Art. 3.
            Riparto degli spazi di comunicazione politica
  1.  Ai  fini  del  presente  Capo  I,  in  applicazione della legge
22 febbraio  2000,  n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in
vigore  del  presente  provvedimento  e  la  data  di  chiusura delle
campagne  elettorali,  gli  spazi che ciascuna emittente televisiva o
radiofonica  nazionale  privata  dedica  alla  comunicazione politica
riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art.
4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:
    a) nel  periodo  intercorrente  tra  la  data di convocazione dei
comizi  elettorali  e la data di presentazione delle candidature, per
l'ottanta  per  cento  e in modo paritario tra i soggetti politici di
cui  all'art.  2,  comma  1,  punto I), lettera a), e per il restante
venti  per  cento,  ai  soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1,
punto I), lettere b) e c) in proporzione alla consistenza di ciascuna
forza politica nelle assemblee di riferimento;
    b) nel  periodo  intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature  e  quella di chiusura della campagna elettorale, in modo
paritario,  per il 50% alle liste e per il 50% alle coalizioni di cui
all'art.  2,  comma  1, punto II), lettera a). Il tempo relativo alle
liste  e'  ripartito  a meta' tra le liste concorrenti per l'elezione
della  Camera  e  per  l'altra  meta'  tra  le  liste concorrenti per
l'elezione  al  Senato.  Sia  il  tempo riservato alle coalizioni che
quello  riservato  alle liste e' ripartito con criterio paritario tra
tutti i soggetti concorrenti: i tempi assegnati a ciascuna coalizione
sono  da  esse ripartiti fra le liste componenti, in modo che nessuna
forza  politica  puo'  essere presente, con propri esponenti, in piu'
della  meta'  delle  trasmissioni,  salvo  che  il  numero  di  liste
componenti  una  coalizione  sia  tale da coprire, su questa base, il
numero di presenze ad essa spettanti.
  2.  L'eventuale  assenza  di  un  soggetto  politico non pregiudica
l'intervento   nelle   trasmissioni  degli  altri  soggetti,  ma  non
determina  un  aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel
corso  della  trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette
assenze.
  3.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in
contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti
televisive  nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le
ore   7  e  le  ore  24  e  dalle  emittenti  radiofoniche  nazionali
all'interno  della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del
giorno  successivo,  in modo da garantire l'applicazione dei principi
di equita' e di parita' di trattamento tra i soggetti politici, oltre
che  nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un
ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe
opportunita' di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono
comunicati   almeno  sette  giorni  prima,  anche  a  mezzo  telefax,
all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni.  Le eventuali
variazioni  dei  predetti  calendari  sono tempestivamente comunicate
all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni. Ove possibile,
tali  trasmissioni  sono  diffuse  con modalita' che ne consentano la
fruizione anche ai non udenti.
  4.  E'  possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai   partecipanti,   assicurando,   comunque,  imparzialita'  e  pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.
  5.   Ai   programmi   di  comunicazione  politica  sui  temi  della
consultazione  elettorale  di  cui  all'art. 1, comma 1, del presente
provvedimento,  non  possono  prendere  parte  persone  che risultino
candidate  in  altre  competizioni  elettorali  in  corso  e  a  tali
competizioni  non  e'  comunque  consentito,  nel corso dei programmi
medesimi, alcun riferimento.
  6.  Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla
responsabilita'  di una specifica testata, sono sospese nei giorni 8,
9 e 10 aprile 2006.