Art. 12.
     Obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti
  1.  Telecom  Italia  e'  soggetta,  nella  fornitura dei servizi di
accesso  alla rete telefonica pubblica in postazione fissa ai clienti
residenziali e non residenziali, all'obbligo di non accorpare in modo
indebito  i  servizi  offerti,  ai  sensi  dell'art. 67, comma 2, del
Codice.