Art. 29. Norme finali 1. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale con altre consultazioni elettorali amministrative o referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione. 2. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di indizione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disposta con decreto del Presidente della Repubblica. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed e' resa disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it Roma, 3 febbraio 2006 Il Presidente Calabro' Il Commissario relatore Lauria Il Commissario relatore Botti