(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                                                           Allegato A
               ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 33/06/CONS


   SINTESI  DELLE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI E RELATIVE VALUTAZIONI
DELL'AUTORITA'  IN MERITO ALLA IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI
AL DETTAGLIO DELL'ACCESSO ALLA RETE TELEFONICA PUBBLICA IN POSTAZIONE
FISSA  PER CLIENTI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI, SULLA VALUTAZIONE
DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI
OPERANTI E SUGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO SOGGETTE LE IMPRESE
CHE  DISPONGONO  DI  UN  TALE  POTERE (MERCATI N. 1 E N. 2 FRA QUELLI
IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE SUI MERCATI RILEVANTI DEI PRODOTTI
E DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE EUROPEA).


   1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

   1.  Nel  corso  del  2002 le istituzioni europee hanno adottato il
nuovo  pacchetto  regolamentare  che  istituisce  un quadro normativo
comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

   2.  Il  nuovo  quadro  regolamentare  si  basa  sulle  seguenti  5
direttive:
    a.   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
istituisce  un  quadro  normativo  comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro" (1);
    b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
autorizzazioni  per  le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni" (2);
    c.  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio relativa
all'accesso  e  alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate,  e  all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d.
"direttiva accesso" (3);
    d.  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi  di  comunicazione  elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva
servizio universale" (4);
    e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio
2002  relativa  al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita   privata   nel   settore   delle   comunicazioni   elettroniche
(2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati" (5).

   3.  Con  riferimento al procedimento in esame, particolare rilievo
rivestono altri tre atti:
    a. la Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti dei
prodotti  e  dei  servizi  nell'ambito del nuovo quadro regolamentare
delle  comunicazioni  elettroniche, relativamente all'applicazione di
misure  ex  ante,  secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE
adottata 1'11 febbraio 2003 (di seguito, la Raccomandazione) (6);
    b.  le  Linee guida della Commissione per l'analisi del mercato e
la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo
quadro   normativo   comunitario   per   le  reti  ed  i  servizi  di
comunicazione  elettronica,  adottate  dalla  Commissione il 9 luglio
2002 (di seguito, le Linee guida) (7);
    c.  la  Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e
alle  consultazioni  di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE
del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003
(di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7) (8).

   4. Il nuovo quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la
direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e
la  direttiva  servizio  universale sono state recepite in Italia dal
d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni
elettroniche" (di seguito, anche il Codice) (9).

   5.  La  Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti
dei   prodotti   e   dei  servizi  del  settore  delle  comunicazioni
elettroniche   le  cui  caratteristiche  sono  tali  da  giustificare
l'imposizione  degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15,
comma  3,  e  l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che
uno  Stato  membro,  ove  ricorrano  particolari  circostanze,  possa
identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla
Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita dall'art. 18 e
dall'art. 12, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

   6.  Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui
le  Autorita'  Nazionali di Regolamentazione (di seguito, le ANR o le
Autorita)  devono  fare  riferimento  nell'ambito  delle  analisi dei
mercati  di  cui  agli  artt.  14,  15  e  16 della direttiva quadro,
recepiti  rispettivamente  dagli  art.  17,  18 e 19 del Codice delle
comunicazioni  elettroniche.  L'art.  14, in particolare, attribuisce
alle  ANR  il  compito  di  svolgere le analisi sul grado di sviluppo
della  concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione come
mercati  rilevanti  per  accertare  se  le  imprese  che  vi  operano
dispongano,  singolarmente  o  congiuntamente,  di  un  significativo
potere di mercato.

   7.   Merita   un  cenno,  infine,  la  Posizione  Comune  adottata
dall'European Regulators Group (ERG) sull'approccio da seguire per la
definizione  di  rimedi  appropriati  nel  nuovo quadro regolamentare
delle  comunicazioni  elettroniche,  approvata  il  1 aprile 2004. Il
documento  ha  l'obiettivo di favorire, anche in relazione all'ultima
fase   del  processo  regolamentare  (quella  della  definizione  dei
rimedi),  un  approccio  armonico  nell'applicazione del nuovo quadro
regolamentare da parte delle Autorita' nazionali di regolamentazione,
in linea con il principio di proporzionalita' del diritto comunitario
e  con  gli  obiettivi  fondamentali di promuovere la concorrenza, di
contribuire  allo  sviluppo  del  mercato interno e di promuovere gli
interessi  dei  cittadini  europei,  definiti  all'articolo  8  della
direttiva quadro.

   8.  Il  nuovo  quadro  regolamentare  sancisce  la convergenza tra
disciplina   regolamentare   e   disciplina   antitrust,   sopratutto
attraverso  la  definizione dell'analogia tra significativo potere di
mercato   e   posizione   dominante.  Infatti,  la  direttiva  quadro
(considerando  25)  indica  che  "la  definizione di quota di mercato
significativa  di  cui alla direttiva 97/33/CE (...) si e' dimostrata
utile  nelle  prime  fasi  di  liberalizzazione dei mercati in quanto
soglia  che  fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere
adattata  per  tenere  conto  di  realta' di mercato piu' complesse e
dinamiche.  Per  tale  motivo  la  definizione  di  cui alla presente
direttiva   e'   equivalente  alla  nozione  di  posizione  dominante
enucleata  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  e  del
Tribunale  di  primo  grado  delle  Comunita'  europee",  laddove per
posizione  dominante  si  intende la "situazione di potenza economica
grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in grado di ostacolare
la  persistenza  di  una  concorrenza  effettiva  sul  mercato di cui
trattasi  e  ha  la  possibilita'  di  tenere  comportamenti alquanto
indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed,
in ultima analisi, di consumatori" (10).

   9.  Il  percorso  che  il  nuovo  quadro regolamentare delinea per
l'analisi  sulla  concorrenzialita'  dei  mercati,  richiede  che  le
Autorita'  procedano  dapprima  alla definizione del mercato, sia per
quanto   riguarda  i  mercati  identificati  dalla  Commissione  come
rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per
cio'  che  concerne  eventuali  ulteriori mercati non inclusi in tale
lista.  Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico
e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni
dominanti,  individuali  o  collettive,  al  termine  della  quale le
Autorita'   introducono,   rimuovono   o   modificano   gli  obblighi
regolamentari.  Gli  artt.  18  e  19  del Codice delle comunicazioni
elettroniche  prevedono,  in  applicazione  degli artt. 15 e 16 della
direttiva   quadro,  che  la  definizione  dei  mercati  rilevanti  e
l'analisi  degli  stessi  guida  debbano  essere condotte tenendo nel
massimo  conto  la Raccomandazione e le Linee. In tal senso, la quota
di  mercato sara' uno degli elementi da prendere in considerazione al
fine  della  verifica  della  sussistenza di una posizione dominante,
dovendo  le  ANR  analizzare  tutta una serie di altri criteri, cosi'
come riportato nelle Linee guida.

   10. Gli obblighi regolamentari imposti in esito a ciascuna analisi
di  mercato  rimarranno  in  vigore  fino  al termine dell'analisi di
mercato  successiva (11), fatta salva la possibilita' di procedere ad
un'attivita'  di  revisione e verifica, qualora l'Autorita' lo reputi
opportuno.

   11.  Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono
contenute   negli   artt.   6  e  7  della  direttiva  quadro,  nella
Raccomandazione  all'art.  7,  negli  artt.  11 e 12 del Codice delle
comunicazioni  elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n.
335/03/CONS  (12)  e  n.  453/03/CONS  (13).  In  particolare,  viene
previsto  che, qualora l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che
abbiano  un  impatto  rilevante  sul mercato di riferimento, le parti
interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta
di  provvedimento,  cosi'  come  definito  dall'art. 1, comma 2 della
delibera  n.  453/03/CONS,  entro  i  termini stabiliti, comunque non
inferiori a trenta giorni.

   12.  Relativamente  ai  servizi al dettaglio forniti da postazione
fissa, la Raccomandazione individua i seguenti mercati:
    1.  Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti residenziali;
    2.  Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti non residenziali;
    3.   Servizi  telefonici  locali  e/o  nazionali  disponibili  al
pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
    4.  Servizi  telefonici  internazionali  disponibili  al pubblico
forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
    5.   Servizi  telefonici  locali  e/o  nazionali  disponibili  al
pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
    6.  Servizi  telefonici  internazionali  disponibili  al pubblico
forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.

   13.  La  regolamentazione  dei  servizi  offerti nei mercati sopra
elencati  introdotta  ai  sensi  del  precedente quadro normativo, e'
stata  ed  e' tuttora, salvo rare eccezioni, di carattere trasversale
fra   i   mercati  indicati,  nel  senso  che  la  gran  parte  delle
disposizioni  emanate hanno tipicamente riguardato contemporaneamente
i  servizi di accesso e quelli a traffico cosi' come quelli riservati
alla clientela residenziale e non residenziale.

   14.  Di  seguito,  si  richiamano  brevemente  i provvedimenti che
l'Autorita' ha fino ad oggi adottato nei mercati indicati.

   15.  In  primo  luogo,  si ricorda che il processo di riequilibrio
tariffario  e'  stato  avviato  con la delibera n. 85/98 (14), cui ha
fatto  seguito la delibera n. 101/99 con la quale e' stato realizzato
l'intervento tariffario da parte dell'Autorita' e sono stati definiti
i tempi per lo svolgimento delle attivita' di controllo dei prezzi di
Telecom Italia attraverso il criterio del controllo preventivo, sulla
base del rispetto di un vincolo triennale di price cap.

   16. I criteri e i parametri del modello sono stati determinati con
la  delibera  n.  171/99,  nella  quale l'Autorita' ha identificato i
mercati  cui  applicare  il  price  cap.  (15) Negli anni successivi,
l'Autorita'  e'  intervenuta con ulteriori provvedimenti, tra i quali
le  delibere  nn.  847/00/CONS, 469/O1/CONS, 47/03/CONS e 289/03/CONS
(16).

   17. Infine, particolare rilievo assume la delibera n. 152/02/CONS,
recante  "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio
di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori
aventi  notevole  forza  di  mercato  nella  telefonia  fissa"  (17),
adottata  dall'Autorita'  il  15  maggio  2002,  in  cui  sono  stati
disciplinati  i  principi  della  parita'  di trattamento e della non
discriminazione attraverso la declinazione dei criteri da seguire per
la   verifica   dei   prezzi   delle   offerte   dei  servizi  finali
dell'operatore notifrcato (18).


   2. LA DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

   18. La presente consultazione ha ad oggetto i mercati relativi ai:
    a) servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione
fissa per clienti residenziali;
    b) servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione
fissa per clienti non residenziali.

   19.  Si ritiene opportuno evidenziare che il mercato rilevante del
prodotto/servizio  comprende  "i  prodotti o i servizi sostituibili o
sufficientemente  intercambiabili,  in  funzione  non solo delle loro
caratteristiche  obiettive,  grazie alle quali sono atti a soddisfare
bisogni costanti dei consumatori, dei loro prezzi e dell'uso cui sono
destinati,  ma  anche  in  funzione  della domanda e dell'offerta sul
mercato  in questione" (19). In tal senso, i prodotti o i servizi che
sono  solo  scarsamente  o relativamente intercambiabili tra loro non
fanno parte dello stesso mercato.

   20.  Una  volta  definito  il mercato rilevante dal punto di vista
merceologico, si e' proceduto alla definizione dello stesso dal punto
di  vista  geografico in base "all'area in cui le imprese interessate
sono  attive  nell'offerta  e  domanda  dei  prodotti  o  servizi  in
questione,  in  cui  le  condizioni  di  concorrenza  sono  simili  o
sufficientemente  omogenee  e  che  puo'  essere  distinta dalle aree
adiacenti,  in  cui  le  condizioni prevalenti della concorrenza sono
sostanzialmente diverse" (20).

   21.  Nello  svolgimento  dell'analisi finalizzata alla definizione
del  mercato  rilevante,  sono  state  tenute  in  massimo  conto  la
Raccomandazione  e  le  Linee guida. Sulla base di quanto indicato in
queste  ultime,  si e' proceduto ad analizzare la sostituibilita' dal
lato della domanda e dell'offerta.

   22.  Per  quanto riguarda la definizione merceologica del mercato,
la   sostituibilita'   della   domanda   consente  di  verificare  la
possibilita'  che  i  consumatori  sostituiscano  un  prodotto  o  un
servizio  con  un  altro  in  seguito  ad  un  incremento  modesto ma
significativo  e non temporaneo del prezzo, mentre la sostituibilita'
dell'offerta  permette  di  valutare  la possibilita' che imprese non
attive  sul  mercato  possano  decidere  di  entrarvi a seguito di un
incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo.

   23.  Con  riferimento  al  mercato  geografico, la sostituibilita'
della   domanda   va   valutata   sulla  base  delle  preferenze  dei
consumatori,  nonche'  dei modelli geografici di acquisto, mentre dal
punto di vista dell'offerta si tratta di ampliare l'area geografica a
quei  fornitori  che  decidessero  di  entrare  sul mercato a seguito
dell'aumento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo.

   24.  Infine,  l'interesse del consumatore e' essenzialmente quello
di  instaurare  una  comunicazione  interpersonale  in  tempo  reale.
Pertanto,  in  applicazione del principio di neutralita' tecnologica,
l'analisi prescinde dal mezzo trasmissivo utilizzato per se'.


   2.1. IL MERCATO MERCEOLOGICO

   25.  Nella Raccomandazione, il mercato al dettaglio dei servizi di
accesso  alla  rete  telefonica  forniti  in  postazione  fissa viene
descritto  come  la "fornitura di una connessione o di un accesso (in
postazione  o  indirizzo  fisso)  alla  rete  telefonica pubblica per
effettuare  e/o  ricevere  chiamate  telefoniche e servizi correlati"
(par.  4.2.1  della  Raccomandazione). A prescindere dalla tecnologia
sottostante,  i  servizi di accesso sono quindi quelli che consentono
al  cliente  finale  di  accedere ai servizi telefonici (vocali) e di
collegarsi  anche  a  Internet  nella modalita' dial-up, senza alcuna
modifica della rete di telecomunicazione commutata. La funzione d'uso
e' dunque quella di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e di
usufruire dei servizi correlati.

   26.  Al  fine  di  identificare  i  possibili mercati del prodotto
appare necessario considerare se:
    - il  mercato  dell'accesso  alla  rete  telefonica in postazione
fissa  (per servizi vocali) destinato alla clientela residenziale sia
distinto   da   quello  dell'accesso  destinato  alla  clientela  non
residenziale;
    - il  mercato  dell'accesso  alla  rete  telefonica in postazione
fissa  (per  servizi  vocali)  sia  distinto  da  quello dell'accesso
mobile;
    - il  mercato  dell'accesso  analogico  debba  essere considerato
distinto da quello dell'accesso digitale.


   2.1.1. Articolazione per tipologia di clientela

   27.  In  genere  le  offerte  degli  operatori  si distinguono tra
offerte indirizzate alla clientela residenziale e offerte indirizzate
alla clientela non residenziale.

   28. In tali offerte, i clienti residenziali sono identificati come
le  persone  fisiche residenti in abitazioni private che generalmente
acquistano  i servizi per finalita' diverse da quelle imprenditoriali
o  professionali  e  che  riportano  il  proprio  codice  fiscale sul
contratto sottoscritto con l'operatore.

   29.  I  clienti non residenziali sono invece le persone giuridiche
che  acquistano  i  servizi  per  finalita' di tipo imprenditoriale o
professionale e che riportano sul contratto la partita IVA.

   30.  La distinzione tra clienti residenziali e non residenziali in
base  all'identificativo  fiscale,  introdotta  durante il periodo di
monopolio  legale precedente alla liberalizzazione del 1998, continua
a   caratterizzare  l'offerta  degli  operatori.  Il  verificarsi  di
fenomeni  di  "personal  arbitrage"  dal  lato  della domanda (cioe',
l'acquisto  da  parte  di  un  gruppo  di  utenti  di servizi che gli
operatori  intendevano  destinare  ad  un altro gruppo di utenti) non
costituisce  una  condizione  sufficiente  per concludere che accesso
residenziale  ed  accesso  non  residenziale appartengano allo stesso
mercato.

   31. Inoltre, anche se da un punto di vista strettamente funzionale
il  servizio e' lo stesso per le due tipologie di utenti, le esigenze
complessive   in  termini  di  qualita'  del  servizio  e  assistenza
differiscono  sostanzialmente passando dalla clientela residenziale a
quella non residenziale.

   32.  Queste caratteristiche fanno si' che gli operatori tendano ad
organizzare   la  propria  offerta  in  funzione  delle  due  diverse
tipologie  di  clientela,  che  vengono  indirizzate  con  specifiche
politiche  commerciali  e di marketing. Di conseguenza, le condizioni
contrattuali,  in  termini  di  opzioni speciali e servizi aggiuntivi
offerti, differiscono tra clientela residenziale e non residenziale.

   33.  Dal  lato dell'offerta, si ritiene che sia improbabile che un
operatore  che  fornisce  servizi di accesso alle imprese risponda ad
eventuali aumenti di prezzo praticati da un ipotetico monopolista sul
mercato dei servizi di accesso per la clientela residenziale entrando
sul  mercato residenziale (e viceversa), in quanto le caratteristiche
dei  servizi  e  la  necessaria struttura organizzativa (commerciale,
marketing,  distribuzione,  etc.)  per sviluppare e gestire l'offerta
possono essere significativamente diverse (21).

   34.  In conclusione, il diverso identificativo fiscale del cliente
e'  un segnale esogeno a cui corrispondono caratteristiche economiche
distinte,  e  non  uno  strumento  artificiale  per  discriminare tra
tipologie  di  clientela  che  altrimenti apparterrebbero allo stesso
mercato.


   2.1.2. Accesso da rete fissa e accesso da rete mobile

   35.  Dal lato della domanda l'accesso mobile puo' essere percepito
dagli  utenti, soprattutto da parte dei clienti residenziali, come un
sostituto dell'accesso fisso.

   36.  Per  quanto  riguarda  questi ultimi, l'ISTAT riporta che nel
periodo  1997-2002  la  percentuale di famiglie con telefono fisso e'
scesa dal 90,4% del 1997 all'83,0% del 2002, mentre la percentuale di
famiglie  con  telefono cellulare e' cresciuta, nello stesso periodo,
dal 27,3% al 75,4%. Di fatto, come mostrano anche recenti indagini di
mercato, la maggior parte dei possessori di cellulari ne fa uso anche
all'interno  della  propria  abitazione  sia per ragioni di comodita'
(es.  disponibilita'  di rubrica), sia per ragioni di convenienza (in
particolare   per  le  chiamate  verso  telefoni  mobili).  Tuttavia,
l'abbandono  della  linea  fissa  a  favore dell'uso esclusivo di una
linea   mobile   rimane  un  fenomeno  ancora  marginale  e  riguarda
innanzitutto   le   seconde  case  (Figura  1).  Cio'  e'  spiegabile
attraverso  le sostanziali differenze di funzionalita' (la mobilita',
a  fronte  pero'  di minore affidabilita' e facilita' di fruizione di
servizi Internet) e di costi di rete.



         ---->   VEDERE FIGURA 1 A PAG. 22 DELLA G.U.  <----

   37. Per quanto riguarda i clienti non residenziali, rilevazioni di
mercato  mostrano  che  l'utilizzo  di  telefoni  cellulari aziendali
(intestati  o  pagati  dalle  imprese) presenta una diffusione ancora
significativamente  inferiore  a  quella nelle famiglie. Si stima che
circa  il  43% delle imprese con telefono fisso disponga di almeno un
telefono  cellulare  aziendale  (con  un'incidenza  che cresce con la
dimensione  aziendale).  Anche  per  la clientela non residenziale le
linee fisse e quelle mobili presentano, dunque, un elevato livello di
complementarita'.

   38. In questa situazione e' improbabile che un incremento modesto,
ma  significativo,  e  non temporaneo del prezzo dell'accesso di rete
fissa  da parte di un ipotetico monopolista provochi una sostituzione
dell'accesso  fisso con quello mobile tale da rendere inefficace tale
aumento.  Alla luce delle evidenze sopra riportate, coerentemente con
la  separazione identificata dalla Commissione e nonostante l'impatto
sull'evoluzione   degli   accessi  di  rete  fissa,  si  puo'  quindi
concludere   che   il  mercato  dell'accesso  alla  rete  mobile  non
costituisce  per  il momento un chiaro sostituto dell'accesso di rete
fissa e va quindi considerato distinto.


   2.1.3. Accessi analogici ed accessi digitali

   39.  Le  offerte  al  pubblico  di  servizi  d'accesso  alla  rete
telefonica  si distinguono tipicamente in analogiche e digitali (ISDN
- Integrated Service Digital Network).

   40.  Attraverso  la  linea  analogica  viene  reso  disponibile un
singolo  canale  voce a 4 kHz per l'utilizzo di servizi di telefonia,
ma  utilizzabile  (alternativamente)  anche per l'accesso commutato a
Internet (dial-up) con velocita' fino a 56 kbit/s, oltre a servizi di
facsimile.

   41.  Attraverso  la linea digitale vengono invece resi disponibili
piu'  canali  voce,  oltre  alla  possibilita'  d'usufruire  di altri
servizi non fruibili tramite una linea analogica.

   42.   L'interfaccia   ISDN  base  (ISDN-BRI)  permette  di  fruire
contemporaneamente  di  due canali a 64kbit/s per l'accesso alla rete
commutata oltre ad un canale a 16 kbit/s per la segnalazione. Qualora
i  due  canali vengano utilizzati contemporaneamente per collegamenti
Internet, la velocita' puo' risultare piu' che raddoppiata.

   43.  Attraverso  l'interfaccia  ISDN  Primaria  (ISDN-PRA) vengono
invece  realizzati fino a 30 canali voce/dati a 64 Kbit/s e un canale
di segnalazione a 64 kbit/s su una portante a 2 Mbit/s.

   44.  Per  quanto riguarda i clienti residenziali, occorre valutare
la sostituibilita' tra linee analogiche e linee digitali ISDN-BRI (la
capacita'   delle  linee  ISDN-PRA  e'  tale  che  esse  non  vengono
acquistate  che  da  clienti  non  residenziali). La ricognizione dei
prezzi  di  mercato  mostra  che  due linee analogiche risultino piu'
costose di una linea ISDN-BRI, che assicura prestazioni superiori sia
in termini di velocita' trasmissione dati in modalita' dial-up sia in
termini  flessibilita' d'uso. Inoltre, il differenziale di prezzo tra
una  linea analogica ed un linea digitale e' sufficientemente ridotto
(attorno  al  35%)  da  far  concludere che un innalzamento di prezzo
attorno al 10% da parte di un ipotetico monopolista sul mercato degli
accessi  analogici porterebbe ad una migrazione verso gli accessi con
prestazioni  superiori  di  una  frazione  consistente  degli  utenti
analogici.

   45. Oltre che per questa sostituibilita' (asimmetrica, dal momento
che  un  aumento  del prezzo delle linee digitali non produrrebbe gli
stessi  effetti di migrazione nella direzione opposta) dal lato della
domanda, la sostanziale sostituibilita' dal lato dell'offerta portano
alla  conclusione che gli accessi analogici e quelli digitali possono
essere  considerati  parte  dello stesso mercato ai fini dell'analisi
del mercato dell'accesso residenziali.

   46.  Per  quanto riguarda il mercato non-residenziale, sebbene dal
lato della domanda l'anello nella catena di sostituzione tra ISDN-BRI
e  ISDN-PRA appaia meno stretto di quello tra linea analogica e linea
ISDN-BRI,  considerazioni  attinenti  alla  sostituibilita'  dal lato
dell'offerta  portano  a considerare nello stesso mercato gli accessi
analogici ed entrambi i tipi di accessi digitali.


   2.2. IL MERCATO GEOGRAFICO

   47.  Come  indicato  nelle  Linee  guida  "per definire un mercato
geografico  non  e'  necessario  che le condizioni di concorrenza tra
operatori  o  fornitori  dei servizi siano perfettamente omogenee. E'
sufficiente  che  esse siano simili o sufficientemente omogenee, e si
puo'  quindi  ritenere  che  solo  le aree in cui le condizioni della
concorrenza  sono  eterogenee  non costituiscono un mercato uniforme"
(22).

   48. Inoltre, sempre secondo le Linee guida (punto 59), nel mercato
delle   telecomunicazioni   la   dimensione  geografica  del  mercato
rilevante  viene  determinata  tradizionalmente in base a due criteri
principali: l'area di copertura della rete e l'esistenza di strumenti
di regolamentazione giuridici o di altro genere.

   49.  Per quanto concerne specificatamente il mercato dell'accesso,
esiste  un operatore - Telecom Italia - che copre l'intero territorio
nazionale  con  la  propria offerta di servizi di accesso analogici e
digitali.  L'effettiva disponibilita' di accessi alternativi a quelli
di  Telecom  Italia  e'  tuttora limitata alle aree ove gli operatori
alternativi  hanno  realizzato  gli  investimenti necessari per poter
offrire  il  servizio  (mediante  la  costruzione  di  infrastrutture
proprietarie sostitutive di quelle di Telecom Italia, oppure mediante
la modalita' dell'ULL).

   50.  Di  conseguenza  la  pressione competitiva varia innanzitutto
passando  dalle  aree  senza  infrastrutture alternative a quelle con
infrastrutture  alternative e, all'interno di queste, in funzione del
numero  di  operatori  che  hanno effettivamente attivato una propria
offerta.

   51.  Per quanto riguarda il livello di diffusione degli accessi in
ULL,  a  fine  giugno 2004, le linee attivate (al lordo di successive
disattivazioni)  sono  circa  700.000.  Lo  stato dell'accessibilita'
dell'offerta   in   unbundling   all'ottobre   2004   per  i  clienti
residenziali  e  ed  i clienti non residenziali e' sintetizzato nelle
Figura e nella Figura rispettivamente.



 ---->   VEDERE FIGURE 2 E 3 A PAG. 25 E A PAG 26 DELLA G.U.  <----

   52.  A  fine  2003,  l'infrastruttura  in  fibra ottica di Fastweb
(presente nelle stesse aree ove e' disponibile l'ULL) era in grado di
raggiungere  il  15% della clientela residenziale (famiglie) e il 17%
della  clientela  non  residenziale  (imprese).  Oltre a rilevare una
progressiva  riduzione  dell'incidenza  degli accessi in fibra ottica
rispetto  a  quelli  in ULL, occorre anche sottolineare che in questo
caso l'accesso riguarda solo in forma marginale il semplice accesso a
servizi  vocali  e  di  norma  comprende,  invece,  anche l'accesso a
Internet  a  banda larga (per clienti residenziali e non) e quello ai
servizi televisivi (sempre piu' frequentemente, ma solo per i clienti
residenziali).

   53.  D'altra parte, in tutte le aree geografiche per le quali sono
stati  raccolti  dati  puntuali  a  meta'  2003  si rilevano quote di
mercato   dei  nuovi  entranti,  in  termini  di  numero  di  accessi
residenziali  (vedi  infra),  largamente  inferiori al 10%. Tale dato
porta   a   concludere   che,   anche   ove  esistano  infrastrutture
alternative/disponibilita'  per  ULL,  non  si sono create condizioni
concorrenziali   diverse   da  quelle  riscontrabili  nel  resto  del
territorio.

   54.  Alla  luce  delle  considerazioni  appena svolte, l'Autorita'
ritiene  che  la dimensione geografica del mercato di riferimento sia
nazionale.


   2.3. CONCLUSIONI

   55.   Sulla  base  delle  considerazioni  esposte  nei  precedenti
paragrafi,  l'Autorita'  ritiene  di  individuare  i seguenti mercati
rilevanti  concernenti  i  servizi  di  accesso  alla rete telefonica
pubblica da postazione fissa:
    1. accesso per clienti residenziali (analogico e ISDN-BRI);
    2.  accesso  per  clienti non residenziali (analogico, ISDN-BRI e
ISDN-PRA).

   56.  L'Autorita' ritiene altresi' che la dimensione geografica dei
mercati individuati sia nazionale.


   1.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare due
mercati  rilevanti, quello dell'accesso alla rete telefonica pubblica
da postazione fissa (analogica e digitale) per clienti residenziali e
quello dell'accesso alla rete telefonica pubblica da postazione fissa
(analogica  e digitale) ove la distinzione tra clienti residenziali e
non residenziali e' basata sull'identificativo fiscale?


   Osservazioni degli operatori

   57.  Gli  operatori  intervenuti  in  risposta  alla consultazione
pubblica   approvata   dal   Consiglio  dell'Autorita'  con  delibera
69/05/CONS  condividono  l'orientamento  espresso  dall'Autorita'  in
merito  all'individuazione  di  un  mercato al dettaglio dell'accesso
alla  rete  telefonica  pubblica  per utenti residenziali distinto da
quello   destinato   agli  utenti  non  residenziali.  Gli  operatori
condividono,  altresi', l'orientamento dell'Autorita' di non ampliare
il  perimetro del mercato dell'accesso in postazione fissa alle forme
di accesso consentite dalla rete mobile. Infine, nessuna obiezione e'
stata  sollevata  in  merito  all'individuazione  di un unico mercato
dell'accesso per le linee analogiche (PSTN) e digitali (ISDN).

   58.   Sempre   con   riferimento   alla  distinzione  tra  mercato
dell'accesso  per  utenti  residenziali  e  non residenziali, Telecom
Italia  ritiene  che  tale  segmentazione  della  clientela  non  sia
conclusiva  e che l'Autorita' avrebbe dovuto analizzare le differenze
esistenti  tra  il segmento della Grande Clientela Affari (GCA) ed il
resto  della  clientela  non  residenziale":  in particolare, Telecom
Italia "non condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare un
unico   mercato   dell'accesso   alla  rete  telefonica  pubblica  da
postazione  fissa  (analogica  e  digitale)  per l'intero insieme dei
clienti non residenziali, ritenendo necessaria l'individuazione di un
segmento distinto per la Grande Clientela Affari (GCA)".

   59.  Un  gruppo  di  operatori  (Wind,  Tiscali, Eutelia, Albacom,
Atlanet,  Colt,  Tele2,  Welcome  Italia) non ritiene "appropriata la
definizione  utilizzata  per l'ambito merceologico", in quanto appare
atta  ad  escludere  i  servizi  VoIP. Gli operatori ritengono che la
definizione  formulata  dall'Autorita'  (paragrafo 25: "a prescindere
dalla tecnologia sottostante, i servizi di accesso sono quindi quelli
che  consentono  al  cliente finale di accedere ai servizi telefonici
(vocali)  e  di  collegarsi anche a Internet nella modalita' dial-up,
senza  alcuna  modifica  della rete di telecomunicazione commutata.")
non  sia conforme "con le indicazioni fornite dalla Commissione nella
Raccomandazione sui Mercati Rilevanti ne' rispettosa del principio di
neutralita' tecnologica proprio del NQR in quanto pare consentire una
esclusione  diretta  dal  mercato dei servizi di accesso voce a banda
larga  in  tecnologia  VoIP".  La  relazione alla Raccomandazione, al
punto  4.1  comma  2, propone una distinzione "unicamente tra servizi
vocali  e  non vocali - tra l'altro viene esplicitamente chiarito che
tale  distinzione non comporta la definizione di due mercati separati
-   indipendentemente  dalle  modalita'  di  fornitura  del  servizio
(accesso  POTS,  accesso  xDSL,  accesso in fibra...)". Pertanto, gli
operatori  chiedono che i mercati al dettaglio dell'accesso alla rete
telefonica  pubblica  in postazione fissa - per utenti residenziali e
utenti  non  residenziali  - siano definiti in modo tale da includere
"tutti i servizi di accesso in postazione fissa tali da consentire la
fornitura  di servizi vocali, in quanto cio' che guida la definizione
del  mercato  e'  il servizio offerto (servizio di accesso ai servizi
vocali  da  postazione  fissa)  e  non  la modalita' di offerta dello
stesso".


   Valutazione dell'Autorita'

   60. Per quanto riguarda la richiesta avanzata da Telecom Italia di
articolare   il   mercato  dell'accesso  destinato  agli  utenti  non
residenziali  su due livelli, distinguendo la grande clientela affari
dal resto della clientela non residenziale, l'Autorita' non condivide
tale valutazione e rileva quanto segue.

   61.  In  primo  luogo,  la  definizione del mercato merceologico e
geografico  cosi'  come individuata dall'Autorita' e' in linea con la
piu'  consolidata  tradizione in materia di analisi antitrust. In tal
senso, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha,
anche  di  recente,  fatto  propria  tale  definizione:  "il presente
procedimento  ha  preso in considerazione i comportamenti commerciali
di  Telecom  Italia  nell'offerta  di  tali  servizi [accesso, fonia,
trasmissione  dati  e  accesso  ad internet] al complesso dell'utenza
business, in quanto distinta dalla clientela residenziale, in ragione
della diversita' delle esigenze espresse dai due tipi di domanda e di
quella  delle modalita', anche economiche, dell'offerta di servizi di
comunicazione.  Cio' premesso, proprio l'analisi istruttoria compiuta
non  consente  di  operare  ulteriori  distinzioni  all'interno della
clientela  business,  in  quanto  nella maggior parte dei casi non e'
dato  riscontrare  una  rilevante  diversita'  nei servizi offerti ai
piccoli  e medi clienti, rispetto a quelli diretti verso la clientela
di   maggiori  dimensioni"  (punto  309  del  prov.  13752,  A/351  -
Comportamenti abusivi di Telecom Italia, del 16 novembre 2004).

   62.  In  linea  con  le  indicazioni  della  Commissione  europea,
l'Autorita'  rileva,  in  secondo  luogo,  che  e'  dall'esame  delle
funzioni d'uso di un servizio, ossia dalle caratteristiche economiche
del   bene   e   dal   bisogno   soddisfatto,   che  deriva  l'esatta
individuazione  del  perimetro  merceologico dei mercati. Nel caso di
specie,  nell'ambito  degli utenti non residenziali, l'Autorita', per
procedere  ad  una eventuale separazione del mercato dell'accesso per
la  grande  clientela affari dal resto degli utenti non residenziali,
avrebbe  dovuto  individuare  caratteristiche  diverse  del  prodotto
domandato dai diversi tipi di clientela. Ma cio', come rilevato anche
dall'AGCM,  non  appare  possibile  in quanto nella maggior parte dei
casi  non  e'  dato  riscontrare una rilevante diversita' nei servizi
offerti alle varie tipologie di clientela non residenziale.

   63. L'Autorita' osserva infine che una eventuale segmentazione dei
mercati non appare comunque suscettibile di modificare le conclusioni
raggiunte   dall'analisi  relativa  all'individuazione  dei  soggetti
dotati  di  significativo  potere di mercato, in considerazione della
circostanza  che  Telecom  Italia risulterebbe in ogni caso dominante
nei mercati cosi' definiti.

   64.  In  conclusione,  ai fini dell'analisi regolamentare non sono
emersi  elementi  tali  da  sostenere  una diversa e piu' restrittiva
definizione  dei mercati in esame rispetto a quanto individuato dalla
Commissione  europea  nell'ambito  della  Raccomandazione sui mercati
rilevanti dei prodotti.

   65.   Per   le   ragioni   sopra   espresse,  l'Autorita'  ritiene
conclusivamente che i mercati merceologici rilevanti siano:
    1.  il  mercato  dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica in
postazione fissa (analogica e digitale) per clienti residenziali;
    2.  il  mercato  dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica in
postazione fissa (analogica e digitale) per clienti non residenziali.

   66. Per quanto concerne i servizi offerti tramite tecnologia VoIP,
l'Autorita'  ritiene che - allo stato di diffusione di tali servizi -
essi  non  rientrino  nei  mercati  (residenziale e non residenziale)
dell'accesso  alla  rete  telefonica  pubblica commutata. Difatti, il
servizio  di  accesso  alla  rete  telefonica pubblica commutata ed i
servizi  di  accesso voce forniti attraverso l'utilizzo di tecnologie
VoIP  non  appaiono  pienamente  sostituibili,  in  quanto finora con
questi  ultimi non sono possibili talune prestazioni invece garantite
dall'accesso  PSTN  (ad  esempio,  l'accesso ai numeri di emergenza).
Piu'  in  generale,  a  differenza  dei  servizi  di  accesso su reti
tradizionali,  i  servizi forniti attraverso l'utilizzo di tecnologie
VoIP  non  condividono, ad oggi e prevedibilmente nell'arco temporale
di  riferimento  della  presente  analisi,  i  medesimi  standard  di
qualita'  garantiti dalle rete di accesso PSTN e ISDN. Dal lato della
domanda,  si  nota  invece  che  il  passaggio dell'utente ai servizi
offerti  tramite  tecnologia  VoIP  implica  l'acquisto  di  apparati
aggiuntivi quali il modem.

   67.  Le  forme  di  accesso  mediante  tecnologie  VoIP  prevedono
generalmente  che  il  cliente  disponga  di  un collegamento a larga
banda.  In  tal  senso,  la fornitura di un accesso VoIP e' una delle
prestazioni  possibili  attraverso  la  connessione a banda larga. In
altri  termini,  esiste una domanda di un bundle di tali servizi, tra
cui eventualmente la telefonia su IP: non e' questa la caratteristica
della  domanda di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione
fissa.

   68.  D'altro  canto, l'Autorita' osserva che, in Italia, al giugno
2005, vi erano quasi 5,4 milioni di connessioni (linee) a banda larga
da  rete  fissa,  delle  quali  4 milioni installate negli ultimi due
anni,  a fronte delle quali il numero complessivo di linee di accesso
PSTN  e  ISDN  e'  rimasto  sostanzialmente  stabile,  intorno  ai 24
milioni.  Dunque,  e'  lecito  ritenere che - anche ipotizzando, come
mera  congettura  teorica,  che  ogni  nuovo  accesso  a  larga banda
implichi  l'acquisizione dei servizi VoIP - la dinamica degli accessi
a  banda  larga  abbia  avuto  uno  sviluppo  con  caratteristiche di
complementarita', piuttosto che di sostituzione.

   69.  Da  ultimo  si  rappresenta  che  l'Autorita' ha avviato, con
delibera  26/05/CONS, una consultazione pubblica concernente proposte
di  interventi regolamentari in merito alla fornitura di servizi VOIP
(voice  over  internet protocol), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 179 del 3 agosto 2005.


   2.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  considerare
nazionale il mercato geografico?


   Osservazioni degli operatori

   70.    Telecom    Italia,    pur    condividendo    l'orientamento
dell'Autorita',  sottolinea la presenza di alcune aree geografiche (i
principali sei distretti telefonici: Bologna, Genova, Milano, Napoli,
Roma  e Torino) in cui la concorrenza nei mercati dell'accesso retail
e'  piu' sviluppata della media nazionale, grazie alla concentrazione
delle  infrastrutture di accesso alternative in fibra e della domanda
di linee in unbundling.

   71.  Wind,  Tiscali  e  Eutelia,  nonche'  Albacom, Atlanet, Colt,
Tele2,  Welcome  Italia ritengono che la posizione dell'Autorita' sia
corroborata   dalla   presenza  di  condizioni  omogenee  sull'intero
territorio  nazionale  sia  nella  gamma dei prodotti offerti sia nei
prezzi  praticati  alla clientela finale: anche le aree urbane dove i
clienti  finali  dispongono  di  diverse reti di accesso, gli scenari
competitivi  non  presentano  delle specificita' tali da giustificare
l'individuazione di mercati locali.

   72.  In tal senso, Fastweb osserva altresi' che anche le modalita'
di  svolgimento  delle gare di appalto nazionali dei clienti business
concorrono a sostegno dell'orientamento espresso dall'Autorita'.


   Valutazione dell'Autorita'

   73.  L'Autorita'  e'  consapevole  che nel territorio nazionale ci
sono  aree in cui vi e' una diversa diffusione dei servizi di accesso
commercializzati  agli utenti finali sulla base delle linee acquisite
nel   mercato   all'ingrosso   dell'accesso  disaggregato  alla  rete
metallica,  cosi'  come  vi  e'  un  diverso  livello  di sviluppo di
infrastrutture   alternative   (in   particolare  in  fibra  ottica).
Tuttavia,  le  condizioni di offerta dei servizi di accesso destinati
agli  utenti finali sono omogenee su tutto il territorio italiano. In
particolare,  sebbene  i  servizi  di accesso offerti dagli operatori
alternativi  non  siano  disponibili in diverse aree del paese, tutti
gli operatori in questione competono con i servizi di accesso forniti
da  Telecom  Italia, disponibili sull'intero territorio alle medesime
condizioni  economiche  e  tecniche.  Del  resto, anche gli operatori
alternativi  adottano  politiche  di  prezzo  omogenee sul territorio
coperto.

   74.  Anzi  negli  ultimi  anni,  la  scomparsa di alcuni operatori
regionali,  e  l'aggregazione  di essi in gestori nazionali ha reso i
mercati  in  oggetto vieppiu' caratterizzati da un concorrenza estesa
all'intero territorio del Paese.

   75.    Di    conseguenza,   la   sopra   evidenziata   disomogenea
caratterizzazione  territoriale  dei  mercati  dell'accesso alla rete
telefonica pubblica per utenti residenziali e non residenziali non si
traduce  in  una segmentazione territoriale del contesto competitivo:
le  politiche  commerciali  adottate  dagli  operatori  presenti  nel
mercato sono uniformi su tutto il territorio nazionale.

   76.  L'Autorita'  ritiene  inoltre che le menzionate condizioni di
mercato  non  dovrebbero subire sostanziali modifiche nell'intervallo
di tempo di riferimento della presente analisi di mercato.


   Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita' conferma
l'orientamento  espresso  nel documento di consultazione pubblica: il
mercato   dell'accesso  alla  rete  telefonica  pubblica  per  utenti
residenziali  e il mercato dell'accesso alla rete telefonica pubblica
per  gli  utenti  non  residenziali  si  caratterizzano  come mercati
nazionali.


   3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

   77. L'analisi svolta nei successivi paragrafi segue le indicazioni
contenute  nelle Linee guida e nella Raccomandazione. In particolare,
sono  stati  presi  in  considerazione  i  seguenti  criteri  per  la
valutazione del significativo potere di mercato:
    1. quote di mercato;
    2.  ulteriori  criteri,  tra i quali: controllo di infrastrutture
difficili  da duplicare e barriere all'ingresso, le economie di scala
e densita', le barriere al cambiamento da parte degli utenti finali.


   2.4. QUOTE DI MERCATO


   2.4.1. Mercati dell'accesso per clienti residenziali

   78.  La  Figura  riassume  l'andamento della dimensione totale del
mercato dell'accesso per clienti residenziali, espressa in termini di
linee  equivalenti  (un accesso ISDN-BRI e' equivalente a due accessi
analogici su rame), tra il 2000 ed il 2003.


         ---->   VEDERE FIGURA 4 A PAG. 33 DELLA G.U.  <----

   79.  In  termini di linee equivalenti, al 2003 la quota di mercato
attribuibile a Telecom Italia era pari a circa il 98%, in calo di due
punti  percentuali  rispetto al dato di fine 2001, quando pero' l'ULL
era   ancora   in  fase  di  avvio.  Il  secondo  e  terzo  operatore
(rispettivamente Fastweb e Wind) detengono una quota attorno all' 1%,
mentre  gli  operatori  minori  presentano  quote del tutto marginali
(Tabella ).

     Tabella 1. Quote di mercato - Linee equivalenti (2000-2003)

=====================================================================
   Linee equivalenti    |   2000    |   2001   |   2002   |   2003
=====================================================================
     Telecom Italia     |   100%    |   100%   |   99%    |   98%
        Fastweb         |    0%     |    0%    |    1%    |    1%
          Wind          |    0%     |    0%    |    0%    |    1%
         Altri          |    0%     |    0%    |    0%    |    0%
         TOTALE         |   100%    |   100%   |   100%   |   100%






 Fonte: elaborazioni dell'Autorita' su dati forniti dagli operatori.

   80.  Qualora si proceda a calcolare le quote di mercato in termini
di  clienti,  non  si  riscontrano sostanziali differenze rispetto al
calcolo  in  base  alle  linee  equivalenti:  la  quota di mercato di
Telecom  Italia risulta lievemente inferiore per effetto della minore
incidenza delle linee ISDN.

   81.  Una  buona  parte  del  2% degli accessi forniti da operatori
diversi  da  Telecom  Italia  e' incluso in pacchetti che comprendono
servizi   diversi  dall'accesso  alla  rete  pubblica  commutata  (in
particolare, servizi Internet a larga banda e servizi televisivi). In
questi  casi il cliente solitamente paga un prezzo mensile fisso, che
remunera  l'insieme  dei  servizi  forniti,  senza  che sia possibile
individuare  in  modo  diretto  l'esborso  dovuto  per il servizio di
accesso  telefonico.  Cio',  da  un  lato,  dimostra  che  il mercato
dell'accesso telefonico per se e' difficilmente contendibile da parte
di  nuovi  entranti,  anche  in  presenza di obblighi circa l'ULL, e,
dall'altro  lato, rende difficile l'eventuale valutazione delle quote
di  mercato in termini di ricavi. Comunque, vista la distribuzione di
queste ultime in termini di volumi, la loro valutazione in termini di
ricavi  non  appare  necessaria  dato  lo  squilibrio  riscontrato in
termini  di  volumi  ed  il  fatto  che  si  tratta  di  un  servizio
"omogeneo", cioe' ove la possibilita' di differenziazione qualitativa
sembra limitata.

   82.  Al  fine  di  convalidare la definizione del mercato, che non
prevede  una distinzione tra tecnologia impiegata per l'accesso o una
ripartizione   territoriale  del  mercato,  e'  utile  impiegare  gli
elementi  raccolti  nel  corso  dell'analisi per valutare le quote di
mercato in termini di tipologia di accesso (analogico vs. digitale) e
di  segmentazione  territoriale  (sei  principali distretti vs. resto
d'Italia).

   83.  Per  quanto  riguarda  il primo aspetto, si evidenzia come la
quota  di  mercato di Telecom Italia sia sostanzialmente pari al 100%
per  quanto  riguarda  gli  accessi digitali, anche per effetto della
scelta   dell'operatore  Wind  che  offriva  nel  2003  solo  accessi
analogici alla clientela residenziale. La quota di mercato di Telecom
Italia   sugli   accessi  analogici  e'  di  conseguenza  leggermente
inferiore alla media complessiva sopra rilevata.

   84.  Per quanto riguarda il secondo aspetto, sono stati analizzati
singolarmente  i  sei  principali  distretti  telefonici italiani. In
termini  di  linee  equivalenti  la  quota  di mercato dell'operatore
Telecom Italia variava a meta' 2003 dal 92% di Milano e Genova al 97%
di  Napoli  (Tabella  ,  i  dati  per il 2003 si riferiscono al primo
semestre).  Nelle  restanti  aree  territoriali  la  quota di Telecom
Italia risulta superiore al 99%.

 Tabella 2. Quote di mercato Telecom Italia - Distretti (2000-2003)

=====================================================================
      Distretti       |   2000    |   2001   |    2002    |   2003
=====================================================================
         Roma         |   100%    |   100%   |    97%     |   94%
        Milano        |   100%    |   98%    |    94%     |   92%
        Napoli        |   100%    |   100%   |    99%     |   97%
        Torino        |   100%    |   99%    |    98%     |   96%
       Bologna        |   100%    |   100%   |   97%95%   |
        Genova        |   100%    |   99%    |    95%     |   92%
   Altri distretti    |   100%    |   100%   |    100%    |   99%
        TOTALE        |   100%    |   100%   |    99%     |   98%



 Fonte: elaborazioni dell'Autorita' su dati forniti dagli operatori.

   85. Dal punto di vista prospettico, nel breve-medio periodo non si
prevedono  rilevanti  cambiamenti  dal  punto  di vista del bacino di
utenza (clienti e linee equivalenti).

   86.  Allo  stesso  tempo,  nonostante  lo  sviluppo  di  soluzioni
tecnologiche  innovative (VoIP, VoDSL, soluzioni su fibra ottica), si
ritiene  che  il loro impatto di breve e medio periodo sul mercato in
esame rimarra' ancora limitato.

   87. Lo scenario evolutivo appare strettamente legato allo sviluppo
dell'ULL,   innanzitutto   nelle   attuali   aree   di  copertura  e,
successivamente,  attraverso l'estensione della copertura verso nuove
aree.  A  fine 2005 e' possibile ipotizzare una quota complessiva dei
concorrenti di Telecom Italia al massimo attorno a 6-8% in termini di
linee equivalenti.

   88.  In  conclusione,  conformemente  al  paragrafo 75 delle Linee
Direttrici,  vista  l'esistenza di una quota di mercato sensibilmente
superiore  al  50%,  si puo' presumere che Telecom Italia detenga una
posizione   di   dominanza   individuale  nel  mercato  al  dettaglio
dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica da postazione fissa per
clienti residenziali.


   2.4.2. Mercato dell'accesso per clienti non residenziali

   89.  La  Figura  riassume l'andamento della dimensione del mercato
totale  dell'accesso  per  clienti non residenziali tra il 2000 ed il
2003 in termini di linee equivalenti.


       Figura 5. Consistenze - Linee equivalenti (2000-2003*)


         ---->   VEDERE FIGURA 5 A PAG. 36 DELLA G.U.  <----

 Fonte: elaborazioni dell'autorita' su dati forniti dagli operatori.


   90.   A   differenza  del  mercato  residenziale,  si  osserva  un
progressivo  incremento  del  numero  di  linee,  in  particolare per
effetto  della  crescita  delle  linee  ISDN.  Ancor  piu'  di quanto
riscontrato  per  gli  utenti residenziali, si osserva che la maggior
parte  degli  accessi  ULL  destinati alla clientela non residenziale
viene  attualmente  utilizzato  per  offrire servizi integrati voce e
dati.

   91.  A  meta'  del  2003  la quota di mercato (in termini di linee
equivalenti)  attribuibile  a Telecom Italia era pari a circa il 96%,
in  calo  di  tre  punti  percentuali  rispetto al dato di fine 2001,
quando  pero'  l'ULL  era ancora in fase di avvio. Il secondo e terzo
operatore  (rispettivamente  Fastweb e Wind) detengono una quota pari
al  3%  e  all'  1%, mentre gli operatori minori presentano quote del
tutto marginali (Tabella ).

     Tabella 3. Quote di mercato - Linee equivalenti (2000-2003)

=====================================================================
                Linee equivalenti                |2000|2001|2002|2003
=====================================================================
                 Telecom Italia                  |100%|99% |97% |96%
---------------------------------------------------------------------
                     Fastweb                     | 0% | 1% | 2% | 3%
---------------------------------------------------------------------
                      Wind                       | 0% | 0% |<1% | 1%
---------------------------------------------------------------------
                      Altri                      | 0% | 0% |<1% |<1%
---------------------------------------------------------------------
                     TOTALE                      |100%|100%|100%|100%
---------------------------------------------------------------------
   Fonte: elaborazioni dell'Autorita' su dati    |    |    |    |
            forniti dagli operatori.             |    |    |    |



   92. Espressa in termini di clienti, la quota di mercato di Telecom
Italia risulta lievemente superiore (il cliente medio dei concorrenti
acquista un numero maggiore di linee equivalenti).

   93.  Per quanto riguarda una valutazione delle quote di mercato in
ricavi, valgono le stesse considerazioni svolte al paragrafo 81.

   94.  Al  fine  di  convalidare la definizione del mercato, che non
prevede  una distinzione tra tecnologia impiegata per l'accesso o una
ripartizione   territoriale  del  mercato,  e'  utile  impiegare  gli
elementi  raccolti  nel  corso  dell'analisi per valutare le quote di
mercato in termini di tipologia di accesso (analogico vs. digitale) e
di  segmentazione  territoriale  (sei  principali distretti vs. resto
d'Italia).

   95.  Per  quanto riguarda il primo aspetto, non ci sono differenze
sostanziali  tra  la  quota  di mercato di Telecom Italia tra accessi
analogici  e  digitali.  Per quanto riguarda il secondo aspetto, sono
stati  analizzati singolarmente i sei principali distretti telefonici
italiani.  In  termini  di  linee  equivalenti  la  quota  di mercato
dell'operatore Telecom Italia a meta' del 2003 e' superiore al 90% in
tutti  i  distretti  salvo  Genova e Milano (Tabella ). In questi due
distretti,  i  primi  ove  Fastweb  ha  realizzato  una  rete  locale
d'accesso  alternativa  in  fibra  ottica, la quota di Telecom Italia
rimane  comunque  attorno  a  5  volte maggiore rispetto al totale di
tutti  gli  altri  operatori.  Pur riconoscendo dunque che a Genova e
Milano   il   livello  concorrenziale  nel  mercato  dell'accesso  e'
superiore  a  quello  nei  restanti maggiori distretti e a quello nel
resto del paese, non appare plausibile concludere che la capacita' di
Telecom   Italia  di  agire  indipendentemente  dai  concorrenti  sia
significativamente inferiore in confronto alle altre aree del paese.

 Tabella 4. Quote di mercato Telecom Italia - Distretti (2000-2003)

=====================================================================
      Distretti       |   2000    |   2001    |   2002    |   2003
=====================================================================
         Roma         |   100%    |    99%    |    95%    |   91%
        Milano        |    99%    |    94%    |    88%    |   86%
        Napoli        |   100%    |   100%    |    96%    |   93%
        Torino        |   100%    |    98%    |    93%    |   90%
       Bologna        |   100%    |   100%    |    95%    |   90%
        Genova        |   100%    |    97%    |    86%    |   83%
   Altri distretti    |   100%    |   100%    |   100%    |   99%
        TOTALE        |   100%    |    99%    |    97%    |   96%



 Fonte: elaborazioni dell'Autorita' su dati forniti dagli operatori.

   96.  Dal  punto  di  vista  prospettico,  sebbene  nel breve-medio
periodo  sia  possibile  un  ulteriore  leggero  aumento  del  numero
complessivo  di  linee  non  residenziali, non si prevedono rilevanti
cambiamenti  dal punto di vista del bacino di utenza (clienti e linee
equivalenti).

   97.  Allo  stesso  tempo,  nonostante  lo  sviluppo  di  soluzioni
tecnologiche  innovative  (VoIP VoDSL, soluzioni su fibra ottica), si
ritiene  che  il loro impatto di breve e medio periodo sul mercato in
esame rimarra' ancora limitato.

   98. Lo scenario evolutivo appare strettamente legato allo sviluppo
dell'ULL,   innanzitutto   nelle   attuali   aree   di  copertura  e,
successivamente,  attraverso l'estensione della copertura verso nuove
aree.  A  fine 2005 e' possibile ipotizzare una quota complessiva dei
concorrenti  di Telecom Italia al massimo attorno a 10% in termini di
linee equivalenti.

   99.  In  conclusione,  conformemente  al  paragrafo 75 delle Linee
Direttrici,  vista  l'esistenza di una quota di mercato sensibilmente
superiore  al  50%,  si puo' presumere che Telecom Italia detenga una
posizione   di   dominanza   individuale  nel  mercato  al  dettaglio
dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica da postazione fissa per
clienti non residenziali.


   2.5. CRITERI DIVERSI DALLA QUOTA DI MERCATO

   100.  La presenza di una quota di mercato superiore al 50% segnala
di per se' - salvo casi eccezionali - l'esistenza di una posizione di
dominanza  in  capo al soggetto che la detiene (23). Sebbene la quota
di  mercato sia quasi pari al 100% nei mercati in oggetto, si ritiene
tuttavia  opportuno effettuare anche un'analisi delle caratteristiche
economiche  dei mercati rilevanti al fine di escludere la presenza di
circostanze   eccezionali   che   possano   portare  a  rigettare  la
presunzione  di  dominanza.  A  tal  fine,  sono stati presi in esame
alcuni  criteri  aggiuntivi,  quali:  il  controllo di infrastrutture
difficili da duplicare e barriere all'entrata; le economie di scala e
di  densita'  e  le  barriere  al  cambiamento  da parte degli utenti
finali.  Si  e'  inoltre proceduto ad un confronto tra la performance
dei  mercato italiani dell'accesso (residenziale e non) con gli altri
paesi europei.


   2.5.1.  Controllo  di  infrastrutture  difficili  da  duplicare  e
barriere all'entrata

   101.  L'esistenza  di  ingenti costi irrecuperabili (sunk cost) in
caso   di   uscita   dal   mercato   caratterizza  il  settore  delle
telecomunicazioni  e  in  particolare  la realizzazione delle reti di
accesso.

   102.  Le  opere  civili  e tecniche necessarie a stendere una rete
d'accesso  richiedono  investimenti  ingenti e, in genere, comportano
tempi  di realizzazione particolarmente lunghi. Inoltre, l'intervallo
temporale tra il sostenimento dei costi e la realizzazione dei ricavi
rende  particolarmente  rischioso dal punto finanziario l'ingresso in
mercati  nei  quali  e' presente l'operatore storico (ex-monopolista)
che, invece, dispone delle risorse finanziare necessarie per i propri
investimenti   (e,   potenzialmente,  per  esercitare  una  pressione
competitiva sui prezzi). Quest'ultima considerazione vale, seppure in
misura  minore,  anche  per un entrante parzialmente infrastrutturato
che faccia uso dell'ULL.

   103.  La rete di accesso di Telecom Italia e' stata realizzata nel
corso  di  un  arco temporale molto lungo e, a fine 2003, consiste di
circa  27  milioni  di  linee  equivalenti  attive,  per un numero di
doppini  che  viene  stimato  in  circa  50  milioni. Questo conferma
l'impossibilita'   di   duplicazione  in  tempi  brevi  di  una  tale
infrastruttura.

   104. Complessivamente, il numero di canali voce attivati dai nuovi
entranti a fine 2003 era di circa 1 milione di unita' (circa la meta'
dei quali relativi alla clientela residenziale).

   105.  Sebbene  in alcune aree metropolitane un operatore (Fastweb)
abbia  realizzato  delle infrastrutture in fibra ottica relativamente
capillari  per  consentire  l'accesso  diretto  anche  alla clientela
residenziale,  va  osservato  che tali risorse sono state reperite in
larga misura attraverso un processo di quotazione avviato in una fase
congiunturale   particolarmente   positiva   per   il  settore  delle
telecomunicazioni.  Si  ricordi  inoltre che la realizzazione di tali
opere   e'  stata  agevolata  dalla  possibilita'  di  utilizzare  le
infrastrutture   civili  realizzate  dall'operatore  incumbent  nelle
citta' maggiori a meta' degli anni '90 (cfr. causa Seat Pagine Gialle
-  Cecchi  Gori  Communications,  C.1458)  per  l'offerta  di servizi
innovativi di tipo televisivo.

   106. Di conseguenza, non sussistono elementi per supporre che tale
modello  (infrastruttura  in  fibra  ottica  fino alla sede d'utente)
possa  essere  agevolmente  replicato da parte di altri operatori nel
breve e medio periodo, sia nelle stesse aree sia in nuove aree.

   107.  Riguardo  all'accesso  diretto  in  ULL,  il  numero  ancora
limitato  di  operatori  attivi  e  la ridotta copertura territoriale
sembrano  invece  dimostrare che esso non sia sufficiente, almeno nel
breve-medio periodo, a ridurre sensibilmente le barriere all'ingresso
nei   due  mercati  in  oggetto,  legate  soprattutto  al  fatto  che
permangano   costi   fissi   non   trascurabili  legati  all'ULL  (in
particolare, costi di co-locazione e attivazione). L'esiguo numero di
operatori   attualmente   presenti   e'  prova  della  permanenza  di
significative barriere all'ingresso.

   108.  Si  ritiene quindi che dal punto di vista della creazione di
infrastrutture  totalmente/parzialmente (utilizzo di ULL) alternative
alla  rete  Telecom  Italia  di  accesso alla rete pubblica commutata
permangano  delle  rilevanti barriere all'ingresso legate all'entita'
degli investimenti richiesti e ai tempi di realizzazione per entrambe
le tipologie di clientela.


   2.5.2. Economie di scala e densita'

   109.  Le  reti  d'accesso  fisse,  oltre a richiedere investimenti
irrecuperabili,  sono  caratterizzate  dalla  presenza  di  rilevanti
economie di scala. L'entita' dei costi di installazione, indivisibili
e   fissi,   fa   si'  che  il  costo  medio  per  utente  diminuisca
sensibilmente  al  crescere  del numero degli accessi. Dato che buona
parte  dei  costi fissi ed indivisibili hanno ambito locale (con cio'
si  intende  che  sono associati ad elementi di rete che si trovano a
poca  distanza  dalla  sede  di  utente), le riduzioni dei costi medi
associate  ai volumi prodotti sono strettamente connesse non tanto al
numero  di  clienti per se' quanto al numero di clienti per unita' di
superficie (economie di densita).

   110.   Economie  di  scala/densita'  caratterizzano  non  solo  la
funzione di produzione di un operatore completamente infrastrutturato
ma  anche, seppure in misura minore, la realizzazione di accessi alla
rete   telefonica   attraverso   offerte   all'ingrosso   di  accesso
disaggregato  alla rete in rame. In effetti, l'operatore alternativo,
per  fornire  il  servizio  di  accesso ha una struttura di costi che
risente  sia  di  costi  fissi (predisposizione del sito, apparati in
co-locazione,  schede  per  l'accesso)  sia  di  costi ricorrenti che
devono  essere  affrontati  per  fornire  il  servizio  (fitti per la
co-locazione, gestione e manutenzione per gli impianti) a prescindere
dal numero effettivo di clienti.

   111.   Il   consulente   indipendente   Between/IDATE  ha  stimato
l'importanza  delle  economie  di  scala/densita'  nei due mercati in
oggetto.  Per  quanto  riguarda  l'accesso  per clienti residenziali,
l'analisi  condotta  mostra  che,  concentrandosi  su  siti che hanno
almeno  10.000  linee  residenziali  (cioe'  situati  in zone ad alta
densita'  abitativa)  sia necessario raggiungere una penetrazione tra
1'8 ed il 10% sulle linee residenziali per raggiungere il pareggio di
bilancio  considerando un ricavo pari al canone attualmente richiesto
da  Telecom  Italia.  Per  quanto  riguarda l'accesso per clienti non
residenziali,  l'analisi  condotta mostra che, concentrandosi su siti
che  hanno  almeno 3.000 linee non residenziali (cioe' situati in cd.
business  districts),  sia  necessario  raggiungere  una penetrazione
intorno  al  10%  sulle  linee  non  residenziali  per raggiungere il
pareggio   di   bilancio   considerando  un  ricavo  pari  al  canone
attualmente richiesto da Telecom Italia.


   2.5.3. Barriere al cambiamento da parte degli utenti finali

   112.   Una   misura   indiretta  della  presenza  di  barriere  al
cambiamento  e'  gia' stata proposta quando si sono discusse le quote
di  mercato: pure in presenza di un'offerta ULL, il numero di clienti
residenziali  che  hanno  sostituito  Telecom Italia con un operatore
alternativo  e' a fine 2003 pari a circa 400.000 unita' (al lordo dei
clienti  che  hanno  successivamente  disattivato il servizio fornito
loro  grazie  all'ULL). Il numero di clienti non residenziali e' pari
alla  stessa data a 150.000; cio' dimostra un processo di apertura di
tale  mercato  ancora  piuttosto  difficoltoso. Al 30 giugno 2004, il
totale  delle  linee  in ULL - attivate sempre al lordo di successive
disattivazioni  -  e'  pari  a  697.530  (il  numero  di linee in ULL
disattivate e' stimabile attorno al 10% del totale).

   113.  Parte  di queste fenomeno puo' essere spiegato dai costi del
distacco  da  Telecom  Italia.  Ad  esempio, se tale distacco avviene
durante  i  primi  12 mesi dall'attivazione del servizio, l'utente e'
tenuto al pagamento del canone mensile per il residuo dell'anno.

   114.  Per  quanto  riguarda  la  consapevolezza  dell'esistenza di
alternative a Telecom Italia da parte di clienti residenziali, mentre
e'  ampiamente  diffusa  la  conoscenza di un'offerta alternativa per
quanto  riguarda  la  disponibilita'  di servizi alternativi a quelli
dell'incumbent  per  il  traffico - conoscenza di almeno un operatore
alternativo  superiore  all'80%  -  sono  ancora  meno  del  50%  gli
individui  che  si  dichiarano  a  conoscenza  della  possibilita' di
distaccarsi  completamente da Telecom Italia (rilevazione AGCOM su un
campione di 2008 individui rappresentativo della popolazione italiana
tra  i  15  e  i  74 anni svolta nel febbraio 2004). Un numero ancora
inferiore  di  individui  e'  inoltre  pienamente  consapevole  delle
implicazioni e condizioni di tale distacco.

   115.  Sempre dalla rilevazione condotta da AGCOM emerge come - una
volta che gli intervistati venivano messi a conoscenza dell'effettiva
possibilita'   di   distacco  dall'operatore  storico  -  vi  sia  un
significativo  interesse  per  la  possibilita'  di definire un unico
rapporto    contrattuale    con    il   fornitore   di   servizi   di
telecomunicazione  (accesso  e  traffico).  Per  quanto  riguarda gli
accessi  residenziali,  esiste  dunque  ancora  una certa inerzia che
genera problemi di dominanza individuale da parte dell'ex-monopolista
legale.

   116.  Per  quanto  riguarda la conoscenza di offerte alternative a
quelle  di  Telecom  Italia  tra  utenti  non residenziali, questa e'
leggermente  superiore  rispetto  a  quella  dei clienti residenziali
(sondaggio  su  un  campione  di 1734 imprese con tre o piu' addetti,
rappresentativo  del corrispondente universo). Infatti, sono circa il
70%  le  aziende  con 3 e piu' addetti che si dichiarano a conoscenza
della  possibilita'  di  distaccarsi  completamente da Telecom Italia
(rilevazione  AGCOM,  febbraio  2004).  Sono comunque meno del 70% le
aziende  pienamente  consapevoli  delle  implicazioni e condizioni di
tale   distacco.   Anche   per  gli  utenti  non  residenziali  dalla
rilevazione  condotta  da  AGCOM  emerge come vi sia un significativo
interesse   per   la  possibilita'  di  definire  un  unico  rapporto
contrattuale con il fornitore di servizi di telecomunicazione.


   2.6. CONCLUSIONI

   117.  Alla  luce delle evidenze presentate in questo documento, si
puo'  concludere  che  non  esistano  ragioni  sufficienti,  anche in
un'ottica  prospettica,  a  modificare  la  presunzione  di dominanza
individuale in capo a Telecom Italia nei seguenti mercati:

    1.   mercato  al  dettaglio  dell'accesso  alla  rete  telefonica
pubblica da postazione fissa per clienti residenziali;

    2.   mercato  al  dettaglio  dell'accesso  alla  rete  telefonica
pubblica da postazione fissa per clienti non residenziali.



   3.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di identificare
Telecom  Italia  quale  unico  operatore  detentore  di significativo
potere di mercato nei due mercati rilevanti?


   Osservazioni degli operatori

   118.  Telecom  Italia  pur  riconoscendo di avere quote di mercato
elevate  nei diversi mercati rilevanti identificati (per tipologia di
clientela  e  area geografica), tuttavia sottolinea che la diffusione
dell'accesso  diretto e le misure di regolamentazione ex ante vigenti
nei  corrispondenti mercati wholesale (n. 11) stanno progressivamente
accrescendo  il  grado  di concorrenzialita' dei mercati dell'accesso
retail.

   119.  In  merito  ai  criteri  addizionali a quello delle quote di
mercato   indicati   nelle   Linee   Guida  per  la  valutazione  del
significativo  potere  di  mercato  detenuto  da  un'impresa, Telecom
Italia  ritiene  che  alcune  considerazioni dell'Autorita' non siano
condivisibili.  In  particolare,  con  riferimento  al  controllo  di
infrastrutture  difficili  da  duplicare  e  barriere all'entrata, le
valutazioni   concernenti  la  presenza  di  costi  non  recuperabili
assumerebbero  rilievo  esclusivamente  nei mercati wholesale, mentre
nei  mercati  retail,  l'Autorita'  "avrebbe dovuto piu' propriamente
analizzare  gli  eventuali  ostacoli  non  transitori all'entrata nei
mercati dell'accesso retail limitandosi ai soli aspetti commerciali e
operativi  relativi dell'acquisizione dell'unbundling (e non a quelli
relativi alla posa di nuove reti di accesso)".

   120.   Con  riferimento  al  criterio  delle  economie  di  scala,
l'operatore  rileva  altresi'  che  "i  presunti  vantaggi  di  scala
detenuti dall'incumbent rispetto ai concorrenti - peraltro compensati
dalle legacy tecnologiche (come, ad esempio, la disponibilita' di una
rete  di  accesso  in  rame)  e  regolamentari (come, ad esempio, gli
obblighi  di  servizio  universale  che  impongono  di servire aree e
clienti  non  remunerativi)  -  non  sono  stati,  tuttavia,  tali da
impedire   agli   OLO  di  investire  in  infrastrutture  di  accesso
alternative,   almeno   nei   principali   distretti  telefonici.  E'
verosimile  che  la  struttura  di  costo degli OLO sara' sempre piu'
efficiente grazie alla progressiva acquisizione di nuova clientela."

   121.  Con  riferimento alle barriere al cambiamento da parte degli
utenti finali, e precisamente alla norma contenuta nell'art. 3, comma
2,  delle  condizioni  generali  di  abbonamento,  Telecom Italia "fa
notare  (come rilevato dalla stessa Autorita' al paragrafo 36) che il
numero  delle  cessazioni  di linee e' superiore a quello delle nuove
richieste.  Di  conseguenza,  la  probabilita' che un cliente Telecom
Italia  da  meno  di  12  mesi  voglia  passare  in  ULL con un altro
operatore e' pressoche' nulla" (24).

   122.  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Tele2  e  Welcome Italia, nonche'
Eutelia,  Tiscali  e  Wind,  e  ancora Rita, Fastweb e MCI concordano
invece con l'analisi svolta dall'Autorita' in merito alla valutazione
del  grado  di  concorrenzialita'  dei mercati dell'accesso alla rete
telefonica pubblica per gli utenti residenziali e non residenziali.

   123.  Per  quanto  riguarda  le  barriere  all'entrata nei mercati
dell'accesso, Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia, nonche'
Eutelia, Tiscali e Wind evidenziano che gli elevati "investimenti che
pur  vengono  realizzati  (dagli  operatori  alternativi)  al fine di
connettere  la  clientela  direttamente alla propria rete non possono
evidentemente  essere realizzati a tappeto ma sono effettuati in modo
limitato   su  selezionate  aree  territoriali  e,  nella  stragrande
maggioranza  dei  casi,  comunque  usufruendo del servizio di accesso
disaggregato  offerto  sulla rete dell'operatore dominante. Tuttavia,
anche  il  ricorso  a  tale  servizio  wholesale  richiede  rilevanti
investimenti  e  lunghi  tempi  di  rientro,  per  cui, in ogni caso,
permangono  elevate  barriere  all'ingresso  ma  anche all'uscita dal
mercato  dell'accesso  diretto".  Per quanto riguarda, le barriere al
cambiamento  da  parte  degli  utenti  finali,  i  medesimi operatori
sottolineano le difficolta' che ad oggi ancora esistono per i clienti
serviti   in  unbundling  al  cambio  di  fornitore,  a  causa  delle
problematiche  operative  che  si rilevano nelle attuali procedure di
attivazione dei servizi e di cambio operatore.


   Valutazione dell'Autorita'

   124.  In  primo  luogo,  l'Autorita' ha proceduto ad aggiornare le
quote   di   mercato  detenute  dai  diversi  operatori  nei  mercati
dell'accesso  alla rete telefonica pubblica per utenti residenziali e
utenti  non  residenziali.  Come e' possibile osservare dalla Tabella
1bis  e dalla Tabella 2bis, Telecom Italia mantiene tutt'ora oltre il
95%  del  mercato  residenziale  e  piu'  del  93%  del  mercato  non
residenziale.


   Tab. 1bis - Quote di mercato nell'accesso per utenti residenziali

                        |     2003     |    2004     |    1H2005
     Telecom Italia     |      98      |     97      |      96
        Fastweb         |      1       |      1      |       2
          Wind          |      1       |      2      |       2
         Other          |      0       |      0      |      <1
         TOTALE         |     100      |     100     |      100


  Fonte: stime AGCom per il 2004 e il primo semestre 2005 (1H2005)


   Tab.   2bis  -  Quote  di  mercato  nell'accesso  per  utenti  non
residenziali
=====================================================================
                        |     2003     |    2004     |    1H2005
=====================================================================
     Telecom Italia     |      96      |     95      |      94
        Fastweb         |      3       |      3      |      3-4
          Wind          |      1       |      2      |      2-3
         Other          |      <1      |    <1<1     |
         TOTALE         |     100      |     100     |      100


  Fonte: stime AGCom per il 2004 e il primo semestre 2005 (1H2005)


   125.  Tali  dati  aggiornati  dimostrano in modo incontrovertibile
che,  nonostante  il  processo  di  liberalizzazione del settore, nei
mercati  dell'accesso  la  posizione  di  Telecom  Italia  rimane  di
assoluto controllo.

   126.  Inoltre,  come  gia'  esposto,  Telecom  Italia  e'  l'unico
operatore  ad  essere  integrato in tutti i mercati che compongono la
filiera  del  settore  delle  telecomunicazioni  fisse;  esso gode in
particolare di una posizione di sostanziale monopolio, a monte, nella
rete  locale  di accesso (mercato n. 11), infrastruttura quest'ultima
difficilmente duplicabile da parte degli altri gestori.

   127.  Telecom  Italia  gode  quindi di rilevanti vantaggi connessi
alla  sussistenza  di  economie  di  scala e di densita', nonche', in
quanto  operatore  storico, dall'esistenza di significativi switching
costs  che,  ceteris  paribus, rendono assai viscoso il passaggio dei
consumatori agli operatori concorrenti.



   3.  DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN
SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO


   3.1.  PRINCIPI  E  RIFERIMENTI  NORMATIVI  PER  LA  DEFINIZIONE DI
OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI

   128.   Ai   sensi   del  vigente  quadro  normativo,  l'Autorita',
individuati  i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante
di  un'impresa,  e'  chiamata  a  imporre  misure  regolamentari  e a
valutare  l'opportunita'  di  mantenere,  modificare  o  revocare gli
obblighi in vigore.

   129.  Le  direttive  europee (in particolare, per i due mercati in
esame,   la   direttiva   Servizio  Universale),  la  Raccomandazione
(paragrafo   3.4.)   e   le  Linee  guida  (capitolo  4.)  forniscono
indicazioni  chiare  e dettagliate sul percorso che l'Autorita' segue
nell'imposizione   degli   obblighi  normativi  alle  imprese  aventi
significativo potere di mercato.

   130.  Una volta individuata una situazione di significativo potere
di  mercato  in  un  mercato  rilevante,  l'Autorita'  e'  tenuta  ad
applicare  almeno  un  obbligo  regolamentare all'operatore dominante
(paragrafo  114  delle  Linee  guida) ed e' chiamata a verificare che
ogni   correttivo  imposto  sia  compatibile  con  il  "principio  di
proporzionalita'", ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura della
restrizione  della concorrenza accertata e sia giustificato alla luce
degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di
cui  all'articolo 8 della direttiva Quadro e agli articoli 4 e 13 del
Codice  delle  comunicazioni elettroniche (di seguito "Codice"); tale
principio  e'  ripreso  dalle  Linee  guida  (paragrafi  117 e 118) e
declinato,  con  specifico  riferimento  agli obblighi applicabili ai
mercati  al  dettaglio,  all'articolo  17,  comma  2, della direttiva
Servizio Universale e all'articolo 67, comma 2, del Codice. A livello
nazionale,  l'articolo  13, comma 8, del Codice prevede, inoltre, che
l'Autorita'   effettui  un'analisi  di  impatto  regolamentare  degli
obblighi introdotti.

   131.  Con  specifico riferimento alle prime fasi di attuazione del
nuovo   quadro,   in  cui  risultano  ancora  operanti  gli  obblighi
regolamentari   fissati   ai  sensi  del  quadro  ONP  (Open  Network
Provision),   le   Autorita'   non  potranno  revocare  gli  obblighi
preesistenti  "[... ] senza dimostrare chiaramente che detti obblighi
hanno  raggiunto lo scopo e non hanno piu' ragione di esistere [...]"
(paragrafo  119  delle Linee guida); l'attivita' di imposizione degli
obblighi  non puo', pertanto, prescindere da una verifica di coerenza
del  regime  vigente  con  le  condizioni concorrenziali che emergono
dall'analisi   dei   singoli   mercati   rilevanti   e   si   risolve
sostanzialmente   in   una   conferma   ovvero   in   una   modifica,
un'integrazione o una rimozione dei vincoli preesistenti.

   132.   Altra  importante  indicazione  fornita  dal  nuovo  quadro
(articolo  17,  comma  1,  della  direttiva  Servizio  Universale  ed
articolo  67,  comma  1, del Codice) in relazione all'applicazione di
obblighi  regolamentari  nei mercati destinati agli utenti finali, e'
quella secondo cui l'introduzione di obblighi a livello di servizi al
dettaglio  potra'  essere  definita soltanto ove gli obblighi imposti
sui   mercati   all'ingrosso   non   siano  ritenuti  sufficienti  al
conseguimento degli obiettivi del nuovo quadro.

   133.   In  questo  caso,  la  possibilita'  di  definire  obblighi
aggiuntivi  e' amplissima: l'articolo 67, comma 2, del Codice segnala
i principali ostacoli concorrenziali che possono incidere sui mercati
al  dettaglio  (prezzi  eccessivi e prezzi predatori, blocco o limiti
nell'accesso al mercato da parte dei concorrenti, discriminazione tra
clienti  finali,  indebito  accorpamento dei servizi offerti, etc.) e
indica   in   modo   non   tassativo   alcuni   possibili  correttivi
regolamentari  (massimali  di  prezzo,  controllo del singolo prezzo,
obblighi  di  orientamento  al  costo,  etc.);  la  condizione  posta
all'esercizio  del  potere  regolamentare dell'Autorita' e' quella di
definire  obblighi e strumenti applicativi in linea con gli obiettivi
del nuovo quadro.

   134.  In  coerenza con i riferimenti sopra richiamati, l'Autorita'
ha  proceduto alla definizione degli obblighi regolamentari in capo a
Telecom Italia, in ragione della posizione di significativo potere di
mercato  detenuta  dalla  medesima  impresa  sui mercati dell'accesso
telefonico,   riconducibili   ai   mercati   n.   1   e  n.  2  della
Raccomandazione, in base al seguente processo:
    a)  analisi  dei potenziali problemi concorrenziali connessi alla
posizione dominante nei mercati rilevanti;
    b)   valutazione   dell'efficacia   della   regolamentazione  dei
corrispondenti mercati all'ingrosso (wholesale);
    c)  declinazione  dei  nuovi  obblighi,  a partire dagli obblighi
vigenti nei mercati rilevanti ai sensi del regime regolamentare ONP.


   3.2.   I   POTENZIALI  PROBLEMI  CONCORRENZIALI  CONSEGUENTI  ALLA
POSIZIONE DOMINANTE SUI MERCATI RILEVANTI.

   135.  Il  significativo  potere  di  mercato  accertato  in capo a
Telecom  Italia  nei  mercati  n.  1  e  n.  2  della Raccomandazione
costituisce    il    presupposto   per   l'attuazione   di   pratiche
anti-competitive  volte  a  distorcere  la  concorrenza  nei  mercati
dell'accesso alla rete pubblica commutata e ad estendere la dominanza
nei  mercati  orizzontalmente e verticalmente collegati. Peraltro, la
posizione  di significativo potere di mercato detenuta dalla medesima
societa'  nei  relativi mercati all'ingrosso consentirebbe di attuare
politiche  commerciali  volte  a  rafforzare  il  potere detenuto nei
mercati  oggetto della presente analisi (25). L'Autorita' ha pertanto
esaminato,   sulla  base  della  tradizionale  tassonomia  di  natura
antitrust,  i comportamenti anticoncorrenziali volti a perseguire tre
categorie di obiettivi:
    a. estensione della dominanza in mercati verticalmente integrati;
    b.   estensione   della   dominanza  in  mercati  orizzontalmente
integrati;
    c. esercizio della dominanza sul singolo mercato.


   3.2.1.   Estensione   della  dominanza  in  mercati  verticalmente
integrati

   136.  La  concomitante  posizione di dominanza detenuta da Telecom
Italia  sui  mercati  all'ingrosso  dell'accesso e sui corrispondenti
mercati  al dettaglio, consente all'operatore di distorcere a proprio
favore  le  dinamiche  concorrenziali  nei  mercati  dell'accesso  al
dettaglio,   agendo   sulla  disponibilita'  e  sulle  condizioni  di
fornitura  dei  fattori  produttivi  indispensabili  per  le  imprese
concorrenti (elementi di rete e risorse correlate).

   137.  L'operatore  dominante  puo' negare l'accesso alla rete e ai
fattori  produttivi  e  rifiutare  ogni  forma  di negoziazione o, in
subordine,   puo'  definire  termini  e  condizioni  contrattuali  di
fornitura irragionevoli, tali da tradursi in un sostanziale rifiuto a
fornire detti input.

   138.  Altri  comportamenti suscettibili di incidere sui mercati al
dettaglio  sono  riferibili  alle  specifiche condizioni di fornitura
degli   input:   tempi   di   provisioning   e  standard  qualitativi
discriminatori  rispetto a quelli riconosciuti alle proprie divisioni
commerciali,   bundling   di  servizi/prestazioni  che  impongono  al
concorrente  di  acquistare  prestazioni  non  necessarie  e  che  si
risolvono  in  un indebito aumento dei costi, configurazioni tecniche
che  limitano la capacita' di differenziazione dei prodotti finali da
parte delle imprese concorrenti.

   139.  Un altro tipo di comportamenti anticoncorrenziali, attuabili
in  virtu'  dell'integrazione  verticale dell'operatore dominante, e'
quello   del   possibile   scambio  di  informazioni  tra  le  unita'
organizzative   preposte   alla  gestione  della  rete  e  le  unita'
organizzative  commerciali  di  Telecom  Italia, che puo' determinare
condizioni discriminatorie nei mercati al dettaglio.

   140.  Al fine di ovviare ai comportamenti anticompetitivi connessi
all'integrazione  verticale,  il  nuovo  quadro regolamentare mette a
disposizione dell'Autorita' una serie di strumenti quali gli obblighi
di  trasparenza,  non discriminazione, separazione contabile, accesso
ed  uso  degli  elementi di rete, controllo dei prezzi e contabilita'
dei costi.

   141.   Relativamente  alla  possibilita'  per  Telecom  Italia  di
estendere  sui mercati al dettaglio la propria posizione di dominanza
detenuta  anche  sui mercati all'ingrosso, attraverso una modulazione
delle  relazioni  tra  i prezzi dei servizi all'ingrosso e quelli dei
corrispondenti  servizi  al  dettaglio,  l'Autorita'  e'  chiamata ad
intervenire al fine di evitare fenomeni di compressione dei margini a
scapito  delle imprese concorrenti tali da estromettere gli operatori
alternativi   dal   mercato  al  dettaglio.  Gli  effetti  di  questi
comportamenti   (price   squeeze)  possono  essere  evitati  mediante
l'applicazione  di  strumenti di regolamentazione e controllo ex ante
dei prezzi delle offerte al dettaglio dell'operatore dominante.


   3.2.2.  Estensione  della  dominanza  su  mercati  orizzontalmente
integrati

   142.  Un  operatore che risulta essere dominante su un determinato
mercato  al  dettaglio  dispone di diverse soluzioni per estendere la
dominanza   sui   mercati   orizzontalmente   integrati.  L'operatore
dominante  potrebbe praticare dei sussidi incrociati, fissando prezzi
ingiustificatamente  elevati  per  i servizi di accesso e in tal modo
sovvenzionare  il  prezzo di altri servizi offerti in concorrenza con
altre  imprese, al fine di conquistare (o difendere) quote di mercato
nel  settore collegato. Altrimenti, l'operatore potrebbe far leva sul
potere  detenuto  nella  vendita  dei  servizi di accesso per imporre
condizioni  eccessivamente onerose anche nella vendita di altri beni,
e   conseguire   quindi   elevati   ritorni  unitari.  Tali  pratiche
anticompetitive  possono  essere  attuate  con  la predisposizione di
condizioni  contrattuali  che  prevedono la vendita congiunta di piu'
prodotti (c.d. bundling dei servizi).


   3.2.3. Esercizio della dominanza sul singolo mercato

   143.  A  prescindere  dai problemi concorrenziali conseguenti alla
concomitante posizione dominante su due o piu' mercati (nella duplice
accezione  sopra  descritta dell'integrazione verticale/orizzontale),
la  semplice  posizione dominante sui mercati individuati costituisce
comunque    la    condizione   per   una   serie   di   comportamenti
anticoncorrenziali.  Vi  e',  infatti,  la  possibilita' di praticare
comportamenti  che  ostacolino  o  impediscano  l'ingresso di imprese
concorrenti  sul  mercato  in  questione  (ad  esempio,  mediante  la
definizione  di  condizioni  contrattuali o tecniche che vincolino la
liberta'  di  scelta  del  cliente  finale),  di  definire condizioni
economiche   e  di  fornitura  sproporzionate  (prezzi  eccessivi)  e
discriminatorie  nel trattamento della clientela finale, di sfruttare
la   posizione   dominante  per  definire  insufficienti  livelli  di
investimenti  in  infrastrutture  e  produrre,  conseguentemente,  un
peggioramento della qualita' dei servizi finali.



   4. Si condividono le valutazioni dell'Autorita' circa i potenziali
problemi  concorrenziali  connessi  alla  posizione  di significativo
potere  di  mercato  detenuta da Telecom Italia nei mercati rilevanti
individuati?


   Osservazioni degli operatori

   144.  Quanto  alle  osservazioni circa la struttura concorrenziale
dei   mercati   in  esame,  Telecom  Italia  ritiene  che  "l'attuale
regolamentazione  dei  servizi  di  accesso  retail  (n.  1 e n. 2) e
wholesale  (n.  11)  ai  servizi  telefonici  della  rete pubblica in
postazione  fissa  (o  anche  una attenuazione degli attuali obblighi
ex-ante)  e'  sufficiente  ad  impedire  che  i  potenziali  problemi
concorrenziali  rilevati  dall'Autorita'  ....  vengano  tradotti  in
pratiche anti-competitive da parte dell'incumbent".

   145. Gli operatori concorrenti (anche OLO) intervenuti in risposta
alla   consultazione   pubblica   concordano   con   le   valutazioni
dell'Autorita'  circa  i  potenziali problemi concorrenziali connessi
alla posizione di significativo potere di mercato detenuta da Telecom
Italia nei mercati rilevanti individuati.

   146.  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Tele2  e  Welcome Italia, nonche'
Eutelia,  Tiscali  e  Wind,  concordano  con le considerazioni svolte
dall'Autorita'  in  merito  ai  potenziali  problemi concorrenziali e
segnalano  alcuni  comportamenti posti in essere dall'incumbent che a
loro avviso si configurano come anticompetitivi:
    a)  estensione  verticale  del  potere  di  mercato  detenuto nei
servizi  di  accesso  all'ingrosso  - "Telecom Italia ha sfruttato il
potere  di monopolio detenuto sul mercato dei servizi di accesso voce
all'ingrosso  per  impedire  prima  e  ritardare  poi, l'ingresso sul
mercato al dettaglio degli operatori alternativi";
    b)  estensione  orizzontale  del  potere  di mercato detenuto nei
servizi  di  accesso voce - "Telecom Italia dal 2002 offre ai clienti
che  utilizzano  il  proprio  servizio di accesso, minuti di traffico
gratuito.  Attraverso tale strategia l'operatore ex monopolista ha di
fatto  incrementato  il  price  squeeze  esistente  tra il canone del
servizio  di  accesso  voce  ed  il  costo  del  servizio  di accesso
disaggregato  ed  ha  al  contempo  rafforzato  il  proprio potere di
mercato  sui  servizi di comunicazione riducendo gli incentivi per la
clientela a siglare contratti di CPS";
    c) dominanza sul singolo mercato - "Telecom Italia ha abusato del
potere  di  mercato  detenuto sui servizi di accesso voce per imporre
condizioni contrattuali discriminatorie nei confronti degli operatori
alternativi  e dei consumatori finali. In particolare all'interno del
procedimento  A/351  e'  emerso  con  chiarezza  come  Telecom Italia
vincolasse  le  proprie  offerte  alla  sottoscrizione  da  parte del
cliente  finali  di  clausole  contrattuali vincolanti, punitive o di
esclusiva.  In  secondo  luogo,  sempre  all'interno del procedimento
A/351  e'  emersa  l'abitudine  di  Telecom  Italia  di praticare per
servizi  omologhi  prezzi notevolmente differenti (discriminazione di
prezzo)   nel   caso   di  propri  clienti  contattati  da  operatori
alternativi o nei confronti dei clienti di altri operatori".

   147. Sempre con riferimento all'assetto concorrenziale dei mercati
in   esame,   Fastweb   imputa   all'operatore   storico  i  seguenti
comportamenti anticompetitivi:
    a)  Telecom  Italia ostacolerebbe l'attivazione e la gestione dei
clienti  multisede  e  multitecnologia  degli OLO in quanto essa, per
alcune  tipologie di servizi (es. ISDN), non rende disponibile alcuna
attivita'  di coordinamento e programmazione, e, nei casi in cui pure
sia presente un'offerta wholesale, la stessa e' a titolo oneroso;
    b) Telecom Italia renderebbe difficoltosa la gestione delle linee
ISDN  di back up richieste dai clienti affari degli OLO, laddove tali
linee  sono  acquisibili  e gestibili unicamente tramite la divisione
retail  di  Telecom Italia causando notevoli ritardi nell'attivazione
(l'ordinativo  deve  necessariamente  essere  effettuato  dal singolo
cliente e non dall'OLO) e disservizi alla clientela;
    c)  le  divisioni  commerciali  di  Telecom  Italia  attuerebbero
un'incessante  attivita' di win back, utilizzando abusivamente i dati
in possesso della divisione wholesale.


   Valutazione dell'Autorita'

   148. L'Autorita' ha esaminato l'assetto concorrenziale dei mercati
in  esame  e  quindi  i  comportamenti  che un operatore in posizione
dominante  avrebbe  modo di porre in essere. In particolare, in linea
con  quanto  sostenuto dalla Commissione europea, l'Autorita' ritiene
che  la  regolamentazione  ex-ante deve basarsi sia su considerazioni
prospettiche  sia  sui  comportamenti  assunti  dagli  operatori  nel
passato.  Le  risposte  pervenute  dagli  operatori portano ulteriore
sostegno   all'impostazione   dell'Autorita',  evidenziando  passati,
presenti  ed  eventuali futuri comportamenti anticoncorrenziali posti
in essere da Telecom Italia.

   149.   L'obiettivo  dell'Autorita'  e'  quello  di  anticipare  la
manifestazione  di  un  particolare  problema  competitivo attraverso
l'analisi  degli  incentivi detenuti dall'operatore che dispone di un
significativo  potere  di mercato e di individuare, di conseguenza, i
rimedi  piu'  appropriati.  L'Autorita',  cosi'  facendo,  acquisisce
elementi  importanti  per  valutare  la  proporzionalita'  dei rimedi
imposti e massimizzare l'efficacia dell'intervento regolamentare.

   150.   In  particolare,  sono  emersi  evidenti  i  legami  tra  i
comportamenti  posti  in  essere  dall'incumbent  o che comunque tale
operatore potrebbe in futuro praticare e la sua posizione nei mercati
oggetto  della  presente analisi, nonche' quella nei mercati a monte,
ed in particolare nell'accesso alla rete fissa di telecomunicazioni.

   151.  L'Autorita' nel definire puntualmente i rimedi regolamentari
che  massimizzano  il benessere sociale terra' quindi in debito conto
di tali circostanze.


   3.3. VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI
ALL'INGROSSO

   152.  In  assenza  di  intervento  regolamentare,  la posizione di
significativo  potere  di  mercato  detenuta  da  Telecom  Italia nei
mercati  dell'accesso all'ingrosso, in virtu' del possesso dell'unica
rete   di   accesso   presente   sull'intero   territorio  nazionale,
consentirebbe alla medesima societa' di attuare politiche commerciali
volte  a  rafforzare  il potere detenuto nei mercati al dettaglio. In
particolare,  l'operatore  dominante  avrebbe  interesse  a  impedire
l'accesso  di  altri  operatori  alla  rete e a preservare le rendite
generate  non  solo  nel  mercato  dell'accesso destinato agli utenti
finali,  ma  anche  in  quelli  dei  servizi  a  traffico. Al fine di
neutralizzare  tali  comportamenti  anticompetitivi  e  di ridurre le
barriere   all'ingresso  nel  mercato  dell'accesso,  l'Autorita'  ha
obbligato    Telecom   Italia,   nell'ambito   del   vecchio   quadro
regolamentare, a consentire l'accesso disaggregato alla rete locale e
forme di accesso indiretto, ovverosia la selezione e preselezione del
vettore.

   153.  La  regolamentazione  dell'accesso  disaggregato  alla  rete
locale  e' in corso di revisione nell'ambito delle analisi di mercato
condotte ai sensi del nuovo quadro regolamentare. In data 18/01/2005,
l'Autorita'  ha  pubblicato  sul  sito  web la consultazione pubblica
sulla   identificazione   ed   analisi   del   mercato   dell'accesso
disaggregato  all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso condiviso) alle
reti  e  sotto  reti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a
banda   larga   e   vocali,  sulla  valutazione  di  sussistenza  del
significativo  potere  di mercato per le imprese ivi operanti e sugli
obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono
di  un  tale  potere  (mercato  n.  11  fra quelli identificati dalla
Raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi
della Commissione europea). All'esito di tale analisi, l'Autorita' ha
espresso l'orientamento di notificare nuovamente Telecom Italia quale
operatore  con  significativo  potere  di  mercato  e  di mantenere i
principali  obblighi  imposti  all'operatore  storico nell'ambito del
vecchio quadro regolamentare.

   154.  La  valutazione  degli  strumenti  normativi predisposti per
l'accesso  disaggregato  alla  rete  locale  e'  positiva.  L'offerta
commerciale  di  Telecom Italia relativa al servizio di unbundling e'
disponibile  nel  mercato  italiano  dall'inizio del 2002. Da allora,
fino al giugno 2004, Telecom Italia ha predisposto e consegnato oltre
1000 siti, la copertura potenziale del servizio ha raggiunto circa il
25%  della  popolazione,  e  gli  operatori new comer hanno acquisito
697.530  linee,  pari al 2,62% delle linee complessivamente attive in
Italia.  Nell'Unione  europea,  l'unico  paese  che osserva un numero
maggiore  di linee cedute in unbundling e' la Germania, con 1.627.846
linee  (pari  al  4,34% delle linee totali), ma va considerato che il
servizio e' disponibile dal 1998.

   155.    Tuttavia,    nonostante   la   diffusione   del   servizio
dell'unbundling,   il   mercato  dell'accesso  in  Italia  e'  ancora
fortemente  concentrato.  Telecom  Italia  deteneva,  a fine 2003, il
controllo  del  98%  delle  linee  residenziali  e il 96% delle linee
affari complessivamente attive in Italia.

   156.  Tali  risultati  sono  spiegabili  alla  luce  del fatto che
l'accesso   disaggregato   alla  rete  locale  richiede  un  adeguato
intervallo   temporale   per   dispiegare   pienamente   gli  effetti
pro-competitivi   e  consentire  agli  operatori  nuovi  entranti  la
possibilita'  di  erodere sostanziali quote di mercato all'incumbent.
Inoltre,  il  modello di concorrenza basato sull'unbundling del local
loop  implica  considerevoli  investimenti  fissi  (parte  dei  quali
rappresentano   dei  costi  irrecuperabili  in  caso  di  uscita  dal
mercato),   che  rendono  maggiore,  ceteris  paribus,  il  grado  di
incertezza   e   la  rischiosita'  delle  attivita'  degli  operatori
alternativi. Peraltro, a livello europeo, va considerato che, sebbene
i  servizi  di  accesso disaggregato della rete metallica siano stati
introdotti  come  misura  pro-competitiva  nei  mercati  dei  servizi
vocali,  in  seguito,  tale misura e' stata utilizzata principalmente
come  leva  per  stimolare  la concorrenza nel mercato dei servizi di
trasmissione dati a larga banda.

   157.  Pertanto,  l'accesso  disaggregato  alla  rete  locale,  pur
rappresentando un utile strumento regolamentare, non e' sufficiente a
consentire,  nel  breve  periodo, un sostanziale accesso alla rete da
parte  degli  operatori alternativi e a promuovere la concorrenza nei
mercati dei servizi di accesso destinati agli utenti finali.

   158. L'altro strumento utilizzato dall'Autorita' per regolamentare
i  mercati relativi alla fornitura all'ingrosso di servizi sulle reti
telefoniche   pubbliche  in  postazione  fissa  e'  costituito  dagli
obblighi  in  materia  di  accesso  indiretto, ovverosia l'offerta di
servizi  di selezione e preselezione del vettore (Carrier selection -
CS  - e Carrier pre-selection - CPS). Tali forme di accesso mettono a
disposizione di un operatore alternativo a Telecom Italia un servizio
di  interconnessione  che  include  le funzionalita' ed i segmenti di
rete  pubblica commutata necessari per la prima parte della chiamata.
A  fine  2003,  3.700.000  utenti  hanno  stipulato  un  contratto di
preselezione   del   vettore   con   un  operatore  alternativo  e  i
sottoscrittori di un contratto di selezione superavano gli 8 milioni,
prova  di  un  indubbio  successo  della  regolamentazione specifica.
Tuttavia,  la  CS  e  la CPS, che l'Autorita' e' tenuta a imporre, ai
sensi  dell'art.  69  del  Codice, anche nell'ambito del nuovo quadro
regolamentare,  costituiscono  degli obblighi a livello wholesale che
indirizzano  specifici  problemi competitivi nei mercati al dettaglio
dei  servizi  telefonici  (locali, nazionali e internazionali) mentre
non incidono direttamente sui servizi di accesso e sul relativo grado
di competizione.

   159.  In  sintesi,  l'Autorita'  valuta  positivamente i risultati
ottenuti  dai  singoli  strumenti regolamentari (accesso disaggregato
alla  rete locale e selezione e preselezione del vettore) vigenti nei
mercati  all'ingrosso  relativi  alla fornitura di servizi di accesso
sulle  reti  telefoniche  pubbliche  in  postazione  fissa,  tuttavia
ritiene  che  tali  misure  non  siano sufficienti a neutralizzare il
potere  di  mercato  detenuto  da  Telecom Italia nella fornitura dei
servizi  di  accesso  destinati  agli utenti finali e a promuovere un
mercato dell'accesso al dettaglio aperto e competitivo.



   5.  L'Autorita'  ritiene  che  i  rimedi  in  vigore  nei  mercati
all'ingrosso   siano   necessari   ma  insufficienti  per  assicurare
condizioni  concorrenziali  nei mercati dell'accesso al dettaglio. Si
condivide tale valutazione?


   Osservazioni degli operatori

   160.  Telecom Italia ha risposto alle domande n. 5 e n. 6 in forma
congiunta, sostenendo quanto segue:
    a)  i  rimedi in vigore nei mercati all'ingrosso e gli interventi
straordinari  per  lo  sviluppo del mercato attuati da Telecom Italia
sono  sufficienti  per  assicurare  lo sviluppo della concorrenza nei
mercati  a  valle  dell'accesso al dettaglio: i vigenti provvedimenti
regolamentari  sul  mercato wholesale, in termini di servizi, prezzi,
SLA  e  penali, sono atti a garantire ad un operatore nuovo entrante,
che  voglia  dotarsi  di una propria infrastruttura di rete, di poter
operare con successo sul mercato dell'accesso.
    b)  "la  doppia  regolamentazione,  all'ingrosso  e al dettaglio,
porta  ad  una  distorsione di mercato in cui la regolamentazione sul
mercato  retail  dell'accesso,  di  fatto, impone i prezzi anche alla
generalita'  degli operatori che operano nel mercato". Telecom Italia
prosegue nella valutazione ricordando che "la stessa Autorita', nella
delibera  n. 3/03/CIR aveva evidenziato che la scarsa contendibilita'
del  mercato  dell'accesso  dipendeva  sia  dalla struttura dei costi
degli  OLO  sia  dai  prezzi  retail non sufficientemente elevati (in
grado  di garantire ritorni sugli investimenti giudicati appetibili).
Tuttavia,  i  prezzi al dettaglio non sono fissati da Telecom Italia,
ma  soggetti  ad  un  meccanismo di price cap, confermato e inasprito
dalla   presente   delibera".  L'operatore  storico  sostiene  dunque
l'eliminazione del doppio livello di regolamentazione. Tale passaggio
produrrebbe il benefico effetto di rendere i mercati al dettaglio per
i servizi di accesso piu' contendibili.

   161.  Gli  altri  operatori intervenuti condividono l'orientamento
dell'Autorita'   secondo   cui   i   rimedi  in  vigore  nei  mercati
all'ingrosso   siano  necessari,  ma  allo  stato  insufficienti  per
assicurare  condizioni  concorrenziali  nei  mercati  dell'accesso al
dettaglio.  Le posizioni degli operatori alternativi all'incumbent si
differenziano  tra  loro  nella  modulazione, tra livello wholesale e
retail, dei rimedi necessari per assicurare condizioni concorrenziali
nei mercati dell'accesso al dettaglio, come esposto nella domanda 6.


   Valutazione dell'Autorita'

   162.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della direttiva Servizio
Universale  ed  articolo  67,  comma  1,  del  Codice,  in  relazione
all'applicazione di obblighi regolamentari nei mercati destinati agli
utenti  finali,  l'introduzione  di  obblighi a livello di servizi al
dettaglio  puo'  essere definita ove gli obblighi imposti sui mercati
all'ingrosso  non  siano  ritenuti sufficienti al conseguimento degli
obiettivi del nuovo quadro.

   163.  Per  quanto  concerne  questi ultimi, la regolamentazione in
materia  di  accesso  alla  rete telefonica, e segnatamente l'accesso
disaggregato  alla rete metallica, e' in vigore da quasi quattro anni
e  il  servizio  e' effettivamente fornito da tre anni (a partire dal
settembre  2002);  nel  corso di questo periodo il numero di linee di
accesso  gestite  direttamente dall'operatore incumbent e' lentamente
diminuito  (cfr. dati sulle quote di mercato riportati nel capitolo 3
-  Valutazione  del  significativo  potere di mercato). Tuttavia allo
stato  attuale  il  75%  della  popolazione  italiana  e il 70% delle
imprese nazionali (cfr. figura 2 e figura 3) non dispongono ancora di
infrastrutture  di  accesso  alternative a quella di Telecom Italia e
non  possono  quindi usufruire di servizi di accesso forniti su linee
di  accesso  acquisite  in  modalita'  unbundling.  La  posizione  di
dominanza  detenuta da Telecom Italia presenta dunque caratteristiche
di  stabilita';  cio'  in  conseguenza  delle  menzionate difficolta'
tecniche  ed  economiche che gli operatori concorrenti incontrano nel
duplicare le infrastrutture di rete di Telecom Italia.

   164.   Di   conseguenza,  nel  confermare  la  necessita'  di  una
regolamentazione  dei  servizi  di  accesso all'ingrosso, l'Autorita'
ritiene  altresi'  che,  allo  stato,  tali  misure regolamentari non
riescono,  da  sole,  a  liberalizzare  completamente la fornitura di
servizi  di telecomunicazioni fisse agli utenti; da un lato, esse non
prevengono  l'applicazione  di  prezzi,  nell'accesso, eccessivamente
gravosi  per  la  clientela  finale  e,  dall'altro,  non  riescono a
stimolare sufficientemente l'ingresso di concorrenti in tale segmento
di attivita'.

   165.  In tal senso, l'Autorita' ritiene necessario il mantenimento
del  meccanismo  di price cap nei mercati retail dell'accesso; questo
e'  realizzato  con  il  duplice obiettivo di promuovere l'efficienza
allocativa  e  di stimolare l'efficienza produttiva dell'operatore in
posizione dominante.

   166.  In  conclusione, l'Autorita' non concorda con le valutazioni
di   Telecom   Italia  in  merito  all'opportunita'  di  superare  la
regolamentazione  del  mercato  retail  rimuovendo  il meccanismo del
price cap. Visti gli assetti concorrenziali dei mercati dell'accesso,
si  ritiene di dover intervenire simultaneamente a livello wholesale,
per   promuovere  ulteriormente  l'apertura  della  rete  di  accesso
all'utilizzo  di  altri  operatori (e sviluppare cosi' la concorrenza
tra  operatori), e a livello retail, per garantire il controllo delle
condizioni  economiche  e  tecniche  imposte dall'operatore dominante
agli   utenti   finali  (cosi'  da  salvaguardare  il  benessere  del
consumatore).

   167.  Constatato  che  i  rimedi  nei  mercati  all'ingrosso  sono
necessari  ma  insufficienti  ad assicurare condizioni concorrenziali
nei  mercati  dell'accesso  al dettaglio, l'Autorita' puo' percorrere
diverse  strade  per  promuovere  l'apertura  della  rete  di accesso
all'utilizzo   di   altri   operatori  e  controllare  le  condizioni
economiche  e  tecniche  imposte dall'operatore dominante agli utenti
finali:  imporre ulteriori obblighi al livello wholesale, ricorrere a
forme  di  regolamentazione dei mercati retail oppure prescrivere una
combinazione di obblighi a livello wholesale e a livello retail.

   168. In assenza di intervento regolamentare, i potenziali problemi
concorrenziali  che  potrebbero derivare dalla posizione di dominanza
detenuta da Telecom Italia simultaneamente nel mercato dei servizi di
accesso   forniti  all'ingrosso  e  al  dettaglio  attengono  all'uso
esclusivo  della  rete  e dall'imposizione di prezzi sproporzionati e
non  commisurati  ai  costi.  Pertanto, il regolatore deve promuovere
l'apertura della rete di accesso all'utilizzo di altri operatori e il
controllo    delle   condizioni   economiche   e   tecniche   imposte
dall'operatore dominante agli utenti finali.

   169. Alla luce della duplice natura dei problemi concorrenziali e,
conseguentemente,   degli   obiettivi,  ovverosia  corretta  gestione
dell'accesso  alla  rete  e  gestione  del  potere  di  mercato nella
fornitura  dei  servizi  al dettaglio, sembra opportuno indirizzare i
meccanismi  concorrenziali  utilizzando contemporaneamente obblighi a
livello  wholesale e a livello retail. In questo modo, l'obiettivo di
apertura  della rete all'ingresso di altri operatori sara' perseguito
con strumenti a tutela degli operatori alternativi e il controllo del
potere di mercato detenuto da Telecom Italia nel mercato dell'accesso
al  dettaglio  sara' disciplinato con strumenti a tutela degli utenti
finali.  In  sintesi,  ciascun  obiettivo  verra'  perseguito con uno
specifico strumento regolamentare.

   170.  Peraltro,  nel  momento  in cui i rimedi vigenti nei mercati
all'ingrosso   sono   considerati   necessari   ma   insufficienti  e
simultaneamente  viene  constatata  la  necessita'  di  indirizzare i
problemi  concorrenziali  relativi all'accesso alla rete con obblighi
di  natura  wholesale,  ne  deriva  la  necessita' di ricercare delle
ulteriori  misure volte a consentire l'utilizzo della rete di Telecom
Italia ad altri operatori.

   171. Pertanto, l'Autorita' considera opportuno mantenere il doppio
livello   di   regolamentazione   attualmente   in   vigore,   quello
all'ingrosso  e  quello  al  dettaglio,  e  dal  momento  in  cui  la
regolamentazione  all'ingrosso  risulta  insufficiente, si propone di
individuare   strumenti   addizionali  per  permettere  una  maggiore
apertura  della rete di Telecom Italia. Del resto, si rileva che fino
ad   ora,   sia   in   Italia  sia  negli  altri  paesi  europei,  la
regolamentazione  dei  mercati  dell'accesso  all'ingrosso  e' sempre
stata accompagnata da quella dei mercati destinati agli utenti finali
e i deficit di concorrenza nel mercato dell'accesso all'ingrosso sono
stati  sempre  regolamentati  introducendo addizionali obblighi a tal
livello.



   6.  L'Autorita' considera opportuno mantenere il doppio livello di
regolamentazione   dell'accesso,  quello  all'ingrosso  e  quello  al
dettaglio,  e  dal  momento  in cui la regolamentazione all 'ingrosso
risulta   insufficiente,   si   propone   di   individuare  strumenti
addizionali  per  consentire  l'accesso degli operatori alternativi a
tali   servizi  e  accelerare,  di  conseguenza,  lo  sviluppo  della
concorrenza nel mercato finale. Si condivide tale impostazione?


   Osservazioni degli operatori

   172.  Le osservazioni di Telecom Italia circa il doppio livello di
regolamentazione  sono  gia' state riportate in risposta alla domanda
precedente.   Quanto   agli   operatori   concorrenti,  Fastweb,  nel
condividere  l'orientamento  espresso  dall'Autorita',  indica alcuni
obblighi  di dettaglio in capo a Telecom Italia che una volta imposti
sarebbero in grado di agevolare l'accesso degli operatori alternativi
ai servizi di accesso all'ingrosso, imprimendo cosi' un'accelerazione
allo sviluppo della concorrenza nel mercato finale:
    - nell'ambito  della  fornitura dei collegamenti wholesale per la
clientela  finale  OLO,  l'obbligo  di  garantire "il coordinamento a
titolo  gratuito  per  i  clienti multisede e multitecnologia OLO con
riferimento  alle  attivita' di provisioning, gestione e fatturazione
di tale tipologia di clientela, per tutte le modalita' di attivazione
e per qualsiasi tecnologia utilizzata";
    - l'obbligo  di  fornitura  agli  OLO  dei  collegamenti  ISDN in
modalita'    wholesale    a    titolo    gratuito   con   riferimento
all'attivazione,  gestione  guasti  e  fatturazione,  rimovendo,  nel
contempo, gli attuali vincoli contrattuali
    - il  divieto  di  svolgere  alcuna  forma  di  win  back  per un
determinato periodo di tempo (almeno 6 mesi).

   173.  Eutelia,  Tiscali e Wind condividono l'orientamento espresso
dall'Autorita'   e  sottolineano  che  i  nuovi  obblighi  a  livello
wholesale   andrebbero   imposti  dall'Autorita'  "con  l'intento  di
promuovere  ed incentivare proprio lo sviluppo dei servizi di accesso
disaggregato  in  quanto una reale contendibilita' del mercato finale
dei  servizi  di accesso puo' essere perseguita unicamente attraverso
l'utilizzo  di  tali  servizi  all'ingrosso".  Inoltre,  le  societa'
riterrebbero  inappropriato e non giustificato, anche qualora fossero
introdotti   nuovi   e  piu'  stringenti  obblighi  all'ingrosso,  un
arretramento della regolazione dai mercati al dettaglio.


   Valutazione dell'Autorita'

   174.  Nella risposta alla domanda posta in consultazione pubblica,
Fastweb  individua  alcuni  strumenti  regolamentari  addizionali che
potrebbero essere introdotti per facilitare l'accesso degli operatori
alternativi   alle   reti  di  Telecom  Italia,  e,  di  conseguenza,
accelerare   lo   sviluppo  della  concorrenza  nel  mercato  finale.
L'Autorita'  osserva  che  le  misure  proposte  nei  punti  a)  e b)
inciderebbero  prevalentemente  sul mercato dell'accesso disaggregato
alla  rete  telefonica pubblica dell'operatore storico. In tal senso,
gli  obblighi  individuati  da  Fastweb  inciderebbero  su  un  altro
mercato,  peraltro  gia'  oggetto  di  specifiche  e  rigorose misure
regolamentari  (26). Inoltre, l'insieme delle misure proposte avrebbe
un impatto limitato considerata la natura del problema concorrenziale
individuato  e  pertanto  potrebbe  risultare  non  proporzionato, in
quanto insufficiente a rimuovere gli ostacoli alla concorrenza.

   175.  Stante  quanto  rilevato alla domanda precedente - ossia che
l'attuale  regolamentazione  wholesale  dei  servizi  di  accesso sia
necessaria  ma  non sufficiente, almeno nell'orizzonte di riferimento
della  presente  analisi,  a  liberalizzare  i  servizi  di accesso -
l'Autorita',  cosi'  come  realizzato  dalla  gran  parte delle altre
autorita'  nazionali,  ritiene  necessario imporre ulteriori obblighi
per i servizi all'ingrosso.


   3.4. LA PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DELL'ACCESSO ALLA
RETE   TELEFONICA   PUBBLICA   IN   POSTAZIONE   FISSA,  PER  CLIENTI
RESIDENZIALI E PER CLIENTI NON RESIDENZIALI.

   176.  Le  caratteristiche  strutturali  delle  reti  di accesso in
postazione  fissa  e  la posizione di dominanza riscontrata in capo a
Telecom  Italia  nel  mercato  dei  servizi  di  accesso al dettaglio
richiedono  la  predisposizione di un quadro regolamentare articolato
su  due  livelli:  nel  primo,  si  regolano  le modalita' di accesso
all'infrastruttura da parte degli operatori alternativi e nel secondo
si  pongono  le condizioni per attivare forme di controllo del potere
detenuto  dall'operatore nel mercato destinato agli utenti finali. In
altre  parole,  la  regolamentazione si confronta, da un lato, con la
gestione  dell'accesso degli operatori alternativi all'infrastruttura
dell'operatore  dominante,  e,  dall'altro,  con  il  controllo delle
condizioni  economiche  e  tecniche  relative  ai  servizi di accesso
destinati  agli  utenti finali. La regolamentazione deve rispondere a
una  logica  unitaria che assicuri il controllo del potere di mercato
del   proprietario   della  rete,  l'adozione  di  strumenti  atti  a
incentivare    l'uso   efficiente   delle   risorse   e   l'effettiva
realizzazione di meccanismi concorrenziali nel mercato finale.

   177. A tal fine, l'Autorita' ritiene opportuno integrare il novero
dei  rimedi  regolamentari  a  livello  wholesale  individuati  dalle
direttive  comunitarie  e richiamati al precedente paragrafo 4.3, con
l'obbligo di fornire il servizio di rivendita del canone all'ingrosso
a  condizioni prestabilite, al fine di promuovere l'accesso alla rete
di operatori alternativi, e di mantenere, a livello retail, il regime
di  price  cap,  con  le  modifiche  di seguito descritte, al fine di
evitare l'applicazione di prezzi eccessivi.

   178. Prima di esaminare le diverse motivazioni e di specificare il
dettaglio   degli  obblighi  proposti,  appare  utile  illustrare  le
motivazioni che hanno condotto l'Autorita' (secondo una ricostruzione
seguita   peraltro  anche  da  altre  Autorita'  di  regolamentazione
europee),  a  proporre  la introduzione dell'obbligo di fornitura del
servizio  di  rivendita  del  canone  all'ingrosso  nell'ambito della
presente   analisi  e  non  nell'ambito  dei  rimedi  individuati  in
relazione  al mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (mercato
n.  11  della raccomandazione UE sui mercati rilevanti). Al riguardo,
si rileva che il servizio di rivendita del canone all'ingrosso e' uno
strumento  che,  attraverso  l'apertura  della rete di Telecom Italia
all'ingresso  di  altri  operatori  di  telecomunicazioni  si risolve
sostanzialmente  nell'obbligo  per  la  medesima  Telecom  Italia  di
predisporre  la  fornitura di un servizio di accesso all'ingrosso del
tutto   nuovo,   in   quanto   non  previsto  nel  precedente  regime
regolamentare  ONP  (Open  Network  Provision)  e  si  pone  come  un
ulteriore  mezzo  per  la promozione dello sviluppo della concorrenza
nel  mercato  dei  servizi  di  accesso  agli  utenti finali. Esso e'
pertanto uno strumento che, agendo a livello di servizi all'ingrosso,
indirizza  un  tipico  problema concorrenziale (l'uso esclusivo della
propria  rete  da  parte  dell'operatore  dominante)  riscontrato nei
mercati al dettaglio oggetto della presente analisi.

   179.  Cio'  detto,  l'analisi  del  mercato  relativo  all'accesso
disaggregato  alla  rete  locale  non  e' sembrata la sede idonea per
l'eventuale  introduzione  dell'obbligo  di fornitura del servizio di
rivendita  del  canone  all'ingrosso;  la  definizione  puntuale  del
mercato  n.  11 fornita dalla citata Raccomandazione infatti riporta,
anche attraverso l'esplicito richiamo al Regolamento CE n. 2887/2000,
ad obblighi regolamentari gia' esistenti e dettagliatamente descritti
nel  precedente regime regolamentare ONP e profondamente divergenti -
sia  per  quanto concerne gli elementi di rete ed i servizi ancillari
coinvolti,  sia  per  quanto concerne le modalita' di definizione dei
prezzi  -  rispetto  all'eventuale  regime  regolamentare  del  nuovo
servizio all'ingrosso.

   180.  In  ossequio  al  "principio di proporzionalita'", in cui e'
richiesto   che   ciascun  obbligo  sia  basato  sulla  natura  della
restrizione  della concorrenza accertata e sia giustificato alla luce
degli  obiettivi  fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare,
l'Autorita'  ha  quindi ritenuto opportuno considerare l'introduzione
di tale obbligo nell'analisi dei mercati 1 e 2.

   181.  E' il caso di ricordare, al riguardo, le indicazioni fornite
dal nuovo quadro (articoli 16 e 17, comma 1, della direttiva Servizio
Universale  ed  articolo  67,  comma  1,  del  Codice)  in  relazione
all'applicazione  di obblighi regolamentari sui mercati riconducibili
ai  servizi  di  accesso  ed uso della rete telefonica pubblica fissa
(ivi  compresi  quindi i mercati in esame); tali norme dispongono che
l'introduzione  di  obblighi a livello di servizi al dettaglio potra'
essere  definita  soltanto  ove  gli  obblighi  imposti  sui  mercati
all'ingrosso  non  siano  ritenuti sufficienti al conseguimento degli
obiettivi del nuovo quadro.

   182.   Assunta   quindi   la  proposta  di  imporre  (rectius,  di
confermare)  gli obblighi a livello wholesale descritti nei documenti
di  consultazione  pubblica  relativi  ai  mercati  8, 9, 10 e 11, in
occasione  dell'analisi di mercato relative ai mercati 1 e 2 si rende
necessario, preliminarmente alla conferma (ovvero alla integrazione o
alla  rimozione) degli obblighi regolamentari a livello di servizi al
dettaglio,  verificare  se  la  introduzione  di  ulteriori  rimedi a
livello  wholesale possa ritenersi sufficiente a risolvere i problemi
concorrenziali sopra richiamati.

   183.  L'articolo  17,  comma  1,  lett.  b)  (art. 67 comma 1, del
codice),  e'  ancora  piu'  chiaro  nell'individuare  negli  obblighi
previsti  dalla direttiva 2002/19 (direttiva accesso), la valutazione
propedeutica  da effettuare in relazione alla declinazione dei rimedi
regolamentari al dettaglio.

   184.  In  base a tali considerazioni, l'Autorita' ritiene di dover
procedere  alla proposta di introduzione del servizio all'ingrosso di
rivendita del canone in occasione della presente analisi.



   LIVELLO WHOLESALE


   3.4.1.  Obblighi  in  materia  di  accesso e di uso di determinate
risorse

   185. Un significativo problema competitivo nei mercati dei servizi
di  accesso  alla  rete  telefonica pubblica in postazione fissa, per
clienti  residenziali  e  per clienti non residenziali, e' costituito
dalla  presenza  di elevate barriere all'ingresso di nuovi operatori.
Tali barriere derivano dalla presenza di costi irrecuperabili in caso
di   uscita  dal  mercato,  di  economie  di  scala  e  di  densita'.
L'Autorita',  in  linea  con  quanto  espresso  da altre autorita' di
regolamentazione  nazionali  e  sopranazionali, dagli operatori e dai
tecnici,  ritiene  che  nel  breve  periodo  non  sia  economicamente
ipotizzabile la duplicazione delle reti di accesso. La costruzione di
una nuova rete metallica di accesso e' improbabile, anche a fronte di
un  significativo  e non temporaneo aumento del prezzo dei servizi di
accesso disaggregato, per via degli onerosi costi fissi iniziali. Non
sarebbe  economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano
nel  mercato  duplicare  integralmente  ed  entro  tempi  accettabili
l'infrastruttura metallica di accesso locale dell'operatore esistente
(27).  Semmai,  gli operatori meno infrastrutturati potrebbero essere
interessati  nella  costruzione di una nuova rete di accesso in fibra
ottica,  tuttavia  l'installazione  di  una  nuova  rete su una parte
significativa  del territorio italiano richiederebbe un considerevole
lasso  di  tempo  e pertanto non modificherebbe l'assetto competitivo
del  mercato  in esame nell'intervallo temporale di riferimento della
presente analisi (28).

   186.  L'operatore dominante, consapevole dell'esistenza di elevate
barriere  all'ingresso  nel  mercato, avrebbe dunque la convenienza a
negare l'accesso di altri operatori alla rete e ai fattori produttivi
collegati  o,  in subordine, avrebbe l'interesse a definire termini e
condizioni  contrattuali di fornitura irragionevoli, tali da tradursi
in un sostanziale rifiuto a fornire detti input. L'Autorita', al fine
di  consentire  l'accesso  e  l'utilizzo,  da  parte  degli operatori
alternativi,  della rete di accesso di Telecom Italia e di promuovere
un  mercato  aperto  e competitivo per i servizi di accesso destinati
agli  utenti  finali,  ha  considerato  l'introduzione,  in  aggiunta
all'obbligo  di fornire il servizio di accesso disaggregato alla rete
locale,  del  servizio  di  rivendita  del canone all'ingrosso (WLR -
Wholesale line rental), ovvero l'offerta di linee di accesso da parte
dell'operatore proprietario della rete agli operatori concorrenti.

   187.  L'WLR  consentirebbe  l'entrata  nel mercato dell'accesso al
dettaglio  di  nuovi  operatori  senza  che quest'ultimi realizzino i
considerevoli  investimenti necessari per l'unbundling e con un grado
di   rischio   relativamente   contenuto.   L'introduzione   dell'WLR
produrrebbe  diversi  benefici  per  gli  utenti  finali  e  per  gli
operatori  meno  infrastrutturati.  In  primo luogo, il benessere dei
consumatori  sarebbe  positivamente influenzato dall'incremento nella
scelta  degli  operatori  presso  cui  acquistare  i  servizi.  A tal
riguardo  si  nota che, al momento, gli utenti scelgono, di fatto tra
tre  operatori  alternativi:  il 99% delle linee cedute in unbundling
sono  nella  disponibilita'  di Wind s.p.a., Fastweb s.p.a. e Albacom
s.p.a.,   e   quest'ultimo   ha   predisposto   offerte   commerciali
esclusivamente   per   il   mercato   dell'accesso  dei  clienti  non
residenziali.

   188.  Molti  utenti  finali avrebbero anche modo di conseguire dei
risparmi  nei costi di transazione: gli utenti che hanno stipulato un
contratto con gli operatori concorrenti per la fornitura del servizio
di  CPS  (e  CS)  continuano  ad  acquistare  i servizi di accesso da
Telecom  Italia  e  pagano  due  bollette  (quella di Telecom Italia,
relativa  al canone, e quella dell'operatore alternativo, relativa ai
servizi di traffico) generando una duplicazione dei costi transattivi
(29). La valutazione dell'importanza della fatturazione congiunta dei
servizi di accesso e di traffico nelle scelte di consumo degli utenti
finali   (c.d.   one-stop-shopping)   e'   stata  oggetto  di  studio
nell'indagine  di  mercato  svolta dall'Autorita' nel 2003. L'instant
survey   ha  rilevato  che  "ricevere  e  pagare  un'unica  bolletta,
utilizzando  operatori diversi per la linea telefonica e il traffico"
e'  abbastanza  o  molto importante, rispettivamente, per il 21% e il
37,5%.  Inoltre, il campione intervistato ha dichiarato che "ricevere
e  pagare  un'unica  bolletta,  utilizzando  operatori diversi per la
linea  telefonica, il traffico e i servizi Internet (ADSL o meno)" e'
abbastanza  o  molto  importante,  rispettivamente, per il 20,8% e il
33,9%.  Infine,  il  54,4%  degli intervistati ha dichiarato che "non
cambio  operatore  perche'  dovrei  comunque  continuare a pagare due
bollette: per il canone Telecom e per le telefonate (con l'altro)".

   189.  La  possibilita'  di  fatturare  i  servizi  di accesso e di
traffico  rappresenterebbe  un vantaggio non solo per il consumatore,
ma   anche   per   gli   operatori  concorrenti  di  Telecom  Italia.
Innanzitutto,  l'operatore  che dispone sia dell'WLR che della CS/CPS
assumerebbe  il  controllo dell'intera filiera produttiva. In secondo
luogo,  la bolletta unica permetterebbe all'operatore di stabilizzare
il  rapporto  contrattuale  con  il  cliente (c.d. fidelizzazione del
cliente) e di diminuire i tassi di defezione (c.d. churn rate).

   190.  Il  principale  problema  legato  all'introduzione  dell'WLR
deriva   dall'impatto   di   tale   misura   sugli   incentivi,  dati
all'operatore  incumbent  e  agli  operatori  new corner, a investire
nella  manutenzione  delle  infrastrutture  di  accesso  esistenti  e
nell'installazione  di  reti basate sull'unbundling. Gli investimenti
degli   operatori   dipenderanno   dai  prezzi  assoluti  e  relativi
dell'accesso disaggregato alla rete locale, del servizio di rivendita
del canone all'ingrosso e del canone per gli utenti finali. Tuttavia,
l'esistenza  di  queste  difficolta' induce il regolatore non tanto a
precludere la fornitura del servizio di WLR, ma a definire un sistema
dei  prezzi  bilanciato:  il  livello  del prezzo di ciascun servizio
dovra'  essere  fissato  in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di
promuovere   la   concorrenza   tra   reti   (che  richiede  un  alto
differenziale  tra  i  prezzi  del  WLR e dell'ULL) e di stimolare la
competizione  nei  servizi  (che richiede un alto differenziale tra i
prezzi del canone e dell'WLR).

   191.  Peraltro,  il  servizio di rivendita del canone all'ingrosso
non   deve   essere   considerato   in  contrapposizione  all'accesso
disaggregato  alla  rete  locale,  ma  piuttosto  come  un  passaggio
propedeutico  (intermedio). Infatti, l'operatore alternativo potrebbe
investire  nell'WLR  per  costituire  una  base  di  clienti,  in  un
ragionevole  lasso  di  tempo  e con un grado di rischio contenuto, e
successivamente,  forte  della  presenza  nel mercato dell'accesso al
dettaglio,  in  infrastrutture  per  l'unbundling. E' bene notare che
l'operatore  nuovo entrante, una volta costituita la base di clienti,
manterrebbe  l'incentivo  a investire in nuove infrastrutture poiche'
il controllo diretto della rete consente di sviluppare una pluralita'
di  offerte  commerciali  sia  per  i  servizi tradizionali che per i
servizi  innovativi,  sia  per i servizi voce che per quelli dati. In
altre  parole,  l'operatore  che ricorre all'ULL compete non solo sui
prezzi ma anche sulla gamma dei servizi offerti.

   192.  L'wholesale  line  rental  si  configura,  dunque,  come  un
servizio   complementare  all'accesso  in  modalita'  unbundling.  Le
imprese potrebbero decidere un piano degli investimenti basato su due
tempi,  in  cui  dapprima ricorrono all'WLR e successivamente all'ULL
(c.d.   complementarita'   temporale),  oppure  articolato  per  aree
geografiche,   cosi'   da  offrire  servizi  di  accesso  in  ULL  in
determinate   aree   e   1'WLR  nelle  altre  (c.d.  complementarita'
spaziale).  Infine,  le imprese che offrono i servizi di accesso agli
utenti  finali sia in modalita' ULL sia in base all'WLR integrano due
modelli  di  business,  quello  facility-based e quello fondato sulla
concorrenza tra servizi, ampliando cosi' i servizi forniti.

   193.  Infine,  l'Autorita'  osserva  che  l'obbligo  di offrire il
servizio  di  rivendita  del  canone  all'ingrosso convive con quello
dell'unbundling  in  diversi  paesi  europei  (Irlanda,  Regno Unito,
Danimarca).  Inoltre,  altre  autorita'  di  regolamentazione europee
(Anacom  in  Portogallo,  ART  in  Francia,  RTR in Austria, RegTP in
Germania  e  PTS  in  Svezia)  hanno  espresso  l'orientamento, nelle
analisi  di mercato pubblicate di recente nell'ambito del processo di
recepimento del nuovo quadro regolamentare, di introdurre l'WLR.

   194.  L'Autorita',  considerati  tutti  i  profili concorrenziali,
ritiene  opportuno  introdurre  in capo a Telecom Italia l'obbligo di
fornire il servizio di rivendita del canone ali' ingrosso.



   7.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' di introdurre in
capo  a  Telecom Italia l'obbligo di fornire il servizio di rivendita
del canone all 'ingrosso?

   Si  esprima  una valutazione circa la possibilita' di condizionare
l'obbligo  di  fornitura  dell'WLR  al  grado di sviluppo dell'ULL ed
eventualmente  di  limitare  sotto  il profilo temporale la validita'
dell'obbligo.


   Osservazioni degli operatori

   195. Telecom Italia non condivide l'orientamento dell'Autorita' di
introdurre  l'obbligo  di fornire il servizio di rivendita del canone
all'ingrosso     a    condizioni    prestabilite:    "tale    obbligo
comporterebbe,..., il fallimento per via regolamentare dei modelli di
business  basati  sull'accesso diretto al cliente finale, causando un
drastico rallentamento/annullamento dello sviluppo e dell'innovazione
delle  infrastrutture  di  accesso  (con  effetti anche sulla mancata
riduzione del digital divide)". L'introduzione del WLR costituirebbe,
a  parere  dell'operatore incumbent, un disincentivo allo sviluppo di
infrastrutture  alternative  e  all'innovazione dei servizi. Inoltre,
Telecom  Italia  considera discutibili gli effetti pro-competitivi di
tale  misura,  adducendo, inter alia, le seguenti argomentazioni: "e'
improbabile  che  gli  OLO  riescano  effettivamente  a competere sul
pricing  a  meno  che  il  WLR non venga offerto con una riduzione di
prezzo   molto   rilevante   (rendendo,  in  tal  caso,  ancora  meno
profittevoli gli investimenti in infrastrutture alternative) rispetto
al  canone  retail";  considerate  le esperienze in materia dei paesi
europei   che  finora  hanno  imposto  il  WLR,  "non  e'  realistico
ipotizzare   un  aumento  del  numero  degli  operatori  per  effetto
dell'introduzione  del  WLR";  la  c.d.  bolletta  unica,  consentita
dall'introduzione  del  WLR,  "non e' percepita come un beneficio dai
consumatori",  come  si  puo'  dedurre dal caso danese e come risulta
dall'indagine  Doxa  (dicembre  2004)  sui  clienti  (residenziali  e
business) che acquistano il servizio di accesso da Telecom Italia, (i
clienti   che  non  cambierebbero  operatore  a  causa  della  doppia
fatturazione  sono  il 3% nel mercato residenziale e 1,9% nel mercato
business).  Infine, Telecom Italia ha obiettato che l'implementazione
del  WLR  e'  costosa  e  time consuming, nonche' rappresenterebbe un
danno potenziale per lo sviluppo di reti a banda larga.

   196.  Fastweb  condivide le considerazioni espresse dall'Autorita'
in  merito alla persistenza di elevate barriere all'ingresso di nuovi
operatori  nei  mercati oggetto di valutazione, tuttavia, non ritiene
condivisibile   la   proposta  di  introdurre,  quale  nuovo  obbligo
regolamentare  in capo a Telecom Italia, la fornitura del servizio di
rivendita del canone all'ingrosso. La misura proposta e' considerata:
inadeguata  a  promuovere  la  concorrenza nei servizi di accesso, in
quanto    non    consente    un'autonomia   dall'incumbent   ed   una
differenziazione  dell'offerta  e  consentirebbe  solo  l'offerta  di
servizi  di  fonia  tradizionali;  foriera di rilevanti ripercussioni
sulle politiche di infrastrutturazione degli operatori che, nel corso
di  questi  anni,  hanno fondato le proprie strategie di competizione
nei  confronti  dell'operatore  ex monopolista sulla creazione di una
propria  infrastruttura  alternativa. Fastweb conclude sostenendo che
il  servizio di rivendita del canone all'ingrosso non dovrebbe essere
imposto  come  obbligo  in  capo  a Telecom Italia. In subordine, ove
l'Autorita'  valutasse  di  introdurre comunque tale servizio, il WLR
dovrebbe  essere oggetto dei seguenti vincoli: "1. il servizio di WLR
dovrebbe   essere   disponibile   solo   nelle  aree  dove  l'accesso
disaggregato non e' attivo, ovvero dove non e' presente alcun cliente
in  ULL;  2.  nel caso in cui il servizio ULL venisse attivato in una
nuova  centrale  introdurre l'impegno per gli eventuali operatori con
precedenti  clienti  WLR  di  migrare,  entro  6  mesi, gli stessi in
modalita'  ULL;  3.  la  fornitura  del  servizio WLR dovrebbe essere
limitata a due anni."

   197.  Albacom,  Atlanet,  Colt,  Tele2 e Welcome Italia concordano
pienamente  con l'orientamento dell'Autorita' di introdurre in capo a
Telecom  Italia  l'obbligo  di  fornire  il servizio di rivendita del
canone  all'ingrosso e dissentono decisamente riguardo l'eventualita'
di  condizionare  l'obbligo di fornitura del WLR al grado di sviluppo
dell'ULL  ovvero nel tempo. Le societa' sottolineano che un eventuale
condizionamento  dell'obbligo  del WLR alla disponibilita' geografica
dell'ULL  sarebbe in contraddizione con la definizione geografica del
mercato  proposta  dall'Autorita'.  Per  quanto  riguarda l'eventuale
limitazione  temporale  della  validita' dell'obbligo, rammentano che
l'attuale  meccanismo  di analisi dei mercati prevede gia' di per se'
un  limite temporale dei singoli obblighi, in quanto questi rimangono
in  vigore  per  un  periodo  di  18  mesi  salva  la possibilita' di
revisione   e  verifica  in  capo  all'Autorita'  qualora  lo  reputi
necessario.

   198.  Eutelia,  Tiscali e Wind non sono pregiudizialmente contrari
all'introduzione  del  servizio di rivendita del canone all'ingrosso,
ma   solo   nella   misura   in   cui  venga  realmente  implementata
l'affermazione dell'Autorita' per cui "non deve essere considerato in
contrapposizione   all'accesso  disaggregato  alla  rete  locale,  ma
piuttosto come un passaggio propedeutico (intermedio)". Gli operatori
concordano  circa  la necessita', in caso di introduzione del WLR, di
definire  un  sistema  dei  prezzi  bilanciato  tra le varie forme di
accesso  e  che  il  corretto inserimento del WLR, dal punto di vista
degli   incentivi   sul  mercato,  e'  essenzialmente  una  questione
economica.  Nell'accettare  tale impostazione, tuttavia, chiedono che
vengano salvaguardati gli investimenti in unbundling, dal momento che
costituiscono  una  risorsa fondamentale per il Paese. Tale obiettivo
puo'   essere   perseguito  con  diverse  modalita'  alternative:  a)
rimandare    alla    prossima    analisi   di   mercato   l'effettiva
implementazione del WLR, per dar modo all'unbundling di svilupparsi e
di   raggiungere  una  soglia  critica;  b)  ponendo  delle  barriere
geografiche  o  dei  vincoli  di copertura per l'utilizzo del WLR; c)
fissando  condizioni  economiche  per  il  WLR  che  garantiscano  la
replicabilita' rispetto al servizio di ULL.


   Valutazione dell'Autorita'

   199.  L'Autorita'  ritiene  che l'analisi dei mercati dell'accesso
alla  rete  pubblica  per utenti residenziali e non residenziali e la
natura  dei problemi concorrenziali individuati indichino chiaramente
la  necessita' di una integrazione nella regolamentazione dei mercati
in  esame.  In  particolare,  l'analisi  dei mercati ha dimostrato la
necessita'  di  interventi  ulteriori  che  incidano  da subito ed in
maniera   significativa   sulla  posizione  di  dominio  nell'accesso
detenuta  dell'operatore  incumbent,  stimolando  la  concorrenza tra
operatori ed, in ultima istanza, aumentando il benessere sociale.

   200.  L'introduzione  dell'obbligo  di  fornitura  del servizio di
rivendita   del   canone   all'ingrosso   (WLR)  risulta  una  misura
riconosciuta,  a  livello  comunitario,  come idonea ad accelerare la
competizione nei mercati in esame, favorendo l'utilizzo della rete di
accesso di Telecom Italia da parte degli operatori alternativi.

   201. Tuttavia, l'Autorita' nell'indirizzare gli specifici problemi
concorrenziali individuati, ovvero (i) l'assenza di un'ampia gamma di
operatori tra cui i clienti finali possono scegliere il fornitore dei
servizi  di  accesso  e  (ii) la presenza di barriere all'ingresso di
nuovi operatori, ritiene di dovere salvaguardare l'obiettivo di lungo
periodo  costituito  dallo  sviluppo  della concorrenza tra operatori
infrastrutturati.  Pertanto,  l'Autorita'  intende imporre, in capo a
Telecom  Italia, l'obbligo di fornitura del WLR solo presso gli stadi
di  linea  attualmente  non aperti ai servizi di accesso disaggregato
(full unbundling e shared access), contemperando cosi' l'obiettivo di
sviluppare   una   concorrenza  tra  operatori  infrastrutturati  con
l'obiettivo  di non scoraggiare comunque altre forme di competizione,
basate sulla concorrenza di prezzo e la rivendita dei servizi.

   202.  In  particolare,  l'imposizione all'impresa notificata della
fornitura  del  servizio  di  rivendita del canone all'ingrosso nelle
aree  in  cui  l'unbundling  non  e'  sviluppato,  viene  considerata
dall'Autorita'  come  il  fattore  necessario affinche' i concorrenti
possano   procedere   lungo   la  cosiddetta  scala  delle  dotazioni
infrastrutturali per giungere a livelli di infrastrutturazione sempre
maggiori.  La  modulazione  dell'obbligo  in  ragione  del  grado  di
sviluppo  del  servizio  di  accesso  disaggregato  alla  rete locale
assicura  che  il  servizio  di rivendita del canone all'ingrosso non
risulti  in  contrapposizione  all'unbundling,  nel  senso che non ne
ostacoli  lo  sviluppo,  scoraggiando gli investimenti da parte degli
operatori alternativi (30).

   203.  Inoltre,  per  questa via, l'Autorita' intende assicurare ai
consumatori   finali   il  beneficio  di  disporre  di  un  fornitore
alternativo. Come visto, Telecom Italia, che detiene ad oggi oltre il
90%  dei  mercati  in esame, e' ampiamente dominante e le offerte dei
concorrenti   sono   notevolmente   limitate   nella   loro  portata,
principalmente   a   causa   del  fatto  che  i  servizi  di  accesso
disaggregato  alla rete locale sono effettivamente disponibili in una
parte  del  territorio.  L'Autorita'  dunque osserva che l'accesso in
modalita'    unbundling,    nell'arco    temporale   di   riferimento
dell'analisi,  sara' utilizzato solo dai clienti residenti nelle zone
servite  dalle  centrali  di  Telecom  Italia, che quindi sarebbero i
soli,  in  assenza dell'introduzione di nuovi obblighi, a beneficiare
della  possibilita'  di  scelta  per  il loro fornitore di servizi di
accesso  e  della  possibilita'  di  ricevere  una bolletta unica per
servizi  di  accesso  e  servizi di traffico telefonico. L'obbligo di
fornitura  del  WLR nelle zone dove i servizi di accesso in modalita'
unbundling  non  sono  ancora  stati  implementati,  colma tale vuoto
offrendo,  nell'arco temporale di riferimento della presente analisi,
ai consumatori la possibilita' di scegliere tra diversi operatori per
soddisfare  la  loro domanda di accesso alla rete telefonica pubblica
in postazione fissa.

   204.  Peraltro, l'introduzione del WLR consentira', nelle suddette
zone,  di  rendere  ancora  piu'  efficace il servizio di selezione e
preselezione  del  vettore.  Tale  servizio  ha permesso uno sviluppo
significativo  della  concorrenza nei mercati del traffico vocale, ma
alcune   difficolta'   continuano   a  limitare  la  possibilita'  di
sviluppare  una concorrenza effettiva. Conformemente a quanto esposto
nel  documento di consultazione pubblica, l'Autorita' ha identificato
l'impossibilita' per un operatore alternativo di proporre una fattura
unica  ai  loro  abbonati  in  carrier  pre-selection  (CPS) come una
barriera all'entrata sul mercato.

   205.  Tra  gli  altri  benefici  attesi dall'introduzione del WLR,
l'Autorita'   ha   individuato  il  superamento  di  alcuni  vantaggi
commerciali  di cui gode Telecom Italia, quali l'accesso privilegiato
alle  informazioni  sulla  clientela e la disponibilita' di un canale
preferenziale  per le attivita' di promozione, grazie all'invio della
propria  bolletta  per  l'abbonamento  ai  clienti  che fruiscono, in
modalita'  CPS,  dei  servizi di traffico offerti da altri operatori.
Gli operatori che utilizzeranno il WLR per fornire servizi di accesso
al   dettaglio   avranno   modo   di   recuperare  questo  svantaggio
competitivo, gia' colmato nelle zone coperte dall'unbundling.

   206.  Pertanto,  la  fornitura del WLR nelle zone in cui l'accesso
disaggregato alla rete locale non e' sviluppato rappresenta la misura
piu'  efficace  ed  equilibrata  per  promuovere  lo  sviluppo  della
concorrenza  tra operatori nei mercati dell'accesso e al contempo non
scoraggiare  il  modello  di  business  basato sulla competizione nei
servizi.

   207.  Alla  luce  di quanto detto, l'Autorita' non concorda con le
posizioni  espresse da Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia
circa  l'impossibilita'  di modulare la fornitura del WLR al grado di
sviluppo  dell'ULL,  mentre  e'  consapevole  del fatto che l'attuale
meccanismo  di  analisi dei mercati prevede gia' di per se' un limite
temporale  dei singoli obblighi, in quanto questi rimangono in vigore
durante  18  mesi,  salva  la possibilita' di revisione e verifica in
capo  all'Autorita'  qualora lo reputi necessario. Ne' la definizione
di  un obbligo limitato alle centrali aperte all'unbundling altera la
definizione  del  mercato,  dal  momento che le condizioni di offerta
(con  la dominanza di Telecom Italia in tutte le aree, incluse quelle
dove  e'  aperto l'ULL) e di domanda non risultano significativamente
differenziate sul territorio nazionale.

   208.  Infine,  l'Autorita'  osserva  che  l'obbligo  di offrire il
servizio  di  rivendita  del  canone  all'ingrosso convive con quello
dell'unbundling  in  diversi  paesi  europei  (Irlanda,  Regno Unito,
Danimarca)  e che altre autorita' di regolamentazione europee (Anacom
in  Portogallo,  ART  in Francia, RTR in Austria, RegTP in Germania e
PTS  in  Svezia)  hanno deciso, nell'ambito delle analisi dei mercati
dell'accesso  destinati agli utenti finali, di introdurre il servizio
di WLR.

   209.  L'Autorita' e' consapevole che la fornitura del servizio WLR
richiede la definizione di complesse procedure e un'intensa attivita'
di  coordinamento  tra gli operatori coinvolti, nonche' la necessita'
di  monitorare  sulla  negoziazione tra le parti e sullo sviluppo del
prodotto,  cosicche'  svolgera' un ruolo attivo nella predisposizione
dei manuali del servizio.

   210.  L'Autorita'  ritiene  conclusivamente  di  imporre a Telecom
Italia  l'obbligo  di  offrire  il  servizio  di rivendita del canone
all'ingrosso ai sensi della normativa in materia di accesso (art. 49,
comma 1, del Codice), e che tale servizio deve essere offerto, presso
gli  stadi  di  linea  attualmente  non  aperti ai servizi di accesso
disaggregato  (full  unbundling  e  shared  access),  secondo  quanto
stabilito dall' Autorita' (31).


   3.4.2.   Obblighi   in  materia  di  controllo  dei  prezzi  e  di
contabilita' dei costi

   211.  L'offerta  del servizio di rivendita del canone all'ingrosso
comprende  l'affitto  mensile  della  linea  di accesso all'operatore
alternativo,  nonche'  la  fornitura  dei  servizi  di  attivazione e
trasferimento della linea e di altri servizi accessori.

   212.  I  prezzi  dei servizi in esame possono essere determinati a
partire  dai  costi sostenuti per la loro fornitura oppure dal prezzo
finale di vendita, adottando la metodologia retail minus. L'approccio
basato  sui  costi  richiede  l'identificazione,  in dettaglio, delle
singole  voci  di  costo, il cui valore e' calcolato con un'analitica
contabilita'  dei  costi  (per  esempio,  con una procedura bottom-up
ispirata  sul  principio  dei  costi  incrementali di lungo periodo).
L'approccio  retail  minus  determina  il  valore  del  servizio  WLR
depurando  il  prezzo  del  canone  per  l'utente  finale  dei  costi
sostenuti  dall'incumbent  per la commercializzazione del servizio al
dettaglio. I due sistemi di formazione dei prezzi sono equivalenti se
ogni  voce  di  costo  e' correttamente imputata. Tuttavia, il metodo
retail  minus  sembra  preferibile,  per  la  relativa semplicita' di
gestione  e per una maggiore trasparenza, rispetto alle regole basate
sui   costi.   Inoltre,   il   metodo  retail  minus,  come  rilevato
dall'autorita' di regolamentazione irlandese (Comreg), rappresenta "a
pragmatic  means  of  introducing  WLR  to the market while accepting
uncertainty concerning underlying costs" (32).

   213.  Peraltro,  le  autorita'  di  regolamentazione  nazionali in
Europa  hanno  adottato  in  prevalenza  il  metodo  retail minus. Ad
eccezione dell'autorita' di regolazione britannica, che ha optato per
la  metodologia  cost  plus, le autorita' irlandese, danese, tedesca,
portoghese,  austriaca, francese e svedese hanno adottato (o espresso
l'intenzione di adottare) il metodo retail minus nella formazione del
prezzo del servizio di rivendita del canone all'ingrosso.

   214.  In  sintesi,  l'Autorita' ha individuato due metodologie per
determinare   i   prezzi   del   servizio  di  rivendita  del  canone
all'ingrosso  e  consentire  la  congrua  remunerazione  dei  servizi
prestati  all'operatore  notificato,  ovverosia  quella  cost-based e
quella  basata  sul retail minus. Considerate le caratteristiche e le
possibilita'  di  implementazione  immediata di ciascuna metodologia,
l'Autorita'  intende  adottare la metodologia basata sulla regola del
retail minus.



   8.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  adottare la
metodologia  retail  minus  per  determinare i prezzi del servizio di
rivendita   del   canone   all'ingrosso   e   dei  servizi  accessori
propedeutici alla commercializzazione dell'WLR?


   Osservazioni degli operatori

   215.  Telecom  Italia,  considerata l'esigenza di realizzare delle
procedure ad hoc per tale tipologia di servizio ed i costi aggiuntivi
che   ne   derivano,   ritiene   "inadeguata   una   metodologia   di
determinazione  del  prezzo di tipo retail minus" e propende "per una
metodologia  di  tipo  cost  plus che consenta il recupero di tutti i
costi  sostenuti  per  l'eventuale predisposizione e l'erogazione del
servizio": la "fornitura del servizio WLR non comporterebbe, infatti,
per  Telecom  Italia, solo dei "minus" associati ai risparmi di costi
di  commercializzazione, ma anche dei "plus" associati alle rilevanti
attivita'  da espletare per la realizzazione e la fornitura del nuovo
servizio agli OLO (costi di set up)".

   216.   Fastweb   ritiene   che  il  riferimento  di  prezzo  nella
determinazione  delle  tariffe  del servizio di wholesale line rental
non  possa  essere  costituito  dal  solo  valore  del canone mensile
relativo  alla  fornitura  del  servizio  di accesso disaggregato, ma
debba  tener  conto di tutti i costi relativi alla fornitura da parte
OLO  del  collegamento  al  cliente  finale  in modalita' unbundling,
ammontare largamente superiore ai 7,5€ di canone mensile.

   217.  Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia ritengono che
"lo  strumento  del  WLR avrebbe una maggior efficacia nel consentire
l'apertura  del  mercato  dell'accesso  ai  potenziali concorrenti se
l'Autorita'   seguisse   l'esempio   dell'Ofcom   nel   Regno   Unito
implementando un principio di cost based" . Tuttavia, "in pratica, un
approccio  retail  minus  appare  comunque preferibile sia per la sua
diffusa  adozione  in altri paesi, europei e non, che rende possibili
benchmark  internazionali,  sia  perche'  limita  la possibilita' che
Telecom  Italia  ritardi  strategicamente  l'introduzione del WLR non
rendendo  disponibili  le  informazioni  di  costo  con  il dettaglio
necessario  per  porre  in  essere  un approccio bottom-up basato sui
costi".

   218.  Eutelia,  Tiscali  e  Wind  concordano con l'adozione di una
metodologia  retail  minus  per  la  determinazione  del  prezzo  del
servizio  WLR,  ma  ritengono  fondamentale  che  tale  adozione  sia
abbinata  all'introduzione  di  un  test  di  prezzo che verifichi la
replicabilita'  del  nuovo  servizio  all'ingrosso  nei confronti del
servizio di unbundling.


   Valutazione dell'Autorita'

   219.  L'Autorita'  conferma la proposta di adottare la metodologia
retail  minus  per  la  determinazione  dei  prezzi  del  servizio di
rivendita  del  canone all'ingrosso (WLR), in quanto tale metodologia
costituisce  il  modo  piu'  efficace  e  relativamente  semplice  di
introdurre  ex-novo il WLR nel mercato. L'Autorita' ha considerato la
possibilita' di adottare una metodologia del tipo cost-plus, ma, come
riconosciuto  da  molti operatori, tale metodologia richiederebbe una
quantita'  di  informazioni relativamente maggiore rispetto al retail
minus,  la  cui acquisizione potrebbe ritardare, anche di molti mesi,
la commercializzazione del servizio.

   220.  L'Autorita'  ritiene inoltre che la prima fase di attuazione
fornira'  tutte  le  informazioni  e  gli  elementi  necessari per un
eventuale futuro passaggio alla metodo cost-plus, che tuttavia potra'
avvenire  solo  nell'ambito di una nuova analisi del mercato, qualora
l'obbligo di fornitura del WLR venisse confermato.

   221.  L'Autorita'  concorda  peraltro con le valutazioni di quegli
operatori  che  invitano  a  considerare  tutti i costi sostenuti per
l'eventuale  predisposizione  e  l'erogazione del servizio, inclusi i
costi di set-up del servizio.

   222.  In  generale,  l'Autorita' individua, in via preliminare, le
seguenti  categorie di costi associati all'introduzione del WLR: a) i
costi  fissi  legati  alla  costruzione  dei  database  e degli altri
strumenti   necessari   per  gestire  gli  ordini  provenienti  dagli
operatori  alternativi (set-up del servizio); b) i costi fissi legati
alla  costruzione  del  rapporto  bilaterale con il singolo operatore
alternativo  (set-up del rapporto commerciale); c) i costi una tantum
per  il  trasferimento della linea; d) i costi ricorrenti legati alla
gestione  e all'amministrazione del singolo cliente ed alla fornitura
della linea (inclusi i servizi accessori) su base mensile.

   223.   La   metodologia  retail  minus  e'  applicabile  ai  costi
ricorrenti,  in quanto nel mercato finale si formano i prezzi solo di
questi servizi, mentre gli altri costi saranno determinati sulla base
dei costi effettivamente sostenuti.

   224.  Al fine dell'individuazione delle diverse tipologie di costo
e  della  loro  valorizzazione, cosi' come della definizione di tutti
gli  elementi  attuativi per la determinazione del valore dell'intero
sistema  di  WLR,  l'Autorita' intende istituire, entro trenta giorni
dalla  notifica  del  presente  provvedimento,  un tavolo tecnico. La
costituzione  del  tavolo  tecnico  appare  necessaria  per  la  piu'
generale   definizione   degli  aspetti  di  implementazione  per  la
fornitura  di un nuovo servizio. In particolare, il tavolo tecnico si
dovra'   occupare  delle  questioni  relative  alla  definizione  dei
dettagli  relativi  ai contenuti ed alle modalita' di implementazione
del  WLR  e  dei  servizi  accessori, della valorizzazione dei citati
costi, della reportistica del servizio WLR, nonche' della separazione
contabile (cfr. infra).

   225. L'approccio retail minus determina il valore del servizio WLR
depurando  il  prezzo  del  canone  per  l'utente  finale  dei  costi
sostenuti  dall'incumbent  nella  commercializzazione  del  servizio.
Telecom  Italia non deve sostenere, nel momento in cui non offre piu'
il  servizio  di  accesso  all'utente  finale, ad esempio, i costi di
marketing  e  pubblicitari, i costi per lo sviluppo e la gestione dei
prodotti, quelli relativi alle vendite e alle promozioni e i costi di
fatturazione.  La  determinazione  del  valore  di queste voci non e'
agevole in quanto Telecom Italia sostiene tali costi per la fornitura
di diversi servizi. La contabilita' regolatoria e' un utile strumento
per determinare tale valore.

   226.  Inoltre,  il  prezzo dell'WLR deve essere fissato tenendo in
dovuta  considerazione  non solo il canone pagato dall'utente finale,
ma  anche  il costo di noleggio mensile del doppino di rame acquisito
in modalita' ULL. Il prezzo relativo dell'WLR determina gli incentivi
sia per promuovere la concorrenza basata sulle reti sia per stimolare
la  concorrenza tra servizi. La determinazione del prezzo relativo e'
basata   su   numerose   informazioni  concernenti  le  decisioni  di
investimento  degli  operatori nel mercato dell'accesso al dettaglio,
che  pero'  le  imprese difficilmente divulgano. Al fine di ovviare a
questi  problemi  informativi, l'Autorita' puo' fare riferimento alle
soluzioni  adottate dalle altre autorita' europee di regolamentazione
in materia di accesso alla rete fissa.



   9. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare lo sconto
(minus),  sulla  base  delle  informazioni  desunte  dal  sistema  di
contabilita'  regolatoria  e  tenendo  in considerazione le decisioni
adottate  dalle  ANR  europee?  Si  indichi  altresi' il valore dello
sconto ritenuto piu' appropriato.


   Osservazioni degli operatori

   227.  Telecom  Italia  "ritiene che la mera definizione del prezzo
del  WLR  sulla  base di uno sconto sul prezzo retail non consenta di
remunerare  i  costi  totali  sostenuti per la fornitura del servizio
wholesale  nel  suo complesso" e evidenzia che "le informazioni della
separazione  contabile,  non potendo considerare i costi di attivita'
non ancora sostenute, non sono in grado di fornire indicazioni per la
fissazione  del  prezzo del WLR; pertanto, l'eventuale determinazione
del  prezzo  del WLR richiedera' valutazioni specifiche, che dovranno
basarsi  su una dettagliata analisi delle attivita' sottostanti". "Le
specificita'   dei   diversi  paesi  della  UE  rendono  inoltre  non
"proporzionato"   ne'   utilizzabile  il  ricorso  a  metodologie  di
benchmarking europeo per la determinazione del prezzo del WLR."

   228.  Gli  altri  operatori,  ed in particolare Eutelia, Tiscali e
Wind, rimandano a quanto esposto in risposta alla domanda n. 8.


   Valutazione dell'Autorita'

   229.   L'Autorita'  -  considerata  la  doppia  natura  dei  costi
necessari  alla  fornitura  del  sistema  del  WLR,  ovvero  i  costi
ricorrenti  associati  all'affitto mensile della linea di accesso e i
costi  fissi  associati  all'impianto  del  servizio di rivendita del
canone all'ingrosso - ha determinato i seguenti valori.

   230.  Per  quanto  riguarda  il  servizio  di rivendita del canone
all'ingrosso,  inteso  come l'affitto mensile della linea di accesso,
l'Autorita',  sulla  base  di un benchmark internazionale limitato ai
Paesi europei che hanno introdotto e disciplinato il servizio di WLR,
nonche'  tenuto conto degli attuali prezzi dei servizi di unbundling,
ritiene  congruo  fissare  un  valore  del minus pari al 12% cosi' da
sviluppare una maggiore competizione nel mercato dell'accesso senza -
al  contempo  -  disincentivare  lo  sviluppo  dell'unbundling.  Tale
percentuale  e'  unica  e  sia  applica  indistintamente  a  tutte le
tipologie di canone sia residenziale che non residenziale.

   231.  Per  quanto  riguarda  i costi fissi ed una tantum associati
all'impianto  del  servizio  di  rivendita  del  canone all'ingrosso,
l'esatta  quantificazione  dei  relativi  prezzi  verra' calcolata, a
valle    dell'istituzione    del    tavolo    tecnico,   in   seguito
all'implementazione delle procedure di offerta del servizio, anche in
ragione  del  numero  e  delle  caratteristiche  degli  operatori che
manifesteranno l'interesse alla commercializzazione del WLR.


   3.4.3. Obbligo di non discriminazione

   232.  L'operatore  di rete che detiene un significativo potere nel
mercato  dell'accesso  potrebbe attuare, nella fornitura del servizio
di  rivendita  del  canone  all'ingrosso,  condizioni discriminatorie
volte   a   mettere  in  una  posizione  di  vantaggio  la  divisione
commerciale  interna  e  ad alterare la concorrenza tra gli operatori
alternativi.   Gli  obblighi  in  materia  di  controllo  dei  prezzi
impediscono  l'attuazione  di  forme  di discriminazione basate sulla
manovra   delle   condizioni  economiche.  Tuttavia,  Telecom  Italia
potrebbe  fornire  informazioni  parziali,  con  un  diverso grado di
accuratezza  o  con  una  diversa  tempistica,  e  servizi di diversa
qualita'  a  seconda  dell'acquirente.  Inoltre,  l'operatore di rete
potrebbe  introdurre  clausole  vessatorie e imporre nei contratti di
fornitura  condizioni  sproporzionate  e  eccessivamente  onerose  in
termini,  ad esempio, di depositi a titolo di cauzione e di controlli
delle  capacita'  finanziarie.  Tali  contratti  potrebbero contenere
penalita'  (eccessive)  in  caso  di  recesso  e  ostacoli  di natura
amministrativa all'interruzione del rapporto.

   233.  L'Autorita'  pertanto  intende  imporre  un  obbligo  di non
discriminazione  nella fornitura del servizio di rivendita del canone
all'ingrosso.  L'art.  10  della  direttiva  accesso  recita che "gli
obblighi  di  non  discriminazione  garantiscono, in particolare, che
l'operatore    applichi   condizioni   equivalenti   in   circostanze
equivalenti  nei  confronti  di  altre  imprese  che  offrono servizi
equivalenti,   e   inoltre  che  esso  fornisca  a  terzi  servizi  e
informazioni  garantendo condizioni e un livello di qualita' identici
a  quelli  che  assicura  per  i propri servizi o per i servizi delle
proprie societa' consociate o dei propri partner commerciali."

   234.  In  particolare,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  imporre a
Telecom  Italia  l'obbligo  di  pubblicare  sul  proprio  sito web il
contratto   standard   di   fornitura   del   servizio  di  rivendita
dell'accesso all'ingrosso. Il contratto dovra' contenere:
    a)  i  termini  di  inizio  e  fine del contratto, con incluse le
motivazioni  e  i  tempi  previsti  per recedere dal rapporto, sia da
parte del venditore che dell'acquirente;
    b) le condizioni tecniche di fornitura del servizio;
    c) le modalita' di gestione, incluse le procedure di richiesta di
attivazione  del  servizio da parte dell'acquirente e i tempi massimi
di evasione delle richieste da parte del venditore;
    d) le modalita' d'uso del servizio;
    e) le norme relative ai diritti di proprieta' intellettuale;
    f)  le  condizioni  economiche,  le  modalita'  e  i  termini  di
pagamento, le garanzie (depositi etc.) richieste.



   10.   Si   condivide   l'orientamento  dell'Autorita'  di  imporre
l'obbligo  di  non  discriminazione  nella  fornitura del servizio di
rivendita  del  canone  all'ingrosso  in  capo  a Telecom Italia e in
particolare  l'obbligo  di  pubblicare,  con  il  grado  di dettaglio
previsto  al paragrafo 234, il contratto di fornitura del servizio in
esame?

   11.   Si   condivide   l'orientamento  dell'Autorita'  di  imporre
l'obbligo  di  trasparenza  nella fornitura del servizio di rivendita
del  canone all'ingrosso in capo a Telecom Italia e in particolare di
includere  le  condizioni  economiche  e  tecniche,  con  il grado di
dettaglio  previsto  al  paragrafo  248,  nell'Offerta di riferimento
pubblicata annualmente?

   235.  In  considerazione della stretta interconnessione tra le due
questione  poste con le domande 10 e 11, nonche' del fatto che alcuni
operatori  hanno  risposto  unitamente  alle  medesime domande, si e'
preferito dare conto di questi aspetti in forma congiunta.


   Osservazioni degli operatori

   236.  Telecom Italia ritiene che i principi di non discriminazione
e  trasparenza  potrebbero  trovare  attuazione attraverso l'adozione
delle misure indicate dall'Autorita'.

   237. Albacom, Atlanet, Colt, Tele2 e Welcome Italia concordano con
l'orientamento   dell'Autorita'   di  imporre  gli  obblighi  di  non
discriminazione   e  trasparenza  nella  fornitura  del  servizio  di
rivendita  del canone all'ingrosso in capo a Telecom Italia. Tuttavia
la pubblicazione del contratto standard risponde ad una necessita' di
trasparenza:  "Come  garanzia  all'obbligo  di non discriminazione si
reputa  necessaria,  in  virtu'  del  principio  di  trasparenza,  la
pubblicazione    periodica    da   parte   di   Telecom   Italia   di
statistiche/indicatori   di   performance,   stabiliti   da   codesta
Autorita', nella fornitura delle linee analogiche e digitali sia alle
proprie  divisioni commerciali che agli altri operatori attraverso il
WLR  con un dettaglio tale che dimostri come la qualita' del servizio
usufruito  dai concorrenti sia la stessa fornita al proprio interno".
Gli  operatori ritengono altresi' auspicabile l'apertura di un tavolo
tecnico  per  definire  le  modalita'  attuative  della fornitura del
servizio di WLR.

   238.   Eutelia,   Tiscali   e   Wind  "condividono  l'orientamento
dell'Autorita'    circa   l'imposizione   degli   obblighi   di   non
discriminazione  e  di  trasparenza  nella  fornitura del servizio di
rivendita  del  canone  all'ingrosso in capo a Telecom Italia secondo
quanto  riportato nei relativi paragrafi, ma ritengono sia necessario
precisare meglio alcune condizioni a riguardo. Infatti, se da un lato
e'  assolutamente  condivisibile  la  proposta di imposizione di tali
obblighi   all'operatore   dominante,   e'  pero',  dall'altro  lato,
importante  che  essi vengano specificati con un livello di dettaglio
adeguato,   al   fine   di  evitare  contenziosi  interpretativi  che
potrebbero  rallentare  l'uso del servizio". In particolare, Eutelia,
Tiscali  e Wind si soffermano su "le problematiche legate al servizio
WLR,  soprattutto  in  relazione  alla gestione delle numerazioni non
geografiche,   al   fine  di  dettagliare  al  meglio  le  specifiche
necessarie nei contratti".


   Valutazione dell'Autorita'

   239.   L'Autorita'   ritiene   opportuno  introdurre  obblighi  di
trasparenza  e  non discriminazione in capo all'operatore notificato.
In  primo  luogo,  l'introduzione  dell'obbligo  di trasparenza nella
fornitura  del  servizio  WLR  appare  necessario  in  quanto Telecom
Italia,  in  virtu'  del  significativo  potere  detenuto nei mercati
rilevanti,  potrebbe  astenersi  dal fornire determinate informazioni
oppure  potrebbe  dare informazioni parziali, con un diverso grado di
accuratezza o con una diversa tempistica, agli operatori alternativi.
Tale  comportamento impedirebbe il corretto funzionamento del mercato
e  ostacolerebbe  l'azione  degli  operatori  alternativi. Al fine di
scongiurare  l'attuazione  delle  suddette  pratiche anticompetitive,
l'Autorita'  ritiene  quindi  necessario  introdurre  un  obbligo  di
trasparenza  in capo a Telecom Italia nella fornitura del servizio di
rivendita del canone all'ingrosso.

   240.  In secondo luogo, Telecom Italia dovra' applicare condizioni
equivalenti  in  circostanze  equivalenti  nei  confronti delle altre
imprese  che  offrono servizi equivalenti, e dovra' inoltre fornire a
terzi  servizi  e  informazioni garantendo condizioni e un livello di
qualita'  identici  a  quelli  che  assicura  per  i  propri servizi.
L'obiettivo  dell'Autorita'  nell'introduzione  dell'obbligo  di  non
discriminazione  e'  quello  di  evitare che vengano attuate pratiche
discriminatorie  volte  ad  alterare la concorrenza tra gli operatori
alternativi  ed  a mettere in una posizione di vantaggio la divisione
commerciale interna di Telecom Italia.

   241.  La  pubblicazione  del  contratto  standard di fornitura del
servizio  WLR  contribuisce  a  garantire, da un lato, la trasparenza
negli  scambi  commerciali,  e  dall'altro,  le  medesime  condizioni
economiche  e  tecniche  ai  diversi  operatori alternativi che fanno
richiesta del servizio.

   242.  Con  riferimento  al  duplice  ruolo  di  Telecom Italia, di
fornitore  dei  servizi  intermedi  e  di competitore nel mercato dei
servizi  finali, l'Autorita' concorda con gli operatori alternativi a
Telecom  Italia  sulla  necessita'  di  introdurre ulteriori obblighi
rispetto  alla  pubblicazione  del contratto standard di fornitura, e
ritiene  necessario  prevedere misure specifiche relative ai tempi di
transizione nel passaggio dei clienti da Telecom Italia all'operatore
alternativo,  ed  impedire  che Telecom Italia ostacoli la migrazione
dei clienti ai servizi degli altri operatori.

   243.  In  particolare,  l'Autorita' vuole imporre a Telecom Italia
l'obbligo  di  presentare  un'Offerta  di  riferimento per il WLR e i
servizi accessori pubblicata annualmente in cui saranno incluse tutte
le  informazioni  relative  alle  condizioni  economiche  e  tecniche
relative  alla  fornitura del servizio di rivendita del WLR. La lista
completa  delle  informazioni  rilevanti  emergera'  al momento della
definizione  dettagliata  del  processo di fornitura del WLR, a valle
del lavoro che sara' compiuto dal citato tavolo tecnico. In generale,
l'Offerta   di  riferimento  dovra'  contenere  una  descrizione  del
servizio   offerto,   articolata   nelle   varie  componenti,  e  una
descrizione delle condizioni economiche e tecniche, inclusi i prezzi.

   244.  Al  fine di permettere la verifica della non discriminazione
interna-esterna,  Telecom  Italia dovra' definire inoltre un apposito
Service   Level   Agreement   e   presentare   adeguata  e  periodica
reportistica  all'Autorita'  che  documenti  i  tempi  di  fornitura,
ripristino,  disattivazione  e  disponibilita' di tutti i servizi WLR
usati   internamente   dalle   proprie  divisioni  commerciali.  Tale
reportistica, da presentarsi semestralmente, dovra' evidenziare tempi
medi ed il 95° percentile dei tempi effettivamente forniti, nonche' i
tempi  previsti  nelle  offerte  di  servizi  intermedi  e  garantiti
internamente alle divisioni commerciali, evidenziando, tra l'altro:
    a. Volume di ordinativi ricevuti;
    b. Volume di ordinativi rifiutati;
    c.  Tempo  medio  tra ricezione dell'ordinativo e accettazione da
parte di TI;
    d. Tempo medio tra accettazione dell'ordinativo e attivazione del
servizio;
    e.  Percentuale  di  linee che hanno subito danni in un specifico
periodo;
    f.  Tempo  medio  tra  apertura  di  ticket per guasto e chiusura
guasto.

   245. Altri aspetti concernenti le informazioni che dovranno essere
fornite  da  Telecom Italia saranno comunque disciplinati nell'ambito
del citato tavolo tecnico istituito a valle della presente delibera.


   3.4.4. Obbligo di trasparenza

   246.  Telecom  Italia, in virtu' del significativo potere detenuto
nel  mercato  rilevante,  potrebbe  astenersi dal fornire determinate
informazioni  oppure  potrebbe  dare  informazioni  parziali,  con un
diverso  grado  di  accuratezza  o  con  una diversa tempistica, agli
operatori  alternativi.  Tale  comportamento  impedirebbe il corretto
funzionamento  del  mercato  e ostacolerebbe l'azione degli operatori
alternativi.

   247.   L'Autorita'   pertanto   intende   imporre  un  obbligo  di
trasparenza  nella  fornitura  del  servizio  di rivendita del canone
all'ingrosso. L'art. 9 della direttiva accesso recita come segue: "1.
Le  autorita'  nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi
dell'articolo    8    obblighi    di    trasparenza    in   relazione
all'interconnessione  e/o  all'accesso,  obbligando  gli  operatori a
rendere  pubbliche  determinate  informazioni  quali  informazioni di
carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete,
termini  e  condizioni  per la fornitura e per l'uso, e prezzi. 2. In
particolare,  quando  un operatore e' assoggettato ad obblighi di non
discriminazione, le ANR possono esigere che egli pubblichi un'offerta
di  riferimento  sufficientemente  disaggregata  per garantire che le
imprese  non  debbano  pagare  per risorse non necessarie ai fini del
servizio  richiesto  e  in  cui  figuri una descrizione delle offerte
suddivisa  per  componenti  in  funzione  delle esigenze del mercato,
corredata  dei  relativi  termini,  condizioni  e prezzi. L'autorita'
nazionale di regolamentazione puo' tra l'altro imporre modifiche alle
offerte  di  riferimento  per  dare  effetto agli obblighi imposti ai
sensi della presente direttiva."

   248.  In  particolare,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  imporre a
Telecom  Italia  l'obbligo  di  includere nell'Offerta di riferimento
pubblicata  annualmente  le  informazioni  relative  alla  condizioni
economiche  e  tecniche  relative  alla  fornitura  del  servizio  di
rivendita  dell'accesso  all'ingrosso.  Il  grado di dettaglio minimo
richiesto e' il seguente:
    a)  procedure  di  ordinazione,  dettagliate per singolo servizio
(PSTN  e ISDN), per tipologia di richiesta (ad esempio attivazione di
una  nuova linea o di una linea aggiuntiva, potenziamento della linea
esistente e infine trasferimento della linea);
    b)  procedure  per  l'acquisizione  di  informazioni tecniche (ad
esempio, relative all'identificazione della linea);
    c) procedure per la fatturazione e gestione dei crediti;
    d) gestione delle informazioni rilevanti per il cliente (customer
enquiry process, customer authorisation form);
    e) service level agreement.


   11.   Si   condivide   l'orientamento  dell'Autorita'  di  imporre
l'obbligo  di  trasparenza  nella fornitura del servizio di rivendita
del  canone all'ingrosso in capo a Telecom Italia e in particolare di