Art. 4. Oggetto ed efficacia della garanzia 1. La garanzia di cui all'art. 4, comma 100, della legge n. 350 del 2003, assiste il prestito fiduciario concesso allo studente per il pagamento delle rate di rimborso del prestito stesso, per il quale non possono essere richieste ulteriori garanzie. 2. L'efficacia della garanzia decorre, in via automatica e senza ulteriori formalita', dalla data di erogazione del prestito fiduciario.