Art. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio del settore lapideo sottoscritto il 7 giugno 2005 di cui alle premesse, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento di mobilita' ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nel settore di cui alle premesse.