Art. 4.
                 Oggetto ed efficacia della garanzia
  1. La garanzia di cui all'art. 4, comma 100, della legge n. 350 del
2003,  assiste  il  prestito fiduciario concesso allo studente per il
pagamento  delle  rate  di rimborso del prestito stesso, per il quale
non possono essere richieste ulteriori garanzie.
  2.  L'efficacia  della  garanzia decorre, in via automatica e senza
ulteriori   formalita',   dalla   data  di  erogazione  del  prestito
fiduciario.