Art. 2.
  Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a
scelta  del  richiedente,  al  superamento  di una prova attitudinale
scritta  e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento,
per  un  periodo  di  un anno; le modalita' di svolgimento dell'una o
dell'altra  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte
integrante del presente decreto;