Art. 2.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato
nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005,
che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il
rilancio  del  settore  lapideo  sottoscritto il 7 giugno 2005 di cui
alle  premesse, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento
di  mobilita'  ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o
riduzione  di personale da aziende artigiane o da imprese industriali
fino a 15 dipendenti, operanti nel settore di cui alle premesse.