Art. 3. Riparto degli spazi di comunicazione politica 1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti: a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per l'ottanta per cento e in modo paritario tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera a), e per il restante venti per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettere b) e c) in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento; b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per il 50% alle liste e per il 50% alle coalizioni di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera a). Il tempo relativo alle liste e' ripartito a meta' tra le liste concorrenti per l'elezione della Camera e per l'altra meta' tra le liste concorrenti per l'elezione al Senato. Sia il tempo riservato alle coalizioni che quello riservato alle liste e' ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti: i tempi assegnati a ciascuna coalizione sono da esse ripartiti fra le liste componenti, in modo che nessuna forza politica puo' essere presente, con propri esponenti, in piu' della meta' delle trasmissioni, salvo che il numero di liste componenti una coalizione sia tale da coprire, su questa base, il numero di presenze ad essa spettanti. 2. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze. 3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento tra i soggetti politici, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. 4. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialita' e pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici. 5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento. 6. Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata, sono sospese nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2006.