Art. 12.
                 Programmi di comunicazione politica
  1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2,
comma  1,  lettera  c),  del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8 aprile  2004,  che le
emittenti  televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra
l'entrata  in  vigore  del presente provvedimento e la chiusura delle
campagne  elettorali  devono  consentire  una  effettiva  parita'  di
condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento
alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
  2.  L'eventuale  assenza  di  un  soggetto  politico non pregiudica
l'intervento   nelle   trasmissioni  degli  altri  soggetti,  ma  non
determina  un  aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel
corso  della  trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette
assenze.
  3.  La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita
ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1.
  4.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in
contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della
fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo,
in  modo  da  garantire  l'applicazione  dei principi di equita' e di
parita'  di  trattamento  tra  i  soggetti  politici anche attraverso
analoghe   opportunita'   di  ascolto.  I  calendari  delle  predette
trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo
telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove
non  costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
che  ne  informa  l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Le
eventuali  variazioni  dei  predetti  calendari  sono tempestivamente
comunicate  al  predetto  organo,  che  ne informa l'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono
diffuse  con  modalita'  che  ne consentano la fruizione anche ai non
udenti.
  5.  E'  possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai   partecipanti,   assicurando,   comunque,  imparzialita'  e  pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.
  6.   Ai   programmi   di  comunicazione  politica  sui  temi  della
consultazione  elettorale  di  cui  all'art. 1, comma 1, del presente
provvedimento,  non  possono  prendere  parte  persone  che risultino
candidate  in  altre  competizioni  elettorali  in  corso  e  a  tali
competizioni  non  e'  comunque  consentito,  nel corso dei programmi
medesimi, alcun riferimento.