l'accesso ad ogni informazione sulla propria rete di accesso e sulle risorse di co-locazione. 294. Con specifico riferimento alla presentazione dei preventivi di predisposizione dei siti di co-locazione, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba garantire la massima trasparenza sui costi, permettendo agli operatori richiedenti ogni approfondimento utile alla valutazione degli stessi, al fine di verificare che le soluzioni ed i costi proposti siano ragionevoli ed in linea con i valori di mercato. 295. In merito alla disponibilita' delle informazioni richieste dagli operatori, l'Autorita' richiama quanto gia' al punto 132 della delibera n. 3/04/CIR ove viene precisato che "le informazioni puntuali sulle caratteristiche tecniche e di riempimento della rete di distribuzione dovranno essere fornite almeno per i siti aperti all'ULL con un livello di dettaglio tale da consentire agli operatori lo sviluppo di una corretta pianificazione commerciale dei loro servizi". In tale sede l'Autorita' ha precisato che le informazioni dovessero "comprendere tutti i parametri necessari ai fini della verifica di disponibilita' di un particolare servizio di accesso ad una data velocita' trasmissiva, secondo quanto previsto dal manuale delle procedure di unbundling dell 'Offerta di Riferimento". 296. L'Autorita', in considerazione della rilevanza di tali elementi informativi ai fini della pianificazione delle attivita' di sviluppo dei servizi di unbundling da parte degli operatori concorrenti e nel rispetto del principio di non discriminazione, ritiene che il database predisposto da Telecom Italia debba integrare tutte le informazioni definite dalle precedenti delibere dell'Autorita' (2/00/CIR, 13/00/CIR, 11/03/CIR, 3/04/CIR, 1/05/CIR). 297. In particolare, il database predisposto da Telecom Italia deve includere i seguenti elementi: a) informazioni sui siti ULL con indicazioni di tipo anagrafico e tipologia degli impianti di condizionamento ed energia; b) lo spazio disponibile nei siti e nei permutatori con il dettaglio dell'occupazione degli spazi per moduli unbundling e interconnessione e l'occupazione di coppie al permutatore; c) la possibilita' di ampliare il sito per moduli unbundling e interconnessione, distinguendo i casi in cui lo spazio e' disponibile o e' necessario l'ampliamento della sala; d) gli spazi modulo gia' predisposti liberi o liberabili e le coppie al permutatore libere o liberabili secondo quanto all'art. 10 comma 10 della delibera 13/00/CIR; e) le consistenze di ciascun segmento della rete di accesso con le informazioni sull'occupazione della rete primaria e secondaria dettagliate per ciascuna tecnologia di accesso ammessa; f) le aree di copertura della rete tramite gli elementi della rete primaria e i civici serviti e servibili dalla rete secondaria correlata, i dati relativi alla lunghezza puntuale della tratta di rete primaria e secondaria; g) le attivita' pianificate di ampliamenti/modifiche di porzioni di rete di accesso, ed, in particolare, secondo quanto al punto 135 della delibera 3/04/CIR, "l'elenco degli stadi di linea che Telecom Italia intende aprire al servizio xDSL e delle aree in cui intende operare ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento di rete contestualmente all'avvio dei lavori e comunque con almeno due mesi di anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione dei propri servizi all'utenza finale". 298. In aggiunta, l'Autorita' richiede che Telecom Italia fornisca con preavviso pari almeno a due mesi le informazioni sull'eventuale inserimento nella rete di nuovi apparati/tecnologie trasmissive che possano modificare l'utilizzo dei cavi in rame. 299. L'Autorita', inoltre, nel valutare l'importanza per le decisioni di acquisto degli operatori alternativi delle predette informazioni, ritiene necessario che il database delle risorse della rete di accesso, il cui obbligo di pubblicazione da parte di Telecom Italia era gia' stato disposto dalle delibere n.11/03/CIR e n.3/04/CIR, sia reso accessibile agli operatori in modalita' dinamica e contenga dati aggiornati. 300. In particolare, l'Autorita' ritiene che l'aggiornamento del database delle risorse della rete di accesso e di co-locazione debba avvenire entro 15 giorni dalla variazione nella disponibilita' delle stesse. 301. Pertanto, l'Autorita' intende ribadire quanto all'art. 2 comma 11 lettera a) della delibera n. 01/05/CIR che dispone che Telecom Italia consenta "l'accesso, in tempo reale, alle informazioni aggiornate di cui al punto 132 della delibera n. 3/04/CIR attraverso gli strumenti informatici di fornitura dei servizi di unbundling e shared access". 302. Il predetto obbligo di accesso dinamico si estende anche alle informazioni aggiuntive, elencate al presente paragrafo, che Telecom Italia deve rendere disponibili agli operatori alternativi. I medesimi dati, assieme ad ogni informazione in merito risorse della rete di accesso utile alla pianificazione commerciale degli operatori alternativi, dovranno essere anche disponibili e comunicati, a richiesta, in formato elettronico off-line. B) OBBLIGHI DI NON DISCRIMINAZIONE 303. L'Autorita', a seguito dell'analisi condotta e delle risposte degli operatori alla consultazione pubblica, intende confermare la posizione espressa nella proposta di provvedimento in merito all'imposizione di obblighi di non discriminazione in capo all'operatore dominante con le specificazioni di seguito riportate. 304. L'Autorita' rileva che la rete di accesso in rame di Telecom Italia e' impiegata nella fornitura di una pluralita' di servizi comunicazione, e non soltanto nella fornitura di accesso alle utenze residenziali ed affari. Sulla base del principio di non discriminazione non sussistono motivazioni per ammettere limitazioni sulla base della finalita' d'uso, ovvero sulla base del tipo di servizio o di utenti serviti. 305. Con riferimento alle osservazioni esposte dagli operatori riguardo alla difformita' di fornitura per i diversi servizi di accesso disaggregato, l'Autorita' ribadisce che le modalita' attualmente vigenti per il servizio di full unbundling debbano essere estese a tutti i servizi di accesso disaggregato offerti da Telecom Italia compreso lo shared access, e conferma quanto disposto dalla delibera n. 1/05/CIR all'art. 2, comma 11, lett. b) e c), che prevede rispettivamente, "che l'attivazione del servizio di shared access dia luogo alla cessazione automatica di eventuali servizi in ADSL wholesale e sia rigettata in presenza di servizi di full unbundling di altro operatore" e "l'inclusione della gestione dell'assurance del servizio di shared access nei meccanismi informatizzati gia' previsti per l'unbundling". In particolare, con riferimento a quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo summenzionato e in base a quanto gia' previsto dalla delibera 49/05/CIR sulla base della delibera 407/99 in merito all'allineamento delle condizioni di gestione dei servizi ADSL wholesale e retail di Telecom Italia, l'Autorita' precisa che l'attivazione del servizio di shared access da' luogo alla cessazione automatica anche di eventuali servizi xDSL retail di Telecom Italia. 306. Con riferimento alle segnalazioni presentate dagli operatori riguardo alle problematiche di migrazione dei clienti, l'Autorita' ritiene che, in un contesto generale di applicazione del principio di non discriminazione, debbano essere incluse anche le modalita' operative a garanzia di una fluida e rapida gestione della clientela, che consentano di ridurre i tempi di attivazione e migrazione e di minimizzare i disservizi e le asimmetrie informative a salvaguardia degli operatori nuovi entranti. 307. In particolare, con riferimento al servizio di full unbundling, l'Autorita' ha rilevato che le modalita' di gestione attualmente in essere, al fine di mantenere il numero assegnato al cliente, non consentono il passaggio degli utenti in unbundling tra operatori concorrenti senza l'esplicita disattivazione del servizio da parte del donating, il rientro in Telecom Italia e la riattivazione in unbundling da parte del recipient, con evidenti criticita' in merito ai costi per l'utente ed ai tempi di transizione. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno che tutti gli operatori che fanno uso dei servizi di accesso disaggregato (full unbundling o shared access) stipulino accordi reciproci e bilaterali al fine di minimizzare, anche mediante opportune comunicazioni verso Telecom Italia, il tempo di disservizio per l'utente sincronizzando ove possibile cessazioni ed attivazioni. Tali accordi dovrebbero prevedere, tra l'altro, che al momento della disattivazione del contratto di accesso disaggregato (full unbundling o shared access) senza contestuale number portability, l'operatore a cui il numero ritorna in disponibilita' non lo riassegni per un periodo tale da consentire ad un nuovo operatore, a cui il cliente intestatario si e' eventualmente rivolto, di chiedere la portabilita' del numero stesso. L'Autorita' ritiene che un periodo sufficiente a tal fine sia pari a 30 giorni. 308. In particolare, con riferimento alla number portability, l'Autorita' precisa che tale prestazione e' finalizzata a tutelare il diritto dell'utente finale di scegliere il proprio operatore di telefonia (art. 80 del Codice). E' pertanto necessario sottolineare, anche riguardo al servizio di shared access, che la prestazione di number portability non puo' essere condizionata al tipo di servizio intermedio impiegato dall'operatore alternativo. 309. Relativamente alla modalita' di gestione dei passaggi tra servizi di unbundling e servizi di accesso delle divisioni commerciali di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene, nel contemperare le esigenze di favorire lo sviluppo dei servizi di accesso disaggregato e di garantire agli utenti il diritto di scegliere il proprio fornitore di servizi di comunicazione, che le procedure di disattivazione del servizio di full unbundling e di shared access con contestuale rientro in Telecom Italia debbano poter essere trattate alla stregua dei passaggi tra operatori alternativi diversi, ovvero attivate su istanza dell'operatore recipient, pur nel rispetto di opportune asimmetrie a favore degli operatori alternativi. 310. A tal fine, l'Autorita' ritiene che, in tutti i casi in cui la procedura di passaggio dia luogo alla disattivazione di un servizio di accesso disaggregato, Telecom Italia debba dare comunicazione all'operatore alternativo donating in merito alla disattivazione del servizio disaggregato con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla attuazione della stessa, al fine di consentire a quest'ultimo le proprie verifiche con il cliente finale e la eventuale riconfigurazione degli apparati in centrale. La procedura di disattivazione non ha luogo nel caso in cui l'operatore alternativo donating trasmetta a Telecom Italia, nei termini succitati, idonea documentazione attestante la volonta' del cliente di mantenere il servizio in essere. In tal caso, Telecom Italia notifica l'avvenuta interruzione della procedura di attivazione all'operatore recipient. 311. Per le attivazione di servizi di accesso disaggregato in cui l'operatore donating e' una divisione commerciale di Telecom Italia, una societa' collegata o controllata da quest'ultima, in linea con quanto gia' previsto dalla regolamentazione corrente, Telecom Italia da seguito senza indugio all'ordine di attivazioni del servizio secondo le normali procedure e tempistiche previste dagli SLA del servizio di accesso disaggregato richiesto. 312. L'Autorita', ritiene che tutti gli operatori debbano conservare copia scritta della dichiarazione di volonta' dell'utente finale di cambiare operatore e di adesione all'offerta del recipient. Tale dichiarazione, recante ogni dettaglio utile alla risoluzione di eventuali contenziosi tra operatori e tra operatori ed utenti, viene esibito a richiesta delle parti interessate. 313. In merito al prezzo del servizio di shared access, l'Autorita' rilevando la necessita' di favorire lo sviluppo efficiente di tale servizio e al fine di garantire la crescita della concorrenza nei servizi a banda larga, intende ribadire il principio, gia' affermato nelle delibere n. 2/03/CIR e 3/04/CIR, secondo il quale, in caso di recesso del cliente finale dal contratto di telefonia con Telecom Italia, l'operatore in shared access sulla linea interessata continua a corrispondere il canone previsto per l'accesso condiviso. Diversamente, ove il cliente abbia contestualmente disdetto il contratto di accesso al dettaglio con Telecom Italia per avvalersi di servizi di telefonia forniti in banda dati dall'operatore alternativo (unbundling dati), quest'ultimo deve corrispondere un importo pari a quello del servizio di full unbundling. Le condizioni gestionali del servizio di shared access in tale caso risultano equiparate a quelle di gestione del servizio di full unbundling. Con riferimento invece alle risorse ai permutatori in centrale l'operatore alternativo ha facolta' di richiedere o meno la migrazione delle componenti impiantistiche impiegate secondo le proprie necessita'. 314. In generale, l'Autorita' ritiene che la fornitura dei servizi di shared access e full unbundling deve avvenire con analoghe condizioni di garanzia nei confronti degli operatori richiedenti e dei clienti finali e che non sussista alcuna valida motivazione per limitare l'impiego delle linee di accesso in shared access ed in full unbundling a specifiche finalita' d'uso in merito alla tipologia di servizi ammessi o di utenza servita. 315. L'Autorita' concorda con la considerazione secondo cui l'adozione di tempi massimi di provisioning identici tra offerte retail e wholesale dell'operatore notificato puo' rappresentare un impedimento alla concorrenza, come sottolineato anche dalla Commissione Europea, e pertanto, al fine di garantire agli operatori la possibilita' di fornire servizi ai propri clienti in tempi confrontabili con quelli di Telecom Italia, nel rispetto del principio di parita' di trattamento, ed in linea con quanto definito dalla delibera 304/03/CONS per le condizioni di fornitura dell'offerta di linee affittate retail e wholesale, ritiene opportuno confermare il principio secondo il quale i tempi massimi di fornitura, nonche' i tempi di ripristino del servizio a fronte di guasti, previsti per l'offerta wholesale debbano essere inferiori rispetto a quelli previsti per l'offerta retail. 316. L'Autorita' ritiene peraltro che, laddove sussistano diversita' strutturali tra i servizi forniti agli operatori alternativi e quelli forniti alle direzioni commerciali, sulla base del principio di parita' di trattamento, le condizioni di provisioning e di assurance garantite agli operatori alternativi devono comunque essere tali da assicurare la replicabilita' dei servizi al dettaglio di Telecom Italia da parte di un operatore alternativo efficiente. 317. Con riferimento alle modalita' di gestione delle richieste degli studi di fattibilita' relativi ai servizi di co-locazione, al fine di evitare che i tempi per la predisposizione dei suddetti studi e la loro successiva analisi da parte degli operatori richiedenti interferiscano con i tempi di consegna garantiti, l'Autorita' ritiene utile che i conteggi relativi al calcolo delle penali di provisioning siano sospesi ma non azzerati nel periodo intercorrente tra la consegna dello studio di fattibilita' e l'ordine da parte dell'operatore. 318. Sulla base delle risultanze del tavolo tecnico sullo spectrum management in merito all'attivita' di qualificazione xDSL e in considerazione dell'asimmetria informativa di Telecom Italia sulle caratteristiche del cavo e della linea in ULL/SA, l'Autorita', al fine di garantire la parita' di trattamento interna-esterna nell'ambito dei servizi di accesso disaggregato, intende confermare l'art. 2 comma 11, lett. d) della delibera n. 1/05/CIR che prevede "la corresponsione del contributo di qualificazione xDSL in due quote distinte, la prima relativa alle attivita' di conteggio del grado di riempimento del cavo, la seconda relativa al calcolo della massima velocita' supportata. Nel caso in cui l'operatore non richieda garanzie sulla velocita', la seconda quota non e' dovuta". 319. In particolare, in considerazione di quanto emerso dal tavolo tecnico sullo spectrum management, l'Autorita' rileva che le attivita' di conteggio delle linee attive coinvolgono tutte le tecnologie di accesso considerate nel mix di riferimento impiegato nella modellazione del livello di interferenza dei cavi, quali ad es. i servizi ISDN ed i servizi CDN in tecnica HDSL. L'attribuzione dei costi relativi alle attivita' di conteggio del grado di riempimento del cavo deve pertanto contemplare in eguale misura tutte le coppie sulle quali sono attive tecnologie che contribuiscono allo scenario interferenziale di riferimento, incluse quelle che Telecom Italia impiega per i propri servizi finali. Nelle more della revisione dei sistemi di contabilita' dei costi della rete di accesso di Telecom Italia, anche sulla scorta delle presenti indicazioni, ed in considerazione degli impegni assunti da Telecom Italia nell'ambito del procedimento AGCM A351 in merito al servizio in oggetto, l'Autorita' ritiene che il contributo di qualificazione xDSL per gli anni 2005 e 2006 non sia dovuto e che per l'anno 2007, sulla base dell'orientamento al costo e delle evidenze della contabilita' regolatoria, sia sottoposto al regime di network cap secondo quanto previsto al presente provvedimento. 320. In linea con l'obiettivo di incoraggiare investimenti efficienti e sostenibili, di cui all'art. 13 del Codice, nell'ottica di garantire un uso efficiente delle risorse di rete nel rispetto del principio di parita' di trattamento, si ribadiscono gli obblighi di offerta dei sevizi accessori all'unbundling quali il canale numerico ed il prolungamento dell'accesso su portanti in fibra secondo le modalita' disposte dalla normativa previgente. 321. Con riferimento al servizio di canale numerico, al fine di garantire agli operatori alternativi la possibilita' di fruire dei servizi di unbundling su tutto il territorio nazionale, anche nel caso di indisponibilita' di risorse di co-locazione, l'Autorita' ritiene necessaria l'offerta del servizio sostitutivo di canale numerico da parte di Telecom Italia in tutti i casi di rifiuto dei servizi di unbundling. L'Autorita' rileva che le capacita' inizialmente previste per tale servizio (Nx64Kbps fino a 2Mbps) non sono allo stato consistenti con le velocita' trasmissive previste dalle tecniche di trasmissione impiegate con le linee di unbundling e di shared access. A fine di colmare tale divario, l'Autorita' ritiene che l'offerta del servizio di canale numerico debba essere estesa alle modalita' NxSHDL con velocita' fino a 9,2Mbps ed alle modalita' SDH in fibra a 34Mbps. 322. Inoltre, in considerazione del diverso livello di infrastrutturazione degli operatori alternativi sul territorio nazionale con riferimento alle reti di trasporto ed alle reti metropolitane, l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia mantenga il servizio accessorio di prolungamento dell'accesso con portanti in fibra al fine di agevolare l'accesso al maggior numero possibile di centrali di stadio di linea. Sono pertanto confermati, per la fornitura del servizio di canale numerico e di prolungamento dell'accesso su portanti in fibra gli obblighi, di cui alle delibere 2/00/CIR e successive modificazioni o integrazioni secondo quanto al presente provvedimento. 323. In particolare con riferimento alla topologia delle infrastrutture civili di posa dei cavi, si rileva che l'architettura fisica della rete in fibra di Telecom Italia non prevede un collegamento diretto tra tutte le centrali SL e la centrale SGU di riferimento: la rete e' infatti strutturata in anelli che attraversano i diversi stadi di linea e la centrale SGU di pertinenza. L'Autorita' rileva che il servizio di prolungamento dell'accesso su portanti in fibra deve pertanto riguardare tutte le portanti e le canalizzazioni che Telecom Italia impiega nei propri anelli di collegamento delle centrali SL con la centrale SGU di riferimento. Specificamente, nelle centrali SL che non hanno connessione diretta con l'SGU di riferimento tramite portanti ed opere civili, Telecom Italia deve consentire la fornitura del servizio di prolungamento di fibra tra SL adiacenti. 323. Per quanto riguarda il servizio accessorio di prolungamento dell'accesso su canale numerico, in quanto pertinente ai mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani, l'Autorita' rimanda a quanto disposto nel relativo provvedimento di analisi dei mercati n. 13 e 14. 324. L'Autorita', in considerazione dell'alta rischiosita' della co-locazione per gli elevati costi di start up e mantenimento, al fine di incentivare la concorrenza basata sulle infrastrutture, ritiene necessario lo sviluppo di una serie di misure volte a rendere maggiormente flessibili i costi di co-locazione. In particolare, l'Autorita' ritiene che la possibilita' di sublocazione degli spazi in co-locazione, costituendo un abbattimento delle barriere all'ingresso, da un lato possa consentire agli operatori piu' piccoli, attualmente non in grado di sostenere elevati costi fissi, di entrare nel mercato per offrire servizi basati sulle infrastrutture e, dall'altro lato, possa permettere agli operatori gia' infrastrutturati di recuperare parzialmente i costi di co-locazione. Analogamente, l'Autorita' considera opportuno che Telecom Italia preveda modalita' di cessione, totale e parziale, tra operatori degli spazi di co-locazione. 325. Per le medesime considerazioni, l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia preveda modalita' di parzializzazione dei costi di co-locazione e consenta agli operatori alternativi che acquistano il servizio una maggiore prevedibilita' dei costi relativi ai servizi di co-locazione "a progetto" attraverso la pubblicazione di parametri di riferimento, ovvero prezzi unitari indicativi, per ciascuna categoria di costo/livello di servizio. 326. In merito alla parzializzazione dei costi di co-locazione richiesta dagli operatori alternativi, l'Autorita' ritiene necessario introdurre una modalita' di rateizzazione che preveda la dilazione del pagamento dei costi di predisposizione dei siti sul canone mensile della singola linea venduta. A tal fine deve essere prevista in offerta di riferimento la possibilita' per l'OLO di corrispondere il prezzo complessivo di predisposizione del sito entro 24 mesi dalla data di realizzazione della medesima da parte di Telecom Italia, tramite la corresponsione di quote mensili per ciascun collegamento attivato in ULL/SA, in aggiunta al canone ULL/SA. La quota mensile per cliente attivato e' determinata dal costo complessivo dell'offerta, diviso per il numero dei clienti ULL/SA previsto per la realizzazione richiesta e diviso per 24. Allo scadere dei 24 mesi, l'operatore corrisponde a Telecom Italia l'eventuale valore residuo, cioe' il valore complessivo al netto delle quote mensili gia' versate. L'Autorita' ritiene che 24 mesi siano un arco temporale sufficiente a consentire agli operatori alternativi di attivare il numero utenti tale da conseguire le economie di scala necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di ritorno dell'investimento sulla singola centrale. Peraltro, si rileva che tale modalita' e' gia' stata proposta autonomamente da TI nell'ambito degli impegni assunti con gli operatori nel corso del procedimento A351 dell'AGCM. 327. Riguardo alle procedure di ampliamento degli spazi di co-locazione, l'Autorita' evidenzia la necessita' che venga garantita da parte di Telecom Italia la certezza dei tempi e dei costi e, al fine di garantire il rispetto del principio di parita' di trattamento, nel confermare gli obblighi di cui all'art. 2 comma 16 lettera a della delibera 3/04/CIR, ribadisce che il costo dell'attivita' di riordino dei permutatori deve essere ripartito tra tutti gli operatori in modo proporzionale al numero di posizioni assegnate a ciascun operatore (Telecom Italia inclusa). 328. Con riferimento alle modalita' alternative alla co-locazione fisica, finalizzate al superamento delle barriere all'ingresso costituite dagli ingenti sunk cost della stessa, l'Autorita' conferma l'obbligo per Telecom Italia di fornire i servizi di co-mingling e co-locazione virtuale e le disposizioni a riguardo previste dalle delibere 4/02/CIR, 2/03/CIR e 3/04/CIR, anche indipendentemente dalla disponibilita' di risorse per la colocazione fisica. Si ribadisce in particolare che, per il principio di parita' di trattamento, Telecom Italia, nel caso di offerta di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte di Telecom Italia, e' obbligata a fornire agli operatori, con prezzi orientati ai costi, tutti gli apparati dalla stessa impiegati per i propri servizi (ovvero quelli rispondenti agli standard tecnici internazionali e per i quali Telecom Italia e' in grado di effettuarne la manutenzione), ed a riportarne le relative condizioni tecniche ed economiche in offerta di riferimento. 329. Al fine di limitare la possibilita' per l'operatore dominante di mettere in atto comportamenti anticompetitivi e discriminatori nei tempi di predisposizione dei siti di co-locazione, l'Autorita' ritiene inoltre utile introdurre in offerta di riferimento la possibilita' per l'OLO di acquisire immediatamente in ULL (cosiddetto ULL virtuale)(43) - con un tempo tecnico di preavviso massimo di 30 giorni -, attraverso la rete Telecom Italia, qualsiasi collegamento di clienti ubicati nell'area di centrale del sito contrattato. A tal fine l'Autorita' ritiene che i servizi di fonia e dati offerti precedentenmete al cliente finale debbano continuare ad essere offerti alle condizioni economiche dei servizi regolamentati di interconnessione ed all'ingrosso fino alla presa di consegna del sito da parte dell'operatore alternativo. 330. Analogamente, in caso di richiesta di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di shared access, di unbundling dati e full unbundling, al fine di prevenire comportamenti anticoncorrenziali da parte di Telecom Italia volti a limitare la crescita del numero di utenti in accesso disaggregato, l'Autorita' ritiene che quest'ultima debba garantire all'operatore che ha effettuato la richiesta di ampliamento, per tutto il periodo tra la richiesta stessa e l'effettiva consegna dell'ampliamento, la possibilita' di acquisire immediatamente nuovi clienti mediante il servizio bitstream con interconnessione al DSLAM, il servizio di raccolta CPS ed (in funzione degli esiti della consultazione di cui alla delibera 69/05/CONS) il servizio di wholesale line rental a condizioni economiche orientate ai costi ed in linea con quelle dei relativi servizi di accesso disaggregato. 331. Infine, relativamente all'osservazione formulata da alcuni operatori sull'implementazione di un meccanismo di controllo volto a garantire il rispetto del principio di non discriminazione interna-esterna da parte dell'operatore dominante, l'Autorita' rammenta l'obbligo di separazione contabile e amministrativa disposto dall'art. 2 della delibera 152/02/CONS in capo a Telecom Italia e ribadito dall'Autorita' nella proposta di provvedimento come di seguito dettagliata con riferimento agli obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi. C) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI UN'OFFERTA DI RIFERIMENTO 332. Con specifico riferimento all'obbligo di pubblicazione di un'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato, l'Autorita' ritiene necessario confermare l'obbligo in capo a Telecom Italia di pubblicazione di un'offerta a validita' annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Autorita', recante tutte le principali condizioni tecniche ed economiche di offerta previste al presente provvedimento. 333. L'Autorita' sottolinea che la vigenza dell'offerta di riferimento e' dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di pertinenza e che pertanto le eventuali modifiche disposte in fase di approvazione da parte dell'Autorita' dovranno intendersi riferite all'intero periodo di vigenza della stessa, al fine di garantire certezza al mercato indipendentemente dalla data di effettiva approvazione dell'offerta medesima. D) OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI CONTROLLO DEI PREZZI 334. Con la delibera n. 415/04/CONS l'Autorita' aveva espresso l'orientamento di confermare l'utilizzo del meccanismo di network cap come strumento di controllo pluriennale dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato alla rete di distribuzione in rame. Le modalita' applicative di tale meccanismo prevedevano un unico paniere di servizi di accesso all'ingrosso, i cui prezzi iniziali derivavano dall'ultima offerta di riferimento approvata ed il cui "fattore X" di efficientamento annuale era fissato in IPC- IPC. 335. Le risultanze della consultazione pubblica hanno evidenziato che tutti gli operatori condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' di voler confermare l'applicazione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato. Diverse, invece, sono le posizioni degli operatori sulle modalita' applicative del meccanismo di network cap laddove in particolare la maggior parte degli operatori ritiene che il sistema di controllo pluriennale dei prezzi debba prevenire pratiche di prezzi eccessivi e sussidi incrociati abusivi della concorrenza. 336. I sussidi incrociati tra servizi sono realizzabili all'interno del network cap nel caso in cui i panieri che lo compongono includono un numero eccessivo di servizi, il cui grado di concorrenza e' differenziato e la struttura di costi e' caratterizzata da pesi nonche' dinamiche di efficienza non omogenei. 337. Le pratiche di sussidi incrociati hanno come fine quello di disincentivare la domanda di un dato servizio, il cui grado di concorrenza e' basso, mantenendo lo stesso ammontare di ricavi totali dei servizi inclusi nel paniere di riferimento. Cio' comporta la riduzione dei prezzi dei servizi soggetti ad una maggiore crescita o una certa pressione competitiva e l'incremento dei prezzi dei servizi offerti in una situazione in cui e' esercitabile maggiormente il potere di mercato. 338. Analogamente devono essere inclusi in panieri diversi servizi con pesi e dinamiche di crescita differenti. Sfruttando il ritardo temporale tra i volumi impiegati per la valutazione del ricavo nominale del paniere ed i volumi effettivamente venduti, l'operatore SMP puo', infatti, frenare lo sviluppo del servizio a maggior crescita allocando su quest'ultimo ricavi nominali da servizi con volumi stabili o decrescenti. 339. Fino all'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2005 e alla proposta di provvedimento di cui alla delibera n. 415/04/CONS non era stata riscontrata la necessita' di definire un paniere di servizi specifico per l'accesso condiviso in ragione del fatto che al termine del 2004 i volumi venduti dei servizi relativi all'accesso condiviso sono risultati modesti e di peso economico trascurabile se rapportati agli altri servizi di accesso disaggregato. Nonostante i volumi attesi dei servizi di accesso condiviso siano in sensibile crescita per gli anni 2005 e 2006, il valore di tale servizio non assumera' nel paniere un peso tale da impedire pratiche di sussidi incrociati. Per tale ragione e in considerazione della tutela necessaria ad un servizio il cui sviluppo e' tuttora in una fase iniziale, i servizi di accesso condiviso devono essere inclusi in un paniere specifico distinto dagli altri servizi di accesso all'ingrosso. 340. I servizi di prolungamento dell'accesso e di canale numerico presso SL e SGU hanno dinamiche di efficienza e grado competitivo differenti dai servizi di accesso disaggregato alla rete di distribuzione. In particolare, il prolungamento dell'accesso rappresenta il servizio di fornitura di cavi in fibra tra la centrale SL e la centrale SGU gestito dall'operatore richiedente attraverso i propri apparati trasmissivi. Il canale numerico e', invece, il servizio sostituitivo dei servizi di accesso disaggregato che costituisce un servizio di linea affittata tra la sede cliente e il punto di interconnessione con l'operatore. 341. Anche i valori di tali servizi risultano relativamente bassi se rapportati ai ricavi nominali del paniere unico proposto dall'Autorita' con la delibera n. 415/04/CONS. 342. Alla luce di quanto premesso, l'Autorita' ritiene che, al fine di prevenire pratiche di prezzi anti-competitive da parte dell'operatore detentore di significativo potere di mercato, i panieri di servizi debbano essere disaggregati per riflettere le dinamiche di efficienza specifiche di ciascun servizio anche in base al peso che i costi di un dato servizio assumono sui costi totali del paniere nonche' ai volumi e gli investimenti attesi. 343. Al riguardo, l'Autorita' ritiene che i panieri di servizi di accesso debbano essere distinti in: - Paniere A: servizi di accesso disaggregato alla rete e sottorete di distribuzione in rame; - Paniere B: servizi di accesso condiviso; - Paniere C: servizi di prolungamento dell'accesso; - Paniere D: servizi di canale numerico presso SL e SGU. 344. Al fine di limitare le pratiche di sussidio tra i diversi servizi, l'Autorita' ritiene necessario che ciascun paniere comprenda, oltre ai canoni, anche tutti i contributi relativi alle prestazioni accessorie connesse al servizio stesso (attivazione, disattivazione, identificazione coppia in presenza di interferenza, rimozione della coppia, SLA plus, ecc.). 345. In relazione alle risultanze della consultazione pubblica e della prassi seguita attraverso i provvedimenti concernenti i meccanismi di controllo pluriennale dei prezzi dei servizi all'ingrosso e al dettaglio, l'Autorita' ritiene che il meccanismo del network cap debba applicarsi alle offerte di riferimento degli anni 2006 e 2007, considerando i prezzi dell'offerta di riferimento 2005 quali valori iniziali del meccanismo di cap. 346. In merito alle modalita' di fissazione del vincolo di riduzione da applicare al meccanismo di network cap, l'Autorita' osserva quanto segue. Con il documento di consultazione pubblica di cui alla delibera n. 415/04/CONS, l'Autorita' aveva proposto un vincolo di programmazione dei prezzi del paniere pari a IPC-IPC, vincolo che mantiene costante, nella media, il valore nominale dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato. Tale proposta era giustificata da una parte dalle valutazioni degli andamenti dei costi sottostanti i servizi di accesso cosi' come rilevati dalle contabilita' regolatorie sino al 2002 e, dall'altra parte, dalla possibile revisione delle modalita' di attribuzione delle restanti componenti di costo della rete di accesso, cosi' da garantire il pieno rispetto del principio di parita' di trattamento interno-esterno. 347. Nel corso del procedimento, l'Autorita' ha acquisito da Telecom Italia i dati di contabilita' regolatoria riferiti agli anni 2003 e 2004. I dati contabili relativi alla rete di accesso sono stati utilizzati, insieme ai corrispondenti dati degli anni 2001-2002, gia' a disposizione dell'Autorita', per stimare l'evoluzione dei costi complessivi della rete di accesso per gli anni 2005-2007, che consente di prevedere, per l'anno 2007, una significativa riduzione dei costi relativi alla rete di accesso. E' stata inoltre effettuata, a partire dagli stessi dati contabili, una stima dell'evoluzione del numero di coppie attive, al fine di determinare il costo unitario dei servizi di accesso, dalla quale si evince una contestuale diminuzione del numero di coppie attive all'anno 2007. 348. E' stato quindi considerato l'impatto, sui costi totali, della variazione del tasso di rendimento del capitale, che evolve da un valore di 13,5% ad un valore di 10,2% determinato, nel corso del procedimento, sulla base della metodologia sottoposta a consultazione pubblica nell'allegato B2 alla delibera n. 415/04/CONS e consolidata in allegato Al alla delibera n. 4/06/CONS. 349. Relativamente alle modalita' di attribuzione di alcune delle componenti di costo, l'Autorita', sulla base delle risultanze della consultazione pubblica, ha proceduto ad utilizzare una modalita' di attribuzione dei costi inerenti la manutenzione correttiva, sulla base dell'applicazione del principio di parita' interno-esterno. Infatti, dall'analisi dei dati di contabilita' regolatoria e sulla base della metodologia utilizzata da Telecom Italia, emerge che il costo medio unitario pagato dalla divisione commerciale del medesimo operatore risulta inferiore a quello pagato dagli operatori alternativi. Cio' in ragione del diverso ed inferiore valore del costo di manutenzione correttiva attribuito al servizio di accesso POTS, rispetto a quello attribuito ai servizi di accesso utilizzati per la larga banda ed al fatto che la percentuale di accessi POTS (sul totale dei servizi di accesso) utilizzati da Telecom Italia e' molto maggiore della corrispondente percentuale osservabile per gli operatori alternativi. Si e', pertanto, provveduto ad attribuire il costo di manutenzione correttiva (predetto per gli anni 2005-2007) in maniera uniforme su tutte le coppie attive (incluse quelle in unbundling). In tal modo, la quota di costo relativa alla manutenzione correttiva e' indipendente dalla tipologia di accesso utilizzata sia da Telecom Italia che dagli operatori alternativi. 350. Il procedimento contabile descritto ai punti precedenti e' stato quindi utilizzato per stimare i valori di costo prospettici a partire dal dato, esposto da Telecom Italia nella contabilita' regolatoria 2004, di costo unitario del servizio di accesso disaggregato (full unbundiling), mediato sulle differenti tipologie di accesso (POTS, ADSL, SDSL) richieste dagli operatori alternativi. Tale valore risulta pari a 11,03 euro/mese. Proiettando gli effetti della valutazione prospettica dei costi e dei volumi per gli anni 2005-2007, si ottengono i valori di costo per il servizio di accesso disaggregato, da intendersi come valore medio rispetto alle differenti tipologie di accesso offerte, di seguito riportati: ===================================================================== Anno di riferimento |2005|2006|2007 ===================================================================== Costo medio del servizio di accesso disaggregato (full| | | unbundling) Euro/mese) |8,81|8,31|7,84 351. In merito quindi alla fissazione del valore obiettivo di costo, da utilizzare per la fissazione del prezzo del servizio di accesso disaggregato per l'anno 2007, l'Autorita' svolge le seguenti considerazioni. L'Autorita' ha da sempre considerato una competizione basata sulle infrastrutture come presupposto essenziale per una concorrenza tra operatori sostenibile, nel medio e lungo periodo, a beneficio del mercato e dei consumatori. Nel caso di specie, i servizi di accesso disaggregato rappresentano una componente essenziale per la realizzazione di una competizione infrastrutturale che supporti lo sviluppo dei servizi a larga banda. L'obiettivo che l'Autorita' intende perseguire e' quindi quello di ottenere le migliori condizioni, sia economiche sia tecniche, dell'offerta di servizi di accesso disaggregato, che possano incentivare gli operatori alternativi ad investire sulle infrastrutture piuttosto che sulla rivendita dei servizi. Si deve inoltre considerare che i servizi di accesso disaggregato assumeranno un ruolo sempre piu' importante per sostenere la competizione sui servizi innovativi differenti dalla voce. Infatti, l'avanzamento della tecnologia consente di utilizzare il tradizionale doppino anche per servizi dati a larga banda a velocita' sempre crescenti (una velocita' di accesso di 4 mbit/s e' considerata ormai standard) e per servizi di diffusione radio-televisiva. Pertanto, dal tradizionale utilizzo per la trasmissione della voce e dati per accesso ad Internet a velocita' medio-basse, la coppia in rame si sta dimostrando un supporto fondamentale per l'offerta di contenuti a valore aggiunto (distribuzione di contenuti musicali e video, streaming audio/video, diffusione televisiva). Tale offerta puo' essere anche supportata attraverso le offerta di accesso a larga banda wholesale e bitstream access, tuttavia il servizio di accesso disaggregato consente all'operatore alternativo un controllo dei parametri e della qualita' del servizio offerto non realizzabile attraverso le offerte sopra descritte ed in definitiva il controllo di quelle risorse necessarie a poter formulare le proprie offerte di contenuti in maniera flessibile, indipendentemente dalle offerte dell'operatore incumbent. 352. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorita' ritiene necessario, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di incentivazione alla concorrenza infrastrutturale e di stimolo degli operatori alternativi all'uso dell'offerta di accesso disaggregato, fissare, in via prospettica, per il 2007 un prezzo per il servizio di accesso disaggregato di full unbundling che, anticipando di un anno il livello di efficientamento stimato per Telecom Italia, rifletta i costi del servizio estrapolati per il medesimo anno, ossia 7,84 euro/mese. Cio' premesso, considerato il valore iniziale indicato nell'offerta di riferimento 2005 per il servizio di accesso disaggregato di full unbundling (8,3 euro/mese) un vincolo di riduzione di prezzo IPC-X, con X pari al 4,75% (e sulla base di una ipotesi di tasso IPC medio per gli anni 2005 e 2006 pari a 2,0%) risulta necessario ad assicurare un prezzo per l'anno 2007 orientato ai costi previsti per il medesimo anno. 353. Sotto altro profilo, il prezzo cosi' determinato per l'anno 2007 risulta peraltro sostenibile e coerente con quanto la stessa Telecom Italia pratica per l'anno 2005 ed intende praticare per l'anno 2006. E' infatti noto che, nell'ambito del caso A351 avviato dall'Autorita' Garante per la Concorrenza e del Mercato, Telecom Italia ha assunto una serie di impegni per la riduzione delle barriere all'entrata e replicabilita' nel mercato dei clienti business e per l'accelerazione della concorrenza nel mercato dell'accesso. Con riferimento a tale ultimo aspetto, Telecom Italia si e', tra l'altro, impegnata a riconoscere, su base mensile e per il periodo che intercorre dal 1/1/2005 al 31/12/2006, un bonus equivalente a 9,6/anno, per ogni linea gia' esistente o attivata in modalita' unbundling nel periodo di vigenza dell'offerta. Con tale impegno, il prezzo effettivo del servizio di full unbundling risulta pari, negli anni 2005 e 2006 a 7,5 euro/mese. Pertanto, il prezzo previsto per l'anno 2007 appare proporzionato in relazione al prezzo effettivamente praticato da Telecom Italia per gli anni 2005 e 2006. 354. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorita', ritiene giustificato un vincolo generale di programmazione dei prezzi per i quattro panieri A, B, C e D pari a IPC-4,75% Tale vincolo infatti, seppur valutato in relazione ai prezzi dei servizi di full unbundling riflette l'evoluzione prospettica dei costi della totalita' dei servizi di accesso disaggregato, sottostanti quindi ai prezzi dei servizi inclusi nei differenti panieri sopra identificati. 355. Sulla base di quanto premesso i fattori di variazione percentuale annuale dei prezzi per ciascun paniere di riferimento per le Offerte di Riferimento degli anni 2006 e 2007 sono pari a: Paniere A: IPC - 4,75% Paniere B: IPC - 4,75% Paniere C: IPC - 4,75% Paniere D: IPC - 4,75% 356. Con riferimento ai valori iniziali, le variazioni dei prezzi per gli anni 2006 e 2007 dovranno essere applicate ai prezzi dei servizi inclusi nei panieri A, B, C e D, come approvati con la delibera n. 1/05/CIR. Per cio' che attiene ai valori di prezzo relativi all'anno 2006, con riferimento tra l'altro al prezzo per il servizio di full unbundling, si osserva che Telecom Italia si e' impegnata, nell'ambito del caso A351 AGCM, a praticare condizioni economiche che l'Autorita' ha giudicato idonee al fine dell'accelerazione della concorrenza nel mercato dell'accesso e che vengono integralmente richiamate nel presente provvedimento. 357. L'Autorita' infine ritiene opportuno imporre un sub cap, pari al vincolo di riduzione del corrispondente paniere, sui canoni mensili dei servizi di accesso disaggregato, al fine di garantire la migliore prevedibilita' sull'andamento dei prezzi dei servizi a canone. Si ritiene inoltre opportuno imporre il medesimo vincolo di sub cap sui contributi relativi alle attivita' di manutenzione a vuoto e SLA plus su base richiesta in ragione del ridotto peso che tali servizi assumerebbero all'interno dei rispettivi panieri di riferimento. L'Autorita' ritiene che tali contributi debbano essere mantenuti al fine di garantire che le risorse di personale per la gestione e la manutenzione della rete di Telecom Italia siano impiegate in modo efficiente dagli operatori alternativi. 358. Con riferimento alle restanti osservazioni degli operatori circa le modalita' attuative del meccanismo di controllo dei prezzi, l'Autorita' ritiene che, anche nel rispetto dei vincoli posti dal meccanismo del network cap, in particolari circostanze (come ad esempio l'introduzione di nuovi servizi considerati strategici), a causa delle inevitabili asimmetrie informative a vantaggio dell'operatore dominante, potrebbero determinarsi effetti anticompetitivi e ritiene pertanto opportuno prevedere la possibilita' di intervento per l'Autorita' nel caso in cui l'applicazione di prezzi proposti da Telecom Italia, seppur formalmente corretti, comportasse effetti distorsivi della concorrenza. 359. In merito poi al periodo di riferimento del paniere dei consumi utilizzato per valutare il rispetto del network cap l'Autorita' ritiene che, in considerazione dei tempi "tecnici" di consolidamento e validazione dei dati effettivi di consumo, non sia possibile comprimerne ulteriormente i tempi di elaborazione e ritiene pertanto opportuno confermare che i volumi di vendita considerati ai fini della verifica del network cap per l'offerta di riferimento dell'anno successivo (presentata da Telecom Italia entro il 30 ottobre di ciascun anno), siano quelli relativi ai dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell'anno in corso. E) Obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi 360. Nel confermare la propria proposta di decisione, a seguito dell'analisi eseguita e dei contributi forniti dagli operatori nell'ambito della consultazione pubblica, l'Autorita' intende effettuare alcune valutazioni aggiuntive. 361. L'attuale regolamentazione prevede, a sostegno delle misure di controllo dei prezzi e nel rispetto del principio di trasparenza, l'obbligo in capo a Telecom Italia di predisporre una contabilita' regolatoria soggetta a certificazione da un soggetto terzo indipendente e alla pubblicazione. 362. Relativamente ai criteri di predisposizione di tale contabilita' regolatoria l'Autorita' intende confermare la metodologia a costi storici pienamente distribuiti (modello FDC/HCA) in considerazione della scarsa contendibilita', anche nella valutazione di lungo periodo, del mercato dei servizi di accesso disaggregato, che non giustifica quindi l'adozione di metodologie per la valutazione dei cespiti a costi correnti. 363. Al riguardo, si rileva come tale scelta sia in sintonia con i precedenti orientamenti espressi da questa Autorita' e dall'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato(44). Infatti, la metodologia a costi storici pienamente distribuiti risulta, nel sopra delineato contesto nazionale del mercato in esame, la piu' idonea a salvaguardare il processo concorrenziale ed a tutelare gli interessi dei consumatori finali. 364. In primo luogo, l'individuazione del mercato rilevante, che ha condotto all'inclusione della sola rete in rame ed all'esclusione delle altre reti di accesso ai servizi di telecomunicazioni, comporta che i prezzi dei servizi di unbundling non debbano rappresentare degli indicatori volti a favorire la costruzione di reti basate su tecnologie trasmissive alternative, poiche', come detto, i relativi servizi all'ingrosso rientrano in altri ambiti di mercato. Ne' d'altra parte appare ragionevole sostenere che allo stato attuale i prezzi di tali servizi possano incentivare gli operatori a costruire altre reti di accesso in rame. Di conseguenza, non appare rilevante il costo attuale della costruzione di una rete di accesso in rame, quanto piuttosto il costo storicamente sopportato dall' incumbent. 365. In secondo luogo, una metodologia di contabilita' regolatoria non orientata ai costi storici comporterebbe, nell'attuale contesto nazionale, un ingiustificato incremento dei prezzi dei servizi di accesso, che, stante gli obblighi di non discriminazione in capo a Telecom Italia, si riverbererebbe interamente sui prezzi dei servizi finali di telecomunicazioni a danno, in ultima istanza, degli interessi dei consumatori e, piu' in generale, del benessere sociale. 366. Nel confermare le modalita' di predisposizione della contabilita' regolatoria di cui alla delibera 152/02/CONS, l'Autorita' ritiene opportuno che il formato e le specificazioni dei singoli elementi contabili siano rivisti nell'ambito di uno specifico procedimento, che provveda anche ad un riesame dei criteri di attribuzione di alcune delle componenti di costo della rete di accesso. 367. Infine, con specifico riferimento alle misure volte a realizzare la separazione amministrativa e contabile, a garanzia del principio di parita' di trattamento interno esterno, ai sensi dell'art. 48 del Codice ed in linea con l'art. 2 comma 12 lett. f della legge 481 del 14 novembre 1995 e con l'art. 1, comma 8 della legge n. 249 del 31 luglio 1997, l'Autorita' ribadisce gli obblighi di cui all'art. 2 della delibera 152/02/CONS, precisando quanto segue: - Telecom Italia e' tenuta ad assicurare la realizzazione, mediante opportune misure organizzative soggette a verifica da parte dell'Autorita', della separazione amministrativa e contabile tra le unita' organizzative preposte alla vendita dei servizi finali e quelle preposte alla gestione della rete di accesso; tale separazione dovra' garantire una opportuna visibilita' dei centri di costo delle funzioni operative di rete distinte da quelli delle attivita' commerciali. - Telecom Italia da' evidenza del rispetto del principio di parita' di trattamento interna/esterna sugli aspetti di fornitura dei servizi (provisioning) e di garanzia della qualita' e rispondenza alle specifiche tecniche delle attivita' necessarie alla realizzazione degli stessi (assurance). Telecom Italia comunica all'Autorita' le modalita' e le condizioni di fornitura previste negli ordinativi interni e negli accordi tra funzioni di rete ed operatori alternativi, nonche' ogni altra informazione necessaria a verificare la parita' di trattamento. - Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto di una relazione periodica da parte di Telecom Italia. Tale relazione, da presentarsi ogni sei mesi, riporta una tabella comparativa dei valori misurati da Telecom Italia degli indicatori di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS, in modo tale che sia possibile verificare la qualita' erogata alle proprie funzioni commerciali e agli operatori alternativi che fanno uso dei medesimi beni intermedi. - Telecom Italia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilita' una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori, in possesso delle funzioni di rete di accesso, da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato. 368. Con specifico riferimento al tasso di remunerazione del capitale ed alla proposta di calcolo di cui all'allegato B2 della consultazione pubblica si rimanda a quanto all'allegato A1 alla delibera n. 4/06/CONS. Ai fini del presente provvedimento il valore del tasso di remunerazione del capitale e' fissato pari al valore di 10,2%. 4.4. MISURE A GARANZIA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI 369. L'Autorita' al fine di garantire il rispetto delle disposizioni a garanzia degli diritti degli utenti finali di cui agli artt. 70, 71, 72, 80 del Codice relativi rispettivamente alla stipula dei contratti ed alle modalita' di recesso, alla trasparenza delle informazioni, alla qualita' dei servizi offerti ed alla portabilita' del numero, ritiene necessario che le modalita' operative di gestione dei contratti relativi ai servizi di accesso disaggregato prevedano che: a. ogni operatore alternativo che impiega i servizi di accesso disaggregato fornisce adeguata informativa ai propri i utenti finali sui servizi forniti ed attivabili, con particolare riferimento alla impossibilita' di attivare le prestazioni di carrier selection, carrier preselection o di accesso dati in banda larga con altri operatori. b. l'operatore alternativo che impiega servizi di accesso disaggregato e che riceve dal proprio utente finale la richiesta di recesso del servizio, entro 20 giorni dalla ricezione provvede a darne comunicazione all'operatore notificato ed a restituire a quest'ultimo il controllo della linea oggetto di recesso. c. l'operatore titolare della numerazione che rientra in possesso di quest'ultima a seguito del recesso di un servizio di accesso disaggregato senza contestuale portabilita' del numero, garantisce di non riutilizzare tale numero per un periodo di almeno di 20 giorni, al fine di consentire la successiva richiesta di portabilita' del numero da parte dell'operatore titolare del nuovo contratto con l'utente finale. Gli operatori stipulano in tal senso accordi di gestione sincronizzata della portabilita' del numero in caso di passaggio di un utente tra due operatori che impiegano servizi di accesso disaggregato. d. l'operatore notificato e gli operatori alternativi concordano modalita' di gestione sincronizzata volte a minimizzare il periodo di disservizio all'utente finale sia nel caso di passaggio ad un operatore alternativo (inclusi il caso di passaggio tra operatori alternativi), sia nel caso di rientro all'operatore notificato. e. l'operatore notificato e gli operatori alternativi conservano in forma scritta idonea documentazione attestante la volonta' del cliente di sottoscrivere il contratto di accesso. f. l'operatore notificato e gli operatori alternativi mantengono in forma scritta idonea documentazione attestante la volonta' di recesso da parte del cliente dai servizi di accesso dell'operatore preesistente e la esibiscono in caso di contestazioni. g. gli operatori alternativi, in caso di interruzione delle procedure di passaggio tra operatori, conservano in forma scritta la documentazione attestante la volonta' del cliente di mantenere il contratto con il fornitore preesistente e la esibiscono in caso di contestazioni. 5. L'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE 370. L'analisi di impatto regolamentare e' presentato all'allegato B alla delibera n. 4/06/CONS. Alla luce della considerazioni ivi svolte, l'Autorita' ritiene che i benefici attesi dall'adozione delle misure in oggetto, con particolare riguardo all'utenza finale ed alla concorrenza, appaiono superiori ai costi per l'impresa interessata dal provvedimento, essenzialmente riconducibili ai suoi minori ricavi. Appendice A Definizioni ABR - Available Bit Rate(Bit Rate Disponibile): Categoria di servizio ATM per la quale le caratteristiche: di trasferimento fornite dalla rete possono variare durante la connessione Accesso Disaggregato: Istituto mediante il quale un operatore rende disponibili, a qualsiasi altro operatore che ne faccia richiesta per la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica, dei singoli elementi dell'infrastruttura di rete in modo non discriminatorio e in qualsiasi punto tecnicamente ragionevole. In genere, il servizio di accesso disaggregato puo' comprendere sia la disponibilita' fisica/virtuale dell'elemento di rete sia alcune funzioni basilari di manutenzione dello stesso. L"'accesso disaggregato alla rete locale", include sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale (full unbundling), sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprieta' della rete locale. Armadio Di Distribuzione: Punto di sezionamento fra rete di distribuzione primaria e secondaria che rappresenta un elemento di elasticita'. Chiamato anche armadio di distribuzione primario. Ha la funzione di migliorare l'occupazione della rete entrante, proveniente dalla centrale, rispetto a quella della rete uscente che collega i distributori. ATM - Asynchronous Transfer Mode: una modalita' di trasferimento dati nel quale l'informazione e' organizzata in celle. E' asincrono nel senso che la ricorrenza delle celle contenenti informazione generate da un utente non e' necessariamente periodica. Borchia Di Utente: Vedi Terminazione di utente. Cavo A Coppie Simmetriche: Cavo in realizzato con coppie di conduttori fisicamente ed elettricamente simmetrici rispetto alla terra. CBR: Una categoria di servizi ATM che supporta trasporto a bit rate costante o garantito per applicazioni quali video, voce, emulazione di circuito, e che richiedono un rigoroso controllo dei tempi e dei parametri prestazionali. Centrale Internazionale- Lo stadio di commutazione avente funzioni di interconnessione tra giunzioni nazionali e internazionali (livello 1 della gerarchia di commutazione dell'operatore notificato). Circuiti Diretti Numerici - Servizio offerto dall'operatore notificato che consiste nell'affitto di circuiti semi-permanenti, di capacita' da 1.2 kb/s a 2.048 Mb/s, realizzati sulla apposita rete di RED 1/0. Circuito Analogico Canale tra due punti della rete che permette la trasmissione di segnali analogici. Il canale e' caratterizzato da una certa larghezza di banda, un certo rapporto segnale/rumore, ecc. (per esempio un canale POTS da 4 kHz, un canale FDM su infrastruttura HFC, ecc.). Un canale analogico puo' quindi essere utilizzato anche per la trasmissione di segnali numerici, tramite l'impiego di modulatori e demodulatori numerici, ma non necessariamente. Circuito Numerico Canale logico tra due punti della rete che permette la trasmissione di un flusso di bit, indipendentemente dal mezzo fisico, dagli apparati eventualmente presenti lungo il collegamento (per es. amplificatori e rigeneratori), dalla topologia della rete attraverso cui e' realizzato il collegamento, ecc. Un canale numerico e' caratterizzato innanzitutto dalla frequenza di cifra (per esempio canali a 64 kb/s, canali a 2.048 Mb/s, ecc.), quindi dalle caratteristiche di interfaccia fisica (per es. Racc. ITU-T G.703) e di struttura di trama (per es. Racc. ITU-T G.704). Inoltre, dovra' essere specificata in modo opportuno anche la qualita' del circuito offerto, per esempio in termini di tassi di errore, tassi di slip controllati, jitter, ritardo di trasmissione, affidabilita', ecc. Circuito Semi-Permanente Circuito realizzato attraverso una rete di ripartitori meccanici o elettronici al fine di stabilire una connessione punto-punto per un tempo indefinito, emulando, per cosi' dire, la posa di un sistema di linea dedicato (esempio: un circuito CDN). Al contrario, un circuito commutato viene stabilito in tempo reale, alla richiesta di connessione da parte di un utente, interpretando la segnalazione relativa (esempio: un circuito ISDN). CVP - Circuito Virtuale Permanente di tipo ATM: collegamento virtuale dedicato, in maniera semipermanente, tra due punti fisici realizzato attraverso una rete ATM ed una infrastruttura trasmissiva a larga banda ad esempio con tecnologia xDSL, oppure con terminazioni SDH. Il collegamento consente il trasporto dell'informazione con specificati parametri di garanzia di qualita' del servizio. DECT Standard ETSI e tecnologia per la fornitura in ambito pubblico e privato di servizi mobili senza filo. Distributore Elemento di separazione tra la rete di distribuzione secondaria in cavo a coppie simmetriche metalliche e i singoli raccordi di utente. Chiamato anche distributore secondario. Distributore Ottico Elemento di rete che svolge la funzione di estrazione di fibre da un cavo di maggiore potenzialita' e connessione di cavi di minore potenzialita'. Distributore Elemento di separazione tra la rete di distribuzione secondaria in cavo a coppie simmetriche metalliche e i singoli raccordi di utente. Chiamato anche distributore secondario. DSLAM - DSL Access Multiplexer: affascia lato utente i modem xDSL sui quali si attestano le linee d'utente xDSL raccolte. Realizza funzioni di multiplazione delle suddette linee xDSL su una interfaccia a larga banda con protocollo di tipo ATM od IP. ETSI - European Telecommunications Standards Institute: l'organismo europeo il cui compito e' quello di definire gli standard e le raccomandazioni dell'industria europea di telecomunicazioni. Full ULL (full unbundling): "accesso completamente disaggregato alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica nel caso di accesso alla rete metallica; HDF: Hand-Over Distribution Frame. Vedi PERMUTATORE DI SCAMBIO. IP Internet Protocol: protocollo originariamente sviluppato dal dipartimento di difesa americano al fine di far interlavorare computer dissimili attraverso una rete. Questo protocollo lavora congiuntamente con il livello superiore TCP (Trasmission Contro Protocol) e viene identificato come TCP/IP. E' assimilabile al livello 3 OSI. ISDN Rete numerica che permette la fornitura di servizi di telefonia pubblica in connettivita' numerica end-to-end e servizi dati. ITU-T International Telecommunication Union - Telecommunications: l'organismo internazionale il cui compito e' quello di definire gli standard e le raccomandazioni dell'industria internazionale di telecomunicazioni. MDF Main Distribution Frame. Vedi PERMUTATORE Multiplatore/Multiplex (MUX) Elemento di rete che connette alla centrale locale piu' utenti su flussi numerici (segnali multipli) senza effettuare concentrazione. Multiplex Sincrono Di Utente Apparato SDH che effettua la raccolta, multiplazione e trasmissione di canali telefonici e dati a bassa capacita' tra i singoli utenti e i rispettivi centri di servizio (SGU, SL, RED 1/0). Permutatore (Urbano) Main Distribution Frame nella terminologia inglese. Elemento posto in centrale al confine tra la rete di distribuzione e l'autocommutatore. Svolge le funzioni di terminazione e numerazione della rete metallica e consente la funzione di permutazione, protezione e sezionamento tra la rete e l'autocommutatore. PDH - Plesiochronous Digital Hicrarchy Gerarchia standard di multiplazione numerica definita dal CCITT (ora ITU-T) per la trasmissione in reti telefoniche numeriche (Racc. ITU-T G.702 e Racc. collegate). E' basata sulla multiplazione numerica asincrona, cioe' sulla tecnica della giustificazione di bit che permette di multiplare segnali numerici asincroni. POTS Rete pubblica di telefonia che consente la fornitura end-to-end di servizi di telefonia pubblica in connettivita' analogica di tipo 3.1 kHz Raccordo Di Utente Singola coppia simmetrica metallica che dal distributore arriva alla terminazione di utente. Rete Di Abbonato Rete che comprende tutti i sistemi e le reti private presso la sede dell'utente. Rete Di Distribuzione Svolge le stesse funzioni della rete di accesso. Mentre con rete di distribuzione si intende usualmente la porzione di rete locale realizzata da collegamenti metallici (ma anche fibra in taluni casi) e apparecchiature passive quali distributori e ripartitori, il termine rete di accesso e' piu' generico e indica una porzione di rete locale che puo' comprendere anche apparati trasmissivi di diverso tipo quali multiplatori di utente, Sistemi di Accesso Flessibile, Sistemi di Accesso Sincrono, ecc. Il termine rete di distribuzione non e' definito formalmente e nel presente contesto normativo non viene usato, se non in casi specifici per indicare specifiche porzioni di rete di accesso e quando non sono possibili ambiguita'. Rete Di Distribuzione Eletrica Rete in cui ogni coppia uscente dalla centrale locale (SGU o SL) raggiunge il distributore secondario attraverso un punto di sezionamento (armadio di distribuzione). Rete Di Distribuzione in Fibra Complesso di portanti fisici basati su fibra ottica che si estende dal telaio di terminazione fibra presso la centrale locale SGU fino alla sede ottica. Rete Di Distribuzione in fibra primaria Parte della rete di distribuzione in fibra ottica compresa tra il telaio di terminazione fibra sito presso l'edificio della centrale locale (SGU o SL) e il distributore ottico incluso. Rete Di Distribuzione in fibra secondari Parte della rete di distribuzione in fibra ottica compresa tra il distributore ottico escluso e la terminazione fibra posta nella sede ottica. Rete Di Distribuzione Complesso di portanti fisici basati su coppie simmetriche (doppini) metalliche e terminazioni che si estende dal permutatore presso la centrale locale (SGU o SL) fino alla rete di abbonato. Rete Di Distribuzione primaria Parte della rete di distribuzione che collega la centrale locale (SGU o SL) agli armadi di distribuzione (nel caso di rete elastica) o anche direttamente ai centri nodali di riparto elementare (nel caso di rete rigida). Rete Di Distribuzione secondaria Parte della rete di distribuzione che collega l'armadio di distribuzione o il centro nodale di riparto elementare (nel caso di rete rigida) ai distributori. Rete Di Distribuzione Rigida Rete in cui le coppie uscenti dalla centrale locale - raggiungono senza punti di sezionamento il distributore a cui si collega il raccordo di utente. Rete Di Edificio - Parte della rete di distribuzione che collega il distributore alle borchie di utente. Rete Locale - Con riferimento alla rete telefonica dell'operatore notificato, si intende tutta l'infrastruttura di rete dagli SGU (inclusi) fino alle borchie di utente, includendo gli SL eventualmente presenti. Di conseguenza, l'infrastruttura trasmissiva della rete locale comprende sia l'infrastruttura trasmissiva della rete di accesso sia il sistema trasmissivo tra SGU e SL. Ripartitore di confine. Permutatore che realizza il confine tra il permutatore dell'operatore notificato e quello dell'operatore colocato. Ad esso accedono entrambi gli operatori Sede Ottica -. Sede di utente presso la quale e' previsto un collegamento in fibra ottica verso la SGU di competenza. Sottorete Locale Una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa. Stadio Di Gruppo Di Transito Lo stadio di commutazione che instrada il traffico proveniente dalle SGU a livello interdistrettuale e internazionale (livello 1 della gerarchia di commutazione dell' operatore notificato). Stadio Di Gruppo Urbano - Lo stadio di commutazione che svolge funzioni di instradamento verso le SGT e gestisce tutti gli SL che ad esso fanno capo (livello 2 della gerarchia di commutazione dell' operatore notificato). Stadio Di Linea - Lo stadio di commutazione che consente la raccolta dell'utenza attraverso la rete di distribuzione (livello 3 della gerarchia di commutazione dell'operatore notificato). Puo' essere sia remotizzato che co-locato presso la centrale SGU. Normalmente realizzato con un modulo remoto dell'autocommutatore posto presso la SGU. Strisce Di Permutazione - Elementi, posti presso un multiplatore o un SL remoto, che costituiscono il punto ove sono attestate le coppie corrispondenti al livello periferico di rete. Svolgono le funzioni di permutazione, protezione e sezionamento delle coppie. Sub-Loop Unbundling: Accesso disaggregato alla "sottorete locale". Synchronous Digital Hierarchy Gerarchia standard di multiplazione numerica definita dal CCITT (ora ITU-T) per la trasmissione in reti telefoniche numeriche e piu' in generale nelle reti di telecomunicazioni a larga banda (Racc. ITU-T G.707 e Racc. collegate). E' basata sulla multiplazione numerica sincrona e sfrutta una tecnica di giustificazione di byte (giustificazione di puntatore) per risolvere il problema della mancanza di sincronizzazione tra i nodi di rete. Telaio Di Terminazione Fibra Elemento, posto in centrale al confine tra la rete di distribuzione in fibra e gli apparati di terminazione di linea trasmissivi, che svolge le funzioni di terminazione del cavo, connessione, sezionamento e identificazione delle fibre. Terminazione Di Rete Di Accesso Elemento della rete che si affaccia direttamente alla funzione di commutazione. Terminazione Di Utente(Network Termination): Punto in cui e' attestata presso l'utente la linea fisica, cui sono collegati gli apparati e/o l'impianto di utente. UNI - User-Network Interface: l'interfaccia fisica comprendente i protocolli di comunicazione tra utente e rete. Unita' Di Concentrazione Remota. Elemento di rete che connette alla centrale locale piu' utenti su flussi numerici (segnali multipli) non dedicati effettuando concentrazione statistica. VBR - Variable Bit Rate: una categoria di servizio che supporta un trasporto con bit rate variabile e con specificati parametri di picco e di media del traffico. xDSL - Una famiglia di standards e di tecnologie trasmissive concepite per realizzare un bit rate ad alta velocita' sugli esistenti doppini metallici della rete di distribuzione. La lettera "x" sottintende la genericita' dei sistemi DSL e viene sostituita da "A", "RA", "H", "S" "I", V" in funzione della capacita' trasmissiva dell'apparato DSL Appendice B Glossario ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line ATM Asynchronous Transfer Mode ATMF25 ATM Forum 25(Mb) CPE Customer Premise Equipment DECT Digital Enhanced Cordless Terminal DMT Discrete Multitone DSL Digital subcriber Line DSLAM DSL Access Multiplexer HDF Hand-over Distribution Frame ISDN Integrated Services Digital Network ITU International Telecommunications Union MDF Main Distribution Frame MUX Multiplexer NT Network Termination OLO Other Licensed Operator OTAG Operatore Titolare di Autorizzazione Generale ONP Open Network Provision OSI Open Systems Interconnection PCM Pulse Code Modulation PDH Plesiochronous Digital Hierarchy POTS Plain Old Telephony Service PVC Permanent Virtual Circuit SA Shared Access SDH Synchronous Digital Hierarchy SGT Stadio di Gruppo di Transito SGU Stadio di Gruppo Urbano SL Stadio di Linea SLA Service Level Agreement TL Transmission Line TR Technical Recommandation TTF Telaio Terminazione Fibra TX Transmission ULL Unbundling Local Loop UNI User Network Interface VDSL Very high bit rate Digital Subscriber Line xDSL Digital Subscriber Loop di tipo "x" ------------------------------------- (1) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33. (2) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21. (3) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7. (4) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51. (5) In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste direttive deve aggiungersi la direttiva della Commissione europea sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi di comunicazione elettronica del 16 settembre 2002 (2002/77/CE, c.d. "direttiva concorrenza", in GUCE L 249 del 17 settembre 2002, pag. 21), la decisione della Commissione europea del 29 luglio 2002 che istituisce il gruppo dei "Regolatori europei per le reti e i servizi di comunicazione elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del 30 luglio 2002, pag. 38), la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa ad un quadro normativo in materia di spettro radio nella Comunita' europea (676/2002/CE, c.d. "decisione spettro radio", in GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 1) e il Regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete locale del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336 del 30 dicembre 2000, pag. 4 ). (6)In GUCE L 114 dell'8 maggio 2003, pag. 45. (7)In GUCE C 165 del 30 luglio 2002, pag. 6. (8) In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13. (9) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003. (10) Sentenza United Brands del 14 febbraio 1978, causa n. 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 e ss.. (11) Da effettuarsi, in ogni caso, ogni diciotto mesi (artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni). (12) Delibera del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240. (13) Delibera del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo l° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22. (14) La delibera n. 13/00/CIR ha previsto una dettagliata procedura in tre fasi, gestita dall'Autorita', per la selezione dei siti da parte degli operatori e la allocazione di spazi di co-locazione presso un numero massimo di 1.500 sedi di permutatore di Telecom Italia. La delibera 15/01/CIR prevede, tra l'altro, la possibilita' di rivendita del servizio di accesso da parte dell'operatore alternativo ad altri operatori (art. 4), la possibilita' di subentro negli spazi di co-locazione di un altro operatore (art. 5), la possibilita' per gli operatori di controllare i preventivi per i lavori di predisposizione degli spazi di co-locazione ed, eventualmente, di proporre preventivi alternativi (art. 6). La delibera n. 24/01/CIR ha dato piena applicazione agli obblighi definiti dal Regolamento 2887/2000, in relazione alle condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di servizi di accesso condiviso e a livello di sottorete locale. (15)Stadio di Gruppo Urbano. (16) Prolungamento dell'accesso in fibra ottica. 17 Cfr. paragrafi 40 - 43 delle Linee guida per l'analisi dei mercati. (18) In particolare, lo SSNIP test trova difficolta' di applicazione nel caso di presenza di un operatore dominante in un mercato non (ancora) regolamentato. In tal caso infatti valgono le problematiche derivanti dalla cosiddetta Cellophane Phallacy (cfr. Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, GUCE C372 del 9/12/97, e Linee direttrici, nota 31). (19) La "rete locale" e' definita come il circuito fisico a coppia elicoidale metallica che collega il punto terminale della rete presso l'abbonato al ripartitore principale o ad altro dispositivo locale equivalente della rete telefonica pubblica fissa, mentre per "sottorete locale" si intende una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa. (20)La destinazione d'uso di una linea dipende dalla conformita' e dalla compatibilita' delle coppie all'impiego di specifici sistemi trasmissivi (c.d. qualificazione della coppia). La prima distinzione e' quella tra accessi analogici (POTS) e quelli digitali (ISDN, DECT e la famiglia x-DSL). La fornitura di servizi ISDN-BRA o POTS comprende una coppia simmetrica in rame, cosi' come l'offerta di una linea avente per destinazione d'uso i servizi ADSL e VDSL. Questi ultimi possono richiedere ulteriori specificazioni tecniche. La fornitura di servizi HDSL ISDN-PRA necessita di due coppie simmetriche in rame, opportunamente qualificate per l'impiego di sistemi DECT. Le attivita' di qualificazione hanno l'obiettivo di verificare la continuita' elettrica della coppia, la conformita' dei parametri trasmissivi della coppia ai requisiti tecnici fissati dalle normative ETSI (POTS, ISDN, ADSL, DECT, HDSL, SDSL e VDSL) e la compatibilita' dei diversi sistemi trasmissivi. Per quanto riguarda lo stato della coppia, la richiesta della linea di accesso puo' riguardare una coppia in uso da parte di un cliente dell'operatore proprietario della rete (Telecom Italia) che ha manifestato la volonta' di recedere dal contratto in essere (con Telecom Italia) e di stipulare un nuovo contratto con un altro operatore (coppia attiva). Altrimenti, la richiesta puo' interessare una coppia simmetrica in rame non attiva. (21) Le attivita' di manutenzione comprendono la manutenzione preventiva, la manutenzione correttiva e le attivita' finalizzate all'eliminazione delle cause di interferenza in ambiente cavo. La manutenzione preventiva ha carattere periodico. La manutenzione correttiva e' volta alla risoluzione del guasto. Qualora venga accertata la presenza di interferenze in ambiente cavo, le corrette condizioni d'uso della coppia sono ripristinate ed e' assicurato il buon funzionamento in ambiente cavo. (22) Raccomandazione dell' 11 febbraio 2003, par. 3.1. (23) Per il 2005 Telecom Italia ha dichiarato 1.101.922 coppie in unbundling e 136.218 linee in shared access. (24) Fonte: Bilancio 2001 di Telecom Italia - Relazione sulla gestione (25) Vedi anche la raccomandazione 417 del 25 maggio 2000, considerato 8: "per i nuovi operatori non risulterebbe economicamente valido duplicare nella sua interezza e in un lasso di tempo ragionevole l'infrastruttura di accesso all'anello locale in doppino di rame dell'operatore storico". (26) Operatore Titolare di Autorizzazione Generale. (27) La struttura tariffaria si articola in un contributo di attivazione una tantum (contributo impianto), in eventuali contributi aggiuntivi per attivita' specifiche e in un noleggio mensile. (28) Cfr. Decisione della Commissione, casi COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 - Deutsche Telekom AG, del 21 maggio 2003. 29 Cfr. decisione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, prov. 13752, caso n. A/351 - Comportamenti abusivi di Telecom Italia, del 16 novembre 2004. (30) GU C 372 del 19 dicembre 1997, pag. 5. (31) Art. 19, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche. (32) La delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000 definisce una rete di telecomunicazioni via radio a larga banda di tipo punto-multipunto (WLL/FWA - wireless local loop - Fixed wireless access): "una rete di telecomunicazioni che impiega sistemi punto-multipunto, cioe' sistemi che permettono l'accesso a una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di segmenti intermedi di una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di prolungamenti radio degli accessi fissi ad una rete di telecomunicazioni, tramite collegamenti via radio fra una singola stazione base localizzata in una posizione fissa e determinata ed un numero multiplo di stazioni posizionate in altrettanti punti fissi e determinati, collegati a detta stazione base". (33) L'Autorita', nella del. n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, ha pubblicato le "Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto" e, nella del. n. 400/01/CONS del 10 ottobre 2001, le "Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza". Successivamente, il Ministero delle comunicazioni ha pubblicato il 31 gennaio 2002 il "Bando di gara per l'assegnazione delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5 - 26,5 ghz e 27,5 - 29,5 ghz e per il rilascio delle relative licenze". (34) La regione a statuto speciale Trentino-Alto-Adige contiene due aree afferenti rispettivamente alla province autonome di Bolzano e Trento. (35) In particolare la tecnologia PLC utilizza modem e chipset di nuova generazione per la trasmissione di dati a banda larga attraverso la rete di distribuzione dell'energia elettrica. La PLC si serve per la trasmissione dei dati di una tecnica molto simile a quella del multiplexing normalmente utilizzato nelle telecomunicazioni, ovvero sfrutta bande di frequenza diverse da quella della corrente elettrica per trasmettere onde elettromagnetiche che, una volta arrivate nelle abitazioni, vengono riconvertite in flussi di dati binari. Per la trasmissione del segnale e' necessario pertanto installare presso l'abitazione dell'utente un modem da collegare direttamente ad una delle prese elettriche. La velocita' di connessione potenzialmente raggiungibile sulle linee elettriche varia fra i due ed i cinque Mbps, e si prevede di arrivare anche a velocita' superiori ai 10 Mbps, che consentiranno anche la fruizione di servizi che richiedono bande maggiori, quali i servizi di streaming video. (36) In Italia, questa tecnologia e' stata testata da AEM Spa in partnership con Nortel. La joint venture ha fornito i propri servizi di accesso in tecnologia PLC ad un gruppo ristretto di utenti a Milano tra 1998 ed il 1999. Nel corso degli ultimi anni, alcune sperimentazioni sono state condotte anche da Enel.it. Una prima fase ha coinvolto un numero limitato di clienti nelle citta' di Bologna e Firenze. Un'ulteriore sperimentazione di piu' ampio raggio e' stata condotta nel comune di Grosseto al fine di verificare la sostenibilita' tecnica dell'accesso PLC e di stimare le performance del servizio. (37) Taluni servizi in tecnologia VoIP, infatti, si presentano all'utente finale come sostituti dei servizi di telefonia tradizionale. (38) Ai sensi dell'art. 2 della delibera 2/00/CIR. Le licenze individuali sono sostituite nel nuovo quadro regolatorio con autorizzazioni generali, ma cio' non cambia il senso dell'analisi realtiva al mercato geografico di attivita'. (39) Ai sensi dell'art. 3 della delibera 2/00/CIR. 40 Cfr.Decisione della Commissione, casi COMP/C-1/37.451, 37.578, 37, cit. (41) Cfr. decisione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, prov. 13752, cit. (42) Capital Asset Pricing Model: modello che descrive la relazione tra rischio e ritorno atteso dell'investimento. (43) Si rileva, peraltro, che tale modalita' di "ULL virtuale" e' stata introdotta da Telecom Italia autonomamente negli impegni assunti nell'ambito del procedimento A351 dell'AGCM. (44) "Con riguardo a tali aspetti, l'Autorita' ritiene quindi di grande importanza un deciso intervento regolamentare volto sia a ripristinare le condizioni di parita' di trattamento tra gli operatori interconnessi e le direzioni commerciali di Telecom Italia, sia a ridurre le tariffe dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione allineandoli ai relativi costi storici", AS258 - Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia, del 3 ottobre 2002.