Art. 3.
                             Beneficiari
  1.  Possono  accedere  ai prestiti fiduciari, di cui all'art. 1 gli
studenti capaci e meritevoli ai sensi dell'art. 1 iscritti:
    a)  al  terzo  anno  dei  corsi  di  laurea  triennale, dei corsi
accademici  di  I  livello  e  delle  Scuole  superiori per mediatori
linguistici;
    b)  agli  ultimi  tre  anni  dei  corsi di laurea specialistica o
magistrale a ciclo unico;
    c)  ai  corsi  di  laurea specialistica o magistrale e di diploma
accademico di II livello;
    d) ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area
medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
    e) ai corsi di dottorato di ricerca;
    f)  ai  master  di cui all'art. 3, comma 8 del decreto 3 novembre
1999,  n.  509  e all'art. 3, comma 9 del decreto 22 ottobre 2004, n.
270.
  2.  Ciascuna  regione  e provincia autonoma, sentite le istituzioni
presso la quali sono attivati i corsi di cui all'art. 1, in relazione
alla specificita' del proprio territorio e della conseguente politica
economico-sociale,   individua,  nei  bandi  pubblici  relativi  alle
procedure   ed  ai  requisiti  necessari  per  accedere  ai  prestiti
fiduciari, eventuali priorita' sia per il livello di studio sia per i
settori scientifico-disciplinari di riferimento.
  3.  I  bandi  di  cui  al comma 2 individuano anche le modalita' di
restituzione dei prestiti e disciplinano le procedure di recupero dei
crediti in caso di insolvenza.