Art. 23.
         Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi
            politici elettorali su quotidiani e periodici
  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che
intendano  diffondere  a  qualsiasi  titolo fino a tutto il penultimo
giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2,
della  legge  22 febbraio  2000,  n. 28, messaggi politici elettorali
sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso
un  apposito  comunicato  pubblicato sulla stessa testata interessata
alla  diffusione  di  messaggi  politici  elettorali.  Per  la stampa
periodica  si  tiene  conto  della  data  di effettiva distribuzione,
desumibile  dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non
di  quella  di  copertina.  Ove  in  ragione della periodicita' della
testata  non  sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine
predetto  il  comunicato  preventivo,  la diffusione dei messaggi non
potra'  avere  inizio  che  dal numero successivo a quello recante la
pubblicazione  del  comunicato sulla testata, salvo che il comunicato
sia  stato  pubblicato,  nel  termine prescritto e nei modi di cui al
comma  2,  su  altra  testata,  quotidiana  o  periodica,  di analoga
diffusione.
  2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato
rilievo,  sia  per  collocazione,  sia per modalita' grafiche, e deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed
il  numero  di  telefono  della redazione della testata presso cui e'
depositato   un   documento  analitico,  consultabile  su  richiesta,
concernente:
    a)  le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi con
puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno  di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
    b)  le  tariffe  per  l'accesso a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita';
    c)  ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento tecnico
rilevante  per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la
definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base
alla loro progressione temporale.
  3.  Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli
spazi  per  messaggi  politici  elettorali  le condizioni di migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
  4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta  dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
  5.  Nel  caso  di  edizioni  locali  o comunque di pagine locali di
testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del
presente  atto  le  testate  con  diffusione pluriregionale, dovranno
indicarsi  distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e
le  pagine nazionali, nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui
al comma 2.
  6.  La  pubblicazione  del  comunicato preventivo di cui al comma 1
costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici
elettorali  durante  la  consultazione elettorale. In caso di mancato
rispetto  del  termine  stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto
nello  stesso  comma  per  le  testate  periodiche, la diffusione dei
messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.