Art. 29.
                            Norme finali
  1. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della   campagna   elettorale   con  altre  consultazioni  elettorali
amministrative  o  referendarie  saranno applicate le disposizioni di
attuazione  della  legge  22 febbraio  2000, n. 28 relative a ciascun
tipo di consultazione.
  2.  Il  presente  provvedimento  entra  in  vigore  dalla  data  di
indizione  dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato  della  Repubblica  disposta  con decreto del Presidente della
Repubblica.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni  ed  e'  resa disponibile nel sito web
della stessa Autorita': www.agcom.it
    Roma, 3 febbraio 2006
                            Il Presidente
                              Calabro'
                       Il Commissario relatore
                               Lauria
                       Il Commissario relatore
                                Botti