Art. 3. Beneficiari 1. Possono accedere ai prestiti fiduciari, di cui all'art. 1 gli studenti capaci e meritevoli ai sensi dell'art. 1 iscritti: a) al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di I livello e delle Scuole superiori per mediatori linguistici; b) agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico; c) ai corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di II livello; d) ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; e) ai corsi di dottorato di ricerca; f) ai master di cui all'art. 3, comma 8 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 e all'art. 3, comma 9 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270. 2. Ciascuna regione e provincia autonoma, sentite le istituzioni presso la quali sono attivati i corsi di cui all'art. 1, in relazione alla specificita' del proprio territorio e della conseguente politica economico-sociale, individua, nei bandi pubblici relativi alle procedure ed ai requisiti necessari per accedere ai prestiti fiduciari, eventuali priorita' sia per il livello di studio sia per i settori scientifico-disciplinari di riferimento. 3. I bandi di cui al comma 2 individuano anche le modalita' di restituzione dei prestiti e disciplinano le procedure di recupero dei crediti in caso di insolvenza.