Art. 5. L'erogazione del trattamento di CIGS e mobilita', ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.