Art. 11. Programmi diffusi all'estero 1. Le emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono diffusi all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalita' di espressione del voto nella medesima circoscrizione estero e sulle modalita' di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale. 2. Le emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono ricevuti all'estero assicurano adeguata informazione ai cittadini che votano nella circoscrizione estero. 3. In caso di soggetti esercenti piu' reti televisive con diffusione o ricezione all'estero, gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono riferiti alla rete di maggior copertura ed ascolto.