Art. 5. Gestione delle fascette 1. Entro il primo marzo di ciascun anno, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sul cui territorio ricade la zona di produzione del relativo vino D.O.C.G., di seguito denominata competente Camera di commercio, previa consultazione del Consorzio di tutela incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992, di seguito denominato Consorzio di tutela, o in assenza del Consorzio dei produttori interessati, comunica per la relativa D.O.C.G. al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Ufficio QPA VII - il presunto fabbisogno di fascette per l'anno successivo, calcolato tenendo conto dei quantitativi occorsi nell'anno precedente e degli orientamenti tendenziali di mercato. Su tale base, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero indica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI - Ufficio XII - il quantitativo di fascette da fabbricare per l'anno successivo. Eventuali richieste integrative, in via del tutto eccezionale e per effettive esigenze tecnico-produttive e commerciali, potranno essere presentate al Ministero dell'economia e delle finanze anche successivamente. 2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero il costo unitario di produzione comprensivo di I.V.A. delle fascette per l'anno successivo. Il Ministero provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre il prezzo unitario delle fascette per l'anno successivo, fatte salve le modifiche relative ad eventuali variazioni dell'I.V.A. 3. Le richieste di consegna delle fascette, fino alla concorrenza del quantitativo massimo di cui al comma 1, sono effettuate al Ministero dell'economia e delle finanze dalle competenti Camere di commercio. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze consegna i quantitativi di fascette richieste dal Ministero alle competenti Camere di commercio, unitamente alla ricevuta di consegna dalla quale risultino per ogni tipologia di fascetta i quantitativi, i numeri di serie e d'ordine. 5. Le competenti Camere di commercio distribuiscono le fascette alle ditte imbottigliatrici, previo pagamento della corrispondente somma. Le medesime Camere di commercio rilasciano alle ditte imbottigliatrici apposita ricevuta di consegna delle fascette. 6. Le Camere di commercio sono autorizzate a delegare i Consorzi di tutela delle relative D.O.C.G., previo apposita convenzione, a svolgere le operazioni di distribuzione delle fascette.