Art. 11.
                    Programmi diffusi all'estero
  1.  Le  emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono
diffusi   all'estero   pongono   particolare   cura   nell'assicurare
un'informazione  articolata  e completa ai cittadini che votano nella
circoscrizione  estero,  sul  dibattito  politico, sulle informazioni
relative  al  sistema  elettorale, sulle modalita' di espressione del
voto  nella  medesima  circoscrizione  estero  e  sulle  modalita' di
partecipazione  dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita
politica nazionale.
  2.  Le  emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono
ricevuti all'estero assicurano adeguata informazione ai cittadini che
votano nella circoscrizione estero.
  3.   In  caso  di  soggetti  esercenti  piu'  reti  televisive  con
diffusione o ricezione all'estero, gli adempimenti di cui al presente
articolo  si  intendono  riferiti  alla  rete di maggior copertura ed
ascolto.