
operatori  sull'implementazione di un meccanismo di controllo volto a
garantire   il   rispetto   del   principio  di  non  discriminazione
interna-esterna   da   parte  dell'operatore  dominante,  l'Autorita'
rammenta l'obbligo di separazione contabile e amministrativa disposto
dall'art. 2  della  delibera  152/02/CONS  in capo a Telecom Italia e
ribadito  dall'Autorita'  nella  proposta  di  provvedimento  come di
seguito  dettagliata  con  riferimento  agli  obblighi di separazione
contabile e contabilita' dei costi.

   C) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI UN'OFFERTA DI RIFERIMENTO
   332. Con  specifico  riferimento  all'obbligo  di pubblicazione di
un'offerta  di  riferimento  per  i  servizi di accesso disaggregato,
l'Autorita' ritiene necessario confermare l'obbligo in capo a Telecom
Italia  di  pubblicazione  di  un'offerta  a  validita'  annuale,  da
sottoporre   all'approvazione   dell'Autorita',   recante   tutte  le
principali  condizioni  tecniche ed economiche di offerta previste al
presente provvedimento.
   333. L'Autorita'   sottolinea   che  la  vigenza  dell'offerta  di
riferimento  e' dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di pertinenza
e   che   pertanto   le  eventuali  modifiche  disposte  in  fase  di
approvazione  da  parte  dell'Autorita'  dovranno intendersi riferite
all'intero  periodo  di  vigenza  della  stessa, al fine di garantire
certezza   al  mercato  indipendentemente  dalla  data  di  effettiva
approvazione dell'offerta medesima.

   D) OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI CONTROLLO DEI PREZZI
   334. Con  la  delibera  n. 415/04/CONS  l'Autorita' aveva espresso
l'orientamento di confermare l'utilizzo del meccanismo di network cap
come  strumento  di  controllo  pluriennale dei prezzi dei servizi di
accesso disaggregato alla rete di distribuzione in rame. Le modalita'
applicative  di  tale  meccanismo  prevedevano  un  unico  paniere di
servizi  di  accesso  all'ingrosso,  i cui prezzi iniziali derivavano
dall'ultima offerta di riferimento approvata ed il cui "fattore X" di
efficientamento annuale era fissato in IPC- IPC.
   335. Le  risultanze della consultazione pubblica hanno evidenziato
che   tutti   gli   operatori   condividono  l'orientamento  espresso
dall'Autorita' di voler confermare l'applicazione di un meccanismo di
controllo   pluriennale   dei   prezzi   dei   servizi   di   accesso
disaggregato. Diverse,  invece,  sono  le  posizioni  degli operatori
sulle  modalita' applicative del meccanismo di network cap laddove in
particolare  la  maggior parte degli operatori ritiene che il sistema
di  controllo  pluriennale  dei  prezzi  debba  prevenire pratiche di
prezzi eccessivi e sussidi incrociati abusivi della concorrenza.
   336. I   sussidi   incrociati   tra   servizi   sono  realizzabili
all'interno  del  network  cap  nel  caso  in  cui  i  panieri che lo
compongono  includono un numero eccessivo di servizi, il cui grado di
concorrenza   e'   differenziato   e   la   struttura   di  costi  e'
caratterizzata da pesi nonche' dinamiche di efficienza non omogenei.
   337. Le  pratiche  di sussidi incrociati hanno come fine quello di
disincentivare  la  domanda  di  un  dato  servizio,  il cui grado di
concorrenza e' basso, mantenendo lo stesso ammontare di ricavi totali
dei  servizi  inclusi  nel  paniere  di riferimento. Cio' comporta la
riduzione  dei prezzi dei servizi soggetti ad una maggiore crescita o
una certa pressione competitiva e l'incremento dei prezzi dei servizi
offerti  in  una  situazione  in  cui e' esercitabile maggiormente il
potere di mercato.
   338. Analogamente devono essere inclusi in panieri diversi servizi
con  pesi  e  dinamiche di crescita differenti. Sfruttando il ritardo
temporale  tra  i  volumi  impiegati  per  la  valutazione del ricavo
nominale  del paniere ed i volumi effettivamente venduti, l'operatore
SMP  puo',  infatti,  frenare  lo  sviluppo  del  servizio  a maggior
crescita  allocando  su  quest'ultimo  ricavi nominali da servizi con
volumi stabili o decrescenti.
   339. Fino all'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2005 e alla
proposta di provvedimento di cui alla delibera n. 415/04/CONS non era
stata  riscontrata  la  necessita'  di definire un paniere di servizi
specifico per l'accesso condiviso in ragione del fatto che al termine
del  2004 i volumi venduti dei servizi relativi all'accesso condiviso
sono risultati modesti e di peso economico trascurabile se rapportati
agli  altri  servizi  di  accesso  disaggregato. Nonostante  i volumi
attesi  dei  servizi di accesso condiviso siano in sensibile crescita
per  gli  anni  2005 e 2006, il valore di tale servizio non assumera'
nel   paniere   un   peso   tale  da  impedire  pratiche  di  sussidi
incrociati. Per   tale  ragione  e  in  considerazione  della  tutela
necessaria  ad  un  servizio  il  cui sviluppo e' tuttora in una fase
iniziale,  i servizi di accesso condiviso devono essere inclusi in un
paniere   specifico   distinto   dagli   altri   servizi  di  accesso
all'ingrosso.
   340. I  servizi di prolungamento dell'accesso e di canale numerico
presso  SL  e  SGU  hanno dinamiche di efficienza e grado competitivo
differenti   dai   servizi  di  accesso  disaggregato  alla  rete  di
distribuzione. In    particolare,   il   prolungamento   dell'accesso
rappresenta il servizio di fornitura di cavi in fibra tra la centrale
SL  e la centrale SGU gestito dall'operatore richiedente attraverso i
propri  apparati  trasmissivi. Il  canale  numerico  e',  invece,  il
servizio   sostituitivo  dei  servizi  di  accesso  disaggregato  che
costituisce  un  servizio di linea affittata tra la sede cliente e il
punto di interconnessione con l'operatore.
   341. Anche  i valori di tali servizi risultano relativamente bassi
se   rapportati   ai  ricavi  nominali  del  paniere  unico  proposto
dall'Autorita' con la delibera n. 415/04/CONS.
   342. Alla  luce  di  quanto  premesso, l'Autorita' ritiene che, al
fine  di  prevenire  pratiche  di  prezzi  anti-competitive  da parte
dell'operatore  detentore  di  significativo  potere  di  mercato,  i
panieri  di  servizi  debbano  essere  disaggregati per riflettere le
dinamiche  di efficienza specifiche di ciascun servizio anche in base
al peso che i costi di un dato servizio assumono sui costi totali del
paniere nonche' ai volumi e gli investimenti attesi.
   343. Al  riguardo, l'Autorita' ritiene che i panieri di servizi di
accesso debbano essere distinti in:
     - Paniere  A:  servizi  di  accesso  disaggregato  alla  rete  e
sottorete di distribuzione in rame;
     - Paniere B: servizi di accesso condiviso;
     - Paniere C: servizi di prolungamento dell'accesso;
     - Paniere D: servizi di canale numerico presso SL e SGU.
   344. Al  fine  di  limitare  le pratiche di sussidio tra i diversi
servizi,   l'Autorita'   ritiene   necessario   che  ciascun  paniere
comprenda,  oltre  ai  canoni, anche tutti i contributi relativi alle
prestazioni  accessorie  connesse  al  servizio  stesso (attivazione,
disattivazione,  identificazione  coppia in presenza di interferenza,
rimozione della coppia, SLA plus, ecc.).
   345. In  relazione  alle risultanze della consultazione pubblica e
della   prassi  seguita  attraverso  i  provvedimenti  concernenti  i
meccanismi   di   controllo   pluriennale   dei  prezzi  dei  servizi
all'ingrosso  e  al  dettaglio, l'Autorita' ritiene che il meccanismo
del  network  cap  debba applicarsi alle offerte di riferimento degli
anni  2006  e 2007, considerando i prezzi dell'offerta di riferimento
2005 quali valori iniziali del meccanismo di cap.
   346. In  merito  alle  modalita'  di  fissazione  del  vincolo  di
riduzione  da  applicare  al  meccanismo  di network cap, l'Autorita'
osserva  quanto  segue. Con il documento di consultazione pubblica di
cui  alla  delibera  n. 415/04/CONS,  l'Autorita'  aveva  proposto un
vincolo  di  programmazione  dei  prezzi  del paniere pari a IPC-IPC,
vincolo  che  mantiene  costante, nella media, il valore nominale dei
prezzi   dei  servizi  di  accesso  disaggregato. Tale  proposta  era
giustificata da una parte dalle valutazioni degli andamenti dei costi
sottostanti   i   servizi   di  accesso  cosi'  come  rilevati  dalle
contabilita'  regolatorie  sino  al  2002  e, dall'altra parte, dalla
possibile  revisione  delle  modalita' di attribuzione delle restanti
componenti  di  costo  della  rete  di accesso, cosi' da garantire il
pieno    rispetto   del   principio   di   parita'   di   trattamento
interno-esterno.
   347. Nel  corso  del  procedimento,  l'Autorita'  ha  acquisito da
Telecom  Italia i dati di contabilita' regolatoria riferiti agli anni
2003  e  2004. I  dati  contabili  relativi alla rete di accesso sono
stati   utilizzati,   insieme   ai  corrispondenti  dati  degli  anni
2001-2002,   gia'   a   disposizione   dell'Autorita',   per  stimare
l'evoluzione dei costi complessivi della rete di accesso per gli anni
2005-2007,   che   consente   di  prevedere,  per  l'anno  2007,  una
significativa  riduzione  dei costi relativi alla rete di accesso. E'
stata  inoltre effettuata, a partire dagli stessi dati contabili, una
stima  dell'evoluzione  del  numero  di  coppie  attive,  al  fine di
determinare  il costo unitario dei servizi di accesso, dalla quale si
evince  una  contestuale  diminuzione  del  numero  di  coppie attive
all'anno 2007.
   348. E'  stato  quindi  considerato  l'impatto,  sui costi totali,
della  variazione del tasso di rendimento del capitale, che evolve da
un  valore  di 13,5% ad un valore di 10,2% determinato, nel corso del
procedimento, sulla base della metodologia sottoposta a consultazione
pubblica  nell'allegato B2 alla delibera n. 415/04/CONS e consolidata
in allegato Al alla delibera n. 4/06/CONS.
   349. Relativamente  alle modalita' di attribuzione di alcune delle
componenti  di  costo, l'Autorita', sulla base delle risultanze della
consultazione  pubblica,  ha proceduto ad utilizzare una modalita' di
attribuzione  dei  costi  inerenti  la manutenzione correttiva, sulla
base      dell'applicazione      del     principio     di     parita'
interno-esterno. Infatti,   dall'analisi  dei  dati  di  contabilita'
regolatoria  e  sulla  base  della  metodologia utilizzata da Telecom
Italia,  emerge  che  il  costo medio unitario pagato dalla divisione
commerciale  del medesimo operatore risulta inferiore a quello pagato
dagli operatori alternativi. Cio' in ragione del diverso ed inferiore
valore del costo di manutenzione correttiva attribuito al servizio di
accesso  POTS,  rispetto  a  quello  attribuito ai servizi di accesso
utilizzati  per  la  larga  banda  ed  al fatto che la percentuale di
accessi  POTS  (sul  totale  dei  servizi  di  accesso) utilizzati da
Telecom  Italia  e'  molto  maggiore della corrispondente percentuale
osservabile   per   gli   operatori   alternativi. Si  e',  pertanto,
provveduto   ad   attribuire  il  costo  di  manutenzione  correttiva
(predetto  per  gli  anni  2005-2007) in maniera uniforme su tutte le
coppie  attive  (incluse quelle in unbundling). In tal modo, la quota
di  costo relativa alla manutenzione correttiva e' indipendente dalla
tipologia  di  accesso  utilizzata  sia  da  Telecom Italia che dagli
operatori alternativi.
   350. Il  procedimento  contabile  descritto ai punti precedenti e'
stato  quindi  utilizzato per stimare i valori di costo prospettici a
partire  dal  dato,  esposto  da  Telecom  Italia  nella contabilita'
regolatoria   2004,   di  costo  unitario  del  servizio  di  accesso
disaggregato  (full  unbundiling), mediato sulle differenti tipologie
di    accesso    (POTS,   ADSL,   SDSL) richieste   dagli   operatori
alternativi. Tale  valore risulta pari a 11,03 euro/mese. Proiettando
gli  effetti della valutazione prospettica dei costi e dei volumi per
gli anni 2005-2007, si ottengono i valori di costo per il servizio di
accesso  disaggregato,  da intendersi come valore medio rispetto alle
differenti tipologie di accesso offerte, di seguito riportati:

=====================================================================
                 Anno di riferimento                  |2005|2006|2007
=====================================================================
Costo medio del servizio di accesso disaggregato (full|    |    |
unbundling) Euro/mese)                                |8,81|8,31|7,84

   351. In  merito  quindi  alla  fissazione  del valore obiettivo di
costo,  da  utilizzare  per  la fissazione del prezzo del servizio di
accesso  disaggregato per l'anno 2007, l'Autorita' svolge le seguenti
considerazioni. L'Autorita' ha da sempre considerato una competizione
basata  sulle  infrastrutture  come  presupposto  essenziale  per una
concorrenza  tra  operatori sostenibile, nel medio e lungo periodo, a
beneficio  del  mercato  e  dei  consumatori. Nel  caso  di specie, i
servizi   di   accesso   disaggregato  rappresentano  una  componente
essenziale  per la realizzazione di una competizione infrastrutturale
che  supporti  lo sviluppo dei servizi a larga banda. L'obiettivo che
l'Autorita'  intende  perseguire  e'  quindi  quello  di  ottenere le
migliori  condizioni,  sia  economiche  sia tecniche, dell'offerta di
servizi   di   accesso  disaggregato,  che  possano  incentivare  gli
operatori alternativi ad investire sulle infrastrutture piuttosto che
sulla  rivendita  dei  servizi. Si  deve  inoltre  considerare  che i
servizi  di  accesso  disaggregato  assumeranno  un ruolo sempre piu'
importante  per  sostenere  la  competizione  sui  servizi innovativi
differenti   dalla   voce. Infatti,  l'avanzamento  della  tecnologia
consente di utilizzare il tradizionale doppino anche per servizi dati
a  larga banda a velocita' sempre crescenti (una velocita' di accesso
di   4  mbit/s  e'  considerata  ormai  standard) e  per  servizi  di
diffusione  radio-televisiva. Pertanto, dal tradizionale utilizzo per
la trasmissione della voce e dati per accesso ad Internet a velocita'
medio-basse,  la  coppia  in  rame  si  sta  dimostrando  un supporto
fondamentale   per   l'offerta   di   contenuti   a  valore  aggiunto
(distribuzione  di contenuti musicali e video, streaming audio/video,
diffusione  televisiva). Tale  offerta  puo'  essere anche supportata
attraverso  le offerta di accesso a larga banda wholesale e bitstream
access,   tuttavia  il  servizio  di  accesso  disaggregato  consente
all'operatore alternativo un controllo dei parametri e della qualita'
del  servizio  offerto  non  realizzabile attraverso le offerte sopra
descritte  ed in definitiva il controllo di quelle risorse necessarie
a  poter  formulare  le  proprie  offerte  di  contenuti  in  maniera
flessibile, indipendentemente dalle offerte dell'operatore incumbent.
   352. Alla   luce   delle  precedenti  considerazioni,  l'Autorita'
ritiene  necessario,  ai  fini  del  perseguimento  dell'obiettivo di
incentivazione  alla  concorrenza infrastrutturale e di stimolo degli
operatori  alternativi  all'uso dell'offerta di accesso disaggregato,
fissare, in via prospettica, per il 2007 un prezzo per il servizio di
accesso  disaggregato  di full unbundling che, anticipando di un anno
il  livello di efficientamento stimato per Telecom Italia, rifletta i
costi  del  servizio  estrapolati  per  il  medesimo anno, ossia 7,84
euro/mese. Cio'  premesso,  considerato  il  valore iniziale indicato
nell'offerta   di   riferimento  2005  per  il  servizio  di  accesso
disaggregato   di  full  unbundling  (8,3  euro/mese) un  vincolo  di
riduzione  di  prezzo IPC-X, con X pari al 4,75% (e sulla base di una
ipotesi  di  tasso  IPC  medio  per  gli  anni  2005  e  2006  pari a
2,0%) risulta  necessario  ad  assicurare  un  prezzo per l'anno 2007
orientato ai costi previsti per il medesimo anno.
   353. Sotto  altro  profilo, il prezzo cosi' determinato per l'anno
2007  risulta  peraltro  sostenibile  e coerente con quanto la stessa
Telecom  Italia  pratica  per  l'anno  2005  ed intende praticare per
l'anno  2006. E'  infatti noto che, nell'ambito del caso A351 avviato
dall'Autorita'  Garante  per  la  Concorrenza  e del Mercato, Telecom
Italia  ha  assunto  una  serie  di  impegni  per  la riduzione delle
barriere   all'entrata  e  replicabilita'  nel  mercato  dei  clienti
business   e   per  l'accelerazione  della  concorrenza  nel  mercato
dell'accesso. Con  riferimento  a tale ultimo aspetto, Telecom Italia
si e', tra l'altro, impegnata a riconoscere, su base mensile e per il
periodo   che   intercorre  dal  1/1/2005  al  31/12/2006,  un  bonus
equivalente  a 9,6€/anno, per ogni linea gia' esistente o attivata in
modalita'  unbundling  nel  periodo di vigenza dell'offerta. Con tale
impegno,  il prezzo effettivo del servizio di full unbundling risulta
pari,  negli  anni  2005  e 2006 a 7,5 euro/mese. Pertanto, il prezzo
previsto  per l'anno 2007 appare proporzionato in relazione al prezzo
effettivamente praticato da Telecom Italia per gli anni 2005 e 2006.
   354. Alla   luce  delle  precedenti  considerazioni,  l'Autorita',
ritiene giustificato un vincolo generale di programmazione dei prezzi
per  i  quattro  panieri  A,  B,  C e D pari a IPC-4,75% Tale vincolo
infatti,  seppur  valutato in relazione ai prezzi dei servizi di full
unbundling   riflette   l'evoluzione   prospettica  dei  costi  della
totalita'  dei servizi di accesso disaggregato, sottostanti quindi ai
prezzi dei servizi inclusi nei differenti panieri sopra identificati.
   355. Sulla  base  di  quanto  premesso  i  fattori  di  variazione
percentuale annuale dei prezzi per ciascun paniere di riferimento per
le Offerte di Riferimento degli anni 2006 e 2007 sono pari a:
    Paniere  A: IPC - 4,75%  Paniere B: IPC - 4,75%  Paniere C: IPC -
4,75%  Paniere D: IPC - 4,75%
   356. Con  riferimento ai valori iniziali, le variazioni dei prezzi
per  gli  anni  2006  e  2007 dovranno essere applicate ai prezzi dei
servizi  inclusi  nei  panieri  A,  B,  C  e D, come approvati con la
delibera  n. 1/05/CIR. Per  cio'  che  attiene  ai  valori  di prezzo
relativi  all'anno 2006, con riferimento tra l'altro al prezzo per il
servizio  di  full  unbundling,  si  osserva che Telecom Italia si e'
impegnata,  nell'ambito  del  caso  A351 AGCM, a praticare condizioni
economiche    che   l'Autorita'   ha   giudicato   idonee   al   fine
dell'accelerazione  della  concorrenza nel mercato dell'accesso e che
vengono integralmente richiamate nel presente provvedimento.
   357. L'Autorita' infine ritiene opportuno imporre un sub cap, pari
al  vincolo  di  riduzione  del  corrispondente  paniere,  sui canoni
mensili  dei servizi di accesso disaggregato, al fine di garantire la
migliore  prevedibilita'  sull'andamento  dei  prezzi  dei  servizi a
canone. Si  ritiene  inoltre opportuno imporre il medesimo vincolo di
sub  cap  sui  contributi  relativi  alle attivita' di manutenzione a
vuoto  e  SLA  plus su base richiesta in ragione del ridotto peso che
tali  servizi  assumerebbero  all'interno  dei  rispettivi panieri di
riferimento. L'Autorita'  ritiene  che tali contributi debbano essere
mantenuti  al  fine  di  garantire che le risorse di personale per la
gestione  e  la  manutenzione  della  rete  di  Telecom  Italia siano
impiegate in modo efficiente dagli operatori alternativi.
   358. Con  riferimento  alle  restanti osservazioni degli operatori
circa  le modalita' attuative del meccanismo di controllo dei prezzi,
l'Autorita'  ritiene  che,  anche  nel rispetto dei vincoli posti dal
meccanismo  del  network  cap,  in  particolari  circostanze (come ad
esempio  l'introduzione  di  nuovi servizi considerati strategici), a
causa   delle   inevitabili   asimmetrie   informative   a  vantaggio
dell'operatore    dominante,    potrebbero    determinarsi    effetti
anticompetitivi   e   ritiene   pertanto   opportuno   prevedere   la
possibilita'   di   intervento   per  l'Autorita'  nel  caso  in  cui
l'applicazione   di   prezzi   proposti  da  Telecom  Italia,  seppur
formalmente    corretti,   comportasse   effetti   distorsivi   della
concorrenza.
   359. In  merito  poi  al  periodo  di  riferimento del paniere dei
consumi   utilizzato   per  valutare  il  rispetto  del  network  cap
l'Autorita'  ritiene  che,  in  considerazione dei tempi "tecnici" di
consolidamento  e  validazione dei dati effettivi di consumo, non sia
possibile comprimerne ulteriormente i tempi di elaborazione e ritiene
pertanto  opportuno confermare che i volumi di vendita considerati ai
fini  della  verifica  del  network  cap per l'offerta di riferimento
dell'anno  successivo  (presentata  da  Telecom  Italia  entro  il 30
ottobre  di  ciascun  anno),  siano  quelli  relativi  ai dodici mesi
antecedenti il 30 giugno dell'anno in corso.

   E) Obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi
   360. Nel  confermare  la  propria proposta di decisione, a seguito
dell'analisi  eseguita  e  dei  contributi  forniti  dagli  operatori
nell'ambito   della   consultazione   pubblica,  l'Autorita'  intende
effettuare alcune valutazioni aggiuntive.
   361. L'attuale  regolamentazione  prevede, a sostegno delle misure
di  controllo dei prezzi e nel rispetto del principio di trasparenza,
l'obbligo  in  capo  a Telecom Italia di predisporre una contabilita'
regolatoria   soggetta   a   certificazione   da  un  soggetto  terzo
indipendente e alla pubblicazione.
   362. Relativamente   ai   criteri   di   predisposizione  di  tale
contabilita'    regolatoria   l'Autorita'   intende   confermare   la
metodologia   a   costi   storici   pienamente  distribuiti  (modello
FDC/HCA) in  considerazione della scarsa contendibilita', anche nella
valutazione  di  lungo  periodo,  del  mercato dei servizi di accesso
disaggregato, che non giustifica quindi l'adozione di metodologie per
la valutazione dei cespiti a costi correnti.
   363. Al riguardo, si rileva come tale scelta sia in sintonia con i
precedenti orientamenti espressi da questa Autorita' e dall'Autorita'
Garante  della Concorrenza e del Mercato(44). Infatti, la metodologia
a  costi  storici pienamente distribuiti risulta, nel sopra delineato
contesto   nazionale   del   mercato  in  esame,  la  piu'  idonea  a
salvaguardare  il processo concorrenziale ed a tutelare gli interessi
dei consumatori finali.
   364. In  primo  luogo, l'individuazione del mercato rilevante, che
ha  condotto all'inclusione della sola rete in rame ed all'esclusione
delle altre reti di accesso ai servizi di telecomunicazioni, comporta
che  i  prezzi  dei  servizi  di unbundling non debbano rappresentare
degli  indicatori  volti  a favorire la costruzione di reti basate su
tecnologie  trasmissive  alternative, poiche', come detto, i relativi
servizi  all'ingrosso  rientrano  in  altri  ambiti  di  mercato. Ne'
d'altra  parte  appare ragionevole sostenere che allo stato attuale i
prezzi  di tali servizi possano incentivare gli operatori a costruire
altre  reti  di accesso in rame. Di conseguenza, non appare rilevante
il  costo  attuale  della costruzione di una rete di accesso in rame,
quanto piuttosto il costo storicamente sopportato dall' incumbent.
   365. In secondo luogo, una metodologia di contabilita' regolatoria
non  orientata  ai costi storici comporterebbe, nell'attuale contesto
nazionale,  un  ingiustificato  incremento  dei prezzi dei servizi di
accesso,  che,  stante  gli obblighi di non discriminazione in capo a
Telecom  Italia, si riverbererebbe interamente sui prezzi dei servizi
finali  di  telecomunicazioni  a  danno,  in  ultima  istanza,  degli
interessi dei consumatori e, piu' in generale, del benessere sociale.
   366. Nel   confermare   le   modalita'  di  predisposizione  della
contabilita'   regolatoria   di   cui   alla   delibera  152/02/CONS,
l'Autorita'  ritiene opportuno che il formato e le specificazioni dei
singoli elementi contabili siano rivisti nell'ambito di uno specifico
procedimento,  che  provveda  anche  ad  un  riesame  dei  criteri di
attribuzione  di  alcune  delle  componenti  di  costo  della rete di
accesso.
   367. Infine,   con  specifico  riferimento  alle  misure  volte  a
realizzare  la separazione amministrativa e contabile, a garanzia del
principio  di  parita'  di  trattamento  interno  esterno,  ai  sensi
dell'art. 48  del  Codice  ed  in linea con l'art. 2 comma 12 lett. f
della  legge  481  del 14 novembre 1995 e con l'art. 1, comma 8 della
legge  n. 249  del 31 luglio 1997, l'Autorita' ribadisce gli obblighi
di  cui  all'art. 2  della  delibera  152/02/CONS,  precisando quanto
segue:
    - Telecom  Italia  e'  tenuta  ad  assicurare  la  realizzazione,
mediante  opportune misure organizzative soggette a verifica da parte
dell'Autorita',  della  separazione amministrativa e contabile tra le
unita'  organizzative  preposte  alla  vendita  dei  servizi finali e
quelle preposte alla gestione della rete di accesso; tale separazione
dovra'  garantire una opportuna visibilita' dei centri di costo delle
funzioni  operative  di  rete  distinte  da  quelli  delle  attivita'
commerciali.
    - Telecom  Italia  da'  evidenza  del  rispetto  del principio di
parita' di trattamento interna/esterna sugli aspetti di fornitura dei
servizi  (provisioning) e  di  garanzia  della qualita' e rispondenza
alle    specifiche   tecniche   delle   attivita'   necessarie   alla
realizzazione   degli  stessi  (assurance). Telecom  Italia  comunica
all'Autorita'  le  modalita'  e  le  condizioni di fornitura previste
negli  ordinativi  interni  e  negli  accordi tra funzioni di rete ed
operatori  alternativi,  nonche' ogni altra informazione necessaria a
verificare la parita' di trattamento.
    - Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto
di   una   relazione  periodica  da  parte  di  Telecom  Italia. Tale
relazione,   da  presentarsi  ogni  sei  mesi,  riporta  una  tabella
comparativa dei valori misurati da Telecom Italia degli indicatori di
cui  all'allegato  C  della delibera n. 152/02/CONS, in modo tale che
sia  possibile  verificare  la qualita' erogata alle proprie funzioni
commerciali  e  agli operatori alternativi che fanno uso dei medesimi
beni intermedi.
    - Telecom Italia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto
la  propria  responsabilita' una relazione annuale, certificata da un
soggetto  terzo,  che comprovi la separazione tra sistemi informativi
delle  funzioni  di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione
indica  inoltre  quali  misure siano adottate per impedire l'utilizzo
dei  dati  riservati  relativi  alla  clientela  degli  operatori, in
possesso  delle funzioni di rete di accesso, da parte delle divisioni
commerciali dell'operatore notificato.
   368. Con  specifico  riferimento  al  tasso  di  remunerazione del
capitale  ed  alla  proposta  di calcolo di cui all'allegato B2 della
consultazione  pubblica  si  rimanda  a  quanto  all'allegato A1 alla
delibera  n. 4/06/CONS. Ai  fini del presente provvedimento il valore
del  tasso di remunerazione del capitale e' fissato pari al valore di
10,2%.

   4.4. MISURE A GARANZIA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI
   369. L'Autorita'   al   fine   di   garantire  il  rispetto  delle
disposizioni a garanzia degli diritti degli utenti finali di cui agli
artt. 70, 71, 72, 80 del Codice relativi rispettivamente alla stipula
dei  contratti  ed  alle modalita' di recesso, alla trasparenza delle
informazioni,  alla qualita' dei servizi offerti ed alla portabilita'
del numero, ritiene necessario che le modalita' operative di gestione
dei  contratti  relativi ai servizi di accesso disaggregato prevedano
che:
    a. ogni  operatore  alternativo  che impiega i servizi di accesso
disaggregato  fornisce adeguata informativa ai propri i utenti finali
sui  servizi  forniti ed attivabili, con particolare riferimento alla
impossibilita'  di  attivare  le  prestazioni  di  carrier selection,
carrier  preselection  o  di  accesso  dati  in banda larga con altri
operatori.
    b. l'operatore   alternativo   che  impiega  servizi  di  accesso
disaggregato  e  che riceve dal proprio utente finale la richiesta di
recesso  del  servizio,  entro  20  giorni dalla ricezione provvede a
darne  comunicazione  all'operatore  notificato  ed  a  restituire  a
quest'ultimo il controllo della linea oggetto di recesso.
    c. l'operatore titolare della numerazione che rientra in possesso
di  quest'ultima  a  seguito  del  recesso  di un servizio di accesso
disaggregato senza contestuale portabilita' del numero, garantisce di
non  riutilizzare  tale numero per un periodo di almeno di 20 giorni,
al  fine  di  consentire  la successiva richiesta di portabilita' del
numero  da  parte  dell'operatore  titolare  del  nuovo contratto con
l'utente  finale. Gli  operatori  stipulano  in  tal senso accordi di
gestione  sincronizzata  della  portabilita'  del  numero  in caso di
passaggio  di  un  utente  tra due operatori che impiegano servizi di
accesso disaggregato.
    d. l'operatore  notificato e gli operatori alternativi concordano
modalita' di gestione sincronizzata volte a minimizzare il periodo di
disservizio  all'utente  finale  sia  nel  caso  di  passaggio  ad un
operatore  alternativo  (inclusi  il  caso di passaggio tra operatori
alternativi), sia nel caso di rientro all'operatore notificato.
    e. l'operatore  notificato e gli operatori alternativi conservano
in  forma  scritta  idonea  documentazione attestante la volonta' del
cliente di sottoscrivere il contratto di accesso.
    f. l'operatore  notificato e gli operatori alternativi mantengono
in  forma  scritta  idonea  documentazione  attestante la volonta' di
recesso  da  parte  del cliente dai servizi di accesso dell'operatore
preesistente e la esibiscono in caso di contestazioni.
    g. gli  operatori  alternativi,  in  caso  di  interruzione delle
procedure  di passaggio tra operatori, conservano in forma scritta la
documentazione  attestante  la  volonta'  del cliente di mantenere il
contratto  con  il  fornitore preesistente e la esibiscono in caso di
contestazioni.

   5. L'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
   370. L'analisi di impatto regolamentare e' presentato all'allegato
B  alla  delibera  n. 4/06/CONS. Alla  luce  della considerazioni ivi
svolte, l'Autorita' ritiene che i benefici attesi dall'adozione delle
misure in oggetto, con particolare riguardo all'utenza finale ed alla
concorrenza,  appaiono  superiori  ai costi per l'impresa interessata
dal   provvedimento,  essenzialmente  riconducibili  ai  suoi  minori
ricavi.


                                                          Appendice A

   Definizioni
   ABR  -  Available  Bit  Rate(Bit  Rate  Disponibile): Categoria di
servizio  ATM  per  la  quale  le  caratteristiche: di  trasferimento
fornite dalla rete possono variare durante la connessione
   Accesso  Disaggregato:  Istituto  mediante  il  quale un operatore
rende   disponibili,  a  qualsiasi  altro  operatore  che  ne  faccia
richiesta   per   la   fornitura  di  un  servizio  di  comunicazione
elettronica, dei singoli elementi dell'infrastruttura di rete in modo
non discriminatorio e in qualsiasi punto tecnicamente ragionevole. In
genere,  il  servizio di accesso disaggregato puo' comprendere sia la
disponibilita'  fisica/virtuale  dell'elemento  di  rete  sia  alcune
funzioni    basilari   di   manutenzione   dello   stesso. L"'accesso
disaggregato  alla  rete locale", include sia l'accesso completamente
disaggregato  alla  rete  locale  (full  unbundling),  sia  l'accesso
condiviso  alla  rete  locale;  esso  non  implica  cambiamenti della
proprieta' della rete locale.
   Armadio  Di  Distribuzione:  Punto  di  sezionamento  fra  rete di
distribuzione  primaria  e  secondaria che rappresenta un elemento di
elasticita'. Chiamato  anche armadio di distribuzione primario. Ha la
funzione di migliorare l'occupazione della rete entrante, proveniente
dalla  centrale,  rispetto  a quella della rete uscente che collega i
distributori.
   ATM  -  Asynchronous Transfer Mode: una modalita' di trasferimento
dati  nel  quale l'informazione e' organizzata in celle. E' asincrono
nel  senso  che  la  ricorrenza  delle  celle contenenti informazione
generate da un utente non e' necessariamente periodica.
   Borchia Di Utente: Vedi Terminazione di utente.
   Cavo  A  Coppie  Simmetriche:  Cavo  in  realizzato  con coppie di
conduttori  fisicamente  ed  elettricamente  simmetrici rispetto alla
terra.
   CBR:  Una  categoria  di  servizi ATM che supporta trasporto a bit
rate  costante  o  garantito  per  applicazioni  quali  video,  voce,
emulazione  di  circuito,  e che richiedono un rigoroso controllo dei
tempi e dei parametri prestazionali.
   Centrale Internazionale- Lo stadio di commutazione avente funzioni
di interconnessione tra giunzioni nazionali e internazionali (livello
1 della gerarchia di commutazione dell'operatore notificato).
   Circuiti   Diretti  Numerici  -  Servizio  offerto  dall'operatore
notificato  che consiste nell'affitto di circuiti semi-permanenti, di
capacita' da 1.2 kb/s a 2.048 Mb/s, realizzati sulla apposita rete di
RED 1/0.
   Circuito Analogico Canale tra due punti della rete che permette la
trasmissione di segnali analogici. Il canale e' caratterizzato da una
certa larghezza di banda, un certo rapporto segnale/rumore, ecc. (per
esempio un canale POTS da 4 kHz, un canale FDM su infrastruttura HFC,
ecc.). Un canale analogico puo' quindi essere utilizzato anche per la
trasmissione  di  segnali numerici, tramite l'impiego di modulatori e
demodulatori numerici, ma non necessariamente.
   Circuito  Numerico  Canale  logico  tra  due  punti della rete che
permette  la  trasmissione di un flusso di bit, indipendentemente dal
mezzo   fisico,   dagli  apparati  eventualmente  presenti  lungo  il
collegamento  (per es. amplificatori e rigeneratori), dalla topologia
della  rete  attraverso  cui  e'  realizzato il collegamento, ecc. Un
canale  numerico  e'  caratterizzato  innanzitutto dalla frequenza di
cifra  (per  esempio  canali  a  64 kb/s, canali a 2.048 Mb/s, ecc.),
quindi    dalle    caratteristiche   di   interfaccia   fisica   (per
es. Racc. ITU-T  G.703) e  di struttura di trama (per es. Racc. ITU-T
G.704). Inoltre, dovra' essere specificata in modo opportuno anche la
qualita'  del  circuito  offerto,  per esempio in termini di tassi di
errore,  tassi  di slip controllati, jitter, ritardo di trasmissione,
affidabilita', ecc.
   Circuito  Semi-Permanente  Circuito realizzato attraverso una rete
di  ripartitori  meccanici  o  elettronici  al  fine di stabilire una
connessione  punto-punto per un tempo indefinito, emulando, per cosi'
dire,  la  posa di un sistema di linea dedicato (esempio: un circuito
CDN). Al  contrario,  un  circuito commutato viene stabilito in tempo
reale,   alla  richiesta  di  connessione  da  parte  di  un  utente,
interpretando la segnalazione relativa (esempio: un circuito ISDN).
   CVP  - Circuito  Virtuale  Permanente  di  tipo  ATM: collegamento
virtuale  dedicato,  in  maniera semipermanente, tra due punti fisici
realizzato  attraverso una rete ATM ed una infrastruttura trasmissiva
a larga banda ad esempio con tecnologia xDSL, oppure con terminazioni
SDH. Il  collegamento  consente  il  trasporto  dell'informazione con
specificati parametri di garanzia di qualita' del servizio.
   DECT Standard  ETSI  e  tecnologia  per  la  fornitura  in  ambito
pubblico e privato di servizi mobili senza filo.
   Distributore  Elemento di separazione tra la rete di distribuzione
secondaria  in  cavo  a  coppie  simmetriche  metalliche  e i singoli
raccordi di utente. Chiamato anche distributore secondario.
   Distributore  Ottico  Elemento  di  rete che svolge la funzione di
estrazione   di   fibre  da  un  cavo  di  maggiore  potenzialita'  e
connessione di cavi di minore potenzialita'.
   Distributore  Elemento di separazione tra la rete di distribuzione
secondaria  in  cavo  a  coppie  simmetriche  metalliche  e i singoli
raccordi di utente. Chiamato anche distributore secondario.
   DSLAM  - DSL Access Multiplexer: affascia lato utente i modem xDSL
sui  quali  si  attestano  le  linee d'utente xDSL raccolte. Realizza
funzioni   di   multiplazione   delle  suddette  linee  xDSL  su  una
interfaccia a larga banda con protocollo di tipo ATM od IP.
   ETSI    -   European   Telecommunications   Standards   Institute:
l'organismo europeo il cui compito e' quello di definire gli standard
e le raccomandazioni dell'industria europea di telecomunicazioni.
   Full  ULL  (full  unbundling): "accesso completamente disaggregato
alla  rete  locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla
rete  locale  o  alla  sottorete locale dell'operatore notificato che
autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla
coppia elicoidale metallica nel caso di accesso alla rete metallica;
   HDF: Hand-Over Distribution Frame. Vedi PERMUTATORE DI SCAMBIO.
   IP  Internet  Protocol:  protocollo originariamente sviluppato dal
dipartimento  di  difesa  americano  al  fine  di  far  interlavorare
computer  dissimili  attraverso  una  rete. Questo  protocollo lavora
congiuntamente  con  il  livello  superiore  TCP  (Trasmission Contro
Protocol) e   viene  identificato  come  TCP/IP. E'  assimilabile  al
livello 3 OSI.
   ISDN  Rete  numerica  che  permette  la  fornitura  di  servizi di
telefonia  pubblica  in  connettivita'  numerica end-to-end e servizi
dati.
   ITU-T  International Telecommunication Union - Telecommunications:
l'organismo  internazionale  il cui compito e' quello di definire gli
standard   e  le  raccomandazioni  dell'industria  internazionale  di
telecomunicazioni.
   MDF Main Distribution Frame. Vedi PERMUTATORE
   Multiplatore/Multiplex  (MUX) Elemento  di  rete che connette alla
centrale   locale   piu'   utenti   su   flussi   numerici   (segnali
multipli) senza effettuare concentrazione.
   Multiplex Sincrono   Di   Utente  Apparato  SDH  che  effettua  la
raccolta,  multiplazione e trasmissione di canali telefonici e dati a
bassa  capacita'  tra  i  singoli  utenti  e  i  rispettivi centri di
servizio (SGU, SL, RED 1/0).
   Permutatore  (Urbano) Main  Distribution  Frame nella terminologia
inglese. Elemento  posto  in  centrale  al  confine  tra  la  rete di
distribuzione e l'autocommutatore. Svolge le funzioni di terminazione
e  numerazione  della  rete  metallica  e  consente  la  funzione  di
permutazione,    protezione    e   sezionamento   tra   la   rete   e
l'autocommutatore.
   PDH - Plesiochronous   Digital  Hicrarchy  Gerarchia  standard  di
multiplazione   numerica   definita  dal  CCITT  (ora  ITU-T) per  la
trasmissione  in  reti  telefoniche  numeriche  (Racc. ITU-T  G.702 e
Racc. collegate). E'  basata  sulla multiplazione numerica asincrona,
cioe'  sulla  tecnica  della  giustificazione  di bit che permette di
multiplare segnali numerici asincroni.
   POTS   Rete  pubblica  di  telefonia  che  consente  la  fornitura
end-to-end   di   servizi  di  telefonia  pubblica  in  connettivita'
analogica di tipo 3.1 kHz
   Raccordo  Di  Utente  Singola  coppia simmetrica metallica che dal
distributore arriva alla terminazione di utente.
   Rete  Di  Abbonato Rete  che  comprende  tutti i sistemi e le reti
private presso la sede dell'utente.
   Rete  Di  Distribuzione  Svolge  le  stesse funzioni della rete di
accesso. Mentre  con  rete  di distribuzione si intende usualmente la
porzione  di  rete  locale  realizzata  da collegamenti metallici (ma
anche   fibra   in   taluni  casi) e  apparecchiature  passive  quali
distributori  e  ripartitori,  il  termine  rete  di  accesso e' piu'
generico  e  indica  una porzione di rete locale che puo' comprendere
anche  apparati  trasmissivi  di  diverso  tipo quali multiplatori di
utente,  Sistemi  di Accesso Flessibile, Sistemi di Accesso Sincrono,
ecc. Il  termine  rete di distribuzione non e' definito formalmente e
nel  presente  contesto  normativo  non  viene  usato, se non in casi
specifici  per  indicare  specifiche  porzioni  di  rete di accesso e
quando non sono possibili ambiguita'.
   Rete Di Distribuzione  Eletrica  Rete  in  cui ogni coppia uscente
dalla centrale locale (SGU o SL) raggiunge il distributore secondario
attraverso un punto di sezionamento (armadio di distribuzione).
   Rete Di Distribuzione in Fibra Complesso di portanti fisici basati
su  fibra  ottica  che  si estende  dal  telaio di terminazione fibra
presso la centrale locale SGU fino alla sede ottica.
   Rete  Di  Distribuzione  in  fibra  primaria  Parte  della rete di
distribuzione  in fibra ottica compresa tra il telaio di terminazione
fibra  sito  presso  l'edificio della centrale locale (SGU o SL) e il
distributore ottico incluso.
   Rete  Di  Distribuzione  in  fibra  secondari  Parte della rete di
distribuzione  in  fibra  ottica  compresa tra il distributore ottico
escluso e la terminazione fibra posta nella sede ottica.
   Rete  Di  Distribuzione  Complesso  di  portanti  fisici basati su
coppie simmetriche (doppini) metalliche e terminazioni che si estende
dal  permutatore  presso la centrale locale (SGU o SL) fino alla rete
di abbonato.
   Rete Di Distribuzione  primaria  Parte della rete di distribuzione
che   collega   la   centrale   locale  (SGU  o  SL) agli  armadi  di
distribuzione  (nel  caso  di  rete elastica) o anche direttamente ai
centri nodali di riparto elementare (nel caso di rete rigida).
   Rete Di Distribuzione secondaria Parte della rete di distribuzione
che  collega l'armadio di distribuzione o il centro nodale di riparto
elementare (nel caso di rete rigida) ai distributori.
   Rete  Di  Distribuzione Rigida Rete in cui le coppie uscenti dalla
centrale   locale   - raggiungono  senza  punti  di  sezionamento  il
distributore a cui si collega il raccordo di utente.
   Rete  Di  Edificio - Parte della rete di distribuzione che collega
il distributore alle borchie di utente.
   Rete  Locale - Con riferimento alla rete telefonica dell'operatore
notificato,  si  intende  tutta  l'infrastruttura  di  rete dagli SGU
(inclusi) fino   alle   borchie   di   utente,   includendo   gli  SL
eventualmente  presenti. Di conseguenza, l'infrastruttura trasmissiva
della  rete  locale  comprende sia l'infrastruttura trasmissiva della
rete di accesso sia il sistema trasmissivo tra SGU e SL.
   Ripartitore di confine. Permutatore che realizza il confine tra il
permutatore   dell'operatore   notificato   e  quello  dell'operatore
colocato. Ad esso accedono entrambi gli operatori
   Sede  Ottica  -. Sede  di  utente  presso  la quale e' previsto un
collegamento in fibra ottica verso la SGU di competenza.
   Sottorete  Locale  Una  rete  locale parziale che collega il punto
terminale  della  rete  nella  sede  dell'abbonato  ad  un  punto  di
concentrazione  o  a un determinato punto di accesso intermedio della
rete telefonica pubblica fissa.
   Stadio  Di  Gruppo  Di  Transito  Lo  stadio  di  commutazione che
instrada    il    traffico    proveniente   dalle   SGU   a   livello
interdistrettuale   e   internazionale (livello 1 della gerarchia  di
commutazione dell' operatore notificato).
   Stadio  Di  Gruppo  Urbano  - Lo stadio di commutazione che svolge
funzioni di instradamento verso le SGT e gestisce tutti gli SL che ad
esso  fanno  capo  (livello  2  della gerarchia di commutazione dell'
operatore notificato).
   Stadio  Di  Linea  -  Lo  stadio  di  commutazione che consente la
raccolta  dell'utenza  attraverso la rete di distribuzione (livello 3
della  gerarchia  di  commutazione  dell'operatore  notificato). Puo'
essere   sia   remotizzato   che   co-locato   presso   la   centrale
SGU. Normalmente realizzato con un modulo remoto dell'autocommutatore
posto presso la SGU.
   Strisce Di Permutazione - Elementi, posti presso un multiplatore o
un SL remoto, che costituiscono il punto ove sono attestate le coppie
corrispondenti al livello periferico di rete. Svolgono le funzioni di
permutazione, protezione e sezionamento delle coppie.
   Sub-Loop Unbundling: Accesso disaggregato alla "sottorete locale".
   Synchronous Digital  Hierarchy Gerarchia standard di multiplazione
numerica  definita  dal CCITT (ora ITU-T) per la trasmissione in reti
telefoniche   numeriche   e   piu'   in   generale   nelle   reti  di
telecomunicazioni    a    larga    banda    (Racc. ITU-T    G.707   e
Racc. collegate). E'  basata  sulla multiplazione numerica sincrona e
sfrutta  una  tecnica  di giustificazione di byte (giustificazione di
puntatore) per    risolvere    il    problema   della   mancanza   di
sincronizzazione tra i nodi di rete.
   Telaio  Di  Terminazione  Fibra  Elemento,  posto  in  centrale al
confine  tra  la  rete  di  distribuzione  in fibra e gli apparati di
terminazione   di  linea  trasmissivi,  che  svolge  le  funzioni  di
terminazione  del  cavo,  connessione, sezionamento e identificazione
delle fibre.
   Terminazione  Di  Rete  Di  Accesso  Elemento  della  rete  che si
affaccia direttamente alla funzione di commutazione.
   Terminazione  Di  Utente(Network  Termination):  Punto  in  cui e'
attestata  presso  l'utente  la  linea fisica, cui sono collegati gli
apparati e/o l'impianto di utente.
   UNI  - User-Network Interface: l'interfaccia fisica comprendente i
protocolli di comunicazione tra utente e rete.
   Unita'  Di  Concentrazione  Remota. Elemento  di rete che connette
alla   centrale  locale  piu'  utenti  su  flussi  numerici  (segnali
multipli) non dedicati effettuando concentrazione statistica.
   VBR - Variable Bit Rate: una categoria di servizio che supporta un
trasporto con bit rate variabile e con specificati parametri di picco
e di media del traffico.
   xDSL  -  Una  famiglia  di  standards  e di tecnologie trasmissive
concepite  per  realizzare  un  bit  rate  ad  alta  velocita'  sugli
esistenti  doppini  metallici della rete di distribuzione. La lettera
"x"  sottintende la genericita' dei sistemi DSL e viene sostituita da
"A",  "RA",  "H", "S" "I", V" in funzione della capacita' trasmissiva
dell'apparato DSL


                                                          Appendice B

   Glossario
   ADSL    Asymmetric Digital Subscriber Line
   ATM     Asynchronous Transfer Mode
   ATMF25  ATM Forum 25(Mb)
   CPE     Customer Premise Equipment
   DECT    Digital Enhanced Cordless Terminal
   DMT     Discrete Multitone
   DSL     Digital subcriber Line
   DSLAM   DSL Access Multiplexer
   HDF     Hand-over Distribution Frame
   ISDN    Integrated Services Digital Network
   ITU     International Telecommunications Union
   MDF     Main Distribution Frame
   MUX     Multiplexer
   NT      Network Termination
   OLO     Other Licensed Operator
   OTAG    Operatore Titolare di Autorizzazione Generale
   ONP     Open Network Provision
   OSI     Open Systems Interconnection
   PCM     Pulse Code Modulation
   PDH     Plesiochronous Digital Hierarchy
   POTS    Plain Old Telephony Service
   PVC     Permanent Virtual Circuit
   SA      Shared Access
   SDH     Synchronous Digital Hierarchy
   SGT     Stadio di Gruppo di Transito
   SGU     Stadio di Gruppo Urbano
   SL      Stadio di Linea
   SLA     Service Level Agreement
   TL      Transmission Line
   TR      Technical Recommandation
   TTF     Telaio Terminazione Fibra
   TX      Transmission
   ULL     Unbundling Local Loop
   UNI     User Network Interface
   VDSL    Very high bit rate Digital Subscriber Line
   xDSL    Digital Subscriber Loop di tipo "x"
   -------------------------------------
             (1) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
             (2) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
             (3) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
             (4) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
             (5)  In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste
          direttive  deve  aggiungersi la direttiva della Commissione
          europea  sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi
          di   comunicazione   elettronica   del  16  settembre  2002
          (2002/77/CE,  c.d. "direttiva  concorrenza",  in GUCE L 249
          del   17  settembre  2002,  pag. 21),  la  decisione  della
          Commissione  europea  del  29 luglio 2002 che istituisce il
          gruppo  dei  "Regolatori europei per le reti e i servizi di
          comunicazione  elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del
          30  luglio  2002,  pag. 38),  la  decisione  del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del 7 marzo 2002 relativa ad un
          quadro   normativo   in  materia  di  spettro  radio  nella
          Comunita'  europea  (676/2002/CE,  c.d. "decisione  spettro
          radio",  in  GUCE  L  108  del 24 aprile 2002, pag. 1) e il
          Regolamento  relativo  all'accesso  disaggregato  alla rete
          locale  del  18  dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336
          del 30 dicembre 2000, pag. 4 ).
             (6)In GUCE L 114 dell'8 maggio 2003, pag. 45.
             (7)In GUCE C 165 del 30 luglio 2002, pag. 6.
             (8) In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.
             (9) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore
          il 16 settembre 2003.
             (10) Sentenza  United Brands del 14 febbraio 1978, causa
          n. 27/76,   in   Raccolta,  1978,  pp. 207  e  ss.. (11) Da
          effettuarsi,  in  ogni caso, ogni diciotto mesi (artt. 19 e
          66 del Codice delle comunicazioni).
             (12) Delibera  del 24 settembre 2003, recante "Modifiche
          e  integrazioni  al  regolamento  concernente  l'accesso ai
          documenti,    approvato    con   delibera   n. 217/01/CONS"
          pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.
             (13) Delibera del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento
          concernente   la   procedura   di   consultazione   di  cui
          all'articolo  11  del  decreto  legislativo l° agosto 2003,
          n. 259"   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22.
             (14)   La   delibera   n. 13/00/CIR   ha   previsto  una
          dettagliata  procedura in tre fasi, gestita dall'Autorita',
          per  la  selezione  dei  siti da parte degli operatori e la
          allocazione  di  spazi  di  co-locazione  presso  un numero
          massimo di 1.500 sedi di permutatore di Telecom Italia.
             La   delibera   15/01/CIR   prevede,   tra  l'altro,  la
          possibilita'  di rivendita del servizio di accesso da parte
          dell'operatore  alternativo ad altri operatori (art. 4), la
          possibilita'  di subentro negli spazi di co-locazione di un
          altro operatore (art. 5), la possibilita' per gli operatori
          di controllare i preventivi per i lavori di predisposizione
          degli  spazi di co-locazione ed, eventualmente, di proporre
          preventivi alternativi (art. 6).
             La delibera n. 24/01/CIR ha dato piena applicazione agli
          obblighi  definiti  dal Regolamento 2887/2000, in relazione
          alle  condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di
          servizi  di  accesso  condiviso  e  a  livello di sottorete
          locale.
             (15)Stadio di Gruppo Urbano.
             (16) Prolungamento dell'accesso in fibra ottica.
             17   Cfr. paragrafi  40  -  43  delle  Linee  guida  per
          l'analisi dei mercati.
             (18) In  particolare, lo SSNIP test trova difficolta' di
          applicazione nel caso di presenza di un operatore dominante
          in  un  mercato  non  (ancora) regolamentato. In  tal  caso
          infatti valgono le problematiche derivanti dalla cosiddetta
          Cellophane  Phallacy  (cfr. Comunicazione della Commissione
          sulla   definizione   del   mercato   rilevante   ai   fini
          dell'applicazione  del  diritto  comunitario  in materia di
          concorrenza,  GUCE  C372  del  9/12/97, e Linee direttrici,
          nota 31).
             (19) La  "rete  locale"  e'  definita  come  il circuito
          fisico  a  coppia elicoidale metallica che collega il punto
          terminale  della  rete  presso  l'abbonato  al  ripartitore
          principale  o ad altro dispositivo locale equivalente della
          rete  telefonica  pubblica  fissa,  mentre  per  "sottorete
          locale"  si intende una rete locale parziale che collega il
          punto  terminale  della rete nella sede dell'abbonato ad un
          punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso
          intermedio della rete telefonica pubblica fissa.
             (20)La  destinazione  d'uso  di  una linea dipende dalla
          conformita' e dalla compatibilita' delle coppie all'impiego
          di specifici sistemi trasmissivi (c.d. qualificazione della
          coppia). La   prima   distinzione  e'  quella  tra  accessi
          analogici   (POTS) e  quelli  digitali  (ISDN,  DECT  e  la
          famiglia  x-DSL). La  fornitura  di servizi ISDN-BRA o POTS
          comprende   una  coppia  simmetrica  in  rame,  cosi'  come
          l'offerta  di  una  linea  avente  per destinazione d'uso i
          servizi  ADSL  e  VDSL. Questi  ultimi  possono  richiedere
          ulteriori  specificazioni tecniche. La fornitura di servizi
          HDSL  ISDN-PRA necessita di due coppie simmetriche in rame,
          opportunamente   qualificate   per   l'impiego  di  sistemi
          DECT. Le  attivita'  di qualificazione hanno l'obiettivo di
          verificare   la  continuita'  elettrica  della  coppia,  la
          conformita'  dei  parametri  trasmissivi  della  coppia  ai
          requisiti tecnici fissati dalle normative ETSI (POTS, ISDN,
          ADSL,  DECT,  HDSL,  SDSL  e  VDSL) e la compatibilita' dei
          diversi sistemi trasmissivi.
             Per  quanto riguarda lo stato della coppia, la richiesta
          della linea di accesso puo' riguardare una coppia in uso da
          parte  di un cliente dell'operatore proprietario della rete
          (Telecom Italia) che ha manifestato la volonta' di recedere
          dal contratto in essere (con Telecom Italia) e di stipulare
          un   nuovo   contratto   con  un  altro  operatore  (coppia
          attiva). Altrimenti,  la  richiesta  puo'  interessare  una
          coppia simmetrica in rame non attiva.
             (21) Le   attivita'   di   manutenzione  comprendono  la
          manutenzione  preventiva,  la  manutenzione correttiva e le
          attivita'   finalizzate  all'eliminazione  delle  cause  di
          interferenza  in  ambiente cavo. La manutenzione preventiva
          ha carattere periodico. La manutenzione correttiva e' volta
          alla  risoluzione  del  guasto. Qualora  venga accertata la
          presenza  di  interferenze  in  ambiente  cavo, le corrette
          condizioni  d'uso  della  coppia  sono  ripristinate  ed e'
          assicurato il buon funzionamento in ambiente cavo.
             (22) Raccomandazione dell' 11 febbraio 2003, par. 3.1.
             (23) Per  il 2005 Telecom Italia ha dichiarato 1.101.922
          coppie in unbundling e 136.218 linee in shared access.
             (24) Fonte:  Bilancio 2001 di Telecom Italia - Relazione
          sulla gestione
             (25) Vedi  anche  la  raccomandazione  417 del 25 maggio
          2000,   considerato   8:   "per   i   nuovi  operatori  non
          risulterebbe  economicamente  valido  duplicare  nella  sua
          interezza    e   in   un   lasso   di   tempo   ragionevole
          l'infrastruttura di accesso all'anello locale in doppino di
          rame dell'operatore storico".
             (26) Operatore Titolare di Autorizzazione Generale.
             (27)   La   struttura   tariffaria  si  articola  in  un
          contributo di attivazione una tantum (contributo impianto),
          in eventuali contributi aggiuntivi per attivita' specifiche
          e in un noleggio mensile.
             (28) Cfr. Decisione      della     Commissione,     casi
          COMP/C-1/37.451,  37.578, 37.579 - Deutsche Telekom AG, del
          21 maggio 2003.
             29    Cfr. decisione    dell'Autorita'   Garante   della
          Concorrenza  e  del  Mercato,  prov. 13752, caso n. A/351 -
          Comportamenti  abusivi  di  Telecom Italia, del 16 novembre
          2004.
             (30) GU C 372 del 19 dicembre 1997, pag. 5.
             (31) Art. 19,  comma  2,  del Codice delle comunicazioni
          elettroniche.
             (32) La  delibera  n. 822/00/CONS  del  22 novembre 2000
          definisce  una  rete di telecomunicazioni via radio a larga
          banda  di  tipo  punto-multipunto (WLL/FWA - wireless local
          loop    -    Fixed   wireless   access):   "una   rete   di
          telecomunicazioni  che  impiega  sistemi  punto-multipunto,
          cioe'  sistemi  che  permettono  l'accesso  a  una  rete di
          telecomunicazioni   ovvero  la  realizzazione  di  segmenti
          intermedi  di  una  rete  di  telecomunicazioni  ovvero  la
          realizzazione di prolungamenti radio degli accessi fissi ad
          una  rete  di  telecomunicazioni,  tramite collegamenti via
          radio  fra  una  singola  stazione  base localizzata in una
          posizione  fissa  e  determinata  ed  un numero multiplo di
          stazioni   posizionate   in   altrettanti   punti  fissi  e
          determinati, collegati a detta stazione base".
             (33) L'Autorita',   nella   del. n. 822/00/CONS  del  22
          novembre    2000,   ha   pubblicato   le   "Procedure   per
          l'assegnazione  di  frequenze  per reti radio a larga banda
          punto-multipunto"   e,  nella  del. n. 400/01/CONS  del  10
          ottobre 2001, le "Disposizioni relative all'assegnazione di
          frequenze  per reti radio a larga banda punto-multipunto in
          banda  26  e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di
          effettiva concorrenza". Successivamente, il Ministero delle
          comunicazioni ha pubblicato il 31 gennaio 2002 il "Bando di
          gara  per  l'assegnazione  delle frequenze per reti radio a
          larga  banda punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5
          -  26,5  ghz  e  27,5  -  29,5  ghz e per il rilascio delle
          relative licenze".
             (34) La  regione  a statuto speciale Trentino-Alto-Adige
          contiene  due  aree afferenti rispettivamente alla province
          autonome di Bolzano e Trento.
             (35) In  particolare  la tecnologia PLC utilizza modem e
          chipset  di nuova generazione per la trasmissione di dati a
          banda   larga   attraverso   la   rete   di   distribuzione
          dell'energia elettrica. La PLC si serve per la trasmissione
          dei   dati  di  una  tecnica  molto  simile  a  quella  del
          multiplexing       normalmente       utilizzato       nelle
          telecomunicazioni,   ovvero   sfrutta  bande  di  frequenza
          diverse  da quella della corrente elettrica per trasmettere
          onde   elettromagnetiche  che,  una  volta  arrivate  nelle
          abitazioni,   vengono   riconvertite   in  flussi  di  dati
          binari. Per  la  trasmissione  del  segnale  e'  necessario
          pertanto  installare  presso  l'abitazione  dell'utente  un
          modem   da   collegare  direttamente  ad  una  delle  prese
          elettriche. La   velocita'  di  connessione  potenzialmente
          raggiungibile  sulle  linee elettriche varia fra i due ed i
          cinque  Mbps,  e  si  prevede di arrivare anche a velocita'
          superiori  ai 10 Mbps, che consentiranno anche la fruizione
          di  servizi  che richiedono bande maggiori, quali i servizi
          di streaming video.
             (36) In  Italia,  questa  tecnologia e' stata testata da
          AEM  Spa  in  partnership  con  Nortel. La joint venture ha
          fornito i propri servizi di accesso in tecnologia PLC ad un
          gruppo  ristretto  di  utenti  a  Milano  tra  1998  ed  il
          1999. Nel  corso  degli ultimi anni, alcune sperimentazioni
          sono  state  condotte  anche  da Enel.it. Una prima fase ha
          coinvolto  un  numero  limitato  di clienti nelle citta' di
          Bologna  e  Firenze. Un'ulteriore  sperimentazione  di piu'
          ampio  raggio  e'  stata condotta nel comune di Grosseto al
          fine  di  verificare la sostenibilita' tecnica dell'accesso
          PLC e di stimare le performance del servizio.
             (37)  Taluni  servizi  in  tecnologia  VoIP, infatti, si
          presentano  all'utente finale come sostituti dei servizi di
          telefonia tradizionale.
             (38)  Ai  sensi  dell'art. 2 della delibera 2/00/CIR. Le
          licenze   individuali  sono  sostituite  nel  nuovo  quadro
          regolatorio con autorizzazioni generali, ma cio' non cambia
          il  senso  dell'analisi  realtiva  al mercato geografico di
          attivita'.
             (39) Ai sensi dell'art. 3 della delibera 2/00/CIR.
             40     Cfr.Decisione     della     Commissione,     casi
          COMP/C-1/37.451, 37.578, 37, cit.
             (41)   Cfr. decisione   dell'Autorita'   Garante   della
          Concorrenza e del Mercato, prov. 13752, cit.
             (42)  Capital  Asset Pricing Model: modello che descrive
          la    relazione    tra    rischio    e    ritorno    atteso
          dell'investimento.
             (43) Si  rileva,  peraltro,  che  tale modalita' di "ULL
          virtuale"   e'   stata   introdotta   da   Telecom   Italia
          autonomamente   negli   impegni   assunti  nell'ambito  del
          procedimento A351 dell'AGCM.
             (44) "Con  riguardo  a tali aspetti, l'Autorita' ritiene
          quindi   di   grande   importanza   un   deciso  intervento
          regolamentare  volto  sia  a  ripristinare le condizioni di
          parita' di trattamento tra gli operatori interconnessi e le
          direzioni  commerciali  di Telecom Italia, sia a ridurre le
          tariffe   dei   servizi   di   accesso  disaggregato  e  di
          co-locazione allineandoli ai relativi costi storici", AS258
          -  Valutazione  e  richiesta  di  modifica  dell'Offerta di
          Riferimento di Telecom Italia, del 3 ottobre 2002.