Allegato A ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 33/06/CONS SINTESI DELLE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI E RELATIVE VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' IN MERITO ALLA IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI AL DETTAGLIO DELL'ACCESSO ALLA RETE TELEFONICA PUBBLICA IN POSTAZIONE FISSA PER CLIENTI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI, SULLA VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI E SUGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO SOGGETTE LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN TALE POTERE (MERCATI N. 1 E N. 2 FRA QUELLI IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE SUI MERCATI RILEVANTI DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE EUROPEA). 1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE 1. Nel corso del 2002 le istituzioni europee hanno adottato il nuovo pacchetto regolamentare che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. 2. Il nuovo quadro regolamentare si basa sulle seguenti 5 direttive: a. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro" (1); b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni" (2); c. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso e alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso" (3); d. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva servizio universale" (4); e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati" (5). 3. Con riferimento al procedimento in esame, particolare rilievo rivestono altri tre atti: a. la Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante, secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE adottata 1'11 febbraio 2003 (di seguito, la Raccomandazione) (6); b. le Linee guida della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002 (di seguito, le Linee guida) (7); c. la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003 (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7) (8). 4. Il nuovo quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito, anche il Codice) (9). 5. La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma 3, e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche. 6. Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le Autorita' Nazionali di Regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'art. 14, in particolare, attribuisce alle ANR il compito di svolgere le analisi sul grado di sviluppo della concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione come mercati rilevanti per accertare se le imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere di mercato. 7. Merita un cenno, infine, la Posizione Comune adottata dall'European Regulators Group (ERG) sull'approccio da seguire per la definizione di rimedi appropriati nel nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, approvata il 1 aprile 2004. Il documento ha l'obiettivo di favorire, anche in relazione all'ultima fase del processo regolamentare (quella della definizione dei rimedi), un approccio armonico nell'applicazione del nuovo quadro regolamentare da parte delle Autorita' nazionali di regolamentazione, in linea con il principio di proporzionalita' del diritto comunitario e con gli obiettivi fondamentali di promuovere la concorrenza, di contribuire allo sviluppo del mercato interno e di promuovere gli interessi dei cittadini europei, definiti all'articolo 8 della direttiva quadro. 8. Il nuovo quadro regolamentare sancisce la convergenza tra disciplina regolamentare e disciplina antitrust, sopratutto attraverso la definizione dell'analogia tra significativo potere di mercato e posizione dominante. Infatti, la direttiva quadro (considerando 25) indica che "la definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE (...) si e' dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tenere conto di realta' di mercato piu' complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva e' equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee", laddove per posizione dominante si intende la "situazione di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilita' di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori" (10). 9. Il percorso che il nuovo quadro regolamentare delinea per l'analisi sulla concorrenzialita' dei mercati, richiede che le Autorita' procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per quanto riguarda i mercati identificati dalla Commissione come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per cio' che concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti, individuali o collettive, al termine della quale le Autorita' introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari. Gli artt. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevedono, in applicazione degli artt. 15 e 16 della direttiva quadro, che la definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi guida debbano essere condotte tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee. In tal senso, la quota di mercato sara' uno degli elementi da prendere in considerazione al fine della verifica della sussistenza di una posizione dominante, dovendo le ANR analizzare tutta una serie di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida. 10. Gli obblighi regolamentari imposti in esito a ciascuna analisi di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi di mercato successiva (11), fatta salva la possibilita' di procedere ad un'attivita' di revisione e verifica, qualora l'Autorita' lo reputi opportuno. 11. Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute negli artt. 6 e 7 della direttiva quadro, nella Raccomandazione all'art. 7, negli artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS (12) e n. 453/03/CONS (13). In particolare, viene previsto che, qualora l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento, cosi' come definito dall'art. 1, comma 2 della delibera n. 453/03/CONS, entro i termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni. 12. Relativamente ai servizi al dettaglio forniti da postazione fissa, la Raccomandazione individua i seguenti mercati: 1. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali; 2. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali; 3. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali; 4. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali; 5. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali; 6. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali. 13. La regolamentazione dei servizi offerti nei mercati sopra elencati introdotta ai sensi del precedente quadro normativo, e' stata ed e' tuttora, salvo rare eccezioni, di carattere trasversale fra i mercati indicati, nel senso che la gran parte delle disposizioni emanate hanno tipicamente riguardato contemporaneamente i servizi di accesso e quelli a traffico cosi' come quelli riservati alla clientela residenziale e non residenziale. 14. Di seguito, si richiamano brevemente i provvedimenti che l'Autorita' ha fino ad oggi adottato nei mercati indicati. 15. In primo luogo, si ricorda che il processo di riequilibrio tariffario e' stato avviato con la delibera n. 85/98 (14), cui ha fatto seguito la delibera n. 101/99 con la quale e' stato realizzato l'intervento tariffario da parte dell'Autorita' e sono stati definiti i tempi per lo svolgimento delle attivita' di controllo dei prezzi di Telecom Italia attraverso il criterio del controllo preventivo, sulla base del rispetto di un vincolo triennale di price cap. 16. I criteri e i parametri del modello sono stati determinati con la delibera n. 171/99, nella quale l'Autorita' ha identificato i mercati cui applicare il price cap. (15) Negli anni successivi, l'Autorita' e' intervenuta con ulteriori provvedimenti, tra i quali le delibere nn. 847/00/CONS, 469/O1/CONS, 47/03/CONS e 289/03/CONS (16). 17. Infine, particolare rilievo assume la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa" (17), adottata dall'Autorita' il 15 maggio 2002, in cui sono stati disciplinati i principi della parita' di trattamento e della non discriminazione attraverso la declinazione dei criteri da seguire per la verifica dei prezzi delle offerte dei servizi finali dell'operatore notifrcato (18). 2. LA DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE 18. La presente consultazione ha ad oggetto i mercati relativi ai: a) servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali; b) servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali. 19. Si ritiene opportuno evidenziare che il mercato rilevante del prodotto/servizio comprende "i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, grazie alle quali sono atti a soddisfare bisogni costanti dei consumatori, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione della domanda e dell'offerta sul mercato in questione" (19). In tal senso, i prodotti o i servizi che sono solo scarsamente o relativamente intercambiabili tra loro non fanno parte dello stesso mercato. 20. Una volta definito il mercato rilevante dal punto di vista merceologico, si e' proceduto alla definizione dello stesso dal punto di vista geografico in base "all'area in cui le imprese interessate sono attive nell'offerta e domanda dei prodotti o servizi in questione, in cui le condizioni di concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che puo' essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse" (20). 21. Nello svolgimento dell'analisi finalizzata alla definizione del mercato rilevante, sono state tenute in massimo conto la Raccomandazione e le Linee guida. Sulla base di quanto indicato in queste ultime, si e' proceduto ad analizzare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta. 22. Per quanto riguarda la definizione merceologica del mercato, la sostituibilita' della domanda consente di verificare la possibilita' che i consumatori sostituiscano un prodotto o un servizio con un altro in seguito ad un incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo, mentre la sostituibilita' dell'offerta permette di valutare la possibilita' che imprese non attive sul mercato possano decidere di entrarvi a seguito di un incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo. 23. Con riferimento al mercato geografico, la sostituibilita' della domanda va valutata sulla base delle preferenze dei consumatori, nonche' dei modelli geografici di acquisto, mentre dal punto di vista dell'offerta si tratta di ampliare l'area geografica a quei fornitori che decidessero di entrare sul mercato a seguito dell'aumento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo. 24. Infine, l'interesse del consumatore e' essenzialmente quello di instaurare una comunicazione interpersonale in tempo reale. Pertanto, in applicazione del principio di neutralita' tecnologica, l'analisi prescinde dal mezzo trasmissivo utilizzato per se'. 2.1. IL MERCATO MERCEOLOGICO 25. Nella Raccomandazione, il mercato al dettaglio dei servizi di accesso alla rete telefonica forniti in postazione fissa viene descritto come la "fornitura di una connessione o di un accesso (in postazione o indirizzo fisso) alla rete telefonica pubblica per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati" (par. 4.2.1 della Raccomandazione). A prescindere dalla tecnologia sottostante, i servizi di accesso sono quindi quelli che consentono al cliente finale di accedere ai servizi telefonici (vocali) e di collegarsi anche a Internet nella modalita' dial-up, senza alcuna modifica della rete di telecomunicazione commutata. La funzione d'uso e' dunque quella di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e di usufruire dei servizi correlati. 26. Al fine di identificare i possibili mercati del prodotto appare necessario considerare se: - il mercato dell'accesso alla rete telefonica in postazione fissa (per servizi vocali) destinato alla clientela residenziale sia distinto da quello dell'accesso destinato alla clientela non residenziale; - il mercato dell'accesso alla rete telefonica in postazione fissa (per servizi vocali) sia distinto da quello dell'accesso mobile; - il mercato dell'accesso analogico debba essere considerato distinto da quello dell'accesso digitale. 2.1.1. Articolazione per tipologia di clientela 27. In genere le offerte degli operatori si distinguono tra offerte indirizzate alla clientela residenziale e offerte indirizzate alla clientela non residenziale. 28. In tali offerte, i clienti residenziali sono identificati come le persone fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano i servizi per finalita' diverse da quelle imprenditoriali o professionali e che riportano il proprio codice fiscale sul contratto sottoscritto con l'operatore. 29. I clienti non residenziali sono invece le persone giuridiche che acquistano i servizi per finalita' di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA. 30. La distinzione tra clienti residenziali e non residenziali in base all'identificativo fiscale, introdotta durante il periodo di monopolio legale precedente alla liberalizzazione del 1998, continua a caratterizzare l'offerta degli operatori. Il verificarsi di fenomeni di "personal arbitrage" dal lato della domanda (cioe', l'acquisto da parte di un gruppo di utenti di servizi che gli operatori intendevano destinare ad un altro gruppo di utenti) non costituisce una condizione sufficiente per concludere che accesso residenziale ed accesso non residenziale appartengano allo stesso mercato. 31. Inoltre, anche se da un punto di vista strettamente funzionale il servizio e' lo stesso per le due tipologie di utenti, le esigenze complessive in termini di qualita' del servizio e assistenza differiscono sostanzialmente passando dalla clientela residenziale a quella non residenziale. 32. Queste caratteristiche fanno si' che gli operatori tendano ad organizzare la propria offerta in funzione delle due diverse tipologie di clientela, che vengono indirizzate con specifiche politiche commerciali e di marketing. Di conseguenza, le condizioni contrattuali, in termini di opzioni speciali e servizi aggiuntivi offerti, differiscono tra clientela residenziale e non residenziale. 33. Dal lato dell'offerta, si ritiene che sia improbabile che un operatore che fornisce servizi di accesso alle imprese risponda ad eventuali aumenti di prezzo praticati da un ipotetico monopolista sul mercato dei servizi di accesso per la clientela residenziale entrando sul mercato residenziale (e viceversa), in quanto le caratteristiche dei servizi e la necessaria struttura organizzativa (commerciale, marketing, distribuzione, etc.) per sviluppare e gestire l'offerta possono essere significativamente diverse (21). 34. In conclusione, il diverso identificativo fiscale del cliente e' un segnale esogeno a cui corrispondono caratteristiche economiche distinte, e non uno strumento artificiale per discriminare tra tipologie di clientela che altrimenti apparterrebbero allo stesso mercato. 2.1.2. Accesso da rete fissa e accesso da rete mobile 35. Dal lato della domanda l'accesso mobile puo' essere percepito dagli utenti, soprattutto da parte dei clienti residenziali, come un sostituto dell'accesso fisso. 36. Per quanto riguarda questi ultimi, l'ISTAT riporta che nel periodo 1997-2002 la percentuale di famiglie con telefono fisso e' scesa dal 90,4% del 1997 all'83,0% del 2002, mentre la percentuale di famiglie con telefono cellulare e' cresciuta, nello stesso periodo, dal 27,3% al 75,4%. Di fatto, come mostrano anche recenti indagini di mercato, la maggior parte dei possessori di cellulari ne fa uso anche all'interno della propria abitazione sia per ragioni di comodita' (es. disponibilita' di rubrica), sia per ragioni di convenienza (in particolare per le chiamate verso telefoni mobili). Tuttavia, l'abbandono della linea fissa a favore dell'uso esclusivo di una linea mobile rimane un fenomeno ancora marginale e riguarda innanzitutto le seconde case (Figura 1). Cio' e' spiegabile attraverso le sostanziali differenze di funzionalita' (la mobilita', a fronte pero' di minore affidabilita' e facilita' di fruizione di servizi Internet) e di costi di rete. ----> VEDERE FIGURA 1 A PAG. 22 DELLA G.U. <---- 37. Per quanto riguarda i clienti non residenziali, rilevazioni di mercato mostrano che l'utilizzo di telefoni cellulari aziendali (intestati o pagati dalle imprese) presenta una diffusione ancora significativamente inferiore a quella nelle famiglie. Si stima che circa il 43% delle imprese con telefono fisso disponga di almeno un telefono cellulare aziendale (con un'incidenza che cresce con la dimensione aziendale). Anche per la clientela non residenziale le linee fisse e quelle mobili presentano, dunque, un elevato livello di complementarita'. 38. In questa situazione e' improbabile che un incremento modesto, ma significativo, e non temporaneo del prezzo dell'accesso di rete fissa da parte di un ipotetico monopolista provochi una sostituzione dell'accesso fisso con quello mobile tale da rendere inefficace tale aumento. Alla luce delle evidenze sopra riportate, coerentemente con la separazione identificata dalla Commissione e nonostante l'impatto sull'evoluzione degli accessi di rete fissa, si puo' quindi concludere che il mercato dell'accesso alla rete mobile non costituisce per il momento un chiaro sostituto dell'accesso di rete fissa e va quindi considerato distinto. 2.1.3. Accessi analogici ed accessi digitali 39. Le offerte al pubblico di servizi d'accesso alla rete telefonica si distinguono tipicamente in analogiche e digitali (ISDN - Integrated Service Digital Network). 40. Attraverso la linea analogica viene reso disponibile un singolo canale voce a 4 kHz per l'utilizzo di servizi di telefonia, ma utilizzabile (alternativamente) anche per l'accesso commutato a Internet (dial-up) con velocita' fino a 56 kbit/s, oltre a servizi di facsimile. 41. Attraverso la linea digitale vengono invece resi disponibili piu' canali voce, oltre alla possibilita' d'usufruire di altri servizi non fruibili tramite una linea analogica. 42. L'interfaccia ISDN base (ISDN-BRI) permette di fruire contemporaneamente di due canali a 64kbit/s per l'accesso alla rete commutata oltre ad un canale a 16 kbit/s per la segnalazione. Qualora i due canali vengano utilizzati contemporaneamente per collegamenti Internet, la velocita' puo' risultare piu' che raddoppiata. 43. Attraverso l'interfaccia ISDN Primaria (ISDN-PRA) vengono invece realizzati fino a 30 canali voce/dati a 64 Kbit/s e un canale di segnalazione a 64 kbit/s su una portante a 2 Mbit/s. 44. Per quanto riguarda i clienti residenziali, occorre valutare la sostituibilita' tra linee analogiche e linee digitali ISDN-BRI (la capacita' delle linee ISDN-PRA e' tale che esse non vengono acquistate che da clienti non residenziali). La ricognizione dei prezzi di mercato mostra che due linee analogiche risultino piu' costose di una linea ISDN-BRI, che assicura prestazioni superiori sia in termini di velocita' trasmissione dati in modalita' dial-up sia in termini flessibilita' d'uso. Inoltre, il differenziale di prezzo tra una linea analogica ed un linea digitale e' sufficientemente ridotto (attorno al 35%) da far concludere che un innalzamento di prezzo attorno al 10% da parte di un ipotetico monopolista sul mercato degli accessi analogici porterebbe ad una migrazione verso gli accessi con prestazioni superiori di una frazione consistente degli utenti analogici. 45. Oltre che per questa sostituibilita' (asimmetrica, dal momento che un aumento del prezzo delle linee digitali non produrrebbe gli stessi effetti di migrazione nella direzione opposta) dal lato della domanda, la sostanziale sostituibilita' dal lato dell'offerta portano alla conclusione che gli accessi analogici e quelli digitali possono essere considerati parte dello stesso mercato ai fini dell'analisi del mercato dell'accesso residenziali. 46. Per quanto riguarda il mercato non-residenziale, sebbene dal lato della domanda l'anello nella catena di sostituzione tra ISDN-BRI e ISDN-PRA appaia meno stretto di quello tra linea analogica e linea ISDN-BRI, considerazioni attinenti alla sostituibilita' dal lato dell'offerta portano a considerare nello stesso mercato gli accessi analogici ed entrambi i tipi di accessi digitali. 2.2. IL MERCATO GEOGRAFICO 47. Come indicato nelle Linee guida "per definire un mercato geografico non e' necessario che le condizioni di concorrenza tra operatori o fornitori dei servizi siano perfettamente omogenee. E' sufficiente che esse siano simili o sufficientemente omogenee, e si puo' quindi ritenere che solo le aree in cui le condizioni della concorrenza sono eterogenee non costituiscono un mercato uniforme" (22). 48. Inoltre, sempre secondo le Linee guida (punto 59), nel mercato delle telecomunicazioni la dimensione geografica del mercato rilevante viene determinata tradizionalmente in base a due criteri principali: l'area di copertura della rete e l'esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro genere. 49. Per quanto concerne specificatamente il mercato dell'accesso, esiste un operatore - Telecom Italia - che copre l'intero territorio nazionale con la propria offerta di servizi di accesso analogici e digitali. L'effettiva disponibilita' di accessi alternativi a quelli di Telecom Italia e' tuttora limitata alle aree ove gli operatori alternativi hanno realizzato gli investimenti necessari per poter offrire il servizio (mediante la costruzione di infrastrutture proprietarie sostitutive di quelle di Telecom Italia, oppure mediante la modalita' dell'ULL). 50. Di conseguenza la pressione competitiva varia innanzitutto passando dalle aree senza infrastrutture alternative a quelle con infrastrutture alternative e, all'interno di queste, in funzione del numero di operatori che hanno effettivamente attivato una propria offerta. 51. Per quanto riguarda il livello di diffusione degli accessi in ULL, a fine giugno 2004, le linee attivate (al lordo di successive disattivazioni) sono circa 700.000. Lo stato dell'accessibilita' dell'offerta in unbundling all'ottobre 2004 per i clienti residenziali e ed i clienti non residenziali e' sintetizzato nelle Figura e nella Figura rispettivamente. ----> VEDERE FIGURE 2 E 3 A PAG. 25 E A PAG 26 DELLA G.U. <---- 52. A fine 2003, l'infrastruttura in fibra ottica di Fastweb (presente nelle stesse aree ove e' disponibile l'ULL) era in grado di raggiungere il 15% della clientela residenziale (famiglie) e il 17% della clientela non residenziale (imprese). Oltre a rilevare una progressiva riduzione dell'incidenza degli accessi in fibra ottica rispetto a quelli in ULL, occorre anche sottolineare che in questo caso l'accesso riguarda solo in forma marginale il semplice accesso a servizi vocali e di norma comprende, invece, anche l'accesso a Internet a banda larga (per clienti residenziali e non) e quello ai servizi televisivi (sempre piu' frequentemente, ma solo per i clienti residenziali). 53. D'altra parte, in tutte le aree geografiche per le quali sono stati raccolti dati puntuali a meta' 2003 si rilevano quote di mercato dei nuovi entranti, in termini di numero di accessi residenziali (vedi infra), largamente inferiori al 10%. Tale dato porta a concludere che, anche ove esistano infrastrutture alternative/disponibilita' per ULL, non si sono create condizioni concorrenziali diverse da quelle riscontrabili nel resto del territorio. 54. Alla luce delle considerazioni appena svolte, l'Autorita' ritiene che la dimensione geografica del mercato di riferimento sia nazionale. 2.3. CONCLUSIONI 55. Sulla base delle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi, l'Autorita' ritiene di individuare i seguenti mercati rilevanti concernenti i servizi di accesso alla rete telefonica pubblica da postazione fissa: 1. accesso per clienti residenziali (analogico e ISDN-BRI); 2. accesso per clienti non residenziali (analogico, ISDN-BRI e ISDN-PRA). 56. L'Autorita' ritiene altresi' che la dimensione geografica dei mercati individuati sia nazionale. 1. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare due mercati rilevanti, quello dell'accesso alla rete telefonica pubblica da postazione fissa (analogica e digitale) per clienti residenziali e quello dell'accesso alla rete telefonica pubblica da postazione fissa (analogica e digitale) ove la distinzione tra clienti residenziali e non residenziali e' basata sull'identificativo fiscale? Osservazioni degli operatori 57. Gli operatori intervenuti in risposta alla consultazione pubblica approvata dal Consiglio dell'Autorita' con delibera 69/05/CONS condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' in merito all'individuazione di un mercato al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica per utenti residenziali distinto da quello destinato agli utenti non residenziali. Gli operatori condividono, altresi', l'orientamento dell'Autorita' di non ampliare il perimetro del mercato dell'accesso in postazione fissa alle forme di accesso consentite dalla rete mobile. Infine, nessuna obiezione e' stata sollevata in merito all'individuazione di un unico mercato dell'accesso per le linee analogiche (PSTN) e digitali (ISDN). 58. Sempre con riferimento alla distinzione tra mercato dell'accesso per utenti residenziali e non residenziali, Telecom Italia ritiene che tale segmentazione della clientela non sia conclusiva e che l'Autorita' avrebbe dovuto analizzare le differenze esistenti tra il segmento della Grande Clientela Affari (GCA) ed il resto della clientela non residenziale": in particolare, Telecom Italia "non condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare un unico mercato dell'accesso alla rete telefonica pubblica da postazione fissa (analogica e digitale) per l'intero insieme dei clienti non residenziali, ritenendo necessaria l'individuazione di un segmento distinto per la Grande Clientela Affari (GCA)". 59. Un gruppo di operatori (Wind, Tiscali, Eutelia, Albacom, Atlanet, Colt, Tele2, Welcome Italia) non ritiene "appropriata la definizione utilizzata per l'ambito merceologico", in quanto appare atta ad escludere i servizi VoIP. Gli operatori ritengono che la definizione formulata dall'Autorita' (paragrafo 25: "a prescindere dalla tecnologia sottostante, i servizi di accesso sono quindi quelli che consentono al cliente finale di accedere ai servizi telefonici (vocali) e di collegarsi anche a Internet nella modalita' dial-up, senza alcuna modifica della rete di telecomunicazione commutata.") non sia conforme "con le indicazioni fornite dalla Commissione nella Raccomandazione sui Mercati Rilevanti ne' rispettosa del principio di neutralita' tecnologica proprio del NQR in quanto pare consentire una esclusione diretta dal mercato dei servizi di accesso voce a banda larga in tecnologia VoIP". La relazione alla Raccomandazione, al punto 4.1 comma 2, propone una distinzione "unicamente tra servizi vocali e non vocali - tra l'altro viene esplicitamente chiarito che tale distinzione non comporta la definizione di due mercati separati - indipendentemente dalle modalita' di fornitura del servizio (accesso POTS, accesso xDSL, accesso in fibra...)". Pertanto, gli operatori chiedono che i mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa - per utenti residenziali e utenti non residenziali - siano definiti in modo tale da includere "tutti i servizi di accesso in postazione fissa tali da consentire la fornitura di servizi vocali, in quanto cio' che guida la definizione del mercato e' il servizio offerto (servizio di accesso ai servizi vocali da postazione fissa) e non la modalita' di offerta dello stesso". Valutazione dell'Autorita' 60. Per quanto riguarda la richiesta avanzata da Telecom Italia di articolare il mercato dell'accesso destinato agli utenti non residenziali su due livelli, distinguendo la grande clientela affari dal resto della clientela non residenziale, l'Autorita' non condivide tale valutazione e rileva quanto segue. 61. In primo luogo, la definizione del mercato merceologico e geografico cosi' come individuata dall'Autorita' e' in linea con la piu' consolidata tradizione in materia di analisi antitrust. In tal senso, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha, anche di recente, fatto propria tale definizione: "il presente procedimento ha preso in considerazione i comportamenti commerciali di Telecom Italia nell'offerta di tali servizi [accesso, fonia, trasmissione dati e accesso ad internet] al complesso dell'utenza business, in quanto distinta dalla clientela residenziale, in ragione della diversita' delle esigenze espresse dai due tipi di domanda e di quella delle modalita', anche economiche, dell'offerta di servizi di comunicazione. Cio' premesso, proprio l'analisi istruttoria compiuta non consente di operare ulteriori distinzioni all'interno della clientela business, in quanto nella maggior parte dei casi non e' dato riscontrare una rilevante diversita' nei servizi offerti ai piccoli e medi clienti, rispetto a quelli diretti verso la clientela di maggiori dimensioni" (punto 309 del prov. 13752, A/351 - Comportamenti abusivi di Telecom Italia, del 16 novembre 2004). 62. In linea con le indicazioni della Commissione europea, l'Autorita' rileva, in secondo luogo, che e' dall'esame delle funzioni d'uso di un servizio, ossia dalle caratteristiche economiche del bene e dal bisogno soddisfatto, che deriva l'esatta individuazione del perimetro merceologico dei mercati. Nel caso di specie, nell'ambito degli utenti non residenziali, l'Autorita', per procedere ad una eventuale separazione del mercato dell'accesso per la grande clientela affari dal resto degli utenti non residenziali, avrebbe dovuto individuare caratteristiche diverse del prodotto domandato dai diversi tipi di clientela. Ma cio', come rilevato anche dall'AGCM, non appare possibile in quanto nella maggior parte dei casi non e' dato riscontrare una rilevante diversita' nei servizi offerti alle varie tipologie di clientela non residenziale. 63. L'Autorita' osserva infine che una eventuale segmentazione dei mercati non appare comunque suscettibile di modificare le conclusioni raggiunte dall'analisi relativa all'individuazione dei soggetti dotati di significativo potere di mercato, in considerazione della circostanza che Telecom Italia risulterebbe in ogni caso dominante nei mercati cosi' definiti. 64. In conclusione, ai fini dell'analisi regolamentare non sono emersi elementi tali da sostenere una diversa e piu' restrittiva definizione dei mercati in esame rispetto a quanto individuato dalla Commissione europea nell'ambito della Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti. 65. Per le ragioni sopra espresse, l'Autorita' ritiene conclusivamente che i mercati merceologici rilevanti siano: 1. il mercato dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa (analogica e digitale) per clienti residenziali; 2. il mercato dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa (analogica e digitale) per clienti non residenziali. 66. Per quanto concerne i servizi offerti tramite tecnologia VoIP, l'Autorita' ritiene che - allo stato di diffusione di tali servizi - essi non rientrino nei mercati (residenziale e non residenziale) dell'accesso alla rete telefonica pubblica commutata. Difatti, il servizio di accesso alla rete telefonica pubblica commutata ed i servizi di accesso voce forniti attraverso l'utilizzo di tecnologie VoIP non appaiono pienamente sostituibili, in quanto finora con questi ultimi non sono possibili talune prestazioni invece garantite dall'accesso PSTN (ad esempio, l'accesso ai numeri di emergenza). Piu' in generale, a differenza dei servizi di accesso su reti tradizionali, i servizi forniti attraverso l'utilizzo di tecnologie VoIP non condividono, ad oggi e prevedibilmente nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, i medesimi standard di qualita' garantiti dalle rete di accesso PSTN e ISDN. Dal lato della domanda, si nota invece che il passaggio dell'utente ai servizi offerti tramite tecnologia VoIP implica l'acquisto di apparati aggiuntivi quali il modem. 67. Le forme di accesso mediante tecnologie VoIP prevedono generalmente che il cliente disponga di un collegamento a larga banda. In tal senso, la fornitura di un accesso VoIP e' una delle prestazioni possibili attraverso la connessione a banda larga. In altri termini, esiste una domanda di un bundle di tali servizi, tra cui eventualmente la telefonia su IP: non e' questa la caratteristica della domanda di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa. 68. D'altro canto, l'Autorita' osserva che, in Italia, al giugno 2005, vi erano quasi 5,4 milioni di connessioni (linee) a banda larga da rete fissa, delle quali 4 milioni installate negli ultimi due anni, a fronte delle quali il numero complessivo di linee di accesso PSTN e ISDN e' rimasto sostanzialmente stabile, intorno ai 24 milioni. Dunque, e' lecito ritenere che - anche ipotizzando, come mera congettura teorica, che ogni nuovo accesso a larga banda implichi l'acquisizione dei servizi VoIP - la dinamica degli accessi a banda larga abbia avuto uno sviluppo con caratteristiche di complementarita', piuttosto che di sostituzione. 69. Da ultimo si rappresenta che l'Autorita' ha avviato, con delibera 26/05/CONS, una consultazione pubblica concernente proposte di interventi regolamentari in merito alla fornitura di servizi VOIP (voice over internet protocol), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 179 del 3 agosto 2005. 2. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di considerare nazionale il mercato geografico? Osservazioni degli operatori 70. Telecom Italia, pur condividendo l'orientamento dell'Autorita', sottolinea la presenza di alcune aree geografiche (i principali sei distretti telefonici: Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino) in cui la concorrenza nei mercati dell'accesso retail e' piu' sviluppata della media nazionale, grazie alla concentrazione delle infrastrutture di accesso alternative in fibra e della domanda di linee in unbundling. 71. Wind, Tiscali e Eutelia, nonche' Albacom, Atlanet, Colt, Tele2, Welcome Italia ritengono che la posizione dell'Autorita' sia corroborata dalla presenza di condizioni omogenee sull'intero territorio nazionale sia nella gamma dei prodotti offerti sia nei prezzi praticati alla clientela finale: anche le aree urbane dove i clienti finali dispongono di diverse reti di accesso, gli scenari competitivi non presentano delle specificita' tali da giustificare l'individuazione di mercati locali. 72. In tal senso, Fastweb osserva altresi' che anche le modalita' di svolgimento delle gare di appalto nazionali dei clienti business concorrono a sostegno dell'orientamento espresso dall'Autorita'. Valutazione dell'Autorita' 73. L'Autorita' e' consapevole che nel territorio nazionale ci sono aree in cui vi e' una diversa diffusione dei servizi di accesso commercializzati agli utenti finali sulla base delle linee acquisite nel mercato all'ingrosso dell'accesso disaggregato alla rete metallica, cosi' come vi e' un diverso livello di sviluppo di infrastrutture alternative (in particolare in fibra ottica). Tuttavia, le condizioni di offerta dei servizi di accesso destinati agli utenti finali sono omogenee su tutto il territorio italiano. In particolare, sebbene i servizi di accesso offerti dagli operatori alternativi non siano disponibili in diverse aree del paese, tutti gli operatori in questione competono con i servizi di accesso forniti da Telecom Italia, disponibili sull'intero territorio alle medesime condizioni economiche e tecniche. Del resto, anche gli operatori alternativi adottano politiche di prezzo omogenee sul territorio coperto. 74. Anzi negli ultimi anni, la scomparsa di alcuni operatori regionali, e l'aggregazione di essi in gestori nazionali ha reso i mercati in oggetto vieppiu' caratterizzati da un concorrenza estesa all'intero territorio del Paese. 75. Di conseguenza, la sopra evidenziata disomogenea caratterizzazione territoriale dei mercati dell'accesso alla rete telefonica pubblica per utenti residenziali e non residenziali non si traduce in una segmentazione territoriale del contesto competitivo: le politiche commerciali adottate dagli operatori presenti nel mercato sono uniformi su tutto il territorio nazionale. 76. L'Autorita' ritiene inoltre che le menzionate condizioni di mercato non dovrebbero subire sostanziali modifiche nell'intervallo di tempo di riferimento della presente analisi di mercato. Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita' conferma l'orientamento espresso nel documento di consultazione pubblica: il mercato dell'accesso alla rete telefonica pubblica per utenti residenziali e il mercato dell'accesso alla rete telefonica pubblica per gli utenti non residenziali si caratterizzano come mercati nazionali. 3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO 77. L'analisi svolta nei successivi paragrafi segue le indicazioni contenute nelle Linee guida e nella Raccomandazione. In particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti criteri per la valutazione del significativo potere di mercato: 1. quote di mercato; 2. ulteriori criteri, tra i quali: controllo di infrastrutture difficili da duplicare e barriere all'ingresso, le economie di scala e densita', le barriere al cambiamento da parte degli utenti finali. 2.4. QUOTE DI MERCATO 2.4.1. Mercati dell'accesso per clienti residenziali 78. La Figura riassume l'andamento della dimensione totale del mercato dell'accesso per clienti residenziali, espressa in termini di linee equivalenti (un accesso ISDN-BRI e' equivalente a due accessi analogici su rame), tra il 2000 ed il 2003. ----> VEDERE FIGURA 4 A PAG. 33 DELLA G.U. <---- 79. In termini di linee equivalenti, al 2003 la quota di mercato attribuibile a Telecom Italia era pari a circa il 98%, in calo di due punti percentuali rispetto al dato di fine 2001, quando pero' l'ULL era ancora in fase di avvio. Il secondo e terzo operatore (rispettivamente Fastweb e Wind) detengono una quota attorno all' 1%, mentre gli operatori minori presentano quote del tutto marginali (Tabella ). Tabella 1. Quote di mercato - Linee equivalenti (2000-2003) ===================================================================== Linee equivalenti | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 ===================================================================== Telecom Italia | 100% | 100% | 99% | 98% Fastweb | 0% | 0% | 1% | 1% Wind | 0% | 0% | 0% | 1% Altri | 0% | 0% | 0% | 0% TOTALE | 100% | 100% | 100% | 100% Fonte: elaborazioni dell'Autorita' su dati forniti dagli operatori. 80. Qualora si proceda a calcolare le quote di mercato in termini di clienti, non si riscontrano sostanziali differenze rispetto al calcolo in base alle linee equivalenti: la quota di mercato di Telecom Italia risulta lievemente inferiore per effetto della minore incidenza delle linee ISDN. 81. Una buona parte del 2% degli accessi forniti da operatori diversi da Telecom Italia e' incluso in pacchetti che comprendono servizi diversi dall'accesso alla rete pubblica commutata (in particolare, servizi Internet a larga banda e servizi televisivi). In questi casi il cliente solitamente paga un prezzo mensile fisso, che remunera l'insieme dei servizi forniti, senza che sia possibile individuare in modo diretto l'esborso dovuto per il servizio di accesso telefonico. Cio', da un lato, dimostra che il mercato dell'accesso telefonico per se e' difficilmente contendibile da parte di nuovi entranti, anche in presenza di obblighi circa l'ULL, e, dall'altro lato, rende difficile l'eventuale valutazione delle quote di mercato in termini di ricavi. Comunque, vista la distribuzione di queste ultime in termini di volumi, la loro valutazione in termini di ricavi non appare necessaria dato lo squilibrio riscontrato in termini di volumi ed il fatto che si tratta di un servizio "omogeneo", cioe' ove la possibilita' di differenziazione qualitativa sembra limitata. 82. Al fine di convalidare la definizione del mercato, che non prevede una distinzione tra tecnologia impiegata per l'accesso o una ripartizione territoriale del mercato, e' utile impiegare gli elementi raccolti nel corso dell'analisi per valutare le quote di mercato in termini di tipologia di accesso (analogico vs. digitale) e di segmentazione territoriale (sei principali distretti vs. resto d'Italia). 83. Per quanto riguarda il primo aspetto, si evidenzia come la quota di mercato di Telecom Italia sia sostanzialmente pari al 100% per quanto riguarda gli accessi digitali, anche per effetto della scelta dell'operatore Wind che offriva nel 2003 solo accessi analogici alla clientela residenziale. La quota di mercato di Telecom Italia sugli accessi analogici e' di conseguenza leggermente inferiore alla media complessiva sopra rilevata. 84. Per quanto riguarda il secondo aspetto, sono stati analizzati singolarmente i sei principali distretti telefonici italiani. In termini di linee equivalenti la quota di mercato dell'operatore Telecom Italia variava a meta' 2003 dal 92% di Milano e Genova al 97% di Napoli (Tabella , i dati per il 2003 si riferiscono al primo semestre). Nelle restanti aree territoriali la quota di Telecom Italia risulta superiore al 99%. Tabella 2. Quote di mercato Telecom Italia - Distretti (2000-2003) ===================================================================== Distretti | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 ===================================================================== Roma | 100% | 100% | 97% | 94% Milano | 100% | 98% | 94% | 92% Napoli | 100% | 100% | 99% | 97% Torino | 100% | 99% | 98% | 96% Bologna | 100% | 100% | 97%95% | Genova | 100% | 99% | 95% | 92% Altri distretti | 100% | 100% | 100% | 99% TOTALE | 100% | 100% | 99% | 98% Fonte: elaborazioni dell'Autorita' su dati forniti dagli operatori. 85. Dal punto di vista prospettico, nel breve-medio periodo non si prevedono rilevanti cambiamenti dal punto di vista del bacino di utenza (clienti e linee equivalenti). 86. Allo stesso tempo, nonostante lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative (VoIP, VoDSL, soluzioni su fibra ottica), si ritiene che il loro impatto di breve e medio periodo sul mercato in esame rimarra' ancora limitato. 87. Lo scenario evolutivo appare strettamente legato allo sviluppo dell'ULL, innanzitutto nelle attuali aree di copertura e, successivamente, attraverso l'estensione della copertura verso nuove aree. A fine 2005 e' possibile ipotizzare una quota complessiva dei concorrenti di Telecom Italia al massimo attorno a 6-8% in termini di linee equivalenti. 88. In conclusione, conformemente al paragrafo 75 delle Linee Direttrici, vista l'esistenza di una quota di mercato sensibilmente superiore al 50%, si puo' presumere che Telecom Italia detenga una posizione di dominanza individuale nel mercato al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica da postazione fissa per clienti residenziali. 2.4.2. Mercato dell'accesso per clienti non residenziali 89. La Figura riassume l'andamento della dimensione del mercato totale dell'accesso per clienti non residenziali tra il 2000 ed il 2003 in termini di linee equivalenti. Figura 5. Consistenze - Linee equivalenti (2000-2003*) ----> VEDERE FIGURA 5 A PAG. 36 DELLA G.U. <---- Fonte: elaborazioni dell'autorita' su dati forniti dagli operatori. 90. A differenza del mercato residenziale, si osserva un progressivo incremento del numero di linee, in particolare per effetto della crescita delle linee ISDN. Ancor piu' di quanto riscontrato per gli utenti residenziali, si osserva che la maggior parte degli accessi ULL destinati alla clientela non residenziale viene attualmente utilizzato per offrire servizi integrati voce e dati. 91. A meta' del 2003 la quota di mercato (in termini di linee equivalenti) attribuibile a Telecom Italia era pari a circa il 96%, in calo di tre punti percentuali rispetto al dato di fine 2001, quando pero' l'ULL era ancora in fase di avvio. Il secondo e terzo operatore (rispettivamente Fastweb e Wind) detengono una quota pari al 3% e all' 1%, mentre gli operatori minori presentano quote del tutto marginali (Tabella ). Tabella 3. Quote di mercato - Linee equivalenti (2000-2003) ===================================================================== Linee equivalenti |2000|2001|2002|2003 ===================================================================== Telecom Italia |100%|99% |97% |96% --------------------------------------------------------------------- Fastweb | 0% | 1% | 2% | 3% --------------------------------------------------------------------- Wind | 0% | 0% |<1% | 1% --------------------------------------------------------------------- Altri | 0% | 0% |<1% |<1% --------------------------------------------------------------------- TOTALE |100%|100%|100%|100% --------------------------------------------------------------------- Fonte: elaborazioni dell'Autorita' su dati | | | | forniti dagli operatori. | | | | 92. Espressa in termini di clienti, la quota di mercato di Telecom Italia risulta lievemente superiore (il cliente medio dei concorrenti acquista un numero maggiore di linee equivalenti). 93. Per quanto riguarda una valutazione delle quote di mercato in ricavi, valgono le stesse considerazioni svolte al paragrafo 81. 94. Al fine di convalidare la definizione del mercato, che non prevede una distinzione tra tecnologia impiegata per l'accesso o una ripartizione territoriale del mercato, e' utile impiegare gli elementi raccolti nel corso dell'analisi per valutare le quote di mercato in termini di tipologia di accesso (analogico vs. digitale) e di segmentazione territoriale (sei principali distretti vs. resto d'Italia). 95. Per quanto riguarda il primo aspetto, non ci sono differenze sostanziali tra la quota di mercato di Telecom Italia tra accessi analogici e digitali. Per quanto riguarda il secondo aspetto, sono stati analizzati singolarmente i sei principali distretti telefonici italiani. In termini di linee equivalenti la quota di mercato dell'operatore Telecom Italia a meta' del 2003 e' superiore al 90% in tutti i distretti salvo Genova e Milano (Tabella ). In questi due distretti, i primi ove Fastweb ha realizzato una rete locale d'accesso alternativa in fibra ottica, la quota di Telecom Italia rimane comunque attorno a 5 volte maggiore rispetto al totale di tutti gli altri operatori. Pur riconoscendo dunque che a Genova e Milano il livello concorrenziale nel mercato dell'accesso e' superiore a quello nei restanti maggiori distretti e a quello nel resto del paese, non appare plausibile concludere che la capacita' di Telecom Italia di agire indipendentemente dai concorrenti sia significativamente inferiore in confronto alle altre aree del paese. Tabella 4. Quote di mercato Telecom Italia - Distretti (2000-2003) ===================================================================== Distretti | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 ===================================================================== Roma | 100% | 99% | 95% | 91% Milano | 99% | 94% | 88% | 86% Napoli | 100% | 100% | 96% | 93% Torino | 100% | 98% | 93% | 90% Bologna | 100% | 100% | 95% | 90% Genova | 100% | 97% | 86% | 83% Altri distretti | 100% | 100% | 100% | 99% TOTALE | 100% | 99% | 97% | 96% Fonte: elaborazioni dell'Autorita' su dati forniti dagli operatori. 96. Dal punto di vista prospettico, sebbene nel breve-medio periodo sia possibile un ulteriore leggero aumento del numero complessivo di linee non residenziali, non si prevedono rilevanti cambiamenti dal punto di vista del bacino di utenza (clienti e linee equivalenti). 97. Allo stesso tempo, nonostante lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative (VoIP VoDSL, soluzioni su fibra ottica), si ritiene che il loro impatto di breve e medio periodo sul mercato in esame rimarra' ancora limitato. 98. Lo scenario evolutivo appare strettamente legato allo sviluppo dell'ULL, innanzitutto nelle attuali aree di copertura e, successivamente, attraverso l'estensione della copertura verso nuove aree. A fine 2005 e' possibile ipotizzare una quota complessiva dei concorrenti di Telecom Italia al massimo attorno a 10% in termini di linee equivalenti. 99. In conclusione, conformemente al paragrafo 75 delle Linee Direttrici, vista l'esistenza di una quota di mercato sensibilmente superiore al 50%, si puo' presumere che Telecom Italia detenga una posizione di dominanza individuale nel mercato al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica da postazione fissa per clienti non residenziali. 2.5. CRITERI DIVERSI DALLA QUOTA DI MERCATO 100. La presenza di una quota di mercato superiore al 50% segnala di per se' - salvo casi eccezionali - l'esistenza di una posizione di dominanza in capo al soggetto che la detiene (23). Sebbene la quota di mercato sia quasi pari al 100% nei mercati in oggetto, si ritiene tuttavia opportuno effettuare anche un'analisi delle caratteristiche economiche dei mercati rilevanti al fine di escludere la presenza di circostanze eccezionali che possano portare a rigettare la presunzione di dominanza. A tal fine, sono stati presi in esame alcuni criteri aggiuntivi, quali: il controllo di infrastrutture difficili da duplicare e barriere all'entrata; le economie di scala e di densita' e le barriere al cambiamento da parte degli utenti finali. Si e' inoltre proceduto ad un confronto tra la performance dei mercato italiani dell'accesso (residenziale e non) con gli altri paesi europei. 2.5.1. Controllo di infrastrutture difficili da duplicare e barriere all'entrata 101. L'esistenza di ingenti costi irrecuperabili (sunk cost) in caso di uscita dal mercato caratterizza il settore delle telecomunicazioni e in particolare la realizzazione delle reti di accesso. 102. Le opere civili e tecniche necessarie a stendere una rete d'accesso richiedono investimenti ingenti e, in genere, comportano tempi di realizzazione particolarmente lunghi. Inoltre, l'intervallo temporale tra il sostenimento dei costi e la realizzazione dei ricavi rende particolarmente rischioso dal punto finanziario l'ingresso in mercati nei quali e' presente l'operatore storico (ex-monopolista) che, invece, dispone delle risorse finanziare necessarie per i propri investimenti (e, potenzialmente, per esercitare una pressione competitiva sui prezzi). Quest'ultima considerazione vale, seppure in misura minore, anche per un entrante parzialmente infrastrutturato che faccia uso dell'ULL. 103. La rete di accesso di Telecom Italia e' stata realizzata nel corso di un arco temporale molto lungo e, a fine 2003, consiste di circa 27 milioni di linee equivalenti attive, per un numero di doppini che viene stimato in circa 50 milioni. Questo conferma l'impossibilita' di duplicazione in tempi brevi di una tale infrastruttura. 104. Complessivamente, il numero di canali voce attivati dai nuovi entranti a fine 2003 era di circa 1 milione di unita' (circa la meta' dei quali relativi alla clientela residenziale). 105. Sebbene in alcune aree metropolitane un operatore (Fastweb) abbia realizzato delle infrastrutture in fibra ottica relativamente capillari per consentire l'accesso diretto anche alla clientela residenziale, va osservato che tali risorse sono state reperite in larga misura attraverso un processo di quotazione avviato in una fase congiunturale particolarmente positiva per il settore delle telecomunicazioni. Si ricordi inoltre che la realizzazione di tali opere e' stata agevolata dalla possibilita' di utilizzare le infrastrutture civili realizzate dall'operatore incumbent nelle citta' maggiori a meta' degli anni '90 (cfr. causa Seat Pagine Gialle - Cecchi Gori Communications, C.1458) per l'offerta di servizi innovativi di tipo televisivo. 106. Di conseguenza, non sussistono elementi per supporre che tale modello (infrastruttura in fibra ottica fino alla sede d'utente) possa essere agevolmente replicato da parte di altri operatori nel breve e medio periodo, sia nelle stesse aree sia in nuove aree. 107. Riguardo all'accesso diretto in ULL, il numero ancora limitato di operatori attivi e la ridotta copertura territoriale sembrano invece dimostrare che esso non sia sufficiente, almeno nel breve-medio periodo, a ridurre sensibilmente le barriere all'ingresso nei due mercati in oggetto, legate soprattutto al fatto che permangano costi fissi non trascurabili legati all'ULL (in particolare, costi di co-locazione e attivazione). L'esiguo numero di operatori attualmente presenti e' prova della permanenza di significative barriere all'ingresso. 108. Si ritiene quindi che dal punto di vista della creazione di infrastrutture totalmente/parzialmente (utilizzo di ULL) alternative alla rete Telecom Italia di accesso alla rete pubblica commutata permangano delle rilevanti barriere all'ingresso legate all'entita' degli investimenti richiesti e ai tempi di realizzazione per entrambe le tipologie di clientela. 2.5.2. Economie di scala e densita' 109. Le reti d'accesso fisse, oltre a richiedere investimenti irrecuperabili, sono caratterizzate dalla presenza di rilevanti economie di scala. L'entita' dei costi di installazione, indivisibili e fissi, fa si' che il costo medio per utente diminuisca sensibilmente al crescere del numero degli accessi. Dato che buona parte dei costi fissi ed indivisibili hanno ambito locale (con cio' si intende che sono associati ad elementi di rete che si trovano a poca distanza dalla sede di utente), le riduzioni dei costi medi associate ai volumi prodotti sono strettamente connesse non tanto al numero di clienti per se' quanto al numero di clienti per unita' di superficie (economie di densita). 110. Economie di scala/densita' caratterizzano non solo la funzione di produzione di un operatore completamente infrastrutturato ma anche, seppure in misura minore, la realizzazione di accessi alla rete telefonica attraverso offerte all'ingrosso di accesso disaggregato alla rete in rame. In effetti, l'operatore alternativo, per fornire il servizio di accesso ha una struttura di costi che risente sia di costi fissi (predisposizione del sito, apparati in co-locazione, schede per l'accesso) sia di costi ricorrenti che devono essere affrontati per fornire il servizio (fitti per la co-locazione, gestione e manutenzione per gli impianti) a prescindere dal numero effettivo di clienti. 111. Il consulente indipendente Between/IDATE ha stimato l'importanza delle economie di scala/densita' nei due mercati in oggetto. Per quanto riguarda l'accesso per clienti residenziali, l'analisi condotta mostra che, concentrandosi su siti che hanno almeno 10.000 linee residenziali (cioe' situati in zone ad alta densita' abitativa) sia necessario raggiungere una penetrazione tra 1'8 ed il 10% sulle linee residenziali per raggiungere il pareggio di bilancio considerando un ricavo pari al canone attualmente richiesto da Telecom Italia. Per quanto riguarda l'accesso per clienti non residenziali, l'analisi condotta mostra che, concentrandosi su siti che hanno almeno 3.000 linee non residenziali (cioe' situati in cd. business districts), sia necessario raggiungere una penetrazione intorno al 10% sulle linee non residenziali per raggiungere il pareggio di bilancio considerando un ricavo pari al canone attualmente richiesto da Telecom Italia. 2.5.3. Barriere al cambiamento da parte degli utenti finali 112. Una misura indiretta della presenza di barriere al cambiamento e' gia' stata proposta quando si sono discusse le quote di mercato: pure in presenza di un'offerta ULL, il numero di clienti residenziali che hanno sostituito Telecom Italia con un operatore alternativo e' a fine 2003 pari a circa 400.000 unita' (al lordo dei clienti che hanno successivamente disattivato il servizio fornito loro grazie all'ULL). Il numero di clienti non residenziali e' pari alla stessa data a 150.000; cio' dimostra un processo di apertura di tale mercato ancora piuttosto difficoltoso. Al 30 giugno 2004, il totale delle linee in ULL - attivate sempre al lordo di successive disattivazioni - e' pari a 697.530 (il numero di linee in ULL disattivate e' stimabile attorno al 10% del totale). 113. Parte di queste fenomeno puo' essere spiegato dai costi del distacco da Telecom Italia. Ad esempio, se tale distacco avviene durante i primi 12 mesi dall'attivazione del servizio, l'utente e' tenuto al pagamento del canone mensile per il residuo dell'anno. 114. Per quanto riguarda la consapevolezza dell'esistenza di alternative a Telecom Italia da parte di clienti residenziali, mentre e' ampiamente diffusa la conoscenza di un'offerta alternativa per quanto riguarda la disponibilita' di servizi alternativi a quelli dell'incumbent per il traffico - conoscenza di almeno un operatore alternativo superiore all'80% - sono ancora meno del 50% gli individui che si dichiarano a conoscenza della possibilita' di distaccarsi completamente da Telecom Italia (rilevazione AGCOM su un campione di 2008 individui rappresentativo della popolazione italiana tra i 15 e i 74 anni svolta nel febbraio 2004). Un numero ancora inferiore di individui e' inoltre pienamente consapevole delle implicazioni e condizioni di tale distacco. 115. Sempre dalla rilevazione condotta da AGCOM emerge come - una volta che gli intervistati venivano messi a conoscenza dell'effettiva possibilita' di distacco dall'operatore storico - vi sia un significativo interesse per la possibilita' di definire un unico rapporto contrattuale con il fornitore di servizi di telecomunicazione (accesso e traffico). Per quanto riguarda gli accessi residenziali, esiste dunque ancora una certa inerzia che genera problemi di dominanza individuale da parte dell'ex-monopolista legale. 116. Per quanto riguarda la conoscenza di offerte alternative a quelle di Telecom Italia tra utenti non residenziali, questa e' leggermente superiore rispetto a quella dei clienti residenziali (sondaggio su un campione di 1734 imprese con tre o piu' addetti, rappresentativo del corrispondente universo). Infatti, sono circa il 70% le aziende con 3 e piu' addetti che si dichiarano a conoscenza della possibilita' di distaccarsi completamente da Telecom Italia (rilevazione AGCOM, febbraio 2004). Sono comunque meno del 70% le aziende pienamente consapevoli delle implicazioni e condizioni di tale distacco. Anche per gli utenti non residenziali dalla rilevazione condotta da AGCOM emerge come vi sia un significativo interesse per la possibilita' di definire un unico rapporto contrattuale con il fornitore di servizi di telecomunicazione. 2.6. CONCLUSIONI 117. Alla luce delle evidenze presentate in questo documento, si puo' concludere che non esistano ragioni sufficienti, anche in un'ottica prospettica, a modificare la presunzione di dominanza individuale in capo a Telecom Italia nei seguenti mercati: 1. mercato al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica da postazione fissa per clienti residenziali; 2. mercato al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica da postazione fissa per clienti non residenziali. 3. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare Telecom Italia quale unico operatore detentore di significativo potere di mercato nei due mercati rilevanti? Osservazioni degli operatori 118. Telecom Italia pur riconoscendo di avere quote di mercato elevate nei diversi mercati rilevanti identificati (per tipologia di clientela e area geografica), tuttavia sottolinea che la diffusione dell'accesso diretto e le misure di regolamentazione ex ante vigenti nei corrispondenti mercati wholesale (n. 11) stanno progressivamente accrescendo il grado di concorrenzialita' dei mercati dell'accesso retail. 119. In merito ai criteri addizionali a quello delle quote di mercato indicati nelle Linee Guida per la valutazione del significativo potere di mercato detenuto da un'impresa, Telecom Italia ritiene che alcune considerazioni dell'Autorita' non siano condivisibili. In particolare, con riferimento al controllo di infrastrutture difficili da duplicare e barriere all'entrata, le valutazioni concernenti la presenza di costi non recuperabili assumerebbero rilievo esclusivamente nei mercati wholesale, mentre nei mercati retail, l'Autorita' "avrebbe dovuto piu' propriamente analizzare gli eventuali ostacoli non transitori all'entrata nei mercati dell'accesso retail limitandosi ai soli aspetti commerciali e operativi relativi dell'acquisizione dell'unbundling (e non a quelli relativi alla posa di nuove reti di accesso)". 120. Con riferimento al criterio delle economie di scala, l'operatore rileva altresi' che "i presunti vantaggi di scala detenuti dall'incumbent rispetto ai concorrenti - peraltro compensati dalle legacy tecnologiche (come, ad esempio, la disponibilita' di una rete di accesso in rame) e regolamentari (come, ad esempio, gli obblighi di servizio universale che impongono di servire aree e clienti non remunerativi) - non sono stati, tuttavia, tali da impedire agli OLO di investire in infrastrutture di accesso alternative, almeno nei principali distretti telefonici. E' verosimile che la struttura di costo degli OLO sara' sempre piu' efficiente grazie alla progressiva acquisizione di nuova clientela." 121. Con riferimento alle barriere al cambiamento da parte degli utenti finali, e precisamente alla norma contenuta nell'art. 3, comma 2, delle condizioni generali di abbonamento, Telecom Italia "fa notare (come rilevato dalla stessa Autorita' al paragrafo 36) che il numero delle cessazioni di linee e' superiore a quello delle nuove richieste. Di conseguenza, la probabilita' che un cliente Telecom Italia da meno di 12 mesi voglia passare in ULL con un altro operatore e' pressoche' nulla" (24). 122. Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia, nonche' Eutelia, Tiscali e Wind, e ancora Rita, Fastweb e MCI concordano invece con l'analisi svolta dall'Autorita' in merito alla valutazione del grado di concorrenzialita' dei mercati dell'accesso alla rete telefonica pubblica per gli utenti residenziali e non residenziali. 123. Per quanto riguarda le barriere all'entrata nei mercati dell'accesso, Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia, nonche' Eutelia, Tiscali e Wind evidenziano che gli elevati "investimenti che pur vengono realizzati (dagli operatori alternativi) al fine di connettere la clientela direttamente alla propria rete non possono evidentemente essere realizzati a tappeto ma sono effettuati in modo limitato su selezionate aree territoriali e, nella stragrande maggioranza dei casi, comunque usufruendo del servizio di accesso disaggregato offerto sulla rete dell'operatore dominante. Tuttavia, anche il ricorso a tale servizio wholesale richiede rilevanti investimenti e lunghi tempi di rientro, per cui, in ogni caso, permangono elevate barriere all'ingresso ma anche all'uscita dal mercato dell'accesso diretto". Per quanto riguarda, le barriere al cambiamento da parte degli utenti finali, i medesimi operatori sottolineano le difficolta' che ad oggi ancora esistono per i clienti serviti in unbundling al cambio di fornitore, a causa delle problematiche operative che si rilevano nelle attuali procedure di attivazione dei servizi e di cambio operatore. Valutazione dell'Autorita' 124. In primo luogo, l'Autorita' ha proceduto ad aggiornare le quote di mercato detenute dai diversi operatori nei mercati dell'accesso alla rete telefonica pubblica per utenti residenziali e utenti non residenziali. Come e' possibile osservare dalla Tabella 1bis e dalla Tabella 2bis, Telecom Italia mantiene tutt'ora oltre il 95% del mercato residenziale e piu' del 93% del mercato non residenziale. Tab. 1bis - Quote di mercato nell'accesso per utenti residenziali | 2003 | 2004 | 1H2005 Telecom Italia | 98 | 97 | 96 Fastweb | 1 | 1 | 2 Wind | 1 | 2 | 2 Other | 0 | 0 | <1 TOTALE | 100 | 100 | 100 Fonte: stime AGCom per il 2004 e il primo semestre 2005 (1H2005) Tab. 2bis - Quote di mercato nell'accesso per utenti non residenziali ===================================================================== | 2003 | 2004 | 1H2005 ===================================================================== Telecom Italia | 96 | 95 | 94 Fastweb | 3 | 3 | 3-4 Wind | 1 | 2 | 2-3 Other | <1 | <1<1 | TOTALE | 100 | 100 | 100 Fonte: stime AGCom per il 2004 e il primo semestre 2005 (1H2005) 125. Tali dati aggiornati dimostrano in modo incontrovertibile che, nonostante il processo di liberalizzazione del settore, nei mercati dell'accesso la posizione di Telecom Italia rimane di assoluto controllo. 126. Inoltre, come gia' esposto, Telecom Italia e' l'unico operatore ad essere integrato in tutti i mercati che compongono la filiera del settore delle telecomunicazioni fisse; esso gode in particolare di una posizione di sostanziale monopolio, a monte, nella rete locale di accesso (mercato n. 11), infrastruttura quest'ultima difficilmente duplicabile da parte degli altri gestori. 127. Telecom Italia gode quindi di rilevanti vantaggi connessi alla sussistenza di economie di scala e di densita', nonche', in quanto operatore storico, dall'esistenza di significativi switching costs che, ceteris paribus, rendono assai viscoso il passaggio dei consumatori agli operatori concorrenti. 3. DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO 3.1. PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI 128. Ai sensi del vigente quadro normativo, l'Autorita', individuati i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante di un'impresa, e' chiamata a imporre misure regolamentari e a valutare l'opportunita' di mantenere, modificare o revocare gli obblighi in vigore. 129. Le direttive europee (in particolare, per i due mercati in esame, la direttiva Servizio Universale), la Raccomandazione (paragrafo 3.4.) e le Linee guida (capitolo 4.) forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che l'Autorita' segue nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato. 130. Una volta individuata una situazione di significativo potere di mercato in un mercato rilevante, l'Autorita' e' tenuta ad applicare almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee guida) ed e' chiamata a verificare che ogni correttivo imposto sia compatibile con il "principio di proporzionalita'", ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura della restrizione della concorrenza accertata e sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della direttiva Quadro e agli articoli 4 e 13 del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito "Codice"); tale principio e' ripreso dalle Linee guida (paragrafi 117 e 118) e declinato, con specifico riferimento agli obblighi applicabili ai mercati al dettaglio, all'articolo 17, comma 2, della direttiva Servizio Universale e all'articolo 67, comma 2, del Codice. A livello nazionale, l'articolo 13, comma 8, del Codice prevede, inoltre, che l'Autorita' effettui un'analisi di impatto regolamentare degli obblighi introdotti. 131. Con specifico riferimento alle prime fasi di attuazione del nuovo quadro, in cui risultano ancora operanti gli obblighi regolamentari fissati ai sensi del quadro ONP (Open Network Provision), le Autorita' non potranno revocare gli obblighi preesistenti "[... ] senza dimostrare chiaramente che detti obblighi hanno raggiunto lo scopo e non hanno piu' ragione di esistere [...]" (paragrafo 119 delle Linee guida); l'attivita' di imposizione degli obblighi non puo', pertanto, prescindere da una verifica di coerenza del regime vigente con le condizioni concorrenziali che emergono dall'analisi dei singoli mercati rilevanti e si risolve sostanzialmente in una conferma ovvero in una modifica, un'integrazione o una rimozione dei vincoli preesistenti. 132. Altra importante indicazione fornita dal nuovo quadro (articolo 17, comma 1, della direttiva Servizio Universale ed articolo 67, comma 1, del Codice) in relazione all'applicazione di obblighi regolamentari nei mercati destinati agli utenti finali, e' quella secondo cui l'introduzione di obblighi a livello di servizi al dettaglio potra' essere definita soltanto ove gli obblighi imposti sui mercati all'ingrosso non siano ritenuti sufficienti al conseguimento degli obiettivi del nuovo quadro. 133. In questo caso, la possibilita' di definire obblighi aggiuntivi e' amplissima: l'articolo 67, comma 2, del Codice segnala i principali ostacoli concorrenziali che possono incidere sui mercati al dettaglio (prezzi eccessivi e prezzi predatori, blocco o limiti nell'accesso al mercato da parte dei concorrenti, discriminazione tra clienti finali, indebito accorpamento dei servizi offerti, etc.) e indica in modo non tassativo alcuni possibili correttivi regolamentari (massimali di prezzo, controllo del singolo prezzo, obblighi di orientamento al costo, etc.); la condizione posta all'esercizio del potere regolamentare dell'Autorita' e' quella di definire obblighi e strumenti applicativi in linea con gli obiettivi del nuovo quadro. 134. In coerenza con i riferimenti sopra richiamati, l'Autorita' ha proceduto alla definizione degli obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia, in ragione della posizione di significativo potere di mercato detenuta dalla medesima impresa sui mercati dell'accesso telefonico, riconducibili ai mercati n. 1 e n. 2 della Raccomandazione, in base al seguente processo: a) analisi dei potenziali problemi concorrenziali connessi alla posizione dominante nei mercati rilevanti; b) valutazione dell'efficacia della regolamentazione dei corrispondenti mercati all'ingrosso (wholesale); c) declinazione dei nuovi obblighi, a partire dagli obblighi vigenti nei mercati rilevanti ai sensi del regime regolamentare ONP. 3.2. I POTENZIALI PROBLEMI CONCORRENZIALI CONSEGUENTI ALLA POSIZIONE DOMINANTE SUI MERCATI RILEVANTI. 135. Il significativo potere di mercato accertato in capo a Telecom Italia nei mercati n. 1 e n. 2 della Raccomandazione costituisce il presupposto per l'attuazione di pratiche anti-competitive volte a distorcere la concorrenza nei mercati dell'accesso alla rete pubblica commutata e ad estendere la dominanza nei mercati orizzontalmente e verticalmente collegati. Peraltro, la posizione di significativo potere di mercato detenuta dalla medesima societa' nei relativi mercati all'ingrosso consentirebbe di attuare politiche commerciali volte a rafforzare il potere detenuto nei mercati oggetto della presente analisi (25). L'Autorita' ha pertanto esaminato, sulla base della tradizionale tassonomia di natura antitrust, i comportamenti anticoncorrenziali volti a perseguire tre categorie di obiettivi: a. estensione della dominanza in mercati verticalmente integrati; b. estensione della dominanza in mercati orizzontalmente integrati; c. esercizio della dominanza sul singolo mercato. 3.2.1. Estensione della dominanza in mercati verticalmente integrati 136. La concomitante posizione di dominanza detenuta da Telecom Italia sui mercati all'ingrosso dell'accesso e sui corrispondenti mercati al dettaglio, consente all'operatore di distorcere a proprio favore le dinamiche concorrenziali nei mercati dell'accesso al dettaglio, agendo sulla disponibilita' e sulle condizioni di fornitura dei fattori produttivi indispensabili per le imprese concorrenti (elementi di rete e risorse correlate). 137. L'operatore dominante puo' negare l'accesso alla rete e ai fattori produttivi e rifiutare ogni forma di negoziazione o, in subordine, puo' definire termini e condizioni contrattuali di fornitura irragionevoli, tali da tradursi in un sostanziale rifiuto a fornire detti input. 138. Altri comportamenti suscettibili di incidere sui mercati al dettaglio sono riferibili alle specifiche condizioni di fornitura degli input: tempi di provisioning e standard qualitativi discriminatori rispetto a quelli riconosciuti alle proprie divisioni commerciali, bundling di servizi/prestazioni che impongono al concorrente di acquistare prestazioni non necessarie e che si risolvono in un indebito aumento dei costi, configurazioni tecniche che limitano la capacita' di differenziazione dei prodotti finali da parte delle imprese concorrenti. 139. Un altro tipo di comportamenti anticoncorrenziali, attuabili in virtu' dell'integrazione verticale dell'operatore dominante, e' quello del possibile scambio di informazioni tra le unita' organizzative preposte alla gestione della rete e le unita' organizzative commerciali di Telecom Italia, che puo' determinare condizioni discriminatorie nei mercati al dettaglio. 140. Al fine di ovviare ai comportamenti anticompetitivi connessi all'integrazione verticale, il nuovo quadro regolamentare mette a disposizione dell'Autorita' una serie di strumenti quali gli obblighi di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso ed uso degli elementi di rete, controllo dei prezzi e contabilita' dei costi. 141. Relativamente alla possibilita' per Telecom Italia di estendere sui mercati al dettaglio la propria posizione di dominanza detenuta anche sui mercati all'ingrosso, attraverso una modulazione delle relazioni tra i prezzi dei servizi all'ingrosso e quelli dei corrispondenti servizi al dettaglio, l'Autorita' e' chiamata ad intervenire al fine di evitare fenomeni di compressione dei margini a scapito delle imprese concorrenti tali da estromettere gli operatori alternativi dal mercato al dettaglio. Gli effetti di questi comportamenti (price squeeze) possono essere evitati mediante l'applicazione di strumenti di regolamentazione e controllo ex ante dei prezzi delle offerte al dettaglio dell'operatore dominante. 3.2.2. Estensione della dominanza su mercati orizzontalmente integrati 142. Un operatore che risulta essere dominante su un determinato mercato al dettaglio dispone di diverse soluzioni per estendere la dominanza sui mercati orizzontalmente integrati. L'operatore dominante potrebbe praticare dei sussidi incrociati, fissando prezzi ingiustificatamente elevati per i servizi di accesso e in tal modo sovvenzionare il prezzo di altri servizi offerti in concorrenza con altre imprese, al fine di conquistare (o difendere) quote di mercato nel settore collegato. Altrimenti, l'operatore potrebbe far leva sul potere detenuto nella vendita dei servizi di accesso per imporre condizioni eccessivamente onerose anche nella vendita di altri beni, e conseguire quindi elevati ritorni unitari. Tali pratiche anticompetitive possono essere attuate con la predisposizione di condizioni contrattuali che prevedono la vendita congiunta di piu' prodotti (c.d. bundling dei servizi). 3.2.3. Esercizio della dominanza sul singolo mercato 143. A prescindere dai problemi concorrenziali conseguenti alla concomitante posizione dominante su due o piu' mercati (nella duplice accezione sopra descritta dell'integrazione verticale/orizzontale), la semplice posizione dominante sui mercati individuati costituisce comunque la condizione per una serie di comportamenti anticoncorrenziali. Vi e', infatti, la possibilita' di praticare comportamenti che ostacolino o impediscano l'ingresso di imprese concorrenti sul mercato in questione (ad esempio, mediante la definizione di condizioni contrattuali o tecniche che vincolino la liberta' di scelta del cliente finale), di definire condizioni economiche e di fornitura sproporzionate (prezzi eccessivi) e discriminatorie nel trattamento della clientela finale, di sfruttare la posizione dominante per definire insufficienti livelli di investimenti in infrastrutture e produrre, conseguentemente, un peggioramento della qualita' dei servizi finali. 4. Si condividono le valutazioni dell'Autorita' circa i potenziali problemi concorrenziali connessi alla posizione di significativo potere di mercato detenuta da Telecom Italia nei mercati rilevanti individuati? Osservazioni degli operatori 144. Quanto alle osservazioni circa la struttura concorrenziale dei mercati in esame, Telecom Italia ritiene che "l'attuale regolamentazione dei servizi di accesso retail (n. 1 e n. 2) e wholesale (n. 11) ai servizi telefonici della rete pubblica in postazione fissa (o anche una attenuazione degli attuali obblighi ex-ante) e' sufficiente ad impedire che i potenziali problemi concorrenziali rilevati dall'Autorita' .... vengano tradotti in pratiche anti-competitive da parte dell'incumbent". 145. Gli operatori concorrenti (anche OLO) intervenuti in risposta alla consultazione pubblica concordano con le valutazioni dell'Autorita' circa i potenziali problemi concorrenziali connessi alla posizione di significativo potere di mercato detenuta da Telecom Italia nei mercati rilevanti individuati. 146. Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia, nonche' Eutelia, Tiscali e Wind, concordano con le considerazioni svolte dall'Autorita' in merito ai potenziali problemi concorrenziali e segnalano alcuni comportamenti posti in essere dall'incumbent che a loro avviso si configurano come anticompetitivi: a) estensione verticale del potere di mercato detenuto nei servizi di accesso all'ingrosso - "Telecom Italia ha sfruttato il potere di monopolio detenuto sul mercato dei servizi di accesso voce all'ingrosso per impedire prima e ritardare poi, l'ingresso sul mercato al dettaglio degli operatori alternativi"; b) estensione orizzontale del potere di mercato detenuto nei servizi di accesso voce - "Telecom Italia dal 2002 offre ai clienti che utilizzano il proprio servizio di accesso, minuti di traffico gratuito. Attraverso tale strategia l'operatore ex monopolista ha di fatto incrementato il price squeeze esistente tra il canone del servizio di accesso voce ed il costo del servizio di accesso disaggregato ed ha al contempo rafforzato il proprio potere di mercato sui servizi di comunicazione riducendo gli incentivi per la clientela a siglare contratti di CPS"; c) dominanza sul singolo mercato - "Telecom Italia ha abusato del potere di mercato detenuto sui servizi di accesso voce per imporre condizioni contrattuali discriminatorie nei confronti degli operatori alternativi e dei consumatori finali. In particolare all'interno del procedimento A/351 e' emerso con chiarezza come Telecom Italia vincolasse le proprie offerte alla sottoscrizione da parte del cliente finali di clausole contrattuali vincolanti, punitive o di esclusiva. In secondo luogo, sempre all'interno del procedimento A/351 e' emersa l'abitudine di Telecom Italia di praticare per servizi omologhi prezzi notevolmente differenti (discriminazione di prezzo) nel caso di propri clienti contattati da operatori alternativi o nei confronti dei clienti di altri operatori". 147. Sempre con riferimento all'assetto concorrenziale dei mercati in esame, Fastweb imputa all'operatore storico i seguenti comportamenti anticompetitivi: a) Telecom Italia ostacolerebbe l'attivazione e la gestione dei clienti multisede e multitecnologia degli OLO in quanto essa, per alcune tipologie di servizi (es. ISDN), non rende disponibile alcuna attivita' di coordinamento e programmazione, e, nei casi in cui pure sia presente un'offerta wholesale, la stessa e' a titolo oneroso; b) Telecom Italia renderebbe difficoltosa la gestione delle linee ISDN di back up richieste dai clienti affari degli OLO, laddove tali linee sono acquisibili e gestibili unicamente tramite la divisione retail di Telecom Italia causando notevoli ritardi nell'attivazione (l'ordinativo deve necessariamente essere effettuato dal singolo cliente e non dall'OLO) e disservizi alla clientela; c) le divisioni commerciali di Telecom Italia attuerebbero un'incessante attivita' di win back, utilizzando abusivamente i dati in possesso della divisione wholesale. Valutazione dell'Autorita' 148. L'Autorita' ha esaminato l'assetto concorrenziale dei mercati in esame e quindi i comportamenti che un operatore in posizione dominante avrebbe modo di porre in essere. In particolare, in linea con quanto sostenuto dalla Commissione europea, l'Autorita' ritiene che la regolamentazione ex-ante deve basarsi sia su considerazioni prospettiche sia sui comportamenti assunti dagli operatori nel passato. Le risposte pervenute dagli operatori portano ulteriore sostegno all'impostazione dell'Autorita', evidenziando passati, presenti ed eventuali futuri comportamenti anticoncorrenziali posti in essere da Telecom Italia. 149. L'obiettivo dell'Autorita' e' quello di anticipare la manifestazione di un particolare problema competitivo attraverso l'analisi degli incentivi detenuti dall'operatore che dispone di un significativo potere di mercato e di individuare, di conseguenza, i rimedi piu' appropriati. L'Autorita', cosi' facendo, acquisisce elementi importanti per valutare la proporzionalita' dei rimedi imposti e massimizzare l'efficacia dell'intervento regolamentare. 150. In particolare, sono emersi evidenti i legami tra i comportamenti posti in essere dall'incumbent o che comunque tale operatore potrebbe in futuro praticare e la sua posizione nei mercati oggetto della presente analisi, nonche' quella nei mercati a monte, ed in particolare nell'accesso alla rete fissa di telecomunicazioni. 151. L'Autorita' nel definire puntualmente i rimedi regolamentari che massimizzano il benessere sociale terra' quindi in debito conto di tali circostanze. 3.3. VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI ALL'INGROSSO 152. In assenza di intervento regolamentare, la posizione di significativo potere di mercato detenuta da Telecom Italia nei mercati dell'accesso all'ingrosso, in virtu' del possesso dell'unica rete di accesso presente sull'intero territorio nazionale, consentirebbe alla medesima societa' di attuare politiche commerciali volte a rafforzare il potere detenuto nei mercati al dettaglio. In particolare, l'operatore dominante avrebbe interesse a impedire l'accesso di altri operatori alla rete e a preservare le rendite generate non solo nel mercato dell'accesso destinato agli utenti finali, ma anche in quelli dei servizi a traffico. Al fine di neutralizzare tali comportamenti anticompetitivi e di ridurre le barriere all'ingresso nel mercato dell'accesso, l'Autorita' ha obbligato Telecom Italia, nell'ambito del vecchio quadro regolamentare, a consentire l'accesso disaggregato alla rete locale e forme di accesso indiretto, ovverosia la selezione e preselezione del vettore. 153. La regolamentazione dell'accesso disaggregato alla rete locale e' in corso di revisione nell'ambito delle analisi di mercato condotte ai sensi del nuovo quadro regolamentare. In data 18/01/2005, l'Autorita' ha pubblicato sul sito web la consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sotto reti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea). All'esito di tale analisi, l'Autorita' ha espresso l'orientamento di notificare nuovamente Telecom Italia quale operatore con significativo potere di mercato e di mantenere i principali obblighi imposti all'operatore storico nell'ambito del vecchio quadro regolamentare. 154. La valutazione degli strumenti normativi predisposti per l'accesso disaggregato alla rete locale e' positiva. L'offerta commerciale di Telecom Italia relativa al servizio di unbundling e' disponibile nel mercato italiano dall'inizio del 2002. Da allora, fino al giugno 2004, Telecom Italia ha predisposto e consegnato oltre 1000 siti, la copertura potenziale del servizio ha raggiunto circa il 25% della popolazione, e gli operatori new comer hanno acquisito 697.530 linee, pari al 2,62% delle linee complessivamente attive in Italia. Nell'Unione europea, l'unico paese che osserva un numero maggiore di linee cedute in unbundling e' la Germania, con 1.627.846 linee (pari al 4,34% delle linee totali), ma va considerato che il servizio e' disponibile dal 1998. 155. Tuttavia, nonostante la diffusione del servizio dell'unbundling, il mercato dell'accesso in Italia e' ancora fortemente concentrato. Telecom Italia deteneva, a fine 2003, il controllo del 98% delle linee residenziali e il 96% delle linee affari complessivamente attive in Italia. 156. Tali risultati sono spiegabili alla luce del fatto che l'accesso disaggregato alla rete locale richiede un adeguato intervallo temporale per dispiegare pienamente gli effetti pro-competitivi e consentire agli operatori nuovi entranti la possibilita' di erodere sostanziali quote di mercato all'incumbent. Inoltre, il modello di concorrenza basato sull'unbundling del local loop implica considerevoli investimenti fissi (parte dei quali rappresentano dei costi irrecuperabili in caso di uscita dal mercato), che rendono maggiore, ceteris paribus, il grado di incertezza e la rischiosita' delle attivita' degli operatori alternativi. Peraltro, a livello europeo, va considerato che, sebbene i servizi di accesso disaggregato della rete metallica siano stati introdotti come misura pro-competitiva nei mercati dei servizi vocali, in seguito, tale misura e' stata utilizzata principalmente come leva per stimolare la concorrenza nel mercato dei servizi di trasmissione dati a larga banda. 157. Pertanto, l'accesso disaggregato alla rete locale, pur rappresentando un utile strumento regolamentare, non e' sufficiente a consentire, nel breve periodo, un sostanziale accesso alla rete da parte degli operatori alternativi e a promuovere la concorrenza nei mercati dei servizi di accesso destinati agli utenti finali. 158. L'altro strumento utilizzato dall'Autorita' per regolamentare i mercati relativi alla fornitura all'ingrosso di servizi sulle reti telefoniche pubbliche in postazione fissa e' costituito dagli obblighi in materia di accesso indiretto, ovverosia l'offerta di servizi di selezione e preselezione del vettore (Carrier selection - CS - e Carrier pre-selection - CPS). Tali forme di accesso mettono a disposizione di un operatore alternativo a Telecom Italia un servizio di interconnessione che include le funzionalita' ed i segmenti di rete pubblica commutata necessari per la prima parte della chiamata. A fine 2003, 3.700.000 utenti hanno stipulato un contratto di preselezione del vettore con un operatore alternativo e i sottoscrittori di un contratto di selezione superavano gli 8 milioni, prova di un indubbio successo della regolamentazione specifica. Tuttavia, la CS e la CPS, che l'Autorita' e' tenuta a imporre, ai sensi dell'art. 69 del Codice, anche nell'ambito del nuovo quadro regolamentare, costituiscono degli obblighi a livello wholesale che indirizzano specifici problemi competitivi nei mercati al dettaglio dei servizi telefonici (locali, nazionali e internazionali) mentre non incidono direttamente sui servizi di accesso e sul relativo grado di competizione. 159. In sintesi, l'Autorita' valuta positivamente i risultati ottenuti dai singoli strumenti regolamentari (accesso disaggregato alla rete locale e selezione e preselezione del vettore) vigenti nei mercati all'ingrosso relativi alla fornitura di servizi di accesso sulle reti telefoniche pubbliche in postazione fissa, tuttavia ritiene che tali misure non siano sufficienti a neutralizzare il potere di mercato detenuto da Telecom Italia nella fornitura dei servizi di accesso destinati agli utenti finali e a promuovere un mercato dell'accesso al dettaglio aperto e competitivo. 5. L'Autorita' ritiene che i rimedi in vigore nei mercati all'ingrosso siano necessari ma insufficienti per assicurare condizioni concorrenziali nei mercati dell'accesso al dettaglio. Si condivide tale valutazione? Osservazioni degli operatori 160. Telecom Italia ha risposto alle domande n. 5 e n. 6 in forma congiunta, sostenendo quanto segue: a) i rimedi in vigore nei mercati all'ingrosso e gli interventi straordinari per lo sviluppo del mercato attuati da Telecom Italia sono sufficienti per assicurare lo sviluppo della concorrenza nei mercati a valle dell'accesso al dettaglio: i vigenti provvedimenti regolamentari sul mercato wholesale, in termini di servizi, prezzi, SLA e penali, sono atti a garantire ad un operatore nuovo entrante, che voglia dotarsi di una propria infrastruttura di rete, di poter operare con successo sul mercato dell'accesso. b) "la doppia regolamentazione, all'ingrosso e al dettaglio, porta ad una distorsione di mercato in cui la regolamentazione sul mercato retail dell'accesso, di fatto, impone i prezzi anche alla generalita' degli operatori che operano nel mercato". Telecom Italia prosegue nella valutazione ricordando che "la stessa Autorita', nella delibera n. 3/03/CIR aveva evidenziato che la scarsa contendibilita' del mercato dell'accesso dipendeva sia dalla struttura dei costi degli OLO sia dai prezzi retail non sufficientemente elevati (in grado di garantire ritorni sugli investimenti giudicati appetibili). Tuttavia, i prezzi al dettaglio non sono fissati da Telecom Italia, ma soggetti ad un meccanismo di price cap, confermato e inasprito dalla presente delibera". L'operatore storico sostiene dunque l'eliminazione del doppio livello di regolamentazione. Tale passaggio produrrebbe il benefico effetto di rendere i mercati al dettaglio per i servizi di accesso piu' contendibili. 161. Gli altri operatori intervenuti condividono l'orientamento dell'Autorita' secondo cui i rimedi in vigore nei mercati all'ingrosso siano necessari, ma allo stato insufficienti per assicurare condizioni concorrenziali nei mercati dell'accesso al dettaglio. Le posizioni degli operatori alternativi all'incumbent si differenziano tra loro nella modulazione, tra livello wholesale e retail, dei rimedi necessari per assicurare condizioni concorrenziali nei mercati dell'accesso al dettaglio, come esposto nella domanda 6. Valutazione dell'Autorita' 162. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della direttiva Servizio Universale ed articolo 67, comma 1, del Codice, in relazione all'applicazione di obblighi regolamentari nei mercati destinati agli utenti finali, l'introduzione di obblighi a livello di servizi al dettaglio puo' essere definita ove gli obblighi imposti sui mercati all'ingrosso non siano ritenuti sufficienti al conseguimento degli obiettivi del nuovo quadro. 163. Per quanto concerne questi ultimi, la regolamentazione in materia di accesso alla rete telefonica, e segnatamente l'accesso disaggregato alla rete metallica, e' in vigore da quasi quattro anni e il servizio e' effettivamente fornito da tre anni (a partire dal settembre 2002); nel corso di questo periodo il numero di linee di accesso gestite direttamente dall'operatore incumbent e' lentamente diminuito (cfr. dati sulle quote di mercato riportati nel capitolo 3 - Valutazione del significativo potere di mercato). Tuttavia allo stato attuale il 75% della popolazione italiana e il 70% delle imprese nazionali (cfr. figura 2 e figura 3) non dispongono ancora di infrastrutture di accesso alternative a quella di Telecom Italia e non possono quindi usufruire di servizi di accesso forniti su linee di accesso acquisite in modalita' unbundling. La posizione di dominanza detenuta da Telecom Italia presenta dunque caratteristiche di stabilita'; cio' in conseguenza delle menzionate difficolta' tecniche ed economiche che gli operatori concorrenti incontrano nel duplicare le infrastrutture di rete di Telecom Italia. 164. Di conseguenza, nel confermare la necessita' di una regolamentazione dei servizi di accesso all'ingrosso, l'Autorita' ritiene altresi' che, allo stato, tali misure regolamentari non riescono, da sole, a liberalizzare completamente la fornitura di servizi di telecomunicazioni fisse agli utenti; da un lato, esse non prevengono l'applicazione di prezzi, nell'accesso, eccessivamente gravosi per la clientela finale e, dall'altro, non riescono a stimolare sufficientemente l'ingresso di concorrenti in tale segmento di attivita'. 165. In tal senso, l'Autorita' ritiene necessario il mantenimento del meccanismo di price cap nei mercati retail dell'accesso; questo e' realizzato con il duplice obiettivo di promuovere l'efficienza allocativa e di stimolare l'efficienza produttiva dell'operatore in posizione dominante. 166. In conclusione, l'Autorita' non concorda con le valutazioni di Telecom Italia in merito all'opportunita' di superare la regolamentazione del mercato retail rimuovendo il meccanismo del price cap. Visti gli assetti concorrenziali dei mercati dell'accesso, si ritiene di dover intervenire simultaneamente a livello wholesale, per promuovere ulteriormente l'apertura della rete di accesso all'utilizzo di altri operatori (e sviluppare cosi' la concorrenza tra operatori), e a livello retail, per garantire il controllo delle condizioni economiche e tecniche imposte dall'operatore dominante agli utenti finali (cosi' da salvaguardare il benessere del consumatore). 167. Constatato che i rimedi nei mercati all'ingrosso sono necessari ma insufficienti ad assicurare condizioni concorrenziali nei mercati dell'accesso al dettaglio, l'Autorita' puo' percorrere diverse strade per promuovere l'apertura della rete di accesso all'utilizzo di altri operatori e controllare le condizioni economiche e tecniche imposte dall'operatore dominante agli utenti finali: imporre ulteriori obblighi al livello wholesale, ricorrere a forme di regolamentazione dei mercati retail oppure prescrivere una combinazione di obblighi a livello wholesale e a livello retail. 168. In assenza di intervento regolamentare, i potenziali problemi concorrenziali che potrebbero derivare dalla posizione di dominanza detenuta da Telecom Italia simultaneamente nel mercato dei servizi di accesso forniti all'ingrosso e al dettaglio attengono all'uso esclusivo della rete e dall'imposizione di prezzi sproporzionati e non commisurati ai costi. Pertanto, il regolatore deve promuovere l'apertura della rete di accesso all'utilizzo di altri operatori e il controllo delle condizioni economiche e tecniche imposte dall'operatore dominante agli utenti finali. 169. Alla luce della duplice natura dei problemi concorrenziali e, conseguentemente, degli obiettivi, ovverosia corretta gestione dell'accesso alla rete e gestione del potere di mercato nella fornitura dei servizi al dettaglio, sembra opportuno indirizzare i meccanismi concorrenziali utilizzando contemporaneamente obblighi a livello wholesale e a livello retail. In questo modo, l'obiettivo di apertura della rete all'ingresso di altri operatori sara' perseguito con strumenti a tutela degli operatori alternativi e il controllo del potere di mercato detenuto da Telecom Italia nel mercato dell'accesso al dettaglio sara' disciplinato con strumenti a tutela degli utenti finali. In sintesi, ciascun obiettivo verra' perseguito con uno specifico strumento regolamentare. 170. Peraltro, nel momento in cui i rimedi vigenti nei mercati all'ingrosso sono considerati necessari ma insufficienti e simultaneamente viene constatata la necessita' di indirizzare i problemi concorrenziali relativi all'accesso alla rete con obblighi di natura wholesale, ne deriva la necessita' di ricercare delle ulteriori misure volte a consentire l'utilizzo della rete di Telecom Italia ad altri operatori. 171. Pertanto, l'Autorita' considera opportuno mantenere il doppio livello di regolamentazione attualmente in vigore, quello all'ingrosso e quello al dettaglio, e dal momento in cui la regolamentazione all'ingrosso risulta insufficiente, si propone di individuare strumenti addizionali per permettere una maggiore apertura della rete di Telecom Italia. Del resto, si rileva che fino ad ora, sia in Italia sia negli altri paesi europei, la regolamentazione dei mercati dell'accesso all'ingrosso e' sempre stata accompagnata da quella dei mercati destinati agli utenti finali e i deficit di concorrenza nel mercato dell'accesso all'ingrosso sono stati sempre regolamentati introducendo addizionali obblighi a tal livello. 6. L'Autorita' considera opportuno mantenere il doppio livello di regolamentazione dell'accesso, quello all'ingrosso e quello al dettaglio, e dal momento in cui la regolamentazione all 'ingrosso risulta insufficiente, si propone di individuare strumenti addizionali per consentire l'accesso degli operatori alternativi a tali servizi e accelerare, di conseguenza, lo sviluppo della concorrenza nel mercato finale. Si condivide tale impostazione? Osservazioni degli operatori 172. Le osservazioni di Telecom Italia circa il doppio livello di regolamentazione sono gia' state riportate in risposta alla domanda precedente. Quanto agli operatori concorrenti, Fastweb, nel condividere l'orientamento espresso dall'Autorita', indica alcuni obblighi di dettaglio in capo a Telecom Italia che una volta imposti sarebbero in grado di agevolare l'accesso degli operatori alternativi ai servizi di accesso all'ingrosso, imprimendo cosi' un'accelerazione allo sviluppo della concorrenza nel mercato finale: - nell'ambito della fornitura dei collegamenti wholesale per la clientela finale OLO, l'obbligo di garantire "il coordinamento a titolo gratuito per i clienti multisede e multitecnologia OLO con riferimento alle attivita' di provisioning, gestione e fatturazione di tale tipologia di clientela, per tutte le modalita' di attivazione e per qualsiasi tecnologia utilizzata"; - l'obbligo di fornitura agli OLO dei collegamenti ISDN in modalita' wholesale a titolo gratuito con riferimento all'attivazione, gestione guasti e fatturazione, rimovendo, nel contempo, gli attuali vincoli contrattuali - il divieto di svolgere alcuna forma di win back per un determinato periodo di tempo (almeno 6 mesi). 173. Eutelia, Tiscali e Wind condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' e sottolineano che i nuovi obblighi a livello wholesale andrebbero imposti dall'Autorita' "con l'intento di promuovere ed incentivare proprio lo sviluppo dei servizi di accesso disaggregato in quanto una reale contendibilita' del mercato finale dei servizi di accesso puo' essere perseguita unicamente attraverso l'utilizzo di tali servizi all'ingrosso". Inoltre, le societa' riterrebbero inappropriato e non giustificato, anche qualora fossero introdotti nuovi e piu' stringenti obblighi all'ingrosso, un arretramento della regolazione dai mercati al dettaglio. Valutazione dell'Autorita' 174. Nella risposta alla domanda posta in consultazione pubblica, Fastweb individua alcuni strumenti regolamentari addizionali che potrebbero essere introdotti per facilitare l'accesso degli operatori alternativi alle reti di Telecom Italia, e, di conseguenza, accelerare lo sviluppo della concorrenza nel mercato finale. L'Autorita' osserva che le misure proposte nei punti a) e b) inciderebbero prevalentemente sul mercato dell'accesso disaggregato alla rete telefonica pubblica dell'operatore storico. In tal senso, gli obblighi individuati da Fastweb inciderebbero su un altro mercato, peraltro gia' oggetto di specifiche e rigorose misure regolamentari (26). Inoltre, l'insieme delle misure proposte avrebbe un impatto limitato considerata la natura del problema concorrenziale individuato e pertanto potrebbe risultare non proporzionato, in quanto insufficiente a rimuovere gli ostacoli alla concorrenza. 175. Stante quanto rilevato alla domanda precedente - ossia che l'attuale regolamentazione wholesale dei servizi di accesso sia necessaria ma non sufficiente, almeno nell'orizzonte di riferimento della presente analisi, a liberalizzare i servizi di accesso - l'Autorita', cosi' come realizzato dalla gran parte delle altre autorita' nazionali, ritiene necessario imporre ulteriori obblighi per i servizi all'ingrosso. 3.4. LA PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DELL'ACCESSO ALLA RETE TELEFONICA PUBBLICA IN POSTAZIONE FISSA, PER CLIENTI RESIDENZIALI E PER CLIENTI NON RESIDENZIALI. 176. Le caratteristiche strutturali delle reti di accesso in postazione fissa e la posizione di dominanza riscontrata in capo a Telecom Italia nel mercato dei servizi di accesso al dettaglio richiedono la predisposizione di un quadro regolamentare articolato su due livelli: nel primo, si regolano le modalita' di accesso all'infrastruttura da parte degli operatori alternativi e nel secondo si pongono le condizioni per attivare forme di controllo del potere detenuto dall'operatore nel mercato destinato agli utenti finali. In altre parole, la regolamentazione si confronta, da un lato, con la gestione dell'accesso degli operatori alternativi all'infrastruttura dell'operatore dominante, e, dall'altro, con il controllo delle condizioni economiche e tecniche relative ai servizi di accesso destinati agli utenti finali. La regolamentazione deve rispondere a una logica unitaria che assicuri il controllo del potere di mercato del proprietario della rete, l'adozione di strumenti atti a incentivare l'uso efficiente delle risorse e l'effettiva realizzazione di meccanismi concorrenziali nel mercato finale. 177. A tal fine, l'Autorita' ritiene opportuno integrare il novero dei rimedi regolamentari a livello wholesale individuati dalle direttive comunitarie e richiamati al precedente paragrafo 4.3, con l'obbligo di fornire il servizio di rivendita del canone all'ingrosso a condizioni prestabilite, al fine di promuovere l'accesso alla rete di operatori alternativi, e di mantenere, a livello retail, il regime di price cap, con le modifiche di seguito descritte, al fine di evitare l'applicazione di prezzi eccessivi. 178. Prima di esaminare le diverse motivazioni e di specificare il dettaglio degli obblighi proposti, appare utile illustrare le motivazioni che hanno condotto l'Autorita' (secondo una ricostruzione seguita peraltro anche da altre Autorita' di regolamentazione europee), a proporre la introduzione dell'obbligo di fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso nell'ambito della presente analisi e non nell'ambito dei rimedi individuati in relazione al mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (mercato n. 11 della raccomandazione UE sui mercati rilevanti). Al riguardo, si rileva che il servizio di rivendita del canone all'ingrosso e' uno strumento che, attraverso l'apertura della rete di Telecom Italia all'ingresso di altri operatori di telecomunicazioni si risolve sostanzialmente nell'obbligo per la medesima Telecom Italia di predisporre la fornitura di un servizio di accesso all'ingrosso del tutto nuovo, in quanto non previsto nel precedente regime regolamentare ONP (Open Network Provision) e si pone come un ulteriore mezzo per la promozione dello sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi di accesso agli utenti finali. Esso e' pertanto uno strumento che, agendo a livello di servizi all'ingrosso, indirizza un tipico problema concorrenziale (l'uso esclusivo della propria rete da parte dell'operatore dominante) riscontrato nei mercati al dettaglio oggetto della presente analisi. 179. Cio' detto, l'analisi del mercato relativo all'accesso disaggregato alla rete locale non e' sembrata la sede idonea per l'eventuale introduzione dell'obbligo di fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso; la definizione puntuale del mercato n. 11 fornita dalla citata Raccomandazione infatti riporta, anche attraverso l'esplicito richiamo al Regolamento CE n. 2887/2000, ad obblighi regolamentari gia' esistenti e dettagliatamente descritti nel precedente regime regolamentare ONP e profondamente divergenti - sia per quanto concerne gli elementi di rete ed i servizi ancillari coinvolti, sia per quanto concerne le modalita' di definizione dei prezzi - rispetto all'eventuale regime regolamentare del nuovo servizio all'ingrosso. 180. In ossequio al "principio di proporzionalita'", in cui e' richiesto che ciascun obbligo sia basato sulla natura della restrizione della concorrenza accertata e sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare, l'Autorita' ha quindi ritenuto opportuno considerare l'introduzione di tale obbligo nell'analisi dei mercati 1 e 2. 181. E' il caso di ricordare, al riguardo, le indicazioni fornite dal nuovo quadro (articoli 16 e 17, comma 1, della direttiva Servizio Universale ed articolo 67, comma 1, del Codice) in relazione all'applicazione di obblighi regolamentari sui mercati riconducibili ai servizi di accesso ed uso della rete telefonica pubblica fissa (ivi compresi quindi i mercati in esame); tali norme dispongono che l'introduzione di obblighi a livello di servizi al dettaglio potra' essere definita soltanto ove gli obblighi imposti sui mercati all'ingrosso non siano ritenuti sufficienti al conseguimento degli obiettivi del nuovo quadro. 182. Assunta quindi la proposta di imporre (rectius, di confermare) gli obblighi a livello wholesale descritti nei documenti di consultazione pubblica relativi ai mercati 8, 9, 10 e 11, in occasione dell'analisi di mercato relative ai mercati 1 e 2 si rende necessario, preliminarmente alla conferma (ovvero alla integrazione o alla rimozione) degli obblighi regolamentari a livello di servizi al dettaglio, verificare se la introduzione di ulteriori rimedi a livello wholesale possa ritenersi sufficiente a risolvere i problemi concorrenziali sopra richiamati. 183. L'articolo 17, comma 1, lett. b) (art. 67 comma 1, del codice), e' ancora piu' chiaro nell'individuare negli obblighi previsti dalla direttiva 2002/19 (direttiva accesso), la valutazione propedeutica da effettuare in relazione alla declinazione dei rimedi regolamentari al dettaglio. 184. In base a tali considerazioni, l'Autorita' ritiene di dover procedere alla proposta di introduzione del servizio all'ingrosso di rivendita del canone in occasione della presente analisi. LIVELLO WHOLESALE 3.4.1. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse 185. Un significativo problema competitivo nei mercati dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, per clienti residenziali e per clienti non residenziali, e' costituito dalla presenza di elevate barriere all'ingresso di nuovi operatori. Tali barriere derivano dalla presenza di costi irrecuperabili in caso di uscita dal mercato, di economie di scala e di densita'. L'Autorita', in linea con quanto espresso da altre autorita' di regolamentazione nazionali e sopranazionali, dagli operatori e dai tecnici, ritiene che nel breve periodo non sia economicamente ipotizzabile la duplicazione delle reti di accesso. La costruzione di una nuova rete metallica di accesso e' improbabile, anche a fronte di un significativo e non temporaneo aumento del prezzo dei servizi di accesso disaggregato, per via degli onerosi costi fissi iniziali. Non sarebbe economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano nel mercato duplicare integralmente ed entro tempi accettabili l'infrastruttura metallica di accesso locale dell'operatore esistente (27). Semmai, gli operatori meno infrastrutturati potrebbero essere interessati nella costruzione di una nuova rete di accesso in fibra ottica, tuttavia l'installazione di una nuova rete su una parte significativa del territorio italiano richiederebbe un considerevole lasso di tempo e pertanto non modificherebbe l'assetto competitivo del mercato in esame nell'intervallo temporale di riferimento della presente analisi (28). 186. L'operatore dominante, consapevole dell'esistenza di elevate barriere all'ingresso nel mercato, avrebbe dunque la convenienza a negare l'accesso di altri operatori alla rete e ai fattori produttivi collegati o, in subordine, avrebbe l'interesse a definire termini e condizioni contrattuali di fornitura irragionevoli, tali da tradursi in un sostanziale rifiuto a fornire detti input. L'Autorita', al fine di consentire l'accesso e l'utilizzo, da parte degli operatori alternativi, della rete di accesso di Telecom Italia e di promuovere un mercato aperto e competitivo per i servizi di accesso destinati agli utenti finali, ha considerato l'introduzione, in aggiunta all'obbligo di fornire il servizio di accesso disaggregato alla rete locale, del servizio di rivendita del canone all'ingrosso (WLR - Wholesale line rental), ovvero l'offerta di linee di accesso da parte dell'operatore proprietario della rete agli operatori concorrenti. 187. L'WLR consentirebbe l'entrata nel mercato dell'accesso al dettaglio di nuovi operatori senza che quest'ultimi realizzino i considerevoli investimenti necessari per l'unbundling e con un grado di rischio relativamente contenuto. L'introduzione dell'WLR produrrebbe diversi benefici per gli utenti finali e per gli operatori meno infrastrutturati. In primo luogo, il benessere dei consumatori sarebbe positivamente influenzato dall'incremento nella scelta degli operatori presso cui acquistare i servizi. A tal riguardo si nota che, al momento, gli utenti scelgono, di fatto tra tre operatori alternativi: il 99% delle linee cedute in unbundling sono nella disponibilita' di Wind s.p.a., Fastweb s.p.a. e Albacom s.p.a., e quest'ultimo ha predisposto offerte commerciali esclusivamente per il mercato dell'accesso dei clienti non residenziali. 188. Molti utenti finali avrebbero anche modo di conseguire dei risparmi nei costi di transazione: gli utenti che hanno stipulato un contratto con gli operatori concorrenti per la fornitura del servizio di CPS (e CS) continuano ad acquistare i servizi di accesso da Telecom Italia e pagano due bollette (quella di Telecom Italia, relativa al canone, e quella dell'operatore alternativo, relativa ai servizi di traffico) generando una duplicazione dei costi transattivi (29). La valutazione dell'importanza della fatturazione congiunta dei servizi di accesso e di traffico nelle scelte di consumo degli utenti finali (c.d. one-stop-shopping) e' stata oggetto di studio nell'indagine di mercato svolta dall'Autorita' nel 2003. L'instant survey ha rilevato che "ricevere e pagare un'unica bolletta, utilizzando operatori diversi per la linea telefonica e il traffico" e' abbastanza o molto importante, rispettivamente, per il 21% e il 37,5%. Inoltre, il campione intervistato ha dichiarato che "ricevere e pagare un'unica bolletta, utilizzando operatori diversi per la linea telefonica, il traffico e i servizi Internet (ADSL o meno)" e' abbastanza o molto importante, rispettivamente, per il 20,8% e il 33,9%. Infine, il 54,4% degli intervistati ha dichiarato che "non cambio operatore perche' dovrei comunque continuare a pagare due bollette: per il canone Telecom e per le telefonate (con l'altro)". 189. La possibilita' di fatturare i servizi di accesso e di traffico rappresenterebbe un vantaggio non solo per il consumatore, ma anche per gli operatori concorrenti di Telecom Italia. Innanzitutto, l'operatore che dispone sia dell'WLR che della CS/CPS assumerebbe il controllo dell'intera filiera produttiva. In secondo luogo, la bolletta unica permetterebbe all'operatore di stabilizzare il rapporto contrattuale con il cliente (c.d. fidelizzazione del cliente) e di diminuire i tassi di defezione (c.d. churn rate). 190. Il principale problema legato all'introduzione dell'WLR deriva dall'impatto di tale misura sugli incentivi, dati all'operatore incumbent e agli operatori new corner, a investire nella manutenzione delle infrastrutture di accesso esistenti e nell'installazione di reti basate sull'unbundling. Gli investimenti degli operatori dipenderanno dai prezzi assoluti e relativi dell'accesso disaggregato alla rete locale, del servizio di rivendita del canone all'ingrosso e del canone per gli utenti finali. Tuttavia, l'esistenza di queste difficolta' induce il regolatore non tanto a precludere la fornitura del servizio di WLR, ma a definire un sistema dei prezzi bilanciato: il livello del prezzo di ciascun servizio dovra' essere fissato in modo da contemperare le esigenze di promuovere la concorrenza tra reti (che richiede un alto differenziale tra i prezzi del WLR e dell'ULL) e di stimolare la competizione nei servizi (che richiede un alto differenziale tra i prezzi del canone e dell'WLR). 191. Peraltro, il servizio di rivendita del canone all'ingrosso non deve essere considerato in contrapposizione all'accesso disaggregato alla rete locale, ma piuttosto come un passaggio propedeutico (intermedio). Infatti, l'operatore alternativo potrebbe investire nell'WLR per costituire una base di clienti, in un ragionevole lasso di tempo e con un grado di rischio contenuto, e successivamente, forte della presenza nel mercato dell'accesso al dettaglio, in infrastrutture per l'unbundling. E' bene notare che l'operatore nuovo entrante, una volta costituita la base di clienti, manterrebbe l'incentivo a investire in nuove infrastrutture poiche' il controllo diretto della rete consente di sviluppare una pluralita' di offerte commerciali sia per i servizi tradizionali che per i servizi innovativi, sia per i servizi voce che per quelli dati. In altre parole, l'operatore che ricorre all'ULL compete non solo sui prezzi ma anche sulla gamma dei servizi offerti. 192. L'wholesale line rental si configura, dunque, come un servizio complementare all'accesso in modalita' unbundling. Le imprese potrebbero decidere un piano degli investimenti basato su due tempi, in cui dapprima ricorrono all'WLR e successivamente all'ULL (c.d. complementarita' temporale), oppure articolato per aree geografiche, cosi' da offrire servizi di accesso in ULL in determinate aree e 1'WLR nelle altre (c.d. complementarita' spaziale). Infine, le imprese che offrono i servizi di accesso agli utenti finali sia in modalita' ULL sia in base all'WLR integrano due modelli di business, quello facility-based e quello fondato sulla concorrenza tra servizi, ampliando cosi' i servizi forniti. 193. Infine, l'Autorita' osserva che l'obbligo di offrire il servizio di rivendita del canone all'ingrosso convive con quello dell'unbundling in diversi paesi europei (Irlanda, Regno Unito, Danimarca). Inoltre, altre autorita' di regolamentazione europee (Anacom in Portogallo, ART in Francia, RTR in Austria, RegTP in Germania e PTS in Svezia) hanno espresso l'orientamento, nelle analisi di mercato pubblicate di recente nell'ambito del processo di recepimento del nuovo quadro regolamentare, di introdurre l'WLR. 194. L'Autorita', considerati tutti i profili concorrenziali, ritiene opportuno introdurre in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornire il servizio di rivendita del canone ali' ingrosso. 7. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di introdurre in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornire il servizio di rivendita del canone all 'ingrosso? Si esprima una valutazione circa la possibilita' di condizionare l'obbligo di fornitura dell'WLR al grado di sviluppo dell'ULL ed eventualmente di limitare sotto il profilo temporale la validita' dell'obbligo. Osservazioni degli operatori 195. Telecom Italia non condivide l'orientamento dell'Autorita' di introdurre l'obbligo di fornire il servizio di rivendita del canone all'ingrosso a condizioni prestabilite: "tale obbligo comporterebbe,..., il fallimento per via regolamentare dei modelli di business basati sull'accesso diretto al cliente finale, causando un drastico rallentamento/annullamento dello sviluppo e dell'innovazione delle infrastrutture di accesso (con effetti anche sulla mancata riduzione del digital divide)". L'introduzione del WLR costituirebbe, a parere dell'operatore incumbent, un disincentivo allo sviluppo di infrastrutture alternative e all'innovazione dei servizi. Inoltre, Telecom Italia considera discutibili gli effetti pro-competitivi di tale misura, adducendo, inter alia, le seguenti argomentazioni: "e' improbabile che gli OLO riescano effettivamente a competere sul pricing a meno che il WLR non venga offerto con una riduzione di prezzo molto rilevante (rendendo, in tal caso, ancora meno profittevoli gli investimenti in infrastrutture alternative) rispetto al canone retail"; considerate le esperienze in materia dei paesi europei che finora hanno imposto il WLR, "non e' realistico ipotizzare un aumento del numero degli operatori per effetto dell'introduzione del WLR"; la c.d. bolletta unica, consentita dall'introduzione del WLR, "non e' percepita come un beneficio dai consumatori", come si puo' dedurre dal caso danese e come risulta dall'indagine Doxa (dicembre 2004) sui clienti (residenziali e business) che acquistano il servizio di accesso da Telecom Italia, (i clienti che non cambierebbero operatore a causa della doppia fatturazione sono il 3% nel mercato residenziale e 1,9% nel mercato business). Infine, Telecom Italia ha obiettato che l'implementazione del WLR e' costosa e time consuming, nonche' rappresenterebbe un danno potenziale per lo sviluppo di reti a banda larga. 196. Fastweb condivide le considerazioni espresse dall'Autorita' in merito alla persistenza di elevate barriere all'ingresso di nuovi operatori nei mercati oggetto di valutazione, tuttavia, non ritiene condivisibile la proposta di introdurre, quale nuovo obbligo regolamentare in capo a Telecom Italia, la fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso. La misura proposta e' considerata: inadeguata a promuovere la concorrenza nei servizi di accesso, in quanto non consente un'autonomia dall'incumbent ed una differenziazione dell'offerta e consentirebbe solo l'offerta di servizi di fonia tradizionali; foriera di rilevanti ripercussioni sulle politiche di infrastrutturazione degli operatori che, nel corso di questi anni, hanno fondato le proprie strategie di competizione nei confronti dell'operatore ex monopolista sulla creazione di una propria infrastruttura alternativa. Fastweb conclude sostenendo che il servizio di rivendita del canone all'ingrosso non dovrebbe essere imposto come obbligo in capo a Telecom Italia. In subordine, ove l'Autorita' valutasse di introdurre comunque tale servizio, il WLR dovrebbe essere oggetto dei seguenti vincoli: "1. il servizio di WLR dovrebbe essere disponibile solo nelle aree dove l'accesso disaggregato non e' attivo, ovvero dove non e' presente alcun cliente in ULL; 2. nel caso in cui il servizio ULL venisse attivato in una nuova centrale introdurre l'impegno per gli eventuali operatori con precedenti clienti WLR di migrare, entro 6 mesi, gli stessi in modalita' ULL; 3. la fornitura del servizio WLR dovrebbe essere limitata a due anni." 197. Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia concordano pienamente con l'orientamento dell'Autorita' di introdurre in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornire il servizio di rivendita del canone all'ingrosso e dissentono decisamente riguardo l'eventualita' di condizionare l'obbligo di fornitura del WLR al grado di sviluppo dell'ULL ovvero nel tempo. Le societa' sottolineano che un eventuale condizionamento dell'obbligo del WLR alla disponibilita' geografica dell'ULL sarebbe in contraddizione con la definizione geografica del mercato proposta dall'Autorita'. Per quanto riguarda l'eventuale limitazione temporale della validita' dell'obbligo, rammentano che l'attuale meccanismo di analisi dei mercati prevede gia' di per se' un limite temporale dei singoli obblighi, in quanto questi rimangono in vigore per un periodo di 18 mesi salva la possibilita' di revisione e verifica in capo all'Autorita' qualora lo reputi necessario. 198. Eutelia, Tiscali e Wind non sono pregiudizialmente contrari all'introduzione del servizio di rivendita del canone all'ingrosso, ma solo nella misura in cui venga realmente implementata l'affermazione dell'Autorita' per cui "non deve essere considerato in contrapposizione all'accesso disaggregato alla rete locale, ma piuttosto come un passaggio propedeutico (intermedio)". Gli operatori concordano circa la necessita', in caso di introduzione del WLR, di definire un sistema dei prezzi bilanciato tra le varie forme di accesso e che il corretto inserimento del WLR, dal punto di vista degli incentivi sul mercato, e' essenzialmente una questione economica. Nell'accettare tale impostazione, tuttavia, chiedono che vengano salvaguardati gli investimenti in unbundling, dal momento che costituiscono una risorsa fondamentale per il Paese. Tale obiettivo puo' essere perseguito con diverse modalita' alternative: a) rimandare alla prossima analisi di mercato l'effettiva implementazione del WLR, per dar modo all'unbundling di svilupparsi e di raggiungere una soglia critica; b) ponendo delle barriere geografiche o dei vincoli di copertura per l'utilizzo del WLR; c) fissando condizioni economiche per il WLR che garantiscano la replicabilita' rispetto al servizio di ULL. Valutazione dell'Autorita' 199. L'Autorita' ritiene che l'analisi dei mercati dell'accesso alla rete pubblica per utenti residenziali e non residenziali e la natura dei problemi concorrenziali individuati indichino chiaramente la necessita' di una integrazione nella regolamentazione dei mercati in esame. In particolare, l'analisi dei mercati ha dimostrato la necessita' di interventi ulteriori che incidano da subito ed in maniera significativa sulla posizione di dominio nell'accesso detenuta dell'operatore incumbent, stimolando la concorrenza tra operatori ed, in ultima istanza, aumentando il benessere sociale. 200. L'introduzione dell'obbligo di fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso (WLR) risulta una misura riconosciuta, a livello comunitario, come idonea ad accelerare la competizione nei mercati in esame, favorendo l'utilizzo della rete di accesso di Telecom Italia da parte degli operatori alternativi. 201. Tuttavia, l'Autorita' nell'indirizzare gli specifici problemi concorrenziali individuati, ovvero (i) l'assenza di un'ampia gamma di operatori tra cui i clienti finali possono scegliere il fornitore dei servizi di accesso e (ii) la presenza di barriere all'ingresso di nuovi operatori, ritiene di dovere salvaguardare l'obiettivo di lungo periodo costituito dallo sviluppo della concorrenza tra operatori infrastrutturati. Pertanto, l'Autorita' intende imporre, in capo a Telecom Italia, l'obbligo di fornitura del WLR solo presso gli stadi di linea attualmente non aperti ai servizi di accesso disaggregato (full unbundling e shared access), contemperando cosi' l'obiettivo di sviluppare una concorrenza tra operatori infrastrutturati con l'obiettivo di non scoraggiare comunque altre forme di competizione, basate sulla concorrenza di prezzo e la rivendita dei servizi. 202. In particolare, l'imposizione all'impresa notificata della fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso nelle aree in cui l'unbundling non e' sviluppato, viene considerata dall'Autorita' come il fattore necessario affinche' i concorrenti possano procedere lungo la cosiddetta scala delle dotazioni infrastrutturali per giungere a livelli di infrastrutturazione sempre maggiori. La modulazione dell'obbligo in ragione del grado di sviluppo del servizio di accesso disaggregato alla rete locale assicura che il servizio di rivendita del canone all'ingrosso non risulti in contrapposizione all'unbundling, nel senso che non ne ostacoli lo sviluppo, scoraggiando gli investimenti da parte degli operatori alternativi (30). 203. Inoltre, per questa via, l'Autorita' intende assicurare ai consumatori finali il beneficio di disporre di un fornitore alternativo. Come visto, Telecom Italia, che detiene ad oggi oltre il 90% dei mercati in esame, e' ampiamente dominante e le offerte dei concorrenti sono notevolmente limitate nella loro portata, principalmente a causa del fatto che i servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono effettivamente disponibili in una parte del territorio. L'Autorita' dunque osserva che l'accesso in modalita' unbundling, nell'arco temporale di riferimento dell'analisi, sara' utilizzato solo dai clienti residenti nelle zone servite dalle centrali di Telecom Italia, che quindi sarebbero i soli, in assenza dell'introduzione di nuovi obblighi, a beneficiare della possibilita' di scelta per il loro fornitore di servizi di accesso e della possibilita' di ricevere una bolletta unica per servizi di accesso e servizi di traffico telefonico. L'obbligo di fornitura del WLR nelle zone dove i servizi di accesso in modalita' unbundling non sono ancora stati implementati, colma tale vuoto offrendo, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, ai consumatori la possibilita' di scegliere tra diversi operatori per soddisfare la loro domanda di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa. 204. Peraltro, l'introduzione del WLR consentira', nelle suddette zone, di rendere ancora piu' efficace il servizio di selezione e preselezione del vettore. Tale servizio ha permesso uno sviluppo significativo della concorrenza nei mercati del traffico vocale, ma alcune difficolta' continuano a limitare la possibilita' di sviluppare una concorrenza effettiva. Conformemente a quanto esposto nel documento di consultazione pubblica, l'Autorita' ha identificato l'impossibilita' per un operatore alternativo di proporre una fattura unica ai loro abbonati in carrier pre-selection (CPS) come una barriera all'entrata sul mercato. 205. Tra gli altri benefici attesi dall'introduzione del WLR, l'Autorita' ha individuato il superamento di alcuni vantaggi commerciali di cui gode Telecom Italia, quali l'accesso privilegiato alle informazioni sulla clientela e la disponibilita' di un canale preferenziale per le attivita' di promozione, grazie all'invio della propria bolletta per l'abbonamento ai clienti che fruiscono, in modalita' CPS, dei servizi di traffico offerti da altri operatori. Gli operatori che utilizzeranno il WLR per fornire servizi di accesso al dettaglio avranno modo di recuperare questo svantaggio competitivo, gia' colmato nelle zone coperte dall'unbundling. 206. Pertanto, la fornitura del WLR nelle zone in cui l'accesso disaggregato alla rete locale non e' sviluppato rappresenta la misura piu' efficace ed equilibrata per promuovere lo sviluppo della concorrenza tra operatori nei mercati dell'accesso e al contempo non scoraggiare il modello di business basato sulla competizione nei servizi. 207. Alla luce di quanto detto, l'Autorita' non concorda con le posizioni espresse da Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia circa l'impossibilita' di modulare la fornitura del WLR al grado di sviluppo dell'ULL, mentre e' consapevole del fatto che l'attuale meccanismo di analisi dei mercati prevede gia' di per se' un limite temporale dei singoli obblighi, in quanto questi rimangono in vigore durante 18 mesi, salva la possibilita' di revisione e verifica in capo all'Autorita' qualora lo reputi necessario. Ne' la definizione di un obbligo limitato alle centrali aperte all'unbundling altera la definizione del mercato, dal momento che le condizioni di offerta (con la dominanza di Telecom Italia in tutte le aree, incluse quelle dove e' aperto l'ULL) e di domanda non risultano significativamente differenziate sul territorio nazionale. 208. Infine, l'Autorita' osserva che l'obbligo di offrire il servizio di rivendita del canone all'ingrosso convive con quello dell'unbundling in diversi paesi europei (Irlanda, Regno Unito, Danimarca) e che altre autorita' di regolamentazione europee (Anacom in Portogallo, ART in Francia, RTR in Austria, RegTP in Germania e PTS in Svezia) hanno deciso, nell'ambito delle analisi dei mercati dell'accesso destinati agli utenti finali, di introdurre il servizio di WLR. 209. L'Autorita' e' consapevole che la fornitura del servizio WLR richiede la definizione di complesse procedure e un'intensa attivita' di coordinamento tra gli operatori coinvolti, nonche' la necessita' di monitorare sulla negoziazione tra le parti e sullo sviluppo del prodotto, cosicche' svolgera' un ruolo attivo nella predisposizione dei manuali del servizio. 210. L'Autorita' ritiene conclusivamente di imporre a Telecom Italia l'obbligo di offrire il servizio di rivendita del canone all'ingrosso ai sensi della normativa in materia di accesso (art. 49, comma 1, del Codice), e che tale servizio deve essere offerto, presso gli stadi di linea attualmente non aperti ai servizi di accesso disaggregato (full unbundling e shared access), secondo quanto stabilito dall' Autorita' (31). 3.4.2. Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi 211. L'offerta del servizio di rivendita del canone all'ingrosso comprende l'affitto mensile della linea di accesso all'operatore alternativo, nonche' la fornitura dei servizi di attivazione e trasferimento della linea e di altri servizi accessori. 212. I prezzi dei servizi in esame possono essere determinati a partire dai costi sostenuti per la loro fornitura oppure dal prezzo finale di vendita, adottando la metodologia retail minus. L'approccio basato sui costi richiede l'identificazione, in dettaglio, delle singole voci di costo, il cui valore e' calcolato con un'analitica contabilita' dei costi (per esempio, con una procedura bottom-up ispirata sul principio dei costi incrementali di lungo periodo). L'approccio retail minus determina il valore del servizio WLR depurando il prezzo del canone per l'utente finale dei costi sostenuti dall'incumbent per la commercializzazione del servizio al dettaglio. I due sistemi di formazione dei prezzi sono equivalenti se ogni voce di costo e' correttamente imputata. Tuttavia, il metodo retail minus sembra preferibile, per la relativa semplicita' di gestione e per una maggiore trasparenza, rispetto alle regole basate sui costi. Inoltre, il metodo retail minus, come rilevato dall'autorita' di regolamentazione irlandese (Comreg), rappresenta "a pragmatic means of introducing WLR to the market while accepting uncertainty concerning underlying costs" (32). 213. Peraltro, le autorita' di regolamentazione nazionali in Europa hanno adottato in prevalenza il metodo retail minus. Ad eccezione dell'autorita' di regolazione britannica, che ha optato per la metodologia cost plus, le autorita' irlandese, danese, tedesca, portoghese, austriaca, francese e svedese hanno adottato (o espresso l'intenzione di adottare) il metodo retail minus nella formazione del prezzo del servizio di rivendita del canone all'ingrosso. 214. In sintesi, l'Autorita' ha individuato due metodologie per determinare i prezzi del servizio di rivendita del canone all'ingrosso e consentire la congrua remunerazione dei servizi prestati all'operatore notificato, ovverosia quella cost-based e quella basata sul retail minus. Considerate le caratteristiche e le possibilita' di implementazione immediata di ciascuna metodologia, l'Autorita' intende adottare la metodologia basata sulla regola del retail minus. 8. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di adottare la metodologia retail minus per determinare i prezzi del servizio di rivendita del canone all'ingrosso e dei servizi accessori propedeutici alla commercializzazione dell'WLR? Osservazioni degli operatori 215. Telecom Italia, considerata l'esigenza di realizzare delle procedure ad hoc per tale tipologia di servizio ed i costi aggiuntivi che ne derivano, ritiene "inadeguata una metodologia di determinazione del prezzo di tipo retail minus" e propende "per una metodologia di tipo cost plus che consenta il recupero di tutti i costi sostenuti per l'eventuale predisposizione e l'erogazione del servizio": la "fornitura del servizio WLR non comporterebbe, infatti, per Telecom Italia, solo dei "minus" associati ai risparmi di costi di commercializzazione, ma anche dei "plus" associati alle rilevanti attivita' da espletare per la realizzazione e la fornitura del nuovo servizio agli OLO (costi di set up)". 216. Fastweb ritiene che il riferimento di prezzo nella determinazione delle tariffe del servizio di wholesale line rental non possa essere costituito dal solo valore del canone mensile relativo alla fornitura del servizio di accesso disaggregato, ma debba tener conto di tutti i costi relativi alla fornitura da parte OLO del collegamento al cliente finale in modalita' unbundling, ammontare largamente superiore ai 7,5 di canone mensile. 217. Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia ritengono che "lo strumento del WLR avrebbe una maggior efficacia nel consentire l'apertura del mercato dell'accesso ai potenziali concorrenti se l'Autorita' seguisse l'esempio dell'Ofcom nel Regno Unito implementando un principio di cost based" . Tuttavia, "in pratica, un approccio retail minus appare comunque preferibile sia per la sua diffusa adozione in altri paesi, europei e non, che rende possibili benchmark internazionali, sia perche' limita la possibilita' che Telecom Italia ritardi strategicamente l'introduzione del WLR non rendendo disponibili le informazioni di costo con il dettaglio necessario per porre in essere un approccio bottom-up basato sui costi". 218. Eutelia, Tiscali e Wind concordano con l'adozione di una metodologia retail minus per la determinazione del prezzo del servizio WLR, ma ritengono fondamentale che tale adozione sia abbinata all'introduzione di un test di prezzo che verifichi la replicabilita' del nuovo servizio all'ingrosso nei confronti del servizio di unbundling. Valutazione dell'Autorita' 219. L'Autorita' conferma la proposta di adottare la metodologia retail minus per la determinazione dei prezzi del servizio di rivendita del canone all'ingrosso (WLR), in quanto tale metodologia costituisce il modo piu' efficace e relativamente semplice di introdurre ex-novo il WLR nel mercato. L'Autorita' ha considerato la possibilita' di adottare una metodologia del tipo cost-plus, ma, come riconosciuto da molti operatori, tale metodologia richiederebbe una quantita' di informazioni relativamente maggiore rispetto al retail minus, la cui acquisizione potrebbe ritardare, anche di molti mesi, la commercializzazione del servizio. 220. L'Autorita' ritiene inoltre che la prima fase di attuazione fornira' tutte le informazioni e gli elementi necessari per un eventuale futuro passaggio alla metodo cost-plus, che tuttavia potra' avvenire solo nell'ambito di una nuova analisi del mercato, qualora l'obbligo di fornitura del WLR venisse confermato. 221. L'Autorita' concorda peraltro con le valutazioni di quegli operatori che invitano a considerare tutti i costi sostenuti per l'eventuale predisposizione e l'erogazione del servizio, inclusi i costi di set-up del servizio. 222. In generale, l'Autorita' individua, in via preliminare, le seguenti categorie di costi associati all'introduzione del WLR: a) i costi fissi legati alla costruzione dei database e degli altri strumenti necessari per gestire gli ordini provenienti dagli operatori alternativi (set-up del servizio); b) i costi fissi legati alla costruzione del rapporto bilaterale con il singolo operatore alternativo (set-up del rapporto commerciale); c) i costi una tantum per il trasferimento della linea; d) i costi ricorrenti legati alla gestione e all'amministrazione del singolo cliente ed alla fornitura della linea (inclusi i servizi accessori) su base mensile. 223. La metodologia retail minus e' applicabile ai costi ricorrenti, in quanto nel mercato finale si formano i prezzi solo di questi servizi, mentre gli altri costi saranno determinati sulla base dei costi effettivamente sostenuti. 224. Al fine dell'individuazione delle diverse tipologie di costo e della loro valorizzazione, cosi' come della definizione di tutti gli elementi attuativi per la determinazione del valore dell'intero sistema di WLR, l'Autorita' intende istituire, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un tavolo tecnico. La costituzione del tavolo tecnico appare necessaria per la piu' generale definizione degli aspetti di implementazione per la fornitura di un nuovo servizio. In particolare, il tavolo tecnico si dovra' occupare delle questioni relative alla definizione dei dettagli relativi ai contenuti ed alle modalita' di implementazione del WLR e dei servizi accessori, della valorizzazione dei citati costi, della reportistica del servizio WLR, nonche' della separazione contabile (cfr. infra). 225. L'approccio retail minus determina il valore del servizio WLR depurando il prezzo del canone per l'utente finale dei costi sostenuti dall'incumbent nella commercializzazione del servizio. Telecom Italia non deve sostenere, nel momento in cui non offre piu' il servizio di accesso all'utente finale, ad esempio, i costi di marketing e pubblicitari, i costi per lo sviluppo e la gestione dei prodotti, quelli relativi alle vendite e alle promozioni e i costi di fatturazione. La determinazione del valore di queste voci non e' agevole in quanto Telecom Italia sostiene tali costi per la fornitura di diversi servizi. La contabilita' regolatoria e' un utile strumento per determinare tale valore. 226. Inoltre, il prezzo dell'WLR deve essere fissato tenendo in dovuta considerazione non solo il canone pagato dall'utente finale, ma anche il costo di noleggio mensile del doppino di rame acquisito in modalita' ULL. Il prezzo relativo dell'WLR determina gli incentivi sia per promuovere la concorrenza basata sulle reti sia per stimolare la concorrenza tra servizi. La determinazione del prezzo relativo e' basata su numerose informazioni concernenti le decisioni di investimento degli operatori nel mercato dell'accesso al dettaglio, che pero' le imprese difficilmente divulgano. Al fine di ovviare a questi problemi informativi, l'Autorita' puo' fare riferimento alle soluzioni adottate dalle altre autorita' europee di regolamentazione in materia di accesso alla rete fissa. 9. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare lo sconto (minus), sulla base delle informazioni desunte dal sistema di contabilita' regolatoria e tenendo in considerazione le decisioni adottate dalle ANR europee? Si indichi altresi' il valore dello sconto ritenuto piu' appropriato. Osservazioni degli operatori 227. Telecom Italia "ritiene che la mera definizione del prezzo del WLR sulla base di uno sconto sul prezzo retail non consenta di remunerare i costi totali sostenuti per la fornitura del servizio wholesale nel suo complesso" e evidenzia che "le informazioni della separazione contabile, non potendo considerare i costi di attivita' non ancora sostenute, non sono in grado di fornire indicazioni per la fissazione del prezzo del WLR; pertanto, l'eventuale determinazione del prezzo del WLR richiedera' valutazioni specifiche, che dovranno basarsi su una dettagliata analisi delle attivita' sottostanti". "Le specificita' dei diversi paesi della UE rendono inoltre non "proporzionato" ne' utilizzabile il ricorso a metodologie di benchmarking europeo per la determinazione del prezzo del WLR." 228. Gli altri operatori, ed in particolare Eutelia, Tiscali e Wind, rimandano a quanto esposto in risposta alla domanda n. 8. Valutazione dell'Autorita' 229. L'Autorita' - considerata la doppia natura dei costi necessari alla fornitura del sistema del WLR, ovvero i costi ricorrenti associati all'affitto mensile della linea di accesso e i costi fissi associati all'impianto del servizio di rivendita del canone all'ingrosso - ha determinato i seguenti valori. 230. Per quanto riguarda il servizio di rivendita del canone all'ingrosso, inteso come l'affitto mensile della linea di accesso, l'Autorita', sulla base di un benchmark internazionale limitato ai Paesi europei che hanno introdotto e disciplinato il servizio di WLR, nonche' tenuto conto degli attuali prezzi dei servizi di unbundling, ritiene congruo fissare un valore del minus pari al 12% cosi' da sviluppare una maggiore competizione nel mercato dell'accesso senza - al contempo - disincentivare lo sviluppo dell'unbundling. Tale percentuale e' unica e sia applica indistintamente a tutte le tipologie di canone sia residenziale che non residenziale. 231. Per quanto riguarda i costi fissi ed una tantum associati all'impianto del servizio di rivendita del canone all'ingrosso, l'esatta quantificazione dei relativi prezzi verra' calcolata, a valle dell'istituzione del tavolo tecnico, in seguito all'implementazione delle procedure di offerta del servizio, anche in ragione del numero e delle caratteristiche degli operatori che manifesteranno l'interesse alla commercializzazione del WLR. 3.4.3. Obbligo di non discriminazione 232. L'operatore di rete che detiene un significativo potere nel mercato dell'accesso potrebbe attuare, nella fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso, condizioni discriminatorie volte a mettere in una posizione di vantaggio la divisione commerciale interna e ad alterare la concorrenza tra gli operatori alternativi. Gli obblighi in materia di controllo dei prezzi impediscono l'attuazione di forme di discriminazione basate sulla manovra delle condizioni economiche. Tuttavia, Telecom Italia potrebbe fornire informazioni parziali, con un diverso grado di accuratezza o con una diversa tempistica, e servizi di diversa qualita' a seconda dell'acquirente. Inoltre, l'operatore di rete potrebbe introdurre clausole vessatorie e imporre nei contratti di fornitura condizioni sproporzionate e eccessivamente onerose in termini, ad esempio, di depositi a titolo di cauzione e di controlli delle capacita' finanziarie. Tali contratti potrebbero contenere penalita' (eccessive) in caso di recesso e ostacoli di natura amministrativa all'interruzione del rapporto. 233. L'Autorita' pertanto intende imporre un obbligo di non discriminazione nella fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso. L'art. 10 della direttiva accesso recita che "gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altre imprese che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualita' identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie societa' consociate o dei propri partner commerciali." 234. In particolare, l'Autorita' ritiene opportuno imporre a Telecom Italia l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web il contratto standard di fornitura del servizio di rivendita dell'accesso all'ingrosso. Il contratto dovra' contenere: a) i termini di inizio e fine del contratto, con incluse le motivazioni e i tempi previsti per recedere dal rapporto, sia da parte del venditore che dell'acquirente; b) le condizioni tecniche di fornitura del servizio; c) le modalita' di gestione, incluse le procedure di richiesta di attivazione del servizio da parte dell'acquirente e i tempi massimi di evasione delle richieste da parte del venditore; d) le modalita' d'uso del servizio; e) le norme relative ai diritti di proprieta' intellettuale; f) le condizioni economiche, le modalita' e i termini di pagamento, le garanzie (depositi etc.) richieste. 10. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre l'obbligo di non discriminazione nella fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso in capo a Telecom Italia e in particolare l'obbligo di pubblicare, con il grado di dettaglio previsto al paragrafo 234, il contratto di fornitura del servizio in esame? 11. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre l'obbligo di trasparenza nella fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso in capo a Telecom Italia e in particolare di includere le condizioni economiche e tecniche, con il grado di dettaglio previsto al paragrafo 248, nell'Offerta di riferimento pubblicata annualmente? 235. In considerazione della stretta interconnessione tra le due questione poste con le domande 10 e 11, nonche' del fatto che alcuni operatori hanno risposto unitamente alle medesime domande, si e' preferito dare conto di questi aspetti in forma congiunta. Osservazioni degli operatori 236. Telecom Italia ritiene che i principi di non discriminazione e trasparenza potrebbero trovare attuazione attraverso l'adozione delle misure indicate dall'Autorita'. 237. Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia concordano con l'orientamento dell'Autorita' di imporre gli obblighi di non discriminazione e trasparenza nella fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso in capo a Telecom Italia. Tuttavia la pubblicazione del contratto standard risponde ad una necessita' di trasparenza: "Come garanzia all'obbligo di non discriminazione si reputa necessaria, in virtu' del principio di trasparenza, la pubblicazione periodica da parte di Telecom Italia di statistiche/indicatori di performance, stabiliti da codesta Autorita', nella fornitura delle linee analogiche e digitali sia alle proprie divisioni commerciali che agli altri operatori attraverso il WLR con un dettaglio tale che dimostri come la qualita' del servizio usufruito dai concorrenti sia la stessa fornita al proprio interno". Gli operatori ritengono altresi' auspicabile l'apertura di un tavolo tecnico per definire le modalita' attuative della fornitura del servizio di WLR. 238. Eutelia, Tiscali e Wind "condividono l'orientamento dell'Autorita' circa l'imposizione degli obblighi di non discriminazione e di trasparenza nella fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso in capo a Telecom Italia secondo quanto riportato nei relativi paragrafi, ma ritengono sia necessario precisare meglio alcune condizioni a riguardo. Infatti, se da un lato e' assolutamente condivisibile la proposta di imposizione di tali obblighi all'operatore dominante, e' pero', dall'altro lato, importante che essi vengano specificati con un livello di dettaglio adeguato, al fine di evitare contenziosi interpretativi che potrebbero rallentare l'uso del servizio". In particolare, Eutelia, Tiscali e Wind si soffermano su "le problematiche legate al servizio WLR, soprattutto in relazione alla gestione delle numerazioni non geografiche, al fine di dettagliare al meglio le specifiche necessarie nei contratti". Valutazione dell'Autorita' 239. L'Autorita' ritiene opportuno introdurre obblighi di trasparenza e non discriminazione in capo all'operatore notificato. In primo luogo, l'introduzione dell'obbligo di trasparenza nella fornitura del servizio WLR appare necessario in quanto Telecom Italia, in virtu' del significativo potere detenuto nei mercati rilevanti, potrebbe astenersi dal fornire determinate informazioni oppure potrebbe dare informazioni parziali, con un diverso grado di accuratezza o con una diversa tempistica, agli operatori alternativi. Tale comportamento impedirebbe il corretto funzionamento del mercato e ostacolerebbe l'azione degli operatori alternativi. Al fine di scongiurare l'attuazione delle suddette pratiche anticompetitive, l'Autorita' ritiene quindi necessario introdurre un obbligo di trasparenza in capo a Telecom Italia nella fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso. 240. In secondo luogo, Telecom Italia dovra' applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti delle altre imprese che offrono servizi equivalenti, e dovra' inoltre fornire a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualita' identici a quelli che assicura per i propri servizi. L'obiettivo dell'Autorita' nell'introduzione dell'obbligo di non discriminazione e' quello di evitare che vengano attuate pratiche discriminatorie volte ad alterare la concorrenza tra gli operatori alternativi ed a mettere in una posizione di vantaggio la divisione commerciale interna di Telecom Italia. 241. La pubblicazione del contratto standard di fornitura del servizio WLR contribuisce a garantire, da un lato, la trasparenza negli scambi commerciali, e dall'altro, le medesime condizioni economiche e tecniche ai diversi operatori alternativi che fanno richiesta del servizio. 242. Con riferimento al duplice ruolo di Telecom Italia, di fornitore dei servizi intermedi e di competitore nel mercato dei servizi finali, l'Autorita' concorda con gli operatori alternativi a Telecom Italia sulla necessita' di introdurre ulteriori obblighi rispetto alla pubblicazione del contratto standard di fornitura, e ritiene necessario prevedere misure specifiche relative ai tempi di transizione nel passaggio dei clienti da Telecom Italia all'operatore alternativo, ed impedire che Telecom Italia ostacoli la migrazione dei clienti ai servizi degli altri operatori. 243. In particolare, l'Autorita' vuole imporre a Telecom Italia l'obbligo di presentare un'Offerta di riferimento per il WLR e i servizi accessori pubblicata annualmente in cui saranno incluse tutte le informazioni relative alle condizioni economiche e tecniche relative alla fornitura del servizio di rivendita del WLR. La lista completa delle informazioni rilevanti emergera' al momento della definizione dettagliata del processo di fornitura del WLR, a valle del lavoro che sara' compiuto dal citato tavolo tecnico. In generale, l'Offerta di riferimento dovra' contenere una descrizione del servizio offerto, articolata nelle varie componenti, e una descrizione delle condizioni economiche e tecniche, inclusi i prezzi. 244. Al fine di permettere la verifica della non discriminazione interna-esterna, Telecom Italia dovra' definire inoltre un apposito Service Level Agreement e presentare adeguata e periodica reportistica all'Autorita' che documenti i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilita' di tutti i servizi WLR usati internamente dalle proprie divisioni commerciali. Tale reportistica, da presentarsi semestralmente, dovra' evidenziare tempi medi ed il 95° percentile dei tempi effettivamente forniti, nonche' i tempi previsti nelle offerte di servizi intermedi e garantiti internamente alle divisioni commerciali, evidenziando, tra l'altro: a. Volume di ordinativi ricevuti; b. Volume di ordinativi rifiutati; c. Tempo medio tra ricezione dell'ordinativo e accettazione da parte di TI; d. Tempo medio tra accettazione dell'ordinativo e attivazione del servizio; e. Percentuale di linee che hanno subito danni in un specifico periodo; f. Tempo medio tra apertura di ticket per guasto e chiusura guasto. 245. Altri aspetti concernenti le informazioni che dovranno essere fornite da Telecom Italia saranno comunque disciplinati nell'ambito del citato tavolo tecnico istituito a valle della presente delibera. 3.4.4. Obbligo di trasparenza 246. Telecom Italia, in virtu' del significativo potere detenuto nel mercato rilevante, potrebbe astenersi dal fornire determinate informazioni oppure potrebbe dare informazioni parziali, con un diverso grado di accuratezza o con una diversa tempistica, agli operatori alternativi. Tale comportamento impedirebbe il corretto funzionamento del mercato e ostacolerebbe l'azione degli operatori alternativi. 247. L'Autorita' pertanto intende imporre un obbligo di trasparenza nella fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso. L'art. 9 della direttiva accesso recita come segue: "1. Le autorita' nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso, obbligando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, e prezzi. 2. In particolare, quando un operatore e' assoggettato ad obblighi di non discriminazione, le ANR possono esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'autorita' nazionale di regolamentazione puo' tra l'altro imporre modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi imposti ai sensi della presente direttiva." 248. In particolare, l'Autorita' ritiene opportuno imporre a Telecom Italia l'obbligo di includere nell'Offerta di riferimento pubblicata annualmente le informazioni relative alla condizioni economiche e tecniche relative alla fornitura del servizio di rivendita dell'accesso all'ingrosso. Il grado di dettaglio minimo richiesto e' il seguente: a) procedure di ordinazione, dettagliate per singolo servizio (PSTN e ISDN), per tipologia di richiesta (ad esempio attivazione di una nuova linea o di una linea aggiuntiva, potenziamento della linea esistente e infine trasferimento della linea); b) procedure per l'acquisizione di informazioni tecniche (ad esempio, relative all'identificazione della linea); c) procedure per la fatturazione e gestione dei crediti; d) gestione delle informazioni rilevanti per il cliente (customer enquiry process, customer authorisation form); e) service level agreement. 11. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre l'obbligo di trasparenza nella fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso in capo a Telecom Italia e in particolare di